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Document COM:2005:267:FIN

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

/* COM/2005/0267 def. */ /* COM/2005/0267 def. - CNS 2005/0113 */

52005PC0267(01)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2005/0267 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.06.2005

COM(2005)267 definitivo

2005/0113(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

.

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Le relazioni aeronautiche internazionali tra gli Stati membri e i paesi terzi sono state tradizionalmente disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, dai loro allegati e da altre intese bilaterali o multilaterali correlate.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98), la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi aerei con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito che i vettori aerei comunitari godono del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti delle compagnie aeree comunitarie stabilite sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllati dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

A seguito delle ricordate sentenze della Corte, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1].

Conformemente ai meccanismi e alle direttive allegate alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati anzidetti, la Commissione ha negoziato, con la Nuova Zelanda, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Nuova Zelanda. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari.

Il Consiglio invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

3. Il testo della convenzione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

2005/0113(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell’accordo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all ’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA,

dall’altra,

in prosieguo denominate «Parti contraenti»,

CONSTATANDO che accordi bilaterali in materia di servizi aerei sono stati conclusi tra diversi Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda e che tali accordi contengono disposizioni che si sono rivelate in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori comunitari stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e determinati paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda che si sono rivelati in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da stabilire una base giuridica valida per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, con il presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Nuova Zelanda, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea; per “Parte contraente” una Parte contraente del presente accordo; per “parte” la parte contraente al relativo accordo bilaterale di servizi aerei; per “vettore aereo” anche una compagnia aerea; per “territorio della Comunità europea” i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Nuova Zelanda, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) del presente accordo in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Nuova Zelanda, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, l’altra Parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, accorda le licenze e permessi idonei con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii. che il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e

iv. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

i. la Nuova Zelanda eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e

ii. abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda e l’impresa sia anche stata costituita in questo paese.

4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità con la legislazione comunitaria;

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l’autorità aeronautica competente non chiaramente indicata nella designazione; o

iii. il vettore aereo non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Nuova Zelanda e un altro Stato membro e la Nuova Zelanda possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato nell’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; o

vi. il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Nuova Zelanda e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Nuova Zelanda siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro; o

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

i. la Nuova Zelanda non continua ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii. non abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda e l’impresa non sia stata costituita in questo paese.

5. Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui alla sua lettera a), punti v. e vi., la Nuova Zelanda non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei degli Stati membri.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Nuova Zelanda ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Nuova Zelanda si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che gli Stati membri o la Nuova Zelanda impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro o dalla Nuova Zelanda che operano tra due punti situati nel rispettivo territorio delle Parti contraenti.

Articolo 5

Tariffe

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Nuova Zelanda in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata nell’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione europea applicata su base non discriminatoria.

3. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata nell’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nel territorio della Nuova Zelanda sono soggetti alla legislazione della Nuova Zelanda. La legislazione della Nuova Zelanda applicata su base non discriminatoria.

Articolo 6

Allegati all’Accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti contraenti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Nuova Zelanda che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nell’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 9

Estinzione

1. L’estinzione di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione.

2. L’estinzione di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] giorno di […. …] nelle lingue ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

Quando le istituzioni della Comunità europea saranno tenute a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tutti gli atti ufficiali in lingua maltese, del presente Accordo sarà redatta anche una versione in lingua maltese, in duplice esemplare.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA NUOVA ZELANDA:

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo in materia di trasporti aerei tra il governo federale austriaco e il governo della Nuova Zelanda, concluso a Vienna il 14 marzo 2002, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Austria”.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Nuova Zelanda, concluso a Wellington il 4 giugno 1999, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Belgio”.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Nuova Zelanda, concluso a Wellington il 7 febbraio 2001, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Danimarca”;

integrato dall’accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo della repubblica francese e il governo della Nuova Zelanda, concluso a Parigi il 9 novembre 1967, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Francia”.

modificato da ultimo con scambio di note datate 9 agosto 1971.

- Accordo in materia di servizi aerei tra la Repubblica federale di Germania e la Nuova Zelanda , firmato a Bonn il 2 novembre 1987, e successive modifiche, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Germania”.

- Accordo in materia di trasporti aerei tra il governo d’Irlanda e il governo della Nuova Zelanda , concluso a Dublino il 27 maggio 1999, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Irlanda”.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo della Nuova Zelanda e il governo della repubblica italiana , firmato a Roma nel settembre 2001, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Italia”.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Granducato di Lussemburgo ed il governo della Nuova Zelanda, concluso a Wellington il 2 novembre 1992, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo”.

- Progetto di accordo tra il governo della Nuova Zelanda e il governo del regno dei Paesi Bassi in materia di servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre , allegato al protocollo d’accordo firmato a L’Aia l’11 maggio 1999, nel prosieguo denominato “progetto di accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi”.

- Accordo in materia di trasporti aerei tra il Regno di Spagna e la Nuova Zelanda , concluso a Madrid il 6 maggio 2002, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Spagna”.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il Regno di Svezia e la Nuova Zelanda , concluso a Wellington il 7 febbraio 2001, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda-Svezia”.

integrato dall’accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di aviolinee scandinave (Scandinavian Airlines System - SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.

- Accordo in materia di servizi aerei tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Nuova Zelanda, concluso a Londra il 4 ottobre 1982, e successive modifiche, nel prosieguo denominato “accordo Nuova Zelanda - Regno Unito”.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

[L’allegato 1 b lasciato intenzionalmente in bianco.]

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Austria;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Belgio;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Danimarca;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Germania;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Irlanda;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Italia;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Lussemburgo;

- Articolo 4 del progetto rivisto di Accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Spagna;

- Articolo 3 dell’Accordo Nuova Zelanda - Svezia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Austria;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Belgio;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Danimarca;

- Articolo 8 dell’Accordo Nuova Zelanda - Francia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Germania;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Irlanda;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Italia;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Lussemburgo;

- Articolo 5 del progetto rivisto di Accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Spagna;

- Articolo 4 dell’Accordo Nuova Zelanda - Svezia;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Regno Unito.

c) Controllo regolamentare:

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Austria;

- Articolo 7 dell’Accordo Nuova Zelanda - Belgio;

- Articolo 13 dell’Accordo Nuova Zelanda - Danimarca;

- Articolo 11 bis dell’Accordo Nuova Zelanda - Germania;

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Irlanda;

- Articolo 11 dell’Accordo Nuova Zelanda - Italia;

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Lussemburgo;

- Articolo 12 del progetto rivisto di Accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi;

- Articolo 11 dell’Accordo Nuova Zelanda - Spagna;

- Articolo 13 dell’Accordo Nuova Zelanda - Svezia.

d) Tassazione del carburante per l’aviazione:

- Articolo 7 dell’Accordo Nuova Zelanda - Austria;

- Articolo 10 dell’Accordo Nuova Zelanda - Belgio;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Danimarca;

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Francia;

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Germania;

- Articolo 9 dell’Accordo Nuova Zelanda - Irlanda;

- Articolo 6 dell’Accordo Nuova Zelanda - Italia;

- Articolo 8 dell’Accordo Nuova Zelanda - Lussemburgo;

- Articolo 10 del progetto rivisto di Accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Spagna;

- Articolo 5 dell’Accordo Nuova Zelanda - Svezia;

- Articolo 8 dell’Accordo Nuova Zelanda - Regno Unito.

e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 11 dell’Accordo Nuova Zelanda - Austria;

- Articolo 13 dell’Accordo Nuova Zelanda - Belgio;

- Articolo 9 dell’Accordo Nuova Zelanda - Danimarca;

- Articolo 10 dell’Accordo Nuova Zelanda - Francia;

- Articolo 10 dell’Accordo Nuova Zelanda - Germania;

- Articolo 12 dell’Accordo Nuova Zelanda - Irlanda;

- Articolo 8 dell’Accordo Nuova Zelanda - Italia;

- Articolo 10 dell’Accordo Nuova Zelanda - Lussemburgo;

- Articolo 6 del progetto rivisto di Accordo Nuova Zelanda - Paesi Bassi;

- Articolo 7 dell’Accordo Nuova Zelanda - Spagna;

- Articolo 9 dell’Accordo Nuova Zelanda - Svezia;

- Articolo 7 dell’accordo Nuova Zelanda - Regno Unito e disposizioni relative alle tariffe previste dai paragrafi 4 e 5 del Memorandum d’intesa riservato firmato a Londra il 22 ottobre 1989 e modificate dal paragrafo 10 del Memorandum d’intesa firmato a Londra il 7 agosto 1997.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo

(a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

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