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Tenori massimi per alcune sostanze contaminanti
L'Unione europea (UE) stabilisce i tenori massimi per alcune sostanze contaminanti mira a ridurre la presenza di tali sostanze contaminanti in alcuni prodotti alimentari a livelli minimi che consentano ragionevolmente l'applicazione di buoni procedimenti di fabbricazione o agricoli. Il fine è quello di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, segnatamente per i gruppi più sensibili della popolazione: bambini, persone allergiche, ecc.
ATTO
Regolamento n° 466/2001/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, che stabilisce tenori massimi per alcuni contaminanti nei prodotti alimentari [Cfr atti modificativi].
SINTESI
Il regolamento n. 466/2001/CE stabilisce le quantità massime di alcune sostanze contaminanti: i nitrati, le micotossine (aflatossine, ocratossina A e patulina), i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio), il monocloro-propano-1, 2 diol (3-MCPD), le diossine e PCB tipo diossina, nonché lo stagno inorganico. Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 194/1997, modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 1566/1999..
Condizioni di applicazione: I prodotti alimentari di cui all'allegato I non devono presentare, al momento della loro messa in circolazione, tenori di contaminanti maggiori di quelli stabiliti in tale allegato.
Prodotti interessati: I tenori massimi di contaminanti previsti dal regolamento riguardano solo la parte commestibile dei prodotti alimentari, tuttavia si applicano anche agli ingredienti utilizzati per la produzione di prodotti alimentari composti.
Specificità per i lattanti e per i bambini di minore età:
Tali tenori massimi si applicano del pari ai prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini di minore età oggetto della direttiva 91/321/CE e della direttiva 96/5/CE, modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/13/CE, la quale stabilisce che gli alimenti per lattanti non possono contenere nessuna sostanza in proporzioni tali da poter nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini di minore età. Le ultime modifiche del regolamento (CE) n. 466/2001 mirano a tutelare la salute dei bambini di minore età, stabilendo, per i prodotti alimentari ad essi destinati, il livello minimo possibile di presenza di sostanze contaminanti (cfr. in appresso la rubrica Atti collegati).
Misure di sorveglianza: gli Stati membri devono adottare misure di sorveglianza adeguate relativamente alla presenza dei contaminanti presenti nei prodotti alimentari.
Metodi di analisi: il regolamento fa riferimento ai metodi di campionatura e di analisi che consentono di valutare i tenori di contaminanti e, in particolare, alla direttiva 98/53/CE (abrogata dal regolamento (CE) 401/2006) e 2002/69/CE) che riguarda l'applicazione l'applicazione di modalità di prelevamento di campioni e di metodi d'analisi comunitari dei prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana.
I diversi contaminanti: il regolamento (CE) n. 466/2001, cosí come è stato adottato l'8 marzo 2001, riguarda varie categorie di contaminanti:
Base di dati sull'acrilamide La Commissione europea ha creato una nuova base di dati relativi a ricerche sull'acrilamide nei prodotti alimentari (EN). Questa base di dati precisa il rischio che rappresenta l'acrilamide per la salute pubblica e stabilisce gli strumenti per ridurne il tenore nei prodotti alimentari. La base di dati è stata creata dalla Commissione e dall' Autorità europea per la Sicurezza alimentare. L'acrilamide è una sostanza chimica potenzialmente cancerogena presente nei prodotti alimentari in esito ad alcuni processi di cottura. Altre informazioni sull'acrilamide (EN) sono disponibili sul sito Internet Consumatori della Commissione.
Per ulteriori informazioni sulla normativa sui prodotti chimici, si consulti il sito della Direzione generale Consumatori (DE), (EN), (FR) nonché la scheda SCADplus sull' etichettatura delle sostanze pericolose.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 466/2001 |
05.04.2001 |
- |
GU L 77 del 16.03.2001 [rettifica GU L 304 del 21.11.2001] |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 2375/2001 |
26.12.2002 |
- |
GU L 321 del 06.12.2001 |
Regolamento (CE) n. 472/2002 |
26.03.2002 |
- |
GU L 75 del 16.03.2002 |
Regolamento (CE) n. 563/2002 |
23.04.2002 |
- |
GU L 86 del 03.04.2002 |
Regolamento (CE) n. 1425/2003 |
11.09.2003 |
- |
GU L 203 del 12.08.2003 |
Regolamento (CE) n. 2174/2003 |
02.01.2004 |
- |
GU L 326 del 13.12.2003 |
Regolamento (CE) n. 455/2004 |
01.04.2004 |
- |
GU L 74 del 12.03.2004 |
Regolamento (CE) n. 683/2004 |
05.05.2004 |
- |
GU L 106 del 15.04.2004 |
Regolamento (CE) n. 123/2005 |
17.02.2005 |
- |
GU L 25 del 28.01.2005 |
Regolamento (CE) n. 856/2005 |
27.06.2005 |
- |
GU L 143 del 07.06.2005 |
Regolamento (CE) n. 1822/2005 |
29.11.2005 |
- |
GU L 293 del 09.11.2005 |
Regolamento (CE) n. 199/2006 |
25.02.2006 |
- |
GU L 32 del 04.02.2006 |
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
Allegato I - Tenore massimo per alcune sostanze contaminanti nei prodotti alimentari
Regolamento (CE) n. 2375/2001 [Gazzetta ufficiale L 321 del 06.12.2001]
Regolamento (CE) n. 221/2002 [Gazzetta ufficiale L 37 del 07.02.2002]
Regolamento (CE) n. 257/2002 [Gazzetta ufficiale L 41 del 13.02.2002]
Regolamento (CE) n. 472/2002 [Gazzetta ufficiale L 75 del 16.03.2002]
Regolamento (CE) n. 563/2002 [Gazzetta ufficiale L 86 del 03.04.2002]
Regolamento (CE) n. 1425/2003 [Gazzetta ufficiale L 203 del 12.08.2003]
Regolamento (CE) n. 2174/2003 [Gazzetta ufficiale L 326 del 13.12.2003]
Regolamento (CE) n. 242/2004 [Gazzetta ufficiale L 42 del 13.02.2004]
Regolamento (CE) n. 455/2004 [Gazzetta ufficiale L 74 del 12.03.2004]
Regolamento (CE) n. 655/2004 [Gazzetta ufficiale L 104 del 08.04.2004]
Regolamento (CE) n. 683/2004 [Gazzetta ufficiale L 106 del 15.04.2004]
Regolamento (CE) n. 684/2004 [Gazzetta ufficiale L 106 del 15.04.2004]
Regolamento (CE) n. 78/2005 [Gazzetta ufficiale L 16 del 20.01.2005]
Regolamento (CE) n. 123/2005 [Gazzetta ufficiale L 25 del 28.01.2005]
Regolamento (CE) n. 208/2005 [Gazzetta ufficiale L 34 del 08.02.2005]
Regolamento (CE) n. 856/2005 [Gazzetta ufficiale L 143 del 07.06.2005]
Regolamento (CE) n. 1822/2005 [Gazzetta ufficiale L 293 del 09.11.2005]
Regolamento (CE) n. 199/2006 [Gazzetta ufficiale L 32 del 04.02.2006].
ATTI COLLEGATI
Raccomandazione della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari [Gazzetta ufficiale L 322 del 22.11.2006].
Modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i tenori massimi applicabili ad alcuni prodotti alimentari per lattanti e bambini di minore età:
Regolamento (CE) n. 199/2006 (diossine) Questo regolamento stabilisce nuovi tenori massimi per la somma di diossine e di policlorobifenili (PCB) di tipo diossina. La Commissione ridurrà tali tenori massimi entro il 31 dicembre 2008. Questa revisione terrà conto dell'opportunità di proporre una maggior riduzione per i lattanti e per i bambini.
Regolamento (CE) n. 683/2004 (aflatossine e ocratossine A negli alimenti per lattanti e bambini di minore età).
Il regolamento stabilisce un metodo di analisi armonizzata delle aflatossine e delle ocratossine A al fine di garantire il tenore minimo possibile di queste sostanze contaminanti.
Il tenore massimo di aflatossine è di 0,10 microgrammi /kg per i preparati a base di cereali e per gli alimenti per lattanti, nonché per gli alimenti dietetici speciali per lattanti. Per alcuni preparati (latte, ecc.) tale tenore massimo è pari a 0,025 microgrammi /kg.
Il tenore massimo di ocratossina A è di 0,50 microgrammi /kg per i preparati a base di cereali e per gli alimenti per lattanti, nonché per gli alimenti dietetici speciali per i lattanti.
Regolamento (CE) n. 655/2004 (tenore di nitrati degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di minore età).
Questo regolamento riduce il tenore di nitrati al livello più basso possibile per questo gruppo di popolazione a rischio, portandolo a 200 mg NO3 /kg. I nitrati possono determinare nel corpo la formazione di sostanze cancerogene.
Modalità di prelevamento dei campioni e metodi di analisi
Regolamento (CE) n° 401/2006 [Gazzetta ufficiale L 70 del 09.03.2006] (controllo ufficiale dei tenori di micotossine).
Direttiva 2004/43/CE della Commissione [Gazzetta ufficiale L 113 del 20.04.2004] (controllo ufficiale dei tenori di aflatossine e di ocratossina A).
Ultima modifica: 26.06.2006