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Dokument 52013PC0534
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of the European Public Prosecutor's Office
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea
/* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea /* COM/2013/0534 final - 2013/0255 (APP) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il perseguimento dei reati a danno del
bilancio dell’Unione è attualmente competenza esclusiva degli Stati membri e
non esiste un’autorità dell’Unione preposta a tal fine. Sebbene potenzialmente
molto dannosi, questi reati non sempre sono oggetto dell'indagine e azione
penale delle autorità nazionali competenti, le cui risorse sono limitate. Di
conseguenza, gli interventi nazionali di contrasto in questo settore sono
spesso frammentari e alle autorità sfugge la dimensione transfrontaliera di
questa tipologia di reato. La lotta alle frodi transfrontaliere presuppone
uno stretto coordinamento e indagini e azioni penali efficaci a livello
europeo; gli scambi di informazioni e il coordinamento attuali sono invece insufficienti,
nonostante i maggiori sforzi di organismi dell’Unione come Eurojust, Europol e
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il coordinamento, la
cooperazione e lo scambio di informazioni sono intralciati da una serie di
problemi e limitazioni dovute alla ripartizione delle responsabilità tra
autorità appartenenti a diverse giurisdizioni territoriali e funzionali. L'azione
giudiziaria quotidiana di contrasto alla frode accusa gravi lacune a vari
livelli e tra diverse autorità, che sono poi il principale ostacolo alle
indagini e alla repressione efficace dei reati lesivi degli interessi
finanziari dell’Unione. Eurojust e Europol hanno il compito generale
di agevolare lo scambio di informazioni e coordinare le indagini e azioni
penali nazionali, senza però poterle svolgere. L'OLAF da canto suo ha il
compito di indagare sulle frodi e attività illecite lesive degli interessi
finanziari dell’UE, ma le sue competenze sono limitate alle indagini
amministrative. L'azione penale promossa dalle autorità giudiziarie nazionali è
spesso lenta e si attesta su valori mediamente bassi, per giunta i risultati
ottenuti nei vari Stati membri sono eterogenei. Con queste premesse,
difficilmente l'azione giudiziaria degli Stati membri contro la frode potrà considerarsi
efficace, equivalente e dissuasiva come vorrebbe il trattato. Poiché al giorno d'oggi le autorità nazionali
responsabili delle indagini penali e dell'azione penale non sono in grado di
garantire un livello equivalente di protezione e contrasto, l’Unione non solo è
competente ma ha anche l'obbligo di intervenire. L'articolo 325 del trattato lo
esige da un punto di vista giuridico; per giunta, considerate le norme
specifiche dell’Unione applicabili in questo campo, l’Unione si trova nella
posizione migliore per tutelare i propri interessi finanziari, anche
perseguendo i reati che li ledono. L'articolo 86 del trattato costituisce la
base giuridica necessaria per un nuovo sistema di azione penale a livello
dell’Unione il cui scopo sia correggere le carenze dell’attuale sistema di
contrasto basato esclusivamente sugli sforzi nazionali, conferendo a questi
ultimi coerenza e coordinandoli. La presente proposta intende istituire la
Procura europea e definirne le competenze e procedure ed integra una proposta
legislativa[1]
precedente che definisce i reati e le sanzioni applicabili. La presente proposta si inserisce in un
pacchetto legislativo di cui fa parte anche una proposta di riforma di
Eurojust. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Nel preparare la presente proposta, la
Commissione ha ampiamente consultato le parti interessate in varie occasioni,
anche basandosi sulle precedenti discussioni sulla Procura europea iniziate
oltre dieci anni fa[2].
Tali consultazioni preparatorie hanno riguardato i principali aspetti di cui
tratta la presente proposta, compresa una serie di opzioni in relazione
all'assetto istituzionale, giuridico, organizzativo e operativo di un sistema
europeo di indagine e azione penale per i pertinenti reati. All’inizio del 2012 sono stati pubblicati e
diffusi online due questionari, uno per gli operatori giudiziari e l'altro per
il pubblico. In generale le risposte sono andate a favore di un intervento per
rafforzare il quadro sostanziale e procedurale di lotta ai reati che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione e hanno maggioritariamente sostenuto l’idea di
una Procura europea. Inoltre sono stati proposti suggerimenti precisi, espresse
preoccupazioni e formulate domande, in particolare sulla relazione tra la
Procura europea e le procure nazionali, sulla competenza della Procura europea
a dirigere e coordinare indagini a livello nazionale, e sulle difficoltà che
comporterebbe l'eventuale armonizzazione delle regole procedurali per i
procedimenti della Procura europea. Parallelamente, nel quadro di uno studio
esterno a sostegno della presente relazione, sono state condotte ricerche sul
campo in un certo numero di Stati membri e nel corso del 2012 e a inizio 2013
si sono svolte discussioni e riunioni a livello europeo: ·
una riunione della rete dei pubblici ministeri o
istituzioni equivalenti presso le corti supreme degli Stati membri, Budapest,
25-26 maggio 2012; ·
la conferenza A Blueprint for the European
Public Prosecutor's Office?, Lussemburgo, 13-15 giugno 2012, che ha riunito
esperti e rappresentanti ad alto livello del mondo accademico, delle
istituzioni dell’UE e degli Stati membri; ·
una riunione di consultazione della vicepresidente
Reding con i procuratori generali e i direttori delle procure degli Stati
membri, Bruxelles, 26 giugno 2012, che ha permesso un dibattito aperto su precisi
aspetti della protezione degli interessi finanziari dell’Unione; ·
una riunione di consultazione su un'eventuale
riforma di Eurojust, organizzata dalla Commissione il 18 ottobre 2012, in cui si
è discusso anche della creazione di una Procura europea con i rappresentanti
degli Stati membri e da cui è emerso un consenso generale a stringere uno
stretto legame tra Eurojust e la Procura europea; ·
la 10th OLAF Conference of Fraud Prosecutors,
Berlino, 8-9 novembre 2012, che ha permesso di esaminare il modo in cui i
pubblici ministeri nazionali interagiranno con la Procura europea, se
istituita; ·
la consultazione informale del 26 novembre 2012 con
gli avvocati della difesa (CCBE e ECBA) che ha trattato di garanzie procedurali
per gli indagati e ha formulato raccomandazioni utili al riguardo; ·
il seminario ERA Towards the European Public
