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Document 52024DC0228

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore ovino e caprino

    COM/2024/228 final

    Bruxelles, 3.6.2024

    COM(2024) 228 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO


    sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse

    nel settore ovino e caprino






    Indice

    1    Introduzione    

    2    Approccio e strumenti    

    3    Analisi del quadro normativo    

    3.1    Classificazione delle carcasse    

    3.1.1    Antecedenti    

    3.1.2    Situazione attuale    

    3.2    Denominazione di vendita    

    3.3    Informazioni di mercato    

    4    Opinioni degli Stati membri e dei portatori di interessi    

    4.1    Valutazione dei rispondenti sulla classificazione delle carcasse    

    4.2    Valutazione dei rispondenti sulle denominazioni di vendita    

    4.3    Osservazioni aggiuntive dei rispondenti    

    5    Conclusioni    



    1Introduzione

    A norma dell'articolo 225, lettera d quinquies), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM) 1 , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2024, una relazione sulle denominazioni di vendita e sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine.

    Gli obiettivi della presente relazione sono i seguenti:

    rivedere le norme vigenti in materia di classificazione delle carcasse e denominazione di vendita nel settore di carni ovine e caprine;

    verificare l'eventuale necessità di un'ulteriore regolamentazione in materia.

    2Approccio e strumenti

    Per raccogliere pareri di esperti sull'attuazione della classificazione delle carcasse e sull'uso delle denominazioni di vendita nei settori di carni ovine e caprine, nel febbraio 2023 la Commissione ha preparato due indagini. La prima era destinata agli Stati membri attraverso il gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e la seconda ai portatori di interessi nel gruppo di dialogo civile sulla produzione animale.

    La Commissione ha informato gli Stati membri e i portatori di interessi in merito allo scopo e al calendario della consultazione prima di avviarla, e successivamente ha ricordato loro la necessità di partecipare all'indagine. La Commissione ha ricevuto contributi da 26 Stati membri (tutti tranne la Francia) e soltanto da quattro portatori di interessi appartenenti a organizzazioni di Spagna, Austria e Portogallo.

    La presente relazione si fonda inoltre:

    sull'analisi della legislazione attuale e precedente, pertinente all'ambito di applicazione della relazione;

    sui risultati delle relazioni, delle valutazioni e degli audit effettuati dalla Commissione;

    sui dati statistici disponibili per i prodotti agricoli, e

    sui contributi offerti dai membri del gruppo di esperti sulla classificazione delle carcasse e dai portatori di interessi nel gruppo di dialogo civile sul mercato delle carni ovine e caprine.

    3Analisi del quadro normativo

    3.1Classificazione delle carcasse

    3.1.1Antecedenti

    Nel periodo successivo alla loro introduzione nel 1992 2 la classificazione e la comunicazione dei prezzi secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse erano facoltative per gli ovini. La situazione è pertanto differente dai settori delle carni bovine e suine, in cui la tabella unionale di classificazione delle carcasse è obbligatoria, con deroghe per i piccoli macelli, a seconda dell'attuazione da parte degli Stati membri.

    Ulteriori norme dettagliate, comprendenti descrizioni più specifiche delle categorie e delle classi di stato di ingrassamento, sono state introdotte nel 1993 3 . La tabella comunitaria, entrata in vigore il 6 marzo 1993, contiene disposizioni per la comunicazione dei prezzi in base alla classificazione, che hanno acquistato efficacia per la prima volta al più tardi l'8 aprile 1993. Sulla base di tali disposizioni, all'inizio del 1995 l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ha pubblicato opuscoli nella maggior parte delle lingue dell'Unione, curati dalla Commissione europea, che illustrano le tabelle per la classificazione delle carcasse di ovini.

