COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.11.2021
COM(2021) 733 final
2021/0373(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro
di cui non hanno la cittadinanza (rifusione)
{SEC(2021) 576 final} - {SWD(2021) 357 final} - {SWD(2021) 358 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La democrazia rappresenta uno dei valori su cui si fonda l'Unione europea. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'UE e le decisioni devono essere prese il più possibile apertamente e vicine ai cittadini.
La cittadinanza dell'UE comporta diritti democratici specifici. I cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto di vivere, lavorare o studiare o fare ricerca in uno Stato membro di cui non sono cittadini ("cittadini mobili dell'UE") hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.
La direttiva 94/80/CE del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio dei diritti elettorali di questi cittadini alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.
Nella relazione sulla cittadinanza 2020, la Commissione ha espresso l'intenzione di proporre un aggiornamento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini mobili dell'UE. Lo scopo principale è facilitare la comunicazione di informazioni ai cittadini e aggiornare le disposizioni superate e obsolete nell'allegato della direttiva del Consiglio. Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 ha annunciato un'iniziativa legislativa volta a migliorare i diritti elettorali dei cittadini mobili dell'UE.
Nonostante le misure attualmente in vigore, i cittadini mobili dell'UE incontrano ancora difficoltà nell'esercizio dei loro diritti elettorali alle elezioni comunali. Tra i problemi figurano le difficoltà, per tali cittadini, nell'ottenere informazioni corrette su come esercitare i diritti elettorali, le procedure di registrazione gravose e l'effetto della cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di origine. È necessario rivedere l'allegato della direttiva a causa dei cambiamenti intervenuti negli "enti locali di base" di alcuni Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
La presente iniziativa affronta le difficoltà osservate nell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini mobili dell'UE. Essa aggiorna, chiarisce e rafforza le norme per garantire che esse sostengano la partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.
La presente proposta si basa su scambi regolari e di lunga data con le autorità competenti degli Stati membri, attraverso il gruppo dedicato della Commissione all'attuazione della direttiva, il gruppo di esperti in materia elettorale, e altre due specifiche riunioni della rete multidisciplinare europea di cooperazione sulle elezioni e del gruppo di esperti in materia elettorale.
Si tratta di un'iniziativa nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è strettamente connessa alla proposta di rifusione della direttiva 93/109/CE del Consiglio del 6 dicembre 1993 e agli attuali lavori su altre iniziative del pacchetto sulla trasparenza e la democrazia del programma di lavoro della Commissione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta garantisce la coerenza con il regolamento sullo sportello digitale unico dell'UE per quanto riguarda l'accesso a informazioni di alta qualità per i cittadini in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno, e con la comunicazione "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030", volta a garantire i diritti politici delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri. Completa inoltre altre politiche dell'UE riguardanti la democrazia e il mondo digitale. Cercando di garantire parità di accesso alle soluzioni di voto elettronico o di voto via internet per i cittadini mobili dell'UE, la proposta è volta a proteggere meglio i loro diritti fondamentali, e rafforza la partecipazione democratica per la società in generale. L'iniziativa è coerente con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE, e dell'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato L'articolo 22 TFUE stabilisce che tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono rientra tra i diritti associati allo status di cittadinanza dell'Unione sancito nella parte seconda del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 22, paragrafo 1, di tale trattato prevede espressamente che il Consiglio stabilisca delle modalità che garantiscano l'esercizio effettivo di tale diritto in tutti gli Stati membri. Tali modalità sono state inizialmente stabilite adottando la direttiva 94/80/CE.
La rifusione della direttiva 94/80/CE e la revisione e l'aggiornamento delle norme e procedure comuni ivi contenute comportano la necessità di un'azione a livello dell'Unione.
