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Esposizione all’amianto: la protezione dei lavoratori

SINTESI DI:

Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • La presente direttiva ha lo scopo di proteggere i lavoratori dai rischi per la salute causati dall’esposizione all’amianto sul lavoro.
  • Essa stabilisce i limiti di esposizione e i requisiti specifici riguardo alle prassi di lavoro sicure, in particolare rispetto a:
    • la demolizione, la riparazione, la manutenzione e la rimozione dell’amianto;
    • l’informazione, la consultazione e la formazione dei lavoratori;
    • il monitoraggio sanitario.

PUNTI CHIAVE

L’amianto è un minerale presente in natura le cui fibre possono essere separate in fili sottili e durevoli. È stato ampiamente impiegato in diverse industrie perché le sue fibre sono ottimi isolanti (resistenti al calore, al fuoco e agli agenti chimici, non conducono elettricità).

Tuttavia, è una sostanza particolarmente pericolosa (classificata come categoria 1A tra le sostanze cancerogene nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l’imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche). Se i prodotti contenenti amianto vengono alterati possono essere inalate piccole fibre di amianto, che potrebbero causare, nel tempo, malattie come l’asbestosi* il mesotelioma*, e altri tipi di cancro.

Divieti

Le attività vietate sono quelle che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante:

  • l’estrazione di amianto;
  • la manifattura e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto;
  • la manifattura e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente.

L’unica eccezione a tale divieto è il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.

In tutta l’UE, è in vigore un divieto generale relativo all’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché alle attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità che contengono amianto.

Rimozione e demolizione

Sono permessi il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto, e dalla demolizione dove l’amianto viene rimosso nell’ambito di un’operazione pianificata prima di intraprendere i lavori di demolizione. L’esposizione deve essere ridotta al minimo, tramite le seguenti misure:

  • il numero di lavoratori coinvolti nelle attività deve essere limitato;
  • i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto;
  • tutti i locali e le attrezzature devono essere sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;
  • i residui devono essere rimossi rapidamente, in appositi imballaggi chiusi.

Valutazione dei rischi

In caso di probabile rischio di esposizione alla polvere di amianto, tale rischio deve essere valutato per determinare la natura e il grado di esposizione, sulla base di un campionamento rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore. I datori di lavoro devono presentare una notifica all’autorità competente del paese dell’UE interessato prima dell’inizio dei lavori, contenente:

  • l’ubicazione del cantiere e il numero di lavoratori interessati;
  • il tipo e i quantitativi di amianto;
  • le attività e i procedimenti applicati e la durata dei lavori;
  • le misure adottate per limitare l’esposizione.

Concentrazione limite

Nessun lavoratore deve essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm3. Qualora venga superato tale limite, i lavori devono essere immediatamente sospesi finché non vengono prese ulteriori misure per proteggere i lavoratori, tra cui:

  • rendere disponibili dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale;
  • affiggere cartelli per segnalare il superamento del valore limite;
  • evitare la dispersione della polvere prodotta dall’amianto al di fuori dei luoghi dei lavori;
  • consultare i lavoratori prima di procedere a tali attività.

Formazione

I datori di lavoro devono fornire un’idonea formazione a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire a intervalli regolari e senza alcun onere a carico dei lavoratori. La formazione deve includere informazioni su:

  • le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute;
  • le prassi di lavoro sicure;
  • le procedure di emergenza e di controllo sanitario.

Monitoraggio sanitario e sorveglianza

La salute di ogni lavoratore deve essere valutata prima dell’esposizione e deve essere creata una cartella clinica individuale da aggiornare con ulteriori valutazioni almeno ogni tre anni. I medici possono consigliare misure di protezione individuali, che possono comprendere l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all’amianto.

Responsabilità dei paesi dell’UE

I paesi dell’UE devono comunicare alla Commissione europea le proprie legislazioni nazionali adottate in questo settore e presentare una relazione sull’attuazione pratica della direttiva ogni cinque anni. Inoltre, sono tenuti a tenere un registro dei casi di asbestosi e mesotelioma.

La presente direttiva abroga la direttiva precedente (direttiva 83/477/CEE), modificata in maniera sostanziale diverse volte.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 5 gennaio 2010.

TERMINI CHIAVE

*Asbestosi: una malattia polmonare infiammatoria cronica causata dalla respirazione e ritenzione di fibre di amianto. Può causare insufficienza respiratoria grave e incrementare il rischio di contrarre alcuni tipi di cancro.

*Mesotelioma: un tumore aggressivo che colpisce il rivestimento dei polmoni e l’addome. L’esposizione all’amianto è la causa e il fattore di rischio primario.

ATTO

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28-36)

Ultimo aggiornamento: 06.06.2016

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