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Procedura di approvazione

La procedura di approvazione è una procedura legislativa o non legislativa in cui il Parlamento europeo (PE) non è coautore dell’atto insieme al Consiglio dell’Unione europea, ma può esercitare il proprio potere di veto o di approvazione in merito a esso.

L’approvazione del Parlamento europeo all’atto proposto potrebbe essere richiesta ai sensi del trattato dell’Unione europea (TUE) o del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il Parlamento europeo può accettare o respingere un atto proposto e non può modificarlo. Se il Parlamento europeo non dà il proprio consenso, l’atto non può essere adottato.

Ad esempio, in qualità di procedura non legislativa si applica:

  • alla ratifica di determinati accordi internazionali negoziati dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 218 TFUE;
  • in casi di grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 7 TUE;
  • ai fini dell’adesione di nuovi paesi membri all’Unione europea ai sensi dell’articolo 49 TUE;
  • ai fini delle disposizioni per il recesso dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 TUE.

Ad esempio, in qualità di procedure legislativa è utilizzata:

  • all’adozione di una nuova legislazione sulla lotta alla discriminazione ai sensi dell’articolo 19 TFUE;
  • all’applicazione di una base giuridica generale sussidiaria in linea con l’articolo 352 TFUE.

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