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Document 52014PC0006
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro
/* COM/2014/06 final - 2014/0002 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro /* COM/2014/06 final - 2014/0002 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Campo di applicazione della
proposta L'obiettivo della presente proposta di
regolamento consiste nel migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di
sostegno alla mobilità lavorativa sul territorio dell'Unione, favorendo in tal
modo la mobilità equa e facilitando l'accesso alle opportunità di occupazione
in tutta l'Unione. Basata sull'articolo 46 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la presente
proposta sostituisce le disposizioni relative allo scambio di informazioni in
merito alle offerte e alle domande di lavoro e ai CV negli Stati membri (la
cosiddetta "messa in contatto e compensazione" delle offerte e delle
domande di lavoro), figuranti attualmente nel capo II e nell'articolo 38
del regolamento (UE) n. 492/2011[1].
La proposta di regolamento (ri)costituisce inoltre la rete europea dei servizi
per l'impiego, denominata EURES, il cui scopo sarà quello di fornire assistenza
nella ricerca di un lavoro e nell'assunzione di personale in tutti gli Stati
membri. È attiva oggi una rete analoga creata sulla base di una decisione della
Commissione adottata nel 2012[2].
Pertanto, all'atto dell'adozione del presente regolamento, la Commissione
abrogherà la decisione di cui sopra sul funzionamento dell'attuale rete EURES. L'articolo 45 del trattato garantisce la
libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea e
l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, in particolare
una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego
("SPI"). La Commissione ha inoltre presentato recentemente una
proposta, basata sull'articolo 149 del trattato, volta ad istituire una
rete di SPI[3]
al fine di rafforzare la cooperazione e l'apprendimento reciproco. Tale rete
coprirà una più ampia gamma di obiettivi e di iniziative sotto forma di incentivi
e completerà le misure della presente proposta. 1.2. Ratio della proposta La libertà di circolazione è una delle quattro
libertà fondamentali dell'Unione europea e un elemento centrale della
cittadinanza dell'UE. L'articolo 45 del TFUE sancisce il diritto dei
cittadini dell'UE di spostarsi per motivi professionali in un altro Stato
membro. La mobilità genera benefici sociali ed
economici. Una maggiore mobilità lavorativa all'interno dell'UE offrirà
maggiori opportunità ai lavoratori e aiuterà i datori di lavoro a soddisfare
l'offerta di lavoro in modo più rapido e più efficiente. Ciò contribuirà allo
sviluppo di un mercato europeo del lavoro con un elevato livello di occupazione
(articolo 9 del TFUE). La mobilità lavorativa all'interno dell'UE è
relativamente modesta rispetto alle dimensioni del mercato del lavoro e della
popolazione attiva dell'Unione. Il tasso di mobilità annua sul territorio dell'ex
UE 27 è dello 0,29%, inferiore ai tassi dell'Australia, (1,5% in 8 Stati)
e degli Stati Uniti d'America (2,4% in 50 Stati)[4].
Dei circa 241 milioni di cittadini europei in età lavorativa solo
7,5 milioni circa (vale a dire il 3,1%) sono economicamente attivi in un
altro Stato membro[5].
Se in alcuni Stati membri si registrano tassi di disoccupazione elevati, in
altri vi è un'ingente offerta di lavoro. È aumentato in misura rilevante il numero di
lavoratori che hanno manifestato la "ferma intenzione" di trasferirsi
all'estero per lavoro (sono coloro che prevedono di migrare nei prossimi dodici
mesi)[6].
Dalle iscrizioni ad EURES risulta che sono sempre di più le persone in cerca di
occupazione al di là delle frontiere nazionali. Tra il 2007 e il dicembre 2013
il numero dei richiedenti lavoro iscritti nel portale EURES è aumentato da
175 000 a 1 200 000 unità, senza che vi sia stato peraltro
un corrispondente incremento della mobilità lavorativa. Sono circa 700 000, in media, le persone
che si trasferiscono ogni anno per ragioni di lavoro in un altro Stato membro[7], mentre da
estrapolazioni sulla base di sondaggi è risultato che 2,9 milioni circa di
cittadini dell'UE vorrebbero migrare nei prossimi dodici mesi[8]. Ciò rappresenta un
notevole potenziale di mobilità e una sfida per la rete EURES. Per varie ragioni l'intero potenziale di
mobilità lavorativa all'interno dell'UE resta inutilizzato e i lavoratori non mettono
in pratica i loro propositi di mobilità. I sondaggi[9] dimostrano che le
difficoltà pratiche più comuni attese o reali sono la carenza di conoscenze
linguistiche pertinenti e le difficoltà di inserimento professionale. L'UE può
contribuire a rimediare a queste ultime informando i cittadini sulle
opportunità di lavoro in tutta l'Unione e sviluppando adeguati servizi di
sostegno per incoraggiare la ricerca e l'assunzione di personale in ambito
europeo. Sarà questo il compito della rete EURES rafforzata. Il funzionamento della rete EURES ha subito
alcuni cambiamenti in forza della decisione del 2012 della Commissione,
mentre è rimasto invariato, dal 1992 ad oggi, il capo II del regolamento (UE)
n. 492/2011 che costituisce il quadro normativo europeo per la messa in
contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e lo
scambio di informazioni tra gli Stati membri sulla mobilità lavorativa nell'UE.
È necessaria una revisione globale per tenere
conto dei nuovi modelli di mobilità, della maggiore esigenza di mobilità equa,
dell'evoluzione tecnologica nello scambio di dati sulle offerte di lavoro,
della diversità dei canali utilizzati dai richiedenti lavoro e dai datori di
lavoro per assumere personale, nonché del ruolo crescente svolto da altri
intermediari del mercato del lavoro insieme ai servizi pubblici per l'impiego
(SPI) a livello di assunzione. Per mobilità equa si intende la mobilità su base
volontaria, che rispetti il diritto e le norme in materia di lavoro nonché i
diritti dei lavoratori all'interno dell'Unione. Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e
29 giugno 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione hanno riconosciuto
l'urgenza politica di rafforzare la mobilità lavorativa nell'UE in uno scenario
di tassi di disoccupazione elevati: "Occorre trasformare il portale
EURES in un autentico strumento europeo di collocamento e assunzione (…)".
Nelle conclusioni del vertice europeo del 13 e 14 dicembre 2012
sull'analisi annuale della crescita 2013 e sull'occupazione giovanile, il
Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta relativa ad un
nuovo regolamento EURES. Nella sua relazione 2013 sulla cittadinanza
dell'UE[10]
la Commissione si è impegnata a presentare un'iniziativa per il 2013 volta a
modernizzare EURES, al fine di potenziare il ruolo e l'impatto dei servizi per
l'impiego a livello nazionale e di migliorare il coordinamento della mobilità
lavorativa nell'UE (azione 2). La modernizzazione di EURES è oggetto anche
della comunicazione della Commissione "Free movement of EU citizens and
their families: Five actions to make a difference" (Libera circolazione
dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie: cinque misure per cambiare le cose)[11], del 25 novembre
2013, in quanto parte dell'azione volta ad aiutare le autorità locali a
garantire l'applicazione concreta della normativa dell'UE in materia di libera
circolazione (azione 5). In linea con la richiesta espressa nelle
conclusioni del Consiglio europeo di cui sopra, del 28 e 29 giugno 2012, la
rete EURES sarà estesa progressivamente anche agli apprendistati e ai tirocini.
Le possibilità di occupazione dei giovani attraverso misure di assunzione
all'interno dell'UE è sostenuta dall'iniziativa "Il tuo primo posto di
lavoro EURES". Questo programma associa l'assistenza personalizzata per la
ricerca di un lavoro ad un sostegno finanziario per le spese di viaggio per i
colloqui di lavoro, per l'insediamento nel posto di lavoro, ecc. La Commissione
intende continuare ad appoggiare tali programmi. La proposta di regolamento
dovrà inoltre rafforzare la capacità dei servizi per l'impiego di sviluppare
partenariati volti a creare per i giovani maggiori opportunità di lavoro
nell'UE. Per garantire la coerenza con iniziative dell'Unione in corso, quali la Grande coalizione per l'occupazione nel digitale e l'Alleanza
europea per l'apprendistato, la rete EURES dovrà inoltre promuovere attivamente
lo sviluppo delle stesse. 1.3. Carenze della rete EURES In
linea con il Pacchetto sull'occupazione[12],
la Commissione ha adottato nel 2012 una decisione volta a modernizzare e
potenziare la rete EURES[13].
Tale decisione sostituisce la decisione della Commissione del 2003[14] e mira a creare
incentivi per rafforzare le attività di messa in contatto delle offerte e delle
domande di lavoro, il collocamento e l'assunzione nell'ambito della rete EURES,
tra l'altro aprendo, per quanto possibile, ai servizi per l'impiego privati
("SPrI"), senza modificare la base giuridica (regolamento (UE)
n. 492/2011). La decisione di esecuzione 2012/733/UE della
Commissione è entrata in vigore il 1° gennaio 2014. I fatti dimostrano che la rete EURES, con
circa 900 consulenti e una piattaforma comune per la messa in contatto e la
compensazione delle offerte e delle domande di lavoro in Europa, vale a dire il
suo portale EURES, ha aiutato un gran numero di richiedenti lavoro e di datori
di lavoro a cogliere le opportunità di mobilità. Tale strumento è apprezzato in
genere da tutti coloro che vi accedono e che possono fruire dei servizi che
esso offre. Tuttavia è evidente che questo strumento, così
come funziona attualmente, non è sufficiente per promuovere altri modelli di
mobilità equa come soluzione agli squilibri del mercato del lavoro europeo, in
particolare vista la dimensione della popolazione attiva dell'Unione europea e
il tipo di sfida posta dall'attuale situazione economica. Nel funzionamento
della rete EURES sono state individuate le seguenti carenze: –
disponibilità incompleta di offerte di lavoro e di
CV, accessibili a livello dell'Unione per tutti gli Stati membri (trasparenza
dei mercati del lavoro); –
capacità limitata del portale EURES di mettere in
contatto le offerte di lavoro e i CV a livello dell'UE, a causa della limitata
interoperabilità semantica dei dati provenienti dai sistemi nazionali di
offerte di lavoro (potenziale della messa in contatto automatizzata); –
accesso ineguale ai servizi di EURES nell'UE in
quanto i richiedenti lavoro e i datori di lavoro non ricevono sistematicamente
tutte le informazioni necessarie sulla rete EURES, né un'offerta di ulteriore
assistenza nella prima fase di assunzione ("mainstreaming"); –
disponibilità limitata a prestare assistenza nelle
attività di messa in contatto delle domande e delle offerte, di assunzione e di
collocamento ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro che abbiano
manifestato interesse per la mobilità lavorativa all'interno dell'UE, anche in
termini di accesso alle misure attive del mercato del lavoro e all'informazione
e consulenza in tema di sicurezza sociale (servizi di sostegno); –
scambio inefficiente di informazioni tra gli Stati
membri relative alle carenze e alle eccedenze di manodopera, che impedisce una
cooperazione pratica più mirata nell'ambito della rete EURES (scambio di
informazioni e cooperazione). 1.4. Obiettivi della proposta L'obiettivo generale della proposta consiste
nel trasformare la rete EURES in uno strumento efficace per i richiedenti
lavoro o per i datori di lavoro interessati alla mobilità lavorativa nell'UE.
Gli obiettivi specifici della proposta rimediano alle carenze di cui sopra come
segue: –
inserendo nel portale EURES la quasi totalità delle
offerte di lavoro, cui i richiedenti lavoro di tutta l'Europa possano avere
accesso immediato, nonché un'ampia disponibilità di CV cui possano attingere i datori
di lavoro iscritti per assumere personale; –
facendo in modo che il portale EURES possa mettere
efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i CV di
tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche e
professioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in tutte
le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti; –
mettendo a disposizione dei richiedenti lavoro e
dei datori di lavoro, che ricorrono ai servizi al cliente per quanto concerne
il collocamento, informazioni generali sulla rete EURES in tutta l'Unione e
offrendo in modo costante a tutte le persone interessate la possibilità di
accedere alla rete; –
prestando aiuto a tutte le persone interessate alle
attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione di personale
attraverso la rete EURES; –
sostenendo l'attività della rete EURES tramite lo
scambio di informazioni in materia di carenze e di eccedenze di manodopera a
livello nazionale e tramite il coordinamento delle misure tra gli Stati membri. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazioni con gli Stati
membri La decisione del 2012 ha preso spunto dalla
valutazione della rete EURES del 2010[15].
Nel quadro della preparazione della decisione del 2012, hanno avuto luogo
consultazioni con gli Stati membri in merito alle carenze attuali e ai
possibili futuri orientamenti della rete EURES. Nell'autunno 2012 è stato
consultato in via ufficiale, in merito al progetto di decisione, il comitato
consultivo sulla "libertà di circolazione dei lavoratori".
