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Document 52021PC0558

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'efficienza energetica (rifusione)

COM/2021/558 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 558 final

2021/0203(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con l'adozione del Green Deal europeo, nel dicembre del 2019 1 , la Commissione ha definito una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Essa mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Al fine di conseguire tali obiettivi, "la priorità deve essere data all'efficienza energetica".

In tale occasione, la Commissione ha annunciato altresì che avrebbe presentato un piano di valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2030 e si è impegnata a "riesaminare e, se necessario, proporre di rivedere la pertinente normativa in materia di energia entro il giugno 2021" 2 .

Nel marzo 2020 la Commissione ha presentato una proposta di normativa europea sul clima per decarbonizzare l'Europa entro il 2050. Nel suo piano per l'obiettivo climatico 3 la Commissione ha proposto di aumentare l'ambizione dell'Unione in relazione alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, un dato che rappresenta un aumento sostanziale rispetto all'attuale obiettivo del 40 %. Il piano per l'obiettivo climatico ha delineato altresì le azioni necessarie in tutti i settori dell'economia, comprese le revisioni dei principali strumenti legislativi per conseguire tale maggiore ambizione e per mantenere l'impegno assunto nella comunicazione sul Green Deal europeo 4 di presentare un piano globale per aumentare l'obiettivo dell'Unione europea per il 2030 verso il 55 % in modo responsabile. Il piano per l'obiettivo climatico è altresì in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura a livello mondiale ben al di sotto dei 2 °C e proseguire gli sforzi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C. Nel dicembre del 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo vincolante per l'UE di riduzione netta interna pari ad almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto al 1990 5 . Il Consiglio europeo ha concluso che l'ambizione climatica doveva essere rafforzata in maniera da stimolare la crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro di qualità, offrire benefici per la salute e l'ambiente ai cittadini dell'Unione e contribuire alla competitività globale a lungo termine dell'economia dell'Unione attraverso la promozione dell'innovazione nelle tecnologie verdi. Il 22 aprile 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio per conseguire una riduzione pari ad almeno il 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Ciò definisce il quadro per l'azione destinata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei prossimi decenni, ma deve essere attuato attraverso una legislazione specifica volta a garantire che tali riduzioni si verifichino. Le previsioni indicano che, se le politiche attuali saranno pienamente attuate, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 saranno di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo, e di circa il 47 % se si include l'uso del suolo. Il piano per l'obiettivo climatico 2030 prospetta pertanto una serie di interventi necessari in tutti i settori dell'economia e l'avvio della revisione dei principali strumenti legislativi per conseguire questo obiettivo più ambizioso.

Al fine di attuare tale proposito, il programma di lavoro 2021 della Commissione europea 6 ha annunciato un pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) destinato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e realizzare un'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Tale pacchetto interesserà un'ampia gamma di settori politici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione.

L'efficienza energetica è un settore chiave di azione, senza il quale non è possibile realizzare la piena decarbonizzazione dell'economia dell'Unione 7 . La direttiva Efficienza energetica ha portato all'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica per cogliere le opportunità di risparmio energetico efficaci in termini di costi. Nel dicembre 2018 la direttiva Efficienza energetica è stata modificata nel contesto del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", in particolare per includere un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo energetico previsto nel 2030), così come per estendere e rafforzare l'obbligo di risparmio energetico oltre il 2020.

Anche se l'obiettivo di efficienza energetica per il 2020 potrebbe essere stato conseguito in ragione di circostanze eccezionali create dalla pandemia di COVID-19, la somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei piani nazionali per l'energia e il clima è inferiore al livello di ambizione dell'Unione del 32,5 % da conseguire entro il 2030. I contributi determinerebbero collettivamente una riduzione del 29,4 % per il consumo di energia finale e del 29,7 % per il consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento del 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario di ambizione collettiva corrispondente a 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e a 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale per l'UE27. Tale divario incide anche sul livello degli sforzi necessari per conseguire tale maggiore ambizione degli obiettivi in materia di efficienza energetica. La valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico conclude che è improbabile che i necessari livelli più elevati di efficienza energetica richiesti vengano conseguiti soltanto dalle forze di mercato, dall'attuale organizzazione del mercato e dallo sviluppo tecnologico, il che significa che sono necessari ulteriori sforzi. Secondo la valutazione d'impatto 8 che accompagna la presente direttiva, i miglioramenti dell'efficienza energetica dovranno essere incrementati notevolmente rispetto all'attuale livello di ambizione pari al 32,5 %.

Il livello di ambizione più elevato impone una promozione più marcata dell'efficienza energetica ovunque ciò sia efficace sotto il profilo dei costi: tale principio si applica a tutte le aree del sistema energetico e a tutti i settori nei quali l'attività incide sulla domanda di energia, quali i trasporti, la gestione delle acque e l'agricoltura. Affrontare il nesso acqua-energia è particolarmente importante, in ragione dell'aumento del fabbisogno idrico ed energetico o dell'aumento della pressione sulle risorse idriche a causa dei cambiamenti climatici.

La direttiva Efficienza energetica costituisce un elemento importante per progredire verso la neutralità climatica entro il 2050, nel contesto della quale l'efficienza energetica deve essere considerata una fonte di energia a sé stante. Il ruolo chiave dell'efficienza energetica è sostenuto dal principio "l'efficienza energetica al primo posto". È riconosciuto come un principio guida della politica energetica dell'Unione e dovrebbe essere preso in considerazione in tutti i settori, al di là del sistema energetico, a tutti i livelli, compreso il settore finanziario. Le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere considerate come la prima opzione nelle decisioni di pianificazione e investimento, quando si stabiliscono norme nuove per il lato dell'offerta e altri settori politici. Tale principio è stato riconosciuto come un elemento fondamentale della strategia per l'integrazione del settore energetico 9 .

Sebbene il potenziale di risparmio energetico rimanga elevato in tutti i settori, esiste una sfida particolare legata ai trasporti, responsabili del 30 % del consumo di energia finale, e agli edifici, dato che il 75 % del parco immobiliare dell'Unione presenta una prestazione energetica scadente. Un ulteriore settore importante al quale viene rivolta una crescente attenzione è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5 %-9 % del consumo totale di energia elettrica nel mondo e di oltre il 2 % di tutte le emissioni. Nel 2018 il consumo di energia dei centri dati nell'Unione è stato pari a 76,8 TWh. Si prevede che tale dato salga a 98,5 TWh entro il 2030 con un aumento del 28 %. Tale aumento in termini assoluti può essere visto anche in termini relativi: all'interno dell'UE, i centri dati hanno rappresentato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030, qualora lo sviluppo continui sulla traiettoria attuale 10 . La strategia digitale dell'Europa 11 ha già messo in evidenza la necessità di disporre di centri dati altamente efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili nonché di misure di trasparenza per gli operatori di telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale.

Il settore pubblico è di per sé un importante attore economico rilevante ed è responsabile di circa il 5 %-10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione 12 . Nel complesso si stima che la quota dell'Unione degli appalti pubblici attribuiti ai governi centrali sia pari a circa 16 %. A livello degli Stati membri tale dato varia tra il 5 % e l'86 % 13 . Si stima che gli edifici pubblici utilizzino circa il 2 % del consumo di energia finale dell'Unione. Nell'intero settore pubblico continuano ad esistere potenziali di risparmio efficaci in termini di costi tanto nel contesto della ristrutturazione e della gestione dell'energia degli edifici esistenti, quanto nell'acquisto futuro di edifici, prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico.

L'industria è uno dei settori che ha conseguito miglioramenti significativi dell'efficienza energetica nell'ultimo decennio. Ciò nonostante vi sono comunque potenziali di risparmio efficaci in termini di costi 14 . Il riscaldamento e il raffrescamento rappresentano metà del consumo di energia finale dell'Unione, dato questo che lo rende il maggiore settore di consumo di energia finale. Rimane molto potenziale per ridurre il consumo di energia in questo settore, pur raggiungendo le temperature necessarie 15 . Il riscaldamento e il raffrescamento svolgono quindi un ruolo fondamentale nell'ambizione dell'Unione di passare a un'economia pulita e neutra in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Gran parte dello sforzo è necessario nel settore di un migliore isolamento degli edifici, ma esiste potenziale anche in termini di fornitura più efficiente del calore o del freddo necessari 16 . Le perdite di energia nella trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia possono essere significative 17 . L'assenza di metodologie e comunicazioni comuni rende difficile confrontare reti od operatori oppure confrontare le prestazioni. In effetti non esiste una definizione uniforme di perdite di energia all'interno dell'Unione, circostanza questa che si traduce in una qualità dei dati non ottimale, che deve essere affrontata.

Il settore delle famiglie rappresenta circa un quarto di tutto il consumo di energia finale nell'Unione. Il comportamento dei consumatori e dei cittadini incide in maniera importante su questo consumo di energia e la direttiva Efficienza energetica contiene diverse disposizioni che sostengono la responsabilizzazione di cittadini e consumatori. Trascurare gli aspetti del comportamento e della responsabilizzazione dei consumatori nella promozione dell'efficienza energetica, in particolare a livelli più locali, si traduce in incentivi insufficienti per i consumatori a realizzare miglioramenti dell'efficienza energetica e ad affrontare costi iniziali elevati e il problema della divergenza di interessi 18 .

La direttiva Efficienza energetica fornisce già incentivi agli Stati membri per affrontare la povertà energetica, ma la crisi della COVID-19 ha messo in evidenza l'urgenza di affrontare questo problema, se l'Unione intende creare un'Europa sociale, come concordato tramite l'impegno sociale congiunto di Porto 19 , che risponda alle esigenze di tutti i suoi cittadini consentendo loro di svolgere un ruolo attivo nella transizione verde, mitigando gli effetti negativi e non escludendo nessuno. I livelli di povertà energetica negli Stati membri si manifesteranno in tutta evidenza visto il numero sempre maggiore di europei che potrebbe faticare a permettersi l'energia essenziale, in particolare per via dell'aumento dei costi dell'energia e della disoccupazione. Anche le famiglie a reddito medio potrebbero essere maggiormente a rischio di affrontare la povertà energetica nel prossimo futuro, poiché già oggi la maggior parte delle famiglie colpite dalla povertà energetica sono famiglie a reddito medio (basso). L'efficienza energetica è stata individuata come la soluzione più efficace per alleviare la povertà energetica e superare alcuni dei potenziali impatti distributivi negativi delle misure in materia di fissazione dei prezzi 20 . Come richiesto dal Green Deal europeo, la direttiva Efficienza energetica insieme alle altre iniziative che rientrano nel pacchetto "Pronti per il 55 %", in particolare il Fondo sociale per il clima, affronterà la duplice sfida climatica e sociale, trasformando i bisogni in opportunità.

In tale contesto le modifiche contribuiranno a rafforzare la direttiva Efficienza energetica al fine di affrontare meglio gli ostacoli e le carenze residui del mercato, considerando obiettivi più ampi del Green Deal europeo, che mira a non escludere nessuno e a realizzare un'economia sostenibile. La presente proposta rafforzerà quindi le diverse disposizioni della direttiva Efficienza energetica al fine di assicurare che contribuisca in modo ottimale all'obiettivo climatico più ambizioso di conseguire una riduzione almeno pari al 55 % delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, come stabilito nel piano per l'obiettivo climatico.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta rientra in un quadro strategico di più ampia portata di politiche in materia di efficienza energetica che affrontano i potenziali di efficienza energetica presenti in settori strategici specifici, compresi l'edilizia (direttiva 2010/31/CE 21 (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)), i prodotti (direttiva 2009/125/CE, regolamento (UE) 2017/1369 e regolamento (UE) 2020/740 22 ) e la governance (regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance (regolamento Governance)). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante nel fornire risparmi energetici quando i prodotti vengono sostituiti o gli edifici vengono costruiti o ristrutturati 23 . La proposta è coerente con la proposta di revisione della direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva Rinnovabili) 24 , 25 .

La presente proposta di rifusione della direttiva Efficienza energetica definisce un quadro per altre politiche in materia di efficienza energetica stabilendo gli obiettivi di efficienza energetica e fissando le principali misure intersettoriali nonché quelle più specifiche. Mira a conseguire risparmi energetici nel settore pubblico anche attraverso l'obbligo di rinnovare annualmente gli edifici pubblici e di tenere conto dell'efficienza energetica negli appalti di beni, servizi, lavori ed edifici. Il suo obiettivo specifico relativo agli edifici pubblici è complementare alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che stabilisce le norme e gli obblighi tecnici specifici relativi agli edifici. Il settore pubblico è al servizio di tutta la popolazione, compresi i clienti vulnerabili e quelli a rischio di povertà energetica, garantendo così che, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, nessuno sia lasciato indietro. La particolare attenzione al settore pubblico prestata nella direttiva Efficienza energetica è fondamentale per svolgere il suo ruolo esemplare nella promozione dell'efficienza energetica. La Commissione ha avviato il riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia con l'obiettivo di presentare una proposta entro la fine del 2021. Sebbene in questo momento non sia possibile giudicare anticipatamente l'esito di tale riesame, la presente proposta rispetta il ruolo specifico della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia nella definizione di requisiti di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi, rafforzando nel contempo le disposizioni della direttiva Efficienza energetica relative al ruolo esemplare degli enti pubblici, in particolare per quanto concerne gli edifici (articolo 5 e articolo 6) e gli appalti pubblici (articolo 7), e offrendo il quadro d'azione orizzontale necessario.

La direttiva Efficienza energetica definisce il quadro per la pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento disponendo che gli Stati membri individuino il potenziale di efficienza energetica e di rinnovabili. Prevede inoltre il monitoraggio di politiche e misure per sfruttare tale potenziale. Tali politiche e misure sostengono direttamente il conseguimento dell'obiettivo relativo alle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento di cui all'articolo 24 della direttiva Rinnovabili. Ad esempio una definizione riveduta di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (articolo 2, punto 43, della direttiva Efficienza energetica) promuoverebbe direttamente la diffusione di energie rinnovabili nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Viceversa tali sotto-obiettivi contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica della direttiva Efficienza energetica.

Inoltre le misure di pianificazione per il settore del riscaldamento e del raffrescamento ai sensi della direttiva Efficienza energetica saranno sincronizzate con il calendario dei piani nazionali per l'energia e il clima. Ciò facilita una maggiore coerenza tra detti piani, le valutazioni globali e le valutazioni del potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e del freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva Rinnovabili.

I dettagli concernenti la comunicazione in merito a varie disposizioni della direttiva Efficienza energetica sono stabiliti nel regolamento Governance (regolamento (UE) 2018/1999 26 ). Ai sensi di quest'ultimo regolamento, ciascuno Stato membro è tenuto a stabilire un piano decennale nazionale integrato per l'energia e il clima per il periodo 2021‑2030, che delinei il modo in cui intende contribuire tra l'altro all'obiettivo per il 2030 in termini di efficienza energetica. Il regolamento Governance comprende altresì prescrizioni specifiche per la definizione degli obiettivi di efficienza energetica, obblighi di comunicazione, il monitoraggio dei progressi e le azioni correttive da intraprendere in caso di ambizione e progressi insufficienti. Sarà necessario analizzare gli impatti delle modifiche apportate alla presente direttiva; un'analisi questa che potrebbe richiedere una successiva modifica del regolamento Governance per garantire la coerenza tra i due atti giuridici. Le nuove disposizioni, in particolare quelle relative alla definizione dei contributi indicativi nazionali, ai meccanismi per colmare il divario con gli obiettivi e agli obblighi di comunicazione, dovrebbero essere trasferite nel regolamento Governance, una volta riveduto, e razionalizzate in modo da evitare la sovrapposizione di obblighi. Potrebbe altresì essere necessario riesaminare alcune disposizioni del regolamento Governance alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva.

La direttiva Efficienza energetica interagisce con altre normative in materia di efficienza energetica, ossia la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile dell'Unione, i regolamenti dell'Unione in materia di etichettatura dell'energia e dei pneumatici 27 . Tali strumenti fissano livelli minimi di prestazione, ma non impongono alcuna accelerazione né dei tassi di sostituzione né della scelta di risultati più efficienti al di sopra del livello minimo. I principali meccanismi a disposizione degli Stati membri per potenziale i loro risparmi energetici al di sopra dei tassi naturali per soddisfare i requisiti della direttiva Efficienza energetica sono stimolare la sostituzione di dispositivi inefficienti dal punto di vista energetico, nonché scelte più efficienti. Ciascuno strumento affronta aspetti diversi dell'efficienza energetica, giungendo in definitiva al medesimo obiettivo, ossia migliorare l'efficienza energetica e conseguire l'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica. In altri settori, la direttiva Efficienza energetica integra altre normative per intensificare l'attenzione sull'efficienza energetica e quindi aumentare il volume complessivo di risparmi energetici, ad esempio le misure sugli appalti pubblici, le reti di energia, nonché il riscaldamento e il raffrescamento.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le modifiche all'architettura politica della direttiva Efficienza energetica interagiscono con le politiche e le misure esistenti e pianificate, compresi i meccanismi e le misure relativi alla fissazione dei prezzi e non concernenti tale aspetto. La direttiva Efficienza energetica, che affronta le barriere di mercato esistenti che ostacolano l'efficienza energetica, agisce di pari passo con l'introduzione dello scambio di quote di emissione per i combustibili utilizzati negli edifici, che ridurrà i tempi di ammortamento degli investimenti in efficienza energetica e rafforzerà la motivazione economica ad adottare misure di efficienza energetica in tutta l'Unione. Il piano per l'obiettivo climatico ha dimostrato che è necessaria una combinazione di intervento normativo e fissazione del prezzo del carbonio per fornire il percorso più efficace in termini di costi verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 55 % dei gas a effetto serra. Trovare un equilibrio tra la fissazione del prezzo del carbonio e le politiche di regolamentazione è fondamentale per conseguire l'obiettivo climatico più ambizioso in modo efficiente in termini di costi, mitigando allo stesso tempo eventuali impatti derivanti dal trasferimento dei costi del carbonio in particolare sugli utenti finali e sui clienti vulnerabili. Allo stesso tempo lo scambio di quote di emissioni genererà proventi aggiuntivi derivanti dalle vendite all'asta di quote che possono essere ridistribuiti tra e all'interno degli Stati membri al fine di fornire assistenza agli utenti finali vulnerabili e in condizioni di povertà energetica affinché possano pagare le bollette ed effettuare la ristrutturazione di edifici.

Il pacchetto "Pronti per il 55 %" raggruppa gli strumenti politici che possono contribuire all'obiettivo di riduzione del 55 % dei gas a effetto a serra e mira a farlo in modo coerente e proporzionale rispetto ad altri regolamenti e direttive. Si tratta in particolare della direttiva Efficienza energetica, della direttiva Rinnovabili, della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), del regolamento sulla condivisione degli sforzi, del regolamento sull'uso del suolo, cambiamento d'uso del suolo e silvicoltura (LULUCF, Land use, Land Use Change and Forestry), della direttiva sulla tassazione dell'energia e del regolamento in materia di emissioni di CO2 dei veicoli. La coerenza tra le diverse iniziative nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" è stata riconosciuta fondamentale per assicurare che i vari strumenti del pacchetto, compresa la direttiva Efficienza energetica, contribuiscano nel modo più efficace al conseguimento dell'obiettivo climatico che si è voluto innalzare al 55 %. Tali politiche dell'UE contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della direttiva Efficienza energetica, in particolare per quanto concerne l'obiettivo in materia di efficienza energetica. Gli obiettivi e le misure previsti dalla direttiva Efficienza energetica garantiranno interconnessioni e sinergie più efficaci con le altre politiche dell'Unione 28 .

La direttiva Efficienza energetica è legata strettamente alla direttiva Rinnovabili, in particolare in relazione al riscaldamento e al raffrescamento, dato che entrambi contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi della strategia per l'integrazione del settore energetico. La direttiva Efficienza energetica rafforza il quadro della pianificazione disponendo che s'individui il potenziale di efficienza energetica e di energie rinnovabili nel riscaldamento e nel raffrescamento e impone agli Stati membri di attuare politiche e misure che sfruttino questo potenziale. Tali politiche e misure sostengono direttamente il conseguimento dell'obiettivo relativo alle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento di cui all'articolo 23 della direttiva Rinnovabili. Viceversa tali obiettivi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica della direttiva Efficienza energetica, in particolare quelli stabiliti al suo articolo 23.

L'EU ETS stabilisce un massimale per le emissioni di gas a effetto serra, che sta diminuendo con il tempo. Il regolamento Condivisione degli sforzi stabilisce obiettivi annuali vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri concernenti le emissioni di gas a effetto serra provenienti da settori non soggetti all'applicazione dell'EU ETS, tra i quali l'edilizia, i trasporti e l'agricoltura. Il regolamento Condivisione degli sforzi guida il rispetto della direttiva Efficienza energetica, in particolare in relazione all'obbligo di risparmio energetico. Il requisito dell'addizionalità nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico incentiva gli Stati membri ad attuare politiche e misure nazionali che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica fissati a livello di Unione (ad esempio codici edilizi nazionali più rigorosi e programmi che promuovono classi di elettrodomestici più elevate). Misure di fissazione dei prezzi quali l'EU ETS 29 e la direttiva Tassazione dell'energia 30 rendono gli investimenti in efficienza energetica più interessanti dal punto di vista finanziario ma non eliminano gli ostacoli del mercato che causano un livello di investimenti non ottimale. Di conseguenza tali misure integrano la normativa in materia di efficienza energetica, ma non la sostituiscono.

Prima che tutte le misure e tutti gli obiettivi proposti nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" diventino pienamente effettivi e liberino i cittadini europei dalla dipendenza dai combustibili fossili e dall'aumento dei costi energetici, durante il periodo di transizione alcune azioni possono determinare effetti distributivi significativi. Si prevede che l'estensione dell'EU ETS ai settori dell'edilizia e dei trasporti si tradurrà in un aumento dei prezzi dell'energia dato che i fornitori di carburanti faranno probabilmente ricadere i costi del carbonio sui consumatori, con possibili ripercussioni sugli utenti finali e sui clienti vulnerabili che dipendono dai combustibili fossili oppure sulle persone a rischio di povertà energetica. Le misure mirate agevoleranno la transizione a livello tanto europeo quanto nazionale. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" propone misure specifiche nel contesto della direttiva Efficienza energetica e un nuovo strumento di finanziamento basato sui proventi generati dal nuovo EU ETS al fine di attenuare l'impatto dei maggiori costi per i consumatori a seguito dell'introduzione di un prezzo del carbonio nel settore dei trasporti su strada e dell'edilizia. È fondamentale assicurare che gli investimenti in efficienza energetica vadano a favore dei soggetti più vulnerabili nelle nostre società. Misure di sostegno destinate a rafforzare l'obbligo di risparmio energetico e a responsabilizzare e proteggere i clienti vulnerabili, le famiglie in condizioni o a rischio di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale, possono contribuire ad attenuare questi effetti. Un effetto combinato delle misure proposte nel contesto della direttiva Efficienza energetica e del nuovo strumento di finanziamento basato sui proventi generati dallo scambio di quote di emissione nei nuovi settori contribuirà ad affrontare i possibili effetti sociali negativi in​modo efficace e in uno spirito di solidarietà. I proventi generati dall'EU ETS, anche dallo scambio di quote di emissione nei nuovi settori, rimarrà inoltre a disposizione degli Stati membri per finanziare misure destinate a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento oppure a fornire sostegno finanziario alle famiglie a reddito medio e basso.

Al fine di affrontare gli impatti sociali derivanti dallo scambio di quote di emissioni per i due nuovi settori dell'edilizia e dei trasporti su strada, viene creato un Fondo sociale per il clima ("il Fondo"). Al fine di garantire che il bilancio dell'Unione possa sostenere la spesa aggiuntiva per il Fondo, la Commissione presenta, parallelamente al presente regolamento sul Fondo, proposte di modifica tanto del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per gli anni 2021-2027 quanto della decisione del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2053 ("la decisione sulle risorse proprie"). In particolare una parte dei proventi derivanti dallo scambio di quote di emissioni per il trasporto su strada e gli edifici verrà accreditata al bilancio dell'Unione. Il Fondo dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenerne le misure e gli investimenti destinati ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare miglioramenti dell'efficienza energetica e ristrutturazioni edilizie, nonché decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, e per finanziare la mobilità a zero e a basse emissioni. Gli Stati membri potrebbero altresì prendere in considerazione un sostegno diretto temporaneo a favore delle famiglie vulnerabili unitamente ad investimenti volti ad accelerare ulteriori cambiamenti strutturali.

Inoltre, in linea con la strategia "Ondata di ristrutturazioni", il finanziamento dell'Unione a sostegno di investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione di edifici che contribuirà ad affrontare o prevenire la povertà energetica è presente in una serie di programmi nuovi ed esistenti del quadro finanziario pluriennale e nel contesto di Next Generation EU.

Un'ulteriore fonte fondamentale di finanziamento per gli investimenti in efficienza energetica è fornita dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, che metterà a disposizione degli Stati membri complessivamente 672,5 miliardi di EUR tra sovvenzioni e prestiti. All'interno dell'obiettivo complessivo del 37 % dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza da destinare alle azioni per il clima, gli Stati membri prevedono di spendere importi significativi in investimenti per la ristrutturazione di edifici, in linea con gli orientamenti della Commissione europea, rivolti in particolare agli edifici che presentano le prestazioni peggiori e le famiglie in condizioni di povertà energetica.

I fondi della politica di coesione, nel contesto dell'obiettivo climatico globale del 30 % e attraverso la concentrazione tematica sull'obiettivo strategico 2, continueranno a destinare una quota importante del bilancio dell'Unione a favore di investimenti in efficienza energetica e ristrutturazione degli edifici, mentre InvestEU, attraverso strumenti finanziari dedicati e l'assistenza tecnica, in particolare il meccanismo ELENA, mobiliterà investimenti pubblici e privati su congrua scala negli Stati membri.

Il Fondo per una transizione giusta, con un bilancio complessivo di 17,5 miliardi di EUR, mirerà ad alleviare i costi sociali ed economici derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, anche attraverso investimenti nell'efficienza energetica e nella ristrutturazione degli edifici, che comporteranno il duplice vantaggio di creare posti di lavoro a livello locale e affrontare la povertà energetica in modo duraturo.

Infine i programmi gestiti a livello centrale quali LIFE od Orizzonte Europa avranno priorità di finanziamento a sostegno di una transizione giusta e verde, in linea con gli obiettivi specifici dei programmi e la loro natura, ossia mirando all'innovazione tecnologica e di mercato e allo sviluppo di migliori pratiche nell'attuazione di politiche di efficienza energetica. La legislazione dell'UE in materia di CO2 dei veicoli stradali impone ai fabbricanti di ridurre le emissioni di CO2 medie dal tubo di scarico della flotta di veicoli nuovi generate dalla combinazione di veicoli che vendono. Sono stati adottati regolamenti sia per i veicoli pesanti, sia per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri 31 . A norma di questi regolamenti i fabbricanti devono utilizzare la tecnologia per migliorare l'efficienza energetica dei veicoli (ad esempio riducendone la resistenza aerodinamica o al rotolamento oppure aumentando l'efficienza del gruppo propulsore) oppure impiegare una fonte di energia con ridotte emissioni di CO2 durante l'uso. Il passaggio a gruppi propulsori completamente elettrici evita perdite di energia dai motori a combustione interna e porta a una frazione del consumo di energia finale per km. La riduzione del consumo di energia nel settore dei trasporti in ragione della legislazione in materia di CO2 emesse dai veicoli si riflette nella quantificazione dell'obiettivo globale dell'UE in materia di efficienza energetica. La direttiva Efficienza energetica creerà sinergie con le misure della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. Pur lasciando la piena flessibilità e discrezionalità agli Stati membri per quanto concerne la scelta delle misure per conseguire la riduzione del consumo di energia nei trasporti, la direttiva incoraggerà l'adozione di misure di efficienza energetica nel settore dei trasporti. Anche il piano d'azione per l'economia circolare è complementare alla direttiva Efficienza energetica. Progettare prodotti e infrastrutture per una vita più lunga o per riutilizzare e riciclare le materie prime, porta a una riduzione del consumo di energia e delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita di prodotti e infrastrutture. La strategia Ondata di ristrutturazioni si concentra sull'assicurare che gli edifici europei siano più efficienti dal punto di vista energetico, presentino una minore intensità di carbonio durante l'intero ciclo di vita e siano più sostenibili. I principi dell'economia circolare possono contribuire a ridurre l'inquinamento e le emissioni di gas a effetto serra legate ai materiali derivanti dalla ristrutturazione di edifici.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La proposta poggia sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per le misure in materia di energia. Le misure proposte mirano a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori e lungo l'intera catena energetica e perseguono quindi uno degli obiettivi elencati all'articolo 194, ossia promuovere l'efficienza energetica e il risparmio energetico conformemente all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c). Dato che il trattato contiene una base giuridica specifica per l'energia, è opportuno utilizzarla.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà è chiamato in causa nella proposta in quanto l'Unione non ha competenza esclusiva nelle politiche in materia di energia. La proposta è dettata dalla crescente importanza dell'efficienza energetica in quanto sfida politica ed economica e dalla stretta correlazione con settori strategici quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i cambiamenti climatici, il mercato interno e lo sviluppo economico e sociale.

Necessità dell'azione dell'Unione

L'azione dell'UE è quindi giustificata da motivi di sussidiarietà in linea con l'articolo 191 TFUE dato che il coordinamento a livello europeo migliora di fatto la sicurezza energetica e i benefici ambientali e climatici. I problemi di fondo che causano una carenza di risparmio energetico (rispetto al livello ottimale dal punto di vista della società) sono gli stessi in tutta l'UE e sono presenti ovunque 32 .

È necessaria un'azione a livello di Unione per assicurare che gli Stati membri contribuiscano all'obiettivo vincolante di efficienza energetica a livello UE e che tale obiettivo sia conseguito collettivamente e in modo efficiente in termini di costi. Gli Stati membri sono tenuti a definire i propri livelli di ambizione, comprese le traiettorie che corrispondono alle circostanze e al contesto nazionali. La natura dello strumento e il fatto che l'obiettivo di efficienza energetica non sia vincolante a livello nazionale rispetta il principio di sussidiarietà. Tenendo conto del contesto e delle specificità nazionali, gli Stati membri manterranno lo stesso livello di flessibilità in termini di selezione della loro combinazione di politiche, di settori e dell'approccio per conseguire i risparmi energetici richiesti entro il 2030.

In considerazione dell'obiettivo climatico più ambizioso, l'azione dell'Unione integrerà e rafforzerà l'azione a livello nazionale e locale al fine di aumentare gli sforzi in materia di efficienza energetica. Il regolamento Governance prevede già l'obbligo per la Commissione di agire in caso di mancanza di ambizione da parte degli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione, riconoscendo quindi di fatto formalmente il ruolo essenziale dell'azione dell'Unione in questo contesto. L'azione dell'UE è quindi altresì giustificata da motivi di sussidiarietà in linea con l'articolo 191 TFUE.

I problemi di fondo che causano una carenza di risparmio energetico (rispetto al livello ottimale dal punto di vista della società) sono gli stessi in tutta l'Unione e sono presenti ovunque. In considerazione dei costi esterni del consumo energetico (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, emissioni di inquinanti atmosferici, sicurezza energetica), è probabile che le azioni destinate ad aumentare l'efficienza e ridurre il consumo apportino benefici oltre i confini nazionali. Per i problemi transfrontalieri, è improbabile che l'azione dei singoli Stati membri porti a risultati ottimali. Dato l'obiettivo climatico più ambizioso, che richiede un obiettivo più stringente di efficienza energetica, l'azione dell'Unione deve integrare e rafforzare l'azione nazionale e locale.

Inoltre la natura dello strumento e il fatto che l'obiettivo di efficienza energetica non sia vincolante a livello nazionale rispetta il principio di sussidiarietà. Gli Stati membri mantengono lo stesso livello di flessibilità in termini di selezione della loro combinazione di politiche, di settori e dell'approccio per conseguire i risparmi energetici richiesti entro il 2030 tenendo conto del contesto e delle specificità nazionali. Tuttavia l'energia è un settore strategico caratterizzato da elevate esigenze di investimento.

Un approccio coordinato a livello di Unione può creare fiducia, affidabilità e continuità, aumentando la probabilità che i diversi attori investano e siano coinvolti. Le politiche a livello di Unione possono altresì creare una transizione giusta ed equa per i paesi e le regioni con economie che possono subire ripercussioni significative in ragione dei cambiamenti nella struttura industriale o nell'occupazione a seguito della transizione energetica verso la decarbonizzazione.

Un'azione coordinata a livello di Unione consente inoltre di tenere maggiormente conto delle diverse capacità di azione tra gli Stati membri. Un costo esterno si verifica quando la produzione o il consumo di un bene o servizio impone un costo (effetto negativo) a terzi.

Valore aggiunto dell'UE

Le politiche in materia di efficienza energetica costituiscono un meccanismo fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e contribuiscono ad apportare benefici ambientali, economici e sociali quali una migliore qualità dell'aria, bollette energetiche ridotte e una migliore salute. Gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima per il 2030 hanno natura collettiva. In tale contesto le politiche coordinate dell'Unione hanno maggiori possibilità di trasformare l'Unione in un continente climaticamente neutro entro il 2050. Un approccio comune costituisce il modo più efficace per garantire l'adempimento degli impegni internazionali.

È necessario intraprendere azioni concrete per ridurre il consumo di energia a livello di Stati membri. Ciò nonostante è necessario un quadro efficace per tali azioni a livello di Unione. Un approccio coordinato e armonizzato a livello di Unione consentirà e migliorerà le azioni degli Stati membri e garantirà le quattro libertà. Un approccio comune dell'Unione contribuirà ad esempio a creare mercati più ampi per i fornitori, i lavoratori e le merci europei e garantirà l'applicazione degli stessi obblighi e delle stesse norme. Ciò proteggerà e stimolerà la concorrenza. Un approccio comune a livello di Unione consentirà ai consumatori di godere degli stessi diritti fondamentali e di ricevere informazioni comparabili e riconoscibili in tutta l'Unione. Un approccio comune dell'Unione in relazione all'efficienza energetica consentirà di affrontare sfide comuni specifiche quali la necessità di alleviare la povertà energetica.

L'esperienza derivante dall'attuazione della direttiva Efficienza energetica ha dimostrato che un quadro comune dell'Unione è socialmente giusto, riduce i costi, aumenta i benefici generati dal mercato interno e consente ai responsabili nazionali delle politiche di apprendere gli uni dagli altri. La direttiva Efficienza energetica integra e catalizza efficacemente altre misure nazionali e dell'Unione. Le politiche adottate a livello di Unione rispecchiano la stretta interrelazione tra i settori politici dei cambiamenti climatici, della sicurezza dell'approvvigionamento, della sostenibilità, dell'ambiente, del mercato interno, dello sviluppo sociale ed economico. Gli effetti sul mercato unico in merito alla crescita, agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro possono quindi essere considerati quando le politiche e le misure sono state decise e attuate. Ciò è stato sostenuto dalla task force incaricata di mobilitare gli sforzi degli Stati membri per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2020, che ha esortato a definire un quadro strategico forte, mirato e comune in materia di efficienza energetica al fine di attirare gli investimenti necessari e assicurare il conseguimento di risparmi energetici in modo giusto ed equo.

Inoltre il mercato unico dell'Unione agisce da forte fattore trainante per l'efficienza in termini di costi nel conseguimento delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Un'azione comune dell'Unione garantirà che gli obiettivi della politica siano conseguiti collettivamente al costo più basso possibile. Di conseguenza al fine di conseguire collettivamente gli obiettivi generali, l'azione coordinata a livello di Unione può consentire e migliorare gli sforzi a livello nazionale garantendo un approccio più armonizzato, contribuendo a creare mercati di scala per i fornitori europei e garantendo che questi ultimi siano soggetti agli stessi obblighi e alle stesse norme.

Un quadro a livello di Unione fornirà inoltre maggiore certezza agli investitori. Genererà un impulso generale in tutto il mercato unico per investire in più prodotti a risparmio energetico di tutti i tipi. La definizione di obiettivi a livello di Unione e nazionali fornisce un'indicazione chiara sulla quantità degli sforzi che occorre mettere in campo per l'efficienza energetica e contribuisce a definire le dimensioni del mercato per prodotti e servizi efficienti dal punto di vista energetico. Così facendo si invierà un segnale a fornitori e fabbricanti per indurli a dedicare più attenzione a questo aspetto nello sviluppo dei prodotti.

