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Pratiche commerciali sleali

SINTESI DI:

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2005/29/CE:
    • definisce le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell’Unione europea (Unione);
    • si applica a qualsiasi omissione o atto direttamente collegato alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto1 da parte di un professionista ai consumatori2, tutelando gli interessi economici dei consumatori prima, durante e dopo lo svolgimento di un’operazione commerciale;
    • garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell’Unione.
  • È stata modificata nel 2019 dalla direttiva (UE) 2019/2161, che ha inoltre modernizzato le norme dell’Unione sulla protezione dei consumatori in relazione ai diritti dei consumatori (si veda la sintesi), alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (si veda la sintesi) e all’indicazione dei prezzi (si veda la sintesi), per garantire una migliore applicazione e per affrontare i nuovi sviluppi sul mercato, in particolare il marketing online.
  • Nel 2024 sono state introdotte ulteriori norme dalla direttiva (UE) 2024/825 per far fronte alle pratiche commerciali che inducono in errore i consumatori, evitando loro di fare scelte di consumo sostenibili. Tali norme (applicabili a partire dal ) riguardano le pratiche associate all’obsolescenza precoce delle merci, le indicazioni ingannevoli sul rispetto dell’ambiente («greenwashing») e le informazioni fuorvianti sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese commerciali.

PUNTI CHIAVE

  • Le pratiche commerciali sleali sono le pratiche:
    • contrarie agli obblighi imposti dalla diligenza professionale3; e
    • idonee a falsare in misura rilevante il comportamento di acquisto del consumatore medio.
  • Alcuni consumatori godono di un livello di protezione più elevato a causa della loro particolare vulnerabilità alla pratica o al prodotto, dell’età (bambini o anziani), dell’ingenuità o del loro stato di infermità mentale o fisica.
  • La direttiva 2005/29/CE distingue due categorie di pratiche commerciali che sono sleali se inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto: le pratiche commerciali ingannevoli (per azione od omissione) e le pratiche commerciali aggressive.
  • L’allegato I della direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso («lista nera»).

Pratiche commerciali ingannevoli

Azioni ingannevoli

Una pratica commerciale è considerata ingannevole se contiene informazioni false o non veritiere o se può ingannare il consumatore medio, anche nel caso in cui l’informazione sia di fatto corretta, e indurlo a prendere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. Fra gli esempi di simili azioni troviamo informazioni false o ingannevoli riguardanti:

  • l’esistenza o la natura del prodotto;
  • le caratteristiche principali del prodotto (la sua disponibilità, i benefici, i rischi, la composizione o l’origine geografica, i risultati che si possono attendere dal suo uso, ecc.);
  • la portata degli impegni del professionista (in codici di condotta ai quali il professionista ha accettato di vincolarsi);
  • il prezzo o l’esistenza di uno specifico vantaggio in termini di prezzo;
  • la necessità di una manutenzione o riparazione.

La direttiva vieta inoltre le pratiche ingannevoli in cui le merci sono commercializzate come identiche mentre, in realtà, la loro composizione è significativamente diversa nei vari Stati membri dell’Unione (il che è spesso definito come «duplice livello di qualità» delle merci).

Omissioni ingannevoli

  • Una pratica è ingannevole anche qualora le informazioni rilevanti necessarie affinché il consumatore medio prenda una decisione di acquisto consapevole siano omesse o fornite in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo e possano indurlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso.
  • La direttiva 2005/29/CE fornisce un elenco generale di informazioni che dovrebbero essere considerate rilevanti, quali il prezzo e le caratteristiche principali del prodotto. Per le vendite online sono previsti requisiti aggiuntivi, quali gli obblighi per i mercati online4 di informare i consumatori in merito ai parametri principali che determinano la classificazione5 dei prodotti presentati come risultato di una ricerca e l’obbligo di informare se, e in che modo, è verificata l’autenticità delle recensioni dei consumatori.

Pratiche commerciali aggressive

  • Le decisioni di acquisto assunte dai consumatori devono essere prese liberamente. Una pratica è aggressiva e sleale qualora, tramite molestie, coercizione o indebito condizionamento6 limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e lo induce ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso.
  • Per stabilire se una pratica commerciale è aggressiva o meno, occorre tenere conto di vari elementi. Tra questi vi sono:
    • la natura, il luogo e la durata della pratica;
    • il possibile ricorso alla minaccia fisica o verbale;
    • lo sfruttamento, da parte del professionista, di una circostanza specifica di gravità tale (ad esempio una morte o una grave malattia) da alterare la capacità di valutazione del consumatore al fine di influenzarne la decisione rispetto al prodotto;
    • le eventuali condizioni non contrattuali sproporzionate, imposte al consumatore che intende esercitare i propri diritti contrattuali (quali la risoluzione o la modifica di un contratto).

