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Document 52015PC0450

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

    COM/2015/0450 final - 2015/0208 (COD)

    Bruxelles, 9.9.2015

    COM(2015) 450 final

    2015/0208(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
    che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata
    in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    L'agenda europea sulla migrazione adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2015 1 definisce misure immediate per far fronte alle attuali sfide, urgenti e complesse, nel settore della migrazione, e le iniziative a medio e lungo termine da intraprendere per giungere a soluzioni strutturali che permettano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti.

    Tra le misure immediate, il 27 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 2 , con la quale ha attivato il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su tale decisione 3 che istituisce un meccanismo per la ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di protezione internazionale in altri Stati membri su un periodo di due anni. Il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la decisione non appena il Parlamento europeo avrà formulato il suo parere, previsto per settembre 2015.

    Di fronte ai flussi migratori senza precedenti che hanno continuato ad aumentare in Italia e in Grecia, e allo spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e alla rotta dei Balcani occidentali verso l'Ungheria, la Commissione ha adottato [il 9 settembre 2015] un'altra proposta basata sull'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE, contenente ulteriori misure temporanee destinate per allentare la pressione sul sistema di asilo di Italia e Grecia, nonché nuove misure a beneficio dell'Ungheria.

    La Commissione europea ha inoltre annunciato che l'attivazione del sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE preannuncia una soluzione duratura, e che entro la fine del 2015 avrebbe presentato una proposta legislativa per un sistema permanente di ricollocazione da attivare in situazioni di crisi.

    L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è fare in modo che l'Unione disponga di un solido meccanismo di ricollocazione di crisi per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. Tale meccanismo dovrebbe essere attivato rapidamente in relazione a qualsiasi Stato membro che sperimenti situazioni di crisi di entità tale da mettere a dura prova sistemi di asilo anche ben preparati e funzionanti, tenendo conto delle dimensioni dello Stato membro in questione. Il proposto meccanismo di ricollocazione mira a garantire, da un lato, in situazioni di crisi, un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per numeri elevati di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, dall'altro la corretta applicazione del sistema Dublino, compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale. La proposta intende introdurre nel regolamento (UE) n. 604/2013 un meccanismo di ricollocazione di crisi come quadro permanente per l'attuazione di misure di ricollocazione; tali misure, però, saranno applicate con riferimento a specifiche situazioni di crisi in un determinato Stato membro e rimarranno, per definizione, temporanee.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

    Un approccio globale alla migrazione

    La proposta si inserisce in un approccio globale e sistematico alla migrazione, che tutte le istituzioni dell'Unione sollecitano e che la Commissione ha iniziato ad attuare immediatamente dopo l'adozione dell'agenda europea sulla migrazione. Per garantire l'efficacia di tale approccio globale è cruciale fare sì che le politiche siano applicate sul terreno in modo coerente e complementare. Di conseguenza, qualora ciò sia necessario alla luce della situazione specifica di uno Stato membro, il meccanismo di ricollocazione di crisi dovrebbe essere integrato da misure supplementari prese sul terreno da tale Stato membro, sin dall'arrivo dei cittadini di paesi terzi nel suo territorio fino al completamento di tutte le procedure applicabili. Secondo il metodo basato sui punti di crisi ("hotspot") proposto dalla Commissione, le agenzie dell'UE forniranno un sostegno globale e mirato agli Stati membri sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate alle frontiere esterne. Il sostegno operativo che può essere fornito secondo questo approccio comprende la registrazione e lo screening dei migranti irregolari, la raccolta di informazioni (debriefing) dai medesimi, il sostegno per l'asilo attuato orientando i richiedenti protezione internazionale verso la procedura di asilo adeguata e assistendoli nella registrazione e nella preparazione dei singoli fascicoli, il rafforzamento dello scambio d'informazioni e della cooperazione a fini d'indagine sulle reti criminali che facilitano la migrazione irregolare nell'UE e i movimenti secondari al suo interno, e il coordinamento delle operazioni di rimpatrio.

    Uno sforzo così concertato consentirà agli Stati membri di affrontare la pressione migratoria in modo più rapido ed efficace nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, oltre a rafforzarne le capacità di gestire la migrazione, l'asilo e i problemi di sicurezza interna.

    Interazioni con i sistemi di risposta di emergenza basati sull'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE

    La proposta che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi va distinta dalle proposte adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE a beneficio di alcuni Stati membri che affrontano un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi sui loro territori.

    Mentre le misure proposte dalla Commissione sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE sono temporanee, la proposta che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi introduce un metodo per determinare, per un periodo temporaneo in situazione di crisi, lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro che affronta quella situazione di crisi, allo scopo di garantire una distribuzione più equa dei richiedenti tra gli Stati membri e quindi agevolare il funzionamento del sistema Dublino anche in momenti di crisi.

    La presente proposta stabilisce condizioni rigorose per attivare il meccanismo di ricollocazione di crisi in relazione a un determinato Stato membro, in particolare il fatto che tale Stato membro si trovi in una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del regolamento Dublino a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considerevoli sollecitazioni.

    L'istituzione di un meccanismo di ricollocazione di crisi non pregiudica la possibilità che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, misure temporanee a beneficio di uno Stato membro che deve affrontare una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. L'adozione di misure di emergenza sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE rimarrà valida in situazioni eccezionali in cui è necessaria una risposta di emergenza, che comprenda eventualmente un sostegno più ampio in materia di migrazione, qualora non sussistano le condizioni per il ricorso al meccanismo di ricollocazione di crisi.

    Possibili future modifiche del regolamento (CE) n. 604/2013

    Come annunciato nell'agenda europea sulla migrazione e in linea con gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 604/2013, la Commissione provvede attualmente a un controllo generale dell'adeguatezza del sistema Dublino, conducendo un esame fattuale che contempla gli effetti giuridici, economici e sociali del sistema, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali. Su tale controllo si baserà un'eventuale ulteriore revisione del sistema Dublino, destinata specialmente a ottenere una distribuzione più equa dei richiedenti protezione internazionale in Europa in tutte le circostanze e non solo in situazioni di crisi.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ, PROPORZIONALITÀ, DIRITTI FONDAMENTALI

    Base giuridica

    La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 e dovrebbe pertanto essere adottata sulla stessa base giuridica, cioè l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria.

    Il meccanismo di ricollocazione di crisi previsto dalla proposta comporta deroghe permanenti, da attivare in specifiche situazioni di crisi a beneficio di specifici Stati membri, specialmente al principio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 secondo cui una domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata dallo Stato membro individuato come competente in base ai criteri enunciati al capo III. Al posto di questo principio la proposta stabilisce, in circostanze di crisi ben precisate, il ricorso obbligatorio a una chiave di distribuzione per determinare la competenza per l'esame delle domande.

    Geometria variabile

    A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda possono decidere di partecipare all'adozione della proposta. Tale opzione resta valida anche dopo l'adozione della proposta.

    Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 604/2013 avendo notificato che desiderano partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento (UE) n. 604/2013 non ne pregiudica la posizione riguardo a un'eventuale partecipazione al regolamento 4 .

    Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la Comunità europea nel 2006 5 , essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto del regolamento modificato.

    Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell'UE associati al sistema Dublino

    Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/Eurodac:

    accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001 6 ;

    accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008 7 ;

    protocollo di associazione del Liechtenstein, concluso il 7 marzo 2011 8 .

    Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca - che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis Dublino/Eurodac con un accordo internazionale - e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra l'Unione e i paesi associati 9 .

    In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis Dublino/Eurodac o si basa su di esso, i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

    La presente proposta introduce un meccanismo di ricollocazione allo scopo di gestire in modo strutturale le situazioni di crisi generate in qualsiasi Stato membro da un afflusso massiccio e sproporzionato di persone e di ripartire equamente le responsabilità tra gli Stati membri nei momenti di crisi, il che implica una deroga ai criteri di attribuzione della competenza previsti dal regolamento Dublino. Per definizione l'azione dell'UE interverrà qualora uno Stato membro non possa da solo far fronte alla situazione. Inoltre la proposta intende garantire la corretta applicazione del sistema Dublino nei momenti di crisi e far fronte al problema dei movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, problema per sua natura transnazionale. È evidente che le azioni dei singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alle sfide comuni che riguardano tutti gli Stati membri. I principi di solidarietà e responsabilità condivisa rendono essenziale l'intervento dell'UE in questo settore.

    Proporzionalità

    Nella versione attuale il regolamento (UE) n. 604/2013 non prevede strumenti che consentano di rispondere in misura sufficiente a situazioni di estrema pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri. Le diverse misure finanziarie e operative a disposizione della Commissione europea e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per sostenere i sistemi di asilo di vari Stati membri si sono dimostrate insufficienti a far fronte, da sole, alle situazioni di crisi. Se si vuole predisporre un quadro adeguato per gravi emergenze nel settore dell'asilo, optando per un intervento più pronunciato dell'UE a tale riguardo non si va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace.

    Diritti fondamentali

    L'introduzione del meccanismo di ricollocazione di crisi permetterà di salvaguardare i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale.

    In particolare, garantendo il rapido accesso di tale categoria di persone a una procedura adeguata di riconoscimento della protezione internazionale, la proposta mira a tutelare il diritto di asilo e a garantire la protezione dal respingimento, conformemente agli articoli 18 e 19 della Carta. Inoltre, garantendo il trasferimento delle persone interessate in uno Stato membro in grado di offrire loro condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione, la proposta garantisce il pieno rispetto del diritto alla dignità e la protezione contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta. La proposta mira anche a tutelare i diritti del minore e il diritto all'unità familiare, in linea con gli articoli 24 e 7 della Carta rispettivamente.

    3.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

    La proposta che istituisce un meccanismo per gestire in modo strutturato le situazioni di crisi nel settore dell'asilo è presentata a seguito della crisi che colpisce i settori dell'asilo di vari Stati membri, la quale dimostra il bisogno urgente di un sistema più strutturale per un intervento rapido dell'Unione. La proposta fa seguito all'agenda europea sulla migrazione, sulla quale si è svolta un'ampia consultazione con tutte le parti interessate.

    Altre istituzioni dell'UE e attori chiave si sono già espressi ampiamente a tale riguardo. Nella dichiarazione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo si è impegnato a vagliare opzioni per organizzare una ricollocazione di emergenza tra tutti gli Stati membri su base volontaria. Nel contesto della discussione sull'agenda sulla migrazione, il Parlamento europeo (seduta plenaria del 19 maggio 2015) e il Consiglio (15 giugno 2015) hanno avuto uno scambio di opinioni sul meccanismo di ricollocazione. Nella sua relazione, la commissione LIBE del Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta che preveda un meccanismo permanente di ricollocazione, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria 10 .

    L'UNHCR e la società civile hanno esortato l'UE a impegnarsi per mettere in atto nuovi strumenti di solidarietà in seno all'Unione e per garantire un sistema più equo di distribuzione dei richiedenti protezione internazionale.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    L'istituzione di un quadro permanente per un meccanismo di ricollocazione di crisi non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. L'incidenza finanziaria dell'attivazione del quadro dovrà essere valutata in relazione alle specifiche circostanze degli Stati membri interessati.

    5.Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

    La proposta modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 introducendo un meccanismo di ricollocazione di crisi e conferendo alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE riguardo all'attivazione del meccanismo e alla sua sospensione in relazione a un determinato Stato membro, a condizioni chiaramente stabilite.

    Sono previsti i seguenti elementi essenziali.

    Condizioni di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi in relazione a uno Stato membro

    Per attivare il meccanismo di ricollocazione di crisi la Commissione deve stabilire sulla base di informazioni comprovate, in particolare informazioni ottenute dall'EASO e da Frontex, che uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considerevoli sollecitazioni. La situazione di crisi dev'essere di entità tale da sottoporre a un'estrema pressione anche un sistema di asilo ben preparato e funzionante, tenendo conto delle dimensioni dello Stato membro in questione.

    La proposta prevede chiari indicatori di cui la Commissione deve tenere conto, fra l'altro, nel procedere alla valutazione: il numero totale di richiedenti protezione internazionale e di ingressi irregolari di cittadini di paesi terzi e apolidi nei sei mesi precedenti l'adozione dell'atto delegato; l'aumento di tale numero rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente; il numero di domande pro capite presentate nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi precedenti rispetto alla media dell'Unione.

    Categorie di richiedenti da ricollocare

    Si propone di attivare il meccanismo di ricollocazione di crisi soltanto in relazione a richiedenti che risultino prima facie avere un evidente bisogno di protezione internazionale e per i quali lo Stato membro in situazione critica sarebbe stato altrimenti competente in applicazione dei criteri enunciati al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013. Secondo la definizione data dalla proposta, i richiedenti in questione sono quelli appartenenti a nazionalità per le quali, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'UE, la percentuale di riconoscimento è pari o superiore al 75%.

    Descrizione del meccanismo di ricollocazione di crisi

    Nel quadro del meccanismo di ricollocazione di crisi le domande dovranno essere esaminate da un altro Stato membro (lo Stato membro di ricollocazione). Si applicherà allora la procedura di ricollocazione stabilita nell'allegato IV, in deroga agli articoli 21, 22 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013.

    La proposta stabilisce una procedura di ricollocazione semplice, tale da garantire un trasferimento rapido nello Stato membro di ricollocazione. Ciascuno Stato membro dovrà designare un punto di contatto nazionale e comunicarlo agli altri Stati membri e all'EASO.

    Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, dovranno indicare il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e trasmettere qualsiasi altra informazione pertinente. Lo Stato membro che beneficia della ricollocazione, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli altri Stati membri, identifica poi i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati e propone agli altri Stati membri che tali richiedenti siano ricollocati nel loro territorio. A tal fine dovrà essere data priorità ai richiedenti vulnerabili. A seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione dovrà prendere una decisione formale di ricollocazione e notificarla al richiedente. La proposta specifica che i richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali. Precisa altresì che gli Stati membri mantengono il diritto di rifiutare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di preoccupazioni per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, o se si applicano le disposizioni in materia di esclusione di cui agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE. La proposta specifica che tutte le fasi procedurali devono essere espletate il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione indica il numero di richiedenti che potrebbero essere ricollocati rapidamente. In caso di ostacoli pratici giustificati, sono previste ulteriori deroghe limitate.

    La proposta contempla garanzie specifiche a beneficio dei richiedenti soggetti a ricollocazione in un altro Stato membro: il diritto di ricevere informazioni sulla procedura di ricollocazione, il diritto di essere informati della decisione di ricollocazione, che deve specificare lo Stato membro di ricollocazione, e il diritto di essere ricollocati con i propri familiari nello stesso Stato membro di ricollocazione. Rimane valido l'obbligo, previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013, di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore nel decidere lo Stato membro di ricollocazione. Ciò implica, tra l'altro, l'obbligo in capo allo Stato membro beneficiario della ricollocazione di segnalare agli altri Stati membri quando il richiedente da ricollocare è un minore non accompagnato e, insieme allo Stato membro che ha manifestato interesse alla ricollocazione del minore, di garantire che, prima della ricollocazione, sia effettuata una valutazione dell'interesse superiore del minore, in linea con l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente 11 .

    Attivazione del meccanismo di ricollocazione di crisi

    La Commissione, quando appura che sono soddisfatte le condizioni per la ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro, adotta un atto delegato per attivare il meccanismo di ricollocazione. L'atto delegato a) verifica l'esistenza di una situazione di crisi nello Stato membro beneficiario della ricollocazione; b) determina il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro; c) determina la distribuzione di tali persone tra gli Stati membri applicando la formula della chiave di distribuzione; d) stabilisce il periodo di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui è stato notificato dalla Commissione. L'atto delegato si applica per un periodo massimo di due anni.

    Metodo per stabilire il numero di persone da ricollocare

    La proposta prevede indicatori obiettivi e verificabili di cui la Commissione deve tenere conto nel determinare, nel contesto dell'adozione dell'atto delegato che attiva il meccanismo di crisi di ricollocazione in relazione a un particolare Stato membro, il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro, tra i quali in particolare: il numero di richiedenti pro capite nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi, e soprattutto nei sei mesi, precedenti l'adozione dell'atto delegato, rispetto alla media dell'Unione; la capacità del sistema di asilo di tale Stato membro; la partecipazione dello Stato membro a precedenti iniziative di solidarietà, nonché la misura in cui lo Stato membro ha beneficiato di precedenti misure di solidarietà dell'UE.

    È inoltre fissata una soglia massima per il numero di persone da ricollocare, pari al 40% delle domande presentate nello Stato membro in questione nei sei mesi precedenti l'adozione dell'atto delegato.

    Norme specifiche per il caso in cui uno Stato membro non possa temporaneamente partecipare alla ricollocazione dei richiedenti

    Data l'impossibilità di escludere circostanze eccezionali, la proposta prevede che uno Stato membro possa, entro un mese dall'entrata in vigore dell'atto delegato che attiva l'applicazione del meccanismo di ricollocazione, notificare alla Commissione, presentando motivi debitamente giustificati compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, la sua incapacità temporanea di partecipare, del tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti per il periodo di un anno. Lo Stato membro in questione è tenuto a versare un contributo finanziario al bilancio dell'UE, pari allo 0,002% del suo PIL, per finanziare l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel gestire la situazione di crisi e le conseguenze della mancata partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, tale importo sarà ridotto proporzionalmente. L'importo andrebbe assegnato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione specifica.

    Occorre fare in modo che il livello di solidarietà con lo Stato membro in crisi, in numero di persone da ricollocare, rimanga immutato. Di conseguenza le quote previste, sulla base della chiave di distribuzione, per ogni Stato membro che abbia presentato una notifica accettata dalla Commissione devono essere redistribuite tra i rimanenti Stati membri.

    In tali circostanze la proposta prevede che l'atto delegato che attiva l'applicazione del meccanismo di ricollocazione sia modificato.

    Misure complementari a carico dello Stato membro beneficiario della ricollocazione

    In base ai principi di solidarietà e responsabilità la proposta introduce l'obbligo per lo Stato membro che beneficia della ricollocazione di presentare alla Commissione, alla data di entrata in vigore dell'atto delegato, una tabella di marcia contenente misure che garantiscano l'adeguata attuazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. Se la Commissione ha chiesto a uno Stato membro di redigere un piano d'azione per la gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013, le misure dirette a garantire la corretta applicazione del meccanismo di ricollocazione devono essere presentate nell'ambito di tale piano d'azione, che deve includere misure di asilo più generali volte anche a rafforzare le capacità del suo sistema di asilo. Inoltre la proposta specifica le condizioni alle quali la Commissione può decidere di sospendere l'applicazione del meccanismo di ricollocazione nei confronti dello Stato membro che non rispetti gli obblighi.

    Infine la proposta ribadisce le norme applicabili per prevenire e gestire i casi di movimenti secondari di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e stabilisce nuove norme per i movimenti secondari di beneficiari di protezione internazionale che, dopo essere stati ricollocati, entrino e soggiornino irregolarmente nel territorio di un altro Stato membro. In particolare prevede che lo Stato membro di ricollocazione riprenda in carico un beneficiario di protezione internazionale che, dopo essere stato ricollocato, abbia presentato domanda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione oppure si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

    Calcolo della chiave di distribuzione

    1.Chiave di distribuzione

    a) Popolazione: 40%

    b) PIL totale: 40%

    c) Numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30% della popolazione e del PIL: 10%

    d) Tasso di disoccupazione, con un tetto massimo del 30% della popolazione e del PIL: 10%

    2.Formula

    3.Calcolo

    Scopo della seguente simulazione è mostrare come calcolare, su un totale di 120 000 richiedenti, la quota da assegnare a un paese X, se partecipano tutti gli Stati membri e gli Stati associati (UE+).

    (a)Popolazione

    Per calcolare l'effetto del criterio "popolazione" sulla chiave di distribuzione, si divide il numero di abitanti del paese X per il numero di abitanti di tutti i 28 Stati membri e dei 4 Stati associati (UE+= 32).

    Esempio:

    Popolazione del paese X: 4 625 885; popolazione totale dell'UE+: 521 959 960

    Effetto popolazione x = = 0,89%

    L'effetto del criterio "popolazione" sulla chiave di distribuzione per il paese X è pari a 0,89%.

    (b)PIL totale

    Per calcolare l'effetto del criterio "PIL" sulla chiave di distribuzione, si divide il PIL totale del paese X per la somma dei PIL dei 28 Stati membri e dei 4 Stati associati (UE+= 32).

    Esempio:

    PIL totale del paese X (in milioni di EUR): 185,411; somma dei PIL dell'UE+ (in milioni di EUR): 14 854,924

    Effetto PIL x = = 1,25%

    L'effetto del criterio "PIL" sulla chiave di distribuzione per il paese X è pari a 1,25%.

    (c)Numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e dell'effetto PIL: 10%

    (Effetto inverso)

    L'effetto delle domande di asilo sulla chiave di distribuzione è inversamente proporzionale: più alto è il numero di domande di asilo, più basso è il fattore.

    Per evitare che questo criterio abbia un effetto sproporzionato sull'intera chiave, si applica un tetto massimo, per cui il valore dell'effetto "domande di asilo" non può superare il 30% della somma dell'effetto "popolazione" e dell'effetto "PIL".

    Esempio:

    Numero medio di domande di asilo in 5 anni per milione di abitanti nel paese X: 287; valore inverso: = 0,00348.

    Somma del numero medio di domande di asilo in 5 anni per milione di abitanti per tutta l'UE+ (valore inverso): 0,14831

    Effetto asilo x == = 2,35%

    Tetto massimox = 30% (0,89% (effetto popolazione) + 1,25% (effetto PIL)) = 0,64%

    L'effetto reale del criterio "domande di asilo" per il paese X è pari a 2,35%, ma per il calcolo della chiave si applica il valore del tetto massimo (0,64%).

    (d)Tasso di disoccupazione con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e dell'effetto PIL: 10%

    Come per il criterio "domande di asilo", l'effetto "tasso di disoccupazione" sulla chiave è inversamente proporzionale, ossia più alto è il tasso, più basso è il fattore. Per evitare che questo criterio abbia un effetto sproporzionato sull'intera chiave si applica un tetto massimo, per cui il valore dell'effetto "tasso di disoccupazione" non può superare il 30% della somma dell'effetto "popolazione" e dell'effetto "PIL".

    Esempio:

    Tasso di disoccupazione nel paese X: 11,3%, valore inverso: = 0,0884955

    Somma di tutti i tassi di disoccupazione dell'UE+ (valore inverso): 4,345698

    Effetto tasso di disoccupazione x = = 2,04%

    30% tetto massimox = 0,64%

    L'effetto reale del criterio "tasso di disoccupazione" per il paese X è pari a 2,04%, ma per il calcolo della chiave si applica il valore del tetto massimo (0,64%).

    (e)Quota livellata di 120 000 richiedenti assegnata al paese X

    Esempio:

    Quotax = 120 000 * (40% effetto popolazione (0,89%) + 40% effetto PIL (1,25%) + 10% effetto domande di asilo (livellato) – 0,64% + 10% effetto tasso di disoccupazione (livellato) – 0,64%) = 1178

    Quota livellata del paese X: 1178

    (f)Assegnazione dei posti rimanenti

    A causa dell'applicazione del tetto massimo, resterà da assegnare un certo numero di posti rimanenti. La distribuzione di tali posti sarà basata sull'effetto "popolazione" e sull'effetto "PIL" (50%-50%) per un dato paese. Il numero dei posti rimanenti è poi aggiunto alla quota livellata.

    Esempio:

    Quota livellata del paese X: 1178;

    Somma delle quote livellate per tutta l'UE+: 102 801;

    Posti rimanenti da assegnare: 17 199

    Posti residuix = 17 199 * (50% effetto popolazione + 50% effetto PIL) = 17 199* 1,07% = 184

    La quota definitiva di richiedenti assegnata al paese X è 1362, la chiave è 1,13% 



    2015/0208 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
    che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata

    in uno degli Stati membri da un cittadino di un pae
    se terzo o da un apolide

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, sulla base di criteri obiettivi enunciati al suo capo III.

    (2)Ai sensi dell'articolo 80 del trattato, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in tale settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

    (3)Situazioni di estrema pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro possono ostacolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013. Pur prevedendo un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi, tale regolamento non consente di derogare in queste situazioni ai criteri di competenza ivi definiti. Per promuovere un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri nella gestione di tali situazioni di crisi e per garantire un rapido accesso alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, occorre quindi istituire un meccanismo di crisi per la ricollocazione di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. L'applicazione di misure di ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro non dovrebbe pregiudicare la possibilità di applicare parallelamente l'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 allo stesso Stato membro. L'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento non è una condizione preliminare per l'applicazione di misure di ricollocazione.

    (4)L'applicazione di misure di ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro non deve pregiudicare la possibilità che il Consiglio adotti misure temporanee su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro.

    (5)È opportuno inquadrare il meccanismo di ricollocazione di crisi nel contesto di una più vasta gamma di misure che gli Stati membri potrebbero dover adottare per garantire l'efficacia delle politiche di migrazione, anche nel settore della prima accoglienza e del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere sul territorio degli Stati membri secondo le disposizioni della direttiva 2008/115/CE ("punti di crisi").

    (6)La Commissione svolge attualmente una valutazione generale del regolamento Dublino che potrebbe condurre a una revisione più ampia del sistema Dublino.

    (7)È contemplato un sistema chiaro e funzionale di ricollocazione, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell'Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell'Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione, dall'altro impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il loro soggiorno nell'Unione. È opportuno utilizzare la soglia del 75%, basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili, relativi alle decisioni di primo grado.

    (8)La ricollocazione dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dovrebbe effettuarsi secondo la formula della chiave di distribuzione di cui all'allegato III. La chiave di distribuzione proposta dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: a) popolazione complessiva (40%); b) PIL (40%); c) media delle domande di asilo per milione di abitanti nel periodo 2010-2014 (10% con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione totale); d) tasso di disoccupazione (10% con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione totale).

    (9)Lo Stato membro che, in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, notifichi alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare, in tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti, per una durata di un anno dovrebbe invece contribuire al bilancio dell'UE con un importo pari allo 0,002% del suo PIL che finanzi l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel far fronte alla situazione di crisi e alle conseguenze della mancata partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione. Nel caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, tale importo dovrebbe ridursi proporzionalmente. L'importo andrebbe assegnato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione specifica.

    (10)È necessario assicurare un livello inalterato di solidarietà, in numero di persone da ricollocare, allo Stato membro che affronta una situazione di crisi. Per questo è opportuno che la quota assegnata secondo la chiave di distribuzione allo Stato membro che abbia presentato una notifica accettata dalla Commissione sia ridistribuita tra i rimanenti Stati membri.

    (11)È necessario garantire l'introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione della procedura di ricollocazione una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO.

    (12)Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, ivi incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, dovrebbe informarne gli altri Stati membri.

    (13)Nel decidere quali richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dallo Stato membro beneficiario della ricollocazione, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 . Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, compresa la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.

    (14)L'integrazione dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale nella società di accoglienza è la pietra angolare di un sistema europeo comune di asilo efficace. Pertanto, nel determinare quale specifico Stato membro debba essere lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto in particolare delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato e la necessità di garantire un'equa distribuzione di tali richiedenti tra gli Stati membri. Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base lo Stato membro beneficiario della ricollocazione, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con i funzionari di collegamento, può compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro.

    (15)La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento nello Stato membro beneficiario della ricollocazione dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti che potrebbero essere ricollocati, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità e delle loro qualifiche. Per quanto riguarda la nomina di funzionari di collegamento nello Stato membro beneficiario della ricollocazione e lo svolgimento dei loro compiti, lo Stato membro di ricollocazione e lo Stato membro beneficiario della ricollocazione dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni pertinenti e continuare a cooperare strettamente nel corso di tutta la procedura di ricollocazione.

    (16)È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri. In particolare il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti irregolari successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro competente gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.

    (17)Per evitare movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i beneficiari in merito alle condizioni alle quali possono entrare e soggiornare legalmente in un altro Stato membro, e potrebbero imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità. Inoltre, per garantire che i beneficiari di protezione internazionale che entrano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro siano ripresi in carico dallo Stato membro di ricollocazione, occorre comprendere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 i beneficiari di protezione internazionale che sono stati ricollocati.

    (18)Inoltre, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2013/33/UE, l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. Per raggiungere lo stesso obiettivo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità, come pure la possibilità di assicurare ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che includano alloggio, vitto e vestiario solo in natura, nonché, se del caso, di far sì che i richiedenti siano trasferiti direttamente allo Stato membro di ricollocazione. Analogamente, durante il periodo per l'esame delle domande di protezione internazionale, come previsto dall'acquis di Schengen e da quello in materia di asilo, salvo per gravi motivi umanitari, gli Stati membri non dovrebbero fornire documenti di viaggio nazionali ai richiedenti, né dar loro altri incentivi, ad esempio di natura finanziaria, che potrebbero facilitare i loro movimenti irregolari verso altri Stati membri. In caso di movimenti irregolari verso altri Stati membri, i richiedenti dovrebbero essere rinviati nello Stato membro di ricollocazione.

    (19)Per gestire rapidamente situazioni di crisi derivanti da un'estrema pressione migratoria sui sistemi di asilo di determinati Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE anche riguardo alla decisione di applicare misure di ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro nonché di sospendere l'applicazione di tali misure.

    (20)Nell'esercizio dei suoi poteri di adottare atti delegati, la Commissione non dovrebbe andare al di là della verifica del rispetto delle condizioni di ricollocazione e degli altri elementi previsti all'articolo 33 bis, paragrafo 4, e all'articolo 33 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (21)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

    OPPURE

    (21)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

    OPPURE

    (21)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

    (22)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

    OPPURE

    (21)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

    (22)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

    (22)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (23)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 604/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 604/2013 è modificato come segue:

    (1)All'articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

    o) "ricollocazione": il trasferimento di un richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ("Stato membro beneficiario della ricollocazione"), verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

    p) "Stato membro di ricollocazione": lo Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio."

    (2)All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    "g) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui al capo VI, sezione VII."

    (3)All'articolo 18, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    "e) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il beneficiario di protezione internazionale che, dopo essere stato ricollocato, ha presentato domanda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione oppure si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza un titolo di soggiorno."

    (4)Al capo VI è aggiunta la seguente sezione VII:

    "SEZIONE VII

    Meccanismo di ricollocazione di crisi

    Articolo 33 bis

    Meccanismo di ricollocazione di crisi

    1. Qualora, sulla base di informazioni comprovate, in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO a norma del regolamento (UE) n. 439/2010 e dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio*, la Commissione stabilisca che uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del presente regolamento a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considerevoli sollecitazioni, si applica il meccanismo di ricollocazione di crisi di cui al paragrafo 2 a beneficio di tale Stato membro.

    2. Nel quadro del meccanismo di ricollocazione di crisi un certo numero di domande di protezione internazionale viene esaminato dallo Stato membro di ricollocazione in deroga al principio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo cui una domanda è esaminata dallo Stato membro individuato come competente in base ai criteri enunciati al capo III. Inoltre si applicano le modalità procedurali di cui all'allegato IV, in deroga agli articoli 21, 22 e 29.

    3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 riguardo all'applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi a beneficio di uno Stato membro.

    4. Negli atti delegati di cui al paragrafo 3, la Commissione:

    (a) verifica che nello Stato membro beneficiario della ricollocazione sussista una situazione di crisi ai sensi del paragrafo 1;

    (b) determina il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro;

    (c) determina la distribuzione di tali persone tra gli Stati membri applicando la formula della chiave di distribuzione di cui all'articolo 33 ter, e

    (d) stabilisce il periodo di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi.

    5. Nel verificare se sussista una situazione di crisi a norma del paragrafo 4, lettera a), la Commissione constata che la crisi è di entità tale da sottoporre a un'estrema pressione anche un sistema di asilo ben preparato che funzioni in conformità con tutti gli aspetti pertinenti dell'acquis dell'UE in materia di asilo, tenendo conto delle dimensioni dello Stato membro interessato.

    Nell'effettuare tale valutazione la Commissione tiene conto, fra l'altro, del numero totale di richiedenti protezione internazionale e di ingressi irregolari di cittadini di paesi terzi e apolidi nei sei mesi precedenti l'adozione dell'atto delegato, dell'aumento di tale numero rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente e del numero di domande pro capite presentate nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi precedenti rispetto alla media dell'Unione.

    6. Nel determinare il numero di persone da ricollocare a norma del paragrafo 4, lettera b), la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

    (a)numero di richiedenti protezione internazionale pro capite nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi, e soprattutto nei sei mesi, precedenti l'adozione dell'atto delegato rispetto alla media dell'Unione;

    (b)capacità del sistema di asilo di tale Stato membro;

    (c)partecipazione di tale Stato membro a precedenti iniziative di solidarietà, nonché la misura in cui ha beneficiato di precedenti misure di solidarietà dell'UE.

    Il numero di persone da ricollocare non può superare il 40% del numero di domande presentate in tale Stato membro nei sei mesi precedenti l'adozione dell'atto delegato.

    Articolo 33 ter

    Chiave di distribuzione

    1.La ricollocazione è effettuata secondo la formula della chiave di distribuzione di cui all'allegato III.

    2.Uno Stato membro può, in circostanze eccezionali, entro un mese dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, notificare alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare, in tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti dallo Stato membro beneficiario della ricollocazione, purché sussistano motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La Commissione valuta i motivi addotti e indirizza una decisione allo Stato membro in questione. Ove la Commissione ritenga che la notifica sia debitamente giustificata, per la durata di un anno lo Stato membro è dispensato dall'obbligo di partecipare alla ricollocazione dei richiedenti e contribuisce invece al bilancio dell'UE con un importo pari allo 0,002% del suo PIL; in caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, tale importo è ridotto in proporzione. Siffatto contributo serve a finanziare l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel far fronte alla situazione di crisi e alle conseguenze della mancata partecipazione di detto Stato membro alla ricollocazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio 13 . Esso costituisce un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 14 .

    La Commissione modifica l'atto delegato di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, per ridistribuire tra i rimanenti Stati membri la quota assegnata secondo la chiave di distribuzione allo Stato membro che abbia effettuato una notifica accettata dalla Commissione a norma della prima frase del presente paragrafo, in linea con la formula della chiave di distribuzione di cui all'allegato III.

    3.La partecipazione di uno Stato membro alla ricollocazione in base alla chiave di distribuzione è sospesa qualora sia uno Stato membro beneficiario della ricollocazione.

    Articolo 33 quater

    Ambito di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi

    1.Sono soggetti a ricollocazione solo i richiedenti che hanno presentato domanda di protezione internazionale in uno Stato membro che affronta una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 1, e per i quali tale Stato membro sarebbe stato altrimenti competente conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente enunciati al capo III.

    2.Sono soggetti a ricollocazione solo i richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'allegato IV, punto 3.

    Articolo 33 quinquies

    Misure complementari a carico dello Stato membro beneficiario della ricollocazione

    1.Alla data dell'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione presenta alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure che garantiscano l'adeguata attuazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. Se opportuno, tali misure sono presentate nell'ambito del piano d'azione per la gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3. Lo Stato membro beneficiario della ricollocazione attua pienamente tali misure.

    2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 45 per sospendere l'applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi nei confronti di uno Stato membro qualora lo Stato membro beneficiario della ricollocazione non rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 1. La Commissione dà anzitutto allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le sue opinioni. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'allegato IV, punto 4."

    5) All'articolo 45 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    "6. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 bis e 33 quinquies è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento - l'OPOCE deve sostituire con la data esatta]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    7. La delega di potere di cui agli articoli 33 bis e 33 quinquies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    8. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 33 bis e 33 quinquies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due settimane dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. L'atto delegato si applica per un periodo massimo di due anni."

    6) Sono aggiunti gli allegati III e IV di cui all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                Per il Consiglio

    Il presidente                Il presidente

    (1) COM(2015) 240 final.
    (2) COM(2015) 286 final.
    (3) 11132/15 del 24 luglio 2015.
    (4) La non partecipazione di tali Stati membri alla versione modificata del regolamento non sembrerebbe rendere l'applicazione del regolamento Dublino modificato impraticabile ai sensi dell'articolo 4 bis del protocollo n. 21.
    (5) Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38).
    (6) Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).
    (7) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).
    (8) Protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).
    (9) Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 24 ottobre 2008 (L 161 del 24.6.2009, pag. 8), e protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).
    (10) Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, relatore Ska Keller (A8-0245/2015).
    (11) http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
    (12) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
    (13) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.
    (14) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
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    Bruxelles, 9.9.2015

    COM(2015) 450 final

    ALLEGATO

    del

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


    che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
    che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata
    in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide


    ALLEGATO III - Formula della chiave di distribuzione

    ALLEGATO IV

    Modalità procedurali applicabili al meccanismo di ricollocazione di crisi

    1.Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al punto 8.

    2.    Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare immediatamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

    3.Basandosi sulle informazioni di cui al punto 2, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento di cui al punto 9, identifica i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presenta quanto prima possibile tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

    4.A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione prende con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone le ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l'EASO, e notifica per iscritto al richiedente la decisione di ricollocarlo in uno specifico Stato membro di ricollocazione.

    5.Gli Stati membri provvedono affinché i familiari a cui si applica la ricollocazione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

    6.I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo rilevamento delle impronte digitali e relativa trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

    7.Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 33 quinquies. Lo Stato membro beneficiario della ricollocazione trasmette allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento e qualsiasi altra informazione pertinente.

    8.Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

    9.Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente allegato, gli Stati membri possono decidere di nominare funzionari di collegamento nello Stato membro beneficiario della ricollocazione, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti.

    10.Lo Stato membro beneficiario della ricollocazione garantisce l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione, e sono approntate le strutture necessarie. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

    11.La procedura di ricollocazione di cui al presente allegato è completata il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al punto 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al punto 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove lo Stato membro beneficiario della ricollocazione motivi la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

    Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che lo Stato membro beneficiario della ricollocazione concordi con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, lo Stato membro beneficiario della ricollocazione resta competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

    12.In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati in conformità dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

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