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Tassazione dei redditi da risparmio

L’Unione europea (UE) intende consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in un paese dell’UE a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro paese dell’UE siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo paese.

ATTO

Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

SINTESI

Nell’ambito del pacchetto fiscale destinato alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, l’UE ha adottato una direttiva nel 2003 per attenuare le distorsioni esistenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

L’obiettivo finale della presente direttiva è permettere che tali interessi corrisposti in un paese dell’UE a persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro paese dell’UE (beneficiari effettivi), siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione del paese.

Ambito

La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. A livello territoriale, la direttiva si applica agli interessi pagati da un agente pagatore ovvero un operatore economico (ad esempio un istituto finanziario, una banca o un fondo di investimento) che paga interessi ad un beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento di interessi a un beneficiario effettivo residente nel territorio dell’UE. Qualsiasi entità stabilita in un paese dell’UE a cui sono pagati gli interessi o attribuiti il pagamento di interessi a beneficio del beneficiario effettivo, è considerata un agente pagatore, nel significato inteso dalla direttiva. In tal modo l’agente pagante è l’ultimo legame della catena di intermediari che paga interessi direttamente al beneficiario effettivo.

REGIME GENERALE: SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Comunicazione di informazioni da parte dell’agente pagatore

Nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi sia residente in un paese dell’UE diverso da quello in cui è stabilito l’agente pagatore, la direttiva impone a quest’ultimo di comunicare all’autorità competente del paese dell’UE di stabilimento delle informazioni minime, come l’identità e la residenza del beneficiario effettivo, il nome o la denominazione e l’indirizzo dell’agente pagatore, il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi, nonché informazioni relative al pagamento di interessi.

Le informazioni minime che l’agente pagatore è tenuto a comunicare devono differenziare gli interessi secondo i tipi di interesse specificati nella direttiva. Tuttavia i paesi dell’UE possono limitare tali informazioni minime all’intero importo degli interessi o dei redditi.

Scambio automatico di informazioni

La direttiva impone all’autorità competente del paese dell’UE dell’agente pagatore di comunicare le informazioni di cui sopra almeno una volta all’anno, all’autorità competente del paese dell’UE di residenza del beneficiario effettivo. Tale comunicazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale del paese dell’UE dell’agente pagatore.

NUOVE REGOLE IN VIGORE DALL’1.1.2016

È emerso che alcuni strumenti finanziari equivalenti a titoli fruttiferi e taluni mezzi indiretti di possesso di questi titoli non erano disciplinati dalla direttiva 2003/48/CE. Pertanto è stata adottata una nuova direttiva, la direttiva 2014/48/UE che dovrà essere recepita dai paesi dell’UE entro l’1.1.2016 per porre rimedio a questa situazione.

Lo scopo della direttiva è di:

  • rafforzare le norme esistenti in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio al fine di consentire ai paesi dell’UE di contrastare più efficacemente la frode e l’evasione fiscale;
  • promuovere un approccio trasparente basato sull’obbligo di adeguata verifica della clientela, che impedisce agli individui di eludere la direttiva utilizzando un’entità giuridica interposto (per esempio, una fondazione) o un dispositivo giuridico (per esempio, un fondo fiduciario) con sede in un paese al di fuori dell’UE che non garantisce l’effettiva tassazione di tale entità giuridica/dispositivo giuridico su tutto il suo reddito proveniente da prodotti finanziari oggetto della direttiva;
  • migliorare le norme volte a prevenire l’elusione della direttiva da parte di individui utilizzando un’entità giuridica interposta (una fondazione) o un dispositivo giuridico (un fondo fiduciario) con sede in un paese dell’UE. Tali norme comportano la notifica da parte di questa entità o dispositivo giuridico;
  • estendere il campo di applicazione della direttiva ai prodotti finanziari che presentano caratteristiche simili ai crediti (ad esempio, titoli a tasso fisso / a rendimento garantito e alcuni prodotti assicurativi vita), ma che non sono giuridicamente classificati come tali;
  • tener conto di tutti i proventi da fondi di investimento ricevuti all’interno e all’esterno dell’UE, oltre ai redditi di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati in conformità alla direttiva 85/611/CEE (OICVM) già contenuti nell’attuale direttiva.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli paesi dell’UE

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/48/CE

16.7.2003

31.12.2003

GU L 157 del 26.6.2003

Atto/i modificativo/i

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2014/48/UE

15.4.2014

1.1.2016

GU L 111 del 15.4.2014, pagg. 50-78

Le successive modifiche e correzioni della direttiva 2003/48/CE sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Ultima modifica: 25.01.2015

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