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Document 52013PC0920

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE

/* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */

52013PC0920

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE /* COM/2013/0920 final - 2013/0443 (COD) */


RELAZIONE

1.         CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale - Motivazioni e obiettivi della proposta

La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] stabilisce limiti nazionali di emissione annuali per ciascun Stato membro, da conseguire entro il 2010, relativi al biossido di zolfo (SO2), agli ossidi di azoto (NOx), ai composti organici volatili non metanici (COVNM) e all’ammoniaca (NH3) I limiti erano stati fissati per ridurre l’inquinamento atmosferico e i loro impatti negativi sulla salute pubblica e l’ambiente in tutta l’Unione, ma anche per conformarsi al protocollo di Göteborg.[2]

È auspicabile rivedere e aggiornare queste disposizioni per tenere conto dei gravi rischi sanitari e degli impatti considerevoli sull’ambiente tuttora derivanti dall’inquinamento atmosferico nell’Unione, e per allineare la legislazione dell’Unione ai nuovi impegni internazionali a seguito della revisione del protocollo di Göteborg del 2012.

Le riduzioni dell’impatto stabilite figurano nella nuova strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, [3] che aggiorna la strategia per realizzare l’obiettivo a lungo termine dell’Unione, ossia raggiungere livelli di qualità dell’aria che non determinino impatti o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente. La presente proposta è uno dei principali pilastri legislativi per conseguire tali riduzioni.

Oltre a stabilire le ulteriori riduzioni delle emissioni necessarie, la presente proposta intende colmare alcune carenze nell’attuazione del quadro strategico dell’Unione in materia di qualità dell’aria e rafforzare il coordinamento tra le riduzioni delle emissioni, da una parte, e la qualità dell’aria, i cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità dall’altra parte.

Data la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE e la necessità di rafforzare la coerenza e la chiarezza giuridica, al termine del processo di revisione si ritiene necessario abrogare la direttiva 2001/81/CE e adottare una nuova direttiva (la presente direttiva).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Gli obiettivi della presente iniziativa sono coerenti con gli obiettivi di Europa 2020 relativi ad una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile e li rafforzano. Essi dovrebbero stimolare l’innovazione, il che contribuirà a sostenere una crescita “verde” e a mantenere la competitività dell’economia europea, agevolando nello stesso tempo la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, tutelando il capitale naturale dell’Europa e sfruttando il ruolo guida dell’Europa nello sviluppo delle nuove tecnologie verdi.[4] Si tratta di semplificare e chiarire il più possibile la politica vigente per consentire un’attuazione più adeguata, secondo il principio del “legiferare con intelligenza”.[5] Nel proporre delle misure, si tiene adeguatamente conto degli interessi delle PMI secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”.[6] È stata assicurata la coerenza con i settori strettamente legati dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura e dei cambiamenti climatici, prestando sempre attenzione all’efficienza delle risorse.

2.         CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Il processo di revisione si è avvalso dell’esperienza maturata nel corso di vari decenni in materia di valutazione della qualità dell’aria e di attività di gestione e revisione svolte in seno all’Unione e a livello internazionale. Sono state consultate, tra l’altro, le autorità degli Stati membri responsabili dell’attuazione dell’attuale quadro strategico a tutti i livelli amministrativi. Per garantire la trasparenza e offrire alle parti interessate la possibilità di fornire pareri e commenti, tra giugno 2011 e aprile 2013 sono state organizzate cinque riunioni delle parti interessate. Tutte le riunioni sono state trasmesse in web streaming per consentire la più ampia partecipazione possibile. Parallelamente sono state organizzate due consultazioni pubbliche: la prima, alla fine del 2011, era incentrata sull’esame dei punti di forza e di debolezza del quadro strategico in materia di qualità dell’aria; la seconda, all’inizio del 2013, era una consultazione on line di tutte le parti interessate sulle principali opzioni strategiche disponibili per far fronte ai problemi di qualità dell’aria che sussistono.[7] Per ottenere il parere del pubblico sulle questioni legate all’inquinamento atmosferico nel 2012 è stata realizzata un’indagine Eurobarometro che è stata oggetto di una relazione pubblicata lo stesso anno.[8] La Commissione e l’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) hanno inoltre condotto un progetto pilota, cui hanno partecipato 12 città europee, per valutare l’esperienza a livello locale nell’attuazione del quadro d’azione per la qualità dell’aria.[9]

Risultato della valutazione di impatto

Concentrandosi sull’attuazione delle politiche esistenti e sull’azione degli Stati membri, è possibile ottenere la piena conformità alla normativa sulla qualità dell’aria a breve e a medio termine. Sebbene sia opportuno rivedere la direttiva 2001/81/CE per integravi gli impegni internazionali che l’Unione ha sottoscritto per il 2020 nell’ambito del protocollo di Göteborg, per il 2020 non occorre imporre riduzioni più rigorose.

La situazione all’orizzonte 2030 è tuttavia diversa. Per affrontare i problemi dell’impatto sulla salute e sull’ambiente ancora non risolti, sono necessari impegni di riduzione delle emissioni ben più ambiziosi. Per il 2030 l’opzione privilegiata è la realizzazione del 70% della riduzione massima possibile degli impatti sulla salute, migliorando questa percentuale per ottenere riduzioni supplementari per quanto riguarda l’eutrofizzazione e l’ozono. Questi impegni di riduzione delle emissioni tracciano una traiettoria ininterrotta verso l’obiettivo a lungo termine dell’Unione.

Il rispetto degli impegni di riduzione previsti dal protocollo di Göteborg per il 2020 non comporta spese supplementari per il bilancio dell’Unione rispetto alla situazione di riferimento. I nuovi impegni di riduzione per il 2030 consentiranno di attuare la riduzione degli impatti della qualità dell’aria entro il 2030 stabiliti nella comunicazione concernente il programma “Aria pulita per l’Europa”. Nella valutazione d’impatto è stata modellizzata la realizzazione ottimale della riduzione auspicata e questa ottimizzazione è sfociata in impegni di riduzione nazionali per i sei principali inquinanti. Questi impegni di riduzione consentiranno di ridurre i costi esterni totali dell’inquinamento atmosferico di 40 miliardi di euro (per la stima più prudente) rispetto ai 212 miliardi di euro della situazione di riferimento, e comporteranno vantaggi economici diretti che ammontano ad oltre 2,8 miliardi di euro: di cui 1,85 miliardi di euro dovuti al calo delle perdite di produttività, 600 milioni di euro dovuti alla riduzione delle spese sanitarie, 230 milioni di euro grazie alle minori perdite di valore delle colture e 120 milioni dovuti alla riduzione dei danni all’ambiente edificato. Ciò a fronte di costi annuali di adempimento di 3,3 miliardi di euro, ovvero circa un dodicesimo del risparmio dei costi esterni. Nella situazione di riferimento, nel 2030 gli impatti sulla salute saranno diminuiti del 40% rispetto al 2005. La presente proposta consente un risparmio supplementare del 12%, ossia una riduzione globale del 52% degli impatti sulla salute rispetto al 2005. Per l’eutrofizzazione, la proposta consente un guadagno supplementare del 50% rispetto alla situazione di riferimento.

I limiti per il metano imposti dal regime di limiti di emissione nazionali dell’Unione potrebbero determinare una riduzione delle emissioni in modo efficace rispetto ai costi, anche se questa politica dovrebbe essere compatibile con la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo del Consiglio.[10] Con un costo amministrativo ridotto (costo iniziale di circa 8 milioni di euro e costo annuale di 3,5 milioni di euro a livello di UE) si potrebbero includere disposizioni destinate a migliorare la governance e ad adeguare agli obblighi internazionali le disposizioni in materia di monitoraggio e di dichiarazione.

