Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52025PC0461

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2028/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2027-2034 ("programma Pericles V")

COM/2025/461 final

Bruxelles, 3.9.2025

COM(2025) 461 final

2025/0256(APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2028/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2027-2034 ("programma Pericles V")


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2028 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri.

Il programma Pericles è un programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, istituito dalla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, i cui effetti sono stati estesi agli Stati membri dell'UE che non hanno adottato l'euro come moneta nazionale mediante la decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001. Le successive modifiche di tali atti di base mediante le decisioni 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE del Consiglio, il regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio 1 e il regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 hanno esteso la durata del programma fino al 31 dicembre 2027.

Nella sua proposta [(...)], basata sull'articolo 133 TFUE, la Commissione propone di proseguire il programma Pericles nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027.

L'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che le misure relative all'utilizzo dell'euro di cui all'articolo 133 non si applicano agli Stati membri con deroga.

Tuttavia lo scambio di informazioni e di personale nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericles dovrebbero essere uniformi in tutta l'Unione ed è pertanto opportuno prendere le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale. Il ruolo attivo degli Stati membri non partecipanti al programma Pericles è pertinente e significativo, in quanto diversi Stati membri non partecipanti, quali la Romania e la Bulgaria, svolgono un ruolo significativo nel riunire esperti dell'Europa sudorientale al fine di rafforzare la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria in questo settore.

La presente proposta dovrebbe estendere il programma Pericles agli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La legislazione dell'Unione relativa alla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disposizione prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Banca centrale europea, stabiliscano le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tale disposizione è applicabile unicamente agli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

La presente proposta si basa sull'articolo 352 TFUE, che costituisce la base giuridica per estendere l'applicazione del programma Pericles agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

·Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La protezione della moneta unica europea in quanto bene pubblico ha una chiara dimensione transnazionale e pertanto la protezione dell'euro va oltre l'interesse e la responsabilità dei singoli Stati membri dell'UE e di quelli che partecipano alla zona euro. Considerando la circolazione transfrontaliera dell'euro e il profondo coinvolgimento della criminalità organizzata internazionale nella contraffazione dell'euro (produzione e distribuzione), i quadri nazionali di protezione devono essere integrati con un'iniziativa dell'UE al fine di garantire l'omogeneità nella cooperazione nazionale e internazionale, e far fronte a eventuali rischi transnazionali emergenti.

·Proporzionalità

Il regolamento proposto è necessario, adeguato e appropriato per conseguire l'obiettivo auspicato. Esso propone di rafforzare efficacemente la cooperazione fra gli Stati membri e fra la Commissione e gli Stati membri, senza limitare la capacità degli Stati membri di proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. L'azione a livello dell'Unione è motivata, in quanto fornisce un chiaro sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell'euro e incentiva l'utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti.

·Scelta dell'atto giuridico 

Un regolamento è considerato lo strumento giuridico appropriato per definire il quadro di protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Un tale atto è considerato essere in continuità con il regolamento (UE) 2021/1696 del Consiglio, del 21 settembre 2021, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV").

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione ha effettuato una valutazione ex ante [(...)] nell'ambito della preparazione del regolamento (UE) [20xx/...] che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo successivo al 2027 (programma "Pericles V"). Gli elementi di prova raccolti e presentati nell'ambito di tale valutazione ex ante sono direttamente trasferibili alla presente proposta.

I portatori di interessi sono stati consultati sulla protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nell'ambito della consultazione pubblica sui fondi dell'UE nel settore della sicurezza.

Diritti fondamentali

La proposta è in linea e rispetta i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), laddove gli obiettivi dell'iniziativa proposta sono collegati alla promozione dei diritti fondamentali e all'applicazione della Carta. Ad esempio la proposta promuove la libertà d'impresa garantendo l'uso sicuro della moneta unica dell'Unione come metodo di pagamento.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta di regolamento del Consiglio stabilisce le implicazioni di bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie. Tale scheda finanziaria sulle implicazioni di bilancio è identica, tranne che per la base giuridica, alla scheda finanziaria relativa alla proposta di regolamento (UE) [20xx/...] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo successivo al 2027 (programma "Pericles V").

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

·Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile

2025/0256 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2028/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2027-2034 ("programma Pericles V")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 3 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2028/[...] del Parlamento europeo e del Consiglio 4 che istituisce il programma "Pericles V" stabilisce che esso è applicabile negli Stati membri in conformità dei trattati. L'articolo 139 del trattato stabilisce che gli Stati membri con deroga non partecipano alle misure relative all'uso dell'euro adottate a norma dell'articolo 133 dello stesso trattato.

(2)Lo scambio di informazioni e di personale, nonché le misure di assistenza e formazione realizzate nel quadro del programma Pericles V dovrebbero tuttavia essere uniformi in tutta l'Unione. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie per garantire lo stesso livello di protezione dell'euro negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta ufficiale.

(3)L'applicazione del regolamento (UE) … dovrebbe essere estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio 5 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (UE) 2028/... è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti come definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio.

I soggetti degli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti sono considerati ammissibili ai finanziamenti quando sono autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (UE) .../... .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 ( GU L 121 del 14.5.2015, pag. 1 ).
(2)    Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericles IV") (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1). Tale regolamento ha abrogato il regolamento (UE) n. 331/2014.
(3)    GU C […], pag. […].
(4)    COM(2025) 462 final [inserire il titolo completo e il riferimento di pubblicazione].
(5)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ( GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/974/oj GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1 ).
Top