    Inizialmente uno degli obiettivi a lungo termine della tabella unionale di classificazione delle carcasse consisteva nel fornire la base per una nuova definizione della qualità tipo delle carcasse di ovini, fondata su una tabella unionale per la determinazione dei prezzi e il calcolo del premio. La tabella unionale di classificazione delle carcasse era concepita per costituire un controllo di qualità per le transazioni commerciali tra produttori di ovini e le aziende di trasformazione della carne. Per le carcasse di agnelli più leggeri si è giunti alla conclusione che il punteggio di conformazione non offre una valutazione equa, in quanto penalizzerebbe sistematicamente la loro morfologia naturalmente scadente (razze a zampa lunga) e il modesto rapporto tra grasso sottocutaneo e interno, unito allo scarso peso. Per la classificazione delle carcasse di agnello di peso inferiore a 13 kg è stato pertanto sviluppato un sistema diverso.

    L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio imponeva alla Commissione di presentare una relazione al Consiglio per valutare la possibilità di attuare la classificazione obbligatoria delle carcasse di ovini. Nella relazione pubblicata nel 1997 4 la Commissione ha rilevato l'uso molto limitato, da parte degli operatori, della tabella di classificazione delle carcasse e ha concluso che gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare la classificazione delle carcasse di ovini su base volontaria.

    La riforma introdotta dal regolamento (CE) n. 2529/2001 5 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ha modificato le modalità di calcolo del premio annuale per pecora. Di conseguenza nel 2002 la Commissione ha presentato una seconda relazione al Consiglio 6 , per analizzare nuovamente la possibilità di rendere obbligatorio l'uso della tabella unionale per gli ovini. In questa seconda relazione la Commissione ha raccomandato nuovamente l'uso non obbligatorio della tabella, perché in molti Stati membri l'applicazione della classificazione delle carcasse non aveva registrato alcun progresso.

    Nel periodo 1993-2000 l'ex gruppo di controllo comunitario per le verifiche della tabella di classificazione delle carcasse di ovini, previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/92, aveva compiuto visite in diversi Stati membri, inizialmente allo scopo di uniformare le norme di classificazione tra gli esperti degli Stati membri e di garantire l'osservanza di tali norme nei macelli visitati.

    Il gruppo aveva riscontrato che pochi portatori di interessi erano propensi ad applicare e pagare le carni ovine sulla base della tabella di classificazione e che solo in Francia, Finlandia e Svezia la tabella unionale ha conosciuto uno sviluppo significativo. La maggior parte dei produttori vendeva gli ovini direttamente ai macelli in base al peso vivo; la classificazione veniva eventualmente utilizzata soprattutto per soddisfare le esigenze dei macelli o dei clienti.

    Inoltre l'esistenza di diverse presentazioni di carcasse comprometteva la trasparenza (che la tabella intendeva promuovere) e gli agnelli si vendevano allo stesso prezzo base, indipendentemente dalla composizione o dal tipo di carcassa. Dal punto di vista del produttore confrontare i prezzi determinati sulla base del peso della carcassa era ambiguo e fuorviante.

    3.1.2Situazione attuale

    Le attuali disposizioni per la classificazione delle carcasse di ovini sono stabilite nell'allegato IV, punto C.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM), nel regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione 7 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione 8 .

    Per la classificazione volontaria delle carcasse di ovini esistono due regimi diversi:

    il primo, riguardante le carcasse di ovini di peso pari o superiore a 13 kg, è generalmente denominato "tabella di classificazione SEUROP"; prevede che le carcasse siano classificate visivamente in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento. Per quanto riguarda i bovini, le classi di conformazione (S, E, U, R, O e P) descrivono lo sviluppo dei profili della carcassa, in particolare delle parti di elevato valore (quarto posteriore, schiena, spalla), e indicano la quantità complessiva di muscolo e grasso rispetto alle ossa. La classe di stato di ingrassamento (da 1 a 5) descrive la quantità visibile di grasso all'esterno della carcassa;

    il secondo, riguardante le carcasse di agnello di peso inferiore a 13 kg, che descrive il peso, il colore della carne e lo stato di ingrassamento, è generalmente denominato "tabella A". Pertanto, si prendono in considerazione soltanto il peso (tre categorie: e peso della carcassa 10,1-13 kg), il colore della carne e la classe di stato di ingrassamento.

    Non esistono disposizioni giuridiche relative alla classificazione delle carcasse dei caprini.