L'obiettivo principale della decisione, consistente nel riorientare i servizi
di informazione e di orientamento generale EURES verso servizi finalizzati
maggiormente alla messa in contatto delle offerte e delle domande di lavoro, al
collocamento e all'assunzione di personale, è stato generalmente ben accolto.
Tutti gli Stati membri hanno inoltre manifestato il loro sostegno all'idea di
un ciclo di programmazione e alla definizione di indicatori comuni sulle
attività di EURES al fine di migliorare la trasparenza sulle prestazioni, di
ottimizzare lo scambio di informazioni e di rafforzare il coordinamento delle
misure. Da allora vari Stati membri hanno chiarito, in
riunioni di esperti, le rispettive posizioni riguardo al campo d'applicazione
di eventuali misure di attuazione nel rispetto delle prassi e dei vincoli
nazionali. A seguito di tali riunioni si è convenuto di riorientare l'approccio
verso un'apertura della rete a prestatori di servizi diversi dai SPI affinché
gli Stati membri abbiano più tempo e un margine di manovra sufficiente per
sviluppare partenariati a livello nazionale. 2.2. Consultazioni con esperti del
settore Nel 2013 sono stati inviati questionari,
elaborati sulla base delle suddette consultazioni riguardo alla rete EURES in
generale, al fine di esaminare le modalità di accesso alle offerte di lavoro a
livello nazionale, di accesso dei richiedenti lavoro e dei datori di lavoro
alla rete EURES, nonché di organizzazione delle attività di messa in contatto,
di collocamento e di assunzione nell'ambito della rete EURES. Le risposte a
tali questionari confermano le carenze individuate dalla Commissione ed
evidenziano una notevole eterogeneità negli Stati membri per quanto riguarda a)
le offerte di lavoro soggette a compensazione a livello europeo (trasparenza
dei mercati del lavoro), b) la loro situazione iniziale per attivare la messa
in contatto automatizzata, c) le modalità di accesso nella pratica alla rete
EURES (mainstreaming) e d) l'effettiva prestazione di servizi di sostegno. 2.3. Valutazione d'impatto Conformemente alla sua politica per una
migliore regolamentazione, la Commissione ha condotto una valutazione d'impatto
delle varie opzioni strategiche volte a porre rimedio alle carenze riscontrate.
Tra le varie strategie considerate figuravano
1) il mantenimento dello status quo, 2) la modifica del regolamento (UE)
n. 492/2011 per quanto riguarda i poteri della Commissione in materia di
applicazione delle sue disposizioni, 3) l'introduzione di un nuovo regolamento contenente
nuove disposizioni e 4) l'introduzione di un nuovo regolamento con
l'attribuzione di un mandato specifico alla Commissione al fine di
intensificare la cooperazione tra i servizi per l'impiego pubblici e privati.
Tutte le opzioni sono state analizzate con l'obiettivo generale di trasformare
la rete EURES in uno strumento efficace per i richiedenti lavoro o per i datori
di lavoro interessati alla mobilità lavorativa nell'UE. La valutazione d'impatto ha dimostrato che la
prima opzione porterebbe a ritardi nella riforma avviata con la decisione del
2012. La seconda opzione consentirebbe alla Commissione di proporre misure appropriate
e di portare avanti il processo di realizzazione di uno strumento più efficace;
considerati tuttavia i vincoli esistenti in alcuni Stati membri, il risultato
atteso della decisione non sarebbe comunque raggiunto senza apportare modifiche
allo stesso regolamento (UE) n. 492/2011. Scegliendo questa seconda
opzione non si porrebbe inoltre pieno rimedio alle carenze in termini di messa
in contatto automatizzata, di mainstreaming, di servizi di sostegno, di scambio
di informazioni e di cooperazione. L'opzione preferita è pertanto la
sostituzione del regolamento (UE) n. 492/2011 e della decisione del 2012
con uno strumento unico che combini le disposizioni dei due strumenti e rimedi
a tutte le carenze. Nel quadro di tale opzione sono state respinte diverse
alternative specifiche in quanto non proporzionate agli obiettivi specifici. Si
è ritenuto che la quarta opzione, che aggiungerebbe all'opzione 3 il
conferimento di un mandato alla Commissione per l'istituzione autonoma di partenariati
con nuovi servizi per l'impiego nell'interesse dell'intera rete EURES, andasse
al di là di quanto, al momento, strettamente necessario. In data 5 dicembre 2013 il comitato per la
valutazione d'impatto ha espresso il suo parere sul progetto di valutazione
d'impatto. Il parere dell'IAB (comitato per la valutazione d'impatto), la
valutazione finale d'impatto e la relativa sintesi sono pubblicati unitamente
alla presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La presente proposta si fonda sull'articolo 46
del TFUE, base giuridica anche del regolamento (UE) n. 492/2011, che
autorizza l'adozione di regolamenti o di direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria. 3.2. Principi di sussidiarietà e
di proporzionalità Le finalità della proposta di regolamento sono
strettamente connesse agli obiettivi enunciati all'articolo 3,
paragrafo 3, del TUE, con il quale l'Unione europea ha istituito un
mercato interno fondato su un'economia sociale di mercato altamente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché
all'articolo 9 del TFUE (promozione di un elevato livello di occupazione,
garanzia di un'adeguata protezione sociale) e all'articolo 45 del TFUE
("il diritto di rispondere a offerte di lavoro effettive (...) a tal fine
nel territorio degli Stati membri"). Le misure specifiche contenute nella presente
proposta sono strettamente interconnesse, si rafforzano vicendevolmente e,
insieme, dovrebbero fare della rete EURES lo strumento prescelto da ogni
richiedente lavoro o datore di lavoro interessato dalla mobilità lavorativa
all'interno dell'UE. Tali misure sono considerate una risposta completa ed
equilibrata alle diverse carenze dell'attuale quadro di cooperazione in quanto comportano
un ampliamento degli attuali obblighi di trasparenza, l'attivazione della messa
in contatto automatizzata, la garanzia di un accesso equo alla rete EURES in
tutta l'Unione, una definizione più chiara dei servizi pratici di sostegno e
un'estensione delle disposizioni attuali relative allo scambio di informazioni.
Sono inoltre misure adeguate alla luce della situazione dei disoccupati sui
mercati del lavoro, delle necessità dei richiedenti lavoro ("ferme
intenzioni") e degli sviluppi (tecnologici) sui mercati dell'offerta di
lavoro e del collocamento. Ogni misura individuale si giustifica di per
sé in quanto contribuisce alla libera circolazione dei lavoratori conformemente
all'articolo 46 del trattato e mira a rafforzare la "stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro" (articolo 46,
lettera a), del TFUE) e/o a ridefinire "meccanismi idonei" a
mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro (articolo 46,
lettera d), del TFUE). Dal momento che la messa in contatto e la
compensazione a livello transfrontaliero delle domande e delle offerte di
lavoro e dei CV e il conseguente collocamento dei lavoratori presuppongono un
quadro comune di cooperazione tra gli organismi dei diversi Stati membri, gli
obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente da
questi ultimi e richiedono pertanto un intervento a livello di UE. Secondo il principio di proporzionalità, il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento dei
suddetti obiettivi. Per ragioni di trasparenza, gli Stati membri metteranno a
disposizione attraverso il portale EURES solo le offerte di lavoro e i CV già
disponibili a livello nazionale. La messa in contatto automatizzata sarà
realizzata applicando semplici strumenti di interoperabilità e non imponendo un
sistema di classificazione comune da utilizzare a livello nazionale. Il
mainstreaming, ossia l'integrazione dei servizi di EURES nell'attività degli
sportelli dei servizi per l'impiego, può essere realizzato tramite informazioni
standard (in versione elettronica e/o su carta) e subentra solo nei casi in cui
un contatto diretto avvenga su esplicita richiesta dei componenti dei gruppi
destinatari (cioè in caso di richiesta di servizi al cliente presso i servizi
per l'impiego). A livello nazionale possono essere forniti servizi di sostegno
tramite un insieme di opzioni e di canali e la loro intensità e portata possono
dipendere dalla situazione personale dei richiedenti lavoro e dei datori di
lavoro. Gli Stati membri condivideranno in maniera più sistematica le loro informazioni
nazionali sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera nonché sulle politiche
pertinenti; la decisione in merito a tali politiche esula tuttavia dal campo di
applicazione del regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La
presente proposta non avrà alcuna incidenza finanziaria specifica sul bilancio
dell'UE. Tutte le attività che la Commissione europea dovrà intraprendere per
la rete EURES e che comporteranno la necessità di risorse umane e/o finanziarie
rientrano nel campo di applicazione del regolamento che istituisce il programma
per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") (2014-2020)[16] e saranno coperte
dalla dotazione di bilancio annuale per tale programma. Per
il periodo 2014-2020, tale programma dell'UE finanzierà misure orizzontali quali
il portale EURES, il programma comune di formazione, i programmi di mobilità
mirati quali "Il tuo primo posto di lavoro EURES" e lo sviluppo della
classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO).
Durante lo stesso periodo, le attività negli Stati membri attinenti alla
mobilità lavorativa all'interno dell'UE saranno sovvenzionabili nell'ambito del
Fondo sociale europeo. 5. PRESENTAZIONE DETTAGLIATA
DELLA PROPOSTA 5.1. Capo I – Disposizioni
generali Il presente capo definisce l'oggetto della
proposta (articolo 1) e i suoi concetti fondamentali (articolo 2). La proposta integra in un unico quadro le
disposizioni del capo II e dell'articolo 38 del regolamento (UE)
n. 492/2011 nonché la decisione 2012/733/UE della Commissione relativa
alla rete EURES. Nel testo della proposta è fatto riferimento
ai lavoratori e ai datori di lavoro come gruppi destinatari. La definizione di
lavoratori si basa sui diritti conferiti ai cittadini dall'articolo 45 del
TFUE. Ai fini della presente proposta sono definiti tali i cittadini che sono
in cerca di lavoro e hanno il diritto di accedere ad un'attività subordinata e
di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, possono
essere anche cittadini di paesi terzi provvisti di permesso di soggiorno sul
territorio di uno Stato membro e autorizzati a lavorare, a condizione che
possano spostarsi in un altro Stato membro. La proposta contempla inoltre tali categorie
di cittadini in cerca di opportunità a livello di tirocinio o di apprendistato
nel quadro di un contratto di lavoro. In risposta alla richiesta del Consiglio
europeo del 28-29 giugno 2012, alcuni membri della rete EURES stanno già
verificando, in via informale, le possibilità di estendere il raggio d'azione della
rete EURES per includere apprendistati e tirocini. Nel 2014 prenderà il via un
progetto pilota che consentirà agli Stati membri di scambiarsi, su base
volontaria, offerte e domande di lavoro. L'obiettivo dovrà consistere nello
sviluppo graduale dello scambio di informazioni, di offerte e di domande in
questo settore, al di là delle situazioni contemplate da un contratto di
lavoro. 5.2. Capo II — Istituzione della
rete EURES Con il presente capo è ricostituita la rete
EURES (articolo 3). Sono inoltre definite la sua composizione
(articolo 4, paragrafo 1) e i rispettivi ruoli e responsabilità a)
della Commissione ("ufficio europeo di coordinamento",
articolo 6), b) degli organismi designati dagli Stati membri per
l'applicazione del presente regolamento ("uffici di coordinamento
nazionali", articolo 7) e c) degli organismi partecipanti alla rete
EURES come prestatori di servizi ("partner di EURES",
articolo 9). Trattandosi di una rete di assistenza reciproca, le
responsabilità sono condivise da tutti gli organismi (articolo 4,
paragrafo 2). La rete EURES contribuisce ad ampliare gli
obiettivi politici (articolo 5). In quanto strumento volto a facilitare la
mobilità lavorativa in seno all'Unione europea, essa costituisce una delle tante
soluzioni e misure che promuovono un elevato livello di occupazione. L'articolo 8 stabilisce il quadro sulla
base del quale i singoli Stati membri autorizzeranno l'adesione degli organismi
alla rete EURES come partner di EURES, a condizione che si applichino i criteri
minimi comuni di cui all'allegato (articolo 8, paragrafo 4). Questa
disposizione è il principale mezzo di acquisizione di membri della rete EURES
nell'ambito della presente proposta. L'obiettivo è stabilire un meccanismo
flessibile che consenta agli Stati membri di includere (gradualmente) nella
rete EURES tutti gli organismi che essi riterranno utili per rafforzare gli
obiettivi della rete EURES: –
In primo luogo, non è prevista alcuna definizione
per un organismo richiedente, in modo che vi possa accedere un'ampia gamma di
organismi interessati, compresi i servizi per l'impiego privati o quelli del
settore terziario, le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le
camere di commercio e le organizzazioni non governative a sostegno dei
lavoratori migranti. Tutti questi organismi potrebbero contribuire
significativamente, in un modo o nell'altro, a promuovere la mobilità
lavorativa all'interno dell'UE. –
In secondo luogo, ad alcuni di questi organismi,
che potrebbero essere soggetti in forza del loro mandato, del loro status giuridico
o della loro capacità amministrativa a determinate restrizioni, è consentito
scegliere di partecipare solo ad alcune attività della rete EURES
(articolo 9, paragrafo 1). –
In terzo luogo, tali organismi possono divenire
partner di EURES in cooperazione con altri (articolo 8, paragrafo 6).
