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Document 52018PC0435

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

    COM/2018/435 final

    Bruxelles,7.6.2018

    COM(2018) 435 final

    2018/0224(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    {SEC(2018) 291 final}
    {SWD(2018) 307 final}
    {SWD(2018) 308 final}
    {SWD(2018) 309 final}


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La proposta che istituisce “Orizzonte Europa” è pienamente in linea con la proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione per il periodo 2021-2027 nonché con le priorità della Commissione enunciate nel programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico e con le priorità strategiche globali (obiettivi di sviluppo sostenibile). Essa sostiene il programma dell’Unione per il periodo successivo al 2020, come convenuto nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.

    La proposta poggia sulla premessa che la ricerca e l’innovazione consentono di conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini, accrescono la produttività e la competitività dell’Unione e sono essenziali per sostenere il nostro modello socio-economico e i nostri valori e consentire soluzioni che permettono di affrontare le sfide in modo più sistematico.

    Il pacchetto legislativo “Orizzonte Europa” è costituito da proposte relative a:

    1.un programma quadro di ricerca e innovazione intitolato “Orizzonte Europa”, che stabilisce anche le relative norme di partecipazione e diffusione (come previsto dal trattato sul funzionamento dellUnione europea, “TFUE”),

    2.un programma specifico per attuare “Orizzonte Europa” (TFUE);

    3.un programma di ricerca e formazione a norma del trattato Euratom che integra Orizzonte Europa; 

    4.la valutazione dimpatto e le schede finanziarie legislative associate.

    Si propone di istituire un programma specifico di ricerca nel settore della difesa mediante regolamento …/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027.

    Il pacchetto riunisce due atti legislativi vigenti (il programma quadro e le norme in materia di partecipazione e diffusione) in un unico atto e introduce alcuni miglioramenti in termini di semplificazione.

    Nello specifico, Orizzonte Europa rafforzerà le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione al fine di contribuire ad affrontare le principali sfide globali del nostro tempo e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Al tempo stesso, il programma migliorerà la competitività dell’Unione, compresa quella del settore industriale europeo. Orizzonte Europa contribuirà inoltre a realizzare le priorità strategiche dell’Unione e a sostenere lo sviluppo e l’attuazione delle politiche dell’Unione. In un mondo in rapido mutamento, il successo dell’Europa dipende sempre più dalla sua capacità di trasformare gli eccellenti risultati scientifici in innovazioni che producano un impatto positivo reale sulla nostra economia e qualità della vita e creino nuovi mercati con posti di lavoro più specializzati.

    Per conseguire questo obiettivo e sfruttare il successo ottenuto dal suo predecessore, Orizzonte Europa continua a sostenere l’intero ciclo della ricerca e dell’innovazione in modo integrato.

    Si continuerà a osservare il principio dell’insieme unico di norme in materia di partecipazione e diffusione, migliorando ulteriormente le norme stesse.

    La presente proposta prevede come data di applicazione il 1º gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea.

    Coerenza con le disposizioni vigenti

    Il programma quadro è il programma faro dell’Unione per sostenere la ricerca e l’innovazione dal concetto allo sfruttamento commerciale e mira a integrare i finanziamenti nazionali e regionali. Esso ha già fornito un valore aggiunto europeo specifico, sostenendo la concorrenza e la collaborazione su scala continentale ai fini dell’eccellenza scientifica e dell’innovazione. Ciò ha permesso di compiere notevoli progressi scientifici, migliorare la competitività e trovare soluzioni alle sfide per la società. Il nuovo programma quadro proposto, Orizzonte Europa, mirerà a produrre un impatto ancora maggiore rispetto al programma attuale, Orizzonte 2020, il cui contributo fondamentale alla realizzazione delle ambizioni dell’Europa è ampiamente riconosciuto. La rapida evoluzione che caratterizza la ricerca e l’innovazione nel contesto della concorrenza globale rende il sostegno pubblico alle attività di R&I più essenziale che mai, soprattutto a livello di Unione, dove il suo valore aggiunto è indiscusso. La proposta è pienamente in linea con il programma della Commissione in materia di ricerca e innovazione, compreso l’obiettivo di investire il 3% del PIL dell’Unione in attività di ricerca e sviluppo, nonché con la comunicazione “Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione – l’opportunità dell’Europa di plasmare il proprio futuro” (contributo della Commissione europea alla riunione informale dei leader dell’UE tenutasi il 16-17 maggio 2018).

    Coerenza con le altre politiche dellUnione

    La proposta risulta pienamente coerente con le attuali politiche dell’Unione. Orizzonte Europa è stato elaborato tenendo conto delle priorità attuali della Commissione, della politica “un bilancio incentrato sui risultati” (in base alla quale i programmi di spesa dell’Unione devono – più che mai – presentare un buon rapporto costi-risultati), dell’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della strategia globale dell’Unione, nonché della proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione.

    In settori quali la salute, le tecnologie digitali, la trasformazione industriale, le società inclusive e democratiche, le risorse naturali, l’energia, la mobilità, l’ambiente, l’alimentazione, l’economia a basse emissioni di carbonio, lo spazio e la sicurezza, le attività di R&I sono fondamentali per poter realizzare le priorità dell’Unione: in particolare crescita e posti di lavoro, mercato unico digitale, Unione dell’energia e azione per il clima. La ricerca e l’innovazione sono al centro della produttività e della competitività di un’economia avanzata come quella dell’Unione.

    Gli investimenti nella R&I saranno complementari a quelli di altri programmi dell’Unione e orientati al rafforzamento reciproco. I risultati delle attività di R&I saranno sfruttati in sinergia con altri programmi dell’Unione, al fine di promuoverne la diffusione a livello nazionale e regionale, massimizzando così il potenziale europeo di innovazione. Ciò sarà integrato da una comunicazione efficace in materia di R&I e da campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico generale. La complementarità e le sinergie del sostegno e dello sfruttamento della ricerca e dell’innovazione saranno ottimizzate nell’intero bilancio a lungo termine dell’Unione mediante un processo di pianificazione strategica delle attività di R&I che assicurerà la flessibilità necessaria per consentire alla Commissione e alle istituzioni dell’Unione di reagire rapidamente alle esigenze urgenti e alle nuove priorità.

    La proposta è inoltre interamente coerente con l’approccio adottato nell’ambito del ciclo di coordinamento delle politiche economiche del semestre europeo. Tali collegamenti vanno mantenuti e rafforzati, sulla base dei pertinenti contributi già versati nell’ambito di Orizzonte 2020 a sostegno delle riforme strutturali per migliorare la qualità e l’efficienza dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione a tre livelli: primo, mediante investimenti consistenti nella ricerca scientifica e tecnologica e dell’innovazione; secondo, rendendo il contesto imprenditoriale più favorevole all’innovazione e riducendone l’avversione al rischio; e terzo, garantendo che i cittadini europei siano sostenuti durante la transizione che si annuncia rapida e, in alcuni casi, movimentata, stimolata dall’innovazione, dalla digitalizzazione e dalle grandi tendenze a livello mondiale, quali l’intelligenza artificiale e l’economia circolare. 

    Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    BASE GIURIDICA

    “Orizzonte Europa” ha come base giuridica i titoli “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” del TFUE (articoli 173, 182, 183 e 188).

    Dato il forte sostegno all’innovazione, il programma specifico per l’attuazione di Orizzonte Europa ha ora per base i titoli “Industria” e “Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio” del TFUE (articoli 173 e 182), così come il programma specifico di ricerca nel settore della difesa (ibidem).

    L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato istituito sulla base del titolo “Industria” e continuerà a essere finanziato mediante un contributo fornito da “Orizzonte Europa”.

    La proposta relativa al programma Euratom di ricerca e formazione è basata sull’articolo 7 del trattato Euratom.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    In questo settore l’Unione ha una competenza concorrente (parallela), a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del TFUE. Per rispondere alle sfide con cui l’Europa si confronta attualmente, l’Unione deve investire nella ricerca e nell’innovazione al fine di raggiungere economie di scala e di scopo e velocità. Le attività di R&I finanziate dall’Unione apportano vantaggi tangibili rispetto alle attività nazionali e regionali di sostegno alla R&I: creano una massa critica per far fronte alle sfide mondiali; rafforzano l’eccellenza scientifica dell’Unione attraverso finanziamenti competitivi; creano reti multidisciplinari e transfrontaliere; potenziano il capitale umano; strutturano i sistemi nazionali di R&I; aumentano la competitività dell’Unione; e creano nuove opportunità di mercato.

    Proporzionalità

    Le azioni a livello dell’Unione favoriranno la collaborazione transnazionale e la concorrenza a livello mondiale per assicurare che siano selezionate le proposte migliori. In tal modo, si innalzano i livelli di eccellenza e si dà visibilità alle attività di ricerca e innovazione d’avanguardia, ma si sostiene anche la mobilità transnazionale e si attraggono i migliori talenti. Un programma a livello di Unione ha migliori possibilità di intraprendere attività di ricerca e innovazione ad alto rischio e di lunga durata, poiché i rischi sono condivisi, il raggio d’azione è più ampio e si realizzano economie di scala non ottenibili altrimenti. Saranno individuate le correlazioni con le iniziative nazionali, in particolare nel settore dell’innovazione.

    Tale programma può inoltre mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati nella R&I; contribuire al rafforzamento del paesaggio europeo della R&I; e accelerare la commercializzazione e la diffusione dell’innovazione. I programmi a livello di Unione possono inoltre sostenere la definizione delle politiche e gli obiettivi strategici.

    Le azioni proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione.

    Scelta dellatto giuridico

    Come in passato, l’atto legislativo assume la forma di un regolamento poiché crea diritti e obblighi per i beneficiari che sono vincolanti nella loro integrità e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione e i paesi associati al programma quadro.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI DIMPATTO

    Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    I programmi quadro dell’Unione hanno generato impatti notevoli e duraturi, come risulta dalle valutazioni presentate sin dal 1984, quando l’Unione ha cominciato a investire nella ricerca e nell’innovazione.

    La presente proposta si basa sulle osservazioni dei portatori di interessi, sui risultati delle valutazioni intermedie dei programmi in corso, sulle valutazioni ex post di programmi precedenti e sulle attività di previsione.

    La comunicazione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 ha individuato vari settori da migliorare. Oltre a un’analisi approfondita del programma, i risultati della valutazione intermedia si basano sui riscontri esaurienti dei portatori di interessi e sulle raccomandazioni strategiche del gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE (il gruppo ad alto livello “Lamy”). In breve, tali conclusioni si possono riassumere come segue:

    (a)semplificazione costante;

    (b)sostenere le innovazioni pionieristiche;

    (c)esercitare un impatto maggiore attraverso lorientamento alla missione e il coinvolgimento dei cittadini;

    (d)aumentare le sinergie con altre politiche e altri programmi di finanziamento dellUnione;

    (e)rafforzare la cooperazione internazionale;

    (f)rafforzare lapertura; e

    (g)razionalizzare il quadro dei finanziamenti.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Attraverso le consultazioni aperte, la Commissione ha chiesto riscontri sugli elementi fondamentali della definizione del programma di ricerca e innovazione dell’Unione dopo il 2020. I risultati di tali consultazioni sono stati integrati nella valutazione d’impatto del programma e hanno contribuito alla formulazione della presente proposta legislativa.

    Le consultazioni sono state condotte in momenti diversi per garantire che i pareri dei portatori di interessi fossero presi sistematicamente in considerazione nella definizione e nella formulazione del programma Orizzonte Europa. Per tenere conto delle diverse esigenze di informazioni, le consultazioni sono state condotte in vari modi, tra cui conferenze ed eventi rivolti ai portatori di interessi, gruppi di esperti, consultazioni online, workshop, riunioni, seminari e analisi dei documenti di sintesi.

    La promozione della R&I nell’Unione è stata considerata la sfida politica più importante dal 97% delle persone che hanno risposto alla consultazione pubblica aperta (strutturata per gruppi di programmi) relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione nei settori degli investimenti, della R&I, delle PMI e del mercato unico.

    Le principali osservazioni formulate dai portatori di interessi si possono riassumere come segue:

    ·la struttura a tre pilastri di Orizzonte 2020 andrebbe mantenuta, ma sono necessari collegamenti migliori tra i pilastri;

    ·sono necessarie dotazioni più consistenti per i programmi rivolti ai singoli ricercatori (CER, azioni Marie Skłodowska-Curie);

    ·le sovvenzioni dovrebbero continuare a essere il modello di finanziamento principale, integrato, se opportuno, da strumenti finanziari specifici;

    ·occorre fornire sostegno alle attività che contribuiscono alla diffusione o alla condivisione delleccellenza;

    ·i progetti collaborativi su scala ridotta sono importanti per allargare la partecipazione;

    ·le missioni presentano tutte le caratteristiche necessarie per risultare incisive in futuro;

    ·i cittadini andrebbero incoraggiati a interessarsi di più al programma quadro;

    ·il Consiglio europeo per linnovazione dovrebbe essere un acceleratore europeo delle innovazioni;

    ·è necessario incoraggiare la cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali;

    ·le conoscenze e i dati prodotti nellambito dei progetti finanziati dallUnione dovrebbero essere accessibili a tutti;

    ·sussiste una grande necessità di semplificare il quadro della R&I;

    ·le sinergie con altri programmi dellUnione sono difficili da ottenere, ma sono una necessità imprescindibile;

    ·il processo di programmazione degli inviti e delle missioni deve essere migliorato;

    ·è necessario continuare a promuovere la semplificazione; e

    ·è fondamentale essere in grado di comunicare limpatto.

    Esperti esterni

    La Commissione ha fatto ampio ricorso a esperti esterni. Ciò comprende, in particolare, le raccomandazioni e le conclusioni del gruppo ad alto livello presieduto da Pascal Lamy, presentate nella relazione LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want, Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes (LAB – FAB – APP – Investire nel futuro europeo che vogliamo), adottata nel luglio 2017.

    Nel gennaio 2017 è stato istituito il gruppo ad alto livello degli innovatori sul Consiglio europeo per linnovazione, incaricato di sostenere la Commissione europea ai fini della creazione del Consiglio europeo per linnovazione. La relazione “ Europe is back: Accelerating breakthrough innovation ” (LEuropa è tornata: accelerare le innovazioni di punta), contenente quattordici raccomandazioni, è stata adottata nel gennaio 2018.

    A seguito delle raccomandazioni sulle missioni contenute nella relazione Lamy, è stato nominato un esperto esterno incaricato di fornire pareri alla Commissione sullapproccio orientato alla missione. Nel febbraio 2018 la professoressa Mariana Mazzucato ha presentato una relazione, “ Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth ” (Ricerca e innovazione orientate alla missione nellUnione europea: un approccio alla soluzione dei problemi per alimentare la crescita trainata dallinnovazione) 1 , nella quale raccomanda cinque criteri fondamentali per la selezione delle missioni a livello dellUnione. 

    Il gruppo strategico ad alto livello sulle tecnologie industriali, presieduto dal professor Jürgen Rüttgers, ha inoltre proposto una ridefinizione delle tecnologie abilitanti fondamentali e ha formulato raccomandazioni sul modo in cui massimizzarne il contributo ai fini della crescita inclusiva e della democrazia, della prosperità, di una maggiore equità e di posti di lavoro migliori.

    Un elenco esauriente degli studi e delle relazioni dei gruppi ad alto livello è fornito nell’allegato della valutazione d’impatto.

    Valutazione dimpatto

    La presente proposta è corredata di una valutazione dimpatto. Il Comitato per il controllo normativo ha emesso parere “positivo con riserve”, e ha raccomandato di descrivere meglio: i) lequilibrio tra i pilastri del programma; ii) la motivazione di fondo e il valore aggiunto del CEI e delle missioni di R&I; e iii) il meccanismo di attuazione semplificato 2 .

    In un’economia sempre più fondata sulla conoscenza e competitiva a livello mondiale, la R&I determina la produttività e la competitività di un’economia avanzata come quella europea: circa i due terzi della crescita economica registrata in Europa negli ultimi decenni è stata trainata dall’innovazione. Essa stimola e sostiene la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e lo sviluppo di attività ad alta intensità di conoscenze, che rappresentano oltre il 33% dell’occupazione complessiva in Europa. L’Europa deve non solo preservare, ma anche accrescere in modo sostenibile le proprie capacità tecnologiche, industriali e innovative nei settori strategici su cui poggiano la nostra società, la nostra economia e i nostri impegni internazionali.

    Occorre fare di più per stimolare l’innovazione diffusa in Europa, un elemento fondamentale per poter preservare il modello socio-economico e i valori europei. Nell’ambito della valutazione d’impatto sono stati analizzati gli impatti previsti della prosecuzione del programma. Rispetto al programma in corso, si prevede che Orizzonte Europa generi:

    ·nuove e maggiori conoscenze e tecnologie, promuovendo leccellenza scientifica e un notevole impatto scientifico. Il programma continuerà a facilitare la collaborazione transfrontaliera tra i migliori scienziati e innovatori, permettendo il coordinamento transnazionale e intersettoriale tra investimenti pubblici e privati nella ricerca e nellinnovazione. Orizzonte 2020 ha già attratto gli istituti di ricerca e i ricercatori migliori del mondo, ha sostenuto 340 000 ricercatori e sviluppato il capitale umano qualificato dellEuropa. Le pubblicazioni scientifiche prodotte nellambito di Orizzonte 2020 sono di caratura mondiale (più del doppio di citazioni rispetto alla media globale) e hanno contribuito alla realizzazione di grandi progressi scientifici;

    ·effetti positivi sulla crescita, sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché su posti di lavoro di qualità e sulla mobilità internazionale dei ricercatori nello Spazio europeo della ricerca. Si prevede che il programma determini una crescita media del PIL compresa tra lo 0,08% e lo 0,19% nel corso di 25 anni, vale a dire che ogni euro investito è potenzialmente in grado di generare un rendimento pari a 11 euro di PIL durante lo stesso periodo. Si prevede che gli investimenti dellUnione a favore della ricerca e dellinnovazione generino direttamente fino a 100 000 nuovi posti di lavoro in attività di R&I nella “fase di investimento” (2021-2027). Si prevede che lattività economica generata dal programma promuova una crescita indiretta che potrebbe creare fino a 200 000 posti di lavoro nel periodo 2027-2036, il 40% dei quali sarà altamente specializzato;

    ·un notevole impatto sociale e ambientale, prodotto mediante la diffusione, lo sfruttamento e ladozione dei risultati scientifici e la loro traduzione in nuovi prodotti, servizi e processi, i quali contribuiranno a loro volta al conseguimento degli obiettivi politici, nonché allinnovazione sociale e alleco-innovazione.

    Questi impatti evidenziano che il costo potenziale comportato dallinterruzione del programma di R&I dellUnione (cioè il costo della non Europa) sarebbe considerevole. Linterruzione potrebbe determinare una diminuzione della competitività e della crescita (con una perdita in termini di PIL fino a 720 miliardi di EUR nel corso di 25 anni 3 ), forti riduzioni dei finanziamenti privati e nazionali attualmente mobilitati dai co-investimenti a livello di Unione e notevoli perdite in termini di impatto sociale, ambientale ed economico.

    Inoltre il nuovo programma semplificherà ulteriormente le norme, rafforzerà la certezza del diritto e ridurrà gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli amministratori del programma.

    Semplificazione

    La semplificazione è fondamentale per conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa. Per attrarre i migliori ricercatori e gli imprenditori più innovativi, gli oneri amministrativi associati alla partecipazione devono essere ridotti al minimo.

    Le principali caratteristiche della semplificazione prevista, per la maggior parte, nelle norme in materia di partecipazione e diffusione, sono (per ulteriori informazioni cfr. infra):

    continuità delle misure di semplificazione applicate nellambito di Orizzonte 2020 e apprezzate dai partecipanti, come la struttura a tre pilastri del programma, il modello di pagamento semplificato e il portale dei partecipanti;

    semplificazione del quadro dei finanziamenti: il metodo del partenariato, per esempio, è ottimizzato prevedendo soltanto tre tipi di partenariato e un chiaro insieme di criteri di selezione e attuazione, al fine di assicurare che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa;

    ulteriore semplificazione dellattuale sistema di rimborso dei costi reali, in particolare per quanto riguarda i costi di personale;

    accettazione più diffusa delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari, in particolare per quanto riguarda la fatturazione e i servizi interni, che dovrebbe applicarsi anche allequivalente delle grandi infrastrutture di ricerca di Orizzonte 2020;

    maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, come previsto dal nuovo regolamento finanziario, in particolare il finanziamento con somme forfettarie dei progetti in settori opportuni, tenendo conto degli insegnamenti tratti dai progetti pilota nellambito di Orizzonte 2020;

    maggiore riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, al fine di ridurre gli oneri di audit per i beneficiari che partecipano a diversi programmi di finanziamento dellUE;

    estensione del fondo di garanzia per i partecipanti (ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione) ai beneficiari di qualsiasi programma dellUnione gestito a livello centrale e per le azioni non coperte dal fondo nellambito di Orizzonte 2020 (iniziative a norma dellarticolo 185);

    laccettazione di un marchio di eccellenza, che permette alle proposte di ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo+ o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

    il mantenimento degli elementi essenziali del processo di valutazione e selezione delle proposte in tutte le parti di Orizzonte Europa. Si farà tuttavia ricorso a una più ampia gamma di competenze, in funzione delloggetto degli inviti, comprese le competenze messe a disposizione da gruppi di utenti e organizzazioni della società civile 4 . La novità dellapproccio basato sulle missioni è che anziché valutare leccellenza e limpatto solo a livello di singole proposte si valuterà anche il modo in cui le proposte eccellenti si combinano tra loro nellambito di un portafoglio. Sebbene i principi fondamentali siano chiaramente enunciati in anticipo nelle norme, i programmi di lavoro forniranno ulteriori precisazioni sullapplicazione dei criteri di aggiudicazione a seconda degli obiettivi degli inviti e degli strumenti (per es. gli aspetti di cui tenere conto nelle procedure di valutazione).

    Oltre agli atti legislativi di base relativi a Orizzonte Europa, saranno adottate misure per semplificare l’attuazione del programma, a partire dai modelli di convenzione di sovvenzione e comprendendo tutti i processi, la documentazione, gli helpdesk, i servizi di assistenza e i sistemi informatici, alleggerendo ulteriormente gli oneri amministrativi per i partecipanti e sveltendo il processo di concessione. La Commissione metterà a punto tali strumenti di attuazione migliorati parallelamente al processo legislativo, in consultazione con i portatori di interessi.

    Diritti fondamentali

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il bilancio di tutte le proposte è presentato a prezzi correnti. Previa analisi costi-benefici, la Commissione può continuare a fare ricorso alle agenzie esecutive per l’attuazione di Orizzonte Europa.

     

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La Commissione può incrementare la quota di bilancio delegata alle agenzie esecutive, subordinatamente allesito dellanalisi costi-benefici obbligatoria. Dati i nuovi elementi inclusi nellambito del nuovo programma quadro (per es. missioni e Consiglio europeo per linnovazione) e lincremento della quota di bilancio da delegare, sarà necessario modificare i mandati delle agenzie 5 .

    Questo approccio contribuirà a ridurre i costi amministrativi, migliorerà le sinergie con gli altri programmi e permetterà di concentrarsi di più sulle prestazioni.

    In linea di principio, le attività con un contenuto politico particolarmente importante sono escluse dalla delega alle agenzie esecutive, ma la comunicazione di dati e risultati delle attività di R&I da tali agenzie alla Commissione sarà intensificata in base alla strategia di diffusione e sfruttamento, al fine di rafforzare la base di dati per la definizione delle politiche.

    Le valutazioni saranno effettuate in linea con i paragrafi 22 e 23 dellaccordo istituzionale del 13 aprile 2016 6 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione vigente e delle politiche in essere dovrebbero fungere da base per le valutazioni dimpatto delle opzioni di ulteriori azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul terreno sulla base degli indicatori/obiettivi del programma e di unanalisi dettagliata della misura in cui esso possa essere considerato pertinente, efficace, efficiente, coerente con le altre politiche dellUnione e fornisca un sufficiente valore aggiunto europeo. Terranno conto degli insegnamenti appresi per individuare eventuali carenze/problemi o possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e contribuire a massimizzarne lo sfruttamento/impatto.

    Per poter verificare e comunicare meglio l’impatto del programma, il sistema di monitoraggio e valutazione di Orizzonte Europa si baserà su tre elementi principali:

    ·il monitoraggio annuale delle prestazioni del programma: verificando gli indicatori di prestazione nel breve, medio e lungo termine, secondo le modalità di impatto chiave verso gli obiettivi del programma, ove possibile sulla base di valori di base e obiettivi;

    ·la raccolta continua di dati in materia di gestione e attuazione del programma;

    ·due vere e proprie (meta)valutazioni del programma, una intermedia e una ex-post (al completamento). Queste valutazioni si fonderanno sulle valutazioni coordinate di ciascuna parte del programma, del tipo di azione e del meccanismo di attuazione, seguendo criteri di valutazione comuni e metodologie uniformi, e indirizzeranno gli adeguamenti da apportare al programma.

    Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave, struttureranno il monitoraggio annuale delle prestazioni del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Tali modalità di impatto riflettono tre categorie di impatto complementari, che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione:

    1.impatto scientifico: riferito al sostegno della creazione e della diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;

    2.impatto sociale: riferito al rafforzamento dellimpatto della ricerca e dellinnovazione nellambito dello sviluppo, del sostegno e dellattuazione delle politiche dellUnione e sostenere ladozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;

    3.impatto economico: riferito alla promozione di tutte le forme di innovazione, comprese quelle di punta, e al rafforzamento della diffusione sul mercato di soluzioni innovative.

    Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine.

    I dati in materia di gestione e attuazione 7 di tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione continueranno a essere raccolti quasi in tempo reale e la raccolta avverrà in modo armonizzato e gestito a livello centrale. Continueranno inoltre a essere accessibili al pubblico quasi in tempo reale su un apposito portale online che consente lestrazione dei dati per parte del programma, tipo di azione e tipo di organizzazione (compresi dati specifici per le PMI). Ciò comprende tra laltro proposte, candidature, partecipazioni e progetti (numero, qualità, contributo dellUnione ecc.); percentuale di esito positivo; i profili dei valutatori, dei candidati e dei partecipanti (in parte basati su identificatori unici, inclusi paese, sesso, fatturato, ruolo nel progetto ecc.); attuazione (compresi i tempi di concessione, il tasso di errore, il tasso di soddisfazione e il tasso di assunzione del rischio, ecc.); attività di comunicazione, diffusione e sfruttamento dei risultati; e il contributo agli obiettivi dellUnione in materia ambientale e di clima. Ai fini di un migliore monitoraggio degli investimenti a favore di una società basata sulla conoscenza, nel corso dei programmi possono essere raccolte informazioni sui fondi dellUnione destinati allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della R&I, in particolare quelli derivanti dai programmi quadro.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Orizzonte Europa è un nuovo programma quadro strutturato in modo da ottenere il massimo impatto alla luce del carattere evolutivo della ricerca e dell’innovazione, con un’architettura finalizzata a migliorare la coerenza e i risultati. Si propone di usare una struttura a tre pilastri, con ciascun pilastro interconnesso agli altri e integrato con attività di sostegno, al fine di consolidare lo Spazio europeo della ricerca.

    La struttura a tre pilastri

    Il primo pilastro, “Scienza aperta”, garantirà una solida continuità con Orizzonte 2020 nel sostenere l’eccellenza scientifica seguendo un approccio “dal basso verso l’alto”, al fine di rafforzare la leadership scientifica dell’Unione e sviluppare conoscenze e competenze di alta qualità attraverso il Consiglio europeo della ricerca, le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca. I principi e le pratiche della scienza aperta saranno integrati nell’intero programma.

    Il secondo pilastro, incentrato sulle sfide globali e la competitività industriale, farà progredire le problematiche della società e le tecnologie industriali in un approccio diretto più «dall’alto verso il basso» che verterà sulle politiche globali dell’Unione così come sulle sfide e sulle opportunità di competitività. Le tematiche sono state riunite in cinque poli («Sanità”; “Società inclusiva e sicura”; “Digitale e industria”; “Clima, energia e mobilità”; e “Prodotti alimentari e risorse naturali»), in linea con le priorità politiche dell’Unione e mondiali (gli obiettivi di sviluppo sostenibile), i cui motori principali sono la cooperazione e la competitività. L’integrazione in poli tematici, con una serie di settori di intervento ciascuno, è destinata a incentivare la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e internazionale, ottenendo così un impatto più elevato e cogliendo meglio il potenziale di innovazione che spesso è maggiore nei punti di intersezione di discipline e settori.

    Parallelamente ai normali inviti a presentare proposte, sarà introdotta una serie limitata di missioni ad alta visibilità, che saranno definite nel contesto di un processo di pianificazione strategica. Le missioni, che perseguiranno obiettivi ambiziosi ma realizzabili e circoscritti nel tempo, dovrebbero rivolgersi ai cittadini e, ove opportuno, incoraggiarne la partecipazione. Esse saranno definite in collaborazione con gli Stati membri, il Parlamento europeo, i portatori di interessi e i cittadini.

    Il secondo pilastro dà espressione concreta al ruolo essenziale dell’industria nel conseguimento di tutti gli obiettivi del programma. Per assicurare la competitività industriale e la capacità di affrontare le sfide globali future, l’Unione deve conservare e rafforzare le proprie capacità tecnologiche e industriali nei settori chiave alla base della trasformazione dell’economia e della società europee. La priorità sarà accordata agli investimenti nelle tecnologie abilitanti fondamentali del futuro.

    Il secondo pilastro fornirà inoltre dati scientifici e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione, anche tramite le attività del Centro comune di ricerca. Questo pilastro contribuirà a realizzare gli obiettivi politici dell’Unione nello spirito del principio di innovazione, come proposto nella comunicazione della Commissione europea “Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione” del 15 maggio 2018. Giova prestare particolare attenzione all’aumento della quota di partecipazione nella ricerca e nel finanziamento da parte di entità provenienti da paesi con basso e medio reddito.

    L’innovazione sarà sostenuta nell’ambito dell’intero programma, mentre il terzo pilastro, “Innovazione aperta”, si concentrerà essenzialmente sulla graduale espansione delle innovazioni pionieristiche e creatrici di mercati tramite l’istituzione di un Consiglio europeo per l’innovazione, sul sostegno al miglioramento degli ecosistemi europei dell’innovazione e sul sostegno continuo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), che offrirà un singolo punto di contatto per gli innovatori ad alto potenziale. Le attività saranno definite prevalentemente “dal basso verso l’alto”. Questo approccio dovrebbe semplificare e razionalizzare in modo significativo il sostegno attuale e colmare eventuali lacune tra la concessione di sovvenzioni in altre parti di Orizzonte Europa e gli strumenti finanziari di InvestEU. Sarà inoltre fornito sostegno per la collaborazione con e tra le agenzie nazionali e regionali per l’innovazione, ma anche con qualsiasi altro attore pubblico o privato, generale o settoriale, nel panorama europeo dell’innovazione.

    L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia integrerà il Consiglio europeo per l’innovazione promuovendo ecosistemi dell’innovazione sostenibili e sviluppando competenze imprenditoriali e di innovazione in ambiti prioritari attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione. L’Istituto contribuirà alla trasformazione imprenditoriale delle università europee e le sue attività ottimizzeranno le sinergie e le complementarietà con azioni condotte nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.

    La prosperità economica e sociale, la qualità della vita, dei posti di lavoro e dell’ambiente in Europa dipendono dalla sua capacità di creare conoscenze e innovare. Gli approcci “dal basso verso l’alto” nel primo e nel terzo pilastro mirano principalmente a rafforzare l’eccellenza, creare conoscenze e innovazioni e incoraggiare maggiori investimenti, soprattutto nei settori nuovi e in rapida crescita della scienza d’avanguardia e dell’innovazione di punta con potenziale di espansione. Tutto questo è essenziale per affrontare le lacune nel campo della conoscenza e dell’innovazione e rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione, sostenendone così gli obiettivi strategici e le priorità politiche e contribuendo alla crescita e alla competitività a lungo termine.

    I tre pilastri saranno sostenuti da attività volte a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, in particolare: la condivisione dell’eccellenza per sfruttare appieno il potenziale dei paesi con minori prestazioni nella R&I al fine di conseguire elevati standard di eccellenza dell’Unione (ad esempio, mediante la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre ERA); e la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, che riguarda il meccanismo di sostegno delle politiche della prossima generazione.

    Questa parte comprenderà anche attività riguardanti: le attività di previsione; il monitoraggio e la valutazione del programma quadro e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati; la modernizzazione delle università europee; il sostegno alla cooperazione internazionale; la scienza, la società e i cittadini.

    La struttura a tre pilastri rafforzerà la coerenza interna delle diverse parti del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi a livello di programma. Le motivazioni dell’intervento, formulate con chiarezza e complementari, ne miglioreranno l’interconnettività e la scienza aperta e l’innovazione aperta saranno i fili conduttori comuni. Tale struttura garantirà l’adozione di un approccio sistemico basato sull’impatto, applicato a livello interdisciplinare e intersettoriale per ottenere un migliore impatto. Per esempio, le missioni avranno un effetto di attrazione sulle attività nei pilastri basati sulla “Scienza aperta” e sull’“Innovazione aperta”, mentre le innovazioni con potenziale di rapida crescita emergenti dalla ricerca collaborativa, dalla verifica concettuale del Consiglio europeo della ricerca o dalle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT saranno rapidamente segnalate al Consiglio europeo per l’innovazione. La pianificazione strategica rafforzerà ancora di più la coerenza interna del programma.

    Elementi trasversali

    Orizzonte Europa rafforzerà notevolmente la cooperazione internazionale, che riveste importanza cruciale per garantire l’accesso ai talenti, alle conoscenze, alle competenze specialistiche, alle strutture e ai mercati a livello mondiale, per affrontare in modo efficace le sfide mondiali e per attuare gli impegni globali. Il programma quadro intensificherà la cooperazione ed estenderà gli accordi di associazione al fine di includere i paesi dotati di eccellenti capacità scientifiche, tecnologiche e innovative. Il programma continuerà a finanziare le entità dei paesi a reddito medio-basso e finanzierà le entità delle economie industrializzate ed emergenti soltanto se possiedono competenze o strutture essenziali.

    Il principio della scienza aperta diventerà il modus operandi del nuovo programma. Esso andrà oltre la politica di accesso aperto di Orizzonte 2020 e prescriverà l’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati (con solide deroghe in relazione a questi ultimi) e ai piani di gestione dei dati di ricerca. Il programma promuoverà l’utilizzo diffuso di dati FAIR (reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili); e le attività che migliorano le competenze dei ricercatori nella scienza aperta e sostengono sistemi di ricompensa che promuovono la scienza aperta. L’integrità della ricerca e le iniziative scientifiche promosse dai cittadini svolgeranno un ruolo centrale, così come lo sviluppo di una nuova generazione di indicatori per la valutazione della ricerca.

    Orizzonte Europa adotterà un nuovo approccio ai partenariati, più orientato all’impatto. L’attuale varietà di partenariati europei sarà razionalizzata affinché possano proseguire in forme semplificate e aperte a tutti (per es. al mondo accademico, all’industria, agli Stati membri e alle fondazioni filantropiche), garantendo al contempo che siano in grado di contribuire in modo efficace agli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa. Saranno definiti sulla base dei seguenti criteri: valore aggiunto dell’Unione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dell’Unione, nazionali e regionali. Questo approccio mira a ottenere un insieme consolidato e razionalizzato di partenariati che evitino le sovrapposizioni e le duplicazioni e siano allineati meglio alle priorità politiche dell’Unione.

    Sono previsti tre livelli di partenariato:

    (a)co-programmato, sulla base di protocolli dintesa o accordi contrattuali con i partner;

    (b)co-finanziato, sulla base di unazione di cofinanziamento del programma unica e flessibile; 

    (c)partenariati istituzionalizzati (a norma dellarticolo 185 o 187 del TFUE e del regolamento dellEIT relativo alle comunità della conoscenza e dellinnovazione).

    I settori di attività dei partenariati, compresa l’eventuale prosecuzione di quelli esistenti, saranno individuati durante il processo di pianificazione strategica (la base giuridica proposta stabilisce soltanto gli strumenti e i criteri che ne disciplineranno l’impiego). Le proposte relative alle future comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) dell’EIT saranno indicate nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT (ASI) e terranno conto dei risultati del processo di pianificazione strategica. I temi saranno individuati e selezionati in modo da ottimizzare le complementarità e le sinergie con azioni condotto nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.

    La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell’UE, che porta al 25% il contributo della spesa UE agli obiettivi climatici. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell’UE di marcatori climatici a un livello opportuno di disaggregazione, ricorrendo anche a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel quadro del progetto di bilancio annuale.

    Per favorire il massimo sfruttamento delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante i processi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

    Sinergie

    Saranno fortemente incoraggiate e rafforzate le sinergie tra i diversi programmi dell’Unione tramite il processo di pianificazione strategica, che fungerà da quadro di riferimento per il sostegno alla R&I nell’ambito dell’intero bilancio dell’Unione. Si garantiranno così sinergie efficaci e operative con altri programmi dell’Unione, in particolare per sviluppare un’interfaccia scienza-politica più efficiente e per rispondere alle esigenze politiche, nonché per promuovere la rapida diffusione e adozione dei risultati della ricerca e dell’innovazione e per favorire il perseguimento di obiettivi comuni e individuare settori comuni di attività (per es. settori per i partenariati o le missioni).

    Questi programmi comprenderebbero, fra gli altri, la politica agricola comune (PAC), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il programma spaziale europeo, il programma per il mercato unico, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), il programma Europa digitale (DEP), il programma Erasmus, il Fondo InvestEU e gli strumenti per l’azione esterna (strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (NDICI) e strumento di assistenza preadesione (IPA III)). Sarà prestata particolare attenzione ai collegamenti con il semestre europeo e lo strumento per la realizzazione delle riforme, anche tramite il meccanismo di sostegno delle politiche.

    In piena complementarità con Orizzonte Europa, questi programmi possono fornire sostegno alle attività di ricerca e innovazione, compresa la dimostrazione di soluzioni su misura per contesti/esigenze nazionali/regionali specifici, nonché a iniziative bilaterali e interregionali. In particolare, il Fondo europeo di sviluppo regionale sosterrà la costruzione di ecosistemi della ricerca e dell’innovazione negli Stati membri in termini di infrastrutture, risorse umane, modernizzazione dei settori pubblico e privato e reti di cooperazione (inter)regionali, come le strutture basate sui poli tematici.

    Programmi quali il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), il programma Europa digitale (DEP), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o LIFE utilizzeranno gli appalti pubblici quale strumento fondamentale per mettere a disposizione infrastrutture fisiche e tecnologie e soluzioni innovative che possono scaturire dalle attività del programma quadro e non solo.

    Le norme in materia di partecipazione e diffusione

    Le principali nuove caratteristiche introdotte nelle norme in materia di partecipazione e diffusione sono descritte di seguito.

    ·Sarà mantenuto il principio dellinsieme unico di norme, ma con ulteriori miglioramenti. In linea con lapproccio istituzionale a favore di un codice unico e con lelaborazione del QFP, il nuovo regolamento finanziario dellUnione 8  sarà utilizzato come riferimento comune in base al quale saranno allineate le norme applicabili a tutti i programmi di finanziamento dellUE.

    ·Saranno mantenuti i tassi di finanziamento di Orizzonte 2020. Il tasso di finanziamento sarà indicato come valore massimo che può essere ridotto se giustificato per attuare azioni specifiche. Ciò garantirà che il programma conservi la sua attrattiva.

    ·Il sistema di rimborso dei costi sarà ulteriormente semplificato, in particolare per quanto riguarda i costi effettivi relativi ai costi del personale: la distinzione tra retribuzione di base e complementare sarà soppressa e sarà abolito il massimale sulla retribuzione complementare di Orizzonte 2020.

    ·Unaccettazione più diffusa delle prassi abituali di contabilità analitica: il costo unitario dei beni e dei servizi fatturati internamente renderà possibile comprendere i costi effettivi indiretti, calcolati secondo le prassi abituali di contabilità analitica.

    ·È previsto un più vasto riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dellUnione. Ciò dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dellUnione allineando ulteriormente le norme. Le norme prevedono espressamente il riconoscimento reciproco tenendo conto anche di altri elementi di garanzia, dai quali risulta necessario eseguire un minor numero di audit finanziari dei beneficiari che hanno ottenuto risultati positivi negli audit dei loro sistemi. Il riconoscimento reciproco può inoltre essere incluso nelle condizioni per la revoca dellobbligo del beneficiario di presentare un certificato relativo ai rendiconti finanziari.

    ·Il Fondo di garanzia per i partecipanti (ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione) sarà esteso a tutte le forme di partenariato istituzionalizzato, tra cui le iniziative a norma dellarticolo 185 non comprese nel quadro di Orizzonte 2020, e ai beneficiari di altri programmi dellUnione in gestione diretta.

    ·Diffusione e sfruttamento dei risultati: molte disposizioni delle norme di Orizzonte 2020 in materia di partecipazione e diffusione saranno mantenute e, ove necessario, saranno introdotti ulteriori miglioramenti, per esempio ponendo un più forte accento sullo sfruttamento, soprattutto allinterno dellUnione, e rafforzando il ruolo del piano di diffusione e sfruttamento durante il progetto e dopo la sua conclusione. La Commissione fornirà inoltre assistenza specifica per la divulgazione, lo sfruttamento e la diffusione delle conoscenze e darà maggiore risalto alla promozione dello sfruttamento dei risultati della ricerca e dellinnovazione.

    ·Comunicazioni da parte dei beneficiari dei fondi dellUnione: In linea con le raccomandazioni contenute nella relazione Lamy, le norme evidenziano il ruolo dei beneficiari nel fornire informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. Sulla base dellesperienza acquisita nellambito di Orizzonte 2020, gli orientamenti per i beneficiari spiegheranno come essi possano diventare i principali comunicatori di tutti gli aspetti inerenti alle attività svolte nellambito dei rispettivi progetti.

    ·La promozione della scienza aperta assicurerà un migliore sfruttamento dei risultati della R&I allinterno dellUnione. Ciò favorirà lo sfruttamento commerciale, accrescerà limpatto, massimizzerà le sinergie con altre iniziative dellUnione e accrescerà il potenziale innovativo dei risultati generati dai finanziamenti dellUnione.

    In particolare, sono previste le azioni seguenti:

    ·sostenere i portatori di interessi del settore della R&I ai fini della piena adozione del principio dellaccesso aperto e collaborare con loro per trasformare in realtà il cloud europeo per la scienza aperta;

    ·consolidare lo spazio europeo dei dati 9 , che permette la circolazione continua e senza restrizioni delle conoscenze e dei dati, e creare gli incentivi necessari per far sì che i beneficiari del programma e gli innovatori condividano risultati e dati a fini di riutilizzo;

    ·introdurre incentivi per lo sfruttamento dei risultati del programma quadro, aiutando i beneficiari a individuare gli strumenti e i canali più appropriati per lo sfruttamento commerciale delle loro innovazioni;

    ·adottare una strategia volta ad accrescere la disponibilità di risultati della ricerca e dellinnovazione e accelerarne ladozione, anche ai fini delle politiche, aumentando così limpatto complessivo del programma e il potenziale di innovazione europeo;

    ·fornire un sostegno completo durante lintero ciclo di vita della diffusione e dello sfruttamento per garantire un flusso costante di innovazioni provenienti dal programma.

    Per Orizzonte Europa, i criteri di aggiudicazione saranno l’eccellenza; l’impatto, la qualità e l’efficienza dell’attuazione, cioè gli stessi criteri dei programmi quadro precedenti.

    Il regolamento proposto prevede l’eccellenza quale unico criterio per il Consiglio europeo della ricerca (CER), in linea con l’obiettivo di far avanzare le frontiere della conoscenza. Questa disposizione non rappresenta uno scostamento dalla necessità riconosciuta di accrescere l’impatto nell’ambito del programma. In realtà, l’impatto può riferirsi all’impatto scientifico, tecnologico, socio-economico o di altro tipo. Nel caso del CER, si pone l’enfasi sull’impatto scientifico, che è il fondamento di molti altri tipi di impatto, tra cui quello socio-economico. Il CER continuerà a proporre un’ambizione chiara e illuminante per la scienza europea creando concorrenza di idee e talenti su scala paneuropea.

    L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia 

    L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, soprattutto tramite le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), mirerà a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l’integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. Sebbene l’EIT, concentrandosi sugli ecosistemi dell’innovazione, rientri per sua natura nel pilastro “Innovazione aperta” di Orizzonte Europa, il carattere trasversale dell’EIT può offrire un ulteriore approccio mirato alle sfide globali evidenziate nel programma. Le proposte relative alle future CCI dell’EIT conformi al regolamento EIT saranno indicate nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT (ASI) e terranno conto dei risultati del processo di pianificazione strategica così come delle priorità del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.

    Il Centro comune di ricerca (JRC)

    Pur fornendo ampi contributi in altre parti di Orizzonte Europa, il Centro comune di ricerca svolgerà un forte ruolo di sostegno nel pilastro “Sfide globali e competitività industriale”. In questo contesto, continuerà a fornire pareri scientifici e a sostenere la politica dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico.

    2018/0224 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 11 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 12 ,

    considerando quanto segue:

    (1)LUnione persegue lobiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche dellUnione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dellUnione e il benessere dei suoi cittadini.

    (2)Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale, lUnione dovrebbe investire nella ricerca e nellinnovazione attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 (“il programma”) - per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare limpatto della ricerca e dellinnovazione nellambito dello sviluppo, del sostegno e dellattuazione delle politiche dellUnione, sostenere ladozione di soluzioni innovative nellindustria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare limpatto nellambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

    (3)La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dellUnione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione enunciato nella comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 “Una nuova agenda europea per la ricerca e linnovazione – lopportunità dellEuropa di plasmare il proprio futuro” (COM(2018)306).

    (4)La scienza aperta, linnovazione aperta e lapertura al mondo costituiscono principi generali che dovrebbero assicurare leccellenza e limpatto degli investimenti dellUnione nella ricerca e nellinnovazione. Tali principi dovrebbero essere osservati nellattuazione del programma, in particolare nella pianificazione strategica riguardante il pilastro “Sfide globali e competitività industriale”.

    (5)La scienza aperta, incluso laccesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, offre la possibilità di migliorare la qualità, limpatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano laccesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne lutilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè “reperibili”, “accessibili”, “interoperabili” e “riutilizzabili”), specialmente tramite lintegrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.

    (6)Lideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta lUnione e mediante la cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Lattuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo. 

    (7)Le attività sostenute nellambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dellUnione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi e priorità e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.

    (8)Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti “dal basso verso lalto” (basati sulliniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e “dallalto verso il basso” (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dellapproccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dellinsieme degli obiettivi generali e specifici del programma.

    (9)Le attività di ricerca svolte nellambito del pilastro “Scienza aperta” dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base delleccellenza.

    (10)Il pilastro “Sfide globali e competitività industriale” dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della competitività delle industrie dellUnione.

    (11)Il pieno coinvolgimento dellindustria nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe essere un canale principale attraverso cui realizzare gli obiettivi del programma stesso, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. È opportuno che lindustria contribuisca allindividuazione, tramite il processo di pianificazione strategica, delle prospettive e delle priorità che dovrebbero sostenere lelaborazione dei programmi di lavoro. Tale impegno da parte dellindustria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 (“Orizzonte 2020”).

    (12)È importante sostenere lindustria perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dellinnovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno lattività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero essere usate per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dellUE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

    (13)È opportuno che il programma sostenga la ricerca e linnovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dellOrganizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dallOCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dallOCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente linnovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nellambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale” potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

    (14)La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018) 2 final) ha fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dellUnione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare limpatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche, di dare priorità agli investimenti dellUnione per la ricerca e linnovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dellUnione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dellUnione, in particolare con lobiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta lUnione; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare lapertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.

    (15)Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dellUnione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, allaudit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare leffetto leva del finanziamento dellUnione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dellUnione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.

    (16)Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dellUnione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dellUnione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui lindustria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazione della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

    (17)Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che lUE possa difendere i propri interessi in settori strategici 14 .

    (18)Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per lUnione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante lintero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dellUnione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dellUnione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive. 

    (19)È opportuno che il pilastro “Innovazione aperta” stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dellimprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per linnovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere lIstituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dellinnovazione in generale, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono linnovazione.

    (20)Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere usato per affrontare lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare o sostituire gli investimenti privati, né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

    (21)Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Acceleratoril CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e a sostenerne la rapida crescita a livello europeo e internazionale. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato alle innovazioni pionieristiche, il CEI dovrebbe colmare lattuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.

    (22)Facendo ricorso al finanziamento misto, Accelerator dovrebbe colmare la “valle della morte” che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento... 15  

    (23)LEIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dellinnovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dellinnovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo lintegrazione delle attività economiche, della ricerca, dellistruzione superiore e dellimprenditorialità. È opportuno che lEIT promuova linnovazione nelle sue attività e sostenga lintegrazione dellistruzione superiore nellecosistema dellinnovazione, in particolare: promuovendo leducazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra lindustria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dallEIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dellEIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dellinnovazione, lEIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro “Innovazione aperta”, ma la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro “Sfide globali e competitività industriale” attraverso il processo di pianificazione strategica.

    (24)    Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato. 

    (25)Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dellinteresse comune, del vantaggio reciproco e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare leccellenza della ricerca e dellinnovazione, la capacità di attrazione e la competitività economica e industriale dellUnione, al fine di affrontare le sfide globali rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dellUnione. È opportuno adottare un approccio basato sullapertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie allidonea ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito. In parallelo, andrebbe promossa lassociazione di paesi terzi al programma.

    (26)Nellintento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi di ricerca e innovazione responsabili, promuovendo leducazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nellambito della parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca”. Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dellinnovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere uninnovazione sostenibile di nuova qualità.

    (27)Ai sensi dellarticolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dellUnione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dellUnione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione “Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dellUE” (COM (2017) 623 final), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018.

    (28)È opportuno che le attività sviluppate nellambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere e a promuovere la parità tra donne e uomini nei settori di ricerca e innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sullUnione europea e allarticolo 8 del TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dellinnovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

    (29)Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dellUnione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa] 16 , che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività di ricerca e innovazione svolte nel quadro del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa.

    (30)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. Limporto indicato per il programma specifico di cui allarticolo 1, paragrafo 3, lettera a), deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dellaccordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 17 ], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

    (31)Salvo disposizioni contrarie, al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] (il “regolamento finanziario”). Esso stabilisce le regole applicabili allesecuzione del bilancio dellUnione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, allassistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

    (32)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 19 , (Euratom, CE) n. 2185/96 20 e (UE) 2017/1939 21 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dellUnione siano protetti attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, lindividuazione, la rettifica e lindagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, limposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, lUfficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare lesistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dellUnione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che incidono sugli interessi finanziari dellUnione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dellUnione cooperi pienamente alla protezione degli interessi finanziari dellUnione, conceda i diritti necessari e laccesso alla Commissione, allOLAF, allEPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nellesecuzione dei fondi dellUnione concedano diritti equivalenti.

    (33)A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dellarticolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio 23 ], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori doltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

    (34)A norma dei paragrafi 22 e 23 dellaccordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo leccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

    (35)Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente allarticolo 290 del trattato sul funzionamento dellUnione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nellaccordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (36)La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dellUE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo; rafforzeranno lautonomia dellEuropa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di questultimo in un contesto sicuro, e potenzieranno il ruolo guida a livello mondiale dellEuropa. Le soluzioni innovative nellambito di Orizzonte Europa saranno sostenute da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale. 

    (37)Le norme in materia di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi. 

    (38)Le norme comuni nellambito dellintero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali lEIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dellarticolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dellarticolo 185 del TFUE. Ove giustificato, si dovrebbe assicurare la flessibilità necessaria per adottare norme specifiche.

    (39)Le azioni che rientrano nellambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 24 , nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dellintegrità della ricerca. Larticolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e limpiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con lobiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.

    (40)Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. Lattuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, allautonomia o alla sicurezza dellUnione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. 

    (41)Tenendo conto dellimportanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dallUnione per attuare laccordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà allintegrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dellobiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dellUE al sostegno degli obiettivi climatici.

    (42)Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base allarticolo 322 del trattato sul funzionamento dellUnione europea e allarticolo 106 bis del trattato Euratom. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e allesecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dellarticolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dellUnione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

    (43)Luso di informazioni sensibili preesistenti o laccesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dellUnione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dellUnione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

    (44)È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nellambito del programma.

    (45)È opportuno stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dallUnione ai partecipanti alle azioni nellambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nellottica di unulteriore semplificazione.

    (46)Nel presente regolamento i tassi di rimborso sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.

    (47)Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente. 

    (48)È opportuno semplificare ulteriormente lattuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo lapproccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nellambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario. 

    (49)Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione (il “meccanismo”) ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dellarticolo 185 del TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dellUnione in gestione diretta.

    (50)È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati, in particolare nellUnione. Durante lazione e dopo la sua conclusione, i beneficiari dovrebbero aggiornare i piani e le attività riguardanti lo sfruttamento e la diffusione dei risultati conseguiti.

    (51)È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso laccento posto sulleccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti.

    (52)Si dovrebbe prevedere un più vasto riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni, anche con altri programmi dellUnione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dellUnione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.

    (53)Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dellinnovazione dovrebbero essere affrontate mediante lattribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dallorganismo di finanziamento con altri organismi dellUnione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro.

    (54)I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (il “programma”) e stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nellambito del programma.

    2.Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dellUnione e le regole di erogazione dei finanziamenti. 

    3.Il programma è attuato mediante:

    (a)il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE 25 , che comprende un contributo finanziario allEIT;

    (b)il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE.

    4.Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini “Orizzonte Europa”, “programma” e “programma specifico” utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)"infrastrutture di ricerca": le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare linnovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere leccellenza nel settore della ricerca e dellinnovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dellambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere “ubicate in un unico sito”, “virtuali” o “distribuite”.

    (2)“strategia di specializzazione intelligente”: una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];

    (3)“partenariato europeo”: uniniziativa con la quale lUnione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali lindustria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e lattuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o alladozione di politiche o normative;

    (4)“accesso aperto”: la pratica che consiste nelloffrire allutente finale laccesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, in particolare le pubblicazioni scientifiche e i dati della ricerca;

    (5)“missione”: un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;

    (6)“appalti pre-commerciali”: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

    (7)“appalti pubblici per soluzioni innovative”: una procedura dappalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

    (8)“diritti di accesso”: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti;

    (9)“conoscenze preesistenti”: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione allazione; ii) identificati dai beneficiari per iscritto in qualsiasi modo e necessari per attuare lazione o sfruttarne i risultati;

    (10)“diffusione”: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

    (11)“sfruttamento”: lutilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nellazione in questione, o al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

    (12)“condizioni eque e ragionevoli”: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede laccesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

    (13)“organismo di finanziamento”: un ente o unorganizzazione, diversi dalla Commissione, di cui allarticolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nellambito del programma;

    (14)“organizzazione internazionale di ricerca europea: unorganizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

    (15)“soggetto giuridico”: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dellUnione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o unentità non avente personalità giuridica di cui allarticolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

    (16)“soggetto giuridico senza scopo di lucro”: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha lobbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

    (17)“impresa a media capitalizzazione”: una società che non è una micro, piccola e media impresa (“PMI”), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 27 , il cui numero di dipendenti non supera le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dellallegato di detta raccomandazione; 

    (18)“risultati”: qualsiasi effetto intangibile o tangibile dellazione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

    (19)“marchio di eccellenza”: un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita allinvito nellambito del programma di lavoro; 

    (20) “programma di lavoro”: il documento adottato dalla Commissione per lattuazione del programma specifico 28  conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;

    (21)“anticipo rimborsabile”: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dallUnione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a unazione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare allUnione alle condizioni previste dal contratto;

    (22)“contratto”: laccordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua unazione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;

    (23)“informazioni classificate”: informazioni classificate UE, quali definite allarticolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali lUnione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali lUnione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;

    (24)“operazione di finanziamento misto”: le azioni sostenute dal bilancio dellUnione, anche nellambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui allarticolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dellUnione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

    (25) “finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI: un sostegno finanziario unico a unazione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.Lobiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti dellUnione nel campo della ricerca e dellinnovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dellUnione e promuoverne la competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dellUnione e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

    2.Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

    (a)sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità in risposta alle sfide globali;

    (b)rafforzare limpatto della ricerca e dellinnovazione nellelaborazione, nel sostegno e nellattuazione delle politiche dellUnione e sostenere ladozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;

    (c)promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative,

    (d)ottimizzare lattuazione del programma per ottenere un impatto maggiore nellambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

    Articolo 4

    Struttura del programma

    1.La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui allarticolo 3:

    (1)il pilastro I, “Scienza aperta”, persegue lobiettivo specifico di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettera a), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), e comprende le seguenti componenti:

    (a)il Consiglio europeo della ricerca (CER);

    (b)le azioni Marie Skłodowska-Curie;

    (c)le infrastrutture di ricerca;

    (2)il pilastro II, “Sfide globali e competitività industriale”, persegue lobiettivo specifico di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettera b), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), e comprende le seguenti componenti:

    (a)polo tematicoSanità”,

    (b)polo tematicoSocietà inclusiva e sicura”,

    (c)polo tematicoDigitale e industria”,

    (d)polo tematicoClima, energia e mobilità”,

    (e)polo tematicoProdotti alimentari e risorse naturali”,

    (f)azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);

    (3)il pilastro III, “Innovazione aperta”, persegue lobiettivo specifico di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettera c), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e comprende le seguenti componenti:

    (a)il Consiglio europeo per linnovazione (CEI);

    (b)gli ecosistemi europei dellinnovazione,

    (c)lIstituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

    (4)la parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” persegue lobiettivo specifico di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettera d), ma sostiene anche gli obiettivi specifici di cui allarticolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e comprende le seguenti componenti:

    (a)condivisione delleccellenza”;

    (b)riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione.

    2.Le grandi linee delle attività sono stabilite nellallegato I.

    Articolo 5

    Ricerca nel settore della difesa

    1.Le attività da svolgere nellambito del programma specifico di cui allarticolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa sono attività di ricerca che riguardano esclusivamente le applicazioni nel settore della difesa, con lobiettivo di promuovere la competitività, lefficienza e linnovazione di tale settore.

    2.Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui allarticolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, larticolo 1, paragrafi 1 e 3, e larticolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 6

    Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

    1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui allarticolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    2.Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni (incluse le sovvenzioni di funzionamento), premi e appalti. Può anche erogare fondi sotto forma di strumenti finanziari nellambito delle operazioni di finanziamento misto.

    3.Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.

    4.I principali tipi di azione da attuare nellambito del programma sono stabiliti e definiti nellallegato II. Tutte le forme di finanziamento sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

    5.Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dellarticolo 185 o dellarticolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.

    6.Lattuazione del programma specifico 29 si basa su una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro “Sfide globali e competitività industriale”, previa consultazione dei portatori di interessi sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. In tal modo si assicura lallineamento con altri programmi pertinenti dellUnione.

    7.Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte, alcuni dei quali sono organizzati come elementi delle missioni e dei partenariati europei.

    8.Le attività di ricerca e innovazione svolte nellambito di Orizzonte Europa riguardano le applicazioni civili.

    9.Il programma garantisce leffettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dellinnovazione. Si presta unattenzione particolare per assicurare lequilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dellinnovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.

    Articolo 7

    Missioni

    1.Le missioni sono programmate nellambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”, ma possono beneficiare anche di azioni svolte nellambito di altre parti del programma.

    2.Le missioni sono attuate conformemente allarticolo 5 del programma specifico. La valutazione è effettuata in conformità allarticolo 26.

    3.Le missioni:

    (a)hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dellUnione;

    (b)sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;

    (c)indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;

    (d)sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;

    (e)stimolano lattività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;

    (f)sono aperte a soluzioni multiple “dal basso verso lalto”.

    Articolo 8

    Partenariati europei

    1.Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dellUnione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:

    (a)partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli dintesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui allarticolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni dei partner in termini di contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare. Nellambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);

    (b)partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, sulla base dellimpegno dei partner di fornire contributi finanziari e in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante unazione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);

    (c)partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dellarticolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dellarticolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dellinnovazione dellEIT conformemente al [regolamento EIT] (partenariati europei istituzionalizzati), da attuare soltanto nel caso in cui le altre forme di partenariato non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione, compresa la gestione centrale di tutti i contributi finanziari.

    2.I partenariati europei:

    (a)sono istituiti nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione;

    (b)rispettano i principi di valore aggiunto dellUnione, trasparenza, apertura, impatto, effetto moltiplicatore, impegno finanziario a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità, coerenza e complementarità con le iniziative dellUnione, locali, regionali, nazionali e internazionali;

    (c)hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nellambito del programma.

    Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell’allegato III.

    Articolo 9

    Bilancio

    1.La dotazione finanziaria per lattuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 94 100 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui allarticolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, limporto per il programma specifico di cui allarticolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

    2.La ripartizione indicativa dellimporto di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:

    (a)25 800 000 000 EUR per il pilastro I “Scienza aperta” nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1) 16 600 000 000 EUR per il Consiglio europeo della ricerca;

    (2)6 800 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

    (3)2 400 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;

    (b)52 700 000 000 EUR per il pilastro II “Sfide globali e competitività industriale” nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)7 700 000 000 EUR per il polo tematico “Sanità”;

    (2)2 800 000 000 EUR per il polo tematico “Società inclusiva e sicura”;

    (3)15 000 000 000 EUR per il polo tematico “Digitale e industria”;

    (4)15 000 000 000 EUR per il polo tematico “Clima, energia e mobilità”;

    (5)10 000 000 000 EUR per il polo tematico “Prodotti alimentari e risorse naturali”;

    (6)2 200 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

    (c)13 500 000 000 EUR per il pilastro III “Innovazione aperta” nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)10 500 000 000 EUR per il Consiglio europeo per linnovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dellinnovazione;

    (2)3 000 000 000 EUR per lIstituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

    (d)2 100 000 000 EUR per la Parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)1 700 000 000 EUR per la “condivisione delleccellenza”;

    (2)400 000 000 EUR per “riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione” nel periodo 2021-2027.

    3.Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nellambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 10%. Non sono ammessi scostamenti analoghi per quanto riguarda gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera b), punto (6), del presente articolo e limporto totale stabilito per la Parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca” di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

    4.Limporto di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e lattuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate allelaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

    5.Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.

    6.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    7.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nellambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.

    8.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dellarticolo 21 del regolamento (UE) XX […regolamento recante disposizioni comuni], possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità allarticolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

    9.Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dellUnione. Lallegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dellUnione.

    Articolo 10

    Accesso aperto e dati aperti

    1.Laccesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nellambito del programma è assicurato conformemente allarticolo 35, paragrafo 3. È assicurato laccesso aperto ai dati di ricerca secondo il principio “il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario”. È incoraggiato laccesso aperto ad altri prodotti della ricerca.

    2.È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere “reperibili”, “accessibili”, “interoperabili” e “riutilizzabili. 

    3.Sono promosse le pratiche di scienza aperta che vanno al di là dellaccesso aperto ai prodotti della ricerca e la gestione responsabile dei dati di ricerca.

    Articolo 11

    Finanziamenti complementari e combinati

    Le azioni che hanno ricevuto un “marchio di eccellenza” o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

    a)sono state valutate nellambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;

    b)rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

    c)non possono essere finanziate nellambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

    possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell’articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

    Articolo 12

    Paesi terzi associati al programma

    1.Il programma è aperto allassociazione dei seguenti paesi terzi:

    (a)i membri dellAssociazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nellaccordo SEE;

    (b)i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dellUnione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra lUnione e tali paesi;

    (c)i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dellUnione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra lUnione e tali paesi;

    (d)i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:

    i.possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

    ii.impegno a favore di uneconomia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, con il sostegno di istituzioni democratiche;

    iii.promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.

    L’associazione al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell’Unione, purché l’accordo:

    garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dellUnione;

    stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dellarticolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;

    garantisca allUnione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    2.Lambito di applicazione dellassociazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione lobiettivo di promuovere la crescita economica nellUnione attraverso linnovazione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese. 

    3.Ove opportuno, laccordo di associazione disciplina la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nellUnione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.

    4.Le condizioni che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione automatica di un eventuale squilibrio di rilievo rispetto allimporto che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

    Titolo II

    Norme in materia di partecipazione e diffusione

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 13

    Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC

    1.Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo soltanto se previsto dallatto di base che istituisce lorganismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui allarticolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dellazione lo richiedono.

    2.Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

    Articolo 14

    Azioni ammissibili

    1.Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui allarticolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

    Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

    a)le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

    b)le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione 30 ;

    c)le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per lapprovvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

    2.La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

    3.Gli ambiti di ricerca di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere soggetti a riesame nel contesto della valutazione intermedia di cui allarticolo 47, paragrafo 2, alla luce dei progressi scientifici.

    Articolo 15

    Norme etiche

    1.Le azioni svolte nellambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dellUnione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

    Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

    2.I soggetti che partecipano allazione forniscono:

    (a)unautovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse allobiettivo, allattuazione e allimpatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;

    (b)la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per lintegrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;

    (c)per le attività svolte al di fuori dellUnione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e

    (d)per le attività che prevedono lutilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dellavvio delle attività in questione.

    3.Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata allorganismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano lutilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la massima trasparenza possibile delle procedure riguardanti gli aspetti etici.

    4.Le entità partecipanti allazione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dellavvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o allorganismo di finanziamento.

    5.Se del caso, la Commissione o lorganismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati allorganismo di finanziamento.

    I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

    6.Le azioni non ammissibili sotto il profilo etico possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

    Articolo 16

    Sicurezza

    1.Le azioni svolte nellambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dellUnione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dellUnione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra lUnione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche. 

    2.Ove opportuno, le proposte comprendono unautovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dellUnione.

    3.Ove opportuno, la Commissione o lorganismo di finanziamento svolge unanalisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

    4.Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.

    5.Le entità partecipanti allazione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nellambito dellazione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dellavvio delle attività in questione.

    6.Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.

    7.Se del caso, la Commissione o lorganismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.

    8.Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

    CAPO II

    Sovvenzioni

    Articolo 17

    Sovvenzioni

    Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 18

    Entità ammissibili alla partecipazione

    1.Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nellambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nellinvito a presentare proposte.

    2.Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

    (a)il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove giustificato;

    (b)lazione rientri fra quelle elencate ai paragrafi 3 e 4.

    3.Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per linnovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

    4.Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro, in un paese associato o in un altro paese terzo.

    5.Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, allautonomia o alla sicurezza dellUnione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri. 

    6.Il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dellazione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

    7.Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dellarticolo 9, paragrafo 8, la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dellautorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con lautorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.

    8.Ove indicato nel programma di lavoro, il Centro comune di ricerca può partecipare alle azioni.

    9.Il Centro comune di ricerca, le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dellUnione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti allazione.

    10.Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità, le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.

    Articolo 19

    Entità ammissibili al finanziamento

    1.Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato.

    Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell’articolo 9, paragrafo 8, possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell’autorità di gestione delegante.

    2.Le entità stabilite in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della propria partecipazione. Tuttavia, per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in unazione se:

    (a)il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o

    (b)la Commissione o lorganismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dellazione.

    3.I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di unazione se sono stabiliti in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.

    Articolo 20

    Inviti a presentare proposte

    1.Per tutte le azioni, escluse le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI, il contenuto degli inviti a presentare proposte è incluso nel programma di lavoro.

    2.Per quanto riguarda le attività di transizione dello strumento Pathfinder del CEI:

    (a)la pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato;

    (b)sovvenzioni di importo fisso non superiore a 50 000 EUR possono essere concesse, senza invito a presentare proposte, per la realizzazione di azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio o a valutare possibili spin-off o potenziali innovazioni creatrici di mercati.

    3.Gli inviti possono essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o allinserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi.

    4.Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:

    (a)devono essere svolte dal Centro comune di ricerca o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e

    (b)non rientrano nellambito di applicazione di un invito a presentare proposte.

    5.Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il “marchio di eccellenza”. Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

    Articolo 21

    Inviti congiunti

    La Commissione o l’organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

    (a)i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

    (b)le organizzazioni internazionali; 

    (c)i soggetti giuridici senza scopo di lucro. 

    Nel caso di un invito congiunto, sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

    Articolo 22

    Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

    1.Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE 31 , 2014/25/UE 32 e 2009/81/CE 33 .

    2.Le procedure di appalto:

    (a)rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;

    (b)possono prevedere condizioni specifiche per gli appalti pre-commerciali, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

    (c)possono autorizzare laggiudicazione di contratti multipli nellambito della stessa procedura (multiple sourcing); e

    (d)prevedono lassegnazione dei contratti allofferente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo lassenza di conflitti di interessi.

    3.Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dellamministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo allappalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici. 

    Articolo 23

    Finanziamento cumulativo

    Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell’Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno. 

    Articolo 24

    Criteri di selezione

    1.In deroga allarticolo 198 del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dellUnione richiesto per lazione è pari o superiore a 500 000 EUR. 

    2.Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dellUnione, la Commissione o lorganismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.

    3.Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di questultimo.

    4.In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o lorganismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.

    5.Il contributo al Meccanismo di mutua assicurazione di cui allarticolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dellarticolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

    Articolo 25

    Criteri di attribuzione

    1.Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

    (a)eccellenza; 

    (b)impatto; 

    (c)qualità ed efficienza dellattuazione.

    2.Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nellambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

    3.Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa lapplicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 e può specificare i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

    Articolo 26

    Valutazione

    1.Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale può essere:

    composto del tutto o in parte da esperti esterni indipendenti; 

    composto da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dellUnione di cui allarticolo 150 del regolamento finanziario.

    Il comitato di valutazione può essere assistito da esterni indipendenti. 

    2.Ove necessario, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

    al punteggio ottenuto nella valutazione; e

    al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti.

    Il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti concreti delle proposte, nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza del portafoglio.

    Articolo 27

    Procedura di riesame della valutazione

    1.Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta.

    2.Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.

    3.Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.

    Articolo 28

    Tempi per la concessione della sovvenzione

    1.In deroga allarticolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:

    (a)per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

    (b)per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

    2.Il programma di lavoro del CEI può stabilire termini più brevi.

    3.In aggiunta alle deroghe di cui allarticolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.

    Articolo 29

    Attuazione della sovvenzione

    1.Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi allattuazione tecnica dellazione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dellUnione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.

    2.La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, lazione può essere sospesa, modificata o cessata.

    3.Lazione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici, tecnologici o economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per lUnione, compresa, nel caso del CEI e delle missioni, la loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni.

    Articolo 30

    Tassi di finanziamento

    1.Per tutte le attività finanziate nellambito di unazione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.

    2.Il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili di unazione, con le seguenti eccezioni:

    (a)azioni di innovazione; fino al 70% dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100% dei costi totali ammissibili;

    (b)azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30% dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70%.

    3.I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dellazione.

    Articolo 31

    Costi indiretti

    1.I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25% del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

    Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

    2.Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

    Articolo 32

    Costi ammissibili

    1.In aggiunta ai criteri di cui allarticolo 197 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione percepita da una persona per il lavoro svolto in progetti analoghi finanziati da regimi nazionali.

    Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

    2.In deroga allarticolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.

    3.In deroga allarticolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dellazione.

    4.In deroga allarticolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se limporto dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

    Articolo 33

    Meccanismo di mutua assicurazione

    1.È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il “meccanismo”) che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dellarticolo 38 del regolamento (CE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:

    (a)alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;

    (b)alla Commissione e agli organismi dellUnione nellambito di “Orizzonte 2020”;

    (c)alla Commissione e agli organismi di finanziamento nellambito del programma.

    Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione.

    2.Il meccanismo è gestito dallUnione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

    3.I beneficiari versano un contributo pari al 5% dei finanziamenti dellUnione destinati allazione. Sulla base di valutazioni periodiche, la Commissione può aumentare tale contributo fino all8% o ridurlo al di sotto del 5%. Il contributo dei beneficiari al meccanismo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al meccanismo a nome dei beneficiari.

    4.Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.

    5.Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o lorganismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.

    6.Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dellarticolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dellUnione, fatte salve le decisioni dellautorità legislativa.

    7.Il meccanismo può essere aperto ai beneficiari di altri programmi dellUnione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

    Articolo 34

    Proprietà e tutela

    1.I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

    Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

    (a)hanno prodotto i risultati congiuntamente; e

    (b)non è possibile:

    i) stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; 

    o

    ii) separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

    I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Salvo diverso accordo, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

    2.I beneficiari di finanziamenti dellUnione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, comprese le prospettive di sfruttamento commerciale. Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nellambito dellazione.

    Articolo 35

    Sfruttamento e diffusione

    1.I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dellUnione si adoperano per sfruttare i loro risultati, soprattutto nellUnione. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente allarticolo 36.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

    Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

    2.Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi, i beneficiari diffondono i loro risultati il più rapidamente possibile.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione.

    3.I beneficiari garantiscono che laccesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di acceso aperto.

    L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale ma, ove giustificato, si applicano deroghe, tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

    4.I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

    5.I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nellambito dellazione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

    6.Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e lofferta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nellinteresse dellUnione. 

    I beneficiari sviluppano ulteriormente il piano durante l’azione e dopo la sua conclusione.

    7.A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dellorganismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati. Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

    Articolo 36

    Trasferimento e concessione di licenze

    1.I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che questultimo abbia lobbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.

    2.Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

    Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.

    3.I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli, se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi.

    4.Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

    a)i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dellUnione;

    b)il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e

    c)il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dellUnione.

    Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.

    Articolo 37

    Diritti di accesso

    1.Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:

    (a)la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;

    (b)salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;

    (c)i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nellaccesso alle loro conoscenze preesistenti;

    (d)se un beneficiario cessa di partecipare a unazione, il suo obbligo di concedere laccesso non viene meno;

    (e)se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.

    2.I beneficiari concedono laccesso:

    (a)ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante allazione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;

    (b)alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dellazione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

    (c)i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante allazione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; laccesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

    3.Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono laccesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:

    (a)abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;

    (b)sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e

    (c)abbia bisogno dellaccesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario.

    L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

    4.Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dellazione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso. 

    5.I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dellUnione concedono gratuitamente laccesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dellUnione ai fini dello sviluppo, dellattuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dellUnione. Laccesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

    Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico “Società inclusiva e sicura”, settore di intervento “Protezione e sicurezza”, i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

    6.Il programma di lavoro può prevedere diritti di accesso supplementari.

    Articolo 38

    Disposizioni specifiche in materia di sfruttamento e diffusione

    Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

    Tali norme specifiche non modificano gli obblighi in materia di accesso aperto.

    CAPO III

    Premi

    Articolo 39

    Premi

    1.Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nellambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.

    2.Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.

    3.La Commissione o lorganismo di finanziamento può organizzare lattribuzione di premi con:

    (a)altri organismi dellUnione;

    (b)i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche; 

    (c)le organizzazioni internazionali; o

    (d)i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

    4.Il programma di lavoro o le regole di concorso possono comprendere obblighi in materia di comunicazione, sfruttamento e diffusione.

    CAPO IV

    Appalti

    Articolo 40

    Appalti

    1.Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nellambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.

    2.Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dallorganismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui allarticolo 22.

    CAPO V

    Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

    Articolo 41

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 42

    Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI

    1.Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.

    2.Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente allarticolo 43. Il sostegno nellambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando lazione può essere finanziata come unoperazione di finanziamento misto o unoperazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dellUE nellambito di InvestEU. In deroga allarticolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dellattribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

    3.Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a unazione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda limpiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 19, 20, 23, 24, 25 e 26. Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi allarticolo 29, per analogia con larticolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari definite nel programma di lavoro.

    4.I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dellarticolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.

    5.Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da non falsare la concorrenza.

    Articolo 43

    Strumento Accelerator del CEI

    1.Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

    2.Ununica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dellUnione previste nellambito del finanziamento misto del CEI.

    3.Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

    4.I criteri di aggiudicazione sono:

    eccellenza;

    impatto;

    livello di rischio dellazione e necessità di sostegno dellUnione.

    5.Con laccordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di valutazione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

    la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020 o dal presente programma, o da un programma nazionale analogo allo strumento Pathfinder del CEI e riconosciuto come tale dalla Commissione; 

    si basa sul riesame di un progetto precedente che valuta leccellenza e limpatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

    6.Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    il beneficiario è una start-up o una PMI;

    la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4; 

    per le attività che sarebbero ammissibili nellambito di unazione di innovazione. 

    7.Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti indipendenti propongono un corrispondente finanziamento misto del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere linnovazione sul mercato.

    Per giustificati motivi, ivi compresa la conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti indipendenti.

    8.La componente del finanziamento misto costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70% dei costi dellazione selezionata di innovazione.

    9.Le modalità di attuazione delle componenti del finanziamento misto del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].

    10.Il contratto relativo allazione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche, il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del finanziamento misto del CEI.

    Le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

    11.Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali non vengono raggiunte, lazione è sospesa, modificata o cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato non possa essere realizzata.

    La Commissione può decidere di aumentare il finanziamento misto del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti.

    Capo VI

    Esperti

    Articolo 44

    Nomina di esperti esterni

    1.In deroga allarticolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni possono essere selezionati senza invito a manifestare interesse, se giustificato e se la selezione è effettuata in modo trasparente.

    2.Conformemente allarticolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.

    3.In aggiunta alle disposizioni dellarticolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta lanno sul sito internet della Commissione o dellorganismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dellUE in materia di protezione dei dati.

    Titolo III

    MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

    Articolo 45

    Monitoraggio e relazioni

    1.Gli indicatori da utilizzare nelle relazioni sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 3 figurano nellallegato V unitamente alle modalità di impatto.

    2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente allarticolo 50 per quanto riguarda le modifiche dellallegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.

    3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dellattuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dellUnione e (se del caso) agli Stati membri.

    Articolo 46

    Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

    1.I destinatari dei finanziamenti dellUnione rendono nota lorigine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dellUnione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui allarticolo 3.

    3.La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare limpatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dellUnione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui allarticolo 3.

    Articolo 47

    Valutazione del programma

    1.Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dellinnovazione.

    2.La valutazione intermedia del programma si svolge non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dallinizio dellattuazione del programma. Tale valutazione comprende unanalisi dellimpatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, lattuazione del programma.

    3.Al termine dellattuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui allarticolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma, che comprende unanalisi dellimpatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

    4.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 48

    Audit

    1.Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari.

    2.La strategia di audit del programma è basata sullaudit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nellambito dellintero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dellUnione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

    3.La Commissione o lorganismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE 34 . Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dallorganismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

    4.Conformemente allarticolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o lorganismo di finanziamento può usare gli audit sullutilizzo dei contributi dellUnione eseguiti da altre persone o entità, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dellUnione.

    5.Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

    Articolo 49

    Protezione degli interessi finanziari dell’Unione

    1.La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dellUnione nellambito del presente regolamento.

    2.In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, lUfficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare lesistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dellUnione in relazione al finanziamento dellUnione o alle garanzie di bilancio nellambito del presente regolamento.

    3.Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.

    4.Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dallattuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e allOLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nellesecuzione dei fondi dellUnione o di unoperazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

    Articolo 50

    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui allarticolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3. La delega di potere di cui allarticolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nellaccordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.Latto delegato adottato ai sensi dellarticolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Titolo IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 51

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2021.

    Articolo 52

    Disposizioni transitorie

    1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE) n. 1290/2013, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.

    2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nellambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).

    Articolo 53

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)     https://ec.europa.eu/info/news/bold-science-meet-big-challenges-independent-report-calls-mission-oriented-eu-research-and-innovation-2018-feb-22_en.  
    (2)    Unanalisi dettagliata delle misure adottate in risposta a tali raccomandazioni è allegata alla valutazione dimpatto.
    (3)    Sulla base del modello NEMESIS, che corrisponde allimpatto più elevato del programma.
    (4)    Network Analysis of Civil Society Organisations participation in the EU Framework Programmes (Analisi di rete della partecipazione delle organizzazioni della società civile ai programmi quadro dellUE).
    (5)    Ulteriori elementi sono forniti nellallegato della valutazione dimpatto.
    (6)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dellUnione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
    (7)    Ulteriori elementi figurano nellallegato della valutazione dimpatto.
    (8)    Commissione europea (2017), Financial Regulation applicable to the general budget of the Union and its rules of application (regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dellUnione e sue modalità di applicazione), disponibile allindirizzo: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/financial_regulation_2017_en.pdf.
    (9)    Comunicazione della Commissione europea, “Verso uno spazio comune europeo dei dati” (COM(2018) 232 final).
    (10)    GU C […] del […], pag. […].
    (11)    GU C […] del […], pag. […].
    (12)    Posizione del Parlamento europeo del ... [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del ....
    (13)    Cfr. ad esempio, la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nellUnione europea [COM(2017) 487].
    (14)    Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. Laccordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC.  
    (15)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dallUfficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
    (16)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
    (17)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
    (18)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo allattuazione di una cooperazione rafforzata sullistituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).
    (19)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dellUnione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
    (20)    Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa allassociazione dei paesi e territori doltremare allUnione europea (“Decisione sullassociazione doltremare”) ( GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
    (21)    GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.
    (22)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
    (23)    GU ….
    (24)    
    (25)    Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.
    (26)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65). 
    (27)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure dappalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dellenergia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
    (28)    Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per laggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
    (29)    Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
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    Bruxelles,7.6.2018

    COM(2018) 435 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

    {SEC(2018) 291 final}
    {SWD(2018) 307 final}
    {SWD(2018) 308 final}
    {SWD(2018) 309 final}


    ALLEGATO I

    GRANDI LINEE DELLE ATTIVITÀ

    L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici enunciati all’articolo 3, paragrafo 2, saranno perseguiti nell’ambito dell’intero programma, attraverso i settori di intervento e lungo le grandi linee di attività descritti nel presente allegato e nell’allegato I del programma specifico.

    1) Pilastro I “Scienza aperta”

    Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sosterrà la produzione e la diffusione di conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide globali e contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all’articolo 3.

    (a)Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, facendosi concorrenza a livello di Unione.

    Settore di intervento: scienza di frontiera.

    (b)Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità vero altri paesi, settori e discipline e l’esposizione a tali contesti diversi; strutturare e migliorare i sistemi istituzionali e nazionali di assunzione, formazione e sviluppo della carriera. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

    Settori di intervento: coltivare l’eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l’acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di capitale umano e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

    (c)Infrastrutture di ricerca: dotare l’Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Si rafforzerà così la capacità delle infrastrutture di sostenere il progresso scientifico e l’innovazione e di favorire la scienza aperta, parallelamente alle attività svolte in settori connessi della politica dell’Unione e della cooperazione internazionale.

    Settori di intervento: consolidare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.

    2) Pilastro II “Sfide globali e competitività industriale”

    Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro rafforzerà l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione e sosterrà l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali, e contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all’articolo 3.

    Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione saranno organizzate in cinque poli tematici che - singolarmente e collegialmente - incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale.

    Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile e molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono sostenuti da più di un polo tematico.

    Le attività di R&I saranno attuate nell’ambito di ciascun polo tematico e a livello trasversale:

    (a)Polo tematico “Sanità”: migliorare e proteggere la salute dei cittadini di tutte le età sviluppando soluzioni innovative per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere una buona salute; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; sostenere e favorire la partecipazione e l’autogestione dei pazienti.

    Settori di intervento: salute lungo tutto l’arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure; sistemi di assistenza sanitaria.

    (b)Polo tematico “Società inclusiva e sicura”: rafforzare i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all’inclusione e alla crescita, rispondendo al contempo alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica..

    Settori di intervento: democrazia; patrimonio culturale; trasformazioni sociali ed economiche; società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.

    (c)Polo tematico “Digitali e industria”: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell’Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, per costruire un’industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; costituire le basi per i progressi e l’innovazione nell’ambito di tutte le sfide globali per la società.

    Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; calcolo ad alte prestazioni e megadati; industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; settore spaziale.

    (d)Polo tematico “Clima, energia e mobilità”: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l’evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell’energia e dei trasporti più compatibili con l’ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti.

    Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.

    (e)Polo tematico “Prodotti alimentari e risorse naturali”: proteggere, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri e marine per affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale e la transizione verso un’economia circolare, a basse emissioni di carbonio, che utilizzi le risorse in modo efficiente.

    Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e capitale naturale; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari e oceani; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici; sistemi circolari.

    (f)Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC): produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche. Per le nuove iniziative e le proposte legislative dell’UE sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l’attuazione delle politiche occorrono dati per misurare e monitorare i progressi. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità politiche dell’UE.

    Settori di intervento: salute; resilienza e sicurezza; tecnologie digitali e industria; clima, energia e mobilità; alimentazione e risorse naturali; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell’Unione; sostegno agli Stati membri nell’attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.

    3) Pilastro III “Innovazione aperta”

    Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro promuoverà tutte le forme dell’innovazione, comprese le innovazioni rivoluzionarie, e rafforzerà la diffusione sul mercato delle soluzioni innovative; contribuirà anche al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all’articolo 3.

    (a)Consiglio europeo dell’innovazione: promuovere le innovazioni di punta con potenziale di espansione a livello mondiale.

    Settori di intervento: strumento Pathfinder, per sostenere le tecnologie di punta emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

    (b)Ecosistemi europei dell’innovazione

    Settori di intervento: stabilire contatti con gli operatori regionali e nazionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione di programmi, da parte degli Stati membri e dei paesi associati, di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dal potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione alle azioni di ricerca e innovazione, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò permetterà di integrare il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

    (c)Istituto europeo di innovazione e tecnologia

    Settori di intervento: rafforzare gli ecosistemi sostenibili di innovazione in tutta Europa; stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali e capacità di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione delle università dell’UE in un’ottica imprenditoriale; apportare al mercato nuove soluzioni per le sfide sociali di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell’ambito di Orizzonte Europa.

    4) Parte “Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca”

    Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questa parte ottimizzerà i risultati del programma per un maggiore impatto nell’ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato. Sosterrà anche altri obiettivi specifici del programma, come descritto all’articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell’intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono a creare un’Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all’avanguardia della concorrenza mondiale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in uno Spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente, i risultati della R&I siano compresi, godano della fiducia dei cittadini informati e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell’UE - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.

    Settori di intervento: condividere l’eccellenza; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione.


    ALLEGATO II

    TIPI DI AZIONE

    Il programma sarà attuato facendo ricorso a un numero limitato di “tipi di azione”, caratterizzati dai rispettivi obiettivi o condizioni specifiche.

    I principali tipi di azione sono i seguenti:

    Azione di ricerca e innovazione: l’azione consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

    Azione di innovazione: l’azione consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

    Azione di innovazione e immissione sul mercato: l’azione incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per immettere un’innovazione sul mercato, compresa la crescita delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa (la combinazione di una sovvenzione con finanziamenti privati);

    Ricerca di frontiera del CER: azioni di ricerca privilegiate basate sull’iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari (solo CER);

    Azione di formazione e mobilità: azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

    Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;

    Azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP): l’azione può avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

    Azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative: l’azione può avere per finalità primaria gli appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

    Azione di coordinamento e sostegno: azione che contribuisce a conseguire gli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione, ad esempio la normazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il collegamento in retei , servizi di coordinamento o sostegno, le iniziative di dialogo politico e le pratiche di apprendimento reciproco e gli studi;

    Premio di incentivo: per stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro;

    Premio di riconoscimento: per premiare i risultati ottenuti e il lavoro eccezionale dopo la sua esecuzione;

    Appalti pubblici: per attuare alcune parti del programma relative a interessi strategici e all’autonomia dell’Unione e organizzare, per finalità proprie della Commissione, gli appalti pubblici per la realizzazione di studi, prodotti, servizi e capacità; l’appalto pubblico può assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori degli Stati membri e dei paesi associati.

    ***

    Azioni indirette: le attività di ricerca e innovazione cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;

    Azioni dirette: le attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione tramite il Centro comune di ricerca (JRC).

    ***



    ALLEGATO III

    PARTENARIATI

    I partenariati europei saranno oggetto di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e graduale soppressione dei finanziamenti sulla base dei criteri seguenti.

    1) Selezione:

    (a)la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore dell’UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell’UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.

    Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell’articolo 185 del TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 50% degli Stati membri dell’UE;

    (b)la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell’innovazione;

    (c)la trasparenza e l’apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l’individuazione delle priorità e degli obiettivi e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi di diversi settori, compresi quelli internazionali, se pertinente;

    (d)la dimostrazione ex ante dell’addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:

    un’indicazione dei risultati, delle prestazioni e dell’impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico fondamentale per l’Europa;

    la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi previsti,

    gli approcci per garantire la flessibilità dell’attuazione e la capacità di adeguamento all’evoluzione delle politiche o delle esigenze di mercato o ai progressi scientifici,

    la strategia di uscita e le misure relative alla graduale soppressione dei finanziamenti;

    (e)la dimostrazione ex ante dell’impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati;

    Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall’Unione saranno almeno pari al 50% e possono raggiungere il 75% degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall’Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari.

    2) Attuazione:

    (a)approccio sistemico che garantisca il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l’attuazione flessibile di azioni congiunte che vadano al di là degli inviti congiunti per le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative al mercato, all’adozione di politiche o normative;

    (b)misure atte a garantire la continua apertura dell’iniziativa e la trasparenza durante l’attuazione, soprattutto riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, visibilità dell’Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lunga tutta la catena del valore;

    (c)coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti che garantiscano sinergie efficaci;

    (d)impegni giuridicamente vincolanti, in particolare per quanto riguarda i contributi finanziari, di ciascun partner durante l’intero ciclo di vita dell’iniziativa;

    (e)nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e alle relative informazioni ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione. 

    3) Monitoraggio:

    (a)un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all’articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l’eventuale necessità di misure correttive;

    (b)relazioni specifiche sugli effetti moltiplicatori quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all’innovazione per gli investimenti del settore privato.

    4) Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:

    (a)valutazione degli impatti prodotti a livello unionale e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazioni prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all’articolo 47, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell’eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità politiche;

    (b)misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti, secondo le condizioni e i termini stabiliti, fatta salva l’eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell’Unione.



    ALLEGATO IV

    SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

    1.Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (politica agricola comune, PAC) faranno sì che:

    a)le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell’UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, in particolare, nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità in campo agricolo” 1 e prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma e nei programmi di lavoro;

    b)la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione e promuova l’adozione, l’attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell’ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione e dal partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità in campo agricolo”;

    c)il FEASR sostiene l’utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità per lo sviluppo delle zone rurali.

    2.Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) faranno sì che:

    a)il programma e il FEAMP siano ampiamente intercorrelati, via via che le esigenze dell’UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marina e marittima siano trasformate attraverso il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)il FEAMP sostenga l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell’ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all’attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell’UE e della governance internazionale degli oceani.

    3.Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEAMP) faranno sì che:

    a)si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e il programma per sostenere attività che facciano da ponte tra le strategie di specializzazione intelligenti e l’eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

    b)il FESR si concentri, tra l’altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno all’adozione dei risultati e all’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR.

    4.Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ garantiranno che:

    a)il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

    b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall’FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell’innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

    c)il filone “Sanità” del Fondo sociale europeo+ integra le tecnologie innovative e nuovi modelli commerciali e soluzioni, in particolare quelle derivanti dai programmi, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili degli Stati membri e di agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

    5.Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) garantiranno che:

    a)le esigenze dei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali dell’UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)l’MCE sostenga l’introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;

    c)sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell’MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l’MCE.

    6.Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:

    a)sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

    b)le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l’innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l’integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro “Sfide globali e competitività industriale”; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

    c)il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e delle competenze digitali avanzate, mirando a un’ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l’istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l’interoperabilità e la standardizzazione nell’ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;

    d)le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell’innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

    e)le nuove tecnologie digitali maturate nell’ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;

    f)le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune della CCI-Digitale dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell’ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

    g)i potenti meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative comuni per entrambi i programmi siano allineati, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.

    7.Le sinergie con il programma per il mercato unico garantiranno che:

    a)il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l’imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni del futuro Consiglio europeo dell’innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell’ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;

    b) la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l’innovazione), alla fornitura di servizi di assistenza nell’ambito del Consiglio europeo dell’innovazione del programma.

    8.Le sinergie con LIFE, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, garantiranno che:

    le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell’UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE+ continui ad accelerare l’attuazione della politica e della normativa dell’UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell’innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l’energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l’attribuzione di un bonus, nell’ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l’adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell’attuazione della politica dell’UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; Il programma del Consiglio europeo per l’innovazione può fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall’attuazione dei progetti LIFE.

    9.Le sinergie con il programma Erasmus+ garantiranno che:

    a)le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all’iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica;

    b)il programma ed Erasmus+ promuovano l’integrazione dell’istruzione e della ricerca sostenendo gli istituti di istruzione superiore affinché formulino e pongano in atto strategie comuni di istruzione, ricerca e innovazione, informino l’insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e sostengano altre attività di integrazione dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

    10.Le sinergie con il Programma spaziale europeo garantiranno che:

    a)le esigenze di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell’industria spaziale dell’UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite nell’ambito del processo di pianificazione strategica del programma; azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno attuate con riferimento agli appalti pubblici e all’ammissibilità delle entità in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;

    b)i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni innovative attraverso la ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi;

    c)i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l’accesso ai dati di Copernicus da parte di scienziati e ricercatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell’infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno dell’informazione generata da tali servizi.

    11.Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, (lo “strumento esterno”) faranno sì che le attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l’allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell’ambito dello strumento esterno, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e degli ambiti di intervento definiti in comune durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    12.Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere garantiranno che:

    a)le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della sicurezza.

    13.Le sinergie con il Fondo InvestEU garantiranno che:

    a)il programma fornisca, dal proprio bilancio, finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offra, se del caso, finanziamenti praticabili e sostenibili, e al tempo stesso assicuri un coordinamento adeguato a sostegno dell’attuazione e della gestione efficace dell’elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU;

    b) gli strumenti finanziari per la ricerca e l’innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell’ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell’ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa.

    14.Le sinergie con il Fondo per l’innovazione nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il “Fondo per l’innovazione”) garantiranno che:

    a) il Fondo per l’innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l’utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia;

    b)il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie in grado di realizzare gli obiettivi dell’UE in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell’ambito del pilastro II;

    c)il Fondo per l’innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell’ambito dei programmi quadro per la ricerca e l’innovazione.

    15.Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione garantiranno che:

    a)il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell’istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;

    b)il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell’uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: sanità, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di gestione delle emergenze e contributo della scienza nucleare.

    16.Le sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriranno la ricerca civile e nel campo della difesa. Saranno escluse duplicazioni inutili.


    ALLEGATO V

    PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

    Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio delle prestazioni del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e si distinguono tra breve, medio e lungo termine. Gli indicatori delle modalità di impatto servono da indicatori indiretti per riferire in merito ai progressi compiuti verso ogni tipo di impatto della ricerca e dell’innovazione (R&I) a livello di programma quadro. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

    I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

    Indicatori delle modalità di impatto scientifico

    Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell’innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

    Ottenere l’impatto scientifico

    Breve termine

    Medio termine

    Lungo termine

    Creazione di nuove conoscenze di alta qualità

    Pubblicazioni -
    Numero di pubblicazioni scientifiche del PQ oggetto di valutazioni inter pares

    Citazioni -
    Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni del PQ oggetto di valutazioni inter pares

    Eccellenza scientifica -
    Numero e percentuale di pubblicazioni di progetti del PQ oggetto di valutazioni inter pares che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici

    Rafforzamento del capitale umano nella R&I

    Competenze -
    Numero di ricercatori che hanno beneficiato di attività di miglioramento delle competenze in progetti del PQ (attraverso formazione, mentoring/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I)

    Carriere -
    Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che hanno maggiore influenza nel rispettivo settore di R&I

    Condizioni di lavoro - 
    Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che godono di migliori condizioni di lavoro

    Promozione della diffusione delle conoscenze e della scienza aperta

    Conoscenze condivise -
    Percentuale di prodotti della ricerca del PQ (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte

    Diffusione delle conoscenze -
    Percentuale di prodotti della ricerca del PQ ad accesso aperto attivamente usati/citati

    Nuove collaborazioni -
    Percentuale di beneficiari del PQ che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/ transettoriali con gli utilizzatori dei loro risultati aperti di R&I nel PQ

    Indicatori delle modalità di impatto sociale

    Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità politiche dell’UE tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e rafforzando della diffusione dell’innovazione nella società. I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le quattro modalità di impatto chiave seguenti.

    Ottenere un impatto sociale

    Short-term

    Medio termine

    Lungo termine

    Affrontare le priorità politiche dell’UE tramite la R&I

    Realizzazioni -
    Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare priorità politiche specifiche dell’UE

    Soluzioni -
    Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici che affrontano priorità politiche specifiche dell’UE

    Benefici -
    Effetti aggregati previsti dell’uso dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare priorità politiche specifiche dell’UE, compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative

    Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I

    Realizzazioni delle missioni di R&I -
    Prodotti nelle missioni di R&I specifiche

    Risultati delle missioni di R&I -
    Risultati nelle missioni di R&I specifiche

    Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -
    Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche

    Rafforzare l’adozione delle innovazioni nella società

    Creazione collaborativa -
    Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell’UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

    Partecipazione -
    Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ

    Adozione della R&I nella società
    Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ

    Indicatori delle modalità di impatto economico/innovativo

    Si prevede che il programma eserciti un impatto economico/innovativo influenzando la creazione e la crescita di imprese, creando posti di lavoro diretti e indiretti e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell’innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

    Ottenere un impatto economico/innovativo

    Short-term

    Medio termine

    Lungo termine

    Generazione di crescita basata sull’innovazione

    Realizzazioni innovative -
    Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)

    Innovazioni -
    Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), compreso da DPI attribuiti

    Crescita economica -
    Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ

    Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro

    Occupazione finanziata -
    Numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)

    Occupazione sostenuta -
    Aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)

    Occupazione complessiva
    Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)

    Mobilitazione di investimenti nella R&I

    Co-investmenti -
    Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale del PQ

    Aumento -
    Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ

    Contributo all’”obiettivo del 3%” -
    Progressi dell’UE verso il conseguimento dell’obiettivo del 3% del PIL destinato al PQ

    (1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” [COM(2012) 79 final].
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