Pratiche vietate in ogni caso (lista nera)

  • La direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso. In seguito alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2161 vieta inoltre pratiche aggiuntive, quali la pubblicazione di recensioni false dei consumatori, la pubblicità nascosta nei risultati di ricerca e la rivendita di biglietti che il professionista ha acquistato utilizzando strumenti automatizzati (noti come bot).
  • La direttiva (UE) 2024/825 aggiunge inoltre diverse pratiche aggiuntive alla lista nera, come di seguito indicato.
    • Forme di greenwashing (dichiarazioni ambientali fuorvianti), che comprendono quanto segue.
      • La presentazione di un’indicazione ambientale generica che suggerisce o crea l’impressione di eccellenti prestazioni ambientali, come ad esempio, «rispettosa dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «ecologica», «rispettosa del clima», «a basse emissioni di carbonio», «efficiente dal punto di vista energetico», «biodegradabile» o simile, senza che siano riconosciute ottime prestazioni ambientali a sostegno dell’indicazione.
      • Esporre un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non istituita dalle autorità pubbliche. Prima di apporre un’etichetta di sostenibilità, un professionista deve garantire che soddisfi le condizioni minime di trasparenza e credibilità e che vi sia un monitoraggio obiettivo della conformità ai requisiti del sistema. Tale monitoraggio deve essere effettuato da terzi la cui competenza e indipendenza dal proprietario del sistema e dal professionista siano garantite sulla base di norme e procedure internazionali, unionali o nazionali.
      • La presentazione di indicazioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, ossia descrivendo un prodotto come a impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni, che può indurre in errore i consumatori a ritenere che tali indicazioni riguardino il prodotto stesso o la fornitura e la produzione di tale prodotto o che il consumo di tale prodotto non abbia un impatto ambientale.
    • Pratiche ingannevoli relative all’obsolescenza precoce, tra cui:
      • indicazioni false sulla durata o la riparabilità di un prodotto;
      • qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un prodotto che contiene una funzione introdotta per limitarne la durata nonostante le informazioni su tale funzione e i suoi effetti sulla durata del prodotto a disposizione del professionista.

Ricorso e sanzioni

  • Gli Stati membri devono garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi individuali (ad esempio, risarcimento, riduzione del prezzo, ecc.) quando vengono danneggiati da pratiche commerciali sleali.
  • Gli Stati membri sono tenuti a introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per punire i professionisti che infrangono le disposizioni nazionali riguardanti le pratiche commerciali sleali.
  • Quando impongono sanzioni, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni fino ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista o 2 milioni di euro se le informazioni sul fatturato non sono disponibili laddove le autorità di diversi paesi stiano collaborando su gravi infrazioni transnazionali che interessano i consumatori in diversi Stati membri.

Documento di orientamento

Nel 2021, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti aggiornati relativi all’attuazione e all’applicazione della direttiva 2005/29/CE. Tali orientamenti spiegano concetti e norme fondamentali e offrono esempi concreti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da giudici e amministrazioni nazionali, al fine di rendere più agevole l’applicazione per le autorità nazionali e garantire una maggiore certezza del diritto per i professionisti. Gli orientamenti riguardano le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2005/29/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .
  • Le norme introdotte dalla direttiva di modifica (UE) 2019/2161 si applicano dal .
  • Le norme introdotte dalla direttiva (UE) 2024/825 devono essere recepite entro il e si applicheranno a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Prodotto. Qualsiasi merce o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e i contenuti digitali.
  2. Consumatore. Un soggetto che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva 2005/29/CE, agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
  3. Diligenza professionale. Rispetto alle pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori.
  4. Mercato online. Un servizio che utilizza un software (compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione) gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.
  5. Classificazione. Rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione.
  6. Indebito condizionamento. Sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia a tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’, pag. 22).

Le modifiche successive alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (GU L, 2024/825 del ).

ultimo aggiornamento

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