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Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio: applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

Consente a un’autorità giudiziaria in un paese dell’Unione europea (UE) di inviare una decisione di sequestro o confisca di beni direttamente all’autorità giudiziaria in un altro paese dell’UE, dove verrà riconosciuta ed eseguita senza che siano necessarie altre formalità.

PUNTI CHIAVE

Cos’è una decisione di confisca?

È una misura permanente volta a togliere ai criminali o ai loro complici beni ottenuti illegalmente.

Reati

  • Per diversi reati gravi, non è necessario che il reato sia un crimine sia nel paese dell’UE che emette la decisione (paese di emissione) che in quello che la sta eseguendo (paese di esecuzione). Tuttavia, il reato deve essere punibile nel paese di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni. I reati comprendono:
    • partecipazione a un’organizzazione criminale;
    • terrorismo;
    • corruzione e frode;
    • tratta di esseri umani;
    • razzismo e xenofobia;
    • stupro.

Trasmissione

  • Una decisione di confisca di denaro o beni può essere inviata al paese dell’UE in cui si hanno fondati motivi per ritenere che la persona o la società interessata disponga di beni o di un reddito. Se non sussistono fondati motivi, la decisione può essere trasmessa al paese dell’UE in cui la persona risiede o in cui la società ha la propria sede sociale.
  • Una decisione di confisca concernente beni può essere trasmessa contemporaneamente a più di un paese dell’UE qualora:
    • vi siano fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto della decisione siano ubicati in vari paesi dell’UE;
    • la confisca di un bene specifico comporti azioni in più di un paese dell’UE;
    • un bene interessato sia ubicato in uno dei due o più paesi dell’UE.
  • Una decisione di confisca concernente denaro può essere trasmessa contemporaneamente a più di un paese dell’UE qualora:
    • i beni interessati non siano stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio;
    • il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non sia probabilmente sufficiente a coprire l’intero importo oggetto della decisione di confisca.

Riconoscimento ed esecuzione

  • L’autorità giudiziaria del paese di emissione deve inviare un certificato, basato sul modello allegato alla presente decisione, all’autorità giudiziaria del paese di esecuzione, per richiedere l’esecuzione della decisione.
  • Il paese di esecuzione deve riconoscere la decisione senza che siano necessarie altre formalità e adottare tutti i provvedimenti necessari a eseguirla immediatamente.

Non riconoscimento e non esecuzione

L’esecuzione di una decisione può essere rifiutata qualora il certificato non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. Può inoltre essere rifiutato in varie altre situazioni, tra cui quando:

  • l’esecuzione sarebbe in contrasto con le norme che tutelano i cittadini dall’essere perseguiti due volte per lo stesso reato;
  • la decisione non è un reato nel paese di esecuzione;
  • vi sono immunità o privilegi ai sensi della legislazione del paese di esecuzione che impedirebbero l’esecuzione della decisione di confisca dei beni in questione;
  • ai sensi della legislazione del paese di esecuzione, si considera che il reato è stato commesso in tutto o in parte nel suo territorio;
  • il reato è stato commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il diritto dello Stato di esecuzione non consente l’azione penale per tali reati.

Rinvio dell’esecuzione

L’esecuzione può essere rinviata in diversi casi, tra cui quando:

  • potrebbe pregiudicare un’indagine penale in corso;
  • il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nel paese di esecuzione:
  • la decisione o parte della stessa deve essere tradotta.

Parti interessate

I paesi dell’UE devono garantire che qualsiasi parte interessata, comprese le terze parti legittime, dispongano dei mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca, a tutela dei propri diritti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

È in vigore dal 24 novembre 2006. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 24 novembre 2008.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pagg. 59-78)

Le successive modifiche alla decisione quadro 2006/783/GAI sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pagg. 45-55)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca [COM(2010) 428 def. del 23.8.2010]

Ultimo aggiornamento: 07.12.2016

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