COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5.9.2023
COM(2023) 515 final
2023/0314(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta si basa sull'articolo 21, paragrafo 2, TFUE e sull'articolo 114 TFUE.
La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") basato sull'articolo 114 TFUE.
La presente proposta modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 basato sull'articolo 21, paragrafo 2, TFEU nonché sull'articolo 114, paragrafo 1, TFUE.
Per quanto riguarda l'articolo 114 TFUE, esso stabilisce che il Parlamento europeo e al Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Poiché la presente proposta mira a modificare il regolamento (UE) n. 1024/2012 che istituisce l'IMI che ha un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e affrontando le differenze tra le disposizioni degli Stati membri che ostacolano le libertà fondamentali, l'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica appropriata.
Poiché mira a chiarire e modificare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1724, al fine di migliorare l'accesso in linea alle informazioni e alle procedure per i cittadini, le imprese e le persone giuridiche diverse dalle imprese che esercitano o intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, la presente proposta faciliterà l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto basarsi sull'articolo 21, paragrafo 2, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Proporzionalità
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 114 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e al Consiglio adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
Poiché la presente proposta modificherebbe due regolamenti, un regolamento è lo strumento giuridico appropriato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Assunzione e uso di perizie
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Valutazione d'impatto
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Diritti fondamentali
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
5.ALTRI ELEMENTI
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Cfr. direttiva COM(2023) 516.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta di regolamento è di natura tecnica e accompagna la proposta di direttiva COM(2023) 516. Modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 che ha istituito il sistema di informazione del mercato interno (IMI), al fine di garantire che le autorità competenti degli Stati membri cooperino e scambino informazioni attraverso l'IMI quando applicano le norme nazionali recepite conformemente alle disposizioni della proposta di direttiva COM(2023) 516 (articolo 1). Modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/1724, che ha istituito lo sportello digitale unico, al fine di garantire che gli Stati membri diano accesso in linea alle informazioni sulle associazioni transfrontaliere europee e sulle associazioni senza scopo di lucro e facilitino lo scambio di prove tra le autorità competenti nelle procedure stabilite nella proposta di direttiva COM(2023) 516 (articolo 2). La presente modifica mira così a garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di informazioni e le procedure.
2023/0314 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516) stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per la costituzione e il funzionamento di "associazioni transfrontaliere europee", al fine di facilitare l'esercizio effettivo della libera circolazione delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel mercato interno.
(2)A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (COM(2023) 516), la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri devono essere attuati attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("sistema IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per questo motivo è opportuno stabilire le necessarie procedure di cooperazione amministrativa nel sistema IMI.
(3)Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio lo sportello digitale unico dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi ai cittadini dell'Unione, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche aventi la sede sociale in uno Stato membro. Il dispositivo e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbero essere modificati per garantire che l'ambito di applicazione non sia inteso come limitato ai cittadini e alle imprese e riguardi anche le persone giuridiche diverse dalle imprese, come le associazioni transfrontaliere europee.
(4)Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo sportello digitale unico prevede norme generali per la messa a disposizione in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. Le procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1724 in modo da garantire che qualsiasi associazione transfrontaliera europea possa beneficiare di procedure interamente in linea e dello scambio transfrontaliero automatizzato di prove, conformemente al principio "una tantum". Tali procedure comprendono la domanda di registrazione di un'associazione transfrontaliera europea e la procedura di trasferimento della sede sociale di un'associazione transfrontaliera europea.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il nuovo punto 16 seguente:
"16. Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)*: articolo 19, paragrafi 2 e 4, articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, articolo 24, paragrafo 3, articolo 25, paragrafo 6, e articolo 27.
____________________
*(Riferimento GU)."
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
1)all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE;";
2)all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) l'uso di procedure da parte di utenti transfrontalieri e l'applicazione del principio "una tantum" in relazione alle procedure riportate all'allegato II del presente regolamento e alle procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e …/…*;
____________________
* Direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa alle associazioni transfrontaliere europee (riferimento GU).";
3)all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) informazioni sui servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi elencati all'allegato III o a cui è fatto riferimento all'articolo 7 a cui si possono rivolgere cittadini, imprese e persone giuridiche diverse dalle imprese per domande o problemi connessi ai diritti, agli obblighi o alle norme o procedure di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e link a tali servizi.";
4)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dello scambio di prove per le procedure in linea elencate nell'allegato II del presente regolamento e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e …/…/…, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio automatizzato di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri ("il sistema tecnico").";
5)l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Elenco dei settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini, le imprese e le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro che esercitano i loro diritti nel mercato interno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)";
b)sono aggiunti i seguenti settori di informazione:
"Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:
AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa
|
1. Registrazione, modifica della forma giuridica o chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche)
2. Trasferimento di una persona giuridica diversa da un'impresa in un altro Stato membro
3. Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione)
4. Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi
5. Offerta di servizi in linea per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi in linea
6. Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora
7. Procedure d'insolvenza e liquidazione della persona giuridica diversa da un'impresa
8. Assicurazione crediti
9. Fusioni o vendite di una persona giuridica diversa da un'impresa
10. Responsabilità civile degli amministratori di una persona giuridica diversa da un'impresa
11. Norme e obblighi relativi al trattamento dei dati personali
|
AB. Dipendenti
|
1. Condizioni di impiego stabilite da leggi o da fonti normative secondarie (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)
2. Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d'impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)
3. Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori)
4. Parità di trattamento (norme che vietano la discriminazione sul posto di lavoro, norme sulla parità di retribuzione tra uomini e donne e sulla parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato)
5. Norme in materia di rappresentanza del personale
|
AC. Imposte
|
1. IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell'IVA, rimborsi
2. Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, registrazione ai fini delle accise e pagamento delle accise, rimborsi
3. Dazi doganali e altri diritti e imposte riscossi sulle importazioni
4. Procedure doganali di importazione ed esportazione a norma del codice doganale dell'Unione
5. Altre imposte: pagamento, aliquote, dichiarazioni dei redditi
|
AD. Merci
|
1. Ottenimento del marchio CE
2. Norme e obblighi relativi ai prodotti
3. Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti
4. Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell'Unione
5. Prescrizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose
6. Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici
7. Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa
8. Certificazione, etichette (EMAS, etichettatura energetica, etichette sulla progettazione ecocompatibile, marchio Ecolabel UE)
9. Riciclaggio e gestione dei rifiuti
|
AE. Servizi
|
1. Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l'avvio e la gestione di una persona giuridica diversa da un'impresa
2. Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità
3. Riconoscimento delle qualifiche professionali, comprese l'istruzione e la formazione professionali
|
AF. Finanziamento di una persona giuridica diversa da un'impresa
|
1. Accesso a finanziamenti a livello dell'Unione, inclusi programmi di finanziamento e sovvenzioni dell'Unione
2. Accesso ai finanziamenti a livello nazionale
3. Iniziative rivolte alle persone giuridiche diverse dalle imprese (scambi, programmi di mentoring, ecc.)
|
AG. Appalti pubblici
|
1. Partecipazione a gare d'appalto: norme e procedure
2. Presentazione in linea di un'offerta in risposta a un bando di gara pubblico
3. Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara
|
AH. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
|
1. Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione"
|
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente