COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.9.2020
COM(2020) 612 final
2020/0278(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Motivi
Nel settembre 2019 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che avrebbe definito un approccio globale in materia di frontiere esterne, sistemi di asilo e di rimpatrio, spazio Schengen di libera circolazione e dimensione esterna.
Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo presentato contestualmente alla presente proposta segna un nuovo inizio in materia di migrazione, basato su un approccio globale alla gestione della migrazione. La proposta istituisce un quadro comune per la gestione dell'asilo e della migrazione a livello dell'UE, inteso a promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, che darà un contributo significativo a detto approccio globale. Muovendo dai principi generali di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, il nuovo patto promuove un processo integrato di elaborazione strategica che riunisca le politiche riguardanti l'asilo, la migrazione, il rimpatrio, la protezione delle frontiere esterne e le relazioni con i paesi terzi all'insegna di un'impostazione amministrativa a tutto tondo. Riconosce che un approccio globale è anche un'espressione più forte, sostenibile e tangibile dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, che dovrebbero pertanto sottendere l'intera gestione della migrazione: dalla garanzia di accesso alla protezione internazionale alla lotta contro la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati.
Le sfide poste dalla gestione della migrazione – connesse in particolare alla necessità di individuare rapidamente chi necessita di protezione internazionale o, in alternativa, di garantire rimpatri effettivi per chi non ne ha bisogno – richiedono una risposta uniforme da parte di tutta l'UE. I dati disponibili indicano che nel periodo 2015-2016 gli arrivi di cittadini di paesi terzi con evidenti esigenze di protezione internazionale sono stati in parte sostituiti da arrivi misti. È quindi importante sviluppare un processo nuovo ed efficace che consenta una migliore gestione dei flussi migratori misti e, nello specifico, creare uno strumento che permetta di individuare il prima possibile le persone che hanno scarse probabilità di ottenere protezione nell'UE. Tale strumento, integrato nel processo dei controlli alle frontiere esterne, dovrebbe fornire risultati rapidi in base a norme chiare ed eque e, in ultima analisi, far sì che gli interessati siano indirizzati alla procedura adeguata (asilo o procedura conforme alla direttiva rimpatri), migliorando così le sinergie tra i controlli alle frontiere esterne e le procedure di asilo e di rimpatrio.
La presente proposta prevede accertamenti preliminari all'ingresso che dovrebbero applicarsi a tutti i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Introduce norme uniformi per quanto riguarda le procedure da seguire in fase di valutazione delle esigenze individuali dei cittadini di paesi terzi prima del loro ingresso, nonché la durata del processo di raccolta delle informazioni utili a individuare la procedura cui sottoporli.
La proposta istituisce inoltre un regime normativo uniforme a livello dell'UE per gli accertamenti nei confronti dei migranti irregolari fermati nel territorio di uno Stato membro che hanno eluso i controlli di frontiera al momento dell'ingresso nello spazio Schengen. Scopo di queste norme è contribuire a proteggere lo spazio Schengen e garantire una gestione efficiente della migrazione irregolare.
Obiettivi e principali elementi degli accertamenti
L'obiettivo degli accertamenti è contribuire al nuovo quadro globale in materia di migrazione e flussi misti assicurando la pronta individuazione delle persone e di eventuali rischi sanitari e per la sicurezza, nonché il rapido indirizzamento alla procedura applicabile dei cittadini di paesi terzi presenti alle frontiere esterne che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
Gli accertamenti dovrebbero consistere segnatamente di:
(a)controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità;
(b)verifica dell'identità consultando le informazioni contenute nelle banche dati europee;
(c)registrazione dei dati biometrici (dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto) nelle banche dati pertinenti, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
(d)controllo di sicurezza mediante interrogazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS), volto a verificare che la persona non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna.
Si prevede che gli accertamenti proposti apporteranno un valore aggiunto alle procedure odierne, provvedendo in particolare a:
–definire norme uniformi per quanto concerne l'identificazione dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui al codice frontiere Schengen, nonché i controlli di sicurezza e dello stato di salute cui sottoporre tali cittadini alle frontiere esterne, con un conseguente miglioramento della sicurezza nello spazio Schengen;
–chiarire che i cittadini di paesi terzi non sono autorizzati all'ingresso a meno che non abbiano ricevuto un'autorizzazione esplicita previa valutazione delle condizioni d'ingresso o lo Stato membro decida di applicare in casi individuali le disposizioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;
–istituire uno strumento uniforme per indirizzare alla procedura adeguata tutti i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. Tale procedura può essere una procedura conforme alla direttiva rimpatri o, in caso di domanda di protezione internazionale, la procedura di asilo ordinaria, una procedura accelerata o la procedura di asilo alla frontiera, o ancora la ricollocazione in un altro Stato membro (che non pregiudica l'esito delle procedure elencate in precedenza né le sostituisce);
–istituire un regime UE per gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati nel territorio di uno Stato membro dopo esservi entrati senza autorizzazione.
Conformemente alla proposta, i diritti fondamentali degli interessati dovrebbero essere tutelati con l'aiuto di un meccanismo di monitoraggio indipendente istituito dagli Stati membri, che dovrebbe applicarsi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento. Dovrebbe altresì garantire che le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.
Infine, la proposta riconosce l'importanza di Frontex e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che potrebbero affiancare e coadiuvare le autorità competenti nelle attività legate agli accertamenti, e attribuisce un ruolo di primo piano all'Agenzia per i diritti fondamentali, chiamata a sostenere gli Stati membri nello sviluppo dei meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.
Ambito di applicazione della proposta
Gli accertamenti proposti dovrebbero applicarsi ai seguenti soggetti alle frontiere esterne:
–tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e dei quali gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali a norma del regolamento Eurodac, compresi i cittadini che presentano domanda di protezione internazionale;
–i cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
–i cittadini di paesi terzi che si presentano ai valichi di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e che fanno domanda di protezione internazionale.
Al tempo stesso, gli accertamenti devono ricorrere e ricollegarsi agli strumenti posti in essere da altri atti legislativi, in particolare gli atti relativi ad Eurodac, all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio e alle procedure di asilo.
Cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o che sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compresi quelli che presentano domanda di protezione internazionale
Conformemente al codice frontiere Schengen le frontiere esterne possono essere attraversate solo ai valichi di frontiera notificati. Il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro chi ha attraversato la frontiera senza autorizzazione. Ne consegue che i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato le frontiere esterne in modo non autorizzato e non hanno diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato devono essere sottoposti a procedure conformi alla direttiva rimpatri. Se il cittadino di paese terzo chiede protezione internazionale, occorre garantirgli l'accesso alla procedura di asilo e indirizzarlo alle autorità competenti. Queste norme dovrebbero applicarsi, se del caso, anche ai cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.
Per potersi inserire nel quadro giuridico esistente – segnatamente il regolamento Eurodac, il sistema d'informazione Schengen per i rimpatri e la direttiva sulle procedure di asilo – gli accertamenti obbligatori nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati al di fuori dei valichi di frontiera dovrebbero applicarsi alle persone delle quali gli Stati membri sono tenuti a rilevare i dati biometrici conformemente al regolamento Eurodac.