Il quadro giuridico offre dunque un ampio margine di flessibilità per la
costituzione di partenariati a livello nazionale e, di conseguenza, per il
progressivo sviluppo di un vasto campo d'azione geografico e tematico e per la
prestazione di servizi a livello nazionale commisurati ai modelli e ai bisogni
di mobilità. L'articolo 8, paragrafo 3, introduce
per i servizi per l'impiego il diritto di candidarsi. Questo diritto può essere
esercitato solo nel paese nel quale i servizi per l'impiego operano
legittimamente (principio di territorialità). Se i servizi pubblici per
l'impiego (SPI) continueranno anche in futuro a svolgere un ruolo di primo
piano nella rete EURES (articolo 10), la valutazione delle domande avanzate
da altri tipi di servizi per l'impiego resta di competenza dei singoli Stati
membri. Qualora lo ritenga necessario, lo Stato membro può introdurre ulteriori
criteri rispetto a quelli indicati nell'allegato (articolo 8,
paragrafo 5). L'articolo 11 prevede l'istituzione di un
organismo gestionale unico per agevolare nella pratica la cooperazione tra la
Commissione e gli Stati membri ai fini del presente regolamento. 5.3. Capo III — Trasparenza Questo capo presenta le misure specifiche in
materia di trasparenza e di messa in contatto automatizzata delle offerte e
delle domande di lavoro, vale a dire: –
inserimento nel portale EURES della quasi totalità
delle offerte di lavoro, cui i richiedenti lavoro di tutta l'Europa possano
avere accesso immediato, nonché un'ampia disponibilità di CV cui possano
attingere i datori di lavoro iscritti per assumere personale (articoli 14,
15 e 17); –
perfezionamento del portale EURES affinché possa
mettere efficacemente in contatto per via elettronica le offerte di lavoro e i
CV di tutti gli Stati membri e provvedere a che abilità, competenze, qualifiche
e occupazioni acquisite a livello nazionale e settoriale siano tradotte in
tutte le lingue dell'UE e siano comprensibili a tutti (articolo 16); Le disposizioni contenute nel presente capo
sostengono esplicitamente l'estensione del principio della trasparenza agli
organismi diversi dai SPI, in linea di massima attraverso la partecipazione
volontaria dei partner di EURES alla rete. Inoltre, i SPI sono incoraggiati a
costituire partenariati con altri organismi interessati sulla base del
principio del facile accesso al portale EURES (articolo 15,
paragrafo 2), e ad agevolare il trasferimento di informazioni a livello
nazionale attraverso un'apposita piattaforma nazionale (articolo 15,
paragrafo 5). Un'offerta quasi completa di posti di lavoro Allo stato attuale, non tutti gli Stati membri rendono
accessibili sul portale EURES tutte le offerte di lavoro pubblicate e
disponibili a livello nazionale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera a), gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sul
portale EURES tutte le offerte di lavoro pubblicate sul territorio nazionale;
ciò comporta l'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 492/2011. In primo luogo, ciò significa eliminare eventuali
ostacoli amministrativi generali al trasferimento delle offerte di lavoro al
portale EURES, come quelli attinenti alla natura e alla durata del contratto o
alle intenzioni di assunzione dei datori di lavoro (articolo 14,
paragrafo 2). In secondo luogo, tale disposizione prevede
l'aggiunta, all'offerta di posti di lavoro esistente, di quella: a) disponibile
presso i SPI a livello locale o regionale, ma non condivisa a livello centrale,
né pubblicata fino a quel momento sul portale EURES, b) proveniente da terzi,
quali i servizi per l'impiego privati, se destinata ai SPI in virtù di accordi
nazionali, e c) fornita dai partner di EURES. Tenuto conto degli sviluppi tecnologici
relativamente recenti dell'esplorazione di Internet tramite il "web crawling",
del numero limitato di Stati membri che utilizzano tali strumenti e dei
problemi legati alla protezione dei dati che potrebbero derivare da un tale
uso, in questa fase non è proposto di imporre agli Stati membri di mettere a
disposizione sul portale EURES i dati raccolti mediante crawler di ricerca
conformemente al loro diritto nazionale. Un'ampia disponibilità di domande di lavoro e
di CV Al momento non esiste uno scambio elettronico
automatizzato dei CV o di altre informazioni sul profilo dei richiedenti lavoro
su scala europea, nonostante l'enunciato dell'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 492/2011. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b),
imporrà agli Stati membri di rendere accessibili in futuro sul portale EURES le
domande di lavoro e i CV disponibili a livello nazionale, a condizione che
l'interessato abbia acconsentito alla trasmissione di tali dati al portale. Ciò riguarda la trasmissione al portale EURES
dei dati forniti dai richiedenti lavoro: a) direttamente ai SPI, b) ai SPI, in
virtù di accordi sulla condivisione dei dati tra questi ultimi e altri servizi
per l'impiego, e c) ai partner di EURES. In tal modo i datori di lavoro
iscritti nel portale EURES potranno accedere direttamente ad una più ampia disponibilità
di CV. Meccanismi di sostegno per l'accesso online
ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro Per
semplificare ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro l'accesso comune alle
domande di lavoro, ai CV e alle offerte di lavoro al di là delle frontiere
nazionali, sono introdotti due obblighi: a) l'articolo 15 impone ai SPI e
agli altri partner di EURES di migliorare l'accesso al portale EURES attraverso
i portali nazionali di ricerca di lavoro da essi gestiti e b)
l'articolo 17 dispone che i SPI e gli altri partner di EURES che
registrano tali dati, assistano adeguatamente i richiedenti lavoro e i datori
di lavoro desiderosi di iscriversi anche al portale EURES. Messa in contatto automatizzata La Commissione europea sta definendo una classificazione
europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e delle occupazioni.
Se da un lato la sua prima funzione è di servire da strumento per la messa in
contatto automatizzata basata sulle competenze nel portale EURES, dall'altro
essa consentirà la piena interoperabilità dei dati tra i portali nazionali di
ricerca del lavoro in tutta l'Europa. Da un punto di vista tecnico, l'armonizzazione
dei sistemi di classificazione per l'interoperabilità dei sistemi non è
necessaria ai fini della messa in contatto automatizzata. In vista
dell'introduzione nella legislazione dell'Unione di un appropriato meccanismo
che consenta a tutti gli Stati membri di sviluppare una messa in contatto
transfrontaliera automatizzata nei portali nazionali per la ricerca di lavoro,
l'articolo 16 si limita ad imporre a questi ultimi di definire un primo
inventario per stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni
nazionali e questa classificazione europea. Nell'articolo 16,
paragrafo 3, è fissato un termine per gli Stati membri a decorrere dal
quale dovrà essere garantita l'interoperabilità di tutti i dati condivisi, a
condizione che siano rispettate norme tecniche e utilizzati appositi modelli. Responsabilità per la qualità dei dati La responsabilità per la qualità dell'offerta
di lavoro, l'esattezza delle informazioni in essa contenute e la conformità
alla legislazione e alle norme nazionali spetta all'organismo che pubblica tali
informazioni sul portale EURES. Sul portale figura una clausola di non
responsabilità della Commissione per informare gli utilizzatori del portale al
riguardo. L'articolo 14 indica nel suo paragrafo 4 la necessità di
una tale legislazione e di tali norme nazionali, nel paragrafo 5
stabilisce il principio di cooperazione e di scambio di informazioni in questo
settore e nel paragrafo 6 prevede la necessità che la fonte dei dati
riguardanti le offerte di lavoro sia rintracciabile (ossia, deve essere
possibile risalire all'organismo che li diffonde). 5.4. Capo IV — Servizi di sostegno
Questo capo presenta le misure specifiche
relative al mainstreaming e ai servizi di sostegno, vale a dire: –
messa a disposizione, per i richiedenti lavoro o i
datori di lavoro, che ricorrono a servizi al cliente per quanto concerne il
collocamento, delle informazioni generali sulla rete EURES in tutta l'Unione e
possibilità concreta per tutte le persone interessate di accedere alla rete; –
assistenza a tutte le persone interessate alle
attività di messa in contatto, di collocamento e di assunzione attraverso la rete
EURES (articolo 20, paragrafi da 2 a 4, e articoli da 21
a 23). Le disposizioni del presente capo appoggiano esplicitamente
l'idea che i servizi di sostegno possano essere forniti da organismi diversi
dai SPI, in linea di principio attraverso la partecipazione volontaria dei
partner di EURES alla rete. Inoltre, i SPI sono incoraggiati a costituire
partenariati volti a promuovere un pacchetto coerente di servizi destinati ai
datori di lavoro per quanto concerne la mobilità lavorativa nell'UE
(articolo 21, paragrafo 4). Principi
I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 garantiscono
rispettivamente i principi che gli Stati membri devono assicurare un accesso
effettivo alla rete EURES sul loro territorio e definire un approccio
coordinato ai servizi di sostegno, a fronte della loro responsabilità per
quanto riguarda il regime di autorizzazione per i partner di EURES, il buon
funzionamento dell'ufficio nazionale di coordinamento e il ruolo di difesa
dell'interesse pubblico dei SPI in questo settore. L'articolo 18,
paragrafo 3, elenca una serie di opzioni in materia di prestazione di
servizi sul territorio di ciascuno Stato membro. L'articolo 18, paragrafo 5, sancisce
il principio che i servizi di sostegno debbano essere gratuiti per i lavoratori,
mentre la prestazione della maggior parte dei servizi di sostegno ai datori di
lavoro può essere soggetta al pagamento di una tariffa, conformemente alle
pratiche nazionali (articolo 18, paragrafo 6). Mainstreaming
L'articolo 19 e l'articolo 20,
paragrafo 1, prevedono rispettivamente che a) ogni lavoratore e ogni
datore di lavoro che si iscrivono per ottenere servizi al cliente presso un
servizio per l'impiego nell'UE debbano ricevere le necessarie informazioni di
base su ciò che EURES può fare per loro, e che b) ogni lavoratore interessato sia
informato in anticipo della disponibilità di una "offerta EURES" di
assistenza supplementare. Servizi
di sostegno Secondo le pratiche attuali, gli organismi
appartenenti alla rete EURES sono invitati a fornire servizi di informazione,
di consulenza e di orientamento ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro
come segue: –
(...) aiutando e consigliando i richiedenti lavoro
interessati a lavorare all'estero, informandoli sulle offerte di lavoro
adeguate e fornendo loro aiuto e assistenza nella redazione di domande e CV
conformemente al modello di CV europeo raccomandato. I richiedenti lavoro hanno
la possibilità di registrare il proprio CV nella base dati EURES CV; –
(...) fornendo informazioni e servizi di assunzione
ai datori di lavoro che desiderino assumere personale proveniente da altri
paesi, nonché consulenza e assistenza nella definizione del profilo dei
potenziali candidati. Essi dovranno inoltre promuovere la base dati EURES CV
come strumento di accesso dei datori di lavoro ai profili di persone
interessate a lavorare all'estero. La decisione del 2012 ha esortato gli Stati
membri a focalizzarsi maggiormente sulle attività di messa in contatto, di
collocamento e di assunzione. Per contribuire ad un'attuazione più coerente
della legislazione dell'UE nell'ambito della rete EURES, occorre che tale
legislazione specifichi i servizi di sostegno destinati ai richiedenti lavoro e
ai datori di lavoro interessati all'assistenza in tema di mobilità lavorativa
all'interno dell'UE. Gli articoli da 20 a 23 contemplano l'intera gamma di
servizi, dall'informazione e dall'orientamento generali ad un'assistenza più
personalizzata, in particolare riguardo a questioni inerenti alla sicurezza
sociale e all'assistenza successiva all'assunzione. Servizi
di sostegno specifici I lavoratori frontalieri affrontano problemi
specifici per quanto riguarda la sicurezza sociale, la fiscalità e
l'assicurazione e chiedono quindi un'assistenza specifica. Gli Stati membri interessati possono decidere
di instaurare strutture di cooperazione e di prestazione di servizi nelle
regioni transfrontaliere; in questo caso i servizi di sostegno ai lavoratori
frontalieri devono includere: a) soluzioni a sportello unico per la
comunicazione delle offerte e delle domande di lavoro e dei CV
(articolo 15, paragrafo 6); b); informazioni generali mirate
(articolo 19, paragrafo 2); e c) per quanto riguarda la sicurezza sociale,
l'accesso integrato online (articolo 23, paragrafo 2) e l'assistenza
e il rinvio della pratica alle autorità competenti (articolo 23,
paragrafo 3). I partenariati transfrontalieri costituiscono
una forma specifica di queste strutture di sostegno. Sotto la guida dei SPI
degli Stati membri, essi possono riunire, in varie forme di partenariato, in
funzione dei bisogni del mercato del lavoro regionale transfrontaliero, servizi
pubblici per l'impiego, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali,
autorità locali e altre istituzioni che si occupano di problemi legati
all'occupazione e alla formazione professionale nelle regioni di confine. Le
regioni transfrontaliere che possono fruire di una particolare struttura di
sostegno sono bacini di occupazione caratterizzati da flussi imponenti di
pendolarismo transfrontaliero o con un chiaro potenziale in tal senso. Accesso non discriminatorio alle politiche
attive del mercato del lavoro (PAML) L'articolo 24 stabilisce il principio che
non deve esistere alcuna discriminazione nell'accesso alle PAML tra i cittadini
che si spostano all'interno del proprio paese e i cittadini che si spostano in
altri Stati membri (parità di trattamento in caso di mobilità in uscita).
Questo articolo è il corollario dell'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 492/2011, che stabilisce che i lavoratori che ricercano un impiego sul
territorio di uno Stato membro vi ricevono la stessa assistenza di quella
prestata da tale Stato membro ai propri cittadini (parità di trattamento in
caso di mobilità in entrata). 5.5. Capo V — Relazione con le
strategie in materia di mobilità Questo capo presenta le misure specifiche
volte a: –
sostenere l'attività della rete EURES tramite lo
scambio di informazioni in materia di carenze e di eccedenze di manodopera a
livello nazionale e tramite il coordinamento delle misure tra gli Stati membri (articoli
da 25 a 30). Le disposizioni contenute nel presente capo
sostengono esplicitamente l'estensione della raccolta e del trattamento delle
informazioni, dei dati e degli indicatori ad organismi diversi dai SPI,
attraverso la partecipazione dei partner di EURES alla rete. Obiettivo generale dello scambio di
informazioni e della rendicontazione L'obiettivo generale di questo capo consiste
nel consolidamento delle disposizioni esistenti in tema di condivisione delle
informazioni nell'ambito della rete EURES quando questa rappresenta un
vantaggio per la qualità delle realizzazioni collettive concrete o per il
coordinamento delle politiche degli Stati membri. Attività inerenti allo scambio di
informazioni L'articolo 25 riprende una disposizione
concordata nel quadro dei negoziati sul programma dell'UE per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI). Essa dovrà contribuire ad integrare nei lavori
della rete EURES l'analisi dei dati sui flussi e sui modelli della mobilità dei
lavoratori. Dal momento che tale disposizione si presta ad essere inserita nel
regolamento EURES, si propone di abrogare l'articolo corrispondente nel
programma EaSI (vedasi articolo 35). L'articolo 26 introduce l'obbligo per gli
Stati membri di condividere le informazioni sul mercato del lavoro rilevanti ai
fini della mobilità lavorativa nell'Unione europea. Gli Stati membri potranno
in tal modo collegare meglio le azioni realizzate nell'ambito della rete EURES
con il quadro globale delle strategie in materia di mobilità. L'articolo 27 incoraggia tutti gli organismi
appartenenti alla rete EURES, vale a dire uffici di coordinamento, SPI e altri
partner di EURES a condividere apertamente e in modo proattivo le informazioni
disponibili sulla situazione esistente nel loro Stato membro, che potrebbero
essere utili per i lavoratori interessati alla mobilità lavorativa all'interno
dell'UE. Ad oggi, tali informazioni sono raccolte solo dagli uffici di
coordinamento e quindi immesse nel portale EURES. I lavoratori trarranno
vantaggio da un approccio ascendente più inclusivo per la compilazione di
questo tipo di informazioni. Il risultato potrebbe essere consolidato in
modelli stabiliti di comune accordo (articolo 27, paragrafo 3). L'articolo 28 riprende l'approccio in
tema di programmazione stabilito nella decisione del 2012. Lo scambio delle
informazioni sulle attività pianificate, sulle risorse e sul controllo da parte
degli uffici di coordinamento nazionali dovrebbe rafforzare l'efficacia
dell'intera rete EURES. Ciò potrà rafforzare le sinergie e promuovere lo sviluppo
di progetti specifici comuni di assunzione del personale. Attività inerenti all'elaborazione delle
relazioni Nell'articolo 29 sono stabiliti i metodi
di misurazione delle prestazioni della rete EURES. L'articolo 30 intende mantenere
l'approccio stabilito all'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 492/2011 relativo alla presentazione ogni due anni di una relazione
sull'attuazione del capo II del regolamento. 5.6. Capo VI – Disposizioni finali L'articolo 31 precisa che tutte le misure
di cui al presente regolamento devono essere attuate in conformità alla
legislazione dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali e alle
corrispondenti misure nazionali di esecuzione. Essendo la Commissione uno degli
attori in quanto ufficio europeo di coordinamento, deve essere rispettato anche
il regolamento (CE) n. 45/2001. L'articolo 32 prevede una valutazione ex
post dell'attuazione del presente regolamento. Gli articoli 33 e 34 sono disposizioni
standard del diritto derivato dell'UE in materia di applicazione degli
articoli 290 e 291 del TFUE. L'articolo 35 specifica le disposizioni
da abrogare. L'articolo 36 sottolinea l'esistenza di
disposizioni provvisorie conformemente ai trattati di adesione. Questa
disposizione è applicabile alla Croazia. 2014/0002 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo ad una rete europea di servizi per
l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore
integrazione dei mercati del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17], visto il parere del Comitato delle regioni[18], sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La libera circolazione dei
lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché
uno dei pilastri del mercato interno dell'Unione, sancita dall'articolo 45
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato").
Questo principio trova ulteriore applicazione nel diritto dell'Unione mirante a
garantire il pieno esercizio dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione e
ai loro familiari. (2) La libera circolazione dei
lavoratori è un elemento essenziale per lo sviluppo nell'Unione di un mercato
del lavoro più integrato che consenta ai lavoratori di trasferirsi da regioni
con un'elevata disoccupazione a zone caratterizzate da carenza di manodopera.
Inoltre contribuisce a reperire le competenze necessarie a coprire i posti di
lavoro disponibili e a superare le strozzature sul mercato del lavoro. (3) Le disposizioni del
regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione (codificazione)[19]
ha istituito meccanismi di compensazione e di scambio di informazioni, mentre
la decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre
2012, ha stabilito disposizioni relative al funzionamento di una rete
denominata EURES (European Employment Services) in conformità del regolamento
suddetto. È necessaria quindi una revisione di questo quadro normativo per
tenere conto dei nuovi modelli di mobilità, del rafforzamento delle
disposizioni in materia di mobilità equa, dell'evoluzione tecnologica dello
scambio di dati sulle offerte di lavoro, della diversità dei canali utilizzati
dai richiedenti lavoro e dai datori di lavoro per assumere personale, nonché
del ruolo crescente svolto da altri intermediari del mercato del lavoro che
operano insieme ai servizi pubblici per l'impiego ("SPI") nella
prestazione di servizi di assunzione del personale. (4) Al fine di aiutare i
lavoratori che godono del diritto di libera circolazione ad esercitare
effettivamente tale diritto, l'assistenza prestata conformemente alle
disposizioni del presente regolamento è destinata ad ogni cittadino dell'Unione
che ha il diritto di accedere ad un'attività in qualità di lavoratore
subordinato nonché ai membri della sua famiglia, in conformità all'articolo 45
del trattato. Gli Stati membri devono concedere lo stesso accesso a ogni
cittadino di paesi terzi che, in virtù della legislazione nazionale o
dell'Unione, benefici in questo campo di pari trattamento con i cittadini
dell'UE. (5) Al fine di realizzare la
libera circolazione di tutti i lavoratori attraverso una mobilità equa e
volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione, la crescente interdipendenza
tra i mercati del lavoro rende necessaria una più stretta cooperazione tra i
servizi per l'impiego, in conformità all'articolo 46, lettera a), del
trattato; di conseguenza occorre stabilire un quadro comune di cooperazione tra
gli Stati membri e la Commissione in materia di mobilità dei lavoratori
all'interno dell'Unione. Questo quadro dovrà riunire le offerte di lavoro
dell'intera Unione e permettere di presentare domanda di assunzione
("messa in contatto e compensazione"), definire la prestazione dei
relativi servizi di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro e prevedere
un approccio comune per condividere le informazioni necessarie per favorire
tale cooperazione. (6) Nel "Patto per la
crescita e l'occupazione", il Consiglio europeo ha chiesto che sia
esaminata la possibilità di estendere la rete EURES ad apprendistati e
tirocini. La loro inclusione nel campo d'applicazione del presente regolamento
è possibile a condizione che le persone interessate siano considerate
lavoratori ai sensi dei diritti conferiti ai cittadini dall'articolo 45
del trattato. Occorre mettere in atto un appropriato scambio di informazioni di
carattere generale sulla mobilità per gli apprendistati e i tirocini
all'interno dell'Unione e offrire un'assistenza adeguata alle persone
interessate, sulla base di un meccanismo di compensazione delle offerte, una
volta che tale compensazione sia stata giudicata fattibile conformemente alle
norme pertinenti e nel rispetto delle competenze degli Stati membri. (7) Urge l'applicazione più
uniforme in tutta l'Unione della messa in contatto e della compensazione delle
offerte e delle domande di lavoro, dei servizi di sostegno e dello scambio di
informazioni sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. È pertanto
necessario che la rete EURES sia parte integrante del quadro comune per la
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Occorre definire le
funzioni e le responsabilità dei diversi organismi facenti parte della rete,
quali la Commissione europea ("ufficio europeo di coordinamento"),
gli organismi designati dagli Stati membri ad agire a livello nazionale
("uffici di coordinamento nazionali") e le organizzazioni che
prestano assistenza ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro ("partner
di EURES"). (8) La cooperazione
transnazionale e transfrontaliera e il sostegno a tutti gli organismi operanti
nel quadro di EURES negli Stati membri saranno favoriti dall'esistenza di una
struttura a livello dell'Unione ("ufficio europeo di coordinamento")
che fornisce informazioni, attività di formazione, orientamenti e strumenti
comuni. Tale struttura sarà inoltre responsabile dello sviluppo del "portale
europeo sulla mobilità lavorativa" (portale EURES), piattaforma
informatica comune. Per assisterla nei suoi lavori, dovranno essere elaborati,
di concerto con gli Stati membri, programmi di lavoro pluriennali. (9) Gli Stati membri dovranno
istituire uffici di coordinamento a livello nazionale per dare supporto e
assistenza di carattere generale a tutti gli organismi che operano nel quadro
di EURES sul loro territorio; essi dovranno inoltre favorire la collaborazione
con i loro omologhi negli altri Stati membri e con l'ufficio europeo di
coordinamento. A tali uffici di coordinamento spetterà, in particolare,
trattare le denunce e i problemi legati alle offerte di lavoro, nonché
verificare il rispetto delle disposizioni in materia di mobilità equa e
volontaria dei lavoratori all'interno dell'Unione. (10) La partecipazione delle parti
sociali alla rete EURES contribuirà in particolare all'analisi degli ostacoli
alla mobilità nonché alla promozione della mobilità del lavoro equo e volontario
all'interno dell'Unione, in particolare nelle regioni transfrontaliere. Occorre
pertanto coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione
nella struttura gestionale generale della rete EURES e far sì che le
organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati possano candidarsi a partner
di EURES. (11) Rispetto ad altri organismi,
la rete EURES dovrà avere una composizione flessibile per adeguarsi all'evoluzione
del mercato per i servizi di assunzione. L'emergere di vari tipi di servizi per
l'impiego e la ridefinizione del ruolo dei SPI in relazione alle agenzie
nazionali di assunzione di personale indicano la necessità di uno sforzo comune
da parte degli Stati membri e della Commissione europea verso l'apertura della
rete EURES quale strumento principale dell'Unione per la prestazione di servizi
di assunzione all'interno dell'UE. (12) Un allargamento della rete
EURES a nuovi partner comporterà vantaggi sociali, economici e finanziari. Risulterà
così migliorata l'efficacia della prestazione di servizi, attraverso la
promozione dei partenariati, della complementarità e dei miglioramenti
qualitativi. Tale allargamento accrescerà inoltre la quota di mercato della
rete EURES in quanto i nuovi membri metteranno a disposizione le loro offerte e
domande di lavoro e i loro curriculum vitae ("CV"). La cooperazione
transnazionale e transfrontaliera, elemento chiave del funzionamento della rete
EURES, potrebbe generare forme innovative di apprendimento e di cooperazione
tra i servizi per l'impiego, anche per quanto riguarda le norme di qualità nel
campo delle offerte di lavoro e dei servizi di sostegno. La rete EURES vedrà
quindi aumentare la sua importanza come uno dei principali strumenti dell'UE a
disposizione degli Stati membri e della Commissione europea per sostenere
misure concrete finalizzate ad un elevato livello di occupazione nell'Unione. (13) Date le competenze degli Stati
membri in materia di organizzazione dei mercati del lavoro, è opportuno che
spetti ad essi la responsabilità di autorizzare, sui loro rispettivi territori,
gli organismi a partecipare alla rete in qualità di partner di EURES. Le
autorizzazioni devono essere soggette a criteri minimi comuni e ad un insieme
limitato di norme di base relative alla procedura di autorizzazione, al fine di
garantire la trasparenza e la parità di opportunità al momento dell'adesione
alla rete EURES, ferma restando la flessibilità necessaria per tener conto dei
diversi modelli nazionali e delle diverse forme di cooperazione tra i servizi
pubblici per l'impiego e altri soggetti del mercato del lavoro negli Stati
membri. (14) Uno degli obiettivi della rete
EURES è favorire una mobilità equa dei lavoratori all'interno dell'Unione;
pertanto, i criteri minimi comuni da applicare nell'autorizzare gli organismi
ad aderirvi dovranno includere l'obbligo di rispettare pienamente le norme vigenti
in materia di lavoro e le pertinenti disposizioni di legge. (15) Per garantire il giusto
