This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0724
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on harmonised indices of consumer prices and repealing Regulation (EC) No 2494/95
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95
/* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'armonizzazione dei
parametri di misurazione dell'inflazione nell'UE costituisce un presupposto
indispensabile per la Commissione europea e per la Banca centrale europea
affinché possano essere garantiti il corretto funzionamento dell'Unione europea
e, in particolare, l'attuazione di una politica monetaria efficace. È necessario
disporre di indici dei prezzi al consumo armonizzati per valutare e misurare: ·
la convergenza in termini di stabilità dei prezzi
all'interno dell'UE; ·
i risultati della politica monetaria nella zona
euro, in termini di conseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi. Parametri di
misurazione dell'inflazione armonizzati sono utilizzati anche per valutare la
competitività nazionale nell'ambito della procedura per gli squilibri
macroeconomici della Commissione. Per servire a tali
scopi, gli indici dei prezzi al consumo devono essere comparabili in tutti i
paesi e tutti i settori merceologici. Devono essere sufficientemente
dettagliati e poter essere prodotti entro termini ragionevoli. I dati
sull'inflazione calcolati a partire dagli indici dei prezzi al consumo devono
costituire una base obiettiva e imparziale per l'attività decisionale. Inoltre indici dei
prezzi al consumo comparabili e affidabili danno, insieme ad altre fonti, un
prezioso contributo per deflazionare valori economici quali retribuzioni,
fitti, tassi di interesse e dati dei conti nazionali. Tali serie temporali dei
volumi stimati mostrano l'evoluzione di un determinato fenomeno economico senza
l'impatto dell'inflazione e rappresentano un elemento essenziale per le
decisioni politiche ed economiche. Nell'ottobre 1995 è
stato elaborato e adottato un regolamento del Consiglio sugli indici dei prezzi
al consumo armonizzati (IPCA), seguito nei 17 anni successivi da 20 regolamenti
di esecuzione. L'esistenza di
norme standardizzate idonee a garantire la massima comparabilità resta
importante per i principali utilizzatori degli IPCA, in particolare la
Commissione e la Banca centrale europea, ma alcuni parametri sono cambiati dopo
l'adozione del quadro originario: ·
lo sviluppo del sistema statistico europeo (SSE) ha
comportato una maggiore accettazione dell'esigenza di un approccio armonizzato
per molti aspetti metodologici connessi agli indici dei prezzi al consumo; ·
gli aspetti tecnici della rilevazione dei dati e
della costruzione degli indici hanno subito enormi cambiamenti in conseguenza
dei progressi tecnologici che si sono susseguiti negli ultimi anni a un ritmo
elevatissimo; potenti sistemi informatici rendono ora possibile l'adozione di
metodi impensabili appena vent'anni fa: l'avvento di dati scannerizzati sta
rivoluzionando le procedure di rilevazione dei dati e l'utilizzo di Internet
per accedere a varie fonti di prezzi è in costante sviluppo; ·
il trattato di Lisbona ha istituito una nuova
procedura di comitato, introducendo gli atti delegati e gli atti di esecuzione:
è necessario che il quadro giuridico rispecchi tali novità. Tutti questi
cambiamenti impongono una riformulazione della normativa in materia di IPCA, in
modo da ammodernare e razionalizzare la base giuridica e da adeguarla alle
esigenze odierne, sia effettive che potenziali. Il riesame del regolamento
sugli IPCA offre alle parti interessate l'opportunità di riflettere sulle norme
vigenti e sulle raccomandazioni esistenti, di razionalizzarle e di focalizzare
l'attenzione su determinati aspetti in funzione della loro pertinenza attuale e
degli interessi dei vari tipi di utenti. Per molti settori
di intervento nei quali l'UE svolge un ruolo attivo sono necessarie
informazioni su avvenimenti e sviluppi che influenzano gli indici dei prezzi al
consumo, in modo che sia possibile formulare obiettivi operativi e valutare i
progressi realizzati. La legislazione dell'UE impone a Eurostat di fornire
deflatori della massima qualità possibile, per i quali gli IPCA danno un valido
apporto. Gli indici devono essere tempestivi, accurati, completi, coerenti e
comparabili a livello dell'UE e tra i vari gruppi di prodotti. Solo grazie a un
aggiornamento della legislazione europea sugli IPCA è possibile soddisfare
queste esigenze. Il proposto
regolamento sugli IPCA si attiene ai principi del codice delle statistiche
europee in tema di impegno a favore della qualità, di una solida metodologia, di
un favorevole rapporto costo-beneficio, della pertinenza, dell'accuratezza,
dell'affidabilità, della coerenza e della comparabilità. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Il progetto di
regolamento sugli IPCA è stato discusso da gruppi di esperti comprendenti sia
produttori delle statistiche, in particolare gli istituti nazionali di
statistica, sia utilizzatori delle statistiche, tra i quali la Commissione
europea, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Il comitato
del sistema statistico europeo è stato consultato. Una valutazione
d'impatto non è stata ritenuta necessaria. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta è
intesa a definire un quadro giuridico comune per la produzione di indici
armonizzati da parte degli Stati membri, comprensivo della rilevazione, della
costruzione, dell'elaborazione e della presentazione di indici dei prezzi al
consumo armonizzati. Questi ultimi sono necessari ai fini della produzione
sistematica di parametri di misurazione dell'inflazione nell'Unione europea. La proposta
semplifica e chiarisce le prescrizioni stabilite per la costruzione di tali
indici. In particolare: ·
delinea un nuovo quadro generale applicabile a
categorie ben definite di gruppi di prodotti; ·
definisce un chiaro e preciso campo di
applicazione; ·
mantiene misure specifiche per determinati settori
quali la sanità, l'istruzione, la protezione sociale e le assicurazioni; ·
risolve possibili divergenze di interpretazione ed
eventuali difficoltà che i fornitori di dati possono incontrare
nell'applicazione delle norme; ·
garantisce che gruppi di prodotti simili siano
trattati nello stesso modo in tutta l'Unione; ·
elimina le disposizioni che sono diventate
superflue; ·
chiarisce le disposizioni che hanno portato a
interpretazioni errate in passato. Allorché sono
necessarie ulteriori precisazioni o condizioni uniformi di esecuzione, il
regolamento prevede la possibilità di adottare atti delegati o di esecuzione
conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE). In particolare, al
fine di assicurare la piena comparabilità degli indici dei prezzi al consumo,
sono necessarie condizioni uniformi per: ·
la disaggregazione degli IPCA sulla base delle
categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la
funzione (ECOICOP); ·
la metodologia impiegata per la produzione di
indici armonizzati; ·
la definizione e l'uso delle unità statistiche; ·
i pesi utilizzati nel calcolo degli indici
armonizzati e i metadati sui pesi; ·
il calendario annuale per la trasmissione di indici
armonizzati e sottoindici; ·
le norme di scambio di dati e metadati; ·
le condizioni per la revisione dei dati; ·
le informazioni di base e i metodi da utilizzare,
sulla base della valutazione di studi pilota; ·
le prescrizioni atte ad assicurare la qualità
tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità, il termine
per la trasmissione di tali relazioni a Eurostat e la struttura
dell'inventario. A norma
dell'articolo 291 del TFUE il regolamento proposto conferisce pertanto
competenze di esecuzione alla Commissione. Conformemente
all'articolo 290 del TFUE, la proposta di regolamento delega alla
Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che
integrano o modificano elementi non essenziali del regolamento. Ciò consentirà
alla Commissione di: ·
garantire la comparabilità a livello internazionale
della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP)
utilizzata per la disaggregazione degli IPCA; ·
stabilire una soglia al di sotto della quale la
fornitura di sottoindici degli indici armonizzati non è obbligatoria; ·
definire un elenco di sottoindici che gli Stati
membri non sono tenuti a costruire. La Commissione dovrebbe
assicurarsi che tali atti delegati non comportino per gli Stati membri un
rilevante onere amministrativo aggiuntivo. La proposta di un
regolamento sugli IPCA riveduto mira a creare un unico atto giuridico che
comprenda tutte le condizioni uniformi. Attualmente esistono 20 differenti
regolamenti di esecuzione. Grazie al nuovo regolamento questi verrebbero
riuniti in un unico atto, suscettibile di assicurare alle parti interessate e
agli Stati membri maggiore chiarezza e di semplificare e rendere più efficace l'attività
amministrativa. La semplificazione delle prescrizioni e della loro attuazione
costituisce uno dei principali obiettivi della proposta strategia per un nuovo
quadro giuridico degli IPCA. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna incidenza
sul bilancio dell'UE. 2014/0346 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo agli indici dei prezzi al consumo
armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,
paragrafo 1, vista la proposta
della Commissione europea, previa trasmissione
del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
della Banca centrale europea[1], deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto
segue: (1) Gli
indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono finalizzati a misurare
l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la
Banca centrale europea fanno ricorso agli IPCA in sede di valutazione della
stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il
trattato"). (2) Il
Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza gli IPCA come parametro per
misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai
sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, il che è particolarmente
importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria
dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del
trattato. (3) Il
regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio[2]
ha definito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al
consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali
esigenze e al progresso della tecnica. (4) Il
presente regolamento tiene conto del programma della Commissione europea inteso
a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione
dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"[3]. Nel settore
statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il
miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche[4]. (5) Gli
IPCA dovrebbero essere disaggregati sulla base delle categorie della
classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP).
Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di
tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. La ECOICOP dovrebbe
inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo
standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la
funzione, e dovrebbe pertanto essere adeguata per conformarsi alle modifiche
apportate a quest'ultima. (6) Gli
IPCA normali sono basati sui prezzi osservati, che comprendono anche le imposte
sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle
aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di
valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere
informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A
tale scopo gli IPCA dovrebbero inoltre essere calcolati sulla base di prezzi ad
aliquote fiscali costanti. (7) La
costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle
abitazioni occupate dai proprietari (indici OOH [Owner-Occupied Housing])
costituisce un importante passo verso il miglioramento della pertinenza e della
comparabilità degli IPCA. Gli indici dei prezzi delle abitazioni sono
indispensabili come base per la costruzione di indici OOH. Inoltre gli indici
dei prezzi delle abitazioni costituiscono già di per sé un importante
indicatore. (8) Il
periodo di riferimento degli indici dei prezzi dovrebbe essere aggiornato a
intervalli regolari. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli
indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di
riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici
integrati in momenti diversi. (9) Nell'intento
di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo,
dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di
utilizzare altre informazioni di base o di applicare nuovi approcci
metodologici. (10) Al
fine di assistere gli Stati membri nella costruzione di indici dei prezzi al
consumo comparabili, dovrebbe essere redatto un manuale metodologico che fornisca
orientamenti sulle varie fasi di produzione di indici armonizzati di elevata
qualità. Il manuale metodologico dovrebbe essere redatto dalla Commissione
(Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del
sistema statistico europeo ed essere aggiornato regolarmente. Nell'inventario
annuale degli IPCA di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
lettera b), del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero
informare la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali scostamenti tra i
metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale metodologico. (11) La
Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli
Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione
del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione
(Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità
statistiche degli Stati membri. (12) Per
valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano
sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base.
Inoltre l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione
trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere meglio gli indici
armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita
una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati. (13) Allo
scopo di garantire la qualità degli indici armonizzati, dovrebbero essere
scambiati dati e metadati riservati tra la Commissione (Eurostat), le banche
centrali nazionali e la Banca centrale europea conformemente al regolamento
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. (14) Poiché
l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme
statistiche comuni per gli indici armonizzati, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere raggiunto meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (15) Al
fine di garantire la comparabilità a livello internazionale della
classificazione dei consumi individuali secondo la funzione utilizzata per la
disaggregazione degli IPCA e di provvedere all'adeguamento alle modifiche
apportate alla classificazione COICOP delle Nazioni Unite, di stabilire una
soglia al di sotto della quale la fornitura di sottoindici degli indici armonizzati
non è obbligatoria e di definire un elenco di sottoindici che gli Stati membri
non sono tenuti a costruire, dovrebbe essere delegato alla Commissione il
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indici armonizzati. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (16) Al
fine di assicurare la piena comparabilità degli indici dei prezzi al consumo,
sono necessarie condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA secondo
le categorie ECOICOP, per la metodologia applicata nella produzione di indici
armonizzati, per le informazioni fornite dalle unità statistiche, per la
fornitura di pesi e di metadati in merito ai pesi, per la definizione di un
calendario annuale per la trasmissione degli indici armonizzati e dei
sottoindici, per le norme di scambio di dati e metadati, per la definizione di
condizioni uniformi per le revisioni, per il miglioramento delle informazioni
di base o dei metodi sulla base della valutazione di studi pilota e per le
prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle
relazioni annuali sulla qualità, il termine per la trasmissione della relazione
alla Commissione (Eurostat) e la struttura dell'inventario. Al fine di
garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento,
dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio[6]. (17) Nell'adottare
misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la
Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione il rapporto
costo-beneficio. (18) Ai
sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato
del sistema statistico europeo è stato invitato a prestare la propria
consulenza professionale. (19) Il
regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere abrogato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto Il presente
regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la
diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e dei prezzi
delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e a livello nazionale e subnazionale. Articolo 2
Definizioni Ai fini del
presente regolamento si intende per: a) "sviluppo di statistiche":
la definizione e il miglioramento delle procedure, degli standard e dei metodi
statistici utilizzati in sede di produzione e diffusione delle statistiche,
nell'intento di concepire nuove misurazioni e nuovi indicatori statistici; b) "produzione di
statistiche": tutte le fasi di compilazione di statistiche, comprese la
rilevazione, l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi di dati statistici; c) "diffusione di
statistiche": le attività volte a rendere accessibili agli utilizzatori le
statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate; d) "prodotti": i beni e i
servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento
(UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] (di seguito "SEC
2010"); e) "prezzi al consumo": i
prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti
mediante operazioni monetarie; f) "prezzo di acquisto": il
prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti, incluse eventuali
imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai
prezzi o agli oneri standard, per acquisti fuori stagione o di grandi
quantitativi di prodotti, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati
nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in
conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca
dell'acquisto; g) "indici dei prezzi al consumo
armonizzati (IPCA)": gli indici dei prezzi al consumo comparabili prodotti
da ciascuno Stato membro; h) "indici armonizzati dei prezzi
al consumo ad aliquote fiscali costanti (IPCA-TC)": gli indici che
misurano le variazioni dei prezzi al consumo in un periodo di tempo escludendo
l'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello
stesso periodo di tempo; i) "prezzi amministrati": i
prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa
dall'amministrazione pubblica; j) "indice dei prezzi delle
abitazioni occupate dai proprietari (indice OOH)": un indice che misura le
variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni che sono nuove per il
settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in
qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie; k) "indice dei prezzi delle
abitazioni (IPAB)": un indice che misura le variazioni dei prezzi di
transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie; l) "sottoindice degli IPCA":
un indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea
dei consumi individuali secondo la funzione (di seguito "ECOICOP"),
come stabilito nell'allegato; m) "indici armonizzati": gli
indici IPCA, IPCA-TC, OOH e IPAB; n) "indice di Laspeyres": un
indice dei prezzi nella formula dove P è l'indice
relativo dei livelli dei prezzi in due periodi, Q sono i quantitativi
consumati, t0 è il periodo base e tn il periodo per il
quale l'indice è calcolato; o) "indice di tipo
Laspeyres": un indice che misura le variazioni medie dei prezzi sulla base
di una spesa invariata rispetto al periodo base, ossia mantenendo costanti le
abitudini di consumo delle famiglie rispetto al periodo base; p) "periodo di riferimento
dell'indice": il periodo per il quale l'indice viene posto pari a 100; q) "informazioni di base":
con riferimento agli indici IPCA e IPCA-TC, i dati riguardanti: –
tutti i prezzi di acquisto dei prodotti che devono
essere presi in considerazione per calcolare sottoindici IPCA conformemente
alle disposizioni del presente regolamento, –
tutte le caratteristiche che determinano il prezzo
del prodotto e tutte le altre caratteristiche pertinenti alla funzione di
consumo in questione, –
le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate, –
le informazioni utili a definire se un prezzo è
interamente o parzialmente amministrato, –
tutti i pesi che riflettono il livello e la
struttura dei consumi dei prodotti in questione; r) "informazioni di base":
con riferimento agli indici OOH e IPAB, i dati riguardanti: –
tutti i prezzi di transazione delle abitazioni
acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per
calcolare indici IPAB conformemente al presente regolamento, –
tutte le caratteristiche che determinano il prezzo
di un'abitazione o altre caratteristiche pertinenti; s) "famiglia":
una famiglia quale definita nell'allegato A, paragrafo 2.119,
lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla nazionalità o
dalla residenza; t) "territorio economico dello
Stato membro": il territorio quale definito nell'allegato A, paragrafo 2.05,
del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate
entro i confini del paese sono incluse mentre le zone franche territoriali
situate nel resto del mondo sono escluse; u) "spesa per consumi finali delle
famiglie in termini monetari": la parte di spesa per consumi finali
sostenuta dalle: –
famiglie, –
mediante operazioni monetarie, –
sul territorio economico dello Stato membro, –
per prodotti che sono utilizzati per il diretto
soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato
A, paragrafo 3.101, del SEC 2010, –
in uno o in entrambi i periodi di tempo
raffrontati; v) "cambiamento significativo del
metodo di produzione": una modifica che si stima incidere sul tasso di
variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in
qualsiasi periodo in misura superiore a: –
0,1 punti percentuali per l'IPCA relativo a tutte
le voci o gli indici OOH o IPAB, –
0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali
rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (a 5 cifre)
della classificazione ECOICOP. Articolo 3
Costruzione degli indici armonizzati 1. Gli
Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici
armonizzati definiti all'articolo 2, lettera m). 2. Gli
indici armonizzati sono costruiti utilizzando una formula di tipo Laspeyres. 3. Gli
indici IPCA e IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei
prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini
monetari. 4. Gli
indici IPCA non si applicano alle transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei
canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi
svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati
dalle famiglie (locatari). 5. I
sottoindici IPCA sono costruiti per le categorie della classificazione ECOICOP.
Le condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA secondo le categorie
della classificazione ECOICOP sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 4
Comparabilità degli indici armonizzati 1. Perché
gli indici IPCA o OOH siano considerati comparabili, le differenze tra paesi a
tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle
variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa. 2. I
sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai
concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato
un indice che è stimato divergere sistematicamente: a) dello 0,1 per cento o meno, in media, su un anno rispetto all'anno
precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del
presente regolamento, nel caso degli indici IPCA; b) dell'1
per cento o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un
indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente
regolamento, nel caso degli indici OOH e IPAB. Qualora tale calcolo
non sia possibile, devono essere illustrate in dettaglio le conseguenze
dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del
presente regolamento. 3. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato al fine di garantire
la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale. 4. Al fine di garantire condizioni uniformi, la metodologia
appropriata per la produzione di indici armonizzati comparabili è definita
mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 5
Fabbisogno di dati 1. Gli
Stati membri raccolgono le informazioni di base rappresentative del loro paese
per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici. 2. Le
informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal
regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio[8]. 3. Le
unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa
per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione
o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche
trasmettono informazioni accurate e complete, anche in formato elettronico, se
richiesto. Su richiesta degli organismi nazionali preposti all'elaborazione
delle statistiche ufficiali, le unità statistiche trasmettono informazioni in
formato elettronico, come i dati scannerizzati, e al livello di dettaglio
necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti
di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati. Le condizioni uniformi
per la fornitura di tali informazioni sono stabilite mediante atti di
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 11, paragrafo 2. 4. Gli
indici armonizzati e i relativi sottoindici sono basati sul periodo di
riferimento comune 2015. Ciò prende effetto con l'indice relativo al mese di
gennaio 2016. 5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono
ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in
caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati oppure
ogni 10 anni a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di
riferimento dell'indice prende effetto con l'indice di gennaio dell'anno civile
successivo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 10 riguardo alla definizione di norme
dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati in caso di modifiche metodologiche
significative. 6. Al
fine di non imporre agli Stati membri un onere inutile e nella misura in cui i
sottoindici degli indici armonizzati sono significativi soltanto al di sopra di
una certa soglia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla fissazione di una
soglia al di sotto della quale la fornitura di tali sottoindici non è
obbligatoria. 7. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 10 riguardo all'elaborazione di un elenco di sottoindici
della classificazione ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a costruire
perché non coprono consumi privati oppure perché il grado di armonizzazione
metodologica non è sufficiente. Articolo 6
Frequenza 1. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici IPCA e IPCA‑TC
e i relativi sottoindici con cadenza mensile, compresi i sottoindici prodotti a
intervalli di tempo più lunghi. 2. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici OOH e IPAB con
cadenza trimestrale. Su base volontaria, possono essere forniti con cadenza
mensile. 3. Gli
Stati membri non sono obbligati a produrre sottoindici con cadenza mensile o
trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore
soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati
membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP e
OOH per le quali intendono procedere a rilevazioni a intervalli di tempo meno
frequenti che non, rispettivamente, mensili o trimestrali. 4. Ogni
anno gli Stati membri procedono alla revisione e all'aggiornamento dei pesi dei
sottoindici per gli indici armonizzati. Le condizioni uniformi per la fornitura
di pesi e di metadati sui pesi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 7
Termini, norme di scambio e revisioni 1. Gli
Stati membri trasmettono indici armonizzati e tutti i sottoindici alla
Commissione (Eurostat) entro 20 giorni di calendario dalla fine del mese di
riferimento per le serie mensili ed entro 85 giorni di calendario dalla fine
del trimestre di riferimento per le serie trimestrali. 2. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati
richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati
e metadati. 3. I
sottoindici degli indici armonizzati che sono già stati pubblicati possono
essere riveduti. 4. La
definizione di un calendario annuale per la trasmissione degli indici
armonizzati e dei sottoindici di cui al paragrafo 1, le norme di scambio
di dati e metadati di cui al paragrafo 2 e le condizioni uniformi per la
revisione di cui al paragrafo 3 sono specificati in dettaglio mediante
atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 8
Studi pilota 1. Ogniqualvolta
sia necessario migliorare le informazioni di base per la costruzione degli
indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare la comparabilità
degli indici nei metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la
Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono
su base volontaria. 2. Gli
studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base
o di adottare nuovi approcci metodologici. 3. I
risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in
stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori di
indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori
informazioni sui prezzi a fronte dei costi aggiuntivi di rilevazione e di elaborazione. 4. Sulla
base della valutazione degli studi pilota, il miglioramento delle informazioni
di base o dei metodi è realizzato mediante atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 9
Assicurazione della qualità 1. Gli
Stati membri assicurano la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini
del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 2. Gli
Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat): a) una
relazione annuale standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui
all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; b) un
inventario annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le
definizioni e i metodi utilizzati, comprese informazioni su eventuali
scostamenti tra i metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale
metodologico; c) ulteriori
informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la
conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati,
se richiesto dalla Commissione (Eurostat). 3. Se
uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di
produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la
Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore.
Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione
dell'impatto della modifica. 4. Le
prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il
contenuto della relazione annuale standard sulla qualità, il termine per la
presentazione della relazione alla Commissione (Eurostat) e la struttura
dell'inventario sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 11, paragrafo 2. Articolo 10
Esercizio della delega 1. Il
potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. Il
potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
e all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, è conferito per un periodo
indeterminato. 3. La
delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e
all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non
appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica
al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto
delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e
dell'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine
di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 11
Comitato 1. La
Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito
dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica
l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 12
Abrogazione 1. Fermo
restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire indici
armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla
trasmissione dei dati relativi al 2015. 2. Il
regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal
1° gennaio 2016. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono
fatti al presente regolamento. Articolo 13
Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica per la prima volta ai
dati relativi al gennaio 2016. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il
presidente Il presidente [1] GU C […]. [2] Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23
ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257
del 27.10.1995, pag. 1). [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010)
543). [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio sul "metodo di produzione delle statistiche UE: una visione
per il prossimo decennio" (COM(2009) 404 def.). [5] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). [6] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [7] Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti
nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013,
pag. 1). [8] Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del
15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di
analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993,
pag. 1). ALLEGATO Classificazione europea dei consumi
individuali secondo la funzione (ECOICOP) 01 PRODOTTI ALIMENTARI E
BEVANDE ANALCOLICHE 01.1 Prodotti alimentari 01.1.1 Pane e cereali 01.1.1.1 Riso 01.1.1.2 Farina e altri cereali 01.1.1.3 Pane 01.1.1.4 Altri prodotti di
panetteria 01.1.1.5 Pizza e quiche 01.1.1.6 Pasta e couscous 01.1.1.7 Cereali per colazione 01.1.1.8 Altri prodotti a base di
cereali 01.1.2 Carni 01.1.2.1 Carne bovina 01.1.2.2 Carne suina 01.1.2.3 Carne ovina e caprina 01.1.2.4 Pollame 01.1.2.5 Altre carni 01.1.2.6 Frattaglie commestibili 01.1.2.7 Carne essiccata, salata o
affumicata 01.1.2.8 Altre preparazioni a base
di carne 01.1.3 Pesci e prodotti ittici 01.1.3.1 Pesce fresco o refrigerato 01.1.3.2 Pesce surgelato 01.1.3.3 Frutti di mare freschi o
refrigerati 01.1.3.4 Frutti di mare surgelati 01.1.3.5 Pesci e frutti di mare
secchi, affumicati o salati 01.1.3.6 Altre preparazioni a base
di pesci e frutti di mare conservati o lavorati 01.1.4 Latte, formaggi e uova 01.1.4.1 Latte fresco intero 01.1.4.2 Latte fresco a basso
contenuto di grassi 01.1.4.3 Latte conservato 01.1.4.4 Yogurt 01.1.4.5 Formaggi e latticini 01.1.4.6 Altri prodotti a base di
latte 01.1.4.7 Uova 01.1.5 Oli e grassi 01.1.5.1 Burro 01.1.5.2 Margarina e altri grassi
vegetali 01.1.5.3 Olio di oliva 01.1.5.4 Altri oli alimentari 01.1.5.5 Altri grassi animali
alimentari 01.1.6 Frutta 01.1.6.1 Frutta fresca o refrigerata 01.1.6.2 Frutta surgelata 01.1.6.3 Frutta secca e frutta con
guscio 01.1.6.4 Conserve di frutta e prodotti
a base di frutta 01.1.7 Verdure 01.1.7.1 Verdure fresche o
refrigerate (escl. patate e altri tuberi) 01.1.7.2 Verdure surgelate (escl.
patate e altri tuberi) 01.1.7.3 Verdure secche, altre verdure
conservate o trasformate 01.1.7.4 Patate 01.1.7.5 Patatine fritte 01.1.7.6 Altri tuberi e prodotti a
base di tuberi 01.1.8 Zucchero, confetture,
miele, cioccolato e dolciumi 01.1.8.1 Zucchero 01.1.8.2 Confetture, marmellate e
miele 01.1.8.3 Cioccolato 01.1.8.4 Confetteria 01.1.8.5 Gelati e ghiaccioli
commestibili 01.1.8.6 Surrogati artificiali dello
zucchero 01.1.9 Prodotti alimentari n.c.a. 01.1.9.1 Salse, condimenti 01.1.9.2 Sale, spezie ed erbe
aromatiche 01.1.9.3 Alimenti per bambini 01.1.9.4 Piatti pronti 01.1.9.9 Altri prodotti alimentari
n.c.a. 01.2 Bevande analcoliche 01.2.1 Caffè, tè e cacao 01.2.1.1 Caffè 01.2.1.2 Tè 01.2.1.3 Cacao e cioccolato in
polvere 01.2.2 Acque minerali, bibite
analcoliche, succhi di frutta e di verdura 01.2.2.1 Acque minerali o di sorgente 01.2.2.2 Bibite analcoliche 01.2.2.3 Succhi di frutta e di
verdura 02 BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE
STUPEFACENTI 02.1 Bevande alcoliche 02.1.1 Alcolici 02.1.1.1 Alcolici e liquori 02.1.1.2 Bibite alcoliche 02.1.2 Vini 02.1.2.1 Vini da uve 02.1.2.2 Vini ottenuti da altra
frutta 02.1.2.3 Vini alcolizzati 02.1.2.4 Bevande a base di vino 02.1.3 Birre 02.1.3.1 Birre lager 02.1.3.2 Altre birre alcoliche 02.1.3.3 Birre a basso tenore di
alcol e birre analcoliche 02.1.3.4 Bevande a base di birra 02.2 Tabacchi 02.2.0 Tabacchi 02.2.0.1 Sigarette 02.2.0.2 Sigari 02.2.0.3 Altri prodotti del tabacco 02.3 Sostanze stupefacenti 02.3.0 Sostanze stupefacenti 02.3.0.0 Sostanze stupefacenti 03 ABBIGLIAMENTO E
CALZATURE 03.1 Abbigliamento 03.1.1 Tessuti 03.1.1.0 Tessuti 03.1.2 Indumenti 03.1.2.1 Indumenti per uomo 03.1.2.2 Indumenti per donna 03.1.2.3 Indumenti per neonato (0-2
anni) e bambino (3-13 anni) 03.1.3 Altri articoli di
abbigliamento e accessori per l'abbigliamento 03.1.3.1 Altri articoli di
abbigliamento 03.1.3.2 Accessori per l'abbigliamento 03.1.4 Pulizia, riparazione e
noleggio di abiti 03.1.4.1 Pulizia di abiti 03.1.4.2 Riparazione e noleggio di
abiti 03.2 Calzature 03.2.1 Scarpe e altre calzature 03.2.1.1 Calzature per uomo 03.2.1.2 Calzature per donna 03.2.1.3 Calzature per neonato e per
bambino 03.2.2 Riparazione e noleggio di
calzature 03.2.2.0 Riparazione e noleggio di
calzature 04 ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E
ALTRI COMBUSTIBILI 04.1 Fitti effettivi per l'abitazione 04.1.1 Canoni di affitto
effettivamente pagati dagli inquilini 04.1.1.0 Canoni di affitto
effettivamente pagati dagli inquilini 04.1.2 Altri fitti effettivi 04.1.2.1 Canoni di affitto
effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case 04.1.2.2 Canoni di affitto di garage
e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini 04.2 Fitti figurativi per l'abitazione 04.2.1 Fitti figurativi dei
proprietari-occupanti 04.2.1.0 Fitti figurativi dei
proprietari-occupanti 04.2.2 Altri fitti figurativi 04.2.2.0 Altri fitti figurativi 04.3 Manutenzione e
riparazione della casa 04.3.1 Prodotti per la
riparazione e la manutenzione della casa 04.3.1.0 Prodotti per la riparazione
e la manutenzione della casa 04.3.2 Servizi per la riparazione
e la manutenzione della casa 04.3.2.1 Servizi di idraulico 04.3.2.2 Servizi di elettricista 04.3.2.3 Servizi di manutenzione di
impianti di riscaldamento 04.3.2.4 Servizi di imbianchino 04.3.2.5 Servizi di falegname 04.3.2.9 Altri servizi per la
riparazione e la manutenzione della casa 04.4 Fornitura di acqua e servizi
vari connessi all'abitazione 04.4.1 Fornitura di acqua 04.4.1.0 Fornitura di acqua 04.4.2 Raccolta dei rifiuti 04.4.2.0 Raccolta dei rifiuti 04.4.3 Raccolta delle acque di
scarico 04.4.3.0 Raccolta delle acque di
scarico 04.4.4 Altri servizi per l'abitazione
n.c.a. 04.4.4.1 Spese condominiali 04.4.4.2 Servizi di sicurezza 04.4.4.9 Altri servizi per
l'abitazione 04.5 Energia elettrica, gas e
altri combustibili 04.5.1 Energia elettrica 04.5.1.0 Energia elettrica 04.5.2 Gas 04.5.2.1 Gas di città e gas naturale 04.5.2.2 Idrocarburi liquefatti
(butano, propano, ecc.). 04.5.3 Combustibili liquidi 04.5.3.0 Combustibili liquidi 04.5.4 Combustibili solidi 04.5.4.1 Carbone 04.5.4.9 Altri combustibili solidi 04.5.5 Energia termica 04.5.5.0 Energia termica 05 MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA CASA 05.1 Mobili e arredi, tappeti
e altri rivestimenti per pavimenti 05.1.1 Mobili e arredi 05.1.1.1 Mobili per la casa 05.1.1.2 Mobili da giardino 05.1.1.3 Articoli per
l'illuminazione 05.1.1.9 Altri mobili e arredi 05.1.2 Tappeti e altri
rivestimenti per pavimenti 05.1.2.1 Tappeti 05.1.2.2 Altri rivestimenti per
pavimenti 05.1.2.3 Servizi di posa di moquette
e di rivestimenti per pavimenti 05.1.3 Riparazione di mobili,
arredi e rivestimenti per pavimenti 05.1.3.0 Riparazione di mobili,
arredi e rivestimenti per pavimenti 05.2 Articoli tessili per la
casa 05.2.0 Articoli tessili per la
casa 05.2.0.1 Tessuti per arredamento e
tendaggi 05.2.0.2 Biancheria da letto 05.2.0.3 Biancheria da tavola e da
bagno 05.2.0.4 Riparazione di articoli
tessili per la casa 05.2.0.9 Altri articoli tessili per
la casa 05.3 Apparecchi per la casa 05.3.1 Grandi apparecchi
domestici elettrici e non elettrici 05.3.1.1 Frigoriferi, congelatori e
frigocongelatori 05.3.1.2 Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie 05.3.1.3 Apparecchi per la cottura
dei cibi 05.3.1.4 Apparecchi per
riscaldamento e condizionatori d'aria 05.3.1.5 Apparecchi per la pulizia
della casa 05.3.1.9 Altri grandi apparecchi
domestici 05.3.2 Piccoli elettrodomestici 05.3.2.1 Apparecchi per la
lavorazione degli alimenti 05.3.2.2 Macchine da caffè, da tè e
apparecchi simili 05.3.2.3 Ferri da stiro 05.3.2.4 Tostapane e grill 05.3.2.9 Altri piccoli
elettrodomestici 05.3.3 Riparazione di apparecchi per
la casa 05.3.3.0 Riparazione di apparecchi
per la casa 05.4 Cristalleria, vasellame e
utensili per la casa 05.4.0 Cristalleria, vasellame e
utensili per la casa 05.4.0.1 Oggetti di vetro, di
cristallo, di ceramica e di porcellana 05.4.0.2 Coltelleria, posateria e
argenteria 05.4.0.3 Utensili e articoli da
cucina non elettrici 05.4.0.4 Riparazione di
cristalleria, vasellame e utensili per la casa 05.5 Utensili e attrezzature
per la casa e il giardino 05.5.1 Grandi utensili e
attrezzature 05.5.1.1 Grandi utensili e
attrezzature a motore 05.5.1.2 Riparazione e noleggio di
grandi utensili e attrezzature 05.5.2 Piccoli utensili e
accessori vari 05.5.2.1 Piccoli utensili a mano 05.5.2.2 Accessori vari di piccoli
utensili 05.5.2.3 Riparazione di piccoli utensili
a mano e accessori vari 05.6 Beni e servizi per la
manutenzione ordinaria della casa 05.6.1 Beni non durevoli per la
casa 05.6.1.1 Prodotti per la pulizia e
la manutenzione della casa 05.6.1.2 Altri articoli non durevoli,
di piccole dimensioni, per la casa 05.6.2 Servizi domestici e per la
casa 05.6.2.1 Servizi domestici di
personale retribuito 05.6.2.2 Servizi di lavanderia 05.6.2.3 Noleggio di mobili e arredi 05.6.2.9 Altri servizi domestici e
per la casa 06 SANITÀ 06.1 Medicinali, attrezzature
ed apparecchiature medicali 06.1.1 Prodotti farmaceutici 06.1.1.0 Prodotti farmaceutici 06.1.2 Altri prodotti medicali 06.1.2.1 Test di gravidanza e
dispositivi meccanici di contraccezione 06.1.2.9 Altri prodotti medicali
n.c.a. 06.1.3 Attrezzature e apparecchi
terapeutici 06.1.3.1 Occhiali e lenti a contatto
correttivi 06.1.3.2 Protesi uditive 06.1.3.3 Riparazione di attrezzature
e apparecchi terapeutici 06.1.3.9 Altre attrezzature e
apparecchi terapeutici 06.2 Servizi ambulatoriali 06.2.1 Servizi medici 06.2.1.1 Servizi di medicina
generale 06.2.1.2 Servizi medici
specialistici 06.2.2 Servizi dentistici 06.2.2.0 Servizi dentistici 06.2.3 Servizi paramedici 06.2.3.1 Servizi di laboratori di
analisi mediche e di centri per esami radiografici 06.2.3.2 Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza
e noleggio di attrezzature terapeutiche 06.2.3.9 Altri servizi paramedici 06.3 Servizi ospedalieri 06.3.0 Servizi ospedalieri 06.3.0.0 Servizi ospedalieri 07 TRASPORTI 07.1 Acquisto di veicoli 07.1.1 Automobili 07.1.1.1 Automobili nuove 07.1.1.2 Automobili usate 07.1.2 Motocicli 07.1.2.0 Motocicli 07.1.3 Biciclette 07.1.3.0 Biciclette 07.1.4 Veicoli a trazione animale 07.1.4.0 Veicoli a trazione animale 07.2 Esercizio di mezzi di
trasporto privati 07.2.1 Pezzi di ricambio e
accessori per mezzi di trasporto privati 07.2.1.1 Pneumatici 07.2.1.2 Pezzi di ricambio per mezzi
di trasporto privati 07.2.1.3 Accessori per mezzi di
trasporto privati 07.2.2 Carburanti e lubrificanti
per mezzi di trasporto privati 07.2.2.1 Carburante diesel 07.2.2.2 Benzina 07.2.2.3 Altri carburanti per mezzi
di trasporto privati 07.2.2.4 Lubrificanti 07.2.3 Manutenzione e riparazione
di mezzi di trasporto privati 07.2.3.0 Manutenzione e riparazione
di mezzi di trasporto privati 07.2.4 Altri servizi relativi ai
mezzi di trasporto privati 07.2.4.1 Affitto di garage e posti
auto e noleggio di mezzi di trasporto privati 07.2.4.2 Pedaggi e parchimetri 07.2.4.3 Corsi di guida, esami,
patenti e controlli tecnici 07.3 Servizi di trasporto 07.3.1 Trasporto di passeggeri su
rotaia 07.3.1.1 Trasporto ferroviario di
passeggeri 07.3.1.2 Trasporto di passeggeri in
metropolitana e su tram 07.3.2 Trasporto di passeggeri su
strada 07.3.2.1 Trasporto di passeggeri su
autobus e pullman 07.3.2.2 Trasporto di passeggeri su
taxi e autovetture noleggiate con autista 07.3.3 Trasporto aereo di
passeggeri 07.3.3.1 Voli nazionali 07.3.3.2 Voli internazionali 07.3.4 Trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne di passeggeri 07.3.4.1 Trasporto marittimo di
passeggeri 07.3.4.2 Trasporto per vie d'acqua
interne di passeggeri 07.3.5 Trasporto multimodale di
passeggeri 07.3.5.0 Trasporto multimodale di
passeggeri 07.3.6 Acquisto di altri servizi
di trasporto 07.3.6.1 Trasporto mediante
funicolare, funivia e seggiovia 07.3.6.2 Servizi di trasloco e
immagazzinaggio 07.3.6.9 Acquisto di altri servizi
di trasporto n.c.a. 08 COMUNICAZIONI 08.1 Servizi postali 08.1.0 Servizi postali 08.1.0.1 Trattamento della
corrispondenza 08.1.0.9 Altri servizi postali 08.2 Apparecchi telefonici e
di telefax 08.2.0 Apparecchi telefonici e di
telefax 08.2.0.1 Apparecchi per la telefonia
fissa 08.2.0.2 Apparecchi per la telefonia
mobile 08.2.0.3 Altri apparecchi telefonici
e di telefax 08.2.0.4 Riparazione di apparecchi
telefonici e di telefax 08.3 Servizi di telefonia e di
telefax 08.3.0 Servizi di telefonia e di
telefax 08.3.0.1 Servizi di telefonia fissa 08.3.0.2 Servizi di telefonia mobile 08.3.0.3 Servizi di connessione a
Internet 08.3.0.4 Pacchetti di servizi di
telecomunicazione 08.3.0.5 Altri servizi di
trasmissione delle informazioni 09 RICREAZIONE E CULTURA 09.1 Apparecchi audiovisivi,
fotografici e informatici 09.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la
riproduzione di suoni e immagini 09.1.1.1 Apparecchi per la
ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni 09.1.1.2 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la
riproduzione di suoni e immagini 09.1.1.3 Apparecchi portatili per
suoni e immagini 09.1.1.9 Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione
e la riproduzione di suoni e immagini 09.1.2 Apparecchi fotografici e
cinematografici e strumenti ottici 09.1.2.1 Macchine fotografiche e
videocamere 09.1.2.2 Accessori per apparecchi
fotografici e cinematografici 09.1.2.3 Strumenti ottici 09.1.3 Apparecchi per il
trattamento dell'informazione 09.1.3.1 Personal computer 09.1.3.2 Accessori per apparecchi
per il trattamento dell'informazione 09.1.3.3 Software 09.1.3.4 Calcolatori e altri
apparecchi per il trattamento dell'informazione 09.1.4 Supporti di registrazione 09.1.4.1 Supporti di registrazione
preregistrati 09.1.4.2 Supporti di registrazione
non registrati 09.1.4.9 Altri supporti di
registrazione 09.1.5 Riparazione di apparecchi
audiovisivi, fotografici e informatici 09.1.5.0 Riparazione di apparecchi
audiovisivi, fotografici e informatici 09.2 Altri beni durevoli per
ricreazione e cultura 09.2.1 Beni durevoli per attività
ricreative all'aperto 09.2.1.1 Autocaravan, caravan e
rimorchi 09.2.1.2 Aeromobili, velivoli
ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici 09.2.1.3 Imbarcazioni, motori
fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni 09.2.1.4 Cavalli e pony e relativi
accessori 09.2.1.5 Principali articoli per
giochi e sport 09.2.2 Strumenti musicali e beni
durevoli per attività ricreative al coperto 09.2.2.1 Strumenti musicali 09.2.2.2 Beni durevoli per attività
ricreative al coperto 09.2.3 Manutenzione e riparazione
di altri beni durevoli per ricreazione e cultura 09.2.3.0 Manutenzione e riparazione
di altri beni durevoli per ricreazione e cultura 09.3 Altri articoli e attrezzature per attività
ricreative, giardinaggio e animali da compagnia 09.3.1 Giochi, giocattoli e hobby 09.3.1.1 Giochi e hobby 09.3.1.2 Giocattoli e articoli per
feste 09.3.2 Articoli sportivi, per
campeggio e per attività ricreative all'aperto 09.3.2.1 Articoli sportivi 09.3.2.2 Articoli per campeggio e
per attività ricreative all'aperto 09.3.2.3 Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e
per attività ricreative all'aperto 09.3.3 Giardini, fiori e piante 09.3.3.1 Articoli per giardinaggio 09.3.3.2 Piante e fiori 09.3.4 Animali da compagnia e
relativi prodotti 09.3.4.1 Acquisto di animali da
compagnia 09.3.4.2 Prodotti per animali da
compagnia 09.3.5 Servizi veterinari e altri
servizi per animali da compagnia 09.3.5.0 Servizi veterinari e altri
servizi per animali da compagnia 09.4 Servizi ricreativi e
culturali 09.4.1 Servizi ricreativi e
sportivi 09.4.1.1 Servizi ricreativi e
sportivi - Frequentazione 09.4.1.2 Servizi ricreativi e
sportivi - Partecipazione 09.4.2 Servizi culturali 09.4.2.1 Cinema, teatri e concerti 09.4.2.2 Musei, biblioteche,
giardini zoologici 09.4.2.3 Canone radio e tv,
abbonamenti 09.4.2.4 Noleggio di attrezzature e
accessori per attività culturali 09.4.2.5 Servizi fotografici 09.4.2.9 Altri servizi culturali 09.4.3 Giochi, lotterie e
scommesse 09.4.3.0 Giochi, lotterie e
scommesse 09.5 Giornali, libri e
articoli di cancelleria 09.5.1 Libri 09.5.1.1 Libri di narrativa 09.5.1.2 Libri scolastici 09.5.1.3 Altri libri diversi da
quelli di narrativa 09.5.1.4 Servizi di rilegatura e
download di libri elettronici 09.5.2 Giornali e periodici 09.5.2.1 Giornali 09.5.2.2 Riviste e periodici 09.5.3 Stampati vari 09.5.3.0 Stampati vari 09.5.4 Articoli di cancelleria e
materiale da disegno 09.5.4.1 Prodotti di carta 09.5.4.9 Altri articoli di
cancelleria e materiale da disegno 09.6 Pacchetti vacanza 09.6.0 Pacchetti vacanza 09.6.0.1 Pacchetti vacanza nazionali 09.6.0.2 Pacchetti vacanza
internazionali 10 ISTRUZIONE 10.1 Scuola dell'infanzia e
istruzione primaria 10.1.0 Scuola dell'infanzia e
istruzione primaria 10.1.0.1 Scuola dell'infanzia
(livello 0 dell'ISCED-97) 10.1.0.2 Istruzione primaria
(livello 1 dell'ISCED-97) 10.2 Istruzione secondaria 10.2.0 Istruzione secondaria 10.2.0.0 Istruzione secondaria 10.3 Istruzione postsecondaria
non terziaria 10.3.0 Istruzione postsecondaria
non terziaria 10.3.0.0 Istruzione postsecondaria
non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97) 10.4 Istruzione terziaria 10.4.0 Istruzione terziaria 10.4.0.0 Istruzione terziaria 10.5 Istruzione non definibile
per livello 10.5.0 Istruzione non definibile
per livello 10.5.0.0 Istruzione non definibile
per livello 11 RISTORANTI E ALBERGHI 11.1 Servizi di ristorazione 11.1.1 Ristoranti, bar e simili 11.1.1.1 Ristoranti, bar e sale da
ballo 11.1.1.2 Fast food e servizi da
asporto 11.1.2 Mense 11.1.2.0 Mense 11.2 Servizi di alloggio 11.2.0 Servizi di alloggio 11.2.0.1 Alberghi, motel, pensioni e
simili 11.2.0.2 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e
simili 11.2.0.3 Servizi di alloggio in
altre strutture 12 BENI E SERVIZI VARI 12.1 Cura della persona 12.1.1 Saloni di parrucchiere e
istituti di bellezza 12.1.1.1 Servizi di parrucchiere per
uomo e bambino 12.1.1.2 Servizi di parrucchiere per
donna 12.1.1.3 Trattamenti di bellezza 12.1.2 Apparecchi elettrici per
la cura della persona 12.1.2.1 Apparecchi elettrici per la
cura della persona 12.1.2.2 Riparazione di apparecchi
elettrici per la cura della persona 12.1.3 Altri apparecchi, articoli
e prodotti per la cura della persona 12.1.3.1 Apparecchi non elettrici 12.1.3.2 Articoli per l'igiene e il benessere personale,
articoli esoterici e prodotti di bellezza 12.2 Prostituzione 12.2.0 Prostituzione 12.2.0.0 Prostituzione 12.3 Effetti personali n.c.a. 12.3.1 Gioielli e orologi 12.3.1.1 Gioielli 12.3.1.2 Orologi 12.3.1.3 Riparazione di gioielli e
orologi 12.3.2 Altri effetti personali 12.3.2.1 Articoli da viaggio 12.3.2.2 Articoli per bambini 12.3.2.3 Riparazione di altri effetti
personali 12.3.2.9 Altri effetti personali
n.c.a. 12.4 Assistenza sociale 12.4.0 Assistenza sociale 12.4.0.1 Servizi di custodia dei
bambini 12.4.0.2 Case di riposo per anziani
e residenze per persone disabili 12.4.0.3 Servizi di assistenza a
domicilio 12.4.0.4 Consulenza 12.5 Assicurazioni 12.5.1 Assicurazioni sulla vita 12.5.1.0 Assicurazioni sulla vita 12.5.2 Assicurazioni
sull'abitazione 12.5.2.0 Assicurazioni
sull'abitazione 12.5.3 Servizi assicurativi
connessi alla salute 12.5.3.1 Servizi assicurativi
pubblici connessi alla salute 12.5.3.2 Servizi assicurativi
privati connessi alla salute 12.5.4 Assicurazioni sui mezzi di
trasporto 12.5.4.1 Assicurazioni sugli
autoveicoli 12.5.4.2 Assicurazioni viaggi 12.5.5 Altre assicurazioni 12.5.5.0 Altre assicurazioni 12.6 Servizi finanziari n.c.a. 12.6.1 SIFIM 12.6.1.0 SIFIM 12.6.2 Altri servizi finanziari
n.c.a. 12.6.2.1 Spese bancarie e postali 12.6.2.2 Onorari e commissioni di
mediatori e consulenti in materia di investimenti 12.7 Altri servizi n.c.a. 12.7.0 Altri servizi n.c.a. 12.7.0.1 Spese amministrative 12.7.0.2 Servizi legali e contabili 12.7.0.3 Servizi funebri 12.7.0.4 Altre tariffe e servizi