Emissioni industriali
SINTESI DI:
Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Fissa norme intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione ambientale.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
- La legislazione riguarda le attività industriali nei seguenti settori:
- energia;
- produzione e lavorazione dei metalli;
- minerali;
- chimica;
- gestione dei rifiuti;
- e altri, come la produzione della pasta di legno e della carta, i macelli e l’allevamento intensivo di pollame e suini.
- Tutti gli impianti disciplinati dalla direttiva devono prevenire e ridurre l’inquinamento applicando le migliori tecniche disponibili (BAT)* e considerare l’uso efficiente dell’energia, la prevenzione e la gestione dei rifiuti e le misure per evitare incidenti e limitarne le conseguenze.
Autorizzazioni
- Gli impianti possono operare solo se in possesso di un’autorizzazione e devono rispettare le condizioni fissate.
- Le condizioni di autorizzazione si basano sulle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea.
- I valori limite di emissione devono essere fissati a un livello tale da garantire che le emissioni inquinanti non superino i livelli associati all’uso delle BAT, a meno che non sia provato che ciò porterebbe a costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.
- Le autorità nazionali devono effettuare ispezioni periodiche degli impianti.
Disposizioni specifiche
La direttiva stabilisce requisiti minimi per settori specifici in capitoli separati. Prevede disposizioni specifiche relative a:
- impianti di combustione — aspetti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
- impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di coincenerimento dei rifiuti — requisiti operativi, limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e di conformità;
- impianti e attività che utilizzano solventi organici — include limiti di emissione, programmi di riduzione e requisiti per sostituire le sostanze pericolose;
- impianti che producono biossido di titanio — stabilisce limiti di emissione, norme in materia di monitoraggio e vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti in qualsiasi corpo d’acqua.
Abrogazione
La direttiva abroga e sostituisce sette direttive precedentemente esistenti: la direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (direttiva 2008/1/CE), la direttiva sui grandi impianti di combustione (direttiva 2001/80/CE), la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (direttiva 2000/76/CE), la direttiva sulle emissioni di solventi (direttiva 1999/13/CE) e tre direttive sul biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE).
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è in vigore dal 6 gennaio 2011, con l’obbligo di essere recepita nei paesi dell’Unione entro il 7 gennaio 2013.
CONTESTO
- La direttiva 2011/92/UE stabilisce le regole per valutazioni d’impatto ambientale di un’ampia gamma di progetti pubblici e privati (si veda la sintesi).
- Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Migliori tecniche disponibili (BAT): le tecniche più efficaci per prevenire o ridurre le emissioni, che sono tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili in tale settore.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 30.06.2020