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Document 52018PC0229

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

COM/2018/229 final - 2018/0109 (COD)

Bruxelles, 24.4.2018

COM(2018) 229 final

2018/0109(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , è di garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che consenta una sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine.

Con la decisione 98/392/CE del Consiglio 2 , l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene, tra l'altro, i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

A norma della decisione 86/238/CEE del Consiglio 3 , l'Unione è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("convenzione ICCAT") dal 14 novembre 1997.

La convenzione ICCAT istituisce un quadro di cooperazione regionale per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").

L'ICCAT ha l'autorità di adottare decisioni vincolanti (raccomandazioni) per le sue parti contraenti ai fini della conservazione e della gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali raccomandazioni sono essenzialmente rivolte alle parti contraenti della convenzione ICCAT, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio per i comandanti delle navi). Le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione e, per l'Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell'Unione.

Nella riunione annuale dell'ICCAT del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo), le PCC dell'ICCAT 4 hanno compiuto un passo decisivo per affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) adottando un piano di ricostituzione di durata quindicennale mediante la raccomandazione ICCAT 16-05. Tale raccomandazione stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%.

L'Unione europea, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT nel dicembre 2016, ha confermato l'attuazione della raccomandazione ICCAT 16-05 a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Scopo della presente proposta è recepire la raccomandazione ICCAT 16-05 nel diritto dell'UE per consentire all'Unione di rispettare i suoi obblighi internazionali e garantire certezza giuridica agli operatori per quanto riguarda le norme e gli obblighi.

La raccomandazione ICCAT 16-05, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, impone il rigetto e il rilascio del pesce spada in determinate circostanze. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 5 istituisce deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo previsto dall'articolo 15 del regolamento di base. Di conseguenza, il presente regolamento, che istituisce un piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo, non deve necessariamente contemplare tali obblighi in materia di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/191.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che l'attuazione dell'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco.

La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio 6 stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

Con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di catture ("TAC") per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10 500 tonnellate. Tuttavia, poiché il TAC non è stato ripartito tra le PCC dall'ICCAT, al momento della pubblicazione del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio la quota dell'Unione non era stata definita. L'ICCAT doveva convocare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire un sistema di distribuzione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, nonché di stabilire un contingente per le PCC per il 2017.

Il gruppo di lavoro si è riunito a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017 e le parti hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017.

Era quindi opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio per garantire certezza giuridica agli operatori, per quanto riguarda sia i quantitativi di pesce spada del Mediterraneo che sarebbero stati autorizzati a catturare nel 2017, sia la definizione delle zone in cui vigono limiti di cattura. Ciò è avvenuto tramite il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio 7 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'unica forma di regolamentazione per quanto riguarda il pesce spada del Mediterraneo era rappresentata dalle misure tecniche introdotte dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1967/2006, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo 8 , e successivamente dagli articoli da 20 a 26 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 9 .

Per tutta la durata dei negoziati la posizione dell'UE è stata conforme agli obiettivi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 29 e dell'articolo 33 del regolamento di base.

Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore (cfr. sopra) per consentire la ricostituzione dello stock. Le principali differenze possono essere riassunte come segue:

a) taglie minime di riferimento per la conservazione: l'articolo 11 del presente regolamento definisce la taglia minima di riferimento per la conservazione come la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. È quindi più restrittivo dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2107, che la definisce come la lunghezza alla forca inferiore a 90 cm (misurata dalla mandibola inferiore) o, in alternativa, di peso inferiore a 10 kg di peso vivo o 9 kg di peso eviscerato e senza branchie, ovvero 7,5 kg di peso carcassa (senza branchie, eviscerato, con asportazione delle pinne e asportazione parziale della testa);

b) numero massimo di ami: l'articolo 14 del presente regolamento stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500. È quindi più restrittivo dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce che "In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 800";

c) periodo di divieto: il periodo di divieto dal 1° gennaio al 31 marzo ogni anno è già stato adottato dal regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 10 e dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione 11 . Pertanto i periodi di divieto definiti all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2107 non sono più validi;

d) la definizione del TAC e la ripartizione del contingente sono già state recepite nel 2017 e sono adesso incluse nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Di conseguenza non è necessario includere nel presente atto il recepimento delle possibilità di pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La raccomandazione ICCAT 16-05, oggetto del presente recepimento, stabilisce espressamente al paragrafo 1 che le parti contraenti le cui navi praticano la pesca attiva di pesce spada nel Mediterraneo devono attuare un piano di ricostituzione di durata quindicennale, a cominciare dal 2017 e fino al 2031, allo scopo di raggiungere Bmsy con una probabilità pari almeno al 60%. L'obiettivo e la durata massima del piano (fino al 2031) risultano in contraddizione con l'obiettivo della politica comune della pesca, che è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy) entro il 2020. Tuttavia, conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 e all'articolo 33 del regolamento di base, è opportuno tenere conto di determinati elementi per giustificare la deroga all'articolo 2 del regolamento di base:

a) lo stock non viene sfruttato soltanto dall'Unione europea, ma anche dall'insieme dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per alcuni nell'ambito di attività di pesca diretta (Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia) e per altri sotto forma di catture accessorie;

b) lo stock è gestito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), di cui l'Unione europea è una delle 51 parti contraenti;

c) è nel novembre 2016, alla luce della valutazione dello stock presentata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS, l'organo scientifico dell'ICCAT), che è stato raccomandato un piano di ricostituzione;

d) la dinamica delle popolazioni e il modello di sfruttamento di tale specie non permettono di ricostituire la biomassa da qui al 2020 e fanno propendere per un periodo più lungo, che i pareri scientifici hanno fissato a 15 anni;

e) anche applicando le misure più drastiche alla flotta dell'UE (ovvero la chiusura totale dell'attività di pesca), non sarebbe possibile raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2020;

f) un piano di ricostituzione è già stato adottato in precedenza dall'ICCAT ed è stato recepito nella legislazione dell'UE. Si tratta del piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, istituito nel 2006 mediante la raccomandazione ICCAT 06-05, sempre di durata quindicennale (fino al 2022). Tale piano di ricostituzione è stato attuato dall'Unione attraverso il regolamento (UE) 2016/1627 12 . Già dal 2017, sulla base dei più recenti pareri scientifici dell'SCRS, è stato deciso che le misure contenute nel piano di ricostituzione non erano più necessarie (5 anni prima della scadenza fissata per il conseguimento dell'obiettivo in termini di biomassa).