Il codice frontiere Schengen non prevede obblighi specifici per quanto riguarda i controlli sanitari dei cittadini di paesi terzi fermati durante la sorveglianza di frontiera. I cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso potrebbero però essere stati esposti a minacce per la salute (ad esempio se provengono da una zona di guerra o se sono stati esposti a malattie trasmissibili): è quindi importante individuare il prima possibile tutti coloro che necessitano di cure immediate, come pure i minori e le persone vulnerabili, per poterli indirizzare alla procedura di asilo alla frontiera o alla procedura di asilo accelerata, in linea con i criteri applicabili. La recente pandemia di COVID-19 ha evidenziato anche la necessità di controlli dello stato di salute volti a individuare le persone che devono essere isolate per motivi di salute pubblica. Servono quindi norme uniformi in materia di controlli preliminari dello stato di salute, che si applicherebbero a tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti.
Cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso e chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera
Conformemente all'articolo 3 del codice frontiere Schengen, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e dei cittadini di paesi terzi che richiedono protezione internazionale. Il codice frontiere Schengen non fornisce però alle guardie di frontiera istruzioni sufficienti riguardo alle modalità con cui trattare i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera e negli Stati membri si riscontrano prassi diverse. Di conseguenza i cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso ma che sono ammessi nel territorio perché affermano di voler chiedere protezione internazionale potrebbero darsi alla fuga.
Inoltre, al momento non esiste una disciplina in materia di controllo dello stato di salute dei cittadini di paesi terzi che si trovano in questa situazione. Servono quindi norme supplementari che assicurino un collegamento diretto tra il controllo di frontiera alle frontiere esterne e le procedure successive in conformità dell'acquis sull'asilo o sui rimpatri.
Occorre anche precisare che durante gli accertamenti (vale a dire durante i controlli volti a determinare la o le procedure successive adeguate) i cittadini di paesi terzi interessati non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio degli Stati membri. Il divieto dovrebbe valere per tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti alle frontiere esterne.
Garanzie derivanti dalle procedure applicabili e applicabilità della ricollocazione
Tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti che fanno domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbero essere considerati richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, gli articoli 26 e 27 del regolamento XXXX [regolamento sulla procedura di asilo] e gli effetti giuridici della direttiva XXXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] dovrebbero applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi.
Nella stessa ottica, le procedure previste dalla direttiva rimpatri dovrebbero iniziare ad applicarsi alle persone interessate dalla presente proposta soltanto ad accertamenti conclusi.
Agli accertamenti può seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione) se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].
Esclusione generale
Non dovrebbero essere sottoposti agli accertamenti i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen). Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa tali condizioni, è opportuno interromperli immediatamente e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio dello Stato membro. Ciò non pregiudica la possibilità di applicare sanzioni per l'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen.
Analogamente, non dovrebbero essere sottoposti agli accertamenti i cittadini di paesi terzi nei confronti dei quali lo Stato membro può o deve applicare una deroga alle condizioni d'ingresso. L'elenco completo figura all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen e include i cittadini di paesi terzi che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da un altro Stato membro, che devono essere ammessi nel territorio a fini di transito, e i cittadini di paesi terzi autorizzati da uno Stato membro con decisione individuale a entrare nel suo territorio per motivi umanitari (ad esempio per ricevere cure mediche). Tuttavia, se lo Stato membro ritiene che la persona che chiede protezione internazionale possa essere autorizzata a entrare con decisione individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del codice frontiere Schengen, questa dovrebbe essere indirizzata agli accertamenti e l'autorizzazione dovrebbe essere sospesa in attesa dell'esito dell'opportuna procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
Cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio
I cittadini di paesi terzi fermati dalla polizia o da altre autorità competenti nel territorio di uno Stato membro che non soddisfano le condizioni d'ingresso e di soggiorno devono essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva rimpatri, a meno che non chiedano protezione internazionale. In tal caso la loro richiesta dovrebbe essere esaminata o, in alternativa, essi dovrebbero ottenere un'autorizzazione o un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione.
Per proteggere meglio lo spazio Schengen e garantire una gestione corretta della migrazione irregolare, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a sottoporre queste persone agli accertamenti, fatta eccezione per i soggiornanti fuoritermine (cittadini di paesi terzi che non rispettano il periodo di validità del visto, ad esempio trattenendosi nello Stato membro per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni o per un periodo superiore a quello consentito dal loro permesso di soggiorno o dal loro visto per soggiorno di lunga durata), che sono già stati oggetto di verifiche di frontiera all'arrivo.
Ferma restando l'eccezione di cui sopra, gli accertamenti nei confronti delle persone fermate nel territorio di uno Stato membro dovrebbero compensare il fatto che presumibilmente, al momento di entrare nell'Unione europea e nello spazio Schengen, costoro sono riuscite a sottrarsi alle verifiche di frontiera. La loro inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento proposto consente di applicare norme e standard uniformi anche agli accertamenti in queste circostanze.
Nei casi di cui sopra gli accertamenti dovrebbero essere avviati se il documento di viaggio non reca un timbro d'ingresso o se l'interessato è sprovvisto di documento di viaggio, e non può pertanto dimostrare concretamente di aver attraversato la frontiera esterna in modo regolare. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite nel 2022, i timbri saranno sostituiti dalla registrazione in un sistema elettronico a disposizione anche delle autorità di contrasto, che offrirà maggiore certezza circa la legalità dell'ingresso dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta fa fronte alle sfide connesse alla protezione delle frontiere esterne e alla prevenzione degli spostamenti non autorizzati all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Gli accertamenti integrano le norme relative al controllo di frontiera alle frontiere esterne di cui al regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), in particolare gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli articoli 3 e 13 di tale regolamento (vale a dire l'obbligo di impedire ingressi non autorizzati e l'obbligo di effettuare i controlli di frontiera senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e dei cittadini di paesi terzi che richiedono protezione internazionale). Gli accertamenti muovono inoltre dalla presunzione che l'assenza di timbro nel documento di viaggio (o, dopo l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite nel 2022, la mancata registrazione nel sistema elettronico a disposizione anche delle autorità di contrasto) indichi che i cittadini di paesi terzi fermati nel territorio di uno Stato membro non soddisfano le condizioni d'ingresso.
La proposta tiene conto dei recenti sviluppi dell'acquis di Schengen, segnatamente l'attuazione del sistema di ingressi/uscite prevista per il 2022, nonché del quadro per l'interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Le necessarie modifiche degli atti giuridici che istituiscono banche dati specifiche, segnatamente il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema di informazione visti (VIS), si limitano a garantire l'accesso alle autorità designate nel contesto degli accertamenti.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è una delle componenti legislative del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e introduce un ulteriore elemento di gestione della migrazione, pienamente coerente con le proposte di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, regolamento sulla procedura di asilo e regolamento concernente le situazioni di crisi, nonché con la proposta modificata di rifusione del regolamento Eurodac.