•
Proporzionalità
Le misure mirate proposte non vanno oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo a lungo termine di sviluppare e rafforzare la democrazia dell'UE. Esse migliorano e perfezionano il quadro che disciplina l'esercizio, da parte dei cittadini mobili dell'UE, dei diritti elettorali conferiti loro dai trattati. La proposta rispetta quindi il principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
La direttiva del Consiglio contiene già un solido insieme di disposizioni relative alle norme e procedure comuni per l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini mobili dell'UE. La presente proposta intende apportare modifiche mirate a tale direttiva del Consiglio allo scopo di affrontare taluni specifici ostacoli e limiti incontrati dagli Stati membri e dai cittadini. Data la necessità di aggiornare la formulazione, i riferimenti obsoleti e le disposizioni, risulta opportuno procedere alla rifusione della direttiva del Consiglio. Poiché la presente proposta è intesa a rifondere la direttiva del Consiglio, l'atto giuridico più appropriato è il medesimo tipo di atto.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Tenuto conto dell'esistenza di relazioni recenti pubblicate dalla Commissione, è stata applicata una deroga al principio di procedere innanzitutto con una valutazione. Gli elementi disponibili mostrano chiaramente la necessità di aggiornare la direttiva 94/80/CE, e ciò è ritenuto sufficiente per la fase di valutazione. Infine, lo studio esterno preparato a sostegno della valutazione d'impatto contiene anch'esso elementi di valutazione del quadro giuridico esistente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per elaborare la presente proposta, la Commissione ha instaurato uno stretto dialogo e consultazioni con i portatori di interessi.
La proposta si basa fra l'altro su una consultazione pubblica aperta svolta presso i cittadini, le organizzazioni non governative e le autorità locali e regionali, su studi rilevanti, anche effettuati dalla rete accademica sui diritti della cittadinanza dell'UE, e sui risultati di uno studio esterno preparato per contribuire alla valutazione d'impatto precedentemente alla proposta stessa. Inoltre i cittadini mobili dell'UE, la rete europea di cooperazione sulle elezioni e il gruppo di esperti in materia elettorale hanno fornito riscontri rilevanti. A integrazione di ciò vanno menzionati le conclusioni di progetti rilevanti finanziati nell'ambito dei programmi "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" e "Europa per i cittadini", come pure riscontri diretti da parte di cittadini dell'Unione pervenuti alla Commissione e al Parlamento europeo.
•Assunzione e uso di perizie
Informazioni rilevanti sono state ottenute tramite la consultazione di esperti, in particolare il gruppo di esperti della Commissione in materia elettorale e la rete europea di cooperazione sulle elezioni.
Il 28 gennaio 2021 e il 10 giugno 2021 si sono tenute due riunioni congiunte della rete europea di cooperazione sulle elezioni e del gruppo di esperti in materia elettorale. I punti discussi in queste riunioni erano già stati ampiamente dibattuti in incontri precedenti.
•Valutazione d'impatto
La proposta è stata corredata di una valutazione d'impatto (SWD(2021) 357). Date le analogie tra la direttiva 94/80/CE del Consiglio e la direttiva 93/109/CE del Consiglio sia per quanto riguarda i principali beneficiari (cittadini mobili dell'UE) che i diritti concessi e i requisiti associati per gli Stati membri, le possibilità di migliorare tali atti e il loro funzionamento sono state valutate in un unico documento. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo in merito alla valutazione d'impatto (SEC(2021) 576).
La valutazione d'impatto ha esaminato due opzioni d'intervento alternative per affrontare i problemi individuati. Tali opzioni includono una serie di misure potenziali prese in considerazione per migliorare l'esercizio dei diritti elettorali. Nello specifico, le opzioni di intervento vanno da misure non legislative e non vincolanti a fini di sensibilizzazione e del rafforzamento della cooperazione amministrativa, alla definizione di norme comuni per le procedure d'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE e per evitare le pratiche di cancellazione.
L'opzione 1 prevede modifiche legislative mirate e misure non vincolanti, e ha lo scopo di consolidare e chiarire le disposizioni vigenti della direttiva del Consiglio.