Prosecutor's Office (EPPO), 17 e 18 gennaio 2013; ·
la riunione del gruppo di esperti della Commissione
sulla politica penale europea, Bruxelles, 23 gennaio 2013; ·
altre riunioni di consultazione con ECBA e CCBE,
Bruxelles, 9 aprile 2013. Nel secondo semestre del 2012 e all’inizio del
2013 si sono inoltre svolte numerose riunioni di consultazione bilaterali con
le autorità degli Stati membri. La Commissione ha effettuato una valutazione
d'impatto delle alternative strategiche, tenendo conto anche di uno studio
esterno (contratto specifico n. JUST/2011/JPEN/FW/0030.A4) che esamina varie
opzioni per l’istituzione di una Procura europea. Dall’analisi della
valutazione d’impatto, risulta che una Procura europea istituita come organismo
decentrato integrato nell’Unione ma basato sui sistemi giudiziari nazionali
offre il miglior rapporto costi/benefici. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull’articolo 86 del
trattato che recita, al paragrafo 1: "Per combattere i reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una
Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità,
previa approvazione del Parlamento europeo"; specifica, al paragrafo 2,
la competenza della Procura europea: "La Procura europea è competente
per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo
1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli
organi giurisdizionali competenti degli Stati membri", e infine
definisce, al paragrafo 3, il campo di applicazione materiale dei regolamenti
da adottare a norma del medesimo articolo: "I regolamenti di cui al
paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue
attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo
giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue
funzioni". 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità L'intervento dell’UE è necessario poiché le
misure previste hanno un’intrinseca dimensione europea dal momento che implicano
una direzione e un coordinamento a livello europeo delle indagini e dell'azione
penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, alla cui
tutela sono tenuti sia l'Unione sia gli Stati membri, rispettivamente ai sensi
dell'articolo 310, paragrafo 6, e dell'articolo 325 del TFUE. Tale obiettivo
può essere conseguito solo a livello dell’Unione, a motivo delle sua portata e
dei suoi effetti, in ossequio al principio di sussidiarietà. Come si è già
detto la situazione attuale, in cui i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione sono perseguiti solo su iniziativa delle autorità degli Stati
membri, è insoddisfacente e non permette di conseguire in misura sufficiente
l’obiettivo di combattere efficacemente i reati a danno del bilancio
dell’Unione. In virtù del principio di proporzionalità, il
regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale
obiettivo. In tutto il testo, le opzioni prescelte sono quelle che più rispettano
gli ordinamenti giuridici e le strutture istituzionali degli Stati membri. Gli
elementi cardine della proposta –la scelta della legge applicabile alle misure
investigative, la figura dei procuratori delegati, il carattere decentrato
della Procura europea e il sistema di controllo giurisdizionale– sono stati
concepiti proprio per limitare l'intervento a quanto necessario per conseguire
gli obiettivi principali della proposta. La competenza dell’Unione a combattere la
frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è
inequivocabilmente stabilita dagli articoli 86 e 325 del trattato. Poiché tale
competenza dell’Unione non è accessoria a quella degli Stati membri e il suo
esercizio risulta necessario per assicurare una tutela più efficace degli
interessi finanziari dell’Unione, il pacchetto proposto soddisfa il requisito
della sussidiarietà. 3.3. Analisi della proposta capo
per capo Gli obiettivi principali della proposta sono: ·
contribuire a rafforzare la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione e lo sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la
fiducia delle imprese e dei cittadini dell’Unione nelle sue istituzioni, nel
rispetto di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea; ·
istituire un sistema europeo coerente di indagine e
azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; ·
aumentare l'efficienza e l'efficacia delle indagini
e dell'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione; ·
aumentare il numero di azioni penali e, di
conseguenza, il numero delle condanne e del recupero dei finanziamenti europei
ottenuti con frode; ·
garantire una stretta cooperazione e uno scambio
efficace di informazioni tra le autorità europee e le autorità nazionali
competenti; ·
aumentare l’effetto dissuasivo sulla commissione
dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 3.3.1. Capo I - Oggetto e definizioni Il capo I enuncia l’oggetto del regolamento,
ossia l'istituzione della Procura europea, e definisce una serie di termini
usati nel testo, ad esempio "interessi finanziari dell’Unione". 3.3.2. Capo II - Statuto Il capo II stabilisce gli elementi
fondamentali della Procura europea, il suo status e la sua struttura come nuovo
organismo dell’Unione con funzioni di indagine e di esercizio dell’azione
penale, contiene norme specifiche sulla nomina e la revoca del procuratore
europeo, dei suoi sostituti e dei procuratori europei delegati, e fissa i
principi fondamentali del funzionamento della Procura europea. La sezione 1 (Status, organizzazione e
struttura della Procura europea) chiarisce le modalità di creazione della
Procura europea e le funzioni che le saranno attribuite. Il testo prevede che
sia istituita quale nuovo organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica
e ne precisa le relazioni con Eurojust. Tra le caratteristiche fondamentali
della Procura europea si annoverano l’indipendenza e l'obbligo di rendere
conto, a garanzia del fatto che la Procura europea possa esercitare le sue
funzioni e usare i suoi poteri senza subire indebite pressioni. Il testo
descrive anche le principali caratteristiche della sua struttura. La sezione 2 (Nomina e revoca dei membri della
Procura europea) stabilisce le norme per la nomina e la revoca del procuratore
europeo, dei suoi sostituti e del personale. La procedura di nomina del procuratore
europeo è tale da garantirne l'indipendenza e la responsabilità nei confronti
delle istituzioni dell’Unione, mentre la procedura di revoca è affidata alla Corte
di giustizia dell’Unione europea. Per quanto riguarda i procuratori europei
delegati, la cui nomina e revoca dipende dal procuratore europeo, la procedura ne
garantisce l'integrazione nei sistemi giudiziari nazionali. La sezione 3 (Principi fondamentali) descrive
i principi giuridici che presiedono all’attività della Procura europea, quali
la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la
proporzionalità, l'applicabilità del diritto nazionale per attuare il
regolamento, la neutralità procedurale, la legittimità e la rapidità delle
indagini e l'obbligo degli Stati membri di prestare sostegno alle indagini e all'azione
penale promossa dalla Procura europea. La sezione 4 (Competenza della Procura
europea) chiarisce i reati che rientrano nella competenza materiale della
Procura europea. Questi reati saranno definiti con riferimento alla legge nazionale
di attuazione del diritto dell’Unione (direttiva 2013/xx/UE). Il testo
distingue tra due categorie di reati, la prima (articolo 12) di competenza
automatica della Procura europea e la seconda (articolo 13) di competenza della
Procura europea in presenza di determinati collegamenti con reati della prima
categoria. Tale sezione descrive inoltre le modalità di esercizio della
competenza della Procura europea per detti reati. 3.3.3. Capo III - Regole procedurali applicabili
alle indagini, all'azione penale e al procedimento penale Il capo III disciplina gli elementi essenziali
delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, comprese
le modalità di controllo da parte degli organi giurisdizionali nazionali, le decisioni
che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, le modalità
di esercizio dell'azione penale e il modo in cui gli organi giurisdizionali di
merito possono usare le prove raccolte. La sezione 1 (Svolgimento delle indagini)
contiene le norme generali applicabili alle indagini della Procura europea, in
particolare le fonti di informazione usate, le modalità di avvio e svolgimento
delle indagini e il modo in cui la Procura europea può ottenere ulteriori
informazioni dalle banche dati o dai dati raccolti su sua richiesta. La sezione 2 (Trattamento delle informazioni)
spiega il funzionamento del sistema automatico di gestione dei fascicoli. La sezione 3 (Misure investigative) elenca i
tipi e le condizioni dei singoli atti di indagine che la Procura europea potrà disporre.
Il testo non le disciplina nel dettaglio ma si rimette all’applicazione del
diritto nazionale. La sezione 4 (Chiusura delle indagini e poteri
relativi all'esercizio dell'azione penale) stabilisce i diversi tipi di decisione
che la Procura europea può prendere a conclusione delle indagini, tra cui l'imputazione
e l'archiviazione. La sezione 5 (Ammissibilità delle prove)
disciplina l’ammissibilità delle prove raccolte e presentate dalla Procura
europea dinanzi agli organi giurisdizionali di merito. La sezione 6 (Confisca) regola la disposizione
dei beni confiscati dagli organi giurisdizionali nazionali a seguito
dell'azione penale della Procura europea. 3.3.4. Capo IV - Garanzie procedurali Le norme del capo IV contengono garanzie a
favore degli indagati e altre persone coinvolte nei procedimenti avviati dalla
Procura europea, in linea con le norme pertinenti, in particolare la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. In parte si rifanno alla vigente legislazione
dell’Unione (direttive su vari diritti processuali nei procedimenti penali) per
alcuni diritti, in parte definiscono autonomamente i diritti che il diritto
dell'UE ancora non disciplina. In altri termini, dette norme conferiscono un
livello di protezione supplementare rispetto al diritto nazionale, cosicché gli
indagati e le altre persone interessate possono godere direttamente di una protezione
su scala dell'Unione. 3.3.5. Capo V - Controllo
giurisdizionale L’articolo 86, paragrafo 3, del trattato prescrive
al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo
giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea
nell'esercizio delle sue funzioni. Questa competenza conferita al legislatore è
riflesso della natura specifica della Procura europea, che è diversa da tutti
gli altri organismi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia
di controllo giurisdizionale. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato
dispone che la Procura europea eserciti l'azione penale dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti di indagine della
Procura europea sono strettamente collegati all'eventuale azione penale e
producono i loro effetti principalmente negli ordinamenti giuridici degli Stati
membri. Inoltre, nella maggior parte dei casi tali atti saranno compito dell'autorità
di contrasto nazionale su istruzione della Procura europea, talvolta previa
autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale. La Procura europea è
quindi un organismo dell’Unione la cui azione si riflette sostanzialmente sugli
ordinamenti giuridici nazionali. Di conseguenza è necessario considerare la
Procura europea un’autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale dei
suoi atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale. Occorre
pertanto che il controllo giurisdizionale di siffatti atti della Procura
europea contro i quali è possibile proporre impugnazione sia affidato agli
organi giurisdizionali nazionali e che la Corte di giustizia dell’Unione europea
non ne sia direttamente competente ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del
trattato, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo
dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale. In applicazione dell’articolo 267 del
trattato, gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in determinate
circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché si
pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità di
disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti per il controllo
giurisdizionale degli atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione
penale della Procura europea. Nella fattispecie, domande sull'interpretazione
del presente regolamento. Poiché la Procura europea sarà assimilata a un’autorità
nazionale ai fini del controllo giurisdizionale, gli organi giurisdizionali
nazionali potranno deferire alla Corte di giustizia soltanto domande relative
all'interpretazione dei suoi atti. Il procedimento pregiudiziale garantirà così
che il presente regolamento sia applicato in maniera uniforme in tutta
l’Unione, mentre la validità degli atti della Procura europea potrà essere
impugnata dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in conformità della
legislazione nazionale. 3.3.6. Capo VI - Protezione dei dati Il capo VI contiene le norme che disciplinano
il regime di protezione dei dati, che nel contesto specifico della Procura
europea precisano e integrano la normativa dell’Unione applicabile al