Insieme alle proposte di regolamenti citate si prefigge di contribuire a un approccio globale in materia di migrazione, collegando senza soluzione di continuità tutte le fasi del processo: dall'arrivo al trattamento delle domande di protezione internazionale fino, se del caso, al rimpatrio. Tutto ciò dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine si propone di imporre a ogni Stato membro di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente teso a garantire che siano rispettati i diritti fondamentali in relazione agli accertamenti e che tutti i casi di presunta violazione siano oggetto di indagini adeguate.
Il meccanismo di monitoraggio degli accertamenti dovrebbe inserirsi nel quadro di governance e monitoraggio della situazione migratoria di cui al nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri dovrebbero integrare nelle strategie nazionali previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione le risultanze dei meccanismi nazionali di monitoraggio a norma del presente regolamento.
La presente proposta non incide sulle procedure esistenti nel settore dell'asilo e dei rimpatri né pregiudica l'esercizio dei diritti individuali, bensì si limita a organizzare meglio la fase antecedente all'ingresso per agevolare un'applicazione più efficace di tali procedure.
Al termine degli accertamenti i cittadini di paesi terzi dovrebbero essere indirizzati alle autorità competenti, cui spetta decidere sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti e contenute nel modulo consuntivo.
Queste informazioni dovrebbero pertanto contribuire a conseguire con maggior efficienza le finalità delle procedure e, in particolare, aiutare le autorità competenti per l'asilo a individuare i richiedenti cui si potrebbe applicare la procedura di frontiera, in linea con le modifiche proposte del regolamento sulla procedura di asilo. Dovrebbero inoltre contribuire alla lotta contro il traffico di migranti e a ottimizzare i controlli di frontiera grazie a una migliore comprensione dei flussi migratori.
I dati biometrici di cui al regolamento XXXX [regolamento Eurodac] raccolti durante gli accertamenti in relazione ai cittadini di paesi terzi dei quali gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali dovrebbero essere trasmessi a Eurodac insieme ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del medesimo regolamento. Imponendo di rilevare e trasmettere questi dati durante gli accertamenti, il presente regolamento circoscrive temporalmente e quindi conferma l'obbligo di rilevamento delle impronte digitali e di registrazione dei cittadini di paesi terzi. Gli accertamenti consentiranno inoltre di consultare più facilmente altri sistemi informatici, ad esempio il sistema d'informazione Schengen, ai fini del rimpatrio.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che verte sullo sviluppo di una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.
Per quanto concerne le modifiche dei regolamenti che istituiscono varie banche dati (VIS, EES, ETIAS) e del regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità, la proposta si basa inoltre sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), TFUE, che verte sullo sviluppo di una politica volta a introdurre qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'azione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia rientra nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà è applicabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea: l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (né a livello centrale né a livello regionale e locale), ma possono essere conseguiti a livello di Unione (a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione).
Gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, dal momento che riguardano il controllo delle persone alle frontiere esterne e la sorveglianza efficace dell'attraversamento di tali frontiere. Come spiega il considerando 6 del codice frontiere Schengen, "[i]l controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri".
Le misure proposte integrano le norme esistenti sul controllo di frontiera alle frontiere esterne previste dal codice frontiere Schengen e le altre misure adottate in forza dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Offrendo alle autorità competenti una visione più completa di chi attraversa la frontiera esterna e contribuendo a determinare in modo più efficiente la procedura da applicare ai cittadini di paesi terzi in questione, le misure proposte aiutano a proteggere lo spazio senza controlli alle frontiere interne. L'Unione può quindi adottare le misure proposte in conformità al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta è proporzionata agli obiettivi individuati.
Risponde alle carenze riscontrate nella gestione dei flussi misti di cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, compresi quelli che cercano protezione internazionale.
La proposta introduce l'obbligo di usare i dati biometrici dei cittadini di paesi terzi in questione per interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento sull'interoperabilità, che contiene tutti i dati di identità delle persone note ai sistemi informatici su larga scala nei settori della migrazione, della sicurezza e della giustizia. L'obbligo è concepito in modo da comportare l'accesso ai soli dati strettamente necessari per identificare i cittadini di paesi terzi (simili ai dati che figurano in un documento di viaggio) ed evitare duplicazioni o nuove raccolte di dati in un sistema informatico su larga scala.
Il controllo di sicurezza dovrebbe avvalersi dei pertinenti sistemi di informazione europei e, per quanto possibile, essere effettuato sulla base dei dati biometrici per minimizzare il rischio di identificazione erronea.
La proposta mira a creare sinergie tra diverse procedure e fasi della gestione dei migranti e dei richiedenti asilo: durante gli accertamenti, ad esempio, si dovrà tenere conto di eventuali consultazioni precedenti delle banche dati, in particolare del sistema d'informazione Schengen, cosa particolarmente importante nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera (per le quali le banche dati avrebbero già dovuto essere consultate durante le verifiche di frontiera).
Si prevede che la raccolta completa delle informazioni necessarie sugli interessati contribuirà a velocizzare la procedura di asilo al termine degli accertamenti.
Anche il regime uniforme proposto in materia di controllo dello stato di salute e individuazione dei cittadini di paesi terzi vulnerabili presenti alle frontiere esterne si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo della proposta, vale a dire individuare i cittadini di paesi terzi bisognosi di cure immediate o che devono essere isolati per motivi di salute pubblica, nonché le persone vulnerabili o con esigenze di accoglienza o procedurali particolari, e garantire loro un sostegno adeguato. La proposta impone anche di calibrare sulle esigenze dei minori le informazioni fornite loro sugli accertamenti e di assicurare la presenza di personale formato e qualificato per occuparsi di minori.
La proposta precisa che, nel corso degli accertamenti alle frontiere esterne, i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto non dovrebbero essere autorizzati a entrare nel territorio degli Stati membri. Si prevede che questo aiuterà in particolare ad affrontare i casi in cui gli interessati si dicono intenzionati a chiedere protezione internazionale durante le verifiche di frontiera, ma poi non presentano domanda o la presentano solo successivamente in un altro Stato membro. Il divieto d'ingresso durante gli accertamenti presuppone l'obbligo per le guardie di frontiera di provvedere affinché nessun cittadino di paese terzo che non soddisfa le condizioni d'ingresso sia autorizzato a entrare. Le situazioni nelle quali gli accertamenti implicano il trattenimento e le relative modalità dovranno essere definite nel diritto nazionale.
La proposta dispone che agli accertamenti siano sottoposti anche i cittadini di paesi terzi individuati nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato. Questo non vale però per i "soggiornanti fuoritermine" (ad esempio i titolari di un visto per soggiorno di breve durata che restano per oltre tre mesi o i titolari di un permesso di soggiorno che si trattengono dopo la sua scadenza), che sono già stati oggetto di verifiche di frontiera all'arrivo nello spazio Schengen: il loro soggiorno non è irregolare per via delle modalità con cui sono entrati, bensì perché non se ne sono andati a tempo debito.