3.         ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta abroga e sostituisce l’attuale regime dell’Unione sulla limitazione annua delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici, definito dalla direttiva 2001/81/CE. In questo modo garantisce che i limiti massimi nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE a partire dal 2010 per l’SO2, i NOx, i COVNM e l’NH3 si applicheranno fino al 2020 e stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni (“impegni di riduzione”) applicabili a partire da 2020 e dal 2030 per l’SO2, i NOx, i COVNM, l’NH3, il particolato fine (PM2,5) e il metano (CH4), ma anche livelli intermedi delle emissioni per il 2025 applicabili agli stessi inquinanti.

Qui di seguito sono riportate informazioni specifiche sui principali articoli e gli allegati.

Gli articoli 1, 2 e 3 precisano l’oggetto e il campo d’applicazione della presente proposta e contengono le definizioni dei principali termini utilizzati nell’atto medesimo.

Ai sensi dell’articolo 4, che deve essere letto in combinato disposto con l’allegato II, gli Stati membri devono limitare le loro emissioni annue di SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,5 e CH4 per rispettare i loro impegni di riduzione applicabili dal 2020 e dal 2030. Inoltre nel 2025 gli Stati membri dovranno limitare le loro emissioni annue di questi inquinanti ai livelli stabiliti sulla base di una traiettoria lineare di riduzione a meno che ciò non richieda misure che comportano costi sproporzionati. L’articolo 4 precisa quali fonti di emissione non devono essere prese in considerazione.

L’articolo 5 consente agli Stati membri di avvalersi di alcuni meccanismi di flessibilità a condizione che la Commissione sollevi obiezioni; per tenere conto della parte di riduzioni delle emissioni di NOx, SO2, e PM2,5 conseguite in determinate condizioni nel settore del trasporto marittimo; per attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione relativi al CH4; e per proporre inventari delle emissioni adattati quando il mancato rispetto di un impegno di riduzione (salvo per il CH 4) è dovuto ad un miglioramento della metodologia dell’inventario.

L’articolo 6 impone agli Stati membri di adottare, attuare e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, precisando in che modo rispetteranno i loro impegni di riduzione. I programmi nazionali in questione dovrebbero quanto meno contenere le informazioni di cui all’allegato III (parte 2) e sulla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e possono prescrivere misure specifiche, come indicato nell’elenco di cui all’allegato III (parte 1), per ridurre le emissioni di PM 2,5 e NH3 da parte del settore agricolo. I programmi nazionali sono messi a punto nel contesto generale della politica di qualità dell’aria, e devono comprendere informazioni relative all’analisi su cui si fonda la scelta delle misure. Prima del loro completamento, i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico saranno sottoposti ad una consultazione pubblica. A tal fine l’articolo 16 modifica la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] per fare in modo che comprenda anche i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento.

L’articolo 7 in combinato disposto con l’allegato I, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a monitorare le emissioni di inquinanti atmosferici e, così facendo, a preparare e aggiornare, in linea con gli obblighi e gli orientamenti istituiti dalla Convenzione sull’inquinamento atmosferico a grande distanza già menzionati e ulteriormente specificati nell’allegato IV, inventari e proiezioni nazionali delle emissioni che devono essere accompagnati da una relazione d’inventario (informative inventory report - IIR). Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5 devono fornire le informazioni pertinenti nell’IIR o in una relazione separata.

A norma dell’articolo 8, gli Stati membri monitorano, ove possibile, gli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi acquatici e terrestri, in base alle modalità specificate nell’allegato V. Gli Stati membri sono autorizzati a far uso dei sistemi di sorveglianza istituiti nell’ambito di altri strumenti dell’Unione.

L’articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro le date di cui all’allegato I, i rispettivi programmi nazionali di controllo e gli eventuali aggiornamenti e tutti i dati di monitoraggio stabiliti conformemente agli articoli 7 e 8. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente e dagli Stati membri, verifica periodicamente l’accuratezza e la completezza dei dati degli inventari nazionali delle emissioni comunicati.

L’articolo 10 prevede che la Commissione elabori ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della presente direttiva, dunque anche sull’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, concernente i livelli intermedi delle emissioni fissati per il 2025.

L’articolo 11 mira a promuovere la diffusione elettronica, sistematica e attiva delle informazioni rilevate e trattate nell’ambito della presente proposta e fa riferimento in questo contesto alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[12]

L’articolo 12 promuove la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, da una parte, e i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti dall’altra, per rafforzare e migliorare la lotta alle emissioni di inquinanti atmosferici a livello mondiale.

L’articolo 13 stabilisce le modalità della procedura applicabile, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo 8, paragrafo 3, per l’adeguamento degli allegati I, III (parte 1), IV e V al progresso scientifico e tecnico tramite atti delegati.

L’articolo 14 fa riferimento alla procedura di comitato che la Commissione applicherà per l’adozione di atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, e dell’articolo 6, paragrafo 9, e precisa che si farà ricorso al comitato esistente istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/50/CE.

Gli articoli 15, 17 e 19 stabiliscono le disposizioni concernenti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali attuate a norma della proposta, l’entrata in vigore e il recepimento delle proposta nella legislazione degli Stati membri.

L’articolo 18 riguarda l’abrogazione della direttiva 2001/81/CE ma precisa che i limiti massimi di emissione nazionali da essa stabiliti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2019.

L’allegato VI, infine, contiene la tavola di concordanza.

Base giuridica

Poiché l’obiettivo principale della proposta è la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192, paragrafo 1, dello stesso trattato.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità e scelta dello strumento

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per far fronte ai gravi problemi legati alla qualità dell’aria che ancora si registrano nell’Unione, ogni Stato membro deve ridurre le proprie emissioni inquinanti, e le riduzioni attuate in Europa possono essere coordinate in modo efficace rispetto ai costi solo a livello di Unione. Gli impegni di riduzione assunti tengono conto non soltanto dell’impatto interno delle emissioni nazionali, ma anche del loro impatto transfrontaliero.

L’azione dell’Unione permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta. La direttiva 2001/81/CE fissa obiettivi di riduzione e i requisiti minimi per la loro attuazione, lasciando agli Stati membri la libertà di determinare la combinazione ottimale di misure per conseguire tali riduzioni. Questo principio vale anche nella presente proposta, che armonizza ulteriormente le prescrizioni relative ai programmi nazionali e al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni degli inquinanti atmosferici in modo da colmare le carenze della direttiva 2001/81/CE e rispettare gli impegni internazionali sottoscritti nell’ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Sebbene la proposta preveda il controllo delle emissioni alla fonte nel settore dell’agricoltura, gli Stati membri hanno la facoltà di non tenere conto di queste emissioni se non sono necessarie per raggiungere l’impegno di riduzione stabilito.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Lo strumento giuridico scelto è una direttiva in quanto la proposta stabilisce obiettivi e obblighi, ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità di applicazione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

4.         INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva sarà attuata utilizzando il bilancio attuale e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale.

5.         ELEMENTI FACOLTATIVI

Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti esplicativi per migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito.

