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Document 52021PC0397

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

COM/2021/397 final

Bruxelles, 15.7.2021

COM(2021) 397 final

2021/0215(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 1 consente agli investitori al dettaglio di comprendere e confrontare meglio i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) e di prendere decisioni di investimento più consapevoli. I PRIIP comprendono, ma non esclusivamente, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA) al dettaglio.

Per conseguire i suoi obiettivi, il regolamento (UE) n. 1286/2014 dispone che gli ideatori di PRIIP rispettino una serie uniforme di requisiti di informativa in merito ai prodotti e forniscano agli investitori al dettaglio un documento contenente le informazioni chiave (key information document - KID) su ciascun PRIIP offerto. Le informazioni comunicate dovrebbero consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio la natura economica e i rischi di specifici PRIIP e di raffrontarli. La maggiore trasparenza e armonizzazione giova anche al mercato interno dei servizi finanziari creando condizioni di parità tra i PRIIP e i canali di distribuzione.

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce la forma e il contenuto del KID. Conferisce inoltre alle autorità europee di vigilanza (AEV) - l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (istituite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1093/2010 2 , dal regolamento (UE) n. 1094/2010 3 e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 4 ) - il potere di elaborare congiuntamente norme tecniche di regolamentazione per specificare la presentazione e il contenuto del KID, il suo formato standard, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e del calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni relative alla consegna del KID agli investitori al dettaglio. Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione 5 stabilisce le norme tecniche di regolamentazione.

L'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede un regime transitorio in base al quale le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti sono temporaneamente esentate dall'obbligo di fornire un KID agli investitori al dettaglio. Tale regime si applica attualmente fino al 31 dicembre 2021 ("regime transitorio").

Il presente regolamento è accompagnato da modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione. Dato il tempo necessario per attuare tali modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/653 e per ridurre l'incertezza giuridica, il presente regolamento proroga il regime transitorio fino al 30 giugno 2022.

Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/653 si basano sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati congiuntamente dalle AEV il 3 febbraio 2021. I progetti di norme tecniche di regolamentazione prevedono:

·nuove metodologie per il calcolo di scenari di performance appropriati e una presentazione riveduta degli scenari, affinché non vengano suscitate negli investitori al dettaglio aspettative improprie sui possibili rendimenti;

·indicatori sintetici di costo riveduti e modifiche del contenuto e della presentazione delle informazioni sui costi dei PRIIP, per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di struttura dei costi e facilitare l'uso di tali informazioni da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;

·una metodologia modificata per il calcolo dei costi di transazione, per affrontare i problemi pratici emersi applicando le norme vigenti e le criticità relative alla loro applicazione a determinati tipi di investimenti;

·norme modificate per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, al fine di chiarire le informazioni sulle implicazioni in termini di costi.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono inoltre disposizioni riguardo alle informazioni sui risultati ottenuti nel passato relativamente a taluni tipi di OICVM, FIA al dettaglio e prodotti d'investimento assicurativi.

Il presente regolamento è altresì accompagnato da modifiche della direttiva 2009/65/CE 6 , volte a evitare che, a decorrere dal 1º luglio 2022, gli investitori ricevano due documenti informativi precontrattuali per lo stesso OICVM (ossia il KID e le "informazioni chiave per gli investitori" ai sensi di tale direttiva).

A seguito della presente proposta, il regolamento (UE) n. 1286/2014 si applicherà alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti a decorrere dal 1º luglio 2022, in coincidenza con l'applicazione delle modifiche della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli articoli da 78 a 82 e l'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE impongono alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM di redigere le "informazioni chiave per gli investitori". Gli Stati membri possono decidere di applicare le stesse norme ai fondi diversi dagli OICVM.

Le "informazioni chiave per gli investitori" hanno lo scopo di far sì che "essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate". Le "informazioni chiave per gli investitori" sono un breve documento (due pagine, o tre pagine per gli OICVM strutturati) in formato standard, che presenta le informazioni secondo una sequenza specifica che facilita il raffronto tra diversi OICVM. Le informazioni sono presentate in un linguaggio non tecnico, in modo da essere comprese dagli investitori al dettaglio. Le "informazioni chiave per gli investitori" dovrebbero costituire un documento a sé stante: gli elementi essenziali dovrebbero essere comprensibili agli investitori senza dover fare riferimento ad altri documenti ed essere conformi alle corrispondenti parti del prospetto OICVM. La base è l'obbligo generale di comunicare informazioni corrette, chiare e non fuorvianti.