•Scelta dell'atto giuridico
La proposta integra e precisa la disciplina uniforme in materia di controllo di frontiera alle frontiere esterne istituita dal codice frontiere Schengen imponendo agli Stati membri di sottoporre agli accertamenti i cittadini di paesi terzi che rientrano nella casistica illustrata in precedenza. Gli accertamenti consistono in una verifica dell'identità, un controllo di sicurezza e, ove necessario, un controllo dello stato di salute, che dovrebbero consentire alle autorità di indirizzare gli interessati verso le procedure di asilo o di rimpatrio adeguate. Per contribuire alla sicurezza dello spazio Schengen e all'efficacia della politica di asilo e di rimpatrio dell'Unione, i controlli e le verifiche dovrebbero aderire a standard uniformi, che vanno definiti mediante disposizioni direttamente applicabili. Ne consegue che un regolamento è lo strumento adeguato per organizzare gli accertamenti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La Commissione attua un processo decisionale basato su dati concreti e fa riferimento al documento distinto (XXX) che espone dettagliatamente dati ed elementi a sostegno dell'approccio proposto al fine di affrontare le varie sfide individuate a partire dal 2016 per il completamento della riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS). I dati e le informazioni presentati in tale documento sono utili anche per la proposta che introduce gli accertamenti nel quadro del processo integrato riguardante tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen senza soddisfare le condizioni d'ingresso.
•
Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha consultato a più riprese gli Stati membri, il Parlamento europeo e i portatori di interessi per conoscere il loro parere sul futuro patto sulla migrazione e l'asilo. Parallelamente, le presidenze rumena, finlandese e croata hanno intrattenuto scambi sia strategici che tecnici sul futuro di vari aspetti della politica migratoria, tra cui l'asilo, il rimpatrio e le relazioni con i paesi terzi in materia di riammissione e reintegrazione. Dalle consultazioni è emerso il sostegno a favore di un nuovo avvio della politica europea in materia di asilo e migrazione, per colmare con urgenza le lacune del CEAS, migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio, strutturare meglio e dotare di strumenti migliori le nostre relazioni con i paesi terzi in materia di riammissione e provvedere alla reintegrazione sostenibile dei migranti rimpatriati.
In vista del varo del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha svolto continue discussioni con il Parlamento europeo, che ha sottolineato in particolare la necessità di garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Il vicepresidente Schinas e la commissaria Johansson hanno inoltre tenuto con tutti gli Stati membri consultazioni nei primi 100 giorni del loro mandato e in seguito consultazioni bilaterali. Gli Stati membri hanno riconosciuto l'esigenza di unità, di graduali progressi per rimediare alle carenze del sistema attuale, di un nuovo regime di equa ripartizione delle responsabilità cui possano contribuire tutti gli Stati membri e di una forte protezione delle frontiere. Sono emerse inoltre l'importanza della dimensione esterna della migrazione e la necessità di migliorare i rimpatri. La maggior parte degli Stati membri ha espresso il proprio interesse per procedure chiare ed efficienti alle frontiere esterne, soprattutto per impedire spostamenti non autorizzati e agevolare i rimpatri. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno sottolineato che non vanno creati inutili oneri amministrativi.
La commissaria Johansson ha inoltre organizzato in diverse occasioni consultazioni mirate con le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile, le pertinenti organizzazioni non governative locali negli Stati membri e le parti economiche e sociali.
La Commissione ha tenuto conto di numerose raccomandazioni formulate da autorità nazionali e locali, organizzazioni non governative e internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), da gruppi di riflessione e dal mondo accademico su come figurarsi un nuovo inizio e affrontare le attuali sfide migratorie nel rispetto delle norme sui diritti umani. Ha inoltre preso in considerazione i contributi e i lavori che la rete europea sulle migrazioni ha svolto su sua iniziativa e che negli ultimi anni hanno prodotto diversi studi specializzati e ricerche ad hoc.
•Diritti fondamentali
La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nei seguenti atti:
·la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
·gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati;
·la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
·il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
·la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
Gli accertamenti saranno condotti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, tra cui:
·il diritto alla dignità umana (articolo 1);
·la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4);
·il diritto di asilo (articolo 18);
·la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articolo 19);
·il principio di non discriminazione (articolo 21);
·il diritto a un livello elevato di protezione della salute umana (articolo 35).
Per garantire che gli accertamenti si svolgano nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e di altri obblighi dell'UE e internazionali, e che siano sempre accessibili le procedure pertinenti, gli Stati membri sono tenuti a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, che dovrebbe vigilare specialmente sul rispetto dei diritti fondamentali in ogni fase degli accertamenti e sul rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente di tale meccanismo. L'Agenzia potrebbe inoltre aiutare, su richiesta di uno Stato membro, le autorità nazionali competenti a sviluppare il meccanismo nazionale di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la predisposizione di garanzie della sua indipendenza, la definizione della metodologia di monitoraggio e le misure di formazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le rispettive legislazioni prevedano indagini sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, provvedendo anche affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.
La presente proposta tiene pienamente conto dei diritti del minore e delle esigenze particolari delle persone vulnerabili e prevede un sostegno tempestivo e adeguato ai fini della loro salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno sarà prestato da personale appositamente formato e qualificato, informando le autorità per la tutela dei minori.
La proposta incide sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) in tre modi, ma sempre nella misura strettamente necessaria e proporzionata al conseguimento degli obiettivi perseguiti: aumentare la sicurezza dello spazio Schengen e agevolare il processo con cui i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso sono indirizzati alle procedure adeguate di asilo o di rimpatrio.
In primo luogo, la consultazione dei documenti di viaggio, il trattamento dei dati biometrici e la consultazione di banche dati nell'ambito della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza costituiscono forme di trattamento dei dati personali necessarie per appurare chi sia la persona che intende o cerca di attraversare la frontiera esterna e se costituisca un rischio per la sicurezza degli Stati membri. Tali forme di trattamento dei dati personali sono già previste dal codice frontiere Schengen. Nel presente regolamento esse sono specificate per le tre categorie di situazioni particolari in cui sono presenti alla frontiera esterna cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso, e in cui gli accertamenti sono ritenuti necessari per rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen e agevolare il processo con cui tali cittadini sono indirizzati alle procedure di asilo o di rimpatrio adeguate.
In secondo luogo, il modulo consuntivo compilato entro il termine degli accertamenti contiene le informazioni necessarie per consentire alle autorità degli Stati membri di indirizzare gli interessati alla procedura appropriata. La compilazione e la lettura del modulo consuntivo da parte delle autorità costituiscono quindi forme di trattamento dei dati personali finalizzate a indirizzare i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso alle procedure di asilo o di rimpatrio adeguate.
In terzo luogo, la definizione di limiti temporali per l'adempimento dell'obbligo di raccogliere e trasmettere dati personali dei cittadini di paesi terzi interessati, imposto agli Stati membri dal regolamento Eurodac, non comporta alcun trattamento aggiuntivo dei dati personali, ma impone agli Stati membri di svolgere tale trattamento, comunque obbligatorio in virtù del suddetto regolamento, durante gli accertamenti.
