EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intermediazione assicurativa: maggiore protezione per i consumatori

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/92/CE: intermediazione assicurativa

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva sull’intermediazione assicurativa disciplina le pratiche di vendita di tutti i prodotti assicurativi da parte di agenti e mediatori d’assicurazione.
  • Disciplina inoltre la regolamentazione di prodotti assicurativi generali, come le polizze assicurative di veicoli a motore e le polizze vita, comprese quelle che contengono elementi di investimento, come i prodotti assicurativi vita unit-linked*.

PUNTI CHIAVE

  • Tutti gli individui o le imprese che svolgono una mediazione assicurativa o riassicurativa* devono essere registrati nel proprio paese dell’Unione europea (UE) sulla base di una serie di requisiti minimi specifici, tra cui:
    • possesso di conoscenze e capacità adeguate, come stabilite dalla legislazione del proprio paese dell’UE;
    • onorabilità;
    • possesso della copertura della responsabilità professionale o di altra garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale;
    • capacità finanziaria sufficiente per tutelare i clienti contro l’incapacità dell’intermediario di trasferire i premi all’impresa di assicurazione o di trasferire all’assicurato gli importi della prestazione assicurativa conformemente alle polizze sottoscritte.
  • I paesi dell’UE possono adottare norme più severe ma solo per gli agenti e i mediatori registrati sul proprio territorio.
  • Sulla base della loro registrazione nel paese di origine gli intermediari assicurativi o riassicurativi saranno in grado di operare in altri paesi dell’UE.
  • Gli intermediari assicurativi sono tenuti a offrire ai clienti spiegazioni chiare sulla consulenza che forniscono relativamente ai prodotti da acquistare. Devono indicare al cliente, con precisione, chiarezza e per iscritto, perché hanno raccomandato specifici prodotti alla luce delle singole esigenze del cliente.
  • I paesi dell’UE devono fornire facile accesso al pubblico, attraverso uno sportello unico, a tutti i dati degli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti, delle autorità competenti dei paesi dell’UE con cui sono registrati e dei paesi europei in cui operano.
  • La direttiva incoraggia i paesi dell’UE a stabilire procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate ed efficaci in caso di risoluzioni stragiudiziali per i clienti insoddisfatti, in particolare tramite la rete FIN-NET.

Il 20 gennaio 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva sulla distribuzione assicurativa [direttiva (UE) 2016/97], che aggiorna e sostituisce la direttiva sull’intermediazione assicurativa. La nuova direttiva riguarderà l’intera catena di distribuzione, comprendendo gli assicuratori che vendono direttamente ai consumatori (da qui il nuovo nome). Migliorerà inoltre il modo in cui i prodotti assicurativi sono venduti inserendo una maggiore trasparenza dei prezzi e una migliore informazione per i consumatori.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2002/92/CE è entrata in vigore il 15 gennaio 2003. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 14 gennaio 2005.
  • La direttiva 2016/97/CE sulla distribuzione assicurativa (rifusione) è entrata in vigore il 22 febbraio 2016. I paesi dell’UE dovranno recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 23 febbraio 2018.

CONTESTO

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet della Commissione europea relativo all’intermediazione assicurativa.

* TERMINI CHIAVE

Prodotti assicurativi vita unit-linked: prodotti che permettono ai titolari della polizza di combinare i propri soldi a quelli di altri assicurati in un fondo unit-linked. Ciò consente loro di investire in una più ampia gamma di investimenti (come azioni e obbligazioni) rispetto a quanto potrebbero fare individualmente.

Riassicurazione: un assicuratore trasferisce parte del proprio portafoglio di rischio ad altri assicuratori in modo che insieme possano sostenere il rischio di dover pagare grandi importi in caso di sinistro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3-10)

Le successive modifiche alla direttiva 2002/92/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19-59)

Ultimo aggiornamento: 24.10.2016

Top