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Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.
PUNTI CHIAVE
La direttiva definisce il danno ambientale come:
La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria (poiché influiscono sulle condizioni del terreno e delle acque), nelle acque interne superficiali o sotterranee e qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, quali definiti nella direttiva 2001/18/CE.
Campo di applicazione
Ci sono due scenari nei quali si verifica la responsabilità:
danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:
danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente dello stesso) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo dell’azienda.
Eccezioni
Le eccezioni comprendono i conflitti armati, le calamità naturali, la responsabilità per tipi di danni ambientali contemplati dalle convenzioni internazionali (ad esempio l’inquinamento marittimo) e i rischi nucleari contemplati dal trattato Euratom.
Azioni di prevenzione e di riparazione
L’azienda deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria.
Attuazione
Regolamento di modifica (UE) 2019/1010
La direttiva è stata modificata nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di legislazione ambientale. Le nuove regole introdotte, in vigore dal 26 giugno 2019, sono le seguenti.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 30 aprile 2004 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 30 aprile 2007.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
Successive modifiche della direttiva 2004/35/CE sono state incluse nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo informativo.
DOCUMENTI CORRELATI
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale [COM(2016) 204 final del 14.4.2016].
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Valutazione REFIT sulla direttiva della responsabilità ambientale, che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [SWD(2016) 121 final del 14.4.2016].
Ultimo aggiornamento: 17.06.2020