Poiché gli accertamenti in quanto tali costituiscono una mera fase di raccolta di informazioni che prolunga o completa le verifiche svolte al valico di frontiera e non comportano decisioni che incidano sui diritti della persona interessata, non è previsto alcun controllo giurisdizionale dell'esito degli accertamenti. Al termine degli accertamenti, la persona che è stata sottoposta ad essi diventa oggetto di una procedura di rimpatrio o di asilo, nel corso della quale vengono prese decisioni che possono essere soggette a controllo giurisdizionale, o è destinataria di un rifiuto d'ingresso, che può essere anch'esso impugnato dinanzi a un'autorità giudiziaria. Gli accertamenti dovrebbero durare il meno possibile e la durata massima dovrebbe essere raggiunta solo in casi rari e difficili, o in situazioni in cui molte persone devono essere sottoposte agli accertamenti contemporaneamente. Se raggiungono la durata massima di cinque giorni o, in situazioni eccezionali, di dieci giorni, gli accertamenti nei confronti di una persona dovrebbero interrompersi immediatamente e nei confronti dell'interessato dovrebbe iniziare subito una procedura che porti a una decisione tale da poter essere riesaminata in sede giudiziaria.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il regolamento proposto non incide sul bilancio dell'UE.
Le risorse finanziarie totali necessarie per sostenere l'attuazione della proposta sono stimate a 417,626 milioni di EUR per il periodo 2021-2027. In particolare, potrebbero richiedere un sostegno finanziario i seguenti elementi degli accertamenti:
–infrastrutture per gli accertamenti: costruzione e uso/adeguamento dei locali esistenti presso i valichi di frontiera, i centri accoglienza, eccetera;
–accesso alle banche dati pertinenti nelle nuove sedi;
–assunzione di personale supplementare per lo svolgimento degli accertamenti;
–formazione delle guardie di frontiera e di altro personale perché possano effettuare gli accertamenti;
–reclutamento di personale medico;
–attrezzature mediche e locali per i controlli preliminari dello stato di salute, ove necessario;
–istituzione del meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.
Le spese inerenti a questi nuovi compiti possono essere coperte dalle risorse a disposizione degli Stati membri nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Non sono necessarie risorse finanziarie o umane supplementari.
Informazioni più dettagliate al riguardo figurano nella scheda legislativa finanziaria che accompagna la presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 illustra l'oggetto del regolamento, specificando che gli accertamenti sono effettuati alle frontiere esterne e all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.
L'articolo 2 contiene le definizioni applicabili nel contesto degli accertamenti.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione alle persone, identificando i cittadini di paesi terzi che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accertamenti alle frontiere esterne: i cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso e dei quali gli Stati membri sono tenuti a rilevare le impronte digitali a norma del regolamento Eurodac, quelli che sono sbarcati sul territorio degli Stati membri a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso e quelli che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera.
Non devono essere sottoposti agli accertamenti i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è autorizzato in base alle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen (titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata a fini di transito, cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto in caso di visto rilasciato alla frontiera, e persone autorizzate da uno Stato membro con decisione individuale a entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, escluse le persone che chiedono protezione internazionale, che dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti).
L'articolo 4 prevede che durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non siano autorizzati a entrare nel territorio dell'Unione. Prevede inoltre che gli accertamenti nei confronti di un cittadino di paese terzo siano interrotti non appena risulta che questi soddisfa le condizioni d'ingresso, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni per l'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna, secondo le norme attualmente previste dal codice frontiere Schengen.
L'articolo 5 specifica che gli Stati membri procedono agli accertamenti anche nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, se vi sono indicazioni che abbiano attraversato la frontiera esterna eludendo le verifiche di frontiera.
L'articolo 6 stabilisce le norme relative al sito e alla durata degli accertamenti specificando che essi sono svolti alle frontiere esterne, tranne nei casi di cui all'articolo 5. La durata proposta del processo di accertamento è di cinque giorni, a meno che l'interessato non sia già rimasto alla frontiera per oltre 72 ore come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 [regolamento Eurodac] in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera esterna: in tal caso, gli accertamenti non dovrebbero superare i due giorni. Quando riguardano persone fermate nel territorio, gli accertamenti non dovrebbero superare i tre giorni. L'articolo elenca inoltre tutti gli elementi degli accertamenti e prevede la possibilità che gli Stati membri siano assistiti negli accertamenti dalle agenzie competenti dell'UE, nei limiti dei loro mandati. Riconosce altresì la necessità che gli Stati membri coinvolgano le autorità per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani in caso di persone vulnerabili o minori.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per ogni Stato membro di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali e definisce il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali in tale processo.
L'articolo 8 indica le informazioni che devono essere comunicate ai cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti, sottolineando nel contempo la necessità di garantire il rispetto di determinate norme al riguardo affinché le informazioni siano comunicate in modo adeguato, in particolare ai minori.
L'articolo 9 stabilisce le norme relative al controllo dello stato di salute e all'identificazione dei cittadini di paesi terzi che presentano vulnerabilità ed esigenze di accoglienza o procedurali particolari alle frontiere esterne.
L'articolo 10 prevede norme specifiche per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi mediante la consultazione dell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento sull'interoperabilità. Il ricorso al CIR permette di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.
L'articolo 11 prevede norme specifiche sul controllo di sicurezza e impone alle autorità competenti di consultare l'EES, l'ETIAS, il VIS, l'ECRIS-TCN e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) per verificare che i cittadini di paesi terzi non costituiscano una minaccia per la sicurezza. Tutti questi controlli dovrebbero essere effettuati, nella misura del possibile, sulla base dei dati biometrici per minimizzare il rischio di identificazione erronea, e i risultati delle ricerche dovrebbero essere limitati ai soli dati affidabili.
L'articolo 12 integra l'articolo 11 prevedendo norme specifiche per i controlli di sicurezza.
L'articolo 13 prevede un modulo consuntivo che le autorità competenti devono compilare entro il termine degli accertamenti.
L'articolo 14 prevede i possibili esiti degli accertamenti per i cittadini di paesi terzi. Fa riferimento, in particolare, alle procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e che, stando agli accertamenti, non soddisfano le condizioni d'ingresso. Stabilisce inoltre che i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale siano indirizzati alle autorità di cui all'articolo [XY] del regolamento sulla procedura di asilo. Il modulo di cui all'articolo 13 del regolamento proposto è trasmesso nel momento in cui la persona interessata è indirizzata alle autorità competenti. L'articolo 14 fa inoltre riferimento alla possibilità di ricollocazione nel quadro del meccanismo di solidarietà istituito dall'articolo XX del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla gestione della migrazione e dell'asilo]. La disposizione riguarda anche i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti dopo essere stati fermati all'interno del territorio, i quali sono sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE o alle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. La disposizione prevede inoltre che durante gli accertamenti le autorità rilevino i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] di tutte le persone cui si applica tale regolamento e li trasmettano in conformità di detto regolamento, qualora ciò non sia ancora avvenuto.