Conseguire risultati sul fronte dell'efficienza energetica responsabilizzando allo stesso tempo i consumatori richiede informazioni significative, accurate e comprensibili sull'uso dell'energia e sui costi correlati nonché un facile accesso a un mercato competitivo per i materiali da costruzione (finestre, isolamento, ecc.), soluzioni di riscaldamento e raffrescamento e altri prodotti che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica.

Occorre adottare misure settoriali, ad esempio finalizzate al settore del riscaldamento e del raffrescamento, per garantire l'attenzione adeguata ai settori nei quali è necessario ridurre in misura più netta le emissioni di gas a effetto serra. La pianificazione armonizzata garantisce una qualità comparabile delle politiche e delle misure nazionali. Assicura inoltre la disponibilità di informazioni strutturate sugli obiettivi settoriali e i piani negli Stati membri, aiutando così questi ultimi e i partecipanti al mercato a pianificare le loro attività. Nel caso del riscaldamento e del raffrescamento ciò contribuisce ad assicurare un mercato sufficiente con norme comuni per i fornitori di attrezzature ad alta efficienza per il teleriscaldamento e la cogenerazione al fine di ridurre i costi e motivare i fornitori a innovare e migliorare la loro offerta.

Agendo a livello di Unione è possibile superare diversi ostacoli agli investimenti pubblici e privati, affrontando la mancanza di coordinamento tra vari organismi di autorizzazione a livello nazionale e stimolando la capacità amministrativa per attuare progetti transfrontalieri e regimi di sostegno.

La direttiva Efficienza energetica fissa sostanzialmente l'obiettivo generale dell'efficienza energetica, ma lascia agli Stati membri la maggior parte delle azioni da adottare per conseguire tale obiettivo. L'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" lascia flessibilità agli Stati membri. La direttiva Efficienza energetica fissa obiettivi di efficienza energetica vincolanti a livello di Unione, ma non stabilirà obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2020 e il 2030. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento collettivo dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella direttiva Efficienza energetica. Un obbligo di conseguire una riduzione annua del consumo di energia nel settore pubblico garantirà che quest'ultimo adempia il suo ruolo di fungere da esempio, mentre gli Stati membri conservano la piena flessibilità in merito alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. La direttiva Efficienza energetica continuerà inoltre a fornire un tasso annuo di ristrutturazioni richiesto in relazione alla superficie coperta degli edifici. La portata di tale obbligo è estesa agli edifici di proprietà di tutti gli enti pubblici sul territorio di uno Stato membro. Tale misura intende assicurare che gli Stati membri continuino a dare il buon esempio migliorando la prestazione energetica degli edifici di loro competenza, pur mantenendo la flessibilità quanto alla scelta delle misure. La direttiva Efficienza energetica fornirà inoltre il quadro necessario per assicurare un'elevata prestazione in termini di efficienza energetica di prodotti, servizi, lavori ed edifici acquistati da enti pubblici, nonché per considerare, ove opportuno, una sostenibilità di più ampio respiro ed aspetti economici sociali, ambientali e circolari. Un approccio armonizzato, che contempli la considerazione di aspetti di efficienza energetica nei processi di appalto, preserverà la concorrenza, garantirà un risparmio energetico a lungo termine ed economicamente vantaggioso e consentirà la prosecuzione dei mercati di scala. La direttiva Efficienza energetica estenderà il risparmio energetico aumentando il tasso di risparmio. Gli Stati membri dovrebbero continuare a conseguire nuovi risparmi energetici annuali generati da misure politiche adottate in tutti i settori. Essendo una misura efficace per migliorare l'efficienza energetica in vari settori, l'obbligo di risparmio energetico è altresì uno strumento efficace per sostenere gli Stati membri nell'alleviare la povertà energetica. Di conseguenza l'obbligo di risparmio energetico imporrà agli Stati membri di conseguire una quota calcolata individualmente del volume totale di risparmio energetico richiesto nei confronti degli utenti finali e dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, delle persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale. Un approccio armonizzato può contribuire a una transizione energetica giusta per tutti i cittadini europei. L'obbligo di risparmio energetico lascia piena flessibilità agli Stati membri, che possono stabilire il tipo, la dimensione, la portata e il contenuto delle misure politiche. La direttiva Efficienza energetica garantirà lo stesso livello di diritti contrattuali di base per tutti i cittadini europei per quanto concerne riscaldamento, raffrescamento e acqua calda per uso domestico. Considerando che la direttiva Efficienza energetica richiederà l'attuazione di alcuni diritti contrattuali di base dei clienti, le competenze nazionali non verrebbero limitate. Parità di condizioni in tutta l'UE è altresì necessaria per quanto concerne le informazioni ai consumatori e le attività di sensibilizzazione. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, mentre la progettazione concreta di tali azioni rimane soggetta alla loro discrezione. Gli impatti a livello di Unione della crisi economica e sanitaria mettono in evidenza che è necessario un approccio armonizzato anche al fine di responsabilizzare e proteggere gli utenti finali e i clienti vulnerabili, nonché le persone in condizioni di povertà energetica.

Al fine di assicurare il medesimo livello di protezione e responsabilizzazione, la direttiva Efficienza energetica richiede di attuare e finanziare misure di miglioramento dell'efficienza energetica come priorità tra tali persone, un'attività questa che sosterrà altresì gli Stati membri nell'attenuare gli effetti distributivi. Una rete di esperti faciliterà le azioni degli Stati membri a tale riguardo e dovrebbe essere stabilita in tutti gli Stati membri. Pur richiedendo audit energetici obbligatori per le imprese di grandi dimensioni, dato che i risparmi energetici possono essere significativi, gli Stati membri manterranno la flessibilità per sviluppare programmi destinati ad incoraggiare le piccole e medie imprese (PMI) a sottoporsi ad audit energetici. Per quanto concerne il settore del riscaldamento e del raffrescamento, gli Stati membri mantengono le loro competenze per lo svolgimento di una valutazione completa del potenziale di cogenerazione ad alta efficienza e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e possono concedere esenzioni nel settore del recupero del calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento oppure fornendo una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento. La direttiva Efficienza energetica consentirà agli Stati membri di introdurre misure e procedure destinate a promuovere le installazioni di cogenerazione. Al fine di contribuire alla creazione di un mercato unico, tutti gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, gli operatori di sistemi di trasmissione e di distribuzione dovrebbero applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto" ed eliminare tutti gli ostacoli normativi, tecnici e non normativi che si frappongono ai miglioramenti dell'efficienza energetica nell'esercizio delle reti. Lo sviluppo di un mercato per i servizi energetici destinato ad assicurare la disponibilità tanto della domanda quanto dell'offerta di servizi energetici rimarrebbe lasciato alla discrezionalità degli Stati membri. La direttiva Efficienza energetica manterrebbe la flessibilità degli Stati membri di adottare azioni volte a individuare e affrontare ostacoli normativi e non normativi ai miglioramenti dell'efficienza energetica. Gli Stati membri e le regioni sarebbero incoraggianti a fare pieno uso dei fondi strutturali e di investimenti e di altri strumenti di finanziamento per innescare investimenti a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, per alleviare la povertà energetica e per attenuare qualsiasi effetto distribuito su clienti vulnerabili e utenti finali, persone in condizioni di povertà energetica e quelle che vivono in alloggi dell'edilizia sociale.

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

   Proporzionalità

Sulla base della valutazione d'impatto 33 che accompagna la presente proposta e in conformità con il principio di proporzionalità, complessivamente le modifiche proposte non vanno oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi che prevedono il raggiungimento della maggiore ambizione in termini di efficienza energetica in considerazione dell'aumento dell'obiettivo climatico per il 2030. Per quanto concerne gli obiettivi di efficienza energetica, le modifiche sono proporzionate alla necessaria ambizione dell'Unione in linea con il più ambizioso obiettivo climatico che prevede il conseguimento di una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra proposta dal piano per l'obiettivo climatico. Diverse modifiche fissano obiettivi e obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni affinché ottengano risparmi energetici in determinati settori (settore pubblico e povertà energetica) che saranno complessivamente proporzionati. Per quanto concerne l'obbligo di risparmio energetico per il settore pubblico, gli enti pubblici sono definiti nella direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE (amministrazioni aggiudicatrici). Gli Stati membri dovrebbero istituire una banca dati relativa agli enti pubblici che riporti anche il loro consumo annuo di energia. L'obbligo proposto di riduzione del consumo di energia lascia agli Stati membri una notevole flessibilità in merito agli ambiti e alle modalità in relazione ai quali è possibile conseguire risparmi energetici. Dati i benefici in termini di costi che deriverebbero dall'attuazione di misure di risparmio, tale sforzo è considerato efficace e non eccessivo. La proposta mira inoltre ad affrontare gli impatti distributivi derivanti dall'estensione dello scambio di quote di emissioni agli edifici e ai trasporti. L'istituzione di definizioni e obblighi, in particolare in relazione al riscaldamento e al raffrescamento, sarebbe proporzionata ai risparmi energetici e alle sinergie aggiuntivi con gli altri strumenti che potrebbero essere conseguiti in tale settore. La proporzionalità dei requisiti aggiuntivi di monitoraggio e comunicazione dipende dall'equilibrio tra l'aumento dei costi e i risparmi ottenuti grazie a una migliore comprensione degli impatti delle misure pertinenti.

Pertanto il livello del vincolo imposto è proporzionato all'obiettivo che si vuole raggiungere.

   Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento scelto è la direttiva, che dovrà essere attuata dagli Stati membri. La direttiva è lo strumento più appropriato, poiché consente di definire chiaramente gli obiettivi dell'Unione da conseguire ma lascia nel contempo agli Stati membri una flessibilità sufficiente per attuarla secondo le modalità ritenute adeguate alla situazione nazionale.

La proposta combina una codificazione e una modifica della direttiva Efficienza energetica. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. La presente proposta comporta una modifica sostanziale alla direttiva Efficienza energetica, che è stata modificata diverse volte.

Al fine di allineare i due processi, quello di revisione e quello di codificazione, la Commissione propone una rifusione della direttiva Efficienza energetica. La tecnica di rifusione contribuisce a semplificare la legislazione dell'Unione consentendo l'adozione di un unico testo legislativo, che contemporaneamente effettua la modifica desiderata, codifica tale modifica e le precedenti, così come le disposizioni invariate dell'atto precedente e abroga tale atto e atti modificativi precedenti. Una direttiva rifusa è perciò lo strumento appropriato, in linea con l'impegno assunto dalla Commissione a norma del punto 46 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 34 . Il nuovo atto giuridico sostituirà e abrogherà l'atto precedente, ossia la direttiva 2012/27/UE.

Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato XVI della direttiva rifusa.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Valutazioni ex post della legislazione vigente 35

La direttiva Efficienza energetica resta pertinente per garantire una maggiore efficienza energetica nell'Unione e contribuire all'obiettivo climatico più ambizioso del 55 %. Apporta altresì ulteriori benefici quali la diminuzione della dipendenza dalle importazioni di energia e stimola l'innovazione e la competitività. La valutazione ha dimostrato che la direttiva Efficienza energetica deve assicurare che gli Stati membri intraprendano adeguatamente azioni in specifici settori di consumo dell'energia. Da vari studi condotti dalla Commissione, nonché da prove presentate dai portatori di interessi 36 , emerge che, anche ricorrendo a tecnologie esistenti, esiste comunque un ambito di applicazione significativo per gli investimenti in efficienza energetica e risparmio efficaci in termini di costi in determinati settori economici degli Stati membri e nella società in generale.

Tuttavia, in uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, e persino a maggior ragione in conseguenza di impatti socioeconomici avversi e perdite di reddito dovuti alla crisi della COVID-19, una grande quota di tale potenziale di efficienza energetica e risparmio energetico rimarrebbe non sfruttata, anche in considerazione di carenze di mercato e normative, che impediscono l'attuazione di investimenti e azioni a favore dell'efficienza energetica efficaci in termini di costi. Dato il significativo potenziale di risparmio energetico, è necessaria un'ulteriore promozione delle azioni a favore dell'efficienza energetica, così come la rimozione della continua esistenza di ostacoli a un comportamento energetico efficiente, anche per gli investimenti.

Dalla valutazione emerge che sembra esserci una certa riluttanza nei settori pubblici ad includere sistematicamente negli appalti prescrizioni in materia di efficienza energetica, principalmente in ragione del prezzo di acquisto. Di conseguenza esiste un certo margine per rafforzare e ottimizzare la direttiva Efficienza energetica affinché contribuisca al conseguimento dell'obiettivo climatico più ambizioso così come agli obiettivi del Green Deal europeo. La direttiva Efficienza energetica ha altresì la possibilità di affrontare meglio sfide socioeconomiche quali proteggere e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili nonché alleviare la povertà energetica. Per quanto concerne le industrie, dalla valutazione emerge che è probabile che un ostacolo fondamentale sia costituito dal fatto che la maggior parte delle imprese non dispone delle competenze necessarie per sapere quali opportunità tecniche di risparmio energetico sono disponibili o quali sono i loro benefici economici per l'impresa stessa.

In termini di efficacia, la direttiva Efficienza energetica ha determinato miglioramenti dell'efficienza energetica in tutta l'Unione grazie ai suoi obiettivi (in particolare l'articolo 3 e l'articolo 5) e le sue misure vincolanti (in particolare l'articolo 7 sugli obblighi di risparmio energetico), anche se i progressi nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2020 non sono stati sufficienti. Il raggiungimento del livello necessario dei miglioramenti dell'efficienza energetica si basa in gran parte sull'ambizione degli Stati membri nella fissazione degli obiettivi e sui loro sforzi durante lo sviluppo e l'attuazione delle misure di efficienza energetica a livello nazionale. Sebbene la direttiva Efficienza energetica fissi i limiti di consumo di energia finale e primaria per l'Unione nel suo complesso e il regolamento Governance preveda ulteriori misure dell'Unione laddove gli obiettivi non siano soddisfatti, la natura indicativa dell'obiettivo non ne sostiene il conseguimento. L'articolo 7 rimane una misura efficace responsabile della generazione di risparmi energetici principalmente nel settore dell'edilizia. Gli obblighi per il settore pubblico (articoli 5 e 6) sono stati fondamentali nel dimostrare il ruolo esemplare dei governi centrali nella promozione dell'efficienza energetica tramite lavori di ristrutturazione e appalti pubblici. Tuttavia le misure sono state attuate su scala ridotta e un certo numero di limitazioni impediscono di sfruttare il potenziale di risparmio energetico nel settore pubblico. La direttiva Efficienza energetica è stata altresì essenziale nel promuovere l'uso degli audit energetici in tutta l'Unione (articolo 8). Tuttavia persistono limitazioni importanti quali il seguito dato agli audit e le sfide relative all'applicazione della definizione di PMI, nonché la mancanza di prescrizioni ed incentivi per l'attuazione dei sistemi di gestione dell'energia. Le prescrizioni di cui all'articolo 14 sul riscaldamento e sul raffrescamento, in particolare l'obbligo di stabilire valutazioni globali, ha contribuito ad aumentare l'importanza complessiva e la consapevolezza del riscaldamento e del raffrescamento in tutti gli Stati membri. Tuttavia l'analisi ha dimostrato che l'impatto complessivo è stato piuttosto esiguo, in particolare in ragione della mancanza di seguito dato alle conclusioni delle valutazioni globali svolte conformemente all'articolo 14 e l'ampio uso delle esenzioni consentite. La direttiva Efficienza energetica ha contribuito ampiamente allo sviluppo dei mercati dei servizi energetici e dei contratti di rendimento energetico (articolo 18). Tuttavia restano ancora da affrontare ostacoli importanti.

In termini di efficienza, nel complesso, la direttiva Efficienza energetica ha contribuito al conseguimento di risparmi energetici nell'Unione in modo efficace in termini di costi. Diverse disposizioni soggette a "condizionalità" (ad esempio di cui agli articoli 5, 6, 9-11, 14) imponevano che s'intervenisse, se l'intervento era efficace in termini di costi/economicamente o tecnicamente fattibile. Ciò ha concesso agli Stati membri una flessibilità significativa nella scelta delle misure. Tuttavia gli Stati membri non hanno sempre dimostrato come fosse stata stabilita la fattibilità. Non vi sono indicazioni di differenze significative nell'entità dei costi tra gli Stati membri per la maggior parte delle disposizioni della direttiva Efficienza energetica, fatta eccezione per l'articolo 7 (i costi dipendono dalla progettazione e dalla portata della misura).

In termini di coerenza, la direttiva Efficienza energetica è complessivamente coerente con le politiche in materia di energia e clima di più ampia portata, tuttavia, le crescenti interconnessioni con l'energia rinnovabile e l'EU ETS richiedono un'opportuna ottimizzazione e un'attenzione maggiore alla riduzione dell'onere amministrativo. Inoltre le disposizioni della direttiva Efficienza energetica devono essere adattate per sostenere la decarbonizzazione e gli obiettivi relativi all'inquinamento zero nel contesto delle iniziative nel quadro del Green Deal europeo.

In termini di valore aggiunto dell'UE, l'intervento dell'Unione è stato fondamentale per il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza energetica in tutta l'Unione. È evidente che in assenza dell'obiettivo a livello UE e delle misure vincolanti tali miglioramenti non sarebbero stati conseguiti con la portata osservata. Tuttavia esiste un certo margine per rafforzare e ottimizzare alcune disposizioni al fine di garantire che la direttiva Efficienza energetica fornisca risultati in merito agli sforzi richiesti in considerazione dell'obiettivo climatico più ambizioso dell'Unione pari ad almeno il 55 % entro il 2030.

   Consultazioni dei portatori di interessi

La tabella di marcia di valutazione/valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata il 3 agosto 2020 ed è rimasta disponibile fino al 21 settembre 2020.

Alla Commissione sono pervenute 189 risposte e 99 portatori di interessi hanno presentato dichiarazioni e informazioni supplementari in associazione alle loro risposte. Il maggior numero di risposte è pervenuto da associazioni di imprese (80 risposte), seguito da quello delle imprese (36 risposte) e delle organizzazioni non governative (ONG) (26 risposte). Nel periodo da settembre a ottobre 2020 sono state inoltre organizzate nove riunioni dedicate con portatori di interessi in relazione ad argomenti specifici che hanno coinvolto gruppi mirati di portatori di interessi, oltre a una riunione del gruppo di esperti sulla direttiva Efficienza energetica tenutasi il 10 novembre 2020. La Commissione ha altresì avviato la consultazione pubblica basata su internet dal 17 novembre 2020 al 9 febbraio 2021, in linea con le norme della Commissione per legiferare meglio. L'indagine ha contenuto domande aperte e a scelta multipla concernenti un'ampia serie di aspetti relativi alla valutazione ex post e alle opzioni per la revisione della direttiva Efficienza energetica. Complessivamente sono pervenuti 344 contributi. Il gruppo più ampio di partecipanti è stato quello delle associazioni di imprese (132 risposte), seguito da quello delle singole imprese (92 risposte) e delle ONG (34 contributi). 21 dei partecipanti hanno presentato risposte in veste di singoli cittadini. 24 autorità pubbliche hanno risposto, tra le quali figuravano autorità nazionali appartenenti a 9 Stati membri (Cechia, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia). 

Una netta maggioranza dei portatori di interessi (86 % dei partecipanti) ha espresso opinioni secondo le quali l'efficienza energetica dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere obiettivi climatici più ambiziosi per il 2030 e in considerazione del conseguimento della neutralità dell'Unione in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. I portatori di interessi hanno sostenuto ampiamente il rafforzamento della direttiva Efficienza energetica a questo proposito. La maggior parte dei portatori di interessi (53 %) si è espressa a favore di obiettivi di efficienza energetica vincolanti, anche a livello nazionale (47 %). I portatori di interessi hanno affermato che erano necessari ulteriori sforzi in materia di efficienza energetica degli edifici (76 %) e dei trasporti (62 %), seguiti da industria (52 %) e TIC (40 %).

Nell'elaborazione delle varie opzioni politiche sui rispettivi settori strategici nella valutazione d'impatto, sono state prese in considerazione le opinioni dei portatori di interessi espresse nel contesto della consultazione pubblica e durante i workshop.

A giugno la Commissione europea ha organizzato un'audizione con le parti sociali europee sul pacchetto "Pronti per il 55 %". Alle parti sociali europee è stato chiesto di esprimere l'impressione iniziale sul pacchetto e un parere sulle misure e sui meccanismi di accompagnamento che potrebbero essere messi in atto per far sì che nessuno sia lasciato indietro. È stata menzionata la necessità di interazioni più forti tra il pilastro europeo dei diritti sociali e il Green Deal europeo ed è stato spiegato che gli obiettivi di entrambe queste dimensioni dovrebbero costituire i due volti di una medesima moneta.

   Assunzione e uso di perizie

Lo studio di sostegno di COWI è stato l'unico contratto esplicitamente destinato a sostenere direttamente la preparazione della valutazione d'impatto. Numerose altre relazioni hanno fornito informazioni pertinenti. Nel caso delle prescrizioni relative agli audit energetici è stata effettuata una valutazione specifica dei problemi di attuazione della definizione utilizzata all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva Efficienza energetica.

   Valutazioni d'impatto

L'ambizione complessiva di risparmio energetico e il livello degli obblighi di risparmio energetico sono conseguenze di un approccio efficiente in termini di costi destinato a conseguire l'ambizione complessiva di ridurre del 55 % le emissioni di gas a effetto serra. Le misure esaminate nella valutazione d'impatto 37 sono elementi aggiuntivi destinati a sostenere e consentire misure di risparmio energetico che faciliteranno gli investimenti a favore di miglioramenti dell'efficienza energetica e a ridurre così il costo complessivo del conseguimento del risparmio energetico e degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra.

Sono state prese in considerazione misure in dieci diversi settori che non si escludono reciprocamente. Si tratta di misure diverse che hanno natura normativa e non normativa. Sono state esaminate misure normative diverse con gradi di rigorosità variabile. L'individuazione dell'opzione prescelta richiede un giudizio in merito all'impatto ottimale per ciascun settore in contrasto con lo sforzo normativo e l'onere amministrativo.

L'impatto principale della misura consisterà nella riduzione del consumo di energia nell'Unione senza che ciò incida sulla fornitura dei servizi desiderati. La riduzione del consumo di energia sarà accompagnata da altri benefici quali una maggiore sicurezza energetica e un minore impatto sull'ambiente. L'ambiente ne beneficerà grazie, principalmente, a una riduzione di circa l'8 % delle emissioni di inquinanti atmosferici, ma verosimilmente anche al ridotto fabbisogno di combustibile e di infrastrutture e a una diminuzione delle emissioni nelle acque, ad esempio quelle provenienti dagli impianti di purificazione dei gas di scarico. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato a favore delle ristrutturazioni di edifici può apportare anche benefici sociali sostanziali grazie all'attenuazione della povertà energetica e miglioramenti proporzionati della salute umana.

In tutti i settori il risparmio energetico dovrebbe essere conseguito principalmente da investimenti a favore del risparmio energetico che consentano il recupero del costo del capitale in pochi anni. Le informazioni sui tempi previsti di ammortamento sono fornite per settore e tipologia di investimento.

   Efficienza normativa e semplificazione

La revisione è una rifusione della direttiva. La valutazione d'impatto 38 ha individuato possibilità di semplificazione della normativa esistente e di riduzione dei costi normativi, mirando allo stesso tempo all'efficacia delle modifiche proposte. L'eliminazione dell'approccio alternativo alla ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici semplificherà le disposizioni in quanto l'attenzione sarà rivolta esclusivamente alle ristrutturazioni. Gli aspetti tecnici specifici relativi agli edifici pubblici e talune esenzioni sono soppressi in quanto disciplinati dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. L'eliminazione delle condizionalità di efficacia in termini di costi, fattibilità tecnica o economica per quanto riguarda le prescrizioni in materia di efficienza energetica negli appalti pubblici semplificherà l'attuazione delle prescrizioni di efficienza energetica, dato che si applicheranno parimenti a tutte le autorità pubbliche. Le scelte in materia di appalti e sviluppo delle infrastrutture informatiche saranno soggette all'approvazione preventiva del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.

Garantire che gli sforzi degli audit energetici si concentrino sugli utenti di energia di dimensioni maggiori determinerà risparmi energetici proporzionalmente più elevati, che si tradurrebbero in una riduzione sostanziale degli oneri per le imprese con un minor consumo di energia, oltre a semplificare l'onere per le pubbliche amministrazioni, dal momento che disporrebbero di un criterio più semplice per valutare la necessità di audit e un numero minore di imprese da verificare. Si prevede che i maggiori costi di conformità per le imprese che rimangono soggette all'applicazione di tale disposizione saranno rimborsati attraverso una maggiore adozione di misure di miglioramento efficaci in termini di costi.

Le modifiche rafforzeranno gli attuali obblighi di monitoraggio e comunicazione, in particolare per quanto concerne le misure destinate a contrastare la povertà energetica nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico (articolo 8) e le ristrutturazioni edilizie per il settore pubblico, il che garantirebbe risultati più efficaci, ma comporterebbe anche un onere amministrativo più elevato per le autorità pubbliche. L'imposizione di ulteriori obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di appalti pubblici e contratti di rendimento energetico migliorerebbe ulteriormente l'efficacia di tali disposizioni, ma potrebbe aumentare in una certa misura gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche.

Fornire ulteriori orientamenti e sostegno in vista delle azioni degli Stati membri, ad esempio in materia di sensibilizzazione si tradurrà in un aumento a breve termine degli oneri amministrativi, in quanto gli Stati membri dovrebbero attuare diverse campagne di informazione, lo scambio di conoscenze o regimi di sostegno, ma si prevede che ciò sia conveniente a medio termine in ragione di un risparmio energetico maggiore.

Gli obblighi aggiuntivi di comunicazione e monitoraggio non creeranno nuovi sistemi di comunicazione, ma saranno soggetti al quadro di pianificazione e comunicazione esistente ai sensi del regolamento Governance (regolamento (UE) 2018/1999).

   Diritti fondamentali

La proposta è in linea con l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede che nelle politiche dell'Unione siano integrati un livello elevato di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente e che sia garantito conformemente il principio dello sviluppo sostenibile.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Le modifiche comporterebbero costi amministrativi moderati per le autorità pubbliche.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In seguito all'adozione della presente direttiva di rifusione da parte dei colegislatori, durante il periodo di recepimento, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni per facilitarne il recepimento:

redazione di una tabella di correlazione che funge da lista di controllo del recepimento tanto per gli Stati membri quanto per la Commissione;

organizzazione di riunioni con gli esperti degli Stati membri incaricati di recepire le diverse parti della direttiva al fine di discutere le modalità di recepimento e risolvere i dubbi, nel contesto dell'azione concertata per la direttiva Efficienza energetica o in sede di comitato;

disponibilità a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri in caso di domande specifiche sul recepimento della direttiva;

dopo il termine di recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri hanno recepito completamente e correttamente la direttiva.

Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima ha stabilito un quadro integrato di pianificazione, monitoraggio e comunicazione in materia di energia e clima, al fine di monitorare i progressi verso gli obiettivi climatici ed energetici in linea con i requisiti di trasparenza dell'accordo di Parigi. Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima entro la fine del 2019, trattando le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri devono riferire ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani e inoltre, entro il 30 giugno 2023, devono notificare alla Commissione i loro progetti di aggiornamento dei piani; la presentazione degli aggiornamenti finali è prevista entro il 30 giugno 2024. Tale aggiornamento dovrebbe riguardare qualsiasi nuovo obiettivo concordato nel contesto della revisione della direttiva Rinnovabili. Si ritiene che tale sistema di comunicazione ai sensi del regolamento Governance sia stato efficace nel monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione ai contributi all'efficienza energetica a livello di Unione e nazionale.

La presente proposta ha previsto disposizioni nuove, principalmente relative alla fissazione dei contributi nazionali, ai meccanismi destinati a risolvere le carenze e agli obblighi di comunicazione. Tali proposte dovrebbero essere trasferite nel regolamento Governance (regolamento (UE) 2018/1999), una volta rivisto, e razionalizzate in modo da evitare la sovrapposizione di obblighi. Potrebbe altresì essere necessario riesaminare alcune disposizioni del regolamento Governance alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva.

Una valutazione del livello di ambizione degli articoli 4, 5, 6 e 8 è proposta all'articolo 33 della presente direttiva rifusa.

   Documenti esplicativi (per le direttive)

La direttiva Efficienza energetica introduce un nuovo articolo (articolo 3) sul principio "l'efficienza energetica al primo posto" al fine di assicurare che tale principio sia applicato ove pertinente e adeguatamente monitorato in maniera generalizzata. La direttiva non specifica le modalità per conseguire tale obiettivo dato l'ampio ambito di applicazione del principio. Al fine di facilitare l'attuazione delle disposizioni della direttiva Efficienza energetica, la Commissione europea emetterà una raccomandazione indirizzata agli Stati membri comprendente orientamenti su come interpretare e applicare tale principio in vari contesti. Tale documento di orientamento dovrebbe contribuire a rendere il principio più operativo.

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Commissione/Belgio (C-543/17), gli Stati membri devono corredare le loro notifiche di misure nazionali di recepimento con informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tale attività deve essere svolta per ciascun obbligo, non soltanto a "livello di articolo".

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le principali disposizioni che modificano in modo sostanziale la direttiva 2012/27/UE o vi aggiungono nuovi elementi sono elencate di seguito.

Gli articoli 1 e 4 stabiliscono un obiettivo vincolante dell'Unione più ambizioso in materia di efficienza energetica per il consumo di energia finale e di energia primaria, nonché contributi nazionali indicativi all'efficienza energetica e mettono a disposizione degli Stati membri una formula per calcolare i loro contributi. Gli obiettivi dell'Unione sono fissati in termini di livello di consumo di energia finale e primaria da conseguire entro il 2030 e il livello di ambizione è espresso confrontando tali livelli con le proiezioni dello scenario di riferimento del 2020 per il 2030. Il livello di ambizione così espresso riflette gli sforzi aggiuntivi rispetto a quelli in atto o indicati nei piani nazionali per l'energia e il clima. I raffronti con lo scenario di riferimento precedente, ossia le proiezioni dello scenario di riferimento del 2007 per il 2030 e i valori storici del 2005, sono mantenuti nei considerando.

I contributi nazionali rimangono indicativi data la forte opposizione della maggior parte degli Stati membri a fissare obiettivi nazionali vincolanti espressa nella consultazione pubblica e in altri consessi. Tuttavia sono proposti parametri di riferimento e nuovi meccanismi in caso di progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, che integrano quelli proposti nel regolamento Governance.

L'articolo 3 introduce una nuova disposizione sul principio "l'efficienza energetica al primo posto" al fine di fornire la base giuridica per l'applicazione di tale principio, riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Tale disposizione include l'obbligo di considerare soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni politiche e di investimento concernenti i sistemi energetici e i settori non energetici, tra i quali l'edilizia sociale.

L'articolo 5 introduce l'obbligo per il settore pubblico di ridurre il consumo di energia per i servizi pubblici e gli impianti degli enti pubblici. Tale obiettivo può essere conseguito in qualsiasi sottosettore del settore pubblico, compresi, tra gli altri, i trasporti, gli edifici pubblici, la pianificazione territoriale e la gestione delle acque e dei rifiuti.

L'articolo 6 amplia la portata dell'obbligo di ristrutturazione. L'obbligo verrà ora applicato a tutti gli enti pubblici a tutti i livelli di amministrazione e in tutti i settori delle loro attività, compresi l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'edilizia residenziale pubblica, laddove gli edifici siano di proprietà di enti pubblici. Ciò porterà i benefici della ristrutturazione degli edifici pubblici più vicino a tutte le persone in tutti gli Stati membri e moltiplicherà i lavori di ristrutturazione nel settore pubblico. L'articolo 6 mira a fare sì che i lavori di ristrutturazione soddisfino il livello di "edifici a energia quasi zero", che costituisce una norma migliorata efficace in termini di costi per i lavori di ristrutturazione. Il tasso di ristrutturazione rimane pari ad almeno il 3 %, che rappresenta il minimo comun denominatore per un tasso minimo di ristrutturazione, sebbene si riconosca che alcuni Stati membri, regioni e città hanno già adottato prescrizioni e norme più elevati per le ristrutturazioni nel settore pubblico. Infine vengono eliminate le alternative che consentivano agli Stati membri di ottenere risparmi energetici analoghi attraverso misure diverse dalle ristrutturazioni. Tali misure possono continuare a valere per gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8 e contribuire al conseguimento dell'obbligo di cui all'articolo 8. L'articolo 6 mira a ristrutturazioni in linea con la strategia "Ondata di ristrutturazioni".

L'articolo 7 rafforza le disposizioni in materia di appalti pubblici estendendo l'obbligo di tenere conto degli obblighi di efficienza energetica da parte di tutti i livelli della pubblica amministrazione ed eliminando le condizionalità in materia di efficacia in termini di costi nonché di fattibilità tecnica ed economica. Le modifiche includeranno una disposizione secondo la quale gli Stati membri possono richiedere che gli enti pubblici considerino, ove opportuno, gli aspetti dell'economia circolare e i criteri per gli appalti pubblici verdi nelle pratiche degli appalti pubblici. Gli Stati membri saranno tenuti a sostenere gli enti pubblici fornendo orientamenti e metodologie sulla valutazione dei costi del ciclo di vita e creando centri di sostegno alle competenze nonché incoraggiando il ricordo ad appalti aggregati e appalti digitali. Gli Stati membri sarebbero tenuti a pubblicare informazioni sugli appalti aggiudicati (in linea con le soglie previste dalle direttive in materia di appalti pubblici).

Nel contesto del ruolo esemplare svolto dal settore pubblico, l'articolo 7 comprende altresì una disposizione secondo la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte indichino il potenziale di riscaldamento globale degli edifici nuovi (indicatore numerico in kgCO2e/m² di superficie interna utile, per ogni fase del ciclo di vita espresso come media per un anno di un periodo di studio di riferimento di 50 anni), in particolare per gli edifici nuovi superiori a 2 000 metri quadrati. Tale disposizione è collegata a una disposizione volta a sensibilizzare maggiormente all'economia circolare e all'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio nelle pratiche di appalto pubblico.

Le modifiche all'articolo 8 innalzano l'obbligo di risparmio energetico annuo all'1,5 % per tutti gli Stati membri (compresi Cipro e Malta) e comprendono obblighi specifici per alleviare la povertà energetica. Tale disposizione impone che si attuino misure strategiche in via prioritaria tra gli utenti finali e i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale, si faccia il miglior uso possibile dei finanziamenti pubblici e, se del caso, si prenda in considerazione l'utilizzo dei proventi generati dalle quote dell'EU ETS. L'articolo 8 impone agli Stati membri di assicurare che la combinazione di politiche nazionali non incida negativamente sugli utenti finali e sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizione di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale, così come che tali politiche allevino e riducano efficacemente la povertà energetica. L'articolo 8 impone agli Stati membri di conseguire una quota della quantità totale richiesta di risparmio energetico nell'uso finale tra gli utenti finali e i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale. L'articolo 8 stabilisce un meccanismo da attivare in caso di risparmio energetico insufficiente rispetto al volume da conseguire in un determinato periodo d'obbligo. L'obbligo di risparmio energetico non prevede l'applicazione delle flessibilità per calcolare in maniera alternativa il volume richiesto dei risparmi energetici a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 8, paragrafi da 6 a 9). L'articolo 9 comprende i gestori dei sistemi di trasmissione come potenziali soggetti obbligati e consente agli Stati membri di imporre ai soggetti obbligati di conseguire un determinato risparmio energetico tra gli utenti finali e i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale. L'allegato V esclude dalle misure strategiche ammissibili le misure di risparmio energetico che fanno uso di tecnologie di combustione diretta di combustibili fossili, chiarisce che una riduzione dell'uso di energia attraverso misure ai sensi della direttiva ETS non può essere considerata ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico e rafforza il requisito dell'addizionalità per quanto concerne le misure fiscali.

L'articolo 11 sposta il criterio degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia dal tipo di impresa ai livelli di consumo dell'energia e richiede l'approvazione delle raccomandazioni di audit da parte della dirigenza dell'impresa. Impone altresì l'esistenza di sistemi di gestione dell'energia per le imprese che consumano maggiormente energia, che saranno probabilmente più efficaci nell'assicurare maggiori investimenti a favore del risparmio energetico che consenta di ridurre i costi, pur avendo probabilmente un onere complessivo inferiore in termini di costi per l'impresa. Infine tale articolo introduce un obbligo di monitoraggio delle prestazioni energetiche dei centri dati con l'obiettivo di fissare successivamente un insieme di "indicatori di sostenibilità dei centri dati".

