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Document 52014PC0006

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro

/* COM/2014/06 final - 2014/0002 (COD) */

52014PC0006

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro /* COM/2014/06 final - 2014/0002 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Campo di applicazione della proposta

L'obiettivo della presente proposta di regolamento consiste nel migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa sul territorio dell'Unione, favorendo in tal modo la mobilità equa e facilitando l'accesso alle opportunità di occupazione in tutta l'Unione.

Basata sull'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la presente proposta sostituisce le disposizioni relative allo scambio di informazioni in merito alle offerte e alle domande di lavoro e ai CV negli Stati membri (la cosiddetta "messa in contatto e compensazione" delle offerte e delle domande di lavoro), figuranti attualmente nel capo II e nell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011[1]. La proposta di regolamento (ri)costituisce inoltre la rete europea dei servizi per l'impiego, denominata EURES, il cui scopo sarà quello di fornire assistenza nella ricerca di un lavoro e nell'assunzione di personale in tutti gli Stati membri. È attiva oggi una rete analoga creata sulla base di una decisione della Commissione adottata nel 2012[2]. Pertanto, all'atto dell'adozione del presente regolamento, la Commissione abrogherà la decisione di cui sopra sul funzionamento dell'attuale rete EURES.

L'articolo 45 del trattato garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, in particolare una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego ("SPI"). La Commissione ha inoltre presentato recentemente una proposta, basata sull'articolo 149 del trattato, volta ad istituire una rete di SPI[3] al fine di rafforzare la cooperazione e l'apprendimento reciproco. Tale rete coprirà una più ampia gamma di obiettivi e di iniziative sotto forma di incentivi e completerà le misure della presente proposta.

1.2.        Ratio della proposta

La libertà di circolazione è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea e un elemento centrale della cittadinanza dell'UE. L'articolo 45 del TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'UE di spostarsi per motivi professionali in un altro Stato membro.

La mobilità genera benefici sociali ed economici. Una maggiore mobilità lavorativa all'interno dell'UE offrirà maggiori opportunità ai lavoratori e aiuterà i datori di lavoro a soddisfare l'offerta di lavoro in modo più rapido e più efficiente. Ciò contribuirà allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro con un elevato livello di occupazione (articolo 9 del TFUE).

La mobilità lavorativa all'interno dell'UE è relativamente modesta rispetto alle dimensioni del mercato del lavoro e della popolazione attiva dell'Unione. Il tasso di mobilità annua sul territorio dell'ex UE 27 è dello 0,29%, inferiore ai tassi dell'Australia, (1,5% in 8 Stati) e degli Stati Uniti d'America (2,4% in 50 Stati)[4]. Dei circa 241 milioni di cittadini europei in età lavorativa solo 7,5 milioni circa (vale a dire il 3,1%) sono economicamente attivi in un altro Stato membro[5]. Se in alcuni Stati membri si registrano tassi di disoccupazione elevati, in altri vi è un'ingente offerta di lavoro.

È aumentato in misura rilevante il numero di lavoratori che hanno manifestato la "ferma intenzione" di trasferirsi all'estero per lavoro (sono coloro che prevedono di migrare nei prossimi dodici mesi)[6]. Dalle iscrizioni ad EURES risulta che sono sempre di più le persone in cerca di occupazione al di là delle frontiere nazionali. Tra il 2007 e il dicembre 2013 il numero dei richiedenti lavoro iscritti nel portale EURES è aumentato da 175 000 a 1 200 000 unità, senza che vi sia stato peraltro un corrispondente incremento della mobilità lavorativa.

Sono circa 700 000, in media, le persone che si trasferiscono ogni anno per ragioni di lavoro in un altro Stato membro[7], mentre da estrapolazioni sulla base di sondaggi è risultato che 2,9 milioni circa di cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi dodici mesi[8]. Ciò rappresenta un notevole potenziale di mobilità e una sfida per la rete EURES.

Per varie ragioni l'intero potenziale di mobilità lavorativa all'interno dell'UE resta inutilizzato e i lavoratori non mettono in pratica i loro propositi di mobilità. I sondaggi[9] dimostrano che le difficoltà pratiche più comuni attese o reali sono la carenza di conoscenze linguistiche pertinenti e le difficoltà di inserimento professionale. L'UE può contribuire a rimediare a queste ultime informando i cittadini sulle opportunità di lavoro in tutta l'Unione e sviluppando adeguati servizi di sostegno per incoraggiare la ricerca e l'assunzione di personale in ambito europeo. Sarà questo il compito della rete EURES rafforzata.

Il funzionamento della rete EURES ha subito alcuni cambiamenti in forza della decisione del 2012 della Commissione, mentre è rimasto invariato, dal 1992 ad oggi, il capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 che costituisce il quadro normativo europeo per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulla mobilità lavorativa nell'UE.

È necessaria una revisione globale per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, della maggiore esigenza di mobilità equa, dell'evoluzione tecnologica nello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali utilizzati dai richiedenti lavoro e dai datori di lavoro per assumere personale, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro insieme ai servizi pubblici per l'impiego (SPI) a livello di assunzione. Per mobilità equa si intende la mobilità su base volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i diritti dei lavoratori all'interno dell'Unione.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione hanno riconosciuto l'urgenza politica di rafforzare la mobilità lavorativa nell'UE in uno scenario di tassi di disoccupazione elevati: "Occorre trasformare il portale EURES in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione (…)". Nelle conclusioni del vertice europeo del 13 e 14 dicembre 2012 sull'analisi annuale della crescita 2013 e sull'occupazione giovanile, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa ad un nuovo regolamento EURES.

Nella sua relazione 2013 sulla cittadinanza dell'UE[10] la Commissione si è impegnata a presentare un'iniziativa per il 2013 volta a modernizzare EURES, al fine di potenziare il ruolo e l'impatto dei servizi per l'impiego a livello nazionale e di migliorare il coordinamento della mobilità lavorativa nell'UE (azione 2). La modernizzazione di EURES è oggetto anche della comunicazione della Commissione "Free movement of EU citizens and their families: Five actions to make a difference" (Libera circolazione dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie: cinque misure per cambiare le cose)[11], del 25 novembre 2013, in quanto parte dell'azione volta ad aiutare le autorità locali a garantire l'applicazione concreta della normativa dell'UE in materia di libera circolazione (azione 5).

In linea con la richiesta espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo di cui sopra, del 28 e 29 giugno 2012, la rete EURES sarà estesa progressivamente anche agli apprendistati e ai tirocini. Le possibilità di occupazione dei giovani attraverso misure di assunzione all'interno dell'UE è sostenuta dall'iniziativa "Il tuo primo posto di lavoro EURES". Questo programma associa l'assistenza personalizzata per la ricerca di un lavoro ad un sostegno finanziario per le spese di viaggio per i colloqui di lavoro, per l'insediamento nel posto di lavoro, ecc. La Commissione intende continuare ad appoggiare tali programmi. La proposta di regolamento dovrà inoltre rafforzare la capacità dei servizi per l'impiego di sviluppare partenariati volti a creare per i giovani maggiori opportunità di lavoro nell'UE. Per garantire la coerenza con iniziative dell'Unione in corso, quali la Grande coalizione per l'occupazione nel digitale e l'Alleanza europea per l'apprendistato, la rete EURES dovrà inoltre promuovere attivamente lo sviluppo delle stesse.

1.3.        Carenze della rete EURES

In linea con il Pacchetto sull'occupazione[12], la Commissione ha adottato nel 2012 una decisione volta a modernizzare e potenziare la rete EURES[13]. Tale decisione sostituisce la decisione della Commissione del 2003[14] e mira a creare incentivi per rafforzare le attività di messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, il collocamento e l'assunzione nell'ambito della rete EURES, tra l'altro aprendo, per quanto possibile, ai servizi per l'impiego privati ("SPrI"), senza modificare la base giuridica (regolamento (UE) n. 492/2011). La decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione è entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

I fatti dimostrano che la rete EURES, con circa 900 consulenti e una piattaforma comune per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro in Europa, vale a dire il suo portale EURES, ha aiutato un gran numero di richiedenti lavoro e di datori di lavoro a cogliere le opportunità di mobilità. Tale strumento è apprezzato in genere da tutti coloro che vi accedono e che possono fruire dei servizi che esso offre.

Tuttavia è evidente che questo strumento, così come funziona attualmente, non è sufficiente per promuovere altri modelli di mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, in particolare vista la dimensione della popolazione attiva dell'Unione europea e il tipo di sfida posta dall'attuale situazione economica. Nel funzionamento della rete EURES sono state individuate le seguenti carenze:

– disponibilità incompleta di offerte di lavoro e di CV, accessibili a livello dell'Unione per tutti gli Stati membri (trasparenza dei mercati del lavoro);

– capacità limitata del portale EURES di mettere in contatto le offerte di lavoro e i CV a livello dell'UE, a causa della limitata interoperabilità semantica dei dati provenienti dai sistemi nazionali di offerte di lavoro (potenziale della messa in contatto automatizzata);

– accesso ineguale ai servizi di EURES nell'UE in quanto i richiedenti lavoro e i datori di lavoro non ricevono sistematicamente tutte le informazioni necessarie sulla rete EURES, né un'offerta di ulteriore assistenza nella prima fase di assunzione ("mainstreaming");

– disponibilità limitata a prestare assistenza nelle attività di messa in contatto delle domande e delle offerte, di assunzione e di collocamento ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro che abbiano manifestato interesse per la mobilità lavorativa all'interno dell'UE, anche in termini di accesso alle misure attive del mercato del lavoro e all'informazione e consulenza in tema di sicurezza sociale (servizi di sostegno);

– scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati membri relative alle carenze e alle eccedenze di manodopera, che impedisce una cooperazione pratica più mirata nell'ambito della rete EURES (scambio di informazioni e cooperazione).

1.4.        Obiettivi della proposta

L'obiettivo generale della proposta consiste nel trasformare la rete EURES in uno strumento efficace per i richiedenti lavoro o per i datori di lavoro interessati alla mobilità lavorativa nell'UE. Gli obiettivi specifici della proposta rimediano alle carenze di cui sopra come segue:

– inserendo nel portale EURES la quasi totalità delle offerte di lavoro, cui i richiedenti lavoro di tutta l'Europa possano avere accesso immediato, nonché un'ampia disponibilità di CV cui possano attingere i datori di lavoro iscritti per assumere personale;

– facendo in modo che il portale EURES possa mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche e professioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti;

– mettendo a disposizione dei richiedenti lavoro e dei datori di lavoro, che ricorrono ai servizi al cliente per quanto concerne il collocamento, informazioni generali sulla rete EURES in tutta l'Unione e offrendo in modo costante a tutte le persone interessate la possibilità di accedere alla rete;

– prestando aiuto a tutte le persone interessate alle attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione di personale attraverso la rete EURES;

– sostenendo l'attività della rete EURES tramite lo scambio di informazioni in materia di carenze e di eccedenze di manodopera a livello nazionale e tramite il coordinamento delle misure tra gli Stati membri.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1.        Consultazioni con gli Stati membri

La decisione del 2012 ha preso spunto dalla valutazione della rete EURES del 2010[15]. Nel quadro della preparazione della decisione del 2012, hanno avuto luogo consultazioni con gli Stati membri in merito alle carenze attuali e ai possibili futuri orientamenti della rete EURES. Nell'autunno 2012 è stato consultato in via ufficiale, in merito al progetto di decisione, il comitato consultivo sulla "libertà di circolazione dei lavoratori". L'obiettivo principale della decisione, consistente nel riorientare i servizi di informazione e di orientamento generale EURES verso servizi finalizzati maggiormente alla messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, al collocamento e all'assunzione di personale, è stato generalmente ben accolto. Tutti gli Stati membri hanno inoltre manifestato il loro sostegno all'idea di un ciclo di programmazione e alla definizione di indicatori comuni sulle attività di EURES al fine di migliorare la trasparenza sulle prestazioni, di ottimizzare lo scambio di informazioni e di rafforzare il coordinamento delle misure.

