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Lo scopo principale della direttiva sui servizi postali è quello di:
La direttiva originaria è stata modificata più volte e alcuni dei più importanti emendamenti sono contenuti nella direttiva 2008/6/CE.
La direttiva stabilisce norme comuni riguardanti:
L’obbligo di servizio postale universale
Gli Stati membri sono obbligati a garantire un servizio postale permanente, accessibile e universale ovunque nel loro territorio, cioè devono garantire come minimo quanto segue:
Gli Stati membri possono designare una o più società come fornitori di servizi universali in modo che sia coperto l’intero territorio. Questa designazione è soggetta a revisione periodica.
Finanziamento del servizio postale universale
Gli Stati membri non sono autorizzati a concedere diritti esclusivi o speciali per fornire servizi postali. Tuttavia, possono compensare il fornitore del servizio universale se è stato stabilito un costo netto e ciò rappresenta un onere finanziario ingiusto in conformità ai trattati UE (ad esempio sugli aiuti di Stato, sugli appalti pubblici, sul meccanismo della condivisione dei costi*).
Tariffe
Le tariffe del servizio universale devono rispettare in particolare i seguenti principi.
Gli Stati membri possono fornire un servizio postale gratuito per persone non vedenti e ipovedenti.
Qualità dei servizi
Per la posta transfrontaliera intracomunitaria, l’allegato II della direttiva richiede:
Procedure di reclamo
Devono essere stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, per risolvere le controversie in maniera equa e celere.
Armonizzazione delle norme tecniche
L’armonizzazione delle norme tecniche viene intrapresa sulla base della richiesta di standardizzazione da parte della Commissione tramite il Comitato tecnico 331 del CEN.
Autorità di regolamentazione
Gli Stati membri devono istituire autorità nazionali di regolamentazione indipendenti che dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie in termini di personale, competenze e mezzi finanziari e svolgere i compiti che sono stati designati dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda:
Fornitura di informazioni
Gli Stati membri assicurano che i fornitori dei servizi forniscano alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai due fini seguenti:
Servizi di consegna transfrontalieri di pacchi
Nel 2018, è stato adottato il regolamento (UE) 2018/644 sui servizi di consegna transfrontalieri di pacchi. Tale regolamento integra le regole stabilite dalla direttiva 97/67/CE, che si concentra principalmente, ma non esclusivamente sui servizi universali, al fine di affrontare:
La direttiva 97/67/CE è entrata in vigore il 10 febbraio 1998. Doveva entrare in vigore negli Stati membri il 14 febbraio 1999.
La Direttiva di modifica 2008/6/UE è in vigore dal 27 febbraio 2008. Doveva entrare in vigore in 16 Stati membri entro il 31 dicembre 2010 e nei restanti 11 Stati membri entro il 31 dicembre 2012.
Per maggiori informazioni, consultare:
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
Le successive modifiche alla Direttiva 97/67/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
Decisione della Commissione del 10 agosto 2010 recante istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (GU C 217 del 11.8.2010, pag. 7).
Ultimo aggiornamento: 10.12.2018