COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,25.4.2018
COM(2018) 234 final
2018/0111(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
{SWD(2018) 127 final}
{SWD(2018) 128 final}
{SWD(2018) 129 final}
{SWD(2018) 145 final}
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
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Motivi e obiettivi della proposta
Il settore pubblico negli Stati membri dell'UE produce grandi quantità di dati, ad esempio dati meteorologici, carte digitali, dati statistici e informazioni giuridiche. Queste informazioni rappresentano una risorsa preziosa per l'economia digitale: non soltanto esse vengono utilizzate come utile input per la creazione di applicazioni e servizi basati sui dati, ma assicurano anche maggiore efficienza nella prestazione di servizi pubblici e privati e nell'adozione di decisioni più informate. Da diversi anni l'UE promuove pertanto il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("ISP").
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ("direttiva ISP") è stata adottata il 17 novembre 2003. Lo scopo della direttiva era agevolare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione tramite l'armonizzazione delle condizioni di base di tale riutilizzo e la rimozione dei principali ostacoli che si frappongo ad esso nel mercato interno. Essa conteneva disposizioni in materia di non discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti pratici per agevolare il reperimento e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Nel luglio 2013, la direttiva 2003/98/CE è stata modificata dalla direttiva 2013/37/UE con l'obiettivo di incoraggiare gli Stati membri a mettere a disposizione a fini di riutilizzo quanto più materiale in possesso degli enti pubblici possibile. Le modifiche hanno introdotto l'obbligo di consentire il riutilizzo dei dati pubblici generalmente accessibili, hanno ampliato l'ambito di applicazione della direttiva per includervi documenti provenienti da biblioteche, musei e archivi pubblici, hanno stabilito una regola standard di tariffazione limitata ai costi marginali per la riproduzione, la messa a disposizione e la divulgazione delle informazioni, e hanno obbligato gli enti pubblici ad assicurare maggiore trasparenza per quanto riguarda le regole di tariffazione e le condizioni da essi applicate. La direttiva di modifica è stata recepita nel diritto nazionale da tutti i 28 Stati membri dell'UE.
L'articolo 13 della direttiva stabilisce che la Commissione europea proceda al riesame dell'applicazione della direttiva anteriormente al 18 luglio 2018 e comunichi i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva. La Commissione ha proceduto al riesame che ha portato alla pubblicazione di una relazione di valutazione. La relazione ha constatato che la direttiva continua a contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi principali, ma che restano molte le questioni da affrontare per poter sfruttare appieno il potenziale d'informazione del settore pubblico per l'economia e la società europee. Tra queste figurano la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati, l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, la preclusione dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva, la limitazione del ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali e il chiarimento della relazione tra la direttiva ISP e taluni strumenti giuridici ad essa correlati.
La presente proposta è intesa ad affrontare le questioni succitate, adeguando la direttiva ai recenti sviluppi nel settore della gestione e dell'uso dei dati. L'obiettivo generale è contribuire al rafforzamento dell'economia dei dati dell'UE grazie a iniziative volte ad aumentare la quantità di dati del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo, a garantire una concorrenza leale e un facile accesso ai mercati basati sull'informazione del settore pubblico e a promuovere l'innovazione a livello transfrontaliero basata sui dati.
Allo stesso tempo il riesame della direttiva ISP costituisce un aspetto importante dell'iniziativa relativa all'accessibilità e al riutilizzo dei dati pubblici e dei dati raccolti grazie all'impiego di fondi pubblici annunciata dalla Commissione nella revisione intermedia della strategia per il mercato unico digitale.
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Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta persegue gli obiettivi fissati nella strategia per il mercato unico digitale ed è coerente con gli strumenti giuridici in vigore.
È coerente con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati e le norme in materia di e-Privacy rivedute. È evidente che la relazione tra la normativa sulla protezione dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — nel senso che tanto l'ente pubblico quanto il riutilizzatore devono rispettare pienamente la normativa in materia di protezione dei dati — costituisce parte integrante del diritto dell'Unione.
La proposta mira anche a chiarire il rapporto tra la direttiva ISP e il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva sulle banche di dati. La proposta non modifica la tutela conferita dall'articolo 7 agli enti pubblici che sono costitutori di banche di dati, né modifica la situazione giuridica in virtù dell'attuale direttiva che impediva agli enti pubblici di esercitare il diritto di tutela "sui generis" di vietare o limitare il riutilizzo dei dati contenuti nelle banche di dati.
Infine, la proposta si basa sulla proposta di un regolamento relativo alla libera circolazione dei dati non personali che, una volta adottato, garantirà un mercato interno più competitivo e integrato per i servizi di archiviazione e altro trattamento dei dati, a integrazione delle disposizioni della direttiva ISP.
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Coerenza con le altre normative dell'Unione
Creando le condizioni idonee a un migliore accesso ai dati del settore pubblico e al riutilizzo di tali dati in tutta l'Unione, la presente proposta integra altre iniziative nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale.
Essa è coerente con gli orientamenti che la Commissione ha pubblicato sulla condivisione dei dati tra le imprese nonché tra le imprese e il settore pubblico, che fa seguito alla consultazione pubblica avviata con la comunicazione "Costruire un'economia dei dati europea". Gli orientamenti riguardano una serie di questioni in merito alla condivisione della crescente quantità di dati, spesso creati in modo automatizzato da macchine o processi supportati da tecnologie emergenti, quali l'internet delle cose.
L'accesso ai dati del settore pubblico e il loro riutilizzo sono riconosciuti come un elemento importante nel settore dell'analisi dei big data e dell'intelligenza artificiale. In questo contesto, la presente proposta integra l'iniziativa concernente i supercomputer di prossima generazione, in grado di operare dieci volte più rapidamente degli elaboratori più veloci attualmente esistenti, che saranno necessari per ricombinare, correlare e miscelare quantità sempre maggiori di dati. L'UE mira ad assumere un ruolo guida in questo campo con l'investimento di 1 miliardo di EUR di fondi pubblici a favore di un'impresa comune volta a creare una rete per il calcolo ad alte prestazioni entro il 2023.
La direttiva ISP è uno strumento giuridico che permette l'attuazione di una politica orizzontale intesa a facilitare il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, ma, allo stesso tempo, resta coerente con la legislazione settoriale che stabilisce le condizioni per l'accesso e il riutilizzo di dati in settori specifici.
Per esempio, l'accesso ai pertinenti dati generati nel settore dei trasporti e il relativo riutilizzo sono garantiti dalla legislazione sulla predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Nel settore dell'energia, una recente proposta di rifusione della direttiva sull'energia elettrica comprende disposizioni che danno ai consumatori la possibilità di concedere a terzi l'accesso ai loro dati di consumo, mentre nel settore dell'acqua la Commissione ha proposto disposizioni sulla condivisione dei dati relativi ai parametri dell'acqua nel contesto del riesame della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Se queste norme sono dettate da preoccupazioni specifiche ai settori e sono incentrate su determinate serie di dati, la proposta definisce invece un quadro orizzontale che assicura un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di riutilizzo in tutti i campi e in tutti i settori.
La proposta è inoltre compatibile con la direttiva Inspire ed è basata su tale direttiva che definisce un quadro di interoperabilità tecnica e giuridica per la condivisione dei dati territoriali in possesso delle autorità pubbliche ai fini delle politiche ambientali e delle politiche e delle attività che hanno un impatto sull'ambiente. Di conseguenza, l'informazione territoriale è oggetto sia dalla direttiva ISP sia della direttiva Inspire. Tuttavia, mentre quest'ultima è incentrata sotto il profilo tecnico sui servizi di accesso ai dati, sui modelli di interoperabilità e sull'obbligo di condivisione dei dati tra amministrazioni, la prima disciplina il riutilizzo delle serie di dati territoriali, comprese le condizioni per il riutilizzo da parte di terzi. Ai fini di una maggiore certezza del diritto, la proposta comprende un chiarimento della relazione tra le due direttive.
Infine, la proposta si basa sulle iniziative della Commissione in materia di accesso aperto e scienza aperta, come ad esempio la raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, che è stata riveduta contemporaneamente alla direttiva ISP. Essa integra inoltre le iniziative destinate a favorire lo sviluppo degli strumenti e dei servizi su cui si basa la scienza aperta e a promuovere un canale di accesso paneuropeo alle risorse nell'ambito del cloud europeo per la scienza aperta.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
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Base giuridica
La direttiva ISP è stata adottata in base all'articolo 114 del TFUE (95 TCE), poiché il suo oggetto riguardava il corretto funzionamento del mercato interno e la libera circolazione dei servizi. Qualunque modifica della direttiva deve pertanto avere la stessa base giuridica.
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Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Ciò implica una valutazione positiva di due aspetti: il criterio di necessità e il criterio del valore aggiunto dell'UE.
Il criterio di necessità valuta se gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. La soppressione degli ostacoli che ancora si frappongono a un riutilizzo aperto dell'informazione del settore pubblico e, al tempo stesso, l'allineamento del quadro giuridico all'evoluzione del contesto socioeconomico digitale non possono essere realizzati dagli Stati membri da soli. Soluzioni giuridiche nazionali divergenti potrebbero compromettere la crescente tendenza al riutilizzo transfrontaliero, considerato che potrebbero permanere o approfondirsi le differenze tra i livelli di "disponibilità all'apertura dei dati" nei vari Stati membri dell'UE, con conseguenze negative per l'omogeneità e la competitività all'interno del mercato unico digitale. Le azioni proposte sono proporzionate, poiché l'intervento nazionale non sarà in grado di conseguire gli stessi risultati (aumento dell'ISP apertamente riutilizzabile), garantendo al tempo stesso un contesto concorrenziale e non discriminatorio in tutto il mercato unico. Le azioni proposte possono essere considerate come il prossimo passo verso la piena disponibilità dell'ISP a fini di riutilizzo: un obiettivo politico accettato dagli Stati membri già nel 2003 e confermato nel 2013. D'altro canto, per le informazioni scientifiche, la proposta si limita a garantire la riutilizzabilità giuridica dei dati ottenuti grazie alla ricerca e solo di quei dati della ricerca che sono già stato resi apertamente accessibili in virtù di obblighi ai sensi della legislazione nazionale o di accordi con gli organismi che finanziano la ricerca. La proposta non istituisce un unico insieme uniforme di norme sulle modalità con cui garantire l'accesso a tutte le informazioni scientifiche e il loro riutilizzo, ma lascia agli Stati membri il compito di definirle.
La proposta è stata inoltre giudicata positivamente per quanto riguarda il valore aggiunto dell'UE. Ciò è stato chiaramente confermato nel corso della valutazione dell'attuale versione della direttiva ISP, da cui è emerso che essa è considerata uno strumento importante, che ha svolto un ruolo rilevante nell'incoraggiare le autorità nazionali ad aprire un maggior numero di dati del settore pubblico in tutta l'Unione europea e nel creare un mercato a livello dell'UE per i prodotti e i servizi basati sull'informazione del settore pubblico.
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Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, poiché contiene disposizioni che si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi individuati e per conseguire i suoi obiettivi.
La proposta prevede un intervento equilibrato e tuttavia mirato. Prendendo in considerazione le nuove esigenze nei settori in cui è necessario un cambiamento, essa riduce gli oneri di conformità inutili nei settori in cui un cambiamento non è indispensabile ma è di difficile attuazione. La strategia d'intervento saggiata nella precedente revisione della direttiva (garantire anzitutto un mercato concorrenziale per il riutilizzo dell'ISP, prima dell'applicazione di un obbligo di consentire il riutilizzo) si è rivelata efficace, garantendo il conseguimento di obiettivi per tutti i gruppi di organismi successivamente fatti rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, pur consentendo nel contempo un ampio periodo di adeguamento.
La valutazione d'impatto allegata fornisce ulteriori dettagli in merito alla proporzionalità e al favorevole rapporto costi/benefici delle scelte effettuate nella presente proposta legislativa.
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Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta modifica in modo sostanziale la direttiva 2003/98/CE e aggiunge diverse disposizioni nuove. A fini di chiarezza, si propone di utilizzare la tecnica della rifusione. Dato che l'atto oggetto di rifusione è una direttiva, per garantire una redazione coerente delle disposizioni giuridiche e agevolarne il recepimento da parte degli Stati, la presente proposta è anch'essa una direttiva.
3.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
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Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), l'attuale direttiva ISP è stata oggetto di una valutazione. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la valutazione ha preso in considerazione i criteri di efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'UE dell'intervento. Ha inoltre valutato l'impatto economico, sociale e ambientale di tale intervento. La valutazione era volta a individuare le possibilità di ridurre i costi della regolamentazione e di semplificare la legislazione in vigore senza incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi di fondo.
La relazione di valutazione ha confermato che, nel complesso, la direttiva ISP funziona bene. Essa continua a contribuire al conseguimento dei suoi principali obiettivi, che consistono nel promuovere il mercato dei contenuti digitali per prodotti e servizi basati sull'ISP, nello stimolare lo sfruttamento transfrontaliero dell'informazione del settore pubblico e nel prevenire le distorsioni della concorrenza sul mercato dell'UE. Al tempo stesso, ha avuto un impatto favorevole sulla trasparenza, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sull'efficienza del settore pubblico.
Dalla relazione tuttavia emerge anche che, per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico per l'economia e la società europee, devono essere affrontate diverse questioni: accesso in tempo reale ai dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; riduzione delle restrizioni, compresi gli ostacoli finanziari, al riutilizzo di dati pubblici di elevato valore; riconoscimento che i dati pertinenti sono spesso generati nel contesto della prestazione di determinati servizi di interesse economico generale dalle imprese pubbliche e dalla ricerca finanziata con fondi pubblici anziché dal settore pubblico in quanto tale; esistenza di nuove forme di accordi di esclusiva; ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; relazione tra la direttiva ISP e determinati strumenti giuridici correlati.
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Consultazioni dei portatori di interessi
Tra il giugno 2017 e la fine di gennaio 2018 la Commissione ha proceduto a una consultazione in merito al riesame della direttiva sull'informazione del settore pubblico con l'obiettivo di valutare il funzionamento della direttiva, esaminare la portata del riesame e riflettere sulle possibili opzioni. Nel corso del processo di consultazione è stato chiesto un parere sia ai titolari di ISP (enti pubblici) sia ai riutilizzatori (soggetti pubblici, privati, commerciali e non commerciali).
Una valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata sulla pagina web "Legiferare meglio" ed è rimasta accessibile per la trasmissione di feedback per un periodo di 4 settimane (dal 18 settembre 2017 al 16 ottobre 2017). Hanno risposto sette portatori di interessi.
Una consultazione pubblica online è stata pubblicata sulla relativa pagina web ed è rimasta accessibile per la trasmissione di feedback per un periodo di 12 settimane (dal 19 settembre 2017 al 15 dicembre 2017). Tutte le parti interessate, tra cui amministrazioni statali, titolari e utenti di contenuti del settore pubblico, riutilizzatori commerciali e non commerciali, esperti, esponenti del mondo accademico, nonché i cittadini, sono state invitate a dare il loro contributo. Il questionario online ha preso in considerazione sia la valutazione dell'attuazione della direttiva vigente sia i problemi, gli obiettivi e le opzioni possibili per il futuro. I rispondenti hanno avuto inoltre l'opportunità di caricare un documento per illustrare la loro posizione. Tramite numerose azioni mirate, la Commissione ha reso nota l'esistenza della consultazione pubblica online ai portatori di interessi, invitandoli a partecipare. 273 portatori di interessi hanno fornito feedback. In totale sono stati presi in considerazione 56 documenti pervenuti entro il termine del processo di consultazione, ossia la fine di gennaio 2018.
Nell'ambito del processo di riesame e di valutazione d'impatto, sono stati inoltre organizzati diversi eventi per affrontare questioni specifiche e/o per rivolgersi specificamente a determinati portatori di interessi, tra cui un'audizione pubblica tenutasi il 19 gennaio 2018, aperta a chiunque volesse contribuire al dibattito sulla futura configurazione della direttiva ISP. Numerose riunioni ad hoc si sono inoltre svolte con rappresentanti dei portatori di interessi.
La conclusione generale della consultazione è stata che, sebbene nel complesso la direttiva ISP funzioni bene, vi sono settori che dovrebbero essere oggetto di riesame, come la disponibilità di dati dinamici, le regole di tariffazione e la più ampia disponibilità di ISP di elevato valore, compresi i dati della ricerca e i dati generati nel contesto dello svolgimento di compiti di servizio pubblico.
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Assunzione e uso di perizie
Il processo di elaborazione della proposta si è basato su uno studio sul funzionamento della direttiva ISP (SMART 2017/0061). Lo studio aveva lo scopo di assistere la Commissione nel corso della valutazione del vigente quadro giuridico e politico applicabile all'accesso ai dati e al loro riutilizzo (valutando il ruolo svolto dalla direttiva ISP ai fini della promozione del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta Europa) e della verifica di un suo possibile miglioramento per affrontare alcune delle carenze individuate e/o le nuove problematiche emerse dopo l'ultima revisione della direttiva (in particolare tramite la valutazione degli effetti previsti di una serie di opzioni strategiche e loro combinazioni). Lo studio si è basato inoltre su una combinazione di fonti e metodi, tra cui interviste strategiche, ricerche documentali, interviste dei portatori di interessi a livello nazionale e dell'UE, workshop con la partecipazione di operatori del settore pubblico ed esponenti del mondo accademico, nonché di operatori dell'economia dei dati e di riutilizzatori dell'ISP, indagini online con le autorità pubbliche, compresi istituzioni culturali pubbliche, organismi di istruzione e di ricerca, nonché la comunità dei riutilizzatori, e analisi della consultazione pubblica online avviata dalla Commissione.
Nell'ambito del lavoro preparatorio la Commissione ha esaminato anche la più recente relazione "Open Data Maturity in Europe" che misura la maturità dell'apertura dei dati in Europa attraverso una serie di indicatori in linea con le disposizioni della direttiva ISP. Tale analisi è stata integrata con informazioni ottenute dalle relazioni degli Stati membri disponibili, trasmesse nell'ambito del monitoraggio della conformità alla direttiva ISP a norma del suo articolo 13, paragrafo 2. Ulteriori contributi sono stati forniti dagli Stati membri in occasione di una riunione del gruppo di esperti degli Stati membri in materia di informazione del settore pubblico il 15 novembre 2017 e di una riunione del gruppo strategico per il mercato unico digitale il 22 febbraio 2018.
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Valutazione d'impatto
La proposta si basa su una valutazione d'impatto, che è stata approvata con riserva dal comitato per il controllo normativo della Commissione il 16 marzo 2018. Le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione nella versione riveduta del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto, una specifica sezione del quale precisa in dettaglio le modifiche apportate a seguito del parere del comitato per il controllo normativo.
Nella valutazione d'impatto sono state prese in considerazione le seguenti alternative: a) uno scenario di base (mantenimento dell'impostazione attuale, senza modifiche); b) cessazione dell'attuale iniziativa a livello dell'UE (abrogazione della direttiva ISP); c) esclusivamente misure non vincolanti; d) una soluzione articolata in blocchi comprendente modifiche della direttiva ISP e misure non vincolanti.
Mentre le opzioni b) e c) sono state scartate nella fase iniziale, l'opzione a) è stata mantenuta come scenario di base e l'opzione d) è stata presentata come due possibili blocchi, uno contenente tutti gli elementi di minore intensità legislativa e l'altro contenente tutti gli elementi di maggiore intensità legislativa. Gli elementi che rientravano in ciascun blocco erano l'impiego di API per i dati dinamici, la revisione delle regole di tariffazione, la disponibilità di dati derivanti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici e di dati in possesso sia di imprese pubbliche sia di operatori privati del settore dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità, nonché l'effetto "di vincolo" dei dati.
Entrambi i blocchi sono stati oggetto di un'analisi approfondita in rapporto allo scenario di base. Alla luce degli elementi presentati nella valutazione d'impatto, è stato scelto come opzione preferita un blocco misto di interventi normativi di minore intensità in combinazione con un aggiornamento delle attuali misure normative non vincolanti, sulla base degli elementi di seguito specificati.
Dati dinamici/API: un obbligo "soft" per gli Stati membri di mettere tempestivamente a disposizione dati dinamici e di introdurre API. Per un numero limitato di serie di dati fondamentali di elevato valore (da adottare mediante un atto delegato) l'obbligo in tal senso sarà più vincolante.
Tariffazione: rendere più rigide le norme che permettono agli Stati membri di chiedere deroghe alla regola generale secondo cui gli enti pubblici non possono imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per la divulgazione. Creare un elenco di serie di dati fondamentali di elevato valore che dovrebbero essere disponibili gratuitamente in tutti gli Stati membri (stesse serie di dati come sopra, da adottare tramite un atto delegato).
Dati del settore dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità: saranno prese in considerazione solo le imprese pubbliche e non quelle private. Sarà applicata una serie limitata di obblighi: le imprese pubbliche possono imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per la divulgazione e non sono tenute a divulgare i dati che non intendono rendere noti.
Dati della ricerca: gli Stati membri saranno obbligati a mettere a punto politiche di accesso aperto ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, mantenendo nel contempo una certa flessibilità nella fase di attuazione. La direttiva ISP comprenderà anche i dati della ricerca che sono già stati resi accessibili in virtù di obblighi di accesso aperto, prestando particolare attenzione agli aspetti della riutilizzabilità.
Assenza di esclusiva: obblighi di trasparenza per gli accordi tra enti pubblici e privati che riguardano l'informazione del settore pubblico (verifica ex ante, eventualmente da parte delle autorità nazionali della concorrenza, e apertura dell'accordo effettivo).
A ciò si aggiungono un aggiornamento della raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione e un chiarimento dell'interazione tra la direttiva ISP e le direttive Inspire e sulle banche di dati.
L'opzione prescelta consente un intervento mirato e proporzionato, che si traduce in un progressivo rafforzamento della politica della Commissione in materia di apertura dei dati. Si ritiene che essa determinerà un significativo miglioramento rispetto allo scenario di base. L'opzione risulta ampiamente accettabile per i portatori di interessi e può essere realisticamente attuata entro un lasso di tempo ragionevole in considerazione della mancanza di una opposizione significativa da parte degli Stati membri. Sebbene lo scenario di un intervento con una maggiore intensità di regolamentazione avrebbe potuto comportare vantaggi sostanziali, tale scenario è anche caratterizzato in generale da minore fattibilità, da costi di conformità più elevati e da maggiori rischi per la coerenza giuridica e politica.
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Efficienza normativa e semplificazione
La proposta rappresenta un importante contributo al conseguimento degli obiettivi del programma REFIT. Essa riguarda due grandi gruppi di portatori di interessi: i riutilizzatori e gli organismi in possesso di documenti oggetto della direttiva, imponendo tuttavia obblighi solo a questi ultimi. Nel valutare tali obblighi, è opportuno ricordare che numerose prescrizioni della direttiva, in particolare quelle relative alle modalità pratiche per rendere disponibili i dati, rientrano in uno sforzo globale verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione anziché rappresentare specifici costi connessi alla direttiva ISP.
La proposta contiene tuttavia disposizioni che, in linea con il programma REFIT della Commissione, mirano a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e ad accrescere i risparmi sui costi connessi all'attuazione della direttiva, tra l'altro attraverso regole di tariffazione e il chiarimento dell'interazione con altri strumenti giuridici dell'UE, quali la direttiva Inspire e la direttiva sulle banche di dati. Inoltre, un maggiore impiego di API e la pubblicazione proattiva di dati dinamici online si tradurranno in una attenuazione degli oneri amministrativi per gli enti pubblici grazie alla riduzione del numero di richieste di riutilizzo da esaminare e del rischio di reclami (comprese le controversie), mentre la cessazione dell'obbligo di informazione ridurrà gli oneri amministrativi e i relativi costi per gli enti pubblici a livello locale, regionale e nazionale.
Per i titolari di documenti ai quali la direttiva si estende a seguito di questa iniziativa, la proposta mira a contenere gli oneri amministrativi. Per i documenti in possesso di talune imprese pubbliche che prestano un servizio di interesse economico generale la proposta limita l'impatto in tre modi. In primo luogo, gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano soltanto nella misura in cui l'impresa pubblica in questione abbia preso la decisione di mettere a disposizione taluni documenti a fini di riutilizzo. In secondo luogo, gli obblighi procedurali che impongono di esaminare le richieste di riutilizzo in un determinato modo ed entro specifici termini di tempo non si applicano a questo gruppo di titolari dei dati. Infine, gli obblighi di mettere a disposizione i documenti mediante determinati mezzi tecnici sono soggetti a deroghe se sono troppo onerosi per le imprese. Per i dati della ricerca, una specifica categoria di documenti prodotti da ricercatori scientifici, la proposta limita l'impatto applicandosi solo ai dati della ricerca per cui il ricercatore ha già compiuto tutti i pertinenti sforzi per rendere i dati accessibili al pubblico e, in particolare, attraverso banche di dati basate sul web destinate a automatizzare il processo di diffusione, rendendo superfluo ogni intervento da parte del ricercatore in questione. Siffatte banche di dati basate sul web, finanziate di norma da istituzioni accademiche, dispongono tuttavia di servizi di helpdesk specifici per prestare assistenza ai riutilizzatori in caso di problemi tecnici nell'accedere ai documenti in esse contenuti.
Al tempo stesso, la proposta rende notevolmente più facile per i soggetti commerciali (perlopiù PMI) beneficiare della disponibilità online di dati di elevata qualità a costo zero. Ciò non renderà più necessario presentare singole richieste, evitando i costi di transazione e contribuendo in tal modo anche al conseguimento degli obiettivi del programma REFIT.
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Diritti fondamentali
La proposta non pone problemi specifici in termini di rispetto dei diritti fondamentali. La proposta è in linea con il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
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INCIDENZA SUL BILANCIO
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ALTRI ELEMENTI
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Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione esaminerà l'impatto della direttiva tramite un regolare esercizio di verifica condotto dal portale europeo dei dati, che serve da base per la relazione annuale sulla maturità dell'apertura dei dati.
La clausola di riesame è stata modificata in modo da consentire che la prossima valutazione d'impatto della direttiva abbia luogo quattro anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica. La valutazione esaminerà se la direttiva abbia contribuito al conseguimento del suo obiettivo generale, che consiste nel contribuire al rafforzamento della economia dei dati dell'UE accrescendo l'effetto positivo del riutilizzo dei dati del settore pubblico per l'economia e per la società. La valutazione sarà basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e servirà da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure.
Per quanto riguarda i dati della ricerca, i punti nazionali di riferimento istituiti dalla raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione del 17 luglio 2012, modificata il 25 aprile 2018, presenteranno una relazione sul seguito dato.
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Documenti esplicativi
Considerato l'ambito di applicazione della proposta e il fatto che si tratta della rifusione di una direttiva in vigore, che tutti gli Stati membri hanno recepito appieno, non è giustificato né proporzionato esigere documenti esplicativi sul recepimento.
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Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I definisce l'ambito di applicazione materiale della direttiva e il principio generale.
Con la rifusione, l'ambito di applicazione della direttiva viene esteso ai documenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 nella misura in cui siano stati prodotti nell'ambito di una prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro.
Il campo di applicazione è inoltre esteso a taluni dati della ricerca, una categoria specifica di documenti prodotti nell'ambito della ricerca scientifica, vale a dire i risultati del processo di raccolta di informazioni scientifiche (esperimenti, indagini e simili) che sono alla base del processo scientifico, mentre le pubblicazioni su riviste scientifiche continuano ad essere escluse dall'ambito di applicazione in quanto pongono problemi supplementari in termini di gestione dei diritti. Risulterà pertanto limitata la precedente esclusione dei documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca, comprese organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie.
Il principio generale secondo cui i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali conformemente alle condizioni indicate nella presente direttiva (articolo 3) resta inalterato per i documenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva prima della rifusione. Per i documenti ai quali è esteso l'ambito di applicazione per effetto della rifusione, il principio generale si applica soltanto nella misura in cui le imprese pubbliche in questione hanno messo a disposizione i documenti per il riutilizzo [disposizioni identiche a quelle attualmente applicabili ai documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/98/CE modificata dalla direttiva 2013/13/UE)] o, nel caso di dati della ricerca, se tali dati sono stati messi a disposizione dal ricercatore attraverso una banca di dati basata sul web in conseguenza di prescrizioni imposte al ricercatore dai finanziatori della ricerca al fine di consentire l'accesso e il riutilizzo di tali dati a un pubblico più ampio ("imposizione di un accesso aperto da parte del finanziatore").
L'articolo 1, paragrafo 6, chiarisce che il cosiddetto diritto "sui generis" che tutela il costitutore di una banca di dati, sancito dall'articolo 7 della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, non può essere invocato da un ente pubblico che è titolare dei diritti come motivo per vietare il riutilizzo del contenuto della banca di dati.
Il capo II (articolo 4) è modificato in modo da precisare che le prescrizioni procedurali non si applicano alle imprese pubbliche o per quanto riguarda i dati della ricerca, al fine di ridurre al minimo l'impatto amministrativo per gli organismi o le organizzazioni competenti.
Il capo III contiene una serie di adeguamenti delle condizioni e delle modalità per la messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo. L'articolo 5 tiene conto della crescente importanza dei dati dinamici ("dati in tempo reale") e prevede l'obbligo per gli enti pubblici di rendere tali dati disponibili attraverso un'interfaccia per programmi applicativi (API). L'articolo 6 è modificato in modo da precisare che i documenti possono anche essere forniti gratuitamente. La gratuità della messa a disposizione di documenti vale in particolare per i dati della ricerca e le serie di dati di elevato valore definiti conformemente a un atto delegato ai sensi dell'articolo 13. La proposta riconosce che i costi per rendere anonimi i documenti contenenti dati personali possono essere inclusi nel calcolo dei costi. L'articolo 10 precisa che gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili tutti i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto"). Stabilisce inoltre che i dati già disponibili tramite banche di dati della ricerca ad "accesso aperto" sono riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali, conformemente alle disposizioni della direttiva.
Il capo IV (articolo 12) è modificato in modo da precisare che il divieto di accordi di esclusiva è esteso anche agli accordi che non riconoscono espressamente un diritto esclusivo al riutilizzo dei documenti, ma possono determinare una situazione in cui l'accesso è limitato a uno o pochi riutilizzatori.
È stato aggiunto un nuovo capo V che definisce una categoria specifica di serie di dati di elevato valore. Tale categoria è costituita da un sottoinsieme di documenti cui si applica la direttiva ai sensi del suo articolo 1 e il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici. L'elenco di queste serie di dati di elevato valore è definito in un atto delegato ai sensi dell'articolo 290 del TFUE. Tale atto delegato precisa inoltre le modalità di pubblicazione e di riutilizzo delle serie di dati. In linea di principio, il riutilizzo di tali serie di dati di elevato valore dovrebbe essere gratuito e come mezzo di diffusione per i contenuti dinamici vanno utilizzate interfacce per programmi applicativi (API).
🡻 2003/98/CE (adattato)
2018/0111 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫, in particolare l'articolo 95 ⌦ 114 ⌫,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva di modifica 2013/37/UE, la Commissione ha proceduto, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, alla valutazione e al riesame del funzionamento della direttiva nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.
(3)In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.
(4)Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
🡻 2003/98/CE considerando 1 (adattato)
(5)Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle informazioni ⌦ dell'informazione ⌫ del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
🡻 2013/37/UE considerando 1 (adattato)
⇨ nuovo
(6)⇨Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. ⇦ I documenti prodotti dagli enti pubblici degli Stati membri ⌦ di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria ⌫ costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.
🡻 2013/37/UE considerando 2 (adattato) e 5 (adattato)
(7)La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, stabilisce ⌦ ha stabilito ⌫ un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri⌦ , compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari ⌫. Dall' ⌦ adozione del ⌫ quando è stato adottato il primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico nel 2003, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si assiste a un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basate sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme ⌦ originariamente ⌫ adottate nel 2003 ⌦ e successivamente modificate nel 2013 ⌫ non rispecchiano più questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.
🡻 2003/98/CE considerando 2 (adattato)
(8)L'evoluzione verso una la società dell'informazione e della conoscenza ⌦ basata sui dati ⌫ incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.
🡻 2003/98/CE considerando 3 (adattato)
(9)In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi i posti di lavoro vengono creati ⌦ da start-up e PMI innovative ⌫ nel contesto di piccole imprese emergenti.
🡻 2003/98/CE considerando 4
Il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione.
🡻 2003/98/CE considerando 5 (adattato)
(10)Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala comunitaria ⌦ dell'Unione ⌫. Le informazioni ⌦ L'informazione ⌫ del settore pubblico sono ⌦ è ⌫ un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali . Esse diventeranno ⌦ e diventerà ⌫ una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. PiùaAmpie possibilità di riutilizzo delle informazioni ⌦ dell'informazione ⌫ del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
🡻 2013/37/UE considerando 4
(11)La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.
🡻 2003/98/CE considerando 6 (adattato)
(12)Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le tradizioni ⌦ prassi ⌫ degli enti pubblici in materia di utilizzazione delle informazioni ⌦ dell'informazione ⌫ del settore pubblico ⌦ continuano a variare tra gli Stati membri. ⌫ si sono sviluppate in direzioni molto diverse e di ⌦ Di ⌫ questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.
🡻 2013/37/UE considerando 3 (adattato)
(13)Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo delle informazioni ⌦ dell'informazione ⌫ del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. Questo però presuppone che le decisioni in merito all'autorizzazione o al divieto di riutilizzo di determinati documenti siano adottate secondo condizioni uniformi a livello unionale, che non possono essere garantite se tali condizioni sono lasciate alle diverse norme e pratiche degli Stati membri o degli enti pubblici interessati.
🡻 2003/98/CE considerando 7
(14)In assenza di un'armonizzazione minima a livello comunitario, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.
🡻 2013/37/UE considerando 6 (adattato)
⇨ nuovo
(15)Contemporaneamente, Ggli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo ⌦ da parte dei cittadini e delle imprese ⌫ di dati pubblici accessibili ai cittadini e alle imprese, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Per impedire che norme diverse adottate da Stati membri diversi ostacolino l'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e per permettere che possano essere riutilizzati insiemi comparabili di dati pubblici per la creazione di applicazioni paneuropee basate su tali dati, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare il tipo di dati pubblici disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, che sia coerente con il pertinente regime di accesso. ⇨ Le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale che superano queste prescrizioni minime, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, dovrebbero continuare ad essere applicate. Esempi di disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva sono l'applicazione di soglie più basse per le tariffe ammissibili di riutilizzo rispetto alle soglie di cui all'articolo 6 o di condizioni di licenza meno restrittive di quelle di cui all'articolo 8. La presente direttiva dovrebbe in particolare lasciare impregiudicate le disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva secondo quanto stabilito nei regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. ⇦
🡻 2003/98/CE considerando 8
(16)Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.
🡻 2013/37/UE considerando 10 (adattato)
(17)⌦ La presente ⌫ direttiva 2003/98/CE dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.
🡻 2003/98/CE considerando 9 (adattato)
⇨ nuovo
(18)La presente direttiva non prescrive l'obbligo di consentire il riutilizzo di documenti. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all'ente pubblico interessato. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione ad informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato. La definizione di "documento" non comprende i programmi informatici.
(19)⇨ La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. ⇦ La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello comunitario ⌦ dell'Unione ⌫, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.
⇩ nuovo
(20)Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.
(21)È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).
(22)La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.
(23)Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR").
(24)Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
🡻 2003/98/CE considerando 10 (adattato)
(25)Le definizioni di "ente pubblico" e di "organismo di diritto pubblico" sono tratte dallae direttive sugli appalti pubblici direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio
(92/50/CEE
, 93/36/CEE
, 93/37/CEE
e 98/4/CE
). Le imprese pubbliche non rientrano in tali definizioni.
🡻 2003/98/CE considerando 11 (adattato)
(26)La presente direttiva prevede una definizione generica del termine "documento", in linea con gli sviluppi della società dell'informazione. Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) in possesso di enti pubblici. ⌦ La definizione di "documento" non comprende i programmi informatici. ⌫ Un documento in possesso di un ente pubblico è un documento del quale lo stesso ha il diritto di autorizzare il riutilizzo.
🡻 2003/98/CE considerando 12 (adattato)
⇨ nuovo
(27)⇨ Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. ⇦ ⌦ In questi casi, ⌫ iI tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli e limitati al ⌦ ed essere in linea con il ⌫ tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. ⇨Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione.⇦ Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Una volta accolta la richiesta di riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. Ciò riveste particolare importanza per il contenuto ⌦ dati ⌫ dinamicio (⌦ compresi ⌫ ad esempio i dati relativi al traffico⌦ , i dati satellitari e i dati meteorologici ⌫), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. ⇨I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. ⇦ In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.
⇩ nuovo
(28)Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.
🡻 2003/98/CE considerando 13
⇨ nuovo
(29)Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento se ciò comporta difficoltà sproporzionate. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o ad essi destinati ⇨ e fornire l'informazione in formati accessibili ⇦.
🡻 2013/37/UE considerando 20
⇨ nuovo
(30)Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti⇨ , compresi quelli pubblicati nei siti web, ⇦ a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).
⇩ nuovo
(31)Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.
🡻 2013/37/UE considerando 22 (adattato)
⇨ nuovo
(32)⇨ Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, ⇦ qQualora ⇨ sia necessario ⇦ per il riutilizzo di documenti gli enti pubblici richiedano un corrispettivo in denaro, è opportuno che le tariffe ⌦ questo ⌫ siano limitatoe ai costi marginali. ⇨ In casi eccezionali ⇦ oOccorre tuttavia tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti messi a disposizione per il riutilizzo. ⇨ È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. ⇦ In tali casi, gli enti pubblici ⇨ e le imprese pubbliche ⇦dovrebbero ⌦ pertanto ⌫ essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. ⇨ Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. ⇦ L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o ⇨ alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche ⇦ dei costi relativi alla raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di taluni documenti non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.
🡻 2013/37/UE considerando 23 (adattato)
⇨ nuovo
(33)Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile ⌦ ragionevole ⌫ sugli investimenti. ⇨ Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. ⇦ Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.
🡻 2013/37/UE considerando 24
(34)I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.
🡻 2013/37/UE considerando 25
(35)Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. A tal riguardo, gli Stati membri possono, ad esempio, stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare l'organismo o gli organismi, diversi dall'ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità deicon i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.
🡻 2003/98/CE considerando 14 (adattato)
Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro, il totale delle entrate non dovrebbe superare i costi complessivi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di documenti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, tenendo in debito conto i fabbisogni di autofinanziamento dell'ente pubblico interessato, ove opportuno. L'attività di produzione comprende la creazione e l'assemblamento, e la diffusione può comprendere anche l'assistenza agli utilizzatori. Il recupero dei costi, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, coerentemente con i principi contabili applicabili e il pertinente metodo di calcolo dei costi dell'ente pubblico interessato costituisce il limite massimo delle tariffe, che non dovrebbe essere eccessivo. Il limite massimo per le tariffe stabilito nella presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri o degli enti pubblici di praticare prezzi inferiori o di cedere le informazioni gratuitamente e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a rendere disponibili i documenti dietro versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di riproduzione e diffusione dei documenti.
🡻 2003/98/CE considerando 15 (adattato)
⇨ nuovo
(36)Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Comunità ⌦ Unione ⌫ è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti ⇨ in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca ⇦ dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.
🡻 2013/37/UE considerando 28
(37)I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità deicon i sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.
🡻 2003/98/CE considerando 16
(38)Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico – concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo – rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni ad ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.
🡻 2003/98/CE considerando 17
(39)In alcuni casi i documenti sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza; in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard.
🡻 2003/98/CE considerando 18
(40)Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.
🡻 2003/98/CE considerando 19
(41)Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.
🡻 2013/37/UE considerando 26 (adattato)
(42)In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l'indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo di informazioni ⌦ dell'informazione ⌫ del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione.
🡻 2003/98/CE considerando 20
(43)Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo.
🡻 2013/37/UE considerando 31
⇨ nuovo
(44)⇨ Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale. È pertanto opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali tramite uno specifico insieme di norme relative agli accordi sulla digitalizzazione di tali risorse. ⇦ Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell'ambiente da quando l'accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all'utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l'accordo.
⇩ nuovo
(45)Gli accordi tra i titolari dei dati e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore e dovrebbero pertanto essere pubblicati almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, in modo da dare alle parti interessate l'opportunità di chiedere il riutilizzo dei documenti oggetto dell'accordo e di prevenire il rischio di limitare la gamma dei potenziali riutilizzatori. Tali accordi dovrebbero inoltre essere resi pubblici dopo la loro conclusione, nella forma definitiva convenuta dalle parti.
(46)La presente direttiva mira a ridurre al minimo il rischio di un vantaggio eccessivo del primo utilizzatore, che potrebbe limitare il numero di potenziali riutilizzatori dei dati. Qualora gli accordi contrattuali possano, in aggiunta agli obblighi di concessione dei documenti fissati per gli Stati membri a norma della presente direttiva, implicare un trasferimento delle risorse dello Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e delle altre norme in materia di concorrenza di cui agli articoli da 101 a 109 del trattato. Dalle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del trattato risulta che lo Stato membro deve verificare ex ante se possano essere presenti aiuti di Stato nei pertinenti accordi contrattuali e garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
🡻 2003/98/CE considerando 21 (adattato)
⇨ nuovo
(47)La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata ⌦ lasciando impregiudicata e rispettando pienamente ⌫ nel pieno rispetto dei principi relativi alla ⌦ la normativa dell'Unione in materia di ⌫ protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
⌦ , compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⌫. ⇨ L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva. ⇦
🡻 2003/98/CE considerando 22
(48)La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini "diritti di proprietà intellettuale" si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi (comprese le forme di protezione sui generis). La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (la "convenzione di Berna") e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'"accordo TRIPS"). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.
🡻 2013/37/UE considerando 9 (adattato)
(49)Tenendo conto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali incombenti agli Stati membri e all'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dell'accordo ⌦ TRIPS ⌫sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della ⌦ presente ⌫ direttiva 2003/98/CE i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.
🡻 2013/37/UE considerando 12 (adattato)
(50)⌦ La presente ⌫ direttiva 2003/98/CE non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere in virtù della normativa nazionale.
🡻 2013/37/UE considerando 13
(51)Occorre inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare qualsiasi documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.
🡻 2003/98/CE considerando 23 (adattato)
(52)Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili per via elettronica ⌦ online ⌫ dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati costituiscono esempi di tali modalità.
🡻 2003/98/CE considerando 24
⇨ nuovo
(53)La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. ⇨ In particolare, nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei dati contenuti in banche di dati. ⇦
🡻 2013/37/UE considerando 27 (adattato)
(54)La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di una ⌦ relazione sulla maturità dell'apertura dei dati ⌫ quadro di valutazione on line delle informazioni del settore pubblico con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di questoa ⌦ relazione ⌫ quadro di valutazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l'Unione.
🡻 2013/37/UE considerando 35
⇨ nuovo
(55)È necessario garantire che gli Stati membri ⇨ tengano monitorate ⇦ riferiscano alla Commissione in merito alla portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, alle condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e alle pratiche di ricorso.
🡻 2013/37/UE considerando 29
⇨ nuovo
(56)È opportuno chelLa Commissione assista ⇨ può assistere ⇦ gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti ⇨ e aggiornando quelli esistenti ⇦, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.
🡻 2013/37/UE considerando 15
⇨ nuovo
(57)Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. ⇨ Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva. ⇦ Più ampie possibilità di riutilizzo del materiale culturale del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese dell'Unione di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
⇩ nuovo
(58)Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(59)Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.
(60)Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici.
🡻 2003/98/CE considerando 25 (adattato)
Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati su documenti del settore pubblico, estesi all'intera Comunità, nel promuovere un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico da parte delle imprese private, al fine di ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e nel limitare le distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti comunitari intrinseci dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, alla luce del principio di proporzionalità sancito da detto articolo. La presente direttiva dovrebbe realizzare un'armonizzazione minima, evitando nel contempo un aumento delle disparità tra vari Stati membri nel riutilizzo dei documenti nel settore pubblico,
🡻 2013/37/UE considerando 33 (adattato)
(61)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle piccole e medie imprese, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e ⌦ ma ⌫ possono ⌦ piuttosto ⌫ dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti paneuropei intrinseci dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⌦ sull'Unione europea ⌫. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2013/37/UE considerando 34 (adattato)
⇨ nuovo
(62)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi ⇨ il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), ⇦ il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), e il diritto di proprietà (articolo 17) ⇨ e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26) ⇦. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
⇩ nuovo
(63)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.
(64)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(65)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B,
🡻 2003/98/CE
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.
La presente direttiva detta un complesso minimo di norme in materia di riutilizzo e di strumenti pratici per agevolare il riutilizzo:
a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;.
⇩ nuovo
b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio;
c) dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
🡻 2003/98/CE
2.
La presente direttiva non si applica:
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i)
a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
⇩ nuovo
b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche, prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;
🡻 2003/98/CE
cb)ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii) (adattato)
dc)ai documenti esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso negli Stati membri, anche per motivi di:
–tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello Stato), difesa, o sicurezza pubblica,
–riservatezza statistica,
–riservatezza commerciale (ad esempio ⌦ compresi i ⌫ segreti commerciali, professionali o d'impresa);
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
eca)ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare un interesse particolare nell'ottenimento dell'accesso ai documenti;
fcb)alle parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
gcc)ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
🡻 2003/98/CE
hd)ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto v)
⇨ nuovo
if)ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, ⇨ dalle biblioteche universitarie, ⇦ dai musei e dagli archivi;
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv)
⇨ nuovo
je)ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca ⇨ secondaria e inferiore ⇦ , comprese organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, scuole e università, escluse le biblioteche universitarie; e ⇨ , nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c); ⇦
⇩ nuovo
k)ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
3.
La presente direttiva si basa, senza recar loro pregiudizio, sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri.
🡻 2003/98/CE
🡺1 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
4. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto 🡺1 unionale 🡸 e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE.
45.
Gli obblighi di cui alla presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna e l'accordo TRIPS.
⇩ nuovo
5. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire o limitare il riutilizzo di documenti a norma della presente direttiva.
6. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
🡻 2003/98/CE
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1."ente pubblico", le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
2."organismo di diritto pubblico", qualsiasi organismo:
a)istituito per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; e
b)dotato di personalità giuridica; e
c)la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
⇩ nuovo
3."impresa pubblica", qualsiasi impresa su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione;
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 2
49."università", qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;.
🡻 2003/98/CE
53."documento":
a)qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva);
b)qualsiasi parte di tale contenuto;
⇩ nuovo
6. "dati dinamici", documenti in formato elettronico, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale;
7. "dati della ricerca", documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
8. "serie di dati di elevato valore", documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici socioeconomici, soprattutto in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi e applicazioni a valore aggiunto e del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;
🡻 2003/98/CE (adattato)
94. "riutilizzo", l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti,. ⌦ fatta eccezione per ⌫ lLo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo;
5."dati personali", i dati quali definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 2
106."formato leggibile meccanicamente", un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
117."formato aperto", un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
128."standard formale aperto", uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;
⇩ nuovo
13. "utile ragionevole sugli investimenti": una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a 5 punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della Banca centrale europea;
14. "terzo" qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente pubblico o da un'impresa pubblica in possesso dei dati.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 3
⇨ nuovo
Articolo 3
Principio generale
1.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, ⇨ e i documenti in possesso delle imprese pubbliche ⇦qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV.
🡻 2003/98/CE
CAPO II
RICHIESTE DI RIUTILIZZO
Articolo 4
Prescrizioni per il trattamento delle richieste di riutilizzo
1.
Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
2.
Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettonomettanoa punto l'offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, entro tre settimane dalla richiesta iniziale sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la pratica.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 4
3.
In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 22, lettere da a) a gc quater), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera cb), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.
4.
Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come ad esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.
🡻 2003/98/CE (adattato)
⇨ nuovo
5.
⌦ I seguenti soggetti non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo: ⌫
Gli enti pubblici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e f), non sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente articolo.
⇩ nuovo
a) le imprese pubbliche;
b) gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca.
🡻 2003/98/CE
CAPO III
CONDIZIONI DI RIUTILIZZO
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 5 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 5
Formati disponibili
1.
⌦ Fatto salvo il capo V, ⌫ gGli enti pubblici ⇨ e le imprese pubbliche ⇦ mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati ⌦ sono ⌫ dovrebbero, nella misura del ⌦ ove ⌫ possibile, essere conformi a standard formali aperti.
2.
Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici ⇨ o le imprese pubbliche ⇦, l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.
3.
In base alla presente direttiva, non può essere fatto obbligo agli enti pubblici ⇨ e alle imprese pubbliche ⇦ di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico.
⇩ nuovo
4. Gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite interfacce per programmi applicativi (API) adeguate.
5. Se mettere a disposizione i documenti immediatamente dopo la raccolta eccede la capacità finanziaria e tecnica dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica, i documenti di cui al paragrafo 4 sono resi disponibili entro un termine che non pregiudichi indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 6
Principi di tariffazione
1.
Qualora per i Iil riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo in denaro, tale corrispettivo è ⇨ gratuito o ⇦ limitato ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione⇨ , e – ove applicabile – per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato ⇦
2.
⌦ In via eccezionale ⌫ iIl paragrafo 1 non si applica:
a)a enti pubblici che devono generare utili ⌦ proventi ⌫ per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
b)in via eccezionale, a documenti per i quali gli enti pubblici in questione sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione. Questi criteri sono definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro. In assenza di tali norme, i criteri dovrebbero essere definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro;
bc)a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;.
⇩ nuovo
c)
alle imprese pubbliche.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 6 (adattato)
⇨ nuovo
3.
Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) ⇨ c) ⇦, gli enti pubblici in questione calcolano l'importo totale delle tariffe ⌦ è calcolato ⌫ in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate che tali enti ricavano ⌦ ricavate ⌫ dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, ⇨ e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, ⇦ maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
4.
Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera bc), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti ⇨ e – ove applicabile – di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato ⇦, maggiorati di un congruo utile ⌦ ragionevole ⌫ sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.
⇩ nuovo
5. Il riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, il cui elenco è stabilito in conformità dell'articolo 13, e dei dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), è gratuito per l'utilizzatore.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 7 (adattato)
Articolo 7
Trasparenza
1.
Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.
2.
Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'ente pubblico in questione indica ⌦ sono indicati ⌫ innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, l'ente pubblico ⌦ il titolare del documento ⌫ indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione alla specifica richiesta di riutilizzo.
3.
I criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono prestabiliti dagli Stati membri e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.
⇩ nuovo
3. Gli Stati membri pubblicano un elenco degli enti pubblici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 7
4.
Gli enti pubblici garantiscono che coloro i quali richiedono il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.
🡻 2003/98/CE
Articolo 8
Licenze
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 8 (adattato)
1.
Gli enti pubblici possono autorizzare Iil riutilizzo ⌦ dei documenti può essere autorizzato ⌫ incondizionatamenteo o possono imporre ⌦ a determinate ⌫ condizioni, se del caso mediante una licenza. Tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.
🡻 2003/98/CE (adattato)
2.
Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano tutti gli enti pubblici a ricorrere alle ⌦ il ricorso a tali ⌫ licenze standard.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 9
Articolo 9
Modalità pratiche
Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili onlineon line e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti.
⇩ nuovo
Articolo 10
Disponibilità e riutilizzo dei dati della ricerca
1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere apertamente disponibili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici ("politiche di accesso aperto"). Le politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.
2. I dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e se l'accesso a tali dati è fornito attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
🡻 2003/98/CE (adattato)
⇨ nuovo
CAPO IV
NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI
Articolo 1110
Non discriminazione
1.
Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo ⌦ , compreso il riutilizzo transfrontaliero ⌫.
2.
Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.
Articolo 1211
Divieto di accordi di esclusiva
1.
I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti ⌦ operatori ⌫ stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici ⇨ o le imprese pubbliche ⇦ in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.
2.
Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva ⇨ sono resi pubblici almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi ⇦ sono trasparenti e sono resi pubblici.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 10 lettera a)
Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 10, lettera b)
32a.
In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.
Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.
Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
⇩ nuovo
4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche almeno due mesi prima di prendere effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 10, lettera c) (adattato)
3.
Agli accordi di esclusiva esistenti al 1° luglio 2005 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui al paragrafo 2, è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 31 dicembre 2008.
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 10, lettera d) (adattato)
54.
Fatto salvo il paragrafo 3,Aagli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 32 bis è posto termine alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043.
⇩ nuovo
CAPO V
SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE
Articolo 13
Elenco delle serie di dati di elevato valore
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione adotta l'elenco delle serie di dati di elevato valore tra i documenti cui si applica la presente direttiva, unitamente alle relative modalità di pubblicazione e di riutilizzo.
2. Queste serie di dati sono disponibili gratuitamente, leggibili meccanicamente e accessibili mediante API. Le condizioni di riutilizzo sono compatibili con le licenze aperte standard.
3. In via eccezionale, la disponibilità gratuita di cui al paragrafo 2 non si applica alle serie di dati di elevato valore delle imprese pubbliche qualora la valutazione d'impatto di cui all'articolo 13, paragrafo 7, dimostri che la messa a disposizione gratuita determina una distorsione significativa della concorrenza nei rispettivi mercati.
4. In aggiunta alle condizioni stabilite al paragrafo 2, la Commissione può definire altre modalità applicabili, in particolare
a.
le condizioni di riutilizzo;
b.
i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche della loro pubblicazione e diffusione.
5. La selezione delle serie di dati ai fini dell'elenco di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità nell'apportare benefici socioeconomici, sul numero di utilizzatori, sui proventi che possono contribuire a generare e sulla possibilità di combinazione con altre serie di dati.
6. La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE e alla procedura di cui all'articolo 14.
7. La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione dell'atto delegato, e assicura che l'atto è complementare agli attuali strumenti giuridici settoriali per quanto riguarda il riutilizzo dei documenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Nel caso delle serie di dati di elevato valore in possesso di imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.
🡻 2003/98/CE
CAPO VIV
DISPOSIZIONI FINALI
⇩ nuovo
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
🡻 2003/98/CE (adattato)
Articolo 1512
Attuazione ⌦ Recepimento ⌫
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ⌦ agli articoli […] ⌫ entro il 1° luglio 2005 ⌦ […] ⌫. Essi ne informano ⌦ comunicano ⌫ immediatamente alla Commissione ⌦ il testo di tali disposizioni ⌫.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ⌦ Le disposizioni adottate dagli Stati membri ⌫ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto ⌦ tale ⌫ riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⌦ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. ⌫ Le modalità deli tale riferimento ⌦ e la formulazione dell'indicazione ⌫sono decise ⌦ stabilite ⌫ dagli Stati membri.
⌦ 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ⌫
🡻 2013/37/UE articolo 1, paragrafo 11 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 1613
Riesame ⌦ Valutazione ⌫
1.
⇨ Non prima di quattro anni dopo la data di recepimento della presente direttiva ⇦ lLa Commissione procede ⌦ a una valutazione ⌫ al riesame dell'applicazione della presente direttiva anteriormente al 18 luglio 2018 e ne comunica i risultati, con eventuali proposte di modifica della direttiva, ⌦ presenta ⌫ al Parlamento europeo, e al Consiglio ⇨ e al Comitato economico e sociale europeo⇦ ⌦ una relazione sulle sue principali conclusioni ⌫. ⇨ La valutazione è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione. ⇦
2.
Gli Stati membri presentano una relazione ogni 3 anni alla Commissione sulla disponibilità dell'informazione del settore pubblico al riutilizzo, sulle condizioni alle quali è resa disponibile e sulle pratiche per l'impugnazione. Sulla base di tale relazione, che è resa pubblica, gli Stati membri procedono al riesame dell'applicazione dell'articolo 6, con particolare riferimento ai corrispettivi superiori ai costi marginali.
23.
Il riesame di cui al paragrafo 1⌦ La valutazione ⌫ verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto della presente direttiva, compresi l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico ⌦ cui si applica la presente direttiva ⌫, gli effetti dei principi di tariffazione applicati, il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, ⇨ il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici, ⇦ l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo, nonché sulle ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo dell'industria europea dei contenuti ⇨ economia dei dati europea ⇦.
🡻
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 2003/98/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato I, parte A, è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla data che figura all'articolo15, paragrafo 1, primo comma], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
🡻 2003/98/CE (adattato)
Articolo 1814
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ⌦ ventesimo ⌫ giorno ⌦ successivo ⌫ adella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 1915
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente