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Document 52018PC0631

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

    COM/2018/631 final

    Bruxelles, 12.9.2018

    COM(2018) 631 final

    2018/0330(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
    e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio




    FMT:ItalicContributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea adottato a tempo di record dopo la crisi migratoria del 2015 è entrato in vigore il 6 ottobre 2016 1 . Tuttavia, rimane del lavoro da fare per garantire, nel quadro di un approccio globale in materia di migrazione, il controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e per intensificare considerevolmente il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari. La guardia di frontiera e costiera europea così come attualmente organizzata ha apportato miglioramenti al riguardo. È però assolutamente necessario che sia pienamente all'altezza dell'ambizione e dell'esigenza dell'Unione europea di proteggere efficacemente le frontiere esterne e di rispondere alle future sfide nel settore della migrazione. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe rappresentare un esempio tangibile della solidarietà europea pronta all'impiego operativo laddove necessario e rafforzare la protezione delle frontiere esterne condivise dell'Unione.

    La Commissione ha già presentato la sua visione 2 di guardia di frontiera e costiera europea rafforzata e pienamente operativa per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in materia di sicurezza dell'Unione. Per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 la Commissione ha proposto di creare un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera e di innalzare a 34,9 miliardi di EUR i fondi per la gestione della migrazione e delle frontiere, quindi quasi triplicandoli rispetto ai 13 miliardi di EUR dell'attuale periodo, per dare una risposta mirata alle crescenti sfide in materia di migrazione, mobilità e sicurezza. Questo permetterà una migliore gestione delle frontiere dell'UE da parte della guardia di frontiera e costiera europea e una politica più efficace in materia di migrazione.

    La Commissione ha inoltre proposto di fornire un sostegno finanziario per l'attrezzatura e la formazione della componente nazionale della guardia di frontiera e costiera europea negli Stati membri, affinché questi ultimi possano incrementare la loro capacità operativa, per il rafforzamento degli strumenti esistenti e per lo sviluppo di sistemi informativi a livello dell'UE per le frontiere, la gestione della migrazione e la sicurezza. In questo ambito, il 12 giugno 2018 la Commissione ha proposto il Fondo Asilo e migrazione, lo strumento per la gestione delle frontiere e il Fondo Sicurezza interna dotandoli complessivamente di 20,9 miliardi di EUR.

    Nelle sue conclusioni del giugno 2018, il Consiglio europeo ha confermato la necessità di un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE da realizzare intensificando ulteriormente il ruolo di sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato. I principi fondamentali concordati nelle conclusioni del Consiglio europeo sono stati ulteriormente ribaditi dagli Stati membri in diverse sedi 3 , e sottolineano la necessità di rafforzare gli strumenti della solidarietà europea, tra cui l'esigenza di garantire una gestione efficace delle frontiere esterne grazie a una guardia di frontiera e costiera europea più forte e una politica europea di rimpatrio più efficace e coerente fondata su una maggiore solidarietà e sulla fiducia reciproca.

    Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen ha insistito sulla necessità di introdurre rapidamente la vera e propria strategia di gestione integrata delle frontiere concordata tra le istituzioni, la strategia tecnica e operativa da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le successive strategie nazionali degli Stati membri. Il Parlamento europeo ha altresì espresso preoccupazione per le incoerenze nell'attuazione della strategia di gestione integrata delle frontiere negli Stati membri e sottolineato che la piena esecuzione di detta strategia in tutti gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento dello spazio Schengen.

    In risposta a tali appelli e più recentemente a quello del Consiglio europeo, la Commissione presenta una serie di modifiche della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare dotando l'Agenzia di un proprio braccio operativo: un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea costituito da un personale operativo di 10 000 membri con poteri esecutivi per tutte le sue attività, per sostenere efficacemente gli Stati membri sul campo. Tale corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea non rappresenterà solo un cambiamento quantitativo bensì anche qualitativo garantendo una soluzione affidabile e prontamente disponibile. Esso farà sì che collettivamente l'UE disponga delle capacità necessarie per proteggere le frontiere esterne dell'UE, prevenire i movimenti secondari e attuare efficacemente i rimpatri dei migranti irregolari.

    Grazie anche al notevole rafforzamento dell'attrezzatura tecnica a sua disposizione, all'acquisizione di poteri esecutivi da parte del suo personale statutario e all'ulteriore potenziamento della capacità di agire nei paesi terzi, il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea rappresenterà un punto di svolta in termini di qualità ed efficacia del modo in cui collettivamente l'UE protegge le sue frontiere comuni e gestisce i flussi migratori. Fissando nuovi standard e instillando nelle guardie di frontiera una cultura europea, la guardia di frontiera e costiera europea diventerà anche il prototipo delle modalità di attuazione della gestione delle frontiere dell'UE.

    Di conseguenza, è necessario adattare il funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, e soprattutto il modo in cui vengono definite le priorità strategiche per la gestione europea integrata delle frontiere. La proposta mira pertanto a organizzare l'orientamento politico della gestione europea integrata delle frontiere istituendo un ciclo politico delle strategie europee e nazionali di gestione integrata delle frontiere. Il coordinamento dei processi di pianificazione della gestione europea integrata delle frontiere verrà migliorato per preparare meglio le operazioni alle frontiere, definire la reazione a livelli di impatto più elevati e in particolare l'eventuale intervento del corpo permanente e di altre capacità dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri. Migliorerà inoltre la preparazione delle capacità della guardia di frontiera e costiera europea grazie al coordinamento della formazione e dell'istruzione, l'acquisto di attrezzature a breve e più lungo termine, e la ricerca e sviluppo.

    La proposta migliorerà altresì la capacità di scambio di informazioni e sostegno agli Stati membri nel settore dei rimpatri. Inoltre, viene presentata insieme alla revisione della direttiva rimpatri, volta ad aiutare gli Stati membri ad aumentare l'efficienza dei rimpatri e a conseguire una politica europea di rimpatrio più efficace e coerente. La rifusione della direttiva rimpatri propone procedure più chiare e più efficaci per l'emissione delle decisioni di rimpatrio e l'esame dei ricorsi, per garantire la coerenza e le sinergie tra le procedure di asilo e di rimpatrio, nonché un uso più efficace del trattenimento per facilitare il rimpatrio. In tale contesto, le modifiche che si propone di apportare al regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea ampliano ulteriormente la portata dell'assistenza operativa che l'Agenzia fornirà agli Stati membri.

    Inoltre, tali modifiche rafforzano e potenziano la cooperazione tra l'Agenzia e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nell'invio delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in particolare nei punti di crisi e nei centri controllati. La Commissione risponde all'esigenza di garantire sinergie tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio mediante il coordinamento tra le autorità nazionali competenti e le agenzie competenti dell'Unione nonché l'aumento dell'efficienza della politica comune di rimpatrio quale elemento fondamentale di una gestione sostenibile della migrazione.

    Un altro aspetto fondamentale della gestione europea integrata delle frontiere è la cooperazione con i paesi terzi. La presente proposta rafforza la cooperazione dell'Agenzia con i paesi terzi allo scopo di promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, di scambiare informazioni e analisi dei rischi, di facilitare l'attuazione dei rimpatri al fine di aumentarne l'efficienza e di sostenere i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione. È compreso l'impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea qualora tale sostegno sia necessario per proteggere le frontiere esterne e gestire efficacemente la politica migratoria dell'Unione.

    Una guardia di frontiera e costiera europea pienamente operativa dovrebbe anche razionalizzare e utilizzare tutti gli strumenti operativi esistenti. La Commissione propone di ricomprendere il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) nella proposta relativa alla guardia di frontiera e costiera europea, per migliorare il funzionamento di EUROSUR ed estendere il suo di applicazione alla maggior parte degli aspetti della gestione integrata delle frontiere. In questo modo si migliora l'individuazione, l'anticipazione e la reazione alle situazioni di crisi alle frontiere esterne dell'UE e nei paesi terzi.

    Gli elementi summenzionati rafforzeranno la gestione integrata delle frontiere in quanto permetteranno alla guardia di frontiera e costiera europea di agire come una vera e propria polizia di frontiera per garantire la protezione delle frontiere esterne dell'UE, per gestire efficacemente i flussi migratori e per contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza all'interno dell'Unione - una condizione essenziale per preservare lo spazio Schengen.

    Motivi per migliorare il funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea

    La riserva obbligatoria di reazione rapida costituita da 1 500 guardie di frontiera è stata una delle novità del regolamento del 2016. Benché la sua creazione sia stata un successo, la riserva può essere attivata solo per interventi rapidi alle frontiere, cioè per un tipo molto specifico di intervento che affronta le situazioni di emergenza. Per il sostegno operativo agli Stati membri in prima linea nell'ambito di regolari operazioni congiunte – ossia per il tipo più comune di interventi – l'Agenzia continua a dipendere interamente dalla messa in comune volontaria delle risorse umane e tecniche degli Stati membri.

    Durante la crisi migratoria, il fabbisogno operativo dell'Agenzia per sostenere gli Stati membri si è quadruplicato: da operazioni che richiedevano 52 359 giorni/uomo nel 2014 è infatti passati a 189 705 giorni/uomo nel 2017. Anche se l'intensità della pressione alle frontiere esterne è diminuita rispetto al 2015, dato il considerevole calo degli arrivi irregolari attraverso le rotte del Mediterraneo centrale e orientale, il maggiore impegno operativo dell'Agenzia continua a contribuire notevolmente a questi risultati positivi.

    Tuttavia, il fabbisogno operativo di risorse umane e tecniche stabilito dall'Agenzia spesso non viene sufficientemente soddisfatto dagli impegni volontari degli Stati membri.

    Per garantire una protezione adeguata e duratura delle frontiere esterne è necessario un livello di impegno costantemente elevato. Dati gli sviluppi geopolitici in alcune regioni strategiche del mondo nonché le tendenze demografiche mondiali, l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea sarà chiamata a fornire un aiuto crescente agli Stati membri dell'UE nella gestione della pressione migratoria, anche tramite il sostegno per rimpatri effettivi e la cooperazione con i paesi terzi.

    Gli Stati membri hanno ampiamente anticipato questa tendenza dotando l'Agenzia di guardie di frontiera e esperti supplementari, ma purtroppo la maggior parte delle operazioni congiunte dell'Agenzia nel periodo 2015-2018 ha comunque risentito gravemente di persistenti carenze che spesso rendono il sostegno dell'Agenzia parzialmente inefficace, come la Commissione ha ripetutamene illustrato 4 . L'esercizio di impegno annuale 2018 tra l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e gli Stati membri è sfociato nella copertura del fabbisogno dell'Agenzia per le attività alle frontiere terrestri pari al 49 % soltanto per quanto riguarda guardie di frontiera e al 45 % soltanto per quanto riguarda le attrezzature. Per quanto riguarda le operazioni alle frontiere marittime, è stato coperto il 96 % del fabbisogno in termini di guardie di frontiera, ma solo il 60 % per quanto riguarda i mezzi tecnici 5 . A questa debolezza permanente dell'attuale meccanismo di messa in comune che incide sulla capacità dell'UE di mantenere sicure le nostre frontiere esterne va posto rimedio, come ha riconosciuto in numerose occasioni il Consiglio GAI 6 .

    Inoltre, nell'ambito dell'attuale meccanismo di messa in comune, gli Stati membri tendono a impegnare i loro contributi solo per luoghi determinati e periodi determinati, dando quindi all'Agenzia una flessibilità limitata per riassegnare rapidamente esperti e/o mezzi tecnici ad altre zone operative secondo necessità. L'Agenzia si trova anche di fronte a impegni insufficienti per alcuni mesi di picco e a un eccesso di impegni nei mesi più calmi. Sono tutti aspetti problematici perché l'Agenzia non può riassegnare il personale operativo in funzione delle esigenze individuate.

    L'Agenzia cerca di compensare i contributi insufficienti degli Stati membri e la mancanza di flessibilità in materia di riassegnazione mediante lo sviluppo e l'utilizzo delle capacità proprie, in particolare mettendo in comune e inviando "membri di squadre distaccati" a titolo di contributo proprio alle attività operative. Tuttavia, questo regime volontario e complementare si è rivelato in gran parte insufficiente per consentire all'Agenzia di beneficiare dei suoi principali vantaggi, ossia della prevedibilità a lungo termine dell'impegno e della flessibilità nella riassegnazione. I membri di squadre distaccati potrebbero essere messi a disposizione dell'Agenzia per un anno o più, ma la maggior parte di loro viene invece distaccata solo per il periodo minimo di tre mesi prescritto dal regolamento.

    Gli insegnamenti tratti dalle operazioni dell'Agenzia indicano chiaramente che è necessario dotarla di personale permanente e adeguatamente formato che possa essere impiegato ovunque in qualsiasi momento. Confermano inoltre l'esistenza di disparità per quanto riguarda il personale inviato dagli Stati membri, la mancanza di formazione comune, di competenze linguistiche sufficienti e di una cultura operativa comune, tutti elementi che insieme ostacolano la cooperazione sul campo. Un personale adeguatamente formato e con la stessa cultura professionale apporterebbe un reale valore aggiunto.

    Infine, analogamente alle persistenti carenze nella messa in comune delle risorse umane, l'Agenzia si trova regolarmente di fronte a carenze considerevoli dei contributi degli Stati membri per le attrezzature tecniche. Mentre appare difficile istituire un meccanismo obbligatorio di messa in comune fondato sulla partecipazione paritaria di tutti gli Stati membri, l'unica soluzione praticabile è l'ulteriore sviluppo delle capacità tecniche proprie dell'Agenzia mediante l'acquisto dei mezzi necessari, in considerazione dell'ambiziosa dotazione prevista a tal fine nella proposta della Commissione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale. Questo processo genererà una domanda supplementare di personale operativo adibito a mansioni di equipaggio per l'uso e la manutenzione di tutti questi mezzi tecnici e questo fabbisogno dovrebbe trovare riscontro nella soluzione a lungo termine.

    Occorreva rafforzare il ruolo dell'Unione nel sostegno agli Stati membri nel settore dei rimpatri, in quanto elemento fondamentale del contributo alla soluzione della situazione migratoria cui gli Stati membri dell'UE si trovano di fronte. Come dimostrano i tassi di rimpatrio dell'UE degli ultimi anni, permangono criticità per quanto riguarda l'efficace attuazione dei rimpatri. Le statistiche di Eurostat indicano per tutta l'UE una diminuzione del tasso di rimpatrio, che dal 45,8 % del 2016 è sceso ad appena il 36,6 % nel 2017. Insieme alla proposta di rifusione della direttiva rimpatri, che propone procedure più chiare e più efficaci per l'emissione delle decisioni di rimpatrio e l'esame dei ricorsi, nonché a un uso più efficace del trattenimento per facilitare i rimpatri, la presente proposta intende rafforzare il vigente quadro generale della politica di rimpatrio.

    Ai fini dell'ulteriore potenziamento del sostegno che l'Agenzia fornisce agli Stati membri e dello sviluppo di nuove attività nel settore del rimpatrio, anche in relazione ai paesi terzi, è evidente che sarà necessario mettere a disposizione più personale operativo per sostenere gli sforzi dell'Agenzia al riguardo, data in particolare l'importante dotazione di bilancio prevista per finanziare le attività di rimpatrio a opera dell'Agenzia. A tale ampliamento del mandato dovrebbe corrispondere una congrua dotazione di capacità e risorse umane, tenendo conto anche del numero già in crescita delle operazioni di rimpatrio che sono state sostenute operativamente dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea: al 3 agosto risultava che nel 2018 l'Agenzia aveva organizzato o coordinato 192 operazioni, a fronte di 90 nello stesso periodo del 2016 e di 194 nel 2017 7 .

    L'esperienza degli ultimi due anni dimostra più che mai l'importanza di intraprendere azioni nei paesi terzi, anche fornendo assistenza tecnica e operativa. La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione accordi con alcuni paesi vicini che consentano all'Agenzia di effettuare operazioni in tali paesi. I negoziati con i paesi dei Balcani occidentali sono conclusi o sono prossimi alla conclusione, e tali accordi potrebbero in futuro superare l'ambito dei paesi del vicinato e non avere limitazioni territoriali, purché tale sostegno ai paesi terzi contribuisca alla protezione delle frontiere esterne dell'UE. Per tali operazioni e per sostenere siffatte attività sul campo nei paesi terzi, anche in riferimento al rimpatrio, sarà necessario molto più personale operativo del corpo permanente.

    Obiettivi della guardia di frontiera e costiera europea

    Tutti i summenzionati elementi dimostrano l'esigenza vitale di una soluzione permanente e affidabile per garantire che l'Agenzia disponga delle capacità necessarie per proteggere le frontiere esterne dell'UE e sostenere efficacemente i rimpatri.

    Il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea adottato nel 2016 fissa i principi della gestione europea integrata delle frontiere e definisce la guardia di frontiera e costiera europea, ma disciplina principalmente il ruolo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il regolamento EUROSUR adottato nel 2013 ha istituito un quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia, ma tale quadro è attualmente limitato alla sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri. Fondendo i due regolamenti, la proposta combina i compiti dell'Agenzia e il ruolo che le autorità degli Stati membri devono svolgere nel funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea.

    Per questo motivo la Commissione propone di istituire il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea costituito da un personale operativo di 10 000 membri entro il 2020 per dotare l'Agenzia di un proprio braccio operativo efficace ed efficiente. La presente proposta è destinata a porre rimedio alle attuali carenze individuate, a rispondere alle attuali esigenze e a garantire che l'UE abbia pronta una capacità strategica per rispondere alle sfide future. In particolare, è fondamentale garantire che il corpo permanente raggiunga rapidamente entro il 2020 la piena capacità di 10 000 agenti operativi, per consentire all'Agenzia di rispondere alla situazione attuale. In tale contesto, si dovrebbe procedere alle azioni preparatorie, compresa tutta la preparazione logistica e amministrativa per le assunzioni e i distacchi, non appena sarà stato raggiunto l'accordo politico sulla proposta.

    La creazione del corpo permanente deve trovare la sua collocazione in una guardia di frontiera e costiera europea ben funzionante nella quale gli Stati membri, l'Unione e le agenzie dell'UE, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, sono ben coordinati e contribuiscono a obiettivi politici comuni e condivisi. Tale coordinamento garantirà la capacità di condividere informazioni e analisi, di coordinare la capacità di reazione e la capacità di anticipare le situazioni di crisi alle frontiere esterne a breve, medio e lungo termine nonché di sviluppare congiuntamente le necessarie capacità di reazione.

    L'entità di questo corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea si basa in ampia misura sulle attuali indicazioni per l'impegno nell'ambito dei meccanismi di messa in comune vigenti, che tuttavia, ad eccezione della riserva di reazione rapida, hanno carattere volontario. Conformemente alla decisione del consiglio di amministrazione, le guardie di frontiera destinate alle attività operative dell'Agenzia sono complessivamente 5 000. Tuttavia, in realtà i membri di squadre della guardia di frontiera e costiera europea iscritti nel sistema OPERA dell'Agenzia sono più di 7 000. Queste capacità sono integrate da 1 500 guardie di frontiera nominate dalla riserva di reazione rapida. Inoltre, nel settore del rimpatrio, l'Agenzia dispone attualmente di tre riserve che, conformemente alla decisione del consiglio di amministrazione, dovrebbero essere composte rispettivamente da 600 scorte per i rimpatri, 50 esperti in materia di rimpatrio e 40 osservatori del rimpatrio forzato. In tale contesto, l'entità proposta del corpo permanente (10 000 persone) è volta a consentire all'Agenzia non solo di colmare le attuali lacune bensì di potenziare il suo sostegno agli Stati membri in prima linea in zone operative critiche e di coprire un maggior numero di zone negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi, nonché di intensificare considerevolmente i rimpatri.

    Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere composto da tre categorie di personale operativo: 1) personale dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (categoria 1); 2) personale distaccato obbligatoriamente dagli Stati membri a lungo termine presso l'Agenzia (categoria 2); 3) personale messo a disposizione obbligatoriamente dagli Stati membri per impieghi di breve durata (categoria 3).

    La caratteristica fondamentale di questo nuovo approccio è l'inclusione del personale statutario dell'Agenzia nel corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conferendo a tale personale tutti i poteri necessari per svolgere compiti di controllo di frontiera e di rimpatrio, compresi quelli che necessitano di poteri esecutivi. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione adotta qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Questa disposizione costituisce la base giuridica per conferire poteri di contrasto agli agenti che agiscono per conto dell'Unione nello svolgimento di compiti inerenti all'introduzione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Tuttavia, tali poteri e compiti dovrebbero essere chiaramente definiti per corrispondere all'obiettivo dell'istituzione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Pertanto, l'elenco di tali compiti costituisce parte integrante della proposta. Il personale dell'Agenzia di categoria 1 costituirà una nuova tipologia di personale dell'UE presso l'Agenzia a cui sono conferiti poteri esecutivi, compreso l'uso della forza, quando è impiegato nelle squadre inviate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. La Commissione considera tale disposizione un elemento fondamentale della sua proposta riveduta che avrà un impatto considerevole ai fini del rafforzamento del mandato dell'Agenzia in modo da garantire il controllo efficace delle frontiere esterne dell'Unione.

    Il secondo elemento fondamentale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea è il carattere obbligatorio dei contributi a breve e lungo termine degli Stati membri a tale corpo, che rappresenta l'unica soluzione atta a garantire la disponibilità dei contributi necessari per le attività dell'Agenzia nello spirito di solidarietà e responsabilità per il corretto funzionamento dello spazio Schengen. I contributi individuali degli Stati membri sono stati stabiliti sulla base della chiave di distribuzione concordata durante i negoziati del 2016 per la riserva di reazione rapida e figurante all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1624.

    Questo contributo obbligatorio può rappresentare un vero problema per gli Stati membri nei casi in cui le capacità nazionali siano sovrasollecitate dai doveri nazionali. Per questo motivo la proposta prevede un sistema di sostegno finanziario per sostenere e assicurare lo sviluppo a lungo termine delle risorse umane, che consenta agli Stati membri di assumere e formare personale supplementare per dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare l'obbligo di condivisione stabilito nell'ambito del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al contempo mantenere sufficiente capacità nazionali proprie.

    La composizione modulare del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea con tre categorie di personale operativo garantirà la flessibilità necessaria per modulare l'impegno dell'Agenzia in funzione delle esigenze operative. Mentre il personale operativo statutario dell'Agenzia (categoria 1) costituirà sempre la componente principale per ?gli impieghi del corpo permanente, l'impegno del personale operativo della categoria 2 e soprattutto della categoria 3 potrebbe essere adattato nell'ambito dei meccanismi vigenti.

    Infine, il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e il suo personale operativo rappresentano una soluzione integrata per l'intero spettro degli impieghi dell'Agenzia: squadre per la gestione delle frontiere, squadre per il rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione con composizioni miste. Per questo motivo la proposta riunisce in sé tutti i meccanismi di messa in comune vigenti: attuale meccanismo di impegno annuale per le attività alle frontiere esterne, riserva obbligatoria di reazione rapida per gli interventi rapidi alle frontiere, due riserve di esperti in materia di rimpatrio e scorte per i rimpatri. Fa eccezione, per la specificità dei suoi compiti e delle sue competenze e per l'esigenza di indipendenza nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio, la riserva di osservatori del rimpatrio forzato che dovrebbe essere disciplinata separatamente.

    La proposta mira a organizzare l'orientamento politico della gestione europea integrata delle frontiere istituendo un ciclo politico delle strategie europee e nazionali di gestione integrata delle frontiere.

    La proposta rafforzerà i meccanismi di pre-allarme della guardia di frontiera e costiera europea per aumentare la reattività della risposta in caso di crisi, ma anche per affrontare meglio le situazioni che potrebbero mettere a rischio il funzionamento dello spazio Schengen.

    L'anticipazione costituirà un elemento fondamentale di tali processi. La proposta mira a migliorare il coordinamento dei processi di pianificazione della gestione europea integrata delle frontiere per preparare meglio le operazioni alle frontiere, definire la reazione a livelli di impatto più elevati e in particolare l'eventuale intervento del corpo permanente e di altre capacità dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri. Migliorerà inoltre la preparazione delle capacità della guardia di frontiera e costiera europea grazie al coordinamento della formazione e dell'istruzione, l'acquisto di attrezzature a breve e più lungo termine, e la ricerca e sviluppo.

    La proposta migliorerà altresì la capacità di scambio di informazioni e sostegno agli Stati membri nel settore dei rimpatri. Per meglio assistere gli Stati membri, la presente proposta amplia i compiti dell'Agenzia includendovi l'assistenza tecnica e operativa nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, comprese la preparazione delle decisioni di rimpatrio e altre attività precedenti al rimpatrio, nonché l'assistenza nello sviluppo e nella gestione di sistemi di gestione dei rimpatri e di sistemi di scambio di informazioni. 

    La proposta chiarirà il rispettivo ruolo degli Stati membri e dell'Agenzia nel funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, compresa la cooperazione con i terzi e i paesi terzi. Nel settore del rimpatrio, l'Agenzia sarà in grado di fornire assistenza alle attività di rimpatrio dei paesi terzi, anche attraverso l'organizzazione di operazioni di rimpatrio miste con la partecipazione di uno o più Stati membri. In particolare, il funzionamento di EUROSUR verrà ulteriormente migliorato aumentando la qualità dei dati scambiati, la sicurezza e la reattività dei sistemi. Per sostenere meglio le diverse componenti della gestione integrata delle frontiere, l'ambito di applicazione di EUROSUR passerà dalla sorveglianza delle frontiere al controllo di frontiera, comprese le comunicazioni sui movimenti secondari e le frontiere aeree. EUROSUR sarà utilizzato per le operazioni alle frontiere e la pianificazione integrata. EUROSUR migliorerà altresì la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e i terzi.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta integra le proposte della Commissione del 12 giugno 2018 miranti a istituire il Fondo per la gestione integrata delle frontiere e il Fondo Asilo e migrazione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale al fine di rafforzare il finanziamento delle componenti nazionali della guardia di frontiera e costiera europea. Tutte queste proposte della Commissione mirano a garantire congiuntamente un sistema UE di gestione delle frontiere pienamente integrato, attuato da una guardia di frontiera e costiera europea solida e pienamente operativa composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali che negli Stati membri sono responsabili della gestione delle frontiere e dei rimpatri.

    Al fine di consentire l'effettivo impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dal 1º gennaio 2020, è opportuno adottare e attuare quanto prima alcune decisioni e misure di esecuzione. In particolare, in deroga al termine normale stabilito nel regolamento, la decisione del consiglio di amministrazione relativa ai profili del corpo permanente dell'Agenzia dovrebbe essere adottata entro 6 settimane dall'entrata in vigore del regolamento e gli Stati membri dovrebbero procedere alle nomine del personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea entro 12 settimane dall'entrata in vigore del regolamento.

    Al tempo stesso, onde assicurare la continuità del sostegno alle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti gli invii fino al 31 dicembre 2019 dovrebbero essere pianificati e attuati, anche nell'ambito della riserva di reazione rapida, in conformità degli articoli 20, 30 e 31 del regolamento (UE) 2016/1624 e in conformità dei negoziati bilaterali annuali svolti nel 2018. Tali disposizioni dovrebbero essere abrogate soltanto con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020.

    La presente proposta si basa sulla politica e sulla gamma di strumenti vigenti in materia di gestione delle frontiere, in particolare la guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624. Negli ultimi due anni l'attività volta a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea ha prodotto i primi cicli di valutazione delle vulnerabilità e l'istituzione di una riserva di reazione rapida a situazioni di emergenza. Attraverso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea costituito da un personale operativo di 10 000 membri verranno ulteriormente ampliate le capacità dell'Agenzia, e quindi dell'Unione, di rispondere efficacemente alle minacce e alle sfide presenti o future alle frontiere esterne mediante il rafforzamento proattivo, la valutazione e il coordinamento delle azioni degli Stati membri alle frontiere esterne e con i paesi terzi, nonché di intensificare i rimpatri.

    Attraverso l'integrazione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) nello strumento legislativo che istituisce la guardia di frontiera e costiera europea la proposta promuove ulteriormente lo spirito di cooperazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento degli sforzi tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, prevedendo impegni concreti e vincolanti. Si basa inoltre sul regolamento (UE) n. 56/2014 8 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex.

    La proposta chiarisce il rapporto tra le valutazioni delle vulnerabilità effettuate dall'Agenzia e il meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 9 , al fine di massimizzare le sinergie tra questi due meccanismi fondamentali per il controllo di qualità europeo del funzionamento dello spazio Schengen.

    La presente proposta si fonda sulle summenzionate disposizioni vigenti e le sviluppa ulteriormente, riunendole nella guardia di frontiera e costiera europea e istituendo così a livello dell'Unione un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne come previsto dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta prosegue l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di rendere sicure le frontiere esterne, poiché la guardia di frontiera e costiera europea metterà in atto la gestione europea integrata delle frontiere. Inoltre, risponde alla richiesta del Consiglio europeo di intensificare ulteriormente il ruolo di sostegno svolto dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato, al fine di assicurare il controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e intensificare notevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La presente proposta legislativa si fonda sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    L'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e d), stabilisce che l'Unione sviluppa una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne nonché a instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. A tali fini, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

    L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), autorizza il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare misure nel settore dell'immigrazione e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

    Sussidiarietà

    L'obiettivo della presente proposta è garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'UE, al fine di gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. In uno spazio senza frontiere interne, la migrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro interessa tutti gli altri Stati membri dello spazio Schengen. Uno spazio senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne.

    Poiché il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un compito di interesse comune e condiviso che deve essere svolto secondo norme dell'Unione rigorose e uniformi e gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri bensì possono essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    Proporzionalità

    La proposta è intesa a rispondere alle nuove sfide e realtà politiche che l'Unione si trova ad affrontare, per quanto riguarda sia la gestione della migrazione che la sicurezza interna. Essa rafforza la gamma di capacità a disposizione della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare attraverso l'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri al fine di affrontare in modo globale le sfide nel campo della gestione delle frontiere dell'UE e del rimpatrio. La proposta garantisce che le norme in materia di gestione integrata delle frontiere vengano pienamente e correttamente attuate dagli Stati membri conformemente a un ciclo politico strategico pluriennale coerente, che vengano adottate idonee misure per prevenire le situazioni di crisi e dare una risposta efficace e tempestiva alle frontiere esterne se insorge una situazione di questo tipo; solo qualora la situazione diventi più critica verranno adottati a livello dell'Unione provvedimenti urgenti per l'intervento diretto sul campo. In considerazione dei suoi obiettivi e in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

    Scelta dell'atto giuridico

    Come spiegato nel capitolo 1, la creazione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e la definizione delle necessarie misure di accompagnamento costituiscono nuovi elementi essenziali che incidono considerevolmente sul funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea. Data l'importanza di tali cambiamenti è necessario modificare il regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Si tratta inoltre dell'occasione per integrare meglio EUROSUR modificato nella guardia di frontiera e costiera europea incorporando nel nuovo regolamento gli elementi modificati del regolamento (UE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), come concluso nella valutazione del regolamento EUROSUR.

    Infatti, solo un regolamento può offrire il grado di uniformità necessario per garantire la gestione integrata delle frontiere esterne e assicurare che l'Agenzia svolga un ruolo efficace nei rimpatri. Inoltre, considerando che la guardia di frontiera e costiera europea e EUROSUR sono stati istituiti mediante regolamento, per la presente proposta di modifica e fusione dei due regolamenti risulta idoneo lo stesso atto giuridico.

    Diritti fondamentali

    La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tutte le attività della guardia di frontiera e costiera europea, per quanto riguarda sia l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sia le autorità degli Stati membri competenti per la gestione delle frontiere e il rimpatrio saranno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compresi il diritto di asilo (articolo 18 della Carta), la protezione dal respingimento (articolo 19 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta). La proposta tiene pienamente conto dei diritti dei minori e delle particolari esigenze delle persone in situazioni vulnerabili.

    La proposta è pertanto in linea con gli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    3.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il contributo dell'UE per l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è già parte integrante del bilancio dell'Unione sulla base della scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta della Commissione relativa al regolamento che istituisce la guardia di frontiera e costiera europea. Inoltre, nella scheda finanziaria che accompagna le proposte della Commissione relative all'ETIAS e al pacchetto Interoperabilità sono state individuate alcune risorse aggiuntive.

    Per istituire il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e acquistare le attrezzature proprie dell'Agenzia, nonché per affrontare adeguatamente gli altri compiti - nuovi o potenziati - previsti dalla presente proposta, è necessario aggiungere un importo di 577,5 milioni di EUR al contributo dell'UE stabilito per il 2019 e il 2020 nell'ambito del vigente quadro finanziario pluriennale; per fare questo, potrebbe essere necessario ricorrere agli strumenti speciali previsti dal regolamento QFP. Per il periodo 2021-2027 sarà necessario un contributo complessivo dell'UE di 11 270 milioni di EUR per coprire il potenziamento dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia, concernenti in gran parte la messa in atto del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'acquisto dell'attrezzatura propria dell'Agenzia. Tali importi saranno integrati dal contributo corrispondente dei paesi associati Schengen.

    Il contributo dell'UE richiesto per il periodo 2021-2027 può essere finanziato entro i massimali stabiliti nella proposta di quadro finanziario pluriennale del 2 maggio 2018.

    Per quanto riguarda le risorse umane, era previsto che l'Agenzia giungesse ad avere nel 2020 un personale di 1 000 membri. Per costituire il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea l'Agenzia sarà dotata di posti supplementari, cominciando con 750 posti nel 2019 per giungere a 3 000 posti nel 2025. Questi posti supplementari saranno ripartiti equamente tra agenti temporanei e agenti contrattuali. I nuovi posti saranno utilizzati prevalentemente per assumere e formare personale operativo di categoria 1 del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Tuttavia, questa categoria comprenderà anche il personale previsto per la creazione e la gestione dell'unità centrale ETIAS.

    Inoltre, all'interno dei summenzionati 3 000 posti, l'Agenzia potrebbe utilizzare fino al 4 % dell'organico totale del corpo permanente per assumere personale di sostegno per la costituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea (assunzione, gestione corrente, pianificazione operativa, ecc.), la dotazione di personale degli uffici antenna operativi, l'acquisto delle attrezzature dell'Agenzia, altri nuovi compiti relativi al funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui EUROSUR, il mandato rafforzato per i rimpatri e il rilevamento di FADO.

    Oltre al bilancio dell'Agenzia, all'interno dei Fondi nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere è previsto il sostegno all'attuazione di EUROSUR ampliato da parte degli Stati membri; tale sostegno verrà erogato nel 2020 attraverso le risorse esistenti del Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti (52,5 milioni di EUR) e nel periodo 2021-2027 attraverso quelle del futuro Fondo per la gestione integrata delle frontiere (647,5 milioni di EUR), di cui il 10 % destinato a EUROSUR. Le azioni pertinenti saranno attuate in regime di gestione concorrente o di gestione diretta.

    Il regolamento finanziario quadro rivisto per le agenzie decentrate, che comprende norme rafforzate sulla governance di tali agenzie nel settore delle frodi, delle irregolarità, del conflitto di interessi e del controllo interno, integrerà le disposizioni della presente proposta.

    4.Preparazione e consultazioni dei portatori di interessi

    Nel 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio cinque relazioni sullo stato di avanzamento delle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea, contenenti anche un'analisi delle carenze riscontrate. A tali relazioni sono spesso seguiti dibattiti in sede di Consiglio e presentazioni presso le commissioni competenti del Parlamento europeo.

    Nella sua comunicazione di febbraio 10 la Commissione ha delineato le priorità e una gamma di alternative per il futuro quadro finanziario pluriennale dell'Unione, prospettando una guardia di frontiera e costiera europea solida e pienamente operativa al centro di un sistema UE di gestione delle frontiere pienamente integrato. Nella sua comunicazione del 2 maggio 2018 11 che accompagna la proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione ha ribadito il proprio impegno ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo e ha proposto di creare un corpo permanente di circa 10 000 guardie di frontiera.

    Il 5 luglio il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha organizzato un seminario informale per discutere il futuro quadro giuridico dell'Agenzia; un resoconto scritto dell'incontro corredato delle posizioni distinte di 8 Stati membri è stato sottoposto all'attenzione della Commissione. Inoltre, il nuovo mandato dell'Agenzia è stato discusso il 9 luglio alla riunione del Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, durante la quale i rappresentanti degli Stati membri hanno espresso i rispettivi pareri preliminari sulle idee contenute nella proposta relativa al QFP. Per quanto riguarda EUROSUR, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1052/2013, la Commissione ha svolto una valutazione generale di EUROSUR. La relazione di tale valutazione è allegata alla proposta. La relazione di valutazione ha concluso che il quadro EUROSUR ha raggiunto i suoi obiettivi, ma che il funzionamento di EUROSUR potrebbe essere migliorato con il passaggio da un sistema informativo tecnico a un quadro di governance per lo scambio di informazioni e la cooperazione. Si sono svolte consultazioni di follow-up con il gruppo di esperti su EUROSUR, creato e gestito dall'Agenzia per sostenere l'attuazione di EUROSUR, e con il gruppo di esperti su EUROSUR istituito specificamente dalla Commissione per discutere e seguire il processo di valutazione nonché discutere eventuali modifiche del regolamento vigente. Il 6 e 7 febbraio 2018 si è svolto un seminario organizzato specificamente dalla Commissione per discutere gli aspetti tecnologici e industriali di EUROSUR con rappresentanti del settore, ricercatori e esperti degli Stati membri, delle istituzioni UE e delle agenzie. Per valutare i costi/benefici delle varie modifiche prospettate dalla proposta, la Commissione ha commissionato uno studio per valutare gli impatti delle varie opzioni relative alle possibili evoluzioni del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

    Tenuto conto dell'invito del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 a intensificare ulteriormente il ruolo di sostegno svolto dall'Agenzia attraverso un mandato rafforzato, e della necessità di rispondere a tale invito in tempi congrui, è stato deciso di non svolgere la valutazione d'impatto.

    5.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    La proposta (articolo 8) introduce un ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere come modo per garantire l'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere da parte della guardia di frontiera e costiera europea. Il ciclo pluriennale stabilirà un processo interoperabile, unificato e continuo per fornire orientamenti strategici a tutti i soggetti rilevanti al livello dell'Unione e degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere e rimpatri per attuare la gestione europea integrata delle frontiere con modalità coerenti e integrate e con metodo. Il ciclo inizierà con l'orientamento politico della gestione europea integrata delle frontiere fornito sotto forma di atto delegato della Commissione, che sarà poi attuato mediante la strategia tecnica e operativa elaborata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le strategie nazionali elaborate dagli Stati membri. In vista della preparazione del ciclo successivo verrà portata a termine una valutazione dell'attuazione di queste tre fasi.

    Sono illustrati di seguito gli elementi principali della proposta di creazione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, accompagnata da miglioramenti di altre capacità fondamentali (v. in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, gli articoli da 55 a 60 e gli articoli 63 e 64).

    Gli elementi essenziali relativi al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sono illustrati nel capitolo 1, in particolare per quanto riguarda la composizione e l'entità, l'ambito di attività, la natura obbligatoria e l'applicazione dei poteri esecutivi.

    Per tenere conto della natura composita del corpo permanente, la proposta introduce il concetto di personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, costituito da guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente. Tale personale potrà essere impiegato nell'ambito di tre tipi di squadre: per la gestione delle frontiere, per il rimpatrio e per il sostegno alla gestione della migrazione.

    I contributi individuali degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sono definiti conformemente agli allegati IV e V e sono ripartiti sulla base della chiave di distribuzione concordata per la riserva di reazione rapida figurante nell'allegato I del vigente regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

    Il funzionamento del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e la sua composizione saranno oggetto di una revisione intermedia svolta dalla Commissione. Sulla base di tale revisione intermedia, la Commissione potrà esaminare l'opportunità di modificare i pertinenti allegati.

    Per garantire una cultura professionale comune, alle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere data una formazione specifica e una uniforme.

    Nell'ottica dell'invio di squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio di paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe sviluppare le capacità delle proprie strutture di comando e controllo.

    Per superare le persistenti carenze nella messa in comune volontaria di attrezzature tecniche degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i mezzi di larga scala, l'Agenzia dovrebbe disporre di attrezzature proprie, da impiegare per operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o per ogni altra attività operativa. L'Agenzia è giuridicamente abilitata ad acquistare o noleggiare le proprie attrezzature tecniche dal 2011, ma tale possibilità è stata considerevolmente ostacolata dalla mancanza di risorse di bilancio. Con l'adozione del regolamento del 2016, l'Agenzia è stata dotata di un bilancio specifico di 40 milioni di EUR per acquistare attrezzature medio-piccole e si è avvalsa in modo crescente di tali possibilità. Come conseguenza naturale di tali sviluppi nonché per stare al passo col livello di ambizione alla base dell'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, la Commissione ha stanziato una dotazione significativa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per consentire all'Agenzia di acquisire, mantenere e gestire i necessari mezzi aerei, navali e terrestri corrispondenti alle esigenze operative.

    Mentre l'acquisizione dei mezzi necessari potrebbe essere un processo lungo, in particolare per quelli di grandi dimensioni, l'attrezzatura propria dell'Agenzia dovrebbe in definitiva diventare la spina dorsale delle operazioni, con contributi supplementari degli Stati membri da richiedere in circostanze eccezionali. Le attrezzature dell'Agenzia dovrebbero essere gestite in larga misura dal personale tecnico dell'Agenzia appartenente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Per garantire l'uso efficace delle risorse finanziarie proposte per le attrezzature proprie dell'Agenzia, il processo dovrebbe basarsi su una strategia pluriennale decisa il prima possibile dal consiglio di amministrazione e corredata di un piano d'azione.

    Per agevolare l'opera dell'Agenzia negli Stati membri che ospitano le sue attività operative alle frontiere esterne e quelle relative ai rimpatri, l'Agenzia avrà la possibilità di istituire uffici antenna in tali Stati membri per la durata delle sue attività operative. Gli uffici antenna fungeranno da interfaccia tra l'Agenzia e gli Stati membri ospitanti, per assicurare il coordinamento, la comunicazione e il supporto logistico e garantire il buon funzionamento di tutti i processi connessi a tali attività operative. Tali uffici verranno creati in luoghi geograficamente prossimi alle zone in cui si svolgono le attività operative.

    La proposta (articoli 9 e 67) istituisce un quadro di pianificazione integrata della guardia di frontiera e costiera europea. Tale pianificazione incorporerà i vari processi di pianificazione delle autorità competenti per la guardia di frontiera e il rimpatrio degli Stati membri e dell'Agenzia a breve, medio e lungo termine. La pianificazione integrata seguirà il ciclo politico strategico pluriennale della gestione europea integrata delle frontiere.

    La proposta stabilisce una metodologia standard di pianificazione rispetto agli scenari stabiliti dall'Agenzia. Tali scenari basati sull'analisi dei rischi terranno conto del contesto geopolitico e saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

    La proposta introduce la pianificazione dello sviluppo delle capacità della guardia di frontiera e costiera europea. La pianificazione dello sviluppo delle capacità istituita dalla presente proposta è un meccanismo volto a raffrontare e far convergere i piani a lungo termine degli Stati membri e dell'Agenzia al fine di individuare opportunità nel campo della formazione e dell'istruzione, della normazione tecnica e operativa, degli appalti congiunti per le attrezzature, della ricerca e sviluppo. L'Agenzia acquisirà nuove capacità a sostegno delle ?esigenze individuali degli Stati membri e svolgerà un ruolo fondamentale nel coordinare lo sviluppo delle capacità per l'intera guardia di frontiera e costiera europea.

    I processi di pianificazione dello sviluppo delle capacità porteranno alla definizione di una tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea, che sarà approvata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e allegata alla strategia tecnica e operativa di gestione integrata delle frontiere. La tabella di marcia relativa alle capacità darà gli orientamenti strategici per lo sviluppo delle capacità della guardia di frontiera e costiera europea e porterà alla definizione dei programmi di appalto e delle tabelle di marcia tecnologiche. Tali programmi di appalto aiuteranno gli Stati membri e l'Agenzia per l'acquisto e il noleggio di attrezzatura tecnica 12 mentre le tabelle di marcia tecnologiche sosterranno l'Agenzia nell'identificazione dei principali temi di ricerca 13 e saranno prese in considerazione per la programmazione degli strumenti dell'UE a sostegno delle attività operative e di ricerca nel settore della gestione integrata delle frontiere e dei rimpatri.

    La proposta rafforza i requisiti vigenti in materia di pianificazione di emergenza a livello degli Stati membri nell'ambito del processo complessivo di pianificazione integrata. La pianificazione di emergenza interessa tutte le misure e le risorse necessarie per consentire l'eventuale rafforzamento delle capacità, ivi compresi la logistica e il sostegno, di fronte a livelli di impatto più alti alle frontiere esterne, comprese le capacità per sostenere l'impiego di capacità aggiuntive coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali piani dovrebbero continuare a essere soggetti al meccanismo di controllo della qualità nell'ambito del meccanismo di valutazione delle vulnerabilità.

    A breve termine, la pianificazione operativa sarà coordinata tra gli Stati membri e con l'Agenzia nel quadro di EUROSUR conformemente ai processi di pianificazione delle operazioni congiunte alle frontiere stabiliti dall'Agenzia 14 .

    La proposta (articolo 18 e seguenti) inserisce EUROSUR nel regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea in quanto elemento necessario per il funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea.

    EUROSUR diventa un quadro di governance per lo scambio di informazioni e per la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della gestione delle frontiere e l'Agenzia a partire dai vari sistemi di informazione utilizzati dagli Stati membri e dall'Agenzia e l'ampliamento del ruolo e delle competenze dei centri nazionali di coordinamento.

    La proposta semplifica gli attuali elementi del regolamento EUROSUR vigente e migliora la reattività di EUROSUR. Alcuni aspetti tecnici del regolamento EUROSUR vigente saranno trasferiti in atti di esecuzione a fini di maggiore chiarezza nell'attuazione tecnica nonché per permettere maggiore flessibilità ed eventuali aggiornamenti operativi, e assicurarne al contempo il carattere vincolante.

    La proposta amplia l'attuale campo di applicazione di EUROSUR, che dalla sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime si estende al controllo di frontiera (aggiungendo le verifiche ai valichi di frontiera e la sorveglianza delle frontiere aeree finora oggetto di comunicazione su base volontaria da parte degli Stati membri) per fornire una conoscenza situazionale completa alle frontiere esterne e ampliare la gamma delle capacità di reazione. L'Agenzia svilupperà nuovi tipi di cooperazione inter-agenzia con le autorità del settore dell'aviazione, per individuare e rispondere meglio alle nuove minacce derivanti da aeromobili e droni.

    La proposta rafforza la conoscenza situazionale, l'analisi dei rischi, la prevenzione e la reattività della guardia di frontiera e costiera europea come di seguito illustrato. 

    Per rafforzare la funzione di analisi dei rischi della guardia di frontiera e costiera europea, le diverse metodologie e fonti di informazione, le sezioni di frontiera e i livelli di impatto di EUROSUR saranno allineati a quelli utilizzati dall'Agenzia e dagli Stati membri attraverso la metodologia comune per la valutazione integrata dei rischi (CIRAM) della rete di valutazione dei rischi di Frontex (FRAN) e delle valutazioni delle vulnerabilità (articolo 31).

    Sulla base di EUROSUR, la proposta migliora la conoscenza situazionale della guardia di frontiera e costiera europea (articolo 29). Essa fonde l'attuale quadro comune di intelligence pre-frontaliera, che raccoglie informazioni sulla zona pre-frontaliera, con il quadro situazionale europeo, che nel regolamento vigente corrisponde alle informazioni raccolte nello spazio Schengen. I movimenti secondari entrano a far parte dei quadri situazionali per valutare la situazione migratoria alle frontiere esterne dell'UE a livello sia strategico che tattico. Gli Stati membri e l'Agenzia beneficeranno ora di queste informazioni e vi contribuiranno direttamente nell'EUROSUR tramite i centri nazionali di coordinamento.

    Viene ufficialmente istituito il meccanismo dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati (articolo 29), che andrà a sostituire l'"applicazione comune degli strumenti di sorveglianza" di cui al regolamento EUROSUR vigente. Tramite i servizi EUROSUR per la fusione dei dati l'Agenzia fornisce ai centri nazionali di coordinamento e a sé medesima informazioni pertinenti relative alle frontiere esterne. I servizi EUROSUR per la fusione dei dati continuano ad essere forniti attraverso la cooperazione tra l'Agenzia e terzi. L'Agenzia continuerà a utilizzare i servizi satellitari di osservazione della terra nell'ambito del programma spaziale Copernicus per monitorare la zona pre-frontaliera, ma metterà a punto nuovi servizi EUROSUR per la fusione dei dati insieme ad altre agenzie dell'UE e a partner internazionali per coprire il nuovo campo di applicazione di EUROSUR. Ad esempio, dovrebbe essere istituita siffatta cooperazione inter-agenzia nel campo della sorveglianza delle frontiere aeree tra l'Agenzia, il gestore della rete europea di gestione del traffico aereo (EUROCONTROL) e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

    La proposta (articolo 30) introduce l'obbligo a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di elaborare ogni due anni un'analisi strategica dei rischi nella quale presenta approfondimenti a lungo termine e analisi per gli anni a venire. Sulla base di tale analisi la Commissione avvierà il ciclo politico strategico pluriennale della gestione europea integrata delle frontiere. L'analisi strategica dei rischi contribuirà agli scenari di livello alto su cui si baserà la pianificazione integrata.

    Poiché le valutazioni delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 sono due meccanismi complementari destinati a garantire il controllo di qualità europeo del corretto funzionamento dello spazio Schengen, è necessario stabilire chiare modalità di scambio regolare di informazioni sull'esito di tali valutazioni tra la Commissione e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al fine di massimizzare le sinergie tra questi meccanismi (articolo 34).

    Per affrontare meglio le situazioni di crisi laddove, al livello di una sezione di frontiera, la situazione sia tale mettere a rischio il funzionamento dello spazio Schengen, viene creato in EUROSUR un ulteriore (quarto) livello di impatto, denominato "critico". Tale livello di impatto "critico" farà scattare automaticamente una risposta del corpo permanente dell'Agenzia UE della guardia di frontiera e costiera (articoli 35, 36 e 42).

    Per quanto riguarda le squadre di sostegno per la gestione della migrazione la Commissione propone nuove disposizioni (all'articolo 41) volte a garantire la coerenza con la sua proposta modificata di regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che viene presentata insieme alla presente proposta. La Commissione propone di ampliare le possibilità di far scattare il ricorso alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione: il loro invio è subordinato a una richiesta dello Stato membro interessato, ma non è più limitato alle situazioni in cui si rilevano sfide migratorie sproporzionate. La Commissione sarà responsabile del coordinamento sul campo, come già previsto dal regolamento vigente, nonché del coordinamento delle richieste degli Stati membri e della valutazione del fabbisogno. In questo modo si garantisce la coerenza tra le diverse azioni delle agenzie competenti dell'Unione nonché la sinergia tra le risorse delle agenzie e degli Stati membri.

    Sulla base delle disposizioni vigenti, la proposta (articolo 42) consolida il ruolo del direttore esecutivo, che propone allo Stato membro interessato attività operative concrete dell'Agenzia qualora giustificato dai risultati della valutazione delle vulnerabilità, dall'analisi dei rischi o quando a una o più sezioni di frontiera sia attribuito un impatto critico. In caso di mancata cooperazione su tali proposte di azione, la Commissione deve essere informata affinché possa valutare e decidere se siano necessarie ulteriori azioni conformemente all'articolo 43 per far fronte alla situazione alla frontiera esterna dell'UE che richiede un'azione urgente.

    La proposta migliora lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea (cfr. in generale l'articolo 12).

    Gli atti di esecuzione preciseranno il tipo di informazioni da fornire nel quadro di EUROSUR, ma anche i soggetti responsabili di raccogliere, trattare, archiviare e trasmettere informazioni specifiche, i termini massimi per presentare relazioni e i principi in materia di sicurezza dei dati e di protezione degli stessi (cfr. ad esempio l'articolo 25).

    L'Agenzia monitorerà in tempo reale sia lo stato tecnico delle reti e dei sistemi che la qualità delle informazioni comunicate dagli Stati membri condividendoli con gli utenti in quanto elemento essenziale dell'affidabilità del quadro EUROSUR (articolo 24).

    La rete di comunicazione è stata messa a punto nel quadro del regolamento EUROSUR vigente ed è in grado di scambiare informazioni classificate UE tra gli Stati membri e l'Agenzia. Si prevede ora (articoli 14 e 15) che tale rete di comunicazione venga utilizzata per tutti gli scambi di informazioni tra le diverse componenti della guardia di frontiera e costiera europea; inoltre, il suo livello di classificazione è innalzato da RESTREINT UE/EU RESTRICTED a CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL per migliorare la sicurezza delle informazioni e la fiducia reciproca.

    L'Agenzia definirà norme tecniche per migliorare lo scambio di informazioni, mentre la garanzia di sicurezza delle informazioni è rafforzata tramite i centri nazionali di coordinamento (articolo 16).

    La proposta migliora la risposta UE nel settore dei rimpatri riguardo agli aspetti di seguito illustrati (cfr. articolo 49 e seguenti). 

    La presente proposta amplia ulteriormente il mandato dell'Agenzia relativamente alla fornitura di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle procedure di rimpatrio, fatta salva la responsabilità di questi ultimi per l'emissione delle decisioni di rimpatrio, incluse la preparazione delle decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio e legate al rimpatrio.

    Per assistere ulteriormente gli Stati membri, l'Agenzia ha anche il compito di:

    sviluppare un modello di riferimento per un sistema di gestione dei casi di rimpatrio che fissa la struttura dei sistemi nazionali di gestione dei rimpatri;

    sostenere lo sviluppo dei sistemi nazionali o l'allineamento al modello;

    istituire un sistema centrale e un'infrastruttura di comunicazione con/tra i sistemi nazionali di gestione dei rimpatri e il sistema centrale per il trattamento di tutte le informazioni e di tutti i dati necessari all'Agenzia per fornire assistenza tecnica e operativa conformemente al regolamento.

    Maggiore cooperazione con i paesi terzi: assistenza nelle attività di rimpatrio dei e nei paesi terzi, anche inviando il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nei paesi terzi, nonché rafforzando la cooperazione con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

    Rafforzarmento del mandato dell'Agenzia relativamente al trattamento dei dati personali nell'ambito delle sue attività nel settore del rimpatrio, nonché dello scambio di informazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali in riferimento alle attività di rimpatrio.

    La proposta migliora la dimensione esterna della guardia di frontiera e costiera europea (cfr. articoli da 72 a 79) come di seguito illustrato. 

    La guardia di frontiera e costiera europea potrà intervenire nei paesi terzi senza limitazione ai paesi terzi vicini, anche nel settore del rimpatrio, come sopra specificato.

    La proposta descrive le condizioni alle quali l'Agenzia offrirà assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi. È previsto che l'Agenzia possa effettuare operazioni, se del caso, a qualsiasi frontiera del paese terzo interessato, con l'accordo dello o degli Stati membri confinanti con l'area operativa.

    La proposta migliora lo scambio di informazioni con i paesi terzi nel quadro di EUROSUR tramite i centri nazionali di coordinamento, pur preservando le relazioni storiche tra gli Stati membri e i paesi terzi. Le disposizioni preciseranno le condizioni alle quali verranno scambiati i dati con le autorità di paesi terzi e potranno essere loro forniti i servizi EUROSUR per la fusione dei dati.

    In linea con la proposta della Commissione relativa alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione), è riconosciuto il ruolo del funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione per lo scambio di informazioni e la cooperazione. Oltre alla rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, vengono formalizzati i rapporti con i centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

    È chiarito il ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi: la Commissione sostiene gli Stati membri e l'Agenzia nel settore della cooperazione con i paesi terzi predisponendo le disposizioni tipo e verificando se le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali e multilaterali e degli accordi di lavoro sono conformi al regolamento.

    Infine, sulla base delle conclusioni del Consiglio del 27 marzo 2017, la Commissione propone di inquadrare il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) nella guardia di frontiera e costiera europea. FADO è un sistema europeo per immagini messo a punto per lo scambio di informazioni tra Stati membri sui documenti autentici e falsi attualmente gestito dal Segretariato generale del Consiglio. Questo tipo di sistema per immagini comune e condiviso dell'Unione è uno strumento utilissimo per lottare contro la frode documentale, in quanto facilita l'individuazione dei documenti falsi. L'inquadramento di FADO nella guardia di frontiera e costiera europea consentirà all'Agenzia di rilevare e gestire il sistema. L'incorporazione di FADO permetterà di conseguire i risultati di seguito illustrati (articolo 80).

    Per sostenere gli Stati membri nella verifica dell'autenticità dei documenti alla frontiera, la proposta prevede che l'Agenzia rilevi il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e lo adegui ai requisiti attuali e futuri. L'azione comune 98/700/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sarà abrogata in tutti i suoi elementi e sostituita da una base giuridica nel regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, che consentirà all'Agenzia di rilevare il sistema attuale. Le disposizioni attuative verranno stabilite mediante atti di esecuzione. Questo garantirà la partecipazione degli esperti degli Stati membri (tramite l'attuale comitato dell'articolo 6) e permetterà di adeguare il sistema alle esigenze future.

    Il sistema FADO dovrebbe mantenere la sua struttura a più livelli per fornire alle varie parti interessate, compresi i cittadini, diversi livelli di informazione. Per quanto riguarda il periodo transitorio, è necessario garantire che l'attuale sistema FADO rimanga in funzione fino a quando diventerà operativo il nuovo sistema e che i dati esistenti vengano trasferiti nel nuovo sistema con l'accordo degli Stati membri che sono i proprietari dei dati.

    Infine, la proposta disciplina diversi aspetti della governance e della gestione amministrativa dell'Agenzia.

    Data l'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'ampliamento generale del mandato dell'Agenzia, in particolare nel settore dei rimpatri, è previsto che vengano nominati tre vicedirettori esecutivi invece dell'unico previsto dal regolamento vigente (articolo 105). A ciascuno dei tre vicedirettori esecutivi è assegnato un settore di competenza specifico.

    A motivo dell'importanza fondamentale dell'Agenzia nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea responsabile della gestione integrata delle frontiere esterne e del ruolo della Commissione in relazione al ciclo strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere (cfr. articolo 8), la responsabilità della Commissione nel quadro della governance dell'Agenzia dovrebbe essere allineata ai principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione adottato il 12 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (ad esempio per quanto riguarda la nomina dei vicedirettori esecutivi, articolo 105).

    La proposta istituisce un comitato incaricato di assistere la Commissione nella preparazione di una serie di atti di esecuzione previsti dal regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda FADO è previsto il ricorso all'attuale comitato dell'articolo 6 (articolo 117).

    La proposta replica le disposizioni del regolamento vigente in riferimento all'Irlanda e al Regno Unito.

    La Commissione considera le modifiche di cui sopra fondamentali per garantire l'adeguata dotazione, l'efficienza e la piena operatività della guardia di frontiera e costiera europea e quindi assicurare un sostegno efficace agli Stati membri per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione.

    2018/0330 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
    e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio





    Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 16 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)L'obiettivo dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere esterne è di sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere a livello nazionale e dell'Unione, quale necessario corollario alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione. L'obiettivo consiste nel gestire efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne e affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera e garantendo un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione. Al contempo è necessario agire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in modo tale da salvaguardare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione.

    (2)Il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio 17 ha istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, l'Agenzia è riuscita a sostenere gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, l'analisi dei rischi, lo scambio di informazioni, le relazioni con paesi terzi e i rimpatri di rimpatriandi.

    (3)L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è stata rinominata "Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera" ("Agenzia") e i suoi compiti sono stati ampliati, con piena continuità di tutte le sue attività e procedure. Il ruolo principale dell'Agenzia dovrebbe essere quello di: definire una strategia tecnica e operativa nell'ambito del ciclo politico strategico pluriennale per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere; sovrintendere all'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne; effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità; fornire maggiore assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere; garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne; fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso in mare di persone in pericolo; organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio, e fornire assistenza tecnica e operativa per le attività di rimpatrio dei paesi terzi.

    (4)Dall'inizio della crisi migratoria del 2015, la Commissione ha preso iniziative importanti per rafforzare la protezione delle frontiere dell'Unione. Una proposta per rafforzare in modo significativo il mandato dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne è stata presentata nel dicembre 2015 e negoziata in tempi record nel corso del 2016. Il regolamento relativo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è entrato in vigore il 6 ottobre 2016.

    (5)Tuttavia, il quadro dell'Unione in materia di controllo delle frontiere esterne, rimpatri e asilo deve ancora essere migliorato. A tal fine, e per sostenere ulteriormente gli sforzi operativi attuali e futuri, la guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere oggetto di una riforma, che conferisca all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera un mandato più forte e, in particolare, le fornisca le necessarie capacità nella forma di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea costituito da un personale operativo di 10 000 membri con poteri esecutivi per aiutare efficacemente gli Stati membri sul campo nei loro sforzi per proteggere le frontiere esterne, combattere i movimenti secondari e intensificare considerevolmente il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari.

    (6)Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo ha invitato a potenziare ulteriormente il ruolo di sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, mediante un aumento delle risorse e un mandato rafforzato, al fine di garantire un controllo efficace delle frontiere esterne e intensificare significativamente il rimpatrio effettivo dei migranti irregolari.

    (7)Occorre monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future alle frontiere esterne, garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen e rispettare il principio generale di solidarietà. Ciò dovrebbe accompagnarsi a una gestione proattiva della migrazione, comprese le misure necessarie nei paesi terzi. In considerazione di quanto affermato, è necessario consolidare la guardia di frontiera e costiera europea e ampliare ulteriormente il mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L'Agenzia dovrebbe essere costituita principalmente da un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea formato da un personale operativo di 10 000 membri.

    (8)Per rispecchiare il rafforzamento qualitativo del suo mandato, in particolare l'introduzione di un proprio braccio operativo, ossia il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea costituito da un personale operativo di 10 000 membri, l'Agenzia, precedentemente nota come Frontex, dovrebbe d'ora in poi essere designata e operare esclusivamente con la denominazione "Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera" (European Border and Coast Guard Agency - EBCG). Tale cambiamento dovrebbe rispecchiarsi in tutti i casi rilevanti, compresa la visualizzazione nel materiale della comunicazione esterna.

    (9)Nell'attuare una gestione europea integrata delle frontiere è opportuno assicurare la coerenza con gli altri obiettivi politici, ivi incluso il corretto funzionamento dei trasporti transfrontalieri.

    (10)La gestione europea integrata delle frontiere dovrebbe essere attuata quale responsabilità condivisa dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e altri compiti di controllo di frontiera, e i responsabili dei rimpatri. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle proprie frontiere esterne, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, e sono responsabili dell'emissione delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia dovrebbe sostenere l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e ai rimpatri rafforzando, valutando e coordinando le azioni degli Stati membri che attuano tali misure.

    (11)Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere e aumentare l'efficienza della politica comune di rimpatrio è opportuno istituire una guardia di frontiera e costiera europea. Essa dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e di attrezzature adeguate. La guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere costituita dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, ivi incluse le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, così come dalle autorità responsabili dei rimpatri.. In tal modo si baserà sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia a livello dell'Unione.

    (12)La gestione europea integrata delle frontiere non modifica le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nel settore doganale, in particolare per quanto riguarda i controlli, la gestione dei rischi e lo scambio di informazioni.

    (13)L'elaborazione della politica e della normativa relative al controllo delle frontiere esterne e al rimpatrio, compreso lo sviluppo di una strategia di gestione europea integrata delle frontiere, resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea. È opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.

    (14)L'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere da parte della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere garantita attraverso un ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere. Il ciclo pluriennale dovrebbe stabilire un processo integrato, unificato e continuo per fornire orientamenti strategici a tutti i soggetti rilevanti a livello dell'Unione e degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere e rimpatri, al fine di consentire a tali soggetti di attuare in modo coerente la gestione europea integrata delle frontiere. Riguarderà inoltre tutte le interazioni rilevanti tra la guardia di frontiera e costiera europea e la Commissione, altre istituzioni e organi, così come la cooperazione con altri partner rilevanti, compresi paesi terzi e parti terze se del caso.

    (15)La gestione europea integrata delle frontiere richiede una pianificazione integrata tra gli Stati membri e l'Agenzia per le operazioni relative alle frontiere e ai rimpatri, per preparare le risposte a impatti più alti alle frontiere esterne per quanto riguarda la pianificazione di emergenza, e per coordinare lo sviluppo a lungo termine di capacità in termini di assunzioni e formazione, ma anche di acquisizione e sviluppo di attrezzature.

    (16)L'attuazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri né sugli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

    (17)L'attuazione del presente regolamento non incide sul regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .

    (18)L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le responsabilità degli Stati membri relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla tutela della sicurezza interna.

    (19)L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di difesa.

    (20)I compiti e le competenze più ampi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali e da una responsabilità accresciuta.

    (21)Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati membri. Sotto tale aspetto è importante che l'Agenzia e gli Stati membri agiscano in buona fede e si scambino informazioni precise in modo tempestivo. Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

    (22)Gli Stati membri dovrebbero inoltre, nel proprio interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, fornire i dati pertinenti necessari per le attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini della conoscenza situazionale, dell'analisi dei rischi, delle valutazioni delle vulnerabilità e della pianificazione integrata. Del pari, essi dovrebbero garantire che tali dati siano esatti e aggiornati nonché ottenuti e introdotti in modo lecito.

    (23)Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) è necessario per il funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, come struttura per lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra le autorità nazionali degli Stati membri così come con l'Agenzia. EUROSUR fornisce a tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e gli strumenti necessari per migliorarne la conoscenza situazionale e la capacità di reazione alle frontiere esterne, al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e contribuire a salvare e garantire la protezione della vita dei migranti.

    (24)Gli Stati membri dovrebbero stabilire centri nazionali di coordinamento al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione per la sorveglianza delle frontiere e per lo svolgimento di verifiche ai valichi di frontiera, tra di loro e con l'Agenzia. Per il corretto funzionamento di EUROSUR è essenziale che tutte le autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne in virtù del diritto nazionale cooperino fra loro tramite i centri nazionali di coordinamento.

    (25)Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di incaricare i loro centri nazionali di coordinamento di coordinare anche lo scambio di informazioni e la cooperazione riguardo ad altri aspetti della gestione integrata delle frontiere, come i rimpatri.

    (26)La qualità delle informazioni scambiate tra gli Stati membri e l'Agenzia è un presupposto fondamentale per il corretto funzionamento della gestione integrata delle frontiere. Sulla base del successo di EUROSUR, questa qualità dovrebbe essere garantita mediante la standardizzazione e l'automazione dello scambio di informazioni tra reti e sistemi, la garanzia di sicurezza delle informazioni e il controllo della qualità dei dati e delle informazioni trasmesse.

    (27)L'Agenzia dovrebbe prestare la necessaria assistenza per lo sviluppo e la gestione di EUROSUR, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando la struttura di EUROSUR.

    (28)EUROSUR dovrebbe fornire un quadro situazionale sia alle frontiere esterne sia all'interno dello spazio Schengen e nella zona pre-frontaliera. Dovrebbe coprire la sorveglianza delle frontiere terrestri, marittime e aeree, e anche le verifiche ai valichi di frontiera.

    (29)La sorveglianza delle frontiere aeree dovrebbe essere un elemento della gestione delle frontiere, poiché sia i voli commerciali sia i voli privati e i sistemi aerei a pilotaggio remoto sono utilizzati per attività illecite connesse all'immigrazione e alla criminalità transfrontaliera.

    (30)I servizi EUROSUR per la fusione dei dati forniti dall'Agenzia dovrebbero basarsi sull'applicazione comune di strumenti di sorveglianza e sulla cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione, compresa la fornitura dei servizi di sicurezza Copernicus. Dovrebbero apportare agli Stati membri e all'Agenzia servizi di informazione a valore aggiunto relativi alla gestione integrata delle frontiere. I servizi EUROSUR per la fusione dei dati dovrebbero essere ampliati a sostegno delle verifiche ai valichi di frontiera, della sorveglianza delle frontiere aeree e del monitoraggio dei flussi migratori.

    (31)Il ricorso a piccole imbarcazioni insicure ha drasticamente aumentato il numero dei migranti annegati presso le frontiere esterne marittime meridionali. EUROSUR dovrebbe migliorare considerevolmente la capacità operativa e tecnica dell'Agenzia e degli Stati membri di individuare tali piccole imbarcazioni e dovrebbe potenziare la capacità di reazione degli Stati membri contribuendo a ridurre la perdita di vite di migranti.

    (32)È riconosciuto nel presente regolamento che le rotte migratorie sono percorse anche da persone che necessitano di protezione internazionale.

    (33)È opportuno che l'Agenzia elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno inoltre che l'Agenzia fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni adeguate su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi la facilitazione dell'attraversamento non autorizzato delle frontiere, la tratta degli esseri umani, il terrorismo e le minacce di natura ibrida, nonché la situazione nei paesi terzi rilevanti, per consentire di adottare misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.

    (34)Date le attività da essa svolte alle frontiere esterne, l'Agenzia dovrebbe contribuire alla prevenzione e all'individuazione delle forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera, quali ad esempio il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, laddove un suo intervento sia appropriato e qualora le sue attività l'abbiano portata ad acquisire informazioni pertinenti. È opportuno che l'Agenzia coordini le proprie attività con Europol, in qualità di agenzia responsabile del sostegno e del rafforzamento delle azioni degli Stati membri e della cooperazione tra loro nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. I reati transfrontalieri comportano necessariamente una dimensione transfrontaliera. Tale dimensione transfrontaliera è caratterizzata da reati direttamente connessi agli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne, compresi la tratta degli esseri umani o il traffico di migranti. Ciò premesso, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio 19 consente agli Stati membri di non adottare sanzioni nel caso di comportamenti che abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria ai migranti.

    (35)In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. L'Agenzia dovrebbe provvedere a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite la conoscenza situazionale e l'analisi dei rischi, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. Dovrebbe pertanto essere in grado di impiegare funzionari di collegamento negli Stati membri per un periodo durante il quale tali funzionari dovrebbero poter riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

    (36)È opportuno che l'Agenzia svolga una valutazione delle vulnerabilità, basata su criteri oggettivi, per verificare la capacità e la prontezza degli Stati membri ad affrontare le sfide alle loro frontiere esterne e a contribuire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al parco attrezzature tecniche. La valutazione delle vulnerabilità dovrebbe includere fra l'altro la valutazione delle attrezzature, delle infrastrutture, del personale, della dotazione di bilancio e delle risorse finanziarie degli Stati membri e dei loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. È opportuno che gli Stati membri adottino misure per ovviare alle eventuali carenze rilevate nella valutazione. Il direttore esecutivo dovrebbe individuare le misure che dovranno essere adottate e raccomandarle agli Stati membri interessati. Dovrebbe inoltre stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate e dovrebbe monitorarne da vicino l'attuazione tempestiva. Se le misure necessarie non sono adottate entro il termine stabilito, è opportuno che la questione sia sottoposta al consiglio di amministrazione per una decisione ulteriore.

    (37)Qualora non riceva le informazioni precise e tempestive necessarie per procedere a una valutazione delle vulnerabilità, l'Agenzia dovrebbe poter tenerne conto in sede di valutazione delle vulnerabilità, a meno che non sussistano motivi debitamente giustificati per non fornire tali dati.

    (38)La valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione di Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio 20 sono due strumenti complementari per garantire il controllo di qualità europeo del corretto funzionamento dello spazio Schengen e garantire una preparazione costante a livello di Unione e a livello nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Le sinergie tra questi meccanismi dovrebbero essere massimizzate con l'obiettivo di creare un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri, e garantendo un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne. A tal fine occorre istituire un regolare scambio di informazioni tra l'Agenzia e la Commissione sui risultati di entrambi i meccanismi.

    (39)Dato che gli Stati membri istituiscono sezioni di frontiera, a cui l'Agenzia attribuisce livelli di impatto, e che le capacità di reazione degli Stati membri e dell'Agenzia dovrebbero essere collegate a tali livelli di impatto, è opportuno stabilire un quarto livello di impatto, corrispondente a una situazione in cui lo spazio Schengen è a rischio e in cui l'Agenzia dovrebbe intervenire.

    (40)È opportuno che l'Agenzia organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere ai propri obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti dall'immigrazione illegale o dalla criminalità transfrontaliera. Tale assistenza dovrebbe tuttavia far salva la competenza delle pertinenti autorità nazionali di avviare indagini penali. Sotto tale aspetto, l'Agenzia, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e dispiegare squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché fornire l'attrezzatura tecnica necessaria.

    (41)In casi di sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e attrezzatura tecnica, anche dalla riserva di attrezzatura di reazione rapida. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi per un periodo limitato laddove è necessaria una reazione immediata e qualora tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire il funzionamento efficace di tale intervento, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibile il personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea a formare apposite squadre e dovrebbero fornire l'attrezzatura tecnica necessaria. L'Agenzia e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo.

    (42)Qualora in determinate zone delle frontiere esterne debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampli flussi migratori misti, gli Stati membri dovrebbero poter contare su rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tali squadre dovrebbero essere composte da personale operativo da attingere dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e da esperti degli Stati membri inviati dall'EASO e da Europol o da altre agenzie competenti dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

    (43)Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni autorità preposta a ricevere le domande di protezione internazionale, quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che il personale di tali autorità riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti sul luogo e le modalità con cui possono presentare domanda di protezione internazionale.

    (44)Nel giugno 2018 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza di poter contare su un approccio globale alla migrazione, sostenendo che essa è una sfida non per un solo Stato membro, ma per l'Europa nel suo complesso. A tale riguardo ha sottolineato l'importanza, per l'Unione, di fornire pieno sostegno per garantire una gestione ordinata dei flussi migratori. Tale sostegno è possibile mediante la creazione di centri controllati in cui i cittadini di paesi terzi sbarcati nell'Unione possano essere rapidamente esaminati, in modo da garantire l'accesso alla protezione per coloro che ne hanno bisogno e rimpatri rapidi per chi non necessita protezione. Considerando che i centri controllati devono essere istituiti su base volontaria, l'Unione dovrebbe poter fornire agli Stati membri in questione pieno sostegno finanziario e operativo attraverso le agenzie competenti dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

    (45)L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbero cooperare strettamente al fine di affrontare efficacemente le sfide migratorie, in particolare alle frontiere esterne caratterizzate da ampli flussi migratori misti. In particolare, entrambe le agenzie dovrebbero coordinare le loro attività e aiutare gli Stati membri nell'agevolare le procedure di protezione internazionale e le procedure di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta. L'Agenzia e [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbero inoltre cooperare nell'ambito di altre attività operative comuni, come le analisi condivise dei rischi, la raccolta di dati statistici, la formazione e il sostegno agli Stati membri in materia di pianificazione di emergenza.

    (46)Gli Stati membri dovrebbero poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in particolare presso i punti di crisi o i centri controllati. Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione dovrebbero essere composte da esperti del personale dell'Agenzia e da esperti distaccati dagli Stati membri, e da esperti del personale dell'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] o esperti degli Stati membri inviati dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], Europol o altre agenzie competenti dell'Unione. La Commissione dovrebbe assicurare il necessario coordinamento nella valutazione delle necessità e nelle operazioni sul campo in vista del coinvolgimento delle varie agenzie dell'Unione.

    (47)Nei punti di crisi, gli Stati membri dovrebbero cooperare con le agenzie competenti dell'Unione che agiscono nell'ambito dei rispettivi mandati e poteri e con il coordinamento della Commissione. La Commissione, in cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione, dovrebbe garantire che le attività nei punti di crisi rispettino il pertinente diritto dell'Unione.

    (48)Nei centri controllati le agenzie dell'Unione, su richiesta dello Stato membro che ospita il centro e con il coordinamento della Commissione, dovrebbero aiutare lo Stato membro ospitante ad applicare procedure rapide per la protezione internazionale e/o i rimpatri. In tali centri dovrebbe essere possibile distinguere rapidamente tra i cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale e quelli che non necessitano di tale protezione, effettuare controlli di sicurezza e svolgere interamente, o in parte, la procedura di protezione internazionale e/o di rimpatrio.

    (49)Se giustificato dai risultati della valutazione delle vulnerabilità, dall'analisi dei rischi, oppure quando a una o più sezioni di frontiera è attribuito un impatto critico, il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe raccomandare allo Stato membro interessato di avviare ed effettuare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere.

    (50)Qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto uno Stato membro non adotta le misure necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o in quanto uno Stato membro che si trova ad affrontare una sfida specifica e sproporzionata alle frontiere esterne non ha richiesto all'Agenzia un sostegno sufficiente o non sta dando seguito a tale sostegno, dovrebbe essere fornita una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. Al fine di attenuare tali rischi, e per assicurare un migliore coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione identifichi le misure che devono essere attuate dall'Agenzia e chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. L'Agenzia dovrebbe stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione della Commissione e, insieme allo Stato membro interessato, dovrebbe elaborare un piano operativo. Lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare l'attuazione della decisione della Commissione e il piano operativo attuando tra l'altro gli obblighi di cui agli articoli 44, 83 e 84. Qualora uno Stato membro non si conformi entro 30 giorni alla decisione della Commissione e non cooperi con l'Agenzia nell'attuazione delle misure ivi contenute, la Commissione dovrebbe poter attivare la procedura specifica di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 per far fronte a circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

    (51)Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere composto da un personale operativo di 10 000 membri, che sono guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente. Il corpo permanente dovrebbe essere costituito da tre categorie di personale operativo, ossia il personale statutario alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il personale distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri e il personale messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata. Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere impiegato nell'ambito delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio.

    (52)Il personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea che agisce come membro delle squadre dovrebbe avere tutti i poteri necessari per svolgere compiti di controllo di frontiera e di rimpatrio, compresi compiti che necessitano di poteri esecutivi definiti nelle pertinenti disposizioni legislative nazionali o, per il personale dell'Agenzia, in conformità dell'allegato V.

    (53)Gli Stati membri dovrebbero garantire il proprio contributo al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conformemente all'allegato III per i distacchi a lungo termine e all'allegato IV per gli impieghi di breve durata. I contributi individuali degli Stati membri sono stati stabiliti sulla base della chiave di distribuzione concordata durante i negoziati del 2016 per la riserva di reazione rapida e figurante all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1624. Tale chiave di distribuzione è stata adeguata, in proporzione, alle dimensioni del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. I contributi sono stati inoltre fissati in misura proporzionata anche per i paesi associati Schengen.

    (54)Il funzionamento del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e la sua composizione dovrebbero essere oggetto di una revisione intermedia svolta dalla Commissione.

    (55)Lo sviluppo a lungo termine delle risorse umane per garantire il contributo degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere supportato da un sistema di sostegno finanziario. A tal fine, è opportuno autorizzare l'Agenzia a utilizzare la concessione di sovvenzioni agli Stati membri senza invito a presentare proposte a titolo di "finanziamenti non collegati ai costi" a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il sostegno finanziario dovrebbe consentire agli Stati membri di assumere e formare personale supplementare per dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare il contributo obbligatorio al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Tale apposito sistema di finanziamento dovrebbe apportare il giusto equilibrio tra i rischi di irregolarità e di frode e i costi dei controlli. Il regolamento fissa le condizioni fondamentali che determinano il sostegno finanziario, vale a dire l'assunzione e la formazione del numero adeguato di guardie di frontiera o di altri specialisti, corrispondente al numero di agenti distaccati presso l'Agenzia a lungo termine, o l'effettivo impiego di agenti durante le attività operative dell'Agenzia per un periodo non inferiore a 4 mesi. Data la mancanza di dati pertinenti e comparabili sui costi effettivi tra Stati membri, lo sviluppo di un sistema di finanziamento basato sui costi sarebbe eccessivamente complesso e non affronterebbe la necessità di un regime di finanziamento semplice, rapido, efficiente ed efficace. A tal fine, è opportuno autorizzare l'Agenzia a concedere sovvenzioni agli Stati membri senza invito a presentare proposte sotto forma di "finanziamenti non collegati ai costi", purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Allo scopo di fissare l'ammontare di tali finanziamenti per i vari Stati membri, è opportuno usare come importo di riferimento lo stipendio annuale degli agenti contrattuali, gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, delle istituzioni europee, modulato da un coefficiente correttivo per Stato membro in linea con il principio di sana gestione finanziaria e in uno spirito di parità di trattamento. Nell'attuare tale sostegno finanziario, l'Agenzia e gli Stati membri garantiscono il rispetto dei principi di cofinanziamento e divieto del doppio finanziamento.

    (56)Nell'ottica dell'invio del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio di paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe sviluppare le capacità delle proprie strutture di comando e controllo.

    (57)Al fine di consentire l'effettivo impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dal 1º gennaio 2020, è opportuno adottare e attuare quanto prima alcune decisioni e misure di esecuzione. In particolare, in deroga al termine normale stabilito nel regolamento, la decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 55, paragrafo 4, relativa ai profili del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe essere adottata entro 6 settimane dall'entrata in vigore del regolamento. Tale decisione dovrebbe essere seguita dalle nomine degli Stati membri di cui all'articolo 56, paragrafo 4, e all'articolo 57, paragrafo 1, entro 12 settimane dall'entrata in vigore del regolamento.

    (58)Inoltre, sempre in deroga al termine normale stabilito nel regolamento, entro 6 settimane dalla sua entrata in vigore dovrebbe essere adottata anche la decisione del consiglio di amministrazione relativa al numero minimo di attrezzature tecniche richieste in vista del fabbisogno dell'Agenzia nel 2020, di cui all'articolo 64, paragrafo 4.

    (59)Al tempo stesso, onde assicurare la continuità del sostegno alle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti gli invii fino al 31 dicembre 2019 dovrebbero essere pianificati e attuati, anche nell'ambito della riserva di reazione rapida, in conformità degli articoli 20, 30 e 31 del regolamento (UE) 2016/1624 e in conformità dei negoziati bilaterali annuali svolti nel 2018. A tal fine è opportuno che tali disposizioni siano abrogate soltanto con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2020.

    (60)Le risorse umane dell'Agenzia consisteranno in personale preposto ai suoi specifici compiti, presso la sede centrale oppure come parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea può comprendere personale statutario così come personale distaccato a lungo termine o messo a disposizione per un impiego di breve durata dalle autorità nazionali. Il personale statutario all'interno del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sarà impiegato principalmente come membro delle squadre; solo una parte limitata e chiaramente definita di tale personale può essere assunto per svolgere funzioni di sostegno per la creazione del corpo permanente, in particolare presso la sede centrale.

    (61)Per superare le persistenti carenze nella messa in comune volontaria di attrezzature tecniche da parte degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i mezzi di larga scala, l'Agenzia dovrebbe disporre delle proprie necessarie attrezzature, da impiegare per operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o per altre attività operative. Sebbene dal 2011 l'Agenzia possa, legalmente, acquistare o noleggiare le proprie attrezzature tecniche, tale possibilità è stata in seguito considerevolmente ostacolata dalla mancanza di risorse di bilancio.

    (62)Di conseguenza, per stare al passo col livello di ambizione alla base dell'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, la Commissione ha stanziato una dotazione significativa nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per consentire all'Agenzia di acquistare, mantenere e gestire i necessari mezzi aerei, navali e terrestri corrispondenti alle esigenze operative. Mentre l'acquisizione dei mezzi necessari potrebbe essere un processo lungo, in particolare per quelli di grandi dimensioni, l'attrezzatura propria dell'Agenzia dovrebbe in definitiva diventare la spina dorsale dei dispiegamenti operativi, con contributi supplementari degli Stati membri da richiedere in circostanze eccezionali. Le attrezzature dell'Agenzia dovrebbero essere gestite in larga misura dal personale tecnico dell'Agenzia appartenente al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Per garantire l'uso efficace delle risorse finanziarie proposte, il processo dovrebbe basarsi su una strategia pluriennale decisa il prima possibile dal consiglio di amministrazione.

    (63)Nel dare attuazione al presente regolamento l'Agenzia e gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le capacità esistenti in termini di risorse umane e di attrezzature tecniche, sia a livello di Unione che a livello nazionale.

    (64)Gli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero coordinare l'evoluzione a lungo termine delle nuove capacità della guardia di frontiera e costiera europea, in linea con il ciclo politico strategico pluriennale, tenendo conto della lunga durata di alcuni processi. Ciò comprende l'assunzione e la formazione di nuove guardie di frontiera (che nel corso della loro carriera potrebbero servire sia negli Stati membri che nel corpo permanente), l'acquisto, la manutenzione e lo smaltimento di attrezzature (per le quali si dovrebbero studiare opportunità di interoperabilità ed economie di scala), e lo sviluppo di nuove attrezzature e delle relative tecnologie, anche attraverso la ricerca.

    (65)La tabella di marcia relativa alle capacità dovrebbe far convergere i piani di sviluppo delle capacità degli Stati membri e la pianificazione pluriennale delle risorse dell'Agenzia per ottimizzare gli investimenti a lungo termine al fine di proteggere al meglio le frontiere esterne.

    (66)Tenuto conto del mandato rafforzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dell'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, della sua presenza rafforzata sul campo alle frontiere esterne e del suo maggiore impegno nel settore dei rimpatri, l'Agenzia dovrebbe poter creare degli uffici antenna in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività operative significative, per la durata di tali attività. Tali uffici antenna dovrebbero fungere da interfaccia fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, dovrebbero occuparsi di compiti di coordinamento, logistica e sostegno e agevolare la cooperazione fra l'Agenzia e gli Stati membri.

    (67)Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione illegale e costituisce un'importante questione di interesse pubblico rilevante.

    (68)È opportuno che l'Agenzia intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE. In particolare, è opportuno che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i propri obblighi di rimpatrio di cittadini di paesi terzi in conformità della suddetta direttiva.

    (69)L'Agenzia, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e fatta salva la responsabilità degli Stati membri per l'emissione delle decisioni di rimpatrio, dovrebbe fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle procedure di rimpatrio, compresa la preparazione delle decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio e legate al rimpatrio. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati.

    (70)L'assistenza prestata agli Stati membri nelle procedure di rimpatrio dovrebbe comprendere, in particolare, la fornitura di informazioni pratiche sui paesi terzi di rimpatrio rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, quali i recapiti o altre informazioni logistiche necessarie per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di rimpatrio. L'assistenza dovrebbe comprendere anche la creazione, la gestione e la manutenzione di un sistema centrale per il trattamento di tutte le informazioni e i dati necessari affinché l'Agenzia possa fornire assistenza tecnica e operativa in conformità del regolamento. Tali informazioni e dati sono comunicati automaticamente dai sistemi nazionali degli Stati membri per la gestione dei rimpatri.

    (71)L'Agenzia dovrebbe inoltre fornire assistenza tecnica e operativa alle attività di rimpatrio dei paesi terzi, in particolare quando tale assistenza è giustificata dalle priorità della politica dell'Unione in materia di migrazione illegale.

    (72)L'eventuale esistenza di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo non esime l'Agenzia o gli Stati membri dagli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di non respingimento (non-refoulement).

    (73)Gli Stati membri dovrebbero poter collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, anche mediante operazioni militari a fini di contrasto, nella misura in cui tale cooperazione è compatibile con le azioni dell'Agenzia.

    (74)L'Agenzia dovrebbe migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, come EUROPOL, EASO, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, il centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea o il gestore di rete per la gestione europea del traffico aereo, al fine di utilizzare meglio le informazioni, le capacità e i sistemi già disponibili a livello europeo, quale il programma europeo di monitoraggio della terra Copernicus.

    (75)La cooperazione con i paesi terzi è un aspetto della gestione europea integrata delle frontiere. Essa dovrebbe servire a promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio, a scambiare informazioni e analisi dei rischi, a facilitare l'attuazione dei rimpatri al fine di aumentarne l'efficienza e a sostenere i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere e della migrazione, compreso l'impiego del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, qualora tale sostegno sia necessario per proteggere le frontiere esterne e l'efficace gestione della politica dell'Unione in materia di migrazione.

    (76)La cooperazione con i paesi terzi deve avvenire nel quadro dell'azione esterna dell'Unione e conformemente ai principi e agli obiettivi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. La Commissione assicurerà la coerenza tra la gestione europea integrata delle frontiere e le altre politiche dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di sicurezza e di difesa comune. La Commissione dovrebbe essere assistita dall'Alto rappresentante dell'Unione e dai suoi servizi. Tale cooperazione dovrebbe applicarsi in particolare alle attività dell'Agenzia che si svolgono sul territorio di paesi terzi o che coinvolgono funzionari di paesi terzi in settori quali l'analisi dei rischi, la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni, la formazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione.

    (77)Onde garantire che le informazioni contenute in EUROSUR siano quanto più possibile complete e aggiornate, in particolare per quanto riguarda la situazione nei paesi terzi, l'Agenzia dovrebbe cooperare con le autorità dei paesi terzi nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le reti regionali o attraverso un accordo di lavoro stipulato tra l'Agenzia e le autorità competenti dei paesi terzi. A tal fine il Servizio europeo per l'azione esterna e le delegazioni e gli uffici dell'Unione dovrebbero fornire tutte le informazioni che possono essere utili per EUROSUR.

    (78)Il presente regolamento include disposizioni in materia di cooperazione con i paesi terzi, poiché uno scambio di informazioni e una cooperazione permanenti e ben strutturati con questi paesi, inclusi, ma non solo, quelli vicini, sono fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della gestione europea integrata delle frontiere È fondamentale che lo scambio di informazioni e qualsiasi cooperazione tra Stati membri e paesi terzi siano effettuati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

    (79)Per stabilire un quadro situazionale completo e un'analisi dei rischi della zona pre-frontaliera, l'Agenzia e i centri nazionali di coordinamento dovrebbero raccogliere informazioni e coordinarsi con i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione inviati nei paesi terzi dagli Stati membri, con la Commissione europea, con l'Agenzia o con altre agenzie dell'Unione.

    (80)L'azione comune 98/700/GAI ha istituito il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online ("FADO") presso il Segretariato generale del Consiglio. Le autorità degli Stati membri possono accedere a tale sistema per ottenere informazioni sui nuovi metodi di falsificazione individuati, nonché sui nuovi documenti autentici in circolazione.

    (81)Nelle sue conclusioni del 27 marzo 2017, il Consiglio ha affermato che la gestione del sistema FADO è obsoleta e che è necessaria una modifica della sua base giuridica per continuare a soddisfare i requisiti delle politiche in materia di giustizia e affari interni. Il Consiglio ha inoltre osservato che si potrebbero sfruttare sinergie a tale riguardo utilizzando le competenze dell'Agenzia nel settore della frode documentale e il lavoro già svolto dall'Agenzia in materia. L'Agenzia dovrebbe quindi subentrare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea nell'amministrazione e nella gestione operativa e tecnica del sistema "FADO".

    (82)Il sistema FADO dovrebbe mantenere la sua struttura a più livelli per fornire alle varie parti interessate, compresi i cittadini, diversi livelli di informazione.

    (83)Durante il periodo transitorio occorre garantire la piena operatività del sistema FADO fino al momento in cui il trasferimento è effettivamente avvenuto e i dati esistenti sono trasferiti nel nuovo sistema. La proprietà dei dati esistenti dovrebbe quindi essere trasferita all'Agenzia.

    (84)Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , se del caso.

    (85)Accade spesso, nell'ambito dei rimpatri, che i cittadini di paesi terzi non siano in possesso di alcun documento di identificazione e non cooperino all'accertamento della loro identità, omettendo di comunicare informazioni o fornendo dati personali inesatti. Data la particolare necessità politica di rapidità delle procedure di rimpatrio è necessario che l'Agenzia possa limitare determinati diritti degli interessati, in modo da impedire che l'abuso di tali diritti possa ostacolare l'adeguata attuazione delle procedure di rimpatrio e l'effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio da parte degli Stati membri, o possa impedire all'Agenzia di svolgere efficacemente i propri compiti. In particolare, l'esercizio del diritto alla limitazione del trattamento può ritardare e ostacolare in modo significativo lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio. Talvolta, inoltre, il diritto di accesso dell'interessato può pregiudicare un'operazione di rimpatrio, aumentando il rischio di fuga nel caso in cui l'interessato venga a sapere che l'Agenzia sta trattando i suoi dati nel contesto di un'operazione di rimpatrio programmata. Il diritto alla rettifica, d'altro lato, può aumentare il rischio che il cittadino di paese terzo in questione inganni le autorità fornendo dati non corretti.

    (86)Onde assolvere correttamente i propri compiti nel settore del rimpatrio, anche assistendo gli Stati membri nella corretta attuazione delle procedure di rimpatrio e nell'effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio, e per facilitare le operazioni di rimpatrio, l'Agenzia potrebbe aver bisogno di trasferire i dati personali dei rimpatriandi nei paesi terzi. I paesi terzi di rimpatrio spesso non sono soggetti alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 o a norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, e spesso non hanno concluso o non intendono concludere un accordo di riammissione con l'Unione, oppure prevedono adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 49 del [regolamento (UE) n. 45/2001] o ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, nonostante gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare oggetto di un provvedimento di rimpatrio, non è sempre possibile garantire il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi cittadini. Gli accordi di riammissione, conclusi o in corso di negoziazione tra l'Unione o gli Stati membri, che prevedono adeguate garanzie per i dati personali, riguardano un numero limitato di tali paesi terzi. Nel caso in cui non esistano ancora tali accordi i dati personali dovrebbero essere trasferiti dall'Agenzia al fine di agevolare le operazioni di rimpatrio dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento (UE) n. 45/2001].

    (87)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dagli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare il rispetto per la dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, la proibizione della tratta di esseri umani, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto di accesso ai documenti, il diritto di asilo, la protezione contro l'allontanamento e l'espulsione, il divieto di respingimento, il divieto di discriminazione e i diritti del minore.

    (88)Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Agenzia, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia registrata al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Il meccanismo di denuncia dovrebbe far salvo l'accesso ai mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari e non costituire un requisito per avvalersi di tali mezzi. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia, indicando il numero delle denunce ricevute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, le operazioni interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Agenzia e dagli Stati membri. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

    (89)L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e operative e possedere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, a tal fine, che essa sia un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitele dal presente regolamento.

    (90)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo sull'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione dovrebbero sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per predisporre il bilancio dell'Agenzia, verificarne l'esecuzione, adottare le opportune regole finanziarie, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e tre vicedirettori, a ciascuno dei quali potrebbero essere assegnate responsabilità in un certo ambito di competenze dell'Agenzia, come la gestione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, la supervisione dei compiti dell'Agenzia relativi ai rimpatri o la gestione della partecipazione a sistemi informatici su larga scala. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

    (91)Per garantire l'autonomia dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato principalmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

    (92)Si prevede che negli anni a venire l'Agenzia si trovi a dover far fronte a circostanze difficili per soddisfare le eccezionali necessità di assunzione e conservazione di personale qualificato su una base geografica quanto più ampia possibile.

    (93)Tenuto conto del mandato dell'Agenzia e della considerevole mobilità del suo personale, da un lato, e per evitare disparità di trattamento fra il personale, dall'altro, considerando che la sede di servizio dovrebbe in linea di massima essere fissata a Varsavia, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe avere la possibilità di concedere un'indennità mensile "differenziale" al personale dell'Agenzia, tenendo debitamente conto della retribuzione complessiva ricevuta dai singoli membri del personale, compresi i rimborsi delle spese di missione. Le modalità di concessione di tale indennità dovrebbero essere soggette alla previa approvazione della Commissione, che dovrebbe garantire che esse restino proporzionate all'importanza degli obiettivi perseguiti e che non diano luogo a disparità di trattamento tra il personale delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organi dell'UE. Tali modalità dovrebbero essere riesaminate entro il 2024 per valutare il contributo di una tale indennità ai fini degli obiettivi perseguiti.

    (94)È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 si applichi senza restrizioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 25 .

    (95)A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (96)È opportuno che il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 si applichi all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività. Dovrebbe ugualmente garantire che i cittadini e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.

    (97)L'Agenzia dovrebbe inoltre riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle sue attività nel modo più completo possibile.

    (98)Qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia nel quadro del presente regolamento dovrebbe essere svolto in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

    (99)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne al fine di garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in assenza di un coordinamento e, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e viste le importanti sfide migratorie alle frontiere esterne e la necessità di monitorare efficacemente l'attraversamento di tali frontiere e di contribuire a un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (100)Le frontiere esterne cui si fa riferimento nel presente regolamento sono quelle a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (UE) 2016/399, che comprendono le frontiere esterne degli Stati membri di Schengen conformemente al protocollo 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    (101)Al fine di garantire l'effettiva attuazione della gestione europea integrata delle frontiere attraverso un ciclo politico strategico pluriennale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione delle priorità politiche e di orientamenti strategici per la gestione europea integrata delle frontiere. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (102)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i seguenti aspetti: il manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR; i dettagli sui livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'elaborazione degli specifici quadri situazionali; le misure di attenuazione dei rischi alle frontiere esterne che devono essere attuate dall'Agenzia e per la cui attuazione gli Stati membri sono chiamati a cooperare con l'Agenzia; le norme per il pagamento del sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e il monitoraggio delle condizioni applicabili al sostegno finanziario; il manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, i requisiti tecnici e le procedure del FADO. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

    (103)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 28 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 29 . La convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 30 stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

    (104)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 31 , che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 32 .

    (105)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 33 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 34 .

    (106)La convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 35 , stabilisce le norme relative alla partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

    (107)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (108)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 36 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

    (109)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio [15] 37 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (110)L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di attività specifiche in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito potrebbero essere disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda potrebbero essere invitati ad assistere a riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alla preparazione di tali attività specifiche. I rappresentanti del Regno Unito possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione fino al [data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

    (111)Sebbene il Regno Unito non partecipi al presente regolamento, ha [ottenuto] la possibilità di cooperare con la guardia di frontiera e costiera europea in considerazione della sua posizione di Stato membro dell'Unione. Data la notifica, da parte del Regno Unito, dell'intenzione di recedere dall'Unione, la cooperazione operativa con il Regno Unito sulla base del presente regolamento dovrebbe essere soggetta a regimi speciali fintantoché il Regno Unito è uno Stato membro, oppure, a condizione che entri in vigore un accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulla base dell'articolo 50 del trattato, fintantoché il Regno Unito è equiparato ad uno Stato membro sulla base di tale accordo.

    (112)È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

    (113)La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati.

    (114)[Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il ....

    (115)Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 e del regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e ad adattare l'azione comune n. 98/700/GAI al quadro istituzionale stabilito dal TFUE. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per chiarezza, detti atti siano sostituiti e abrogati,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I
    Guardia di frontiera e costiera europea

    Articolo 1
    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce una guardia di frontiera e costiera europea per garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente l'attraversamento di tali frontiere e aumentare l'efficienza della politica comune di rimpatrio quale elemento fondamentale di una gestione sostenibile della migrazione.

    Il regolamento affronta le sfide migratorie, compreso il rimpatrio, e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

    Articolo 2
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)"frontiere esterne": le frontiere esterne come definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399, a cui si applica il titolo II di tale regolamento;

    (2)"valico di frontiera": il valico di frontiera come definito all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/399;

    (3)"controllo di frontiera": il controllo di frontiera come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2016/399;

    (4)"sorveglianza di frontiera": la sorveglianza di frontiera come definita all'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2016/399;

    (5)"volo esterno": qualunque volo di un aeromobile, con o senza equipaggio, e i suoi passeggeri e/o merci in provenienza dai territori degli Stati membri o con destinazione verso di essi, che non è un volo interno come definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2016/399;

    (6)"sorveglianza delle frontiere aeree": la sorveglianza dei voli esterni;

    (7)"conoscenza situazionale": la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività transfrontaliere illegali allo scopo di motivare le misure di reazione, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite, ed essere maggiormente in grado di ridurre le perdite di vite umane di migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

    (8)"capacità di reazione": la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente;

    (9)"EUROSUR": il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;

    (10)"quadro situazionale": un'aggregazione di informazioni e dati georeferenziati quasi in tempo reale trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti mediante canali di comunicazione e informazione sicuri, che possono essere trattati e visualizzati in modo selettivo ed essere condivisi con altre autorità pertinenti allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e nella zona pre-frontaliera;

    (11)"sezione di frontiera esterna": l'intera frontiera esterna di uno Stato membro o parte di essa, come definita dal diritto nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;

    (12) "reato di criminalità transfrontaliera": un reato grave avente una dimensione transfrontaliera consumato o tentato alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

    (13)"zona pre-frontaliera": l'area geografica situata oltre le frontiere esterne;

    (14)"episodio": una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;

    (15)"personale statutario": il personale alle dipendenze dell'Agenzia conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio;

    (16)"personale operativo": le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del "corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea". Conformemente alle tre categorie definite all'articolo 55, paragrafo 1, il personale operativo è alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di personale statutario (categoria 1), oppure è distaccato presso l'Agenzia dagli Stati membri (categoria 2), oppure è messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata (categoria 3). I membri del personale operativo agiscono in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio dotati di poteri esecutivi. Il personale operativo comprende anche il personale statutario responsabile del funzionamento dell'unità centrale ETIAS;

    (17)"squadre per la gestione delle frontiere": le squadre formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni congiunte alle frontiere esterne e negli interventi rapidi alle frontiere negli Stati membri e nei paesi terzi;

    (18)"membri delle squadre": i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegati nell'ambito delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio;

    (19)"squadre di sostegno per la gestione della migrazione": le squadre di esperti che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri, anche nei punti di crisi o nei centri controllati, composte da personale operativo proveniente dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da esperti inviati [dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], e da personale operative proveniente da Europol o da altre agenzie competenti dell'Unione nonché dagli Stati membri;

    (20)"Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, o nel quale è impiegata una squadra di sostegno per la gestione della migrazione;

    (21)"Stato membro di appartenenza": lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

    (22)"Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere, a un'operazione di rimpatrio, a un intervento di rimpatrio o all'invio di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, fornendo attrezzatura tecnica o personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché lo Stato membro che partecipa a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio fornendo attrezzatura tecnica o personale, diverso dallo Stato membro ospitante;

    (23)"punto di crisi" (hotspot): una zona in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna;

    (24)"centro controllato": un centro, istituito su richiesta dello Stato membro, in cui le agenzie competenti dell'Unione, in sostegno dello Stato membro ospitante e con gli Stati membri partecipanti, provvedono a distinguere tra i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e quelli che non ne necessitano e a effettuare i controlli di sicurezza, e in cui applicano procedure rapide di protezione internazionale e/o rimpatrio;

    (25)"rimpatrio": il rimpatrio come definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

    (26)"decisione di rimpatrio": la decisione di rimpatrio come definita all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115/CE;

    (27)"rimpatriando": il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è soggetto a una decisione di rimpatrio o suo equivalente in un paese terzo;

    (28)"operazione di rimpatrio": un'operazione organizzata o coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che implichi un rinforzo tecnico e operativo a uno o più Stati membri o a un paese terzo, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri o da un paese terzo sono rimpatriati in modo forzato o su base volontaria, indipendentemente dal mezzo di trasporto;

    (29)"intervento di rimpatrio": un'attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce agli Stati membri o ai paesi terzi un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'impiego di squadre per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

    (30)"squadre per il rimpatrio": le squadre formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni di rimpatrio, negli interventi di rimpatrio negli Stati membri e nei paesi terzi o in altre attività operative connesse all'attuazione dei compiti attinenti al rimpatrio;

    (31)"funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": il funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione come definito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio 38 .

    Articolo 3
    Gestione europea integrata delle frontiere

    La gestione europea integrata delle frontiere comprende i seguenti elementi:

    (a)controllo di frontiera, comprese misure volte ad agevolare l'attraversamento legittimo delle frontiere e, se del caso, misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo, e misure relative all'orientamento in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;

    (b)operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, avviate e svolte a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, che hanno luogo e sono avviate in situazioni che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;

    (c)analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

    (d)scambio di informazioni e cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia;

    (e)cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le autorità responsabili del rimpatrio di ciascuno Stato membro, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti;

    (f)cooperazione tra le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione nei settori contemplati dal presente regolamento, anche tramite lo scambio regolare di informazioni;

    (g)cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento;

    (h)misure tecniche e operative nello spazio Schengen che sono connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l'immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera;

    (i)rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro;

    (j)uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala;

    (k)un meccanismo di controllo della qualità, in particolare il meccanismo di valutazione Schengen, la valutazione delle vulnerabilità ed eventuali meccanismi nazionali, per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere;

    (l)meccanismi di solidarietà, in particolare gli strumenti di finanziamento dell'Unione e altre misure di sostegno operativo.

    Articolo 4
    Guardia di frontiera e costiera europea

    L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia"), le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, e le autorità responsabili in materia di rimpatrio costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea.

    Articolo 5
    Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    (1)L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita in origine dal regolamento (CE) n. 2007/2004, è disciplinata dal presente regolamento.

    (2)L'Agenzia comprende il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri, di cui all'articolo 55.

    (3)Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne e al rimpatrio, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399.

    (4)L'Agenzia contribuisce a un'applicazione continua e uniforme del diritto dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, a tutte le frontiere esterne dell'Unione. Il suo contributo include lo scambio di buone prassi.

    Articolo 6
    Responsabilità

    L'Agenzia risponde del proprio operato al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente al presente regolamento.

    Articolo 7
    Responsabilità condivisa

    (1)La guardia di frontiera e costiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito di controllo di frontiera. Gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria della gestione delle loro sezioni di frontiera esterna.

    (2)L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa nell'attuazione delle misure relative all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. Gli Stati membri mantengono la responsabilità dell'emissione delle decisioni di rimpatrio e delle misure attinenti al trattenimento dei rimpatriandi conformemente alla direttiva 2008/115/CE.

    (3)Ogni Stato membro provvede alla gestione delle proprie frontiere esterne e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, nel proprio interesse e nell'interesse comune di tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo il ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 8, in stretta cooperazione con l'Agenzia.

    (4)L'Agenzia sostiene l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri e fornendo assistenza tecnica e operativa diretta nell'attuazione di tali misure, nonché in materia di rimpatrio.

    (5)Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi qualora tale cooperazione sia compatibile con i compiti dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e in materia di rimpatrio. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione su tali questioni periodicamente e almeno una volta all'anno.

    Articolo 8
    Ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere

    (1)La Commissione e la guardia di frontiera e costiera europea garantiscono l'efficacia della gestione europea integrata delle frontiere attraverso un ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere.

    (2)Il ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere fissa le modalità per rispondere in modo coerente, integrato e sistematico alle sfide nel settore della gestione delle frontiere e del rimpatrio.

    (3)Il ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere consta delle quattro fasi descritte ai paragrafi da 4 a 7 del presente articolo.

    (4)Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 118 riguardo allo sviluppo di una politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, sulla base dell'analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 30, paragrafo 2. L'atto delegato definisce le priorità politiche e fornisce gli orientamenti strategici per i quattro anni successivi in merito agli elementi di cui all'articolo 3.

    (5)Al fine di attuare l'atto delegato di cui al paragrafo 4, l'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, definisce una strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere. Ove giustificato, l'Agenzia tiene conto della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Detta strategia è conforme all'articolo 3 e all'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Essa promuove e sostiene l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

    (6)Al fine di attuare l'atto delegato di cui al paragrafo 4, gli Stati membri definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, in stretta cooperazione con tutte le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e del rimpatrio. Dette strategie nazionali sono conformi all'articolo 3, all'atto delegato di cui al paragrafo 4 e alla strategia tecnica e operativa di cui al paragrafo 5.

    (7)Quarantadue mesi dopo l'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 4, la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, effettua una valutazione approfondita dell'attuazione dell'atto delegato. I risultati della valutazione sono presi in considerazione nella preparazione del ciclo successivo.

    (8)Qualora la situazione alle frontiere esterne o nel settore del rimpatrio richieda una modifica delle priorità politiche, la Commissione modifica la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4. Ove necessario, sono adattate anche le strategie di cui ai paragrafi 5 e 6.

    Articolo 9
    Pianificazione integrata

    (1)Sulla base del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 8, la guardia di frontiera e costiera europea stabilisce una pianificazione integrata per la gestione delle frontiere e i rimpatri.

    (2)La pianificazione integrata comprende una pianificazione operativa, una pianificazione di emergenza e una pianificazione dello sviluppo delle capacità, ed è stabilita conformemente all'articolo 67.

    (3)Ciascun piano della pianificazione integrata descrive lo scenario rispetto al quale è sviluppato. Gli scenari sono tratti dall'analisi dei rischi e rispecchiano la possibile evoluzione della situazione alle frontiere esterne e nel settore della migrazione illegale e le sfide individuate nel ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere.

    (4)Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e approvare la tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea conformemente all'articolo 67, paragrafo 6. Una volta approvata dal consiglio di amministrazione, la tabella di marcia relativa alle capacità è allegata alla strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 8, paragrafo 5. 

    CAPO II
    Funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea

    Sezione 1
    Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Articolo 10
    Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    (1)Al fine di contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

    1.monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;

    2.monitora le esigenze operative degli Stati membri connesse all'esecuzione dei rimpatri, anche mediante la raccolta di dati operativi;

    3.effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione degli Stati membri a fronteggiare minacce e sfide alle frontiere esterne;

    4.monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i propri funzionari di collegamento negli Stati membri;

    5.sostiene lo sviluppo e il funzionamento del quadro EUROSUR;

    6.assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;

    7.assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;

    8.fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere;

    9.invia il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito di squadre per la gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre per il rimpatrio durante operazioni congiunte e in interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio;

    10.istituisce un parco attrezzature tecniche, compresa una riserva di attrezzatura di reazione rapida, da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio;

    11.sviluppa e gestisce le proprie capacità umane e tecniche per contribuire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al parco attrezzature tecniche, comprese l'assunzione e la formazione dei membri del proprio personale che agiscono in qualità di membri di squadre;

    12.nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi o nei centri controllati;

    13.invia personale operativo e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione (screening), raccolta di informazioni (debriefing), identificazione e rilevamento delle impronte digitali;

    14.stabilisce una procedura di orientamento e informazione iniziale in favore delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, in cooperazione con [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e le autorità nazionali competenti;

    15.fornisce assistenza in tutte le fasi della procedura di rimpatrio e nel coordinamento e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio;

    16.assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere all'obbligo di rimpatriare i migranti irregolari, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

    17.istituisce una riserva di osservatori per i rimpatri forzati;

    18.invia squadre per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;

    19.nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera e al terrorismo;

    20.coopera con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo in particolare per agevolare l'adozione di misure qualora cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta con decisione definitiva siano oggetto di una procedura di rimpatrio;

    21.coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nell'ambito dei rispettivi mandati, per aiutare le autorità nazionali a svolgere le funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 70, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

    22.coopera con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere e squadre per il rimpatrio nei paesi terzi;

    23.sostiene i paesi terzi nel coordinamento o nell'organizzazione di attività di rimpatrio verso altri paesi terzi, tra cui la condivisione di dati personali per finalità di rimpatrio;

    24.assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento;

    25.assiste gli Stati membri e i paesi terzi nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

    26.partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

    27.sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura nel settore del controllo di frontiera e del rimpatrio, anche per l'interconnessione di sistemi e reti;

    28.istituisce e aggiorna la rete di comunicazione di cui all'articolo 14;

    29.sviluppa e fornisce, in conformità del [regolamento (CE) n. 45/2001], sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti in materia di gestione delle frontiere esterne, immigrazione illegale e rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE;

    30.ove opportuno, presta la necessaria assistenza per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi;

    31.gestisce e fornisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online di cui all'articolo 80;

    32.adempie ai compiti e agli obblighi affidati all'Agenzia di cui al [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)] e assicura l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale ETIAS in conformità dell'articolo 7 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)].

    (2)L'Agenzia comunica di propria iniziativa sulle questioni che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività.

    Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell'obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l'articolo 91 e in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione e, ove opportuno, in stretta cooperazione con altre agenzie.

    Sezione 2
    Scambio di informazioni e cooperazione

    Articolo 11
    Dovere di leale collaborazione

    L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di collaborare lealmente e l'obbligo di scambiarsi informazioni.

    Articolo 12
    Obbligo di scambio di informazioni

    1.Per svolgere i compiti conferiti loro dal presente regolamento, in particolare per monitorare i flussi migratori verso l'Unione e al suo interno, effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità e fornire assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, condividono, a norma del presente regolamento e di altra pertinente normativa dell'Unione e nazionale in materia di scambio di informazioni, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e accurato.

    2.L'Agenzia adotta le misure appropriate per agevolare lo scambio, con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le agenzie competenti dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti.

    3.L'Agenzia e [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] si scambiano informazioni al fine dell'analisi dei rischi, della raccolta di dati statistici, della valutazione della situazione nei paesi terzi, della formazione e del sostegno agli Stati membri in merito alla pianificazione di emergenza. A tal fine, le strutture e gli strumenti necessari sono sviluppati fra le Agenzie.

    4.L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio con l'Irlanda e il Regno Unito di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti se esse sono inerenti alle attività cui tali paesi partecipano a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 98, paragrafo 5.

    Articolo 13
    Punto di contatto nazionale

    Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale per la comunicazione con l'Agenzia su tutte le questioni attinenti alle attività dell'Agenzia. Il punto di contatto nazionale è raggiungibile in qualsiasi momento e provvede alla divulgazione tempestiva di tutte le informazioni dall'Agenzia a tutte le autorità pertinenti dello Stato membro interessato, in particolare ai membri del consiglio di amministrazione e del centro nazionale di coordinamento.

    Articolo 14
    Rete di comunicazione

    1.L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete di comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e di analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con e tra i centri nazionali di coordinamento. La rete è operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e provvede ai seguenti compiti:

    (a)scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;

    (b)audioconferenze e videoconferenze;

    (c)gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;

    (d)gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIEL o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.

    2.L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia disponibile in permanenza e possa sostenere il sistema di comunicazione e informazione gestito dall'Agenzia.

    Articolo 15
    Sistemi e applicazioni per lo scambio di informazioni gestiti dall'Agenzia

    1.L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con terzi e paesi terzi come previsto agli articoli 69 e 71.

    2.L'Agenzia sviluppa, attiva e fornisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate con detti interlocutori, e di scambiare i dati personali di cui all'articolo 80 e agli articoli da 87 a 91 conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione 39 , alla decisione 2015/443 della Commissione 40 e [al regolamento (CE) n. 45/2001].

    3.L'Agenzia impiega i sistemi informativi di cui al paragrafo 2 nella rete di comunicazione di cui all'articolo 14, ove opportuno.

    4.In relazione al rimpatrio, l'Agenzia sviluppa e fornisce un sistema centrale di gestione dei rimpatri che consenta di trattare tutte le informazioni comunicate automaticamente dai sistemi nazionali degli Stati membri che sono necessarie all'Agenzia per fornire assistenza operativa conformemente all'articolo 49, compresi i dati operativi in materia di rimpatrio.

    Articolo 16
    Norme tecniche per lo scambio di informazioni

    L'Agenzia sviluppa norme tecniche per:

    (a)interconnettere la rete di comunicazione con le reti nazionali usate per stabilire i quadri situazionali nazionali e gli altri sistemi informativi pertinenti al fine del presente regolamento;

    (b)sviluppare e interfacciare i pertinenti sistemi e applicazioni software per lo scambio di informazioni dell'Agenzia e degli Stati membri al fine del presente regolamento;

    (c)trasmettere i quadri situazionali e, ove opportuno, i quadri situazionali specifici e garantire la comunicazione tra i pertinenti centri e unità delle autorità nazionali e con le squadre inviate dall'Agenzia attraverso vari mezzi di comunicazione, quali le comunicazioni satellitari e reti radio;

    (d)riferire la posizione dei mezzi propri utilizzando al meglio lo sviluppo tecnologico del sistema di radionavigazione via satellite istituito nel quadro del programma Galileo conformemente al regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 .

    Articolo 17
    Garanzia di sicurezza delle informazioni

    Gli Stati membri garantiscono tramite il rispettivo centro di coordinamento nazionale che le proprie autorità, agenzie e altri organi nazionali che utilizzano la rete di comunicazione e i sistemi di scambio di informazioni dell'Agenzia:

    (a)abbiano un accesso adeguato ai pertinenti sistemi e reti;

    (b)attuino le norme tecniche di cui all'articolo 16;

    (c)applichino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia per il trattamento delle informazioni classificate;

    (d)scambino, trattino e conservino le informazioni sensibili non classificate e le informazioni classificate conformemente alla decisione 2015/443/UE della Commissione.

    Sezione 3
    EUROSUR

    Articolo 18
    EUROSUR

    Il presente regolamento istituisce EUROSUR quale quadro integrato per lo scambio di informazioni e la cooperazione all'interno della guardia di frontiera e costiera europea al fine di migliorare la conoscenza situazionale e aumentare la capacità di reazione per la gestione delle frontiere dell'Unione, al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

    Articolo 19
    Portata di EUROSUR

    (1)EUROSUR si applica alle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera autorizzati e alla sorveglianza delle frontiere esterne terrestri, marittime ed aeree, inclusi il monitoraggio, l'individuazione, l'identificazione, la localizzazione, la prevenzione e l'intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l'immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e contribuire a garantire la protezione e la salvezza della vita dei migranti.

    (2)EUROSUR non si applica ad eventuali misure giuridiche o amministrative adottate una volta che le autorità competenti di uno Stato membro abbiano intercettato attività criminali transfrontaliere o attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

    Articolo 20
    Componenti di EUROSUR

    (1)Per lo scambio di informazioni e la cooperazione nel campo del controllo di frontiera, gli Stati membri e l'Agenzia utilizzano la struttura di EUROSUR che consiste delle seguenti componenti:

    (a)centri nazionali di coordinamento;

    (b)quadri situazionali nazionali;

    (c)quadro situazionale europeo comprendente le sezioni di frontiera esterna con i corrispondenti livelli di impatto;

    (d)quadri situazionali specifici;

    (e)servizi EUROSUR per la fusione dei dati, di cui all'articolo 29;

    (f)pianificazione integrata conforme agli articoli 90e 67.

    (2)I centri nazionali di coordinamento forniscono all'Agenzia, tramite la rete di comunicazione e i sistemi pertinenti, le informazioni, tratte dai loro quadri situazionali nazionali e, ove opportuno, dai quadri situazionali specifici, che sono necessarie per istituire e aggiornare il quadro situazionale europeo.

    (3)L'Agenzia conferisce ai centri nazionali di coordinamento, tramite la rete di comunicazione, accesso illimitato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai quadri situazionali specifici e al quadro situazionale europeo.

    Articolo 21
    Centro nazionale di coordinamento

    (1)Ogni Stato membro istituisce, attiva e gestisce un centro nazionale di coordinamento che provvede al coordinamento e allo scambio di informazioni tra tutte le autorità responsabili del controllo delle frontiere esterne a livello nazionale, con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia. Ogni Stato membro comunica l'istituzione del proprio centro nazionale di coordinamento alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri Stati membri e l'Agenzia.

    (2)Fatto salvo l'articolo 13 e nell'ambito della struttura di EUROSUR, il centro nazionale di coordinamento costituisce l'unico punto di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

    (3)Il centro nazionale di coordinamento:

    (a)provvede allo scambio tempestivo di informazioni e alla cooperazione tempestiva tra tutte le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne, nonché con gli altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia;

    (b)provvede allo scambio tempestivo di informazioni con le autorità responsabili delle attività di ricerca e soccorso, delle attività di contrasto, dell'asilo e dell'immigrazione, e gestisce la diffusione delle informazioni pertinenti a livello nazionale;

    (c)contribuisce alla gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale;

    (d)istituisce e aggiorna il quadro situazionale nazionale in conformità dell'articolo 26;

    (e)assiste e coordina la pianificazione e l'attuazione delle attività nazionali di controllo di frontiera;

    (f)coordina il sistema nazionale di controllo di frontiera, in conformità del diritto nazionale;

    (g)contribuisce a misurare a scadenze regolari gli effetti delle attività nazionali di controllo di frontiera ai fini del presente regolamento;

    (h)coordina le misure operative con altri Stati membri e paesi terzi, fatte salve le competenze dell'Agenzia e degli altri Stati membri;

    (i)scambia le informazioni pertinenti con i funzionari di collegamento nazionali incaricati dell'immigrazione nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di contribuire al quadro situazionale europeo e sostenere le operazioni di controllo di frontiera;

    (j)coordina l'accesso e la sicurezza degli utenti per quanto riguarda i sistemi informativi nazionali e dell'Agenzia.

    (4)Il centro nazionale di coordinamento è operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

    Articolo 22
    Assegnazione di compiti ad altre autorità degli Stati membri

    (1)Gli Stati membri possono incaricare autorità regionali, locali, funzionali o di altro tipo, che siano in grado di adottare decisioni operative, di assicurare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione nelle rispettive aree di competenza, nonché i compiti e le competenze di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere c), e) e f).

    (2)La decisione degli Stati membri di ripartire i compiti in conformità del paragrafo 1 non compromette la capacità del centro nazionale di coordinamento di cooperare e scambiare informazioni con altri centri nazionali di coordinamento e con l'Agenzia.

    (3)In casi prestabiliti, determinati a livello nazionale, il centro nazionale di coordinamento può autorizzare un'autorità di cui al paragrafo 1 a comunicare e scambiare informazioni con le autorità regionali o il centro nazionale di coordinamento di un altro Stato membro o le autorità competenti di un paese terzo, a condizione che tale autorità informi regolarmente il suo centro nazionale di coordinamento di tali comunicazioni e scambi di informazioni.

    Articolo 23
    Manuale EUROSUR

    (1)La Commissione, assistita da un comitato secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e in stretta cooperazione con l'Agenzia e ogni altro organo, ufficio o agenzia competente dell'Unione, adotta e mette a disposizione un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR ("manuale"). Il manuale fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi, anche in merito alla cooperazione con paesi terzi. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.

    (2)La Commissione può decidere, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, di classificare parti del manuale come RESTREINT UE/EU RESTRICTED secondo le norme stabilite nel regolamento interno della Commissione.

    Articolo 24
    Monitoraggio di EUROSUR

    (1)L'Agenzia e gli Stati membri garantiscono che siano applicate procedure per monitorare il funzionamento tecnico e operativo di EUROSUR in funzione degli obiettivi da conseguire, ossia adeguate conoscenza situazionale e capacità di reazione alle frontiere esterne.

    (2)L'Agenzia monitora costantemente la qualità dei servizi offerti dalla rete di comunicazione e la qualità dei dati condivisi nel quadro situazionale EUROSUR.

    (3)L'Agenzia trasmette le informazioni sul controllo della qualità agli utenti pertinenti nel quadro dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati. Tali informazioni sono classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED.


    Sezione 4
    Conoscenza situazionale

    Articolo 25
    Quadri situazionali

    (1)I quadri situazionali nazionali, il quadro situazionale europeo e i quadri situazionali specifici risultano dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall'analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni.

    I quadri situazionali di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti livelli:

    (a)un livello "eventi", contenente tutti gli eventi riguardanti attraversamenti di frontiera non autorizzati, la criminalità transfrontaliera e l'individuazione di movimenti secondari non autorizzati;

    (b)un livello "operazioni", contenente informazioni sulle operazioni, tra cui il piano di invio, l'area di operazione, gli orari di pattugliamento e i codici di comunicazione e la posizione, l'ora, lo stato e il tipo di mezzi che partecipano secondo quanto previsto nel piano operativo;

    (c)un livello "analisi", contenente informazioni analizzate che sono rilevanti ai fini del presente regolamento e, in particolare, per l'attribuzione dei livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna, tra cui immagini e geodati, principali evoluzioni e indicatori, relazioni analitiche e altre informazioni di supporto pertinenti.

    (2)I quadri situazionali di cui al paragrafo 1 consentono di identificare e localizzare eventi, operazioni e analisi corrispondenti riguardanti situazioni in cui sono a rischio vite umane.

    (3)I livelli "eventi", "operazioni" e "analisi" dei quadri situazionali di cui al paragrafo 1 sono strutturati nello stesso modo.

    (4)I dettagli dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l'istituzione dei quadri situazionali specifici sono specificati in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 3.

    L'atto di esecuzione indica il tipo di informazioni da fornire, i soggetti responsabili della raccolta, del trattamento, dell'archiviazione e della trasmissione di informazioni specifiche, i termini massimi per presentare relazioni, le norme per la sicurezza e la protezione dei dati e i relativi meccanismi di controllo della qualità.

    Articolo 26
    Quadro situazionale nazionale

    (1)Il centro nazionale di coordinamento istituisce e aggiorna un quadro situazionale nazionale per fornire informazioni efficaci, esatte e tempestive a tutte le autorità responsabili del controllo di frontiera.

    (2)Il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

    (a)sistema nazionale di sorveglianza di frontiera, in conformità del diritto nazionale;

    (b)sensori stazionari e mobili gestiti da autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle frontiere esterne;

    (c)pattugliamenti per la sorveglianza di frontiera e altre missioni di monitoraggio;

    (d)centri di coordinamento locali, regionali e di altro tipo;

    (e)altre autorità e altri sistemi nazionali pertinenti, inclusi funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, centri operativi e punti di contatto;

    (f)verifiche di frontiera;

    (g)Agenzia;

    (h)centri nazionali di coordinamento degli altri Stati membri;

    (i)autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 75;

    (j)sistemi di segnalazione delle navi, secondo le rispettive basi giuridiche;

    (k)altre organizzazioni europee e internazionali competenti;

    (l)altre fonti.

    (3)Il centro nazionale di coordinamento attribuisce un unico livello di impatto indicativo, "basso", "medio", "alto" o "critico", a ogni episodio registrato nel livello "eventi" del quadro situazionale nazionale. Tutti gli episodi sono comunicati all'Agenzia.

    (4)Il centro nazionale di coordinamento può decidere, su richiesta dell'autorità nazionale responsabile, di restringere l'accesso alle informazioni riguardanti mezzi militari in base al principio della necessità di sapere.

    (5)I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri vicini si comunicano direttamente e quasi in tempo reale il quadro situazionale delle sezioni di frontiera esterna vicine, tra cui le posizioni, lo stato e il tipo di mezzi propri che operano nelle sezioni di frontiera esterna vicine.

    Articolo 27
    Quadro situazionale europeo

    (1)L'Agenzia istituisce e aggiorna un quadro situazionale europeo per fornire ai centri nazionali di coordinamento e alla Commissione informazioni e analisi efficaci, esatte e tempestive sulle frontiere esterne, sulla zona pre-frontaliera e sui movimenti secondari non autorizzati.

    (2)Il quadro situazionale europeo consta delle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:

    (a)centri nazionali di coordinamento e quadri situazionali nazionali nella misura prevista dal presente articolo, informazioni e relazioni ricevute dai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione;

    (b)Agenzia, comprese le informazioni e le relazioni ricevute dai suoi funzionari di collegamento conformemente agli articoli 32 e 77;

    (c)delegazioni e missioni dell'Unione e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

    (d)altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali competenti di cui all'articolo 69;

    (e)autorità dei paesi terzi, in base agli accordi bilaterali o multilaterali e alle reti regionali di cui all'articolo 73 e agli accordi di lavoro di cui all'articolo 74, paragrafo 1;

    (f)altre fonti.

    (3)Il livello "eventi" del quadro situazionale europeo contiene informazioni su:

    (a)episodi e altri eventi contenuti nel livello "eventi" del quadro situazionale nazionale;

    (b)episodi e altri eventi contenuti nel quadro comune di intelligence pre-frontaliera;

    (c)episodi nell'area operativa di un'operazione congiunta, o di un intervento rapido coordinato dall'Agenzia, o in un punto di crisi o un centro controllato.

    (4)Il livello "operazioni" del quadro situazionale europeo contiene informazioni sulle operazioni congiunte e gli interventi rapidi coordinati dall'Agenzia e sui punti di crisi e centri controllati, compresi il mandato della missione, l'ubicazione, la situazione, la durata, informazioni sugli Stati membri e su altri soggetti coinvolti, relazioni sulla situazione quotidiana e settimanale, dati statistici e fascicoli informativi per i media.

    (5)Le informazioni sui mezzi propri del livello "operazioni" del quadro situazionale europeo possono essere classificate, ove opportuno, RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

    (6)Nel quadro situazionale europeo l'Agenzia tiene conto del livello di impatto che era stato attribuito a un episodio specifico nel quadro situazionale nazionale dal centro nazionale di coordinamento, e per ogni episodio nella zona pre-frontaliera attribuisce un unico livello di impatto indicativo e ne informa i centri nazionali di coordinamento.

    Articolo 28
    Quadri situazionali specifici

    (1)L'Agenzia e gli Stati membri possono istituire e aggiornare quadri situazionali specifici per sostenere attività operative specifiche alle frontiere esterne o per condividere informazioni con i terzi di cui all'articolo 69 o con paesi terzi come previsto all'articolo 76 o con entrambi.

    (2)I quadri situazionali specifici constano di un sottoinsieme di informazioni dei quadri situazionali nazionali e del quadro situazionale europeo.

    (3)Le modalità per istituire e condividere i quadri situazionali specifici sono descritte nel piano operativo per le attività operative interessate e negli accordi bilaterali o multilaterali quando il quadro situazionale specifico è istituito nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale con paesi terzi.

    Articolo 29
    Servizi EUROSUR per la fusione dei dati

    (1)L'Agenzia coordina i servizi EUROSUR per la fusione dei dati, al fine di fornire ai centri nazionali di coordinamento, alla Commissione e a sé medesima informazioni sulle frontiere esterne e sulla zona pre-frontaliera su base regolare e in modo affidabile ed economicamente efficiente.

    (2)Su domanda di un centro nazionale di coordinamento, l'Agenzia gli fornisce informazioni sulle frontiere esterne dello Stato membro richiedente e sulla zona pre-frontaliera, che possono essere ottenute tramite:

    (a)monitoraggio selettivo di porti e coste del paese terzo designato che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere punti di imbarco o di transito di imbarcazioni o altri mezzi utilizzati per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;

    (b)localizzazione in alto mare di imbarcazioni o altro mezzo utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;

    (c)monitoraggio di aree designate nel settore marittimo al fine di individuare, identificare e localizzare imbarcazioni e altri mezzi utilizzati, o che si sospetta siano utilizzati, per l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;

    (d)valutazione ambientale di aree designate nel settore marittimo e alle frontiere esterne terrestri e aeree, allo scopo di ottimizzare le attività di monitoraggio e pattugliamento;

    (e)monitoraggio selettivo di zone pre-frontaliere designate lungo le frontiere esterne che, tramite analisi dei rischi e informazioni, risultino essere potenziali aree di partenza o di transito dell'immigrazione illegale o della criminalità transfrontaliera;

    (f)monitoraggio dei flussi migratori verso l'Unione e al suo interno;

    (g)monitoraggio dei media, intelligence da fonte aperta e analisi di attività su internet, in linea con la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 per prevenire l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera;

    (h)analisi dei sistemi d'informazione su larga scala per individuare cambiamenti nelle rotte e nei metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera.

    (3)L'Agenzia può respingere una richiesta presentata da un centro nazionale di coordinamento per motivi tecnici, finanziari od operativi. L'Agenzia notifica al centro nazionale di coordinamento, a tempo debito, i motivi di tale diniego.

    (4)L'Agenzia può utilizzare di propria iniziativa gli strumenti di sorveglianza di cui al paragrafo 2 per raccogliere informazioni sulla zona pre-frontaliera utili per il quadro situazionale europeo.


    Sezione 5
    ANALISI DEI RISCHI

    Articolo 30
    Analisi dei rischi

    1.L'Agenzia monitora i flussi migratori verso l'Unione e al suo interno, le tendenze e le possibili sfide alle frontiere esterne dell'Unione e per quanto riguarda il rimpatrio. A tale scopo, l'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. Il modello comune di analisi integrata dei rischi è aggiornato in base all'esito della valutazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 8, paragrafo 7. L'Agenzia effettua inoltre la valutazione delle vulnerabilità conformemente all'articolo 33.

    2.L'Agenzia elabora analisi del rischio annuali, di carattere generale, e le sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione conformemente all'articolo 91, nonché analisi del rischio mirate per attività operative. Ogni due anni l'Agenzia elabora e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un'analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere, che è presa in considerazione nella preparazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere.

    3.Le analisi dei rischi di cui al paragrafo 2 elaborate dall'Agenzia comprendono tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme.

    4.Gli Stati membri forniscono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle possibili minacce alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia, periodicamente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, nonché informazioni derivanti dal livello "analisi" del quadro situazionale nazionale come previsto all'articolo 26.

    5.I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al consiglio di amministrazione in modo tempestivo e accurato.

    6.Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alle frontiere esterne e le loro attività nel settore del rimpatrio.

    7.L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e del personale che assolve a compiti attinenti al rimpatrio.


    Sezione 6
    Prevenzione e reattività

    Articolo 31
    Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

    Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne terrestri e marittime e, se del caso, aeree in sezioni di frontiera e le notifica all'Agenzia.

    Ogni cambiamento delle sezioni di frontiera da parte di uno Stato membro è coordinato con l'Agenzia al fine di garantire la continuità dell'analisi dei rischi da parte dell'Agenzia.

    Articolo 32
    Funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri

    1.L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri da parte di tutti gli Stati membri tramite i suoi funzionari di collegamento.

    L'Agenzia può stabilire che un funzionario di collegamento si occupi di massimo quattro Stati membri geograficamente limitrofi.

    2.Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale statutario dell'Agenzia da impiegare quali funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con gli Stati membri interessati, il direttore esecutivo formula una proposta sulla natura e le condizioni dell'impiego, lo Stato membro o la regione presso i quali può essere impiegato il funzionario di collegamento e gli eventuali compiti non contemplati dal paragrafo 3. La proposta del direttore esecutivo è soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, la sede dell'impiego.

    3.I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e dei rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento:

    (a)fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e dei rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

    (b)favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia ai fini del monitoraggio della migrazione illegale e delle analisi dei rischi di cui all'articolo 30;

    (c)favoriscono la raccolta di informazioni di cui all'articolo 33 e richieste dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità;

    (d)monitorano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico in conformità dell'articolo 35;

    (e)contribuiscono a promuovere l'applicazione dell'acquis dell'Unione relativo alla gestione delle frontiere esterne e al rimpatrio, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali;

    (f)ove possibile assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza relativi alla gestione delle frontiere;

    (g)facilitano la comunicazione tra lo Stato membro e l'Agenzia, condividono le informazioni rilevanti in possesso dell'Agenzia con lo Stato membro, comprese le informazioni sulle operazioni in corso;

    (h)riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne; riferiscono inoltre in merito all'esecuzione delle operazioni di rimpatrio verso i pertinenti paesi terzi;

    (i)controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'articolo 43.

    (j)controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo ai rimpatri e favoriscono la raccolta di informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere le attività di cui all'articolo 49.

    4.Qualora nella relazione del funzionario di collegamento di cui al paragrafo 3, lettera h), siano sollevate preoccupazioni riguardo a uno o più dei suddetti aspetti d'interesse per lo Stato membro in questione, quest'ultimo sarà informato senza indugio dal direttore esecutivo.

    5.Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, in conformità con le norme nazionali e dell'Unione in materia di sicurezza e protezione dei dati:

    (a)riceve informazioni dal centro nazionale di coordinamento e dal quadro situazionale nazionale stabilito in conformità dell'articolo 26;

    (a)tiene contatti regolari con le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e dei rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo un punto di contatto designato dallo Stato membro interessato.

    6.La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 33. La relazione è trasmessa allo Stato membro interessato.

    7.Nell'assolvere ai loro compiti, i funzionari di collegamento ricevono istruzioni soltanto dall'Agenzia.

    Articolo 33
    Valutazione delle vulnerabilità

    1.L'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, definisce una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità. La metodologia specifica i criteri oggettivi in base ai quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni, le modalità con cui effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità e le modalità di un sistema efficace per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni.

    2.L'Agenzia monitora e valuta la disponibilità di attrezzature tecniche, di sistemi, di capacità, di risorse, di infrastrutture e di personale degli Stati membri adeguatamente qualificato e formato, necessari ai fini del controllo di frontiera conformemente all'articolo 3, comma 1, lettera a). In tale contesto l'Agenzia valuta i piani di sviluppo delle capacità di cui all'articolo 67, paragrafo 4, in relazione alla loro fattibilità e attuazione. Per quanto riguarda la pianificazione futura, l'Agenzia effettua le predette attività come misura preventiva sulla base di un'analisi dei rischi predisposta a norma dell'articolo 30, paragrafo 2. L'Agenzia effettua tali monitoraggio e valutazione almeno una volta all'anno, a meno che il direttore esecutivo non decida altrimenti sulla scorta delle valutazioni del rischio o di una precedente valutazione della vulnerabilità.

    3.Fatti salvi gli articoli 9 e 67, gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e, nella misura del possibile, le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera. Su richiesta dell'Agenzia gli Stati membri forniscono anche informazioni sui loro piani di emergenza per la gestione delle frontiere.

    4.Scopo della valutazione delle vulnerabilità è permettere all'Agenzia di valutare la capacità e la preparazione degli Stati membri ad affrontare possibili sfide, comprese minacce e sfide presenti e future alle frontiere esterne, di identificare, specialmente per quegli Stati membri che devono fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate, eventuali ripercussioni immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e di valutare la capacità di tali Stati membri di contribuire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al parco attrezzature tecniche, compresa la riserva di reazione rapida. Tale valutazione fa salvo il meccanismo di valutazione Schengen.

    5.Nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità, l'Agenzia tiene conto della capacità degli Stati membri di espletare tutti i compiti di gestione delle frontiere, tra cui la capacità di far fronte al potenziale arrivo di un elevato numero di persone sul proprio territorio.

    6.I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono sottoposti agli Stati membri interessati. Questi ultimi possono formulare osservazioni su tale valutazione.

    7.Ove necessario, il direttore esecutivo, in consultazione con lo Stato membro interessato, formula una raccomandazione che stabilisce le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve adottare e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. Il direttore esecutivo invita lo Stato membro interessato ad adottare le misure necessarie sulla base di un piano d'azione sviluppato dallo Stato membro in consultazione con il direttore esecutivo.

    8.Nell'elaborare le misure da raccomandare agli Stati membri interessati, il direttore esecutivo si basa sui risultati della valutazione delle vulnerabilità tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia, delle osservazioni formulate dagli Stati membri interessati e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.

    Tali misure dovrebbero avere l'obiettivo di eliminare le vulnerabilità individuate nella valutazione in modo che gli Stati membri rafforzino la loro preparazione ad affrontare possibili sfide, potenziando o migliorando le loro capacità, l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le risorse e i piani di emergenza.

    9.Il direttore esecutivo monitora l'attuazione delle raccomandazioni per mezzo delle relazioni periodiche presentate dagli Stati membri sulla base dei piani d'azione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

    Qualora sussista il rischio che uno Stato membro non attui una raccomandazione entro il termine stabilito, il direttore esecutivo lo comunica immediatamente al membro del consiglio di amministrazione proveniente dallo Stato membro interessato, si informa presso le autorità di tale Stato membro dei motivi del ritardo e offre il sostegno dell'Agenzia per facilitare l'attuazione della misura.

    10.Qualora uno Stato membro non attui le misure necessarie stabilite nella raccomandazione entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta una decisione che stabilisce le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve adottare e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. La decisione del consiglio di amministrazione è vincolante per lo Stato membro. Se lo Stato membro non attua le misure entro il termine previsto in tale decisione, il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio e la Commissione, e ulteriori iniziative possono essere adottate in conformità dell'articolo 43.

    11.A norma dell'articolo 91, i risultati della valutazione delle vulnerabilità sono trasmessi periodicamente e con cadenza almeno annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Articolo 34
    Sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen

    1.Le sinergie tra le valutazioni delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 sono massimizzate con l'obiettivo di creare un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando, per quanto possibile, la duplicazione degli sforzi da parte degli Stati membri e garantendo un utilizzo più coordinato degli strumenti finanziari pertinenti dell'Unione a sostegno della gestione delle frontiere esterne.

    2.Ai fini di cui al paragrafo 1, la Commissione e l'Agenzia stabiliscono le disposizioni necessarie per scambiarsi in modo regolare, sicuro e tempestivo tutte le informazioni relative ai risultati delle valutazioni delle vulnerabilità e del meccanismo di valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere. Il meccanismo di scambio riguarda le relazioni sulle valutazioni delle vulnerabilità e sulle visite di valutazione Schengen, le successive raccomandazioni, i piani d'azione e ogni aggiornamento dell'attuazione dei piani d'azione comunicato dagli Stati membri.

    3.Le disposizioni di cui al paragrafo 2 riguardano i risultati del meccanismo di valutazione Schengen nel settore del rimpatrio al fine di garantire che l'Agenzia abbia piena conoscenza delle carenze riscontrate e possa proporre misure appropriate per sostenere lo Stato membro interessato al riguardo.

    Articolo 35
    Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna

    1.Sulla base delle proprie analisi dei rischi e della propria valutazione delle vulnerabilità e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna terrestre, marittima e, se del caso, aerea degli Stati membri o li modifica:

    (a)livello di impatto basso, qualora gli episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;

    (b)livello di impatto medio, qualora gli episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;

    (c)livello di impatto alto, qualora gli episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera;

    (d)livello di impatto critico, qualora gli episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto decisivo sulla sicurezza della frontiera tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen.

    2.Il centro nazionale di coordinamento valuta costantemente se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera tenendo conto delle informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale e ne informa di conseguenza l'Agenzia.

    3.L'Agenzia visualizza i livelli di impatto assegnati alle frontiere esterne nel quadro situazionale europeo.

    Articolo 36
    Reazione corrispondente ai livelli di impatto

    1.Gli Stati membri si assicurano che le attività di controllo di frontiera svolte alle sezioni di frontiera esterna corrispondano ai livelli di impatto attribuiti, nei modi seguenti:

    (a)se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto basso, le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne organizzano un controllo regolare sulla base delle analisi dei rischi e provvedono affinché nella zona di frontiera siano presenti personale e risorse sufficienti pronti alla localizzazione, all'identificazione e all'intercettazione;

    (b)se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto medio, le autorità nazionali responsabili del controllo delle frontiere esterne provvedono affinché siano adottate, per detta sezione di frontiera, misure di controllo adeguate oltre alle misure di cui alla lettera a). L'adozione di tali misure di controllo è notificata al centro nazionale di coordinamento. Il centro nazionale di coordinamento coordina ogni sostegno dato in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3;

    (c)se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto alto, lo Stato membro interessato provvede, mediante il centro nazionale di coordinamento, affinché le autorità nazionali che operano presso tale sezione di frontiera ricevano il sostegno necessario e siano adottate misure di controllo rafforzate oltre alle misure di cui alla lettera b). Detto Stato membro può chiedere sostegno all'Agenzia alle condizioni previste dall'articolo 37 per l'avvio di operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere;

    (d)se ad una sezione di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico, l'Agenzia lo notifica alla Commissione. Lo Stato membro interessato e l'Agenzia attuano le raccomandazioni formulate dal direttore esecutivo dell'Agenzia a norma dell'articolo 42 oltre alle misure di cui alla lettera c).

    2.Il centro nazionale di coordinamento informa regolarmente l'Agenzia delle misure adottate a livello nazionale a norma del paragrafo 1, lettere b), c) e d).

    3.Se ad una sezione di frontiera esterna, adiacente a una sezione di frontiera di un altro Stato membro o di un paese terzo con cui esistono accordi o reti regionali di cui agli articoli 73 e 74, è attribuito un livello di impatto medio, alto o critico, il centro nazionale di coordinamento contatta il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro vicino o l'autorità competente del paese vicino e si adopera per coordinare con l'Agenzia le necessarie misure transfrontaliere.

    4.L'Agenzia valuta, insieme allo Stato membro interessato, l'attribuzione dei livelli di impatto e le misure corrispondenti adottate a livello nazionale e dell'Unione. Tale valutazione contribuisce alla valutazione delle vulnerabilità effettuata dall'Agenzia a norma dell'articolo 33.


    Sezione 7
    Azioni dell'Agenzia alle frontiere esterne

    Articolo 37
    Azioni dell'Agenzia alle frontiere esterne

    1.Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia assistenza nell'adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia attua anche misure conformemente agli articoli 42 e 43.

    2.L'Agenzia organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, in conformità del pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure:

    (a)coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura tecnica;

    (b)organizzare interventi rapidi alle frontiere e impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura tecnica;

    (c)coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi;

    (d)impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, anche nei punti di crisi o nei centri controllati, e, se necessario, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle attività di rimpatrio;

    (e)nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;

    (f)riservare un trattamento prioritario ai servizi EUROSUR per la fusione dei dati.

    3.L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

    4.In caso di sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l'Agenzia ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

    Articolo 38
    Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

    1.Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a sfide imminenti, comprese l'immigrazione illegale, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, o di fornirgli maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.

    2.Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a sfide specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio in determinati punti delle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio di tale Stato membro senza autorizzazione, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

    3.Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da un'analisi dei rischi completa, affidabile e aggiornata che consenta all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna conformemente all'articolo 35 e della disponibilità di risorse.

    4.Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale. Tali operazioni possono comprendere funzioni di guardia costiera e la prevenzione della criminalità transfrontaliera, inclusa la lotta al traffico di migranti o alla tratta di esseri umani, e la gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.

    Articolo 39
    Piano operativo per le operazioni congiunte

    1.In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco dell'attrezzatura tecnica e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo tecnico e operativo e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.

    2.Il direttore esecutivo predispone un piano operativo per le operazioni congiunte alle frontiere esterne. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in consultazione con gli Stati membri partecipanti, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta.

    3.Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. Esso copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta, fra cui i seguenti elementi:

    (a)una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;

    (b)la durata prevedibile dell'operazione congiunta;

    (c)l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta;

    (d)una descrizione dei compiti, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

    (e)la composizione delle squadre e l'impiego di altro personale pertinente;

    (f)    disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;

    (g)le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

    (h)disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità nazionali da parte dell'Agenzia;

    (i)uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

    (j)per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto nazionale, internazionale e dell'Unione in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco. A tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014;

    (k)le modalità di cooperazione con i paesi terzi, gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, o con le organizzazioni internazionali;

    (l)procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e persone in situazioni vulnerabili siano indirizzate alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;

    (m)procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all'Agenzia denunce contro tutte le persone che partecipano a un'operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere, ivi compresi guardie di frontiera o altro personale competente dello Stato membro ospitante e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della loro partecipazione a un'operazione congiunta o a un intervento rapido alle frontiere;

    (n)disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'operazione congiunta.

    4.Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo necessitano del consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

    Articolo 40
    Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere

    1.La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

    2.Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.

    3.Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 33 e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.

    4.Il direttore esecutivo adotta una decisione sulla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa. Il direttore esecutivo valuta immediatamente le possibilità di reimpiegare i membri di squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare il personale statutario dell'Agenzia, che sono disponibili e si trovano in altre aree operative.

    5.Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia le squadre per la gestione delle frontiere disponibili formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura attinta dal parco attrezzature tecniche ai sensi dell'articolo 64 e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre per la gestione delle frontiere ai sensi dell'articolo 58.

    6.Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, predispone immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3.

    7.Non appena il piano operativo è stato concordato e trasmesso agli Stati membri, il direttore esecutivo ordina di inviare immediatamente il personale operativo disponibile tramite reimpiego da altre aree operative o altre funzioni.

    8.Parallelamente all'invio di forze di cui al paragrafo 7 e, se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre per la gestione delle frontiere reimpiegate da altre aree o funzioni, il direttore esecutivo richiede a ciascuno Stato membro il numero e i profili di personale aggiuntivo da impiegare in via aggiuntiva attinto dagli elenchi nazionali per gli impieghi a breve durata di cui all'articolo 58. Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avere luogo l'impiego. È trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

    9.Gli Stati membri provvedono affinché il numero e i profili del personale operativo siano immediatamente messi a disposizione dell'Agenzia onde garantire un impiego completo conformemente all'articolo 58, paragrafi 5 e 7.

    10.Le prime squadre per la gestione delle frontiere sono reimpiegate da altre aree e funzioni entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'impiego aggiuntivo di squadre per la gestione delle frontiere avviene, se necessario, entro sette giorni lavorativi dall'impiego delle prime squadre.

    11.Qualora l'intervento rapido alle frontiere debba aver luogo, il direttore esecutivo, in consultazione con il consiglio di amministrazione, valuta immediatamente le priorità in relazione alle operazioni congiunte dell'Agenzia in corso e previste presso altre frontiere esterne, al fine di prevedere un'eventuale riallocazione delle risorse a favore di zone frontaliere esterne in cui è maggiormente necessario un impiego rafforzato.

    Articolo 41
    Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

    1.Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione possono essere impiegate, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa dell'Agenzia e con il consenso dello Stato membro interessato, per fornire un rinforzo tecnico e operativo a tale Stato membro, in particolare nei punti di crisi e nei centri controllati.

    Lo Stato membro di cui al primo comma presenta alla Commissione una richiesta di rinforzo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e una valutazione delle proprie esigenze. La Commissione, sulla base della valutazione delle esigenze dello Stato membro in questione, trasmette la richiesta all'Agenzia, [all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], a Europol o ad altre agenzie competenti dell'Unione, a seconda del caso.

    2.Le agenzie competenti dell'Unione valutano la richiesta di rinforzo dello Stato membro e la valutazione delle sue esigenze per definire, sotto il coordinamento della Commissione, le misure necessarie, compreso l'impiego di attrezzature tecniche, che devono essere approvate dallo Stato membro interessato.

    3.La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e le agenzie competenti dell'Unione, stabilisce le modalità di cooperazione per l'impiego delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle attrezzature tecniche, ed è responsabile del coordinamento delle attività di tali squadre.

    4.Il rinforzo tecnico e operativo fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, può comprendere:

    (a)l'assistenza nella selezione (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali, i controlli di sicurezza e la comunicazione di informazioni circa lo scopo di tali procedure;

    (b)la comunicazione di informazioni preliminari alle persone che desiderano richiedere protezione internazionale e il loro indirizzamento presso le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato o gli esperti inviati [dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo];

    (c)l'assistenza tecnica e operativa nella procedura di rimpatrio, comprese la preparazione delle decisioni di rimpatrio, l'acquisizione dei documenti di viaggio e la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche per quanto riguarda i rimpatri volontari;

    (d)le attrezzature tecniche necessarie.

    5.L'Agenzia coopera con [l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] per agevolare le misure di indirizzamento alla procedura di protezione internazionale e, per i cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta con decisione definitiva, alla procedura di rimpatrio.

    6.Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, ove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione dei diritti fondamentali e protezione contro le persecuzioni di genere.

    Articolo 42
    Azioni proposte alle frontiere esterne

    1.Il direttore esecutivo, sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità o quando a una o più sezioni di frontiera esterna è attribuito un impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello Stato membro, dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo, raccomanda allo Stato membro interessato di avviare ed effettuare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o qualsiasi altra azione dell'Agenzia prevista all'articolo 37.

    2.Lo Stato membro interessato risponde alla raccomandazione del direttore esecutivo entro cinque giorni lavorativi. Qualora risponda negativamente in merito alle azioni proposte, lo Stato membro fornisce anche le motivazioni della risposta. Il direttore esecutivo comunica senza indugio alla Commissione le azioni proposte e le motivazioni della risposta negativa, affinché sia valutata l'eventuale necessità di un'azione urgente a norma dell'articolo 43.

    Articolo 43
    Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne

    1.Qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen poiché:

    (a)uno Stato membro non adotta le misure necessarie in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 33, paragrafo 10; o

    (b)uno Stato membro che si trova a fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne non ha chiesto un sostegno sufficiente all'Agenzia mediante le misure di cui all'articolo 38, 40, 41 o 42, o non sta adottando le misure necessarie per attuare le azioni previste da tali articoli,

    la Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, può adottare senza indugio una decisione, mediante atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 3, in cui definisce le misure che dovrebbero attenuare tali rischi e che devono essere attuate dall'Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.

    Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 4.

    2.Se si verifica una situazione che richiede un'azione urgente, il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati tempestivamente della situazione e di tutte le successive misure e decisioni adottate in risposta.

    3.Al fine di attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 dispone che l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

    (a)organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'attrezzatura tecnica;

    (b)impiegare il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in particolare nei punti di crisi;

    (c)coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi;

    (d)impiegare attrezzatura tecnica;

    (e)organizzare interventi di rimpatrio.

    4.Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1:

    (a)stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate in tale decisione, compresi l'attrezzatura tecnica e il numero e i profili del personale operativo necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione;

    (b)presenta il progetto di piano operativo agli Stati membri interessati.

    5.Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.

    6.L'Agenzia invia tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, il personale operativo necessario attinto dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 55 per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'impiego aggiuntivo di squadre avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dall'impiego delle prime squadre inviate nell'area operativa.

    7.L'Agenzia impiega tempestivamente, e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.

    L'impiego aggiuntivo di attrezzatura tecnica avviene, se necessario, in una seconda fase conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 64.

    8.Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 1. A tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie, in particolare adempiendo agli obblighi di cui agli articoli 44, 83 e 84, per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo.

    9.Conformemente all'articolo 58 e, se del caso, all'articolo 40, gli Stati membri mettono a disposizione il personale operativo determinato dal direttore esecutivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

    Qualora lo Stato membro interessato non si conformi alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni e non cooperi con l'Agenzia come previsto al paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può attivare la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399.

    Articolo 44
    Istruzioni alle squadre

    1.Durante l'impiego delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre per il rimpatrio e delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, lo Stato membro ospitante impartisce istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo.

    2.L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

    3.Qualora le istruzioni impartite alle squadre non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo, che può, se del caso, intervenire ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3.

    4.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

    5.I membri delle squadre che non sono membri del personale statutario dell'Agenzia restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza. Lo Stato membro di appartenenza predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura conformemente al proprio diritto interno relativamente alle violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere.

    Articolo 45
    Funzionario di coordinamento

    1.L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte, dei progetti pilota e degli interventi rapidi alle frontiere, compresa la presenza di membri del suo personale statuario.

    2.Fatto salvo l'articolo 60, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario dell'Agenzia da impiegare in qualità di funzionari di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.

    3.Il funzionario di coordinamento agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre. Il ruolo del funzionario di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. In particolare, il funzionario di coordinamento:

    (a)funge da interfaccia tra l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego;

    (b)monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, e riferisce all'Agenzia in merito;

    (c)agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle sue squadre e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti;

    (d)riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle sue squadre dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo e, ove opportuno, propone al direttore esecutivo di prendere in considerazione l'adozione di una decisione conformemente all'articolo 47.

    4.Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sull'impiego delle squadre.

    Articolo 46
    Costi

    1.L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere i membri del loro personale operativo a disposizione ai fini dell'impiego a breve durata come membri delle squadre formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea:

    (a)le spese di viaggio dallo Stato membro di appartenenza allo Stato membro ospitante e dallo Stato membro ospitante allo Stato membro di appartenenza e all'interno dello Stato membro ospitante ai fini della missione;

    (b)i costi di vaccinazione;

    (c)i costi relativi ad assicurazioni specifiche;

    (d)i costi di assistenza sanitaria;

    (e)la diaria, spese di alloggio comprese;

    (f)i costi relativi alle attrezzature tecniche dell'Agenzia.

    2.Previa approvazione della Commissione, il consiglio d'amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento dei costi sostenuti dal personale impiegato a breve durata a norma dell'articolo 58. Le regole specifiche si basano per quanto possibile su opzioni semplificate in materia di costi. Se del caso, il consiglio d'amministrazione mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione dei membri del personale statutario.

    Articolo 47
    Sospensione e cessazione delle attività

    1.Il direttore esecutivo cessa le attività dell'Agenzia se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento. Il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato prima di tale cessazione.

    2.Gli Stati membri partecipanti a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere o all'impiego delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione possono chiedere al direttore esecutivo di cessare tale operazione congiunta, intervento rapido alle frontiere o impiego delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione.

    3.Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro interessato, può revocare il finanziamento di un'attività, oppure sospendere o cessare tale attività se lo Stato membro ospitante non rispetta il piano operativo.

    4.Il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere, un progetto pilota, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento o un accordo operativo di rimpatrio, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, tali attività se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale decisione.

    5.Qualora decida di sospendere o cessare l'impiego, da parte dell'Agenzia, di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, il direttore esecutivo informa di tale decisione le altre agenzie competenti che operano nell'area di tale punto di crisi o centro controllato.

    Articolo 48
    Valutazione delle attività

    Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere, dei progetti pilota, dell'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione e della cooperazione operativa con i paesi terzi. Il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle attività future e inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività dell'Agenzia.

    Sezione 8
    Azioni dell'Agenzia nel settore del rimpatrio

    Articolo 49
    Rimpatrio

    1.Per quanto riguarda il rimpatrio, l'Agenzia, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, tra cui la protezione dei rifugiati e i diritti dei minori, assolve in particolare ai seguenti compiti:

    (a)fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri nelle attività di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, incluse la preparazione delle decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio e legate al rimpatrio, comprese le partenze volontarie, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altre pertinenti parti interessate;

    (b)fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri che incontrano difficoltà legate ai rimpatri o alla pressione migratoria, anche inviando squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

    (c)sviluppa un modello di riferimento per un sistema di gestione dei casi di rimpatrio che fissa la struttura dei sistemi nazionali di gestione dei rimpatri, e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per lo sviluppo di sistemi nazionali di gestione dei rimpatri conformi al modello;

    (d)sviluppa e fornisce un sistema centrale e un'infrastruttura di comunicazione tra i sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati membri e il sistema centrale, e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per la connessione all'infrastruttura di comunicazione;

    (e)fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, anche tramite la cooperazione consolare, senza divulgare informazioni sul fatto che è stata presentata una domanda di protezione internazionale; organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno per le partenze volontarie, in cooperazione con gli Stati membri;

    (f)organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

    (g)finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

    2.L'assistenza tecnica e operativa di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende attività intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

    (a)servizi d'interpretazione;

    (b)informazioni pratiche, analisi e raccomandazioni sui paesi terzi di rimpatrio, utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in cooperazione, se del caso, con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, tra cui l'EASO;

    (c)consulenza e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione e la gestione delle procedure di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE, comprese la preparazione delle decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio;

    (d)consulenza e assistenza relative alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale;

    (e)attrezzature, capacità e competenze per l'attuazione delle decisioni di rimpatrio e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi.

    3.L'Agenzia mira a sviluppare sinergie e a collegare le reti e i programmi finanziati dall'Unione in materia di rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno delle pertinenti parti interessate, compresa la rete europea sulle migrazioni.

    4.In via eccezionale l'Agenzia può ottenere sovvenzioni dai fondi dell'Unione dedicati alle attività di rimpatrio conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta.

    Articolo 50
    Sistemi di scambio di informazioni e gestione dei rimpatri

    L'Agenzia sviluppa, attiva e fornisce sistemi informativi e applicazioni software per lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate all'interno della guardia di frontiera e costiera europea ai fini del rimpatrio, e per lo scambio di dati personali di cui agli articoli da 87 a 89 conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, alla decisione 2015/443 della Commissione e [al regolamento (CE) n. 45/2001].

    In particolare, l'Agenzia istituisce, fornisce e mantiene un sistema centrale per il trattamento di tutte le informazioni e tutti i dati che sono comunicati automaticamente dai sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati membri e che sono necessari all'Agenzia per fornire assistenza tecnica e operativa conformemente all'articolo 49.

    Articolo 51
    Operazioni di rimpatrio

    1.Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa e assicura il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni o l'organizzazione di rimpatri su voli di linea. L'Agenzia può, di propria iniziativa, coordinare o organizzare operazioni di rimpatrio.

    2.Una volta al mese gli Stati membri forniscono i dati operativi sui rimpatri che sono necessari all'Agenzia per valutare le esigenze in materia di rimpatrio, e informano l'Agenzia della loro pianificazione indicativa del numero di rimpatriandi e dei paesi terzi di rimpatrio relativamente alle pertinenti operazioni di rimpatrio nazionali, e delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia predispone e tiene aggiornato un piano operativo dinamico inteso a fornire agli Stati membri che ne facciano richiesta l'assistenza e il rinforzo operativi necessari, anche in termini di attrezzatura tecnica. L'Agenzia può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, inserire nel piano operativo dinamico le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle esigenze. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo dinamico.

    3.L'Agenzia può fornire assistenza tecnica e operativa e, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa, assicurare il coordinamento o l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono forniti da un paese terzo di rimpatrio ("operazioni di rimpatrio mediante prelevamento"). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di rimpatrio. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore per i rimpatri forzati facente parte del gruppo istituito conformemente all'articolo 52 o del sistema nazionale di monitoraggio dello Stato membro partecipante sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

    4.Il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano per le operazioni di rimpatrio mediante prelevamento. Il direttore esecutivo e lo o gli Stati membri partecipanti concordano il piano di rimpatrio che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento, tenendo conto delle implicazioni per i diritti fondamentali e dei rischi che tali operazioni comportano. Eventuali modifiche o adattamenti di tale piano sono subordinati al consenso delle parti di cui al paragrafo 3 e al presente paragrafo.

    5.Il piano di rimpatrio delle operazioni di rimpatrio mediante prelevamento è vincolante per l'Agenzia e per ogni Stato membro partecipante. Esso copre tutte le misure necessarie per la realizzazione dell'operazione di rimpatrio mediante prelevamento.

    Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato è svolto dall'osservatore per i rimpatri forzati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e riguarda l'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. L'osservatore per i rimpatri forzati presenta una relazione su ogni operazione di rimpatrio forzato al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Se del caso, è assicurato un seguito adeguato da parte, rispettivamente, del direttore esecutivo e delle autorità nazionali competenti.

    Qualora nutra preoccupazioni circa il rispetto dei diritti fondamentali durante un'operazione di rimpatrio, l'Agenzia le comunica agli Stati membri partecipanti e alla Commissione.

    6.Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni di rimpatrio e trasmette ogni sei mesi al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione dettagliata su tutte le operazioni di rimpatrio effettuate nel semestre precedente, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Il direttore esecutivo effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle future operazioni di rimpatrio. Il direttore esecutivo inserisce tale analisi nella relazione annuale di attività dell'Agenzia.

    7.L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi o dai centri controllati.

    Articolo 52
    Riserva di osservatori per i rimpatri forzati

    1.L'Agenzia, previa consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori per i rimpatri forzati provenienti dagli organi competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 62 del presente regolamento.

    2.Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri sono responsabili del contributo alla riserva designando gli osservatori per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

    3.Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori per i rimpatri forzati, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio.

    4.L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori per i rimpatri forzati affinché monitorino, per loro conto, il corretto svolgimento dell'operazione di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio per la loro intera durata. Essa mette a disposizione osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

    5.Gli osservatori per i rimpatri forzati restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

    Articolo 53
    Squadre per il rimpatrio

    1.Durante un intervento di rimpatrio l'Agenzia può inviare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, squadre per il rimpatrio nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o nella misura necessaria per fornire assistenza tecnica e operativa supplementare nel settore del rimpatrio, anche quando tali sfide sono legate all'arrivo di ampli flussi migratori misti o alla presa in carico di cittadini di paesi terzi soccorsi in mare.

    2.L'articolo 41, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 44, 45 e 46 si applicano, mutatis mutandis, alle squadre europee per il rimpatrio.

    Articolo 54
    Interventi di rimpatrio

    1.Nei casi in cui uno Stato membro debba affrontare oneri nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.

    2.L'Agenzia può inoltre avviare interventi di rimpatrio in paesi terzi, sulla base delle indicazioni fornite nel ciclo politico strategico pluriennale, qualora il paese terzo in questione richieda assistenza tecnica e operativa supplementare per quanto riguarda le proprie attività di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre per il rimpatrio al fine di fornire assistenza tecnica e operativa per le attività di rimpatrio del pese terzo.

    3.Nei casi in cui uno Stato membro sia soggetto a una sfida specifica e sproporzionata nell'attuazione del suo obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio, l'Agenzia fornisce, di propria iniziativa o su richiesta di tale Stato membro, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio rapido nello Stato membro ospitante di squadre per il rimpatrio che forniscono assistenza nell'attuazione delle procedure di rimpatrio, e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dallo Stato membro ospitante.

    4.Nel contesto di un intervento di rimpatrio il direttore esecutivo stabilisce tempestivamente un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri partecipanti. Si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 39.

    5.Il direttore esecutivo adotta una decisione sul piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.

    6.L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.


    Sezione 9
    Capacità

    Articolo 55
    Corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    1.L'Agenzia comprende un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri. Il corpo permanente è formato dalle tre seguenti categorie di personale conformemente al piano annuale delle disponibilità di cui all'allegato I:

    (a)categoria 1: personale operativo dell'Agenzia assunto conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, e impiegato nelle aree operative conformemente all'articolo 56;

    (b)categoria 2: personale operativo distaccato a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all'articolo 57;

    (c)categoria 3: personale operativo messo a disposizione dell'Agenzia dagli Stati membri per un impiego di breve durata e facente parte integrante del corpo permanente conformemente all'articolo 58;

    2.L'Agenzia impiega i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in qualità di membri delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere o in qualsiasi altra attività operativa pertinente negli Stati membri o nei paesi terzi.

    3.Conformemente all'articolo 83, tutti i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sono abilitati a svolgere compiti di controllo di frontiera o di rimpatrio, compresi i compiti che richiedono i poteri esecutivi previsti dalla legislazione nazionale pertinente o, per il personale dell'Agenzia, conformemente all'allegato II.

    4.Su proposta del direttore esecutivo e tenuto conto dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia, dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e del ciclo politico strategico pluriennale, e sulla base del numero e dei profili di cui l'Agenzia dispone grazie al suo personale statutario e ai distacchi in corso, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo di ogni anno:

    (a)per ogni profilo specifico e per ciascuna delle tre categorie del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, il numero dei membri del personale operativo che dovranno formare le squadre l'anno successivo;

    (b)per ogni Stato membro, il numero e i profili specifici dei membri del personale operativo da distaccare presso l'Agenzia conformemente all'articolo 57 e da designare conformemente all'articolo 58 l'anno successivo;

    (c)una pianificazione pluriennale indicativa dei profili per i tre anni successivi per facilitare la pianificazione a lungo termine dei contributi degli Stati membri e dell'assunzione del personale statutario dell'Agenzia.

    5.Ai fini dell'articolo 74, l'Agenzia sviluppa e provvede alle strutture di comando e controllo per l'effettivo invio del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nel territorio di paesi terzi.

    6.L'Agenzia può assumere fino al 4 % del numero totale dei membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in qualità di membri del personale con funzioni di sostegno per l'istituzione del corpo permanente, la pianificazione e la gestione delle sue operazioni e l'acquisto delle attrezzature proprie dell'Agenzia.

    Articolo 56
    Personale statutario dell'Agenzia all'interno del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    1.L'Agenzia contribuisce al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea con membri del proprio personale statutario (categoria 1) da inviare nelle aree operative in qualità di membri delle squadre dotati di tutte le competenze e tutti i compiti, compreso quello di gestire le attrezzature proprie dell'Agenzia.

    2.Conformemente all'articolo 62, paragrafo 2, dopo l'assunzione i nuovi membri del personale seguono una formazione completa di guardia di frontiera o attinente ai rimpatri, a seconda del caso, nel quadro di appositi programmi di formazione sviluppati dall'Agenzia e, sulla base di accordi con Stati membri prescelti, attuati in accademie specializzate di tali Stati membri. Il costo della formazione è interamente coperto dall'Agenzia.

    3.L'Agenzia assicura che, durante tutto il loro impiego, i membri del proprio personale statutario assolvano alle loro funzioni di membri delle squadre secondo standard elevati. Per tutti i membri del personale sono stabiliti percorsi di formazione per garantire che posseggano sempre le qualifiche professionali necessarie per adempiere ai compiti di guardia di frontiera o attinenti ai rimpatri.

    4.Gli altri membri del personale alle dipendenze dell'Agenzia che non sono qualificati per svolgere funzioni di controllo di frontiera o di rimpatrio sono impiegati nelle operazioni congiunte solo per compiti di coordinamento e altri compiti connessi. Essi non fanno parte delle squadre.

    Articolo 57
    Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea mediante distacchi a lungo termine

    1.Gli Stati membri contribuiscono al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea distaccando presso l'Agenzia membri del personale operativo in qualità di membri delle squadre (categoria 2). La durata dei singoli distacchi è determinata conformemente all'articolo 93, paragrafo 7. Al fine di facilitare l'attuazione del sistema di sostegno finanziario di cui all'articolo 61, di norma il distacco comincia all'inizio dell'anno civile.

    2.A ciascuno Stato membro spetta garantire il contributo continuo in termini di membri del personale operativo distaccati in qualità di membri delle squadre conformemente all'allegato III.

    3.I membri del personale operativo distaccati presso l'Agenzia hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato tali membri del personale operativo è considerato il loro Stato membro di appartenenza. Durante il distacco, le sedi e la durata dei distacchi dei membri delle squadre distaccati sono decise dal direttore esecutivo secondo le esigenze operative.

    4.Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro designa i membri del personale operativo da distaccare in base al numero e ai profili specifici decisi dal consiglio di amministrazione per l'anno successivo come indicato all'articolo 55, paragrafo 4. L'Agenzia può verificare che il personale operativo proposto dagli Stati membri corrisponda ai profili stabiliti e possieda le competenze linguistiche necessarie. Entro il 15 settembre l'Agenzia accetta i candidati proposti o, qualora un candidato non corrisponda al profilo richiesto, non abbia sufficienti competenze linguistiche o durante precedenti impieghi abbia tenuto una condotta scorretta o abbia violato le norme applicabili, richiede allo Stato membro di proporre un altro candidato per il distacco.

    5.Qualora, per causa di forza maggiore, un membro del personale operativo non possa essere distaccato o non sia più in grado di proseguire il distacco, lo Stato membro interessato provvede a sostituirlo con un altro membro del personale operativo che abbia il profilo richiesto.

    Articolo 58
    Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea mediante impieghi di breve durata

    1.Oltre ai distacchi a norma dell'articolo 57, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri contribuiscono al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea designando guardie di frontiera e altro personale competente da inserire nell'elenco nazionale del personale operativo per impieghi di breve durata (categoria 3) conformemente ai contributi indicati nell'allegato IV e al numero e ai profili specifici decisi dal consiglio di amministrazione per l'anno successivo a norma dell'articolo 55, paragrafo 4. Gli elenchi nazionali del personale operativo designato sono comunicati all'Agenzia. Il pagamento dei costi sostenuti dal personale impiegato a norma del presente articolo è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

    2.A ciascuno Stato membro spetta garantire che il personale operativo designato sia disponibile su richiesta dell'Agenzia conformemente agli accordi definiti nel presente articolo. Ogni membro del personale operativo è disponibile per un periodo massimo di 4 mesi nell'arco di un anno civile.

    3.L'Agenzia può verificare che il personale operativo designato dagli Stati membri per impieghi di breve durata corrisponda ai profili stabiliti e possieda le competenze linguistiche necessarie. L'Agenzia può richiedere a uno Stato membro di rimuovere un membro del personale operativo dall'elenco nazionale se questi non corrisponde al profilo richiesto, non ha sufficienti competenze linguistiche o durante precedenti impieghi ha tenuto una condotta scorretta o ha violato le norme applicabili.

    4.Entro il 31 luglio di ogni anno l'Agenzia richiede il contributo degli Stati membri in termini di membri del personale operativo per le operazioni congiunte per l'anno successivo. La durata dei singoli impieghi è decisa nei negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Tuttavia, in definitiva, gli Stati membri mettono il personale operativo a disposizione per impiego in base al numero e ai profili specificati nella richiesta dell'Agenzia.

    5.Qualora, per causa di forza maggiore, un membro del personale operativo non possa essere impiegato conformemente agli accordi, lo Stato membro interessato provvede a sostituirlo con un membro del personale operativo incluso nella lista che abbia il profilo richiesto.

    6.Qualora le esigenze di rinforzo per un'operazione congiunta in corso aumentino o sorga l'esigenza avviare una nuova operazione congiunta non specificata nel rispettivo programma di lavoro annuale e nei corrispondenti risultati delle negoziazioni bilaterali annuali, il direttore esecutivo informa senza indugio gli Stati membri delle esigenze aggiuntive indicando il numero plausibile di personale operativo e i profili che ogni Stato membro deve fornire. Una volta che il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante hanno concordato un piano operativo modificato o, se del caso, un nuovo piano operativo, il direttore esecutivo presenta la richiesta formale per il numero e i profili di personale operativo. Gli Stati membri inviano i rispettivi membri delle squadre entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta formale.

    7.Qualora dall'analisi dei rischi o, se disponibile, da una valutazione delle vulnerabilità emerga che uno Stato membro si trova a far fronte a una situazione che inciderebbe in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, il contributo di tale Stato membro è pari alla metà del suo contributo per quell'anno stabilito nell'allegato IV. Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui all'articolo 65.

    8.La durata dell'impiego per un'operazione specifica è stabilita dallo Stato membro di appartenenza ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni, tranne se l'operazione di cui fa parte l'impiego ha una durata inferiore a 30 giorni.

    Articolo 59
    Riesame intermedio del funzionamento del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    1.Entro il 31 giugno 2024 la Commissione, basandosi in particolare sulle relazioni di cui all'articolo 65, effettua un riesame intermedio del funzionamento del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, valutandone il numero complessivo di personale e la composizione. Il riesame tiene conto dell'evoluzione del personale statutario destinato al contributo dell'Agenzia e di ogni eventuale modifica significativa delle capacità dei singoli Stati membri che incida sul loro essere in grado di contribuire al corpo permanente.

    2.Se necessario, la revisione intermedia è corredata di opportune proposte di modifica degli allegati I, III e IV.

    Articolo 60
    Uffici antenna

    1.Previo accordo dello Stato membro ospitante, l'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio di tale Stato membro per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative, anche nel settore del rimpatrio, organizzate dall'Agenzia in tale Stato membro o nella regione vicina, e per assicurare la gestione efficace delle proprie risorse umane e tecniche. Gli uffici antenna sono istituiti temporaneamente per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative significative nello Stato membro in questione o nella regione vicina interessata. Se necessario, tale periodo può essere prorogato.

    2.L'Agenzia e lo Stato membro ospitante in cui è istituito l'ufficio antenna si adoperano per prendere gli accordi necessari per offrire all'ufficio antenna le migliori condizioni possibili per adempiere ai suoi compiti.

    3.Se del caso, gli uffici antenna:

    (a)forniscono sostegno operativo e logistico, e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;

    (b)forniscono sostegno operativo allo Stato membro nelle aree operative interessate;

    (c)monitorano le attività delle squadre dell'Agenzia e riferiscono periodicamente alla sede centrale;

    (d)cooperano con gli Stati membri ospitanti su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia in tali Stati membri, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;

    (e)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento di cui all'articolo 45 ai fini della cooperazione con gli Stati membri partecipanti su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia, e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale;

    (f)forniscono sostegno al funzionario di coordinamento al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti dello Stato membro ospitante;

    (g)organizzano il sostegno logistico per l'impiego dei membri delle squadre e l'impiego e l'uso delle attrezzature tecniche;

    (h)forniscono ogni altro sostegno logistico necessario nell'area operativa di cui sono responsabili per facilitare il buon svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;

    (i)forniscono sostegno al funzionario di collegamento dell'Agenzia al fine di individuare eventuali problemi attuali o futuri per la gestione delle frontiere nell'aera di cui sono responsabili o di attuare l'acquis in materia di rimpatrio, e riferiscono periodicamente alla sede centrale;

    (j)garantiscono la gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine e qualsiasi sostegno logistico necessario.

    4.Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo. La persona nominata capo dell'ufficio antenna sovrintende ai lavori dell'ufficio e funge da punto di contatto unico con la sede centrale.

    5.Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, decide circa l'istituzione, la composizione, la durata e l'eventuale proroga della durata di un ufficio antenna, tenuto conto del parere della Commissione e dell'accordo dello Stato membro nel cui territorio dovrà situarsi l'ufficio antenna. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

    6.Il direttore esecutivo riferisce con cadenza trimestrale al consiglio di amministrazione in merito alle attività degli uffici antenna. Le attività degli uffici antenna sono descritte in una sezione distinta della relazione annuale di attività di cui all'articolo 98, paragrafo 2, punto 10.

    Articolo 61
    Sostegno finanziario per lo sviluppo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    1.Allo scopo di sostenere lo sviluppo delle risorse umane per garantire il proprio contributo al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conformemente agli allegati III e IV, gli Stati membri hanno diritto di ricevere su base annua fondi sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi, a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, erogabili una volta terminato l'esercizio interessato e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4. I finanziamenti sono basati su un importo di riferimento ai sensi del paragrafo 2 e sono pari:

    (a)al 100 % dell'importo di riferimento moltiplicato per il numero di guardie di frontiera o altri agenti indicati annualmente per il distacco conformemente all'allegato III;

    (b)al 30 % dell'importo di riferimento moltiplicato per il numero di guardie di frontiera o altri agenti effettivamente impiegati ai sensi dell'articolo 58 entro i limiti stabiliti dall'allegato IV.

    2.L'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 è equivalente allo stipendio base annuale di un agente contrattuale, gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, definito conformemente all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e soggetto a un coefficiente di correzione applicabile nello Stato membro interessato.

    3.Il pagamento annuale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), avviene a condizione che gli Stati membri aumentino conseguentemente gli effettivi complessivi delle loro rispettive guardie di frontiera nazionali attraverso l'assunzione di nuove guardie di frontiera e altri agenti nel periodo interessato. Le informazioni rilevanti ai fini della rendicontazione sono fornite all'Agenzia nell'ambito dei negoziati bilaterali annuali e verificate tramite la valutazione delle vulnerabilità l'anno successivo. Il pagamento annuale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), avviene in relazione al numero di guardie di frontiera o altri agenti effettivamente impiegati per almeno 4 mesi ai sensi dell'articolo 58 entro i limiti stabiliti dall'allegato IV.

    4.La Commissione adotta norme dettagliate sulle modalità del pagamento annuale e sul controllo delle condizioni applicabili di cui al paragrafo 3 per mezzo di un atto di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 3.

    Articolo 62
    Formazione

    1.L'Agenzia, tenendo conto della tabella di marcia relativa alle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4, ove disponibile, e in cooperazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri e, se del caso, dell'EASO e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sviluppa specifici strumenti formativi, incluse formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili. Essa fornisce alle guardie di frontiera, agli esperti in materia di rimpatrio e ad altri membri competenti del personale che fanno parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti appartenenti al personale dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con dette guardie di frontiera e altri membri di squadre secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

    2.L'Agenzia garantisce che, prima del loro impiego iniziale nelle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale assunti come personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea abbiano ricevuto un'adeguata formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, se del caso, la ricerca e il soccorso. A tal fine l'Agenzia, sulla base di accordi con Stati membri prescelti, attua i necessari programmi di formazione nelle loro accademie nazionali. Il costo della formazione è interamente coperto dall'Agenzia.

    3.L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per assicurare che, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale operativo degli Stati membri che fanno parte delle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e, se del caso, la ricerca e il soccorso.

    4.L'Agenzia adotta le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale che assolve a compiti attinenti ai rimpatri e che farà parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e della riserva di cui all'articolo 52. L'Agenzia assicura che, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, il proprio personale e tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

    5.L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione internazionale e pertinente diritto del mare, così come un programma comune per la formazione del personale che assolve a compiti attinenti al rimpatrio. Il programma comune di base mira a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e di rimpatri. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo e del responsabile dei diritti fondamentali. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione organizzati per le rispettive guardie di frontiera nazionali e il personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

    6.L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi nazionali competenti degli Stati membri e, se del caso, di paesi terzi, corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

    7.L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.

    8.L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle sue squadre e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.

    Articolo 63
    Acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica

    1.L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare, attrezzatura tecnica da mettere a disposizione durante operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, attività nel settore dei rimpatri, compresi operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio, impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione o progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

    2.Su proposta del direttore esecutivo previo parere favorevole della Commissione, il consiglio di amministrazione stabilisce una strategia pluriennale globale sul modo in cui saranno sviluppate le capacità tecniche dell'Agenzia, tenuto conto del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, comprese la tabella di marcia relativa alle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4, come disponibile, e le risorse di bilancio rese disponibili a tale scopo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

    La strategia è accompagnata da un piano d'attuazione dettagliato che specifica i tempi per l'acquisto o il noleggio, la pianificazione degli appalti e l'attenuazione dei rischi. Se la strategia e il piano non seguono il parere della Commissione, l'Agenzia invia alla Commissione una giustificazione delle sue decisioni. Dopo l'adozione della strategia, il piano d'attuazione diventa parte della programmazione pluriennale contenuta nel documento di programmazione di cui all'articolo 98, paragrafo 2, punto 10.

    3.L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione e conformemente alle norme applicabili in materia d'appalti. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Ogni spesa di questo tipo è iscritta nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

    4.Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, come aerei, elicotteri o navi, si applicano le seguenti condizioni:

    (a)in caso di acquisto da parte dell'Agenzia o di comproprietà, l'Agenzia concorda con uno Stato membro che esso provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura conformemente alla legislazione applicabile di tale Stato membro;

    (b)in caso di noleggio, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.

    5.Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia e approvato dal consiglio di amministrazione, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono l'interoperabilità dell'attrezzatura. In caso di risorse in comproprietà, le modalità includono anche i periodi di piena disponibilità delle risorse per l'Agenzia e determinano le condizioni d'uso dell'attrezzatura, comprese le disposizioni specifiche sull'invio rapido durante gli interventi rapidi alle frontiere.

    6.Qualora l'Agenzia non disponga del personale statutario qualificato richiesto, lo Stato membro di immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura tecnica nel rispetto delle norme e in sicurezza. In tal caso, l'attrezzatura tecnica di proprietà esclusiva dell'Agenzia è messa a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può invocare la situazione eccezionale di cui all'articolo 64, paragrafo 8.

    Articolo 64
    Parco attrezzature tecniche

    1.L'Agenzia crea e conserva registri centralizzati del parco attrezzature tecniche comprendente l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e l'attrezzatura in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per le sue attività operative.

    2.L'attrezzatura di proprietà esclusiva dell'Agenzia è pienamente disponibile ai fini dell'impiego in qualunque momento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 5.

    3.L'attrezzatura detenuta in comproprietà dall'Agenzia per una quota superiore al 50 % è anch'essa disponibile ai fini dell'impiego conformemente a un accordo stipulato tra uno Stato membro e l'Agenzia, come previsto all'articolo 64, paragrafo 5.

    4.L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità dell'attrezzatura elencata nel parco attrezzature tecniche.

    5.A tal fine l'Agenzia definisce le norme tecniche che l'attrezzatura deve soddisfare per essere impiegata nelle attività dell'Agenzia, se necessario. L'attrezzatura che l'Agenzia deve acquistare, in proprietà esclusiva o in comproprietà, e l'attrezzatura di proprietà degli Stati membri elencata nel parco attrezzature tecniche deve rispettare tali norme tecniche.

    6.Su proposta del direttore esecutivo, tenuto conto dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e dei risultati delle valutazioni delle vulnerabilità, il consiglio di amministrazione stabilisce, entro il 31 marzo, il numero minimo di attrezzature tecniche richieste in vista del fabbisogno dell'Agenzia dell'anno successivo, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di operazioni congiunte, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le attività nel settore dei rimpatri, inclusi le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio. Le attrezzature proprie dell'Agenzia sono incluse nel numero minimo di attrezzature tecniche. La stessa decisione stabilisce le norme relative all'impiego delle attrezzature tecniche nelle attività operative.

    Se il numero minimo di attrezzature tecniche dovesse rivelarsi insufficiente per eseguire il piano operativo concordato per le tali operazioni, l'Agenzia lo rivede in funzione di esigenze giustificate e di un accordo con gli Stati membri.

    7.Il parco attrezzature tecniche è composto da un numero minimo di attrezzature identificate come necessarie all'Agenzia per tipo di attrezzatura tecnica. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate nel quadro di operazioni congiunte, impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio.

    8.Il parco attrezzature tecniche comprende una riserva di attrezzatura di reazione rapida che contiene un numero limitato di attrezzature necessarie per eventuali interventi rapidi alle frontiere. I contributi degli Stati membri alla riserva di attrezzatura di reazione rapida sono programmati conformemente ai negoziati e agli accordi annuali bilaterali di cui al paragrafo 8. Relativamente all'attrezzatura indicata nell'elenco delle attrezzature di tale riserva, gli Stati membri non possono invocare la situazione eccezionale di cui al paragrafo 8.

    Le attrezzature indicate in tale elenco sono inviate a destinazione, ai fini dell'impiego, quanto prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla data in cui viene stabilito di comune accordo il piano operativo.

    L'Agenzia contribuisce a tale riserva con l'attrezzatura a sua disposizione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 63, paragrafo 1.

    9.Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Questo loro contributo e l'impiego delle attrezzature tecniche per operazioni specifiche sono pianificati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui l'attrezzatura rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, rendono disponibile ai fini dell'impiego l'attrezzatura tecnica, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 13. La richiesta dell'Agenzia è inoltrata almeno 45 giorni prima dell'impiego previsto per l'attrezzatura tecnica di grande rilievo e 30 giorni prima dell'impiego previsto per l'altra attrezzatura. L'apporto al parco attrezzatura tecnica è soggetto a revisione annua.

    10.Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide su base annua le regole riguardanti l'attrezzatura tecnica, compreso il numero minimo complessivo richiesto per tipo di attrezzatura tecnica e le modalità di impiego e di rimborso dei costi, così come il numero limitato di attrezzature tecniche per la riserva di attrezzatura di reazione rapida. Per motivi di bilancio, la decisione è adottata dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno.

    11.Se ha luogo un'operazione di intervento rapido alle frontiere, l'articolo 40, paragrafo 11, si applica di conseguenza.

    12.Ove necessità impreviste di attrezzatura tecnica per un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere emergano dopo la fissazione del numero minimo di attrezzature tecniche, e tali necessità non possano essere soddisfatte ricorrendo al parco attrezzature tecniche o alla riserva di attrezzatura di reazione rapida, gli Stati membri, laddove possibile, mettono a disposizione dell'Agenzia ai fini dell'impiego, su richiesta di quest'ultima e su una base ad hoc, l'attrezzatura tecnica necessaria.

    13.Il direttore esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione circa la composizione e l'impiego dell'attrezzatura che fa parte del parco attrezzatura tecnica. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature tecniche richieste per il parco, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide con urgenza l'ordine di priorità nell'impiego dell'attrezzatura tecnica e adotta opportune misure per correggere le carenze. Il consiglio di amministrazione comunica alla Commissione le carenze e le misure che ha adottato. La Commissione ne informa successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio, esprimendo altresì la propria valutazione.

    14.Gli Stati membri registrano nel parco attrezzatura tecnica tutti i mezzi di trasporto e l'attrezzatura operativa acquistati nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 o, se del caso, nell'ambito di qualsiasi altro finanziamento specifico dell'Unione messo a disposizione degli Stati membri al fine di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia. Tale attrezzatura tecnica rientra nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un determinato anno.

    Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia ai fini dell'impiego, su sua richiesta, attraverso i negoziati bilaterali annuali, l'attrezzatura tecnica cofinanziata nell'ambito delle azioni specifiche del Fondo sicurezza interna o nell'ambito di qualsiasi altro finanziamento specifico dell'Unione. Ciascuna attrezzatura è messa a disposizione per un periodo di almeno 5 mesi. Nel caso di un'operazione di cui all'articolo 40 o all'articolo 43 del presente regolamento, essi non possono far valere la situazione eccezionale di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

    15.L'Agenzia gestisce il registro del parco attrezzatura tecnica come segue:

    (a)classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;

    (b)classificazione per proprietario (Stato membro, agenzia, altro);

    (c)numero complessivo delle attrezzature necessarie;

    (d)requisiti relativi all'equipaggio, se applicabile;

    (e)altre informazioni quali dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche o altre informazioni necessarie per un uso appropriato dell'attrezzatura.

    (f)menzione indicante se l'attrezzatura è stata finanziata con fondi dell'Unione.

    16.L'Agenzia finanzia al 100 % l'impiego dell'attrezzatura tecnica rientrante nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L'impiego di attrezzatura tecnica che non rientra in tale numero minimo è cofinanziato dall'Agenzia fino a un massimo del 100 % delle spese ammissibili, tenendo conto delle particolari circostanze degli Stati membri che inviano detta attrezzatura tecnica.

    Articolo 65
    Relazioni sulle capacità dell'Agenzia

    1.Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea una relazione annuale sull'attuazione degli articoli 52, 56, 57, 58, 63 e 64.

    2.La relazione contiene in particolare:

    (a)il numero di membri del personale operativo che ciascuno Stato membro ha destinato al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e alla riserva di osservatori per i rimpatri forzati;

    (b)il numero di membri del personale operativo che l'Agenzia ha destinato al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

    (c)il numero di membri del personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea effettivamente impiegati da ciascuno Stato membro, per profilo, nell'anno precedente;

    (d)il numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno destinato al parco attrezzature tecniche;

    (e)il numero di attrezzature tecniche del parco attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno impiegato nell'anno precedente, in particolare:

    (f)le destinazioni a favore della riserva di attrezzatura di reazione rapida e il suo impiego;

    (g)lo sviluppo delle capacità umane e tecniche proprie dell'Agenzia.

    3.La relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui all'articolo 58, paragrafo 7, e all'articolo 64, paragrafo 8, nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato.

    4.Per garantire la trasparenza, il consiglio di amministrazione è informato con cadenza trimestrale sugli elementi indicati al paragrafo 2 in relazione all'anno in corso.

    Articolo 66
    Ricerca e innovazione

    1.L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per la gestione europea integrata delle frontiere, compreso l'utilizzo di avanzate tecnologie di sorveglianza, e a contribuirvi, tenendo conto della tabella di marcia relativa alle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione conformemente all'articolo 50. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

    2.L'Agenzia, tenendo conto della tabella di marcia relativa alle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4, assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

    3.L'Agenzia attua le parti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione che riguardano la sicurezza delle frontiere. A tal fine, e qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

    (a)gestione di alcune fasi di attuazione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione;

    (b)adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma;

    (c)sostegno all'attuazione del programma.

    4.L'Agenzia può pianificare e attuare progetti pilota concernenti le materie oggetto del presente regolamento.

    Articolo 67
    Definizioni dei piani

    1.I piani facenti parte della pianificazione integrata per la gestione delle frontiere e i rimpatri di cui all'articolo 9 sono definiti conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.Gli Stati membri e l'Agenzia definiscono piani operativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri. I piani operativi degli Stati membri relativi alle sezioni di frontiera con livelli di impatto alti e critici sono stabiliti in cooperazione con gli Stati membri vicini e con l'Agenzia. Per le attività dell'Agenzia, la pianificazione operativa per l'anno successivo è definita nell'allegato del documento unico di programmazione di cui all'articolo 100 e per ciascuna specifica attività operativa attraverso il piano operativo di cui all'articolo 39 e all'articolo 75, paragrafo 3.

    3.Gli Stati membri adottano un piano di emergenza per la gestione delle loro frontiere e i rimpatri. In linea con la strategia nazionale per la gestione europea integrata delle frontiere, il piano di emergenza descrive tutte le misure e le risorse necessarie per un eventuale rafforzamento delle capacità, ivi compresa la logistica e il sostegno sia a livello nazionale che da parte dell'Agenzia.

    Gli scenari corrispondenti e la parte dei piani di emergenza per cui occorre un sostegno supplementare della guardia di frontiera e costiera europea sono elaborati congiuntamente da ciascuno Stato membro e dall'Agenzia in stretto coordinamento con gli Stati membri vicini.

    4.Gli Stati membri adottano un piano di sviluppo delle capacità per la gestione delle frontiere e i rimpatri in linea con la loro strategia nazionale per la gestione europea integrata delle frontiere. Il piano di sviluppo delle capacità descrive lo scenario previsto e l'evoluzione a medio e lungo termine delle capacità nazionali per la gestione delle frontiere e i rimpatri.

    Il piano di sviluppo delle capacità nazionali riguarda in particolare la politica di assunzione e di formazione delle guardie di frontiera e degli esperti in materia di rimpatrio, l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e le necessarie attività di ricerca e sviluppo, così come i corrispondenti aspetti finanziari.

    5.L'Agenzia elabora una sintesi dei piani nazionali di sviluppo delle capacità e una strategia pluriennale per l'acquisto delle attrezzature dell'Agenzia di cui all'articolo 63 e la pianificazione pluriennale dei profili del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea.

    L'Agenzia condivide tale sintesi con gli Stati membri e la Commissione al fine di individuare eventuali sinergie e opportunità di cooperazione nei diversi settori contemplati dai piani di sviluppo delle capacità, compresi gli appalti congiunti. Sulla base delle sinergie individuate, l'Agenzia può invitare gli Stati membri a partecipare ad azioni di follow-up ai fini di tale cooperazione.

    6.La tabella di marcia relativa allo sviluppo delle capacità di cui all'articolo 9, paragrafo 4, è proposta dal direttore esecutivo sulla base della sintesi dei piani nazionali di sviluppo delle capacità tenendo conto, fra l'altro, dei risultati dell'analisi dei rischi e delle valutazioni delle vulnerabilità effettuate conformemente all'articolo 33 e dei piani pluriennali propri dell'Agenzia.

    7.La metodologia e la procedura per definire gli scenari di cui al paragrafo 2 e i piani di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, sono adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia su proposta del direttore esecutivo.


    Sezione 10
    Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

    Articolo 68
    Creazione dell'unità centrale ETIAS

    1.È istituita un'unità centrale ETIAS.

    2.L'Agenzia assicura l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale ETIAS di cui all'articolo 7 del [regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)].

    Sezione 11
    Cooperazione

    Sottosezione 1
    Cooperazione all'interno dell'UE

    Articolo 69
    Cooperazione dell'Agenzia con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali

    1.L'Agenzia coopera con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, e utilizza le informazioni, le capacità e i sistemi esistenti disponibili nel quadro di EUROSUR.

    A norma del paragrafo 1, l'Agenzia coopera in particolare con:

    (a)la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna;

    (b)l'Ufficio europeo di polizia (Europol);

    (c)l'Agenzia europea per l'asilo;

    (d)l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

    (e)Eurojust;

    (f)il Centro satellitare dell'Unione europea;

    (g) l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca;

    (h)l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

    (i)l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e il gestore della rete istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM);

    (j)il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N);

    (k)le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

    2.La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge nel quadro di accordi di lavoro conclusi con gli organismi di cui al paragrafo 1. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. In ogni caso, l'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito a tali accordi.

    3.Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'organo, l'ufficio o l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia. Prima della conclusione dell'accordo è effettuata una visita di valutazione e la Commissione è informata dell'esito di tale visita.

    4.Nello svolgimento delle attività a norma del presente regolamento l'Agenzia coopera con la Commissione e, se del caso, con gli Stati membri e con il Servizio europeo per l'azione esterna. Sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, essa si impegna a cooperare anche in attività relative al settore doganale, compresa la gestione del rischio, qualora tali attività possano favorirsi a vicenda. Tale cooperazione lascia impregiudicate le competenze esistenti della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri.

    5.Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici riguardanti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Agenzia rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli da 87 a 90. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'organo, l'ufficio e l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

    6.Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 2 avviene tramite la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 o attraverso altri sistemi di scambio di informazioni accreditati che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.

    Articolo 70
    Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

    1.Fermo restando EUROSUR, l'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

    (a)condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;

    (b)fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

    (c)potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;

    (d)migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

    (e)condividendo le capacità mediante la pianificazione e realizzando operazioni multifunzionali mediante la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    2.Le modalità dettagliate della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e dai consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea di controllo della pesca.

    3.La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 3.

    Articolo 71
    Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito

    1.L'Agenzia agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito in attività specifiche.

    2.Ai fini di EUROSUR, lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito rispettivamente e uno o più Stati membri vicini, o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nel quadro di EUROSUR.

    3.Gli accordi di cui al paragrafo 2 sono limitati ai seguenti scambi di informazioni tra il centro nazionale di coordinamento di uno Stato membro e la corrispondente autorità dell'Irlanda o del Regno Unito:

    (a)informazioni contenute nel quadro situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo;

    (b)informazioni raccolte dall'Irlanda e dal Regno Unito che siano utili ai fini del quadro situazionale europeo;

    (c)informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

    4.Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 2 non possono essere condivise con l'Irlanda o il Regno Unito senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con l'Irlanda o il Regno Unito vincola gli Stati membri e l'Agenzia.

    5.Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o a parti terze.

    6.Gli accordi di cui al paragrafo 2 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.

    7.Il sostegno che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, punti 12, 13 e 15, comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito.

    8.L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

    Sottosezione 2
    Cooperazione con i paesi terzi

    Articolo 72
    Cooperazione con i paesi terzi

    1.In linea con l'articolo 3, lettera g), gli Stati membri e l'Agenzia cooperano con i paesi terzi ai fini della gestione integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione, compresi i rimpatri.

    2.Sulla base delle priorità politiche definite in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento.

    3.L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

    Articolo 73
    Cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi

    1.Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono continuare a cooperare a livello operativo e a scambiare informazioni con uno o più paesi terzi. Tale cooperazione e tale scambio di informazioni avvengono sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi.

    2.Nel concludere gli accordi bilaterali e multilaterali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione nel quadro di EUROSUR conformemente all'articolo 76.

    3.Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono conformi al diritto dell'Unione e internazionale in materia di diritti fondamentali e protezione internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione relativa allo status dei rifugiati, in particolare il principio di non respingimento. Nell'attuare tali accordi, anche alla luce dell'articolo 8, gli Stati membri valutano e tengono costantemente conto della situazione generale nel paese terzo.

    Articolo 74
    Cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi

    1.L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

    2.Tale cooperazione avviene nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento, con il supporto delle delegazioni dell'Unione e, se del caso, delle missioni e operazioni PSDC, e di concerto con esse.

    3.In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere e di squadre per il rimpatrio attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

    4.Ove disponibili, l'Agenzia agisce inoltre nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con le summenzionate autorità, conformemente al diritto e alle politiche dell'Unione, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 6. Tali accordi di lavoro precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, sono connessi alla gestione della cooperazione operativa e possono includere disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni sensibili non classificate e la cooperazione nel quadro di EUROSUR ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3. Gli accordi di lavoro sullo scambio di informazioni classificate sono conclusi a norma dell'articolo 77, paragrafo 6. L'Agenzia osserva il diritto dell'Unione, comprese le norme e gli standard che formano parte del suo acquis. 

    5.L'Agenzia contribuisce all'attuazione di accordi internazionali e di accordi giuridicamente non vincolanti in materia di rimpatrio conclusi dall'Unione con paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna che riguardano i settori contemplati dal presente regolamento.

    6.L'Agenzia può beneficiare del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti che sostengono e riguardano i paesi terzi. L'Agenzia può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento e conformemente alle regole finanziarie ad essa applicabili.

    7.L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività espletate ai sensi del presente articolo.

    8.Essa include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.

    Articolo 75
    Assistenza tecnica e operativa fornita dall'Agenzia ai paesi terzi

    1.Come previsto all'articolo 72, paragrafo 3, in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi e fornire sostegno operativo ai paesi terzi nel quadro della gestione europea integrata delle frontiere.

    2.L'Agenzia può effettuare interventi alle frontiere esterne di un paese terzo, previo accordo di tale paese terzo, anche sul territorio di tale paese terzo.

    3.Le operazioni sono effettuate sulla base di un piano operativo concordato fra l'Agenzia e lo Stato membro interessato. In caso di operazioni effettuate alla frontiera comune tra il paese terzo e uno o più Stati membri, il piano operativo necessita dell'accordo dello Stato membro o degli Stati membri confinanti con l'area operativa. I piani operativi possono includere disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione nel quadro di EUROSUR conformemente all'articolo 76. Fatto salvo l'invio di membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conformemente agli articoli da 55 a 58, gli Stati membri partecipano alle operazioni congiunte sul territorio di un paese terzo su base volontaria.

    4.L'Agenzia può fornire assistenza per le attività di rimpatrio di un paese terzo e assicurare il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, nell'ambito delle quali rimpatriandi sono rinviati da tale paese terzo verso un altro paese terzo. Tali operazioni di rimpatrio possono essere organizzate con la partecipazione di uno o più Stati membri ("operazioni di rimpatrio miste") o come operazioni di rimpatrio nazionali, in particolare se ciò è giustificato dalle priorità della politica dell'Unione in materia di migrazione illegale. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori per i rimpatri forzati e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

    Articolo 76
    Scambio di informazioni con i paesi terzi nel quadro di EUROSUR

    1.I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri e, se del caso, l'Agenzia rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi nel quadro di EUROSUR.

    2.Le disposizioni relative allo scambio di informazioni nel quadro di EUROSUR di cui all'articolo 72, paragrafo 2, specificano:

    (a)i quadri situazionali specifici condivisi con i paesi terzi;

    (b)i dati provenienti dai paesi terzi che possono essere condivisi nel quadro situazionale europeo e le procedure per la condivisione di tali dati;

    (c)le procedure e le condizioni per la fornitura dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati alle autorità dei paesi terzi;

    (d)le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni con gli osservatori di paesi terzi ai fini di EUROSUR.

    3.Le informazioni fornite nel contesto di EUROSUR dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui all'articolo 73, paragrafo 1, non possono essere condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia

    Articolo 77
    Ruolo della Commissione nella cooperazione con i paesi terzi

    1.La Commissione negozia l'accordo sullo status di cui all'articolo 74, paragrafo 3, conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

    2.La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia, elabora le disposizioni tipo per gli accordi bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e all'articolo 73 per lo scambio di informazioni nel quadro di EUROSUR come previsto all'articolo 76, paragrafo 2.

    La Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, elabora un modello per gli accordi di lavoro di cui all'articolo 74.

    3.Gli Stati membri interessati notificano gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, alla Commissione, la quale verifica se le loro disposizioni sono conformi al presente regolamento.

    4.Prima che sia concluso un nuovo accordo bilaterale o multilaterale di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lo Stato membro o gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione, la quale verifica se le disposizioni in questione sono conformi al presente regolamento e ne informa lo Stato membro.

    5.Una volta concluso il nuovo accordo, gli Stati membri interessati lo notificano alla Commissione, che ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Agenzia.

    6.Prima che siano conclusi accordi di lavoro con terzi o paesi terzi, l'Agenzia li notifica alla Commissione, che dà la sua approvazione preliminare. Una volta conclusi gli accordi di lavoro, l'Agenzia li notifica alla Commissione, che ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

    7.L'Agenzia notifica alla Commissione i piani operativi di cui all'articolo 75, paragrafo 3. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi ai sensi dell'articolo 78 è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è tenuto informato tempestivamente e in modo esaustivo su tali attività.

    Articolo 78
    Funzionari di collegamento dell'Agenzia nei paesi terzi

    1.L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti appartenenti al proprio personale statutario in qualità di funzionari di collegamento, i quali beneficiano della massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004. Con decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può stabilire profili specifici per i funzionari di collegamento, come funzionari di collegamento per il rimpatrio, in funzione delle esigenze operative riguardo al paese terzo in questione.

    2.Nel quadro della politica dell'Unione in materia di azione esterna, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, in base a un'analisi dei rischi, paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale. L'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da tali paesi terzi secondo un criterio di reciprocità. Il consiglio di amministrazione adotta, su base annuale, l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio dei funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione previo parere della Commissione.

    3.Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione illegale e al rimpatrio di rimpatriandi, anche fornendo assistenza tecnica per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione e, se del caso, con le missioni e operazioni PSDC.

    Articolo 79
    Osservatori partecipanti alle attività dell'Agenzia

    1.L'Agenzia può, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori dalle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o da organizzazioni internazionali e missioni e operazioni PSDC a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi dei rischi e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

    2.L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 37, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 51, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 54 e alla formazione di cui all'articolo 62, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 37, 43, 51 e 62 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 37 e 54 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. Essi sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.

    CAPO III
    Sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)

    Articolo 80

    1.La Commissione rileva e gestisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), che è una banca dati contenente informazioni sui documenti di viaggio e di soggiorno autentici rilasciati da Stati membri, paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e sulle loro falsificazioni. Il sistema FADO non contiene dati personali.

    Gli Stati membri trasmettono i dati attualmente contenuti nella banca dati FADO al nuovo sistema.

    2.La Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 117, paragrafo 2, per quanto riguarda:

    (e)la definizione delle specifiche tecniche di FADO secondo standard elevati;

    (f)l'introduzione di procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute in FADO.

    CAPO IV
    Disposizioni generali

    Sezione 1
    Norme generali

    Articolo 81
    Protezione dei diritti fondamentali e strategia in materia di diritti fondamentali

    1.La guardia di frontiera e costiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento, in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta, il diritto internazionale pertinente, compresi la convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati e il suo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

    A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le sue attività.

    2.Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea provvede affinché nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

    3.Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia di frontiera e costiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

    La guardia e di frontiera e costiera europea presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore.

    4.Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo di cui all'articolo 70 e dal responsabile dei diritti fondamentali.

    Articolo 82
    Codice di condotta

    1.L'Agenzia, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall'Agenzia e da tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso delle persone vulnerabili, compresi i minori, i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale.

    2.L'Agenzia, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta per il rimpatrio dei rimpatriandi, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Il codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

    3.Il codice di condotta per i rimpatri tiene conto in particolare dell'obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, e della strategia in materia di diritti fondamentali.

    Articolo 83
    Compiti e competenze dei membri delle squadre

    1.I membri delle squadre inviati a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2016/399 e della direttiva 2008/115/CE.

    2.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre osservano il diritto dell'Unione e quello internazionale e rispettano i diritti fondamentali e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

    3.Fatto salvo l'articolo 94, paragrafo 1, relativo al personale statutario dell'Agenzia, i membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

    4.I membri delle squadre inviati a partire dal personale operativo statutario dell'Agenzia o in seguito a distacco a lungo termine presso l'Agenzia dagli Stati membri indossano, se del caso, l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. I membri delle squadre inviati dagli Stati membri per un impiego di breve durata indossano, se del caso, le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

    Tutti i membri delle squadre portano inoltre sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un intervento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di accreditamento, che esibiscono su richiesta.

    Il modello e le specifiche delle uniformi del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sono stabiliti da una decisione di esecuzione della Commissione adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 117, paragrafo 3.

    5.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre possono portare armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento.

    Per il personale distaccato presso l'Agenzia, per una breve durata o a lungo termine, il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza.

    Il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia sono soggetti al quadro e alle regole dettagliate di cui all'allegato V.

    Tuttavia, lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale impegnato in compiti attinenti ai rimpatri. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

    6.Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e dello Stato membro ospitante, o, per il personale dell'Agenzia, con il consenso dell'Agenzia, alla presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di appartenenza o, se del caso, dell'Agenzia, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.

    7.Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre persone conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

    8.Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Lo Stato membro ospitante li può anche autorizzare a consultare le proprie banche dati nazionali, se necessario, per i medesimi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

    Tale consultazione è svolta nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.

    9.I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per suo conto.

    Articolo 84
    Documento di accreditamento

    1.L'Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento, redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, che identifica il titolare e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 83. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro delle squadre:

    (a)nome e cittadinanza;

    (b)grado o funzione;

    (c)una fotografia digitale recente e

    (d)i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione.

    2.Il documento è restituito all'Agenzia al termine dell'operazione congiunta, dell'impiego di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, del progetto pilota, dell'intervento rapido alle frontiere, dell'operazione di rimpatrio o dell'intervento di rimpatrio.

    Articolo 85
    Responsabilità civile

    1.Fatto salvo l'articolo 94, quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

    2.Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di appartenenza per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto. Analogamente, ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso del personale dell'Agenzia, lo Stato membro ospitante può rivolgersi all'Agenzia per ottenere da quest'ultima il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

    3.Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

    4.Eventuali controversie tra gli Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.

    5.Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle proprie attrezzature durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

    Articolo 86
    Responsabilità penale

    Fatto salvo l'articolo 94, durante un'operazione congiunta, un progetto pilota, l'impiego di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, i membri delle squadre sono assimilati al personale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere.


    Sezione 2
    Trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia

    Articolo 87
    Norme generali sul trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia

    1.Il [regolamento (CE) n. 45/2001] si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

    2.Il consiglio di amministrazione adotta le misure amministrative necessarie per l'applicazione del [regolamento (CE) n. 45/2001] da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia.

    3.L'Agenzia può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale conformemente alle disposizioni del [regolamento (CE) n. 45/2001], nella misura in cui tale trasferimento sia necessario per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia nel settore delle attività di rimpatrio. Se, nell'ambito dell'organizzazione di operazioni di rimpatrio, i dati personali dei rimpatriandi non sono trasmessi al vettore da uno Stato membro, l'Agenzia li può trasferire alle stesse condizioni. In applicazione dell'[articolo 25, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento (CE) n. 45/2001], [l'articolo 19] di tale regolamento non si applica al trattamento dei dati ai fini del rimpatrio da parte dell'Agenzia, fino a quando il cittadino di paese terzo non è rimpatriato. L'Agenzia può stabilire norme interne sulla limitazione, caso per caso, dell'applicazione dei diritti di cui agli [articoli 17 e 18] del [regolamento (CE) n. 45/2011] nella misura in cui l'esercizio di tali diritti rischia di compromettere la procedura di rimpatrio.

    Articolo 88
    Finalità del trattamento dei dati personali

    1.L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:

    (a)svolgimento dei suoi compiti di organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente a;

    (b)svolgimento dei suoi compiti di sostegno agli Stati membri e ai paesi terzi nelle attività precedenti al rimpatrio e di rimpatrio, di fornitura di sistemi di gestione dei rimpatri, così come di coordinamento o di organizzazione di operazioni di rimpatrio e di apporto di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi conformemente all'articolo 49;

    (c)facilitazione dello scambio di informazioni con gli Stati membri, l'EASO, Europol o Eurojust conformemente all'articolo 89;

    (d)analisi dei rischi da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 30;

    (e)identificazione e localizzazione delle navi nel quadro di EUROSUR conformemente all'articolo 90;

    (f)compiti amministrativi.

    2.Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. L'Agenzia può trattare tali dati personali per una finalità diversa, sempre prevista dal paragrafo 1, solo se autorizzata dal fornitore dei dati personali.

    3.Gli Stati membri e le altre agenzie dell'Unione possono indicare, al momento della trasmissione di dati personali, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano l'Agenzia. L'Agenzia si conforma a tali limitazioni.

    Articolo 89
    Trattamento dei dati personali raccolti durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi rapidi alle frontiere e da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

    1.L'Agenzia tratta esclusivamente le seguenti categorie di dati personali raccolti e trasmessile dagli Stati membri, dal suo personale o dall'EASO, da Europol o da Eurojust nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione:

    (a)dati personali di persone sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri e dall'EASO, Europol o Eurojust, di coinvolgimento nella criminalità transfrontaliera, compresi il traffico di migranti, la tratta di esseri umani o atti di terrorismo;

    (b)dati personali di persone che attraversano le frontiere esterne senza autorizzazione e i cui dati sono raccolti dalle squadre dell'Agenzia, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

    (c)numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che sono legati alle persone di cui alle lettere a) e b) e sono necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione illegale e della criminalità transfrontaliera.

    2.I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dall'Agenzia nei seguenti casi:

    (a)quando lo scambio di informazioni con l'EASO, Europol o Eurojust è necessario per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'articolo 69;

    (b)quando la trasmissione alle autorità dei pertinenti Stati membri responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo e dei rimpatri è necessaria per l'adempimento dei loro compiti in conformità della legislazione dell'Unione e nazionale;

    (c)quando la trasmissione alle autorità dei pertinenti Stati membri o paesi terzi di rimpatrio o alle pertinenti organizzazioni internazionali è necessaria per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, o per permettere o facilitare il rimpatrio;

    (d)quando ciò è necessario per l'elaborazione delle analisi dei rischi;

    (e)in casi specifici, qualora l'Agenzia venga a conoscenza del fatto che i dati personali trattati nello svolgimento dei suoi compiti sono strettamente necessari alle autorità di contrasto al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi.

    3.I dati personali sono cancellati subito dopo essere stati trasmessi all'EASO, Europol o Eurojust o alle autorità competenti degli Stati membri, o utilizzati per l'elaborazione delle analisi dei rischi. Il periodo di conservazione dei dati non supera in nessun caso i 90 giorni dalla data della loro raccolta. Nei risultati delle analisi dei rischi, i dati sono resi anonimi. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dati trattati allo scopo di svolgere compiti attinenti al rimpatrio.

    Articolo 90
    Trattamento dei dati personali nel quadro di EUROSUR

    1.Quando il quadro situazionale nazionale richiede il trattamento di dati personali, tali dati sono trattati conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati. Ciascuno Stato membro designa l'autorità che deve essere considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, e che ha la responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro notifica gli estremi di tale autorità alla Commissione.

    2.I numeri di identificazione delle navi e degli aerei sono i soli dati personali che possono essere trattati nel quadro situazionale europeo e nei quadri situazionali specifici.

    3.Lo scambio di dati personali con paesi terzi nel quadro di EUROSUR è rigorosamente limitato a quanto assolutamente necessario ai fini del presente regolamento. Esso è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati.

    4.È vietato ogni scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 3, che fornisca a un paese terzo informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare persone o gruppi di persone la cui richiesta di accesso alla protezione internazionale è in fase d'esame o che rischiano gravemente di essere sottoposte a tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

    5.Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 3, ad altri paesi terzi o a parti terze.

    Articolo 91
    Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

    1.L'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità, deve essere approvato dalla Commissione in via preliminare.

    2.Le norme di sicurezza sono adottate dal consiglio di amministrazione previa approvazione della Commissione.

    3.La classificazione non osta a che le informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo. La trasmissione e la gestione delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo conformemente al presente regolamento sono sottoposte all'approvazione della Commissione.

    Sezione 3
    Quadro generale e organizzazione dell'Agenzia

    Articolo 92
    Natura giuridica e sede

    1.L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.

    2.L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.

    3.L'Agenzia è indipendente per quanto attiene all'adempimento del suo mandato tecnico e operativo.

    4.L'agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

    5.L'Agenzia ha sede a Varsavia (Polonia).

    Articolo 93
    Accordo di sede

    1.Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai vicedirettori esecutivi, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono stabilite in un accordo di sede fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede.

    2.L'accordo di sede è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione.

    3.Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

    Articolo 94
    Personale

    1.Al personale statutario si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 44 , e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

    2.La sede di servizio è fissata, in linea di principio, nello Stato membro in cui ha sede l'Agenzia.

    3.In linea di principio, i membri del personale soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea sono inizialmente assunti a tempo determinato per un periodo di cinque anni. I loro contratti possono, in linea di principio, essere rinnovati una sola volta per un altro periodo determinato di massimo cinque anni. Qualsiasi rinnovo successivo deve avere durata indeterminata.

    4.Il consiglio di amministrazione può concedere un'indennità mensile differenziale ai membri del personale statutario dell'Agenzia. Tale indennità differenziale è calcolata in percentuale della retribuzione di ogni membro del personale interessato. Tale percentuale non supera la differenza tra il 100 % e il coefficiente correttore applicabile nella sede di servizio e viene riesaminata periodicamente. Prima di concedere tale beneficio, si tiene debitamente conto della remunerazione complessiva percepita dai singoli membri del personale, ivi compresi i rimborsi delle spese di missione.

    Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo, previa approvazione della Commissione. Entro il 2024 il consiglio di amministrazione riesamina queste regole, previa approvazione della Commissione.

    5.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, dell'articolo 45 e dell'articolo 53, paragrafo 2, può essere nominato funzionario di coordinamento o funzionario di collegamento soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 56, può essere impiegato come membro di una squadra soltanto un membro del personale dell'Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

    6.Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

    7.Previa approvazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta norme relative al personale operativo degli Stati membri da distaccare presso l'Agenzia a norma dell'articolo 57, e le aggiorna se necessario. Tali norme tengono conto del fatto che i membri del personale operativo sono distaccati per essere impiegati come membri delle squadre con i compiti e le competenze di cui all'articolo 83, e includono disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il consiglio di amministrazione mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.

    Articolo 95
    Privilegi e immunità

    All'Agenzia e al suo personale statutario si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

    Articolo 96
    Responsabilità

    1.La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto interessato.

    2.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

    3.In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

    4.La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

    5.La responsabilità personale dei membri del personale dell'Agenzia nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ad essi applicabili.

    Articolo 97
    Struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia

    La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:

    (a)un consiglio di amministrazione;

    (b)un direttore esecutivo;

    (c)vicedirettori esecutivi;

    (d)un forum consultivo;

    (e)un responsabile dei diritti fondamentali.

    Articolo 98
    Funzioni del consiglio di amministrazione

    1.Al consiglio di amministrazione compete l'adozione delle decisioni strategiche dell'Agenzia in conformità del presente regolamento.

    2.Il consiglio di amministrazione:

    (a)nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 105;

    (b)nomina i vicedirettori esecutivi su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 105;

    (c)adotta la decisione di istituire un ufficio antenna o di prorogarne le attività ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6:

    (d)adotta decisioni sulla realizzazione della valutazione delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 1 e 9; le decisioni che stabiliscono misure ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;

    (e)adotta decisioni sull'elenco delle informazioni e dei dati obbligatori che le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere e dei rimpatri devono scambiare con l'Agenzia per consentirle di svolgere i suoi compiti;

    (f)adotta decisioni sull'istituzione di un modello comune di analisi integrata dei rischi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

    (g)adotta decisioni sulla natura e sulle condizioni dell'impiego dei funzionari di collegamento negli Stati membri ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2;

    (h)adotta una strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5;

    (i)adotta una decisione sul numero e sui profili del personale operativo per la gestione delle frontiere e la migrazione nell'ambito del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 4;

    (j)adotta una relazione annuale di attività sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

    (k)entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto in debita considerazione il parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente, fra l'altro, la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

    (l)predispone procedure per l'adozione da parte del direttore esecutivo di decisioni in merito ai compiti tecnici e operativi dell'Agenzia;

    (m)adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma della sezione 5 del presente capo;

    (n)esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi, di concerto con il direttore esecutivo;

    (o)stabilisce il proprio regolamento interno;

    (p)stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia;

    (q)adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

    (r)adotta norme interne di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

    (s)ai sensi del paragrafo 8, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

    (t)adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;

    (u)assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;

    (v)adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma;

    (w)nomina un contabile, soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

    (x)decide in merito a una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, inclusi i criteri oggettivi in virtù dei quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni e come effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità;

    (y)decide in merito alla valutazione e al monitoraggio rafforzati di uno Stato membro di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

    (``)nomina il responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1;

    (aa)approva gli accordi di lavoro con i paesi terzi.

    (bb)adotta, previa approvazione della Commissione, le norme di sicurezza dell'Agenzia per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui all'articolo 91;

    (cc)nomina un responsabile della sicurezza, soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, incaricato della sicurezza all'interno dell'Agenzia, anche per la protezione delle informazioni sensibili e classificate.

    La relazione annuale di attività di cui al punto j) è resa pubblica.

    3.Le proposte di decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

    4.Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne e ai rimpatri, comprese le attività in materia di ricerca.

    5.Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione ad attività specifiche.

    Il consiglio di amministrazione delibera caso per caso a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione valuta se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca alla realizzazione dell'attività in questione. Nella decisione è stabilito il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

    6.Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio ("autorità di bilancio") tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione svolte dall'Agenzia.

    7.Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo composto da un massimo di quattro suoi rappresentanti, fra cui il presidente, e un rappresentante della Commissione, che assista il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e che prenda certe decisioni provvisorie e urgenti per conto del consiglio di amministrazione, qualora necessario. Il comitato esecutivo non adotta decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando ciò migliora l'efficacia dell'Agenzia. Non può delegare al comitato esecutivo compiti collegati a decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi o dei tre quarti in seno al consiglio di amministrazione.

    8.Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

    Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo. Può quindi esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

    Articolo 99
    Composizione del consiglio di amministrazione

    1.Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

    2.I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al loro grado di esperienza e alle loro competenze di alto livello nel settore della cooperazione operativa in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio e alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione hanno l'obiettivo di conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

    3.I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi ha un rappresentante e il relativo supplente nel consiglio di amministrazione. Si applicano gli accordi elaborati in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

    Articolo 100

    Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

    1.Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione finale contenente fra l'altro la programmazione pluriennale e il programma annuale dell'Agenzia per l'anno successivo, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione. Il documento di programmazione finale è adottato previo parere favorevole della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, l'Agenzia fornisce una giustificazione dettagliata. Il consiglio di amministrazione trasmette il documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    2.Il documento di cui al paragrafo 1 diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale. Se necessario, è adeguato di conseguenza.

    3.La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva per il medio e lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi, gli indicatori di risultato e la pianificazione delle risorse, inclusi il bilancio pluriennale, il personale e le capacità proprie dell'Agenzia. La programmazione pluriennale definisce i settori strategici di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché le azioni connesse a tale strategia.

    4.La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito di una valutazione condotta ai sensi dell'articolo 116. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

    5.Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, inclusi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

    6.Il programma di lavoro annuale è adottato secondo il programma legislativo dell'Unione nei pertinenti settori della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

    7.Qualora, dopo l'adozione di un programma di lavoro annuale, all'Agenzia sia affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale.

    8.Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale, specialmente le modifiche che danno luogo a una riassegnazione delle risorse di bilancio per più del 2 % del bilancio annuale, sono adottate con la stessa procedura che si applica all'adozione del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

    Articolo 101
    Presidenza del consiglio di amministrazione

    1.Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le sue funzioni.

    2.Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. Nel rispetto della presente disposizione, la durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta.

    Articolo 102
    Riunioni del consiglio di amministrazione

    1.Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

    2.Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

    3.Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Se necessario, il consiglio di amministrazione può tenere riunioni congiunte con il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e di Europol.

    4.L'Irlanda è invitata a partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

    5.Il Regno Unito è invitato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione che hanno luogo prima della data del recesso del Regno Unito dall'Unione.

    6.Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione anche rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e di Europol. Il consiglio di amministrazione può invitare inoltre un rappresentante delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione competenti.

    7.Il consiglio di amministrazione può invitare a presenziare alle riunioni in veste di osservatore, conformemente al suo regolamento interno, qualsiasi altra persona il cui parere possa presentare un interesse.

    8.I membri del consiglio di amministrazione possono essere assistiti da consiglieri o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

    9.L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

    Articolo 103
    Votazioni

    1.Fatti salvi l'articolo 55, paragrafo 4, l'articolo 98, paragrafo 2, punti 3, 9 e 13, l'articolo 100, paragrafo 1, e l'articolo 105, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

    2.Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

    3.Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto. Tale regolamento include le condizioni alle quali un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.

    4.I rappresentanti dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen hanno diritti di voto limitati in corrispondenza con i rispettivi accordi. Al fine di consentire ai paesi associati di esercitare il loro diritto di voto, l'Agenzia indica in dettaglio l'ordine del giorno, individuando i punti per i quali è stato concesso un diritto di voto limitato.

    Articolo 104
    Funzioni e poteri del direttore esecutivo

    1.L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è totalmente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo.

    2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni. Ciò include informazioni sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia nell'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia o su qualsiasi altra questione connessa alle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo rilascia inoltre una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, ove richiesto, e lo informa regolarmente.

    3.Il direttore esecutivo è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle decisioni strategiche adottate dal consiglio di amministrazione e dell'adozione delle decisioni connesse alle attività operative dell'Agenzia in conformità del presente regolamento. Il direttore esecutivo è investito delle funzioni e delle competenze seguenti:

    (a)proporre, preparare e attuare le decisioni strategiche e i programmi e le attività adottati dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

    (b)adottare tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire la gestione e il funzionamento quotidiani dell'Agenzia, conformemente al presente regolamento;

    (c)preparare ogni anno il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione prima dell'invio alle istituzioni entro il 31 gennaio;

    (d)preparare ogni anno la relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;

    (e)redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, come parte del documento unico di programmazione, a norma dell'articolo 111, ed eseguire il bilancio a norma dell'articolo 112;

    (f)delegare i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 2, punto 15;

    (g)adottare una raccomandazione relativa a misure in conformità dell'articolo 33, paragrafo 9, ivi comprese decisioni che propongono agli Stati membri di avviare e realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o un'altra azione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

    (h)valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte o agli interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 38, paragrafo 3;

    (i)valutare, approvare e coordinare le richieste degli Stati membri relative a operazioni congiunte di rimpatrio o a interventi di rimpatrio conformemente agli articoli 51 e 54;

    (j)provvedere all'attuazione dei piani operativi di cui agli articoli 39, 43 e 54, paragrafo 4;

    (k)valutare la richiesta di assistenza da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione presentata da uno Stato membro e valutare le esigenze di quest'ultimo, di concerto con le pertinenti agenzie dell'Unione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3;

    (l)assicurare l'attuazione della decisione della Commissione di cui all'articolo 43, paragrafo 1;

    (m)revocare il finanziamento delle attività in conformità dell'articolo 47;

    (n)valutare i risultati delle attività in conformità dell'articolo 48;

    (o)individuare il numero minimo di attrezzature tecniche necessarie a soddisfare il fabbisogno dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di operazioni congiunte, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni e gli interventi di rimpatrio, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 5;

    (p)proporre l'istituzione di un ufficio antenna o la proroga della sua durata conformemente all'articolo 60, paragrafo 6;

    (q)nominare i capi degli uffici antenna ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4;

    (r)preparare un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini dell'OLAF, e informare, su base semestrale, la Commissione e, periodicamente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito ai progressi compiuti;

    (s)tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;

    (t)elaborare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione.

    4.Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

    5.Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

    Articolo 105
    Nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi

    1.La Commissione propone almeno tre candidati per il posto di direttore esecutivo e per i posti di ciascuno dei vicedirettori esecutivi sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e se del caso sulla stampa o su siti Internet.

    2.Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui al paragrafo 1, sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, inclusa un'estesa e pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

    A seguito di tale dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato.

    Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

    Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo.

    Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo.

    3.Il direttore esecutivo è affiancato da tre vicedirettori esecutivi. A ciascun vicedirettore esecutivo è assegnato un settore di competenza specifico. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, ne fa le veci uno dei tre vicedirettori esecutivi.

    4.I vicedirettori esecutivi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del direttore esecutivo, sulla base del merito e della adeguata competenza in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

    Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare i vicedirettori esecutivi secondo la procedura di cui al primo comma.

    5.La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

    6.Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per un altro periodo della durata massima di cinque anni.

    7.Il mandato dei vicedirettori esecutivi è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio di amministrazione una sola volta, per un altro periodo della durata massima di cinque anni.

    8.Il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi sono assunti come agenti temporanei dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

    Articolo 106
    Forum consultivo

    1.L'Agenzia istituisce un forum consultivo che assiste il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendo loro una consulenza indipendente.

    2.L'Agenzia invita l'EASO, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide in merito alla composizione del forum consultivo e alle modalità di comunicazione delle informazioni allo stesso. Il forum consultivo definisce i propri metodi di lavoro e stabilisce il proprio programma di lavoro previa consultazione del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo.

    3.Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sull'istituzione del meccanismo di denuncia, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.

    4.Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

    5.Fermi restando i compiti del responsabile dei diritti fondamentali, il forum consultivo dispone di un accesso effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante, nonché presso i punti di crisi o i centri controllati, e durante le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio.

    Articolo 107
    Responsabile dei diritti fondamentali

    1.Il consiglio di amministrazione nomina un responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali è incaricato di contribuire alla strategia dell'Agenzia in materia di diritti fondamentali, di monitorarne la conformità a tali diritti e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

    2.Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Rende direttamente conto al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Riferisce così periodicamente contribuendo in questo modo al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

    3.Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 39, 43, 54, paragrafo 4, e 75, paragrafo 3. Ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

    Articolo 108
    Meccanismo di denuncia

    1.L'Agenzia, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.

    2.Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, a un progetto pilota, a un intervento rapido alle frontiere, all'invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a un'operazione congiunte di rimpatrio o a un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o la parte che rappresenta tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.

    3.Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili.

    4.Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità con il diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità delle denunce, registra le denunce ricevibili, inoltra tutte le denunce registrate al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti i membri delle squadre allo Stato membro di appartenenza, informa l'autorità o l'organo competenti in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro nonché registra e assicura il seguito dato alla denuncia dall'Agenzia o da detto Stato membro.

    5.In conformità con il diritto a una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema.

    Ogni decisione è redatta per iscritto ed è motivata.

    6.In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia, comprese le misure disciplinari se necessario.

    Se la denuncia è connessa a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo coinvolge il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute.

    7.In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro di una squadra di uno Stato membro ospitante o di un membro di una squadra di altri Stati membri partecipanti, compresi un membro distaccato della squadra o un esperto nazionale distaccato, lo Stato membro di appartenenza assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia entro un determinato periodo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. L'Agenzia dà seguito alla questione se non riceve alcuna informazione in proposito dallo Stato membro interessato.

    8.Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di un membro di una squadra, l'Agenzia può chiedere allo Stato membro di rimuovere immediatamente tale persona dall'attività dell'Agenzia o dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea.

    9.Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. L'Agenzia include nella sua relazione annuale informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia.

    10.Il responsabile dei diritti fondamentali, in conformità delle disposizioni indicate nei paragrafi da 1 al 9 e previa consultazione del forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali elabora altresì qualsiasi altra regola specifica, se del caso. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo e tali altre regole specifiche al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

    L'Agenzia provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia, nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

    11.I dati personali contenuti in una denuncia sono gestiti e trattati dall'Agenzia, incluso il responsabile dei diritti fondamentali, in conformità del [regolamento (CE) n. 45/2001], e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680.

    Ogniqualvolta un denunciante presenta una denuncia, si considera che esso acconsenta al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del [regolamento (CE) n. 45/2001].

    Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce sono trattate in maniera riservata dal responsabile dei diritti fondamentali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, a meno che il denunciante non rinunci esplicitamente al diritto alla riservatezza. Se rinuncia al diritto alla riservatezza, si considera che il denunciante accetti che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghi l'identità alle autorità o agli organi competenti in relazione alla questione oggetto della denuncia, se necessario.

    Articolo 109
    Regime linguistico

    1.All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 45 .

    2.Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del TFUE, sia la relazione annuale di attività, sia il programma di lavoro di cui all'articolo 98, paragrafo 2, punti 10 e 11, sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

    3.I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

    Articolo 110
    Trasparenza e comunicazione

    1.Quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, l'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001.

    2.L'Agenzia comunica di propria iniziativa informazioni sulle materie rientranti nell'ambito dei suoi compiti. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale di attività di cui all'articolo 98, paragrafo 2, punto 10, e garantisce in particolare, fatto salvo l'articolo 91, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, complete, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. Nel fare ciò essa non rivela informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni.

    3.Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

    4.Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ha inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

    5.Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 del TFUE.


    Sezione 5
    Disposizioni finanziarie

    Articolo 111
    Bilancio

    1.Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:

    (a)un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);

    (b)un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi che stabiliscono il loro contributo finanziario;

    (c)un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie dell'Agenzia di cui all'articolo 115 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;

    (d)i compensi per i servizi forniti;

    (e)ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

    2.Le spese dell'Agenzia comprendono le proprie spese per l'amministrazione, le infrastrutture, il funzionamento e il personale.

    3.Il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

    4.Le entrate e le spese risultano in pareggio.

    5.Sulla base del progetto di stato di previsione predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, che comprende una tabella provvisoria dell'organico. Il consiglio di amministrazione lo trasmette, come parte del progetto di documento unico di programmazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

    6.Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto definitivo di stato di previsione delle entrate e delle spese, che include il progetto di tabella dell'organico corredato del programma preliminare di lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno.

    7.La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

    8.Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del TFUE.

    9.L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.

    10.L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

    11.Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.

    12.Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

    13.Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione 46 .

    14.Per finanziare interventi rapidi alle frontiere e interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 2 % della dotazione prevista congiuntamente per le operazioni congiunte alle frontiere esterne e le attività operative nel settore dei rimpatri. Dopo la fine di ogni mese, il direttore esecutivo può decidere di riassegnare un importo equivalente a un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in riserva ad altre attività operative dell'Agenzia. In tal caso, il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione.

    15.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    Articolo 112
    Esecuzione e controllo del bilancio

    1.Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

    2.Entro il 1º marzo di un esercizio finanziario n + 1, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario n al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio 47 .

    3.L'Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno n entro il 31 marzo dell'anno n + 1.

    4.Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno n + 1.

    5.Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'anno n, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

    6.Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno n.

    7.Entro il 1º luglio dell'anno n + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    8.I conti definitivi per l'anno n sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno n + 1.

    9.Al più tardi il 30 settembre dell'anno n + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.

    10.Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio n.

    11.Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

    Articolo 113
    Lotta antifrode

    1.Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illegali, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

    2.La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione da parte dell'Agenzia.

    3.L'OLAF può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 48 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati dall'Agenzia.

    4.A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    5.Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli accordi di lavoro con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti, la Procura europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

    Articolo 114
    Prevenzione dei conflitti di interesse

    L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni.

    Articolo 115
    Disposizioni finanziarie

    Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione. In tale contesto, il consiglio di amministrazione adotta regole finanziarie specifiche applicabili alle attività dell'Agenzia nel settore della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio.

    CAPO IV
    Disposizioni finali

    Articolo 116
    Valutazione

    1.Entro il [31 maggio 2023], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:

    (a)i risultati conseguiti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;

    (b)l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti;

    (c)l'attuazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera;

    (d)l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia;

    (e)le implicazioni finanziarie di tali modifiche.

    La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui sono stati osservati la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente diritto dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento.

    2.La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche. Gli Stati membri e l'Agenzia forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

    3.Entro il 1º dicembre 2021, e in seguito ogni due anni, l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di EUROSUR.

    Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

    4.Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione fornisce una valutazione globale di EUROSUR corredata, se necessario, di proposte appropriate per migliorarne il funzionamento.

    Gli Stati membri e l'Agenzia forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 117
    Procedura di comitato

    1.La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per la guardia di frontiera e costiera europea"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Per le misure di cui all'articolo 80, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal "comitato articolo 6" istituito dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 118

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

    3.La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 119
    Abrogazione

    1.Il regolamento (UE) n. 1052/2013 è abrogato.

    2.Il regolamento (UE) 2016/1624 è abrogato ad eccezione degli articoli 20, 30 e 31, che sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2020.

    3.L'azione comune n. 98/700/GAI è abrogata con effetto dalla data dell'effettiva attuazione del sistema di cui all'articolo 80, da decidere con un atto di esecuzione adottato secondo le procedure di cui all'articolo 117.

    4.I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 120
    Entrata in vigore e applicabilità

    1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.L'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 71 e l'articolo 98, paragrafo 5, nella misura in cui riguardano la cooperazione con il Regno Unito, sono applicabili fino alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione oppure, a condizione che entri in vigore un accordo fra l'Unione e il Regno Unito in base all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, fino alla fine del periodo di transizione ivi previsto.

    3.A titolo di deroga, nel corso del 2019 il consiglio di amministrazione adotta le decisioni di cui all'articolo 55, paragrafo 4, e all'articolo 64, paragrafo 6, entro sei settimane dall'entrata in vigore del regolamento.

    4.A titolo di deroga, nel corso del 2019 gli Stati membri procedono alle nomine di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 58, paragrafo 1, entro 12 settimane dall'entrata in vigore del regolamento.

    5.Gli impieghi a norma degli articoli da 55 a 58 hanno luogo a decorrere dal 1º gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    1.1.Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio

    Settore/settori interessati (cluster di programmi)

    Settore: Migrazione e affari interni

    Attività: Sicurezza e tutela delle libertà

    Attualmente rubrica 3a, titolo 18 – Affari interni

    1.2.Natura della proposta/iniziativa

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

     La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 49  

    X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

    X La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

    1.2.1.

    1.3.Motivazione della proposta/iniziativa

    1.3.1.Necessità nel breve e lungo termine

    Nel breve periodo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe continuare a svolgere le sue attività fondamentali in riferimento alla gestione delle frontiere esterne e dei rimpatri, compreso EUROSUR secondo le stesse modalità di sostegno attuate finora. Il bilancio dell'Agenzia, comprensivo sia del contributo dell'UE che dei contributi dei paesi associati Schengen, a disposizione per proseguire tutte le attività previste dal mandato attuale dell'Agenzia ammonterebbe a 637,6 milioni di EUR per il 2019 e il 2020 nell'ambito dell'attuale QFP e, secondo la proposta dalla Commissione, a 2,47 miliardi di EUR per il prossimo QFP. Le risorse finanziarie complessive necessarie e il fabbisogno di personale corrispondono alle schede finanziarie legislative che accompagnavano le proposte della Commissione per il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, il regolamento ETIAS e il regolamento sull'interoperabilità. La presente proposta mira a riformare la guardia di frontiera e costiera europea istituendo le nuove capacità dell'Agenzia, in particolare prevedendo il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e l'acquisto delle attrezzature proprie dell'Agenzia, anche per affrontare adeguatamente altri compiti - nuovi o potenziati. A tal fine è necessario aggiungere al bilancio dell'Agenzia previsto per il 2019 e il 2020 nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale un importo di 577,5 milioni di EUR, eventualmente ricorrendo agli strumenti speciali. Per il periodo 2021-2027, saranno necessari complessivamente 9,37 miliardi di EUR per coprire le funzioni e i compiti potenziati e quelli nuovi.

    Complessivamente, i costi totali del mandato attuale e futuro ammonterebbero a 1,22 miliardi di EUR per il periodo 2019-2020 e a 11,27 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027.

    Gli elementi principali della proposta possono essere sintetizzati come segue per quanto riguarda il merito e i tempi.

    Istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri.

       Il personale operativo della guardia di frontiera e costiera europea è costituito da guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, oppure distaccato presso l'Agenzia dagli Stati membri oppure messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata nell'ambito delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio e ha poteri esecutivi. Il corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA è composto da tre categorie di personale operativo che comportano i costi seguenti.

       Categoria 1 (il personale dell'Agenzia): il personale statutario rappresenta un elemento essenziale del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA. È previsto che il personale operativo dell'Agenzia che fa parte del corpo permanente passi dai 750 effettivi del 2019 a 3 000 nel 2025, costituiti per il 50 % da agenti temporanei e per l'altro 50 % da agenti contrattuali. I costi di personale corrispondenti sono stati calcolati sulla base di costi unitari standard (143 000,00 EUR per AT/anno e 74,000 EUR per AC/anno). Per la categoria 1, la proposta prevede costi di impiego calcolati partendo dal presupposto che tutto il personale operativo proprio dell'Agenzia sarà inviato nelle aree operative, su base quasi permanente. Il calcolo dei costi di impiego si basa sull'approssimazione delle tariffe giornaliere applicate attualmente dall'Agenzia (in media 200 EUR al giorno) con una riduzione del 40 % dato che si tratta di impieghi a lungo termine. Le persone assunte in questa categoria potranno agire in qualità di membri delle squadre del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA inviate per svolgere i compiti di controllo di frontiera e di rimpatrio, compresi quelli con poteri esecutivi. Data questa specificità del personale operativo dell'Agenzia, tutto il personale neoassunto dovrà partecipare a un programma completo di formazione iniziale per le funzioni di controllo di frontiera o rimpatrio, della durata di circa 6 mesi e che costa circa 40 000 EUR a persona. Successivamente, sarebbero necessari ogni anno corsi di specializzazione o di aggiornamento per il personale operativo dell'Agenzia, dal costo approssimativo di 10 000 EUR a persona.

       Categoria 2 (personale operativo distaccato a lungo termine dagli Stati membri): è previsto che anche il personale operativo di questa categoria aumenti, passando dai 1 500 effettivi del 2020 a 3 000 nel 2025. La proposta prevede che il personale distaccato sia impiegato in modo permanente nelle diverse aree operative, pertanto i costi principali saranno correlati all'impiego. Analogamente alla categoria 1, i costi di impiego sono stati calcolati partendo dal presupposto che durante il distacco tutto il personale verrà impiegato a lungo termine. È stata applicata la stessa tariffa giornaliera media (200 EUR al giorno con riduzione del 40 % per le missioni lunghe) della categoria 1. Il fabbisogno di formazione del personale operativo distaccato sarà coperto con un costo annuo stimato in 5 000 EUR per persona.

       Categoria 3 (personale operativo messo a disposizione dagli Stati membri per un breve periodo): è previsto che il personale operativo di questa categoria diminuisca progressivamente all'interno del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA, scendendo dai 7 000 effettivi del 2020 a 4 000 nel 2025. I costi principali di questa categoria del personale del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA sono correlati all'impiego. Analogamente alle categorie 1 e 2, i costi di impiego sono stati calcolati applicando la stessa tariffa giornaliera media (200 EUR al giorno) calcolata per 30 giorni al mese, coprendo un impiego massimo di 4 mesi. Tuttavia, a differenza delle categorie 1 e 2, ai costi di impiego non si applica la riduzione del 40 % per le missioni lunghe.

       Inoltre, per le categorie 2 e 3 la proposta prevede un sistema di sostegno finanziario per sostenere e assicurare lo sviluppo a lungo termine delle risorse umane degli Stati membri, che consenta a questi ultimi di assumere e formare personale supplementare per dotarsi della flessibilità necessaria per soddisfare l'obbligo di contributo al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea e al contempo mantenere sufficienti capacità nazionali proprie. Il sistema è calcolato in base allo stipendio base annuale di un agente contrattuale del gruppo di funzioni III, grado 8, scatto 1, al quale è stato applicato un coefficiente pertinente per ciascuno Stato membro ("importo di base"). Per la categoria 2, il 100 % dell'"importo di base" è moltiplicato per il numero di membri del personale operativo che si prevede vengano distaccati ogni anno da uno Stato membro. Per la categoria 3, il 30 % dell'"importo di base" (corrispondente alla disponibilità obbligatoria di 4 mesi) è moltiplicato per il numero di membri del personale operativo effettivamente inviati nell'anno precedente da uno Stato membro.

       Complessivamente, la creazione e l'impiego del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA una volta raggiunta la piena capacità a partire dal 2020 costerà 5,83 miliardi di EUR.

    L'acquisto dell'attrezzatura propria dell'Agenzia

       Per superare le persistenti carenze nella messa in comune volontaria di attrezzature tecniche degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i mezzi di larga scala, l'Agenzia dovrebbe disporre delle proprie necessarie attrezzature, da impiegare per operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o per ogni altra attività operativa.

       L'Agenzia è giuridicamente abilitata ad acquistare o noleggiare le proprie attrezzature tecniche dal 2011, ma tale possibilità è stata considerevolmente ostacolata dalla mancanza delle necessarie risorse di bilancio. Con l'adozione del regolamento del 2016, l'Agenzia è stata dotata di un bilancio specifico di 40 milioni di EUR per acquistare attrezzature medio-piccole e si è avvalsa in modo crescente di tali possibilità.

       Come conseguenza naturale di tali sviluppi nonché per stare al passo col livello di ambizione alla base dell'istituzione del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA, la Commissione ritiene che nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 debba essere messa a disposizione dell'Agenzia una dotazione significativa (2,2 miliardi di EUR) per consentirle di acquisire, mantenere e gestire i necessari mezzi aeree, navali e terrestri corrispondenti alle esigenze operative.

       Mentre l'acquisizione dei mezzi necessari potrebbe essere un processo lungo, in particolare per quelli di grandi dimensioni, l'attrezzatura propria dell'Agenzia dovrebbe in definitiva diventare la spina dorsale delle operazioni, con contributi supplementari degli Stati membri da richiedere in circostanze eccezionali. Le attrezzature dell'Agenzia dovrebbero essere gestite in larga misura dal personale tecnico dell'Agenzia appartenente al corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA. Per garantire l'uso efficace delle risorse finanziarie proposte per le attrezzature proprie dell'Agenzia, il processo dovrebbe basarsi su una strategia pluriennale decisa il prima possibile dal consiglio di amministrazione e corredata di un piano d'azione.

       Le attrezzature proprie dell'Agenzia dovrebbero andare a integrare un parco di attrezzature tecniche fornite dagli Stati membri, in particolare i mezzi di trasporto e il materiale operativo acquistati dagli Stati membri a titolo delle azioni specifiche del Fondo Sicurezza interna.

    Uffici antenna dell'Agenzia

       Tenuto conto del mandato rafforzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dell'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, della sua presenza rafforzata sul campo alle frontiere esterne dell'Unione e del suo maggiore impegno nel settore dei rimpatri, l'Agenzia dovrebbe poter creare degli uffici antenna in prossimità dei luoghi in cui si svolgono sue attività operative significative, per la durata di tali attività. Tali uffici antenna dovrebbero fungere da interfaccia fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante, dovrebbero svolgere compiti di coordinamento, logistici e di sostegno nonché agevolare la cooperazione fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante.

       Per consentire lo sviluppo degli uffici antenna è assegnato all'Agenzia un bilancio supplementare. Attualmente è prevista la creazione progressiva di 5 uffici antenna. L'attuale QFP (2019-2020) prevede a tal fine un bilancio di 1,5 milioni di EUR, mentre il prossimo QFP (2021-2027) prevede 11,3 milioni di EUR.

    FADO

       L'Agenzia rileverà e gestirà il sistema FADO. I costi connessi a FADO comprendono i costi operativi e di personale, i sistemi informatici e il software, la manutenzione e l'infrastruttura di sicurezza. I costi relativi alla migrazione e alla manutenzione di FADO ammonterebbero a 1,5 milioni di EUR nell'ambito dell'attuale QFP (2019-2020) e a 10,5 milioni di EUR nell'ambito del prossimo QFP (2021-2027).

    Attività dell'Agenzia nel settore del rimpatrio

       La proposta mira a rafforzare considerevolmente il sostegno dell'Agenzia agli Stati membri nel campo del rimpatrio e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio.

       Al riguardo, dovrebbero essere aggiunti al bilancio dell'Agenzia 1,75 miliardi di EUR per il periodo del prossimo QFP (2021-2027), da destinare nella misura di circa 250 milioni di EUR l'anno all'agevolazione del rimpatrio di 50 000 rimpatriandi l'anno.

    Evoluzione di EUROSUR

       Complessivamente, l'evoluzione di EUROSUR inciderà sul bilancio dell'Agenzia in ragione di un importo totale di 20 milioni di EUR nell'ambito dell'attuale QFP (2019-2020) e di 140 milioni di EUR nell'ambito del prossimo QFP (2021-2027) e di 100 effettivi supplementari attinti dalle risorse umane descritte nella sezione seguente.

       Si stima che il miglioramento del funzionamento del sistema corrisponda per l'Agenzia a 35 effettivi supplementari, costituiti principalmente da esperti informatici e analisti di dati.

       Si stima che l'ampliamento del campo di applicazione di EUROSUR per includervi i valichi di frontiera e la sorveglianza delle frontiere aeree, affrontare i movimenti secondari, migliorare lo scambio di informazioni con i paesi terzi e gestire la pianificazione integrata corrisponda a 65 effettivi supplementari, costituiti da esperti informatici, analisti del rischio nonché amministratori e responsabili della pianificazione.

       Il programma spaziale Copernicus continuerà a sostenere la fornitura dei servizi EUROSUR per la fusione dei dati con prodotti e servizi per l'osservazione della terra, mentre il programma quadro di ricerca continuerà a sostenere lo sviluppo di nuovi servizi di informazione e tecnologie di sorveglianza.

       Gli strumenti della DG NEAR e della DG DEVCO continueranno a sostenere lo sviluppo della gestione integrata delle frontiere compresi i centri nazionali di coordinamento nei paesi terzi.

       Oltre al bilancio dell'Agenzia, al fine di sostenere l'attuazione dell'evoluzione di EUROSUR da parte degli Stati membri, la proposta avrà ricadute sull'uso delle risorse del Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti nel 2020 (52,5 milioni di EUR) e del futuro Fondo per la gestione integrata delle frontiere (647,5 milioni di EUR) nel periodo 2021-2027. Le azioni pertinenti saranno attuate in regime di gestione concorrente o di gestione diretta.

    Risorse umane

    Per quanto riguarda le risorse umane, si prevede che l'Agenzia abbia nel 2020 un personale di 1 000 membri. Per costituire il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea l'Agenzia sarà dotata di posti supplementari, cominciando con 750 posti nel 2019 per giungere a 3 000 posti nel 2025. I posti supplementari saranno ripartiti in ugual misura tra agenti temporanei e agenti contrattuali. I nuovi posti saranno utilizzati prevalentemente per assumere e formare personale operativo di categoria 1 del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Tuttavia, questa categoria comprenderà anche il personale previsto per la creazione e la gestione dell'unità centrale ETIAS.

    Inoltre, all'interno dei summenzionati 3 000 posti, l'Agenzia potrebbe utilizzare fino al 4 % dell'organico totale del corpo permanente per assumere personale di sostegno per la costituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea (assunzione, gestione corrente, pianificazione operativa, ecc.), la dotazione di personale degli uffici antenna, l'acquisto delle attrezzature dell'Agenzia, altri nuovi compiti relativi al funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui EUROSUR, il mandato rafforzato per i rimpatri e il rilevamento di FADO.

    1.3.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    L'obiettivo della presente proposta è garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'UE, al fine di gestire efficacemente la migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. In uno spazio senza frontiere interne, l'immigrazione irregolare attraverso le frontiere esterne di uno Stato membro interessa tutti gli altri Stati membri dello spazio Schengen. Uno spazio senza frontiere interne è sostenibile solo se si provvede efficacemente alla sicurezza e alla protezione delle frontiere esterne.

    Poiché il controllo delle frontiere esterne dell'Unione è un compito di interesse comune e condiviso che deve essere svolto secondo norme dell'Unione rigorose e uniformi, gli obiettivi della presente proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri bensì possono essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    La proposta è intesa a rispondere alle nuove sfide e realtà politiche che l'Unione si trova ad affrontare, per quanto riguarda sia la gestione della migrazione che la sicurezza interna. Essa rafforza la gamma di capacità a disposizione della guardia di frontiera e costiera europea, in particolare attraverso l'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea composto da un personale operativo di 10 000 membri al fine di affrontare in modo globale le sfide nel campo della gestione delle frontiere dell'UE e del rimpatrio. La proposta garantisce che le norme in materia di gestione integrata delle frontiere vengano pienamente e correttamente attuate dagli Stati membri conformemente a un ciclo politico strategico pluriennale coerente, che vengano adottate idonee misure per prevenire le situazioni di crisi e dare una risposta efficace e tempestiva alle frontiere esterne se insorge una situazione di questo tipo; solo qualora la situazione diventi più critica verranno adottati a livello dell'Unione provvedimenti urgenti per l'intervento diretto sul campo.

    In particolare, il valore aggiunto UE apportato da EUROSUR è pienamente riconosciuto dalla comunità di gestione delle frontiere dell'UE. L'abolizione del quadro EUROSUR non può essere presa in considerazione poiché la maggior parte degli Stati membri dipende ora da esso per la sorveglianza di frontiera.

    I servizi EUROSUR per la fusione dei dati apportano un reale valore aggiunto agli utenti finali che partecipano alla sorveglianza di frontiera. Nessuna organizzazione nazionale della guardia di frontiera potrebbe permettersi da sola i servizi di sorveglianza dallo spazio e le altre piattaforme di lungo raggio offerti dai servizi EUROSUR per la fusione dei dati.

    1.3.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    L'Agenzia Frontex è stata istituita nel 2004 ed è diventata operativa nel 2005. Come richiesto nel programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia Frontex (COM (2008) 67 final).

    La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve-medio periodo e lanciava spunti per lo sviluppo futuro dell'Agenzia a più lungo termine. Nella prospettiva a più lungo termine si sottolineava il ruolo fondamentale di Frontex nello sviluppo del sistema UE per la gestione integrata delle frontiere.

    La Commissione concludeva raccomandando una serie di miglioramenti delle modalità operative dell'Agenzia entro i limiti del suo mandato e a medio termine la revisione del mandato stesso.

    Oltre alla summenzionata relazione della Commissione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'agenzia Frontex, nel corso del 2008 è stata effettuata una valutazione indipendente. Tale valutazione, ordinata dal consiglio di amministrazione di Frontex ai sensi dell'articolo 33 del regolamento istitutivo, ha fornito ulteriori punti di vista ed elementi fattuali sulle pratiche di lavoro dell'Agenzia. Ha inoltre rivolto una serie di raccomandazioni al consiglio di amministrazione di Frontex. In tale contesto, nel 2011 il mandato dell'Agenzia è stato modificato per consentirle di rispondere alle nuove sfide.

    Nonostante i miglioramenti apportati dalla modifica del 2011, a seguito dei chiari orientamenti politici emanati dal Consiglio europeo nel corso del 2015 sul ruolo dell'Agenzia Frontex nell'affrontare le crescenti pressioni migratorie e della valutazione esterna dell'Agenzia Frontex del 2014/2015 risulta necessario aggiornare ulteriormente il mandato dell'Agenzia.

    La crisi migratoria del 2015, con il record di arrivi irregolari sul suolo UE, ha determinato molte sfide per la politica dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di migrazione. La crisi ha dimostrato che la cornice e le capacità operative dell'Unione non erano state concepite per sostenere una pressione migratoria di tale imponenza. L'intensa pressione migratoria e i successivi movimenti secondari hanno inoltre messo sotto sforzo lo spazio Schengen, costringendo diversi Stati membri a reintrodurre i controlli alle frontiere interne.

    La Commissione ha reagito immediatamente proponendo un'ampia gamma di misure, a breve e a lungo termine, finalizzate tra l'altro a: evitare che altri migranti perdano la vita in mare, rafforzare le frontiere esterne dell'UE, ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare e rafforzare la politica comune in materia di asilo. In particolare, nel dicembre 2015 è stata presentata una proposta volta a rafforzare considerevolmente il mandato dell'agenzia UE per le frontiere, poi negoziata a tempo di record nel corso del 2016. Il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è entrato in vigore il 6 ottobre 2016 e da allora il nuovo mandato, accompagnato da maggiori capacità e risorse, è stato attuato rapidamente. Rimane tuttavia del lavoro da fare per migliorare ulteriormente il quadro UE nel settore del controllo delle frontiere esterne, dei rimpatri e dell'asilo. Nelle sue conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo ha invitato a intensificare ulteriormente il ruolo di sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato. L'obiettivo principale è dotare l'Agenzia del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA al fine di assicurare il controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e intensificare considerevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari.

    1.3.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La presente proposta è coerente con le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 in quanto potenzia ulteriormente il ruolo di sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, mediante un aumento delle risorse e un mandato rafforzato, al fine di garantire un controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e intensifica considerevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari. Sempre in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, essa è coerente con l'obiettivo di costruire una politica migratoria interna fondata sull'equilibrio tra solidarietà e responsabilità: l'istituzione del corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA con contributi obbligatori ben precisi di tutti gli Stati membri per permettere all'Agenzia EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA di sostenere efficacemente gli Stati membri in prima linea è un elemento essenziale della solidarietà europea.

    La presente proposta si basa sulla politica e sulla gamma di strumenti vigenti in materia di gestione delle frontiere, in particolare la guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624. Negli ultimi due anni l'attività volta a rendere pienamente operativo questo nuovo quadro è progredita considerevolmente, in particolare con la produzione dei primi cicli di valutazione delle vulnerabilità e l'istituzione di una riserva di reazione rapida a situazioni di emergenza. Attraverso il corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA costituito da un personale operativo di 10 000 membri la presente proposta aumenta in misura sostanziale le capacità dell'Agenzia, e quindi dell'Unione, di rispondere efficacemente alle minacce e alle sfide presenti o future alle frontiere esterne mediante il rafforzamento proattivo, la valutazione e il coordinamento delle azioni degli Stati membri alle frontiere esterne e con i paesi terzi, nonché di assicurare una politica di rimpatrio credibile.

    La relazione di valutazione di EUROSUR ha concluso che il quadro EUROSUR ha raggiunto i suoi obiettivi, che il funzionamento di EUROSUR potrebbe essere migliorato con il passaggio da un sistema informativo tecnico a un quadro di governance per lo scambio di informazioni e la cooperazione, concernente il controllo di frontiera ed eventualmente anche altre componenti selezionate della gestione europea integrata delle frontiere. Conformemente alla relazione allegata sulla valutazione di EUROSUR, EUROSUR promuove le sinergie e quindi la coerenza con altre politiche: il centro nazionale di coordinamento è un punto focale della cooperazione operativa con altri attori di settori quali gli affari marittimi, la sicurezza e i controlli doganali. Rappresenta inoltre un buon esempio di cooperazione civile/militare poiché diversi centri nazionali di coordinamento ospitano anche militari quali gli ufficiali di marina.

    A livello dell'UE, i servizi EUROSUR per la fusione dei dati rappresentano uno strumento che può essere utilizzato anche per altre funzioni di guardia costiera, come ad esempio il controllo dell'attività di pesca. Si configurano anche vantaggi reciproci per la sicurezza esterna in quanto, ad esempio, tramite l'Agenzia sono stati condivisi prodotti informativi EUROSUR con l'operazione PSDC EUNAVFOR Med Sophia.

    I servizi EUROSUR per la fusione dei dati rappresentano altresì uno strumento per dare operatività ai progetti e ai programmi di ricerca e sono un risultato concreto del programma spaziale europeo Copernicus.

    L'evoluzione proposta per EUROSUR e l'ampliamento del suo campo di applicazione miglioreranno la coerenza complessiva con la gestione integrata delle frontiere e porteranno ad altre forme di cooperazione, in particolare con il settore dell'aviazione ma anche nel settore dell'azione esterna dell'UE.

    Pertanto, attraverso l'inquadramento del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) nella guardia di frontiera e costiera europea la proposta promuove ulteriormente lo spirito di cooperazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento degli sforzi tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, prevedendo impegni concreti e vincolanti. Si basa inoltre sul regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex.

    La proposta chiarisce il rapporto tra le valutazioni delle vulnerabilità effettuate dall'Agenzia e il meccanismo di valutazione Schengen istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013, al fine di massimizzare le sinergie tra questi due meccanismi fondamentali per il controllo di qualità europeo del funzionamento dello spazio Schengen.

    La presente proposta si fonda sulle summenzionate disposizioni vigenti e le sviluppa ulteriormente, riunendole nella guardia di frontiera e costiera europea e istituendo così a livello dell'Unione un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne come previsto dall'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione, che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne e salvare vite umane; una politica di asilo forte e una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta prosegue l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di rendere sicure le frontiere esterne, poiché la guardia di frontiera e costiera europea metterà in atto la gestione europea integrata delle frontiere. Inoltre, risponde alla richiesta del Consiglio europeo di intensificare ulteriormente il ruolo di sostegno svolto dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche nella cooperazione con i paesi terzi, attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato, al fine di assicurare il controllo efficace delle frontiere esterne dell'UE e intensificare considerevolmente l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari.

    La presente proposta è complementare rispetto ad altre politiche dell'Unione cui è strettamente collegata, ossia:

       il sistema europeo comune di asilo con l'istituzione di squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e nei centri controllati, nonché la cooperazione rafforzata con l'autorità dell'Unione europea per l'asilo;

       la politica dell'Unione in materia di azione esterna poiché l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e i paesi terzi e, se del caso, il sostegno ai paesi terzi, con le sue capacità ampliate, compresa la possibilità di inviare il corpo permanente della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA nei paesi terzi, nonché tramite la cooperazione rafforzata con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. I miglioramenti proposti in relazione allo scambio di informazioni e alla cooperazione con i paesi terzi miglioreranno ulteriormente la coerenza dell'azione esterna dell'UE;

       l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, anche tramite EUROSUR, fa scattare una forte cooperazione inter-agenzia con molte agenzie dell'UE che operano in altri settori, come ad esempio l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e il centro satellitare dell'UE, EUROPOL o l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA);

       la guardia di frontiera e costiera europea, in particolare attraverso le sue componenti EUROSUR, continuerà a essere motore della ricerca e dell'innovazione a livello sia degli Stati membri che dell'UE. I nuovi servizi EUROSUR per la fusione dei dati rappresentano uno strumento per dare operatività ai progetti di ricerca dell'UE e sono un risultato concreto di programmi spaziali europei quali Copernicus, ma anche Galileo e GOVSATCOM;

       la presente proposta è coerente con la proposta della Commissione (COM (2018) 303 final) di rivedere il regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO). L'obiettivo della revisione del regolamento ILO è rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei inviati in paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nel campo della migrazione, compresa la gestione integrata delle frontiere. La proposta integrerà questo approccio assicurando idonei rapporti tra gli ILO e i centri nazionali di coordinamento e un migliore coordinamento politico della dimensione esterna della GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA attraverso accordi bilaterali e multilaterali.

    1.4.Durata e incidenza finanziaria

     Proposta/iniziativa di durata limitata

       Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

       Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

     Proposta/iniziativa di durata illimitata

    Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

    e successivo funzionamento a pieno ritmo.

    1.5.Modalità di gestione previste 50  

     Gestione diretta a opera della Commissione

       a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

       a opera delle agenzie esecutive

     Gestione concorrente con gli Stati membri

     Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

       a paesi terzi o organismi da questi designati;

       a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

       alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

       agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

       a organismi di diritto pubblico;

       a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

       alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

    Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

    2.MISURE DI GESTIONE

    2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Precisare frequenza e condizioni.

    All'Agenzia si applicano obblighi di monitoraggio e relazione periodici. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno una relazione annuale consolidata sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. Tale relazione è pubblica. Ogni quattro anni la Commissione effettua una valutazione secondo i criteri definiti negli orientamenti della Commissione, per esaminare in particolare l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.

    2.2.Sistema di gestione e di controllo

    2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

    Attraverso la gestione concorrente gli Stati membri attuano programmi che contribuiscono agli obiettivi politici dell'Unione, che vengono adattati al contesto nazionale. La gestione concorrente assicura la disponibilità del sostegno finanziario in tutti gli Stati partecipanti. Permette inoltre la prevedibilità dei finanziamenti e consente agli Stati membri, che sono nella posizione migliore per conoscere le sfide con cui si confrontano, di pianificare di conseguenza le loro dotazioni a lungo termine. Un finanziamento integrativo per azioni specifiche (che richiedono uno sforzo di cooperazione tra gli Stati membri o per le quali i nuovi sviluppi verificatisi nell'Unione richiedono la messa a disposizione di finanziamenti aggiuntivi per uno o più Stati membri) e per attività di reinsediamento e trasferimento può essere attuato tramite la gestione concorrente. Se sarà ulteriormente sviluppato, il Fondo potrà anche fornire assistenza emergenziale in regime di gestione concorrente, in aggiunta alla gestione diretta e indiretta.

    Mediante la gestione diretta, la Commissione sostiene altre azioni che contribuiscono agli obiettivi politici comuni dell'Unione. Le azioni consentono un sostegno mirato per far fronte a necessità urgenti e specifiche in singoli Stati membri ("assistenza emergenziale"), sostenere reti e attività transnazionali, sperimentare attività innovative che potrebbero essere estese nell'ambito di programmi nazionali e riguardano studi nell'interesse dell'Unione nel suo insieme ("azioni dell'Unione").

    In regime di gestione indiretta, il Fondo mantiene la possibilità di delegare compiti di esecuzione del bilancio, fra l'altro, a organizzazioni internazionali e agenzie nel settore degli affari interni per fini specifici.

    Le modalità di pagamento per la gestione concorrente sono descritte nella proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, che prevede un prefinanziamento annuale, seguito da un massimo di quattro pagamenti intermedi per programma e per anno basati sulle domande di pagamento presentate dagli Stati membri durante l'esercizio contabile. Secondo la proposta di regolamento recante le disposizioni comuni, il prefinanziamento è liquidato non oltre l'esercizio contabile finale dei programmi. La strategia di controllo sarà basata sul nuovo regolamento finanziario e sul regolamento recante le disposizioni comuni. Il nuovo regolamento finanziario e la proposta di regolamento recante le disposizioni comuni dovrebbero estendere l'uso delle forme semplificate di sovvenzione quali le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari. Introducono inoltre nuove forme di pagamento basate sui risultati ottenuti invece che sui costi. I beneficiari potranno ricevere un importo fisso se dimostreranno che determinate azioni, quali corsi di formazione o fornitura di assistenza emergenziale, sono state effettivamente svolte. Ciò dovrebbe semplificare gli oneri di controllo a livello sia dei beneficiari sia degli Stati membri (ad esempio il controllo delle fatture e delle ricevute relative alle spese).

    Per la gestione concorrente, la proposta di regolamento recante le disposizioni comuni 51 si basa sulla strategia di gestione e di controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020, ma introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere dei controlli a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri.

    Tra le novità vanno citate: - l'eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l'attuazione dei programmi); - verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100 % richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020). Inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali; - condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa. Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. La proposta di regolamento recante le disposizioni comuni permette alle autorità di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall'autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall'autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento. Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, il regolamento recante le disposizioni comuni fissa un limite del 90 % per i pagamenti intermedi della Commissione, dato che al momento del pagamento intermedio è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione pagherà il saldo dopo l'esercizio annuale di liquidazione dei conti, allorché avrà ricevuto il pacchetto di affidabilità dalle autorità del programma. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a una rettifica finanziaria netta.

    2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

    La forte pressione migratoria alle frontiere esterne dell'Unione europea impone di creare la guardia di frontiera e costiera europea composta dalle autorità degli Stati membri e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. È inoltre necessario ampliare le competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e il campo di applicazione di EUROSUR.

    È necessario rafforzare la dotazione di personale e di risorse finanziarie dell'Agenzia per assolvere il mandato ampliato e gli obblighi previsti dal regolamento proposto.

    I conti dell'Agenzia saranno sottoposti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di discarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà revisioni contabili in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

    Verranno applicati i sistemi di gestione e controllo istituiti nell'ambito dei vari programmi finanziari (ad esempio il Fondo Sicurezza interna).

    Gestione concorrente:

    La DG HOME non ha incontrato gravi rischi di errori nei suoi programmi di spesa. Lo conferma la ricorrente assenza di risultanze significative nelle relazioni annuali della Corte dei conti. Inoltre, la DG HOME ha già riveduto la sua base giuridica (regolamento (UE) 2015/378 e regolamento delegato (UE) 1042/2014) per allinearla ulteriormente al quadro di controllo degli altri fondi nell'ambito del regolamento recante le disposizioni comuni e al loro modello di affidabilità, e per continuare a mantenere un livello basso di errori nei suoi programmi di spesa. Questo sforzo di allineamento prosegue con l'attuale proposta, il cui quadro di controllo è coerente con le altre DG che gestiscono fondi in gestione concorrente. In regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del Fondo da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il regolamento recante le disposizioni comuni semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente. Permette inoltre di introdurre prescrizioni in materia di controllo differenziate in base ai rischi (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

    Gestione diretta/indiretta: Sulla base della recente analisi delle cause e delle tipologie principali degli errori più comunemente individuati negli audit ex post, i principali settori di mancata osservanza vanno dalla gestione finanziaria inadeguata delle sovvenzioni accordate ai beneficiari, alla mancanza o all'inadeguatezza dei documenti giustificativi, agli appalti pubblici scorretti e ai costi non iscritti a bilancio. Di conseguenza i rischi sono principalmente dovuti a quanto segue: – nel garantire la qualità dei progetti selezionati e la loro successiva attuazione tecnica, la mancata chiarezza o completezza degli orientamenti forniti ai beneficiari o l'insufficiente sorveglianza; – rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di rimborso dei costi ammissibili effettivi unita a possibilità limitate di controllare i costi ammissibili su base documentale) che per gli appalti (numero talvolta limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); – rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte; – rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, si può fare affidamento solo parzialmente sui sistemi di controllo interno di terzi. La maggior parte di questi rischi dovrebbe ridursi grazie una migliore formulazione degli inviti a presentare proposte, a migliori orientamenti forniti ai beneficiari, a proposte più mirate, a un uso migliore di costi semplificati e al riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni previsto dal nuovo regolamento finanziario. Nel 2016 la Corte dei conti ha valutato i sistemi della DG HOME per la gestione diretta (inclusi gli appalti) e ha concluso che la DG HOME ha attuato i pertinenti controlli richiesti dal regolamento finanziario e che non si evidenziavano gravi carenze. Lo stesso livello di vigilanza e controllo deve essere mantenuto anche in futuro.

    Gestione diretta/indiretta: Sulla base della recente analisi delle cause e delle tipologie principali degli errori più comunemente individuati negli audit ex post, i principali settori di mancata osservanza vanno dalla gestione finanziaria inadeguata delle sovvenzioni accordate ai beneficiari, alla mancanza o all'inadeguatezza dei documenti giustificativi, agli appalti pubblici scorretti e ai costi non iscritti a bilancio. Di conseguenza i rischi sono principalmente dovuti a quanto segue: – nel garantire la qualità dei progetti selezionati e la loro successiva attuazione tecnica, la mancata chiarezza o completezza degli orientamenti forniti ai beneficiari o l'insufficiente sorveglianza; – rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di rimborso dei costi ammissibili effettivi unita a possibilità limitate di controllare i costi ammissibili su base documentale) che per gli appalti (numero talvolta limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo); – rischio relativo alla capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte; – rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, si può fare affidamento solo parzialmente sui sistemi di controllo interno di terzi. La maggior parte di questi rischi dovrebbe ridursi grazie una migliore formulazione degli inviti a presentare proposte, a migliori orientamenti forniti ai beneficiari, a proposte più mirate, a un uso migliore di costi semplificati e al riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni previsto dal nuovo regolamento finanziario.

    La Commissione partecipa alla governance dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in quanto membro del consiglio di amministrazione. Nel 2017, a seguito della revisione dell'organigramma della DG HOME, la Commissione ha riveduto la sua decisione sui rappresentanti della Commissione nei consigli di amministrazione, stabilendo nella maggior parte dei casi di rafforzare la rappresentanza tramite la partecipazione dei vicedirettori generali.

    Le unità operative responsabili di determinate politiche contribuiscono a numerosi contatti a livello operativo, a riunioni di coordinamento, ai pareri sul programma di lavoro annuale, al progetto di bilancio, al piano di politica del personale e al monitoraggio della relativa attuazione. Si svolgono inoltre durante tutto l'anno contatti a più alto livello, in particolare tra il direttore generale e i direttori esecutivi e i presidenti dei consigli di amministrazione.

    La DG HOME segue il bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dalla preparazione della procedura di bilancio all'esecuzione del contributo annuale dell'UE e infine alla presentazione dei conti e al discarico. Il monitoraggio dell'esecuzione del bilancio è necessario anche per promuovere il tasso di esecuzione e per evitare, nella misura del possibile, che le agenzie restituiscano gli stanziamenti di pagamento durante l'ultimo trimestre dell'anno.

    In seguito all'audit dello IAS sul coordinamento e gli accordi di lavoro con le agenzie decentrate dell'UE nella DG HOME, quest'ultima ha proposto un piano d'azione per attuare le raccomandazioni dell'audit, soprattutto ai fini della maggiore sensibilizzazione del personale della DG HOME che tratta con le agenzie, della partecipazione anticipata alla fase di programmazione delle agenzie, del monitoraggio rafforzato della performance delle agenzie sulla scorta di idonei indicatori di risultato, dell'istituzione di una strategia di controllo e del rafforzamento degli elementi costitutivi della dichiarazione di affidabilità per quanto riguarda i versamenti alle agenzie.

    2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

    Gestione concorrente: Il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe rimanere lo stesso o eventualmente diminuire. Per l'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), a partire dal 2017 il costo cumulativo dei controlli sostenuto dagli Stati membri è calcolato a circa il 5 % dell'importo totale dei pagamenti richiesti dagli Stati membri per il 2017. Tale percentuale dovrebbe ridursi grazie alla maggiore efficienza nell'attuazione dei programmi e all'aumento dei pagamenti agli Stati membri. Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controllo introdotto nel regolamento recante le disposizioni comuni, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

    Gestione diretta/indiretta: Il costo dei controlli ammonta a circa il 2,5 % dei pagamenti effettuati dalla DG HOME. Tale percentuale dovrebbe rimanere stabile o diminuire leggermente in caso di un maggiore uso di opzioni semplificate in materia di costi nel prossimo periodo di programmazione.

    2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

    Per l'Agenzia

    Il direttore esecutivo darà esecuzione al bilancio dell'Agenzia e presenterà ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di tutte le entrate e spese dell'esercizio finanziario precedente. Inoltre, il servizio di audit interno della Commissione coadiuverà la gestione delle operazioni finanziarie dell'Agenzia controllando i rischi, monitorando la conformità tramite un parere indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni nonché ad assicurare un impiego delle risorse dell'Agenzia improntato all'economia.

    L'Agenzia adotterà il proprio regolamento finanziario conformemente al regolamento (UE) n. 1271/2013, previo accordo della Commissione e della Corte dei conti. L'Agenzia predisporrà un sistema di audit interno analogo a quello introdotto dalla Commissione nel quadro della propria ristrutturazione.

    Cooperazione con l'OLAF

    Il personale cui si applica lo statuto della Commissione coopererà con l'OLAF nella lotta antifrode.

    Per la Corte dei conti

    La Corte dei conti esaminerà i conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato e pubblicherà una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia.

    Si applicano integralmente le misure antifrode stabilite a livello nazionale ed europeo.

    Fondi della DG HOME

    La prevenzione e l'individuazione delle frodi rientrano tra gli obiettivi del controllo interno previsti dal regolamento finanziario e costituiscono una questione cruciale di governance, che la Commissione deve affrontare durante l'intero ciclo di vita della spesa.

    Inoltre, la strategia antifrode della DG HOME (AFS) mira soprattutto alla prevenzione, all'individuazione e al risarcimento della frode e assicura, fra l'altro, che i controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) e che l'approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate.

    Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicureranno la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adotteranno tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, comprese le frodi. Come nell'attuale ciclo di programmazione (2014-2020), gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per individuare le irregolarità e combattere le frodi e a riferire alla Commissione le irregolarità nonché le frodi presunte e quelle accertate negli ambiti della gestione concorrente. Le misure antifrode rimarranno un principio e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

    3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

    3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    ·Linee di bilancio esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    Numero 3 Rubrica "Sicurezza e cittadinanza"

    Diss./Non diss 52 .

    di paesi EFTA 53

    di paesi candidati 54

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    3

    18.020101 Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    3

    18.0203 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    ·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale

    2021-2027

    Linea di bilancio

    Natura della
    spesa

    Partecipazione

    Numero 4 Rubrica "Migrazione e gestione delle frontiere"

    Diss./Non diss.

    di paesi EFTA

    di paesi candidati

    di paesi terzi

    ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

    4

    11.XXYY Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI)

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    4

    11.XXYY Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

    Diss.

    NO

    NO

    NO

    3.2.Incidenza prevista sulle spese

    3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    QFP 2014-2020

    Rubrica del quadro finanziario
    vigente

    3

    "Sicurezza e cittadinanza"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2019

    2020 55

    TOTALE 56

    Stanziamenti operativi (ISF - Frontiere)

    Impegni

    (1)

    52,500

    52,500

    Pagamenti

    (2)

    52,500

    52,500

    Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 57 (ISF - Frontiere) 

    Impegni = Pagamenti

    (3)

     

    -

    Stanziamenti operativi e amministrativi 58 (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera)

    Impegni

    (1)

    19,321

    558,175

    577,496

    Pagamenti

    (2)

    19,321

    558,175

    577,496

    TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

    Impegni

    =1+3

    19,321

    610,675

    629,996

    Pagamenti

    =2+3

    19,321

    610,675

    629,996



    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale 2014-2020

    5

    "Spese amministrative" 59

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno
    2019

    Anno
    2020

    TOTALE

    DG: HOME

    • Risorse umane

    1,144

    1,144

    2,288

    • Altre spese amministrative

    0,080

    0,080

    0,160

    TOTALE DG MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

    Stanziamenti

    1,224

    1,224

    2,448

    TOTALE degli stanziamenti
    per la RUBRICA 5
    del quadro finanziario pluriennale
     

    2014-2020

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    1,224

    1,224

    2,448

    2019

    2020

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    delle diverse RUBRICHE *
    del quadro finanziario pluriennale vigente
     

    Impegni

    20,545

    611,899

    632,444

    Pagamenti

    20,545

    611,899

    632,444

    *L'importo di 52,500 milioni di EUR è coperto dall'attuale QFP per il 2020.

    QFP 2021-2027

    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale 2021-2027

    4

    Denominazione: Migrazione e gestione delle frontiere

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE 60

    Stanziamenti operativi (BMVI)

    Impegni

    (1)

    70,000

    80,000

    90,000

    100,000

    101,000

    102,000

    104,500

    647,500

    Pagamenti

    (2)

    70,000

    80,000

    90,000

    100,000

    101,000

    102,000

    104,500

    647,500

    Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 61  

    Impegni = Pagamenti

    (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stanziamenti operativi e amministrativi (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera)

    Impegni

    (1)

    1 188,512

    1 347,769

    1 546,437

    1 649,203

    1 799,857

    1 851,374

    1 886,999

    11 270,151

    Pagamenti

    (2)

    1 188,512

    1 347,769

    1 546,437

    1 649,203

    1 799,857

    1 851,374

    1 886,999

    11 270,151

    TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

    Impegni

    =1+3

    1 258,512

    1 427,769

    1 636,437

    1 749,203

    1 900,857

    1 953,374

    1 991,499

    11 917,651

    Pagamenti

    =2+3

    1 258,512

    1 427,769

    1 636,437

    1 749,203

    1 900,857

    1 953,374

    1 991,499

    11 917,651



    Rubrica del quadro finanziario
    pluriennale 2021-2027

    7

    "Pubblica amministrazione europea"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno
    2021

    Anno
    2022

    Anno
    2023

    Anno
    2024

    Anno
    2025

    Anno
    2026

    Anno
    2027

    TOTALE

    DG: HOME

    • Risorse umane

    1,144

    1,144

    1,144

    1,144

    1,144

    1,144

    1,144

    8,008

    • Altre spese amministrative

    0,080

    0,080

    0,080

    0,080

    0,080

    0,080

    0,080

    0,560

    TOTALE DG MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

    Stanziamenti

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    8,568

    TOTALE degli stanziamenti
    per la RUBRICA 7
    del quadro finanziario pluriennale
    20212027

    (Totale impegni = Totale pagamenti)

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    1,224

    8,568

    Mio EUR (al terzo decimale)

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti
    delle diverse RUBRICHE **
    del quadro finanziario pluriennale
    2021-2027

    Impegni

    1 259,736

    1 428,993

    1 637,661

    1 750,427

    1 902,081

    1 954,598

    1 992,723

    11 926,219

    Pagamenti

    1 259,736

    1 428,993

    1 637,661

    1 750,427

    1 902,081

    1 954,598

    1 992,723

    11 926,219

    **L'importo di 647,500 milioni di EUR è coperto dal prossimo QFP per il periodo 2021-2027 ed è stato stabilito dalla proposta relativa al BMVI del giugno 2018.

    3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sul bilancio totale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (inclusi gli stanziamenti operativi e amministrativi e tenendo conto dei contributi dei paesi associati Schengen)

    Mio EUR (al terzo decimale)

     

    3.2.3.Incidenza prevista sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 

    3.2.3.1.Sintesi

       La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

       La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Il personale e i relativi costi sono già previsti nel documento COM (2015) 671. A partire dal 2020 il personale dovrebbe rimanere su un livello costante di 1 000 persone.

    Anno
    2019

    Anno
    2020

    Anno
    2021

    Anno
    2022

    Anno
    2023

    Anno
    2024

    Anno
    2025

    Anno
    2026

    Anno
    2027

    Agenti temporanei (gradi AD)

    242

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    Agenti temporanei (gradi AST)

    242

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    Agenti contrattuali

    202

    230

    230

    235

    250

    234

    230

    230

    230

    Esperti nazionali distaccati

    194

    220

    220

    220

    220

    220

    220

    220

    220

    TOTALE

    880

    1000

    1000

    1005

    1020

    1004

    1000

    1000

    1000

    Evoluzione del personale statutario facente parte del corpo permanente della guardia costiera e di frontiera europea 

    Fabbisogno di personale (ETP):

     

    Anno
    2019

    Anno
    2020

    Anno
    2021

    Anno
    2022

    Anno
    2023

    Anno
    2024

    Anno
    2025

    Anno
    2026

    Anno
    2027

    Agenti temporanei (gradi AD)

    188

    375

    500

    500

    625

    625

    750

    750

    750

    Agenti temporanei (gradi AST)

    187

    375

    500

    500

    625

    625

    750

    750

    750

    Agenti contrattuali

    375

    750

    1 000

    1 000

    1 250

    1 250

    1 500

    1 500

    1 500

    TOTALE

    750

    1 500

    2 000

    2 000

    2 500

    2 500

    3 000

    3 000

    3 000

    Indicare la data prevista di assunzione e adeguare di conseguenza l'importo (se l'assunzione avviene a luglio, si considera solo il 50 % del costo medio) e fornire ulteriori spiegazioni.

    Fabbisogno di personale in dettaglio

    Il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sarà composto da tre diverse categorie di personale operativo.

    Il personale operativo del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea è costituito da guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, oppure distaccato presso l'Agenzia dagli Stati membri oppure messo a disposizione dagli Stati membri per un impiego di breve durata nell'ambito delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione o delle squadre per il rimpatrio con poteri esecutivi nonché dal personale responsabile del funzionamento dell'unità centrale ETIAS.

    La categoria 1 (personale statutario) costituirà una nuova tipologia di personale dell'UE presso l'Agenzia, a cui sono conferiti poteri esecutivi, compreso l'uso della forza, quando è impiegata nelle squadre inviate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea.

    In considerazione dell'assoluta necessità di prevedere un sostegno per l'istituzione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea (assunzione, gestione corrente, pianificazione operativa, ecc.), per il coordinamento delle operazioni, per la dotazione di personale degli uffici antenna, per l'acquisto delle attrezzature dell'Agenzia e per altri nuovi compiti connessi al funzionamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui Eurosur, il mandato rafforzato per i rimpatri e il rilevamento di FADO, si potrebbe prevedere di impiegare fino al 4 % del personale totale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea (4 % di 3 000) come personale di sostegno operativo all'interno dell'Agenzia.

    In termini di tipologia di posti, il personale statutario sarà composto per il 25 % da AD, per il 25 % da AST e per il 50 % da agenti contrattuali. Questa ripartizione rappresenta la distribuzione prevista dei diversi profili, ruoli e funzioni all'interno del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. In particolare, per poter usare l'attrezzatura propria dell'Agenzia sarà necessario un numero considerevole di AD dotati delle necessarie competenze, conoscenze ed esperienza professionale sulle attrezzature più avanzate (ossia comandanti e ufficiali dell'equipaggio tecnico di aeromobili e navi). Sarà altresì necessario un numero considerevole di AD per svolgere le funzioni di pianificazione e coordinamento delle attività operative del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, incrementate rispetto all'attuale livello di impegno dell'Agenzia. Un certo numero di AD svolgerà inoltre attività di gestione nell'ambito del personale statutario. Infine, l'equilibrio tra le diversi categorie di personale dovrebbe essere considerato nel contesto dell'evoluzione tecnologica, che vedrà da un lato l'automazione di una serie di compiti di base della gestione delle frontiere, mentre dall'altro la complessità del sistema renderà necessario un livello più elevato di qualifiche del personale preposto alla sua gestione e manutenzione.

    3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

       La proposta non comporta l'utilizzo di risorse umane.

       La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    •Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

    18 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

    XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

    10 01 05 01 (ricerca diretta)

    Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 62

    XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

    XX 01 04 yy  63

    - in sede

    - nelle delegazioni

    XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)

    10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

    Altre linee di bilancio (specificare)

    TOTALE

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei

    Otto funzionari per svolgere i seguenti compiti:

    1) rappresentare la Commissione nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

    2) redigere il parere della Commissione sul programma di lavoro annuale e controllarne l'attuazione;

    3) supervisionare la preparazione del bilancio dell'Agenzia e monitorare l'esecuzione del bilancio;

    4) aiutare l'Agenzia a sviluppare le sue attività conformemente alle politiche dell'UE, anche partecipando a riunioni di esperti.

    Personale esterno

    3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento

    La proposta/iniziativa:

       non prevede cofinanziamenti da terzi

       prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

    Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anni

    2019

    2020

    TOTALE

    Paesi associati Schengen 64  

    21,039

    56,523

    77,562

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    21,039

    56,523

    77,562

    Anni

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTALE

    Paesi associati Schengen

    75,862

    86,028

    98,709

    105,268

    114,884

    118,173

    120,447

    719,371

    TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

    75,862

    86,028

    98,709

    105,268

    114,884

    118,173

    120,447

    719,371

    3.3.Incidenza prevista sulle entrate

    X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

       La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

       sulle risorse proprie

       su altre entrate

    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate:

    Incidenza della proposta/iniziativa 65

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Articolo ………….

    Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

    (1)    Regolamento (UE) 2016/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
    (2)    Comunicazione: "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM (2018) 98).
    (3)    Dichiarazione di Meseberg di Germania e Francia sul rinnovamento delle promesse di sicurezza e prosperità dell'Europa, 19 giugno 2018.
    (4)    Nelle sue cinque relazioni sullo stato di avanzamento delle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea adottate nel 2017 e nell'ultima relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione.
    (5)    Attualmente, le attività operative dell'Agenzia e il livello complessivo di impegno sono decisi collettivamente dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia mediante un programma di lavoro annuale (entro dicembre dell'anno n-l) e la decisione relativa al numero minimo di attrezzature tecniche per le operazioni (entro giugno dell'anno n-l). Queste decisioni collettive spesso corrispondono al fabbisogno operativo dell'Agenzia per intervenire, ma poi questi impegni non vengono più confermati durante i negoziati bilaterali annuali con l'Agenzia (autunno dell'anno n-l) quando gli Stati membri si impegnano effettivamente sui contributi individuali.
    (6)    Cfr. i risultati della sessione del Consiglio GAI del 27 e 28 marzo 2017, incentrato sulla messa a disposizione delle risorse da parte degli Stati membri, e quelli della sessione del Consiglio del 4 e 5 giugno 2018 che ha esaminato la possibilità di incrementare il sostegno alle agenzie dell'UE, in particolare all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea.
    (7)    Dati disponibili in Frontex Application Return.
    (8)    Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).
    (9)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
    (10)    Comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" (COM (2018) 98 final).
    (11)    Comunicazione della Commissione "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (COM (2018) 321).
    (12)    Conformemente all'articolo 38 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
    (13)    Conformemente all'articolo 37 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
    (14)    Come illustrato all'articolo 16 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
    (15)    GU C del [...], pag. [...].
    (16)    GU C del [...], pag. [...].
    (17)    Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).
    (18)    Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).
    (19)    Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).
    (20)    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
    (21)    Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
    (22)    Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
    (23)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
    (24)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (25)    GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
    (26)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
    (27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
    (28)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
    (29)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
    (30)    GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.
    (31)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
    (32)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
    (33)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
    (34)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
    (35)    GU L 243 del 16.9.2010, pag. 4.
    (36)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
    (37)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
    (38)    Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
    (39)    Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
    (40)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
    (41)    Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).
    (42)    Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
    (43)    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
    (44)    GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
    (45)    Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
    (46)    Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
    (47)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2008 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
    (48)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (49)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
    (50)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
    (51)    COM(2018)375 final.
    (52)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
    (53)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
    (54)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
    (55)    Per il periodo 2019-2020 la scheda finanziaria legislativa illustra l'incidenza del nuovo mandato escluso quanto già previsto nell'ambito del mandato attuale.
    (56)    L'importo di 52,500 milioni di EUR è coperto dall'attuale QFP per il 2020 e non necessita di ulteriore rafforzamento.
    (57)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (58)    Il modello fa riferimento agli stanziamenti operativi, ma nel caso delle agenzie per dare una presentazione globale dell'incidenza delle attività operative si ritiene più opportuno tener conto non solo degli stanziamenti operativi (titolo 3) bensì anche dei corrispondenti stanziamenti amministrativi (titoli 1 e 2).
    (59)    Il modello fa riferimento agli stanziamenti operativi, ma nel caso delle agenzie per dare una presentazione globale dell'incidenza delle attività operative si ritiene più opportuno tener conto non solo degli stanziamenti operativi (titolo 3) bensì anche dei corrispondenti stanziamenti amministrativi (titoli 1 e 2). È compreso soltanto il contributo dell'UE (94%), mentre per la DG HOME è stato considerato il 100% dei fondi come si evince dai contributi dei paesi associati Schengen di seguito riportati.
    (60)    L'importo di 647,500 milioni di EUR è coperto dal prossimo QFP per il periodo 2021-2027 nell'ambito dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) come previsto dalla relativa proposta del giugno 2018.
    (61)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
    (62)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
    (63)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
    (64)    Il contributo dei paesi associati Schengen è calcolato annualmente da Frontex in base al rapporto contributo UE/PIL dei paesi interessati. Esso è pari al 6% circa del bilancio totale dell'Agenzia. Il contributo è incassato dall'Agenzia.
    (65)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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    Bruxelles, 12.9.2018

    COM(2018) 631 final

    ALLEGATI

    del

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla guardia di frontiera e costiera europea
    e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio


    ALLEGATO I

    Composizione del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per anno e categoria in conformità dell'articolo XX

    Categoria Anno

    Categoria 1 Personale dell'Agenzia

    Categoria 2

    Personale operativo per distacchi a lungo termine

    Categoria 3

    Personale operativo per impieghi di breve durata

    Totale per il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    2020

    1 500

    1 500

    7 000

    10 000

    2021

    2 000

    2 000

    6 000

    10 000

    2022

    2 000

    2 000

    6 000

    10 000

    2023

    2 500

    2 500

    5 000

    10 000

    2024

    2 500

    2 500

    5 000

    10 000

    2025

    3 000

    3 000

    4 000

    10 000

    2026

    3 000

    3 000

    4 000

    10 000

    2027

    3 000

    3 000

    4 000

    10 000

    ALLEGATO II

    Elenco dei compiti affidati al personale statutario dell'Agenzia impiegato nelle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per i quali sono necessari poteri esecutivi

    1.Verifica dell'identità e della cittadinanza delle persone, compresa la consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'UE.

    2.Autorizzazione dell'ingresso in esito alla verifica effettuata ai valichi di frontiera (qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 6 del codice frontiere Schengen).

    3.Respingimento in esito alla verifica effettuata ai valichi di frontiera, in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen.

    4.Apposizione di timbri sui documenti di viaggio in conformità dell'articolo 11 del codice frontiere Schengen.

    5.Rilascio o rifiuto di visti alla frontiera in conformità dell'articolo 35 del codice dei visti e inserimento dei corrispondenti dati nel VIS.

    6.Sorveglianza di frontiera, compreso il pattugliamento tra valichi di frontiera, allo scopo di impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente, ivi compresi l'intercettazione/il fermo.

    7.Registrazione nell'EURODAC (categoria 2) delle impronte digitali delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, in conformità del capo III del regolamento EURODAC.

    8.Contatti con i paesi terzi ai fini dell'identificazione e dell'acquisizione di documenti di viaggio per i cittadini di paesi terzi cui si applicano provvedimenti di rimpatrio.

    9.Scorta di cittadini di paesi terzi cui si applica il rimpatrio forzato.

    ALLEGATO III

    Tabella dei contributi annuali che gli Stati membri devono fornire al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il distacco a lungo termine di personale operativo a norma dell'articolo 57

    Paese / Anno

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Belgio

    30

    40

    40

    50

    50

    60

    60

    60

    Bulgaria

    40

    53

    53

    67

    67

    80

    80

    80

    Repubblica ceca

    20

    27

    27

    33

    33

    40

    40

    40

    Danimarca

    29

    39

    39

    48

    48

    58

    58

    58

    Germania

    225

    298

    298

    377

    377

    450

    450

    450

    Estonia

    18

    24

    24

    30

    30

    36

    36

    36

    Grecia

    50

    67

    67

    83

    83

    100

    100

    100

    Spagna

    111

    148

    148

    185

    185

    222

    222

    222

    Francia

    170

    225

    225

    285

    285

    340

    340

    340

    Croazia

    65

    87

    87

    108

    108

    130

    130

    130

    Italia

    125

    167

    167

    208

    208

    250

    250

    250

    Cipro

    8

    11

    11

    13

    13

    16

    16

    16

    Lettonia

    30

    40

    40

    50

    50

    60

    60

    60

    Lituania

    39

    52

    52

    65

    65

    78

    78

    78

    Lussemburgo

    8

    11

    11

    13

    13

    16

    16

    16

    Ungheria

    65

    87

    87

    108

    108

    130

    130

    130

    Malta

    6

    8

    8

    10

    10

    12

    12

    12

    Paesi Bassi

    50

    67

    67

    83

    83

    100

    100

    100

    Austria

    34

    45

    45

    57

    57

    68

    68

    68

    Polonia

    100

    133

    133

    167

    167

    200

    200

    200

    Portogallo

    47

    63

    63

    78

    78

    94

    94

    94

    Romania

    75

    100

    100

    125

    125

    150

    150

    150

    Slovenia

    35

    47

    47

    58

    58

    70

    70

    70

    Slovacchia

    35

    47

    47

    58

    58

    70

    70

    70

    Finlandia

    30

    40

    40

    50

    50

    60

    60

    60

    Svezia

    17

    23

    23

    28

    28

    34

    34

    34

    [Svizzera]

    16

    21

    21

    27

    27

    32

    32

    32

    [Islanda]

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    [Liechtenstein]*

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    [Norvegia]

    20

    27

    27

    33

    33

    40

    40

    40

    TOTALE

    1 500

    2 000

    2 000

    2 500

    2 500

    3 000

    3 000

    3 000

    (*) Il Liechtenstein contribuirà mediante un sostegno finanziario proporzionale.

    ALLEGATO IV

    Contributi annuali degli Stati membri al corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per impieghi di breve durata di personale operativo a norma dell'articolo 58

    Paese / Anno

    2020

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Belgio

    140

    120

    120

    100

    100

    80

    80

    80

    Bulgaria

    187

    160

    160

    133

    133

    107

    107

    107

    Repubblica ceca

    93

    80

    80

    67

    67

    53

    53

    53

    Danimarca

    135

    116

    116

    97

    97

    77

    77

    77

    Germania

    1052

    900

    900

    748

    748

    602

    602

    602

    Estonia

    84

    72

    72

    60

    60

    48

    48

    48

    Grecia

    233

    200

    200

    167

    167

    133

    133

    133

    Spagna

    518

    444

    444

    370

    370

    296

    296

    296

    Francia

    795

    680

    680

    565

    565

    455

    455

    455

    Croazia

    303

    260

    260

    217

    217

    173

    173

    173

    Italia

    583

    500

    500

    417

    417

    333

    333

    333

    Cipro

    37

    32

    32

    27

    27

    21

    21

    21

    Lettonia

    140

    120

    120

    100

    100

    80

    80

    80

    Lituania

    182

    156

    156

    130

    130

    104

    104

    104

    Lussemburgo

    37

    32

    32

    27

    27

    21

    21

    21

    Ungheria

    303

    260

    260

    217

    217

    173

    173

    173

    Malta

    28

    24

    24

    20

    20

    16

    16

    16

    Paesi Bassi

    233

    200

    200

    167

    167

    133

    133

    133

    Austria

    159

    136

    136

    113

    113

    91

    91

    91

    Polonia

    467

    400

    400

    333

    333

    267

    267

    267

    Portogallo

    219

    188

    188

    157

    157

    125

    125

    125

    Romania

    350

    300

    300

    250

    250

    200

    200

    200

    Slovenia

    163

    140

    140

    117

    117

    93

    93

    93

    Slovacchia

    163

    140

    140

    117

    117

    93

    93

    93

    Finlandia

    140

    120

    120

    100

    100

    80

    80

    80

    Svezia

    79

    68

    68

    57

    57

    45

    45

    45

    [Svizzera]

    75

    64

    64

    53

    53

    43

    43

    43

    [Islanda]

    9

    8

    8

    7

    7

    5

    5

    5

    [Liechtenstein]*

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    [Norvegia]

    93

    80

    80

    67

    67

    53

    53

    53

    TOTALE

    7 000

    6 000

    6 000

    5 000

    5 000

    4 000

    4 000

    4 000

    (*) Il Liechtenstein contribuirà mediante un sostegno finanziario proporzionale.

    ALLEGATO V

    Regole sull'uso della forza, anche in termini di fornitura, formazione, controllo e uso delle armi da fuoco di ordinanza e dell'equipaggiamento non letale, applicabili ai membri del personale statutario dell'Agenzia quando sono impiegati nelle squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea

    1. Principi generali che disciplinano l'uso della forza e delle armi

    Ai fini del presente regolamento, per "uso della forza" si intende il ricorso da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia a mezzi fisici per assolvere le proprie funzioni o per difesa personale, ivi compreso l'uso delle mani e del corpo e di qualsivoglia strumento, arma o equipaggiamento e delle armi da fuoco.

    L'uso della forza e delle armi da parte dei membri delle squadre inviati a partire dal personale operativo statutario dell'Agenzia è conforme ai principi di necessità, proporzionalità e precauzione (i "principi fondamentali") di seguito illustrati.

    Il principio di necessità

    L'uso della forza, sia tramite il contatto fisico diretto sia tramite l'impiego di armi o equipaggiamento, ha carattere eccezionale e avviene solo quando è strettamente necessario per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia o per la difesa personale. Si può ricorrere alla forza solo come extrema ratio, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo per risolvere una situazione con mezzi non violenti, compresi i metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione. L'uso della forza o di misure coercitive non deve mai costituire arbitrio o abuso.

    Il principio di proporzionalità

    Ogniqualvolta l'uso legittimo della forza o delle armi da fuoco sia inevitabile, il personale operativo statutario dell'Agenzia agisce in modo proporzionato alla gravità dell'offesa e all'obiettivo legittimo da conseguire. Nel corso delle attività operative il principio di proporzionalità dovrebbe orientare la scelta sia del tipo di forza usata (ad esempio la necessità di usare armi) che del grado di forza applicato. Il personale operativo statutario dell'Agenzia non usa la forza in misura maggiore di quella assolutamente necessaria per conseguire il legittimo obiettivo di contrasto. Se è utilizzata un'arma da fuoco, il personale operativo statutario dell'Agenzia assicura che sia usata causando il minor male possibile e riducendo il più possibile al minimo i danni alle persone e alle cose. Questo principio impone all'Agenzia di dotare il suo personale statutario dell'equipaggiamento e degli strumenti di difesa personale necessari per applicare il livello di forza idoneo.

    Il dovere di precauzione

    Le attività operative del personale statutario dell'Agenzia si svolgono nel pieno rispetto della vita umana e con l'obiettivo di preservarla. Devono essere prese tutte le misure che possono ridurre al minimo i danni alle persone e alle cose durante le operazioni. Questo obbligo comprende l'obbligo generale per il personale statutario dell'Agenzia di impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usare la forza, a meno che tale avvertimento non ponga inopportunamente a rischio i membri delle squadre o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile date le circostanze del caso.

    2.Norme pratiche concernenti l'uso della forza, delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento

    Norme pratiche generali concernenti l'uso della forza, delle armi e di altro materiale di equipaggiamento

    Conformemente all'articolo 83, paragrafo 3, il personale operativo statutario dell'Agenzia esercita il proprio potere esecutivo, compreso l'uso della forza, sotto il comando e il controllo dello Stato membro ospitante e può ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e alla presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono autorizzare il personale operativo statutario dell'Agenzia, con il consenso di questa, a usare la forza in assenza di agenti dello Stato membro ospitante.

    L'uso della forza e delle armi da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia avviene:

    (a)nel rispetto del codice di condotta dell'Agenzia

    (b)nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto internazionale e dell'Unione, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dai principi fondamentali dell'ONU sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine (1990) e dal codice di condotta dell'ONU per le forze dell'ordine (1979);

    (c)nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla parte I.

    Norme pratiche specifiche concernenti gli strumenti di difesa e offesa più comunemente utilizzati nelle attività di contrasto (facenti parte dell'equipaggiamento individuale del personale operativo statutario dell'Agenzia)

    Conformemente ai principi fondamentali, l'uso della forza è ammesso solo nella misura necessaria per realizzare l'obiettivo immediato di contrasto e solo dopo che:

    -    sono stati inutilmente esperiti tutti i tentativi di risolvere un conflitto potenzialmente violento con metodi di persuasione, di negoziazione e di mediazione;

    -    è stato impartito l'avvertimento dell'intenzione di usare la forza.

    Anche qualora sia necessario innalzare il livello di intervento (ad esempio, impiegando un'arma o passando a un altro tipo di arma), deve essere impartito un chiaro avvertimento al riguardo, a meno che tale avvertimento non ponga inopportunamente a rischio i membri della squadra o non dia origine a rischio di morte o di danno grave per altre persone o non sia chiaramente inappropriato o inutile date le circostanze del caso.

    Armi da fuoco

    Il personale operativo statutario dell'Agenzia non utilizza armi da fuoco contro le persone, tranne nelle seguenti circostanze e comunque soltanto quando metodi meno estremi si rivelino insufficienti per realizzare i necessari obiettivi:

    il personale operativo statutario dell'Agenzia può utilizzare armi da fuoco solo come extrema ratio, in situazione di estrema emergenza, soprattutto se si rischia di mettere in pericolo persone estranee ai fatti;

    per autodifesa o per difendere altre persone da una minaccia immediata di morte o di lesioni gravi;

    per prevenire una minaccia immediata di morte o di lesioni gravi;

    per respingere un attacco effettivo o prevenire un attacco pericoloso imminente a istituzioni, servizi o strutture essenziali.

    Prima di ricorrere all'uso di armi da fuoco, il personale operativo dell'Agenzia deve impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usare tali armi. Questo può essere impartito a voce o sparando colpi di avvertimento.

    Armi non letali

    Sfollagente

    Lo sfollagente autorizzato può essere impiegato come fonte primaria di difesa o come arma, se del caso, conformemente ai principi fondamentali, come segue:

    quando un minor uso della forza è considerato chiaramente inidoneo allo scopo;

    per evitare un attacco effettivo o imminente al patrimonio.

    Prima di ricorrere all'uso di sfollagente, il personale operativo dell'Agenzia deve impartire un chiaro avvertimento dell'intenzione di usarli. Nell'uso dello sfollagente il personale operativo impiegato deve sempre prefiggersi di ridurre al minimo il rischio di causare lesioni ed evitare il contatto con la testa.

    Dispositivi lacrimogeni (ad es. spray al peperoncino)

    I dispositivi lacrimogeni autorizzati possono essere impiegati come fonte di difesa o come arma, se del caso, conformemente ai principi fondamentali, come segue:

    quando un minor uso della forza è considerato chiaramente inidoneo allo scopo;

    per evitare un attacco effettivo o imminente.

    Altro equipaggiamento

    Manette

    Possono essere ammanettate solo le persone considerate rappresentare un pericolo per sé o per gli altri, per garantirne il trattenimento o la traduzione in condizioni di sicurezza e per garantire la sicurezza del personale operativo statutario dell'Agenzia e degli altri membri delle squadre.

    3.Meccanismo di controllo

    L'Agenzia dà le seguenti garanzie in relazione all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento e ne rende conto nella relazione annuale.

    Formazione

    La formazione impartita a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, tratta degli aspetti teorici e pratici della prevenzione e dell'uso della forza. La formazione teorica comprende la formazione psicologica (inclusa la formazione alla resilienza e al lavoro in situazioni di forte pressione), nonché le tecniche per prevenire l'uso della forza, come ad esempio la negoziazione e la mediazione. La formazione teorica è seguita da un'idonea formazione teorica e pratica obbligatoria all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento. La formazione pratica, volta a garantire una visione e un'impostazione comuni, si conclude con una simulazione pertinente per le attività che verranno svolte durante l'impiego.

    Assunzione di stupefacenti e farmaci e consumo di alcol

    Il personale operativo statutario dell'Agenzia non consuma alcol quando è in servizio né durante un ragionevole periodo di tempo prima di prendere servizio.

    Il suddetto personale non può detenere né assumere stupefacenti o farmaci, se non su prescrizione medica. Il personale che necessita di farmaci per motivi medici comunica immediatamente tale necessità al superiore gerarchico. La partecipazione alle attività operative può essere riesaminata in considerazione dei potenziali effetti ed effetti collaterali associati all'uso della sostanza.

    L'Agenzia istituisce un meccanismo di controllo inteso a garantire che il personale operativo statutario non sia sotto gli effetti di stupefacenti, farmaci o alcol quando svolge le proprie funzioni. Tale meccanismo prevede che il personale sia sottoposto ad analisi mediche periodiche per individuare l'eventuale consumo di stupefacenti, farmaci o alcol. Eventuali risultati positivi di tali analisi sono immediatamente comunicati al direttore esecutivo dell'Agenzia.

    Comunicazioni

    Ogni episodio che ha comportato l'uso della forza è immediatamente comunicato attraverso la catena di comando alla struttura di coordinamento responsabile dell'operazione nonché al responsabile dei diritti fondamentali e al direttore esecutivo dell'Agenzia. La comunicazione precisa le circostanze in cui è avvenuto tale uso della forza.

    Dovere di cooperazione e informazione

    Il personale operativo statutario dell'Agenzia e ogni altro partecipante alle operazioni cooperano nella raccolta degli elementi fattuali relativi a ogni episodio comunicato nel corso di un'attività operativa.

    Meccanismo di denuncia

    Chiunque può segnalare presunte violazioni, da parte del personale operativo statutario dell'Agenzia, delle regole sull'uso della forza applicabili in virtù del presente allegato conformemente al meccanismo di denuncia di cui all'articolo 107.

    Sanzioni

    Fatto salvo l'articolo 86, qualora l'Agenzia accerti che un membro del suo personale operativo statutario ha intrapreso attività in violazione delle norme applicabili ai sensi del presente regolamento, compresi i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto internazionale, il direttore esecutivo adotta gli idonei provvedimenti, tra cui eventualmente il richiamo immediato della persona dall'attività operativa, e qualsivoglia misura disciplinare prevista dallo statuto, compresa la destituzione dall'Agenzia.

    Ruolo del responsabile dei diritti fondamentali

    Il responsabile dei diritti fondamentali verifica e fornisce riscontri sul contenuto della formazione iniziale e di aggiornamento, per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi ai diritti fondamentali e la situazione in cui è necessario l'uso della forza, e assicura che siano incluse le pertinenti tecniche preventive.

    Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce in merito al rispetto dei diritti fondamentali nelle pratiche di contrasto dello Stato membro ospitante. La relazione è presentata al direttore esecutivo ed è presa in considerazione nella definizione del piano operativo.

    Il responsabile dei diritti fondamentali assicura che gli episodi relativi all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento siano comunicati senza indugio al direttore esecutivo.

    Tutte le attività connesse all'uso della forza, delle armi, delle munizioni e dell'equipaggiamento sono regolarmente monitorate dal responsabile dei diritti fondamentali e tutti gli episodi sono segnalati nelle sue relazioni nonché nella relazione annuale dell'Agenzia.

    4.Dotazione di armi di ordinanza

    Armi autorizzate

    Al fine di determinare la dotazione esatta di armi di ordinanza, munizioni e altro equipaggiamento del suo personale operativo statutario, l'Agenzia redige l'elenco esaustivo del materiale che deve far parte della dotazione individuale.

    La dotazione individuale è utilizzata da tutto il personale operativo statutario dell'Agenzia impiegato nei tre tipi di squadre del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea. Inoltre, l'Agenzia può integrare la dotazione individuale con armi e munizioni aggiuntive o altro equipaggiamento specifico per lo svolgimento di compiti specifici nell'ambito di uno o di due tipi di squadre.

    L'Agenzia assicura che tutto l'equipaggiamento del suo personale operativo statutario, comprese le armi da fuoco, sia conforme alle norme tecniche applicabili.

    Le armi, le munizioni e l'equipaggiamento di cui è autorizzato l'uso sono elencati nel piano operativo in linea con le prescrizioni relative alle armi ammesse e vietate dello Stato membro ospitante.

    Armi vietate

    Lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, secondo trattino.

    Istruzioni per il periodo di servizio

    Il porto e l'uso di armi, munizioni ed equipaggiamento è consentito durante le operazioni. Non è consentito fuori servizio. L'Agenzia stabilisce norme e misure specifiche per agevolare il deposito in strutture sicure delle armi, delle munizioni e dell'altro materiale di equipaggiamento del personale operativo statutario dell'Agenzia fuori servizio.

    ALLEGATO VI

    Tavola di concordanza

    Regolamento (UE) 2016/1624

    Regolamento (UE) n. 1052/2013

    Azione comune 98/700/GAI

    Presente regolamento

    Articolo 1, prima frase

    --

    --

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1, seconda frase

    --

    --

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 2, parte introduttiva

    Articolo 3, parte introduttiva

    --

    Articolo 2, parte introduttiva

    Articolo 2, punto 1

    --

    --

    Articolo 2, punto 1

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 2

    Articolo 2, punto 2

    --

    --

    Articolo 2, punto 3

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 4

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 5

    --

    Articolo 3, lettera a)

    --

    --

    Articolo 2, punto 3

    --

    --

    Articolo 2, punto 6

    --

    Articolo 3, lettera b)

    --

    Articolo 2, punto 7

    --

    Articolo 3, lettera c)

    --

    Articolo 2, punto 8

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 9

    --

    Articolo 3, lettera d)

    --

    Articolo 2, punto 10

    --

    Articolo 3, lettera f)

    --

    Articolo 2, punto 11

    Articolo 2, punto 16

    Articolo 3, lettera e)

    --

    Articolo 2, punto 12

    --

    Articolo 3, lettera g)

    --

    Articolo 2, punto 13

    --

    Articolo 3, lettera i)

    --

    Articolo 2, punto 14

    --

    Articolo 3, lettera h)

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 15

    Articolo 2, punto 4

    --

    --

    Articolo 2, punto 16

    Articolo 2, punto 8

    --

    --

    Articolo 2, punto 18

    Articolo 2, punto 9

    --

    --

    Articolo 2, punto 19

    Articolo 2, punto 5

    --

    --

    Articolo 2, punto 20

    Articolo 2, punto 6

    --

    --

    Articolo 2, punto 21

    Articolo 2, punto 7

    --

    --

    Articolo 2, punto 22

    Articolo 2, punto 10

    --

    --

    Articolo 2, punto 23

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 24

    Articolo 2, punto 11

    --

    --

    Articolo 2, punto 25

    Articolo 2, punto 12

    --

    --

    Articolo 2, punto 26

    Articolo 2, punto 13

    --

    --

    Articolo 2, punto 27

    Articolo 2, punto 14

    --

    --

    Articolo 2, punto 28

    Articolo 2, punto 15

    --

    --

    Articolo 2, punto 29

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 30

    --

    --

    --

    Articolo 2, punto 31

    Articolo 4, lettere da a) a d)

    --

    --

    Articolo 3, lettere da a) a d)

    Articolo 4, lettera e)

    --

    --

    Articolo 3, lettere e) e f)

    Articolo 4, lettere da f) a k)

    --

    --

    Articolo 3, lettere da g) a h)

    Articolo 3, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 4

    Articolo 6

    --

    --

    Articolo 5

    Articolo 7

    --

    --

    Articolo 6

    Articolo 5, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 7, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafi 2 e 3

    --

    --

    Articolo 7, paragrafi 3 e 4

    --

    --

    --

    Articolo 8, paragrafi da 1 a 4

    Articolo 3, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 8, paragrafo 5

    Articolo 3, paragrafo 3

    --

    --

    Articolo 8, paragrafo 6

    --

    --

    --

    Articolo 8, paragrafi 7 e 8

    --

    --

    --

    Articolo 9

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 1

    --

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 2

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a h)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti da 3 a 10

    --

    Articolo 6

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 5

    --

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 11

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera i)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti 12 i) e 12 ii)

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere j) e k)

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 12 iii)

    --

    Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e d)

    --

    --

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera l)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 13

    --

    Articolo 6, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere n) e o)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti 14 e 15

    Articolo 8, paragrafo 1, lettera m)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 16

    --

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti da 17 a 21

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere p) e q)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti 22 e 23

    --

    Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punto 25

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere r) e s)

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti 26 e 27

    Articolo 8, paragrafo 1, lettere t) e u)

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 10, paragrafo 1, punti 28 e 29

    Articolo 8, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 7, paragrafo 5

    --

    Articolo 11

    --

    Punti inseriti nell'articolo 10

    Articolo 9

    --

    --

    Articolo 11

    Articolo 10, paragrafo 3, seconda e quarta frase

    --

    --

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 10, paragrafo 3, prima e terza frase

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 12, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    Articolo 12, paragrafi 1 e 2

    Articolo 23

    --

    --

    Articolo 13, prima metà

    --

    --

    --

    Articolo 13, seconda metà

    --

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2

    --

    Articolo 14

    --

    Articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5

    --

    --

    Articolo 44, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 44, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 15, paragrafo 4

    --

    --

    --

    Articolo 15, paragrafi 2 e 3

    --

    Articolo 1

    --

    Articolo 18

    --

    Articolo 2, paragrafo 1

    --

    Articolo 19, paragrafo 1

    --

    Articolo 2, paragrafo 2

    --

    --

    --

    Articolo 2, paragrafo 3

    --

    Articolo 19, paragrafo 2

    --

    Articolo 2, paragrafo 4

    --

    --

    --

    Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

    --

    Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)

    --

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

    --

    Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

    --

    Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e f)

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 20, paragrafo 1, lettere d) e f)

    --

    Articolo 4, paragrafo 4

    --

    --

    --

    Articolo 4, paragrafi 2 e 3

    --

    Articolo 20, paragrafi 2 e 3

    --

    --

    --

    Articolo 21, paragrafo 3, lettera i)

    --

    Articolo 5

    --

    Articolo 21 (tranne il paragrafo 3, lettera i))

    --

    Articolo 17

    --

    Articolo 22

    --

    Articolo 21, paragrafi 1 e 2

    --

    Articolo 23

    --

    Articolo 21, paragrafo 3

    --

    Articolo 24, paragrafo 1

    --

    Articolo 22, paragrafo 1

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 24, paragrafi 2 e 3

    --

    Articolo 10, paragrafo 5

    --

    Articolo 25, paragrafo 2, punti (inclusi nella definizione generale dei livelli)

    --

    Articolo 8

    --

    Articolo 25, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    --

    Articolo 25, paragrafi da 3 a 5

    --

    Articolo 9, paragrafo 1

    --

    Articolo 26, paragrafo 1

    --

    Articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a e)

    --

    Articolo 26, paragrafo 2, lettere da a) a e)

    --

    --

    --

    Articolo 26, paragrafo 2, lettera f)

    --

    Articolo 9, paragrafo 2, lettere da f) a k)

    --

    Articolo 26, paragrafo 2, lettere da g) a h)

    --

    Articolo 9, paragrafo 3

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    Articolo 9, paragrafo 4

    --

    Articolo 26, paragrafo 3, prima metà

    --

    Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), prima metà

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    --

    --

    Articolo 26, paragrafo 3, seconda metà

    --

    Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), seconda metà

    --

    Articolo 26, paragrafo 4

    --

    Articolo 9, paragrafo 5, lettera b)

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    Articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 10

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    Articolo 9, paragrafo 9, lettere a) e b)

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    Articolo 9, paragrafo 9, parte introduttiva

    --

    Articolo 26, paragrafo 5

    --

    Articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e f)

    --

    Articolo 27, paragrafo 2, lettere a), b) e f)

    --

    Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

    --

    Articolo 25, paragrafo 5, punti nell'atto di esecuzione

    --

    Articolo 10, paragrafo 2, lettere d) ed e)

    --

    Articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

    --

    --

    --

    Articolo 27, paragrafo 2, lettera e)

    --

    Articolo 10, paragrafo 3

    --

    Articolo 27, paragrafo 3

    --

    Articolo 10, paragrafo 4

    --

    Articolo 27, paragrafo 6

    --

    Articolo 10, paragrafi 1 e 3

    --

    Articolo 27, paragrafi 1 e 3

    --

    Articolo 10, paragrafo 5

    --

    Articolo 27, paragrafi 4 e 5

    --

    --

    --

    Articolo 28

    --

    Articolo 12, paragrafo 1

    --

    Articolo 29, paragrafo 1

    --

    Articolo 12, paragrafo 2

    --

    Articolo 29, paragrafo 2, lettere da a) a e)

    --

    Articolo 12, paragrafo 3

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 29, paragrafo 2, lettere da f) a h)

    --

    Articolo 12, paragrafi 4 e 5

    --

    Articolo 29, paragrafi 3 e 4

    Articolo 11

    --

    --

    Articolo 30

    --

    Articolo 14

    --

    Articolo 31, prima parte

    --

    Articolo 14

    --

    Articolo 31, punti prima frase

    --

    --

    --

    Articolo 31, seconda frase

    --

    --

    --

    Articolo 31, seconda parte

    --

    --

    --

    Articolo 32, paragrafo 2, lettera j)

    Articolo 12

    --

    --

    Articolo 32 (tranne il paragrafo 2, lettera j))

    Articolo 13

    --

    --

    Articolo 33, tutti i paragrafi tranne il paragrafo 9

    Articolo 33, paragrafo 9

    --

    --

    --

    Articolo 34

    --

    --

    --

    Articolo 35, paragrafo 1, lettera d)

    --

    Articolo 15

    --

    Articolo 35 (tranne il paragrafo 1, lettera d))

    --

    --

    --

    Articolo 36, paragrafo 3, lettera d)

    --

    Articolo 16, paragrafo 5

    --

    Articolo 36, paragrafo 4

    --

    Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

    --

    Articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a e)

    Articolo 16, paragrafo 4, lettere da b) a d)

    --

    Articolo 37, paragrafo 2, lettere da a) a e)

    --

    Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

    --

    Articolo 37, paragrafo 2, lettera f)

    --

    Articolo 16, paragrafo 4

    --

    --

    Articolo 14, paragrafi 1, 3 e 4

    --

    --

    Articolo 37, paragrafi 1, 3 e 4

    Articolo 15, paragrafo 5

    --

    --

    Articolo 38, paragrafo 4

    Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

    --

    --

    Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 16

    --

    --

    Articolo 39

    Articolo 17

    --

    --

    Articolo 40

    Articolo 18, paragrafo 3

    --

    --

    Articolo 41, paragrafo 4

    --

    --

    --

    Articolo 41, paragrafo 5, lettera d)

    Articolo 18, paragrafo 4

    --

    --

    Articolo 41, paragrafo 5

    --

    --

    --

    Articolo 41, paragrafo 6

    Articolo 18, paragrafo 5

    --

    --

    Articolo 41, paragrafo 7

    Articolo 18, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 15, paragrafo 4

    --

    --

    Articolo 42, paragrafo 1

    Articolo 15, paragrafo 4

    --

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 42, paragrafo 2

    Articolo 19

    --

    --

    Articolo 43

    Articolo 21

    --

    --

    Articolo 44

    Articolo 22

    --

    --

    Articolo 45

    Articolo 24

    --

    --

    Articolo 46

    Articolo 25

    --

    --

    Articolo 47

    Articolo 26

    --

    --

    Articolo 48

    --

    --

    --

    Articolo 49, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

    --

    --

    --

    Articolo 27, paragrafo 1, tranne lettera c)

    --

    --

    Articolo 49, paragrafo 1, tranne lettera c)

    Articolo 27, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d)

    --

    --

    --

    Articolo 49, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 27, paragrafi 3 e 4

    --

    --

    Articolo 49, paragrafi 3 e 4

    --

    --

    --

    Articolo 50

    Articolo 28

    --

    --

    Articolo 51

    Articolo 29

    --

    --

    Articolo 52

    Articolo 30

    --

    --

    --

    Articolo 31

    --

    --

    --

    Articolo 32

    --

    --

    Articolo 53

    Articolo 33, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 54, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 54, paragrafo 2

    Articolo 33, paragrafi da 2 a 5

    --

    --

    Articolo 54, paragrafi da 3 a 6

    Articoli 20, 30 e 31

    --

    --

    Articoli da 55 a 58

    --

    --

    --

    Articolo 59

    --

    --

    --

    Articolo 60

    --

    --

    --

    Articolo 61

    Articolo 36, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 62, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 62, paragrafo 2

    Articolo 36, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 62, paragrafo 3

    Articolo 36, paragrafo 3

    --

    --

    --

    Articolo 36, paragrafi da 4 a 8

    --

    --

    Articolo 62, paragrafi da 4 a 8

    Articolo 38

    --

    --

    Articolo 63, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6

    --

    --

    --

    Articolo 63, paragrafo 2

    Articolo 39, tranne il paragrafo 13

    --

    --

    Articolo 64

    Articolo 20, paragrafo 12

    Articolo 39, paragrafo 13

    --

    --

    Articolo 65

    Articolo 37

    --

    --

    Articolo 66

    --

    --

    --

    Articolo 67

    --

    --

    --

    Articolo 68

    Articolo 52, paragrafo 1

    Articolo 18, paragrafo 1, prima parte

    --

    Articolo 69, paragrafo 1

    --

    Articolo 18, paragrafi 2 e 3

    --

    Articolo 69, paragrafo 2

    Articolo 52, paragrafo 2

    Articolo 18, paragrafo 5

    --

    Articolo 69, paragrafo 3

    Articolo 52, paragrafo 3

    --

    --

    Articolo 69, paragrafo 5

    --

    Articolo 18, paragrafo 6

    --

    Articolo 69, paragrafo 6

    --

    Articolo 18, paragrafo 4

    --

    Articolo 69, paragrafo 7

    Articolo 53

    --

    --

    Articolo 70

    --

    Articolo 19

    --

    Articolo 71, paragrafi da 2 a 6

    Articolo 51

    --

    --

    Articolo 71

    Articolo 54, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 72, paragrafo 3

    Articolo 54, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 54, paragrafo 2, ultima frase

    --

    --

    Articolo 72, paragrafo 4

    Articolo 54

    --

    --

    Articolo 72, paragrafi 1, 2 e 5

    --

    Articolo 20, paragrafo 1

    --

    Articolo 73, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 73, paragrafo 2

    --

    Articolo 20, paragrafo 3

    --

    Articolo 73, paragrafo 3

    Articolo 54, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 74, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 54, paragrafi 8 e 9

    --

    --

    Articolo 74, paragrafi 3 e 4

    Articolo 54, paragrafo 11

    --

    --

    Articolo 74, paragrafi 5 e 6

    Articolo 54, paragrafo 3

    --

    --

    Articolo 75, paragrafi da 1 a 3

    Articolo 54, paragrafo 4

    --

    --

    Articolo 75, paragrafo 4

    --

    --

    --

    Articolo 75, paragrafo 5

    --

    Articolo 18, paragrafo 1, ultima frase

    --

    Articolo 76, paragrafo 1

    --

    Articolo 20, paragrafo 2

    --

    Articolo 76, paragrafo 1

    --

    Articolo 20, paragrafo 5

    --

    --

    --

    Articolo 20, paragrafo 6

    --

    --

    --

    --

    --

    Articolo 76, paragrafo 2

    --

    Articolo 20, paragrafo 7

    --

    Articolo 76, paragrafo 3

    --

    --

    --

    Articolo 77, paragrafi da 3 a 6

    Articolo 55, paragrafi da 1 a 3

    --

    --

    Articolo 77

    Articolo 52, paragrafo 5

    --

    --

    Articolo 78, paragrafo 1

    Articolo 54, paragrafo 7

    --

    --

    Articolo 78, paragrafo 2

    --

    --

    --

    Articolo 79, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 6

    Articolo 54, paragrafo 5

    --

    --

    Articolo 79, paragrafo 2

    Articolo 55, paragrafo 4

    --

    --

    Articolo 79, paragrafo 7

    --

    --

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 80, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    Articolo 1, paragrafo 2

    --

    --

    --

    Articoli 2, 3 e 4

    --

    Articolo 34

    --

    --

    Articolo 81

    Articolo 35

    --

    --

    Articolo 82

    Articolo 40

    --

    --

    Articolo 83

    Articolo 41

    --

    --

    Articolo 84

    Articolo 42

    --

    --

    Articolo 85

    Articolo 43

    --

    --

    Articolo 86

    Articolo 45

    --

    --

    Articolo 87

    Articolo 46

    --

    --

    Articolo 88

    Articolo 47, paragrafo 2, lettere a) e b)

    --

    --

    Articolo 89, paragrafo 2, lettere a) e b)

    --

    --

    --

    Articolo 89, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 48

    --

    --

    Articolo 89, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 47, paragrafo 2, lettera c)

    --

    --

    Articolo 89, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 47, paragrafi 1 e 3

    --

    --

    Articolo 89, tranne il paragrafo 2, lettera c)

    --

    Articolo 20, paragrafo 8

    --

    Articolo 90, paragrafo 5

    --

    Articolo 20, paragrafo 9

    --

    --

    --

    Articolo 13

    --

    Articolo 90, paragrafi 1 e 2

    --

    Articolo 20, paragrafi 4 e 5

    --

    Articolo 90, paragrafi 3 e 4

    Articolo 49

    --

    --

    Articolo 90

    Articolo 50, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    Articolo 91, paragrafi 1 e 2

    --

    --

    --

    Articolo 91, paragrafo 3

    Articolo 50, paragrafo 3

    --

    --

    Articolo 91, paragrafo 4

    Articolo 56

    --

    --

    Articolo 92

    Articolo 57

    --

    --

    Articolo 93

    Articolo 58, paragrafo 1

    --

    --

    Articolo 94, paragrafo 1

    --

    --

    --

    Articolo 94, paragrafi da 2 a 4

    Articolo 58, paragrafi da 2 a 4

    --

    --

    Articolo 94, paragrafi da 5 a 7

    Articolo 59

    --

    --

    Articolo 95

    Articolo 60

    --

    --

    Articolo 96

    Articolo 61, lettere a) e b)

    --

    --

    Articolo 97, lettere a) e b)

    --

    --

    --

    Articolo 97, lettere c) e f)

    Articolo 61, lettere c) e d)

    --

    --

    Articolo 97, lettere d) ed e)

    Articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a z)

    --

    --

    Articolo 98, paragrafo 2, punti 1, 2, 4 e da 6 a 27

    --

    --

    --

    Articolo 98, paragrafo 2, punti 3 a 5

    Articolo 62, paragrafo 2

    --

    --

    Articolo 98, paragrafo 2, tranne i punti 3 e 5

    Articolo 62, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 8

    --

    --

    Articolo 98, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 8

    Articolo 63

    --

    --

    Articolo 99

    Articolo 64

    --

    --

    Articolo 100

    Articolo 65

    --

    --

    Articolo 101

    Articolo 66

    --

    --

    Articolo 102

    Articolo 67

    --

    --

    Articolo 103

    --

    --

    --

    Articolo 104, paragrafo 2, lettere p) e q)

    Articolo 68

    --

    --

    Articolo 104, paragrafo 2, tranne le lettere p) e q)

    Articolo 69

    --

    --

    Articolo 105

    Articolo 70

    --

    --

    Articolo 106

    Articolo 71

    --

    --

    Articolo 107

    Articolo 72

    --

    --

    Articolo 108

    Articolo 73

    --

    --

    Articolo 109

    Articolo 74

    --

    --

    Articolo 110

    Articolo 75

    --

    --

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    Articolo 76

    --

    --

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    Articolo 77

    --

    --

    Articolo 113

    Articolo 78

    --

    --

    Articolo 114

    Articolo 79

    --

    --

    Articolo 115

    --

    Articolo 22, paragrafi 2 e 4

    --

    Articolo 116, paragrafo 3

    --

    Articolo 22, paragrafi 3 e 4

    --

    Articolo 116, paragrafo 4

    --

    Articolo 23

    --

    --

    Articolo 80

    --

    --

    --

    Articolo 81

    --

    --

    Articolo 116, paragrafi 1 e 2

    --

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