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Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari
1) OBIETTIVO
Armonizzare le legislazioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
2) ATTO
Direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
3) SINTESI
Il testo che segue riassume un consolidamento delle direttive esistenti nel settore dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La direttiva 90/128/CEE è una direttiva specifica della direttiva-quadro 89/109/CEE.
I materiali e gli oggetti di materia plastica possono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.
Per prevenire questo rischio la direttiva dispone che le migrazioni dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica nei prodotti alimentari non possono superare 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto; in alcuni casi tale limite è fissato a 60 mg di costituenti ceduti per chilogrammo di prodotto alimentare.
Il controllo dei limiti di migrazione si effettua secondo le norme fissate nelle direttive 82/711/CEE modificata dalla direttiva 93/8/CEE e 85/572/CEE (sommario 1.4.4.3) e le disposizioni complementari di cui all'allegato della direttiva 90/128/CEE.
Le direttive indicano in teoria, quali sono le sostanze che possono essere utilizzate per la fabbricazione dei materiali e degli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (elenco comunitario) nonché le condizioni nelle quali possono essere utilizzati.
Questi elenchi, tuttavia, non sono ancora completi per quanto riguarda gli additivi, nella misura in cui essi non contengono tutte le sostanze attualmente accettate da almeno uno Stato membro. Le legislazioni nazionali regolamentano ancora tali sostanze in attesa che esse siano incluse nella lista comunitaria.
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti che sono conformi alle disposizioni della direttiva 89/109/CEE; tale disposizione non si applica ai materiali e agli oggetti che per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
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Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
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Direttiva 90/128/CEE |
01.01.1991: autorizzazione dei prodotti conformi01.01.1993: divieto dei prodotti non conformi |
31.12.1990 |
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Direttiva 92/39/CEE |
31.03.1994: autorizzazione dei prodotti conformi01.04.1995: divieto dei prodotti non conformi |
31.12.1992 |
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Direttiva 93/9/CEE |
01.04.1994: autorizzazione dei prodotti conformi01.04.1996: divieto dei prodotti non conformi |
01.04.1994 |
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Direttiva 95/3/CE |
01.04.1996: autorizzazione dei prodotti conformi01.04.1998: divieto dei prodotti non conformi |
01.04.1996 |
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Direttiva 96/11/CEE |
01.01.1997: autorizzazione dei prodotti conformi01.01.1999: divieto dei prodotti non conformi |
01.01.1997 |
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Direttiva 1999/91/CE |
01.01.2002: autorizzazione dei prodotti conformi01.01.2003: divieto dei prodotti non conformi |
31.12.2000 |
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Direttiva 2001/62/CE |
06.08.2001 |
30.10.2002 |
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Direttiva 2002/17/CE |
01.03.2003: autorizzazione dei prodotti conformi01.03.2004: divieto dei prodotti non conformi |
28.02.2003 |
4) disposizioni di applicazione
5) lavori ulteriori
Ultima modifica: 16.05.2002