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Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/1485 — Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso definisce i requisiti minimi per la gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica nell’UE, la cooperazione transfrontaliera tra i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO)*, utilizzando le caratteristiche pertinenti dei gestori del sistema di distribuzione (DSO)* e gli utenti rilevanti della rete (SGU)*.
  • Questi orientamenti sono necessari al fine di preservare la sicurezza operativa, la frequenza della fornitura di potenza e l’efficienza del sistema interconnesso e delle risorse.

PUNTI CHIAVE

Nell’ambito del terzo pacchetto legislativo per il mercato interno dell’energia, il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme che disciplinano l’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Esso crea la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (ENTSOE) che, insieme alla Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, sviluppa i codici e gli orientamenti della rete europea, cioè le norme per la gestione dei settori dell’energia e del gas, che vengono quindi adottate dalla Commissione europea. Tali norme puntano a garantire che vengano soddisfatti gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento, l’aumento della competitività e prezzi accessibili.

Nell’introdurre gli orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, il regolamento della Commissione (UE) 2017/1485 fornisce un regolamento altamente tecnico composto di cinque sezioni. La presente sintesi si concentra su alcuni dei contenuti della prima sezione che definisce gli aspetti generali. Essa fornisce inoltre una descrizione del contenuto delle sezioni tecniche.

ASPETTI GENERALI

Oggetto

Il regolamento fissa orientamenti dettagliati su:

  • requisiti e principi di sicurezza operativa;
  • norme e responsabilità di coordinamento e scambio dei dati tra TSO, tra TSO e DSO e tra TSO o DSO e SGU in materia di pianificazione operativa e gestione vicina al tempo reale;
  • norme in materia di formazione e certificazione dei dipendenti dei gestori di sistema;
  • norme sulla analisi della sicurezza operativa, compreso il coordinamento della sicurezza operativa regionale e la nomina dei coordinatori regionali della sicurezza (RSC);
  • requisiti per il coordinamento delle indisponibilità;
  • requisiti per la programmazione tra le aree di controllo di cui sono responsabili i TSO;
  • norme volte a stabilire un quadro a livello di Unione per il controllo frequenza/potenza e le riserve.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione, a tutti i sistemi di distribuzione e a tutte le interconnessioni dell’Unione e ai coordinatori regionali della sicurezza, ad eccezione di quelli situati in isole di Stati membri i cui sistemi non sono gestiti in modo sincrono (cioè interconnessi) con l’area sincrona dell’Europa continentale («CE»), della Gran Bretagna («GB»), dell’Europa settentrionale (o area Nordica), dell’Irlanda e Irlanda del Nord («IE/NI») o del Baltico.

Definizioni

Il regolamento contiene 159 definizioni di natura prevalentemente tecnica.

SEZIONI TECNICHE

Le aree disciplinate dalle sezioni tecniche del regolamento riguardano:

  • 1.

    Sicurezza operativa:

    • requisiti di sicurezza operativa,
    • scambio dei dati,
    • conformità,
    • formazione.
  • 2.

    Pianificazione operativa:

    • dati per l’analisi della sicurezza operativa nella pianificazione operativa,
    • analisi della sicurezza operativa (comprese le regole per l’organizzazione del coordinamento della sicurezza operativa regionale attraverso la nomina dei coordinatori regionali della sicurezza,
    • coordinamento delle indisponibilità,
    • adeguatezza,
    • servizi accessori (servizi necessari per la gestione dei sistemi di trasmissione o di distribuzione),
    • programmazione,
    • piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E.
  • 3.

    Controllo frequenza/potenza e riserve:

    • accordi operativi,
    • qualità della frequenza,
    • struttura del controllo frequenza/potenza,
    • funzionamento del controllo frequenza/potenza,
    • riserve per il contenimento della frequenza,
    • riserve per il ripristino della frequenza,
    • riserve di sostituzione,
    • scambio e condivisione delle riserve,
    • processo di controllo del tempo,
    • cooperazione con i DSO,
    • trasparenza delle informazioni.

La sezione finale del regolamento è dedicata prevalentemente alle date di entrata in vigore.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Le regole generali introdotte dal regolamento hanno effetto dal 14 settembre 2017. Tuttavia, gli articoli da 41 a 53 (sullo scambio di dati tra TSO, tra i TSO e i DSO con le aree di controllo dei TSO, tra i TSO e i DSO e gruppi di generazione connessi al sistema di distribuzione, e tra i TSO e gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione) entreranno in vigore dal 14 marzo 2019 e l’articolo 54, paragrafo 4 (prove di conformità e simulazioni svolte dagli SGU) dal 18 agosto 2019.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

gestore del sistema di trasmissione (TSO): un’organizzazione responsabile del trasporto dell’energia a livello nazionale o regionale utilizzando infrastrutture fisse.
gestore del sistema di distribuzione (DSO): un’organizzazione responsabile della messa a disposizione e della gestione di reti a bassa, media e alta tensione per la distribuzione regionale dell’elettricità così come della fornitura di sistemi di distribuzione a livello inferiore e ai clienti direttamente connessi.
utente rilevante della rete (SGU): impianto di generazione esistente e nuovo e impianto di consumo ritenuto rilevante dai TSO per l’impatto sul sistema di trasmissione in termini di sicurezza dell’approvvigionamento e della fornitura dei servizi ausiliari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento della Commissione (UE) 2017/1485, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220, 25.8.2017, pag. 1).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 14.8.2009, pagg. 15-35).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 714/2009 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 15.11.2017

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