Il recepimento completo e corretto della direttiva è essenziale per garantire che i suoi obiettivi (vale a dire la protezione della salute umana e dell’ambiente) siano conseguiti. Visto che alcuni Stati membri disciplinano già le emissioni di inquinanti atmosferici, il recepimento della presente direttiva probabilmente non sfocerà in un solo atto legislativo, ma piuttosto in varie modifiche di atti legislativi e in nuove proposte nei settori interessati. Inoltre, l’attuazione della direttiva è spesso molto decentralizzata in quanto sono le autorità locali e regionali ad essere responsabili della sua applicazione e, in alcuni Stati membri, anche del suo recepimento.

I fattori di cui sopra contribuiranno probabilmente ad aumentare il rischio di un recepimento e un’attuazione non corretti della direttiva e renderanno più arduo il compito di monitoraggio dell’applicazione del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la conformità della legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva, è necessario fornire informazioni chiare riguardo al suo recepimento.

L’obbligo di fornire documenti esplicativi può creare un ulteriore onere amministrativo per quegli Stati membri che, di norma, non operano in questo modo. Tuttavia, l’eventuale onere amministrativo supplementare è proporzionato all’obiettivo perseguito, ossia garantire l’efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi della direttiva.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di accompagnare la notifica del recepimento con uno o più documenti che spieghino la correlazione tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

2013/0443 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Negli ultimi 20 anni nell’Unione si sono registrati considerevoli progressi nell’ambito della qualità dell’aria e delle emissioni atmosferiche antropiche grazie ad una politica specifica dell’Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 2005 “Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico”[15]. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16] ha svolto un ruolo determinante a questo proposito fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono diminuite dell’82%, le emissioni di NOx del 47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come indicato nel programma “Aria pulita per l’Europa” (Nuova strategia tematica sull’inquinamento atmosferico),[17] sussistono impatti negativi e rischi significativi per l’ambiente e per la salute umana.

(2)       Il settimo programma d’azione per l’ambiente[18] conferma l’obiettivo a lungo termine dell’Unione per la politica in materia di qualità dell’aria, ossia ottenere livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti negativi o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell’Unione in materia di qualità dell’aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell’impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell’aria e gli obiettivi che l’Unione si è prefissa, in particolare in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

(3)       La nuova strategia stabilisce nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l’intento di progredire verso l’obiettivo di lungo termine dell’Unione.

(4)       Gli Stati membri e l’Unione sono parti della Convenzione del 1979 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (“Convenzione LRTAP”)[19] e di molti suoi protocolli, tra cui quello di Göteborg del 1999 relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico.

(5)       Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg accettata dal Consiglio con decisione [xxxx/xxxx/UE][20] stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di SO2, NOx, NH3, COVNM e del particolato fine (PM2,5); promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l’ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell’ambito della Convenzione LRTAP.

(6)       È auspicabile pertanto rivedere il regime di limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell’Unione e degli Stati membri.

(7)       Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Unione in materia di qualità dell’aria, come auspicato dagli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell’Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell’ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla Convenzione LRTAP.

(8)       La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria stabiliti dalla legislazione dell’Unione e all’attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici mediante la riduzione delle emissioni degli inquinanti climatici di breve durata, nonché al miglioramento della qualità dell’aria a livello mondiale.

(9)       Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla base di una traiettoria lineare tra i loro livelli di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030, a meno che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora non sia possibile limitare le emissioni del 2025, è auspicabile che gli Stati membri ne spieghino le ragioni nelle relazioni previste dalla presente direttiva.

(10)     Alcuni Stati membri hanno scelto nell’ambito della Convenzione LRTAP di fissare dei limiti di emissione in base al carburante utilizzato nel settore dei trasporti. Per questa ragione le cifre relative al loro consumo energetico totale e alle loro statistiche, e anche a quelle dell’Unione nel suo insieme, non sono coerenti. Pertanto, al fine di garantire una base comune e coerente per tutti gli Stati membri e l’insieme dell’UE, la presente direttiva stabilisce obblighi di comunicazione e impegni di riduzione delle emissioni basati sul consumo energetico nazionale e sulle vendite nazionali di combustibili, nell’intento di garantire una maggiore coerenza con la legislazione dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e di energia.

(11)     Per promuovere la realizzazione dei loro impegni nazionali di riduzione e dei livelli intermedi delle emissioni all’insegna dell’efficacia dei costi, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a tenere conto delle riduzioni di emissioni del traffico marittimo internazionale, se le emissioni di questo settore sono inferiori ai livelli che risulterebbero dal rispetto delle regole stabilite dal diritto dell’Unione, ivi compresi i limiti concernenti il tenore di zolfo dei combustibili stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio.[21] È auspicabile che gli Stati membri possano rispettare congiuntamente i loro impegni e i livelli intermedi delle emissioni relativi al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[22] Ai fini della verifica del rispetto dei loro limiti nazionali di emissione, dei loro obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli intermedi delle emissioni, gli Stati membri potrebbero adeguare i loro inventari nazionali delle emissioni alla luce del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle metodologie relative alle emissioni. Qualora le condizioni stabilite nella presente direttiva non fossero soddisfatte, la Commissione potrebbe opporsi all’uso di questi meccanismi di flessibilità.

(12)     Per rispettare i loro obblighi di riduzione delle emissioni e i livelli intermedi delle emissioni e contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino e attuino un programma di controllo dell’inquinamento atmosferico nazionale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni in aree e agglomerazioni in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o in quelle che contribuiscono notevolmente all’inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico contribuiscano all’adeguata attuazione dei piani di qualità dell’aria attuati ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[23]

(13)     Al fine di ridurre le emissioni di NH3 e PM2,5 nell’atmosfera dai principali emettitori, è auspicabile che i programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico prevedano misure applicabili al settore agricolo. In circostanze nazionali specifiche, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure diverse da quelle stabilite nella presente direttiva purché tali misure alternative garantiscano un livello equivalente di prestazione ambientale.

(14)     È opportuno aggiornare periodicamente i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, comprese le analisi per la definizione delle politiche e delle misure.

(15)     Al fine di elaborare adeguati programmi nazionali di controllo dell’inquinamento e i relativi aggiornamenti più significativi, è opportuno che gli Stati membri sottopongano tali programmi e aggiornamenti al parere del pubblico e delle autorità competenti a tutti i livelli prima della loro adozione definitiva. Gli Stati membri dovrebbero avviare consultazioni transfrontaliere qualora l’attuazione del loro programma rischi di avere un impatto sulla qualità dell’aria in un altro paese, conformemente alle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell’Unione e internazionale, tra cui la Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica (Kiev, 2003) approvati dal Consiglio.[24]

(16)     È opportuno che gli Stati membri elaborino e trasmettano, per tutti gli inquinanti atmosferici disciplinati dalla presente direttiva, inventari delle emissioni, proiezioni e relazioni d’inventario che dovrebbero inoltre consentire all’Unione di rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione LRTAP e dei relativi protocolli.

(17)     Al fine di preservare la coerenza complessiva per l’Unione nel suo insieme, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro comunicazioni alla Commissione sui propri inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni e le relazioni di inventario siano pienamente coerenti con le informazioni comunicate ai sensi della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

(18)     Al fine di valutare l’efficacia degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti nella presente direttiva, è auspicabile che gli Stati membri controllino anche, ove possibile, gli effetti di tali riduzioni sugli ecosistemi terrestri e acquatici conformemente alle linee guida stabilite a livello internazionale e riferiscano in merito a questi effetti.

(19)     Conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25], gli Stati membri dovrebbero garantire un’attiva e sistematica diffusione delle informazioni al pubblico per via elettronica.

(20)     È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] al fine di garantire la coerenza di tale direttiva con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(21)     Per tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli orientamenti in materia di trasmissione delle informazioni di cui all’allegato I, all’allegato III, parte 1, e agli allegati IV e V per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.[27]

(23)     Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(24)     Date la natura e la portata delle modifiche da apportare alla direttiva 2001/81/CE, è opportuno sostituire tale direttiva per rafforzare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa. Per garantire il costante miglioramento della qualità dell’aria, occorre che gli Stati membri rispettino i limiti di emissione nazionali stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE fino a quando non entrano in vigore i nuovi impegni di riduzione nazionali stabiliti per il 2020 dalla presente direttiva.

(25)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di sicurezza della salute umana e dell’ambiente, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi,[28] gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce, per gli Stati membri, limiti per le emissioni atmosferiche degli inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei precursori dell’ozono, del particolato primario e dei precursori del particolato secondario e di altri inquinanti atmosferici e impone l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito a tali inquinanti e ai loro effetti.

Articolo 2

Campo d’applicazione

La presente direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all’allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.           “emissione”: rilascio nell’atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

2.           “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, metano e monossido di carbonio;

3.           “obiettivi relativi alla qualità dell’aria”: i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi in termini di concentrazione per l’esposizione per la qualità dell’aria stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE e dalla direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;[29]

4.           “ossidi di azoto”: e “NOx”: ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

5.           “composti organici volatili non metanici” o COVNM s’intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

6.           “PM2,5”: il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5, norma EN 14907, con un’efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

7.           “impegno nazionale di riduzione delle emissioni”: la riduzione delle emissioni di una sostanza espressa in percentuale di riduzione delle emissioni tra il totale delle emissioni nel corso dell’anno di riferimento (2005) e il totale delle emissioni nel corso di un determinato anno civile che gli Stati membri non possono assolutamente superare;

8.           “ciclo di atterraggio e decollo”: ciclo comprendente lo scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita, l’avvicinamento, l’atterraggio e tutte le altre operazioni degli aeromobili che avvengono ad un’altitudine inferiore a 3000 piedi;

9.           “traffico marittimo internazionale”: gli spostamenti in mare e nelle acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi da pesca, che partono dal territorio di un paese e arrivano nel territorio di un altro paese;

10.         “zona di controllo delle emissioni”: una particolare zona marittima stabilita in conformità all’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL);

11.         “zona di controllo dell’inquinamento”: una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali viene misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti;

12.         “particolato carbonioso” (black carbon BC): particolato carbonioso che assorbe la luce.

Articolo 4

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

1.           Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) e metano (CH4) conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, come indicato all’allegato II.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste emissioni saranno fissati sulla base dei combustibili venduti, secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030.

Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri ne spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse alla Commissione conformemente all’articolo 9.

3.           Le seguenti emissioni non vengono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2:

(a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

(b) emissioni nelle isole Canarie, i dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e le Azzorre;

(c) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui alla lettera b);

(d) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5

Meccanismi di flessibilità

1.           Al fine di rispettare i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, indicati all’allegato II, applicabili a partire dal 2030 per i NOx, l’SO2 e il PM2,5, gli Stati membri possono dedurre le riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 ottenute nel settore del traffico marittimo internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso dello stesso anno, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) le riduzioni delle emissioni si verificano nelle zone marittime che fanno parte delle acque territoriali degli Stati membri, delle zone economiche esclusive o delle zone di controllo dell’inquinamento se tali zone sono state istituite;

(b) gli Stati membri hanno adottato e attuato misure di monitoraggio e ispezione efficaci per garantire un corretto funzionamento di tale flessibilità;

(c) hanno attuato misure per ridurre le emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al traffico marittimo internazionale rispetto ai livelli di emissioni che risulterebbero dal rispetto delle norme dell’Unione applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 e hanno quantificato in modo adeguato le riduzioni aggiuntive delle emissioni derivanti da queste misure;

(d) non hanno dedotto più del 20% delle riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 calcolate conformemente alla lettera c), purché la deduzione non comporti l’inosservanza degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il periodo 2020 di cui all’allegato II.

2.           Gli Stati membri possono attuare congiuntamente i loro impegni di riduzione delle emissioni di metano e i livelli intermedi delle emissioni di cui all’allegato II, a condizione di soddisfare le condizioni seguenti;

(a) rispettano tutte le prescrizioni applicabili e le modalità stabilite ai sensi della legislazione dell’Unione, ivi compresa la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(b) hanno adottato e attuato disposizioni efficaci per garantire il corretto funzionamento dell’attuazione congiunta.

3.           Gli Stati membri possono istituire inventari nazionali di emissione adattati per l’SO2, i NOx, l’NH3, i COVNM e il PM2,5 conformemente all’allegato IV qualora l’applicazione di metodi perfezionati di inventario delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni o dei loro livelli intermedi delle emissioni.

4.           Gli Stati membri che intendono applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano la Commissione entro il 30 settembre dell’anno che precede l’anno della comunicazione in questione, precisando gli inquinanti e i settori interessati, nonché, se disponibile, la portata dell’impatto sugli inventari nazionali delle emissioni.

5.           La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, esamina e valuta se l’uso dei meccanismi di flessibilità per un determinato anno soddisfa i requisiti e i criteri applicabili.

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi a decorrere dalla data di ricezione della relazione di cui all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato membro interessato considera che l’uso della flessibilità applicata sia stato accettato e sia valido per tale anno. Se ritiene che l’uso di un meccanismo di flessibilità non sia conforme alle disposizioni e ai criteri applicabili, la Commissione adotta una decisione e informa gli Stati membri che non può accettare il meccanismo di flessibilità in questione.

6.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità d’uso dei meccanismi di flessibilità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 14.

Articolo 6

Programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico

1.           Gli Stati membri elaborano e adottano un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico in conformità dell’allegato III, parte 2, al fine di limitare le loro emissioni antropiche annue a norma dell’articolo 4.

2.           In sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

(a) valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell’aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP), se del caso;

(b) tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi;

(c) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il PM2,5, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato carbonioso;

(d) garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell’Unione.

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni pertinenti, gli Stati membri tengono conto, per quanto necessario, delle misure di riduzione delle emissioni di cui all’allegato III, parte 1, o delle misure aventi un effetto equivalente sull’ambiente.

3.           I programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico sono aggiornati ogni due anni.

4.           Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e le misure di riduzione delle emissioni previste nel programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico sono aggiornate entro 12 mesi in entrambi i casi specificati qui di seguito:

(a) gli obblighi di cui all’articolo 4 non sono rispettati e sussiste il rischio che non siano rispettati;

(b) gli Stati membri decidono di utilizzare uno dei meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5.

5.           In conformità con la pertinente legislazione dell’Unione, gli Stati membri consultano il pubblico e le autorità competenti che, per le loro responsabilità ambientali specifiche in materia di inquinamento, qualità e gestione dell’aria a tutti i livelli, saranno probabilmente chiamati ad attuare i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, sui rispettivi progetti di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento. Se del caso, saranno organizzate consultazioni transfrontaliere, in conformità con la pertinente legislazione dell’Unione.

6.           La Commissione agevola l’elaborazione e l’attuazione dei programmi, ove opportuno, attraverso uno scambio di buone pratiche.

