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Il principio «chi inquina paga» e la responsabilità ambientale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga». Ciò significa che un’azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce il danno ambientale come:

La definizione comprende lo scarico di inquinanti nell’aria (poiché influiscono sulle condizioni del terreno e delle acque), nelle acque interne superficiali o sotterranee e qualsiasi rilascio deliberato nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, quali definiti nella direttiva 2001/18/CE.

Campo di applicazione

Ci sono due scenari nei quali si verifica la responsabilità:

  • 1.

    danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, quali:

    • industrie energetiche,
    • produzione e trasformazione dei metalli,
    • industrie minerarie,
    • industrie chimiche,
    • gestione dei rifiuti,
    • produzione su larga scala di cellulosa, carta e cartone, tintura tessile e concerie,
    • produzione su larga scala di cibo, carne e prodotti a base di latte;
  • 2.

    danno ambientale a specie protette e habitat naturali (o minaccia imminente dello stesso) causato da una delle attività professionali non elencate nell’allegato III, in caso di comportamento doloso o colposo dell’azienda.

Eccezioni

Le eccezioni comprendono i conflitti armati, le calamità naturali, la responsabilità per tipi di danni ambientali contemplati dalle convenzioni internazionali (ad esempio l’inquinamento marittimo) e i rischi nucleari contemplati dal trattato Euratom.

Azioni di prevenzione e di riparazione

  • Se c’è un’imminente minaccia che si verifichi un danno, l’azienda deve adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.
  • Se il danno si è già verificato, l’azienda deve informare il più presto possibile le autorità e adottare azioni per gestire la situazione, allo scopo di prevenire ulteriori danni ambientali e minacce per la salute umana, e intraprendere le adeguate azioni di riparazione.

L’azienda deve pagare per le azioni di prevenzione e di riparazione, ad eccezione di alcune situazioni, ad esempio se il danno è stato causato da un terzo, nonostante le opportune misure di sicurezza, o è derivato dell’osservanza di un’istruzione obbligatoria.

Attuazione

  • Una relazione sull’attuazione del 2016 ha esaminato l’esperienza dell’attuazione della direttiva tra il 2007 e il 2013, compresa una valutazione svolta nel quadro di REFIT, il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione della Commissione europea.
  • La relazione conferma che la direttiva, pur non avendo ancora realizzato interamente il proprio potenziale, è stata efficace nella riparazione dei danni ambientali e nell’incentivazione alla prevenzione.

Regolamento di modifica (UE) 2019/1010

La direttiva è stata modificata nel 2019 dal regolamento (UE) 2019/1010 che armonizza e semplifica gli obblighi di comunicazione in materia di legislazione ambientale. Le nuove regole introdotte, in vigore dal 26 giugno 2019, sono le seguenti.

  • I paesi dell’UE riferiscono alla Commissione in merito all’esperienza acquisita nell’attuazione di questa direttiva. Le informazioni che devono fornire sono riportate nell’allegato VI della direttiva e devono essere raccolte entro il 30 aprile 2022 e successivamente ogni cinque anni.
  • Entro il 30 aprile 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblicherà una valutazione della direttiva sulla base delle informazioni fornite dai paesi dell’UE.
  • Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione deve sviluppare linee guida che forniscano un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» come definito nella presente direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 30 aprile 2004 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 30 aprile 2007.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Successive modifiche della direttiva 2004/35/CE sono state incluse nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo informativo.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale [COM(2016) 204 final del 14.4.2016].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Valutazione REFIT sulla direttiva della responsabilità ambientale, che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale [SWD(2016) 121 final del 14.4.2016].

Ultimo aggiornamento: 17.06.2020

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