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Il controllo degli aiuti di Stato nell’Unione europea: un importante problema di concorrenza
SINTESI DI:
SINTESI
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) vieta gli aiuti di Stato a meno che non siano giustificati da ragioni di sviluppo economico generale. La Commissione europea ha il compito di garantire che gli aiuti di Stato siano conformi alle norme dell’Unione europea.
Per evitare che le imprese nel mercato interno dell’Unione europea godano di vantaggi selettivi che distorcono la concorrenza, gli aiuti di Stato sono in linea di principio vietati. In certi casi, tuttavia, è necessario l’intervento dello Stato per compensare le carenze del mercato. La Commissione garantisce che tali norme siano rispettate e le esenzioni siano applicate allo stesso modo in tutta l’UE. Le procedure sono stabilite nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e nei suoi atti di modifica e misure di esecuzione.
Diversi regimi di aiuto esaminati dalla Commissione
In generale, i paesi dell’UE devono notificarele nuove misure di aiuto alla Commissione prima di attuarle. Nella notifica, i paesi dell’UE devono fornire tutte le informazioni necessarie al fine di consentire alla Commissione di prendere una decisione.
La Commissione deve anche esaminare le informazioni che riceve in merito a possibili aiuti illegali, ovvero aiuti concessi senza previa autorizzazione. Se l’accusa è fondata, si apre un’indagine preliminare, come per i casi di aiuti notificati.
La Commissione esamina anche i regimi di aiuto esistenti per garantire che siano ancora compatibili con il mercato interno.
Esame preliminare
Ogni notifica innesca un’indagine preliminare. Dal momento in cui si riceve una notifica completa, la Commissione ha due mesi di tempo per decidere se:
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non vi è alcun aiuto ai sensi delle norme dell’UE; o
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l’aiuto è compatibile con le norme dell’UE poiché i suoi effetti positivi superano le distorsioni della concorrenza; o
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permangono seri dubbi circa la compatibilità della misura con le norme sugli aiuti di Stato.
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Nei primi due casi, la misura può essere attuata immediatamente, ma nel terzo la Commissione avvia un procedimento di indagine approfondita.
Procedimento di indagine formale
La decisione di avviare questa procedura viene inviata al relativo paese dell’UE. Essa contiene le basi di fatto e di diritto per l’indagine, tra cui la valutazione preliminare della Commissione. I paesi dell’UE e i paesi terzi interessati hanno un mese di tempo per presentare osservazioni. Il paese dell’UE interessato viene inoltre invitato a pronunciarsi sulle osservazioni presentate dalle parti interessate.
Decisione finale
La Commissione adotta una decisione definitiva al termine dell’indagine formale. Ci sono tre possibili esiti:
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decisione positiva (cioè la misura non costituisce un aiuto o l’aiuto è compatibile con il mercato interno);
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decisione condizionale (la misura è compatibile, ma la sua attuazione è soggetta a condizioni);
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decisione negativa (la misura è incompatibile e non può essere attuata).
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La pratica può anche essere chiusa se il paese dell’UE ritira la notifica.
Recupero dell’aiuto
Se la Commissione adotta una decisione negativa su un aiuto che è stato già pagato, normalmente richiede al paese dell’UE di recuperare l’aiuto (compreso di interessi) dal beneficiario. Se il paese dell’UE non si attiene alla decisione in tempo utile, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il termine di prescrizione per il recupero è di dieci anni.
ATTO
Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
RIFERIMENTI
Atto |
Entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CE) n. 659/1999 |
16.4.1999 |
- |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 734/2013 |
20.8.2013 |
- |
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 659/1999 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Atti di esecuzione
Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1-134)
Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l’individuazione e la tutela delle informazioni riservate (GU L 109 del 12.4.2014, pag. 14-22)
Comunicazione della Commissione
Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3-12)
Ultimo aggiornamento: 21.09.2015