7.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato III, parte 1, al progresso tecnico.

8.           La Commissione può elaborare linee guida in merito all’elaborazione e all’attuazione dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico.

9.           Mediante atti di esecuzione, la Commissione può altresì specificare il formato dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e fornire le informazioni necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14.

Articolo 7

Inventari e proiezioni delle emissioni

1.           Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell’allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella B dell’allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

2.           Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni due anni, inventari di emissioni geograficamente disaggregati, inventari delle grandi fonti puntuali e proiezioni delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell’allegato I, conformemente alle prescrizioni ivi contenute.

3.           Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da una relazione d’inventario, conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella D dell’allegato I.

4.           Gli Stati membri che applicano i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, includono le seguenti informazioni nella relazione d’inventario pe l’anno interessato:

(a) la quantità di emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza di una zona di controllo delle emissioni;

(b) il livello di riduzione delle emissioni ottenuto nella parte di zona di controllo delle emissioni dello Stato membro in questione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c);

(c) la misura in cui applicano questi meccanismi di flessibilità;

(d) qualsiasi altro dato che gli Stati membri ritengano opportuno per consentire alla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, di effettuare una valutazione completa delle condizioni in cui la flessibilità è stata attuata.

5.           Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, trasmettono una relazione separata per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

6.           Gli Stati membri che optano per i meccanismi di flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3, inseriscono le informazioni di cui all’allegato IV, parte 4, nella relazione d’inventario dell’anno in questione per consentire alla Commissione di esaminare e valutare se sono state soddisfatte le prescrizioni di tale disposizione.

7.           Gli Stati membri elaborano gli inventari delle emissioni, compresi gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni e la relazione d’inventario in conformità dell’allegato IV.

8.           La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, elabora e aggiorna ogni anno gli inventari delle emissioni, a livello dell’Unione, le proiezioni, e una relazione d’inventario per tutti gli inquinanti di cui all’allegato I, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

9.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato I per quanto riguarda le scadenze delle notifiche e l’allegato IV al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 8

Monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico

1.           Gli Stati membri provvedono, se possibile, al monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato V.

2.           Laddove opportuno, gli Stati membri coordinano il monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico con altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell’Unione, tra cui la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.[30]

3.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 al fine di adeguare l’allegato V al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 9

Relazioni trasmesse dagli Stati membri

1.           Ogni due anni gli Stati membri trasmettono il loro programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico alla Commissione [entro tre mesi dalla data di cui all’articolo 17 che deve essere inserita dall’OPOCE] e i relativi aggiornamenti.

Se un programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico è aggiornato a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro due mesi.

2.           A partire dal 2017 gli Stati membri comunicano i rispettivi inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, gli inventari delle emissioni geograficamente disaggregati, le relazioni e gli inventari sulle grandi fonti puntuali di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 e, se del caso, all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, alla Commissione e all’Agenzia europea per l’ambiente, secondo il calendario di cui all’allegato I.

Queste informazioni sono coerenti con le informazioni trasmesse al segretariato della Convenzione LRTAP.

3.           Gli Stati membri comunicano le loro emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 conformemente al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.[31]

4.           La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente e dagli Stati membri, rivede periodicamente i dati dell’inventario delle emissioni nazionali. Questo esame prevede:

(a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

(b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati d’inventario sono preparati in modo incompatibile con i requisiti stabiliti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione sull’inquinamento atmosferico a grande distanza;

(c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

5.           Gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni di cui all’articolo 8 alla Commissione e all’Agenzia europea per l’ambiente:

(a) [entro la data di cui all’articolo 17 che deve essere inserita dall’OPOCE] e successivamente ogni quattro anni, l’ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio associati, e

(b) entro [un anno dalla data di cui all’articolo 17 che deve essere inserita dall’OPOCE] a successivamente ogni quattro anni, i valori misurati degli indicatori obbligatori.

Articolo 10

Relazioni della Commissione

1.           La Commissione trasmette, almeno ogni cinque anni, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della direttiva, compresa una valutazione del suo contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

La Commissione riferisce comunque secondo queste modalità per l’anno 2025, trasmettendo informazioni anche sul conseguimento dei livelli intermedi delle emissioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e sulle ragioni dell’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi. Stabilisce inoltre l’esigenza di ulteriori interventi tenendo conto anche degli impatti settoriali dell’attuazione.

2.           Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono contenere la valutazione dell’impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva.

Articolo 11

Accesso alle informazioni

1.           Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 2003/4/CE garantiscono un’attiva e sistematica diffusione al pubblico delle informazioni indicate qui di seguito pubblicandole in un sito Internet accessibile a tutti:

(a) i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, nonché gli eventuali aggiornamenti;

(b) gli inventari nazionali delle emissioni, compresi, se presenti, gli inventari adattati delle emissioni, le proiezioni delle emissioni nazionali e le relazioni d’inventario e le informazioni supplementari comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 9.

2.           Conformemente al regolamento n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] la Commissione garantisce un’attiva e sistematica diffusione al pubblico degli inventari delle emissioni, delle proiezioni e delle relazioni di inventario pubblicandoli in un sito Internet accessibile a tutti.

Articolo 12

Cooperazione con i paesi terzi e coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali

L’Unione e gli Stati membri, secondo il caso, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e il coordinamento all’interno delle pertinenti organizzazioni internazionali, tra cui il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), l’Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), anche attraverso lo scambio di informazioni in materia di ricerca e sviluppo tecnico e scientifico, con l’obiettivo di migliorare le basi su cui si fondano le riduzioni delle emissioni.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui agli articoli 6, paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data dell’entrata in vigore della presente direttiva.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 7, all’articolo 7, paragrafo 9, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’articolo 7, paragrafo 9, e dell’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato sull’aria ambiente istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/50/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutti le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Modifica della direttiva 2003/35/CE

Nell’allegato I della direttiva 2003/35/CE è aggiunta la seguente lettera g):

“(g) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE*

* GU L XX del XX.XX.XXXX, pag. X)”

Articolo 17

Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [diciotto mesi dopo l’entrata in vigore – la data precisa sarà indicata dall’OPOCE].

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.           La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è abrogata a decorrere da [la data di cui all’articolo 17 della presente direttiva che deve essere inserita dall’OPOCE].

Tuttavia, le seguenti disposizioni della direttiva abrogata continuano ad applicarsi:

(a) l’articolo 1 e l’allegato I fino al 31 dicembre 2019;

(b) l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, fino a [la data di cui all’articolo 17 della presente direttiva che deve essere inserita dall’OPOCE].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

2.           Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono applicare l’articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva in relazione ai limiti di cui all’articolo 4 e all’allegato I della direttiva 2001/81/CE.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

[2]               protocollo di Göteborg alla Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire l’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’ozono a livello del suolo (1999).

[3]               Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Programma “Aria pulita per l’Europa”“, COM(2013) [xxx]

[4]               Comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, COM(2010) 2020 definitivo, del 3.3.2010.

[5]               Comunicazione della Commissione “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, COM(2010) 543 definitivo dell’8.10.2010.

[6]               Comunicazione della Commissione “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First), Uno “Small Business Act” per l’Europa”, COM(2008) 394 definitivo del 25.6.2008.

[7]               Per la consultazione sono stati utilizzati due questionari: ad un questionario più breve destinato al pubblico hanno risposto 1934 individui; al questionario più lungo destinato a esperti e parti interessate, hanno risposto in 371. Cfr. http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

[8]               I risultati sono disponibili nell’Eurobarometro 2013

[9]               Per i risultati completi, vedi la relazione 7/2013 dell’AEA

[10]             Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

[11]             Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

[12]             Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             Comunicazione del 21 settembre 2005 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COM(2005) 446 definitivo.

[16]             Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

[17]             Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Programma “Aria pulita per l’Europa”“, COM(2013) [xxx].

[18]             Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” COM(2012) 710 del 29.11.2012.

[19]             Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).

[20]             Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo del 1999 della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico.

[21]             Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13).

[22]             Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

[23]             Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1).

[24]             Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33)

[25]             Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

[26]             Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

[27]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[28]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[29]             Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

[30]             Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

[31]             Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

[32]             Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.09.2006, pag. 13).

ALLEGATO I

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni atmosferiche

A.          Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale || Date della comunicazione

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti delle nomenclatura di notifica dei dati (Nomenclature for reporting - NFR)(1), comprese le voci per memoria || - SO2, NOX, COVNM, NH3, CO - Metalli pesanti (Cd, Hg, Pb)* - POP** (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB) || Comunicazione annuale, dal 1990 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2****

Emissioni nazionali complessive di NFR categoria di fonti || - PM2,5, PM10*** e BC. || Comunicazione annuale, dal 2000 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2****

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti || - CH4 || Comunicazione annuale, dal 2005 all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2****

Emissioni nazionali preliminari aggregate per NRF 2 || - SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 || Comunicazione annuale, per l'anno di comunicazione meno 1 (X-1) || 30/9

(1)        Nomenclatura per la comunicazione dei dati stabilita dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convenzione LRTAP)

(2)        Raggruppamenti in settori conformemente all'allegato IV degli orientamenti per la comunicazione dei dati della Convenzione LRTAP

*          Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (piombo)

**         POP (inquinanti organici persistenti)

***       Per PM10 si intende il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm.

****     In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate

B.           Obblighi di comunicazione annua delle emissioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale || Date della comunicazione

Emissioni nazionali totali per categoria di fonti NFR || - metalli pesanti (As, Cr, Cu, Ni, Se e Zn e loro composti)* - TPS ** || Comunicazione annuale dal 1990 (2000 per il TPS), per l'anno di comunicazione meno 2 (X-2) || 15/2

*          As (arsenico), Cr (cromo), Cu (rame), Ni (nichel), Se (selenio), Zn (zinco)

**         TPS (totale di particelle in sospensione)

C.          Obblighi di comunicazione biennale (a partire del 2017) delle emissioni e delle proiezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale/anni-obiettivo || Date della comunicazione

Dati nazionali delle emissioni per categoria di fonte (GNFR) || - SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5 - metalli pesanti(Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile) || Dichiarazione biennale per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) || 1/5 *

Grandi fonti puntuali (LPS) per categoria di fonti (GNFR) || - SO2, NOX, COVNM, CO, NH3, PM10, PM2,5, - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb), - POP (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani) - BC (se disponibile) || Dichiarazione biennale per l'anno di dichiarazione meno 2 (anno X-2) || 1/5 *

Proiezioni delle emissioni, aggregate secondo il NRF || - SO2, NOX, NH3, COVNM, PM2,5 e BC || Dichiarazione biennale, per ogni anno da anno X al 2030 e, se possibile, 2040 e 2050 || 15/3

Proiezioni delle emissioni, per fonte di categoria aggregata || - CH4 || 15/3

*          In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate

D.          Comunicazione annuale delle relazioni d'inventario di cui all'articolo 7, paragrafo 3

Elemento || Sostanze inquinanti || Serie temporale/anni-obiettivo || Date della comunicazione

Relazione di inventario (IIR) || - SO2, NOX, COVNM, NH3, CO, TPS, PM2,5, PM10 e BC - metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn) - POP (PAH totali e benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene, diossine/furani, PCB, HCB) || Tutti gli anni (come indicato nelle tabelle A-B-C) || 15/3

ALLEGATO II

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

Tabella (a)      Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi        di azoto (NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005.

Stato membro || Riduzione delle emissioni di SO2 rispetto al 2005 || Riduzione delle emissioni di NOx rispetto al 2005 || Riduzione delle emissioni di COVNM rispetto al 2005

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno a partire dal 2030

Belgio || 43% || || 68% || 41% || || 63% || 21% || || 44%

Bulgaria || 78% || || 94% || 41% || || 65% || 21% || || 62%

Repubblica ceca || 45% || || 72% || 35% || || 66% || 18% || || 57%

Danimarca || 35% || || 58% || 56% || || 69% || 35% || || 59%

Germania || 21% || || 53% || 39% || || 69% || 13% || || 43%

Estonia || 32% || || 71% || 18% || || 61% || 10% || || 37%

Grecia || 74% || || 92% || 31% || || 72% || 54% || || 67%

Spagna || 67% || || 89% || 41% || || 75% || 22% || || 48%

Francia || 55% || || 78% || 50% || || 70% || 43% || || 50%

Croazia || 55% || || 87% || 31% || || 66% || 34% || || 48%

Irlanda || 65% || || 83% || 49% || || 75% || 25% || || 32%

Italia || 35% || || 75% || 40% || || 69% || 35% || || 54%

Cipro || 83% || || 95% || 44% || || 70% || 45% || || 54%

Lettonia || 8% || || 46% || 32% || || 44% || 27% || || 49%

Lituania || 55% || || 72% || 48% || || 55% || 32% || || 57%

Lussemburgo || 34% || || 44% || 43% || || 79% || 29% || || 58%

Ungheria || 46% || || 88% || 34% || || 69% || 30% || || 59%

Malta || 77% || || 98% || 42% || || 89% || 23% || || 31%

Paesi Bassi || 28% || || 59% || 45% || || 68% || 8% || || 34%

Austria || 26% || || 50% || 37% || || 72% || 21% || || 48%

Polonia || 59% || || 78% || 30% || || 55% || 25% || || 56%

Portogallo || 63% || || 77% || 36% || || 71% || 18% || || 46%

Romania || 77% || || 93% || 45% || || 67% || 25% || || 64%

Slovenia || 63% || || 89% || 39% || || 71% || 23% || || 63%

Slovacchia || 57% || || 79% || 36% || || 59% || 18% || || 40%

Finlandia || 30% || || 30% || 35% || || 51% || 35% || || 46%

Svezia || 22% || || 22% || 36% || || 65% || 25% || || 38%

Regno Unito || 59% || || 84% || 55% || || 73% || 32% || || 49%

UE 28 || 59% || || 81% || 42% || || 69% || 28% || || 50%

Tabella (b):    Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine         (PM2,5) e metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005

Stato membro || riduzione delle emissioni di NH3 rispetto al 2005 || riduzione delle emissioni di PM2,5 rispetto al 2005 || riduzione delle emissioni di CH4 rispetto al 2005

Per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || Per qualsiasi anno, dal 2020 al 2029 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030 || || Per qualsiasi anno, a partire dal 2030

Belgio || 2% || || 16% || 20% || || 47% || || 26%

Bulgaria || 3% || || 10% || 20% || || 64% || || 53%

Repubblica ceca || 7% || || 35% || 17% || || 51% || || 31%

Danimarca || 24% || || 37% || 33% || || 64% || || 24%

Germania || 5% || || 39% || 26% || || 43% || || 39%

Estonia || 1% || || 8% || 15% || || 52% || || 23%

Grecia || 7% || || 26% || 35% || || 72% || || 40%

Spagna || 3% || || 29% || 15% || || 61% || || 34%

Francia || 4% || || 29% || 27% || || 48% || || 25%

Croazia || 1% || || 24% || 18% || || 66% || || 31%

Irlanda || 1% || || 7% || 18% || || 35% || || 7%

Italia || 5% || || 26% || 10% || || 45% || || 40%

Cipro || 10% || || 18% || 46% || || 72% || || 18%

Lettonia || 1% || || 1% || 16% || || 45% || || 37%

Lituania || 10% || || 10% || 20% || || 54% || || 42%

Lussemburgo || 1% || || 24% || 15% || || 48% || || 27%

Ungheria || 10% || || 34% || 13% || || 63% || || 55%

Malta || 4% || || 24% || 25% || || 80% || || 32%

Paesi Bassi || 13% || || 25% || 37% || || 38% || || 33%

Austria || 1% || || 19% || 20% || || 55% || || 20%

Polonia || 1% || || 26% || 16% || || 40% || || 34%

Portogallo || 7% || || 16% || 15% || || 70% || || 29%

Romania || 13% || || 24% || 28% || || 65% || || 26%

Slovenia || 1% || || 24% || 25% || || 70% || || 28%

Slovacchia || 15% || || 37% || 36% || || 64% || || 41%

Finlandia || 20% || || 20% || 30% || || 39% || || 15%

Svezia || 15% || || 17% || 19% || || 30% || || 18%

Regno Unito || 8% || || 21% || 30% || || 47% || || 41%

UE 28 || 6% || || 27% || 22% || || 51% || || 33%

ALLEGATO III

Contenuto dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Parte 1

Misure che possono figurare nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

Per l'attuazione delle misure di cui alla parte 1, se necessario, gli Stati membri si avvalgono del documento d'orientamento dell'UNECE relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca (documento d'orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca)[1] e delle migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

A.          Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca

1. Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, basato sul codice quadro delle buone pratiche agricole dell'UNECE del 2001,[3] che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

(a) gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

(b) strategie di alimentazione del bestiame;

(c) metodi di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

(d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;

(e) sistemi di trattamento del letame e di compostaggio che comportano emissioni ridotte;

(f) sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

(g) metodi di applicazione dei fertilizzanti minerali che comportano emissioni ridotte.

2. Gli Stati membri stabiliscono a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusa l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto[4].

3. Gli Stati membri riducono le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

(h) l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio è vietato;

(i) i fertilizzanti a base di urea sono sostituiti, per quanto possibile, da fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

(j) quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, si utilizzano metodi che consentono di ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

(k) i fertilizzanti inorganici sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

4. Gli Stati membri provvedono entro il 1º gennaio 2022 a ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i seguenti metodi:

(l) riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui i seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

i)       il letame e i liquami sono distribuiti in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;

ii)      i liquami e il letame non sono distribuiti su terreni saturi di acqua, inondati, gelati e coperti di neve;

iii)     i liquami sono distribuiti sui prati con un sistema di tubature a traino o per sotterramento a più o meno grande profondità;

iv)     il letame e i liquami distribuiti sui seminativi sono incorporati nel suolo entro quattro ore dalla distribuzione;

(m) riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

i)       per i depositi di liquame costruiti dopo il 1º gennaio 2022, si utilizzeranno sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, i liquami provviste almeno il 40%;

ii)      i depositi di letame devono essere coperti;

iii)     le aziende dispongono di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da distribuirlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;

(n) riduzione delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

(o) riduzione delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10% almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

B.           Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato e di particolato carbonioso

5. Gli Stati membri vietano l'incenerimento dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali e controllano e verificano il rispetto di questo divieto. Eventuali deroghe a tale divieto devo limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.

6. Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del raccolto, che si basa sui principi seguenti:

(p) miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del raccolto;

(q) tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui del raccolto;

(r) uso alternativo dei residui del raccolto;

(s) miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

C.          Prevenire gli impatti sulle piccole aziende agricole

7. Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli impatti sulle piccole e micro aziende siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentarle da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili.

Parte 2

Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

8. Il programma nazionale iniziale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 deve riguardare almeno gli elementi seguenti:

(t) il quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il programma è stato sviluppato, in particolare:

i)       le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità fissate in altri settori pertinenti, compresi i cambiamenti climatici;

ii)      le responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali;

iii)     i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione europea;

iv)     l'evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti;

(u) le opzioni strategiche considerate per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni a partire dal 2020 e dal 2030 e i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;

(v) le misure e le politiche selezionate in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;

(w) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli intermedi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;

(x) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'azione pertinenti.

9. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 9 riguardano quanto meno gli aspetti seguenti:

(y) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;

(z) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione.

ALLEGATO IV

Metodologie per la preparazione e l'aggiornamento degli inventari nazionali delle emissioni, le proiezioni delle emissioni, le relazioni d'inventario e gli inventari delle emissioni adattati

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, ad esclusione del CH 4, gli Stati membri istituiscono inventari delle emissioni, inventari delle emissioni adattati, proiezioni e relazioni d'inventario avvalendosi dei metodi adottati dalle parti della convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza (orientamenti EMEP); sono inoltre invitati a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi menzionata Secondo gli stessi orientamenti devono essere fornite anche ulteriori informazioni, in particolare i dati relativi alle attività, indispensabili per la valutazione degli inventari e delle proiezioni.

L'applicazione degli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati non incide sulle ulteriori modalità specificate nel presente allegato e sulle prescrizioni in materia di nomenclatura per la notifica dei dati, di serie temporali e di date di notifica di cui all'allegato I.

Parte 1

Inventari nazionali delle emissioni annue

10. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, completi ed esatti.

11. Le emissioni dalle principali categorie specificate sono calcolate conformemente ai metodi definiti nella guida EMEP/AEA e in vista dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello più elevato (più dettagliato).

Gli Stati membri possono utilizzare altri metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli inventari nazionali delle emissioni se questi forniscono stime più precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

12. Per quanto riguarda le emissioni del settore dei trasporti, gli Stati membri calcolano e comunicano emissioni coerenti con i bilanci energetici nazionali trasmessi a Eurostat.

13. Le emissioni rilasciate dagli autoveicoli sono calcolate e comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti nello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono inoltre comunicare le emissioni rilasciate dagli autoveicoli prendendo come riferimento il carburante utilizzato o i chilometri percorsi nello Stato membro.

14. Gli Stati membri comunicano le rispettive emissioni nazionali annue espresse nell'unità applicabile specificata nel modello NFR della convenzione LRTAP.

Parte 2

Proiezioni delle emissioni

15. Le proiezioni delle emissioni sono trasparenti, coerenti, comparabili, esatte e complete e la informazioni comunicate comprendono almeno i seguenti elementi:

(aa) una chiara identificazione delle politiche e delle misure adottate e previste utilizzate nelle proiezioni;

(bb) i risultati dell'analisi di sensibilità effettuata per le proiezioni;

(cc) la descrizione delle metodologie, dei modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e output.

16. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in relazione ai settori cui appartengono le fonti. Gli Stati membri forniscono una proiezione "con misure" (misure adottate) e, se del caso, una proiezione "con misure aggiuntive" (misure previste) per ogni inquinante conformemente agli orientamenti di cui alla guida EMEP/AEA.

17. Le proiezioni devono essere coerenti con l'inventario più recente delle emissioni annue nazionali e con le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento n. 525/2013.

Parte 3

Relazione d'inventario

Le relazioni d'inventario sono elaborate conformemente alle linee guida EMEP e comunicate utilizzando il modello per le relazioni sugli inventari ivi specificato. Tale relazione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

(b) descrizione, riferimenti e fonti d'informazione delle metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle attività nonché le ragioni della loro scelta;

(c) descrizione delle principali categorie nazionali di fonti di emissione;

(d) informazioni sulle incertezze, la garanzia della qualità e la verifica;

(e) una descrizione delle disposizioni istituzionali previste per la compilazione degli inventari;

(f) ricalcoli e miglioramenti previsti;

(g) se del caso, informazioni sull'uso dei meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3;

(h) una sintesi.

Parte 4

Adeguamento degli inventari nazionali

18. Uno Stato membro che propone un adeguamento al suo inventario nazionale delle emissioni secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, allega alla sua proposta alla Commissione, quanto meno, i seguenti documenti giustificativi:

(a) la prova che l'impegno o gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione sono superati;

(b) la prova della misura in cui l'adeguamento dell'inventario delle emissioni riduce il superamento e contribuisce al rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni in questione;

(c) una stima della data in cui gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere conseguiti in base alle proiezioni relative alle emissioni prima dell'adeguamento;

(d) la prova che l'adeguamento è coerente con una o più delle tre circostanze descritte qui di seguito. Si può fare riferimento, se del caso, ai pertinenti adeguamenti precedenti:

i)       per nuove categorie di fonti di emissione:

– la prova che la nuova categoria di fonti di emissioni è riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida EMEP/AEA;

– la prova che tale categoria di fonti non era inclusa nell'inventario nazionale delle emissioni storiche pertinente nel momento in cui è stato stabilito l'impegno di riduzione delle emissioni;

– la prova che le emissioni provenienti da una nuova categoria di fonte impediscono allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della metodologia, dei dati e dei fattori di emissione utilizzati per giungere a questa conclusione;

ii)      qualora siano stati utilizzati fattori di emissione molto diversi per determinare le emissioni provenienti da alcune categorie di fonti:

– una descrizione dei fattori di emissione iniziali, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

– la prova che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento in cui queste sono state fissate;

– una descrizione dei fattori di emissione aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

– un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i fattori di emissione originali e aggiornati, per dimostrare che il cambiamento dei fattori di emissione impedisce allo Stato membro di rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni;

– i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative.

A partire dal 2025, fattori di emissione notevolmente diversi da quelli attesi dall'attuazione di una determinata norma o standard non saranno considerati ai fini dell'adeguamento.

iii)     qualora siano state utilizzate metodologie molto diverse per determinare le emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche:

– una descrizione della metodologia iniziale utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione;

– la prova che è stata utilizzata la metodologia iniziale per determinare le riduzioni delle emissioni nel cui momento in cui sono state fissate;

– una descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, compresa una descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento utilizzata la sua elaborazione;

– un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e aggiornate da cui risulti che il cambiamento di metodologia impedisce allo Stato membro di soddisfare il proprio impegno di riduzione;

– i criteri per decidere se le variazioni dei fattori di emissione sono significative.

19. Gli Stati membri possono comunicare le medesime informazioni a sostegno delle procedure di adeguamento fondate sulle stesse condizioni preliminari, purché ciascuno Stato membro presenti le informazioni specifiche per paese richieste conformemente al punto 1.

20. Gli Stati membri ricalcolano le emissioni adeguate per assicurare la coerenza delle serie temporali per ogni anno in cui sono applicati degli adeguamenti.

ALLEGATO V

Monitoraggio degli effetti degli inquinanti sull'ambiente

21. Gli Stati membri provvedono affinché la loro rete di siti di monitoraggio sia rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi di acqua dolce, naturali, semi-naturali e forestali.

22. Gli Stati membri provvedono affinché il controllo si basi sui seguenti indicatori obbligatori in tutti i siti della rete definita al punto 1:

(e) per gli ecosistemi di acqua dolce: determinazione della portata dei danni biologici, ivi compresi i recettori sensibili (micro e macrofite e diatomee) e diminuzione degli stock ittici o delle popolazioni di invertebrati:

indicatore chiave delle capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) e indicatori ausiliari di acidità (pH), solfato disciolto (SO4), nitrati (NO3) e carbonio organico disciolto, con una frequenza minima di campionamento da annuale (rimonta autunnale dei laghi) a mensile (corsi d'acqua);

(f) per gli ecosistemi terrestri: valutazione dell'acidità del suolo, della perdita di elementi nutrienti del suolo, del bilancio dell'azoto e della perdita di biodiversità;

i)       indicatore chiave dell'acidità del suolo: frazioni scambiabili di cationi basici (saturazione basica) e di alluminio scambiabile nei suoli ogni dieci anni, e indicatori ausiliari, pH, solfati, nitrati, cationi basici, concentrazioni di alluminio in una soluzione del suolo, ogni anno (se opportuno)

ii)      indicatore chiave della lisciviazione dei nitrati nel suolo (NO3,leach) ogni anno;

iii)     indicatore chiave del rapporto carbonio-azoto (C/N) e indicatore ausiliario dell'azoto totale nel suolo (Ntot), ogni dieci anni;

iv)     indicatore chiave del bilancio dei nutrienti nelle foglie (N/P, N/K, N/mg), ogni quattro anni.

(g) per gli ecosistemi terrestri: determinazione dei danni alla vegetazione e della perdita di biodiversità dovuti all'ozono:

i)       indicatore chiave della crescita della vegetazione e dei danni fogliari e indicatore ausiliario del flusso di carbonio e relativo indicatore (Cflux) ogni anno;

ii)      indicatore chiave del superamento dei livelli critici in termini di flusso, ogni anno durante la stagione di crescita;

23. Gli Stati membri utilizzano le metodologie della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e i relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale per la rilevazione e la comunicazione[5] delle informazioni di cui al punto 2.

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Presente direttiva || Direttiva 2001/81/CE

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, lettera e)

Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6, 7 e da 9 a 12 || -

Articolo 3, paragrafo 4. || Articolo 3, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 5. || Articolo 3, lettera k)

Articolo 3, paragrafo 8 || Articolo 3, lettera g)

Articolo 4, paragrafi 1 e 2 || Articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 4, paragrafo 3. || Articolo 2, secondo comma

Articolo 5 || -

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 2 e da 5 a 9 || -

Articolo 6, paragrafi 3 e 4 || Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma || Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7,paragrafo 1, secondo comma, paragrafi da 3 a 6 || -

Articolo 7, paragrafo 2. || -

Articolo 7, paragrafo 7. || Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 8 || Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 9 || Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8 || -

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma || Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma), paragrafi da 3 a 5) || -

Articolo 10 || Articoli 9 e 10

Articolo 11, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 12 || Articolo 11

Articolo 13 || Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14 || Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 15 || Articolo 14

Articolo 16 || -

Articolo 17 || Articolo 15

Articolo 18 || -

Articolo 19 || Articolo 16

Articolo 20 || Articolo 17

Allegato I || Articolo 8, paragrafo 1, e allegato III

Allegato II || Allegato I

Allegati III, IV e VI || -

Allegato IV || Allegato III

[1]               Decisione 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add. 1

[2]               Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

[3]               Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28 bis.

[4]               Decisione 2012/10, ECE/EB.AIR/113/Add.1.

[5]               Decisione 2008/1, ECE/EB.AIR/wg.1/2008/16.

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