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE). Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta permetterà di garantire che il diritto dell'Unione, per quanto attiene alla gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo e in particolare all'insieme di norme e di obblighi del piano di ricostituzione approvato dall'ICCAT, sia conforme agli obblighi internazionali di quest'ultima e che l'Unione rispetti le decisioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui è parte contraente. Ciò sarà fatto limitandosi a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le amministrazioni degli Stati membri sono state informate della presente proposta nella riunione del comitato per la pesca e l'acquacoltura dell'8 settembre 2017. La presente proposta è stata portata all'attenzione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo (MEDAC) nella riunione del 10 ottobre 2017.

Assunzione e uso di perizie

Il presente atto costituisce il recepimento di una raccomandazione adottata a livello di un'organizzazione regionale per la pesca (ICCAT) e conforme al parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT.

Valutazione d'impatto

Non pertinente. Il presente regolamento costituisce il recepimento di una raccomandazione direttamente applicabile agli Stati membri.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta non è collegata al programma REFIT.

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha alcuna conseguenza sulla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.    ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'Unione ha scritto al segretariato dell'ICCAT per annunciare che l'Unione applica la raccomandazione ICCAT 16-05, recepita dal 1° gennaio 2017.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

a) Deroga all'obbligo di sbarco

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base stabilisce che l'attuazione dell'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di attuare tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco.

La raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. Dovranno inoltre essere rigettate in mare le catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.

Il regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 che attua gli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, autorizza il rigetto del pesce spada del Mediterraneo nei casi previsti dalla raccomandazione ICCAT 16-05.

b) Recepimento delle opportunità di pesca per il 2017 e il 2018

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio 13 stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

Con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di catture ("TAC") per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10 500 tonnellate. Tuttavia, poiché il TAC non è stato ripartito tra le PCC dall'ICCAT, al momento della pubblicazione del regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio la quota dell'Unione non era stata definita. L'ICCAT doveva convocare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire un sistema di distribuzione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, nonché di stabilire un contingente per le PCC per il 2017.

Il gruppo di lavoro si è riunito a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017 e le parti hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017.

Era quindi opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio per garantire certezza giuridica agli operatori, per quanto riguarda sia i quantitativi di pesce spada del Mediterraneo che sarebbero stati autorizzati a catturare nel 2017, sia la definizione delle zone in cui vigono limiti di cattura. Ciò è avvenuto tramite il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio 14 .

Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio 15 stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e modifica il regolamento (UE) 2017/127. Conformemente al punto 4 della raccomandazione ICCAT 16-05, il TAC è stato ridotto del 3% rispetto al TAC adottato nel 2017.

c) Delega di potere

L'articolo 34 del presente regolamento stabilisce un elenco esaustivo dei casi in cui sono necessarie deleghe di potere per rispondere alle frequenti modifiche alle raccomandazioni adottate dall'ICCAT. Gli elementi principali che possono giustificare l'elenco delle situazioni in cui sono necessarie deleghe di potere possono essere riassunti come segue:

a) il fatto che un piano venga istituito per un periodo di 15 anni non significa che le parti contraenti non si sforzino di ricostituire la biomassa e riportare lo stock ai limiti biologici di sicurezza il più rapidamente possibile, al fine di conseguire quanto prima gli obiettivi biologici fissati dal piano. A tale riguardo, l'esperienza dimostra che dopo alcuni anni si rende necessario un rafforzamento delle misure adottate, in particolare quelle tecniche e di controllo, soprattutto quando le tendenze indicano che non ci si avvicina agli obiettivi di ricostituzione e che lo stock non si ricostituisce al ritmo previsto. Di conseguenza, può essere necessario operare rapidamente modifiche specifiche e regolari, che devono essere adottate attraverso una procedura accelerata;

b) l'esperienza maturata con i piani di ricostituzione, nell'ambito dell'ICCAT o di altri organismi, dimostra che le modifiche dei testi sono alquanto frequenti e che la piena entrata in vigore delle norme è piuttosto urgente. A titolo di esempio, per il piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il testo è stato modificato a 6 riprese (2006, 2008, 2010, 2012, 2014 e 2017) da quando è stato raccomandato dall'ICCAT nel 2006.

2018/0109 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

(2)L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT").

(3)Nella riunione annuale del 2016 svoltasi a Vilamoura (Portogallo), le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti ("PCC") hanno riconosciuto la necessità di affrontare l'allarmante situazione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius). A tale fine l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione che inizia nel 2017 e prosegue fino al 2031, alla luce del fatto che le caratteristiche biologiche, la struttura e la dinamica attuali della popolazione dello stock di pesce spada del Mediterraneo non consentono di raggiungere livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) a breve termine, anche se fossero adottate misure di gestione drastiche e urgenti (chiusura totale dell'attività di pesca). L'ICCAT ha adottato la raccomandazione sul piano di ricostituzione nella sua ventesima riunione straordinaria, dopo avere esaminato il parere scientifico del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS). Tale raccomandazione 16-05 17 è entrata in vigore il 12 giugno 2017 ed è vincolante per l'Unione.

(4)Con lettera inviata nel dicembre 2016, l'Unione ha comunicato al segretariato dell'ICCAT che determinate misure contenute nella raccomandazione 16-05 sarebbero entrate in vigore nel gennaio 2017, in particolare per quanto concerne il periodo di divieto stabilito dal 1° gennaio al 31 marzo e la ripartizione dei contingenti per la pesca del pesce spada del Mediterraneo. Tutte le altre misure della raccomandazione 16-05 sarebbero state incluse nel piano di ricostituzione dell'Unione.

(5)A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la posizione dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca si basa sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, e in particolare all'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, anche se il termine stabilito scade solo nel 2031, e all'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, promuovendo al contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 e all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(6)Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e di tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

(7)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il concetto di taglie minime dell'ICCAT dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale taglie minime di riferimento per la conservazione.

(8)Dovranno inoltre essere rigettate in mare, conformemente al punto 17 della raccomandazione ICCAT 16-05, le catture di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi dell'ICCAT, il regolamento delegato (UE) 2018/191 prevede deroghe all'obbligo di sbarco del pesce spada del Mediterraneo conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2018/191 attua talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 16-05 che stabilisce l'obbligo di rigettare il pesce spada detenuto a bordo delle navi che supera il contingente assegnato alle navi e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato comprende le navi impegnate nella pesca ricreativa.

(9)Tenuto conto del fatto che il piano di ricostituzione attuerà la raccomandazione ICCAT 16-05, è opportuno sopprimere le disposizioni riguardanti il pesce spada del Mediterraneo contenute nel regolamento (UE) 2017/1207.

(10)Le attività di pesca praticata con reti da posta derivanti si sono rapidamente intensificate, in termini di sforzo di pesca e di insufficiente selettività. L'espansione incontrollata di queste attività ha comportato un grave rischio per la specie bersaglio e il loro uso è stato vietato per la cattura di specie altamente migratorie, compresa la pesca del pesce spada, dal regolamento 1239/98 del Consiglio 18 .

(11)Al fine di garantire il rispetto della PCP, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 19 istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 20 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio 21 istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Detti regolamenti contengono già una serie di misure stabilite nella raccomandazione ICCAT 16-05. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(12)Nei contratti di noleggio dei pescherecci i rapporti tra l'armatore, il noleggiatore e lo Stato di bandiera sono spesso poco chiari e alcuni pescatori INN ne approfittano per eludere i controlli. Il noleggio di navi da pesca è vietato nel regolamento (UE) 2016/1627 22 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È quindi opportuno, quale misura preventiva per proteggere uno stock in via di ricostituzione e ai fini della coerenza con il diritto dell'Unione, adottare un divieto analogo nel piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo.

(13)La legislazione dell'Unione dovrebbe attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

(14)Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento, nonché delle disposizioni elencate all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 23 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(15)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la relazione annuale in merito all'attuazione del presente regolamento presentata dagli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

(16)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

(17)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio 25 stabilisce che il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo è di 3 500 per le navi dedite alla cattura del pesce spada, mentre la raccomandazione ICCAT 16-05 autorizza un massimo di 2 500 ami. Ai fini della corretta attuazione di tale raccomandazione nel diritto dell'Unione, è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

(18)La sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 stabilisce determinate misure tecniche e di controllo riguardanti il pesce spada del Mediterraneo. Le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 1605, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise per consentire la ricostituzione dello stock. È quindi opportuno sopprimere la sezione 2 del capo III del regolamento (UE) 2017/2107 e sostituirla con le misure stabilite dal presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, di un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), con durata dal 2017 al 2031 ("il piano di ricostituzione").

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)    ai pescherecci dell'Unione e alle navi dell'Unione che praticano la pesca ricreativa che:

i)operano nella zona della convenzione ICCAT praticando la pesca del pesce spada del Mediterraneo;
o

ii)trasbordano, anche al di fuori della zona della convenzione ICCAT, pesce spada catturato nel Mar Mediterraneo. 

b)    ai pescherecci di paesi terzi e alle navi di paesi terzi che praticano la pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione praticando la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

c)    alle navi di paesi terzi sottoposte a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo pesce spada catturato nel Mediterraneo o prodotti della pesca ottenuti da pesce spada catturato nel Mediterraneo e che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3
Obiettivo

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obiettivo del presente regolamento è raggiungere una biomassa di pesce spada nel Mediterraneo corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60%.

Articolo 4
Relazione con altri atti dell'Unione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano in aggiunta alle disposizioni stabilite nei seguenti regolamenti o, laddove previsto da tali regolamenti, in deroga ad essi:

(1)regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 27 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

(2)regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;

(3)regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 5
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine vive;

(2)"peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

(3)"zona della convenzione ICCAT": tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti;

(4)"Mar Mediterraneo": le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

(5)"PCC": le parti contraenti della convenzione ICCAT e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;

(6)"autorizzazione di pesca": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

(7)"autorizzazione di pesca speciale": l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche con attrezzi specifici per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;

(8)"possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca;

(9)"stock": una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;

(10)"prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;

(11)"rigetti": catture che sono rigettate in mare;

(12)"pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

(13)"dati del sistema di controllo dei pescherecci": dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo;

(14)"sbarco": lo scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;

(15)"trasbordo": lo scarico su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio;

(16)"noleggio": un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;

(17)"peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni": peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

(18)"palangaro": attrezzo da pesca comprendente una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

(19)"amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato;

(20)"lenza a canna": lenza inserita in una canna utilizzata dai pescatori sportivi e avvolta su un meccanismo di rotazione (mulinello) destinato a riavvolgere la lenza.

TITOLO II
MISURE DI GESTIONE, MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE E MISURE DI CONTROLLO

CAPO 1
MISURE DI GESTIONE

Articolo 6
Sforzo di pesca

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle navi da pesca battenti la sua bandiera sia commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada del Mediterraneo disponibili per tale Stato membro.

2.Sono vietati riporti di eventuali contingenti non utilizzati.

Articolo 7
Ripartizione delle possibilità di pesca

1.In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

2.Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente di pesce spada e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.

Articolo 8
Limiti di capacità

1.Un limite di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca si applica per la durata del piano di ricostituzione. Gli Stati membri limitano, per tipo di attrezzo, il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a praticare la pesca del pesce spada nel Mediterraneo applicando, tra le seguenti misure, quella che comporta il numero più basso:

(a)il numero medio annuo di loro navi che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel periodo 2013-2016;
o

(b)il numero di loro navi da pesca che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato pesce spada del Mediterraneo nel 2016.

2.Gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 5% al limite di capacità di cui al paragrafo 1 per gli anni 2018-2019.

3.Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per limitare il numero di navi da pesca battenti la loro bandiera autorizzate a pescare il pesce spada del Mediterraneo.

Articolo 9
Piani di pesca annuali

1.Gli Stati membri comunicano i loro piani di pesca alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno. Tali piani sono conformi agli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni e comprendono informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso alla pesca ricreativa, se del caso, e alle catture accessorie.

2.La Commissione compila i piani di cui al paragrafo 1 e li integra nel piano di pesca dell'Unione. La Commissione trasmette il piano di pesca dell'Unione al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.