Oltre a individuare l'OICVM e a descriverne brevemente gli obiettivi e la politica di investimento, le "informazioni chiave per gli investitori" contengono:

·una sezione su costi e oneri, redatta secondo un formato standard per la presentazione e la spiegazione delle spese, comprese le avvertenze pertinenti, in modo che gli investitori siano adeguatamente informati circa le spese che dovranno sostenere e la loro entità in proporzione al capitale investito nel fondo;

·una sezione su rischi e rendimenti, che comprende norme dettagliate sulla presentazione del profilo di rischio e di rendimento del prodotto, tramite un indicatore sintetico, integrato da spiegazioni testuali dell'indicatore stesso e dei rischi da esso non rilevati. Le "informazioni chiave per gli investitori" possono contenere rinvii al prospetto OICVM, che comunica informazioni più dettagliate sui rischi pertinenti;

·una sezione sulla performance, che presenta i risultati ottenuti nel passato o, nei casi pertinenti, gli scenari di performance futura.

Le "informazioni chiave per gli investitori" sono diventate il parametro di riferimento per le informazioni nel quadro PRIIP. Le disposizioni in materia di informativa del regolamento (UE) n. 1286/2014 si rifanno in misura rilevante alla direttiva 2009/65/CE. Il KID, redatto sul modello delle "informazioni chiave per gli investitori", è una scheda informativa standardizzata che presenta in modo semplice, comprensibile e comparabile le caratteristiche chiave (compresi i costi e i potenziali rischi e rendimenti) di un dato PRIIP. Il regolamento (UE) n. 1286/2014 contiene inoltre norme dettagliate su quando e come gli ideatori di PRIIP e chi vende o fornisce consulenza su tali prodotti devono fornire il KID agli investitori al dettaglio.

Più in generale, il regolamento (UE) n. 1286/2014 mira a dotare gli investitori al dettaglio dei mezzi che potenzialmente li mettono in condizione di prendere decisioni di investimento migliori e di evitare di acquistare prodotti subottimali o inadatti, e contribuisce così a ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Rispetto alle disposizioni in materia di "informazioni chiave per gli investitori", le norme relative al KID sono intenzionalmente concepite per facilitare il raffronto di una gamma molto più ampia di prodotti d'investimento al dettaglio, compresi (ma non solo) OICVM e non OICVM al dettaglio, prodotti di investimento assicurativi, derivati e strumenti strutturati e altri prodotti d'investimento e assicurativi preassemblati.

Le norme in materia di informativa relative a PRIIP funzionalmente simili e sostituibili tra loro migliorano la trasparenza e la comparabilità, attenuando allo stesso tempo la confusione derivante dall'uso di concetti settoriali. Questo aiuta gli investitori al dettaglio a comprendere e ad avere fiducia nei prodotti che acquistano, impedendo nel contempo l'arbitraggio regolamentare e promuovendo la coerenza normativa, il che a sua volta dovrebbe facilitare la vigilanza, ridurre i costi e sostenere la concorrenza sui prezzi. La "standardizzazione mirata" nel quadro dei PRIIP non consiste in un approccio unico per tutti, ma comporta la suddivisione dei PRIIP in quattro categorie e l'adeguamento conseguente degli obblighi di informativa. Una categoria è quella dei prodotti che tracciano un investimento sottostante in modo lineare: si tratta della maggior parte degli OICVM, dei FIA al dettaglio e dei prodotti di assicurazione unit-linked. Allo stesso tempo, il KID garantisce la presentazione uniforme delle informazioni chiave, indipendentemente dalla categoria, laddove i PRIIP sono abbastanza simili da consentirlo.

Al momento della sua adozione, nel 2014, il regime transitorio per gli OICVM e i non OICVM era giustificato dal lasso di tempo relativamente breve trascorso dall'introduzione delle "informazioni chiave per gli investitori" (1° luglio 2011). Al considerando 35 del regolamento (UE) n. 1286/2014 i colegislatori hanno precisato che sarebbe "opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di cinque anni" e che "[d]opo la scadenza di tale periodo transitorio, in assenza di una sua proroga, gli OICVM dovrebbero divenire soggetti al presente regolamento".

Il regolamento (UE) 2019/1156 7 del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato il regime transitorio fino al 31 dicembre 2021, avvertendo (considerando 14) che "è opportuno che tutte le istituzioni e le autorità di vigilanza interessate si impegnino ad agire il più rapidamente possibile per facilitare la cessazione dell'esenzione transitoria".

Per conseguire tale obiettivo, le AEV hanno adottato congiuntamente norme tecniche di regolamentazione che modificano il regolamento delegato (UE) 2017/653 e le hanno presentate il 3 febbraio 2021. In sintesi, le norme tecniche di regolamentazione riguardano gli elementi seguenti.

Scenari di performance

Le AEV riducono il rischio di scenari di performance eccessivamente ottimistici per tutti i tipi di PRIIP, con un'opzione generale per gli ideatori di PRIIP di utilizzare, ove giustificato, livelli di percentili inferiori delle distribuzioni stimate dei rendimenti futuri per generare gli scenari. Questo consentirebbe agli ideatori di PRIIP di generare scenari più prudenti se ritengono che vi sia un rischio rilevante che gli scenari elaborati come prescritto suscitino negli investitori aspettative improprie. La metodologia non consente tuttavia agli ideatori di PRIIP di utilizzare livelli di percentili superiori.

Sulla base dei risultati di test sui consumatori, le AEV aggiungono il rendimento minimo del prodotto agli ambiti da considerare negli scenari di performance per tutti i PRIIP.

Per i PRIIP di categoria 2 (che comprende la maggior parte di OICVM e non OICVM), le AEV propongono una metodologia rivista per calcolare gli scenari di performance "favorevole", "moderato" e "sfavorevole", al fine di ridurre l'incidenza della prociclicità e ridurre al minimo le potenziali stime fuorvianti, che rischiano di creare aspettative improprie negli investitori al dettaglio. In particolare, tale metodologia aumenta da 5 a 10 il numero di anni di dati su cui si basa il calcolo degli scenari, al fine di fronteggiare i problemi delle stime procicliche. Fa inoltre scaturire gli scenari direttamente da una distribuzione dei risultati ottenuti nel passato, al fine di chiarire agli investitori al dettaglio il nesso matematico tra i rendimenti passati e i valori dello scenario.

Per lo scenario di stress, le AEV mantengono l'attuale metodologia, che si è dimostrata essere un indicatore efficace dell'effetto di avversità estreme del mercato, come lo shock finanziario a inizio 2020 a causa della crisi COVID-19.

Risultati ottenuti nel passato

Nella sezione del KID intitolata "Altre informazioni rilevanti" le AEV inseriscono un link a una fonte on-line alternativa o a un documento esterno contenente dati standardizzati sui risultati ottenuti nel passato. Inoltre esse standardizzano il contenuto e la metodologia dei risultati ottenuti nel passato in un nuovo allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/653. La metodologia proposta si fonda sull'approccio per le "informazioni chiave per gli investitori", con adeguamenti specifici ove necessario. Per i PRIIP diversi da quelli di categoria 2, le AEV mantengono l'impostazione attuale che prevede di indicare solo gli scenari di performance.

Costi

Le AEV rivedono gli indicatori sintetici di costo e modificano il contenuto e la presentazione delle informazioni sui costi dei PRIIP per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di struttura dei costi e per facilitare l'uso di tali informazioni da parte delle persone che vendono o forniscono consulenza sui PRIIP, tra l'altro stabilendo che le informazioni dettagliate sui costi dei prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati (di cui alla direttiva 2014/65/UE 8 , MiFID II) siano presentate in importi monetari, in linea con l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 9 . Per i prodotti d'investimento assicurativi, i costi rimangono espressi come "diminuzione del rendimento".

Le AEV modificano la metodologia di calcolo dei costi di transazione per affrontare i problemi pratici connessi all'applicazione delle norme in materia di distribuzione. Impediscono inoltre costi di transazione negativi fissando un minimo al livello dei costi espliciti.

L'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1286/2014 impone alla Commissione di valutare se è opportuno prorogare il regime transitorio per gli OICVM e i non OICVM "oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal [KID] o ritenute equivalenti ad esso".

Al riguardo, la proposta delle AEV concernente una serie rivista di norme tecniche di regolamentazione contiene i seguenti adeguamenti che giustificano la sostituzione delle "informazioni chiave per gli investitori" con il KID per i prodotti in questione.

·L'obbligo di inserire nel KID un link esterno che porta a informazioni specifiche sui risultati passati del prodotto, calcolati secondo una metodologia standard, aiuta gli investitori al dettaglio a continuare a utilizzare tali informazioni per valutare la performance di ciascun prodotto rispetto al suo parametro di riferimento, il che è importante per raffrontare prodotti gestiti attivamente.

·L'introduzione di scenari di performance standardizzati per i prodotti OICVM e non OICVM fornirà agli investitori una rappresentazione più completa dei tipi di risultati che si possono attendere dal prodotto e renderà allo stesso tempo più facile il raffronto con altri tipi di prodotti d'investimento e assicurativi.

·Gli investitori beneficeranno della maggiore comparabilità grazie a un quadro standard per l'informativa sui costi aggregati per tutti i tipi di PRIIP, compresi OICVM e non OICVM. Inoltre molte delle modifiche proposte per le norme tecniche di regolamentazione affrontano direttamente le preoccupazioni espresse dagli ideatori di prodotti tipo OICVM, tra cui la metodologia modificata per il calcolo dei costi di transazione e l'allineamento più stretto delle informazioni dettagliate sui costi dei prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati con il quadro MiFID II in materia di informativa sui costi. Tali modifiche limiteranno i costi che il settore della gestione patrimoniale dovrà sostenere per adeguarsi alle norme in materia di informativa sui costi dei PRIIP.

·Le "informazioni chiave per gli investitori" e il KID richiedono entrambi il calcolo di un indicatore sintetico numerico unico del rischio basato su un'aggregazione di vari rischi (nella misura del possibile) e accompagnato da spiegazioni testuali sufficienti. Attualmente tra i metodi di calcolo di tale indicatore previsti dai due quadri in materia di informativa esistono lievi differenze che possono confondere gli investitori al dettaglio che cercano di effettuare raffronti nei due diversi ambiti. Il passaggio a una metodologia comune migliorerà la comparabilità. Allo stesso tempo è possibile che a seguito della modifica della metodologia alcuni prodotti rientrino in una categoria di rischio diversa, dando potenzialmente l'impressione fuorviante che siano diventati meno rischiosi. A questo pone parzialmente rimedio l'opzione offerta agli ideatori di rivedere, a determinate condizioni, l'indicatore di rischio verso l'alto (ma non verso il basso).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Come il regolamento (UE) n. 1286/2014, che intende modificare, la presente proposta si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'Unione è necessario per eliminare gli ostacoli al mercato interno dei servizi e dei prodotti finanziari introducendo un approccio uniforme in materia di informazioni relative ai PRIIP. La normativa che viene modificata è stata adottata in piena conformità con il principio di sussidiarietà e ogni sua modifica deve quindi avvenire tramite una proposta della Commissione.

Proporzionalità

La presente azione dell'Unione è necessaria per garantire l'efficace applicazione delle regole PRIIP da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP. Essa garantirà il conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1286/2014 in tutto il mercato interno, assicurando in tal modo un elevato livello di trasparenza del mercato e di tutela degli investitori al dettaglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, poiché per il regolamento (UE) n. 1286/2014 è già stata elaborata una valutazione d'impatto.

La presente proposta non modifica la sostanza del regolamento, né crea nuovi obblighi per i partecipanti ai mercati. Essa riguarda soltanto una proroga di 6 mesi (fino al 30 giugno 2022) del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (articolo 32 del regolamento). L'obiettivo è garantire la certezza del diritto al settore e alle autorità competenti nella fase di preparazione all'applicazione delle nuove norme del regolamento delegato (UE) 2017/653 modificato e della direttiva 2009/65/CE modificata.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

2021/0215 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 impone agli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di redigere un documento contenente le informazioni chiave (key information document - KID).

(2)L'articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento prevede tuttavia un'esenzione dalla produzione di un KID per le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , per le società d'investimento di cui all'articolo 27 di tale direttiva nonché per le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2021 ("regime transitorio"). L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce che quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi diversi dagli OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

(3)Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione 13 integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e del calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni relative alla consegna del KID agli investitori al dettaglio.

(4)Il [GU: inserire la data] la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) .../2021 14 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653, tra l'altro per facilitare l'uso della presentazione, del contenuto e del formato standard del KID da parte delle società di gestione, delle società d'investimento e delle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti. La data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata tuttavia fissata al 1º luglio 2022 per dare alle suddette società di gestione, società d'investimento e persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e quindi all'obbligo di redigere un KID. Poiché la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021 è stata fissata al 1º luglio 2022 e poiché è necessario garantire che la fine del regime transitorio coincida con la data di applicazione del regolamento delegato (UE) .../2021, è necessario prorogare di sei mesi la durata del regime transitorio, ossia fino al 30 giugno 2022.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1286/2014.

(6)Dato il brevissimo lasso di tempo rimanente prima della scadenza originaria del regime transitorio, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data "31 dicembre 2021" è sostituita da "30 giugno 2022".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).    
(2)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).    
(3)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).    
(4)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).    
(5)    Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).
(6)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(7)    Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).    
(8)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
(9)    Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).
(10)    GU C […] del […], pag. […].
(11)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(12)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).    
(13)    Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).
(14)    GU C […] del […], pag. […].
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