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Regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria
Il regolamento fissa le condizioni e le procedure per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione europea (Unione) a uno Stato membro dell’Unione che subisca o rischi di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze che sfuggono al suo controllo.
Assistenza finanziaria
L’assistenza prende la forma di un prestito o di una linea di credito* concessi allo Stato membro interessato. A tal fine, la Commissione europea è autorizzata a contrarre prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o con le istituzioni finanziarie, in linea con una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea, che delibera a maggioranza qualificata.
Procedura
Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea, una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione un programma di risanamento economico e finanziario.
La decisione di concedere una linea di credito contiene le informazioni seguenti:
La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica dello Stato membro beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni stabilite dal Consiglio per continuare a ricevere l’aiuto finanziario, che è erogato in rate.
Compatibilità con altri meccanismi di sostegno finanziario
Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) è compatibile con il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Inoltre, non esclude il ricorso a un finanziamento esterno all’Unione, ad esempio da parte del Fondo monetario internazionale.
Bilancio del MESF
Il MESF è finanziato dal bilancio dell’Unione. La Commissione è autorizzata a prelevare fino a un totale di 60 miliardi di EUR sui mercati finanziari per conto dell’Unione. I prestiti sono garantiti dal bilancio dell’Unione.
Il MESF è stato attivato per Irlanda e Portogallo, per un importo totale di 46,8 miliardi di EUR (22,5 miliardi di EUR per l’Irlanda e 24,3 miliardi di EUR per il Portogallo) erogati nell’arco di tre anni (2011-2014).
A luglio 2015 il MESF è stato usato per fornire assistenza a breve termine (prestito ponte) di 7,16 miliardi di EUR alla Grecia.
Sono in vigore accordi specifici riguardanti l’esposizione dei paesi non appartenenti alla zona euro.
Il regolamento è in vigore dal 13 maggio 2010.
Il meccanismo europeo di stabilità (MES) prosegue il lavoro svolto nell’ambito del MESF e del Fondo europeo di stabilità finanziaria, i due strumenti istituiti temporaneamente sulla scia della crisi del debito sovrano con i quali oggi coesiste.
Il MES è il principale meccanismo di sostegno per i paesi dell’area euro che si trovano temporaneamente in difficoltà nel richiedere prestiti sui mercati finanziari a causa dei loro livelli di debito. La sua capacità di prestito massima iniziale era di 500 miliardi di EUR, basata su un capitale di 704,8 miliardi di EUR. Il MES è finanziato dagli Stati membri in base al criterio di ripartizione della Banca centrale europea*.
I prestiti sono finanziati dal MES, che a sua volta chiede prestiti sui mercati finanziari, e sono garantiti dai partecipanti al capitale (paesi della zona euro). I prestiti avvengono sulla base di condizioni rigide, compreso il ritorno delle finanze pubbliche a livelli sostenibili.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 407/2010 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 02.06.2022