COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.4.2018
COM(2018) 229 final
2018/0109(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è di garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che consenta una sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine.
Con la decisione 98/392/CE del Consiglio, l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene, tra l'altro, i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio, l'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.
La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").
L'ICCAT ha l'autorità di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione ICCAT, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell'Unione.
Nella riunione annuale dell'ICCAT del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo), le PCC dell'ICCAT hanno compiuto un passo decisivo per affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) adottando un piano di ricostituzione di durata quindicennale mediante la raccomandazione ICCAT 16-05. Tale raccomandazione stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%.
L'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato l'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Scopo della presente proposta è recepire la raccomandazione ICCAT 16-05 nel diritto dell'UE per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire certezza giuridica agli operatori per quanto riguarda le norme e gli obblighi.
La raccomandazione ICCAT 16-05, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, impone il rigetto e il rilascio del pesce spada in determinate circostanze. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 istituisce deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo previsto dall'articolo 15 del regolamento di base. Di conseguenza, il presente regolamento, che istituisce un piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, non deve necessariamente contemplare tali obblighi in materia di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/191.
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che l'attuazione dell'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco.
La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.
Con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di catture ("TAC") per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10 500 tonnellate. Tuttavia, poiché il TAC non è stato ripartito tra le PCC dall'ICCAT, al momento della pubblicazione del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio la quota dell'Unione non era stata definita. L'ICCAT doveva convocare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire un sistema di distribuzione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, nonché di stabilire un contingente per le PCC per il 2017.
Il gruppo di lavoro si è riunito a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017 e le parti hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017.
Era quindi opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio per garantire certezza giuridica agli operatori, per quanto riguarda sia i quantitativi di pesce spada del Mediterraneo che sarebbero stati autorizzati a catturare nel 2017, sia la definizione delle zone in cui vigono limiti di cattura. Ciò è avvenuto tramite il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'unica forma di regolamentazione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo era rappresentata dalle misure tecniche introdotte dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, e successivamente dagli articoli da 20 a 26 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007.
Per tutta la durata dei negoziati la posizione dell'UE è stata conforme agli obiettivi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29 e dell'articolo 33 del regolamento di base.
Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore (cfr. sopra) per consentire la ricostituzione dello stock. Le principali differenze possono essere riassunte come segue:
a) taglie minime di riferimento per la conservazione: l'articolo 11 del presente regolamento definisce la taglia minima di riferimento per la conservazione come la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. È quindi più restrittivo dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2107, che la definisce come la lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa);
b) numero massimo di ami: l'articolo 14 del presente regolamento stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500. È quindi più restrittivo dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce che "In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 800";
c) periodo di divieto: il periodo di divieto dal 1° gennaio al 31 marzo ogni anno è già stato adottato dal regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca e dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Pertanto i periodi di divieto definiti all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2107 non sono più validi;
d) la definizione del TAC e la ripartizione del contingente sono già state recepite nel 2017 e sono adesso incluse nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Di conseguenza non è necessario includere nel presente atto il recepimento delle possibilità di pesca.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La raccomandazione ICCAT 16-05, oggetto del presente recepimento, stabilisce espressamente al paragrafo 1 che le parti contraenti le cui navi praticano la pesca attiva di pesce spada nel Mediterraneo devono attuare un piano di ricostituzione di durata quindicennale, a cominciare dal 2017 e fino al 2031, allo scopo di raggiungere Bmsy con una probabilità pari almeno al 60%. L'obiettivo e la durata massima del piano (fino al 2031) risultano in contraddizione con l'obiettivo della politica comune della pesca, che è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy) entro il 2020. Tuttavia, conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 e all'articolo 33 del regolamento di base, è opportuno tenere conto di determinati elementi per giustificare la deroga all'articolo 2 del regolamento di base:
a) lo stock non viene sfruttato soltanto dall'Unione europea, ma anche dall'insieme dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per alcuni nell'ambito di attività di pesca diretta (Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia) e per altri sotto forma di catture accessorie;
b) lo stock è gestito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'Unione europea è una delle 51 parti contraenti;
c) è nel novembre 2016, alla luce della valutazione dello stock presentata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS, l'organo scientifico dell'ICCAT), che è stato raccomandato un piano di ricostituzione;
d) la dinamica delle popolazioni e il modello di sfruttamento di tale specie non permettono di ricostituire la biomassa da qui al 2020 e fanno propendere per un periodo più lungo, che i pareri scientifici hanno fissato a 15 anni;
e) anche applicando le misure più drastiche alla flotta dell'UE (ovvero la chiusura totale dell'attività di pesca), non sarebbe possibile raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2020;
f) un piano di ricostituzione è già stato adottato in precedenza dall'ICCAT ed è stato recepito nella legislazione dell'UE. Si tratta del piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito nel 2006 mediante la raccomandazione ICCAT 06-05, sempre di durata quindicennale (fino al 2022). Tale piano di ricostituzione è stato attuato dall'Unione attraverso il regolamento (UE) 2016/1627. Già dal 2017, sulla base dei più recenti pareri scientifici dell'SCRS, è stato deciso che le misure contenute nel piano di ricostituzione non erano più necessarie (5 anni prima della scadenza fissata per il conseguimento dell'obiettivo in termini di biomassa).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
•
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta permetterà di garantire che il diritto dell'Unione, per quanto attiene alla gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo e in particolare all'insieme di norme e di obblighi del piano di ricostituzione approvato dall'ICCAT, sia conforme agli obblighi internazionali di quest'ultima e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui è parte contraente. Ciò sarà fatto limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.
•Scelta dell'atto giuridico
Lo strumento scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Le amministrazioni degli Stati membri sono state informate della presente proposta nella riunione del comitato per la pesca e l'acquacoltura dell'8 settembre 2017. La presente proposta è stata portata all'attenzione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo (MEDAC) nella riunione del 10 ottobre 2017.
•Assunzione e uso di perizie
Il presente atto costituisce il recepimento di una raccomandazione adottata a livello di un'organizzazione regionale per la pesca (ICCAT) e conforme al parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.
•Valutazione d'impatto
Non pertinente. Il presente regolamento costituisce il recepimento di una raccomandazione direttamente applicabile agli Stati membri.
•Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta non è collegata al programma REFIT.
•Diritti fondamentali
La presente proposta non ha alcuna conseguenza sulla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.
ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'Unione ha scritto al segretariato dell'ICCAT per annunciare che l'Unione applica la raccomandazione ICCAT 16-05, recepita dal 1° gennaio 2017.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
a) Deroga all'obbligo di sbarco
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che l'attuazione dell'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco.
La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
Il regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 che attua gli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, autorizza il rigetto del pesce spada del Mediterraneo nei casi previsti dalla raccomandazione ICCAT 16-05.
b) Recepimento delle opportunità di pesca per il 2017 e il 2018
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.
Con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di catture ("TAC") per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10 500 tonnellate. Tuttavia, poiché il TAC non è stato ripartito tra le PCC dall'ICCAT, al momento della pubblicazione del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio la quota dell'Unione non era stata definita. L'ICCAT doveva convocare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire un sistema di distribuzione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, nonché di stabilire un contingente per le PCC per il 2017.
Il gruppo di lavoro si è riunito a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017 e le parti hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017.
Era quindi opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio per garantire certezza giuridica agli operatori, per quanto riguarda sia i quantitativi di pesce spada del Mediterraneo che sarebbero stati autorizzati a catturare nel 2017, sia la definizione delle zone in cui vigono limiti di cattura. Ciò è avvenuto tramite il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio.
Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e modifica il regolamento (UE) 2017/127. Conformemente al punto 4 della raccomandazione ICCAT 16-05, il TAC è stato ridotto del 3% rispetto al TAC adottato nel 2017.
c) Delega di potere
L'articolo 34 del presente regolamento stabilisce un elenco esaustivo dei casi in cui sono necessarie deleghe di potere per rispondere alle frequenti modifiche alle raccomandazioni adottate dall'ICCAT. Gli elementi principali che possono giustificare l'elenco delle situazioni in cui sono necessarie deleghe di potere possono essere riassunti come segue:
a) il fatto che un piano venga istituito per un periodo di 15 anni non significa che le parti contraenti non si sforzino di ricostituire la biomassa e riportare lo stock ai limiti biologici di sicurezza il più rapidamente possibile, al fine di conseguire quanto prima gli obiettivi biologici fissati dal piano. A tale riguardo, l'esperienza dimostra che dopo alcuni anni si rende necessario un rafforzamento delle misure adottate, in particolare quelle tecniche e di controllo, soprattutto quando le tendenze indicano che non ci si avvicina agli obiettivi di ricostituzione e che lo stock non si ricostituisce al ritmo previsto. Di conseguenza, può essere necessario operare rapidamente modifiche specifiche e regolari, che devono essere adottate attraverso una procedura accelerata;
b) l'esperienza maturata con i piani di ricostituzione, nell'ambito dell'ICCAT o di altri organismi, dimostra che le modifiche dei testi sono alquanto frequenti e che la piena entrata in vigore delle norme è piuttosto urgente. A titolo di esempio, per il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il testo è stato modificato a 6 riprese (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 e 2017) da quando è stato raccomandato dall'ICCAT nel 2006.
2018/0109 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
(2)L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").
(3)Nella riunione annuale del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo), le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti ("PCC") hanno riconosciuto la necessità di affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius). A tale fine l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione che inizia nel 2017 e prosegue fino al 2031, alla luce del fatto che le caratteristiche biologiche, la struttura e la dinamica attuali della popolazione dello stock di pesce spada del Mediterraneo non consentono di raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) a breve termine, anche se fossero adottate misure di gestione drastiche e urgenti (chiusura totale dell'attività di pesca). L'ICCAT ha adottato la raccomandazione sul piano di ricostituzione nella sua ventesima riunione straordinaria, dopo avere esaminato il parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS). Tale raccomandazione 16-05 è entrata in vigore il 12 giugno 2017 ed è vincolante per l'Unione.
(4)Con lettera inviata nel dicembre 2016, l'Unione ha comunicato al segretariato dell'ICCAT che determinate misure contenute nella raccomandazione 16-05 sarebbero entrate in vigore nel gennaio 2017, in particolare per quanto concerne il periodo di divieto stabilito dal 1° gennaio al 31 marzo e la ripartizione dei contingenti per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Tutte le altre misure della raccomandazione 16-05 sarebbero state incluse nel piano di ricostituzione dell'Unione.
(5)A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la posizione dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca si basa sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, e in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, anche se il termine stabilito scade solo nel 2031, e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, promuovendo al contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 e all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(6)Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.
(7)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il concetto di taglie minime dell'ICCAT dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale taglie minime di riferimento per la conservazione.
(8)Dovranno inoltre essere rigettate in mare, conformemente al punto 17 della raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2018/191 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada detenuto a bordo delle navi che supera il contingente assegnato alle navi e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le navi impegnate nella pesca ricreativa.
(9)Tenuto conto del fatto che il piano di ricostituzione attuerà la raccomandazione ICCAT 16-05, è opportuno sopprimere le disposizioni riguardanti il pesce spada del Mediterraneo contenute nel regolamento (UE) 2017/1207.
(10)Le attività di pesca praticata con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca e di insufficiente selettività. L'espansione incontrollata di queste attività ha comportato un grave rischio per la specie bersaglio e il loro uso è stato vietato per la cattura di specie altamente migratorie, compresa la pesca del pesce spada, dal regolamento 1239/98 del Consiglio.
(11)Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Detti regolamenti contengono già una serie di misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
(12)Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari e alcuni pescatori INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato nel regolamento (UE) 2016/1627 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È quindi opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo.
(13)La legislazione dell'Unione dovrebbe attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.
(14)Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento, nonché delle disposizioni elencate all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(15)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la relazione annuale in merito all'attuazione del presente regolamento presentata dagli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(16)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.
(17)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo è di 3 500 per le navi dedite alla cattura del pesce spada, mentre la raccomandazione ICCAT 16-05 autorizza un massimo di 2 500 ami. Ai fini della corretta attuazione di tale raccomandazione nel diritto dell'Unione, è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.
(18)La sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce determinate misure tecniche e di controllo riguardanti il pesce spada del Mediterraneo. Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 1605, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise per consentire la ricostituzione dello stock. È quindi opportuno sopprimere la sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 e sostituirla con le misure stabilite dal presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), con durata dal 2017 al 2031 ("il piano di ricostituzione").
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che:
i)operano nella zona della convenzione ICCAT praticando la pesca del pesce spada del Mediterraneo;
o
ii)trasbordano, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada catturato nel Mar Mediterraneo.
b)
ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione praticando la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
c)
alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada catturato nel Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada catturato nel Mediterraneo e che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Articolo 3
Obiettivo
In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obiettivo del presente regolamento è raggiungere una biomassa di pesce spada nel Mediterraneo corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%.
Articolo 4
Relazione con altri atti dell'Unione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni stabilite nei seguenti regolamenti o, laddove previsto da tali regolamenti, in deroga ad essi:
(1)regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
(2)regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;
(3)regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)"peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine vive;
(2)"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
(3)"zona della convenzione ICCAT": tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;
(4)"Mar Mediterraneo": le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
(5)"PCC": le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
(6)"autorizzazione di pesca": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
(7)"autorizzazione di pesca speciale": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
(8)"possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca;
(9)"stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
(10)"prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
(11)"rigetti": catture che sono rigettate in mare;
(12)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
(13)"dati del sistema di controllo dei pescherecci": dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;
(14)"sbarco": lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
(15)"trasbordo": lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;
(16)"noleggio": un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;
(17)"peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni": peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;
(18)"palangaro": attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;
(19)"amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;
(20)"lenza a canna": lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.
TITOLO II
MISURE DI GESTIONE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO
CAPO 1
MISURE DI GESTIONE
Articolo 6
Sforzo di pesca
1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle navi da pesca battenti la sua bandiera sia commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada del Mediterraneo disponibili per tale Stato membro.
2.Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati.
Articolo 7
Ripartizione delle possibilità di pesca
1.In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
2.Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.
Articolo 8
Limiti di capacità
1.Un limite di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca si applica per la durata del piano di ricostituzione. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo, il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nel Mediterraneo applicando, tra le seguenti misure, quella che comporta il numero più basso:
(a)il numero medio annuo di loro navi che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016;
o
(b)il numero di loro navi da pesca che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016.
2.Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 5% al limite di capacità di cui al paragrafo 1 per gli anni 2018-2019.
3.Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per limitare il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a pescare il pesce spada del Mediterraneo.
Articolo 9
Piani di pesca annuali
1.Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno. Tali piani sono conformi agli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie.
2.La Commissione compila i piani di cui al paragrafo 1 e li integra nel piano di pesca dell'Unione. La Commissione trasmette il piano di pesca dell'Unione al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.
CAPO 2
Misure tecniche di conservazione
Sezione 1
Campagne di pesca
Articolo 10
Periodi di divieto della pesca
1.
Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.
2.Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.
3.Gli Stati membri controllano l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con tali paragrafi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
Sezione 2
Taglia minima di riferimento per la conservazione, catture accidentali e catture accessorie
Articolo 11
Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo
1.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada, comprese quelle prelevate nella pesca ricreativa:
(a)aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm;
o
(b)di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.
2.Possono essere tenuti a bordo, sbarcati, trasbordati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.
Articolo 12
Catture accessorie accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.
Articolo 13
Catture accessorie
1.Le catture accessorie di pesce spada non superano, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, le catture totale presenti a bordo in peso o numero di esemplari catturati nella pesca con palangari.
2.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.
3.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa.
4.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari di pesce spada catturati vivi sono reimmessi in mare.
5.Se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari morti di pesce spada sono sbarcati interi e non trasformati e formano oggetto di confisca e di opportuni provvedimenti. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21.
Sezione 3
Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca
Articolo 14
Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca
1.Il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500.
2.In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati 2 500 ami di ricambio non armati a bordo delle navi da pesca per bordate di durata superiore a 2 giorni.
3.La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.
4.La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).
CAPO 3
MISURE DI CONTROLLO
Sezione 1
Registro delle navi
Articolo 15
Autorizzazioni di pesca
1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca per la cattura di pesce spada del Mediterraneo alle navi battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403, per:
(a)le navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo;
(b)le navi da pesca che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; e
(c)le navi che praticano la pesca ricreativa.
2.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca speciale alle navi da pesca dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo con arpioni o palangari pelagici.
3.Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi conformemente alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare pesce spada del Mediterraneo.
4.I pescherecci di grandi dimensioni autorizzati dagli Stati membri sono iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri per essere autorizzati dall'ICCAT a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare tonnidi e specie affini.
Articolo 16
Informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada e tonno bianco nella campagna in corso
1.Ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni nel formato stabilito negli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:
a)entro il 1° gennaio, le informazioni sulle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo, anche come catture accessorie e nel quadro della pesca ricreativa. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 gennaio di ogni anno;
b)entro il 1° marzo, le informazioni sulle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a pescare tonno bianco del Mediterraneo. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.
2.Le informazioni riguardanti le navi da cattura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione.
3.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri notificano alla Commissione, al massimo entro 30 giorni, eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche delle informazioni sulle navi da cattura di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa il segretariato dell'ICCAT al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica delle informazioni su tali navi da cattura.
4.Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, la Commissione modifica, se necessario, nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 fornendo informazioni aggiornate al segretariato dell'ICCAT.
Articolo 17
Informazioni scientifiche sulle navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente
1.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
(a)nome della nave (in sua assenza, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
(b)numero di registro della flotta dell'Unione quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;
(c)numero di registrazione ICCAT.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel formato indicato nell'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.
3.La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
Sezione 2
Controllo e sorveglianza
Articolo 18
Sistema di controllo dei pescherecci
1.A bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri è installato un dispositivo pienamente funzionante che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la permanenza in porto della nave.
3.Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.
4.Gli Stati membri provvedono affinché:
(a)i messaggi VMS provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;
(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;
(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;
(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
Articolo 19
Noleggio di pescherecci dell'Unione
Il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del pesce spada del Mediterraneo è vietato.
Articolo 20
Programmi nazionali di osservazione sulle navi con palangari pelagici
1.Ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di pesce spada del Mediterraneo attua un programma nazionale di osservazione per le navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, conformemente al presente articolo. Il programma nazionale di osservazione rispetta le norme minime stabilite nell'allegato I.
2.Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate.
3.In deroga al paragrafo 2, per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove possa sussistere un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, gli Stati membri possono applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta senza indugio i dettagli della strategia alternativa alla Commissione.
4.La Commissione sottopone immediatamente i dettagli della strategia alternativa di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.
5.Gli Stati membri rilasciano agli osservatori nazionali un documento ufficiale di identificazione.
6.Oltre ai compiti di osservazione scientifica stabiliti nell'allegato I, gli Stati membri chiedono agli osservatori scientifici di valutare e comunicare i seguenti dati riguardanti il pesce spada del Mediterraneo:
(a)il livello dei rigetti di esemplari sottodimensionati;
(b)le dimensioni e l'età alla maturità specifiche per regione;
(c)l'uso dell'habitat al fine di comparare la disponibilità del pesce spada nelle diverse attività di pesca, ivi compreso tra la pesca con palangari tradizionali e con palangari mesopelagici;
(d)l'impatto della pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie di CPUE, distribuzione delle catture per taglia; e
(e)la stima mensile della proporzione di riproduttori e di novellame nelle catture.
7.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservazione scientifica dell'anno precedente. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
Sezione 3
Controllo delle catture
Articolo 21
Registrazione e comunicazione delle catture
1.Il comandante di ciascuna nave autorizzata a catturare pesce spada del Mediterraneo tiene un giornale di pesca conformemente ai requisiti stabiliti all'allegato II e trasmette le informazioni di tale giornale allo Stato membro di bandiera.
2.Fatti salvi gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni trimestrali su tutte le catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dalle navi autorizzate battenti la loro bandiera. Tali relazioni trimestrali sono inviate al massimo entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo trimestrale (il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
3.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative alle navi da pesca dell'Unione autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
(a)informazioni relative alle attività di pesca, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta, con indicazione dei seguenti elementi:
i)
periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave, per specie bersaglio e per zona;
ii)
zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave, per specie bersaglio e per zona;
iii)
tipo di nave, per specie bersaglio e per zona;
iv)
numero di ami utilizzati dalla nave, per specie bersaglio e zona;
v)
numero di unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;
vi)
lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona.
(b)Dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile, con indicazione dei seguenti elementi:
i)
distribuzione delle catture per taglia e, se possibile, per età;
ii)
catture e composizione delle catture per nave;
iii)
sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).
4.La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
5.Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nell'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.
Articolo 22
Informazioni sull'esaurimento dei contingenti e sulla chiusura della pesca
1.Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione senza indugio quando il contingente assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80%.
2.Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto la soglia dell'80% del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.
Sezione 4
Sbarchi e trasbordi
Articolo 23
Porti designati
1.Le catture di pesce spada del Mediterraneo, comprese le catture accessorie e le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, prive del marchio apposto su ciascun esemplare di cui all'articolo 30, sono sbarcate unicamente nei porti designati.
2.Ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 1 e specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti.
3.Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati alla Commissione. Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
Articolo 24
Notifica preventiva
1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. La notifica preventiva di arrivo di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.
2.Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:
(a)orario stimato di arrivo;
(b)quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; e
(c)le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
3.Le autorità degli Stati membri di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.
Articolo 25
Trasbordi
1.Il trasbordo da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo è vietato in qualunque circostanza.
2.Fatti salvi gli articoli 51, 52, 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, le navi da pesca trasbordano pesce spada del Mediterraneo unicamente nei porti designati.
Sezione 5
Ispezioni
Articolo 26
Piani di ispezione annuali
1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione annuali alla Commissione. I piani di ispezione sono elaborati in conformità:
(a)degli obiettivi, delle priorità e delle procedure, nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione; e
(b)del programma nazionale di controllo per il pesce spada del Mediterraneo istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.
Articolo 27
Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT
1.Le attività internazionali di ispezione congiunta sono svolte conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT ("programma dell'ICCAT") di cui all'allegato III.
2.Gli Stati membri le cui navi da pesca sono autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.
3.Se più di 50 navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnate in attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nel Mar Mediterraneo per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto anche se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nel Mar Mediterraneo.
4.La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per l'Unione. La Commissione può elaborare, in coordinamento con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri le cui navi da pesca praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.
5.Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano annuale di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 1° gennaio di ogni anno.
Articolo 28
Ispezioni in caso di infrazioni
1.Ogni Stato membro di bandiera adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo se una nave battente la sua bandiera ha commesso un'infrazione delle disposizioni del presente regolamento.
2.Ogni Stato membro di bandiera garantisce che un'ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave battente la sua bandiera non si trova in uno dei suoi porti, da una persona da esso designata.
CAPO 4
Pesca ricreativa
Articolo 29
Misure di gestione
1.Ciascuno Stato membro prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del proprio contingente nazionale e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.
2.Nella pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave.
3.Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio degli esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa.
4.Sono vietate la vendita e qualsiasi altra forma di commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato nell'ambito della pesca ricreativa.
Articolo 30
Misure di controllo
1.Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturate pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa.
2.Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue:
a)nome della nave (in sua assenza, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
b)numero di registro della flotta dell'Unione quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;
c)precedente nome della nave, se pertinente;
d)lunghezza fuoritutto della nave;
e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave da pesca.
3.I dati sulle catture, compreso il peso vivo e la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'articolo 21.
4.Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, o in un porto designato conformemente all'articolo 23 o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione.
5.Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
6.Gli Stati membri autorizzano l'uso di marchi soltanto quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti loro assegnati.
7.Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma di marcatura due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. Ogni anno la Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Relazione annuale
1.Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente sull'attuazione del presente regolamento, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.
2.La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti di pesce spada del Mediterraneo di taglia inferiore alla taglia minima, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.
3.La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno.
4.La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per il formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36.
Articolo 32
Riesame
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2025.
Articolo 33
Finanziamento
Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 34
Procedure di modifica
1.Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione o integrare le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare:
(a)i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, paragrafo 3, articolo 16, paragrafi 1 e 3, articolo 17, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafi 2 e 3, articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 1, articolo 27, paragrafo 5. e articolo 31, paragrafi 1 e 3;
(b)i periodi divieto previsti all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
(c)la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
(d)i livelli di tolleranza di cui agli articoli 12 e 13;
(e)le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4;
(f)la percentuale di esaurimento del contingente stabilita all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;
(g)le informazioni sulle navi da cattura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 23, paragrafo 3; e
(h)gli allegati I, II e III del presente regolamento.
2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche e/o integrazioni delle raccomandazioni rispettive dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.
Articolo 35
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 36
Procedura di comitato
La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 37
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107
Nel regolamento (UE) 2017/2107, gli articoli da 20 a 26 sono soppressi.
Articolo 38
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:
–"2. 2 500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;".
Articolo 39
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente