COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 29.5.2018
COM(2018) 375 final
2018/0196(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. La semplificazione amministrativa è stata definita un obiettivo essenziale nel documento di riflessione sulle finanze dell'Unione, nella valutazione ex post e nella consultazione pubblica. L'esperienza suggerisce che le regole sono eccessivamente complesse e frammentate tra fondi e forme finanziarie, comportando così un onere eccessivo per i gestori dei programmi e i beneficiari finali.
La presente proposta di regolamento sulle disposizioni comuni stabilisce le disposizioni comuni per sette fondi a gestione concorrente. La presente proposta non sostituirà il regolamento esistente (UE) n. 1303/2013 che continuerà a disciplinare i programmi adottati nel periodo 2014-2020. La proposta riduce la frammentazione delle regole, stabilendo un insieme comune di regole fondamentali per sette fondi:
·FC:
Fondo di coesione
·FEAMP:
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
·FESR:
Fondo europeo di sviluppo regionale
·FSE+:
Fondo sociale europeo Plus
·AMIF:
Fondo Asilo e migrazione
·BMVI:
Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
·ISF:
Fondo per la Sicurezza interna
Le proposte prevedono come data di applicazione il 1º gennaio 2021 e sono riferite a un'Unione di 27 Stati membri, vista la notifica del Regno Unito, pervenuta il 29 marzo 2017 al Consiglio europeo, dell'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'EURATOM, in base all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione dia esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, in conformità alle disposizioni dei regolamenti basati sull'articolo 322 del TFUE. L'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti. Il principio di sussidiarietà non si estende alle regole finanziarie, per le quali è chiaro che solo l'Unione è abilitata o tenuta ad agire.
Gli interventi dell'UE a mezzo dei fondi strutturali e di investimento europei si basano sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.
L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.
Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, e sull'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del TFUE. Il regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE. Il regolamento che istituisce il Fondo per la Sicurezza interna si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 317 del TFUE contiene la base giuridica della serie comune di regole che riguardano l'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri. L'articolo 322 del TFUE ne definisce l'ambito e le procedure per istituirla.
La sussidiarietà e la proporzionalità dei singoli fondi citati sono esposte nelle relazioni di ciascun fondo. Il presente regolamento apporta però ulteriori contributi:
·in termini di sussidiarietà, promuovendo la gestione concorrente: i programmi non sono gestiti direttamente dalla Commissione europea, bensì attuati in partenariato con gli Stati membri;
·in termini di proporzionalità, attraverso l'unificazione e il consolidamento delle regole (e quindi la riduzione dell'onere per i portatori di interessi).
L'articolo 11 del TFUE dichiara che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile: tale tema è affrontato nel presente regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
I vari fondi dispongono di valutazioni proprie e molti dei risultati sono rilevanti in particolar modo per i regolamenti specifici. Sono riportati nel seguito i principali risultati applicabili al regolamento sulle disposizioni comuni.
1. Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Questo è uno dei risultati principali e si è presentato ripetutamente nella valutazione di tutti i fondi.
·Le valutazioni ex post del FESR e del Fondo di coesione hanno riscontrato un'eccessiva complessità dei sistemi di gestione, controllo e audit, che ha causato incertezza amministrativa e ritardi nell'attuazione. La complessità è stata particolarmente sentita nei paesi dell'UE-15, ove i finanziamenti erano relativamente minori, elemento che ha suggerito la necessità della proporzionalità.
·La valutazione del FSE ha riscontrato la necessità di semplificare il panorama dei finanziamenti (ossia la gamma e la varietà degli strumenti) e il processo di attuazione.
·Anche la valutazione del FEAMP ha rilevato che gli oneri amministrativi erano eccessivi. Nella fase di domanda essi costituivano un disincentivo alla richiesta di sostegno. Inoltre la complessità di determinati progetti sembra aver creato disincentivi per i beneficiari potenziali, in particolare nei casi in cui era coinvolta una vasta rete di partner.
·Le valutazioni intermedie delle componenti pertinenti dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF hanno anch'esse riscontrato la necessità di una semplificazione. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.
A tale tema viene data risposta in tutto il testo del regolamento sulle norme comuni. Ne sono esempi degni di nota il titolo V (ad esempio, opzioni semplificate in materia di costi, pagamenti in base a condizioni, eliminazione delle regole specifiche per i grandi progetti e gli investimenti che generano entrate) e il titolo VI (controllo e audit semplificati e più proporzionati).
2. La necessità di flessibilità per rispondere alle esigenze emergenti
·La valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva costituito uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.
·La valutazione ex post del FSE ha indicato la flessibilità come uno degli aspetti più bisognosi di miglioramento.
·Le valutazioni intermedie dei programmi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF indicano che tali fondi hanno fornito una risposta adeguata alle crisi migratoria e della sicurezza. Sono però necessari meccanismi più flessibili per assegnare i finanziamenti.
A tale tema sono dedicati il titolo III (che consente trasferimenti relativamente modesti senza necessità di modificare i programmi) e il titolo II (le dotazioni dei programmi sono stabilite per i primi 5 anni e successivamente, per gli ultimi 2 anni, in base a un riesame); le norme di complementarità per l'AMIF, il BMVI e l'ISF sono delineate nei regolamenti specifici dei fondi. Inoltre anche la possibilità di utilizzare la garanzia InvestEU aumenta la flessibilità a favore degli Stati membri.
3. Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF)
·La valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione ha rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere più efficienti nel finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.
·La valutazione intermedia dell'EaSI ha riscontrato che l'eterogeneità delle regole rendeva difficile sfruttare le complementarità tra i fondi. La valutazione ha raccomandato di snellire e allineare le regole sugli SF.
Tale punto trova risposta nel titolo V che semplifica l'attuazione degli SF, allineando molte delle disposizioni a quelle per le sovvenzioni.
•Consultazioni pubbliche
La Commissione ha effettuato le seguenti consultazioni pubbliche.
·I fondi UE nel settore della politica di coesione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).
·Una consultazione dei portatori di interessi nel contesto della valutazione ex post del FEAMP (da febbraio a maggio 2016).
·I fondi UE nel settore della migrazione (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).
·I fondi UE nel settore della sicurezza (dal 10 gennaio 2018 al 9 marzo 2018).
Le consultazioni dei portatori di interessi hanno avuto risultati non dissimili da quelli delle valutazioni ex post: la principale conclusione rilevante per il regolamento sulle disposizioni comuni riguarda la semplificazione (in particolare in termini di procedure di audit e di controllo), seguita dalla flessibilità.
·Nella consultazione sulla politica di coesione i portatori di interessi hanno indicato le procedure complesse come l'ostacolo di gran lunga più problematico, seguito dalle macchinose prescrizioni in materia di audit e controllo, dall'assenza di flessibilità, dalla difficoltà di assicurare la sostenibilità finanziaria e dai ritardi dei pagamenti.
·Per il FEAMP la complessità della realizzazione amministrativa è considerata il difetto maggiore e molti portatori di interessi invocano una semplificazione radicale e flessibilità. La logica degli interventi è considerata troppo rigida e tale da non permettere agli Stati membri di tenere presenti le proprie specificità.
·Le consultazioni nei settori della migrazione e della sicurezza hanno rilevato che i rispondenti sono nettamente a favore di un'esecuzione più semplice e di maggiore flessibilità (in particolare in relazione alla capacità di reagire alle crisi della migrazione e della sicurezza).
Le preoccupazioni espresse dai portatori di interessi trovano risposta nelle diverse misure di semplificazione in tutto il testo del regolamento (cfr. infra).
•Competenza tecnica e costi amministrativi
In termini di competenza tecnica è stato convocato un gruppo ad alto livello di esperti per discutere la semplificazione della politica di coesione. Il gruppo è giunto alle seguenti conclusioni.
·Allineamento delle regole tra i fondi UE. Tale tema trova parziale risposta nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
·Meno norme, più chiare e concise. Come già osservato, il presente regolamento comprende numerose semplificazioni.
·Sussidiarietà e proporzionalità effettive: fare affidamento in misura molto maggiore sui sistemi e sulle procedure di gestione e controllo a livello nazionale. Tale punto è affrontato nel titolo VI (cfr. infra).
·Quadro di riferimento stabile ma flessibile: non è necessario procedere a nuove nomine istituzionali per il prossimo periodo di programmazione. Dovrebbe anche essere più facile modificare i programmi. Questi punti trovano risposta rispettivamente nei titoli VI e III.
·Principio dell'audit unico: estensione del principio dell'audit unico. Tale punto è affrontato nel titolo VI.
Esistono infatti indizi di notevoli costi amministrativi correlati al FESR e al Fondo di coesione, che uno studio recente valuta al 3 % dei costi medi di programma per il FESR e al 2,2 % per il Fondo di coesione. Gli oneri amministrativi per i beneficiari (tra cui le PMI) sono maggiori.
Molte delle semplificazioni nel regolamento sulle disposizioni comuni sono difficili da quantificare finanziariamente in anticipo, ma lo studio ha espresso le stime seguenti.
·Il maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (o ai pagamenti in base a condizioni) per il FESR e il Fondo di coesione potrebbe ridurre notevolmente i costi amministrativi totali, anche del 20-25 % se tali opzioni sono applicate in tutti i casi.
·Un approccio più proporzionato al controllo e agli audit comporterebbe una riduzione importante del numero di verifiche e degli oneri di audit per i programmi "a basso rischio", riducendo in tal modo i costi amministrativi per il FESR e il Fondo di coesione del 2-3 % e i costi dei programmi interessati in misura molto maggiore.
•Valutazione d'impatto
Il regolamento stesso non è soggetto alla valutazione d'impatto in quanto esso stabilisce disposizioni comuni e un meccanismo di attuazione per altri settori di intervento. I relativi fondi sono corredati ciascuno della pertinente valutazione d'impatto.
•Coesione elettronica e scambio di dati
Per i programmi del periodo 2014-2020, tranne che per quelli che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti della raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi alla Commissione, il che significa che la piattaforma di dati aperti (Open Data platform) sarà aggiornata quasi in tempo reale.
I dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in modo analogo in formato elettronico su un sito web dedicato, gestito dall'autorità di gestione. In tal modo sarà assicurata maggiore visibilità ai successi conseguiti, oltre a una comunicazione migliore.
•Diritti fondamentali
Introducendo una condizione abilitante che consiste nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il regolamento avrà un'incidenza positiva sul rispetto e sulla protezione di tutti i diritti fondamentali nella gestione di tutti i sette fondi.
Il rispetto delle norme di legge è oggetto di un regolamento autonomo basato sull'articolo 322 del TFUE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede una dotazione di 330 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2021-2027.
Dotazioni del FESR, del FC e del FSE+ per il periodo 2021-27 in milioni
Totale della politica di coesione
|
330 624
|
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
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200 629
|
·Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita
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190 752
|
·Cooperazione territoriale europea
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8 430
|
·Regioni ultraperiferiche e zone a bassa densità di popolazione
|
1 447
|
Fondo di coesione (FC)
|
41 349
|
·di cui contributo al MCE - Trasporti
|
10 000
|
Fondo sociale europeo+(1)
|
88 646
|
(1) Tale cifra non comprende l'importo per la sanità, l'occupazione e l'innovazione sociale (1 042 000 000 EUR).
Si tratta delle rubriche finanziarie principali di cui tratta il regolamento sulle disposizioni comuni. La proposta della Commissione per il finanziamento del FEAMP, dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sarà contenuta nei regolamenti specifici dei fondi.
5.SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
Gli obiettivi principali dell'architettura e delle disposizioni del regolamento proposto sono i seguenti.
1.Ridurre notevolmente gli inutili oneri amministrativi a carico dei beneficiari e degli organismi di gestione, preservando un livello elevato di garanzia di legittimità e regolarità. Questo è il principio guida portante della riforma e comprende un gran numero di semplificazioni e allineamenti di vari regolamenti, in particolare in termini di:
i.mantenimento dei sistemi di gestione e controllo (e di altre misure che facilitano l'avvio del programma); maggiore ricorso a "modalità proporzionate", con le quali i programmi a basso rischio possono fare maggiore affidamento sui sistemi nazionali;
ii.ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a pagamenti in base a condizioni;
iii.strumenti finanziari.
2.Aumentare la flessibilità per adeguare gli obiettivi e le risorse dei programmi in risposta al mutamento delle circostanze, anche in termini di contributi volontari a strumenti a gestione diretta a livello di UE.
3.Allineare in maggior misura i programmi alle priorità dell'UE e aumentarne l'efficacia, anche nei modi seguenti:
i.allineando la logica di intervento e segnalazione alle rubriche del QFP e aumentando le concentrazioni sulle aree prioritarie;
ii.rafforzando il collegamento con il processo del semestre europeo;
iii.stabilendo condizioni abilitanti più significative, che devono rimanere soddisfatte durante tutto il periodo di attuazione.
Titolo I: obiettivi e sostegno generale
Il regolamento sulle disposizioni comuni uniforma sette fondi europei attuati in regime di gestione concorrente. L'obiettivo è stabilire un insieme comune di regole semplificate e consolidate, riducendo gli oneri amministrativi per le autorità e i beneficiari dei programmi.
Il documento pone le basi per dare maggiore rilievo alla gestione concorrente e al partenariato, temi presenti in vari regolamenti. L'articolo 5 pone le basi per la gestione concorrente, l'articolo 6 per il partenariato con le autorità regionali e locali, cittadine e pubbliche, i partner economici e le parti sociali, la società civile e gli organismi che promuovono l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere, la non discriminazione e i diritti delle persone con disabilità.
La proposta della Commissione per il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha posto un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, proponendo l'obiettivo generale che il 25 % delle spese dell'UE vadano a favore di azioni per il clima. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell'UE di marcatori climatici al livello opportuno di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.
Per sostenere l'utilizzo massimale delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi riguardanti il clima, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante il processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.
Titolo II: approccio strategico
Nel presente regolamento gli undici obiettivi tematici utilizzati nel periodo 2014-2020 sono stati semplificati e ridotti a cinque obiettivi strategici.
1.Un'Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e intelligente.
2.Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio.
3.Un'Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC.
4.Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
5.Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.
Gli obiettivi strategici dell'AMIF, del BMVI e dell'ISF sono stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi.
Tale semplificazione consente sinergie e flessibilità tra varie componenti di uno stesso obiettivo, eliminando distinzioni artificiose tra diverse politiche che contribuiscono alla realizzazione dello stesso obiettivo. Essa pone inoltre le basi della concentrazione tematica per il FESR e il FSE.
Le "condizionalità ex ante" del periodo 2014-2020 sono sostituite da "condizioni abilitanti". Queste sono in numero minore, più concentrate sugli obiettivi del fondo interessato e, a differenza del periodo 2014-2020, monitorate e applicate durante tutto il periodo. Tale principio sarà rafforzato: gli Stati membri non potranno dichiarare spese relative a specifici obiettivi prima che la condizione abilitante sia soddisfatta. In tal modo si garantirà che tutte le operazioni cofinanziate siano coerenti con il quadro strategico dell'UE.
Per sviluppare ulteriormente la buona pratica dell'orientamento alla performance, si propone di mantenere il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in maniera razionale e più chiara. Analogamente, la condizionalità collegata al semestre europeo è mantenuta ma semplificata. In particolare, le raccomandazioni specifiche per paese saranno tenute presenti almeno in due occasioni nella programmazione: all'inizio della programmazione e durante il riesame intermedio.
Sono mantenute le misure volte a promuovere una sana gestione economica. Le sospensioni però saranno collegate solo agli impegni, non ai pagamenti, al fine di evitare di aggravare situazioni di crisi economica.
Il regolamento sulle disposizioni comuni crea flessibilità per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione. Saranno programmati inizialmente solo i primi 5 anni. Le dotazioni per gli ultimi 2 anni saranno decise in base a un riesame intermedio di ampia portata e approfondito che informerà la corrispondente riprogrammazione nel 2025. Il riesame rivedrà le priorità e gli obiettivi iniziali dei programmi, tenendo presenti: i progressi nel conseguimento degli obiettivi compiuti entro la fine del 2024; i cambiamenti della situazione socioeconomica; le nuove sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese. Tale approccio si basa sui concetti di quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e di riserva di efficacia dell'attuazione, rinforzando anche ulteriormente l'elemento di performance della politica, anche ricorrendo alla riprogrammazione. La riserva di efficacia dell'attuazione è però abolita.
Le sinergie tra i diversi strumenti dell'UE sono incoraggiate tramite il processo di pianificazione strategica, che individuerà gli obiettivi comuni e le aree di attività comuni nei diversi programmi, ad esempio con la politica agricola comune (PAC), Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il programma Europa digitale, il programma Erasmus+, il fondo InvestEU, LIFE, Erasmus+ e con lo strumento per la dimensione internazionale.
Titolo III: programmazione
Il contenuto dei programmi sarà più razionale e strategico. Per armonizzare e accelerare il processo di programmazione e attuazione all'inizio del periodo, è allegato al presente regolamento un modello comune per i programmi di FESR, Fondo di coesione, FSE+ e FEAMP e un modello separato per AMIF, BMVI e ISF. Per rendere la programmazione più flessibile si stabilirà una soglia del 5 % a livello di priorità, al di sotto della quale sarà possibile modulare le dotazioni all'interno del programma senza la necessità di modificare formalmente il programma.
In risposta a sfide specifiche a livello subregionale e locale, il regolamento introduce un approccio semplificato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (tra cui la possibilità di designare un fondo capofila, riducendo gli oneri amministrativi per i beneficiari). Il regolamento sulle disposizioni comuni inoltre armonizza l'approccio ad altri strumenti territoriali, tra cui gli investimenti territoriali integrati esistenti.
Il regolamento comprende anche disposizioni per consentire il trasferimento volontario di risorse ai cinque comparti degli strumenti InvestEU in modo da poter beneficiare di un meccanismo di garanzia a livello del bilancio UE. Gli Stati membri potrebbero inoltre chiedere il trasferimento di un importo fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta. Tale disposizione dovrebbe agevolare il conseguimento degli obiettivi dei programmi durante l'attuazione.
L'approccio all'assistenza tecnica degli Stati membri è stato semplificato. È stato introdotto un meccanismo a tasso forfettario che permette di integrare ogni pagamento intermedio di una percentuale compresa tra il 2,5 % e il 6 % secondo il fondo, che crea quindi un collegamento tra il pagamento dell'assistenza tecnica e i progressi dell'attuazione. Possono inoltre continuare le azioni volte allo sviluppo di capacità amministrative sotto forma di pagamenti in base a condizioni.
Titolo IV: sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione
I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020, tranne per i fondi che hanno preceduto l'AMIF, il BMVI e l'ISF, è stato imposto un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione nonché tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare il progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente e ogni due mesi, il che significa che la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata quasi in tempo reale.
Si propone di attribuire un ruolo più incisivo ai comitati di sorveglianza per supervisionare la performance dei programmi e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico.
Per tutti i fondi, la verifica annuale della performance sarà l'occasione di un dialogo strategico sulle tematiche principali dell'attuazione e della performance dei programmi. Le trasmissioni frequenti di dati consentono una semplificazione del processo di verifica della performance. Per i fondi della politica di coesione, ciò permette di eliminare la relazione annuale: la riunione annuale di riesame si svolgerà in base ai risultati più recenti e alla serie limitata di informazioni qualitative presentate.
Sono state rafforzate le responsabilità delle autorità di programma e dei beneficiari per quanto riguarda la visibilità e la comunicazione. Prescrizioni comuni in materia di comunicazione, trasparenza e visibilità garantiscono azioni di comunicazione più coerenti, efficaci ed efficienti.
Saranno effettuate valutazioni in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per le valutazioni d'impatto delle diverse opzioni per la realizzazione di altre azioni. Le valutazioni esamineranno gli effetti dei programmi sul campo, in base agli indicatori e ai target finali del programma e a un'analisi dettagliata del grado di rilevanza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto dell'UE che esso apporta e della sua coerenza con altre politiche dell'UE. Le valutazioni descriveranno gli insegnamenti tratti, i problemi rilevati e le possibilità di migliorare ulteriormente le azioni e il loro impatto.
Titolo V: sostegno finanziario
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento sulle disposizioni comuni sistematizza e aumenta il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, ossia rimborso forfettario, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie. Per facilitare l'applicazione di tali opzioni il regolamento sulle disposizioni comuni semplifica le regole e i metodi di calcolo, mettendo a disposizione più opzioni pronte all'uso sulla base della proposta omnibus della Commissione.
Anche l'opzione dei pagamenti in base a condizioni contribuirà all'orientamento basato sulla performance, consentendo che i pagamenti siano basati su realizzazioni effettuate e verificate.
Gli strumenti finanziari costituiranno un importante meccanismo di attuazione per gli investimenti del periodo 2021-2027 che generano entrate o risparmi; le disposizioni che ne regolano l'uso sono state snellite e aggiornate per garantire un'attuazione migliore e più facile oltre a un'impostazione più semplice.
·Gli strumenti finanziari saranno più integrati nel processo di programmazione e attuazione fin dall'inizio e la valutazione ex ante sarà razionalizzata di conseguenza.
·Le autorità di gestione avranno le stesse opzioni di base flessibili per l'attuazione - gestione sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o gestione da parte dell'autorità di gestione - ma le relative condizioni sono state semplificate.
·Sarà possibile combinare risorse dell'UE seguendo lo stesso insieme di regole; non vi sarà più la moltiplicazione di regole diverse applicate a situazioni analoghe.
·Viene proposta flessibilità per la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.
·Le regole di ammissibilità sono state chiarite e le norme in materia di costi e commissioni di gestione sono state semplificate pur conservando il rapporto con la performance per incoraggiare una gestione efficiente.
·Le regole sui pagamenti sono state semplificate notevolmente pur conservando l'importantissima correlazione tra i pagamenti agli strumenti finanziari e gli esborsi corrispondenti ai destinatari finali.
·I rientri di capitale e il riutilizzo dei fondi sono stati semplicemente codificati per rendere più scorrevole il passaggio da un periodo al successivo.
·Non vi saranno relazioni aggiuntive distinte riguardanti gli strumenti finanziari, che sono inseriti nello stesso sistema di tutte le altre forme di finanziamento.
Vi sono semplificazioni ulteriori.
·La combinazione di diversi fondi - e di strumenti finanziari e sovvenzioni - è codificata in regole semplici.
·Non vi saranno più regole specifiche per gli investimenti che generano entrate.
·Non vi sarà l'iter relativo ai grandi progetti (i progetti strategici saranno invece seguiti dal comitato di sorveglianza).
·La concessione di fondi sarà semplificata, ad esempio mediante l'approccio basato sul marchio di eccellenza.
Per evitare un'improduttiva concorrenza tra sovvenzioni, sono state rese più severe le disposizioni relative alla delocalizzazione delle imprese.
Titolo VI: gestione e controllo
I compiti e le responsabilità dei diversi organismi del sistema di gestione e controllo sono esposti con maggior chiarezza. Non vi è alcun obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti e regole più semplici per l'individuazione di organismi nuovi.
I requisiti di ammissibilità aiuteranno a garantire che siano ammesse al sostegno solo operazioni di qualità, tali da apportare il massimo contributo al conseguimento degli obiettivi concordati, con il miglior rapporto costi-benefici. Si propone inoltre di verificare sistematicamente se l'operazione è sostenibile sotto l'aspetto finanziario e se lo screening ambientale abbia rispettato le prescrizioni più recenti.
Il numero di controlli e audit sarà notevolmente ridotto. In tal modo si ridurranno gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità del programma e sui beneficiari. In aggiunta alle misure di riduzione degli oneri di audit dei titoli precedenti, il presente titolo riduce ulteriormente l'onere grazie alle modalità seguenti.
·Estensione del principio dell'audit unico.
·Riduzione dei controlli.
·Per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di audit ai fini dell'affidabilità.
Le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte Europa non dovranno superare un altro processo di domanda e selezione se sono coerenti con la strategia di specializzazione intelligente del programma. In tal modo si riducono gli oneri per i gestori e i beneficiari. Tale approccio potrebbe essere esteso per analogia ad altri strumenti dell'UE come LIFE+ o Erasmus+.
Titolo VII: gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie
Il sistema degli acconti annuali è mantenuto, compresa la ritenuta del 10 % degli importi dichiarati per i pagamenti intermedi. La presentazione delle domande di pagamento seguirà un calendario regolare e avrà luogo quattro volte all'anno. I conti pari a zero non richiederanno una procedura specifica.
La stessa sezione comprende le regole di disimpegno. Poiché sarà più facile ridurre i ritardi dei programmi grazie alla semplificazione, e al fine di promuovere la sana gestione finanziaria oltre all'attuazione tempestiva, il regolamento comprende una regola "n+2". Per lo stesso motivo il livello di prefinanziamento è stato ridotto a un pagamento annuale dello 0,5 % in rapporto al sostegno totale a carico dei fondi. In tale contesto, al fine di garantire sufficienti risorse può essere necessario un riesame delle disposizioni sul prefinanziamento annuale del periodo 2014-2020 per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP.
Titolo VIII: quadro finanziario
Tale titolo stabilisce le dotazioni finanziarie e il cofinanziamento in base alle categorie di regioni e si applica al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione.
Il regolamento sulle disposizioni comuni riporta inoltre i tassi di cofinanziamento per questi tre fondi ai livelli precedenti la crisi finanziaria. I tassi di cofinanziamento dell'Unione erano aumentati per questi tre fondi nel periodo 2007-2013. Si trattava di una risposta alla crisi finanziaria al fine di mantenere investimenti essenziali in un periodo di restrizioni dei bilanci pubblici. Tassi elevati di cofinanziamento dell'UE non sono più necessari, mentre tassi modesti promuovono il senso di titolarità. Tassi inferiori di cofinanziamento dell'UE peraltro aumentano complessivamente il bilancio della politica di coesione, se si tiene conto dei contributi nazionali. Ciò aumenta la flessibilità degli Stati membri, in quanto si potrebbero stabilire in modo flessibile i tassi di cofinanziamento da applicare a livello di programma e di priorità.
Titolo IX: delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali
Al fine di garantire l'avvio tempestivo dell'attuazione nel prossimo periodo, tutte le disposizioni legislative necessarie saranno incluse nel pacchetto legislativo (nel regolamento sulle disposizioni comuni o nei regolamenti specifici di ciascun fondo).
Va osservato che il numero di conferimenti di poteri è stato ridotto notevolmente e mantenuto al minimo possibile. In tal modo si preverranno possibili ritardi nel redigere e adottare atti di diritto derivato. Si assicurano inoltre la coerenza interna delle disposizioni legislative e la prevedibilità per i portatori di interessi, dato che tutte le norme dell'UE applicabili sono reperibili insieme.
Sono introdotte condizioni riguardanti le operazioni attuate in modo scaglionato al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto sulle circostanze in cui lo scaglionamento è accettato.
2018/0196 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 322, paragrafo 1, lettera a), e 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
visto il parere della Corte dei conti,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari.
(2)Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), il Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), del Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), del Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ("BMVI"), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i "fondi"), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMP.
(3)Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti ("regolamenti specifici dei fondi") per integrare le disposizioni del presente regolamento.
(4)Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.
(5)È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea ("TUE") e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.
(6)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
(7)Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri siano incompleti o non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano le prescrizioni normative.
(8)Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei fondi.
(9)Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima.
(10)Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario"). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
(11)Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi.
(12)A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU.
(13)Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il "periodo di programmazione") gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
(14)Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio.
(15)L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono essere inseriti nei programmi a titolo di parti.
(16)Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro.
(17)Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
(18)Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla.
(19)Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024. Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(20)Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.
(21)È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento CTE") dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
(22)Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.
(23)Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati ("ITI"), lo sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico "Un'Europa più vicina ai cittadini" a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione.
(24)Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un "fondo capofila".
(25)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno.
(26)È opportuno chiarire che, quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti concreti intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione.
(27)Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza. Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro.
(28)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno.
(29)Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi.
(30)Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto.
(31)Le autorità, i beneficiari e tutti coloro che sono interessati ai programmi negli Stati membri dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni vere, accurate e aggiornate. Affinché le prescrizioni possano essere vincolanti le autorità di programma e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.
(32)Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(33)Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari.
(34)Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato.
(35)Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.
(36)Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura.
(37)Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni portate a termine. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una calamità naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta ad una calamità.
(38)Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità.
(39)Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
(40)Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
(41)Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerente con gli obiettivi strategici perseguiti.
(42)La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi minimi obbligatori delle valutazioni ex ante e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi della valutazione ex ante eseguita per il periodo 2014-2020, aggiornata secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.
(43)Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno ausiliario mediante sovvenzioni, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino il doppio finanziamento in questi casi.
(44)Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie.
(45)Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.
(46)Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria un tecnologia nuova.
(47)Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.
(48)Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un numero notevole di funzioni, è opportuno stabilire più dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione dei progetti, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le operazioni selezionate dovrebbero rispettare i principi orizzontali.
(49)Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.
(50) Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit.
(51)L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.
(52)Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.
(53)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.
(54)Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.
(55)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario obbligatorio di domande di pagamento trimestrali. I versamenti della Commissione dovrebbero continuare a essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa concludere che i conti siano completi, accurati e veritieri.
(56)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.
(57)Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello dello Stato membro e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.
(58)Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 e n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF.
(59)Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.
(60)Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo ("RNL") pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
(61)Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione.
(62)Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi.
(63)I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE] continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine.
(64)Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
(65)Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, in via di principio le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero consentire trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro.
(66)Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero "PEACE PLUS" dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
(67)Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27.
(68)Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, la pista di controllo, i sistemi elettronici per lo scambio di dati, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di affidabilità di gestione, per il parere di audit, per la relazione annuale di controllo, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.
(69)Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
(70)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(71)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione riguardanti il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità, i dati elettronici da registrare e conservare e il modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sebbene tali atti siano di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva in quanto essi stabiliscono solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.
(72)Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altre norme applicabili al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 pare estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti.
(73)Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo.
(74)Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I
Obiettivi e regole generali relative al sostegno
CAPO I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento stabilisce:
(a)le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), al Fondo Asilo e migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna ("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") (i "fondi");
(b)le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP.
2.Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
3.Gli articoli 4 e 10, capo III del titolo II, il capo II del titolo III e il titolo VIII non si applicano all'AMIF, all'ISF e al BMVI.
4.Il titolo VIII non si applica al FEAMP.
5.L'articolo 11 del capo II e l'articolo 15 del capo III del titolo II, il capo I del titolo III, gli articoli da 33 a 36 e l'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del capo I, l'articolo 39 del capo II, l'articolo 45 del capo III del titolo IV, gli articoli 67, 71, 73 e 74 del capo II e il capo III del titolo VI non si applicano ai programmi Interreg.
6.I regolamenti specifici di ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole complementari al presente regolamento senza contraddirlo. In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici di ciascun fondo, è preminente il presente regolamento:
(a)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FESR e Fondo di coesione");
(b)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FSE+");
(c)Regolamento (UE) […] (il regolamento "CTE");
(d)Regolamento (UE) […] (il regolamento "FEAMP");
(e)Regolamento (UE) […] (il regolamento "AMIF");
(f)Regolamento (UE) […] (il regolamento "ISF");
(g)Regolamento (UE) […] (il regolamento "BMVI");
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"pertinenti raccomandazioni specifiche per paese": le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio;
(2)"diritto applicabile": il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
(3)"operazione":
(a)un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
(b)nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
(4)"operazione di importanza strategica": operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;
(5)"priorità": nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, un obiettivo specifico; nel contesto del FEAMP significa una "tipologia di settori di sostegno" di cui alla nomenclatura stabilita all'allegato III del regolamento FEAMP;
(6)"obiettivo specifico": nel contesto del FEAMP, significa "settore di sostegno" di cui all'allegato III del regolamento FEAMP;
(7)"organismo intermedio": qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;
(8)"beneficiario":
(a)un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;
(b)nel contesto dei partenariati pubblico-privato ("PPP"), l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla;
(c)nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
(d)nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
(9)"fondo per piccoli progetti": un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti di volume finanziario modesto;
(10)"target finale": valore concordato in anticipo da conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
(11)"target intermedio": valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
(12)"indicatore di output": indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;
(13)"indicatore di risultato": indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;
(14)"operazione PPP": operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità a un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale;
(15)"strumento finanziario": struttura per la fornitura di prodotti finanziari;
(16)"prodotto finanziario": investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) [...] (il "regolamento finanziario");
(17)"destinatario finale": persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;
(18)"contributo del programma": sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;
(19)"organismo che attua uno strumento finanziario": organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;
(20)"fondo di partecipazione": fondo istituito da un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare strumenti finanziari mediante uno o più fondi specifici;
(21)"fondo specifico": fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire prodotti finanziari a destinatari finali;
(22)"effetto leva": l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;
(23)"coefficiente di moltiplicazione": nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;
(24)"costi di gestione": costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;
(25)"commissioni di gestione": prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico, ed eventualmente tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;
(26)"delocalizzazione": trasferimento dell'attività o di attività simile o di sua parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
(27)"contributo pubblico": qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
(28)"periodo contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;
(29)"irregolarità": qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita;
(30)"carenza grave": carenza del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma, in base alla quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito chiave tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X, oppure a due o più degli altri requisiti chiave sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;
(31)"tasso di errore totale": la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione;
(32)"tasso di errore residuo": il tasso di errore totale, meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit nei propri audit delle operazioni;
(33)"operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
(34)"unità di campionamento": una delle unità - che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una richiesta di pagamento di un beneficiario - nelle quali una popolazione viene suddivisa ai fini del campionamento;
(35)"conto di garanzia": nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante e/o dopo il periodo di ammissibilità;
(36)"partecipante": persona fisica che trae beneficio da un'operazione ma che non riceve sostegno finanziario dai fondi;
(37)"immunizzazione dagli effetti del clima": processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, o a norme riconosciute a livello internazionale.
Articolo 3
Calcolo dei termini per le azioni della Commissione
Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità alle prescrizioni del presente regolamento o ai regolamenti specifici dei fondi interessati.
Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.
CAPO II
Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi
Articolo 4
Obiettivi strategici
1.Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:
(a)un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente;
(b)un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi;
(c)un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC;
(d)un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
(e)un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
2.Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo i seguenti obiettivi:
(a)"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e
(b)"Cooperazione territoriale europea" (Interreg), con il sostegno del FESR.
3.Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I.
4.Gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione.
Articolo 5
Gestione concorrente
1.Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il "regolamento finanziario").
2.La Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario.
3.La Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in regime di gestione indiretta.
Articolo 6
Partenariato e governance a più livelli
1.Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti:
(a)le autorità cittadine e altre autorità pubbliche;
(b)i partner economici e le parti sociali;
(c)i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, i partner ambientali e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione.
2.Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34.
3.L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione.
4.Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi.
Titolo II
Approccio strategico
CAPO I
Accordo di partenariato
Articolo 7
Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato
1.Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
2.Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente.
3.L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale.
4.Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità al modello predisposto nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.
5.I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
Articolo 8
Contenuto dell'accordo di partenariato
L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:
(a)gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
(b)per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a):
i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU;
ii) coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
iii) le complementarità tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE;
(c)la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale, rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica;
(d)se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105;
(e)gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni;
(f)l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;
(g)una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi.
Per quanto riguarda l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.
Articolo 9
Approvazione dell'accordo di partenariato
1.La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
2.La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3.Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato.
5.Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accordo di partenariato viene incluso in un programma, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva detto programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato.
Articolo 10
Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati tramite InvestEU
1.Gli Stati membri possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP contribuiscono a InvestEU, da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati. Tali contributi non configurano trasferimenti di risorse di cui all'articolo 21.
2.Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.
3.Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro.
4.Se entro il 31 dicembre 2021 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente.
L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.
5.Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un programma o diversi programmi e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma.
6.Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente , lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.
7.Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari.
8.La Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli importi non utilizzati per InvestEU per l'anno in cui è approvata la corrispondente modifica del programma. Non si possono iscrivere nuovamente in bilancio importi a tale titolo per anni successivi al 2027.
Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui il contributo è stato iscritto nuovamente in bilancio.
CAPO II
Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Articolo 11
Condizioni abilitanti
1.Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente ("condizioni abilitanti").
L'allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.
L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.
2.In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione.
3.Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione.
4.Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione.
Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese.
5.Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando la Commissione non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4.
Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.
6.Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.
Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.
7.L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.
Articolo 12
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
1.Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.
Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:
(a)indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;
b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.
2.I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c), punto vii),] del regolamento FSE+.
3.I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo [33, paragrafo 3)] del regolamento finanziario.
Articolo 13
Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
1.Le metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprendono:
(a)i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
(b)i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
(c)i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2.Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali metodologie.
Articolo 14
Riesame intermedio
1.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
(a)le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
(b)la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata;
(c)i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;
(d)i risultati dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, se applicabile.
2.Lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1. Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1.
Il programma riveduto comprende:
(a)le dotazioni di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027;
(b)i target finali riveduti o nuovi;
(c)le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.
3.Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell'anno di approvazione del programma.
CAPO III
Misure collegate a una sana gestione economica
Articolo 15
Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica
1.La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:
a)sostenere l'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
b)sostenere l'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.
2.Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.
3.Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.
4.Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.
5.Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro il limite di tempo di cui all'articolo [19, paragrafo 4].
6.Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.
7.La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:
(a)se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
(b)se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
(c)se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
(d)se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
(e)se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.
In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.
8.Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.
La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
9.L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.
10.La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:
(a)nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);
(b)nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;
(c)in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);
(d)nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).
In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.
11.Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:
(a)se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
(b)se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
(c)se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
(d)se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.
Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) […] (regolamento QFP)].
Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.
Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.
Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.
12.La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.
La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.
13.I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+.
Titolo III
Programmazione
CAPO I
Disposizioni generali sui fondi
Articolo 16
Preparazione e presentazione dei programmi
1.Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2.Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato.
3.Gli Stati membri redigono i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato V.
Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI lo Stato membro redige i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato VI.
Articolo 17
Contenuto dei programmi
1.Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.
2.Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico.
Per i programmi sostenuti dal FEAMP ciascuna priorità può corrispondere a uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi specifici corrispondono ai settori di sostegno definiti nell'allegato [III] del regolamento FEAMP.
Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma è composto da obiettivi specifici.
3.Ciascun programma espone:
(a)una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:
i) le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP;
ii)i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno;
iii)le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro;
iv)le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance;
v)gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;
vi)le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
vii)per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione;
(b)la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;
(c)per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
(d)per ciascun obiettivo specifico:
i)le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
ii)gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
iii)i principali gruppi di destinatari;
iv)i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
v)le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
vi)l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
vii)le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;
(e)il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;
(f)un piano di finanziamento che contenga:
i)una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;
ii)una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
iii)per i programmi sostenuti dal FEAMP, una tabella che specifichi per ciascuna tipologia di settore di sostegno l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;
iv)per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;
(g)le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;
(h)per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;
(i)l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
(j)l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione.
Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
4.In deroga al paragrafo 3, lettera d), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono presentate le informazioni seguenti:
(a)descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;
(b)indicazione degli obiettivi operativi;
(c)elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici e operativi;
(d)eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;
(e)gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
(f)ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento.
5.Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici dei fondi.
6.Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025.
7.Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.
Articolo 18
Approvazione dei programmi
1.La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
2.La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3.Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione.
4.La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
Articolo 19
Modifica dei programmi
1.Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2.La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato.
3.Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le osservazioni espresse dalla Commissione.
4.La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5.Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii) o punto iii) o punto iv), a seconda dei casi.
6.Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7.Per i programmi sostenuti dal FEAMP le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.
Articolo 20
Sostegno congiunto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione
1.Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".
2.Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione.
Articolo 21
Trasferimento di risorse
1. Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta.
2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3.Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate e accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti.
4. La Commissione può opporsi a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora esso possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.
5. Possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.
CAPO II
Sviluppo territoriale
Articolo 22
Sviluppo territoriale integrato
Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:
(a)investimenti territoriali integrati;
(b)sviluppo locale di tipo partecipativo;
(c)un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).
Articolo 23
Strategie territoriali
1.Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:
(a)l'area geografica interessata dalla strategia;
(b)l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
(c)la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;
(d)la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia.
Possono comprendere anche l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno.
2.Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale.
3.Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.
Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.
4.Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione.
5.Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.
Articolo 24
Investimenti territoriali integrati
1.Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").
2.L'autorità di gestione provvede affinché il sistema elettronico del programma o dei programmi consenta l'individuazione delle operazioni e, degli output e dei risultati che rientrano in un ITI.
Articolo 25
Sviluppo locale di tipo partecipativo
1.Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2.Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
(a)sia concentrato su aree subregionali;
(b)sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
(c)sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;
(d)fornisca sostegno alle attività in rete, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
3.Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.
4.Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.
5.A tale strategia si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.
6.Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità alle regole del regolamento specifico del fondo.
Articolo 26
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
1.Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:
(a)l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;
(b)il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
(c)l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
(d)gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
(e)le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
(f)un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo e programma interessato.
2.Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.
3.Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 27, paragrafo 3, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del programma pertinente o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione dell'ultimo programma interessato.
4.La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.
Articolo 27
Gruppi di azione locale
1.I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).
2.Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3.I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva tutti i compiti seguenti:
(a)sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
(b)redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
(c)preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
(d)selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
(e)sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
(f)valutare l'attuazione della strategia.
4.I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione o dell'organismo pagatore sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
5.Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia.
Articolo 28
Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo
1.Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
(a)sviluppo della capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie;
(b)l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;
(c)la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione.
2.Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.
Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.
CAPO III
Assistenza tecnica
Articolo 29
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1.Su iniziativa della Commissione i Fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.
2.Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti.
3.La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario.
4.A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.
Articolo 30
Assistenza tecnica degli Stati membri
1.Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
2.Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.
3.All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo.
Articolo 31
Finanziamento a tasso forfettario dell'assistenza tecnica degli Stati membri
1.L'assistenza tecnica a ciascun programma è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali indicate nel paragrafo 2 alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi.
2.Le percentuale dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:
(a)per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
(b)per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii), del regolamento FSE+: 5 %;
(c)per il sostegno del FEAMP: 6 %;
(d)per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %.
3.Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento CTE.
Articolo 32
Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri
Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità delle autorità, dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.
Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89.
Titolo IV
Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità
CAPO I
Sorveglianza
Articolo 33
Comitato di sorveglianza
1.Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma ("comitato di sorveglianza") entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.
Lo Stato membro può istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.
2.Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.
3.Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.
4.Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
5.I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c), punto vi),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.
Articolo 34
Composizione del comitato di sorveglianza
1.Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6.
Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.
Lo Stato membro pubblica l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
2.Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
Articolo 35
Funzioni del comitato di sorveglianza
1.Il comitato di sorveglianza esamina:
(a)i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
(b)tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
(c)il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
(d)gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 52, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 53, paragrafo 2;
(e)i progressi compiuti nell'effettuare valutazioni, le sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle constatazioni;
(f)l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
(g)i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinenti;
(h)il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
(i)i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
2.Il comitato di sorveglianza approva:
(a)la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);
(b)le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione;
(c)il piano di valutazione e le relative modifiche;
(d)tutte le proposte dell'autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 21.
Articolo 36
Riesame annuale della performance
1.È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma.
La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.
2.Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.
3.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.
Per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+, le informazioni da fornire sono limitate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).
4.Le conclusioni della riunione annuale di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
5.Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione e informa la Commissione entro tre mesi delle misure adottate.
6.Per i programmi sostenuti dal FEASR, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo.
Articolo 37
Trasmissione di dati
1.L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 0 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.
La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 2030.
Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre.
2.Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e per categoria di regioni e si riferiscono ai seguenti elementi:
(a)il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
(b)i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.
3.Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:
(a)le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
(b)l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
(c)l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
(d)gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 56.
4.I dati presentati in conformità al presente articolo sono affidabili e aggiornati alla fine del mese precedente al mese di presentazione.
5.L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
6.Per i programmi sostenuti dal FEAMP la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello da utilizzare per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 38
Relazione finale in materia di performance
1.Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.
2.La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d).
3.La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa lo Stato membro dell'accettazione della relazione.
4.L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
5.Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 108.
CAPO II
Valutazione
Articolo 39
Valutazioni da parte dello Stato membro
1.L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.
2. L'autorità di gestione svolge inoltre una valutazione per ciascun programma per valutarne gli effetti entro il 30 giugno 2029.
3.L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.
4.L'autorità di gestione dello Stato membro provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5.L'autorità di gestione dello Stato membro redige un piano di valutazione. Il piano di valutazione può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6.L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma.
7.L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
Articolo 40
Valutazione da parte della Commissione
1.La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.
2.La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031.
CAPO III
Visibilità, trasparenza e comunicazione
Sezione I
Visibilità del sostegno dei fondi
Articolo 41
Visibilità
Ciascuno Stato membro provvede:
(a)alla visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
(b)alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.
Articolo 42
Emblema dell'Unione
Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione europea in conformità all'allegato VIII nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
Articolo 43
Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
1.Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.
Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:
(a)le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri; i centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;
(b)altri partner e organismi pertinenti.
2.Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma ("responsabile della comunicazione del programma").
3.La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.
Sezione II
Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi
Articolo 44
Responsabilità dell'autorità di gestione
1.L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
2.L'autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1, almeno un mese prima dell'apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:
(a)area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
(b)obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
(c)tipologia di richiedenti ammissibili;
(d)importo totale del sostegno per l'invito;
(e)data di apertura e chiusura dell'invito.
3.L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni tre mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:
(a)per le persone giuridiche, il nome del beneficiario;
(b)se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
(c)per le operazioni nell'ambito del FEAMP relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;
(d)la denominazione dell'operazione;
(e)lo scopo dell'operazione e gli obiettivi conseguiti;
(f)la data di inizio dell'operazione;
(g)la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
(h)il costo totale dell'operazione;
(i)il fondo interessato
(j)l'obiettivo specifico interessato;
(k)il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
(l)l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
(m)per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
(n)la tipologia di intervento dell'operazione in conformità all'articolo 67, paragrafo 3, lettera g).
I dati di cui alle lettere b), c) e k) del primo comma saranno rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.
Per i programmi sostenuti dal FEAMP, i dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono pubblicati solo se tale pubblicazione rispetta il diritto nazionale sulla protezione dei dati personali.
4.I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.
5.Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.
6.L'autorità di gestione provvede affinché tutti i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano su richiesta messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione, e che siano concessi all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali, e tutti i diritti preesistenti inerenti ad essa in conformità all'allegato VIII.
Articolo 45
Responsabilità dei beneficiari
1.I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:
(a)fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
(b)apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
(c)esponendo al pubblico targhe o cartelloni appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti:
i)operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;
ii)operazioni sostenute dal FSE+, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
(d)per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi;
(e)per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.
Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione.
2.Per i fondi per piccoli progetti il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1.
Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1, lettera c).
3.Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
Titolo V
Sostegno finanziario fornito dai fondi
CAPO I
Forme di contributo dell'Unione
Articolo 46
Forme di contributo dell'Unione ai programmi
Il contributo dell'Unione può assumere una delle seguenti forme:
(a)finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità all'articolo 89, e basato su uno degli elementi seguenti:
i)il soddisfacimento di condizioni;
ii)il conseguimento di risultati;
(b)rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari o dal partner privato delle operazioni PPP e pagate per l'attuazione delle operazioni;
(c)costi unitari in conformità all'articolo 88 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
(d)somme forfettarie in conformità all'articolo 88 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
(e)finanziamento a tasso forfettario in conformità all'articolo 88 che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
(f)una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
CAPO II
Forme di sostegno da parte degli Stati membri
Articolo 47
Forme di sostegno
Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.
Sezione I
Forme di sovvenzioni
Articolo 48
Forme di sovvenzioni
1.Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme:
(a)rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, comprensivi di contributi in natura e ammortamenti;
(b)costi unitari;
(c)somme forfettarie;
(d)finanziamenti a tasso forfettario;
(e)una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.
Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.
Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità alla lettera a) del primo comma.
2.Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
(a)un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
(b)progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;
(c)conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
(d)conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
(e)tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun fondo.
Articolo 49
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso si basa su uno degli elementi seguenti:
(a)un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
(b)un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
(c)un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).
Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c).
Articolo 50
Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
1.I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI i costi soggetti ad appalto pubblico e i costi diretti per il personale dell'operazione sono esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario.
2.Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei seguenti modi:
(a)dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
(b)dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro.
3.Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
4.Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.
5.Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale.
Articolo 51
Finanziamento forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
1.Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti per il personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
2.Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+ e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3.Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi del personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 50, paragrafo 1.
Sezione II
Strumenti finanziari
Articolo 52
Strumenti finanziari
1.Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, nell'ambito di uno o più programmi, a strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.
2.Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato.
3.Il sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione decidano di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.
La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:
(a)l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto;
(b)i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
(c)il gruppo proposto di destinatari finali;
(d)il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.
La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata e può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.
4.Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con qualsiasi forma di contributo dell'Unione, anche dello stesso fondo, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno erogato dagli strumenti finanziari dei fondi, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non va dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.
5.Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari.
6.Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.
7.La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.
Articolo 53
Attuazione degli strumenti finanziari
1.Gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.
2.Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:
(a)investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;
(b)blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.
L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.
Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.
3.I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità al paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:
(a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;
(b)i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.
Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.
4.La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.
5.Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, selezionano i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. Il processo di selezione dei destinatari finali è trasparente, giustificato dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti di interessi.
6.Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.
7.L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56.
Articolo 54
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari
1.Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti fruttiferi presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria.
2.Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno fino alla fine del periodo di ammissibilità.
3.Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità a detta disposizione sono detratti dalle spese ammissibili.
Articolo 55
Trattamento differenziato degli investitori
1.Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti.
2.Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.
Articolo 56
Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi
1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.
CAPO III
Regole di ammissibilità
Articolo 57
Ammissibilità
1.L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi, o in base agli stessi.
2.Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.
Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.
3.Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 102, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.
Per il FSE+ le spese relative a operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.
4.Un'operazione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma.
5.Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità all'articolo 48, paragrafo 2.
6.Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
7.Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.
Per il FESR e il Fondo di coesione ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei fondi.
Se un programma è modificato per dare risposta a una calamità naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.
8.Quando un programma nuovo è approvato nel contesto del riesame intermedio a norma dell'articolo 14, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.
9.Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non vanno dichiarate in uno dei seguenti casi:
(a)sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
(b)sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.
L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni del sostegno.
Articolo 58
Costi non ammissibili
1.I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:
(a)gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
(b)l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per le garanzie, le percentuali indicate si applicano all'importo del prestito sottostante;
(c)l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR.
Per la lettera b), i limiti non si applicano alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.
2.I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.
Articolo 59
Stabilità delle operazioni
1.Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:
(a)cessazione o trasferimento di un'attività produttiva;
(b)cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
(c)una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
2.Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno del FSE+ solo se soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.
3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
Articolo 60
Delocalizzazione
1.Le spese a sostegno di una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 26, non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2.Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Articolo 61
Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni
1.I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
(b)il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
(c)il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
(d)nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
(e)nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).
2.Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
(b)l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a);
(c)i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
(d)all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
Articolo 62
Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari
1.Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:
(a)ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
(b)alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un multiplo dei nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
(c)ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità all'articolo 52, paragrafo 5;
(d)ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.
2.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.
3.Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 3, sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia.
Detta soglia non è applicabile se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione.
4.Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
5.Le spese ammissibili dichiarate in conformità al paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.
Titolo VI
Gestione e controllo
CAPO I
Regole generali riguardanti gestione e controllo
Articolo 63
Responsabilità degli Stati membri
1.Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo una sana gestione finanziaria e i requisiti chiave elencati nell'allegato X.
2.Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi.
3.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.
4.Gli Stati membri assicurano la qualità e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.
5.Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XI, sono conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 76.
6.Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. Su richiesta della Commissione gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.
Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.
7.Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII.
Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.
Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.
8.Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità all'allegato XIII.
9.Dopo l'approvazione del programma e almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro elabora una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità al modello di cui all'allegato XIV. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.
10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 107 per integrare il paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.
11.La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 64
Poteri e responsabilità della Commissione
1.La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.
La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.
2.Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.
3.Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.
4.Agli audit sul posto si applica anche quanto segue.
(a)La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.
(b)Se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
(c)La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro.
(d)La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit.
La Commissione può prorogare di altri tre mesi i termini di cui alle lettere c) e d).
Articolo 65
Autorità del programma
1.Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3,] del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'organismo interessato viene identificato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2.L'autorità di audit è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit.
3.L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4.Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
5.L'organismo che attua il cofinanziamento del programma di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) [Horizon Europe Rules for Participation] è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità al paragrafo 3.
CAPO II
Sistemi di gestione e controllo standard
Articolo 66
Funzioni dell'autorità di gestione
1.L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
(a)selezionare le operazioni in conformità all'articolo 67,
(b)eseguire i compiti di gestione del programma in conformità all'articolo 68;
(c)sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'articolo 69;
(d)supervisionare gli organismi intermedi;
(e)registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
2.Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.
3.Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
4.La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per i dati elettronici da registrare e conservare di cui al paragrafo 1, la lettera e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2.
Articolo 67
Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione
1.Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.
I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.
2.Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.
3.Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:
(a)garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
(b)garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
(c)garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
(d)verifica che il beneficiario disponga delle necessarie risorse finanziarie e dei meccanismi per provvedere ai costi di gestione e di manutenzione;
(e)garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio;
(f)verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
(g)si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento o a un settore di sostegno per il FEAMP;
(h)si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità all'articolo 60 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a);
(i)si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;
(j)garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni.
4.L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.
5.Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o selezionate per il programma cofinanziato nell'ambito di Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.
Si applica il tasso di cofinanziamento dello strumento che ha rilasciato il marchio di eccellenza o del fondo cointeressato al programma, indicato nel documento di cui al paragrafo 4.
6.Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.
Articolo 68
Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione
1.L'autorità di gestione:
(a)esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
i)se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;
ii)se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
(b)garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario;
(c)pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
(d)previene, rileva e rettifica le irregolarità;
(e)conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
(f)redige la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello nell'allegato XV;
(g)fornisce previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quelli successivi entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità all'allegato VII.
In relazione al primo comma, lettera b), non si applica nessuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità all'accordo di partenariato.
2.Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.
Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 92.
3.Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.
4.In deroga al paragrafo 2, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg.
Articolo 69
Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione
L'autorità di gestione:
(a)fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
(b)provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.
Articolo 70
Funzione contabile
1.Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:
(a)redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86;
(b)redigere i conti in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico;
(c)convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.
2.La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
3.In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento CTE può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.
Articolo 71
Funzioni dell'autorità di audit
1.L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2.Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.
3.L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:
(a)un parere di audit annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 7,] del regolamento finanziario e al modello nell'allegato XVI e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
i)la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;
ii)la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
iii)il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo;
(b)una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento finanziario, in conformità al modello nell'allegato XVII, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.
Se l'autorità di audit si avvale di tale parere per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le informazioni richieste al paragrafo 3, lettera b), sono fornite per fondo.
5.L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.
6.La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
Articolo 72
Strategia di audit
1.L'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
2.La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.
Articolo 73
Audit delle operazioni
1.Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
2.Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.
Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.
Il campione di operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI e dal FEAMP copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.
3.Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche sul posto dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.
Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] di detto regolamento.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.
Articolo 74
Modalità di audit unico
1.Nello svolgimento degli audit la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. Evitano la duplicazione di audit di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.
La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.
2.Per i programmi per i quali la Commissione conclude che l'opinione dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.
3.Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.
Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti europea, purché i risultati dell'audit della Corte dei conti europea di tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.
4.In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.
5.I paragrafi 2 e 3 non si applicano:
(a)se esiste un rischio specifico di irregolarità o un indizio di frode;
(b)se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;
(c)se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.
Articolo 75
Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari
1.L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
2.L'autorità di gestione non esegue verifiche sul posto a livello della Banca europea per gli investimenti ("BEI") o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.
3.L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti.
4.L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.
La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende le tematiche indicate nell'allegato XVII.
5.La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità di programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.
Articolo 76
Disponibilità dei documenti
1.Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2.Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.
CAPO III
Affidamento su sistemi di gestione nazionali
Articolo 77
Modalità proporzionate migliorate
Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 78:
(a)in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;
(b)in deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit a un campione statistico di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato;
(c)la Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.
Per la lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.
Articolo 78
Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate
1.Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea.
Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale opzione, esso notifica alla Commissione l'applicazione delle modalità proporzionate di cui all'articolo 77, che prende inizio dal periodo contabile successivo.
2.All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità di cui all'articolo 77, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità proporzionate migliorate si applicano dall'avvio del programma.
3.Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 63, paragrafo 9, e all'articolo 72.
Articolo 79
Modulazione durante il periodo di programmazione
1.Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 78 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, e di adottare azioni correttive.
2.Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.
3.La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 non si applicano più.
Titolo VII
Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie
CAPO I
Gestione finanziaria
Sezione I
Regole contabili generali
Articolo 80
Impegni di bilancio
1.La decisione di approvazione del programma in conformità all'articolo 18 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 3,] del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.
Tale decisione specifica il contributo dell'Unione per fondo e per anno.
2.Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in frazioni annue per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
3.In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.
Articolo 81
Uso dell'euro
Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.
Articolo 82
Rimborso
1.Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità [all'articolo 98 del regolamento finanziario]. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2.Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.
Sezione II
Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri
Articolo 83
Tipologie di pagamenti
I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.
Articolo 84
Prefinanziamento
1.La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i).
2.Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
(a)2021: 0,5 %
(b)2022: 0,5 %
(c)2023: 0,5 %
(d)2024: 0,5 %;
(e)2025: 0,5 %
(f)2026: 0,5 %
Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.
3.In deroga al paragrafo 2, per i programmi Interreg le regole specifiche sul prefinanziamento sono stabilite nel regolamento CTE.
4.La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.
5.Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.
Articolo 85
Domande di pagamento
1.Lo Stato membro presenta al massimo quattro domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 26 dicembre.
L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.
2.Le domande di pagamento non sono ammissibili se non è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto.
3.Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità al modello nell'allegato XIX e comprendono per ciascuna priorità e categoria di regioni:
(a)l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzate nel sistema dell'organismo incaricato della funzione contabile;
(b)l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2;
(c)l'importo totale del contributo pubblico pagato o da pagare, come contabilizzato nei sistemi contabili dell'organismo incaricato della funzione contabile;
4.In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:
(a)se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all'articolo 89, paragrafo 2;
(b)se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all'articolo 88, paragrafo 3;
(c) per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.
5.In deroga al paragrafo 3, lettera c), nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.
Articolo 86
Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento
1.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2, le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2.Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti:
(a)l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;
(b)l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafo 1.
3.La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.
Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.
Articolo 87
Regole comuni per i pagamenti
1.Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione.
2.Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 90 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 94.
3.Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.
4.Se il contributo dell'Unione si esplica nella forma prevista all'articolo 46, lettera a), o se le sovvenzioni si esplicano nelle forme indicate all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) c) e d), la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.
5.Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera inoltre nessuno degli importi seguenti:
(a)il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;
(b)il sostegno dei fondi pagato ai beneficiari;
(c)l'importo richiesto dallo Stato membro.
6. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il [date of adoption of this Regulation]:
(a)lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
(b)
lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del MES, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
(c)
allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.
7. Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.
Articolo 88
Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
1.La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.
2.Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari come indicato all'articolo 46, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.
Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base all'atto delegato di cui al paragrafo 4 o a quanto segue:
(a)un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:
i) dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
ii) dati storici verificati;
iii) l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi;
(b)progetti di bilancio;
(c)norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
(d)norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.
3.Nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica, la Commissione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.
Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.
Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per definire costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al secondo comma del paragrafo 2.
Articolo 89
Finanziamento non collegato ai costi
1.Per avvalersi di un contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La proposta contiene gli elementi seguenti:
(a)l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dal finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi;
(b)la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;
(c)i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;
(d)le unità di misura;
(e)il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;
(f)le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;
(g)gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;
(h)le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all'allegato XI che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati.
2.La decisione della Commissione di approvazione del programma o della richiesta di modifica contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.
3.Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.
Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.
4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo definendo gli importi relativi al finanziamento non collegato ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.
Sezione III
Interruzioni e sospensioni
Articolo 90
Interruzione dei termini di pagamento
1.La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)vi sono indizi di carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
(b)la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.
2.Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3.La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
Articolo 91
Sospensione dei pagamenti
1.La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
(a)lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 90;
(b)esiste una carenza grave;
(c)le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;
(d)esiste un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese;
(e)lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6.
2.La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
CAPO II
Presentazione ed esame dei conti
Articolo 92
Contenuto e presentazione dei conti
1.Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamenti lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti (il "pacchetto di affidabilità") riferiti al periodo contabile precedente come definito all'articolo 2, punto 28:
(a)i conti in conformità al modello nell'allegato XX;
(b)la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f) in conformità al modello dell'allegato XV;
(c)il parere di audit di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) in conformità al modello dell'allegato XVI;
(d)la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) in conformità al modello dell'allegato XVII.
2.Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dello Stato membro interessato.
3.I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:
(a)l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico pagato o da pagare;
(b)gli importi ritirati durante il periodo contabile;
(c)gli importi di contributo pubblico pagati a ciascuno strumento finanziario;
(d)per ciascuna priorità, spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.
4.I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a meno del 2 % il rischio residuo in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese figuranti nei conti.
5.Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:
(a)le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità all'articolo 97;
(b)le spese che sono oggetto di valutazione in corso della legittimità e della regolarità;
(c)gli altri importi necessari per ridurre al 2 % il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti.
Lo Stato membro può inserire le spese di cui alla lettera b) in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.
6.Lo Stato membro può sostituire gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è rilevata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 98.
7.Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38 o l'ultima relazione annuale sull'attuazione per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI.
Articolo 93
Esame dei conti
La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 96.
Articolo 94
Calcolo del saldo
1.Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:
(a)gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
(b)l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile.
2.Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente [all'articolo 177, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.
Articolo 95
Procedura di esame dei conti
1.La procedura di cui all'articolo 96 si applica in uno dei casi seguenti:
(a)l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;
(b)la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.
2.In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità all'articolo 94 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.
Articolo 96
Procedura di esame dei conti in contraddittorio
1.Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, entro un mese.
Se, entro il termine di cui al primo comma:
(a)il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 94 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;
(b)il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2.Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.
3.Se lo Stato membro accetta tale importo entro un mese, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.
4.Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.
5.Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.
CAPO III
Rettifiche finanziarie
Articolo 97
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1.Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.
2.Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.
3.Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.
4.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
5.In deroga ai paragrafi da 1 a 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:
(a)se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello del destinatario finale; solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario;
(b)se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.
Se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.
6.Gli organismi che attuano lo strumento finanziario rimborsano allo Stato membro i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da detti contributi.
Gli organismi che attuano strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
(a)l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
(b)gli organismi che attuano strumenti finanziari hanno rispettato i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità al diritto applicabile e hanno agito con le debite cura professionale, trasparenza e diligenza che incombono a un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
(c)non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
Articolo 98
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
1.La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma se essa conclude che:
(a)esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma;
(b)le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro;
(c)lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 91 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.
Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità all'allegato XXI.
2.Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi.
3.Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
4.La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione entro 12 mesi dall'audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.
Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.
Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica ad una rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettera b).
5.Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.
CAPO IV
Disimpegno
Articolo 99
Principi e regole del disimpegno
1.La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 dicembre del secondo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026.
2.L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire.
3.La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1.
Articolo 100
Eccezioni alle regole di disimpegno
1.L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
(a)le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
(b)non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di sua parte.
Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.
2.Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 26 dicembre.
Articolo 101
Procedura di disimpegno
1.Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.
2.Lo Stato membro dispone di un mese per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
3.Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.
In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.
4.La Commissione modifica la decisione che adotta il programma entro il 31 ottobre.
Titolo VIII
Quadro finanziario
Articolo 102
Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"
1.Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione.
2.Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
(a)regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni meno sviluppate");
(b)regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regione in transizione");
(c)regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 ("regioni più sviluppate").
La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto ("PPA") e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
3.Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
4.La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Articolo 103
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
1.Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630 EUR ai prezzi del 2018.
Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, tale importo è indicizzato in ragione del 2 % annuo.
2.La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII.
Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
3.Lo 0,35 % delle risorse globali, previa deduzione del sostegno al MCE di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
Articolo 104
Risorse per gli obiettivi "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)
1.Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammontano al 97,5 % delle risorse globali (ossia, in totale, 322 194 388 630 EUR) e sono assegnate nel seguente modo:
(a)il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
(b)il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
(c)il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
(d)il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
(e)lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
2.Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.
Nel proprio riesame la Commissione applica il metodo di assegnazione di cui all'allegato XXII in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione.
Successivamente all'adeguamento tecnico la Commissione modifica l'atto di esecuzione che definisce la ripartizione annua riveduta di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
3.L'ammontare delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" è 88 646 194 590 EUR.
L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 EUR.
4.L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.
La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al MCE, che è da determinare su base pro rata per l'intero periodo.
La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.
Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE.
Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].
5.500 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione.
6.175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
7.Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammontano al 2,5 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 EUR).
Articolo 105
Trasferibilità delle risorse
1.La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:
(a) non più del 15 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;
(b)dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.
2.Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.
Articolo 106
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
1.La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.
2.Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:
(a)al contributo complessivo, compreso il contributo pubblico e privato;
(b)al contributo pubblico.
3.Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" a livello di ciascuna priorità non è superiore al:
(a)70 % per le regioni meno sviluppate;
(b)55 % per le regioni in transizione;
(c)40 % per le regioni più sviluppate.
I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche.
Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 %.
Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14] del relativo regolamento.
4.Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 %.
Il regolamento CTE può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per i programmi di cooperazione esterna transfrontaliera dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg).
5.Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
Titolo IX
Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali
CAPO I
Delega di potere e disposizioni di attuazione
Articolo 107
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII.
Articolo 108
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3.La delega di potere di cui all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 109
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 110
Disposizioni transitorie
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.
Articolo 111
Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata
1.L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
(a)l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n.1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
(b)il costo totale dell'operazione è superiore a 10 000 000 EUR;
(c)le spese incluse in una domanda di pagamento della prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
(d)la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici dei fondi;
(e)lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione presentata in conformità all'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.
Articolo 112
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
◻ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
X la proroga di un'azione esistente
◻ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Nel corso del 2019: adozione del regolamento
Nel corso del 2020: negoziati sui programmi
1° gennaio 2021: avvio dei nuovi programmi
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore risultante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che sarebbe stato altrimenti creato dagli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex-ante)
Un'azione a livello europeo che riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI è giustificata in base agli obiettivi sanciti dall'articolo 174 del TFUE. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del FSE, del FESR e del Fondo di coesione sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore della pesca si basano sull'articolo 39 del TFUE.
L'articolo 174 del TFUE dispone che un'attenzione particolare vada rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Rientrano tra queste ultime le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che limitano gravemente il loro sviluppo.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex-post)
Efficacia ed efficienza: aspetti sotto i quali l'azione dell'UE ottiene maggiori risultati. Ad esempio, in diversi paesi la politica di coesione rappresenta circa il 50 % (o più) degli investimenti pubblici: in sua assenza, molti Stati membri non avrebbero la capacità finanziaria di realizzare tali investimenti. Senza il FESR inoltre in molte regioni, più o meno sviluppate, le strategie di specializzazione intelligente (RIS3) non esisterebbero né sarebbero mantenute.
Contributo agli obiettivi che contano per i cittadini europei. La promozione dell'occupazione e della crescita, della crescita verde e a basse emissioni di carbonio, dell'inclusione sociale e dell'integrazione dei migranti, il rispetto delle frontiere: tutti questi temi sono importanti per i cittadini. Le condizioni abilitanti, inoltre, promuovono le riforme strutturali e l'ammodernamento dell'amministrazione.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1) Semplificazione: necessità di ridurre gli oneri amministrativi. Si è trattato di un tema importante e ricorrente. La complessità eccessiva dei sistemi di gestione, controllo e audit ha comportato incertezza amministrativa e ritardi nell'esecuzione, oltre che un disincentivo alla richiesta di sostegno. È stato raccomandato in particolare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi.
2) Flessibilità per rispondere alle nuove sfide. Ad esempio, la valutazione ex post del FERS e del Fondo di coesione ha riscontrato che l'adattamento dei programmi durante la crisi economica aveva rappresentato uno dei successi del periodo 2007-2013 e avrebbe dovuto essere sviluppato ulteriormente.
3) Le potenzialità degli strumenti finanziari (SF). Le valutazioni hanno rilevato che gli SF hanno le potenzialità per essere mezzi più efficienti per finanziare gli investimenti in alcuni settori di intervento, ma che l'attuazione soffre di ritardi ed è problematico diffonderne l'utilizzo.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Data la natura del sostegno le sinergie più importanti riguardano Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa:
Orizzonte Europa sarà incentrato sull'"eccellenza europea" (la generazione e lo sfruttamento di nuove conoscenze e della ricerca di punta), mentre il FESR si concentrerà sulla "rilevanza regionale" (la diffusione di conoscenze e tecnologie esistenti nei luoghi ove esse sono necessarie, la loro integrazione a livello locale mediante strategie di specializzazione intelligente, la creazione di sistemi locali per l'innovazione).
Per garantire la coerenza con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), esistono sinergie e complementarità rafforzate, in quanto il meccanismo si concentrerà in particolare sulla "rete centrale", mentre il FESR e il Fondo di coesione forniranno sostegno anche alla "rete globale", garantendo inoltre accesso locale e regionale ad essa nonché collegamenti di trasporto all'interno delle aree urbane.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
◻ durata limitata
–◻
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–X
Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻
a opera delle agenzie esecutive.
X Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Il sistema di sorveglianza si basa sulle migliori pratiche del periodo di bilancio 2014-2020 e continuerà a basarsi su un sistema di gestione concorrente. Ai comitati di sorveglianza formati per ciascun programma sarà attribuito un ruolo più incisivo nel supervisionare la performance del programma e tutti i fattori che incidono su di essa. A fini di trasparenza si imporrà che i documenti presentati ai comitati di sorveglianza siano disponibili al pubblico. Le riunioni annuali dedicate alla verifica della performance tra la Commissione e gli Stati membri completano il sistema. La prescrizione di relazioni annuali sull'attuazione sarà abrogata a favore di trasmissioni di dati più frequenti e aggiornate. Sarà mantenuta la prescrizione della relazione finale in materia di performance.
La definizione degli indicatori di comune applicazione contribuirà alla disponibilità di informazioni di sorveglianza che possono essere aggregate a livello dell'Unione.
I dati elettronici permettono di abbinare la semplificazione alla trasparenza. Nel periodo 2014-2020 era stata prescritta la creazione di un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le autorità di gestione oltre che tra diverse autorità del sistema di gestione e controllo. Il presente regolamento parte da questa premessa e sviluppa ulteriormente determinati aspetti in termini di raccolta dei dati. Tutti i dati necessari per monitorare i progressi nell'attuazione, compresi i risultati e la performance dei programmi, saranno ora trasmessi elettronicamente. Ogni due mesi la piattaforma di dati aperti sarà aggiornata, il che significa che essa rifletterà la performance quasi in tempo reale.
2.2.Sistemi di gestione e controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
In considerazione dei risultati positivi nella riduzione dei tassi di errore segnalati dalla Corte dei conti europea (e dell'incertezza dovuta all'assenza dei sistemi in tutto un ciclo di attuazione dei programmi, che non ha permesso di trarre conclusioni definitive su tutti gli aspetti) è necessario mantenere in vigore i principi fondamentali esistenti dei sistemi di gestione e controllo e le regole di gestione finanziaria introdotte per il periodo 2014-2020.
È però anche necessario ammettere l'avvio ritardato dell'attuazione del periodo 2014-2020 e gli oneri amministrativi talvolta inutili introdotti da alcune delle prescrizioni. Si propone pertanto di stabilire in modo più chiaro i compiti e le responsabilità di diversi organismi rispetto ai sistemi di gestione e controllo, in particolare per quanto riguarda la selezione delle operazioni e le prescrizioni volte a garantire il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria.
Tutti i particolari e le regole precedentemente introdotti negli atti di diritto derivato sono inclusi nel testo legislativo al fine di garantire la prevedibilità. Non vi è obbligo di provvedere alla procedura di designazione; le disposizioni promuovono il mantenimento dei sistemi esistenti. Si propone un maggiore grado di semplificazione per i programmi con sistemi di gestione e controllo ben funzionanti e che hanno mostrato buoni risultati. Sono inoltre chiarite le prescrizioni che riguardano le verifiche di gestione in base ai rischi, le modalità di audit unico e l'ambito delle prescrizioni minime per i programmi minori, per i quali può essere necessario ricorrere a metodi di campionamento non statistici.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
Le modifiche e le opzioni di semplificazione prese in esame dalla Commissione per il periodo successivo al 2020 tengono presenti diverse raccomandazioni della Corte dei conti per l'elaborazione della legislazione per il periodo successivo al 2020, in particolare quelle che esortano a riesaminare la concezione del meccanismo di attuazione dei fondi (raccomandazione 1 dell'audit 2015/AUD/0195) tenendo conto dei suggerimenti del gruppo di alto livello.
Gli elevati tassi di errore del passato erano spesso correlati all'assenza di certezza giuridica e a interpretazioni divergenti delle stesse norme, ad esempio nel settore degli appalti pubblici. Nella nuova proposta di regolamento sulle disposizioni comuni la Commissione introduce diversi aspetti, quali le verifiche di gestione in base ai rischi, la strategia di audit in base ai rischi, norme sulla necessità proporzionata di campionamento statistico e disposizioni specifiche sulla proporzionalità dei controlli e sull'affidamento sui sistemi nazionali ecc.
Allegati dettagliati sugli aspetti pertinenti dei sistemi di gestione e controllo sono finalizzati a garantire la certezza giuridica senza che siano necessari atti normativi successivi di diritto derivato o voluminosi orientamenti che abitualmente fanno seguito all'adozione del regolamento sulle disposizioni comuni.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il meccanismo di attuazione attuale in regime di gestione concorrente è a volte criticato, anche dalla Corte dei conti, per la sua eccessiva complessità e in quanto soggetto a errori, con costi elevati a tutti i livelli di controllo. La Commissione ha esaminato accuratamente tutti questi elementi critici al fine di trovare il corretto equilibrio tra responsabilità, semplificazione e performance.
La semplificazione è stata introdotta per evitare il rischio di sovrapposizione dei controlli effettuati a livelli diversi sui beneficiari, nonché di sovrapposizione tra funzioni diverse dell'impianto di gestione e controllo. Ad esempio per il periodo successivo al 2020 le autorità di certificazione (il cui numero attualmente è superiore a 210) saranno sostituite dalla funzione contabile che non potrà duplicare i controlli in futuro. Inoltre si propone la razionalizzazione delle attività di audit con una diminuzione degli audit delle operazioni effettuati a livello dei beneficiari. Sono infatti previste disposizioni specifiche riguardanti modalità proporzionate migliorate, che tengono presente il precedente funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma.
In termini di livello perseguito di affidabilità, allo stadio di proposta legislativa si mira a mantenere il tasso di errore al di sotto della soglia del 2 %. Una soglia diversa di rilevanza potrebbe essere discussa caso per caso alla luce del dibattito legislativo, in particolare qualora l'Autorità legislativa non approvasse (completamente) le semplificazioni dei programmi proposte e/o decidesse limiti ai controlli, cosa che inciderebbe sul tasso di errore previsto.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La Commissione continua a studiare un rafforzamento ulteriore di tutte le misure messe in atto dalle autorità di gestione per la prevenzione di frodi e irregolarità nel periodo successivo al 2020.
Le autorità di gestione dovranno mantenere in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, in particolare tenendo presenti i rischi di frode individuati.
La coesione elettronica e sistemi informatici interattivi rimarranno tra le prescrizioni importanti del futuro. Le autorità di gestione potranno mantenere i processi e i sistemi per la prevenzione di irregolarità e frodi che esse hanno già in atto.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
|
02. Coesione e valori
|
05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
05.03: Fondo di coesione (FC)
05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)
07.02: Fondo sociale europeo (FSE)
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
02.
|
Coesione e valori
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
05.02: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
|
Impegni
|
|
29.440,110
|
30.327,771
|
31.279,590
|
35.259,611
|
33.267,540
|
34.307,819
|
35.425,598
|
|
226.308,000
|
|
Pagamenti
|
|
1.164,755
|
1.341,699
|
12.834,033
|
16.236,551
|
29.081,391
|
38.297,376
|
38.210,997
|
89.204,236
|
226.308,000
|
05.03: Fondo di coesione (FC)
|
Impegni
|
|
4.522,388
|
4.684,978
|
4.862,038
|
5.044,652
|
5.232,977
|
5.428,152
|
5.631,603
|
|
35.407,000
|
|
Pagamenti
|
|
175,643
|
200,023
|
3.490,734
|
3.019,315
|
4.914,058
|
5.243,048
|
4.989,748
|
13.374,217
|
35.407,000
|
05.03.AA Contributo al meccanismo per collegare l'Europa (MCE)
|
Impegni
|
|
1.441,457
|
1.493,281
|
1.549,717
|
1.607,923
|
1.667,949
|
1.730,159
|
1.795.007
|
|
11.285,000
|
|
Pagamenti
|
|
83,293
|
504,603
|
528,852
|
548,807
|
569,400
|
590,655
|
612,703
|
7.847,181
|
11.285,000
|
07.02: Fondo sociale europeo (FSE)
|
Impegni
|
|
12.983,946
|
13.384,351
|
13.814,025
|
14.256,194
|
14.711,141
|
15.181,257
|
15.669,085
|
|
100.000,000
|
|
Pagamenti
|
|
511,825
|
592,614
|
5.940,557
|
7.241,014
|
12,930766
|
16.995,138
|
16.806,577
|
38.981,508
|
100.000,000
|
Di cui, stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = Pagamenti
|
|
40,300
|
40,600
|
35,900
|
36,200
|
36,500
|
36,800
|
37,100
|
|
263,400
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
|
48.388,000
|
49.891,000
|
51.506,000
|
53.169,000
|
54.880,000
|
56.648,000
|
58.522,000
|
|
373.000,000
|
|
Pagamenti
|
|
1.935,516
|
2.638,939
|
22.794,176
|
27.045,687
|
47.432,616
|
61.126,217
|
60.620,025
|
149.407,142
|
373.000,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
DG EMPL
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
|
599,599
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG EMPL
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
|
599,599
|
Mio EUR (al terzo decimale)
DG REGIO
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
80,506
|
82,116
|
83,758
|
85,433
|
87,141
|
88,883
|
90,660
|
|
598,497
|
Altre spese amministrative
|
2,370
|
2,417
|
2,465
|
2,514
|
2,564
|
2,615
|
2,667
|
|
17,612
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG REGIO
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
82,876
|
84,533
|
86,223
|
87,947
|
89,705
|
91,498
|
93,327
|
|
616,019
|
Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)
TOTALE DG EMPL e DG REGIO
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
166,163
|
167,773
|
169,415
|
171,090
|
172,798
|
174,540
|
176,317
|
|
1.198,006
|
Altre spese amministrative
|
2,370
|
2,417
|
2,465
|
2,514
|
2,564
|
2,615
|
2,667
|
|
17,612
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
168,533
|
170,190
|
171,880
|
173,604
|
175,362
|
177,155
|
178,984
|
|
1.215,618
|
Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
48.556,533
|
50.061,190
|
51.677,880
|
53.332,604
|
55.055,362
|
56.825,155
|
58.700,984
|
|
374.215,618
|
|
Pagamenti
|
2.104,049
|
2.809,129
|
22.966,056
|
27.219,291
|
47.607,978
|
61.303,372
|
60.799,009
|
149.407,142
|
374.215,618
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
DG EMPL
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
599,599
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
85,657
|
599,599
|
DG REGIO
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
80,506
|
82,116
|
83,758
|
85,433
|
87,141
|
88,883
|
90,660
|
598,497
|
Altre spese amministrative
|
2,370
|
2,417
|
2,465
|
2,514
|
2,564
|
2,615
|
2,667
|
17,612
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
82,876
|
84,533
|
86,223
|
87,947
|
89,705
|
91,498
|
93,327
|
616,019
|
TOTALE DG EMPL e DG REGIO
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
166,163
|
167,773
|
169,415
|
171,090
|
172,798
|
174,540
|
176,317
|
1.198,006
|
Altre spese amministrative
|
2,370
|
2,417
|
2,465
|
2,514
|
2,564
|
2,615
|
2,667
|
17,612
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
168,533
|
170,190
|
171,880
|
173,604
|
175,362
|
177,155
|
178,984
|
1.215,618
|
DG EMPL
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
5,000
|
5,000
|
5,000
|
5,000
|
5,000
|
5,000
|
5,000
|
35,000
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
20,000
|
20,000
|
15,000
|
15,000
|
15,000
|
15,000
|
15,000
|
115,000
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
25,000
|
25,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
150,000
|
DG REGIO
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
4,400
|
4,500
|
4,600
|
4,700
|
4,800
|
4,900
|
5,000
|
32,900
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
10,900
|
11,100
|
11,300
|
11,500
|
11,700
|
11,900
|
12,100
|
80,600
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
15,300
|
15,600
|
15,900
|
16,200
|
16,500
|
16,800
|
17,100
|
113,400
|
TOTALE DG EMPL e DG REGIO
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
9,400
|
9,500
|
9,600
|
9,700
|
9,800
|
9,900
|
10,000
|
67,900
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
30,900
|
31,100
|
26,300
|
26,500
|
26,700
|
26,900
|
27,100
|
195,500
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
40,300
|
40,600
|
35,900
|
36,200
|
36,500
|
36,800
|
37,100
|
263,400
|
TOTALE
|
208,833
|
210,790
|
207,780
|
209,804
|
211,862
|
213,955
|
216,084
|
1.479.108
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
DG EMPL
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
•
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
599
|
599
|
599
|
599
|
599
|
599
|
599
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
698
|
698
|
698
|
698
|
698
|
698
|
698
|
DG REGIO
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
•
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
542
|
542
|
542
|
542
|
542
|
542
|
542
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
38,5
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
71
|
71
|
71
|
71
|
71
|
71
|
71
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
651,5
|
651,5
|
651,5
|
651,5
|
651,5
|
651,5
|
651,5
|
DG EMPL e DG REGIO
TOTALE Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
1141
|
1141
|
1141
|
1141
|
1141
|
1141
|
1141
|
Nelle delegazioni
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ricerca
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTALE personale esterno (in ETP)
|
208,5
|
208,5
|
208,5
|
208,5
|
208,5
|
208,5
|
208,5
|
TOTALE GENERALE
|
1349,5
|
1349,5
|
1349,5
|
1349,5
|
1349,5
|
1349,5
|
1349,5
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
·Contribuire all'analisi, negoziazione, modifica e/o preparazione per l'approvazione di proposte di programmi e/o progetti negli Stati membri.
·Contribuire a gestire, sorvegliare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati.
·Garantire il rispetto delle norme sui programmi.
|
Personale esterno
|
·Idem e/o sostegno amministrativo
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X
non prevede cofinanziamenti da terzi
–◻
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)