L'articolo 20 rafforza la protezione dei consumatori introducendo diritti contrattuali di base per il teleriscaldamento, il teleraffrescamento e l'acqua calda per uso domestico, in linea per i diritti che la direttiva (UE) 2019/944 introdotta per l'energia elettrica.

L'articolo 21 rafforza gli obblighi nei confronti dei consumatori, in particolare la disponibilità e la fornitura di informazioni, le misure di sensibilizzazione e la consulenza tecnica e finanziaria o l'assistenza offerte. La creazione di sportelli unici, punti unici di contatto e meccanismi extragiudiziali per la composizione delle controversie sono dispositivi che contribuiranno in modo significativo a responsabilizzare i clienti e gli utenti finali. Infine l'articolo comprende obblighi che impongono di individuare ed eliminare gli ostacoli all'efficienza energetica dovuti alla divergenza di interessi tra locatari e proprietari o tra proprietari.

L'articolo 22 fa riferimento al concetto di clienti vulnerabili, che gli Stati membri dovrebbero stabilire ai sensi degli articoli 28 e 29 della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE. L'articolo 22 impone agli Stati membri di stabilire tale concetto tenendo conto altresì degli utenti finali che non hanno contratto diretto o individuale con i fornitori di energia.

L'articolo 22 introduce l'obbligo per gli Stati membri di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica in via prioritaria tra i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono in alloggi dell'edilizia sociale, al fine di alleviare la povertà energetica. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica per attenuare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate ai sensi dell'articolo 9 della presente direttiva o l'applicazione dello scambio di quote di emissione ai sensi della direttiva ETS, nonché a promuovere l'introduzione di strumenti finanziari e finanziamenti abilitanti. L'articolo 22 rafforza il ruolo delle reti di esperti.

Gli articoli 23 e 24 stabiliscono una pianificazione e un seguito più rigorosi delle valutazioni globali sul riscaldamento e sul raffrescamento, compresa la promozione a livello locale e regionale. Tali articoli introducono requisiti minimi per sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, requisiti più ampi in termini di rapporto costi/benefici e obblighi in materia di riutilizzo del calore di scarto. I requisiti minimi per il teleriscaldamento efficiente saranno incrementati gradualmente al fine di assicurare una fornitura di calore o raffrescamento completamente decarbonizzati nel contesto di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti entro il 2050. I requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento saranno integrati con un criterio sulle emissioni dirette di CO2 rilasciate dalla cogenerazione, quando non alimentata da fonti rinnovabili o da rifiuti.

L'articolo 25 chiarisce e rafforza il ruolo delle autorità nazionali di regolazione nell'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" nella pianificazione e nella gestione delle reti energetiche. Per monitorare i progressi si avvale inoltre delle conoscenze della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E), della rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e dell'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO). In considerazione del numero molto elevato di gestori di sistemi, è preferibile un approccio indiretto.

L'articolo 26 chiarisce e rafforza le disposizioni in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione per diversi fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori. Nuove disposizioni imporranno agli Stati membri di valutare i regimi ogni quattro anni a decorrere da dicembre del 2024.

L'articolo 27 introduce requisiti aggiuntivi al fine di aumentare la diffusione dei contratti di rendimento energetico.

L'articolo 28 introduce l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito agli investimenti a favore dell'efficienza energetica, nonché ai contratti di rendimento energetico conclusi (nel quadro del regolamento Governance). Gli Stati membri saranno tenuti a istituire meccanismi di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale e locale al fine di promuovere investimenti a favore dell'efficienza energetica affinché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica più ambiziosi.

🡻 2012/27/UE (adattato)

2021/0203 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 39 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 40 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 ha subito varie e sostanziali modifiche 42 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

🡻 2012/27/UE, considerando 1 (adattato)

L'Unione si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica costituisce un valido strumenti per affrontare tali sfide. Essa migliora la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficiente in termini di costi e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro di qualità elevata in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.

🡻 2012/27/UE, considerando 2 (adattato)

Le conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione in modo da raggiungere l'obiettivo di un risparmio dei consumi di energia primaria dell'Unione del 20 % rispetto alle proiezioni entro il 2020. Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno sottolineato che si deve raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica del 20 % all'orizzonte 2020, convenuto dal Consiglio europeo del giugno 2010, che attualmente non è in via di realizzazione. Proiezioni realizzate nel 2007 hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20 % corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.

🡻 2012/27/UE, considerando 3 (adattato)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva («strategia Europa 2020»). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma come intendano conseguirli.

🡻 2012/27/UE, considerando 4 (adattato)

La comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010, intitolata «Energia 2020», colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà a tutti gli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.

🡻 2012/27/UE, considerando 5 (adattato)

Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel suo piano d'azione riveduto per l'efficienza energetica misure atte a colmare il ritardo nel conseguimento dell'obiettivo generale dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.

🡻 2012/27/UE, considerando 6 (adattato)

Una delle iniziative della strategia Europa 2020 è rappresentata dall'iniziativa emblematica «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011. Tale iniziativa individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.

🡻 2012/27/UE, considerando 7 (adattato)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell'edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione. Tali conclusioni prevedono inoltre che l'attuazione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione sarà riesaminata entro il 2013 e che saranno prese in considerazione, se necessario, ulteriori misure.

🡻 2012/27/UE, considerando 8 (adattato)

L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione su un piano di efficienza energetica 2011. La comunicazione ha confermato che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo di efficienza energetica. Ciò si verifica nonostante i progressi delle politiche nazionali di efficienza energetica illustrati nei primi piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica presentati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici 43 . Una prima analisi del secondo piano d'azione conferma che l'Unione non è sulla buona strada. Per porre rimedio a tale situazione il piano di efficienza energetica 2011 ha indicato una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano tutta la catena energetica, ivi incluse la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia; il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica; gli edifici e le apparecchiature; l'industria; e la necessità di consentire ai clienti finali di gestire i propri consumi energetici. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti, adottato il 28 marzo 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO2 dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.

🡻 2012/27/UE, considerando 9 (adattato)

L'8 marzo 2011 la Commissione ha parimenti adottato «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050», in cui segnalava la necessità, da questo punto di vista, di concentrare gli sforzi sull'efficienza energetica.

🡻 2012/27/UE, considerando 10 (adattato)

In questo ambito occorre aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che persegua l'obiettivo generale della realizzazione dell'obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020 e di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011, nonché concretizzare le notevoli potenzialità di risparmio energetico non realizzate da essa individuate.

🡻 2012/27/UE, considerando 11 (adattato)

La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 44 , invita la Commissione a valutare e riferire entro il 2012 sui progressi compiuti dall'Unione e dai suoi Stati membri verso l'obiettivo della riduzione del consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre, entro il 31 dicembre 2012, misure rafforzate o nuove per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale esigenza. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni. 

🡻 2012/27/UE, considerando 12 (adattato)

Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i risparmi nell'approvvigionamento energetico e i settori d'uso finale. Nel contempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia 45 e della direttiva 2006/32/CE.

 nuovo

(2)Con il piano per l'obiettivo climatico 46 , la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto all'obiettivo attuale del 40 %. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella comunicazione sul Green Deal europeo 47 di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030 puntando al 55 %. È inoltre conforme agli obiettivi della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi"), ossia contenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C.

(3)Nel dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un obiettivo che vincola l'Unione a ridurre internamente le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 48 . Il Consiglio europeo ha concluso che occorre accrescere l'ambizione in materia di clima così da stimolare una crescita economica sostenibile, creare posti di lavoro, produrre benefici per la salute e l'ambiente a vantaggio dei cittadini dell'UE e contribuire alla competitività mondiale a lungo termine dell'economia dell'UE promuovendo l'innovazione nelle tecnologie verdi.

(4)Per realizzare tali obiettivi, nel suo programma di lavoro per il 2021 49 la Commissione europea ha annunciato il pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e realizzare un'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Il pacchetto copre una serie di settori strategici, tra cui l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'uso del suolo, il cambiamento d'uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissioni.

(5)Le proiezioni indicano che, con la piena attuazione delle politiche attuali, le emissioni di gas a effetto serra sarebbero ridotte entro il 2030 di circa il 45 % rispetto ai livelli del 1990, se si escludono le emissioni e gli assorbimenti relativi all'uso del suolo, e di circa il 47 %, se compresi. Per raggiungere l'ambizione voluta il piano per l'obiettivo climatico 2030 prevede pertanto una serie di azioni necessarie in tutti i settori dell'economia e la revisione degli strumenti legislativi principali.

(6)L'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione 50 . L'attuale politica dell'Unione in materia di efficienza energetica è scaturita dalla necessità di cogliere le opportunità di risparmio energetico economicamente efficienti. Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % (rispetto al consumo di energia nel 2030 secondo le proiezioni).

(7)Per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha indicato che occorrerà migliorare notevolmente l'efficienza energetica rispetto all'attuale livello di ambizione del 32,5 %.

(8)La somma dei contributi nazionali comunicati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme corrisponderebbero a una riduzione del 29,4 % per il consumo di energia finale e del 29,7 % per il consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030. Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e di 3,1 punti percentuali per il consumo di energia finale.

(9)Sebbene un ampio potenziale di risparmio energetico si ravvisi in tutti i settori, i trasporti e l'edilizia si distaccano sotto questo aspetto: i primi consumano oltre il 30 % dell'energia finale, e il 75 % del parco immobiliare dell'Unione ha una bassa prestazione energetica. Un altro settore sempre più importante è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), responsabile del 5-9 % del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 % di tutte le emissioni. Nel 2018 i centri di dati rappresentavano il 2,7 % della domanda di energia elettrica nell'UE-28 ("Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market"). In tale contesto, la strategia digitale dell'Unione 51 ha evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e di misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Si dovrebbe anche tenere conto del possibile aumento della domanda energetica dell'industria che potrebbe derivare dalla sua decarbonizzazione, in particolare per i processi ad alta intensità energetica.

(10)Il livello maggiore di ambizione richiede una promozione più decisa di misure di efficienza energetica economicamente convenienti in tutti i comparti del sistema energetico e in tutti i settori la cui attività incide sulla domanda di energia, come i trasporti, l'acqua e l'agricoltura. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Si onorano così gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima stabilita dall'accordo di Parigi del 2015.

🡻 2018/2002, considerando 1

La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 52 («accordo di Parigi»), che impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.

🡻 2018/2002, considerando 2 (adattato)

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(11)La  presente  direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 53  contribuisce alla realizzazione dell'  rappresenta un passo avanti verso  Unione dell'energia  la neutralità climatica entro il 2050 , nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto  è un principio trasversale di cui  si dovrebbe tenere conto  ad ogni livello in tutti i settori, al di là del sistema energetico, incluso nel settore finanziario.  Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici  le soluzioni di efficienza energetica dovrebbero essere la prima opzione considerata nelle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento .  Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato fatti salvi gli altri obblighi giuridici, obiettivi e principi, che però non dovrebbero impedire che si applichi o dispensare dall'applicarlo.  La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni relative alla pianificazione del sistema energetico o di finanziamento. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta.  Così facendo si contribuirebbe  Ciò dovrebbe contribuire a sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese.  L'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe anche essere prioritaria nel contrasto alla povertà energetica. 

🡻 2018/2002, considerando 3

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(12)L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale elemento essenziale e una considerazione prioritaria nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione.  Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato considerando innanzitutto un approccio di efficienza sistemica e una prospettiva sociale. Dovrebbe di conseguenza contribuire ad aumentare l'efficienza dei singoli settori di uso finale e dell'intero sistema energetico. L'applicazione del principio dovrebbe inoltre sostenere gli investimenti in soluzioni efficienti sotto il profilo energetico che concorrano a realizzare gli obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 54

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(13)Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è stato definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 ed è al centro della strategia per l'integrazione del sistema energetico 56 . Sebbene il principio sia basato sull'efficacia in termini di costi, la sua applicazione ha implicazioni più ampie, che possono variare in funzione delle circostanze. La Commissione ha elaborato orientamenti appositi per il funzionamento e l'applicazione del principio, proponendo strumenti ed esempi specifici di applicazione in vari settori. La Commissione ha anche formulato una raccomandazione rivolta agli Stati membri che si basa sui requisiti della presente direttiva e invita a intraprendere azioni precise per l'applicazione del principio.

(14)Perché abbia una reale incidenza, il principio "l'efficienza energetica al primo posto" deve essere applicato in modo coerente dai decisori in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti - vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 50 milioni di EUR o a 75 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto - che incidono sul consumo o sull'approvvigionamento di energia. La corretta applicazione del principio richiede l'utilizzo della metodologia giusta di analisi costi-benefici, la definizione di condizioni che favoriscano soluzioni di efficienza energetica e un monitoraggio adeguato. La flessibilità dal lato della domanda può apportare vantaggi significativi ai consumatori e alla società in generale, può aumentare l'efficienza del sistema energetico e ridurre i costi dell'energia, ad esempio diminuendo i costi di gestione del sistema con la conseguente riduzione delle tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati membri, nell'applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto", dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell'ambito dei loro sforzi per aumentare l'efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda, lo stoccaggio dell'energia e soluzioni intelligenti.

(15)Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe sempre essere applicato in modo proporzionale e i requisiti della presente direttiva non dovrebbero sovrapporsi a o confliggere con altri obblighi in capo agli Stati membri, se l'applicazione del principio è garantita direttamente da altra legislazione. Questa fattispecie potrebbe verificarsi con i progetti di interesse comune che figurano nell'elenco dell'Unione a norma dell'[articolo 3 del regolamento TEN-E riveduto], che introduce l'obbligo di considerare l'efficienza energetica al primo posto nello sviluppo e nella valutazione di tali progetti.

(16)Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. La povertà energetica è un concetto chiave che, concepito per favorire una transizione energetica giusta, è stato consolidato nel pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei". In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , la Commissione ha fornito orientamenti indicativi sugli indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica 58 . La direttiva (UE) 2019/944 e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 59 impongono agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, comprese misure per far fronte al contesto più ampio di povertà.

(17)Le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali dovrebbero beneficiare dell'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Dovrebbero essere attuate misure di efficienza energetica in primis per migliorare la situazione di tali individui e famiglie o per alleviare la povertà energetica. L'approccio olistico che informa la definizione delle politiche e l'attuazione delle politiche e delle misure impone agli Stati membri di assicurare che altre politiche e misure non abbiano effetti negativi su tali individui e famiglie.

(18)La presente direttiva fa parte di un quadro più ampio di politiche di efficienza energetica che riguardano il potenziale di efficienza energetica in settori strategici specifici, tra cui gli edifici (direttiva 2010/31/CE 60 ), i prodotti (direttiva 2009/125/CE, regolamento (UE) 2017/1369 e regolamento (UE) 2020/740 61 ) e il meccanismo di governance (regolamento (UE) 2018/1999). Tali politiche svolgono un ruolo molto importante per realizzare risparmi energetici al momento della sostituzione dei prodotti o della costruzione o ristrutturazione degli edifici 62 .

🡻 2018/2002, considerando 4 (adattato)

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(19)Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica.  Il sottoprogramma "Transizione all'energia pulita" del programma LIFE sosterrà economicamente lo sviluppo delle migliori pratiche europee nell'attuazione delle politiche di efficienza energetica, affrontando gli aspetti comportamentali, normativi e di mercato che sono d'ostacolo all'efficienza energetica.  Un passo in tale direzione è la precisazione fornita da Eurostat, il 19 settembre 2017, sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti nazionali, che rimuove le incertezze e facilita l'uso di tali contratti.

🡻 2018/2002, considerando 5 (adattato)

(20)Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 a livello di Unione e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un obiettivo a livello dell'Unione del 30 %". Nella risoluzione del 15 dicembre 2015 intitolata "Verso un'Unione europea dell'energia", il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare anche la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2012/27/UE per adeguarla alla prospettiva del 2030.

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(21)Secondo le proiezioni l'obiettivo di efficienza energetica del 32,5 % che l'Unione si è data per il 2030 e gli altri strumenti strategici del quadro vigente determinerebbero una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di circa il 45 % entro il 2030 63 . Nella valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 è stato quantificato il livello di impegno necessario nei diversi settori strategici per ottenere una riduzione più ambiziosa, pari al 55 %, nello stesso orizzonte temporale. Se ne è concluso che, rispetto allo scenario di riferimento, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente ottimale occorre ridurre il consumo di energia finale e primaria di almeno 36-37 % e 39-41 % rispettivamente.

(22)L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari e corrisponde a una riduzione del 36 % del consumo di energia finale e del 39 % del consumo di energia primaria rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2007 per il 2030.

(23)La metodologia di calcolo del consumo di energia finale e primaria è in linea con la nuova metodologia di Eurostat, ma gli indicatori utilizzati ai fini della presente direttiva hanno un ambito di applicazione diverso, ossia escludono il calore ambiente e includono il consumo energetico del trasporto aereo internazionale per l'obiettivo relativo all'energia finale. L'uso dei nuovi indicatori implica anche che qualsiasi variazione nel consumo di energia degli altiforni trova ora riscontro solo nel consumo di energia primaria.

🡻 2018/2002, considerando 6 (adattato)

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(24)È opportuno esplicitare sotto forma di obiettivo del 32,5 % per il 2030  esprimere  la necessità che l'Unione  migliori l'  consegua gli obiettivi di efficienza energetica a livello di Unione, espressi in consumo di energia primaria e/o finale.  sotto forma di obiettivo di energia primaria e finale  Le proiezioni formulate nel 2007 hanno mostrato un consumo di energia primaria nel 2030 di 1887 Mtoe e un consumo di energia finale di 1416 Mtoe. Una riduzione del 32,5 % risulta rispettivamente in 1273 Mtep e 956 Mtep nel 2030. La Commissione dovrebbe valutare tale obiettivo, analogo a quello dell'Unione per il 2020, al fine di rivederlo al rialzo entro il 2023 in caso di significative riduzioni dei costi ovvero, se necessario, per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.  da conseguire nel 2030, indicando il livello degli sforzi supplementari necessari rispetto alle misure in atto o previste nei piani nazionali per l'energia e il clima. Le proiezioni dello scenario di riferimento 2020 mostrano nel 2030 un consumo di energia finale di 864 Mtep e di energia primaria di 1124 Mtep (escludendo il calore ambiente e includendo il trasporto aereo internazionale). Una riduzione supplementare del 9 % risulta rispettivamente in 787 Mtep e 1023 Mtep nel 2030. Ne consegue che il consumo di energia finale nell'Unione dovrebbe essere ridotto di circa il 23 % e il quello di energia primaria di circa il 32 % rispetto ai livelli del 2005.  Non vi sono obiettivi vincolanti a livello di Stati membri nellae prospettivae del 2020 e 2030 e  gli Stati membri dovrebbero fissare i rispettivi contributi all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione tenendo conto della formula fornita nella presente direttiva.  e dovrebbe continuare a rimanere invariata la facoltà degli Gli Stati membri  dovrebbero avere la facoltà  di fissare i contributi  gli obiettivi  nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica.  La presente direttiva modifica il modo in cui gli Stati membri devono esprimere i contributi nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di coerenza e monitoraggio dello stato di avanzamento, i contributi degli Stati membri all'obiettivo dell'Unione dovrebbero essere espressi come consumo di energia finale e primaria.  Gli Stati membri dovrebbero fissare i propri contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1273 Mtoe di energia primaria e/o 956 Mtoe di energia finale. Ne consegue che il consumo di energia primaria nell'Unione dovrebbe essere ridotto del 26 % e il consumo di energia finale del 20 % rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 è necessaria ed è prevista nel regolamento (UE) 2018/1999.

🡻 2012/27/UE, considerando 13

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(25)Sarebbe auspicabile che l'obiettivo del 20 % di efficienza energetica sia conseguito grazie all'attuazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee che promuovano l'efficienza energetica in diversi ambiti. È opportuno chiedere imporre agli Stati membri di definire obiettivi, regimi e programmi nazionali indicativi  politiche e misure nazionali  in materia di efficienza energetica. Tali  politiche e misure  obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire l'obiettivo comune. È opportuno pertanto che la Commissione effettui un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il suo quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Nel fissare gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi, le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia, lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e le azioni intraprese in fasi precoci. Nello svolgimento di esercizi di modellizzazione, la Commissione dovrebbe consultarsi in maniera tempestiva e trasparente con gli Stati membri riguardo alle ipotesi di modelli e ai progetti di risultati dei modelli. È necessario migliorare la modellizzazione dell'impatto delle misure di efficienza energetica e dell'insieme delle tecnologie e delle loro prestazioni.

🡻 2012/27/UE, considerando 14 (adattato)

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 64 afferma che Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia per il trasporto aereo nazionale che è sproporzionatamente elevato, vale a dire che supera più di tre volte la media della Comunità per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi.

🡻 2012/27/UE, considerando 15

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(26)Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19 % del prodotto interno lordo dell'Unione.  Il settore pubblico è responsabile di una percentuale compresa tra circa il 5 e il 10 % del consumo totale di energia finale dell'Unione. Le autorità pubbliche spendono approssimativamente 1 800 miliardi di EUR l'anno. Questa cifra rappresenta circa il 14 % del prodotto interno lordo dell'Unione.  Per tale motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti, nonché per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese relativamente al consumo di energia. Inoltre, la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza energetica può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

🡻 2012/27/UE, considerando 16 (adattato)

Tenuto conto che le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica 2011 hanno sottolineato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell'Unione ed al fine di cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali, quali l'architettura, la consulenza e l'ingegneria, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilizzare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi.

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(27)Per dare l'esempio, il settore pubblico dovrebbe fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica. I miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico dovrebbero rispecchiare gli sforzi richiesti a livello dell'Unione. Per raggiungere l'obiettivo relativo all'energia finale, l'Unione dovrebbe ridurne il consumo del 19 % entro il 2030 rispetto al consumo energetico medio negli anni 2017, 2018 e 2019. L'introduzione di un obbligo che imponga al settore pubblico una riduzione annua del consumo di energia di almeno l'1,7 % dovrebbe garantire che questo settore svolga il suo ruolo esemplare. Gli Stati membri mantengono piena flessibilità quanto alla scelta delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per conseguire la riduzione del consumo di energia finale. Imporre una riduzione annua del consumo di energia finale è amministrativamente meno oneroso che definire metodi di misurazione dei risparmi energetici.

(28)Per adempiere ai loro obblighi, gli Stati membri dovrebbero concentrarsi sul consumo di energia finale di tutti i servizi e impianti pubblici degli enti pubblici. Per determinare il bacino dei destinatari di questa misura, gli Stati membri dovrebbero applicare la definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 65 . L'obbligo può essere soddisfatto riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto del settore pubblico, compresi i trasporti, gli edifici pubblici, l'assistenza sanitaria, la pianificazione territoriale, la gestione delle acque e il trattamento delle acque reflue, il sistema fognario e la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di energia, l'illuminazione pubblica e la pianificazione delle infrastrutture. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo agli enti pubblici, gli Stati membri dovrebbero istituire piattaforme o strumenti digitali per raccogliere presso di essi i dati aggregati sul consumo, renderli disponibili al pubblico e comunicarli alla Commissione.

(29)Gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo esemplare assicurando che tutti i contratti di rendimento energetico e i sistemi di gestione dell'energia siano eseguiti nel settore pubblico in linea con le norme europee o internazionali, o che nei comparti del settore pubblico particolarmente energivori si faccia ampio ricorso agli audit energetici.

(30)Le autorità pubbliche sono incoraggiate a ottenere il sostegno di organismi quali le agenzie per l'energia sostenibile, se del caso istituite a livello regionale o locale. L'organizzazione di tali agenzie rispecchia di norma le esigenze specifiche delle autorità pubbliche in una determinata regione o che operano in una determinata area del settore pubblico. Le agenzie centralizzate possono rispondere meglio alle esigenze e lavorare in modo più efficace sotto altri aspetti, ad esempio negli Stati membri più piccoli o centralizzati o per quanto riguarda aspetti complessi o transregionali come il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le agenzie per l'energia sostenibile possono fungere da sportelli unici a norma dell'articolo 21. Oltre a sostenere le autorità pubbliche nell'attuazione delle politiche energetiche, tali agenzie sono spesso preposte all'elaborazione di piani di decarbonizzazione locali o regionali, che possono includere anche altre misure di decarbonizzazione, come la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili. Le agenzie per l'energia sostenibile o altri organismi che assistono le autorità regionali e locali possono disporre di competenze, obiettivi e risorse precisi nel settore dell'energia sostenibile. Le agenzie per l'energia sostenibile potrebbero essere incoraggiate a prendere in considerazione le iniziative adottate nel quadro del Patto dei sindaci, cui aderiscono le amministrazioni locali che volontariamente si sono impegnate ad attuare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, e altre iniziative esistenti a tal fine. È opportuno che i piani di decarbonizzazione siano collegati ai piani di sviluppo territoriale e tengano conto della valutazione globale che gli Stati membri dovrebbero effettuare.

(31)Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli enti pubblici nella pianificazione e adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici, ivi comprese le agenzie. A tal fine, gli Stati membri potrebbero istituire centri nazionali di competenza su questioni complesse, ad esempio prestando consulenza alle agenzie locali o regionali per l'energia in materia di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

🡻 2012/27/UE, considerando 17 (adattato)

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(32)È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico.  L'edilizia e i trasporti sono, insieme all'industria, i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni 66 . Gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'energia 67 . La comunicazione della Commissione intitolata "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa" 68 affronta la duplice sfida dell'efficienza energetica e delle risorse e dell'accessibilità economica nel settore dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici.  Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 % le emissioni di gas serra  raggiungere la neutralità climatica  entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale  degli enti pubblici  nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica.  Gli Stati membri sono invitati a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell'ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione.  Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia 69 .  Durante il prossimo riesame della direttiva 2010/31/UE, la Commissione dovrebbe valutare i progressi raggiunti dagli Stati membri nella ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici. La Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo conto dei progressi compiuti dagli Stati membri, degli sviluppi economici o tecnici sostanziali o, se necessario, degli impegni di decarbonizzazione e inquinamento zero assunti dall'Unione.  L'obbligo di ristrutturare gli edifici del governo centrale  degli enti pubblici  previsto dalla presente direttiva integra tale direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica  relativi agli edifici a energia quasi zero . Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure alternative efficienti in termini di costi per conseguire un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del loro governo centrale. L'obbligo di ristrutturare la superficie degli edifici del governo centrale dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio.

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(33)Per fissare il tasso di ristrutturazione, gli Stati membri devono avere una visione d'insieme degli edifici che non equivalgono a edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pubblicare e tenere aggiornato un inventario degli edifici pubblici nell'ambito di una banca dati generale degli attestati di prestazione energetica. L'inventario dovrebbe consentire anche agli attori privati, comprese le società di servizi energetici, di proporre soluzioni di ristrutturazione, che possono essere aggregate dall'Osservatorio del parco immobiliare dell'Unione.

🡻 2012/27/UE, considerando 18

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(34) Nel 2020 più della metà della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Si prevede che tale cifra raggiungerà il 68 % entro il 2050 70 . Inoltre la metà delle infrastrutture che serviranno le città entro il 2050 deve ancora essere costruita 71 . Le città e le aree metropolitane sono centri di attività economica e generano conoscenze, innovazione e nuove tecnologie. Le città influenzano la qualità della vita dei cittadini che vi abitano o lavorano. Gli Stati membri dovrebbero sostenere i comuni, tecnicamente e finanziariamente.  Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già messo in atto approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa del pPatto dei sindaci, e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli relativamente a edifici o modi di trasporto.

🡻 2012/27/UE, considerando 19

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(35)Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che i governi centrali  le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori  che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare e, adottino decisioni di acquisto efficienti sotto il profilo energetico  e applichino il principio "l'efficienza energetica al primo posto", anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per i quali non sono previsti requisiti specifici nell'allegato IV . Ciò dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro. Se in un determinato Stato membro e per una determinata competenza non esiste un servizio amministrativo che copre tutto il territorio, l'obbligo dovrebbe applicarsi ai servizi amministrativi le cui competenze coprono congiuntamente tutto il territorio. Dovrebbero essere fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione in materia di appalti pubblici.  Gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli che si frappongono agli appalti congiunti all'interno dello Stato membro o a livello transfrontaliero se così facendo è possibile ridurre i costi e accrescere i benefici del mercato interno creando opportunità commerciali per i fornitori, compresi quelli di servizi energetici. 

 nuovo

(36)Tutti gli organismi pubblici che investono risorse pubbliche mediante appalti dovrebbero dare l'esempio scegliendo, in sede di aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, prodotti, servizi, lavori ed edifici dalla massima efficienza energetica, anche negli appalti che non sono soggetti a requisiti specifici ai sensi della direttiva 2009/30/CE. In tale contesto, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione il cui valore supera le soglie di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 72 , all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 73 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio devono tenere conto della prestazione energetica dei prodotti, degli edifici e dei servizi stabilita dal diritto dell'Unione o nazionale, considerando in via prioritaria il principio "l'efficienza energetica al primo posto" nelle loro procedure di appalto.

(37)È altresì importante che gli Stati membri monitorino il modo in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto dei requisiti di efficienza energetica negli appalti di prodotti, edifici, lavori e servizi, assicurando che siano pubblicate le informazioni relative all'impatto sull'efficienza energetica delle offerte vincenti che superano le soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici. È così offerta la trasparenza che consente ai portatori di interessi e ai cittadini di valutare il ruolo del settore pubblico nel garantire che l'efficienza energetica sia al primo posto negli appalti pubblici.

(38)Il Green Deal europeo riconosce l'importanza dell'economia circolare per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'Unione. Il settore pubblico può contribuire a tali obiettivi usando il proprio potere d'acquisto per scegliere, se del caso, prodotti, edifici, servizi e lavori rispettosi dell'ambiente attraverso gli strumenti disponibili per gli appalti pubblici verdi, concorrendo così in modo sostanziale a ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale.

(39)È importante che gli Stati membri diano agli enti pubblici il sostegno di cui questi hanno bisogno per l'adozione dei requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso agli appalti pubblici verdi, fornendo le linee guida e le metodologie necessarie a valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di strumenti ben concepiti, in particolare gli strumenti digitali, faciliti le procedure di appalto e riduca i costi amministrativi, soprattutto negli Stati membri più piccoli che potrebbero non disporre di capacità sufficiente per preparare le offerte. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'uso degli strumenti digitali e la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini dello scambio delle migliori pratiche.

(40)Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l'intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici. Ciò s'inscrive nel ruolo esemplare che il settore pubblico è chiamato a svolgere sforzandosi di essere più attento alle prestazioni dell'intero ciclo di vita, agli aspetti dell'economia circolare e all'impatto ambientale. Gli appalti pubblici possono quindi essere un'opportunità per affrontare la questione del carbonio incorporato negli edifici nel loro ciclo di vita. A questo proposito le amministrazioni aggiudicatrici sono attori importanti che possono intervenire nelle procedure di appalto acquistando nuovi edifici concepiti per contenere il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita.

(41)Il potenziale di riscaldamento globale nell'intero ciclo di vita misura le emissioni di gas a effetto serra associate all'edificio in diverse fasi del suo ciclo di vita. Esso misura pertanto il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che causano i cambiamenti climatici. Questo concetto è anche chiamato "valutazione dell'impronta di carbonio" o "misurazione del carbonio nell'intero ciclo di vita". Racchiude le emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione e le emissioni dirette e indirette di carbonio rilasciate nella fase d'uso. Depositi decennali di risorse ad alta intensità di carbonio, gli edifici sono una banca considerevole di materiali, ed è quindi importante progettarli in modo da facilitare il riutilizzo e il riciclaggio alla fine della vita utile.

(42)Il potenziale di riscaldamento globale è espresso come indicatore numerico in kgCO2e/m² (di superficie coperta utile interna) per ogni fase del ciclo di vita, calcolato come media di un anno di un periodo di riferimento di 50 anni. La scelta dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978. L'elenco degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche interessate è definito nell'indicatore 1.2 di Level(s), il quadro comune dell'Unione. Per fornire le informazioni richieste dovrebbe essere possibile usare lo strumento nazionale di calcolo che già esista o sia necessario a fini di informativa o rilascio delle licenze edilizie. Dovrebbe essere possibile utilizzare altri strumenti di calcolo, se soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'Unione Level(s).

🡻 2012/27/UE, considerando 20 (adattato)

La valutazione della possibilità di introdurre un regime di «certificati bianchi» a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché diffusi in tutta l'Unione. L'obiettivo di tale regime a livello di Unione potrebbe essere conseguito meglio, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica per le imprese di pubblica utilità del settore energetico o mediante altre misure politiche alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. Considerato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune a livello di Unione, garantendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto dell'organizzazione nazionale degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. Tale quadro comune dovrebbe offrire alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i clienti finali e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò accresce la concorrenza sul mercato dell'energia, in quanto le imprese in questione possono differenziare il loro prodotto, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, in particolare per garantire che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali distributori di energia o società di vendita di energia al dettaglio debbano essere obbligati a raggiungere l'obiettivo del risparmio energetico allo stadio finale stabilito dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori di energia, alle piccole società di vendita di energia al dettaglio ed ai settori energetici di piccole dimensioni per evitare oneri amministrativi sproporzionati. La comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità. Quale strumento per sostenere le iniziative nazionali in materia di efficienza energetica le parti obbligate in virtù dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica potrebbero adempiere ai loro obblighi versando annualmente a un fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti in base a tale regime.

🡻 2012/27/UE, considerando 21 (adattato)

Considerato l'imperativo generale di ripristinare la sostenibilità delle finanze pubbliche e risanare il bilancio, nell'attuazione di misure particolari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva è opportuno riservare debita attenzione al rapporto costo/efficacia a livello di Stato membro di misure di attuazione in materia di efficienza energetica in base ad un livello adeguato di analisi e valutazione.

🡻 2012/27/UE, considerando 22 (adattato)

L'obbligo di realizzare risparmi delle vendite annuali di energia ai clienti finali rispetto alle vendite abituali di energia non costituisce un limite alle vendite o al consumo di energia. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere la totalità o una parte, in volume, delle vendite dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità 74 , dal calcolo delle vendite di energia ai clienti finali, posto che taluni settori o sottosettori di tali attività possono essere esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È opportuno che gli Stati membri siano consapevoli dei costi dei regimi per potere essere in grado di valutare con esattezza i costi delle misure.

🡻 2012/27/UE, considerando 23 (adattato)

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 e al fine di limitare l'onere amministrativo, ciascuno Stato membro può riunire tutte le singole misure politiche per l'attuazione dell'articolo 7 in un programma nazionale globale per l'efficienza energetica.

🡻 2018/2002, considerando 7

 nuovo

(43) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 disciplina le installazioni che contribuiscono alla produzione di energia o all'uso di energia a fini di produzione, ed esige che le informazioni sull'energia utilizzata o prodotta dall'installazione siano incluse nelle domande di autorizzazione integrata (articolo 12, paragrafo 1, lettera b)). La medesima direttiva, all'articolo 11, precisa che l'uso efficiente di energia è uno dei principi generali a cui sono informati gli obblighi fondamentali del gestore e uno dei criteri per determinare le migliori tecniche disponibili in applicazione dell'allegato III.  L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla capacità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Rafforzare l'efficienza consentirà di utilizzare meglio l'energia rinnovabile.

🡻 2018/2002, considerando 8

(44)Il miglioramento dell'efficienza energetica può contribuire a migliorare i risultati economici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero puntare a ridurre il consumo di energia a prescindere dai livelli di crescita economica.

🡻 2018/2002, considerando 10 (adattato)

 nuovo*

(45)In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, Ll'obbligo di risparmio energetico stabilito dalla  presente  direttiva 2012/27/UE dovrebbe  essere aumentato e  essere esteso oltre il  applicato anche dopo il  2020  2030 . Tale proroga creerebbe una maggiore  Così facendo si assicura  stabilità per gli investitori e si stimolanoerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione profonda degli edifici con l'obiettivo a lungo termine di facilitare la trasformazione efficiente in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico ha svolto un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, crescita a livello locale  , competitività e nel contrasto alla povertà energetica.  e  Esso  dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e per rompere il legame tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli per generare ricavi per l'innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica.

🡻 2018/2002, considerando 11

(46)Le misure per il miglioramento dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici contribuisce a ridurre la domanda di combustibili per il riscaldamento, compresi i combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono a conseguire, in maniera efficiente in termini di costi, gli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio 76 .