trattamento dei dati personali da parte degli organismi dell’Unione (in particolare
il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati). Il compito di
controllare il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività della
Procura europea spetta al garante europeo della protezione dei dati (GEPD). 3.3.7. Capo VII - Disposizioni
finanziarie e disposizioni relative al personale Le norme del capo VII disciplinano le
questioni inerenti al bilancio e al personale della Procura europea e si basano
sulla normativa dell'Unione applicabile, ossia, in materia di bilancio, il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002, e, in materia di personale, il regolamento n. 31
(CEE) e successive modificazioni. 3.3.8. Capo VIII - Relazioni della
Procura europea Il capo VIII disciplina le relazioni della
Procura europea con le istituzioni e gli altri organismi dell’Unione nonché con
soggetti al di fuori dell’Unione. Alle relazioni della Procura europea con
Eurojust si applicano norme speciali, considerati i legami particolari che li uniscono
sul piano delle attività operative, dell'amministrazione e della gestione. 3.3.9. Capo IX - Disposizioni
generali Tali disposizioni regolano gli aspetti
istituzionali applicabili a qualsiasi nuovo organismo dell'Unione. Si ispirano
ampiamente alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, tenendo
tuttavia conto della specifica natura (giudiziaria) della Procura europea e riguardano
questioni come lo status giuridico, le condizioni operative, il regime
linguistico, gli obblighi di trasparenza, la prevenzione della frode, il
trattamento delle informazioni classificate, le indagini amministrative e la
responsabilità giuridica. 3.3.10. Capo X - Disposizioni finali Il capo X riguarda l’attuazione del
regolamento e dispone in materia di disposizioni di attuazione, disposizioni
transitorie, regole amministrative e entrata in vigore. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta punta all'efficienza in termini di
costi per il bilancio dell’Unione: parte delle risorse attuali dell'OLAF finanzieranno
la sede centrale della Procura europea, e questa si avvalerà a sua volta del
supporto amministrativo di Eurojust. La posizione dei procuratori europei delegati
genererà qualche costo aggiuntivo nella misura in cui opereranno dagli Stati
membri e faranno parte integrante della Procura europea. Considerato il loro
duplice status di procuratori dell’Unione e di pubblici ministeri nazionali, i
procuratori europei delegati saranno retribuiti dal bilancio dell’Unione e
soggetti allo statuto dei funzionari. Poiché l'insediamento della Procura europea prenderà
verosimilmente alcuni anni, il trasferimento del personale dall’OLAF alla
Procura europea sarà graduale. Dalla tabella dell’organico e dal bilancio
dell’OLAF sarà dedotto di volta in volta il numero equivalente di personale
trasferito e i corrispondenti stanziamenti di bilancio. La Procura europea andrà
a regime non appena l'organico sarà al completo, ossia nel 2023 con 235 membri
del personale (180 in organico e 55 esterni). Il costo stimato per il 2023 con
tale livello di organico è di circa 35 milioni di EUR. 2013/0255 (APP) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce la Procura europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 86, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo, sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) L'Unione e gli Stati membri
hanno entrambi l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione
contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente
le autorità nazionali competenti non individuano né perseguitano gli autori di questi
reati in misura sufficiente. (2) Il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) prevede che sia istituita una Procura europea nell'ambito
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (3) Il trattato esige
espressamente che la Procura europea sia istituita a partire da Eurojust,
pertanto occorre che il presente regolamento stabilisca i collegamenti tra i
due organismi. (4) Ai sensi del trattato, la
Procura europea ha il compito di combattere i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione. (5) In virtù del principio di
sussidiarietà, l'obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti,
essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati
lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti solo su
iniziativa delle autorità degli Stati membri, non consente di conseguire tale
obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento,
in particolare istituire la Procura europea, non possono essere conseguiti
dagli Stati membri a causa della disorganicità dell'azione penale nazionale
contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque,
a motivo della competenza esclusiva della Procura europea a perseguire tali
reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. (6) Il presente regolamento si
limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato sull’Unione
europea, e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture
istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile. (7) La Procura europea dovrebbe
essere competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori
di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò presuppone poteri
autonomi di indagine e di esercizio dell'azione penale, compresa la facoltà di
svolgere indagini nei casi transfrontalieri o altrimenti complessi. (8) La struttura organizzativa
della Procura europea dovrebbe altresì consentire un processo decisionale
rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell'azione penale che
coinvolgono uno o più Stati membri. (9) Di norma, è opportuno che le
indagini della Procura europea siano affidate ai procuratori europei delegati
negli Stati membri. Nei casi che riguardano più Stati membri o particolarmente
complessi, l'efficacia delle indagini e dell'azione penale può imporre che la
Procura europea eserciti i suoi poteri anche istruendo le autorità di contrasto
nazionali. (10) Poiché alla Procura europea
devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale,
occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l'indipendenza
e responsabilità nei confronti delle istituzioni dell’Unione. (11) Il rigido obbligo di rendere
conto fa da contrappeso all’indipendenza e ai poteri che il presente
regolamento conferisce alla Procura europea. Il procuratore europeo rende
pienamente conto dell'esercizio delle sue funzioni di capo della Procura
europea e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e
risponde delle attività generali della Procura europea alle istituzioni dell’Unione.