L'articolo 15 introduce la procedura di comitato ai fini dell'adozione degli atti di esecuzione menzionati nell'ambito dell'identificazione e dei controlli di sicurezza di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 11.
Gli articoli da 16 a 19 prevedono modifiche dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 che istituiscono le banche dati da consultare durante gli accertamenti e l'interoperabilità tra di essi.
L'articolo 20 prevede la valutazione dell'attuazione delle misure previste dal regolamento proposto.
L'articolo 21 contiene le disposizioni finali.
2020/0278 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.
(2)Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen), adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
(3)È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri"). Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.
(4)Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale.
(5)Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
(6)Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.
(7)Per assicurare una gestione rapida dei casi di cittadini di paesi terzi che cercano di sottrarsi alle verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.
(8)Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.
(9)Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone con esigenze particolari siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.
(10)È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento facciano salve le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. XX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].
(11)È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.
(12)È opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, prima che le persone interessate siano autorizzate a entrare nel territorio. È opportuno che gli Stati membri applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.
(13)Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
(14)Vista la finalità della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, le persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro con decisione individuale in applicazione di tale disposizione non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti anche se non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso.
(15)È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.
(16)Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri). È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.
(17)Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo volontario di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].
(18)Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.
(19)È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro. Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].
(20)È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(21)Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(22)È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore.
(23)Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.
(24)È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del cittadino di paese terzo interessato a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.
(25)È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del regolamento Eurodac, entro i termini previsti da tale regolamento.
(26)È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita dalle autorità sanitarie dello Stato membro interessato. Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la visita medica preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista.
(27)Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.
(28)Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione.
(29)L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità") per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.
(30)Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.
(31)Poiché il regolamento (UE) 2019/817 limita l'uso del CIR a fini di identificazione ai casi in cui ciò agevola e aiuta la corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN nel contesto dei controlli di polizia nel territorio degli Stati membri, detto regolamento deve essere modificato per includere tra le finalità d'uso del CIR l'identificazione delle persone durante gli accertamenti istituiti dal presente regolamento.
(32)Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.
(33)L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari.
(34)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.
(35)È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico.
(36)Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.
(37)Per i cittadini di paesi terzi che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento ETIAS") prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi prima di recarsi nell'UE per un soggiorno di breve durata. Prima che il richiedente riceva l'autorizzazione ai viaggi, i dati personali che ha presentato sono oggetto di controlli di sicurezza in varie banche dati dell'UE – il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), i dati Europol trattati ai fini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, l'ECRIS-TCN – nonché nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).
(38)In applicazione dei regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008, prima del rilascio del visto i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 sono oggetto di controlli di sicurezza nelle stesse banche dati consultate per i cittadini di paesi terzi esenti da tale obbligo.
(39)Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN. È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 37 e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN.
(40)È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così consultazioni ripetute.
(41)Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.
(42)Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.
(43)È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per interrogare le banche dati europee – EES, ETIAS, VIS e ECRIS-TCN – ai fini dell'identificazione o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.
(44)Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti, la consultazione delle banche dati europee a tale scopo è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio.
(45)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(46)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(47)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(48)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(49)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(50)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(51)Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alle procedure adeguate.
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.
Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1."attraversamento non autorizzato della frontiera esterna": l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;
2."minaccia per la salute pubblica": una minaccia per la salute pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/399;
3."verifica": il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica "uno a uno");
4."identificazione": il procedimento volto a determinare l'identità di una persona anche mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica "uno a molti");
5."cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399.
Articolo 3
Accertamenti alla frontiera esterna
1.Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi che:
(a)sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure
(b)sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
Le suddette persone sono sottoposte agli accertamenti a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale.
2.Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.
3.Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale.
Articolo 4
Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro
1.Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.
2.Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Articolo 5
Accertamenti all'interno del territorio
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.
Articolo 6
Prescrizioni riguardanti gli accertamenti
1.Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.
2.Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.
3.Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.
Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.
4.Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.
5.Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.
6.Gli accertamenti constano dei seguenti elementi obbligatori:
(a)controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;
(b)identificazione come previsto all'articolo 10;
(c)registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
(d)controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11;
(e)compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13;
(f)indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14.
7.Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.
Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.
Articolo 7
Monitoraggio dei diritti fondamentali
1.Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.
2.Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente
–per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;
–se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;
–per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.
Articolo 8
Trasmissione di informazioni
1.I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente della finalità e delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue:
(a)le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;
(b)i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti.
2.Durante gli accertamenti essi ricevono inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi:
(a)le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;
(b)qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla, informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;
(c)l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];
(d)le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;
(e)le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino];
(f)le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR].
3.Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.
4.Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.
Articolo 9
Controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità
1.I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria. In tal caso, ne informano le persone in questione.
2.Se opportuno, si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].
3.Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.
4.Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.
Articolo 10
Identificazione
1.Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 è verificata o stabilita utilizzando in particolare i seguenti elementi, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee:
(a)documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;
(b)dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo;
(c)dati biometrici.
2.Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.
3.Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati non dà esito, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo.
4.Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo.
Articolo 11
Controllo di sicurezza
1.I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
2.Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).
3.Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
4.Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.
5.La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 12
Modalità dei controlli di sicurezza
1.Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818.
2.Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3.Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.
4.Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.
5.La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 13
Modulo consuntivo
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 3 e 5, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:
(a)nome, data e luogo di nascita, sesso;
(b)indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;
(c)motivo dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;
(d)informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione;
(e)informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.
Articolo 14
Esito degli accertamenti
1.I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che
–non hanno presentato domanda di protezione internazionale e
–non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.
Il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo.
2.I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.
3.I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati nel quadro del meccanismo di solidarietà istituito dall'articolo XX del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento Dublino] sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13.
4.I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che
–non hanno presentato domanda di protezione internazionale e
–non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti
sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.
5.Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.
6.Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.
7.Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.
Articolo 15
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
(1)all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'autorità centrale ETIAS e delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, compreso il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817, e alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".
Articolo 17
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
(1)all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):
"k)sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio
, in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui all'articolo 10 di detto regolamento.";
(2)l'articolo 9 è così modificato:
(a)è inserito il paragrafo seguente:
"2 bis
Le autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES per consultare i dati.";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".
Articolo 18
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:
(1)all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza interna presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;";
(2)all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.".
Articolo 19
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817
Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:
(1)all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.";
(2)è inserito il seguente articolo 20 bis:
"Articolo 20 bis
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2020/XXX
1.L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX interroga il CIR, unicamente al fine di identificare una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.
2.Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nonché dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.".
Articolo 20
Valutazione
[Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]
Non prima di [cinque] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [cinque] anni.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere). Titolo 11 (Gestione delle frontiere).
Protezione delle frontiere esterne:
garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
☑ una nuova azione
◻ la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La proposta fa seguito a quanto annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a settembre 2019: un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che avrebbe definito un approccio globale in materia di frontiere esterne, sistemi di asilo e di rimpatrio, spazio Schengen di libera circolazione e dimensione esterna.
