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Il regolamento per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) fornisce un quadro giuridico completo per le sostanze chimiche fabbricate e utilizzate in Europa. La responsabilità di garantire la sicurezza delle sostanze chimiche prodotte, importate, vendute e usate nell’Unione europea (Unione) passa dalle autorità pubbliche alle industrie. Il regolamento, inoltre:
Nel 2013, la Commissione europea ha valutato i primi cinque anni di applicazione del regolamento REACH e ha concluso che non era necessaria alcuna revisione importante. Il secondo riesame di REACH (valutazione refit di REACH) è stato effettuato nel 2018 e ha rivelato la necessità di riesaminare alcuni elementi della normativa. La strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, pubblicata nell’ottobre 2020, ha annunciato la necessità di una revisione mirata del REACH (si veda la comunicazione).
Il regolamento è in vigore dal .
L’industria chimica è uno dei più grandi settori manifatturieri dell’Unione e svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nella competitività generale dell’economia. L’Unione ha attuato delle normative che consentono all’industria chimica (e, più in generale, all’industria manifatturiera che usa sostanze chimiche) di svilupparsi e innovare, garantendo allo stesso tempo che i propri prodotti siano sicuri per le persone e per l’ambiente.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del , pag. 3).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1907/2006 e ai suoi allegati sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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