    Attualmente, dato il volume di produzione inferiore, nell'Unione la classificazione delle carcasse di ovini e caprini ha ancora un ruolo secondario rispetto alla classificazione delle carcasse di bovini e suini. Nella riunione del gruppo di esperti sulla classificazione delle carcasse, svoltasi l'11 ottobre 2023, soltanto la Bulgaria, la Francia, la Croazia, la Finlandia e la Svezia hanno confermato di utilizzare nei rispettivi territori la classificazione degli ovini secondo la tabella unionale. Nel corso del 2022 in questi Stati membri 277 macelli hanno classificato 4 420 782 carcasse di ovini: 602 018 adulti (ossia ovini di età superiore a 12 mesi) e 3 818 764 agnelli (ovini di età inferiore a 12 mesi). Ciò rappresentava tuttavia meno del 12 % della produzione totale di ovini nell'intera Unione. La classificazione ha avuto maggiore rilievo nella categoria degli agnelli pesanti che nella categoria degli agnelli leggeri, in cui nel 2022 sono state classificate solo 111 130 carcasse rispetto a una produzione unionale di oltre 13,8 milioni di carcasse. Attualmente nell'UE non sono autorizzati metodi di classificazione automatizzata.

    Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri la tabella unionale per la classificazione delle carcasse non ha un ruolo significativo nella comunicazione dei prezzi degli agnelli. Nel 2022 solo 103 macelli di ovini che applicano la tabella unionale hanno comunicato alle rispettive autorità competenti quotazioni basate dei risultati della classificazione. In Croazia i prezzi indicati nella tabella di classificazione rappresentavano il 40,8 % delle macellazioni nazionali annuali. La rilevazione dei prezzi nei principali Stati membri produttori (Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Romania) si basa in larga misura sulla commercializzazione diretta degli agnelli nei mercati di animali vivi o nelle vendite all'asta. A titolo di paragone gli acquisti nei macelli sono predominanti in Belgio, Irlanda, Francia, Lettonia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. In gran parte le quotazioni degli agnelli comunicate alle autorità sono calcolate facendo riferimento ai lotti di agnelli venduti per capo, oppure in base al peso vivo o della carcassa.

    Non sembra praticabile l'ipotesi di estendere l'uso della tabella unionale alle carcasse di caprini. Sarebbe difficile stabilire una qualità tipo sulla base delle tabelle dell'UE per le carcasse di ovini, in quanto le definizioni basate su fattori quali l'età, il peso e il tenore di grasso nonché il tipo di produzione differiscono notevolmente. Rispetto alle carcasse di ovini della stessa età e dello stesso genere, le carcasse di caprini sono più piccole e presentano una minore quantità di grasso di copertura. La resa della carcassa è tendenzialmente inferiore, soprattutto a causa del suo ridotto tenore di grasso; l'ingrasso avviene infatti in una fase molto più tarda del processo di crescita, mentre le perdite di umidità e di essudazione sono talvolta piuttosto elevate (fino all'8 %).

    Le carcasse di caprini presentano poi un'altra caratteristica importante: in alcuni paesi si consumano quasi tutte le parti della carcassa, e poiché in molti casi la testa non viene asportata, in pratica è difficile utilizzare una presentazione di riferimento.

    3.2Denominazione di vendita

    I prodotti ovini e caprini non sono disciplinati dalle disposizioni sulle norme di commercializzazione del regolamento OCM.

    Mentre però le carni caprine non sono differenziate in categorie diverse, la distinzione tra le categorie di ovini è ben consolidata. L'allegato I, parte XVIII, del regolamento OCM riguarda le carni ovine e caprine nonché gli animali vivi della specie ovina e della specie caprina; si definiscono agnelli gli ovini non ancora usciti dall'anno. L'allegato IV, parte C, definisce invece le categorie di carcasse di ovini classificate utilizzando la lettera A per gli ovini di età inferiore a dodici mesi e la lettera B per gli altri ovini. Il termine "agnelli" è menzionato anche in relazione alla delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 6, lettera c), del regolamento OCM per la classificazione degli agnelli leggeri; ai sensi dell'articolo 21 del regolamento OCM relativo ad altre competenze di esecuzione, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, i criteri di classificazione specificati.

    Inoltre, nel regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione il termine "agnelli" figura nel considerando 6, nell'articolo 3, paragrafo 2, nell'articolo 21 e nell'allegato III. A norma dell'articolo 13, lettera a), punto iv), gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare i prezzi di mercato delle carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi. A norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, si devono rilevare i prezzi di mercato per le carcasse di ovini di due categorie di peso, definite "agnelli leggeri" (di peso morto inferiore ai 13 kg) e "agnelli pesanti" (di peso morto pari o superiore ai 13 kg). Non esistono altre disposizioni giuridiche dell'Unione relative alla rilevazione dei prezzi di mercato di altre carcasse di ovini e caprini.

    Oltre al regolamento OCM, i termini per designare le carni di agnello e capretto appaiono esplicitamente differenziati dalle altre categorie di carni ovine e caprine nella nomenclatura combinata dell'Unione del 2022 9 . In questo regolamento di esecuzione della Commissione, nei capitoli 1, 2, 4, 15, 16, 41, 43 e 51 per agnello si intende un animale della specie ovina fino ad un anno di età; i termini "caprini" oppure "caprette e capretti" sono menzionati alla nota 1 c) del capitolo 41 (pelli e cuoio), alla voce 4106 e alla riga 4113 10 00. Inoltre all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione 10 , relativo ai contingenti tariffari gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", per "capretto" si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

    Nell'allegato I del regolamento n. 1165/2008 11 , relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne, al punto 2 concernente le definizioni delle categorie di ovini, il termine "agnelli" designa gli ovini maschi o femmine giovani, fino all'età di dodici mesi.

    3.3Informazioni di mercato

    Per quanto riguarda le carni ovine, la Commissione ha stabilito disposizioni per la comunicazione dei prezzi delle carcasse di agnello, perché la domanda di carne di animali macellati in età più giovane è più rappresentativa ai fini della trasparenza del mercato.

    A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, gli Stati membri devono comunicare ogni anno alla Commissione il numero totale degli ovini macellati nell'anno civile precedente, suddivisi per categoria di peso.

    Per le carni caprine la Commissione raccoglie due volte l'anno informazioni relative ai prezzi medi sulla base di un'indagine inviata agli esperti del gruppo di dialogo civile sulla produzione animale.

    La Commissione ha organizzato un forum sulle carni ovine che ha riunito rappresentanti degli Stati membri che possono vantare una produzione significativa, nonché produttori, aziende di trasformazione e commercianti, per esaminare le sfide attuali e future per il settore delle carni ovine dell'Unione. Nell'ottobre 2016 la Commissione ha poi presentato un quadro operativo per gli ovini e i caprini al fine di fornire informazioni settimanali sui prezzi di mercato, sulla produzione e sugli scambi nell'Unione e nei paesi terzi.

    4Opinioni degli Stati membri e dei portatori di interessi

    4.1Valutazione dei rispondenti sulla classificazione delle carcasse

    Cinque Stati membri hanno confermato di applicare la tabella di classificazione UE per le carcasse di agnello; quattro di essi la utilizzano anche per gli ovini adulti (ossia gli ovini di età superiore a 12 mesi). Solo due Stati membri la rendono obbligatoria per tutti gli operatori, mentre negli altri due la classificazione degli ovini su base volontaria si effettua soltanto in un numero modesto di macelli. La Croazia è l'unico Stato membro che ha confermato di applicare una classificazione obbligatoria delle carcasse per i caprini, sia per gli animali giovani che per quelli adulti.

    Sebbene la maggior parte dei rispondenti abbia riconosciuto il valore della classificazione delle carcasse per migliorare la trasparenza del mercato, aggiungere valore di mercato ai prodotti e migliorare la risposta dei fornitori alle esigenze del mercato, nei costi supplementari della classificazione è stato individuato uno dei principali ostacoli all'obbligatorietà del suo impiego. Solo quattro Stati membri si sono dichiarati favorevoli all'introduzione di una classificazione obbligatoria per gli ovini a livello di Unione. Inoltre la grande maggioranza degli Stati membri ha confermato che da parte degli operatori nazionali non sono pervenute richieste di modifica dell'attuale base volontaria della tabella unionale. I rispondenti hanno indicato nella frammentazione e/o nelle dimensioni ridotte dei rispettivi mercati nazionali gravi ostacoli all'imposizione di un'applicazione obbligatoria.

    Soltanto quattro Stati membri hanno auspicato l'introduzione di una legislazione specifica sulla classificazione delle carcasse di caprini. Molti rispondenti hanno indicato che l'introduzione della classificazione per le carcasse di caprini non creerebbe valore aggiunto, dato che la produzione è alquanto marginale e rappresenta nella maggior parte dei casi un sottoprodotto della produzione lattiero-casearia. Essi hanno concluso che gli eventuali vantaggi derivanti dall'imposizione di qualsiasi tipo di classificazione delle carcasse non compenserebbero i costi aggiuntivi della sua attuazione.

    Per quanto riguarda le informazioni di mercato, la maggior parte dei rispondenti ha confermato che la classificazione delle carcasse ha un ruolo secondario nell'acquisto di carni ovine/caprine. Tra i rispondenti solo quattro Stati membri e un portatore di interessi hanno manifestato interesse a estendere la comunicazione dei prezzi ad altre categorie di carcasse ovine. Analogamente, tra i rispondenti, solo due Stati membri e un portatore di interessi hanno auspicato l'introduzione della comunicazione dei prezzi per le carcasse di caprini. Le risposte hanno confermato che, nella maggior parte dei mercati dell'UE, l'acquisto di prodotti ovini e caprini viene concordato sulla base di pagamenti forfettari o per capo, oppure per kg di peso vivo o di carcassa, o persino in base alle dimensioni degli animali.

    Inoltre i rispondenti hanno segnalato l'importanza relativa del commercio di ovini in Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Ungheria, Romania e Svezia. Essi hanno peraltro aggiunto che, anche per quanto riguarda il commercio di animali vivi tra Stati membri, gli acquisti basati sulla classificazione delle carcasse non sono significativi.

    4.2Valutazione dei rispondenti sulle denominazioni di vendita

    Per evitare l'aggravarsi degli oneri finanziari e amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, la grande maggioranza dei rispondenti non ha manifestato interesse per l'introduzione di ulteriori nuove normative UE in materia di denominazione di vendita. L'adozione di una normativa UE più specifica in materia di denominazioni di vendita è stata propugnata soltanto da cinque Stati membri per gli ovini e da due Stati membri per i caprini.

    Soltanto uno Stato membro ha segnalato la richiesta, avanzata dai portatori di interessi nazionali, di introdurre una normativa UE specifica in materia di denominazione di vendita per gli ovini; anche un rispondente tra i portatori di interessi ha sostenuto tale posizione. Nel corso dell'indagine soltanto uno Stato membro ha sottolineato la necessità di distinguere diverse categorie di agnelli, mentre un portatore di interessi rispondenti ha segnalato la carenza di informazioni di mercato per le carni caprine.

    4.3Osservazioni aggiuntive dei rispondenti

    Dalle dichiarazioni dei rispondenti emerge che la commercializzazione e il sezionamento di carni ovine e caprine si effettuano per lo più secondo le specifiche dell'acquirente e comportano una minore trasformazione rispetto alle carni di altre specie. Alcuni rispondenti hanno riconosciuto l'importante ruolo svolto, nei rispettivi Stati membri, dai macelli di piccole dimensioni e dalla macellazione presso le aziende zootecniche per fornire carni ovine e caprine all'industria di trasformazione. Nella vendita al dettaglio la carne è venduta principalmente in base alle richieste dei clienti o in confezioni pronte.

    I rispondenti hanno altresì segnalato l'esistenza di vari marchi di qualità differenziati per le carni ovine in Belgio, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia e per le carni caprine in Grecia, Spagna, Croazia, Portogallo e Slovenia. Le rispettive quote di mercato sono tuttavia tendenzialmente modeste rispetto alla produzione totale del mercato interno.

    In generale, nella maggior parte dei questionari non compariva una stima della quota di mercato dei diversi prodotti di base.

    5Conclusioni

    La partecipazione dei portatori di interessi all'indagine è stata assai modesta, a conferma dell'ipotesi che nel settore un ampliamento della normativa sulla classificazione delle carcasse e sulla denominazione di vendita non sia considerata una priorità. Gli Stati membri o i portatori di interessi inoltre hanno manifestato scarso interesse a introdurre una classificazione obbligatoria delle carcasse ovine o un sistema di classificazione delle carcasse per i caprini, o ancora a legiferare ulteriormente sui prodotti a base di carni ovine e caprine. Analogamente la risoluzione del Parlamento europeo del 2018 sulla situazione attuale e le prospettive future per i settori ovino e caprino nell'UE 12 non ha chiesto alcuna legislazione specifica sulla classificazione delle carcasse o sulla denominazione di vendita.

    La classificazione delle carcasse di ovini dovrebbe pertanto rimanere uno strumento volontario a livello di Unione, da utilizzare quando presenti vantaggi che forniscono un reale valore aggiunto, tale da giustificare eventuali aumenti dei costi e degli oneri. La valutazione ha confermato l'assenza di validi motivi per introdurre una classificazione obbligatoria delle carcasse di ovini a livello di Unione. Non si sono registrati sviluppi significativi nell'estensione dell'uso della tabella di classificazione tra i principali produttori dell'Unione. Pertanto, rendere obbligatoria la classificazione comporterebbe costi e oneri amministrativi che non sarebbero giustificati. I macelli sarebbero tenuti a organizzare ed eseguire la classificazione delle carcasse, a dotarsi di personale specializzato e a registrare e comunicare i risultati e i prezzi. Un'autorità competente dovrebbe effettuare ispezioni in loco conformemente alle norme dell'Unione, e ne deriverebbe un fabbisogno di risorse aggiuntive.

    La classificazione delle carcasse può offrire alle catene di approvvigionamento ovino uno strumento per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei prezzi, nonché la commercializzazione. Sebbene la classificazione obbligatoria delle carcasse di ovini possa facilitare la trasmissione delle informazioni attraverso la catena di approvvigionamento, e in linea di principio possa rendere le transazioni più eque e più efficienti sotto il profilo economico, molti operatori non percepiscono ancora vantaggi significativi e la maggior parte dei fornitori che commercializzano ovini non ravvisa la necessità di classificare le carcasse.

    Non è necessario estendere la tabella unionale di classificazione delle carcasse ai caprini, a causa della natura molto limitata di questa produzione di carne in molti Stati membri e delle caratteristiche specifiche delle carcasse e dei tagli di carne.

    Per quanto riguarda la denominazione di vendita, nei questionari non sono state segnalate difficoltà sistematiche né problemi nell'attuazione della legislazione vigente in materia di commercializzazione di carni ovine e caprine; l'indagine ha dimostrato che in gran parte dei casi gli operatori e le autorità competenti sono contrari a imporre più ampi obblighi legislativi in materia. Essi preferiscono invece un approccio semplificato basato sulla sussidiarietà e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Inoltre, mentre le carni ovine e caprine hanno classificazioni commerciali diverse, che dipendono dall'età dell'animale al momento della macellazione, l'ampia diversità dei sistemi di produzione e delle razze autoctone rende questi settori molto eterogenei e le preferenze dei consumatori sono legate al contesto culturale. Le varie dimensioni che contribuiscono alla qualità della carne potrebbero quindi essere soggette a tensioni o conflitti se i legislatori dovessero introdurre una specifica denominazione di vendita.

    La conclusione generale è che non sono necessarie nuove proposte legislative sulle denominazioni di vendita né sulla classificazione delle carcasse nel settore di carni ovine e caprine.

    (1)

    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671,  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ) .

    (2)

     Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2137/oj ).

    (3)

    Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/461/oj ).

    (4)

    Relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (COM/97/0250 final).

    (5)

     Regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2529/oj ).

    (6)

    Relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini (COM/2002/0295 final).

    (7)

    Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj .

    (8)

     Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171, 4.7.2017, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj ).

    (9)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1832/oj ).

    (10)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio "primo arrivato, primo servito" ( GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj ).

    (11)

     Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 321 del 1.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1165/oj ) .

    (12)

    Relazione-A8-0064/2018.

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