Di conseguenza, qualsiasi istituzione dell’Unione può adire la Corte di
giustizia dell’Unione europea per ottenerne la revoca dall'incarico in
determinate circostanze, ad esempio in caso di colpa grave. Tale obbligo di
rendere conto dovrebbe essere combinato con un rigoroso regime di controllo giurisdizionale
in base al quale la Procura europea può esercitare i poteri coercitivi di
indagine solo previa autorizzazione giudiziaria e l'organo giurisdizionale cui
sono presentate le prove deve verificarne il rispetto della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. (12) Per garantire la coerenza
dell'azione della Procura europea e quindi una tutela equivalente degli
interessi finanziari dell’Unione, occorre che la struttura organizzativa della
Procura europea permetta di coordinare e dirigere a livello centrale tutte le
indagini e le azioni penali di sua competenza. La Procura europea dovrebbe
pertanto avere una struttura centrale, in cui le decisioni sono prese dal
procuratore europeo. (13) Al fine di massimizzare
l’efficienza e ridurre al minimo i costi, è necessario che la Procura europea
si conformi al principio di decentramento e che si avvalga quindi, in linea di
principio, per svolgere le indagini e le azioni penali, di procuratori europei
delegati negli Stati membri. La Procura europea dovrebbe appoggiarsi alle
autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per
l’esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale
cooperazione, tutte le autorità nazionali e gli organismi competenti
dell’Unione, compresi Europol, Eurojust e l'OLAF, sono tenuti a prestare
attivamente sostegno alle indagini e azioni penali della Procura europea, e a
cooperare con la stessa nella maggior misura possibile. (14) Dovrebbero condurre le attività
operative della Procura europea, su istruzione e per conto del procuratore
europeo, i procuratori europei delegati designati o il loro personale nazionale
negli Stati membri. È necessario che il procuratore europeo e i sostituti
dispongano del personale necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi del
presente regolamento. La Procura europea dovrebbe essere considerata
indivisibile. (15) La procedura di nomina del
procuratore europeo deve garantirne l'indipendenza e la sua legittimità deve
discendere dalle istituzioni dell’Unione. È opportuno che i sostituti del
procuratore europeo siano nominati con la stessa procedura. (16) La procedura di nomina dei
procuratori europei delegati deve garantire che questi siano parte integrante della
Procura europea e siano integrati a livello operativo e funzionale nei sistemi
giuridici e di iniziativa penale nazionali. (17) La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea costituisce la base comune per la tutela dei
diritti degli indagati nei procedimenti penali nelle fasi preprocessuale e di
giudizio. Le attività della Procura europea devono svolgersi sempre nel pieno
rispetto di tali diritti. (18) Le indagini e l'azione penale
della Procura europea devono informarsi ai principi di proporzionalità,
imparzialità ed equità nei confronti dell'indagato. Ciò implica l’obbligo di
raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico. (19) Occorre stabilire le regole
procedurali applicabili alle attività della Procura europea. Poiché sarebbe sproporzionato
disporre nel dettaglio in materia di svolgimento delle indagini e dell'azione
penale, è opportuno che il presente regolamento elenchi solo le misure
investigative che la Procura europea debba decidere, lasciando le altre
questioni, in particolare le norme per la loro esecuzione, alla disciplina
nazionale. (20) Al fine di garantire la
certezza del diritto e una politica di tolleranza zero verso i reati che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario che le attività di indagine
e relative all'azione penale della Procura europea si informino al principio
dell'obbligatorietà dell’azione penale, in base al quale la Procura europea
avvia le indagini e, fatte salve ulteriori condizioni, persegue ogni reato di
sua competenza. (21) La competenza materiale della
Procura europea dovrebbe limitarsi ai reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione. Estendere tale competenza alle forme gravi di criminalità che
hanno una dimensione transfrontaliera richiederebbe la decisione unanime del Consiglio
europeo. (22) I reati contro gli interessi
finanziari dell’Unione sono spesso strettamente connessi ad altri reati. Per
garantire l'efficienza procedurale ed evitare eventuali violazioni del
principio del ne bis in idem, occorre che la Procura europea sia
competente anche per quei reati che a livello nazionale non si qualificano
tecnicamente come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione ma i
cui fatti costitutivi sono identici e indissolubilmente collegati a quelli dei
reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. In tali casi "misti",
qualora prevalga il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, spetterebbe
alla Procura europea esercitare la propria competenza previa consultazione
delle autorità competenti dello Stato membro interessato. La prevalenza
dovrebbe essere funzione di criteri quali l'incidenza finanziaria del reato sul
bilancio dell’Unione e sui bilanci nazionali, il numero delle vittime o altre
circostanze legate alla gravità del reato, oppure le sanzioni applicabili. (23) È opportuno che la competenza
della Procura europea per i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione prevalga sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire
la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello
dell’Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri
dovrebbero intervenire solo su richiesta della Procura europea, salvo ove siano
necessarie misure urgenti. (24) Dovendo la Procura europea
esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali,
occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale
degli Stati membri, che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione e fissa le sanzioni irrogabili in
applicazione della normativa pertinente dell’Unione, in particolare [la direttiva
2013/xx/UE[3]],
nell'ordinamento giuridico nazionale. (25) La Procura europea dovrebbe
esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da
estendere le indagini e l'azione penale ai reati commessi al di fuori del
territorio degli Stati membri. L’esercizio della sua competenza dovrebbe
pertanto essere in linea con le disposizioni della [direttiva 2013/xx/UE]. (26) Poiché la Procura europea ha
competenza esclusiva per i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione, le autorità nazionali competenti e i pertinenti organismi
dell’Unione, compresi Eurojust, Europol e l'OLAF, dovrebbero agevolarne le
indagini sul territorio degli Stati membri dal momento in cui la Procura
europea riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione
penale o disporre altrimenti. (27) Al fine di adempiere
pienamente all’obbligo di informare la Procura europea in caso di presunto
reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione dovrebbero seguire le
procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una
valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi
e gli organismi dell’Unione possono avvalersi dell’OLAF a tal fine. (28) Per l'efficacia delle indagini
e dell'azione penale contro i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione è indispensabile che la Procura europea possa raccogliere prove in
tutta l’Unione avvalendosi di un'intera batteria di misure investigative, fatto
salvo il principio di proporzionalità e l'obbligo di ottenere l'autorizzazione
giudiziaria per specifici atti di indagine. È opportuno che la Procura europea
possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza ai fini delle
indagini e dell'azione penale. Una volta disposte dalla Procura europea o
dall’autorità giudiziaria competente su istanza della Procura europea, esse dovrebbero
essere eseguite in conformità del diritto nazionale. Inoltre, la Procura
europea dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di dati pertinenti, compresi i