L'opzione 2 prevede un ampio intervento legislativo: nel rispetto del principio di non discriminazione quale base della direttiva, essa mira a riformarla profondamente, ad esempio stabilendo requisiti giuridici quanto ai termini d'iscrizione.
Le diverse opzioni sono state esaminate per quanto riguarda la loro efficacia, efficienza e coerenza con le altre normative (dell'Unione) e la sussidiarietà e proporzionalità.
L'opzione 2 è considerata quella più efficace nel conseguire tutti gli obiettivi previsti, ma per ragioni di efficienza, coerenza, sussidiarietà e proporzionalità, l'opzione prescelta è l'opzione 1.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta comporta alcuni costi per le amministrazioni degli Stati membri e dell'UE derivanti da una maggiore cooperazione, ma si prevede anche un aumento di efficienza per le autorità grazie all'armonizzazione delle procedure. Alcuni Stati membri, inoltre, dispongono già di sistemi che coprono obblighi previsti dall'opzione prescelta e non dovrebbero quindi affrontare costi aggiuntivi significativi.
La proposta semplifica la procedura d'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE per votare e candidarsi alle elezioni comunali.
Nell'ambito della proposta non è emerso alcun effetto negativo che potrebbe derivare da una maggiore integrazione e partecipazione democratica dei cittadini mobili dell'UE nello Stato membro ospitante. La semplificazione degli obblighi di registrazione e il miglioramento nella comunicazione delle informazioni e nella sensibilizzazione al voto per i cittadini mobili dell'UE favorisce la libera circolazione e l'integrazione.
La proposta prevede che i cittadini mobili dell'UE abbiano un accesso al voto a distanza e per via elettronica pari a quello dei cittadini dello Stato membro. Le possibilità di voto a distanza facilitano la partecipazione elettorale dei cittadini mobili dell'UE.
•Diritti fondamentali
L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone quanto segue: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE dispone quanto segue: "Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa", e "I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo".
L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.La proposta persegue gli obiettivi di tali disposizioni ed è quindi compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dà loro effetto.
La presente proposta rafforza inoltre la libera circolazione dei cittadini dell'UE (articolo 45 della Carta). Sostiene altresì l'accesso dei cittadini mobili dell'UE a procedure di voto a condizioni uguali a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante. Rafforza infine il diritto di eleggibilità alle elezioni comunali (articolo 40 della Carta) e il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'UE e pertanto non incide sul suo bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Gli Stati membri dovranno porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Entro tre anni dall'entrata in vigore, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva. La relazione deve contenere dati statistici rilevanti sulla partecipazione di elettori e candidati alle elezioni comunali, e una sintesi delle misure adottate a tale riguardo. Entro cinque anni dall'entrata in vigore, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve a sua volta presentare una relazione sull'applicazione della presente direttiva del Consiglio al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per garantire la sinergia e la coerenza delle sue politiche riguardo alla partecipazione dei cittadini mobili dell'UE alle elezioni, la Commissione effettuerà la valutazione dell'applicazione della presente direttiva contemporaneamente alla valutazione dell'applicazione della direttiva sulle elezioni del Parlamento europeo. La valutazione sarà inoltre basata sulle relazioni degli Stati membri e sulle riunioni della rete europea di cooperazione sulle elezioni. Pertanto, entro i due anni successivi alle prossime due elezioni del Parlamento europeo, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione ne valuterà l'applicazione e redigerà una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
•Documenti esplicativi
Nella sua sentenza dell'8 luglio 2019 e nella sua giurisprudenza successiva la Corte di giustizia ha chiarito che, nel comunicare le misure nazionali di attuazione alla Commissione, gli Stati membri devono fornire informazioni sufficientemente chiare e precise e individuare, per ciascuna disposizione della direttiva, la misura nazionale o le misure nazionali che ne assicurano l'attuazione.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Sono fornite spiegazioni solo per le disposizioni della direttiva interessate dalle modifiche.