equilibrio tra l'attuale funzionamento della rete EURES, che si basa su una
cooperazione di lunga data tra SPI, e l'obiettivo di apertura della rete a
nuovi organismi, occorre prevedere il riconoscimento della posizione specifica
dei SPI nella rete EURES. Occorre inoltre stabilire un periodo transitorio, al
termine del quale anche la partecipazione dei SPI sarà soggetta alla piena
applicazione dei criteri minimi comuni. Gli Stati membri devono garantire che i
SPI si conformino ai criteri minimi comuni e agli obblighi imposti dal presente
regolamento. (16) Per comunicare ai lavoratori e
ai datori di lavoro informazioni affidabili e aggiornate sui diversi aspetti
della mobilità lavorativa all'interno dell'Unione, occorre che la rete EURES
cooperi con altri organismi, servizi e reti dell'UE che agevolano la mobilità e
informano i cittadini sui diritti conferiti loro dalla legislazione
dell'Unione: ne sono esempi il portale "La tua Europa", il portale
europeo per i giovani e SOLVIT, nonché gli organismi responsabili del
riconoscimento delle qualifiche professionali e quelli incaricati di
promuovere, di analizzare, di controllare e di sostenere la parità di
trattamento dei lavoratori, designati conformemente alla direttiva ../2013/UE
del [Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della
libera circolazione dei lavoratori]. (17) Il diritto alla libera
circolazione significa che debbano essere creati strumenti volti a sostenere la
messa in contatto e la compensazione, vale a dire lo scambio di offerte e
domande di lavoro e di CV, in modo da rendere il mercato del lavoro pienamente
accessibile ai lavoratori e ai datori di lavoro, conformemente
all'articolo 46, lettera d), del trattato; è opportuno pertanto che
la Commissione istituisca e gestisca, a livello dell'Unione, una piattaforma
informatica comune. Garantire tale diritto significa far sì che i lavoratori
possano effettivamente aver accesso a tutte le opportunità di impiego nell'intera
Unione. (18) La piattaforma informatica
comune che presenta le offerte di lavoro e offre la possibilità di candidarsi
per tali posti di lavoro, mettendo automaticamente in contatto i dati dei
richiedenti lavoro e quelli dei datori di lavoro secondo diversi criteri e a
livelli diversi, dovrà favorire l'equilibrio sui mercati del lavoro
dell'Unione, che apporterà un elevato livello di occupazione e contribuirà ad
evitare di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello
dell'occupazione nelle diverse regioni e nei diversi settori. (19) La responsabilità giuridica di
assicurare la qualità intrinseca e tecnica delle informazioni rese disponibili
sulla piattaforma informatica comune, in particolare dei dati relativi alle
offerte di lavoro, spetta agli organismi che comunicano tali informazioni,
conformemente alla legislazione e/o alle norme adottate dagli Stati membri. La
Commissione dovrà facilitare la cooperazione per far sì che eventuali frodi o
abusi relativi allo scambio di informazioni a livello europeo possano essere
individuati rapidamente. (20) Un sistema di classificazione
comune delle abilità, delle qualifiche, delle competenze e delle professioni
costituisce uno degli strumenti più importanti per consentire la presentazione
di domande di lavoro online nell'Unione; è pertanto necessario sviluppare la
cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea al fine di garantire
l'interoperabilità e stabilire un'adeguata messa in contatto automatizzata
transfrontaliera, anche grazie alla mappatura incrociata, tra il sistema comune
e i sistemi nazionali di classificazione. In tale contesto è opportuno
utilizzare anche altri formati e strumenti europei esistenti per la
comparabilità e la trasparenza delle competenze e delle qualifiche, ad esempio
il quadro europeo delle qualifiche e il quadro unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (Europass). (21) Occorre definire un approccio
comune per quanto riguarda i servizi prestati dagli organismi partecipanti alla
rete EURES ("servizi di sostegno"); va inoltre assicurato per quanto
possibile il rispetto del principio della parità di trattamento dei lavoratori
e dei datori di lavoro che chiedono assistenza per la mobilità lavorativa
all'interno dell'UE, indipendentemente dalla loro ubicazione nell'Unione; di
conseguenza occorre stabilire principi e norme relativamente alla disponibilità
dei servizi di sostegno sul territorio dei singoli Stati membri. Questo
approccio comune si applica anche ad apprendistati e tirocini, considerati alla
stregua di posti di lavoro. (22) Una gamma più ampia e più
completa di servizi di sostegno alla mobilità lavorativa all'interno
dell'Unione avvantaggia i lavoratori ed è necessaria per migliorare il
potenziale della rete EURES e per fornire un sostegno ai lavoratori nell'arco
della loro vita lavorativa, garantendo loro possibilità di formazione e di
carriera. (23) I servizi di sostegno
contribuiranno a ridurre gli ostacoli che si frappongono all'esercizio da parte
dei richiedenti lavoro dei diritti conferiti loro, in quanto lavoratori, dalla
legislazione dell'UE, nonché a sfruttare al meglio tutte le opportunità di
lavoro migliorando in tal modo le prospettive individuali di occupazione. (24) Una conoscenza approfondita
della domanda di manodopera in relazione a professioni, settori economici e
bisogni dei datori di lavoro favorirà il diritto alla libera circolazione dei
lavoratori nell'Unione; pertanto i servizi di sostegno dovranno offrire ai
datori di lavoro, in particolare alle piccole e medie imprese, un'assistenza di
qualità. Stretti rapporti di collaborazione tra i servizi per l'impiego e i
datori di lavoro incrementeranno la disponibilità di offerte di lavoro e la
messa in contatto delle domande di lavoro e dei candidati idonei, renderanno
più stabili i percorsi professionali dei richiedenti lavoro, in particolare di
quelli appartenenti ai gruppi più vulnerabili della popolazione, e
miglioreranno la conoscenza del mercato del lavoro. (25) I servizi di sostegno comuni a
tutti gli Stati membri dovranno essere definiti sulla base del consenso
emergente sulle buone pratiche degli Stati membri in materia di informazione,
consulenza e orientamento forniti ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro. (26) Essendo i servizi di sostegno
ai lavoratori legati all'esercizio del diritto fondamentale di libera
circolazione in quanto lavoratori, conferito loro dalla legislazione dell'Unione,
è necessario che tali servizi siano gratuiti. Per contro, i servizi di sostegno
ai datori di lavoro possono essere soggetti al pagamento di una tariffa,
conformemente alle pratiche nazionali. (27) Occorre prestare particolare
attenzione al sostegno alla mobilità nelle regioni transfrontaliere e alla
prestazione di servizi ai lavoratori frontalieri che risiedono in uno Stato
membro e lavorano in un altro, sono confrontati con pratiche nazionali e
sistemi giuridici diversi e si scontrano con ostacoli specifici alla mobilità
sul piano amministrativo, giuridico o fiscale. Per facilitare questo tipo di
mobilità, gli Stati membri possono decidere di istituire strutture di sostegno
specifiche; nel quadro della rete EURES, tali strutture dovranno rispondere ad
esigenze specifiche in materia di informazione, di consulenza, di orientamento,
di messa in contatto transfrontaliera delle domande e delle offerte di lavoro e
dei conseguenti collocamenti. (28) La trasparenza dei mercati del
lavoro e adeguate capacità di messa in contatto sono i presupposti alla
mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione. Un migliore equilibrio tra
l'offerta e la domanda di manodopera può essere conseguito attraverso la
creazione, a livello dell'Unione, di un sistema efficiente di scambio di
informazioni sulle eccedenze e sulle carenze di manodopera a livello nazionale
e settoriale; occorre che la Commissione europea e gli Stati membri
istituiscano un tale sistema sulla cui base essi possano elaborare le loro
politiche di mobilità e rafforzare la cooperazione pratica all'interno della
rete EURES. (29) La libera circolazione dei
lavoratori e un elevato tasso di occupazione sono strettamente collegati; la
realizzazione di tali obiettivi implica che gli Stati membri definiscano
politiche di mobilità che contribuiscano ad un miglior funzionamento dei
mercati del lavoro nell'Unione. La politica di mobilità degli Stati membri deve
essere considerata parte integrante delle loro politiche sociali e
occupazionali. (30) Occorre stabilire un ciclo di
programmazione per favorire il coordinamento delle misure volte a promuovere la
mobilità nell'Unione. Per essere efficace, la programmazione dei piani d'azione
degli Stati membri dovrà prendere in considerazione i dati sui flussi e sui
modelli di mobilità, l'analisi della situazione e delle previsioni per quanto
riguarda carenze ed eccedenze di manodopera, nonché l'esperienza e le pratiche
relative all'assunzione di personale nell'ambito della rete EURES; tale
programmazione dovrà inoltre comportare un esame delle risorse e degli
strumenti di cui dispongono gli organismi negli Stati membri per facilitare la
mobilità lavorativa all'interno dell'UE. (31) La condivisione dei progetti
di piani d'azione nel quadro del ciclo di programmazione tra gli Stati membri
dovrà consentire agli uffici di coordinamento nazionali, che agiscono per conto
degli Stati membri, e all'ufficio europeo di coordinamento di indirizzare le
risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati, e quindi di
orientare lo sviluppo della rete EURES come strumento incentrato maggiormente
sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori in funzione delle
dinamiche del mercato del lavoro. (32) Al fine di disporre di
informazioni adeguate per misurare i risultati della rete EURES, vanno definiti
indicatori comuni. Tali indicatori dovranno aiutare gli organismi partecipanti
alla rete EURES a determinare i loro risultati e a valutare i progressi
compiuti in rapporto agli obiettivi fissati per la rete EURES nel suo
complesso, compreso il suo contributo all'attuazione di una strategia
coordinata a favore dell'occupazione, in conformità all'articolo 145 del
trattato. (33) Laddove le disposizioni di cui
al presente regolamento prevedano il trattamento di dati personali, tale
trattamento deve essere effettuato nel rispetto della legislazione dell'UE
relativa alla protezione dei dati personali [20]
nonché delle misure nazionali di esecuzione. (34) Il presente regolamento rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui all'articolo 6
del trattato sull'Unione europea. (35) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro comune di cooperazione
tra gli Stati membri al fine di mettere in relazione le offerte di lavoro, di
offrire la possibilità di candidarsi per tali posti di lavoro e di facilitare
il raggiungimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del
lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e
può, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista,
essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato in detto articolo. (36) Al fine di garantire che gli
obblighi imposti agli Stati membri per quanto riguarda l'autorizzazione degli
organismi intenzionati a partecipare alla rete EURES come partner di EURES e la
trasmissione di indicatori comuni sui risultati di tali organismi possano
essere modificati a fronte dell'esperienza acquisita con la loro applicazione o
dell'evoluzione dei bisogni del mercato del lavoro, alla Commissione deve
essere conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di preparazione e di
elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrà provvedere alla
contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (37) Per garantire condizioni
uniformi per l'attuazione delle norme tecniche e dei formati applicabili alla
messa in contatto automatizzata e alla corrispondenza delle offerte e delle
domande di lavoro, nonché dei modelli e delle procedure di scambio di
informazioni tra gli Stati membri, devono essere conferite alla Commissione
competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto 1. Il presente regolamento mira
ad agevolare l'esercizio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione,
conformemente all'articolo 45 del TFUE, tramite l'istituzione di un quadro
comune di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. 2. Ai fini del primo paragrafo,
il presente regolamento stabilisce gli obiettivi, i principi e le norme relativamente:
a) alla cooperazione tra gli Stati membri e
la Commissione per quanto riguarda la condivisione dei dati sulle offerte di
lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV, nonché sul conseguente collocamento
dei lavoratori; b) alle misure adottate dagli Stati membri,
individualmente o congiuntamente, per facilitare il raggiungimento di un
equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro dell'Unione, al
fine di promuovere un elevato livello di occupazione; c) al funzionamento di una rete europea di
servizi per l'impiego che colleghi Stati membri e Commissione; d) ai connessi servizi di sostegno alla
mobilità destinati ai lavoratori e ai datori di lavoro. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) "servizi pubblici per
l'impiego": organismi degli Stati membri che fanno capo a ministeri, enti
pubblici o società di diritto pubblico e il cui compito è attuare politiche
attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse
pubblico; b) "servizi per l'impiego":
qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente operante in uno Stato
membro, che offra servizi che consentono ai richiedenti lavoro di trovare un
impiego e ai datori di lavoro di assumere personale; c) "offerta di lavoro": qualsiasi
offerta di impiego, anche sotto forma di apprendistato e tirocinio considerati
alla stregua di un'attività lavorativa; d) "messa in contatto e
compensazione": lo scambio di informazioni e il trattamento delle offerte
di lavoro, delle domande di lavoro e dei CV; e) "piattaforma informatica
comune": l'infrastruttura informatica e le relative piattaforme istituite
a livello europeo ai fini della messa in contatto e della compensazione; f) "collocamento" ad opera
dei servizi per l'impiego di un lavoratore presso un datore di lavoro o
"assunzione" di un lavoratore per conto di un datore di lavoro: la
prestazione di servizi di intermediazione tra l'offerta e la domanda
finalizzata a coprire un posto di lavoro disponibile; g) "lavoratore frontaliero":
qualsiasi persona che eserciti un'attività subordinata in uno Stato membro e
che risieda in un altro Stato membro, nel quale rientra in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana. CAPO II
ISTITUZIONE DELLA RETE EURES Articolo 3
Istituzione Il presente regolamento istituisce una rete
europea di servizi per l'impiego ("la rete EURES"). Articolo 4
Composizione, funzioni e responsabilità congiunte 1. La rete EURES comprende le
seguenti entità: a) la Commissione europea, incaricata di
assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività tramite l'"ufficio
europeo di coordinamento"; b) i membri di EURES, ossia gli organismi
designati dagli Stati membri, responsabili dell'applicazione del presente
regolamento nel rispettivo Stato membro, vale a dire gli "uffici di
coordinamento nazionali"; c) i partner di EURES, ossia gli organismi
autorizzati dagli Stati membri a fornire sostegno tramite la messa in contatto
e la compensazione a livello nazionale, regionale e/o locale e/o servizi di sostegno
ai lavoratori e ai datori di lavoro. 2. Secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità, tutti gli organismi partecipanti alla rete EURES incentivano
attivamente, in stretta collaborazione, le opportunità offerte dalla mobilità
lavorativa nell'Unione e si adoperano per migliorare modi e mezzi che
consentano ai lavoratori e ai datori di lavoro di cogliere tali opportunità a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Articolo 5
Obiettivi La rete EURES contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) facilitare l'esercizio dei diritti
conferiti dall'articolo 45 del TFUE e dalle disposizioni del regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione[21]; b) applicare la strategia coordinata
per l'occupazione conformemente all'articolo 145 del TFUE; c) migliorare il funzionamento e
l'integrazione dei mercati del lavoro nell'Unione; d) accrescere la mobilità geografica e
professionale volontaria nell'Unione su base equa; e) assicurare l'inclusione e
l'integrazione sociale delle persone escluse dal mercato del lavoro. Articolo 6
Responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento 1. L'ufficio europeo di
coordinamento si impegna in particolare: a) a definire un quadro coerente e a fornire
un appoggio orizzontale alla rete EURES tramite: i) la gestione e lo sviluppo di un portale europeo
della mobilità lavorativa ("portale EURES") e dei servizi informatici
connessi, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di
lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi quali i
passaporti delle competenze, e di altre informazioni, in collaborazione con
altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione; ii) attività di informazione e comunicazione; iii) un programma comune di formazione del
personale di EURES; iv) la messa in rete, lo scambio delle migliori
pratiche e l'apprendimento reciproco all'interno della rete EURES; b) ad effettuare un'analisi della mobilità
geografica e professionale; c) a sviluppare un quadro adeguato per la
cooperazione e la messa in contatto e la compensazione all'interno dell'Unione
in tema di apprendistati e tirocini, in conformità al presente regolamento; d) a monitorare e valutare le attività di
EURES e i suoi risultati in termini di occupazione, in collaborazione con i
membri di EURES. 2. I suoi programmi di lavoro
pluriennali sono elaborati di concerto con il gruppo di coordinamento EURES di
cui all'articolo 11. Articolo 7
Responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali 1. Ogni ufficio di coordinamento
nazionale ha il compito: a) di cooperare con la Commissione e gli
altri Stati membri in ordine alla messa in contatto e alla compensazione, nel
quadro stabilito al capo III; b) di organizzare le attività di EURES nello
Stato membro interessato, anche fornendo servizi di sostegno conformemente al
capo IV; c) di coordinare le azioni dello Stato
membro interessato a livello nazionale e con gli altri Stati membri
conformemente al capo V. 2. L'ufficio di coordinamento
nazionale organizza inoltre l'attuazione a livello nazionale delle attività di
sostegno orizzontali dell'ufficio europeo di coordinamento di cui
all'articolo 6, ove necessario in stretta collaborazione con questo e con
altri uffici di coordinamento nazionali. Tali attività di sostegno orizzontale
sono in particolare le seguenti: a) ai fini della pubblicazione, anche sul
portale EURES, la raccolta e la convalida delle informazioni sui partner di
EURES presenti sul territorio nazionale, sulle loro attività e sulla gamma di
servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori di lavoro; b) le attività propedeutiche alla formazione
connesse con le attività di EURES, nonché la selezione del personale
partecipante al programma comune di formazione e ad attività di apprendimento
reciproco; c) la raccolta e l'analisi dei dati previsti
agli articoli 28 e 29. 3. Ai fini della pubblicazione,
anche sul portale EURES, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro,
l'ufficio di coordinamento nazionale convalida, aggiorna regolarmente e
diffonde in tempo utile le informazioni e gli orientamenti disponibili a
livello nazionale in merito: a) alle condizioni di vita e di lavoro; b) alle procedure amministrative in materia
di occupazione; c) alle norme applicabili ai lavoratori; d) agli apprendistati e ai tirocini; e) se del caso, alla situazione dei
lavoratori frontalieri in particolare nelle regioni transfrontaliere. Ove necessario, l'ufficio di coordinamento
nazionale può convalidare e diffondere le informazioni in collaborazione con
altri servizi e reti di informazione e consulenza e con organismi appropriati
su scala nazionale, compresi quelli di cui all'articolo 5 della direttiva 2013/.../UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori[22].
4. L'ufficio di coordinamento
nazionale sostiene in generale gli organismi partecipanti alla rete EURES e presenti
sul suo territorio nella collaborazione con i loro omologhi negli altri Stati
membri. Ciò vale in particolare nel caso di reclami in relazione ad offerte di
lavoro e ad assunzioni di personale nel quadro di EURES, nonché nella
cooperazione con le autorità pubbliche, quali ad esempio gli ispettorati del
lavoro. 5. L'ufficio di coordinamento
nazionale incoraggia la collaborazione con le parti interessate, quali i
servizi di orientamento professionale, le università, le camere di commercio e
le organizzazioni che partecipano a programmi di apprendistato e di tirocinio. 6. Ciascuno Stato membro
provvede a che il proprio ufficio di coordinamento nazionale disponga del
personale e delle altre risorse necessarie per l'espletamento dei suoi compiti,
quali definiti dal presente regolamento. 7. L'ufficio di coordinamento
nazionale è diretto da un coordinatore nazionale che è membro del gruppo di
coordinamento di cui all'articolo 11. Articolo 8
Autorizzazione dei partner di EURES 1. Ciascuno Stato membro
istituisce un sistema in base al quale autorizza i partner di EURES a
partecipare alla rete EURES, monitora le loro attività e ne verifica la
conformità alla legislazione nazionale e a quella dell'Unione nell'applicazione
del presente regolamento. Tale sistema è trasparente, proporzionato e conforme
ai principi della parità di trattamento degli organismi candidati e del rispetto
della legge. 2. Gli Stati membri informano
l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi nazionali istituiti e
ai partner di EURES autorizzati a partecipare alla rete EURES. 3. I servizi per l'impiego
operanti legittimamente in uno Stato membro possono chiedere in tale Stato
membro di partecipare alla rete EURES in quanto partner di EURES, fermi restando
il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e il sistema
istituito dallo Stato membro in questione. 4. I partner di EURES sono
autorizzati a partecipare alla rete EURES conformemente ai criteri minimi
comuni definiti nell'allegato. 5. I criteri minimi comuni
lasciano impregiudicata l'applicazione da parte di uno Stato membro dei criteri
o dei requisiti supplementari da esso ritenuti necessari ai fini di una
corretta applicazione delle norme che regolano le attività dei servizi per l'impiego
e della gestione efficace delle politiche del mercato del lavoro sul suo
territorio nazionale. Per garantire la trasparenza, tali criteri e requisiti
sono parte integrante del sistema di cui al paragrafo 1. 6. I partner di EURES possono
associarsi con altri partner di EURES o altri organismi per conformarsi ai
criteri figuranti nell'allegato. In questi casi, il mantenimento di un
partenariato appropriato è un'ulteriore condizione per poter partecipare alla
rete EURES. 7. Al fine di modificare l'allegato,
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
alla procedura di cui all'articolo 33. 8. La Commissione può, mediante
atti di esecuzione, adottare un modello per la descrizione del sistema
nazionale e procedure per condividere informazioni sui sistemi nazionali tra
gli Stati membri. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente
alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Articolo 9
Responsabilità dei partner di Eures 1. Gli organismi richiedenti
possono partecipare alla rete EURES scegliendo tra le seguenti opzioni: a) alimentando la disponibilità di offerte
di lavoro conformemente all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera a); b) alimentando la disponibilità di domande
di lavoro e di CV conformemente all'articolo 14, paragrafo 1,
lettera b); c) erogando servizi di sostegno ai
lavoratori e ai datori di lavoro conformemente al capo IV, o d) associando le opzioni di cui alle
lettere a), b) e c). 2. I partner di EURES designano
uno o più punti di contatto, quali gli uffici di collocamento e di assunzione,
i call center, gli strumenti self-service e affini, attraverso i quali i
lavoratori e i datori di lavoro possono essere assistiti per quanto riguarda la
messa in contatto e la compensazione e/o accedere ai servizi di sostegno
conformemente al presente regolamento. I punti di contatto possono appoggiarsi
anche su programmi di scambio di personale o sul distaccamento di funzionari di
collegamento oppure far ricorso ad agenzie di collocamento comuni. 3. I punti di contatto indicano
chiaramente la gamma di servizi di sostegno proposti ai lavoratori e ai datori
di lavoro. 4. Gli Stati membri possono
chiedere ai partner di EURES di contribuire: a) al funzionamento della piattaforma
nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 5, tramite il pagamento
di una tariffa o in altro modo; b) allo scambio delle informazioni di
cui all'articolo 26 e 27; c) al ciclo di programmazione di cui
all'articolo 28; d) alla raccolta dei dati conformemente
all'articolo 29. Gli Stati membri definiscono le modalità di tali
contributi nei loro sistemi nazionali sulla base del principio di
proporzionalità, tenendo conto di fattori quali la capacità amministrativa dei
partner di EURES e il loro grado di partecipazione alla rete EURES di cui al
paragrafo 1. Articolo 10
Ruolo dei servizi pubblici per l'impiego 1. Gli Stati membri possono
delegare ai loro servizi pubblici per l'impiego compiti o attività generali
attinenti all'organizzazione del lavoro ai sensi del presente regolamento,
quali lo sviluppo e la gestione dei sistemi nazionali di autorizzazione dei
partner di EURES o l'elaborazione e la diffusione delle informazioni generali
di cui all'articolo 20. 2. Gli Stati membri possono
affidare la prestazione dei servizi di sostegno di cui agli articoli da 21 a 23
ai loro servizi per l'impiego nazionali, purché partecipino alla rete EURES in
veste di partner di EURES autorizzati a norma dell'articolo 8 e
dell'allegato del presente regolamento o sulla base della deroga di cui al
paragrafo 3. 3. Per un periodo massimo di
cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, gli Stati
membri possono esonerare dall'esame volto a verificare il rispetto delle
disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato del presente regolamento i
servizi pubblici per l'impiego che, al momento dell'entrata in vigore di detto
regolamento, facevano già parte della rete EURES conformemente alla decisione
di esecuzione 2012/733/UE della Commissione e/o, se del caso, alla
decisione 2003/8/CE della Commissione. Gli Stati membri informano la
Commissione delle deroghe concesse. Articolo 11
Gruppo di coordinamento 1. Il gruppo di coordinamento è
composto dai rappresentanti dell'ufficio europeo di coordinamento e degli
uffici di coordinamento nazionali. 2. Il gruppo di coordinamento sostiene
l'attuazione del presente regolamento attraverso lo scambio di informazioni e
l'elaborazione di orientamenti. In particolare, contribuisce all'elaborazione
dei progetti di norme tecniche e di formati di cui all'articolo 14,
paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5. 3. L'ufficio europeo di
coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento e presiede le
riunioni. Esso invita i rappresentanti delle parti sociali a
livello dell'Unione a partecipare alle riunioni. Articolo 12
Identità comune e marchio 1. Il nome "EURES" è
riservato ad attività svolte nell'ambito della rete EURES conformemente al
presente regolamento. È illustrato da un logo unificato, definito da un
progetto grafico, adottato dall'ufficio di coordinamento EURES. 2. Il marchio di servizio EURES
e il suo logo sono registrati come marchi comunitari presso l'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno e sono utilizzati da tutti gli organismi
partecipanti alla rete EURES conformemente all'articolo 3, per tutte le
loro attività legate alla rete EURES e al presente regolamento, al fine di
garantire un'identità visiva comune. 3. Gli organismi partecipanti
alla rete EURES provvedono a che il materiale informativo e promozionale da essi
fornito sia coerente con l'intera attività di comunicazione della rete EURES e
con le informazioni dell'ufficio europeo di coordinamento. 4. Solo l'ufficio europeo di
coordinamento è autorizzato a concedere a terzi il permesso di utilizzare il
logo EURES; esso informa gli organismi interessati di conseguenza. 5. Gli organismi partecipanti
alla rete EURES informano tempestivamente l'ufficio europeo di coordinamento di
qualsiasi abuso del logo da parte di terzi o di paesi terzi. Articolo 13
Cooperazione 1. L'Ufficio europeo di
coordinamento agevola la collaborazione della rete EURES con altri servizi e
reti d'informazione e di consulenza dell'Unione. 2. Gli uffici di coordinamento
nazionali collaborano con i servizi e le reti di cui al paragrafo 1, sia a
livello dell'Unione che a livello nazionale, regionale e locale, al fine di
creare sinergie ed evitare sovrapposizioni; se del caso, coinvolgono i partner
di EURES. 3. Gli Stati membri si adoperano
per sviluppare soluzioni di tipo "sportello unico" per la
comunicazione con i lavoratori e i datori di lavoro sulle attività comuni della
rete EURES e di tali servizi e reti. CAPO III
PIATTAFORMA INFORMATICA COMUNE Articolo 14
Organizzazione della piattaforma informatica comune 1. Al fine di mettere in contatto
offerte e domande di lavoro ciascuno Stato membro rende accessibili sul portale
EURES: a) \tutte le offerte di lavoro disponibili
presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelle fornite dai suoi
partner di EURES; b) tutte le domande di lavoro e CV
disponibili presso i suoi servizi pubblici per l'impiego nonché quelli forniti
dai suoi partner di EURES, a condizione che i lavoratori interessati abbiano
acconsentito a divulgare tali informazioni anche sul portale EURES, alle
condizioni di cui al paragrafo 3. 2. Nel pubblicare i dati
relativi ad un'offerta di lavoro sul portale EURES, gli Stati membri: a) non operano distinzioni secondo la natura
e la durata dei contratti, né secondo le intenzioni di assunzione dei datori di
lavoro; b) possono escludere le offerte che, a
motivo della loro natura o delle norme nazionali, siano accessibili unicamente
ai cittadini di un dato paese. 3. Il consenso dei lavoratori di
cui al paragrafo 1, lettera b), è esplicito, inequivocabile, libero,
specifico e informato. I lavoratori possono revocare in qualsiasi momento il
loro consenso e pretendere la soppressione o la modifica di una parte o della
totalità dei dati da loro forniti. Essi possono scegliere tra una serie di
opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi. 4. Gli Stati membri dispongono
dei meccanismi e delle norme necessarie per garantire la qualità intrinseca e
tecnica dei dati contenuti nelle offerte di lavoro e nei CV. 5. Essi si scambiano
informazioni sui meccanismi e sulle norme di cui al paragrafo 4, come pure
sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati e cooperano tra di
loro e con l'ufficio europeo di coordinamento, in particolare in caso di
reclami o qualora le offerte di lavoro non siano giudicate conformi alle norme
fissate dalla legislazione nazionale. 6. Ai fini del controllo della
qualità dei dati, essi assicurano la tracciabilità delle fonti. 7. Per consentire la messa in
contatto delle offerte e delle domande di lavoro, ciascuno Stato membro
comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 in base ad un sistema
uniforme. 8. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari a definire
il sistema uniforme di cui al paragrafo 7. La Commissione adotta tali atti
di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34,
paragrafo 3. Articolo 15
Accesso alla piattaforma informatica comune a livello nazionale 1. I servizi pubblici per
l'impiego provvedono a che tutti i siti di ricerca di lavoro che essi
gestiscono rinviino verso il portale EURES, indichino chiaramente tale portale
e ne permettano la consultazione immediata, su scala centrale, regionale o
locale. 2. I servizi pubblici per
l'impiego si adoperano per concludere accordi con altri servizi per l'impiego
che operano sul territorio dello Stato membro interessato, affinché il
principio di cui al paragrafo 1 possa applicarsi anche agli strumenti di
ricerca online di lavoro da essi gestiti. 3. Gli Stati membri provvedono a
che tutte le offerte e le domande di lavoro e tutti i CV pubblicati sul portale
EURES siano disponibili nelle applicazioni interne destinate ai funzionari
responsabili e gestite dai servizi pubblici per l'impiego, al pari dei dati
nazionali contenuti in tali applicazioni. 4. I partner di EURES
interessati applicano anch'essi i principi di cui ai paragrafi 1 e 3,
in funzione della scelta da essi operata a norma dell'articolo 9,
paragrafo 1. 5. Gli Stati membri istituiscono
una piattaforma nazionale per consentire il trasferimento al portale EURES
delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV fornite
dagli organismi disposti a condividere tali informazioni anche tramite il
portale EURES. 6. Gli Stati membri si adoperano
per sviluppare soluzioni a sportello unico per la comunicazione con i
lavoratori frontalieri e i datori di lavoro nelle regioni di frontiera qualora
le ritengano necessarie ai fini della realizzazione di strutture di
cooperazione e di servizi specifici. Articolo 16
Messa in contatto automatizzata attraverso la piattaforma informatica comune
1. La Commissione definisce una
classificazione europea delle abilità, delle competenze, delle qualifiche e
delle professioni. Tale strumento facilita la trasmissione online delle domande
di lavoro sull'intero territorio dell'Unione europea tramite la messa in
contatto della domanda e dell'offerta di lavoro, l'individuazione delle carenze
di competenze, il riconoscimento delle qualifiche e la prestazione di servizi
di orientamento professionale sul portale EURES. 2. Gli Stati membri collaborano
tra loro e con la Commissione europea al fine di assicurare l'interoperabilità
tra i sistemi nazionali e il sistema di classificazione di cui al
paragrafo 1. 3. A tal fine, ciascuno Stato
membro redige, entro il 1° gennaio 2017, un primo inventario per
stabilire la corrispondenza tra tutte le classificazioni nazionali, regionali e
settoriali e il sistema di classificazione comune di cui al paragrafo 1;
una volta utilizzato, tale inventario è aggiornato regolarmente tramite
un'applicazione fornita dall'ufficio europeo di coordinamento, per tener conto
dell'evoluzione dei servizi di assunzione. 4. La Commissione fornisce
assistenza tecnica agli Stati membri che decidono di sostituire le loro
classificazioni nazionali con il sistema di classificazione di cui al
paragrafo 1. 5. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme tecniche e i formati necessari al
funzionamento del sistema di classificazione di cui al paragrafo 1. Essa
adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 34, paragrafo 3. Articolo 17
Meccanismi che facilitano l'accesso dei lavoratori e dei datori di lavoro 1. I servizi pubblici per
l'impiego provvedono a che i lavoratori che si rivolgono a loro per la
diffusione delle proprie domande di lavoro e/o dei propri CV possano chiedere a
tali servizi di aiutarli ad iscriversi al portale EURES attraverso la
piattaforma nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 5. 2. I servizi pubblici per
l'impiego prevedono un meccanismo analogo per facilitare l'iscrizione al
portale EURES, in quanto tali, dei datori di lavoro che si rivolgono a loro per
la diffusione delle proprie offerte di lavoro su scala nazionale direttamente
sui portali di ricerca di lavoro di tali servizi o attraverso altre piattaforme
sostenute dagli Stati membri. 3. I partner di EURES
interessati applicheranno anch'essi i principi di cui ai paragrafi 1
e 2, in funzione della scelta da essi operata in virtù
dell'articolo 9, paragrafo 1. 4. I lavoratori e i datori di
lavoro hanno accesso a informazioni generali sulle modalità e sui tempi
dell'aggiornamento, della modifica o dell'eliminazione dei dati in questione. CAPO IV
Servizi di sostegno Articolo 18
Principi 1. Gli Stati membri provvedono a
che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire dei servizi di sostegno a
livello nazionale. 2. Essi incoraggiano lo sviluppo
di un approccio coordinato di tali servizi a livello nazionale. 3. Tramite l'intermediazione dei
partner di EURES, gli Stati membri provvedono a che i servizi di sostegno di
cui agli articoli da 20 a 23 siano prestati: a) direttamente dai loro servizi pubblici
per l'impiego, conformemente all'articolo 10; b) da organismi che operano sotto la
responsabilità dei loro servizi pubblici per l'impiego, sulla base della delega
o dell'esternalizzazione o in virtù di accordi specifici conclusi con tali
servizi pubblici per l'impiego o con altre entità per i servizi forniti da tali
organismi; c) da uno o più partner di EURES, o d) associando le opzioni di cui alle
lettere a), b) e c). 4. In ciascuno Stato membro i
servizi di sostegno di cui agli articoli da 20 a 23 sono erogati quantomeno
dagli organismi di cui al paragrafo 3, lettere a) o b). 5. I servizi di sostegno ai lavoratori
di cui agli articoli 20, 22 e 23 e l'aiuto all'iscrizione al portale
EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono gratuiti. 6. I servizi di sostegno ai
datori di lavoro di cui agli articoli 21 e 22 e l'aiuto all'iscrizione al
portale EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 2, possono essere a
pagamento. In ogni caso, la tariffa percepita per i servizi EURES corrisponde a
quella applicabile a servizi comparabili erogati dagli organismi interessati. 7. I partner di EURES
interessati utilizzano i propri canali di informazione per indicare chiaramente
ai lavoratori e ai datori di lavoro la gamma dei servizi di sostegno che essi
offrono, nonché le modalità e le condizioni di accesso a tali servizi. Tali
informazioni sono pubblicate sul portale EURES. Articolo 19
Accesso ad informazioni di carattere generale 1. Gli Stati membri assicurano
che tutti i lavoratori e i datori di lavoro che ricorrono ai servizi per
l'impiego per servizi al cliente, ricevano informazioni generali sulle misure
di aiuto alla mobilità disponibili a livello nazionale che a) li informino quantomeno dell'esistenza
del portale EURES e della rete EURES, dei recapiti dei partner di EURES a
livello nazionale, dei dettagli riguardo ai canali di assunzione (servizi
elettronici o personalizzati, ubicazione dei punti di contatto) e dei
pertinenti siti web e b) siano facilmente accessibili e di facile
uso per l'utilizzatore. 2. Gli Stati membri si adoperano
per la messa a disposizione dei lavoratori frontalieri di informazioni specifiche
nelle regioni di frontiera qualora lo ritengano necessario ai fini della
realizzazione di strutture di cooperazione e di servizi specifici. 3. L'ufficio europeo di
coordinamento sostiene l'elaborazione delle informazioni generali di cui al
presente articolo e aiuta gli Stati membri a garantire un'adeguata copertura
linguistica. Articolo 20
Servizi di sostegno ai lavoratori 1. I partner di EURES
interessati offrono di propria iniziativa a tutti i richiedenti lavoro la
possibilità di fruire dei servizi di cui al presente articolo. Se necessario,
essi rinnovano tale offerta nel corso del processo di ricerca di un lavoro. 2. Se i lavoratori desiderano
un'assistenza più completa, i partner di EURES interessati forniscono loro
informazioni e orientamenti sulle singole opportunità di lavoro e propongono
loro, in particolare, i seguenti servizi: a) informazioni sulle condizioni di vita e
di lavoro o rinvio a tali informazioni; b) informazioni sulle misure attive a favore
del mercato del lavoro e sulle modalità per accedervi; c) su richiesta, assistenza nella redazione
delle domande di lavoro e dei CV al fine di garantirne la conformità con le
norme tecniche e i formati europei di cui all'articolo 14,
paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 5; d) ove necessario, assistenza nella messa
online di tali domande di lavoro nei portali nazionali di ricerca di lavoro e
nel portale EURES; e) se del caso, follow-up di un eventuale
collocamento all'interno dell'UE nel quadro del piano d'azione individuale; f) se del caso, trasmissione della pratica
ad un altro partner di EURES. 3. Se i lavoratori desiderano
un'assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di
collocamento all'interno dell'UE, i partner di EURES interessati forniscono un
aiuto supplementare nella ricerca di un lavoro, consistente in servizi quali la
selezione di offerte appropriate, l'aiuto alla redazione delle domande di
lavoro e dei CV e la traduzione e/o informazioni più precise sulle offerte di
lavoro disponibili in altri Stati membri. 4. Quando il lavoratore è
assunto in un altro Stato membro grazie ai servizi ottenuti conformemente al
presente articolo, i partner di EURES competenti comunicano all'interessato i
recapiti degli organismi dello Stato membro di destinazione che offrono
assistenza successiva all'assunzione. Articolo 21
Servizi di sostegno ai datori di lavoro 1. I partner di EURES competenti
forniscono informazioni e orientamenti ai datori di lavoro interessati ad
assumere lavoratori di altri Stati membri e propongono loro in particolare i
seguenti servizi: a) informazioni sulle disposizioni
specifiche applicabili al momento dell'assunzione di tali lavoratori; b) promozione del ricorso alla rete EURES e
alla banca dati dei CV sul portale EURES quali strumenti utili per soddisfare
l'offerta di posti di lavoro; c) informazioni e orientamenti sui fattori
che possono agevolare l'assunzione di lavoratori e sui modi per favorirne
l'integrazione; d) su richiesta, informazioni e orientamenti
sulla formulazione dei profili individuali dei posti per offerte di lavoro, in un
modo comprensibile per un pubblico europeo; e) su richiesta, assistenza nella
formulazione delle offerte di lavoro in linea con le norme tecniche e i formati
europei di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e all'articolo 16,
paragrafo 5; f) se necessario, aiuto nell'iscrizione al
portale EURES in quanto datore di lavoro; g) se del caso, trasmissione della pratica
ad un altro partner di EURES. 2. Se i datori di lavoro
desiderano un'assistenza più completa ed esiste una probabilità ragionevole di
