Inquinamento atmosferico originato da impianti di combustione medi
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi
SINTESI
CHE COSA FA QUESTA DIRETTIVA?
Stabilisce norme atte a controllare le emissioni nell’atmosfera di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri (particelle) originate da impianti di combustione medi*, nonché norme tese a monitorare le emissioni di monossido di carbonio (CO) provenienti da tali impianti.
L’obiettivo è quello di ridurre i possibili effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente.
PUNTI CHIAVE
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I paesi dell’Unione europea (UE) devono garantire che:
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tutti i nuovi impianti di combustione medi, ossia quelli messi in funzione dopo il 19 dicembre 2018, dispongano di un’autorizzazione o siano registrati;
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entro il 1o gennaio 2024, tutti gli impianti esistenti con una potenza termica nominale (o capacità) superiore a 5 megawatt (MW) dispongano di un’autorizzazione o siano registrati;
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entro il 1o gennaio 2029, tutti gli impianti esistenti con una potenza termica nominale inferiore o uguale a 5 MW dispongano di un’autorizzazione o siano registrati.
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L’autorità competente di ciascun paese dell’UE deve tenere un registro accessibile al pubblico, contenente informazioni su tutti gli impianti, come ad esempio il tipo di combustibile impiegato e il numero previsto di ore di funzionamento annuali.
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La normativa stabilisce i valori limite di emissione per categoria di combustibile, distinguendo inoltre tra impianti nuovi ed esistenti. Alcuni impianti possono essere esonerati dall’obbligo di osservare tali limiti.
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I valori limite si applicano dal 20 dicembre 2018 per gli impianti nuovi e dal 2025 o dal 2030 per quelli esistenti, in base alle loro dimensioni.
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I gestori degli impianti devono:
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monitorare le loro emissioni;
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tenere un registro, per almeno sei anni, contenente i risultati del monitoraggio delle emissioni, le ore di funzionamento, i tipi e le quantità di combustibili utilizzati e i dettagli relativi a eventuali malfunzionamenti o guasti.
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I paesi dell’UE devono:
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svolgere ispezioni efficaci volte a verificare la conformità con i valori limite di emissione;
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entro il 1o gennaio 2021, inviare una relazione alla Commissione europea indicante una stima del quantitativo annuo totale di emissioni di CO;
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entro il 1o ottobre 2026, fornire alla Commissione informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione della direttiva. Queste devono includere una stima delle emissioni totali annue di SO2, NOx e polveri (particelle) originate dagli impianti, in base al tipo, al combustibile utilizzato e alla capacità;
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entro il 1o ottobre 2031, presentare alla Commissione una seconda relazione sull’attuazione.
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La Commissione:
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presenterà una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi dalla ricezione delle relazioni nazionali sull’attuazione;
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entro il 1o gennaio 2020, riesaminerà i progressi fatti in relazione all’efficienza energetica degli impianti di combustione medi e valuterà i vantaggi legati alla fissazione di norme minime di efficienza energetica;
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entro il 1o gennaio 2023, valuterà la necessità di riesaminare alcuni aspetti della normativa, come ad esempio la fissazione di valori limite di emissione più restrittivi per i nuovi impianti e la regolamentazione delle emissioni di CO.
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La direttiva non si applica a determinati impianti di combustione, quali ad esempio:
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la batteria di forni per il coke;
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le turbine e i motori a gas usati off-shore;
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i reattori utilizzati nell’industria chimica;
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gli impianti già disciplinati da altre normative riguardanti le emissioni, come ad esempio la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
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La direttiva non si applica alle attività accessorie di ricerca, sviluppo e sperimentazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica a partire dal 18 dicembre 2015. I paesi dell’UE devono recepirla nel diritto nazionale entro il 19 dicembre 2017.
CONTESTO
La legislazione colma il vuoto normativo esistente tra i grandi impianti di combustione (oltre 50 megawatt), contemplati nella direttiva sulle emissioni industriali, e attrezzature di dimensioni più piccole, come ad esempio caloriferi e caldaie, rientranti nella direttiva sulla progettazione ecocompatibile.
Gli impianti di combustione medi vengono utilizzati per una vasta gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione domestici/residenziali, fornitura di calore/vapore per processi industriali e così via).
TERMINE CHIAVE
* Impianto di combustione media: un impianto che brucia combustibile e utilizza il calore generato, con una potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile impiegato.
ATTO
Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1-19)
ATTI COLLEGATI
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17-119)
Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 14.03.2016