1. Per facilitare l'accesso dei cittadini mobili dell'UE alle informazioni elettorali, l'articolo 12 stabilisce norme più rigorose per la comunicazione di tali informazioni a questi soggetti. La proposta prevede che gli Stati membri nominino delle autorità che informino in modo proattivo i cittadini mobili dell'UE residenti sul loro territorio in merito alle condizioni e alle modalità d'iscrizione come elettori o come candidati alle elezioni comunali, prima e dopo l'iscrizione, a fini elettorali oppure ai fini della direttiva 2004/38/CE. Ciò potrebbe comportare anche la comunicazione di informazioni e l'uso di mezzi di comunicazione adatti a gruppi specifici di elettori, come i giovani.
Affinché i cittadini mobili dell'UE conoscano e comprendano meglio le procedure e le prassi di iscrizione e di partecipazione alle elezioni comunali, lo stesso articolo prevede l'obbligo, per le autorità nominate dagli Stati membri, di comunicare ai cittadini mobili dell'UE iscritti come elettori o come candidati informazioni specifiche e mirate sui punti seguenti:
a)
lo stato della loro iscrizione;
b)
la data delle elezioni e come e dove votare, una volta tali informazioni disponibili;
c)
le regole rilevanti riguardanti i diritti e gli obblighi degli elettori e dei candidati, comprese interdizioni e incompatibilità, e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali;
d) il modo per ottenere ulteriori informazioni sull'organizzazione delle elezioni, compreso l'elenco dei candidati.
Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1724, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli utenti possano accedere facilmente, sulle loro pagine web nazionali, a informazioni facilmente fruibili, esatte, aggiornate e sufficientemente complete sulla partecipazione alle elezioni comunali. Gli Stati membri utilizzano diversi mezzi e canali di comunicazione. Pertanto, per garantire la coerenza, l'iniziativa prevede di estendere di conseguenza i requisiti di qualità di cui al regolamento (UE) 2018/1724 alla comunicazione diretta e individuale, da parte degli Stati membri, delle informazioni elettorali ufficiali ai cittadini mobili dell'UE.
Oltre che nella lingua ufficiale dello Stato membro di residenza, le informazioni devono essere comunicate anche in una lingua ufficiale dell'UE che sia ampiamente compresa dal numero più ampio possibile di cittadini dell'UE residenti sul suo territorio. Gli Stati membri potranno basarsi sul portale "La tua Europa". Insieme alle informazioni di contatto, introdotte dalle modifiche ai dati che i cittadini mobili dell'UE devono fornire per iscriversi come elettori e come candidati, questo consentirà agli Stati membri di utilizzare canali elettronici per comunicare le informazioni direttamente. Per garantire una partecipazione elettorale inclusiva, l'iniziativa stabilisce inoltre requisiti di accessibilità per le informazioni fornite alle persone con disabilità e alle persone anziane, ispirandosi alle osservazioni generali formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 21 e 29 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Allo scopo di ridurre gli ostacoli amministrativi incontrati dai cittadini mobili dell'UE, l'iniziativa (articoli 8 e 9) introduce modelli standardizzati per le dichiarazioni formali, di cui agli allegati II e III, che devono essere presentati da tali cittadini per iscriversi come elettori e come candidati. I dati sono completati da informazioni di contatto, che consentono agli Stati membri di adempiere al loro obbligo di informazione. Poiché gli allegati delle direttive saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, saranno disponibili sia per i cittadini che per le autorità nazionali in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
3. La proposta (articolo 8, paragrafo 5) limita la portata dell'iscrizione dei cittadini mobili dell'UE nelle liste elettorali dello Stato membro ospitante, evitando così la cancellazione dalle liste elettorali dello Stato membro di origine unicamente per questo motivo.
4. L'articolo 14 stabilisce un meccanismo di monitoraggio e di relazioni periodici riguardanti l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri. Le relazioni conterranno dati statistici rilevanti sulla partecipazione alle elezioni comunali degli elettori e dei candidati di cui all'articolo 3, e una sintesi delle misure adottate a tale riguardo. Questo consentirà alla Commissione di valutare l'efficienza dei metodi utilizzati dagli Stati membri e di proporre alternative migliori. L'articolo 16 prevede che si proceda alla valutazione dell'applicazione della direttiva entro i due anni successivi alle elezioni del Parlamento europeo del 2029.