La proposta accompagna la comunicazione della Commissione su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo inteso a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
Nel breve periodo gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti e approntare le infrastrutture da adibire agli accertamenti, oltre ad adottare misure per istituire il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali durante gli accertamenti. Nei primi due anni potrebbero quindi essere necessari investimenti più ingenti rispetto al periodo successivo, in particolare negli Stati membri in prima linea.
Nel lungo periodo gli Stati membri dovranno sviluppare e mantenere i centri di accertamento, fornire le risorse necessarie – assicurandosi che siano adeguatamente formate – e mantenere il meccanismo di monitoraggio.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Scopo della proposta è contribuire a un sistema esaustivo e resiliente di controlli alle frontiere esterne per agevolare le procedure di asilo e di rimpatrio.
Gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. In linea con il considerando 6 del codice frontiere Schengen, "[i]l controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri".
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
Gli accertamenti proposti apporteranno un valore aggiunto rispetto alle procedure odierne in quanto:
–
definiscono norme uniformi per quanto concerne l'identificazione dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui al codice frontiere Schengen e i controlli di sicurezza e dello stato di salute cui sottoporre tali cittadini alle frontiere esterne;
–
garantiscono che non si autorizzi l'ingresso di cittadini di paesi terzi il cui status non è ancora confermato, aiutando così a impedirne la fuga;
–
facilitano l'individuazione e l'applicazione della procedura adeguata: rimpatrio o, in caso di domanda di protezione internazionale, procedura di asilo ordinaria, procedura accelerata, procedura di asilo alla frontiera o ricollocazione in un altro Stato membro;
–
creano un quadro per gli accertamenti anche nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati nel territorio di uno Stato membro dopo esservi entrati senza autorizzazione.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La proposta trae insegnamenti dall'iter standard attualmente seguito in Italia e in Grecia nei punti di crisi (hotspot) di cui al regolamento (UE) 2019/1896. Prevede una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la Commissione, le agenzie pertinenti dell'UE e gli esperti di altri Stati membri e risponde alle sfide specifiche affrontate alle frontiere esterne dagli Stati membri più interessati dal fenomeno della migrazione.
1.4.4.Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La presente proposta è una delle componenti legislative del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e introduce un ulteriore elemento di gestione della migrazione, pienamente coerente con le proposte di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, regolamento sulla procedura di asilo e regolamento concernente le situazioni di crisi, nonché con la proposta modificata di rifusione del regolamento Eurodac.
Insieme alle proposte di regolamenti citate si prefigge di contribuire a un approccio globale in materia di migrazione, collegando senza soluzione di continuità tutte le fasi del processo: dall'arrivo al trattamento delle domande di protezione internazionale fino, se del caso, al rimpatrio. Tutto ciò dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine si propone di imporre a ogni Stato membro di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente teso a garantire che i diritti fondamentali siano rispettati per l'intera durata degli accertamenti e che tutti i casi di presunta violazione siano oggetto di indagini adeguate.
Il meccanismo di monitoraggio degli accertamenti dovrebbe inserirsi nel quadro di governance e monitoraggio della situazione migratoria di cui al nuovo regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri dovrebbero integrare nelle strategie nazionali previste dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione le risultanze dei meccanismi nazionali di monitoraggio a norma del regolamento sugli accertamenti.
La proposta non incide sulle procedure esistenti nel settore dell'asilo e dei rimpatri né pregiudica l'esercizio dei diritti individuali, ma crea una prima fase antecedente all'ingresso che dovrebbe agevolare un'applicazione più efficace delle procedure in questione.
In esito agli accertamenti i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere indirizzati alle autorità competenti, cui spetta decidere sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti e contenute nel modulo consuntivo.
Queste informazioni dovrebbero pertanto contribuire a conseguire con maggior efficienza le finalità delle procedure e, in particolare, aiutare le autorità competenti per l'asilo a individuare i richiedenti cui si potrebbe applicare la procedura di frontiera, in linea con le modifiche proposte del regolamento sulla procedura di asilo. Dovrebbero inoltre contribuire alla lotta contro il traffico di migranti e a ottimizzare i controlli di frontiera grazie a una migliore comprensione dei flussi migratori.
I dati biometrici di cui al regolamento XXXX [regolamento Eurodac] raccolti durante gli accertamenti in relazione ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali dovrebbero essere trasmessi a Eurodac insieme ai dati di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] del medesimo regolamento, rafforzando in tal modo gli obblighi relativi al rilevamento delle impronte digitali e alla registrazione di cittadini di paesi terzi. Gli accertamenti consentiranno inoltre di consultare più facilmente altri sistemi informatici dell'UE, ad esempio il sistema d'informazione Schengen, ai fini del rimpatrio.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
◻ durata limitata
◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
◻
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
☑ durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dall'entrata in vigore
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
☑ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–◻
a opera delle agenzie esecutive
☑ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Elementi degli accertamenti che potrebbero richiedere sostegno finanziario:
- infrastrutture per gli accertamenti: costruzione e uso/adeguamento dei locali esistenti presso i valichi di frontiera, i centri accoglienza, eccetera;
- formazione delle guardie di frontiera e di altre autorità pertinenti perché possano effettuare gli accertamenti;
- accesso alle banche dati pertinenti nelle nuove sedi;
- assunzione e formazione di nuove risorse per effettuare gli accertamenti;
- reclutamento di personale medico;
- attrezzature mediche e locali per i controlli preliminari dello stato di salute;
- istituzione del meccanismo di monitoraggio indipendente per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Come da proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 473 final).
Gestione concorrente:
ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante disposizioni comuni (RDC). Per favorire un rapido avvio dell'attuazione, i sistemi di gestione e di controllo ben funzionanti possono essere mantenuti fino al prossimo periodo di programmazione.
In tale contesto gli Stati membri dovranno istituire un comitato di sorveglianza a cui la Commissione partecipa a titolo consultivo. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
Gli Stati membri presentano una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali, esponendo inoltre tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.
Alla fine del periodo, ogni Stato membro presenta una relazione finale in materia di performance, che espone i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma ed esamina tutte le questioni principali che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l'efficacia di tali misure. Illustra inoltre il contributo offerto dal programma per affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell'UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.
Secondo il progetto di proposta di RDC, ogni anno gli Stati membri trasmettono un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di affidabilità di gestione e i pareri dell'autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità è usato dalla Commissione per determinare l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile.
Ogni due anni è organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.
Sei volte all'anno gli Stati membri trasmettono i dati relativi a ciascun programma ripartiti per obiettivo specifico. Tali dati riguardano i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.
In generale:
la Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva delle azioni attuate nell'ambito del Fondo, in linea con il RDC. La valutazione intermedia è basata, in particolare, sulla valutazione intermedia dei programmi presentata dagli Stati membri alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Come da proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018) 473 final).
Sia le valutazioni ex post dei fondi della DG HOME del periodo 2007-2013, sia le valutazioni intermedie degli attuali fondi della DG HOME mostrano che il ricorso a un insieme di diverse modalità di erogazione nei settori della migrazione e degli affari interni è un modo efficace per conseguire gli obiettivi dei fondi. La formulazione olistica dei meccanismi di erogazione è mantenuta e comprende la gestione concorrente, quella diretta e quella indiretta.
Attraverso la gestione concorrente gli Stati membri attuano programmi che contribuiscono agli obiettivi politici dell'Unione, che vengono adattati al contesto nazionale. Tali programmi potrebbero contemplare le attività di accertamento. La gestione concorrente assicura la disponibilità del sostegno finanziario in tutti gli Stati partecipanti. Permette inoltre la prevedibilità dei finanziamenti e consente agli Stati membri, che sono nella posizione migliore per conoscere le sfide con cui si confrontano, di pianificare di conseguenza le loro dotazioni a lungo termine. Un finanziamento supplementare per azioni specifiche (che richiedono uno sforzo di cooperazione tra più Stati membri o per le quali i nuovi sviluppi verificatisi nell'Unione rendono necessaria la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi per uno o più Stati membri) e per attività di reinsediamento e trasferimento può essere attuato tramite la gestione concorrente. In più, il Fondo potrà anche fornire assistenza emergenziale in regime di gestione concorrente, in aggiunta alla gestione diretta e indiretta.
In regime di gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono agli obiettivi strategici comuni dell'Unione. Le azioni consentono un sostegno mirato per far fronte a necessità urgenti e specifiche in singoli Stati membri ("assistenza emergenziale"), sostenere reti e attività transnazionali, sperimentare attività innovative che potrebbero essere estese nell'ambito di programmi nazionali e svolgere studi nell'interesse dell'Unione nel suo insieme ("azioni dell'Unione").
In regime di gestione indiretta, il Fondo mantiene la possibilità di delegare compiti di esecuzione del bilancio, fra l'altro, a organizzazioni internazionali e agenzie nel settore degli affari interni per fini specifici.
Tenendo conto dei diversi obiettivi e delle diverse esigenze, nell'ambito del Fondo è proposto uno strumento tematico come modo per equilibrare la prevedibilità delle assegnazioni pluriennali dei fondi ai programmi nazionali con la flessibilità di un'erogazione periodica dei fondi ad azioni che presentano un elevato valore aggiunto dell'UE. Lo strumento tematico sarà usato per le azioni specifiche negli Stati membri e tra gli Stati membri, le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, il reinsediamento e la ricollocazione. Permetterà di assegnare e trasferire fondi tra le diverse modalità sopra descritte, in base a una programmazione biennale.
Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono descritte nel progetto di proposta di RDC, che prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno basati sulle domande di pagamento presentate dagli Stati membri durante il periodo contabile. Secondo il progetto di proposta di RDC, il prefinanziamento è liquidato non oltre il periodo contabile finale dei programmi.
La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sul RDC. Il nuovo regolamento finanziario e il progetto di proposta di RDC dovrebbero estendere l'uso delle forme semplificate di sovvenzione quali somme forfettarie, tassi forfettari e costi unitari. Introducono inoltre nuove forme di pagamento basate sui risultati ottenuti invece che sui costi. I beneficiari potranno ricevere un importo fisso se dimostreranno che determinate azioni, quali formazioni o fornitura di assistenza umanitaria, sono state effettivamente svolte. Ciò dovrebbe semplificare gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari sia degli Stati membri (ad esempio il controllo delle fatture e delle ricevute relative alle spese).
Per la gestione concorrente, il progetto di proposta di RDC si basa sulla strategia di gestione e controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 ma introduce alcune misure destinate a semplificare l'attuazione e ridurre gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri. Le novità comprendono:
- l'eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l'attuazione dei programmi);
- verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100 % richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020). Inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;
- condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.
Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. Il progetto di proposta di RDC permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall'autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall'autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, il progetto di RDC stabilisce che i pagamenti intermedi della Commissione siano limitati al 90 %, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione pagherà il saldo dopo l'esercizio annuale di liquidazione dei conti, allorché avrà ricevuto il pacchetto di affidabilità dalle autorità del programma. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
La DG HOME non ha constatato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa, come confermato anche dalla ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti.
In regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il progetto di RDC semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Semplifica inoltre le prescrizioni in materia di controllo (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe rimanere stabile o eventualmente diminuire. Per l'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5 % dell'importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017.
Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell'attuazione dei programmi e all'aumento dei pagamenti agli Stati membri.
Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel progetto di RDC, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.
Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicureranno la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adotteranno tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità. Fin dall'attuale ciclo di programmazione (2014-2020) gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e sono soggetti al regolamento delegato della Commissione sulla segnalazione di irregolarità. Le misure antifrode rimarranno un principio e un obbligo trasversale per gli Stati membri.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Rubrica 4: "Migrazione e gestione delle frontiere"
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
4
|
11.02.01 – Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
4
|
11.01.01 – Spese di supporto per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF)- Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
NO
|
N.B.:
gli stanziamenti richiesti nel contesto della proposta sono coperti dagli stanziamenti già previsti nella scheda finanziaria legislativa alla base del regolamento che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti. Non sono necessarie risorse finanziarie o umane supplementari.
3.2.Incidenza prevista sulla spesa
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulla spesa
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
4
|
Migrazione e gestione delle frontiere
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
Stanziamenti operativi (suddivisi secondo le linee di bilancio elencate al punto 3.1)
|
Impegni
|
(1)
|
66,510
|
67,470
|
62,450
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
|
417,126
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
17,918
|
27,079
|
28,591
|
24,930
|
25,868
|
33,452
|
47,439
|
211,850
|
417,126
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = pagamenti
|
(3)
|
0,250
|
0,250
|
|
|
|
|
|
|
0,500
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
66,760
|
67,720
|
62,450
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
-
|
417,626
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
18,168
|
27,329
|
28,591
|
24,930
|
25,868
|
33,452
|
47,439
|
211,850
|
417,626
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
, caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
0,060
|
0,060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0,120
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,060
|
0,060
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
0,120
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Dopo il 2027
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
66,820
|
67,780
|
62,450
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
55,174
|
-
|
417,746
|
|
Pagamenti
|
18,228
|
27,389
|
28,591
|
24,930
|
25,868
|
33,452
|
47,439
|
211,850
|
417,746
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–☑
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
0,060
|
0,060
|
|
|
|
|
|
0,120
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,060
|
0,060
|
|
|
|
|
|
0,120
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
☑
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
Sede e uffici di rappresentanza della Commissione
|
|
|
|
|
|
|
|
Delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JED
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa:
–◻
non prevede cofinanziamenti da terzi
–☑
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
Stati membri partecipanti, compresi i paesi associati Schengen
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
da stabilire
|
da stabilire
|
da stabilire
|
da stabilire
|
da stabilire
|
da stabilire
|
da stabilire
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–☑
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Articolo ….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)