CAPO 2
Misure tecniche di conservazione

Sezione 1
Campagne di pesca

Articolo 10
Periodi di divieto della pesca

1.    Il pesce spada del Mediterraneo non può essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2.Al fine di proteggere il pesce spada del Mediterraneo si applica un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

3.Gli Stati membri controllano l'efficacia dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e presentano alla Commissione, almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT, tutte le informazioni pertinenti sugli opportuni controlli e ispezioni da essi effettuati per garantire la conformità con tali paragrafi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

Sezione 2
Taglia minima di riferimento per la conservazione, catture accidentali e catture accessorie

Articolo 11
Taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo

1.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada, comprese quelle prelevate nella pesca ricreativa: 

(a)aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm;
o

(b)di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

2.Possono essere tenuti a bordo, sbarcati, trasbordati o trasportati per la prima volta dopo lo sbarco solo esemplari interi di pesce spada, non privati delle parti esterne, o esemplari eviscerati e senza branchie.

Articolo 12
Catture accessorie accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, le navi da cattura che praticano la pesca attiva di pesce spada possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

Articolo 13
Catture accessorie

1.Le catture accessorie di pesce spada non superano, in qualsiasi momento a seguito di un'operazione di pesca, le catture totale presenti a bordo in peso o numero di esemplari catturati nella pesca con palangari.

2.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le navi da cattura che non praticano la pesca attiva di pesce spada non possono tenere a bordo catture di pesce spada eccedenti il limite di catture accessorie stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali per le catture totali presenti a bordo, in peso o numero di esemplari.

3.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa. 

4.In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari di pesce spada catturati vivi sono reimmessi in mare. 

5.Se il contingente assegnato allo Stato membro di bandiera è esaurito, gli esemplari morti di pesce spada sono sbarcati interi e non trasformati e formano oggetto di confisca e di opportuni provvedimenti. Gli Stati membri comunicano annualmente le informazioni sui quantitativi di esemplari morti di pesce spada alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT, conformemente all'articolo 21.

Sezione 3
Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

Articolo 14
Caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca

1.Il numero massimo di ami che possono essere utilizzati o portati a bordo dalle navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo è fissato a 2 500.

2.In deroga al paragrafo 1, sono autorizzati 2 500 ami di ricambio non armati a bordo delle navi da pesca per bordate di durata superiore a 2 giorni.

3.La dimensione degli ami non può essere inferiore a 7 cm di altezza.

4.La lunghezza dei palangari pelagici non può essere superiore a 30 miglia nautiche (55,56 km).

CAPO 3
MISURE DI CONTROLLO

Sezione 1
Registro delle navi

Articolo 15
Autorizzazioni di pesca

1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca per la cattura di pesce spada del Mediterraneo alle navi battenti la loro bandiera, conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2017/2403, per:

(a)le navi da pesca dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo;

(b)le navi da pesca che catturano pesce spada del Mediterraneo come cattura accessoria; e

(c)le navi che praticano la pesca ricreativa.

2.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca speciale alle navi da pesca dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo con arpioni o palangari pelagici.

3.Solo le navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi conformemente alla procedura di cui agli articoli 16 e 17 sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasformare o sbarcare pesce spada del Mediterraneo.

4.I pescherecci di grandi dimensioni autorizzati dagli Stati membri sono iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 20 metri per essere autorizzati dall'ICCAT a pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare tonnidi e specie affini.

Articolo 16
Informazioni sulle navi autorizzate a pescare pesce spada e tonno bianco nella campagna in corso

1.Ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni nel formato stabilito negli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni:

a)entro il 1° gennaio, le informazioni sulle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a catturare pesce spada del Mediterraneo, anche come catture accessorie e nel quadro della pesca ricreativa. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 gennaio di ogni anno;

b)entro il 1° marzo, le informazioni sulle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a pescare tonno bianco del Mediterraneo. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 15 marzo di ogni anno.

2.Le informazioni riguardanti le navi da cattura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome della nave e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione 30 .

3.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri notificano alla Commissione, al massimo entro 30 giorni, eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche delle informazioni sulle navi da cattura di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa il segretariato dell'ICCAT al massimo entro 45 giorni dalla data dell'aggiunta, cancellazione o modifica delle informazioni su tali navi da cattura.

4.Conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403, la Commissione modifica, se necessario, nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 fornendo informazioni aggiornate al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 17
Informazioni scientifiche sulle navi autorizzate alla pesca del pesce spada del Mediterraneo con palangari pelagici o con l'arpione nell'anno precedente

1.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi da cattura battenti la loro bandiera autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada del Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

(a)nome della nave (in sua assenza, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);

(b)numero di registro della flotta dell'Unione quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;

(c)numero di registrazione ICCAT.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse nel formato indicato nell'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.

3.La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Sezione 2
Controllo e sorveglianza

Articolo 18
Sistema di controllo dei pescherecci

1.A bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri è installato un dispositivo pienamente funzionante che consente la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.A fini di controllo, la trasmissione di dati VMS dalle navi da cattura autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la permanenza in porto della nave.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

4.Gli Stati membri provvedono affinché:

(a)i messaggi VMS provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;

(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera ricevuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca;

(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi messi a disposizione delle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

Articolo 19
Noleggio di pescherecci dell'Unione

Il noleggio di navi da pesca dell'Unione per la pesca del pesce spada del Mediterraneo è vietato.

Articolo 20
Programmi nazionali di osservazione sulle navi con palangari pelagici

1.Ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di pesce spada del Mediterraneo attua un programma nazionale di osservazione per le navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, conformemente al presente articolo. Il programma nazionale di osservazione rispetta le norme minime stabilite nell'allegato I.

2.Ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20% delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo. La percentuale di copertura è misurata in giorni di pesca, numero di cale o di bordate.

3.In deroga al paragrafo 2, per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, laddove possa sussistere un rischio straordinariamente elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, gli Stati membri possono applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa. Tale strategia alternativa garantisce una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente. Lo Stato membro interessato presenta senza indugio i dettagli della strategia alternativa alla Commissione.

4.La Commissione sottopone immediatamente i dettagli della strategia alternativa di cui al paragrafo 3 alla valutazione del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale dell'ICCAT.

5.Gli Stati membri rilasciano agli osservatori nazionali un documento ufficiale di identificazione.

6.Oltre ai compiti di osservazione scientifica stabiliti nell'allegato I, gli Stati membri chiedono agli osservatori scientifici di valutare e comunicare i seguenti dati riguardanti il pesce spada del Mediterraneo:

(a)il livello dei rigetti di esemplari sottodimensionati;

(b)le dimensioni e l'età alla maturità specifiche per regione;

(c)l'uso dell'habitat al fine di comparare la disponibilità del pesce spada nelle diverse attività di pesca, ivi compreso tra la pesca con palangari tradizionali e con palangari mesopelagici;

(d)l'impatto della pesca con palangari mesopelagici in termini di composizione delle catture, serie di CPUE, distribuzione delle catture per taglia; e

(e)la stima mensile della proporzione di riproduttori e di novellame nelle catture.

7.Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di osservazione scientifica dell'anno precedente. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

Sezione 3
Controllo delle catture

Articolo 21
Registrazione e comunicazione delle catture

1.Il comandante di ciascuna nave autorizzata a catturare pesce spada del Mediterraneo tiene un giornale di pesca conformemente ai requisiti stabiliti all'allegato II e trasmette le informazioni di tale giornale allo Stato membro di bandiera.

2.Fatti salvi gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni trimestrali su tutte le catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dalle navi autorizzate battenti la loro bandiera. Tali relazioni trimestrali sono inviate al massimo entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo trimestrale (il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

3.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative alle navi da pesca dell'Unione autorizzate a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione volte alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:

(a)informazioni relative alle attività di pesca, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta, con indicazione dei seguenti elementi:

i)    periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave, per specie bersaglio e per zona;

ii)    zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave, per specie bersaglio e per zona;

iii)    tipo di nave, per specie bersaglio e per zona;

iv)    numero di ami utilizzati dalla nave, per specie bersaglio e zona;

v)    numero di unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona;

vi)    lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave, per specie bersaglio e per zona.

(b)Dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile, con indicazione dei seguenti elementi:

i)    distribuzione delle catture per taglia e, se possibile, per età;

ii)    catture e composizione delle catture per nave;

iii)    sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).

4.La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.

5.Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nell'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.

Articolo 22
Informazioni sull'esaurimento dei contingenti e sulla chiusura della pesca

1.Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione senza indugio quando il contingente assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80%.

2.Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto la soglia dell'80% del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

Sezione 4
Sbarchi e trasbordi

Articolo 23
Porti designati

1.Le catture di pesce spada del Mediterraneo, comprese le catture accessorie e le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, prive del marchio apposto su ciascun esemplare di cui all'articolo 30, sono sbarcate unicamente nei porti designati.

2.Ogni Stato membro designa i porti in cui hanno luogo gli sbarchi di cui al paragrafo 1 e specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti.

3.Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono un elenco dei porti designati alla Commissione. Entro il 1° marzo di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 24
Notifica preventiva

1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri comprese nell'elenco delle navi di cui all'articolo 16 del presente regolamento. La notifica preventiva di arrivo di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

2.Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16 notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco:

(a)orario stimato di arrivo;

(b)quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; e

(c)le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

3.Le autorità degli Stati membri di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.

Articolo 25
Trasbordi

1.Il trasbordo da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo pesce spada del Mediterraneo è vietato in qualunque circostanza.

2.Fatti salvi gli articoli 51, 52, 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, le navi da pesca trasbordano pesce spada del Mediterraneo unicamente nei porti designati.

Sezione 5
Ispezioni

Articolo 26
Piani di ispezione annuali

1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono i loro piani di ispezione annuali alla Commissione. I piani di ispezione sono elaborati in conformità:

(a)degli obiettivi, delle priorità e delle procedure, nonché dei parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione 31 ; e

(b)del programma nazionale di controllo per il pesce spada del Mediterraneo istituito a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.La Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano è trasmesso dalla Commissione al segretariato dell'ICCAT, per approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali di cui all'articolo 9.

Articolo 27
Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

1.Le attività internazionali di ispezione congiunta sono svolte conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT ("programma dell'ICCAT") di cui all'allegato III.

2.Gli Stati membri le cui navi da pesca sono autorizzate a praticare la pesca del pesce spada del Mediterraneo designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.

3.Se più di 50 navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnate in attività di pesca del pesce spada del Mediterraneo nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione invia una nave di ispezione nel Mar Mediterraneo per l'intera durata della permanenza di dette navi nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera soddisfatto anche se più Stati membri collaborano per inviare una nave d'ispezione o se una nave d'ispezione dell'Unione è inviata nel Mar Mediterraneo.

4.La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per l'Unione. La Commissione può elaborare, in coordinamento con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri le cui navi da pesca praticano la pesca del pesce spada del Mediterraneo adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse saranno impiegate.

5.Entro il 1° dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno successivo. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige un piano annuale di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 28
Ispezioni in caso di infrazioni

1.Ogni Stato membro di bandiera adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo se una nave battente la sua bandiera ha commesso un'infrazione delle disposizioni del presente regolamento.

2.Ogni Stato membro di bandiera garantisce che un'ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave battente la sua bandiera non si trova in uno dei suoi porti, da una persona da esso designata.

CAPO 4
Pesca ricreativa

Articolo 29
Misure di gestione

1.Ciascuno Stato membro prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del proprio contingente nazionale e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.

2.Nella pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per nave.

3.Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio degli esemplari di pesce spada catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa.

4.Sono vietate la vendita e qualsiasi altra forma di commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato nell'ambito della pesca ricreativa.

Articolo 30
Misure di controllo

1.Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturate pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa.

2.Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue:

a)nome della nave (in sua assenza, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);

b)numero di registro della flotta dell'Unione quale definito all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;

c)precedente nome della nave, se pertinente;

d)lunghezza fuoritutto della nave;

e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave da pesca.

3.I dati sulle catture, compreso il peso vivo e la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'articolo 21.

4.Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, o in un porto designato conformemente all'articolo 23 o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione.

5.Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

6.Gli Stati membri autorizzano l'uso di marchi soltanto quando i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti loro assegnati.

7.Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del programma di marcatura due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. Ogni anno la Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31
Relazione annuale

1.Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno civile precedente sull'attuazione del presente regolamento, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.

2.La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti di pesce spada del Mediterraneo di taglia inferiore alla taglia minima, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.

3.La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per il formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36.

Articolo 32
Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 33
Finanziamento

Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo è considerato un piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 34
Procedure di modifica

1.Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione o integrare le modifiche alle vigenti raccomandazioni dell'ICCAT che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle raccomandazioni dell'ICCAT, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di modificare:

(a)i termini per la comunicazione delle informazioni previsti dai seguenti articoli: articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, paragrafo 3, articolo 16, paragrafi 1 e 3, articolo 17, paragrafi 1 e 3, articolo 21, paragrafi 2 e 3, articolo 22, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 3, articolo 26, paragrafo 1, articolo 27, paragrafo 5. e articolo 31, paragrafi 1 e 3;

(b)i periodi divieto previsti all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

(c)la taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

(d)i livelli di tolleranza di cui agli articoli 12 e 13;

(e)le caratteristiche tecniche degli attrezzi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4;

(f)la percentuale di esaurimento del contingente stabilita all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;

(g)le informazioni sulle navi da cattura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 23, paragrafo 3; e

(h)gli allegati I, II e III del presente regolamento.

2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione di modifiche e/o integrazioni delle raccomandazioni rispettive dell'ICCAT nel diritto dell'Unione.

Articolo 35
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36
Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Nel regolamento (UE) 2017/2107, gli articoli da 20 a 26 sono soppressi.

Articolo 38
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1967/2006, il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

"2. 2 500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;".

Articolo 39

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(3)    86/238/CEE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(4)    Parti contraenti della convenzione ICCAT e parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.
(5)    Regolamento delegato (UE) 2018/191 della Commissione, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 13).
(6)    Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 2).
(8)    GU L 409 del 30.12.2006, pag.11, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2102 del 28.10.2015 (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1
(9)    GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(10)    GU L 199 del 29.7.2017, pag. 2.
(11)    Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
(12)    Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 2).
(15)    Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).
(16)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(17)    Raccomandazione ICCAT [16-05], adottata nella sua riunione annuale del 2016, che sostituisce la raccomandazione [13-04] e istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.
(18)    Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171 del 17.6.1998, pag. 2).
(19)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(20)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
(21)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(22)    Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
(23)    Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(25)    Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
(26)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(27)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
(29)    Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).
(30)    GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9.
(31)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione, del 5 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 4 del 9.1.2018, pag. 20).
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Bruxelles,24.4.2018

COM(2018) 229 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

Norme minime dell'ICCAT per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi da pesca


ALLEGATO I

Norme minime dell'ICCAT per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi da pesca

Disposizioni generali

1. Le norme minime stabilite dalla raccomandazione ICCAT 16-14 per i programmi di osservazione scientifica a bordo di navi da pesca sono le seguenti.

Qualifiche degli osservatori

2. Fatte salve la formazione e le qualifiche tecniche eventualmente raccomandate dall'SCRS, le PCC provvedono affinché i loro osservatori possiedano le seguenti qualifiche minime per svolgere i loro compiti:

a) conoscenze ed esperienza sufficienti per individuare le specie regolamentate dall'ICCAT e le configurazioni degli attrezzi da pesca;

b) capacità di osservare e registrare accuratamente le informazioni da raccogliere nell'ambito del programma;

c) capacità di svolgere i compiti di cui al punto 7;

d) capacità di raccogliere campioni biologici; e

e) formazione minima e adeguata in materia di sicurezza e sopravvivenza in mare.

3. Inoltre, per garantire l'integrità del rispettivo programma nazionale di osservazione, le PCC garantiscono che gli osservatori:

a) non siano membri dell'equipaggio della nave sottoposta a osservazione;

b) non siano dipendenti del proprietario o del proprietario effettivo della nave da pesca sottoposta a osservazione; e

c) non abbiano attuali interessi finanziari o di altro tipo nelle attività di pesca osservate.

Copertura di osservazione

4. Ogni PCC garantisce quanto segue per quanto riguarda i propri programmi nazionali di osservazione:

a) una copertura minima di osservazione del 5% dello sforzo di pesca nella pesca con palangari pelagici e nella pesca con lenze a canna, trappole, reti da imbrocco e reti a strascico quali definite nel glossario dell'ICCAT. La percentuale di copertura è misurata:

i. per la pesca con palangari pelagici, in giorni di pesca, numero di cale o bordate;

ii. per la pesca con lenze a canna e trappole, in giorni di pesca;

iii. per la pesca con reti da imbrocco, in ore o giorni di pesca; e

iv. per la pesca con reti a strascico, in retate o giorni di pesca;

b) in deroga alla lettera a), per le navi di lunghezza inferiore a 15 metri, laddove sussista un rischio elevato di sicurezza che escluda l'impiego di un osservatore a bordo, una PCC può applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa che permette la raccolta di dati equivalenti a quelli specificati nella presente raccomandazione, in modo da garantire una copertura comparabile. In casi simili, la PCC che intenda avvalersi di una strategia alternativa deve presentare informazioni dettagliate all'SCRS a fini di valutazione. L'SCRS darà il suo parere alla Commissione dell'ICCAT circa l'idoneità della strategia alternativa per assolvere ai compiti di raccolta dei dati indicati nella presente raccomandazione. Prima di poter essere applicate, le strategie alternative attuate a norma alla presente disposizione sono soggette all'approvazione della Commissione ICCAT nell'ambito della riunione annuale;

c) una copertura spazio-temporale rappresentativa del funzionamento della flotta che garantisca la raccolta di dati adeguati e appropriati, come previsto dalla presente raccomandazione e da eventuali requisiti supplementari del programma nazionale di osservazione della PCP, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

d) la raccolta di dati sugli aspetti pertinenti dell'operazione di pesca, comprese le catture, come specificato al punto 7.

5. Le PCC possono stipulare accordi bilaterali in virtù dei quali una PCC colloca i suoi osservatori nazionali a bordo delle navi battenti bandiera di un'altra PCC, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni della presente raccomandazione.