5. Gli articoli 2, 8 e 9 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per garantire che l'elenco degli enti locali di base sia sempre aggiornato e che i modelli delle dichiarazioni formali presentate dai cittadini mobili dell'UE al momento della loro iscrizione come elettori o come candidati includano sempre le informazioni rilevanti. L'articolo 16 stabilisce i limiti della delega in conformità dell'articolo 290 TFUE.
6. In linea con il principio di non discriminazione, l'articolo 10 fa obbligo agli Stati membri di garantire ai cittadini mobili dell'UE l'accesso agli stessi mezzi di voto anticipato, voto per corrispondenza, voto elettronico e voto via internet che sono disponibili per i propri cittadini per le elezioni comunali.
7. La proposta sopprime il termine "d'ufficio" dall'articolo 8, paragrafo 3, in linea con le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati riguardanti le limitazioni al processo decisionale automatizzato. Inoltre, per garantire l'accesso alle informazioni a parità di condizioni con i propri cittadini, gli Stati membri sono tenuti a notificare ai cittadini mobili dell'UE la loro cancellazione dalle liste elettorali qualora viga lo stesso obbligo nei confronti dei loro cittadini.
8. Attualmente, gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere ai candidati stranieri dell'UE di presentare, prima o dopo le elezioni, un attestato riguardante il loro diritto di eleggibilità. Tale attestato può essere richiesto in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione che indica che essi non sono decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine o, in ogni caso, quando ciò è previsto dalla legislazione nazionale.
Poiché l'obbligo di tale dichiarazione dissuade di per sé dal candidarsi senza averne il diritto, la presente iniziativa mira ad eliminare la possibilità di imporre un obbligo generale a tutti i candidati stranieri di presentare l'attestato sopra menzionato. Al tempo stesso la proposta offre agli Stati membri la possibilità di chiedere tale attestato in base a una valutazione caso per caso della credibilità della dichiarazione.
9. Allo stesso scopo di migliorare la consapevolezza dei cittadini mobili dell'UE, la proposta prevede anche la modifica dell'articolo 11, paragrafo 1, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri, di usare un linguaggio chiaro e semplice quando informano i cittadini mobili dell'UE in merito allo stato della loro iscrizione. Essa chiarisce inoltre la portata dell'obbligo degli Stati membri sostituendo il termine "esito" con "decisione". Un nuovo paragrafo dell'articolo 11 prevede il diritto, per gli elettori e i candidati ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, di correggere eventuali incongruenze o errori nei dati contenuti nelle liste elettorali o negli elenchi dei candidati alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
10. La proposta prevede inoltre adattamenti delle formulazioni e dei riferimenti obsoleti (articolo 3, lettera a); articolo 7, paragrafo 1; articolo 8, paragrafo 2; articolo 9, paragrafo 1), sostituendo "trattato che istituisce la Comunità europea" con "trattato sul funzionamento dell'Unione europea", e utilizzando un linguaggio neutro rispetto al genere.
11. L'elenco degli enti locali di base è stato modificato a seguito di notifiche ricevute dagli Stati membri e del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
12. L'articolo 17 disciplina il recepimento della direttiva.
🡻 94/80/CE (adattato)
2021/0373 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro
di cui non hanno la cittadinanza (rifusione)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità ⌦ sul funzionamento dell'Unione ⌫ europea, in particolare l'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 94/80/CE del Consiglio. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione della direttiva.
(2)L'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall'articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall'articolo 21 della stessa. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e dall'articolo 21 TFUE, e dall'articolo 45 della Carta.
(3)Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio.
(4)Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020 la Commissione ha sottolineato l'esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell'Unione. Considerando anche l'esperienza maturata con l'applicazione della direttiva nel corso di più elezioni successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.