Da allora vari Stati membri hanno chiarito, in riunioni di esperti, le rispettive posizioni riguardo al campo d'applicazione di eventuali misure di attuazione nel rispetto delle prassi e dei vincoli nazionali. A seguito di tali riunioni si è convenuto di riorientare l'approccio verso un'apertura della rete a prestatori di servizi diversi dai SPI affinché gli Stati membri abbiano più tempo e un margine di manovra sufficiente per sviluppare partenariati a livello nazionale.

2.2.        Consultazioni con esperti del settore

Nel 2013 sono stati inviati questionari, elaborati sulla base delle suddette consultazioni riguardo alla rete EURES in generale, al fine di esaminare le modalità di accesso alle offerte di lavoro a livello nazionale, di accesso dei richiedenti lavoro e dei datori di lavoro alla rete EURES, nonché di organizzazione delle attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione nell'ambito della rete EURES. Le risposte a tali questionari confermano le carenze individuate dalla Commissione ed evidenziano una notevole eterogeneità negli Stati membri per quanto riguarda a) le offerte di lavoro soggette a compensazione a livello europeo (trasparenza dei mercati del lavoro), b) la loro situazione iniziale per attivare la messa in contatto automatizzata, c) le modalità di accesso nella pratica alla rete EURES (mainstreaming) e d) l'effettiva prestazione di servizi di sostegno.

2.3.        Valutazione d'impatto

Conformemente alla sua politica per una migliore regolamentazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto delle varie opzioni strategiche volte a porre rimedio alle carenze riscontrate.

Tra le varie strategie considerate figuravano 1) il mantenimento dello status quo, 2) la modifica del regolamento (UE) n. 492/2011 per quanto riguarda i poteri della Commissione in materia di applicazione delle sue disposizioni, 3) l'introduzione di un nuovo regolamento contenente nuove disposizioni e 4) l'introduzione di un nuovo regolamento con l'attribuzione di un mandato specifico alla Commissione al fine di intensificare la cooperazione tra i servizi per l'impiego pubblici e privati. Tutte le opzioni sono state analizzate con l'obiettivo generale di trasformare la rete EURES in uno strumento efficace per i richiedenti lavoro o per i datori di lavoro interessati alla mobilità lavorativa nell'UE.

La valutazione d'impatto ha dimostrato che la prima opzione porterebbe a ritardi nella riforma avviata con la decisione del 2012. La seconda opzione consentirebbe alla Commissione di proporre misure appropriate e di portare avanti il processo di realizzazione di uno strumento più efficace; considerati tuttavia i vincoli esistenti in alcuni Stati membri, il risultato atteso della decisione non sarebbe comunque raggiunto senza apportare modifiche allo stesso regolamento (UE) n. 492/2011. Scegliendo questa seconda opzione non si porrebbe inoltre pieno rimedio alle carenze in termini di messa in contatto automatizzata, di mainstreaming, di servizi di sostegno, di scambio di informazioni e di cooperazione. L'opzione preferita è pertanto la sostituzione del regolamento (UE) n. 492/2011 e della decisione del 2012 con uno strumento unico che combini le disposizioni dei due strumenti e rimedi a tutte le carenze. Nel quadro di tale opzione sono state respinte diverse alternative specifiche in quanto non proporzionate agli obiettivi specifici. Si è ritenuto che la quarta opzione, che aggiungerebbe all'opzione 3 il conferimento di un mandato alla Commissione per l'istituzione autonoma di partenariati con nuovi servizi per l'impiego nell'interesse dell'intera rete EURES, andasse al di là di quanto, al momento, strettamente necessario.

In data 5 dicembre 2013 il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il suo parere sul progetto di valutazione d'impatto. Il parere dell'IAB (comitato per la valutazione d'impatto), la valutazione finale d'impatto e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente alla presente proposta.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La presente proposta si fonda sull'articolo 46 del TFUE, base giuridica anche del regolamento (UE) n. 492/2011, che autorizza l'adozione di regolamenti o di direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

3.2.        Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le finalità della proposta di regolamento sono strettamente connesse agli obiettivi enunciati all'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, con il quale l'Unione europea ha istituito un mercato interno fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché all'articolo 9 del TFUE (promozione di un elevato livello di occupazione, garanzia di un'adeguata protezione sociale) e all'articolo 45 del TFUE ("il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive (...) a tal fine nel territorio degli Stati membri").

Le misure specifiche contenute nella presente proposta sono strettamente interconnesse, si rafforzano vicendevolmente e, insieme, dovrebbero fare della rete EURES lo strumento prescelto da ogni richiedente lavoro o datore di lavoro interessato dalla mobilità lavorativa all'interno dell'UE. Tali misure sono considerate una risposta completa ed equilibrata alle diverse carenze dell'attuale quadro di cooperazione in quanto comportano un ampliamento degli attuali obblighi di trasparenza, l'attivazione della messa in contatto automatizzata, la garanzia di un accesso equo alla rete EURES in tutta l'Unione, una definizione più chiara dei servizi pratici di sostegno e un'estensione delle disposizioni attuali relative allo scambio di informazioni. Sono inoltre misure adeguate alla luce della situazione dei disoccupati sui mercati del lavoro, delle necessità dei richiedenti lavoro ("ferme intenzioni") e degli sviluppi (tecnologici) sui mercati dell'offerta di lavoro e del collocamento.

Ogni misura individuale si giustifica di per sé in quanto contribuisce alla libera circolazione dei lavoratori conformemente all'articolo 46 del trattato e mira a rafforzare la "stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro" (articolo 46, lettera a), del TFUE) e/o a ridefinire "meccanismi idonei" a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro (articolo 46, lettera d), del TFUE).

Dal momento che la messa in contatto e la compensazione a livello transfrontaliero delle domande e delle offerte di lavoro e dei CV e il conseguente collocamento dei lavoratori presuppongono un quadro comune di cooperazione tra gli organismi dei diversi Stati membri, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente da questi ultimi e richiedono pertanto un intervento a livello di UE.

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi. Per ragioni di trasparenza, gli Stati membri metteranno a disposizione attraverso il portale EURES solo le offerte di lavoro e i CV già disponibili a livello nazionale. La messa in contatto automatizzata sarà realizzata applicando semplici strumenti di interoperabilità e non imponendo un sistema di classificazione comune da utilizzare a livello nazionale. Il mainstreaming, ossia l'integrazione dei servizi di EURES nell'attività degli sportelli dei servizi per l'impiego, può essere realizzato tramite informazioni standard (in versione elettronica e/o su carta) e subentra solo nei casi in cui un contatto diretto avvenga su esplicita richiesta dei componenti dei gruppi destinatari (cioè in caso di richiesta di servizi al cliente presso i servizi per l'impiego). A livello nazionale possono essere forniti servizi di sostegno tramite un insieme di opzioni e di canali e la loro intensità e portata possono dipendere dalla situazione personale dei richiedenti lavoro e dei datori di lavoro. Gli Stati membri condivideranno in maniera più sistematica le loro informazioni nazionali sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera nonché sulle politiche pertinenti; la decisione in merito a tali politiche esula tuttavia dal campo di applicazione del regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non avrà alcuna incidenza finanziaria specifica sul bilancio dell'UE. Tutte le attività che la Commissione europea dovrà intraprendere per la rete EURES e che comporteranno la necessità di risorse umane e/o finanziarie rientrano nel campo di applicazione del regolamento che istituisce il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") (2014-2020)[16] e saranno coperte dalla dotazione di bilancio annuale per tale programma.

Per il periodo 2014-2020, tale programma dell'UE finanzierà misure orizzontali quali il portale EURES, il programma comune di formazione, i programmi di mobilità mirati quali "Il tuo primo posto di lavoro EURES" e lo sviluppo della classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Durante lo stesso periodo, le attività negli Stati membri attinenti alla mobilità lavorativa all'interno dell'UE saranno sovvenzionabili nell'ambito del Fondo sociale europeo.

5.           PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

5.1.        Capo I – Disposizioni generali

Il presente capo definisce l'oggetto della proposta (articolo 1) e i suoi concetti fondamentali (articolo 2).

La proposta integra in un unico quadro le disposizioni del capo II e dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011 nonché la decisione 2012/733/UE della Commissione relativa alla rete EURES.

Nel testo della proposta è fatto riferimento ai lavoratori e ai datori di lavoro come gruppi destinatari. La definizione di lavoratori si basa sui diritti conferiti ai cittadini dall'articolo 45 del TFUE. Ai fini della presente proposta sono definiti tali i cittadini che sono in cerca di lavoro e hanno il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, possono essere anche cittadini di paesi terzi provvisti di permesso di soggiorno sul territorio di uno Stato membro e autorizzati a lavorare, a condizione che possano spostarsi in un altro Stato membro.

La proposta contempla inoltre tali categorie di cittadini in cerca di opportunità a livello di tirocinio o di apprendistato nel quadro di un contratto di lavoro. In risposta alla richiesta del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, alcuni membri della rete EURES stanno già verificando, in via informale, le possibilità di estendere il raggio d'azione della rete EURES per includere apprendistati e tirocini. Nel 2014 prenderà il via un progetto pilota che consentirà agli Stati membri di scambiarsi, su base volontaria, offerte e domande di lavoro. L'obiettivo dovrà consistere nello sviluppo graduale dello scambio di informazioni, di offerte e di domande in questo settore, al di là delle situazioni contemplate da un contratto di lavoro.

5.2.        Capo II — Istituzione della rete EURES

Con il presente capo è ricostituita la rete EURES (articolo 3). Sono inoltre definite la sua composizione (articolo 4, paragrafo 1) e i rispettivi ruoli e responsabilità a) della Commissione ("ufficio europeo di coordinamento", articolo 6), b) degli organismi designati dagli Stati membri per l'applicazione del presente regolamento ("uffici di coordinamento nazionali", articolo 7) e c) degli organismi partecipanti alla rete EURES come prestatori di servizi ("partner di EURES", articolo 9). Trattandosi di una rete di assistenza reciproca, le responsabilità sono condivise da tutti gli organismi (articolo 4, paragrafo 2).

La rete EURES contribuisce ad ampliare gli obiettivi politici (articolo 5). In quanto strumento volto a facilitare la mobilità lavorativa in seno all'Unione europea, essa costituisce una delle tante soluzioni e misure che promuovono un elevato livello di occupazione.

L'articolo 8 stabilisce il quadro sulla base del quale i singoli Stati membri autorizzeranno l'adesione degli organismi alla rete EURES come partner di EURES, a condizione che si applichino i criteri minimi comuni di cui all'allegato (articolo 8, paragrafo 4). Questa disposizione è il principale mezzo di acquisizione di membri della rete EURES nell'ambito della presente proposta.

L'obiettivo è stabilire un meccanismo flessibile che consenta agli Stati membri di includere (gradualmente) nella rete EURES tutti gli organismi che essi riterranno utili per rafforzare gli obiettivi della rete EURES:

– In primo luogo, non è prevista alcuna definizione per un organismo richiedente, in modo che vi possa accedere un'ampia gamma di organismi interessati, compresi i servizi per l'impiego privati o quelli del settore terziario, le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio e le organizzazioni non governative a sostegno dei lavoratori migranti. Tutti questi organismi potrebbero contribuire significativamente, in un modo o nell'altro, a promuovere la mobilità lavorativa all'interno dell'UE.

– In secondo luogo, ad alcuni di questi organismi, che potrebbero essere soggetti in forza del loro mandato, del loro status giuridico o della loro capacità amministrativa a determinate restrizioni, è consentito scegliere di partecipare solo ad alcune attività della rete EURES (articolo 9, paragrafo 1).

– In terzo luogo, tali organismi possono divenire partner di EURES in cooperazione con altri (articolo 8, paragrafo 6). Il quadro giuridico offre dunque un ampio margine di flessibilità per la costituzione di partenariati a livello nazionale e, di conseguenza, per il progressivo sviluppo di un vasto campo d'azione geografico e tematico e per la prestazione di servizi a livello nazionale commisurati ai modelli e ai bisogni di mobilità.

L'articolo 8, paragrafo 3, introduce per i servizi per l'impiego il diritto di candidarsi. Questo diritto può essere esercitato solo nel paese nel quale i servizi per l'impiego operano legittimamente (principio di territorialità). Se i servizi pubblici per l'impiego (SPI) continueranno anche in futuro a svolgere un ruolo di primo piano nella rete EURES (articolo 10), la valutazione delle domande avanzate da altri tipi di servizi per l'impiego resta di competenza dei singoli Stati membri. Qualora lo ritenga necessario, lo Stato membro può introdurre ulteriori criteri rispetto a quelli indicati nell'allegato (articolo 8, paragrafo 5).

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un organismo gestionale unico per agevolare nella pratica la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri ai fini del presente regolamento.

5.3.        Capo III — Trasparenza

Questo capo presenta le misure specifiche in materia di trasparenza e di messa in contatto automatizzata delle offerte e delle domande di lavoro, vale a dire:

– inserimento nel portale EURES della quasi totalità delle offerte di lavoro, cui i richiedenti lavoro di tutta l'Europa possano avere accesso immediato, nonché un'ampia disponibilità di CV cui possano attingere i datori di lavoro iscritti per assumere personale (articoli 14, 15 e 17);

– perfezionamento del portale EURES affinché possa mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche e occupazioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti (articolo 16);

Le disposizioni contenute nel presente capo sostengono esplicitamente l'estensione del principio della trasparenza agli organismi diversi dai SPI, in linea di massima attraverso la partecipazione volontaria dei partner di EURES alla rete. Inoltre, i SPI sono incoraggiati a costituire partenariati con altri organismi interessati sulla base del principio del facile accesso al portale EURES (articolo 15, paragrafo 2), e ad agevolare il trasferimento di informazioni a livello nazionale attraverso un'apposita piattaforma nazionale (articolo 15, paragrafo 5).

Un'offerta quasi completa di posti di lavoro

Allo stato attuale, non tutti gli Stati membri rendono accessibili sul portale EURES tutte le offerte di lavoro pubblicate e disponibili a livello nazionale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sul portale EURES tutte le offerte di lavoro pubblicate sul territorio nazionale; ciò comporta l'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 492/2011.

In primo luogo, ciò significa eliminare eventuali ostacoli amministrativi generali al trasferimento delle offerte di lavoro al portale EURES, come quelli attinenti alla natura e alla durata del contratto o alle intenzioni di assunzione dei datori di lavoro (articolo 14, paragrafo 2).

In secondo luogo, tale disposizione prevede l'aggiunta, all'offerta di posti di lavoro esistente, di quella: a) disponibile presso i SPI a livello locale o regionale, ma non condivisa a livello centrale, né pubblicata fino a quel momento sul portale EURES, b) proveniente da terzi, quali i servizi per l'impiego privati, se destinata ai SPI in virtù di accordi nazionali, e c) fornita dai partner di EURES.

Tenuto conto degli sviluppi tecnologici relativamente recenti dell'esplorazione di Internet tramite il "web crawling", del numero limitato di Stati membri che utilizzano tali strumenti e dei problemi legati alla protezione dei dati che potrebbero derivare da un tale uso, in questa fase non è proposto di imporre agli Stati membri di mettere a disposizione sul portale EURES i dati raccolti mediante crawler di ricerca conformemente al loro diritto nazionale.

Un'ampia disponibilità di domande di lavoro e di CV

Al momento non esiste uno scambio elettronico automatizzato dei CV o di altre informazioni sul profilo dei richiedenti lavoro su scala europea, nonostante l'enunciato dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 492/2011. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), imporrà agli Stati membri di rendere accessibili in futuro sul portale EURES le domande di lavoro e i CV disponibili a livello nazionale, a condizione che l'interessato abbia acconsentito alla trasmissione di tali dati al portale.

Ciò riguarda la trasmissione al portale EURES dei dati forniti dai richiedenti lavoro: a) direttamente ai SPI, b) ai SPI, in virtù di accordi sulla condivisione dei dati tra questi ultimi e altri servizi per l'impiego, e c) ai partner di EURES. In tal modo i datori di lavoro iscritti nel portale EURES potranno accedere direttamente ad una più ampia disponibilità di CV.

Meccanismi di sostegno per l'accesso online ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro

Per semplificare ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro l'accesso comune alle domande di lavoro, ai CV e alle offerte di lavoro al di là delle frontiere nazionali, sono introdotti due obblighi: a) l'articolo 15 impone ai SPI e agli altri partner di EURES di migliorare l'accesso al portale EURES attraverso i portali nazionali di ricerca di lavoro da essi gestiti e b) l'articolo 17 dispone che i SPI e gli altri partner di EURES che registrano tali dati, assistano adeguatamente i richiedenti lavoro e i datori di lavoro desiderosi di iscriversi anche al portale EURES.

Messa in contatto automatizzata

La Commissione europea sta definendo una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle occupazioni. Se da un lato la sua prima funzione è di servire da strumento per la messa in contatto automatizzata basata sulle competenze nel portale EURES, dall'altro essa consentirà la piena interoperabilità dei dati tra i portali nazionali di ricerca del lavoro in tutta l'Europa.

Da un punto di vista tecnico, l'armonizzazione dei sistemi di classificazione per l'interoperabilità dei sistemi non è necessaria ai fini della messa in contatto automatizzata. In vista dell'introduzione nella legislazione dell'Unione di un appropriato meccanismo che consenta a tutti gli Stati membri di sviluppare una messa in contatto transfrontaliera automatizzata nei portali nazionali per la ricerca di lavoro, l'articolo 16 si limita ad imporre a questi ultimi di definire un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali e questa classificazione europea. Nell'articolo 16, paragrafo 3, è fissato un termine per gli Stati membri a decorrere dal quale dovrà essere garantita l'interoperabilità di tutti i dati condivisi, a condizione che siano rispettate norme tecniche e utilizzati appositi modelli.

Responsabilità per la qualità dei dati

La responsabilità per la qualità dell'offerta di lavoro, l'esattezza delle informazioni in essa contenute e la conformità alla legislazione e alle norme nazionali spetta all'organismo che pubblica tali informazioni sul portale EURES. Sul portale figura una clausola di non responsabilità della Commissione per informare gli utilizzatori del portale al riguardo. L'articolo 14 indica nel suo paragrafo 4 la necessità di una tale legislazione e di tali norme nazionali, nel paragrafo 5 stabilisce il principio di cooperazione e di scambio di informazioni in questo settore e nel paragrafo 6 prevede la necessità che la fonte dei dati riguardanti le offerte di lavoro sia rintracciabile (ossia, deve essere possibile risalire all'organismo che li diffonde).

5.4.        Capo IV — Servizi di sostegno

Questo capo presenta le misure specifiche relative al mainstreaming e ai servizi di sostegno, vale a dire:

– messa a disposizione, per i richiedenti lavoro o i datori di lavoro, che ricorrono a servizi al cliente per quanto concerne il collocamento, delle informazioni generali sulla rete EURES in tutta l'Unione e possibilità concreta per tutte le persone interessate di accedere alla rete;

– assistenza a tutte le persone interessate alle attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione attraverso la rete EURES (articolo 20, paragrafi da 2 a 4, e articoli da 21 a 23).

Le disposizioni del presente capo appoggiano esplicitamente l'idea che i servizi di sostegno possano essere forniti da organismi diversi dai SPI, in linea di principio attraverso la partecipazione volontaria dei partner di EURES alla rete. Inoltre, i SPI sono incoraggiati a costituire partenariati volti a promuovere un pacchetto coerente di servizi destinati ai datori di lavoro per quanto concerne la mobilità lavorativa nell'UE (articolo 21, paragrafo 4).

Principi

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 garantiscono rispettivamente i principi che gli Stati membri devono assicurare un accesso effettivo alla rete EURES sul loro territorio e definire un approccio coordinato ai servizi di sostegno, a fronte della loro responsabilità per quanto riguarda il regime di autorizzazione per i partner di EURES, il buon funzionamento dell'ufficio nazionale di coordinamento e il ruolo di difesa dell'interesse pubblico dei SPI in questo settore. L'articolo 18, paragrafo 3, elenca una serie di opzioni in materia di prestazione di servizi sul territorio di ciascuno Stato membro.

L'articolo 18, paragrafo 5, sancisce il principio che i servizi di sostegno debbano essere gratuiti per i lavoratori, mentre la prestazione della maggior parte dei servizi di sostegno ai datori di lavoro può essere soggetta al pagamento di una tariffa, conformemente alle pratiche nazionali (articolo 18, paragrafo 6).

Mainstreaming

L'articolo 19 e l'articolo 20, paragrafo 1, prevedono rispettivamente che a) ogni lavoratore e ogni datore di lavoro che si iscrivono per ottenere servizi al cliente presso un servizio per l'impiego nell'UE debbano ricevere le necessarie informazioni di base su ciò che EURES può fare per loro, e che b) ogni lavoratore interessato sia informato in anticipo della disponibilità di una "offerta EURES" di assistenza supplementare.