un'assunzione all'interno dell'UE, i partner di EURES interessati forniscono un
aiuto supplementare, consistente in servizi quali la pre-selezione di candidati
idonei e la traduzione e/o informazioni più precise sulle domande di lavoro. 3. Quando ad essere assunto è un
lavoratore di un altro Stato membro grazie ai servizi ottenuti conformemente al
presente articolo, i partner di EURES competenti comunicano al datore di lavoro
interessato i recapiti degli organismi che aiutano i nuovi assunti cittadini di
altri Stati membri ad integrarsi. 4. I servizi pubblici per
l'impiego si adoperano per concludere accordi con altri servizi per l'impiego
che operano sul territorio di uno di questi altri Stati membri al fine di: a) incoraggiare congiuntamente sul suo
territorio l'iscrizione dei datori di lavoro alla rete EURES e il loro utilizzo
della piattaforma comune per la messa in contatto e la compensazione delle
offerte e delle domande di lavoro a livello europeo; b) scambiare informazioni e buone pratiche
sui servizi di sostegno per i datori di lavoro interessati ad assumere
lavoratori di altri Stati membri. Articolo 22
Assistenza successiva all'assunzione 1. I partner di EURES
interessati forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro, su loro richiesta,
informazioni generali sull'assistenza successiva all'assunzione (ad esempio
formazione in comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti
all'integrazione) e su chi contattare per ottenerla. 2. In deroga
all'articolo 18, paragrafo 5, i partner di EURES possono chiedere ai
lavoratori il pagamento di una tariffa per l'assistenza di cui al
paragrafo 1. Articolo 23
Accesso agevolato alle informazioni e alla sicurezza sociale 1. Gli Stati membri assicurano
il coordinamento tra i servizi di sostegno previsti dal presente regolamento e le
prestazioni di sicurezza sociale erogate dalle autorità competenti. 2. Ai fini del paragrafo 1,
gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di un accesso integrato online come
prima fonte di informazione per i lavoratori, i lavoratori frontalieri e i
datori di lavoro. 3. I partner di EURES
interessati forniscono ai lavoratori, ai lavoratori frontalieri e ai datori di
lavoro che ne fanno richiesta informazioni generali sui diritti in materia di
sicurezza sociale e si impegnano a trasmettere le richieste di informazioni
specifiche alle autorità competenti e, se del caso, ad altri organismi che
aiutano i lavoratori ad esercitare i loro diritti alla libera circolazione. Articolo 24
Accesso alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro Uno Stato membro non può limitare l'accesso
alle misure nazionali a favore del mercato del lavoro per il solo motivo che un
lavoratore può ricorrere a tali aiuti per trovare lavoro sul territorio di un
altro Stato membro. CAPO V
RELAZIONE CON LE POLITICHE DI MOBILITA' Articolo 25
Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli di mobilità La Commissione e gli Stati membri monitorano i
flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle statistiche
di Eurostat e dei dati nazionali disponibili. Articolo 26
Scambio di informazioni tra Stati membri 1. Ciascuno Stato membro
raccoglie e analizza, in particolare, informazioni in merito: a) alle carenze e alle eccedenze di
manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali e alla misura in cui
la mobilità lavorativa può contribuire a rimediarvi; b) alle attività di EURES a livello
nazionale; c) alla posizione della rete EURES sul
mercato per l'insieme dei servizi di assunzione a livello nazionale. 2. Gli uffici nazionali di
coordinamento sono incaricati di condividere le informazioni nell'ambito della
rete EURES e di contribuire all'analisi congiunta. 3. Sulla scorta delle
informazioni scambiate e dell'analisi congiunta, gli Stati membri elaborano
politiche di mobilità come elementi essenziali delle loro politiche a favore
dell'occupazione. Tali politiche di mobilità costituiscono il quadro sulla base
del quale gli Stati membri effettuano la programmazione di cui
all'articolo 28. 4. L'ufficio europeo di
coordinamento stabilisce procedure e fissa modalità pratiche per facilitare lo
scambio di informazioni tra gli uffici di coordinamento nazionali e
l'elaborazione dell'analisi congiunta. Articolo 27
Scambio di informazioni abbinato ai servizi di sostegno 1. Tutti gli organismi
partecipanti alla rete EURES di cui all'articolo 4 condividono e scambiano
informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro e sulle procedure
amministrative negli Stati membri, nonché sulle norme applicabili ai lavoratori
provenienti da altri Stati membri, fornendo così indicazioni utili a lavoratori
e datori di lavoro. 2. Inoltre, essi condividono e
scambiano informazioni sulla situazione negli Stati membri, destinate ad
informare e orientare i lavoratori frontalieri. 3. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure di scambio di tali
informazioni. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla
procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Articolo 28
Programmazione 1. In ogni Stato membro,
l'ufficio di coordinamento nazionale elabora ogni anno un programma di lavoro
per gli organismi partecipanti alla rete EURES sul territorio di tale Stato
membro. 2. Il programma di lavoro
precisa: a) le principali attività che devono essere
realizzate conformemente al presente regolamento; b) le risorse umane e finanziarie globali
stanziate per la loro realizzazione; c) le modalità di monitoraggio e di
valutazione delle attività programmate. 3. Gli uffici di coordinamento
nazionali e l'ufficio europeo di coordinamento esaminano congiuntamente i
progetti dei programmi di lavoro prima di decidere definitivamente in merito. 4. I rappresentanti delle parti
sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento EURES
sono consultati in merito ai progetti di programmi di lavoro. 5. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, i modelli e le procedure necessari alla
programmazione. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente
alla procedura consultiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Articolo 29
Raccolta di dati e indicatori 1. Gli Stati membri provvedono a
che siano in atto procedure per la produzione e la raccolta di dati sulle
attività svolte a livello nazionale, in base alle seguenti categorie di
indicatori comuni: a) informazioni e orientamenti forniti dalla
rete EURES in funzione del numero di contatti tra il personale di EURES e i
lavoratori e i datori di lavoro; b) collocamenti e assunzioni risultanti
dalle attività di EURES in funzione del numero di offerte di lavoro, delle
domande di lavoro e dei CV ricevuti e trattati dal personale di EURES e del
numero di lavoratori assunti in un altro Stato membro in seguito a tali
attività; c) soddisfazione dei clienti della rete
EURES, misurata anche tramite sondaggi. 2. L'ufficio europeo di
coordinamento è incaricato della raccolta di dati relativi al portale EURES e
dello sviluppo della cooperazione ai fini della messa in contatto e della
compensazione delle offerte e delle domande di lavoro a norma del presente
regolamento. 3. Al fine di sviluppare
ulteriormente gli indicatori comuni, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui
all'articolo 33. Articolo 30
Relazioni di esecuzione Sulla base delle informazioni raccolte
conformemente al presente capo, la Commissione europea presenta ogni due anni
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sulla mobilità lavorativa all'interno
dell'Unione europea e sui servizi forniti ai lavoratori per aiutarli ad
esercitare il loro diritto alla libera circolazione sancito
dall'articolo 46 del TFUE. CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31
Protezione dei dati personali Le misure previste dal presente regolamento
devono essere applicate nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia
di protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[23], delle misure di
esecuzione nazionali pertinenti e del regolamento (CE) n. 45/2001
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[24]. Articolo 32
Valutazione ex post La Commissione europea presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e
sociale europeo una valutazione ex post del funzionamento e degli effetti del
presente regolamento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore. La relazione può essere corredata di proposte
legislative volte a modificare il presente regolamento. Articolo 33
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di poteri di cui
agli articoli 8 e 29 è conferita alla Commissione per un periodo
indeterminato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento o da
qualsiasi altra data stabilita dal legislatore. 3. La delega di poteri di cui
agli articoli 8 e 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a
norma degli articoli 8 e 29 entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se,
prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 34
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato "EURES" istituito dal presente regolamento. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 35
Abrogazioni 4. Sono abrogate le seguenti disposizioni,
contenute negli atti sotto indicati: a) il capo II e l'articolo 38 del
regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno
dell'Unione; b) l'articolo 23 del regolamento
(UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma dell'Unione europea
per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la
decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di
microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale. 5. I riferimenti agli atti abrogati
s'intendono fatti al presente regolamento. Articolo 36
Applicazione Il presente regolamento si applica
agli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salvi gli
articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 492/2011. Articolo 37
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1. [2] La decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23
dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per
quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5
del 10.1.2003, pag. 16) è stata abrogata dalla decisione di esecuzione
2012/733/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento
(UE) n. 492/2011 (GU L 328 del 28.11.2012, pag.21). La presente decisione
entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. [3] COM(2013) 430. [4] OECD
Economic Surveys European Union, March 2012 o http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union-2012_eco_surveys-eur-2012-en. [5] Non rientrano tra questi i lavoratori residenti in uno
Stato membro e che lavorano in un altro (lavoratori frontalieri). [6] EU Employment and Social Situation Quarterly Review
(esame trimestrale sull'occupazione e sulla situazione sociale dell'UE), del
giugno 2013, sulla base dei dati di un sondaggio mondiale Gallup. [7] Applicando il tasso annuo dello 0,29% alla forza di
lavoro totale (241 milioni). [8] Applicando i dati del sondaggio mondiale Gallup sulla
percentuale di persone intenzionate a trasferirsi entro i prossimi dodici mesi,
l'1,2% nel 2011 e 2012, alla forza di lavoro totale (241 milioni). [9] Speciale Eurobarometro 337: Mobilità geografica e del
mercato del lavoro (2009). [10] COM(2013) 269 final. [11] COM(2013) 837 final. [12] COM(2012) 173 final. [13] GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21. [14] GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16. [15] COM(2010) 731 definitivo. [16] Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo ad un programma
dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale
("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento
europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L
347 del 20.12.2013, pag: 238). [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] GU C […] del […], pag. […]. [19] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1. [20] In particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) e il
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). [21] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1. [22] COM (2013) 236 final. [23] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [24] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ALLEGATO
1.
Prestazione di servizi
1.
Esistenza di meccanismi e di procedure idonei a
consentire di verificare e di assicurare il pieno rispetto delle norme e delle
prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, compresa la normativa
vigente in tema di protezione dei dati nonché le prescrizioni e le norme circa
la qualità dei dati sulle offerte di lavoro 2.
Comprovata capacità di offrire i servizi di messa
in contatto e compensazione delle offerte e delle domande di lavoro e/o i
servizi di sostegno di cui al regolamento, se del caso conformemente alla
scelta operata dall'organizzazione 3.
Capacità di prestare servizi per il tramite di
strutture che utilizzano molteplici canali, con almeno un sito Internet/web
dell'organizzazione accessibile 4.
Capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di
lavoro verso altri partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di
libera circolazione dei lavoratori 5.
Conferma del rispetto del principio della
prestazione gratuita di servizi EURES ai lavoratori
2.
Partecipazione alla rete EURES
1.
Capacità di garantire la tempestiva trasmissione
dei dati in maniera altamente affidabile 2.
Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati
per la messa in contatto e la compensazione delle offerte e delle domande di
lavoro e lo scambio di informazioni ai sensi del regolamento 3.
Capacità di trasmettere all'ufficio di
coordinamento nazionale informazioni sulla prestazione di servizi e sulle
attività svolte conformemente al regolamento e impegno in tal senso 4.
Disponibilità - o impegno ad assicurare la
disponibilità - di risorse umane adeguate in vista del mandato istituzionale o
geografico sollecitato dall'organizzazione in qualità di partner di EURES 5.
Impegno a garantire norme di qualità sul personale
e a iscrivere i dipendenti al programma comune di formazione.