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Libera circolazione di articoli pirotecnici nel mercato unico

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/29/UE concernente le norme dell’Unione europea relative agli articoli pirotecnici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva stabilisce le norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici* nel mercato interno dell’Unione europea (Unione), cercando di garantire al contempo livelli elevati di protezione della salute e della sicurezza umane e dell’ambiente.
  • La direttiva rivede le norme esistenti riguardanti gli articoli pirotecnici (direttiva 2007/23/CE) per allinearle al nuovo quadro legislativo, ossia un pacchetto di misure volto a migliorare la vigilanza del mercato e la qualità delle valutazioni della conformità.

PUNTI CHIAVE

La direttiva elenca le categorie di articoli pirotecnici a cui è applicabile in base al tipo di impiego.

I fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e approvati per l’uso esclusivo nello Stato membro dell’Unione nel quale il suddetto fabbricante è stabilito e che rimangono in tale Stato membro non sono disciplinati dalla direttiva.

La direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. Questi prodotti sono elencati nell’allegato I della direttiva.

La direttiva stabilisce le procedure di valutazione della conformità, qualora sia effettuato un esame UE del tipo*. Un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo, verificando e certificando che il progetto rispetta le prescrizioni della direttiva.

Stabilisce i limiti minimi di età e altre restrizioni sull’accesso agli articoli pirotecnici.

  • Fuochi d’artificio: categoria F1: 12 anni; categoria F2: 16 anni; categoria F3: 18 anni.
  • Articoli pirotecnici teatrali: categoria T1: 18 anni.
  • Altri articoli pirotecnici: categoria P1: 18 anni.
  • Alcuni articoli pirotecnici possono essere messi a disposizione unicamente di persone con conoscenze specialistiche, ad esempio i fuochi d’artificio di categoria F4, ovvero i fuochi d’artificio per uso professionale, che presentano un elevato livello di rischio.

Gli Stati membri possono innalzare i limiti di età e aumentare le restrizioni sulla disponibilità al pubblico di alcuni articoli pirotecnici per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e tutela dell’ambiente.

Tutte le imprese e aziende operanti nella catena di fornitura e distribuzione devono garantire la messa a disposizione sul mercato solo di articoli pirotecnici conformi alla presente direttiva. La direttiva definisce gli obblighi di ognuna delle parti che intervengono lungo la catena.

I fabbricanti devono indicare sull’articolo pirotecnico il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento di ciascun articolo. Le informazioni relative ai recapiti devono essere in una lingua facilmente comprensibile dagli utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori e di altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui l’articolo viene reso disponibile sul mercato.

L’etichettatura deve essere nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione. L’etichetta deve comprendere almeno le informazioni minime richieste dalla direttiva.

Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti devono compilare una dichiarazione di conformità dell’Unione per ciascun prodotto a norma del modello indicato nell’allegato III della direttiva, che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza. Tramite la compilazione della dichiarazione di conformità dell’Unione, il fabbricante si assume la responsabilità legale della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti della direttiva.

I fabbricanti devono garantire che l’etichettatura rechi il numero di registrazione assegnato al prodotto dall’organismo notificato che esegue la valutazione di conformità.

Le aziende importatrici devono garantire di immettere sul mercato solo prodotti conformi alla presente direttiva e assicurare che:

  • il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • la marcatura di conformità CE sia apposta sull’articolo pirotecnico;
  • l’etichettatura soddisfi i requisiti;
  • i documenti compilati dall’azienda produttrice siano disponibili alle autorità competenti su richiesta.

I fabbricanti e gli importatori conservano entrambe i numeri di registrazione degli articoli che mettono a disposizione sul mercato. La direttiva di esecuzione 2014/58/UE istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

La direttiva richiede agli Stati membri di garantire che i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i venditori al minuto ecc. possano immettere sul mercato solo articoli pirotecnici che siano adeguatamente immagazzinati e usati per la finalità prevista, affinché non mettano in pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili nel caso in cui le parti non rispettino i requisiti della direttiva. Tali norme possono comprendere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

A partire dal 1  gennaio 2024, la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 impone agli Stati membri di raccogliere per ogni anno civile almeno i seguenti dati sugli incidenti avvenuti sul loro territorio e correlati all’uso di articoli pirotecnici delle categorie da F1 a F4 e di trasmetterli alla Commissione europea entro il 1  ottobre dell’anno civile successivo:

  • il numero complessivo di incidenti con lesioni o il numero complessivo di lesioni legate all’uso di articoli pirotecnici;
  • il numero di lesioni suddivise per fasce d’età delle vittime;
  • il numero di lesioni per tipo (mano o braccio, viso o testa, occhi, udito, altro);
  • il numero di lesioni per grado di gravità (ferite che necessitano di ospedalizzazione, decessi, altro).

Qualora non siano in grado di raccogliere i dati di cui sopra, gli Stati membri possono raccogliere dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli.

Inoltre, dovrebbero raccogliere i seguenti dati, se disponibili:

  • il tipo di articolo pirotecnico che ha causato l’incidente;
  • se l’incidente è stato causato da un uso non corretto, da un uso improprio o da un malfunzionamento dell’articolo;
  • se l’articolo è stato messo a disposizione sul mercato illegalmente;
  • qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga importante per l’analisi dei dati sugli incidenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2013/29/UE modifica e sostituisce la direttiva 2007/23/CE e le successive modifiche. La maggior parte delle norme contenute nella direttiva 2013/29/UE è in vigore dal 1o luglio 2015, mentre le norme concernenti i nuovi requisiti di sicurezza per le categorie più pericolose di articoli pirotecnici (le categorie P1, P2, T2 e F4) sono in vigore dal 4 luglio 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Articoli pirotecnici. Articoli contenenti sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti. Alcuni esempi comprendono i fuochi d’artificio, gli articoli pirotecnici teatrali, I dispositivi di accensione, gli airbag dei veicoli.
Esame UE del tipo. È la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un articolo pirotecnico, verificando e certificando che il progetto tecnico di tale articolo pirotecnico rispetti le prescrizioni della direttiva 2013/29/UE a esso applicabili.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione, del 2 giugno 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e l’aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici (GU L 146 del 6.6.2023, pag. 24).

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 149 del 12.5.2017, pag. 1).

Direttiva di esecuzione 2014/58/CE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 28).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2024

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