Servizi di sostegno

Secondo le pratiche attuali, gli organismi appartenenti alla rete EURES sono invitati a fornire servizi di informazione, di consulenza e di orientamento ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro come segue:

– (...) aiutando e consigliando i richiedenti lavoro interessati a lavorare all'estero, informandoli sulle offerte di lavoro adeguate e fornendo loro aiuto e assistenza nella redazione di domande e CV conformemente al modello di CV europeo raccomandato. I richiedenti lavoro hanno la possibilità di registrare il proprio CV nella base dati EURES CV;

– (...) fornendo informazioni e servizi di assunzione ai datori di lavoro che desiderino assumere personale proveniente da altri paesi, nonché consulenza e assistenza nella definizione del profilo dei potenziali candidati. Essi dovranno inoltre promuovere la base dati EURES CV come strumento di accesso dei datori di lavoro ai profili di persone interessate a lavorare all'estero.

La decisione del 2012 ha esortato gli Stati membri a focalizzarsi maggiormente sulle attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione.

Per contribuire ad un'attuazione più coerente della legislazione dell'UE nell'ambito della rete EURES, occorre che tale legislazione specifichi i servizi di sostegno destinati ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro interessati all'assistenza in tema di mobilità lavorativa all'interno dell'UE. Gli articoli da 20 a 23 contemplano l'intera gamma di servizi, dall'informazione e dall'orientamento generali ad un'assistenza più personalizzata, in particolare riguardo a questioni inerenti alla sicurezza sociale e all'assistenza successiva all'assunzione.

Servizi di sostegno specifici

I lavoratori frontalieri affrontano problemi specifici per quanto riguarda la sicurezza sociale, la fiscalità e l'assicurazione e chiedono quindi un'assistenza specifica.

Gli Stati membri interessati possono decidere di instaurare strutture di cooperazione e di prestazione di servizi nelle regioni transfrontaliere; in questo caso i servizi di sostegno ai lavoratori frontalieri devono includere: a) soluzioni a sportello unico per la comunicazione delle offerte e delle domande di lavoro e dei CV (articolo 15, paragrafo 6); b); informazioni generali mirate (articolo 19, paragrafo 2); e c) per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'accesso integrato online (articolo 23, paragrafo 2) e l'assistenza e il rinvio della pratica alle autorità competenti (articolo 23, paragrafo 3).

I partenariati transfrontalieri costituiscono una forma specifica di queste strutture di sostegno. Sotto la guida dei SPI degli Stati membri, essi possono riunire, in varie forme di partenariato, in funzione dei bisogni del mercato del lavoro regionale transfrontaliero, servizi pubblici per l'impiego, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali, autorità locali e altre istituzioni che si occupano di problemi legati all'occupazione e alla formazione professionale nelle regioni di confine. Le regioni transfrontaliere che possono fruire di una particolare struttura di sostegno sono bacini di occupazione caratterizzati da flussi imponenti di pendolarismo transfrontaliero o con un chiaro potenziale in tal senso.

Accesso non discriminatorio alle politiche attive del mercato del lavoro (PAML)

L'articolo 24 stabilisce il principio che non deve esistere alcuna discriminazione nell'accesso alle PAML tra i cittadini che si spostano all'interno del proprio paese e i cittadini che si spostano in altri Stati membri (parità di trattamento in caso di mobilità in uscita). Questo articolo è il corollario dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 492/2011, che stabilisce che i lavoratori che ricercano un impiego sul territorio di uno Stato membro vi ricevono la stessa assistenza di quella prestata da tale Stato membro ai propri cittadini (parità di trattamento in caso di mobilità in entrata).

5.5.        Capo V — Relazione con le strategie in materia di mobilità

Questo capo presenta le misure specifiche volte a:

– sostenere l'attività della rete EURES tramite lo scambio di informazioni in materia di carenze e di eccedenze di manodopera a livello nazionale e tramite il coordinamento delle misure tra gli Stati membri (articoli da 25 a 30).

Le disposizioni contenute nel presente capo sostengono esplicitamente l'estensione della raccolta e del trattamento delle informazioni, dei dati e degli indicatori ad organismi diversi dai SPI, attraverso la partecipazione dei partner di EURES alla rete.

Obiettivo generale dello scambio di informazioni e della rendicontazione

L'obiettivo generale di questo capo consiste nel consolidamento delle disposizioni esistenti in tema di condivisione delle informazioni nell'ambito della rete EURES quando questa rappresenta un vantaggio per la qualità delle realizzazioni collettive concrete o per il coordinamento delle politiche degli Stati membri.

Attività inerenti allo scambio di informazioni

L'articolo 25 riprende una disposizione concordata nel quadro dei negoziati sul programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Essa dovrà contribuire ad integrare nei lavori della rete EURES l'analisi dei dati sui flussi e sui modelli della mobilità dei lavoratori. Dal momento che tale disposizione si presta ad essere inserita nel regolamento EURES, si propone di abrogare l'articolo corrispondente nel programma EaSI (vedasi articolo 35).

L'articolo 26 introduce l'obbligo per gli Stati membri di condividere le informazioni sul mercato del lavoro rilevanti ai fini della mobilità lavorativa nell'Unione europea. Gli Stati membri potranno in tal modo collegare meglio le azioni realizzate nell'ambito della rete EURES con il quadro globale delle strategie in materia di mobilità.

L'articolo 27 incoraggia tutti gli organismi appartenenti alla rete EURES, vale a dire uffici di coordinamento, SPI e altri partner di EURES a condividere apertamente e in modo proattivo le informazioni disponibili sulla situazione esistente nel loro Stato membro, che potrebbero essere utili per i lavoratori interessati alla mobilità lavorativa all'interno dell'UE. Ad oggi, tali informazioni sono raccolte solo dagli uffici di coordinamento e quindi immesse nel portale EURES. I lavoratori trarranno vantaggio da un approccio ascendente più inclusivo per la compilazione di questo tipo di informazioni. Il risultato potrebbe essere consolidato in modelli stabiliti di comune accordo (articolo 27, paragrafo 3).

L'articolo 28 riprende l'approccio in tema di programmazione stabilito nella decisione del 2012. Lo scambio delle informazioni sulle attività pianificate, sulle risorse e sul controllo da parte degli uffici di coordinamento nazionali dovrebbe rafforzare l'efficacia dell'intera rete EURES. Ciò potrà rafforzare le sinergie e promuovere lo sviluppo di progetti specifici comuni di assunzione del personale.

Attività inerenti all'elaborazione delle relazioni

Nell'articolo 29 sono stabiliti i metodi di misurazione delle prestazioni della rete EURES.

L'articolo 30 intende mantenere l'approccio stabilito all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla presentazione ogni due anni di una relazione sull'attuazione del capo II del regolamento.

5.6.        Capo VI – Disposizioni finali

L'articolo 31 precisa che tutte le misure di cui al presente regolamento devono essere attuate in conformità alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali e alle corrispondenti misure nazionali di esecuzione. Essendo la Commissione uno degli attori in quanto ufficio europeo di coordinamento, deve essere rispettato anche il regolamento (CE) n. 45/2001.

L'articolo 32 prevede una valutazione ex post dell'attuazione del presente regolamento.

Gli articoli 33 e 34 sono disposizioni standard del diritto derivato dell'UE in materia di applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE.

L'articolo 35 specifica le disposizioni da abrogare.

L'articolo 36 sottolinea l'esistenza di disposizioni provvisorie conformemente ai trattati di adesione. Questa disposizione è applicabile alla Croazia.

2014/0002 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

visto il parere del Comitato delle regioni[18],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"). Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari.

(2)       La libera circolazione dei lavoratori è un elemento essenziale per lo sviluppo nell'Unione di un mercato del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera. Inoltre contribuisce a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di lavoro disponibili e a superare le strozzature sul mercato del lavoro.

(3)       Le disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (codificazione)[19] ha istituito meccanismi di compensazione e di scambio di informazioni, mentre la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete denominata EURES (European Employment Services) in conformità del regolamento suddetto. È necessaria quindi una revisione di questo quadro normativo per tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle disposizioni in materia di mobilità equa, dell'evoluzione tecnologica dello scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali utilizzati dai richiedenti lavoro e dai datori di lavoro per assumere personale, nonché del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che operano insieme ai servizi pubblici per l'impiego ("SPI") nella prestazione di servizi di assunzione del personale.

(4)       Al fine di aiutare i lavoratori che godono del diritto di libera circolazione ad esercitare effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente alle disposizioni del presente regolamento è destinata ad ogni cittadino dell'Unione che ha il diritto di accedere ad un'attività in qualità di lavoratore subordinato nonché ai membri della sua famiglia, in conformità all'articolo 45 del trattato. Gli Stati membri devono concedere lo stesso accesso a ogni cittadino di paesi terzi che, in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, benefici in questo campo di pari trattamento con i cittadini dell'UE.

(5)       Al fine di realizzare la libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità equa e volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione, la crescente interdipendenza tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i servizi per l'impiego, in conformità all'articolo 46, lettera a), del trattato; di conseguenza occorre stabilire un quadro comune di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Questo quadro dovrà riunire le offerte di lavoro dell'intera Unione e permettere di presentare domanda di assunzione ("messa in contatto e compensazione"), definire la prestazione dei relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere un approccio comune per condividere le informazioni necessarie per favorire tale cooperazione.

(6)       Nel "Patto per la crescita e l'occupazione", il Consiglio europeo ha chiesto che sia esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e tirocini. La loro inclusione nel campo d'applicazione del presente regolamento è possibile a condizione che le persone interessate siano considerate lavoratori ai sensi dei diritti conferiti ai cittadini dall'articolo 45 del trattato. Occorre mettere in atto un appropriato scambio di informazioni di carattere generale sulla mobilità per gli apprendistati e i tirocini all'interno dell'Unione e offrire un'assistenza adeguata alle persone interessate, sulla base di un meccanismo di compensazione delle offerte, una volta che tale compensazione sia stata giudicata fattibile conformemente alle norme pertinenti e nel rispetto delle competenze degli Stati membri.

(7)       Urge l'applicazione più uniforme in tutta l'Unione della messa in contatto e della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È pertanto necessario che la rete EURES sia parte integrante del quadro comune per la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre definire le funzioni e le responsabilità dei diversi organismi facenti parte della rete, quali la Commissione europea ("ufficio europeo di coordinamento"), gli organismi designati dagli Stati membri ad agire a livello nazionale ("uffici di coordinamento nazionali") e le organizzazioni che prestano assistenza ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro ("partner di EURES").

(8)       La cooperazione transnazionale e transfrontaliera e il sostegno a tutti gli organismi operanti nel quadro di EURES negli Stati membri saranno favoriti dall'esistenza di una struttura a livello dell'Unione ("ufficio europeo di coordinamento") che fornisce informazioni, attività di formazione, orientamenti e strumenti comuni. Tale struttura sarà inoltre responsabile dello sviluppo del "portale europeo sulla mobilità lavorativa" (portale EURES), piattaforma informatica comune. Per assisterla nei suoi lavori, dovranno essere elaborati, di concerto con gli Stati membri, programmi di lavoro pluriennali.

(9)       Gli Stati membri dovranno istituire uffici di coordinamento a livello nazionale per dare supporto e assistenza di carattere generale a tutti gli organismi che operano nel quadro di EURES sul loro territorio; essi dovranno inoltre favorire la collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati membri e con l'ufficio europeo di coordinamento. A tali uffici di coordinamento spetterà, in particolare, trattare le denunce e i problemi legati alle offerte di lavoro, nonché verificare il rispetto delle disposizioni in materia di mobilità equa e volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione.

(10)     La partecipazione delle parti sociali alla rete EURES contribuirà in particolare all'analisi degli ostacoli alla mobilità nonché alla promozione della mobilità del lavoro equo e volontario all'interno dell'Unione, in particolare nelle regioni transfrontaliere. Occorre pertanto coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione nella struttura gestionale generale della rete EURES e far sì che le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati possano candidarsi a partner di EURES.

(11)     Rispetto ad altri organismi, la rete EURES dovrà avere una composizione flessibile per adeguarsi all'evoluzione del mercato per i servizi di assunzione. L'emergere di vari tipi di servizi per l'impiego e la ridefinizione del ruolo dei SPI in relazione alle agenzie nazionali di assunzione di personale indicano la necessità di uno sforzo comune da parte degli Stati membri e della Commissione europea verso l'apertura della rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi di assunzione all'interno dell'UE.

(12)     Un allargamento della rete EURES a nuovi partner comporterà vantaggi sociali, economici e finanziari. Risulterà così migliorata l'efficacia della prestazione di servizi, attraverso la promozione dei partenariati, della complementarità e dei miglioramenti qualitativi. Tale allargamento accrescerà inoltre la quota di mercato della rete EURES in quanto i nuovi membri metteranno a disposizione le loro offerte e domande di lavoro e i loro curriculum vitae ("CV"). La cooperazione transnazionale e transfrontaliera, elemento chiave del funzionamento della rete EURES, potrebbe generare forme innovative di apprendimento e di cooperazione tra i servizi per l'impiego, anche per quanto riguarda le norme di qualità nel campo delle offerte di lavoro e dei servizi di sostegno. La rete EURES vedrà quindi aumentare la sua importanza come uno dei principali strumenti dell'UE a disposizione degli Stati membri e della Commissione europea per sostenere misure concrete finalizzate ad un elevato livello di occupazione nell'Unione.

(13)     Date le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, è opportuno che spetti ad essi la responsabilità di autorizzare, sui loro rispettivi territori, gli organismi a partecipare alla rete in qualità di partner di EURES. Le autorizzazioni devono essere soggette a criteri minimi comuni e ad un insieme limitato di norme di base relative alla procedura di autorizzazione, al fine di garantire la trasparenza e la parità di opportunità al momento dell'adesione alla rete EURES, ferma restando la flessibilità necessaria per tener conto dei diversi modelli nazionali e delle diverse forme di cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e altri soggetti del mercato del lavoro negli Stati membri.

(14)     Uno degli obiettivi della rete EURES è favorire una mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'Unione; pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'autorizzare gli organismi ad aderirvi dovranno includere l'obbligo di rispettare pienamente le norme vigenti in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge.

(15)     Per garantire il giusto equilibrio tra l'attuale funzionamento della rete EURES, che si basa su una cooperazione di lunga data tra SPI, e l'obiettivo di apertura della rete a nuovi organismi, occorre prevedere il riconoscimento della posizione specifica dei SPI nella rete EURES. Occorre inoltre stabilire un periodo transitorio, al termine del quale anche la partecipazione dei SPI sarà soggetta alla piena applicazione dei criteri minimi comuni. Gli Stati membri devono garantire che i SPI si conformino ai criteri minimi comuni e agli obblighi imposti dal presente regolamento.

(16)     Per comunicare ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni affidabili e aggiornate sui diversi aspetti della mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, occorre che la rete EURES cooperi con altri organismi, servizi e reti dell'UE che agevolano la mobilità e informano i cittadini sui diritti conferiti loro dalla legislazione dell'Unione: ne sono esempi il portale "La tua Europa", il portale europeo per i giovani e SOLVIT, nonché gli organismi responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali e quelli incaricati di promuovere, di analizzare, di controllare e di sostenere la parità di trattamento dei lavoratori, designati conformemente alla direttiva ../2013/UE del [Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori].

(17)     Il diritto alla libera circolazione significa che debbano essere creati strumenti volti a sostenere la messa in contatto e la compensazione, vale a dire lo scambio di offerte e domande di lavoro e di CV, in modo da rendere il mercato del lavoro pienamente accessibile ai lavoratori e ai datori di lavoro, conformemente all'articolo 46, lettera d), del trattato; è opportuno pertanto che la Commissione istituisca e gestisca, a livello dell'Unione, una piattaforma informatica comune. Garantire tale diritto significa far sì che i lavoratori possano effettivamente aver accesso a tutte le opportunità di impiego nell'intera Unione.

(18)     La piattaforma informatica comune che presenta le offerte di lavoro e offre la possibilità di candidarsi per tali posti di lavoro, mettendo automaticamente in contatto i dati dei richiedenti lavoro e quelli dei datori di lavoro secondo diversi criteri e a livelli diversi, dovrà favorire l'equilibrio sui mercati del lavoro dell'Unione, che apporterà un elevato livello di occupazione e contribuirà ad evitare di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e nei diversi settori.

(19)     La responsabilità giuridica di assicurare la qualità intrinseca e tecnica delle informazioni rese disponibili sulla piattaforma informatica comune, in particolare dei dati relativi alle offerte di lavoro, spetta agli organismi che comunicano tali informazioni, conformemente alla legislazione e/o alle norme adottate dagli Stati membri. La Commissione dovrà facilitare la cooperazione per far sì che eventuali frodi o abusi relativi allo scambio di informazioni a livello europeo possano essere individuati rapidamente.

(20)     Un sistema di classificazione comune delle abilità, delle qualifiche, delle competenze e delle professioni costituisce uno degli strumenti più importanti per consentire la presentazione di domande di lavoro online nell'Unione; è pertanto necessario sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea al fine di garantire l'interoperabilità e stabilire un'adeguata messa in contatto automatizzata transfrontaliera, anche grazie alla mappatura incrociata, tra il sistema comune e i sistemi nazionali di classificazione. In tale contesto è opportuno utilizzare anche altri formati e strumenti europei esistenti per la comparabilità e la trasparenza delle competenze e delle qualifiche, ad esempio il quadro europeo delle qualifiche e il quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

(21)     Occorre definire un approccio comune per quanto riguarda i servizi prestati dagli organismi partecipanti alla rete EURES ("servizi di sostegno"); va inoltre assicurato per quanto possibile il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che chiedono assistenza per la mobilità lavorativa all'interno dell'UE, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione; di conseguenza occorre stabilire principi e norme relativamente alla disponibilità dei servizi di sostegno sul territorio dei singoli Stati membri. Questo approccio comune si applica anche ad apprendistati e tirocini, considerati alla stregua di posti di lavoro.

(22)     Una gamma più ampia e più completa di servizi di sostegno alla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione avvantaggia i lavoratori ed è necessaria per migliorare il potenziale della rete EURES e per fornire un sostegno ai lavoratori nell'arco della loro vita lavorativa, garantendo loro possibilità di formazione e di carriera.

(23)     I servizi di sostegno contribuiranno a ridurre gli ostacoli che si frappongono all'esercizio da parte dei richiedenti lavoro dei diritti conferiti loro, in quanto lavoratori, dalla legislazione dell'UE, nonché a sfruttare al meglio tutte le opportunità di lavoro migliorando in tal modo le prospettive individuali di occupazione.

(24)     Una conoscenza approfondita della domanda di manodopera in relazione a professioni, settori economici e bisogni dei datori di lavoro favorirà il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione; pertanto i servizi di sostegno dovranno offrire ai datori di lavoro, in particolare alle piccole e medie imprese, un'assistenza di qualità. Stretti rapporti di collaborazione tra i servizi per l'impiego e i datori di lavoro incrementeranno la disponibilità di offerte di lavoro e la messa in contatto delle domande di lavoro e dei candidati idonei, renderanno più stabili i percorsi professionali dei richiedenti lavoro, in particolare di quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili della popolazione, e miglioreranno la conoscenza del mercato del lavoro.

(25)     I servizi di sostegno comuni a tutti gli Stati membri dovranno essere definiti sulla base del consenso emergente sulle buone pratiche degli Stati membri in materia di informazione, consulenza e orientamento forniti ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro.

(26)     Essendo i servizi di sostegno ai lavoratori legati all'esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione in quanto lavoratori, conferito loro dalla legislazione dell'Unione, è necessario che tali servizi siano gratuiti. Per contro, i servizi di sostegno ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una tariffa, conformemente alle pratiche nazionali.

(27)     Occorre prestare particolare attenzione al sostegno alla mobilità nelle regioni transfrontaliere e alla prestazione di servizi ai lavoratori frontalieri che risiedono in uno Stato membro e lavorano in un altro, sono confrontati con pratiche nazionali e sistemi giuridici diversi e si scontrano con ostacoli specifici alla mobilità sul piano amministrativo, giuridico o fiscale. Per facilitare questo tipo di mobilità, gli Stati membri possono decidere di istituire strutture di sostegno specifiche; nel quadro della rete EURES, tali strutture dovranno rispondere ad esigenze specifiche in materia di informazione, di consulenza, di orientamento, di messa in contatto transfrontaliera delle domande e delle offerte di lavoro e dei conseguenti collocamenti.

(28)     La trasparenza dei mercati del lavoro e adeguate capacità di messa in contatto sono i presupposti alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di manodopera può essere conseguito attraverso la creazione, a livello dell'Unione, di un sistema efficiente di scambio di informazioni sulle eccedenze e sulle carenze di manodopera a livello nazionale e settoriale; occorre che la Commissione europea e gli Stati membri istituiscano un tale sistema sulla cui base essi possano elaborare le loro politiche di mobilità e rafforzare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES.

(29)     La libera circolazione dei lavoratori e un elevato tasso di occupazione sono strettamente collegati; la realizzazione di tali obiettivi implica che gli Stati membri definiscano politiche di mobilità che contribuiscano ad un miglior funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione. La politica di mobilità degli Stati membri deve essere considerata parte integrante delle loro politiche sociali e occupazionali.

(30)     Occorre stabilire un ciclo di programmazione per favorire il coordinamento delle misure volte a promuovere la mobilità nell'Unione. Per essere efficace, la programmazione dei piani d'azione degli Stati membri dovrà prendere in considerazione i dati sui flussi e sui modelli di mobilità, l'analisi della situazione e delle previsioni per quanto riguarda carenze ed eccedenze di manodopera, nonché l'esperienza e le pratiche relative all'assunzione di personale nell'ambito della rete EURES; tale programmazione dovrà inoltre comportare un esame delle risorse e degli strumenti di cui dispongono gli organismi negli Stati membri per facilitare la mobilità lavorativa all'interno dell'UE.

(31)     La condivisione dei progetti di piani d'azione nel quadro del ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrà consentire agli uffici di coordinamento nazionali, che agiscono per conto degli Stati membri, e all'ufficio europeo di coordinamento di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati, e quindi di orientare lo sviluppo della rete EURES come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro.

(32)     Al fine di disporre di informazioni adeguate per misurare i risultati della rete EURES, vanno definiti indicatori comuni. Tali indicatori dovranno aiutare gli organismi partecipanti alla rete EURES a determinare i loro risultati e a valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES nel suo complesso, compreso il suo contributo all'attuazione di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, in conformità all'articolo 145 del trattato.

(33)     Laddove le disposizioni di cui al presente regolamento prevedano il trattamento di dati personali, tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto della legislazione dell'UE relativa alla protezione dei dati personali [20] nonché delle misure nazionali di esecuzione.

(34)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(35)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro comune di cooperazione tra gli Stati membri al fine di mettere in relazione le offerte di lavoro, di offrire la possibilità di candidarsi per tali posti di lavoro e di facilitare il raggiungimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.

(36)     Al fine di garantire che gli obblighi imposti agli Stati membri per quanto riguarda l'autorizzazione degli organismi intenzionati a partecipare alla rete EURES come partner di EURES e la trasmissione di indicatori comuni sui risultati di tali organismi possano essere modificati a fronte dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrà provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(37)     Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme tecniche e dei formati applicabili alla messa in contatto automatizzata e alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nonché dei modelli e delle procedure di scambio di informazioni tra gli Stati membri, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1.           Il presente regolamento mira ad agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 45 del TFUE, tramite l'istituzione di un quadro comune di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

2.           Ai fini del primo paragrafo, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, i principi e le norme relativamente:

a)      alla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda la condivisione dei dati sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV, nonché sul conseguente collocamento dei lavoratori;

b)      alle misure adottate dagli Stati membri, individualmente o congiuntamente, per facilitare il raggiungimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro dell'Unione, al fine di promuovere un elevato livello di occupazione;

c)      al funzionamento di una rete europea di servizi per l'impiego che colleghi Stati membri e Commissione;

d)      ai connessi servizi di sostegno alla mobilità destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           "servizi pubblici per l'impiego": organismi degli Stati membri che fanno capo a ministeri, enti pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse pubblico;

b)           "servizi per l'impiego": qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente operante in uno Stato membro, che offra servizi che consentono ai richiedenti lavoro di trovare un impiego e ai datori di lavoro di assumere personale;

c)           "offerta di lavoro": qualsiasi offerta di impiego, anche sotto forma di apprendistato e tirocinio considerati alla stregua di un'attività lavorativa;

d)           "messa in contatto e compensazione": lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV;

e)           "piattaforma informatica comune": l'infrastruttura informatica e le relative piattaforme istituite a livello europeo ai fini della messa in contatto e della compensazione;

f)            "collocamento" ad opera dei servizi per l'impiego di un lavoratore presso un datore di lavoro o "assunzione" di un lavoratore per conto di un datore di lavoro: la prestazione di servizi di intermediazione tra l'offerta e la domanda finalizzata a coprire un posto di lavoro disponibile;

g)           "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e che risieda in un altro Stato membro, nel quale rientra in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

CAPO II ISTITUZIONE DELLA RETE EURES

Articolo 3 Istituzione

Il presente regolamento istituisce una rete europea di servizi per l'impiego ("la rete EURES").

Articolo 4 Composizione, funzioni e responsabilità congiunte

1.           La rete EURES comprende le seguenti entità:

a)      la Commissione europea, incaricata di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività tramite l'"ufficio europeo di coordinamento";

b)      i membri di EURES, ossia gli organismi designati dagli Stati membri, responsabili dell'applicazione del presente regolamento nel rispettivo Stato membro, vale a dire gli "uffici di coordinamento nazionali";

c)      i partner di EURES, ossia gli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire sostegno tramite la messa in contatto e la compensazione a livello nazionale, regionale e/o locale e/o servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.

2.           Secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES incentivano attivamente, in stretta collaborazione, le opportunità offerte dalla mobilità lavorativa nell'Unione e si adoperano per migliorare modi e mezzi che consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di cogliere tali opportunità a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Articolo 5 Obiettivi

La rete EURES contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)           facilitare l'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 45 del TFUE e dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione[21];

b)           applicare la strategia coordinata per l'occupazione conformemente all'articolo 145 del TFUE;

c)           migliorare il funzionamento e l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione;

d)           accrescere la mobilità geografica e professionale volontaria nell'Unione su base equa;

e)           assicurare l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone escluse dal mercato del lavoro.

Articolo 6 Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

1.           L'ufficio europeo di coordinamento si impegna in particolare:

a)      a definire un quadro coerente e a fornire un appoggio orizzontale alla rete EURES tramite:

i) la gestione e lo sviluppo di un portale europeo della mobilità lavorativa ("portale EURES") e dei servizi informatici connessi, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi quali i passaporti delle competenze, e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione;

ii) attività di informazione e comunicazione;

iii) un programma comune di formazione del personale di EURES;

iv) la messa in rete, lo scambio delle migliori pratiche e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES;

b)      ad effettuare un'analisi della mobilità geografica e professionale;

c)      a sviluppare un quadro adeguato per la cooperazione e la messa in contatto e la compensazione all'interno dell'Unione in tema di apprendistati e tirocini, in conformità al presente regolamento;

d)      a monitorare e valutare le attività di EURES e i suoi risultati in termini di occupazione, in collaborazione con i membri di EURES.

2.           I suoi programmi di lavoro pluriennali sono elaborati di concerto con il gruppo di coordinamento EURES di cui all'articolo 11.

Articolo 7 Responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

1.           Ogni ufficio di coordinamento nazionale ha il compito:

a)      di cooperare con la Commissione e gli altri Stati membri in ordine alla messa in contatto e alla compensazione, nel quadro stabilito al capo III;

b)      di organizzare le attività di EURES nello Stato membro interessato, anche fornendo servizi di sostegno conformemente al capo IV;

c)      di coordinare le azioni dello Stato membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri conformemente al capo V.

2.           L'ufficio di coordinamento nazionale organizza inoltre l'attuazione a livello nazionale delle attività di sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui all'articolo 6, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con altri uffici di coordinamento nazionali. Tali attività di sostegno orizzontale sono in particolare le seguenti:

a)      ai fini della pubblicazione, anche sul portale EURES, la raccolta e la convalida delle informazioni sui partner di EURES presenti sul territorio nazionale, sulle loro attività e sulla gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro;

b)      le attività propedeutiche alla formazione connesse con le attività di EURES, nonché la selezione del personale partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento reciproco;

c)      la raccolta e l'analisi dei dati previsti agli articoli 28 e 29.

3.           Ai fini della pubblicazione, anche sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'ufficio di coordinamento nazionale convalida, aggiorna regolarmente e diffonde in tempo utile le informazioni e gli orientamenti disponibili a livello nazionale in merito:

a)      alle condizioni di vita e di lavoro;

b)      alle procedure amministrative in materia di occupazione;

c)      alle norme applicabili ai lavoratori;

d)      agli apprendistati e ai tirocini;

e)      se del caso, alla situazione dei lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere.

Ove necessario, l'ufficio di coordinamento nazionale può convalidare e diffondere le informazioni in collaborazione con altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 5 della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori[22].

4.           L'ufficio di coordinamento nazionale sostiene in generale gli organismi partecipanti alla rete EURES e presenti sul suo territorio nella collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati membri. Ciò vale in particolare nel caso di reclami in relazione ad offerte di lavoro e ad assunzioni di personale nel quadro di EURES, nonché nella cooperazione con le autorità pubbliche, quali ad esempio gli ispettorati del lavoro.

5.           L'ufficio di coordinamento nazionale incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali i servizi di orientamento professionale, le università, le camere di commercio e le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio.

6.           Ciascuno Stato membro provvede a che il proprio ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, quali definiti dal presente regolamento.

7.           L'ufficio di coordinamento nazionale è diretto da un coordinatore nazionale che è membro del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 11.

Articolo 8 Autorizzazione dei partner di EURES

1.           Ciascuno Stato membro istituisce un sistema in base al quale autorizza i partner di EURES a partecipare alla rete EURES, monitora le loro attività e ne verifica la conformità alla legislazione nazionale e a quella dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento. Tale sistema è trasparente, proporzionato e conforme ai principi della parità di trattamento degli organismi candidati e del rispetto della legge.

2.           Gli Stati membri informano l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi nazionali istituiti e ai partner di EURES autorizzati a partecipare alla rete EURES.

3.           I servizi per l'impiego operanti legittimamente in uno Stato membro possono chiedere in tale Stato membro di partecipare alla rete EURES in quanto partner di EURES, fermi restando il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e il sistema istituito dallo Stato membro in questione.

4.           I partner di EURES sono autorizzati a partecipare alla rete EURES conformemente ai criteri minimi comuni definiti nell'allegato.

5.           I criteri minimi comuni lasciano impregiudicata l'applicazione da parte di uno Stato membro dei criteri o dei requisiti supplementari da esso ritenuti necessari ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul suo territorio nazionale. Per garantire la trasparenza, tali criteri e requisiti sono parte integrante del sistema di cui al paragrafo 1.

6.           I partner di EURES possono associarsi con altri partner di EURES o altri organismi per conformarsi ai criteri figuranti nell'allegato. In questi casi, il mantenimento di un partenariato appropriato è un'ulteriore condizione per poter partecipare alla rete EURES.

7.           Al fine di modificare l'allegato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

8.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema nazionale e procedure per condividere informazioni sui sistemi nazionali tra gli Stati membri. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 9 Responsabilità dei partner di Eures

1.           Gli organismi richiedenti possono partecipare alla rete EURES scegliendo tra le seguenti opzioni:

a)      alimentando la disponibilità di offerte di lavoro conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a);

b)      alimentando la disponibilità di domande di lavoro e di CV conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b);

c)      erogando servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro conformemente al capo IV, o

d)      associando le opzioni di cui alle lettere a), b) e c).

2.           I partner di EURES designano uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di assunzione, i call center, gli strumenti self-service e affini, attraverso i quali i lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti per quanto riguarda la messa in contatto e la compensazione e/o accedere ai servizi di sostegno conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono appoggiarsi anche su programmi di scambio di personale o sul distaccamento di funzionari di collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni.

3.           I punti di contatto indicano chiaramente la gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro.

4.           Gli Stati membri possono chiedere ai partner di EURES di contribuire:

a)      al funzionamento della piattaforma nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 5, tramite il pagamento di una tariffa o in altro modo;

b)           allo scambio delle informazioni di cui all'articolo 26 e 27;

c)           al ciclo di programmazione di cui all'articolo 28;

d)           alla raccolta dei dati conformemente all'articolo 29.

Gli Stati membri definiscono le modalità di tali contributi nei loro sistemi nazionali sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto di fattori quali la capacità amministrativa dei partner di EURES e il loro grado di partecipazione alla rete EURES di cui al paragrafo 1.

Articolo 10 Ruolo dei servizi pubblici per l'impiego

1.           Gli Stati membri possono delegare ai loro servizi pubblici per l'impiego compiti o attività generali attinenti all'organizzazione del lavoro ai sensi del presente regolamento, quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei partner di EURES o l'elaborazione e la diffusione delle informazioni generali di cui all'articolo 20.

2.           Gli Stati membri possono affidare la prestazione dei servizi di sostegno di cui agli articoli da 21 a 23 ai loro servizi per l'impiego nazionali, purché partecipino alla rete EURES in veste di partner di EURES autorizzati a norma dell'articolo 8 e dell'allegato del presente regolamento o sulla base della deroga di cui al paragrafo 3.

3.           Per un periodo massimo di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri possono esonerare dall'esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato del presente regolamento i servizi pubblici per l'impiego che, al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, facevano già parte della rete EURES conformemente alla decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione e/o, se del caso, alla decisione 2003/8/CE della Commissione. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse.

Articolo 11 Gruppo di coordinamento

1.           Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di coordinamento nazionali.

2.           Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e l'elaborazione di orientamenti. In particolare, contribuisce all'elaborazione dei progetti di norme tecniche e di formati di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5.

3.           L'ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le riunioni.

Esso invita i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione a partecipare alle riunioni.

Articolo 12 Identità comune e marchio

1.           Il nome "EURES" è riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico, adottato dall'ufficio di coordinamento EURES.

2.           Il marchio di servizio EURES e il suo logo sono registrati come marchi comunitari presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e sono utilizzati da tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES conformemente all'articolo 3, per tutte le loro attività legate alla rete EURES e al presente regolamento, al fine di garantire un'identità visiva comune.

3.           Gli organismi partecipanti alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione della rete EURES e con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento.

4.           Solo l'ufficio europeo di coordinamento è autorizzato a concedere a terzi il permesso di utilizzare il logo EURES; esso informa gli organismi interessati di conseguenza.

5.           Gli organismi partecipanti alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di qualsiasi abuso del logo da parte di terzi o di paesi terzi.

Articolo 13 Cooperazione

1.           L'Ufficio europeo di coordinamento agevola la collaborazione della rete EURES con altri servizi e reti d'informazione e di consulenza dell'Unione.

2.           Gli uffici di coordinamento nazionali collaborano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, al fine di creare sinergie ed evitare sovrapposizioni; se del caso, coinvolgono i partner di EURES.

3.           Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni di tipo "sportello unico" per la comunicazione con i lavoratori e i datori di lavoro sulle attività comuni della rete EURES e di tali servizi e reti.

CAPO III PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNE

Articolo 14 Organizzazione della piattaforma informatica comune

1.           Al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende accessibili sul portale EURES:

a)      \tutte le offerte di lavoro disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelle fornite dai suoi partner di EURES;

b)      tutte le domande di lavoro e CV disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelli forniti dai suoi partner di EURES, a condizione che i lavoratori interessati abbiano acconsentito a divulgare tali informazioni anche sul portale EURES, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

2.           Nel pubblicare i dati relativi ad un'offerta di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri:

a)      non operano distinzioni secondo la natura e la durata dei contratti, né secondo le intenzioni di assunzione dei datori di lavoro;

b)      possono escludere le offerte che, a motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente ai cittadini di un dato paese.

3.           Il consenso dei lavoratori di cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero, specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

4.           Gli Stati membri dispongono dei meccanismi e delle norme necessarie per garantire la qualità intrinseca e tecnica dei dati contenuti nelle offerte di lavoro e nei CV.

5.           Essi si scambiano informazioni sui meccanismi e sulle norme di cui al paragrafo 4, come pure sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati e cooperano tra di loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di reclami o qualora le offerte di lavoro non siano giudicate conformi alle norme fissate dalla legislazione nazionale.

6.           Ai fini del controllo della qualità dei dati, essi assicurano la tracciabilità delle fonti.

7.           Per consentire la messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, ciascuno Stato membro comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 in base ad un sistema uniforme.

8.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 15 Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale

1.           I servizi pubblici per l'impiego provvedono a che tutti i siti di ricerca di lavoro che essi gestiscono rinviino verso il portale EURES, indichino chiaramente tale portale e ne permettano la consultazione immediata, su scala centrale, regionale o locale.

2.           I servizi pubblici per l'impiego si adoperano per concludere accordi con altri servizi per l'impiego che operano sul territorio dello Stato membro interessato, affinché il principio di cui al paragrafo 1 possa applicarsi anche agli strumenti di ricerca online di lavoro da essi gestiti.

3.           Gli Stati membri provvedono a che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV pubblicati sul portale EURES siano disponibili nelle applicazioni interne destinate ai funzionari responsabili e gestite dai servizi pubblici per l'impiego, al pari dei dati nazionali contenuti in tali applicazioni.

4.           I partner di EURES interessati applicano anch'essi i principi di cui ai paragrafi 1 e 3, in funzione della scelta da essi operata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

5.           Gli Stati membri istituiscono una piattaforma nazionale per consentire il trasferimento al portale EURES delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV fornite dagli organismi disposti a condividere tali informazioni anche tramite il portale EURES.

6.           Gli Stati membri si adoperano per sviluppare soluzioni a sportello unico per la comunicazione con i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro nelle regioni di frontiera qualora le ritengano necessarie ai fini della realizzazione di strutture di cooperazione e di servizi specifici.

Articolo 16 Messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune

1.           La Commissione definisce una classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle professioni. Tale strumento facilita la trasmissione online delle domande di lavoro sull'intero territorio dell'Unione europea tramite la messa in contatto della domanda e dell'offerta di lavoro, l'individuazione delle carenze di competenze, il riconoscimento delle qualifiche e la prestazione di servizi di orientamento professionale sul portale EURES.

2.           Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione europea al fine di assicurare l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione di cui al paragrafo 1.

3.           A tal fine, ciascuno Stato membro redige, entro il 1° gennaio 2017, un primo inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e settoriali e il sistema di classificazione comune di cui al paragrafo 1; una volta utilizzato, tale inventario è aggiornato regolarmente tramite un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento, per tener conto dell'evoluzione dei servizi di assunzione.

4.           La Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri che decidono di sostituire le loro classificazioni nazionali con il sistema di classificazione di cui al paragrafo 1.

5.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento del sistema di classificazione di cui al paragrafo 1. Essa adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 17 Meccanismi che facilitano l'accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro

1.           I servizi pubblici per l'impiego provvedono a che i lavoratori che si rivolgono a loro per la diffusione delle proprie domande di lavoro e/o dei propri CV possano chiedere a tali servizi di aiutarli ad iscriversi al portale EURES attraverso la piattaforma nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

2.           I servizi pubblici per l'impiego prevedono un meccanismo analogo per facilitare l'iscrizione al portale EURES, in quanto tali, dei datori di lavoro che si rivolgono a loro per la diffusione delle proprie offerte di lavoro su scala nazionale direttamente sui portali di ricerca di lavoro di tali servizi o attraverso altre piattaforme sostenute dagli Stati membri.

3.           I partner di EURES interessati applicheranno anch'essi i principi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della scelta da essi operata in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1.

4.           I lavoratori e i datori di lavoro hanno accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi dell'aggiornamento, della modifica o dell'eliminazione dei dati in questione.

CAPO IV Servizi di sostegno

Articolo 18 Principi

1.           Gli Stati membri provvedono a che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire dei servizi di sostegno a livello nazionale.

2.           Essi incoraggiano lo sviluppo di un approccio coordinato di tali servizi a livello nazionale.

3.           Tramite l'intermediazione dei partner di EURES, gli Stati membri provvedono a che i servizi di sostegno di cui agli articoli da 20 a 23 siano prestati:

a)      direttamente dai loro servizi pubblici per l'impiego, conformemente all'articolo 10;

b)      da organismi che operano sotto la responsabilità dei loro servizi pubblici per l'impiego, sulla base della delega o dell'esternalizzazione o in virtù di accordi specifici conclusi con tali servizi pubblici per l'impiego o con altre entità per i servizi forniti da tali organismi;

c)      da uno o più partner di EURES, o

d)      associando le opzioni di cui alle lettere a), b) e c).

4.           In ciascuno Stato membro i servizi di sostegno di cui agli articoli da 20 a 23 sono erogati quantomeno dagli organismi di cui al paragrafo 3, lettere a) o b).

5.           I servizi di sostegno ai lavoratori di cui agli articoli 20, 22 e 23 e l'aiuto all'iscrizione al portale EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono gratuiti.

6.           I servizi di sostegno ai datori di lavoro di cui agli articoli 21 e 22 e l'aiuto all'iscrizione al portale EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 2, possono essere a pagamento. In ogni caso, la tariffa percepita per i servizi EURES corrisponde a quella applicabile a servizi comparabili erogati dagli organismi interessati.

7.           I partner di EURES interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che essi offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali informazioni sono pubblicate sul portale EURES.

Articolo 19 Accesso ad informazioni di carattere generale

1.           Gli Stati membri assicurano che tutti i lavoratori e i datori di lavoro che ricorrono ai servizi per l'impiego per servizi al cliente, ricevano informazioni generali sulle misure di aiuto alla mobilità disponibili a livello nazionale che

a)      li informino quantomeno dell'esistenza del portale EURES e della rete EURES, dei recapiti dei partner di EURES a livello nazionale, dei dettagli riguardo ai canali di assunzione (servizi elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e dei pertinenti siti web e

b)      siano facilmente accessibili e di facile uso per l'utilizzatore.

2.           Gli Stati membri si adoperano per la messa a disposizione dei lavoratori frontalieri di informazioni specifiche nelle regioni di frontiera qualora lo ritengano necessario ai fini della realizzazione di strutture di cooperazione e di servizi specifici.

3.           L'ufficio europeo di coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni generali di cui al presente articolo e aiuta gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura linguistica.

Articolo 20 Servizi di sostegno ai lavoratori

1.           I partner di EURES interessati offrono di propria iniziativa a tutti i richiedenti lavoro la possibilità di fruire dei servizi di cui al presente articolo. Se necessario, essi rinnovano tale offerta nel corso del processo di ricerca di un lavoro.

2.           Se i lavoratori desiderano un'assistenza più completa, i partner di EURES interessati forniscono loro informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono loro, in particolare, i seguenti servizi:

a)      informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro o rinvio a tali informazioni;

b)      informazioni sulle misure attive a favore del mercato del lavoro e sulle modalità per accedervi;

c)      su richiesta, assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5;

d)      ove necessario, assistenza nella messa online di tali domande di lavoro nei portali nazionali di ricerca di lavoro e nel portale EURES;

e)      se del caso, follow-up di un eventuale collocamento all'interno dell'UE nel quadro del piano d'azione individuale;

f)       se del caso, trasmissione della pratica ad un altro partner di EURES.

3.           Se i lavoratori desiderano un'assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di collocamento all'interno dell'UE, i partner di EURES interessati forniscono un aiuto supplementare nella ricerca di un lavoro, consistente in servizi quali la selezione di offerte appropriate, l'aiuto alla redazione delle domande di lavoro e dei CV e la traduzione e/o informazioni più precise sulle offerte di lavoro disponibili in altri Stati membri.

4.           Quando il lavoratore è assunto in un altro Stato membro grazie ai servizi ottenuti conformemente al presente articolo, i partner di EURES competenti comunicano all'interessato i recapiti degli organismi dello Stato membro di destinazione che offrono assistenza successiva all'assunzione.

Articolo 21 Servizi di sostegno ai datori di lavoro

1.           I partner di EURES competenti forniscono informazioni e orientamenti ai datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori di altri Stati membri e propongono loro in particolare i seguenti servizi:

a)      informazioni sulle disposizioni specifiche applicabili al momento dell'assunzione di tali lavoratori;

b)      promozione del ricorso alla rete EURES e alla banca dati dei CV sul portale EURES quali strumenti utili per soddisfare l'offerta di posti di lavoro;

c)      informazioni e orientamenti sui fattori che possono agevolare l'assunzione di lavoratori e sui modi per favorirne l'integrazione;

d)      su richiesta, informazioni e orientamenti sulla formulazione dei profili individuali dei posti per offerte di lavoro, in un modo comprensibile per un pubblico europeo;

e)      su richiesta, assistenza nella formulazione delle offerte di lavoro in linea con le norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5;

f)       se necessario, aiuto nell'iscrizione al portale EURES in quanto datore di lavoro;

g)      se del caso, trasmissione della pratica ad un altro partner di EURES.

2.           Se i datori di lavoro desiderano un'assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di un'assunzione all'interno dell'UE, i partner di EURES interessati forniscono un aiuto supplementare, consistente in servizi quali la pre-selezione di candidati idonei e la traduzione e/o informazioni più precise sulle domande di lavoro.

3.           Quando ad essere assunto è un lavoratore di un altro Stato membro grazie ai servizi ottenuti conformemente al presente articolo, i partner di EURES competenti comunicano al datore di lavoro interessato i recapiti degli organismi che aiutano i nuovi assunti cittadini di altri Stati membri ad integrarsi.

4.           I servizi pubblici per l'impiego si adoperano per concludere accordi con altri servizi per l'impiego che operano sul territorio di uno di questi altri Stati membri al fine di:

a)      incoraggiare congiuntamente sul suo territorio l'iscrizione dei datori di lavoro alla rete EURES e il loro utilizzo della piattaforma comune per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro a livello europeo;

b)      scambiare informazioni e buone pratiche sui servizi di sostegno per i datori di lavoro interessati ad assumere lavoratori di altri Stati membri.

Articolo 22 Assistenza successiva all'assunzione

1.           I partner di EURES interessati forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro, su loro richiesta, informazioni generali sull'assistenza successiva all'assunzione (ad esempio formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione) e su chi contattare per ottenerla.

2.           In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, i partner di EURES possono chiedere ai lavoratori il pagamento di una tariffa per l'assistenza di cui al paragrafo 1.

Articolo 23 Accesso agevolato alle informazioni e alla sicurezza sociale

1.           Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i servizi di sostegno previsti dal presente regolamento e le prestazioni di sicurezza sociale erogate dalle autorità competenti.

2.           Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di un accesso integrato online come prima fonte di informazione per i lavoratori, i lavoratori frontalieri e i datori di lavoro.

3.           I partner di EURES interessati forniscono ai lavoratori, ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro che ne fanno richiesta informazioni generali sui diritti in materia di sicurezza sociale e si impegnano a trasmettere le richieste di informazioni specifiche alle autorità competenti e, se del caso, ad altri organismi che aiutano i lavoratori ad esercitare i loro diritti alla libera circolazione.

Articolo 24 Accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro

Uno Stato membro non può limitare l'accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro per il solo motivo che un lavoratore può ricorrere a tali aiuti per trovare lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

CAPO V RELAZIONE CON LE POLITICHE DI MOBILITA'

Articolo 25 Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli di mobilità

La Commissione e gli Stati membri monitorano i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.

Articolo 26 Scambio di informazioni tra Stati membri

1.           Ciascuno Stato membro raccoglie e analizza, in particolare, informazioni in merito:

a)      alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali e alla misura in cui la mobilità lavorativa può contribuire a rimediarvi;

b)      alle attività di EURES a livello nazionale;

c)      alla posizione della rete EURES sul mercato per l'insieme dei servizi di assunzione a livello nazionale.

2.           Gli uffici nazionali di coordinamento sono incaricati di condividere le informazioni nell'ambito della rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta.

3.           Sulla scorta delle informazioni scambiate e dell'analisi congiunta, gli Stati membri elaborano politiche di mobilità come elementi essenziali delle loro politiche a favore dell'occupazione. Tali politiche di mobilità costituiscono il quadro sulla base del quale gli Stati membri effettuano la programmazione di cui all'articolo 28.

4.           L'ufficio europeo di coordinamento stabilisce procedure e fissa modalità pratiche per facilitare lo scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento nazionali e l'elaborazione dell'analisi congiunta.

Articolo 27 Scambio di informazioni abbinato ai servizi di sostegno

1.           Tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 4 condividono e scambiano informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro e sulle procedure amministrative negli Stati membri, nonché sulle norme applicabili ai lavoratori provenienti da altri Stati membri, fornendo così indicazioni utili a lavoratori e datori di lavoro.

2.           Inoltre, essi condividono e scambiano informazioni sulla situazione negli Stati membri, destinate ad informare e orientare i lavoratori frontalieri.

3.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure di scambio di tali informazioni. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 28 Programmazione

1.           In ogni Stato membro, l'ufficio di coordinamento nazionale elabora ogni anno un programma di lavoro per gli organismi partecipanti alla rete EURES sul territorio di tale Stato membro.

2.           Il programma di lavoro precisa:

a)      le principali attività che devono essere realizzate conformemente al presente regolamento;

b)      le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione;

c)      le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate.

3.           Gli uffici di coordinamento nazionali e l'ufficio europeo di coordinamento esaminano congiuntamente i progetti dei programmi di lavoro prima di decidere definitivamente in merito.

4.           I rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento EURES sono consultati in merito ai progetti di programmi di lavoro.

5.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari alla programmazione. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 29 Raccolta di dati e indicatori

1.           Gli Stati membri provvedono a che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta di dati sulle attività svolte a livello nazionale, in base alle seguenti categorie di indicatori comuni:

a)      informazioni e orientamenti forniti dalla rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale di EURES e i lavoratori e i datori di lavoro;

b)      collocamenti e assunzioni risultanti dalle attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV ricevuti e trattati dal personale di EURES e del numero di lavoratori assunti in un altro Stato membro in seguito a tali attività;

c)      soddisfazione dei clienti della rete EURES, misurata anche tramite sondaggi.

2.           L'ufficio europeo di coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e dello sviluppo della cooperazione ai fini della messa in contatto e della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente regolamento.

3.           Al fine di sviluppare ulteriormente gli indicatori comuni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 30 Relazioni di esecuzione

Sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente capo, la Commissione europea presenta ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla mobilità lavorativa all'interno dell'Unione europea e sui servizi forniti ai lavoratori per aiutarli ad esercitare il loro diritto alla libera circolazione sancito dall'articolo 46 del TFUE.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 Protezione dei dati personali

Le misure previste dal presente regolamento devono essere applicate nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[23], delle misure di esecuzione nazionali pertinenti e del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[24].

Articolo 32 Valutazione ex post

La Commissione europea presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una valutazione ex post del funzionamento e degli effetti del presente regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

La relazione può essere corredata di proposte legislative volte a modificare il presente regolamento.

Articolo 33 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui agli articoli 8 e 29 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento o da qualsiasi altra data stabilita dal legislatore.

3.           La delega di poteri di cui agli articoli 8 e 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato a norma degli articoli 8 e 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato "EURES" istituito dal presente regolamento. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35 Abrogazioni

4.           Sono abrogate le seguenti disposizioni, contenute negli atti sotto indicati:

a)      il capo II e l'articolo 38 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione;

b)      l'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale.

5.           I riferimenti agli atti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36 Applicazione

Il presente regolamento si applica agli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 37 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

[2]               La decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16) è stata abrogata dalla decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 (GU L 328 del 28.11.2012, pag.21). La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

[3]               COM(2013) 430.

[4]               OECD Economic Surveys European Union, March 2012 o http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union-2012_eco_surveys-eur-2012-en.

[5]               Non rientrano tra questi i lavoratori residenti in uno Stato membro e che lavorano in un altro (lavoratori frontalieri).

[6]               EU Employment and Social Situation Quarterly Review (esame trimestrale sull'occupazione e sulla situazione sociale dell'UE), del giugno 2013, sulla base dei dati di un sondaggio mondiale Gallup.

[7]               Applicando il tasso annuo dello 0,29% alla forza di lavoro totale (241 milioni).

[8]               Applicando i dati del sondaggio mondiale Gallup sulla percentuale di persone intenzionate a trasferirsi entro i prossimi dodici mesi, l'1,2% nel 2011 e 2012, alla forza di lavoro totale (241 milioni).

[9]               Speciale Eurobarometro 337: Mobilità geografica e del mercato del lavoro (2009).

[10]             COM(2013) 269 final.

[11]             COM(2013) 837 final.

[12]             COM(2012) 173 final.

[13]             GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21.

[14]             GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

[15]             COM(2010) 731 definitivo.

[16]             Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag: 238).

[17]             GU C […] del […], pag. […].

[18]             GU C […] del […], pag. […].

[19]             GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

[20]             In particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[21]             GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

[22]             COM (2013) 236 final.

[23]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[24]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ALLEGATO

1. Prestazione di servizi

1. Esistenza di meccanismi e di procedure idonei a consentire di verificare e di assicurare il pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, compresa la normativa vigente in tema di protezione dei dati nonché le prescrizioni e le norme circa la qualità dei dati sulle offerte di lavoro

2. Comprovata capacità di offrire i servizi di messa in contatto e compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e/o i servizi di sostegno di cui al regolamento, se del caso conformemente alla scelta operata dall'organizzazione

3. Capacità di prestare servizi per il tramite di strutture che utilizzano molteplici canali, con almeno un sito Internet/web dell'organizzazione accessibile

4. Capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei lavoratori

5. Conferma del rispetto del principio della prestazione gratuita di servizi EURES ai lavoratori

2. Partecipazione alla rete EURES

1. Capacità di garantire la tempestiva trasmissione dei dati in maniera altamente affidabile

2. Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni ai sensi del regolamento

3. Capacità di trasmettere all'ufficio di coordinamento nazionale informazioni sulla prestazione di servizi e sulle attività svolte conformemente al regolamento e impegno in tal senso

4. Disponibilità - o impegno ad assicurare la disponibilità - di risorse umane adeguate in vista del mandato istituzionale o geografico sollecitato dall'organizzazione in qualità di partner di EURES

5. Impegno a garantire norme di qualità sul personale e a iscrivere i dipendenti al programma comune di formazione.

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