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Stabilisce le norme sui limiti massimi di residui1 per le sostanze farmacologicamente attive utilizzate in medicina veterinaria, come gli antibiotici, negli alimenti di origine animale (compresi carne, pesce, latte, uova e miele) al fine di garantire la sicurezza alimentare.
A questo proposito, definisce:
Il regolamento è in vigore dal .
I progressi scientifici e tecnologici in relazione ai metodi di rilevamento perfezionati hanno comportato una diminuzione della disponibilità di medicinali per gli animali da produzione alimentare e hanno richiesto un adeguamento delle norme dell’Unione. Il presente regolamento è stato introdotto per garantire sia la sicurezza dei consumatori che la disponibilità di medicinali veterinari per il trattamento di malattie specifiche.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del , pag. 11).
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