(5)La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano, tenendo conto delle loro tradizioni specifiche e nel rispetto delle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l'esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.
(6)Per fare in modo che i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini ("cittadini stranieri dell'Unione") possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l'iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell'Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.
(7)Inoltre, ai cittadini stranieri dell'Unione non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
🡻 94/80/CE considerando 1 (adattato)
considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;
🡻 94/80/CE considerando 2 (adattato)
considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;
🡻 94/80/CE considerando 3 (adattato)
considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;
🡻 94/80/CE considerando 4 (adattato)
considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;
🡻 94/80/CE considerando 5 (adattato)
considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;
🡻 94/80/CE considerando 6 (adattato)
considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;
🡻 94/80/CE considerando 7 (adattato)
considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di «elezioni comunali» non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di «elezioni comunali»; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;
⇩ nuovo
(8)Per facilitare l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione nel paese di residenza, è opportuno che tali cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l'iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell'Unione interessati, presentare una carta d'identità valida e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell'Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell'Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. I cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.
(9)Anche se spetta agli Stati membri stabilire il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali per quanto riguarda i cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione di cittadini stranieri dell'Unione nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non dovrebbe essere di per sé motivo della cancellazione di tali persone dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.
🡻 94/80/CE considerando 8 (adattato)
⇨ nuovo
(10)considerando che lL'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine;. che, aAttesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ⇨ ottenere dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest'ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro. ⇦ adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengano necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;
🡻 94/80/CE considerando 9 (adattato)
(11)considerando che ⌦ Poiché ⌫ le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che , è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste ⌦ tali ⌫ funzioni ai propri cittadini ⌦ nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ⌫ ;. che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;
🡻 94/80/CE considerando 10 (adattato)
(12)considerando che è È altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;.
🡻 94/80/CE considerando 11 (adattato)
(13)considerando che qualora ⌦ Laddove ⌫ le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;.
🡻 94/80/CE considerando 6 (adattato)
(14)considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce Iil diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza ⌦ conferito ai cittadini stranieri dell'Unione ⌫ , senza però sostituire tale diritto al ⌦ non sostituisce il ⌫ diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine;. ⌦ È pertanto necessario garantire ⌫ che è importante rispettare ⌦ sia rispettata ⌫ la libertà di tali cittadini ⌦ dei cittadini dell'Unione ⌫ di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali,. mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli ⌦ Gli ⌫ Stati membri in cui il voto non è obbligatorio ⌦ possono prendere disposizioni per iscrivere d'ufficio tali cittadini nelle liste elettorali ⌫;.
⇩ nuovo
(15)L'accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l'effettivo esercizio del diritto sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 22, paragrafo 1, TFUE.
(16)La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell'Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell'Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all'organizzazione delle stesse. Per garantire l'efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili.
(17)Per migliorare l'accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili in almeno una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti nel suo territorio. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell'Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell'Unione che vi risiedono.
🡻 94/80/CE considerando 12 (adattato)
⇨ nuovo
(18)considerando che qQualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 1 del trattato CE ⌦ , TFUE ⌫ , da problemi specifici di uno Stato membro ⇨ e deve essere conforme ai requisiti dell'articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. ⇦ e che ⌦ Inoltre ⌫ ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame ⌦ come previsto dall'articolo 47 della Carta ⌫;.
🡻 94/80/CE considerando 13 (adattato)
(19)considerando che tTali problemi specifici possono sorgere in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera di molto la media;. che uUna quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;.
🡻 94/80/CE considerando 14
considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;
🡻 94/80/CE considerando 15 (adattato)
(20)considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno ⌦ Lo ⌫ Stato membroin cui la proporzione di cittadini ⌦ stranieri ⌫ dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve ⌦ dovrebbe ⌫ poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato ⌦ 22, paragrafo 1, TFUE ⌫, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;.
🡻 94/80/CE considerando 16 (adattato)
(21)considerando che sSi deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;.
🡻 94/80/CE considerando 17 (adattato)
(22)considerando che iIl Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;.
🡻 94/80/CE considerando 18 (adattato)
⇨ nuovo
(23)⇨ I dati relativi all'esercizio dei diritti e all'applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l'esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell'Unione. Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni comunali è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell'attuazione e presentino relazioni periodiche comprendenti, oltre ai dati statistici, informazioni sulle misure adottate per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri dell'Unione alle elezioni. ⇦ considerando che lLa Commissione procederà ⌦ dovrebbe procedere ⌫ ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà ⌦ , e ⌫ presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,.
⇩ nuovo
(24)È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell'applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, in stretto collegamento con la valutazione dell'applicazione della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
(25)Per garantire che gli elenchi degli enti locali di base negli Stati membri rimangano aggiornati e che le dichiarazioni formali che devono essere presentate dai cittadini stranieri dell'Unione che intendono votare o candidarsi alle elezioni comunali continuino a contenere dati pertinenti nel contesto dell'esercizio dei diritti elettorali da parte dei cittadini dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE per modificare gli elenchi degli enti locali di base e il modello delle dichiarazioni formali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(26)Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.
(27)Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva.
(28)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare i suoi articoli 21 e 40. È pertanto essenziale che la presente direttiva sia attuata in conformità di tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, fra l'altro, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto di non discriminazione, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto a un ricorso effettivo.
(29)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(30)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B,
🡻 94/80/CE (adattato)
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
⌦ Oggetto e ambito di applicazione ⌫
1.
La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.
2.
Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.
Articolo 2
⌦ Definizioni ⌫
1.
Ai fini della presente direttiva, si intendono per ⌦ si applicano le definizioni seguenti ⌫ :
a)«ente locale di base», gli enti amministrativi riportati in nell'allegato I che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;
b)«elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;
c)«Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;
d)«Stato membro di d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
e)«listea elettoralie», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;
f)«giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;
g)«dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.
2.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato ⌦ I ⌫ della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.
⇩ nuovo
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica dell'allegato I in funzione delle notifiche ricevute a norma del primo comma del presente paragrafo.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 3
⌦ Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità ⌫
Ha ⌦ Le seguenti persone hanno ⌫ il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:
a)⌦ la persona che, nel giorno di riferimento, ⌫ è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8 ⌦ 20 ⌫, paragrafo 1, secondao ⌦ frase ⌫ comma del trattato ⌦ , TFUE ⌫, e
b)⌦ la persona che, nel giorno di riferimento, ⌫ pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.
Articolo 4
⌦ Condizioni relative al periodo di residenza ⌫
1.
Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.
2.
Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.
3.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.
Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.
Articolo 5
⌦ Ineleggibilità ⌫
1.
Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.
2.
La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
3.
Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.
Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.
Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.
4.
Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.
Articolo 6
⌦ Incompatibilità ⌫
1.
Le persone ⌦ eleggibili ⌫ di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.
2.
Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.
CAPO II
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
Articolo 7
⌦ Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza ⌫
1.
L'elettore ⌦ che soddisfa le condizioni ⌫ di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto ⌦ alle elezioni comunali ⌫ nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2.
Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.
3.
Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.
Articolo 8
⌦ Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse ⌫
1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2.
Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.
Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza ⇨ redatta in conformità del modello che figura nell'allegato II ⇦ .
3.
L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto. ⇨ Se gli Stati membri dispongono che ai loro cittadini sia notificata la cancellazione dalle liste elettorali, tali disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori di cui all'articolo 3. ⇦
Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.
L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.
⇩ nuovo
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l'iscrizione degli elettori di cui all'articolo 3 nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 9
⌦ Candidatura ⌫
1.
All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona ⌦ eleggibile ⌫ di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza ⇨ redatta in conformità del modello che figura nell'allegato III ⇦.
2.
Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona ⌦ eleggibile ⌫ di cui all'articolo 3:
a)indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione ⌦ formale ⌫ di cui al paragrafo 1, di non essere decadutao dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,
b)in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o qualora la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,
c)presenti un documento d'identità in corso di validità,
d)indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
e)indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.
⇩ nuovo
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica della forma e del contenuto del modello di dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 10
Mezzi di voto specifici
Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, del voto elettronico e del voto via internet per le elezioni comunali provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili alle stesse condizioni anche agli elettori di cui all'articolo 3.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 1110
⌦ Decisione relativa all'iscrizione e mezzi di ricorso ⌫
1.
Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato, ⌦ in tempo utile ⌫ ⇨ e in un linguaggio chiaro e semplice, ⇦ dell'esito della ⇨ della decisione adottata riguardo alla ⇦ sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.
2.
Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di ⌦ il ⌫ rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.
⇩ nuovo
3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
🡻 94/80/CE (adattato)
Articolo 1211
⌦ Informazione ⌫
⇩ nuovo
1. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente per l'adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell'Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni comunali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 comunichi direttamente e individualmente agli elettori e ai cittadini eleggibili di cui all'articolo 3 le seguenti informazioni:
a)la situazione relativa alla loro iscrizione;
b)una volta disponibili, la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;
c)i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull'organizzazione delle elezioni, compresa la lista dei candidati.
3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite in un linguaggio chiaro e semplice.
Le informazioni di cui al primo comma, oltre a essere comunicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro ospitante, sono corredate di una traduzione in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione residenti sul suo territorio, secondo i requisiti di qualità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni comunali e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili alle persone con disabilità e alle persone anziane ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.
CAPO III
Disposizioni derogatorie e transitorie
Articolo 1312
⌦ Disposizioni derogatorie ⌫
1.
Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20 % del totale dei cittadini ⌦ nazionali e stranieri ⌫ dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di
a)riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,
b)riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché ⌦ che ⌫ abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e
c)adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello ⌦ di un altro ⌫ Stato ⌦ membro ⌫ .
2.
In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a), a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.
3.
Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.
4.
Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente Oogni sei anni ⇨ dopo l'entrata in vigore della presente direttiva ⇦, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B ⌦ 22 ⌫, paragrafo 1 del trattato ⌦ , TFUE ⌫ e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 1413
⌦ Relazioni ⌫
⇩ nuovo
1. Entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva nel loro territorio, compresa l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione degli elettori e dei candidati di cui all'articolo 3 alle elezioni comunali e una sintesi delle misure adottate al riguardo.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
⇨ 2. Entro cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni cinque anni, ⇦ Lla Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio , entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche ⇨ anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1 ⇦.
⇩ nuovo
Articolo 15
Valutazione
Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2029, la Commissione valuta l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti.
Articolo 16
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2, 8 e 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3.
La delega di potere di cui agli articoli 2, 8 e 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.
L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 8 e 9 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
🡻 94/80/CE (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 1714
⌦ Recepimento ⌫
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ⇨ all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 12 e 14 e agli allegati I, II e III entro il 31 dicembre 2023 ⇦ alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la ⌦ comunicano immediatamente alla ⌫ Commissione ⌦ il testo di tali disposizioni ⌫ .
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⌦ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. ⌫ Le modalità di tale riferimento ⌦ e la formulazione dell'indicazione ⌫ sono decise dagli Stati membri.
⌦ 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ⌫
⌦ Articolo 18 ⌫
⌦ Abrogazione ⌫
⌦ La direttiva 94/80/CE, come modificata dagli atti di cui all'allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2023, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IV, parte B. ⌫
⌦ I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V. ⌫
Articolo 1915
⌦ Entrata in vigore e applicazione ⌫
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ⌦ dell'Unione europea ⌫ .
⌦ Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 13 si applicano dal 31 dicembre 2023. ⌫
Articolo 2016
⌦ Destinatari ⌫
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente