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Requisiti per l’omologazione e la vigilanza del mercato di motociclette/ciclomotori e quad nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il suo obiettivo principale è la riduzione dell’inquinamento derivante dal trasporto e il miglioramento della sicurezza funzionale dei nuovi veicoli di categoria L*.
  • Esso si prefigge di aggiornare i requisiti dell’Unione europea (Unione) in materia di sicurezza funzionale e compatibilità ambientale dei veicoli di categoria L rendendoli obbligatori per l’immatricolazione.
  • Si applica inoltre a motocicli enduro, motocicli trial e quad entro/fuori strada pesanti.

PUNTI CHIAVE

Autorità di omologazione e vigilanza del mercato

Gli Stati membri dell’Unione devono designare:

  • l’autorità di omologazione per la certificazione della conformità di un determinato tipo di veicolo ai diversi requisiti amministrativi e tecnici stabiliti nella legislazione;
  • l’autorità di vigilanza del mercato a garanzia della conformità alla legislazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti sul mercato, e della loro non pericolosità per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto relativo alla tutela dell’interesse pubblico.

Omologazione

  • I requisiti di omologazione sono stabiliti per le aziende costruttrici (di veicoli), le autorità di omologazione e i servizi tecnici (ad esempio gli organismi di ispezione) coinvolti. Se un veicolo è conforme a un insieme completo di requisiti, quel tipo di veicolo può essere venduto sul mercato dell’Unione.
  • L’azienda costruttrice deve rilasciare un certificato di conformità per ogni veicolo, che consente ai proprietari di immatricolarlo.

Requisiti di sicurezza funzionale

Il regolamento stabilisce requisiti di sicurezza quali:

  • i nuovi motocicli di più di 125 cm3 di cilindrata devono essere dotati di un sistema di frenatura antibloccaggio;
  • sui motocicli a due ruote di meno di 125 cm3 di cilindrata, l’installazione di un sistema di frenatura antibloccaggio, di un sistema di frenatura combinato o di entrambi è a discrezione dell’azienda costruttrice;
  • per una migliore visibilità:
    • da luglio 2014, tutti i nuovi tipi di veicoli di categoria L devono essere dotati di un meccanismo che accende automaticamente i fari;
    • dal 1o gennaio 2016, tutti i tipi esistenti di tali veicoli devono risultare conformi;
  • l’installazione obbligatoria di un differenziale (che consente alle ruote dello stesso asse di ruotare di gradi diversi) sui quad e su altri veicoli di categoria L a tre o quattro ruote, per garantire che possano sterzare in sicurezza.

Requisiti di prestazione ambientale

  • Per ottenere l’omologazione, un veicolo di categoria L deve essere conforme a otto diversi tipi di prove, quali quelle per le emissioni per evaporazione (vapori del combustibile), per i dispositivi di controllo dell’inquinamento, per l’efficienza energetica e per i rumori.
  • Il regolamento stabilisce i requisiti di compatibilità ambientale per due fasi di riduzione delle emissioni. La prima fase (Euro 4) è obbligatoria per i nuovi veicoli dal 1o gennaio 2016. La seconda fase (Euro 5) è in vigore dal 2020, consentendo alle aziende costrittrici e distributrici di pianificare a medio termine.

Obblighi riguardanti aziende costruttrici, loro rappresentanti, aziende importatrici e distributori

Il regolamento stabilisce gli obblighi di tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento:

  • qualora un veicolo presenti un rischio grave per gli utenti o per l’ambiente, l’azienda costruttrice o altre parti della catena di approvvigionamento devono adottare misure di tutela efficaci, compreso il ritiro dei veicoli, se necessario;
  • le aziende costruttrici devono fornire accesso ai sistemi di diagnosi di bordo senza alcuna restrizione utilizzando un connettore standardizzato, nonché l’accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione del veicolo a rivenditori, riparatori autorizzati e agli operatori indipendenti attraverso siti web. Ciò non si applica ai veicoli di «piccole serie».

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 168/2013.

  • Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 stabilisce in dettaglio requisiti tecnici e procedure di prova riguardo alla sicurezza funzionale per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli di categoria L e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti previsti per tali veicoli. È stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1824 al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
  • Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sui requisiti relativi alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che modifica l’allegato V del regolamento (UE) n. 168/2013. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1824 e dal regolamento delegato (UE) 2018/295 per migliorare i requisiti tecnici e le procedure di prova e adeguarli al progresso tecnico.

La Commissione ha inoltre adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Tale regolamento di esecuzione è stato nel frattempo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/239.

Abrogazione della precedente normativa

Il regolamento (UE) n. 168/2013 abroga e sostituisce la direttiva 2002/24/CE a partire dal 1o gennaio 2016.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Veicoli di categoria L: classe di veicoli a bassa potenza, quali motocicli, ciclomotori a due e tre ruote, motociclette (con e senza sidecar), tricicli e quadricicli.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 168/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.05.2021

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