🡻 2018/2002, considerando 12 (adattato)

 nuovo

(47)Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente nuovi risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo d'obbligo dal 2021  fino  al 2030, pari al  nuovi  risparmio annualie di almeno lo 0,8 % del consumo finale di energia finale  fino al 31 dicembre 2023 e di almeno l'[xx]% a decorrere dal 1º gennaio 2024 . Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo d'obbligo, tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente, a condizione che le azioni individuali che attivano i risparmi energetici siano introdotte nel nuovo periodo  successivo . A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere in grado di utilizzare un regime obbligatorio di efficienza energetica ovvero misure politiche alternative o entrambi. Dovrebbero inoltre essere previste varie opzioni, tra cui la possibilità che l'energia utilizzata nei trasporti sia inclusa, in tutto o in parte, nello scenario di riferimento del calcolo, per consentire flessibilità agli Stati membri nelle modalità di calcolo del volume dei loro risparmi energetici, garantendo al contempo che siano ancora realizzati cumulativamente i risparmi energetici nell'uso finale prescritti pari ai nuovi risparmi annuali di almeno lo 0,8 %.

🡻 2018/2002, considerando 13 (adattato)

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(48)Sarebbe tuttavia sproporzionato imporre tale obbligo a Cipro e Malta. Il mercato dell'energia degli Stati membri insulari di piccole dimensioni presenta di fatto caratteristiche specifiche che limitano sostanzialmente la gamma delle misure disponibili per soddisfare l'obbligo di risparmio energetico, caratteristiche quali l'esistenza di un unico distributore di energia elettrica, l'assenza di sistemi del gas naturale e di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, nonché le piccole dimensioni delle società di distribuzione di petrolio. A tali caratteristiche specifiche si aggiungono le piccole dimensioni dei mercati dell'energia di tali Stati membri.  Per il periodo che va dal 2021 al 31 dicembre 2023  Cipro e Malta dovrebbero pertanto essere tenuti soltanto a realizzare cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale , per il periodo dal 2021 al 2030,  equivalenti a  pari ai nuovi risparmi dello 0,24 % del consumo finale di energia finale  solo   per il periodo dal 2021 al 2030 .  Tale percentuale individuale di risparmio dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2024. 

🡻 2018/2002, considerando 14

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(49)Quando utilizzano un regime obbligatorio, gli Stati membri dovrebbero designare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i  gestori di sistemi di trasmissione, i  distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto. La designazione o l'esenzione dalla designazione di alcune categorie di tali distributori o venditori non dovrebbe essere intesa come incompatibile con il principio di non discriminazione. Gli Stati membri sono pertanto in grado di decidere se detti  gestori di sistemi di trasmissione,  distributori o venditori o soltanto alcune categorie degli stessi siano designati come parte obbligate.  Per responsabilizzare e tutelare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali e per attuare le misure strategiche in via prioritaria presso tali persone, gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare i risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. A tal fine, gli Stati membri possono anche fissare obiettivi di riduzione dei costi energetici. Le parti obbligate potrebbero raggiungere tali traguardi promuovendo l'introduzione di misure che consentano risparmi energetici e finanziari sulle bollette, ad esempio sul versante dell'isolamento e del riscaldamento. 

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(50)Quando definiscono le misure politiche per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, è opportuno che gli Stati membri rispettino le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente, nonché il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 77 . Gli Stati membri non dovrebbero promuovere attività non ecosostenibili come l'uso di combustibili fossili solidi. L'obbligo di risparmio energetico mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici promuovendo incentivi che incoraggino l'attuazione, da parte degli Stati membri, di una combinazione di politiche sostenibili e pulite che sia resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. I risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili non saranno pertanto ammissibili nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico a decorrere dalla data di recepimento della presente direttiva. Ciò consentirà di allineare tale obbligo agli obiettivi del Green Deal europeo, al piano per l'obiettivo climatico e alla strategia per l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre la necessità di intervento evidenziata dall'Agenzia internazionale per l'energia nella sua relazione sull'azzeramento delle emissioni nette 78 . Scopo della limitazione è incoraggiare gli Stati membri a investire i fondi pubblici unicamente in tecnologie sostenibili e adeguate alle esigenze future. È importante che gli Stati membri forniscano agli attori del mercato un quadro strategico chiaro e certezze per gli investimenti. L'applicazione del metodo di calcolo nel contesto dell'obbligo di risparmio energetico dovrebbe consentire a tutti gli attori del mercato di adeguare le proprie tecnologie in tempi ragionevoli. Laddove gli Stati membri sostengano l'uso di tecnologie efficienti per i combustibili fossili o la loro sostituzione precoce, ad esempio attraversi regimi di sussidi o regimi obbligatori di efficienza energetica, i risparmi energetici potrebbero non essere più ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico. Non sarebbero ammissibili i risparmi energetici derivanti ad esempio dalla promozione della cogenerazione a gas naturale, ma la limitazione non si applicherebbe all'uso indiretto di combustibili fossili, come nel caso in cui l'energia elettrica è prodotta anche a partire da combustibili fossili. Dovrebbero continuare ad essere ammissibili le misure politiche volte a modificare i comportamenti per ridurre il consumo di combustibili fossili, ad esempio per mezzo di campagne di informazione e uno stile di guida ecologico. Nei risparmi energetici derivanti da misure politiche incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono rientrare misure quali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili e il miglioramento dell'involucro edilizio, che dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie capaci di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia. È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell'ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l'obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, il che significa ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.

🡻 2018/2002, considerando 15 (adattato)

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(51)Le misure di miglioramento dell'efficienza energetica nei trasporti degli Stati membri sono ammissibili a essere prese in considerazione per ottemperare al loro obbligo di risparmio energetico nell'uso finale. Tali misure includono politiche che sono intese, tra l'altro, a promuovere un veicolo più efficiente, il trasferimento modale verso trasporti in bicicletta, a piedi e verso il trasporto collettivo, ovvero una pianificazione urbanistica e della mobilità che riduca la richiesta di trasporti. Inoltre, sono in grado altresì di essere ammissibili anche regimi che accelerino la diffusione di veicoli nuovi e più efficienti o politiche atte a promuovere il passaggio a carburanti che offrono migliori prestazioni e  con livelli ridotti di emissioni che  riducono l'uso di energia per chilometro,  a eccezione delle politiche riguardanti il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili,  fatto salvo il rispetto delle norme in materia di rilevanza e addizionalità di cui all'allegato V della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva.  Le misure politiche che promuovono la diffusione di veicoli nuovi alimentati a combustibili fossili non dovrebbero essere considerate ammissibili ai fini dell'obbligo di risparmio energetico.  Tali misure dovrebbero essere coerenti con i quadri strategici nazionali degli Stati membri istituiti a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 79 .

🡻 2018/2002, considerando 16 (adattato)

(52)Le misure adottate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 80 e che danno luogo a miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili possono essere considerate un modo efficiente in termini di costi con cui gli Stati membri adempiono l'obbligo di risparmio energetico ai sensi della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva.

🡻 2018/2002, considerando 17 (adattato)

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(53)In alternativa all'obbligo in capo alle parti obbligate di conseguire il volume dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale di cui all'articolo 87, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, nei propri regimi obbligatori gli Stati membri dovrebbero poter consentire o imporre alle parti obbligate di contribuire a un fondo nazionale per l'efficienza energetica  , al quale si potrebbe attingere per attuare misure politiche in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e le persone che vivono negli alloggi sociali. .

🡻 2018/2002, considerando 18 (adattato)

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(54)Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, come introdotto dalla presente direttiva, gGli Stati membri e le parti obbligate dovrebbero utilizzare tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili  , a eccezione delle tecnologie che fanno ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili,  per soddisfare i requisiti di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale, anche mediante la promozione di tecnologie sostenibili in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, infrastrutture efficienti di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento e audit energetici o sistemi di gestione equivalenti, a condizione che i risparmi energetici dichiarati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 87 e all'allegato V della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero puntare a un livello elevato di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione delle misure politiche alternative.  Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare azioni che diano luogo a risparmi energetici nella lunga durata. 

🡻 2018/2002, considerando 19

(55)Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei risparmi energetici cumulativi nell'uso finale prescritti per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

🡻 2018/2002, considerando 20

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(56)I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che i risparmi comunque prodotti non siano presi in considerazione nel raggiungimento dei requisiti di risparmio energetico. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte dovrebbero essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione  attuate ai fini dell'articolo 8 della presente direttiva . Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della misura in questione. La misura politica in questione dovrebbe essere valutata a fronte di questo scenario di base. Gli Stati membri dovrebbero tener conto  dei requisiti minimi stabiliti dal pertinente quadro normativo a livello dell'Unione, nonché  del fatto che altre misure politiche possono essere attuate nello stesso arco di tempo nel quale possono avere un impatto sul volume del risparmio energetico, in modo che tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione di una particolare misura politica oggetto di valutazione possano essere attribuiti a quella sola misura politica. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero di fatto contribuire a realizzare i risparmi energetici dichiarati.

🡻 2018/2002, considerando 21

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(57)È importante considerare, se del caso, tutte le fasi della catena energetica nel calcolo dei risparmi energetici, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.  Dagli studi condotti e dalla consultazione dei portatori di interessi è emersa l'esistenza di un potenziale significativo. Tuttavia le condizioni fisiche ed economiche differiscono notevolmente tra Stati membri, e spesso anche al loro interno, e vi sono molteplici gestori di sistemi. Date le circostanze è auspicabile adottare un approccio decentrato, conformemente al principio di sussidiarietà. Le autorità nazionali di regolazione dispongono delle conoscenze, delle competenze giuridiche e delle capacità amministrative necessarie per promuovere lo sviluppo di una rete elettrica efficiente sotto il profilo energetico. Organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) possono anch'essi fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico. 

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(58)Per i numerosi gestori dei sistemi del gas naturale valgono considerazioni analoghe. Il ruolo del gas naturale e il tasso di fornitura e copertura del territorio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Le autorità nazionali di regolazione sono pertanto nella posizione migliore per monitorare l'evoluzione del sistema e orientarla verso una maggiore efficienza, mentre organismi quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSO-G) possono fornire contributi utili e dovrebbero aiutare i loro membri ad adottare misure di efficientamento energetico.

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(59)La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione e tale percentuale dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione e il settore dell'energia, che rappresenta il 44 % dei consumi, è il maggior consumatore di risorse idriche. È opportuno esplorare approfonditamente  e concretizzare, ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il profilo dei costi,  il potenziale risparmio energetico ottenibile ricorrendo a tecnologie e processi intelligenti  , così come è opportuno prendere in considerazione il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Tecnologie di irrigazione avanzate potrebbero ridurre in modo sostanziale il consumo di acqua del settore agricolo e la quantità di energia necessaria per trattarla e trasportarla .

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(60)Conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le politiche di efficienza energetica dell'Unione dovrebbero essere inclusive e dovrebbero pertanto assicurare  parità di accesso alle  che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai  per tutti i  consumatori in condizioni di povertà energetica. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio delle famiglie  essere perseguito in via prioritaria presso gli utenti finali e i clienti  vulnerabili, comprese quelle che si trovano  le persone  in condizioni di povertà energetica e, se del caso,  presso le famiglie a reddito medio, le persone che vivono  negli alloggi sociali  e nelle zone rurali e remote e gli anziani.   In tale contesto è opportuno prestare un'attenzione particolare a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.  Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla povertà energetica, e tale possibilità dovrebbe essere  era già stata  estesa alle misure politiche alternative e ai fondi nazionali per l'efficienza energetica  europei.  e  Essa  dovrebbe essere trasformata in obbligo  al fine di tutelare e responsabilizzare gli utenti finali e i clienti vulnerabili e di alleviare la povertà energetica , consentendo tuttavia agli Stati membri di mantenere la massima flessibilità quanto  al tipo di misura politica,  all'entità, alla portata e al contenuto. Se un regime obbligatorio di efficienza energetica non consente misure relative ai consumatori individuali di energia, lo Stato membro può adottare misure per alleviare la povertà energetica unicamente attraverso misure politiche alternative.  Gli Stati membri dovrebbero garantire che altre misure politiche nella propria combinazione di politiche non abbiano effetti negativi sui clienti vulnerabili, gli utenti finali, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei fondi pubblici destinati a investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresi i finanziamenti e gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione. 

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(61)La presente direttiva fa riferimento al concetto di "clienti vulnerabili", che gli Stati membri sono tenuti a definire in applicazione della direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, a norma della direttiva 2012/27/UE, il concetto di "utente finale", che va ad aggiungersi a quello di "cliente finale", chiarisce che i diritti in materia di informazioni di fatturazione e consumo sono riconosciuti anche ai consumatori che non dispongono di un contratto diretto o individuale con i fornitori di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda per uso domestico negli edifici con più occupanti. Il concetto di "clienti vulnerabili" non garantisce necessariamente l'inclusione degli utenti finali. Affinché le misure stabilite dalla presente direttiva raggiungano tutti gli individui e le famiglie in condizioni di vulnerabilità è pertanto opportuno che, al momento di elaborare la propria definizione di "clienti vulnerabili", gli Stati membri prendano in considerazione non solo i clienti in senso stretto ma anche gli utenti finali.

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(62)All'incirca 50  34  milioni di famiglie nell'Unione si trovano in condizioni di povertà energetica  non sono state in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione nel 2019 81  .  Con l'impegno a non lasciare indietro nessuno, il Green Deal europeo rende prioritaria la dimensione sociale della transizione. La transizione verde, segnatamente quella all'energia pulita, ha implicazioni diverse per le donne e per gli uomini e potrebbe avere un impatto particolare su alcuni gruppi svantaggiati, tra cui le persone con disabilità.  Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di qualsiasi strategia efficiente in termini di costi volta a contrastare la povertà energetica e la vulnerabilità dei consumatori e sono complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e la loro accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario  e tecnico  adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri.  È opportuno che gli Stati membri forniscano sostegno a livello locale e regionale per individuare e alleviare la povertà energetica.  Il parco immobiliare dell'Unione deve essere convertito nel lungo termine in edifici a energia quasi zero, conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di povertà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dalla presente direttiva in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

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(63)Per cogliere le possibilità di risparmio energetico in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (ad esempio, le piccole e medie imprese - PMI), gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici. Per le grandi imprese gli audit energetici dovrebbero essere obbligatori ed essere effettuati con cadenza periodica dal momento che i risparmi energetici possono essere significativi. Gli audit energetici dovrebbero tener conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell'energia), o EN 16247-1 (audit energetici) o, se includono un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e pertanto essere in linea anche con le disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva poiché tali disposizioni non vanno oltre i requisiti di dette norme pertinenti.  Una norma europea specifica sugli audit energetici è attualmente in fase di elaborazione. Gli audit energetici possono essere indipendenti oppure rientrare in un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico. In tal caso i sistemi in questione dovrebbero rispettare i requisiti minimi di cui all'allegato V. Possono inoltre essere considerati compatibili con gli audit energetici, anche nel quadro di un sistema di gestione dell'energia, i meccanismi e i regimi specifici istituiti per monitorare le emissioni e il consumo di carburante di taluni operatori dei trasporti, ad esempio, nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché rispettino i requisiti minimi di cui all'allegato VI.  

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(64)Il criterio usato per definire l'applicazione dei sistemi di gestione dell'energia e audit energetici dovrebbe essere il consumo medio di un'impresa, in modo da affinare la capacità di tali meccanismi di individuare opportunità economicamente efficaci di risparmio energetico. Le imprese che si situano al di sotto delle soglie di consumo definite per i sistemi di gestione dell'energia e per gli audit energetici dovrebbero essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e a mettere in atto le raccomandazioni che ne scaturiscono.

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(65)Qualora gli audit energetici siano realizzati da esperti interni, questi ultimi non dovrebbero essere direttamente coinvolti nell'attività oggetto dell'audit affinché sia garantita la necessaria indipendenza.

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(66)Un settore di rilievo che richiama sempre più attenzione è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Nel 2018 il consumo di energia dei centri di dati nell'UE è stato di 76,8 TWh. Si prevede che entro il 2030 salirà a 98,5 TWh, con un aumento del 28 %. Questo dato, espresso in termini assoluti, può essere visto anche in termini relativi: nell'UE i centri di dati hanno generato il 2,7 % della domanda di energia elettrica nel 2018 e, se il loro sviluppo prosegue sulla traiettoria attuale, raggiungeranno il 3,21 % entro il 2030 82 . La strategia digitale europea ha già evidenziato la necessità di centri di dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e ha sollecitato misure di trasparenza per gli operatori delle telecomunicazioni in merito alla loro impronta ambientale. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore delle TIC, in particolare dei centri di dati, è opportuno che gli Stati membri raccolgano e pubblichino dati pertinenti sulle prestazioni energetiche e l'impronta idrica dei centri di dati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare dati soltanto sui centri di dati con un'impronta significativa, per i quali interventi adeguati di progettazione o efficientamento – nel caso, rispettivamente, degli impianti nuovi e di quelli esistenti – possono tradursi in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Sulla base dei dati raccolti può essere creato un indicatore di sostenibilità dei centri di dati.

(67)Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati possono essere usati per misurare quattro dimensioni fondamentali di un centro di dati sostenibile, vale a dire l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota di energia che proviene da fonti rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto prodotto e l'uso di acqua dolce. Gli indicatori di sostenibilità dei centri di dati dovrebbero servire a sensibilizzare i titolari e i gestori di centri di dati, i produttori di apparecchiature, gli sviluppatori di software e servizi, gli utenti dei servizi dei centri di dati a tutti i livelli nonché i soggetti e le organizzazioni che implementano, usano o acquistano servizi cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. Dovrebbero inoltre infondere fiducia quanto ai miglioramenti tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad aumentare la sostenibilità dei centri di dati nuovi o esistenti. Dovrebbero infine costituire le basi per una pianificazione e un processo decisionale trasparenti e fondati su elementi concreti. L'uso degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati da parte degli Stati membri dovrebbe essere facoltativo.

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(68)La riduzione della spesa per consumi di energia dovrebbe essere raggiunta aiutando i consumatori a ridurre il loro consumo di energia diminuendo il fabbisogno energetico degli edifici e migliorando l'efficienza degli apparecchi, da combinarsi con la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta. Gli Stati membri dovrebbero valutare anche la possibilità di migliorare la connettività nelle zone rurali e remote.

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(69)È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e fornireendo loro informazioni precise su come raggiungerla. È altresì opportuno coinvolgere nella transizione energetica i cittadini di tutte le età per mezzo del patto europeo per il clima e della Conferenza sul futuro dell'Europa. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre molto importante per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

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(70)I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.

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(71)Nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, e nell'adozione di ulteriori misure nel settore dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle sinergie tra le misure di efficienza energetica e l'uso efficiente delle risorse naturali in linea con i principi dell'economia circolare.

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(72)Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici innovativi per grandi e piccoli clienti.

🡻 2018/2002, considerando 30 (adattato)

(73)Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo «Un New deal per i consumatori di energia», nell'ambito dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni precise, affidabili e chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per  Occorre  prevedere la fornitura di informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia, ove tecnicamente fattibile ed efficiente in termine di costi in considerazione dei dispositivi di misurazione installati. La presente direttiva precisa che l'efficienza in termini di costi della ripartizione delle spese in base alle misurazioni dipende dalla proporzionalità dei relativi costi al potenziale risparmio energetico. La valutazione dell'efficienza in termini di costi della contabilizzazione divisionale potrebbe tenere conto degli effetti di altre misure concrete e pianificate in un determinato edificio, per esempio una prossima ristrutturazione.

🡻 2018/2002, considerando 31 (adattato)

(74)La presente direttiva precisa inoltre che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o il consumo dovrebbero valere per i consumatori di riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. La definizione del termine «cliente finale» può riferirsi solo alle persone fisiche o giuridiche che acquistano energia sulla base di un contratto individuale diretto con un fornitore di energia. Ai fini delle pertinenti disposizioni, è opportuno pertanto introdurre il termine «utente finale» in riferimento a un più ampio gruppo di consumatori e si dovrebbero intendere, oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale, anche gli occupanti di edifici o unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale in cui gli occupanti non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. Il termine «contabilizzazione divisionale» dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici.

🡻 2018/2002, considerando 32 (adattato)

(75)Per raggiungere la trasparenza nel calcolo del consumo individuale di energia termica e facilitare pertanto l'attuazione della contabilizzazione divisionale, gli Stati membri dovrebbero fare in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi relativi al consumo di riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali. Oltre alla trasparenza, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure volte a rafforzare la concorrenza nella fornitura di servizi di contabilizzazione divisionale, contribuendo in tal modo ad assicurare che i costi sostenuti dagli utenti finali siano ragionevoli.

🡻 2018/2002, considerando 33 (adattato)

(76)Entro il 25 ottobre 2020 Èè opportuno che i contatori di calore e i  ripartitori dei costi di riscaldamento  contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili da remoto affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Le  disposizioni della  modifiche della direttiva 2012/27/UE introdotte dalla presente direttiva concernenti la contabilizzazione per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, la contabilizzazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, l'obbligo di lettura da remoto, le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, i costi dell'accesso alle informazioni di misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico, e i requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico dovrebbero applicarsi solo al riscaldamento, al  raffrescamento  raffreddamento e all'acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centrale. Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l'accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

🡻 2018/2002, considerando 34

(77)Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia.

🡻 2018/2002, considerando 35

(78)Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti del loro consumo energetico. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffuso di reclamo tra i consumatori e un fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori con i loro fornitori di energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per consentire ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

🡻 2012/27/UE, considerando 26

Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficaci in termini di costi, ad esempio i contatori intelligenti. Qualora siano stati installati, i contatori intelligenti non dovrebbero essere usati dalle società per una fatturazione retroattiva ingiustificata.

🡻 2012/27/UE, considerando 27 (adattato)

Per quanto riguarda l'energia elettrica, e conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 83 , che giudica positivamente l'introduzione dei contatori intelligenti, almeno l'80 % dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi intelligenti di misurazione entro il 2020. Per quanto riguarda il gas, e conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 84 , che giudica positivamente l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti.

🡻 2012/27/UE, considerando 28 (adattato)

L'uso di contatori o contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo individuale di riscaldamento nei condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato comporta benefici se i clienti finali dispongono di un mezzo per controllare il proprio consumo individuale. Pertanto, il loro uso ha un senso solo negli edifici in cui i radiatori sono attrezzati di valvole termostatiche.

🡻 2012/27/UE, considerando 29 (adattato)

In alcuni condomini alimentati dal teleriscaldamento o dal riscaldamento comune centralizzato l'uso di contatori di calore individuali precisi sarebbe complicato dal punto di vista tecnico e costoso, dato che l'acqua calda usata per il riscaldamento entra negli appartamenti e ne esce in vari punti. È lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è, tuttavia, possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di misuratori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. In tali edifici la misurazione del consumo individuale di calore può essere effettuata mediante contabilizzatori di calore individuali installati su ciascun radiatore.

🡻 2012/27/UE, considerando 30 (adattato)

La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di assicurare che i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettono con precisione il loro consumo di energia effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito è soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Quando si procede ad un allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni, come definiti nella direttiva 2010/31/UE, contatori individuali di questo tipo dovrebbero, tuttavia, essere sempre forniti. La direttiva 2006/32/CE impone inoltre che sia fornita una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico.

🡻 2012/27/UE, considerando 31 (adattato)

Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono agli Stati membri di assicurare l'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati della fornitura di energia elettrica e di gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, qualora l'introduzione dei contatori intelligenti sia reputata efficiente in termini di costi, almeno l'80 % dei consumatori deve essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020. Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario. Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali devono essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo.

🡻 2012/27/UE, considerando 32 (adattato)

L'impatto sul risparmio energetico delle disposizioni in materia di contatori e fatturazione di cui alle direttive 2006/32/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE è stato limitato. In molte parti dell'Unione tali disposizioni non hanno comportato per i clienti la ricezione di informazioni aggiornate riguardo al loro consumo energetico, né una fatturazione basata sul consumo effettivo con la frequenza che, in base agli studi, è necessaria per consentire ai clienti di regolare il proprio consumo energetico. Nei settori del riscaldamento degli ambienti e della produzione di acqua calda nei condomini l'insufficiente chiarezza di tali disposizioni ha inoltre condotto a numerosi reclami da parte dei cittadini.

🡻 2012/27/UE, considerando 33 (adattato)

Al fine di rafforzare la responsabilizzazione dei clienti finali per quanto riguarda l'accesso alle informazioni relative alla misurazione e alla fatturazione dei loro consumi energetici individuali, tenuto conto delle opportunità associate al processo di attuazione di sistemi di misurazione intelligenti e all'introduzione dei contatori intelligenti negli Stati membri, è importante rendere più chiari i requisiti del diritto dell'Unione in questo settore. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre i costi connessi all'attuazione di sistemi di misurazione intelligente corredati di funzioni che potenziano il risparmio energetico e sostengono lo sviluppo di mercati per i servizi energetici e la gestione della domanda. L'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti consente la fatturazione frequente basata sul consumo effettivo. È opportuno, tuttavia, chiarire altresì i requisiti relativi all'accesso alle informazioni e ad una fatturazione equa ed accurata basata sul consumo effettivo nei casi in cui i contatori intelligenti non siano disponibili entro il 2020, anche in relazione alla misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in condomini dotati di impianti di teleriscaldamento/teleraffreddamento o di un proprio sistema comune di riscaldamento installato in tali edifici.

🡻 2012/27/UE, considerando 34 (adattato)

(79)Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'attuazione coerente dell'acquis, in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

🡻 2012/27/UE, considerando 35 (adattato)

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(80)La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento  efficienti  presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione globale del potenziale della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento  efficienti . Tali valutazioni dovrebbero essere aggiornate, su richiesta della Commissione, per fornire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti  coerenti con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con le strategie di ristrutturazione a lungo termine . I nuovi impianti di produzione di energia elettrica e gli impianti esistenti che sono stati profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-benefici che dimostri un surplus costi-benefici, essere dotati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di energia elettrica.  Gli altri impianti con un apporto energetico medio annuo significativo dovrebbero parimenti essere dotati di soluzioni tecniche al fine di sfruttare il calore di scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-benefici dimostri un surplus costi-benefici.  Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. Gli eventi che determinano l'obbligo di applicare i criteri di autorizzazione saranno in genere eventi che determinano anche gli obblighi riguardanti le autorizzazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali 85 e le autorizzazioni a norma della direttiva 2009/72/CE direttiva (UE) 2019/944.

🡻 2012/27/UE, considerando 36 (adattato)

(81)Può essere appropriato che le centrali nucleari o gli impianti di produzione di energia elettrica che sono predisposti per ricorrere allo stoccaggio geologico permesso ai sensi della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, 86 siano ubicati in luoghi in cui il recupero di calore di scarto attraverso la cogenerazione ad alto rendimento o mediante teleriscaldamento o  teleraffrescamento  teleraffreddamento non è efficiente in termini di costi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di esentare tali impianti dall'obbligo di effettuare un'analisi costi-benefici per dotare l'impianto di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento. Dovrebbe essere possibile altresì esentare dall'obbligo di produrre anche calore gli impianti di produzione di energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni.

🡻 2012/27/UE, considerando 37

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(82)È opportuno che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di misure e procedure volte a promuovere gli impianti di cogenerazione con una potenza termica nominale totale inferiore a 20  5  MW al fine di promuovere la produzione distribuita di energia.

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(83)Ai fini delle valutazioni globali nazionali gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la valutazione del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti a livello regionale e locale. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e agevolare la concretizzazione del potenziale individuato in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il profilo dei costi.

(84)È opportuno che i requisiti relativi al teleriscaldamento e al teleraffrescamento efficienti siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine e con le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e che rispettino il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero tendere a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente da installazioni di servizio e centri di dati circostanti. Per tale ragione i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti dovrebbero assicurare l'aumento dell'efficienza energetica primaria, come pure la progressiva integrazione dell'energia rinnovabile e del calore o del freddo di scarto. È pertanto opportuno che i requisiti più rigorosi previsti dalla presente direttiva per la fornitura di riscaldamento e raffrescamento siano introdotti in modo progressivo e si applichino per determinati periodi, e che diventino applicabili su base permanente dal 1º gennaio 2050.

🡻 2012/27/UE, considerando 38 (adattato)

 nuovo

(85)La cogenerazione ad alto rendimento dovrebbe essere  è  definita in base ai risparmi energetici ottenuti dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica.  È opportuno che i requisiti per la cogenerazione ad alto rendimento siano coerenti con gli obiettivi strategici a lungo termine in materia di clima.  Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella normativa dell'Unione dovrebbero far salvo l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle della normativa dell'Unione in questione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è opportuno prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.

🡻 2012/27/UE, considerando 39 (adattato)

(86)Per aumentare la  assicurare  trasparenza affinché i  e consentire ai  clienti finali siano in grado di scegliere fra l'energia elettrica da cogenerazione e l'energia elettrica prodotta con altre tecniche, è opportuno garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento. I regimi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento. Le garanzie di origine dovrebbero essere distinte da certificati scambiabili.

🡻 2012/27/UE, considerando 40 (adattato)

(87)È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione o reti associate, in applicazione del principio "innanzitutto pensare piccolo" ("Think Small First").

🡻 2012/27/UE, considerando 41

(88)La maggior parte delle imprese dell'Unione sono PMI. Esse rappresentano enormi potenzialità di risparmio energetico per l'Unione. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero definire un quadro favorevole teso a garantire alle PMI assistenza tecnica e informazioni mirate.

🡻 2012/27/UE, considerando 42 (adattato)

La direttiva 2010/75/UE contempla l'efficienza energetica tra i criteri per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia, detta direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri potrebbero includere informazioni relative ai livelli di efficienza energetica nelle loro relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE.

🡻 2012/27/UE, considerando 43

(89)Gli Stati membri dovrebbero stabilire, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 87 , del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica 88 , e al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale 89 . È opportuno che i produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. È opportuno facilitare l'accesso alla rete dell'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento, soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di micro-cogenerazione. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 2009/72/CE e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas obblighi di servizio pubblico, anche con riguardo all'efficienza energetica.

 nuovo

(90)È necessario stabilire disposizioni in materia di fatturazione, punto unico di contatto, risoluzione extragiudiziale delle controversie, povertà energetica e diritti contrattuali di base, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni relative all'energia elettrica ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico e di regolarli di conseguenza.

(91)È opportuno garantire una maggiore protezione dei consumatori mettendo a disposizione di tutti meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

 nuovo

(92)È opportuno prendere atto del contributo delle comunità di energia rinnovabile, ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 90 , e delle comunità energetiche dei cittadini, ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del piano per l'obiettivo climatico 2030. È pertanto opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini e lo promuovano. Tali comunità possono aiutare gli Stati membri a centrare gli obiettivi della presente direttiva migliorando l'efficienza energetica a livello locale o di nucleo familiare. Esse possono responsabilizzare e coinvolgere i consumatori e permettere a determinati gruppi di clienti civili, anche nelle zone rurali e remote, di partecipare a progetti e interventi connessi all'efficienza energetica. Le comunità energetiche possono contribuire a contrastare la povertà energetica agevolando i progetti di efficienza energetica, la diminuzione dei consumi di energia e la riduzione delle tariffe di fornitura.

(93)È opportuno prendere atto del contributo degli sportelli unici o delle strutture analoghe in quanto meccanismi che possono consentire a svariati gruppi di destinatari, tra cui cittadini, PMI e pubbliche autorità, di elaborare e attuare progetti e misure legati alla transizione all'energia pulita. Tale contributo può comprendere attività di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria, la facilitazione dell'iter amministrativo o dell'accesso ai mercati finanziari oppure l'offerta di orientamenti in merito al quadro giuridico nazionale ed europeo, incluse le norme e i criteri per gli appalti pubblici e la tassonomia dell'UE.

(94)È opportuno che la Commissione esamini l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme o consessi cui partecipano, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo in termini di promozione di programmi formativi per l'efficienza energetica, e che presenti, se del caso, ulteriori misure. È altresì opportuno che la Commissione incoraggi le parti sociali europee a dialogare sull'efficienza energetica, con particolare riguardo per i clienti vulnerabili e gli utenti finali, compresi quelli in condizioni di povertà energetica.

(95)Una transizione equa verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 è al centro del Green Deal europeo. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, annovera l'energia tra i servizi essenziali ai quali ogni persona ha il diritto di accedere. Le persone in stato di bisogno devono poter disporre di un sostegno per l'accesso a tali servizi 91 .

(96)Bisogna garantire che le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali siano tutelate e, a tal fine, messe nelle condizioni di partecipare attivamente agli interventi e alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché alle misure correlate di informazione o tutela dei consumatori attuate dagli Stati membri.

(97)I finanziamenti pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione dovrebbero essere investiti in modo strategico in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, in particolare a beneficio dei clienti vulnerabili, delle persone in condizioni di povertà energetica e di quelle che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno qualsiasi contributo finanziario dal Fondo sociale per il clima [regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi delle quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. Tali entrate aiuteranno gli Stati membri ad attuare in via prioritaria presso i clienti vulnerabili e le persone in condizioni di povertà energetica, tra cui potrebbero annoverarsi le persone che vivono in regioni rurali e remote, le misure di efficienza energetica e le misure politiche cui sono tenuti nel quadro dell'obbligo di risparmio energetico.

(98)I regimi di finanziamento nazionali dovrebbero essere integrati da adeguati regimi di informazione di qualità più elevata e assistenza tecnica e amministrativa, nonché da un accesso più agevole ai finanziamenti, che consentiranno un uso ottimale dei fondi disponibili, soprattutto da parte delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali.

(99)Gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare tutti gli individui e offrire a tutti la stessa tutela, a prescindere da sesso, genere, età, disabilità, origine razziale o etnica, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali, e provvedere affinché coloro che si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti agli effetti negativi, siano tutelati adeguatamente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che le misure di efficienza energetica non accentuino le disuguaglianze esistenti, segnatamente per quanto riguarda la povertà energetica.

🡻 2012/27/UE, considerando 44 (adattato)

La gestione della domanda è uno strumento importante per migliorare l'efficienza energetica, in quanto accresce notevolmente le possibilità per consumatori o terzi da essi designati di agire sulla base delle informazioni di consumo e di fatturazione e costituisce dunque un meccanismo per ridurre o reindirizzare il consumo che comporta risparmi energetici sia nel consumo finale sia, attraverso un uso ottimizzato delle reti e degli impianti di produzione, nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia.

🡻 2012/27/UE, considerando 45 (adattato)

 nuovo

(100)La gestione della domanda può basarsi sulle risposte dei clienti finali ai segnali di prezzo o sull'automazione degli edifici. Le condizioni della gestione della domanda e dell'accesso alla medesima dovrebbero essere migliorate, anche per i piccoli consumatori finali. Tenuto conto del continuo sviluppo di reti intelligenti, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia siano in grado di garantire che le tariffe e la regolamentazione della rete incentivino miglioramenti dell'efficienza energetica e sostengano una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali. Dovrebbero essere perseguite l'integrazione del mercato e pari opportunità di accesso ai mercati per quanto riguarda sia le risorse dal lato della domanda (fornitura e carico utente) sia la produzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le autorità nazionali di  regolazione del settore energetico  regolamentazione dell'energia adottino un approccio integrato che comprenda risparmi potenziali nei settori della fornitura di energia e dell'uso finale.  Fatti salvi la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione del mercato e gli investimenti ex ante nelle reti offshore indispensabili affinché l'energia rinnovabile offshore possa prendere piede, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico garantiscano che nei processi di pianificazione e decisionali sia applicato il principio "l'efficienza energetica al primo posto" e che le tariffe di rete e la regolamentazione incentivino il miglioramento dell'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione tengano conto del principio "l'efficienza energetica al primo posto". Ciò aiuterebbe questi ultimi a valutare soluzioni più efficaci di efficienza energetica e a prendere in considerazione i costi incrementali sostenuti per l'acquisto di risorse sul versante della domanda, nonché gli impatti ambientali e socioeconomici di vari investimenti nelle reti e di vari piani di gestione. Un simile approccio implica il passaggio dalla mera prospettiva dell'efficienza energetica a una di massimizzazione del benessere sociale. Il principio "l'efficienza energetica al primo posto" dovrebbe essere applicato in particolare nello sviluppo di scenari per l'espansione dell'infrastruttura energetica, nei quali le soluzioni sul lato della domanda potrebbero rappresentare alternative praticabili e devono essere oggetto di un'adeguata valutazione; dovrebbe altresì diventare parte integrante della valutazione dei progetti di pianificazione della rete. Le autorità nazionali di regolazione ne dovrebbero verificare l'applicazione. 

🡻 2012/27/UE, considerando 46

 nuovo

(101)Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione  e/o regimi equivalenti di qualificazione e adeguati programmi di formazione  dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica  , in stretta collaborazione con le parti sociali, con chi eroga la formazione e con gli altri portatori di interessi pertinenti. I regimi dovrebbero essere valutati ogni quattro anni a partire da dicembre 2024 e se del caso aggiornati, onde garantire il livello di competenza necessario di fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche e installatori di elementi edilizi .

🡻 2012/27/UE, considerando 47 (adattato)

 nuovo

(102)È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici  certificati , può contribuire a tale obiettivo. Anche i e di contratti tipo  disponibili  , lo scambio di migliori pratiche e gli orientamenti, in particolare per quanto riguarda i  contribuiscono fortemente alla diffusione dei servizi energetici e dei  contratti di rendimento energetico,  e  possono contribuire a stimolare la domanda  e ad accrescere la fiducia nei fornitori di servizi energetici . Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, Iin un contratto di  rendimento  prestazione energeticoa il beneficiario del servizio energetico evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare l'investimento effettuato totalmente o in parte da terzi.  Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia nell'Unione, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe pertanto essere obbligatorio valutare la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per le ristrutturazioni di edifici non residenziali con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2. Così facendo si accresce la fiducia nei confronti delle imprese di servizi energetici e si apre la strada al moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in futuro. 

 nuovo

(103)Visti gli ambiziosi obiettivi di ristrutturazione per il prossimo decennio nel contesto della comunicazione della Commissione "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa", è necessario rafforzare il ruolo degli intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta e promuovere i contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Le agenzie locali per l'energia potrebbero svolgere un ruolo chiave in tal senso, oltre a individuare potenziali facilitatori o sportelli unici e sostenerne la creazione.

(104)I contratti di rendimento energetico si scontrano ancora con impedimenti considerevoli in diversi Stati membri a causa dei restanti ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Occorre pertanto far fronte alle ambiguità dei quadri legislativi nazionali, alla carenza di competenze, soprattutto per quanto concerne le procedure di gara, e all'incompatibilità con prestiti e contributi.

(105)È opportuno che gli Stati membri continuino a sostenere il settore pubblico nell'adozione dei contratti di rendimento energetico fornendo contratti tipo che tengano conto delle norme europee o internazionali disponibili, degli orientamenti in materia di gare di appalto e della guida al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche 92 pubblicata nel maggio 2018 da Eurostat e dalla Banca europea per gli investimenti, tutti strumenti dimostratisi utili per affrontare gli ostacoli regolamentari che ancora esistono negli Stati membri in relazione a tali contratti.

🡻 2012/27/UE, considerando 48 (adattato)

 nuovo

(106) Gli Stati membri hanno preso misure per individuare e affrontare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare. Tuttavia  è È necessario individuare e  intensificare gli sforzi per  rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'uso dei contratti di rendimento energetico e di altri accordi di finanziamento da parte di terzi per  che aiutano a  realizzare risparmi energetici. Tali ostacoli comprendono norme e pratiche contabili che impediscono che gli investimenti di capitale e i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente rispecchiati nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. È opportuno inoltre affrontare a livello nazionale la questione degli ostacoli alla ristrutturazione del parco immobiliare esistente dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti interessati.

 nuovo

(107)Gli Stati membri hanno riferito nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica 2014 e 2017 i progressi verso l'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica per quanto concerne la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia proseguire gli sforzi in tal senso e cogliere le possibilità di efficientamento energetico che emergono dalle statistiche Eurostat relative al 2016, segnatamente il fatto che più di quattro europei su dieci vivono in appartamenti e più di tre su dieci sono locatari.

🡻 2012/27/UE, considerando 49 (adattato)

 nuovo

(108)È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni ad utilizzare appieno  i fondi europei messi a disposizione nel quadro finanziario pluriennale e da Next Generation EU, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza,  i fondi strutturali e il fondo  i della politica  di coesione  , il Fondo per lo sviluppo rurale e il Fondo per una transizione giusta, come pure gli strumenti finanziari e l'assistenza tecnica disponibili nel quadro di InvestEU,  per stimolare gli investimenti  pubblici e privati  nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione della precarietà  povertà  energetica delle famiglie e contribuiscono pertanto in modo positivo alla coesione economica, sociale e territoriale  e alla ripresa verde . Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.  La Commissione garantirà la sinergia dei diversi strumenti di finanziamento, in particolare i fondi in gestione concorrente e in gestione diretta (ad esempio i programmi gestiti a livello centrale come Orizzonte Europa o LIFE), e di contributi, prestiti e assistenza tecnica, al fine di massimizzare l'effetto leva che essi esercitano sui finanziamenti privati e il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi strategici di efficienza energetica. 

🡻 2012/27/UE, considerando 50 (adattato)

(109)Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a strumenti di finanziamento per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. Tali strumenti di finanziamento potrebbero comprendere contributi finanziari e ammende per mancato rispetto di talune disposizioni della presente direttiva; risorse assegnate all'efficienza energetica a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 93 ; risorse assegnate all'efficienza energetica  nell'ambito di fondi e programmi europei  nel quadro finanziario pluriennale, in particolare a titolo del fondo di coesione, dei fondi strutturali e del fondo di sviluppo rurale, e strumenti finanziari europei dedicati, come il Ffondo europeo per l'efficienza energetica.

🡻 2012/27/UE, considerando 51

(110)Gli strumenti di finanziamento potrebbero basarsi, se del caso, su risorse assegnate all'efficienza energetica provenienti da obbligazioni per il finanziamento di progetti dell'Unione; risorse assegnate all'efficienza energetica dalla Banca europea per gli investimenti e da altri istituti finanziari europei, in particolare la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa; risorse ottenute da istituti finanziari per effetto leva; risorse nazionali, anche attraverso la creazione di quadri regolamentari e fiscali che incentivino l'attuazione di iniziative e programmi di efficienza energetica; entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 94 .

🡻 2012/27/UE, considerando 52

(111)Gli strumenti di finanziamento potrebbero, in particolare, utilizzare tali contributi, risorse ed entrate per consentire e incoraggiare gli investimenti di capitali privati, in particolare ricorrendo agli investitori istituzionali, al contempo applicando criteri che garantiscano il rispetto degli obiettivi ambientali e sociali per la concessione di fondi; avvalersi di meccanismi di finanziamento innovativi (ad esempio garanzie di credito per il capitale privato, garanzie di credito per incoraggiare i contratti di rendimento energetico, sovvenzioni, crediti agevolati e linee di credito dedicate, sistemi di finanziamento da parte di terzi) che riducano i rischi dei progetti di efficienza energetica e consentano ristrutturazioni efficaci in termini di costi anche per le famiglie a basso o medio reddito; essere collegati a programmi o agenzie che riuniranno e valuteranno la qualità dei progetti di risparmio energetico, forniranno assistenza tecnica, stimoleranno il mercato dei servizi energetici e aiuteranno a generare domanda di consumo per i servizi energetici.

🡻 2012/27/UE, considerando 53

(112)Gli strumenti di finanziamento potrebbero altresì mettere a disposizione adeguate risorse a sostegno di programmi di formazione e certificazione aventi lo scopo di accrescere e accreditare le competenze in materia di efficienza energetica; fornire risorse a favore della ricerca sulle tecnologie di piccola scala e sulle microtecnologie per produrre energia, della dimostrazione e dell'adozione più celere di dette tecnologie nonché dell'ottimizzazione delle connessioni di tali generatori alla rete; essere collegati a programmi di azione volti a promuovere l'efficienza energetica in tutte le abitazioni, a prevenire la precarietà energetica e ad incoraggiare i proprietari degli immobili in locazione a rendere le loro proprietà quanto più efficienti possibile sotto il profilo energetico; fornire risorse adeguate a sostegno del dialogo sociale e della fissazione di norme volte a migliorare l'efficienza energetica e a garantire buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza sul lavoro.

🡻 2012/27/UE, considerando 54

 nuovo

(113)Per concretizzare l'obiettivo di migliorare la prestazione energetica degli edifici degli enti pubblici dovrebbero essere utilizzati gli strumenti finanziari  e i programmi di finanziamento  dell'Unione disponibili e meccanismi di finanziamento innovativi. A tale riguardo gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di tali meccanismi su base volontaria e tenendo conto delle norme di bilancio nazionali.

🡻 2012/27/UE, considerando 55 (adattato)

(114)Per l'attuazione dell'obiettivo del 20 % di efficienza energetica, la Commissione dovrà  dovrebbe  monitorare l'impatto delle nuove  pertinenti  misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione, al fine di mantenere gli incentivi nel sistema per lo scambio di quote a favore degli investimenti miranti a ridurre le emissioni di carbonio e preparare i settori del sistema per lo scambio delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro. Essa dovrà monitorare l'impatto sui settori dell'industria che sono esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, come definito dalla decisione 2014/746/UE della Commissione 95  decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 96 , al fine di assicurare che la presente direttiva promuova e non impedisca lo sviluppo di tali settori.

🡻 2012/27/UE, considerando 56 (adattato)

La direttiva 2006/32/CE impone agli Stati membri di adottare e di sforzarsi di conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9 % entro il 2016, che deve essere ottenuto tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Tale direttiva stabilisce che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri è seguito, se opportuno e ove necessario, da proposte di misure supplementari ad opera della Commissione, ivi inclusa una proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se da una relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla tale direttiva, dette proposte devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione d'impatto che accompagna la presente direttiva indica che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9 %, che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20 % di risparmio energetico entro il 2020 adottato in seguito, e pertanto non è necessario prendere in esame il livello degli obiettivi.

🡻 2012/27/UE, considerando 57 (adattato)

Il programma "Energia intelligente — Europa" istituito con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) 97 , ha contribuito a creare un ambiente favorevole alla corretta attuazione delle politiche energetiche sostenibili dell'Unione, eliminando gli ostacoli sul mercato quali un'insufficiente consapevolezza e capacità degli attori del mercato e delle istituzioni, ostacoli tecnici o amministrativi a livello nazionale al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia o mercati del lavoro non sufficientemente sviluppati per adeguarsi alle esigenze poste dall'economia a basse emissioni di carbonio. Molti di tali ostacoli sono ancora presenti.

🡻 2012/27/UE, considerando 58 (adattato)

Al fine di cogliere le notevoli potenzialità di risparmio energetico dei prodotti connessi all'energia, è opportuno accelerare ed ampliare l'attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 98 , e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 99 . La priorità dovrebbe essere data ai prodotti che offrono le maggiori potenzialità di risparmio energetico quali indicati dal piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile, nonché alla revisione, se del caso, delle misure esistenti.

🡻 2012/27/UE, considerando 59 (adattato)

Al fine di precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono stabilire requisiti di prestazione energetica a norma della direttiva 2010/31/UE nel rispetto della direttiva 2009/125/CE e delle sue misure di attuazione, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/125/CE.

🡻 2018/2002, considerando 36 (adattato)

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(115)Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti  nell'ambito del programma InvestEU  , quali i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, e da finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva con un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, dovrebbero progettare, realizzare e finanziare programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica.

 nuovo

(116)Il diritto intersettoriale fornisce una base solida per la protezione dei consumatori in un'ampia gamma di servizi energetici attuali ed è probabile che evolva. Taluni diritti contrattuali di base dei consumatori dovrebbero tuttavia essere stabiliti chiaramente. I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni semplici e univoche sui loro diritti in relazione al settore energetico.

(117)Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità per tutti i consumatori di meccanismi indipendenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali un mediatore dell'energia, un organismo dei consumatori o un'autorità di regolazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre procedure di gestione dei reclami rapide ed efficaci.

🡻 2018/2002, considerando 38 (adattato)

 nuovo

(118)Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, dovrebbe essere  sancito  introdotto l'obbligo di un riesame generale di tale  della presente  direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio  2027  2024. Tale riesame dovrebbe aver luogo successivamente al bilancio mondiale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2023, per consentire l'introduzione dei necessari allineamenti a questo processo, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.

🡻 2018/2002, considerando 39 (adattato)

(119)Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla  presente  direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

🡻 2018/2002, considerando 40 (adattato)

 nuovo

(120)Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica  e altri vettori energetici  rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica che tengono conto del mix energetico sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul "contenuto di energia fisica", mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'"efficienza di conversione tecnica". Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'"energia primaria totale". Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della  presente  direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. Il valore del PEF si riferisce al 2018 e si basa sui dati interpolati dalla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES per il 2015 e il 2020 e adeguati con i dati di Eurostat fino al 2016. L'analisi riguarda gli Stati membri e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati  dell'ENTSO-E  della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica.

🡻 2018/2002, considerando 41

(121)I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della normativa dell'Unione non dovrebbero essere dichiarati, a meno che risultino da una misura che vada oltre il minimo richiesto dall'atto giuridico dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello di Stato membro o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie a economie di scala. È pertanto necessario chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti purché superino i risparmi che si sarebbero verificati in assenza della misura politica e purché lo Stato membro dimostri che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha di fatto contribuito ai risparmi energetici dichiarati.

🡻 2018/2002, considerando 42 (adattato)

(122)Conformemente alla strategia per l'Unione dell'energia e ai principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica per l'attuazione di regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, compreso l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Nella direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla presente direttiva, "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica" dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica per quanto riguarda le misure di risparmio energetico in questione, in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione relativamente a tutte le misure di risparmio energetico e consenta pertanto di trarre conclusioni ragionevolmente affidabili sulla fiducia nella totalità delle misure.

🡻 2018/2002, considerando 43

 nuovo

(123)L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'importo dell'energia fornita da combustibili fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto nell'ambito dell'accordo di Parigi. Ai fini del loro obbligo di risparmio energetico cumulativo, gli Stati membri possono tenere conto, ove applicabile, dei risparmi energetici derivanti da  misure politiche che promuovono le tecnologie  energie rinnovabili generate sugli o negli edifici per uso proprio per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico  , secondo il metodo di calcolo fornito dalla presente direttiva .  Non dovrebbero essere contabilizzati i risparmi energetici derivanti da misure politiche che riguardano il ricorso alla combustione diretta di combustibili fossili. 

 nuovo

(124)Alcune modifiche introdotte dalla presente direttiva potrebbero rendere necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1999 al fine di garantire la coerenza dei due atti giuridici. È opportuno razionalizzare le nuove disposizioni, che vertono principalmente sulla fissazione dei contributi nazionali, sui meccanismi per colmare i divari e sugli obblighi di comunicazione, e trasferirle al predetto regolamento una volta che sarà stato modificato. Potrebbe anche essere necessario riesaminare determinate disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 alla luce delle modifiche proposte nella presente direttiva. I requisiti supplementari di comunicazione e monitoraggio non dovrebbero creare nuovi sistemi paralleli di comunicazione ma rientrerebbero nel quadro di monitoraggio e comunicazione esistente istituito dal regolamento (UE) 2018/1999.

(125)Per promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che la Commissione continui a sostenere lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete e pratiche innovative attraverso una piattaforma in linea.

🡻 2012/27/UE, considerando 60 (adattato)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione pari al 20 % entro il 2020 e gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre il 2020, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri senza l'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

🡻 2018/2002, considerando 45 (adattato)

 nuovo

(126)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento degli obiettivi  dell'obiettivo  di efficienza energetica dell'Unione del 20 % entro il 2020 e almeno del 32,5 % entro il 2030 e l'apertura verso ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre tali date,  e verso la neutralità climatica  non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

🡻 2012/27/UE, considerando 61 (adattato)

(127)Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo al riesame dei valori di riferimento armonizzati in materia di rendimento stabiliti sulla base della  presente  direttiva 2004/8/CE e riguardo ai valori, ai metodi di calcolo, ai coefficienti di base per l'energia primaria e ai requisiti di cui agli allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

🡻 2018/2002, considerando 37 (adattato)

(128)Al fine di rendere possibile l'aggiornamento degli allegati della direttiva 2012/27/UE e dei valori di riferimento armonizzati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 100 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio  ricevono  dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti  hanno  dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

🡻 2012/27/UE, considerando 62 (adattato)

(129)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva,  è opportuno attribuire  dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 101 .

🡻 2012/27/UE, considerando 63 (adattato)

È opportuno abrogare tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE. Queste ultime disposizioni dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine per il conseguimento dell'obiettivo del 9 %. È opportuno altresì sopprimere l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di cercare soltanto di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica. 

🡻 2012/27/UE, considerando 64 (adattato)

È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali rispetto alle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate discende da dette direttive.

 nuovo

(130)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.

🡻 2012/27/UE, considerando 65 (adattato)

 nuovo

(131)La presente direttiva dovrebbe fare salvi  non pregiudica  gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale  interno  e di applicazione delle direttive  di cui all'allegato XV, parte B  2004/8/CE e 2006/32/CE.,

🡻 2012/27/UE, considerando 66 (adattato)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

🡻 2012/27/UE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 1 (adattato)

 nuovo

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi  dell'obiettivo  principali dell'Unione in materia di efficienza energetica del 20 % per il 2020 e il conseguimento dell'obiettivo principale in materia di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030, e getta le basi per  consente  ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze.

La presente direttiva stabilisce norme idonee  a rendere l'efficienza energetica una priorità in tutti i settori,  a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. e prevede  Prevede inoltre  la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto,  aiutando così a trasformare l'Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva .

🡻 2012/27/UE (adattato)

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva  si applicano le definizioni seguenti  si intende per:

1)"energia":, tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia 102 ;

 nuovo

2)"efficienza energetica al primo posto": "efficienza energetica al primo posto" come definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;

3)"sistema energetico": il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale;

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

42)"consumo di energia primaria":, il consumo interno lordo  l'energia lorda disponibile , ad esclusione  dei bunkeraggi marittimi internazionali, del consumo  degli usi non energeticoi  finale e del calore ambiente ;

53)"consumo di energia finale":, tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti  (compreso il consumo di energia dei trasporti aerei internazionali) , le famiglie, i servizi  pubblici e privati , e l'agricoltura  , la silvicoltura, la pesca e gli altri utenti finali (consumatori finali di energia). Sono esclusi il consumo di energia dei bunkeraggi marittimi internazionali, il calore ambiente, le forniture al settore delle trasformazioni, il settore energetico nonché le perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione (si applicano le definizioni di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1099/2008);  Sono escluse le forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

64)"efficienza energetica":, il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

75)"risparmio energetico": la, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

86)"miglioramento dell'efficienza energetica":, l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;

97)"servizio energetico":, la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano in maniera efficiente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

108)"enti pubblici":, le "amministrazioni aggiudicatrici" come quali definite dalla direttiva 2014/24/UE 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 103 , del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 104 ;

9)"governo centrale", tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di uno Stato membro;

1110)"superficie coperta utile totale":, la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

 nuovo

12) "amministrazioni aggiudicatrici": le amministrazioni aggiudicatrici come definite all'articolo 6, punto 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;

13) "enti aggiudicatori": gli enti aggiudicatori come definiti nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

1411)"sistema di gestione dell'energia": l', un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo  , compresi il monitoraggio del consumo effettivo di energia, le azioni intraprese per migliorare l'efficienza energetica e la misurazione dei progressi ;

1512)"norma europea":, norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

1613)"norma internazionale":, una norma adottata dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione e resa accessibile al pubblico;

1714)"parte obbligata": il, un distributore di energia o launa società di vendita di energia al dettaglio  o il gestore del sistema di trasmissione  vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 87;

1815)"parte incaricata": l', un'entità giuridica alla quale un governo o altro organismo pubblico hanno delegato il potere di elaborare, amministrare o gestire un regime di finanziamento a nome di detto governo o altro organismo pubblico;

1916)"parte partecipante": l', un'impresa o l'un organismo pubblico che ha assunto l'impegno di raggiungere determinati obiettivi nell'ambito di un accordo volontario o è disciplinato da uno strumento politico normativo nazionale;

2017)"autorità pubblica responsabile dell'attuazione": l', un organismo di diritto pubblico responsabile dell'attuazione o del  monitoraggio  controllo dell'imposizione sull'energia o sul carbonio, dei regimi e strumenti finanziari, degli incentivi fiscali, delle norme, dei regimi di etichettatura, nonché della formazione o istruzione;

2118)"misura politica": louno strumento normativo, finanziario, fiscale, volontario o inteso a fornire informazioni, formalmente stabilito e attuato in uno Stato membro per creare un quadro di sostegno, un obbligo o un incentivo per gli operatori del mercato a fornire e acquistare servizi energetici e ad adottare altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

2219)"azione individuale": l', un'azione che produce miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili ed è intrapresa in applicazione di una misura politica;

2320)"distributore di energia": la, una persona fisica o giuridica, compreso ilun gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

2421)"gestore del sistema di distribuzione": il, un "gestore del sistema di distribuzione" come quale definito, rispettivamente,  all'articolo 2, punto 29,  ndella direttiva (UE) 2019/9442009/72/CE  per quanto riguarda l'energia elettrica  e all'articolo 2, punto 6,  ndella direttiva 2009/73/CE  per quanto riguarda il gas ;

2522)"società di vendita di energia al dettaglio": la, una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

2623)"cliente finale": la, una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

2724)"fornitore di servizi energetici": la, una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;

2825)"audit energetico": la, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico  efficaci  sotto il profilo  dei  costi-benefici  , a individuare le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo  e a riferire in merito ai risultati;

26)"piccole e medie imprese" o "PMI", imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 105 ; la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR

2927)"contratti di rendimento energetico": gli, accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti  per  (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura  sia versato un corrispettivo  in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

3028)"sistema di misurazione intelligente", un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica  : il "sistema di misurazione intelligente" come definito nella direttiva (UE) 2019/944 ;

3129)"gestore del sistema di trasmissione": il, un "gestore del sistema di trasmissione"  o il "gestore del sistema di trasporto"  come quale definito, rispettivamente,  all'articolo 2, punto 35,  ndella direttiva (UE) 2019/9442009/72/EC  per quanto riguarda l'energia elettrica  e nella direttiva 2009/73/CE  per quanto riguarda il gas ;

3230)"cogenerazione":, la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

3331)"domanda economicamente giustificabile": la, una domanda non superiore al fabbisogno di riscaldamento o di  raffrescamento  raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di produzione di energia diversi dalla cogenerazione;

3432)"calore utile":, il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di  riscaldamento o di raffrescamento  calore o di raffreddamento;

3533)" energia elettrica  elettricità da cogenerazione":, l' energia elettrica  elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato III;

3634)"cogenerazione ad alto rendimento":, la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato IIIII;

3735)"rendimento complessivo":, la somma annua della produzione di  energia elettrica  elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di  energia elettrica  elettricità e di energia meccanica;

3836)"rapporto  energia elettrica  elettricità/calore":, il rapporto tra  energia elettrica  elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;

3937)"unità di cogenerazione": l', un'unità che è in grado di operare in cogenerazione;

4038)"unità di piccola cogenerazione": l', un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe;

4139)"unità di micro-cogenerazione": l', un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kWe;

(40)"coefficiente di edificazione", il rapporto tra la superficie coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

4241)"teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento efficienti": il, un sistema di teleriscaldamento o  teleraffrescamento  teleraffreddamento che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore  che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24 ;

4342)"riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento efficienti": l', un'opzione di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficace  efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui alla presente direttiva, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

4443)"riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento individuali efficienti": l', un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

 nuovo

45)"centro di dati": la struttura o il gruppo di strutture destinate all'alloggiamento, all'interconnessione e al funzionamento centralizzati di apparecchiature per le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni di rete che forniscono servizi di archiviazione, trattamento e trasporto dati, unitamente a tutte le installazioni e le infrastrutture per la distribuzione di potenza e il controllo ambientale nonché ai livelli di resilienza e sicurezza necessari per assicurare la disponibilità desiderata dei servizi;

🡻 2012/27/UE

 nuovo

4644)"ammodernamento sostanziale": l', un ammodernamento il cui costo è superiore al 50 % dei costi di investimento per una nuova unità comparabile;

4745)"aggregatore", un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia  : l'"aggregatore indipendente" come definito all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2019/944 .

 nuovo

(49)"povertà energetica": l'impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un'erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti;

(50)"utente finale": la persona fisica o giuridica che acquista riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico per proprio uso finale, oppure la persona fisica o giuridica che occupa un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale e che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia;

(52)"divergenza di interessi": l'assenza di una distribuzione equa e ragionevole degli obblighi e dei benefici finanziari connessi agli investimenti nell'efficienza energetica tra i soggetti interessati, ad esempio i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di unità immobiliari, oppure i proprietari e i locatari o i diversi proprietari di condomini o edifici polifunzionali.

Articolo 3

Principio "l'efficienza energetica al primo posto"

1. Conformemente al principio "l'efficienza energetica al primo posto", gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto di soluzioni di efficienza energetica nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative a grandi investimenti nei seguenti settori:

a)sistemi energetici;

b)settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" sia verificata dai soggetti competenti se le decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sono soggette a obblighi di approvazione e monitoraggio.

3. Nell'applicare il principio "l'efficienza energetica al primo posto", gli Stati membri:

a)promuovono metodologie di analisi costi-benefici che consentano di valutare adeguatamente i più ampi benefici sociali delle soluzioni di efficienza energetica e garantiscono l'applicazione di tali metodologie laddove siano richieste valutazioni del rapporto tra costi e benefici;

b)individuano un soggetto responsabile di monitorare l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e gli effetti delle decisioni strategiche, di pianificazione e di investimento sul consumo di energia e sull'efficienza energetica;

c)riferiscono alla Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, in merito alle modalità con cui si è tenuto conto del principio a livello nazionale e regionale nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative a grandi investimenti connesse ai sistemi energetici nazionali e regionali.

🡻 2012/27/UE

Articolo 43

Obiettivi di efficienza energetica

 nuovo

1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno al 9 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento 2020, così che nel 2030 il consumo di energia finale dell'Unione non superi 787 Mtep e il suo consumo di energia primaria non superi 1023 Mtep 106 .

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

21. Ciascuno Stato membro stabilisce  contributi nazionali  un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica  per il  , basato sul consumo di energia primaria  e  o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica  al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 1 . Gli Stati membri notificano tali obiettivi  contributi e la relativa traiettoria indicativa  alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 e all'allegato XIV, parte 1  nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del medesimo regolamento . All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020  usano la formula di cui all'allegato I della presente direttiva  e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli  calcolati i contributi .

 nuovo

Gli Stati membri comunicano inoltre le quote di consumo di energia dei settori di uso finale dell'energia ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, segnatamente industria, famiglie, servizi e trasporti, nei propri contributi nazionali di efficienza energetica. Indicano altresì le proiezioni riguardanti il consumo di energia del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

🡻 2012/27/UE

 nuovo

Nel definire tali obiettivi  contributi  gli Stati membri tengono conto:

🡻 2013/12/UE, articolo 1 e allegato, lettera a)

 nuovo

a)del fatto che nel  2030  2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1483  787 Mtep di energia finale o a 1023  MtepMtoe di energia primaria o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale;

🡻 2012/27/UE (adattato)

b)delle misure previste dalla presente direttiva;

c)delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

cd)di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione;.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria quali:

 nuovo

d)di qualsiasi fattore pertinente che influisca sugli sforzi di efficientamento, ad esempio:

i)il livello collettivo di ambizione necessario per raggiungere gli obiettivi climatici;

ii)la distribuzione equa degli sforzi nell'Unione;

iii)l'intensità energetica dell'economia;

🡻 2012/27/UE (adattato)

iva)le rimanenti possibilità di risparmi energetici  efficaci  efficienti in termini di costi;

 nuovo

e)di altre circostanze nazionali che incidano sul consumo di energia, in particolare:

🡻 2012/27/UE

 nuovo

ib)l'evoluzione e la previsione del PIL;

iic)le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia  , l'evoluzione del mix energetico e la diffusione di nuovi combustibili sostenibili ;

iiid)lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, dell'energia nucleare, della cattura e dello stoccaggio del carbonio; e

iv)la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica.

e)le azioni intraprese in fasi precoci.

🡻 2013/12/UE, articolo 1 e allegato, lettera b) (adattato)

2.    Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

🡻 2012/27/UE (adattato)

3.    Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

a)fa la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

b)valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;

c)tiene conto dell'analisi complementare risultante:

i)dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

ii)dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

🡻 2013/12/UE, articolo 1 e allegato, lettera c) (adattato)

d)confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1483 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1086 Mtoe di energia finale nel 2020.

🡻 2019/504, articolo 1

5.    Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 107 . Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.

 nuovo

3. Se, sulla base della valutazione in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che non sono stati compiuti progressi sufficienti nell'apporto dei contributi di efficienza energetica, gli Stati membri che si situano al di sopra delle loro traiettorie indicative di cui al paragrafo 2 provvedono affinché entro un anno dalla data di ricezione della valutazione della Commissione siano attuate misure supplementari tese a riportarli sul giusto percorso. Le misure supplementari includono, ma non in via esaustiva, quanto segue:

a)misure nazionali che determinino risparmi energetici aggiuntivi, ivi compresa una maggiore assistenza allo sviluppo di progetti per l'attuazione di misure di investimento a favore dell'efficienza energetica;

b)l'innalzamento dell'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 8;

c)l'adeguamento dell'obbligo per il settore pubblico;

d)il versamento di un contributo finanziario volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 25, o ad altri strumenti di finanziamento dedicati all'efficienza energetica, di importo annuo corrispondente agli investimenti richiesti per riportarsi sulla traiettoria indicativa.

Lo Stato membro che si situi al di sopra della sua traiettoria indicativa di cui al paragrafo 2 include nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 una spiegazione delle modalità con cui colmerà il divario al fine di garantire l'apporto dei suoi contributi nazionali di efficienza energetica.

La Commissione valuta se le misure nazionali di cui al presente paragrafo sono sufficienti a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione. Se le misure nazionali sono ritenute insufficienti la Commissione propone misure e ove opportuno, oltre a formulare raccomandazioni, esercita la sua competenza a livello dell'Unione per garantire nello specifico il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione per il 2030.

4. La Commissione valuta entro il 31 dicembre 2026 eventuali cambiamenti metodologici che abbiano interessato i dati comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, il metodo di calcolo dei bilanci energetici e i modelli energetici per l'uso di energia in Europa e, ove necessario, propone adeguamenti tecnici di calcolo degli obiettivi dell'Unione per il 2030 al fine di mantenere il livello di ambizione stabilito al paragrafo 1.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 2

6.    La Commissione valuta gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 1, paragrafo 1, in vista della presentazione di una proposta legislativa entro il 2023 al fine di rivedere tali obiettivi al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti da evoluzioni economiche o tecnologiche, ovvero se necessario per realizzare gli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione.

🡻 2012/27/UE (adattato)

CAPO II

EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA  RUOLO ESEMPLARE DEL SETTORE PUBBLICO 

 nuovo

Articolo 5

Ruolo guida del settore pubblico in materia di efficienza energetica

1. Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,7 % l'anno rispetto all'anno X-2 (posto che X è l'anno di entrata in vigore della presente direttiva).

Nel calcolo del consumo di energia finale dei loro enti pubblici gli Stati membri possono tenere conto delle variazioni climatiche sul territorio nazionale.

2. Gli Stati membri includono nei piani nazionali per l'energia e il clima e nei relativi aggiornamenti in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 un elenco degli enti pubblici che contribuiscono a ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, il volume della riduzione del consumo di energia che ciascuno di essi è tenuto a realizzare e le misure previste a tal fine. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito della relazione nazionale integrata sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, la riduzione del consumo di energia finale realizzata ogni anno.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi piani per la decarbonizzazione, previa consultazione dei portatori di interessi e del pubblico, in particolare dei gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti, quali donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.

4. Gli Stati membri sostengono gli enti pubblici nell'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, fornendo orientamenti, promuovendo opportunità di formazione e miglioramento delle competenze e incoraggiando la cooperazione tra enti pubblici.

5. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a prendere in considerazione le emissioni di carbonio nel ciclo di vita delle proprie attività strategiche e di investimento.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Articolo 65

Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 108 , ciascuno Stato membro garantisce che dal 1º gennaio 2014  almeno  il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o  raffrescati  raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e  dei suoi enti pubblici  sia ristrutturato ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito  trasformarli quanto meno in edifici a energia quasi zero  in applicazione  conformità  dell'articolo 4  9  della direttiva 2010/31/UE.

Gli enti pubblici che occupano un edifico non di loro proprietà esercitano per quanto possibile i loro diritti contrattuali e incoraggiano il proprietario a ristrutturare l'edificio per trasformarlo in un edificio a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE. Gli enti pubblici che concludono un nuovo contratto per l'occupazione di un edificio non di loro proprietà si prefiggono che l'edificio rientri nelle prime due classi di efficienza energetica dell'attestato di prestazione energetica

La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1º gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 %  La quota di almeno il 3 %  è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici  aventi  con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi  degli enti pubblici  dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1º gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE  2024, non sono edifici a energia quasi zero .

Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.

2.    Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici:

a)edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b)edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c)edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3.    Se uno Stato membro ristruttura più del 3 % della superficie coperta totale degli edifici del governo centrale nel corso di un determinato anno, esso può contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione nel corso di uno dei tre anni precedenti o seguenti.

24. In casi eccezionali, gli Stati membri possono contabilizzare nel tasso annuo di ristrutturazione degli edifici del governo centrale gli edifici nuovi occupati e posseduti in sostituzione di edifici specifici del governo centrale  degli enti pubblici  demoliti nel corso di uno dei due anni precedenti o gli edifici che sono stati venduti, demoliti o messi in disuso nel corso di uno dei due anni precedenti per via di un uso più intenso di altri edifici. Tali eccezioni si applicano esclusivamente se più efficienti sotto il profilo dei costi e più sostenibili in termini di risparmio di energia e riduzione delle emissioni di CO2 nel ciclo di vita rispetto alla ristrutturazione degli edifici in questione. Lo Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e le procedure volte a individuare tali casi eccezionali.

35. Ai fini del  presente articolo  paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblico un inventario degli edifici riscaldati e/o  raffrescati  raffreddati del governo centrale  degli enti pubblici  con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, ad eccezione degli edifici esentati a norma del paragrafo 2.  L'inventario è aggiornato con cadenza almeno annuale.  L'inventario comprende  quanto meno  i seguenti dati:

a)la superficie coperta in m2; e

b)la  l'attestato di  prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti  rilasciato in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2010/31/UE .

6.    Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire entro il 2020 un volume di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati almeno equivalente a quello richiesto al paragrafo 1, su cui riferiscono su base annua.

Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati membri possono stimare il risparmio energetico che sarebbe generato dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 usando appropriati valori standard per il consumo energetico di edifici di riferimento del governo centrale prima e dopo la ristrutturazione e in base a stime riguardanti la superficie del loro parco immobiliare. Le categorie di riferimento degli edifici del governo centrale sono rappresentative di tale parco immobiliare.

Gli Stati membri che optano per l'approccio alternativo comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2013, le misure alternative che intendono adottare e precisano come intendono raggiungere un miglioramento equivalente della prestazione energetica degli edifici del parco immobiliare del governo centrale.

7.    Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, a:

a)adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;

b)instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;

c)ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

Articolo 76

 Appalti pubblici  Acquisto da parte di enti pubblici

1. Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti  le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE acquistino  esclusivamente prodotti, servizi, ed edifici  e lavori  ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'  conformemente ai requisiti di cui all'  allegato IV  della presente direttiva .

L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno un importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE.

 nuovo

Gli Stati membri provvedono altresì affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui al primo comma applichino il principio "l'efficienza energetica al primo posto" di cui all'articolo 3, anche per i contratti pubblici di appalto e concessione per cui l'allegato IV non prevede requisiti specifici.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti delle forze armate solo nella misura in cui la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate. L'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori 109 .

3. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica.  Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, della presente direttiva,  Ggli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità  provvedono affinché, in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori valutino la fattibilità  di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di acquisto di un pacchetto di prodotti contemplato nell'insieme da  che rientra pienamente nell'ambito di applicazione di  un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 110  della direttiva 2010/30/UE, gli Stati membri possono prevedere che l'efficienza energetica complessiva prevalga rispetto all'efficienza energetica dei singoli prodotti di tale pacchetto, acquistando il pacchetto di prodotti rispondente al criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata.

 nuovo

5. Gli Stati membri possono esigere che nelle pratiche di appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengano conto, se del caso, dei più ampi aspetti sociali, ambientali e legati alla sostenibilità e all'economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero. Ove opportuno e conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato IV, gli Stati membri impongono alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto dei criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi.

Onde garantire un'applicazione trasparente dei requisiti in materia di efficienza energetica nelle procedure di appalto, gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sull'impatto in termini di efficienza energetica degli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di imporre agli offerenti l'obbligo di divulgare informazioni sul potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita di un nuovo edificio e possono altresì rendere pubbliche tali informazioni in relazione agli appalti, in particolare per i nuovi edifici con superficie coperta superiore a 2 000 m2.

Gli Stati membri sostengono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nell'adozione di requisiti di efficienza energetica, anche a livello regionale e locale, emanando norme e orientamenti chiari, comprese metodologie di valutazione dei costi nel ciclo di vita e degli impatti e dei costi ambientali, istituendo centri di sostegno alle competenze, incoraggiando la cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici, anche sul piano transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile ad appalti aggregati e appalti elettronici.

6. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali necessarie affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici non siano dissuase dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e a meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

7.b)  Gli Stati membri eliminano eventuali ostacoli di ordine regolamentare o non regolamentare all'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda  le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.

 nuovo

Nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure adottate per affrontare gli ostacoli alla diffusione di miglioramenti dell'efficienza energetica.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 3 (adattato)

 nuovo

CAPO III

 EFFICIENZA NELL'USO DELL'ENERGIA 

Articolo 87

Obbligo di risparmio energetico

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1º gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;

b)nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030  2023  pari allo 0,8 % del consumo energetico annuo finale medio  di energia finale  realizzato nel triennio precedente il 1º gennaio 2019. In deroga a tale requisito, Cipro e Malta realizzano nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030  2023  pari allo 0,24 % del consumo energetico annuo finale medio  di energia finale  realizzato nel triennio precedente il 1º gennaio 2019.

 nuovo

c)nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1º gennaio 2020.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 3 (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri determinano in che modo ripartire il quantitativo calcolato di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui al primo comma, lettere a), e b)  e c), , purché alla fine di ciascun periodo d'obbligo sia realizzato il volume totale di risparmio energeticio cumulativio prescritto nell'uso finale.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui, conformemente al  tasso di risparmio di cui al  primo comma, lettera c) b), per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2028 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

2. Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi  energetici  di energia prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 97 bis o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 107 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative. Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 97 bis e 107 ter e all'articolo 28, paragrafo 11, dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

 nuovo

3. Gli Stati membri attuano regimi obbligatori di efficienza energetica, misure politiche alternative o una loro combinazione, oppure programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri provvedono affinché le misure politiche attuate in applicazione del presente articolo non abbiano effetti negativi su tali individui. Ove applicabile gli Stati membri fanno il miglior uso possibile dei fondi, compresi i finanziamenti pubblici, gli strumenti di finanziamento istituiti a livello dell'Unione e i proventi realizzati con le quote di emissioni in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), al fine di eliminare gli effetti negativi e garantire una transizione energetica giusta e inclusiva.

In sede di elaborazione delle misure politiche gli Stati membri prendono in considerazione e promuovono il ruolo svolto dalle comunità di energia rinnovabile e dalle comunità energetiche dei cittadini nel contribuire all'attuazione delle suddette misure.

Gli Stati membri realizzano una quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale quota equivale almeno alla quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nei piani nazionali per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999. Se uno Stato membro non ha comunicato la quota di famiglie in condizioni di povertà energetica secondo la valutazione contenuta nel piano nazionale per l'energia e il clima, la quota dei risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale da realizzare presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali equivale almeno alla quota media aritmetica dei seguenti indicatori per l'anno 2019 o, qualora non fossero disponibili per tale anno, dei relativi valori ottenuti per estrapolazione lineare dagli ultimi tre anni disponibili:

a)incapacità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)arretrati nel pagamento delle bollette (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]); e

c)struttura delle spese destinate ai consumi per quintile di reddito e per scopo dei consumi nella classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) (Eurostat, HBS, [hbs_str_t223], dati per [CP045] Energia elettrica, gas e altri combustibili).

4. Negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle rispettive relazioni intermedie in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento gli Stati membri forniscono informazioni sugli indicatori applicati, sulla quota media aritmetica e sui risultati delle misure politiche introdotte a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 3 (adattato)

 nuovo

5. Gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, introdotte entro il 31 dicembre 2020 o dopo tale data, purché esse diano luogo a nuove azioni individuali eseguite dopo il 31 dicembre 2020.  I risparmi energetici realizzati in un dato periodo d'obbligo non sono contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per i precedenti periodi d'obbligo di cui al paragrafo 1.  

62. Gli Stati membri, a condizione che adempiano almeno il proprio obbligo di risparmio energetico cumulativo nell'uso finale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono calcolare il volume di risparmio energeticio  prescritto  richiesto  di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b),  in uno o più dei modi seguenti:

a)applicando un tasso annuale di risparmi sulla media delle vendite di energia ai clienti finali ovvero sul consumo finale di energia finale , realizzate nel triennio precedente il 1º gennaio 2019;

b)escludendo in tutto o in parte l'energia usata nei trasporti dallo scenario di base del calcolo;

c)ricorrendo a una delle opzioni di cui al paragrafo 4.

73. Ove si avvalgano  di una  delle possibilità previste al paragrafo 6, lettere a), b) o c),  in relazione ai risparmi energetici prescritti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b),  gli Stati membri stabiliscono:

a)il proprio tasso annuale di risparmi che sarà applicato al calcolo del volume cumulativo di risparmi energetici nesull'uso finale, facendo in modo che il volume totale del risparmio  energetico  netto di energia non sia inferiore al requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b); e

b)il proprio scenario di base del calcolo che può escludere in tutto o in parte l'energia utilizzata nei trasporti.

84. Fatto salvo il paragrafo 9, ciascuno Stato membro può:

a)effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % nel 2016 e 2017 e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;

b)escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata nel periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ovvero dell'energia finale consumata nel periodo d'obbligo di cui al suddetto comma, lettera b), ai fini delle attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto  al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b),  i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e di teleraffrescamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 2414, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 251, paragrafi da 1 a 10. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma della presente lettera per il periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima. L'impatto di tali misure è calcolato conformemente all'allegato V e incluso nei piani in questione;

d)contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 rispetto al periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e oltre il 2020 rispetto al periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che possono essere misurate e verificate;

e)contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali, eseguite dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, che generano risparmi dopo il 31 dicembre 2020;

f)escludere dal calcolo del volume di risparmi energetici prescritto  al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b),  il 30 % della quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili;

g)contabilizzare nel volume di risparmi energetici prescritto  al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b),  i risparmi energetici che superano i risparmi energetici prescritti per il periodo d'obbligo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, a condizione che tali risparmi risultino da azioni individuali eseguite a norma delle misure politiche di cui agli articoli 9bis e 107 ter, notificate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica e riportate nelle rispettive relazioni conformemente all'articolo 24.

95. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte a norma del paragrafo 84 per  il periodo  i periodi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b):

a)per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 84, lettere da a) a d). Le opzioni scelte a norma del paragrafo 4 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a);

b)per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi del paragrafo 84, lettere da b) a g), purché le azioni individuali di cui al paragrafo 4, lettera d), continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020. Le opzioni scelte a norma del paragrafo 84 nell'insieme non devono comportare una riduzione superiore al 35 % del volume dei risparmi energetici calcolati conformemente ai paragrafi 62 e 73.

Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che escludano, in tutto o in parte, dallo scenario di base del calcolo l'energia utilizzata nei trasporti ovvero si avvalgano di una delle opzioni elencate al paragrafo 84, assicurano che il volume netto calcolato di nuovi risparmi da realizzare nel consumo finale di energia finale nel periodo d'obbligo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030  2023 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b),  non sia inferiore al volume risultante dall'applicazione del tasso di risparmio annuale  di risparmi  di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

106.     Negli aggiornamenti dei  Nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima  in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione dell'articolo 3 e degli articoli da 7 a 12 e  elaborati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999  e nelle rispettive relazioni intermedie , gli Stati membri illustrano il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo e, se del caso, forniscono una spiegazione sulle modalità di definizione del tasso di risparmio annuale  di risparmi  e dello scenario di base del calcolo, e come e in che misura le opzioni di cui al paragrafo 84 del presente articolo sono state applicate.

 nuovo

11.    Nell'ambito degli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume di risparmi energetici prescritto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), e al paragrafo 3 del presente articolo, nonché una descrizione delle misure politiche da attuare per realizzare il volume totale prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale e i relativi metodi di calcolo conformemente all'allegato V della presente direttiva. Gli Stati membri usano il modello fornito loro a tal fine dalla Commissione.

12.    Se, in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999 oppure della proposta o della versione definitiva dell'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, o in base alla valutazione delle proposte o delle versioni definitive dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione conclude che le misure politiche non assicurano la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine del periodo d'obbligo, essa può, conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri le cui misure politiche ritiene insufficienti a garantire l'adempimento dei loro obblighi di risparmio energetico.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 3

7.    I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

 nuovo

13. Lo Stato membro che entro la fine di ciascun periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1 non abbia realizzato i risparmi energetici cumulativi prescritti nell'uso finale realizza i risparmi mancanti, in aggiunta a quelli prescritti, entro la fine del periodo d'obbligo successivo.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 3

 nuovo

8.    In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri che consentono alle parti obbligate di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), possono, ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, contabilizzare i risparmi di energia ottenuti in un determinato anno dopo il 2010 e prima del periodo d'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, come se fossero stati ottenuti dopo il 31 dicembre 2013 e prima del 1o gennaio 2021, purché si applichino tutte le seguenti condizioni:

a)il regime obbligatorio di efficienza energetica era in vigore in un dato momento tra il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2014 ed è stato inserito nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica dello Stato membro presentato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2;

b)i risparmi sono stati generati a norma del regime obbligatorio;

c)i risparmi sono calcolati conformemente all'allegato V;

d)gli anni, per i quali i risparmi sono contabilizzati, sono stati indicati nei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

9.    Gli Stati membri provvedono affinché i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

10.    Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi di energia prescritto al paragrafo 1 del presente articolo istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure politiche alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.

11.    In sede di elaborazione delle misure politiche per adempiere ai propri obblighi di realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica, conformemente ai criteri da essi definiti, prendendo in considerazione le proprie prassi attuali nel settore, imponendo, nella misura adeguata, che una parte delle misure di efficienza energetica a norma dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, delle misure politiche alternative o dei programmi o misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie vulnerabili, comprese quelle che si trovano in condizioni di povertà energetica e, se del caso, negli alloggi sociali.

Nelle rispettive relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 gli Stati membri forniscono informazioni in merito ai risultati delle misure volte ad alleviare la povertà energetica nell'ambito della presente direttiva.

1412.  Nell'ambito degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie, nonché dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999,  Ggli Stati membri dimostrano  quanto segue, se del caso anche mediante elementi di prova e calcoli: 

a)    che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti;.

 nuovo

b)    in che modo i risparmi energetici realizzati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), concorrono all'apporto del contributo nazionale a norma dell'articolo 4;

c)    che sono introdotte misure politiche tese ad adempiere l'obbligo di risparmio energetico, elaborate conformemente ai requisiti del presente articolo, e che tali misure politiche sono ammissibili e adeguate a garantire la realizzazione del volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale entro la fine di ciascun periodo d'obbligo.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 4

 nuovo

Articolo 97 bis

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 87, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 del presente articolo che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 87, paragrafi 94 e 105, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 87, paragrafo 1.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire che le parti obbligate ottemperino in tutto o in parte a tali obblighi di risparmio sotto forma di contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 2820, paragrafo 116.

2. Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra  i gestori dei sistemi di trasmissione,  i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 106, lettera a), del presente articolo.

3. Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate a norma del paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere il loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

 nuovo

4. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di realizzare una quota dei risparmi energetici cui sono tenute presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Gli Stati membri possono altresì imporre alle parti obbligate di raggiungere obiettivi di riduzione dei costi dell'energia e di realizzare risparmi energetici mediante la promozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ivi comprese misure di sostegno finanziario che mitighino gli effetti del prezzo del carbonio sulle PMI e sulle microimprese.

5. Gli Stati membri possono imporre alle parti obbligate di collaborare con le autorità locali o i comuni onde promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Ciò comporta segnatamente individuare e rispondere alle esigenze specifiche di determinati gruppi a rischio di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell'efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.

6. Gli Stati membri impongono alle parti obbligate di riferire con cadenza annuale in merito ai risparmi energetici da esse realizzati grazie ad azioni promosse presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, ed esigono informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (con indicazione delle variazioni dei risparmi energetici rispetto alle informazioni trasmesse in precedenza) nonché sul sostegno tecnico e finanziario fornito.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 4 (adattato)

 nuovo

74. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate.  Ai fini della conversione del volume di risparmi energetici,  Ssi applicano i  poteri calorifici netti  fattori di conversione di cui all'allegato  VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione 111 e il fattore di energia primaria a norma dell'articolo 29,  IV  a meno che non sia giustificabile l'uso di altri coefficienti di conversione .

85. Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica  finalizzati allo svolgimento di  in base ai quali si svolge una verifica documentata su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono eseguiti indipendentemente dalle parti obbligate.  Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [estremi della proposta], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico del soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo XX della direttiva XX]. 

 nuovo

9. Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 4 (adattato)

 nuovo

106. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono  autorizzare le parti obbligate a :

a)consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano che la certificazione dei risparmi  energetici  di energia segua una procedura di riconoscimento posta in essere negli Stati membri, chiara, trasparente e aperta a tutti i partecipanti al mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

b)consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi  d'obbligo  obbligatori stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1.

Gli Stati membri valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi obbligatori di efficienza energetica sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e, se del caso, adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

117. Gli Stati membri pubblicano annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 107 ter

Misure politiche alternative

1. Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 87, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono affinché, fatto salvo l'articolo 87, paragrafi 94 e 105, i risparmi energetici prescritti all'articolo 87, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2. Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali si svolgono verifiche documentate su almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica in questione sono eseguiti indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.

 nuovo

3. Gli Stati membri informano la Commissione, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, dei sistemi di misurazione, controllo e verifica predisposti, ivi compresi, ma non solo, i metodi utilizzati, le problematiche individuate e le soluzioni attuate per farvi fronte.

4. Quando riferiscono in merito a una misura fiscale, gli Stati membri dimostrano in che modo il suo impianto garantisce l'efficacia del segnale di prezzo, ad esempio l'aliquota d'imposta e la visibilità nel tempo. Qualora l'aliquota d'imposta diminuisca, gli Stati membri spiegano in che modo la misura fiscale continua a determinare nuovi risparmi energetici.

🡻 2012/27/UE (adattato)

Articolo 118

Audit energetici e sSistemi di gestione dell'energia  e audit energetici 

 nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 100 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell'energia. Il sistema di gestione dell'energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell'energia siano oggetto di un audit energetico. Gli audit energetici sono svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 26, oppure sono eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale. Gli audit energetici hanno luogo almeno ogni quattro anni a decorrere dalla data dell'audit energetico precedente.

Gli esiti degli audit energetici, ivi comprese le raccomandazioni risultanti da tali audit, sono trasmessi agli amministratori dell'impresa. Gli Stati membri provvedono affinché gli esiti e le raccomandazioni messe in atto siano pubblicati nella relazione annuale dell'impresa, ove opportuno.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

31. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:

a)svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o

b)eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.

Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.

Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base dell'allegato VI.  Gli Stati membri provvedono affinché siano eseguiti controlli di qualità per garantire la validità e l'accuratezza degli audit energetici. 

Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.

42. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI  alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2  a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività. La Commissione assiste gli Stati membri sostenendo lo scambio delle migliori pratiche in questo settore.

3.    Gli Stati membri elaborano inoltre programmi intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.

Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione degli auditor dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un numero sufficiente di esperti.

4.    Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.

 nuovo

5. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le imprese che non sono PMI e alle quali non si applica il paragrafo 1 o 2 a sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

65. Si considera che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4  2  gli audit energetici svolti in maniera indipendente, sulla base di criteri minimi fondati sull'allegato VI ed eseguiti sulla base di accordi volontari conclusi tra associazioni di  portatori di interessi  soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato, o da altri organismi che le autorità competenti hanno delegato a tal fine, o dalla Commissione.

L'accesso dei partecipanti al mercato che offrono servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

 nuovo

7. Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rendimento energetico sono esentate dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che il contratto di rendimento energetico rispetti i requisiti fissati all'allegato XIV.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

86. Le imprese che non sono PMI e che attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale — certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate dai requisiti di cui al paragrafo 4  ai paragrafi 1 e 2 , a condizione che il sistema di gestione  ambientale  in questione includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi fondati sull'allegato VI.

97. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata. Gli Stati membri possono richiedere che la valutazione della fattibilità tecnica ed economica del collegamento a una rete locale di teleriscaldamento o  teleraffrescamento  teleraffreddamento esistente o pianificata faccia parte dell'audit energetico.

Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dagli audit energetici e misure analoghe.

 nuovo

10. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 9, gli Stati membri impongono ai titolari e ai gestori di ogni centro di dati sul loro territorio con un consumo di energia significativo di rendere pubbliche, entro il 15 marzo 2024 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni elencate nella seconda parte dell'allegato VI, che gli Stati membri comunicano poi alla Commissione.

🡻 2012/27/UE

Articolo 129

🡻 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera a)

Misurazione del gas naturale

🡻 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera b)

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.

🡻 2012/27/UE (adattato)

Un tale contatore individuale a prezzi concorrenziali è sempre fornito quando:

a)è sostituito un contatore esistente, salvo ciò sia tecnicamente impossibile o non  efficace  efficiente in termini di costi in relazione al potenziale risparmio energetico stimato a lungo termine;

b)si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

🡻 2019/944, articolo 70, punto 1, lettera c)

2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:

🡻 2012/27/UE

a)provvedono affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo e affinché si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali;

b)garantiscono la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;

ce)richiedono che i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 6 (adattato)

Articolo 139 bis

Contabilizzazione per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Articolo 149 ter

Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di  raffrescamento  raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore,  raffrescamento  raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico.

Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano ripartitori individuali dei costi di riscaldamento che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.

2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.

3. Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o  raffrescamento  raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l'energia utilizzata come segue:

a)l'acqua calda per uso domestico;

b)il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;

c)per il riscaldamento o il  raffrescamento  raffreddamento degli appartamenti.

Articolo 159 quater

Obbligo di lettura da remoto

1. Ai fini degli articoli 139 bis e 149 ter, i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento  di nuova installazione  installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi  Si applicano  le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all'articolo 149 ter, paragrafo 1.

2. Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i ripartitori dei costi di riscaldamento sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.

🡻 2012/27/UE

Articolo 1610

🡻 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera a)

Informazioni di fatturazione per il gas naturale

🡻 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera b) (adattato)

1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

🡻 2012/27/UE

Tale obbligo può essere soddisfatto con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

🡻 2019/944, articolo 70, punto 2, lettera c)

2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

🡻 2012/27/UE (adattato)

Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:

a)dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione; e

b)dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

3. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, gli Stati membri:

a)richiedono che, nella misura in cui sono disponibili informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali, queste siano rese disponibili, su richiesta del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale;

b)provvedono affinché ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e affinché ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c)provvedono affinché insieme alla fattura siano rese disponibili adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità dell'allegato VII;

d)possono prevedere che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute in dette fatture non siano considerate richieste di pagamento. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e)richiedono che le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di raffrontare offerte comparabili.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 8 (adattato)

Articolo 1710 bis

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Laddove siano installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento, gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del ripartitore dei costi di riscaldamento, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VIIIVII bis, per tutti gli utenti finali, vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro, e tranne per la ripartizione delle spese in base alle misurazioni del consumo sulla base di ripartitori dei costi di riscaldamento di cui all'articolo 149 ter, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica le letture del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo quando il cliente finale o l'utente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2. Gli Stati membri:

a)prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo;

b)provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

c)provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VIIIVII bis, punto 3; e

d)promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente alla normativa applicabile dell'Unione.

Gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

3. Gli Stati membri decidono chi è responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali senza un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 9

Articolo 1811

🡻 2019/944, articolo 70, punto 3

Costi dell'accesso alle informazioni sulla disulla misurazione e sulla fatturazione
del gas naturale

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 9

Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 10 (adattato)

Articolo 1911 bis

Costi dell'accesso alle informazioni di  contabilizzazione  misurazione, fatturazione e consumo per il riscaldamento, il  raffrescamento  raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ai sensi dell'articolo 149 ter è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

3. Al fine di garantire costi ragionevoli per i servizi di contabilizzazione divisionale come previsto al paragrafo 2, gli Stati membri possono stimolare la concorrenza in tale settore dei servizi adottando opportune misure, quali raccomandare o altrimenti promuovere il ricorso a procedure di gare di appalto o l'utilizzo di dispositivi e sistemi interoperabili che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi a un altro.

 nuovo

CAPO IV

INFORMAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 20

Diritti contrattuali di base per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda
per uso domestico

1. Fatte salve le norme dell'Unione relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 112 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio 113 , gli Stati membri provvedono affinché ai clienti finali e, ove esplicitamente menzionati, agli utenti finali siano riconosciuti i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2. I clienti finali hanno il diritto a un contratto con il loro fornitore che specifichi:

a)l'identità e l'indirizzo del fornitore;

b)i servizi forniti e i livelli di qualità del servizio offerti;

c)i tipi di servizio di manutenzione offerti;

d)    i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti, gli addebiti per manutenzione e i prodotti o servizi a pacchetto;

e)    la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione del contratto e dei servizi, ivi compresi i prodotti o servizi offerti a pacchetto con tali servizi, nonché se sia consentito risolvere il contratto senza oneri;

f)    l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa o tardiva;

g)    le modalità di avvio di una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conformemente all'articolo 21;

h)    informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nel sito web dell'impresa.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente paragrafo sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

I clienti finali e gli utenti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, comprensibile e in un linguaggio semplice e conciso.

3. I clienti finali ricevono adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali. I fornitori avvisano direttamente i loro clienti finali, in maniera trasparente e comprensibile, di eventuali adeguamenti del prezzo di fornitura e dei motivi e prerequisiti di tale adeguamento e della sua entità, in tempo utile e comunque entro due settimane, o entro un mese nel caso dei clienti civili, prima della data di applicazione dell'adeguamento.

4. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 114 .

5. Ai sensi del paragrafo 6, i clienti civili che hanno accesso ai sistemi di prepagamento non sono messi in condizioni di svantaggio dai sistemi di prepagamento.

6. I fornitori offrono ai clienti finali e agli utenti finali condizioni generali eque e trasparenti, che sono fornite in un linguaggio semplice e univoco e non devono contenere ostacoli non contrattuali all'esercizio dei diritti dei consumatori, come ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. I clienti finali che ne facciano richiesta hanno accesso alle condizioni generali. I clienti finali e gli utenti finali sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli. Ai clienti finali con disabilità sono fornite in formato accessibile tutte le informazioni pertinenti relative al loro contratto con il fornitore.

7. I clienti finali e gli utenti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e gestione dei reclami da parte del proprio fornitore. I fornitori gestiscono i reclami in modo semplice, equo e rapido.

🡻 2012/27/UE (adattato)

Articolo 2112

Programma di iInformazione e coinvolgimento dei consumatori  sensibilizzazione 

 nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, sulle azioni individuali e sui quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali clienti finali, utenti finali, organizzazioni di consumatori, rappresentanti della società civile, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini, autorità locali e regionali, agenzie per l'energia, fornitori di servizi sociali, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2010/31/UE.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

21. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei clienti finali, comprese le utenze domestiche  e degli utenti finali . Dette misure possono rientrare  rientrano  in una strategia nazionale  quale il piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o la strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi della direttiva 2010/31/UE .

2. Ai fini del paragrafo 1  presente articolo , dette misure comprendono uno o più degli elementi elencati alle lettere a) o b):

a)un corredo di strumenti e politiche atti a favorire cambiamenti comportamentali, che possono includere  ad esempio :

i)incentivi fiscali;

ii)accesso a finanziamenti,  buoni,  contributi o sovvenzioni;

iii)erogazione di informazioni  in formato accessibile alle persone con disabilità ;

iv)progetti esemplari;

v)attività sul luogo di lavoro;

 nuovo

vi)attività formative;

vii)strumenti digitali.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

 Ai fini del presente articolo, tra le suddette misure si annoverano, ma non in via esaustiva, anche i seguenti  modi e mezzi per coinvolgere i consumatori e le loro associazioni durante l'eventuale introduzione dei contatori intelligenti mediante la comunicazione di  attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1 :

 nuovo

i)creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi volti a fornire ai clienti finali e agli utenti finali, in particolare quelli civili e quelli non civili di piccole dimensioni, consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienza energetica, ad esempio per la ristrutturazione energetica di edifici e la diffusione delle energie rinnovabili nell'edilizia;

🡻 2012/27/UE

 nuovo

ii)comunicazione di:

i)cambiamenti efficaci in termini costi e di facile realizzazione per quanto riguarda l'uso dell'energia;

iiiii) divulgazione di  informazioni sulle misure di efficienza energetica  e sugli strumenti di finanziamento ;.

 nuovo

iv)predisposizione di punti unici di contatto al fine di fornire ai clienti finali e agli utenti finali tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali punti unici di contatto possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

32. Gli Stati membri stabiliscono condizioni adeguate affinché gli operatori  attori  del mercato forniscano ai consumatori  finali  di energia  , compresi i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali,  informazioni adeguate e mirate nonché consulenza in materia di efficienza energetica.

 nuovo

4. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, gli utenti finali, i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali abbiano accesso a meccanismi semplici, equi, trasparenti, indipendenti, efficaci ed efficienti di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva, attraverso un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia o un organismo dei consumatori, o attraverso un'autorità di regolazione. Se il cliente finale è un consumatore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 115 , tali meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono conformi ai requisiti ivi stabiliti.

Ove necessario, gli Stati membri garantiscono che gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie cooperino per garantire un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie semplice, equa, trasparente, indipendente, efficace ed efficiente per qualsiasi controversia derivante da prodotti o servizi legati o abbinati a qualsiasi prodotto o servizio che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La partecipazione delle imprese ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i clienti civili è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Articolo 19

Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

51.  Fatti salvi i principi di base della propria legislazione in materia di proprietà e locazione,  Ggli Stati membri valutano e, se necessario, adottano le misure adeguate  necessarie  per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione, in particolare per quanto riguarda: 

a) la  divergenza di interessi  separazione degli incentivi tra proprietari e  locatari  inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari  di un immobile o di un'unità immobiliare , con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;.

Tali  Le  misure destinate a eliminare gli  tali  ostacoli possono comprendere l'erogazione di incentivi, l'abrogazione o la modifica di disposizioni giuridiche o regolamentari, o l'adozione di orientamenti e comunicazioni interpretative o la semplificazione delle procedure amministrative  , incluse le norme e le misure nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà . Le misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica, nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica  rivolta ad attori del mercato quali quelli menzionati al paragrafo 1 .

2.    La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nel primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione incoraggia la condivisione delle migliori pratiche nazionali a tale riguardo.

 nuovo

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sostenere un dialogo multilaterale che veda la partecipazione dei partner pubblici e sociali pertinenti, quali organizzazioni di proprietari e locatari, organizzazioni dei consumatori, comunità di energia rinnovabile, comunità energetiche dei cittadini e autorità locali e regionali, nonché autorità e agenzie pubbliche competenti, allo scopo di elaborare proposte di misure, incentivi e orientamenti accettati di comune accordo circa la divergenza di interessi tra i proprietari e i locatari o tra gli stessi proprietari di un immobile o di un'unità immobiliare.

Ciascuno Stato membro riferisce in merito ai suddetti ostacoli e alle misure adottate nella propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE e del regolamento (UE) 2018/1999.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

65. La Commissione incoraggia lo scambio e l'ampia diffusione di informazioni sulle migliori  buone  pratiche in materia di efficienza energetica  e sui metodi per mitigare la divergenza di interessi  negli Stati membri.

 nuovo

Articolo 22

Responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e alleviamento
della povertà energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

Nel definire il concetto di "clienti vulnerabili" ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2019/944, nonché dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri tengono conto degli utenti finali.

2. Al fine di alleviare la povertà energetica gli Stati membri attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica e misure correlate di informazione o tutela dei consumatori, in particolare quelle prescritte all'articolo 21 e all'articolo 8, paragrafo 3, in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali.

3. Al fine di sostenere i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri:

a)mettono in atto misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a mitigare gli effetti distributivi di altre politiche e misure, quali le misure fiscali attuate conformemente all'articolo 9, o dell'applicazione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell'edilizia e dei trasporti conformemente alla direttiva ETS [estremi della proposta];

b)fanno il miglior uso possibile dei fondi pubblici disponibili a livello nazionale e dell'Unione, compresi, se del caso, i contributi finanziari che gli Stati membri ricevono dal Fondo sociale per il clima a norma degli articoli [9 e 14 del regolamento sul Fondo sociale per il clima] e i proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione dell'EU ETS, investendoli in via prioritaria in misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

c)realizzano, ove opportuno, investimenti tempestivi e orientati al futuro in misure di miglioramento dell'efficienza energetica, prima che si manifestino gli effetti distributivi di altre politiche e misure;

d)promuovono l'assistenza tecnica e il varo di strumenti finanziari e di finanziamento abilitanti, quali regimi di ripagamento in bolletta, riserve locali per perdite su crediti, fondi di garanzia e fondi mirati a ristrutturazioni profonde e ristrutturazioni che determinano guadagni energetici minimi;

e)promuovono l'assistenza tecnica rivolta agli attori sociali al fine di favorire la partecipazione attiva al mercato dell'energia dei clienti vulnerabili e il cambiamento in meglio delle loro abitudini di consumo energetico;

f)garantiscono l'accesso a finanziamenti, contributi o sovvenzioni subordinato a guadagni energetici minimi.

4. Gli Stati membri creano una rete di esperti di vari settori, tra cui sanità, edilizia e settore sociale, al fine di elaborare strategie volte a sostenere i responsabili politici locali e nazionali nell'attuazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica che allevino la povertà energetica, nonché al fine di elaborare misure che producano soluzioni solide e a lungo termine di mitigazione della povertà energetica e al fine di sviluppare adeguati strumenti finanziari e di assistenza tecnica. Gli Stati membri si adoperano affinché la composizione della rete di esperti rispetti il principio della parità di genere e rifletta la pluralità dei punti di vista.

Gli Stati membri possono incaricare la rete di esperti:

a)di elaborare definizioni nazionali dei concetti di "povertà energetica", "condizioni di povertà energetica" e "clienti vulnerabili", includendovi gli utenti finali, nonché i relativi indicatori e criteri;

b)di sviluppare o migliorare gli indicatori e gli insiemi di dati rilevanti per la questione della povertà energetica che dovrebbero essere usati e comunicati;

c)di definire metodi e misure tesi a garantire l'accessibilità economica e la promozione della neutralità dei costi degli alloggi, oppure modalità per assicurare che i fondi pubblici investiti in misure di miglioramento dell'efficienza energetica vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari di immobili e unità immobiliari, con particolare riferimento ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali;

d)di valutare e, ove opportuno, proporre misure per prevenire o porre rimedio alle situazioni in cui determinati gruppi, ad esempio donne, persone con disabilità, anziani, minori e persone appartenenti a minoranze etniche o razziali, si trovano maggiormente o corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, o sono più esposti ai suoi effetti negativi.

🡻 2012/27/UE (adattato)

3.    La Commissione riesamina l'impatto delle misure da essa adottate per sostenere lo sviluppo di piattaforme che includono, tra l'altro, gli organi di dialogo sociale europeo nell'incentivare i programmi di formazione per l'efficienza energetica e presenta, se del caso, ulteriori misure. La Commissione incoraggia le parti sociali europee nelle loro discussioni in materia di efficienza energetica.

CAPO VIII

EFFICIENZA NELLA FORNITURA DELL'ENERGIA

Articolo 2314

Promozione dell'efficienza per il  Valutazione e pianificazione del  riscaldamento e delil  raffrescamento  raffreddamento

 nuovo

1. Nell'ambito del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro trasmette alla Commissione una valutazione globale del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione globale contiene le informazioni di cui all'allegato IX ed è corredata della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.

🡻 2012/27/UE (adattato)

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprende le informazioni di cui all'allegato VIII. Qualora abbiano già effettuato una valutazione equivalente, la notificano alla Commissione.

La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.

Su richiesta della Commissione, la valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista.

2.    Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore.

 nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio  e  basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente all'allegato IX, parte 1. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento. Tale analisi costi-benefici può rientrare in una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 116 .

 Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di effettuare le analisi costi-benefici, forniscono metodologie e ipotesi dettagliate conformemente all'allegato X e definiscono e rendono pubbliche le procedure di analisi economica. 

4. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile conformemente ai paragrafi 1, 5 e 7  al paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafi 4 e 6  .

Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 e l'analisi di cui al paragrafo 3 non individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 24, paragrafo 4al paragrafo 5, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo.

 nuovo

5. Gli Stati membri adottano politiche e misure che assicurano la concretizzazione del potenziale individuato nella valutazione globale svolta in applicazione del paragrafo 1. Tali politiche e misure comprendono almeno gli elementi che figurano nell'allegato IX. Lo Stato membro comunica le politiche e misure nell'ambito dell'aggiornamento del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle rispettive relazioni intermedie notificati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999.

6. Gli Stati membri incoraggiano le autorità regionali e locali a elaborare piani locali di riscaldamento e raffrescamento, almeno nei comuni con popolazione complessiva superiore a 50 000 abitanti. I piani dovrebbero quanto meno:

a)essere basati sulle informazioni e sui dati presentati nelle valutazioni globali effettuate in applicazione del paragrafo 1 e fornire una stima e una mappatura del potenziale di aumento dell'efficienza energetica, anche mediante il recupero del calore di scarto, e della quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento nell'area interessata;

b)includere una strategia per concretizzare il potenziale individuato conformemente alla lettera a);

c)essere elaborati coinvolgendo tutti i portatori di interessi regionali o locali pertinenti e garantire la partecipazione del grande pubblico;

d)prendere in considerazione le esigenze comuni delle comunità locali e di varie regioni o unità amministrative locali o regionali;

e)prevedere il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e delle misure individuate.

Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico sia data la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di riscaldamento e raffrescamento, della valutazione globale e delle politiche e misure.

In quest'ottica gli Stati membri formulano raccomandazioni per aiutare le autorità regionali e locali ad attuare politiche e misure in materia di riscaldamento e raffrescamento efficienti dal punto di vista energetico e basati sull'energia rinnovabile a livello regionale e locale che sfruttino il potenziale individuato. Gli Stati membri sostengono le autorità regionali e locali quanto più possibile e con ogni mezzo, compresi meccanismi di sostegno tecnico e sostegno finanziario.

Articolo 24

Fornitura di riscaldamento e raffrescamento

1. Onde aumentare l'efficienza energetica primaria e la quota di energia rinnovabile nella fornitura di riscaldamento e raffrescamento, un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è un sistema che soddisfa i seguenti criteri:

a)fino al 31 dicembre 2025, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % una combinazione di tale energia e calore;

b)dal 1º gennaio 2026, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile, il 50 % calore di scarto, l'80 % calore da cogenerazione ad alto rendimento o almeno una combinazione di tale energia termica immessa nella rete con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 5 % e una quota complessiva di energia rinnovabile, calore di scarto o calore da cogenerazione ad alto rendimento pari almeno al 50 %;

c)dal 1º gennaio 2035, un sistema che usa per almeno il 50 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 20 %;

d)dal 1º gennaio 2045, un sistema che usa per almeno il 75 % energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 40 %;

e)dal 1º gennaio 2050, un sistema che usa esclusivamente energia rinnovabile e calore di scarto, con una quota di energia rinnovabile pari almeno al 60 %.

2. Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento di nuova realizzazione o ammodernato in modo sostanziale soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1 quando entra in funzione o riprende a funzionare dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di nuova realizzazione o ammodernato in modo sostanziale non determini un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, dal 1º gennaio 2025 e successivamente ogni cinque anni, i gestori di tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti che erogano più di 5 MW di energia totale e non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), elaborino un piano volto ad aumentare l'efficienza energetica primaria e l'uso di energia rinnovabile. Il piano prevede misure atte a soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), ed è approvato dall'autorità competente.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

45.  Al fine di valutare la fattibilità economica dell'aumento dell'efficienza energetica della fornitura di calore e raffrescamento,  Gg Stati membri provvedono affinché sia effettuata un'analisi costi-benefici  a livello di impianto  conformemente all'allegato XIX, parte 2, quando, dopo il 5 giugno 2014  si progettano ex novo o si ammodernano in modo sostanziale i seguenti impianti :

a)è progettato un nuovo impiantio di generazione di energia termica con potenza termica totale  assorbita media annua  superiore a 20  5  MW, al fine di valutare i costi e i benefici della predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;

b)un impianto esistente di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW è sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e i benefici della sua conversione alla cogenerazione ad alto rendimento;

c)un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW, che genera calore di scarto a un livello di temperatura utile è progettato o sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

d)è progettata una nuova rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o nell'ambito di una rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento esistente è progettato un nuovo impianto di produzione di energia con potenza termica totale superiore a 20 MW o quando un impianto esistente di questo tipo è sottoposto a un ammodernamento sostanziale, al fine di valutare i costi e benefici dell'uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.

 nuovo

b)impianti industriali con potenza totale assorbita media annua superiore a 5 MW, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco ed extra loco;

c)installazioni di servizio con potenza totale assorbita media annua superiore a 5 MW, quali impianti di trattamento delle acque reflue e impianti GNL, al fine di valutare l'uso del calore di scarto in loco e extra loco;

d)centri di dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW, al fine di valutare i costi e i benefici dell'uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, nonché i costi e i benefici del collegamento dell'impianto a una rete di teleriscaldamento o a un sistema di teleraffrescamento efficiente/basato sulle energie rinnovabili. L'analisi valuta soluzioni di raffrescamento che consentano di rimuovere o catturare il calore di scarto a livelli di temperatura utili con un apporto energetico supplementare minimo.

Per valutare il calore di scarto in loco ai fini delle lettere da b) a d) è possibile ricorrere ad audit energetici in conformità dell'allegato VI anziché all'analisi costi-benefici di cui al presente paragrafo.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE non è considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d)  b) e c)  del presente paragrafo.

Gli Stati membri possono richiedere  prescrivono  che l'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) sia effettuata in cooperazione con le società responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento  dell'installazione .

56. Gli Stati membri possono esentare dal paragrafo 45:

a)gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva progettati per essere in funzione per meno di 1 500 ore operative annue calcolate in media mobile per un periodo di cinque anni, in base a una procedura di verifica istituita dagli Stati membri per garantire che tale criterio di esenzione sia soddisfatto;

b)le centrali nucleari;

bc)gli impianti che devono essere ubicati in prossimità di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE;.

 nuovo

c)i centri di dati il cui calore di scarto è o sarà usato in una rete di teleriscaldamento o direttamente per il riscaldamento degli ambienti, la preparazione di acqua calda per uso domestico o altri scopi nell'edificio o nel gruppo di edifici che ospita il centro di dati.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri possono inoltre stabilire soglie, espresse in termini di livello di calore di scarto utile disponibile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione di singoli impianti dalle disposizioni del paragrafo 5, lettere c) e d)  c) e d) .

Gli Stati membri notificano alla Commissione le esenzioni adottate a norma del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013 e comunicano in seguito qualsiasi modifica successiva.

67. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione di cui all'articolo 87 della direttiva (UE) 2019/9442009/72/CE o criteri equivalenti in materia di permessi per:

a)tener conto dell'esito delle valutazioni globali di cui al paragrafo 13;

b)garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 45; e

c)tener conto dell'esito dell'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 45.

78. Gli Stati membri possono esentare singoli impianti dall'obbligo, a titolo dei criteri di autorizzazione e dei criteri in materia di permessi di cui al paragrafo 67, di applicare opzioni i cui benefici siano superiori ai costi, se esistono motivi imperativi di diritto, proprietà o bilancio per farlo. In tal caso lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una notifica motivata della sua decisione entro tre mesi dalla data di adozione.  La Commissione può formulare un parere sulla notifica entro tre mesi dalla data di ricevimento. 

89. I paragrafi 45, 56, 67 e 78 del presente articolo si applicano agli impianti  alle installazioni  contemplatei dalla direttiva 2010/75/UE fatti salvi i requisiti di detta direttiva.

 nuovo

9. Gli Stati membri raccolgono informazioni sulle analisi costi-benefici svolte conformemente al paragrafo 4, lettere a), b), c) e d). Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno dati sui volumi disponibili di fornitura di calore e sui parametri relativi al calore, sul numero previsto di ore operative annue e sull'ubicazione geografica dei siti. I dati sono pubblicati tenendo debitamente conto della loro potenziale riservatezza.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

10. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato IIIII, lettera f), gli Stati membri assicurano che l'origine dell'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato XIX. Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

Alla Commissione è conferito il potere di rivedere, mediante atti delegati conformemente all'articolo 2923 della presente direttiva, i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui alla decisione di esecuzione 2011/877/UE 117 della Commissione al regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione 118  sulla base della direttiva 2004/8/CE entro il 31 dicembre 2014.

11. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione sia subordinato alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2515

Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. Gli Stati membri provvedono affinché lLe autorità nazionali di  regolazione  regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione  applicano il principio " l'efficienza energetica  al primo posto", conformemente all'articolo 3 della presente direttiva,  nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva (UE) 2019/9442009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica  , comprese le decisioni sulle tariffe di rete .

In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

Tali servizi di sistema possono essere stabiliti dall'operatore del sistema e non hanno effetti negativi sulla sicurezza del sistema.

 nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione del gas e dell'energia elettrica si attengano al principio "l'efficienza energetica al primo posto", conformemente all'articolo 3, nella pianificazione e nello sviluppo delle reti e nelle decisioni di investimento. Gli Stati membri, tenendo sempre presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione del mercato, provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione non investano in attivi non recuperabili nell'intento di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le autorità nazionali di regolazione forniscono metodologie e orientamenti sulle modalità di valutazione delle alternative nell'ambito dell'analisi costi-benefici, tenendo conto dei benefici più generalizzati, e, quando approvano, verificano o monitorano i progetti presentati dai gestori dei sistemi di trasmissione o dai gestori dei sistemi di distribuzione, dovrebbero appurare che essi si siano attenuti al principio "l'efficienza energetica al primo posto".

3. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione eseguano una mappatura delle perdite di rete e adottino misure economicamente efficaci per ridurle. I gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione riferiscono all'autorità nazionale di regolazione del settore energetico in merito a tali misure e al risparmio energetico che si prevede di ottenere grazie alla riduzione delle perdite di rete. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico limitano la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione di compensare le perdite di rete evitabili per mezzo delle tariffe praticate ai clienti. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione valutino misure di miglioramento dell'efficienza energetica dei loro sistemi esistenti di trasmissione o distribuzione del gas o dell'energia elettrica e migliorino l'efficienza energetica in sede di progettazione e funzionamento delle infrastrutture. Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l'efficienza energetica dei sistemi esistenti mediante una regolamentazione basata sugli incentivi.

4. Le autorità nazionali di regolazione del settore energetico includono nella relazione annuale stilata in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 e dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2009/73/CE una sezione specifica sui progressi compiuti in termini di miglioramento dell'efficienza energetica nel funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas. In tale relazione le autorità di regolazione del settore energetico forniscono una valutazione delle perdite di rete durante il funzionamento dell'infrastruttura elettrica e del gas e delle misure poste in essere dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, ove opportuno, formulano raccomandazioni finalizzate a migliorare l'efficienza energetica.

🡻 2012/27/UE (adattato)

5. Per quanto riguarda l'energia elettrica, gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete soddisfino i criteri di cui all'allegato XIIXI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma del regolamento (UE) 2019/943(CE) n. 714/2009.

2.    Gli Stati membri provvedono entro il 30 giugno 2015 affinché:

a)sia effettuata una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia, incluse le possibilità di accesso per i generatori di energia di microdimensioni;

b)siano individuate misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi efficienti in termini di costi, prevedendo un calendario per la loro introduzione.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 11

2 bis.    Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione definisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficiente in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

63. Gli Stati membri possono autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

74. Gli Stati membri  Le autorità nazionali di regolazione  assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l'efficienza generale (ivi compresa l'efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica  e gas  o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l'efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all'efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali.

🡻 2019/944, articolo 70, punto 5, lettera a)

85. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XIIXII.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Gli Stati membri possono agevolare in particolare la connessione alla rete dell'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione. Se opportuno, gli Stati membri adottano provvedimenti per incoraggiare i gestori di rete ad adottare un semplice procedimento di "installazione e notifica" per l'installazione di unità di micro-cogenerazione, al fine di semplificare ed abbreviare le procedure di autorizzazione per i singoli cittadini e installatori.

6.    Con riserva dei requisiti di mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che, qualora sia tecnicamente ed economicamente fattibile con la modalità di funzionamento di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento, i gestori della cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente, non discriminatoria e soggetta a controllo.

9. Se del caso, gli Stati membri  le autorità nazionali di regolazione  possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone della domanda  di calore .

107. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

119. Quando elaborano le relazioni a norma della direttiva 2010/75/UE e fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, gli Stati membri esaminano la possibilità di includere informazioni sui livelli di efficienza energetica degli impianti  delle installazioni  che praticano la combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 119 .

Gli Stati membri possono incoraggiare gli operatori di impianti di cui al primo comma a migliorare la media annua delle loro quote operative nette.

CAPO VIIV

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 2616

Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione

1.    Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

2.    Gli Stati membri provvedono a che i regimi di cui al paragrafo 1 garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

 nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché il livello di competenza dei professionisti dell'efficienza energetica sia consono alle esigenze del mercato. Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, provvedono affinché siano disponibili regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell'efficienza energetica, segnatamente fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE, e affinché tali regimi siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell'UE.

Coloro che offrono regimi di certificazione e/o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, sono accreditati conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 120 .

2. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi nazionali di certificazione o i regimi nazionali di qualificazione equivalenti, compresi, se del caso, i programmi di formazione, tengano conto delle norme europee o internazionali esistenti.

🡻 2012/27/UE

 nuovo

3. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione e/o accreditamento o i regimi equivalenti di qualificazione  o i programmi di formazione adeguati  di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per sensibilizzare i consumatori alla disponibilità dei regimi di qualificazione e/o certificazione, conformemente all'articolo 2718, paragrafo 1.

 nuovo

4. Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni quattro anni gli Stati membri valutano se i regimi garantiscono a fornitori di servizi energetici, auditor dell'energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti e installatori di elementi edilizi ai sensi della direttiva 2010/31/UE il livello di competenza necessario, e rendono pubblica la valutazione e le raccomandazioni che ne scaturiscono.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Articolo 17

Informazione e formazione

1.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e ai quadri finanziari e giuridici disponibili siano trasparenti e divulgate largamente a tutti i pertinenti attori del mercato, quali consumatori, costruttori, architetti, ingegneri, auditor ambientali e dell'energia e installatori di elementi edilizi quali definiti alla direttiva 2010/31/UE.

4.    Gli Stati membri, con la partecipazione dei soggetti interessati, ivi incluse le autorità locali e regionali, promuovono adeguate iniziative d'informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e gli aspetti pratici legati all'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

Articolo 2718

Servizi energetici

1. Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso  ad esso  delle PMI a tale mercato: 

   a)    diffondendo informazioni chiare e accessibili su:

ai)contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;

bii)strumenti finanziari, incentivi, contributi  , fondi di rotazione, garanzie, regimi assicurativi  e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica;

 nuovo

c)fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 26;

d)metodologie di monitoraggio e verifica e regimi di controllo della qualità disponibili.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

2.b) incoraggiando  Gli Stati membri incoraggiano  lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali  , basati ove opportuno su norme europee o internazionali ;

3.c) rendendo  Gli Stati membri rendono  pubblico e aggiornando  aggiornano  periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e delle relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 2616, o predisponendo  predispongono  un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni.;

 nuovo

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a fare ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici di grandi dimensioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici valutino la fattibilità del ricorso a contratti di rendimento energetico per la ristrutturazione di edifici non residenziali di grandi dimensioni con superficie coperta utile superiore a 1 000 m2.

Gli Stati membri possono incoraggiare gli enti pubblici a combinare i contratti di rendimento energetico con servizi energetici ampliati, tra cui gestione della domanda e stoccaggio.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

5.d) sostenendo  Gli Stati membri sostengono  il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:

ai)offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico che contengono almeno gli elementi elencati all'allegato XIIIXIII  e tengono conto delle norme europee o internazionali esistenti, degli orientamenti disponibili in materia di gare di appalto e della guida Eurostat al trattamento statistico dei contratti di rendimento energetico nella contabilità delle amministrazioni pubbliche ;

bii)fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;.

 nuovo

c)rendendo pubblica una banca dati dei progetti attuati e in corso basati su contratti di rendimento energetico, nella quale siano indicati i risparmi energetici previsti e realizzati.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

62. Gli Stati membri sostengono il corretto funzionamento del mercato dei servizi energetici, se del caso  adottando misure volte a :

a)individuare individuando e pubblicare pubblicando il punto o i punti di contatto da cui i clienti finali possono ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1;

b)adottando, se necessario, misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica per l'individuazione e/o l'attuazione di misure di risparmio energetico;

c)prendendo in considerazione la creazione o la designazione di un meccanismo indipendente, come un mediatore, per garantire il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie nate in relazione a contratti relativi ai servizi energetici;

 nuovo

c)istituire organismi consultivi e intermediari di mercato indipendenti, segnatamente sportelli unici o meccanismi di sostegno analoghi, e promuoverne il ruolo al fine di stimolare lo sviluppo del mercato sul fronte della domanda e dell'offerta, nonché rendere pubbliche e accessibili agli attori del mercato le informazioni su tali meccanismi di sostegno.

7. Per favorire il buon funzionamento del mercato dei servizi energetici gli Stati membri possono istituire un meccanismo specifico o designare un mediatore che assicuri il trattamento efficiente dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte in merito a contratti relativi a servizi energetici e contratti di rendimento energetico.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

d)consentendo agli intermediari di mercato indipendenti di svolgere un ruolo nello stimolare lo sviluppo del mercato sul lato della domanda e dell'offerta.

83. Gli Stati membri provvedono affinché i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica od ostacolare lo sviluppo dei mercati di tali servizi o misure, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.

Articolo 2820

Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finanziamento e supporto tecnico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108  TFUE  del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento  e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica .

2. Ove opportuno, la Commissione, direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei, assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e dei regimi di supporto tecnico  degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale  per incrementare  gli investimenti nel l'efficienza energetica in vari settori  e per tutelare e responsabilizzare i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro .

 3. Gli Stati membri adottano misure che assicurano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di ripagamento in bolletta e finanziamento tramite imposte. Gli Stati membri incoraggiano la fornitura  provvedono affinché  alle banche e  gli altri istituti finanziari  alle altre istituzioni finanziarie  ricevano  di informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

43. La Commissione facilita lo scambio delle migliori prassi tra le autorità o gli organismi competenti nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni annuali delle autorità di  regolazione  regolamentazione, banche dati pubbliche con informazioni sull'attuazione delle misure da parte degli Stati membri e analisi comparative tra paesi.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 12 (adattato)

 nuovo

53 bis. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, conformemente alla direttiva 2010/31/UE, la Commissione mantiene un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili interventi da compiere.

63 ter. Gli interventi di cui al paragrafo 43 bis comprendono  gli elementi elencati di seguito :

a)la mobilitazione degli investimenti di capitale nell'efficienza energetica tenendo conto degli impatti più ampi del risparmio energetico nella gestione del rischio finanziario;

b)la garanzia di migliori dati sulle prestazioni energetiche e finanziarie tramite:

i)l'esame ulteriore delle modalità con cui gli investimenti nell'efficienza energetica migliorano i valori delle attività sottostanti;

ii)il sostegno a studi che valutano la monetizzazione dei vantaggi non energetici degli investimenti nell'efficienza energetica.

73 quater. Al fine di mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche gli Stati membri, nell'attuazione della presente direttiva:

a)valutano modalità per meglio utilizzare gli audit energetici di cui all'articolo 118 al fine di incidere sul processo decisionale;

b)sfruttano al meglio le possibilità e gli strumenti  messi a disposizione nel bilancio dell'Unione e  proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti  e dalla comunicazione della Commissione dal titolo "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa" .

83 quinquies. Entro il 1º gennaio 2020  31 dicembre 2024  la Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri  e agli attori del mercato  su come mobilitare gli investimenti privati.

 nuovo

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri e gli attori del mercato a mettere a punto e realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'ambito di vari programmi dell'Unione e propongono meccanismi e soluzioni di finanziamento adeguati, con una combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza allo sviluppo di progetti, al fine di potenziare le iniziative esistenti e usare i finanziamenti dell'Unione come catalizzatore per stimolare e mobilitare finanziamenti privati.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

94. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica.,  Scopo del fondo è  destinato a  dare attuazione a misure nazionali in materia di efficienza energetica, comprese le misure in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 22, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, nonché dare attuazione a misure  sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica  volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per i settori dell'edilizia e dei trasporti .

105. Gli Stati membri possono autorizzare  gli enti pubblici  a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

116. Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 97, paragrafio 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.

127. Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi per concretizzare l'obiettivo di cui all'articolo 65 di migliorare la prestazione energetica degli edifici  a fini di miglioramento dell'efficienza energetica .

Articolo 2921

Coefficienti di conversione  e fattori di energia primaria 

1. Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i  poteri calorifici netti di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione 121 e i fattori di energia primaria  fattori di conversione stabiliti  al paragrafo 2  all'allegato IV, salvo non sia giustificabile il ricorso ad altri  valori o  fattori di conversione.

 nuovo

2. Si applica un fattore di energia primaria quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo di energia finale.

3. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria. Gli Stati membri applicano un coefficiente di base di 2,1 se non utilizzano il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso in base a circostanze nazionali motivate.

4. Per i risparmi di altri vettori energetici in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente al fine di calcolare i corrispondenti risparmi nel consumo di energia primaria.

5. Gli Stati membri che fissano come coefficiente proprio un valore di base fornito in conformità della presente direttiva si avvalgono di un metodo trasparente, sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria. Tali circostanze sono corroborate, verificabili e fondate su criteri obiettivi e non discriminatori.

6. Quando fissano un coefficiente proprio gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri che si scostano dal valore di base comunicano alla Commissione il coefficiente utilizzato, il metodo di calcolo e i dati sottostanti nell'aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei successivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.

7. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. La revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell'Unione, quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

CAPO VIIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 3013

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 7 a 11 bis e dell'articolo 18, paragrafo 3,  della presente direttiva  e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il  [data di recepimento]  5 giugno 2014 e le notificano immediatamente eventuali modifiche successive.

Articolo 3122

Atti delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3223 per  quanto riguarda la revisione dei  rivedere i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui al secondo comma dell'articolo 2414, paragrafo 10.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 13 (adattato)

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3223 per modificare  o integrare  la presente direttiva adattando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui  all'articolo 29 e  agli allegati II, III, V, da VII a XI e XIII da I a V, da VII a X, e XII.

 nuovo

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per integrare la presente direttiva istituendo, previa consultazione dei portatori di interessi, un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri di dati ubicati sul suo territorio. Il sistema stabilisce la definizione degli indicatori di sostenibilità dei centri di dati e, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 9, della presente direttiva, fissa le soglie minime di consumo di energia significativo nonché gli indicatori chiave e il relativo metodo di misurazione.

🡻 2012/27/UE

Articolo 3223

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 14, lettera a)

 nuovo

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3122 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 dicembre 2018  [data di pubblicazione in GU. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

🡻 2012/27/UE

3. La delega di potere di cui all'articolo 3122 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 14, lettera b)

43 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 122 .

🡻 2012/27/UE

54. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

65. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3122 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 3324

Riesame e monitoraggio dell'attuazione

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 15, lettera a)

14 bis. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.

🡻 2012/27/UE (adattato)

5.    La Commissione esamina la necessità di continuare a prevedere le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per la prima volta nella valutazione del primo piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e successivamente ogni tre anni. Se dall'esame emerge che determinati criteri per tali esenzioni non possono più essere giustificati tenendo conto della disponibilità di carichi calorifici e delle condizioni reali di funzionamento degli impianti oggetto dell'esenzione, la Commissione propone misure adeguate.

 nuovo

2. Entro il 31 ottobre 2025 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta le misure vigenti finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica e alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento. La valutazione tiene conto di quanto segue:

a)tendenze in materia di efficienza energetica ed emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

b)interconnessioni fra le misure adottate;

c)variazioni dell'efficienza energetica e delle emissioni di gas a effetto serra del riscaldamento e del raffrescamento;

d)politiche e misure vigenti e previste in materia di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a livello nazionale e dell'UE;

e)misure indicate dagli Stati membri nelle valutazioni globali in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, e comunicate conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione può, se del caso, proporre misure atte a garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

🡻 2012/27/UE (adattato)

36. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, conformemente alla metodologia di cui all'allegato III, in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica. Essi presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento, in relazione alla produzione e alle capacità totali di calore e di energia elettrica. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia esposta all'allegato IIIII.

🡻 2012/27/UE (adattato)

7.    Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, corredata, se necessario, da proposte di ulteriori misure.

8.    La Commissione riesamina l'efficacia dell'attuazione dell'articolo 6 entro il 5 dicembre 2015, tenendo conto dei requisiti di cui alla direttiva 2004/18/CE e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

9.    Entro il 30 giugno 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 7. Tale relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

a)modificare la data finale stabilita all'articolo 7, paragrafo 1;

b)riesaminare i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;

c)stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 7, paragrafo 7.

10.    Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Tale valutazione è seguita, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 15, lettera b) (adattato)

 nuovo

12.    Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione valuta l'efficacia dell'attuazione della definizione di piccole e medie imprese ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

413. Entro il 1º gennaio 2021 la Commissione effettua una valutazione del potenziale di efficienza energetica nella conversione, nella trasformazione, nella trasmissione, nel trasporto e nello stoccaggio di energia, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

514.  Fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni in materia di mercati al dettaglio della direttiva 2009/73/CE,  Eentro il 31 dicembre 2021 la Commissione, a meno che nel frattempo siano state proposte modifiche delle disposizioni sul mercato al dettaglio della direttiva 2009/73/CE sulle norme comuni in materia di mercato interno del gas, effettua una valutazione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni relative a misurazione, fatturazione e informazione al consumatore per quanto riguarda il gas naturale, allo scopo di allinearle, se del caso, alle pertinenti disposizioni in materia di energia elettrica della direttiva (UE) 2019/944di cui alla direttiva 2009/72/CE, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e consentire ai clienti finali di ricevere informazioni più frequenti, chiare e aggiornate sui loro consumi di gas naturale e regolarli di conseguenza. Non appena possibile dopo la presentazione di detta relazione la Commissione adotta, se del caso, proposte legislative.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 2 (adattato)

64. Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione valuta se l'Unione abbia conseguito i propri obiettivi principali  il proprio obiettivo principale  per il 2020 in materia di efficienza energetica.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 15, lettera b)

 nuovo

715. Entro il 28 febbraio 2024  2027  e successivamente ogni cinque anni la Commissione valuta la presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tale valutazione comprende:

a)una valutazione dell'opportunità di adeguare, dopo il 2030, i requisiti e l'approccio alternativo di cui all'articolo 5;

ab)una valutazione concernente l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare ulteriormente la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 123 e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione;.

 nuovo

b)gli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica per il 2030 fissati all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di rivederli al rialzo in caso di significative riduzioni dei costi derivanti dalle evoluzioni economiche o tecnologiche, oppure se necessario per realizzare gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione per il 2040 o il 2050 o i suoi impegni internazionali in materia di decarbonizzazione;

c)l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare nuovi risparmi annui conformemente all'articolo 8, primo comma, lettera c), per i periodi decennali dopo il 2030;

d)l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, in vista della revisione del tasso di ristrutturazione di cui a detto articolo;

e)l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a realizzare una quota dei risparmi energetici presso i clienti vulnerabili, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, per i periodi decennali dopo il 2030;

f)l'indicazione se gli Stati membri sono tenuti a continuare a conseguire una riduzione del consumo di energia finale conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 15, lettera b)

La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Articolo 25

Piattaforma in linea

La Commissione istituisce una piattaforma in linea al fine di promuovere l'attuazione pratica della presente direttiva a livello nazionale, regionale e locale. Tale piattaforma sostiene lo scambio di esperienze su prassi, informazioni di riferimento, attività di rete, nonché pratiche innovative.

Articolo 3426

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 3528

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva  agli articoli […] nonché agli allegati […]  [articoli e allegati modificati nella sostanza rispetto alla direttiva abrogata] entro il  […]  5 giugno 2014.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, ultimo comma, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 1 e all'articolo 24, paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 Le disposizioni adottate dagli  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di  tale  un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.  Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima.  Le modalità del riferimento  e la formulazione dell'indicazione  sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni  principali  essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3627

Modifiche e Aabrogazioni e 

1. La direttiva 2012/27/UE2006/32/CE  , come modificata dagli atti di cui all'allegato XV, parte A,  è abrogata  a decorrere  con effetto dal  […]  [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma] 5 giugno 2014, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine  ai termini  di recepimento nel diritto  interno  nazionale  delle direttive di cui all'allegato XV, parte B . L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2017. 

La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal 5 giugno 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale.

I riferimenti alle direttive 2006/32/CE e 2004/8/CE  alla direttiva abrogata  si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIXV.

2.    L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è soppresso con effetto dal 5 giugno 2014.

3.    La direttiva 2009/125/CE è così modificata:

(1)è inserito il considerando seguente:

"(35 bis)La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia 124 , impone agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici esistenti. Essa è coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di attuazione, purché tali requisiti non costituiscano un ostacolo al mercato ingiustificato.

(2)alla fine dell'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

"Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE."

Articolo 3729

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 Gli articoli […] e gli allegati […] [articoli e allegati rimasti invariati rispetto alla direttiva abrogata] si applicano a decorrere dal […] [giorno successivo alla data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma]. 

Articolo 3830

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(2)    Allegato alla comunicazione sul Green Deal europeo, pagina 2.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(5)    https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf.
(6)    COM(2020) 690 final.
(7)    Comunicazione della Commissione, "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018) 773 final), nella quale si valuta il ruolo dell'efficienza energetica come condizione sine qua non per tutti gli scenari di decarbonizzazione.
(8)    SWD(2021) 623 final.
(9)    COM(2020) 299 final.
(10)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market.
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020) 67 final).
(12)    SWD(2021) 623 final, sezione 2.2.2.
(13)    Valutazione degli articoli 6 e 7 della direttiva Efficienza energetica (direttiva 2012/27/UE) (SWD(2016) 403 final;     https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/3_en_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf ).
(14)    SWD(2021) 623 final, allegato H.
(15)    SWD(2021) 623 final, sezione 2.2.2.
(16)    Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final).
(17)    Cfr. ad esempio: 2nd CEER Report on Power Losses, Consiglio dei regolatori europei dell'energia, 2020.
(18)    SWD(2021) 623 final, sezione 2.2.2.
(19)    https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/.
(20)    SWD(2021) 623 final, sezione 2.2.2 e allegato L.
(21)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(22)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10); regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1) e regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).
(23)    Inoltre l'attuazione delle revisioni dei prodotti nel contesto del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile per il periodo 2020-2024 e del piano d'azione "Ondata di ristrutturazioni", unitamente al riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, contribuirà in maniera importante al conseguimento dell'obiettivo di efficienza energetica per il 2030.
(24)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(25)    SWD(2021) 623 final, allegato M.
(26)    GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(27)    SWD(2021) 623 final, allegato M.
(28)    SWD(2021) 623 final, allegato M.
(29)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(30)    Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(31)    Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
(32)    SWD(2021) 623 final, sezione 2.
(33)    SWD(2021) 623 final.
(34)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(35)    SWD(2021) 623 final.
(36)    Cfr. ad es. https://www.eiif.org/sites/default/files/2020-12/EiiF_White%20paper_2020_REV.15.pdf.
(37)    SWD(2021) 623 final.
(38)    SWD(2021) 623 final.
(39)    GU C […] del […], pag. […].
(40)    GU C […] del […], pag. […].
(41)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(42)    Cfr. allegato IV, parte A.
(43)    GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(44)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(45)    GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(46)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini" (COM(2020) 562 final).
(47)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(48)    https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf.
(49)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile" (COM(2020) 690 final).
(50)    Comunicazione "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018) 773 final), in cui si valuta il ruolo dell'efficienza energetica come conditio sine qua non per tutti gli scenari di decarbonizzazione.
(51)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020) 67 final).
(52)    GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(53)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(54)    GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(55)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(56)    Strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico (COM(2020) 299 final).
(57)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(58)    Raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).
(59)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(60)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
(61)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, rispettivamente.
(62)    Il riesame dei prodotti a norma del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2020-2024 e l'attuazione del piano d'azione dell'"ondata di ristrutturazioni", insieme al riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, contribuiranno inoltre in modo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico 2030.
(63)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra (COM(2018) 773 final).
(64)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(65)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(66)    COM(2020) 562 final.
(67)    Si veda IRP, "Resource Efficiency and Climate Change", 2020, e UNEP, "Emissions Gap Report", 2019. Queste cifre si riferiscono all'uso e funzionamento degli edifici, includono le emissioni indirette nel settore dell'energia elettrica e termica ma non danno conto del loro intero ciclo di vita. Si stima che il carbonio incorporato nelle costruzioni sia responsabile di circa il 10 % delle emissioni annue totali di gas a effetto serra nel mondo.
(68)    COM(2020) 662 final.
(69)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(70)    https://www.unfpa.org/world-population-trends
(71)    https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf
(72)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(73)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(74)    GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(75)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(76)    Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(77)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(78)    Agenzia internazionale per l'energia (2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector", https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.
(79)    Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(80)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(81)    Raccomandazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (C(2020) 9600 final).
(82)    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(83)    GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(84)    GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
(85)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(86)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(87)    Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(88)    GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(89)    Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(90)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(91)    Pilastro europeo dei diritti sociali, principio 20, "Accesso ai servizi essenziali": https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_it
(92)     https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/8885635/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.p df/f74b474b-8778-41a9-9978-8f4fe8548ab1
(93)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(94)    Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
(95)    Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).
(96)    GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.
(97)    GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(98)    GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(99)    GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(100)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(101)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(102)    Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
(103)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(104)    GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(105)    GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(106)    L'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione era stato inizialmente fissato e calcolato prendendo come base le proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2007. La modifica della metodologia di calcolo dei bilanci energetici di Eurostat e i miglioramenti delle successive proiezioni di modellizzazione rendono necessario cambiare l'assunto di base. Pertanto, attenendosi sempre allo stesso approccio per definire l'obiettivo, vale a dire paragonandolo alle proiezioni di riferimento per il futuro, il livello di ambizione dell'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 è fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020, che tengono conto dei contributi nazionali tratti dai piani nazionali per l'energia e il clima. Con l'aggiornamento dell'assunto di base, l'Unione dovrà incrementare ulteriormente la propria ambizione in materia di efficienza energetica almeno del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi previsti nello scenario di riferimento 2020. Il nuovo modo di esprimere il livello di ambizione degli obiettivi dell'Unione non incide sul livello effettivo degli sforzi necessari.
(107)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(108)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(109)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
(110)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(111)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(112)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(113)    Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(114)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(115)    Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(116)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(117)    GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91.
(118)    Regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).
(119)    GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(120)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
(121)    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(122)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(123)    GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(124)    GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.";
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Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 558 final

ALLEGATI

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (rifusione)

{SEC(2021) 558 final} - {SWD(2021) 623 final} - {SWD(2021) 624 final} - {SWD(2021) 625 final} - {SWD(2021) 626 final} - {SWD(2021) 627 final}


 nuovo

ALLEGATO I

CONTRIBUTI NAZIONALI AGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'UNIONE PER IL 2030 NEL CONSUMO DI ENERGIA FINALE E/O PRIMARIA

1.Il livello dei contributi nazionali è calcolato sulla base della formula indicativa:

dove CEU è un fattore di correzione, Target è il livello specifico di ambizione nazionale e FECB2030 e PECB2030 sono gli scenari di riferimento 2020 (rispettivamente per l'energia finale e primaria) scelti come assunti di base per il 2030.

2.La formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi che corrispondono ai fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali serve a definire il livello specifico di ambizione nazionale in percentuale (Target) e ha lo stesso peso nella formula (0,25):

a)contributo forfettario ("Fflat");

b)contributo in funzione del PIL pro capite ("Fwealth");

c)contributo in funzione dell'intensità energetica ("Fintensity");

d)contributo in funzione del potenziale di risparmio energetico efficace in termini di costi ("Fpotential").

3.Fflat rappresenta l'obiettivo dell'Unione per il 2030 che include gli sforzi supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione nel consumo di energia finale (FEC, final energy consumption) e nel consumo di energia primaria (PEC, primary energy consumption) rispetto alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020.

4.Fwealth è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice del PIL reale pro capite nel periodo 2017-2019 secondo Eurostat, espresso in parità di potere d'acquisto (PPA), e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

5.Fintensity è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del rapporto tra la media triennale dell'indice di intensità di energia finale (FEC o PEC per PIL reale in PPA) nel periodo 2017-2019 e la media triennale dell'Unione nello stesso periodo.

6.Fpotential è calcolato per ciascuno Stato membro sulla base del risparmio di energia finale o primaria nello scenario PRIMES MIX 55 % per il 2030. Il risparmio è espresso in relazione alle proiezioni per il 2030 dello scenario di riferimento 2020.

7.Per ciascun criterio di cui al punto 2, lettere da a) a d), si applicano un limite minimo e un limite massimo. Il livello di ambizione per ogni fattore è compreso tra il 50 % e il 150 % del corrispondente livello medio di ambizione dell'Unione.

8.Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati usati per calcolare i fattori è Eurostat.

9.Ftotal è la somma ponderata di tutti e quattro i fattori (Fflat, Fwealth, Fintensity e Fpotential). L'obiettivo è quindi calcolato come il prodotto del fattore totale Ftotal per l'obiettivo dell'UE.

10.Un fattore di correzione dell'energia primaria e finale CEU è applicato a tutti gli Stati membri per tarare la somma di tutti i contributi nazionali agli obiettivi dell'Unione per il consumo di energia primaria e finale nel 2030. Il fattore CEU è uguale per tutti gli Stati membri.

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🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

ALLEGATO III

PRINCIPI GENERALI PER IL CALCOLO DELL'ELETTRICITÀ  ENERGIA ELETTRICA  DA COGENERAZIONE

Parte I

Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità  energia elettrica  da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

a)La produzione di energia elettrica da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di energia elettrica dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori  nei casi seguenti ;:

i)nelle unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75 %; e

ii)nelle unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80 %.

b)Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) (unità di cogenerazione dei tipi b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte 2II), o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) (unità di cogenerazione dei tipi a) e c) di cui alla parte 2II),  l'energia elettrica da  la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

ECHP = HCHP*C

dove:

ECHP corrisponde alla quantità di  energia elettrica  elettricità da cogenerazione;

C corrisponde al rapporto  energia elettrica  elettricità/calore;

HCHP corrisponde alla quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a tal fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo  energia elettrica  elettricità/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, in particolare a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità dei tipi a), b), c), d) ed e) di cui alla parte 2II, purché l'energia elettrica da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di  energia elettrica  elettricità dell'unità:

Tipo di unità

Rapporto  energia elettrica  elettricità/calore di base, C

Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

0,95

Turbina a vapore a contropressione

0,45

Turbina di condensazione a estrazione di vapore

0,45

Turbina a gas con recupero di calore

0,55

Motore a combustione interna

0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti  energia elettrica  elettricità/calore per le unità dei tipi f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte 2II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

c)Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).

d)Gli Stati membri possono determinare il rapporto  energia elettrica  elettricità/calore come il rapporto tra  energia elettrica  elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.

e)Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

Parte II

Tecnologie di cogenerazione contemplate dalla presente direttiva

a)Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore

b)Turbina a vapore a contropressione

c)Turbina di condensazione a estrazione di vapore

d)Turbina a gas con recupero di calore

e)Motore a combustione interna

f)Microturbine

g)Motori Stirling

h)Pile a combustibile

i)Motori a vapore

j)Cicli Rankine a fluido organico

k)Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nella definizionei di cui all'articolo 2, punto 30.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell' energia elettrica  elettricità da cogenerazione, gli Stati membri utilizzano le linee guida dettagliate stabilite dalla decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

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🡻 2012/27/UE

ALLEGATO IIIII

METODO DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL PROCESSO DI COGENERAZIONE

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali d'uso.

a)Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore;

la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento;.

 nuovo

le emissioni dirette di biossido di carbonio della produzione da cogenerazione alimentata a combustibili fossili sono inferiori a 270 gCO2 per 1 kWh di energia prodotta mediante la generazione combinata (compresi riscaldamento/raffrescamento, energia elettrica ed energia meccanica);

in caso di realizzazione o ammodernamento sostanziale di un'unità di cogenerazione, gli Stati membri provvedono affinché non si produca un aumento dell'uso di combustibili fossili diversi dal gas naturale nelle fonti di calore esistenti rispetto al consumo annuale medio degli ultimi tre anni civili di piena operatività prima dell'ammodernamento, e affinché eventuali nuove fonti di calore nel sistema non usino combustibili fossili diversi dal gas naturale. 

🡻 2012/27/UE (adattato)

b)Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato III è calcolato secondo la seguente formula:

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP Hη è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile  annuo prodotto  diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e  dell'energia elettrica  di elettricità da cogenerazione;

Ref Hη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP Eη è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come  l'energia elettrica  elettricità annua da cogenerazione divisa per il  combustibile  carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e  dell'energia elettrica  di elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l' energia elettrica  elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di  energia elettrica  elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2414, paragrafo 10;

Ref Eη è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di  energia elettrica  elettricità.

c)Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed energia elettrica e di energia meccanica come indicato di seguito senza applicare l'allegato III per escludere le quote di calore ed  energia elettrica  elettricità non cogenerate dello stesso processo. Tale produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70 %. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di energia elettrica da cogenerazione prodotta in tale produzione è determinata conformemente all'allegato III.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo indicato sopra, il risparmio di energia primaria è calcolato utilizzando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: "CHP Hη" con "Hη" e "CHP Eη" con "Eη", dove:

Hη corrisponde al rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore  annuo prodotto  diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del l'energia elettrica  rendimento di elettricità;

Eη corrisponde al rendimento  elettrico  di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità  l'energia elettrica annua prodotta  divisao per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del l'energia elettrica  rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l' energia elettrica  elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di  energia elettrica  elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2414, paragrafo 10.

d)    Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.

e)    Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.

f)Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di  energia elettrica  elettricità e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di  energia elettrica  elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

i)1)per le unità di cogenerazione, il confronto con una produzione separata di  energia elettrica  elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;

ii)2)ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed energia elettrica disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione;

iii)3)i valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione di più di dieci anni sono fissati sui valori di riferimento delle unità di dieci anni;

iv)4)i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

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🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

ALLEGATO IVIII

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI APPALTI PUBBLICI, SERVIZI ED EDIFICI DA PARTE DEL GOVERNO CENTRALE

Il governo centrale  Nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori  che acquistano prodotti, servizi, o edifici  e lavori  , nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica nonché un livello sufficiente di concorrenza:

a)qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva di esecuzione della Commissione collegata, acquistano soltanto prodotti che soddisfano il criterio dell'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata possibile in considerazione dell'esigenza di garantire un livello sufficiente di concorrenza  di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del predetto regolamento ;

b)qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistano soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati in detta misura di attuazione;

c)acquista apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio 2 , e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato a tale decisione;

 nuovo

c)qualora un prodotto o servizio sia contemplato dai criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici verdi, con riferimento alla sua efficienza energetica, si adoperano al meglio per acquistare soltanto prodotti e servizi che rispettino almeno le specifiche tecniche di livello base stabilite nei pertinenti criteri dell'Unione relativi agli appalti pubblici, segnatamente quelli per i centri di dati, le sale server e i servizi di cloud, per l'illuminazione stradale e i segnali stradali luminosi e per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone;

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

d)acquistano soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali 3 regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 . Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di  rumore  rumorosità esternoa di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

e)richiedonoe, nei bandi di gara per appalti di servizi, che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Questo requisito si applica soltanto ai nuovi prodotti acquistati dai fornitori interamente o parzialmente ai fini della fornitura del servizio in questione;

f)acquistano o concludonoe nuovi contratti per affittare esclusivamente edifici conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1,  4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE,  tranne qualora l'acquisto sia finalizzato a:

i)intraprendere una ristrutturazione profonda o una demolizione;

ii)nel caso degli enti pubblici, rivendere l'edificio senza che l'ente pubblico se ne avvalga per fini propri di ente pubblico; o

iii)salvaguardare l'edificio in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

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🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

ALLEGATO V

Metodi e principi comuni di calcolo dell'impatto dei regimi di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma degli articoli 87, 97 bis e 107 ter e dell'articolo 28, paragrafo 1120, paragrafo 6

1.Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini degli articoli 87, 97 bis e 107 ter e dell'articolo 28, paragrafo 1120, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione possono utilizzare i seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a)risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L'approccio generico è definito "ex ante";

b)risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall'applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l'addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L'approccio generico è definito "ex post";

c)risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto quandonel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risultai difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l'informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d)risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non è usato per risparmi risultanti dall'applicazione di misure fisiche.

2.Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini degli articoli 87, 97 bis e 107 ter e dell'articolo 28, paragrafo 1120, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:

 nuovo

a)gli Stati membri dimostrano che la misura politica è stata attuata allo scopo di ottemperare all'obbligo di risparmio energetico e realizzare i risparmi energetici nell'uso finale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono prove e documentazione propria che attestino che i risparmi energetici sono determinati da una misura politica, ivi compresi accordi volontari;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

 nuovo

ba)si dimostra che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri tengono conto dell'evoluzione dell'uso e della domanda di energia in assenza della misura politica in questione considerando almeno i fattori seguenti: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello unionale e nazionale;

cb)i risparmi derivanti dall'attuazione della normativa unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque e non sono pertanto dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. In deroga a tale requisito, i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato. I risparmi risultanti dall'attuazione del recepimento della direttiva 2010/31/UE possono essere dichiarati come risparmi energetici ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h), del presente allegato, e a condizione che tali risparmi siano stati notificati dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2;  Le misure che promuovono miglioramenti dell'efficienza energetica nel settore pubblico conformemente agli articoli 5 e 6 possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato; 

 nuovo

d)le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra possono essere considerate rilevanti, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse producono risparmi verificabili e misurabili o stimabili nell'uso di energia finale. Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

e)gli Stati membri non possono contabilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, le riduzioni nell'uso di energia in determinati settori, compresi i trasporti e l'edilizia, che si sarebbero prodotte comunque in virtù dello scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS. Se un soggetto è parte obbligata nell'ambito di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma dell'articolo 9 della presente direttiva e del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per l'edilizia e i trasporti stradali [estremi della proposta], il sistema di monitoraggio e verifica garantisce che nel calcolo e nella comunicazione dei risparmi energetici derivanti dalle misure di risparmio energetico di tale soggetto si tenga conto del prezzo del carbonio trasferito al momento dell'immissione in consumo del combustibile [conformemente all'articolo XX della direttiva XX];

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

 nuovo

fc)è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i)i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 443/2009 5 e (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 6  del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ;  gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità alle prescrizioni dell'Unione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli nuovi; 

ii)i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all'energia in seguito all'applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE;  gli Stati membri forniscono prove e presentano le loro ipotesi e la loro metodologia di calcolo al fine di dimostrare l'addizionalità; 

gd)sono autorizzate le politiche intese a stimolare maggiori livelli di efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, dei trasporti, dei sistemi  di trasporto , dei veicoli e dei combustibili, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati  , tranne le misure politiche riguardanti l'uso di tecnologie di combustione diretta dei combustibili fossili attuate a decorrere dal 1º gennaio 2024 ;

 nuovo

h)i risparmi energetici determinati da misure politiche che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili in prodotti, apparecchiature, sistemi di trasporto, edifici o lavori non sono contabilizzati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a decorrere dal 1º gennaio 2024;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

 nuovo

ie)le misure che promuovono l'installazione di tecnologie delle energie rinnovabili di piccola scala sugli o negli edifici possono essere prese in considerazione per il soddisfacimento dei requisiti l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico richiesto a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili  nell'uso finale . Il calcolo dei risparmi energetici rispetta i requisiti di cui al presente allegato;

 nuovo

j)le misure che promuovono l'installazione di tecnologie solari termiche possono essere prese in considerazione per l'adempimento dell'obbligo di risparmio energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, a condizione che producano risparmi energetici verificabili e misurabili o stimabili nell'uso finale. Il calore ambiente catturato dalle tecnologie solari termiche può essere escluso dal relativo consumo di energia per l'uso finale;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

 nuovo

kf)è possibile accreditare appieno le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti,  tranne quelle che riguardano l'uso della combustione diretta di combustibili fossili,  purché si dimostri che tale diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che decorre fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

lg)nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo, se del caso, che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

mh)per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

ni)per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo. Per tale calcolo si conteggiano i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra la data di attuazione e  la fine di ciascun periodo d'obbligo  e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi. In alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo secondo cui  mediante il quale  si prevede di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di un altro metodo, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con esso calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale nel periodo compreso tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

3.Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 107 ter e all'articolo 28, paragrafo 11,20, paragrafo 6, siano rispettati i seguenti requisiti:

a)le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell'uso finale;

b)la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c)i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d)il volume dei risparmi energetici  prescritto  richiesti o da conseguire grazie alla misura politica è espresso in termini di consumo  di energia  energetico finale o primariao, usando i  poteri calorifici netti o i fattori di energia primaria  fattori di conversione  di cui all'articolo 29  stabiliti all'allegato IV;

e)le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici;

f)i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g)i risparmi energetici risultanti da un'azione individuale non sono dichiarati da più di una parte;

h)le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione sono comprovate rilevanti per il conseguimento dei risparmi energetici dichiarati;.

 nuovo

i)le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell'autorità pubblica responsabile dell'attuazione non hanno effetti negativi sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali.

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

 nuovo

4.Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell'articolo 107 ter, si applicano i seguenti principi:

a)sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive 2003/96/CE 8 o 2006/112/CE del Consiglio 9 ;

b)l'elasticità al prezzo  nel breve periodo  per il calcolo dell'impatto delle misure fiscali (tassazione dell'energia) rappresenta la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative;  che sono applicabili per lo Stato membro e, se del caso, fondate su studi di accompagnamento condotti da un istituto indipendente. Gli Stati membri che usano un'elasticità al prezzo diversa dall'elasticità nel breve periodo spiegano in che modo i miglioramenti dell'efficienza energetica determinati dall'attuazione di altre normative dell'Unione sono stati inclusi nello scenario di riferimento utilizzato per stimare i risparmi energetici, oppure com'è stato evitato il doppio conteggio dei risparmi energetici derivanti da altre normative dell'Unione; 

c)i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente;.

 nuovo

d)per valutare i risparmi energetici derivanti da misure fiscali si dovrebbe ricorrere a stime dell'elasticità nel breve periodo onde evitare sovrapposizioni con il diritto dell'Unione e altre misure politiche dell'Unione;

e)gli Stati membri determinano gli effetti distributivi delle misure fiscali e delle misure equivalenti sui clienti vulnerabili, sulle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali, e illustrano gli effetti delle misure di mitigazione attuate in conformità dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 3;

f)gli Stati membri forniscono prove, ivi compresi metodi di calcolo, del fatto che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure di tassazione dell'energia o del carbonio o lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS producano effetti coincidenti;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2 (adattato)

5.Notifica del metodo

In conformità del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 97 bis e 107 ter e all'articolo 28, paragrafo 1120, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a)il livello del risparmio energetico prescritto a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o del risparmio che si prevede di conseguire nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

 nuovo

b)la ripartizione nel periodo d'obbligo del quantitativo calcolato dei nuovi risparmi energetici prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, o dei risparmi energetici che si prevede di realizzare;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

cb)le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell'attuazione;

dc)i settori interessati;

ed)le misure politiche e le singole azioni, compreso il volume totale di risparmio energetico cumulativo previsto per ciascuna misura;

 nuovo

f)le misure politiche oppure i programmi o le misure finanziati a titolo di un fondo nazionale per l'efficienza energetica e attuati in via prioritaria presso le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali;

g)la quota e il volume di risparmio energetico da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

h)ove applicabile, gli indicatori utilizzati, la quota media aritmetica e i risultati delle misure politiche introdotte conformemente all'articolo 8, paragrafo 3;

i)ove applicabile, l'impatto e gli effetti negativi delle misure politiche attuate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, sulle persone in condizioni di povertà energetica, sui clienti vulnerabili e, se del caso, sulle persone che vivono negli alloggi sociali;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

je)la durata del periodo d'obbligo per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

 nuovo

k)ove applicabile, il volume di risparmi energetici o degli obiettivi di riduzione dei costi dell'energia da conseguire presso persone in condizioni di povertà energetica, clienti vulnerabili e, se del caso, persone che vivono negli alloggi sociali;

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 2

lf)le azioni previste dalla misura politica;

mg)il metodo di calcolo con le modalità per determinare l'addizionalità e la rilevanza, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala e, se del caso, i poteri calorifici netti e i coefficienti di conversione usati;

nh)la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

oi)l'approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all'interno dello Stato membro;

pj)i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 97 bis e 107 ter e il modo in cui ne è garantita l'indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

qk)nel caso delle imposte:

i)i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii)l'autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

iii)i risparmi che si prevede di conseguire;

iv)la durata della misura fiscale; e

v)il metodo di calcolo, ivi compresa l'elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla; e.

 nuovo

vi)in che modo sono state evitate sovrapposizioni con lo scambio di quote di emissioni conformemente alla direttiva EU ETS ed è stato scongiurato il rischio di doppio conteggio.

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🡻 2012/27/UE

 nuovo

ALLEGATO VI

Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

Gli audit energetici di cui all'articolo 118 si basano sui seguenti orientamenti  criteri :

a)sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;

b)comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

 nuovo

c)individuano misure di efficienza energetica per ridurre il consumo di energia;

d)individuano le possibilità di usare o produrre energia rinnovabile con efficacia di costo;

🡻 2012/27/UE

ec)ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

fd)sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

 nuovo

Requisiti minimi in materia di monitoraggio e pubblicazione della prestazione energetica dei centri di dati

Con riferimento alla prestazione energetica dei centri di dati di cui all'articolo 11, paragrafo 10, sono monitorate e pubblicate le seguenti informazioni minime:

a)denominazione del centro di dati; nome del titolare e dei gestori del centro di dati; comune in cui è ubicato il centro di dati;

b)superficie coperta del centro di dati; potenza installata; traffico dati annuale in entrata e in uscita; quantità di dati conservati e trattati nel centro di dati;

c)prestazione del centro di dati nell'ultimo anno civile completo secondo gli indicatori chiave di prestazione relativi, tra l'altro, al consumo di energia, all'utilizzo della potenza, ai valori di impostazione della temperatura e all'uso di calore di scarto, acqua ed energia rinnovabile.

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🡻 2012/27/UE

ALLEGATO VII

🡻 2019/944, articolo 70, punto 6 (adattato)

Requisiti minimi in materia di  fatturazione e  informazioni di fatturazione e consumo basatae sul consumo effettivo di gas naturale

🡻 2012/27/UE (adattato)

1.Requisiti minimi in materia di fatturazione

1.1.Fatturazione basata sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione dovrebbe avvenire sulla base del consumo effettivo almeno una volta l'anno e le informazioni sulla fatturazione dovrebbero essere rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. Può essere esentato da tale requisito il gas utilizzato solo a fini di cottura.

1.2.Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, i clienti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni e ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

a)prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) raffronto  confronti tra il consumo  corrente  attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

c) i recapiti (compresi i siti Internet) delle  informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet, da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature  a  che utilizzano energia.

Inoltre, ogniqualvolta ciò risulti utile e possibile, gli Stati membri provvedono affinché le fatture, i contratti, le transazioni e le ricevute emessi dalle stazioni di distribuzione contengano, siano accompagnati o rimandino a confronti con rispetto a un cliente finale medio o di riferimento appartenente alla della stessa categoria di utenza da fornire ai clienti finali in modo chiaro e comprensibile.;

1.3.Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori deil sistemia di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi Internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche  a energia  al fine di ridurre il consumo delle stesse.

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🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 4 (adattato)

ALLEGATO VIIIVII bis

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1.Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento almeno una volta all'anno.

2.Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

 Fino al 31 dicembre 2021  Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto  trimestre, su  richiesta o  quando i clienti finali hanno optato per  che hanno scelto la fatturazione elettronica, altrimentioppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1º gennaio 2022, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il  raffrescamento  raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/ raffrescamento  raffreddamento.

3.Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

a)prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei ripartitori dei costi di riscaldamento;

b)informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffrescamento, e una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di fornire informazioni in merito alle emissioni di gas a effetto serra per includere solo l'alimentazione da sistemi di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW;.

c)raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del  raffrescamento  raffreddamento;

d)i recapiti (compresi i siti Internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia;

e)informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, a seconda di quanto previsto negli Stati membri;

f)confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).

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🡻 2019/826, articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

ALLEGATO IXVIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il  raffrescamento  raffreddamento

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento di cui all'articolo 2014, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL  RAFFRESCAMENTO  RAFFREDDAMENTO

1.La domanda di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento in termini di energia utile valutata 10 e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno 11 per settore:

a)residenziale;

b)dei servizi;

c)industriale;

d)eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di  raffrescamento  raffreddamento e riscaldamento utile.

2.L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento:

a)per tecnologia, in GWh/anno 12 , per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i)fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

ii)fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

iii)fornita extra loco attraverso:

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

calore di scarto;

altre tecnologie e fonti extra loco;

b)identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o  raffrescamento  raffreddamento, in GWh/anno:

i)impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii)impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato III, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii)impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv)impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o  raffrescamento  raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v)impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;

c)quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento 13 nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a)la domanda di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b)punti per la fornitura di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c)punti per la fornitura di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento  pianificati  progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento  pianificati  progettati.

4.Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5.Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6.Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL  RAFFRESCAMENTO  RAFFREDDAMENTO

7.L'analisi del potenziale economico 14 delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il  raffrescamento  raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 2014, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a)calore e freddo di scarto industriali;

b)incenerimento dei rifiuti;

c)cogenerazione ad alto rendimento;

d)fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e)pompe di calore;

f)riduzione delle perdite di calore e di  freddo  frescura da reti di teleriscaldamento  e teleraffrescamento  esistenti.

8.L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a)Elementi

i)L'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 2014, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali 15 , e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione.

ii)Lo scenario di riferimento deve  dovrebbe  fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della specifica valutazione globale 16 , oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato.

iii)Gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale.

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b)Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i)benefici:

il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento,  raffrescamento  raffreddamento ed energia elettrica);

i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;

gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile;

ii)costi:

i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;

i costi di capitale delle reti di energia associate;

i costi variabili e fissi di funzionamento;

i costi energetici;

i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;

i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

c)Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento

Si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del  raffrescamento  raffreddamento individuale efficiente.

i)L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o  raffrescamento  raffreddamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento.

ii)Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.

d)Limiti e approccio integrato

i)Il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita.

ii)L'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico – comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 – sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento.

e)Ipotesi

i)Ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione.

ii)Il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali.

iii)Gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali dell'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale.

iv)I prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni – quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute – dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f)Analisi di sensibilità

i)È effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9.Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative 17 , allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:

a)le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b)i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c)l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d)l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento;

e)i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f)una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

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🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

ALLEGATO XIX

ANALISI COSTI-/BENEFICI

Parte 2

Principi ai fini dell'articolo 2414, paragrafi 4 e 65 e 7

Le analisi costi-benefici forniscono informazioni ai fini delle misure dell'articolo 2414, paragrafi 4 e 65 e 7.

Se si  pianifica  progetta un impianto per la produzione di sola energia elettrica o un impianto senza recupero di calore, si effettua un confronto tra gli impianti  pianificati  progettati o l'ammodernamento  pianificato  progettato e un impianto equivalente che produca lo stesso quantitativo di  energia elettrica  elettricità o di calore di processo, ma che recuperi il calore di scarto e fornisca calore mediante cogenerazione ad alto rendimento e/o reti di teleriscaldamento o  teleraffrescamento  teleraffreddamento.

Nell'ambito di un dato limite geografico la valutazione tiene conto dell'impianto  pianificato  progettato e di ogni idoneo punto esistente o potenziale in cui si registra una domanda di riscaldamento  o raffrescamento  che potrebbe essere servito da tale impianto, tenendo conto delle possibilità razionali (ad esempio la fattibilità tecnica e la distanza).

Il limite di sistema è stabilito in modo da includere l'impianto  pianificato  progettato e i carichi calorifici  e di raffrescamento , quali edificio o edifici e processo industriale. Nell'ambito del limite di sistema il costo totale della fornitura di calore ed  energia elettrica  elettricità è determinato per entrambi i casi e confrontato.

I carichi calorifici  o di raffrescamento  comprendono i carichi calorifici  o di raffrescamento  esistenti, quali l'impianto industriale o un sistema di teleriscaldamento  o teleraffrescamento  esistente nonché, nelle zone urbane, il carico calorifico  o di raffrescamento  e i costi che emergerebbero se un gruppo di edifici o un settore di una città fossero forniti da una nuova rete di teleriscaldamento  o teleraffrescamento  e/o ad essa collegati.

L'analisi costi-benefici si basa su una descrizione dell'impianto  pianificato  progettato e dell'impianto o degli impianti di confronto che contempli la capacità termica ed elettrica, secondo il caso, il tipo di combustibile, l'uso previsto e il numero previsto di ore di funzionamento annuale, l'ubicazione e la domanda di energia elettrica e di energia termica.

 nuovo

La valutazione dell'uso del calore di scarto prende in considerazione le tecnologie attuali. Prende inoltre in considerazione l'uso diretto del calore di scarto o l'innalzamento del suo livello di temperatura, o entrambe le cose. In caso di recupero del calore di scarto in loco si valuta almeno l'uso di scambiatori di calore, pompe di calore e tecnologie di conversione del calore in energia. In caso di recupero del calore di scarto extra loco si valutano almeno gli impianti industriali, i siti agricoli e le reti di teleriscaldamento come potenziali punti di domanda.

🡻 2012/27/UE (adattato)

 nuovo

Ai fini del confronto, si tiene conto della domanda di energia termica e delle tipologie di riscaldamento e  raffrescamento  raffreddamento utilizzate dai punti in cui si registra una domanda di calore  o raffrescamento  situati in prossimità. Il confronto riguarda i costi relativi alle infrastrutture dell'impianto  pianificato  progettato e di quello di confronto.

Le analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 24, paragrafo 414, paragrafo 5, comportano un'analisi economica che contempla un'analisi finanziaria che rispecchia le effettive transazioni di flussi di cassa connesse con gli investimenti in singoli impianti e con il loro funzionamento.

I progetti con risultati positivi in termini di costi/benefici sono quelli in cui la somma dei benefici attualizzati nell'analisi economica e finanziaria supera la somma dei costi attualizzati (surplus costi-benefici).

Gli Stati membri stabiliscono principi guida per la metodologia, le ipotesi e l'orizzonte temporale dell'analisi economica.

Gli Stati membri possono richiedere che le società responsabili del funzionamento degli impianti di generazione di elettricità  energia  termica, le società industriali, le reti di teleriscaldamento e  teleraffrescamento  teleraffreddamento, o altre parti influenzate dal limite di sistema e dal limite geografico definiti, forniscano dati da usare nel valutare i costi e i benefici di un singolo impianto.

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🡻 2012/27/UE

ALLEGATO XIX

Garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

a)Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:

i)la garanzia di origine dell'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:

consenta ai produttori di dimostrare che l'energia elettrica da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;,

sia precisa, affidabile e a prova di frode;,

sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;

ii)la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.

b)La garanzia di origine di cui all'articolo 2414, paragrafo 10, comprende quantomeno le seguenti informazioni:

i)la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;

ii)le date e i luoghi di produzione;

iii)il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'energia elettrica;

iv)la quantità e l'uso del calore generato insieme all'energia elettrica;

v)la quantità di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato IIIII, che la garanzia rappresenta;

vi)il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato IIIII, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati indicati nell'allegato IIIII, lettera f);

vii)l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;

viii)se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;

ix)se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;

x)la data di messa in servizio dell'impianto; e

xi)la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde a una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

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🡻 2012/27/UE

ALLEGATO XIIXI

Criteri di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe della rete elettrica

1.Le tariffe di rete rispecchiano i risparmi di costi nelle reti imputabili alla domanda e a misure di gestione della domanda e di produzione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di queste ultime.

2.La regolamentazione e le tariffe di rete non impediscono agli operatori di rete o ai rivenditori al dettaglio di rendere disponibili servizi di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'energia elettrica, in particolare:

a)lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;

b)i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;

c)la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;

d)la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;

e)la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e

f)lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'energia elettrica" include i mercati non regolamentati ("over-the-counter") e le borse dell'energia elettrica per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.

3.Le tariffe di rete o di vendita al dettaglio possono sostenere una tariffazione dinamica per misure di gestione della domanda dei clienti finali, quali:

a)tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo;

b)tariffe di picco critico;

c)tariffazione in tempo reale; e

d)tariffazione ridotta in ora di punta.

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🡻 2012/27/UE

ALLEGATO XIIIXII

REQUISITI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE E I GESTORI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione:

🡻 2018/2002, articolo 1, punto 16, e allegato, punto 6

a)elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

🡻 2012/27/UE

b)forniscono a tutti i nuovi produttori di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi al sistema tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:

i)una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;

ii)un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;

iii)un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 24 mesi, tenuto conto di ciò che è ragionevolmente praticabile e non discriminatorio;

c)definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme standard di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Esse possono prevedere diversi tipi di connessione.

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🡻 2012/27/UE (adattato)

ALLEGATO XIVXIII

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

 nuovo

Risultati/raccomandazioni derivanti dall'analisi/audit effettuata/o prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;

🡻 2012/27/UE

Uun elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;

i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;

un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;

data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

l'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;

un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;

disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto);

informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

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🡻 2012/27/UE (adattato)

ALLEGATO XV

Tavola di concordanza

Direttiva 2004/8/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 30

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 32

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 31

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 33

Articolo 3, lettere e) ed f)

Articolo 3, lettera g)

Articolo 2, punto 35

Articolo 3, lettera h)

Articolo 3, lettera i)

Articolo 2, punto 34

Articolo 3, lettera j)

Articolo 3, lettera k)

Articolo 2, punto 36

Articolo 3, lettera l)

Articolo 2, punto 37

Articolo 3, lettera m)

Articolo 2, punto 39

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 38

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punti 40, 41, 42, 43 e 44

Articolo 4, paragrafo 1

Allegato II, lettera f), punto 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 10, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 14, paragrafo 10, primo comma e allegato X

Articolo 6

Articolo 14, paragrafi 1 e 3, allegati VIII e IX

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 8

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 6, 7, 8 e 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, allegato XIV, parte 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 11

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafi 1 e 3

Articolo 12, paragrafo 2

Allegato II, lettera c)

Articolo 13

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 28

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 29

Articolo 18

Articolo 30

Allegato I

Allegato I, parte 2

Allegato II

Allegato I, parte 1 e parte 2, ultimo comma

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato IX

Direttiva 2006/32/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 3, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 3, lettera b)

Articolo 2, punto 4

Articolo 3, lettera c)

Articolo 2, punto 6

Articolo 3, lettera d)

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 3, lettera e)

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, lettere f), g), h) e i)

Articolo 2, punti da 8 a 19

Articolo 3, lettera j)

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 28

Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, lettera l)

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 26

Articolo 3, lettera m)

Articolo 3, lettera n)

Articolo 2, punto 23

Articolo 3, lettera o)

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, lettera p)

Articolo 2, punto 21

Articolo 3, lettera q)

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, lettere r) ed s)

Articolo 2, punti 24, 29, 44 e 45

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articoli 5 e 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 8, lettere a) e b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafi 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punto i)

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), punto ii), e lettera e)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 10 e allegato VII, punto 1.1

Articolo 13, paragrafo 3

Allegato VII, punti 1.2 e 1.3

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e d)

Articolo 21

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafi 4, e paragrafi da 7 a 11

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 29

Articolo 20

Articolo 30

Allegato I

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato III

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

🡹 

ALLEGATO XV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive 
(di cui all'articolo 36)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1)

Direttiva 2013/12/UE del Consiglio
(GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28)

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210)

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

limitatamente all'articolo 54

Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio 
(
GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66)

limitatamente all'articolo 1

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione
(GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3)

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)

limitatamente all'articolo 70

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno 
(di cui all'articolo 36)

Direttiva

Termine di recepimento

2012/27/UE

5 giugno 2014

(UE) 2018/844

10 marzo 2020

(UE) 2018/2002

25 giugno 2020, a eccezione dell'articolo 1, punti da 5 a 10, e dell'allegato, punti 3 e 4

25 ottobre 2020 per l'articolo 1, punti da 5 a 10, e l'allegato, punti 3 e 4

(UE) 2019/944

31 dicembre 2019 per l'articolo 70, punto 5, lettera a)

25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4

31 dicembre 2020 per l'articolo 70, punti da 1 a 3, punto 5, lettera b), e punto 6

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Allegato XVI

Tavola di concordanza

Direttiva 2012/27/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

-

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 9

-

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 11

_

Articolo 2, punti 12 e 13

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 26

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 26

-

Articolo 2, punto 27

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 31

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 36

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 40

Articolo 2, punto 39

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 40

-

Articolo 2, punto 41

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 42

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 43

Articolo 2, punto 44

-

Articolo 2, punto 45

Articolo 2, punti 44 e 45

Articolo 2, punti 46 e 47

-

Articolo 2, punti 48, 49 e 50

-

Articolo 3

-

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

-

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

-

-

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punti i), ii) e iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d), punto iv)

-

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera e)

-

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

-

-

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

-

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 1, quarto e quinto comma

-

Articolo 5, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafi 6 e 7

-

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

-

-

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

-

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

-

Articolo 7, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, lettere a) e b)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 7

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Articolo 7, paragrafo 8

-

Articolo 7, paragrafo 9

-

Articolo 7, paragrafo 10

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Articolo 7, paragrafo 11

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Articolo 8, paragrafi 11, 12 e 13

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 8, paragrafo 14

Articolo 7 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3

-

Articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 7 bis, paragrafi 4 e 5

Articolo 9, paragrafi 7 e 8

-

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 7 bis, paragrafi 6 e 7

Articolo 9, paragrafi 10 e 11

Articolo 7 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

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Articolo 10, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 8, paragrafi 3 e 4

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-

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

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Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 9

-

Articolo 11, paragrafo 10

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 9 bis

Articolo 13

Articolo 9 ter

Articolo 14

Articolo 9 quater

Articolo 15

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 10 bis

Articolo 17

Articolo 11

Articolo 18

Articolo 11 bis

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera a), punti da i) a v)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punti da i) a v)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, punto vi)

Articolo 12, paragrafo 2), lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

-

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto i)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punti ii) e iii)

-

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma, punto iv)

-

Articolo 21, paragrafo 4

-

Articolo 21, paragrafo 5, terzo e quarto comma

-

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 30

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

-

-

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma

-

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

-

Articolo 23, paragrafi 5 e 6

-

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14, paragrafo 5, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 24, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera a)

Articolo 14, paragrafo 5, lettere b), c) e d)

-

-

Articolo 24, paragrafo 4, lettere b), c) e d) e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 24, paragrafo 4, terzo e quarto comma

Articolo 14, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 6), lettera b)

-

Articolo 14, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 24, paragrafo 5), lettera b)

-

Articolo 24, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 6, secondo e terzo comma

Articolo 24, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 14, paragrafi 7, 8 e 9

Articolo 24, paragrafi 6, 7 e 8

-

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafi 10 e 11

Articolo 24, paragrafi 10 e 11

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1, secondo e terzo comma

-

-

Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 15, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis

-

Articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, primo comma

Articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8

Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma

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Articolo 15, paragrafo 6, primo comma

-

Articolo 15, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 10

Articolo 15, paragrafo 9, primo comma

Articolo 25, paragrafo 11

Articolo 15, paragrafo 9, secondo comma

-

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

-

-

Articolo 26, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

-

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 17, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

-

Articolo 17, paragrafo 4

-

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 27, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b)

-

Articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 18, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 27, paragrafo 3

-

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 27, paragrafo 5, lettere a) e b)

-

Articolo 27, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 27, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d)

-

-

Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)

-

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 5, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1), lettera b)

Articolo 7, paragrafo 7, primo comma

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater

Articolo 28, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 20, paragrafo 3 quinquies

Articolo 28, paragrafo 8, primo comma

-

Articolo 28, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 20, paragrafi 4, 5, 6 e 7

Articolo 28, paragrafi 9, 10, 11 e 12

Articolo 21

Articolo 29, paragrafo 1

-

Articolo 29, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Articolo 22, paragrafi 1 e 2

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

-

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 32

Articolo 24, paragrafi 4 bis, 5 e 6

Articolo 33, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafi 7, 8, 9, 10 e 12

-

Articolo 24, paragrafi 13 e 14

Articolo 33, paragrafi 4 e 5

Articolo 24, paragrafo 15, frase introduttiva

Articolo 33, paragrafo 7, frase introduttiva

Articolo 24, paragrafo 15, lettera a)

-

Articolo 24, paragrafo 15), lettera b)

Articolo 33, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 33, paragrafo 7), lettere b), c), d), e) e f)

Articolo 24, paragrafo 15, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 34

Articolo 27, primo comma

Articolo 36, primo comma

Articolo 27, secondo comma

-

Articolo 27, terzo comma

Articolo 36, secondo comma

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 28, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 35, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 37

Articolo 30

Articolo 38

-

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

-

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VII bis

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

-

-

Allegato XV

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Allegato XVI

_____________

(1)    Decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).
(2)    GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.
(3)    GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.
(4)    Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).
(5)    Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
(8)    Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(9)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(10)     Quantità di energia termica necessaria per soddisfare la domanda di riscaldamento e raffrescamento degli utenti finali.  The amount of thermal energy needed to satisfy the heating and cooling demand of end-users.
(11)     Utilizzare i dati più recenti disponibili.  The most recent data available should be used.
(12)     Utilizzare i dati più recenti disponibili.  The most recent data available should be used.
(13)     L'individuazione del "raffrescamento rinnovabile" deve essere effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, dopo che sarà stata stabilita ai sensi dell'articolo 35 della medesima direttiva la metodologia di calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento; fino ad allora sarà effettuata secondo una metodologia nazionale idonea.  The identification of 'renewable cooling' shall, after the methodology for calculating the quantity of renewable energy used for cooling and district cooling is established in accordance with Article 35 of Directive (EU) 2018/2001, be carried out in accordance with that Directive. Until then it shall be carried out according to an appropriate national methodology.
(14)     L'analisi del potenziale economico dovrebbe evidenziare il volume di energia (in GWh) che può essere generato annualmente da ciascuna delle tecnologie analizzate. Occorre inoltre tenere conto delle limitazioni e delle interrelazioni all'interno del sistema energetico. L'analisi può far ricorso a modelli basati su ipotesi rappresentative dell'operatività di tecnologie o sistemi di tipo comune.  The analysis of the economic potential should present the volume of energy (in GWh) that can be generated per year by each technology analysed. The limitations and interrelations within the energy system should also be taken into account. The analysis may make use of models based on assumptions representing the operation of common types of technologies or systems.
(15)     Inclusa la valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001.  Including the assessment referred to in Article 15, paragraph 7 of Directive (EU) 2018/2001.
(16)     La data limite per tenere conto delle politiche per lo scenario di riferimento è la fine dell'anno che precede l'anno entro la fine del quale occorre notificare la valutazione globale. Non è quindi necessario tenere conto delle politiche che entrano in azione nell'anno che precede il termine per la notifica della valutazione globale.  The cut-off date for taking into account policies for the baseline scenario is the end of the year preceding to the year by the end of which the comprehensive assessment is due. That is to say, policies enacted within a year prior to the deadline for submission of the comprehensive assessment do not need to be taken into account.
(17)     La panoramica comprende programmi e misure di finanziamento che potrebbero essere adottate nel periodo della valutazione globale, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.  This overview shall include financing measures and programmes that may be adopted over the period of the comprehensive assessment, not prejudging a separate notification of the public support schemes for a State aid assessment.
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