6. Le PCC si adoperano affinché gli osservatori si alternino di nave tra una missione e l'altra.

Compiti degli osservatori

7. Le PCC incaricano gli osservatori dei seguenti compiti:

a) registrare l'attività di pesca della nave sottoposta a osservazione e riferire al riguardo, almeno sui seguenti elementi:

i. raccolta di dati, compresi i quantitativi totali di catture di specie bersaglio, rigetti e catture accessorie (inclusi squali, tartarughe marine, mammiferi marini e uccelli marini), stima o misurazione, per quanto possibile, della composizione per taglia, destinazione delle catture (ossia conservate a bordo, rigettate morte, liberate vive) e raccolta di campioni biologici per gli studi sul ciclo di vita (ad esempio gonadi, otoliti, spine, squame);

ii. raccolta e comunicazione di tutti i marchi rinvenuti;

iii. informazioni sull'operazione di pesca, tra cui:

- l'ubicazione delle catture definita mediante latitudine e longitudine;

- informazioni sullo sforzo di pesca (ad esempio il numero di cale, il numero di ami, ecc.);

- la data di ciascuna operazione di pesca, compresi, se del caso, gli orari di inizio e di conclusione dell'attività di pesca;

- l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce, compresi i FAD; e

- le condizioni generali degli animali rilasciati in termini di tassi di sopravvivenza (ossia vivo/morto, ferito, ecc.);

b) osservare e registrare l'uso di misure di mitigazione delle catture accessorie e altre informazioni pertinenti;

c) nella misura del possibile, osservare e riferire le condizioni ambientali (ad esempio, stato del mare, clima e parametri idrologici, ecc.).

d) osservare e riferire sui FAD, conformemente al programma di osservazione dell'ICCAT adottato nel quadro del programma pluriennale di conservazione e gestione per i tonnidi tropicali; e

e) eseguire eventuali altri compiti scientifici raccomandati dall'SCRS e approvati dalla Commissione.

Obblighi degli osservatori

8. Le PCC provvedono affinché l'osservatore:

a) non interferisca con le attrezzature elettroniche della nave;

b) sia a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo delle navi, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;

c) se necessario, comunichi con il comandante sulle questioni e sui compiti ad esso attinenti;

d) non ostacoli né interferisca con le attività di pesca e con il normale funzionamento della nave;

e) partecipi a una sessione di resoconto con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma.

Obblighi del comandante

9. Le PCC provvedono affinché il comandante della nave cui l'osservatore è assegnato:

a) garantisca un accesso adeguato alla nave e alle sue operazioni;

b) permetta all'osservatore di svolgere i propri compiti in modo efficace, anche:

i. garantendo un accesso adeguato agli attrezzi della nave, alla documentazione (compresi i giornali di pesca in formato elettronico e cartaceo), nonché alle catture;

ii. comunicando in qualsiasi momento con i rappresentanti competenti dell'istituto scientifico o dell'autorità nazionale;

iii. garantendo un accesso adeguato alle apparecchiature elettroniche e alle altre attrezzature di pesca, che comprendono, fra l'altro:

- strumenti per la navigazione via satellite;

- mezzi di comunicazione elettronici.

iv. garantendo che nessuno a bordo della nave sottoposta a osservazione manometta o distrugga le attrezzature o la documentazione dell'osservatore; ostacoli, interferisca o agisca in modo da impedire inutilmente all'osservatore di svolgere i suoi compiti; minacci, molesti o arrechi pregiudizio all'osservatore in qualsiasi modo; corrompa o tenti di corrompere l'osservatore;

c) fornisca all'osservatore condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d) metta a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché in coperta per poter svolgere i suoi compiti di osservatore.

Obblighi delle PCC

10. Ogni PCC:

a) impone alle proprie navi, nel quadro della pesca di specie regolamentate dall'ICCAT, di tenere a bordo un osservatore scientifico conformemente alle disposizioni della presente raccomandazione;

b) vigila sulla sicurezza dei suoi osservatori;

c) incoraggia, se del caso, il proprio istituto scientifico o la propria autorità nazionale a concludere accordi con gli istituti scientifici o le autorità nazionali di altre PCC per lo scambio reciproco di relazioni di osservazione e di dati di osservazione;

d) fornisce, nella sua relazione annuale ad uso della commissione dell'ICCAT e dell'SCRS, informazioni specifiche sull'attuazione della presente raccomandazione, che comprendono:

i. particolari sulla struttura e la concezione dei loro programmi di osservatori scientifici, tra cui:

- il livello stabilito di osservazione per tipo di pesca e per tipo di attrezzo, nonché le modalità per misurarlo;

- i dati che devono essere raccolti;

- i protocolli vigenti per la raccolta dei dati e la manipolazione;

- le informazioni sulle modalità di selezione delle navi per garantire che la copertura di osservazione raggiunga il livello obiettivo stabilito dalla PCC;

- i requisiti di formazione degli osservatori; e

- i requisiti professionali degli osservatori;

ii. il numero di navi sottoposte a osservazione, la copertura di osservazione raggiunta per tipo di pesca e per tipo di attrezzo; e

iii. informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura;

e) dopo la trasmissione iniziale delle informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto i), comunica le modifiche della struttura e/o della concezione dei suoi programmi di osservazione nelle sue relazioni annuali soltanto nel momento in cui si verificano. Le PCC continuano a comunicare le informazioni richieste a norma del punto 10, lettera d), punto ii) alla Commissione dell'ICCAT annualmente.

f) ogni anno, mediante gli appositi formati elettronici elaborati dall'SCRS, comunica all'SCRS le informazioni raccolte attraverso i programmi nazionali di osservazione ad uso della Commissione dell'ICCAT, in particolare ai fini della valutazione dello stock e per altri scopi scientifici, conformemente alle procedure in vigore per gli altri obblighi di comunicazione dei dati e coerentemente con gli obblighi di riservatezza nazionali;

g) garantisce il ricorso a protocolli affidabili per la raccolta dei dati da parte dei propri osservatori nell'ambito dello svolgimento dei compiti indicati al punto 7, compreso, se necessario, l'uso della fotografia.

Obblighi del segretario esecutivo

11. Il segretario esecutivo facilita l'accesso da parte dell'SCRS e della commissione ICCAT ai dati e alle informazioni pertinenti trasmesse conformemente alla presente raccomandazione.

Obblighi dell'SCRS

12. L'SCRS provvede a quanto segue:

a) elabora, se del caso, un manuale di lavoro per gli osservatori ad uso volontario delle PCC nei loro programmi nazionali di osservazione, che comprenda modelli per la raccolta dei dati e procedure standardizzate di raccolta dei dati, tenendo conto dei manuali per osservatori e del materiale connesso eventualmente già disponibile attraverso altre fonti, tra cui le PCC, gli organismi regionali e sottoregionali e altre organizzazioni;

b) elabora orientamenti per i sistemi di controllo elettronico specifici per il settore della pesca;

c) mette a disposizione della Commissione ICCAT una sintesi delle informazioni e dei dati scientifici raccolti e comunicati a norma della presente raccomandazione e le eventuali conclusioni pertinenti associate;

d) formula raccomandazioni, se del caso, su come migliorare l'efficacia dei programmi di osservazione scientifica per rispondere alle esigenze di dati della Commissione ICCAT, comprese eventuali revisioni della presente raccomandazione e/o con riguardo all'attuazione delle norme minime e dei protocolli da parte delle PCC.

Sistemi di controllo elettronico

13. Laddove l'SCRS ne abbia stabilito l'efficacia per un determinato tipo di pesca, i sistemi di controllo elettronico possono essere installati a bordo delle navi da pesca per integrare o, in attesa del parere dell'SCRS e di una decisione della Commissione ICCAT, sostituire l'osservatore a bordo.

14. Le PCC dovrebbero tenere conto di eventuali orientamenti applicabili approvati dall'SCRS circa l'utilizzo dei sistemi di controllo elettronico.

15. Le PCC sono invitate a riferire all'SCRS l'esperienza fatta nell'uso dei sistemi di controllo elettronico nell'ambito delle loro attività di pesca regolamentate dall'ICCAT a integrazione dei programmi di osservazione con personale a bordo. Le PCC che non hanno ancora messo in funzione tali sistemi sono invitate a valutarne l'utilizzo e a comunicare i risultati all'SCRS.

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Bruxelles,24.4.2018

COM(2018) 229 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

Specifiche minime per i giornali di pesca


ALLEGATO II

Specifiche minime per i giornali di pesca:

1. il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

2. il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'entrata in porto;

3. il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

4. una copia dei fogli è acclusa al giornale di pesca;

5. il giornale relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1. nome e indirizzo del comandante;

2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

4. attrezzo da pesca:

(a)tipo in base al codice FAO;

(b)dimensioni (per esempio: lunghezza, dimensioni di maglia, numero di ami);

5. operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:

(a)attività (per esempio, pesca, navigazione);

(b)posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

(c)registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

·codice FAO,

·peso arrotondato in kg per giorno,

·numero di pezzi per giorno;

6. firma del comandante;

7. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

8. nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o di trasbordo:

1. date e porto di sbarco/trasbordo;

2. prodotti:

(a)specie e presentazione in base al codice FAO;

(b)numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3. firma del comandante o dell'agente della nave;

4. in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT della nave ricevente.

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Bruxelles,24.4.2018

COM(2018) 229 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT


ALLEGATO III

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che siano stabilite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di assicurare l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I. Infrazioni gravi

1. Ai fini delle presenti procedure, per infrazione grave si intendono le seguenti infrazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT adottate dalla Commissione:

a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

b) assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità ai requisiti della Commissione in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi;

c) pesca in una zona di divieto;

d) pesca in un periodo di divieto;

e) cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;

f) superamento significativo dei limiti di cattura o contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;

g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

h) falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione della nave da pesca;

i) occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

j) infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;

k) assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato;

l) manomissione o disattivazione intenzionali del sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

m) altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

n) interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;

o) trasbordo in mare.

2. Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di una nave da pesca, gli ispettori autorizzati osservino un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze, l'ispettore dovrebbe informare anche qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.

3. Gli ispettori dell'ICCAT dovrebbero registrare nel giornale di bordo della nave da pesca le ispezioni realizzate e le (eventuali) infrazioni rilevate.

4. La PCC di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2 del presente allegato, la nave da pesca interessata cessi ogni attività di pesca. La PCC di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da essa designato, dove è avviata un'indagine.

5. Se nel corso di un'ispezione è stata osservata un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave, la nave deve essere esaminata secondo le procedure descritte nella raccomandazione ICCAT 11-18 che modifica ulteriormente la raccomandazione ICCAT 0910 sull'elaborazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella zona della convenzione ICCAT, tenendo conto delle eventuali misure intraprese in risposta ai fatti constatati o di ogni altra misura di follow-up.

II. Svolgimento delle ispezioni

6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dai governi contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e dei singoli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

7. Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

8. Gli ispettori sono in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.

9. Fatte salve le disposizioni stabilite al punto 16 del presente allegato, una nave battente bandiera di un governo contraente, impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante della nave consente alla squadra di ispezione, di cui al punto 10 del presente allegato, di salire bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

10. Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave d'ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori deve essere limitato allo stretto necessario per garantire il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

11. Al momento dell'imbarco gli ispettori presentano il documento di identità di cui al punto 8 del presente allegato. Gli ispettori osservano le regolamentazioni, le procedure e le pratiche internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza della nave sottoposta ad ispezione e del relativo equipaggio, ed evitano, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato e di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture presenti a bordo. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all'ispezione gli ispettori possono chiedere al comandante della nave da pesca l'assistenza che ritengono necessaria. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT. Gli ispettori firmano tale rapporto alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

12. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT, l'ispettore ne dovrebbe informare inoltre, ove possibile, qualsiasi nave da ispezione appartenente allo Stato di bandiera della nave da pesca che si trovi nelle vicinanze.

13. L'opposizione agli ispettori o il mancato rispetto delle istruzioni da questi impartite sono trattati dallo Stato di bandiera della nave ispezionata alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

14. Gli ispettori svolgono le loro mansioni nell'ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia essi sono soggetti al controllo operativo delle loro autorità nazionali, alle quali sono tenuti a rispondere.

15. I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dai governi contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati sulla base del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

16.

a) Entro il 1° gennaio di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito della presente raccomandazione nell'anno civile in corso e la Commissione può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

b) Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l'attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

17.

a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. Gli ispettori indicano la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrivono nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

b) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o presenti a bordo.

18. Gli ispettori appongono un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fanno menzione nel loro rapporto.

19. Gli ispettori possono fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritengano necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considerano conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

20. Se necessario, gli ispettori ispezionano tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.

21. Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

Dimensioni: larghezza 10,4 cm, altezza 7 cm.

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