registri pubblici e privati. (29) L’uso di misure investigative
ai sensi del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni ivi
previste, tra cui l'obbligo di ottenere l'autorizzazione giudiziaria per specifici
atti d'indagine coercitivi. Possono essere soggette ad autorizzazione
giudiziaria anche altre misure investigative, ove richiesto dal diritto
nazionale dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Alle misure
disposte dalla Procura europea e all'autorizzazione rilasciata dall'autorità
giudiziaria nazionale competente a norma del presente regolamento si applicano
i principi generali di proporzionalità e necessità. (30) Ai sensi dell'articolo 86 del
trattato, la Procura europea esercita l'azione penale, il che implica l'imputazione
e la scelta del foro. La decisione di rinviare a giudizio l'indagato dovrebbe
essere presa dal procuratore europeo onde garantire una politica comune in
materia di azione penale. Il foro dovrebbe essere scelto sempre dal procuratore
europeo in base a una serie di criteri trasparenti. (31) Tenuto conto del principio
dell'obbligatorietà dell’azione penale, in presenza di prove solide e in
assenza di impedimenti giuridici le indagini della Procura europea dovrebbero di
norma comportare l'azione penale dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale
competente. Se non sussistono prove solide ed è altamente improbabile che siano
prodotte durante il processo, il caso può essere archiviato. Inoltre la Procura
europea dovrebbe avere la possibilità di archiviare il caso qualora si tratti
di un reato minore. Se non sussistono gli estremi per archiviare il caso ma l’azione
penale non si giustifica, è opportuno che la Procura europea abbia la
possibilità di proporre un compromesso, qualora ciò sia nell’interesse della
buona amministrazione della giustizia. Le norme applicabili al compromesso e al
calcolo delle sanzioni pecuniarie irrogabili dovrebbero essere chiarite nelle regole
amministrative della Procura europea. La chiusura di un caso mediante
compromesso ai sensi del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare
l’applicazione di misure amministrative da parte delle autorità competenti,
purché tali misure non comportino sanzioni assimilabili a sanzioni penali. (32) È necessario che le prove presentate
dalla Procura europea all'organo giurisdizionale di merito siano considerate
ammissibili e quindi conformi ai requisiti pertinenti in materia di prove
previsti dal diritto nazionale dello Stato membro del foro, purché l'organo
giurisdizionale ritenga che rispettino l’imparzialità del giudice e i diritti
della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L'organo giurisdizionale di merito non può escludere la prova proveniente dalla
Procura europea perché il diritto nazionale applicabile a quel tipo di prova prevede
condizioni e modalità di raccolta diverse. (33) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso fa obbligo alla Procura europea di
rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della
difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della
Carta. L'articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato
o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), garantisce che
l'azione penale promossa dalla Procura europea non porti a una doppia condanna.
Le attività della Procura europea devono essere pertanto pienamente conformi a
tali diritti e il regolamento va applicato e interpretato di conseguenza. (34) L'articolo 82, paragrafo 2,
del trattato permette all’Unione di stabilire norme minime sui diritti della
persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti
della difesa e l’imparzialità del giudice. Malgrado l'importante acquis costituito
al riguardo, questi diritti non sono ancora del tutto armonizzati. È pertanto opportuno
che, in relazione a tali diritti, il presente regolamento fissi disposizioni da
applicarsi esclusivamente ai suoi fini. (35) Alle attività della Procura
europea devono applicarsi i diritti della difesa previsti dalla legislazione
dell’Unione pertinente, come la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali[4],
la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali[5] e [la direttiva 2013/xx/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxxx 2013, relativa al diritto
di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al
momento dell’arresto], quale attuata dal diritto nazionale. Di tali diritti
dovrebbe beneficiare chiunque sia indagato dalla Procura europea. (36) L’articolo 86, paragrafo 3,
del trattato permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole
applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla
Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni. Questa competenza conferita
al legislatore è riflesso della natura specifica della Procura europea, che è
diversa da tutti gli altri organismi e agenzie dell’Unione e richiede norme
speciali in materia di controllo giurisdizionale. (37) L'articolo 86, paragrafo 2,
del trattato dispone che la Procura europea eserciti l'azione penale dinanzi
agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti
dalla Procura europea nel corso delle indagini sono strettamente collegati
all'azione penale che ne può conseguire, e producono i loro effetti negli
ordinamenti giuridici degli Stati membri. Nella maggior parte dei casi procederanno
a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione della Procura
europea, talvolta previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale.
Di conseguenza è necessario considerare la Procura europea un’autorità
nazionale ai fini del controllo giurisdizionale dei suoi atti di indagine e
relativi all'esercizio dell'azione penale. Occorre pertanto che il controllo
giurisdizionale di siffatti atti contro i quali è possibile proporre
impugnazione sia affidato agli organi giurisdizionali nazionali, e che la Corte
di giustizia dell’Unione europea non ne sia direttamente competente ai sensi
degli articoli 263, 265 e 268 del trattato, poiché tali atti non sono da
considerarsi atti di un organismo dell’Unione ai fini del controllo giurisdizionale. (38) In applicazione dell’articolo
267 del trattato, gli organi giurisdizionali nazionali possono o, in
determinate circostanze, sono tenuti a rivolgersi alla Corte di giustizia perché
si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione o sulla validità di
disposizioni del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento,
pertinenti per il controllo giurisdizionale degli atti di indagine e relativi
all'esercizio dell'azione penale della Procura europea. È opportuno che gli
organi giurisdizionali nazionali non abbiano facoltà di sottoporre alla Corte
di giustizia questioni sulla validità degli atti della Procura europea, poiché
tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo dell’Unione ai fini del
controllo giurisdizionale. (39) Occorre inoltre precisare che dovrebbe
competere ai soli giudici nazionali trattare le questioni sull’interpretazione
delle disposizioni del diritto nazionale applicabili in forza del presente
regolamento. Di conseguenza, tali organi non potranno deferire alla Corte di
giustizia questioni di interpretazione del diritto nazionale cui rinvia il
presente regolamento. (40) Poiché il trattato esige che
la Procura europea sia istituita a partire da Eurojust, occorre che i due
organismi coesistano, cooperino e si completino sotto il profilo organico,
operativo e amministrativo. (41) La Procura europea dovrebbe
inoltre collaborare strettamente con le altre istituzioni e agenzie dell’Unione
per facilitare l’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento
e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e
scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la
cooperazione con Europol e l'OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire
alla Procura europea di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e
avvalersi delle loro analisi in determinate indagini. (42) Al trattamento dei dati
personali effettuato dalla Procura europea si applica il regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[6].
Ciò riguarda il trattamento dei dati personali nel quadro degli obiettivi e dei
compiti della Procura europea e i dati personali dei membri del suo personale e
i dati personali amministrativi in suo possesso. Il garante europeo della
protezione dei dati dovrebbe monitorare il trattamento dei dati personali effettuato
dalla Procura europea. È opportuno che i principi stabiliti dal regolamento
(CE) n. 45/2001 siano specificati nel dettaglio e integrati, ove
necessario, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali operativi da
parte della Procura europea. Quando la Procura europea trasferisce dati
personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale o a Interpol in virtù di un accordo internazionale concluso a
norma dell’articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la
protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei
dati del presente regolamento. (43) Al trattamento dei dati
personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di
sanzioni penali si applica la [direttiva 2013/xx/UE concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera
circolazione di tali dati]. (44) Il sistema di trattamento dei
dati della Procura europea dovrebbe basarsi sul sistema automatico di gestione
dei fascicoli di Eurojust, ma è opportuno che i suoi archivi di lavoro
temporanei siano considerati fascicoli dal momento in cui è avviata l'indagine.
(45) Al regime finanziario, di
bilancio e di personale della Procura europea dovrebbero applicarsi le
pertinenti norme dell’Unione vigenti per gli organismi di cui all’articolo 208
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio[7],
tenendo tuttavia in debito conto che la competenza della Procura europea a
svolgere indagini e azioni penali a livello dell’Unione è unica. È opportuno
subordinare la Procura europea all'obbligo di presentare relazioni annuali. (46) Le norme generali in materia
di trasparenza applicabili alle agenzie dell’Unione dovrebbero valere anche per
la Procura europea, ma solo in relazione ai compiti amministrativi per non
pregiudicare in alcun modo l'obbligo di riservatezza nella sua attività
operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore
europeo dovrebbero rispettare l’obbligo di riservatezza della Procura europea. (47) A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri
hanno notificato che [non] desiderano [partecipare] all'adozione e
all'applicazione del presente regolamento. (48) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la
Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. (49) I rappresentanti degli Stati
membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13
dicembre 2003, hanno stabilito la sede della Procura europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto Il
presente regolamento istituisce la Procura europea e stabilisce le norme
relative al suo funzionamento. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente
regolamento si intende per: a) "persona", qualsiasi
persona fisica o giuridica; b) "reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione", i reati previsti dalla direttiva 2013/xx/UE,
quale attuata dalla legislazione nazionale; c) "interessi finanziari
dell'Unione", tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti
oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle
istituzioni, organi e organismi stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da
questi gestiti e controllati; d) "dati personali amministrativi",
tutti i dati personali trattati dalla Procura europea, esclusi i dati personali
operativi; e) "dati personali operativi",
tutti i dati personali trattati dalla Procura europea per le finalità di cui
all’articolo 37. CAPO II
STATUTO Sezione 1
Status, organizzazione e struttura della Procura europea Articolo 3
Istituzione 1. La Procura europea è istituita come
organismo dell’Unione a struttura decentrata. 2. La Procura europea ha personalità
giuridica. 3. La Procura europea coopera con
Eurojust e si avvale del suo sostegno amministrativo in conformità
dell’articolo 57. Articolo 4
Compiti 1. La Procura europea combatte i reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. 2. La Procura europea è competente per
individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione di cui al paragrafo 1, e i loro complici.
A tal fine la Procura europea dirige e controlla le indagini ed esercita l'azione
penale, comprensiva dell'archiviazione del caso. 3. La Procura europea esercita l’azione
penale per i reati di cui al paragrafo 1 dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti degli Stati membri, comprensiva dell'imputazione e dell'eventuale
impugnazione fino a pronuncia del provvedimento definitivo. Articolo 5
Indipendenza e obbligo di
rendere conto 1. La Procura europea è indipendente. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni la
Procura europea, nella persona del procuratore europeo, dei suoi sostituti e del
suo personale, dei procuratori europei delegati e del personale nazionale, non
sollecita né accetta istruzioni da nessuna persona, Stato membro, istituzione,
organo o organismo dell'Unione. Le istituzioni, gli organi o gli organismi
dell'Unione e gli Stati membri rispettano l’indipendenza della Procura europea
e non cercano di influenzarla nell'assolvimento dei suoi compiti. 3. Il procuratore europeo risponde al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle attività
generali della Procura europea, in particolare con la relazione annuale di cui
all’articolo 70. Articolo 6
Struttura e organizzazione
della Procura europea 1. La struttura della Procura europea
comprende un procuratore europeo, i suoi sostituti, il personale che li aiuta
nell’esercizio dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, e i
procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri. 2. La Procura europea è posta sotto
l'autorità del procuratore europeo, che ne dirige le attività e ne organizza il
lavoro. Il procuratore europeo è assistito da quattro sostituti. 3. I sostituti assistono il procuratore
europeo in tutte le sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o
impedimento in conformità delle norme adottate ai sensi dell’articolo 72,
lettera d). Uno dei sostituti è responsabile dell’esecuzione del bilancio. 4. Compete ai procuratori europei
delegati svolgere le indagini e l'azione penale della Procura europea sotto la
direzione e il controllo del procuratore europeo. Se ritenuto necessario ai
fini dell'indagine o dell'azione penale, il procuratore europeo può anche
esercitare la sua autorità direttamente in conformità dell’articolo 18,
paragrafo 5. 5. In ogni Stato membro è presente
almeno un procuratore europeo delegato che è parte integrante della Procura
europea. Nello svolgimento delle indagini e azioni penali assegnate loro, i
procuratori europei delegati agiscono sotto l’autorità esclusiva del
procuratore europeo e si attengono alle sue sole istruzioni, linee guida e
decisioni. Quando agiscono nell’ambito del proprio mandato ai sensi del
presente regolamento, sono completamente indipendenti dalle procure nazionali e
non hanno obblighi nei loro confronti. 6. I procuratori europei delegati
possono espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali. In caso di
incarichi conflittuali, il procuratore europeo delegato ne informa il
procuratore europeo che, previa consultazione della procura nazionale, può dare
istruzione affinché prevalgano, nell’interesse delle indagini e dell'azione
penale della Procura europea, le funzioni derivanti dal presente regolamento.
In tal caso, il procuratore europeo ne informa immediatamente la procura
nazionale. 7. Sono attribuiti alla Procura europea
gli atti compiuti dal procuratore europeo, dai procuratori europei delegati,
dai membri del personale della Procura europea o da chiunque agisca per suo
conto nell’esercizio delle sue funzioni. Il procuratore europeo rappresenta la
Procura europea dinanzi alle istituzioni dell’Unione, agli Stati membri e a
terzi. 8. Se necessario ai fini dell'indagine
o dell'azione penale, il procuratore europeo può assegnare temporaneamente
risorse e personale ai procuratori europei delegati. Articolo 7
Regolamento interno della
Procura europea 1. Il regolamento interno della Procura
europea è adottato con decisione del procuratore europeo, dei suoi quattro
sostituti e di cinque procuratori europei delegati, scelti dal procuratore
europeo in base a un sistema di rotazione assolutamente paritaria che consenta
di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. La
decisione è presa a maggioranza semplice e ciascun membro dispone di un voto.
In caso di parità di voti, il voto del procuratore europeo è decisivo. 2. Il regolamento interno regola
l’organizzazione del lavoro della Procura europea e comprende norme generali
per l'assegnazione dei casi. Sezione 2
Nomina e revoca dei membri della Procura europea Articolo 8
Nomina e revoca del
procuratore europeo 1. Il procuratore europeo è nominato
dal Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, per un periodo non
rinnovabile di otto anni. Il Consiglio decide a maggioranza semplice. 2. Il procuratore europeo è scelto tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e riuniscano le
condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni giurisdizionali e che posseggano
una grande esperienza in materia di azione penale. 3. La selezione si basa su un invito
generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, a seguito del quale la Commissione stabilisce una rosa dei
candidati e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Prima di
presentare la rosa dei candidati, la Commissione chiede il parere di un
comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra ex
membri della Corte di giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali
nazionali, membri delle procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza,
uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo, nonché dal presidente di
Eurojust in qualità di osservatore. 4. Qualora il procuratore europeo non
risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni o
abbia commesso una colpa grave, la Corte di giustizia dell’Unione europea, su
richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può
revocarlo dall'incarico. Articolo 9
Nomina e revoca dei sostituti
del procuratore europeo 1. I sostituti del procuratore europeo
sono nominati secondo le modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. I sostituti del procuratore europeo
sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e
riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni
giurisdizionali e che posseggano una grande esperienza in materia di azione
penale. 3. La selezione si basa su un invito
generale a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, a seguito del quale la Commissione, di concerto con il
procuratore europeo, redige una rosa dei candidati che consenta di riflettere
la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri, e la presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio. 4. I sostituti possano essere revocati
secondo le modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 4, su iniziativa del
procuratore europeo. Articolo 10
Nomina e revoca dei
procuratori europei delegati 1. I procuratori europei delegati sono
nominati dal procuratore europeo in base a un elenco di almeno tre candidati
che rispondono ai requisiti di cui al paragrafo 2, presentati dallo o dagli
Stati membri interessati. Sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni. 2. I procuratori europei delegati
riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio delle alte funzioni
giurisdizionali e posseggono una grande esperienza in materia di azione penale.
Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza. Se al momento della nomina a
procuratore europeo delegato l'interessato non possiede lo status di pubblico
ministero ai sensi del diritto nazionale, lo Stato membro lo nomina tale. 3. Qualora un procuratore europeo
delegato non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 2 o ai criteri per
l'esercizio delle sue funzioni, oppure abbia commesso una colpa grave, il
procuratore europeo può revocarlo dall'incarico. Nell’esercizio delle loro
funzioni per conto della Procura europea, i procuratori europei delegati
possono essere revocati dall'incarico di pubblico ministero nazionale per
iniziativa delle autorità nazionali competenti soltanto previo consenso del
procuratore europeo. Sezione 3
Principi fondamentali Articolo 11
Principi fondamentali delle
attività della Procura europea 1. La Procura europea garantisce che le
sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. 2. Le azioni della Procura europea si informano
al principio di proporzionalità di cui all’articolo 26, paragrafo 3. 3. Le indagini e le azioni penali della
Procura europea sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto
nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Il
diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui si svolge
l’indagine o l’azione penale. Qualora un aspetto sia disciplinato dal diritto
nazionale e dal presente regolamento, prevale quest'ultimo. 4. La Procura europea ha competenza
esclusiva per individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione. 5. La Procura europea svolge le
indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a
carico che a discarico. 6. La Procura europea avvia le indagini
senza indebito ritardo e veglia al pronto svolgimento delle indagini e dell'azione
penale. 7. Le autorità competenti degli Stati
membri assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni
penali della Procura europea su sua richiesta, e si astengono da qualsiasi intervento,
politica o procedura che ne possa ritardare o ostacolare l'avanzamento. Sezione 4
Competenza della Procura europea Articolo 12
Reati di competenza della
Procura europea La Procura europea è competente per i reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, di cui alla direttiva
2013/xx/UE quale attuata dal diritto nazionale. Articolo 13
Competenza accessoria 1. Qualora i reati di cui all’articolo
12 siano indissolubilmente collegati ad altri reati e sia nell'interesse della
buona amministrazione della giustizia svolgere le indagini e le azioni penali
congiuntamente, la Procura europea è competente anche per questi altri reati, a
condizione che i reati di cui all’articolo 12 siano prevalenti e gli altri reati
si basino su fatti identici. Se tali condizioni non sono
soddisfatte, lo Stato membro competente per gli altri reati è competente anche
per i reati di cui all’articolo 12. 2. La Procura europea e le procure nazionali
si consultano per determinare l'autorità competente ai sensi del paragrafo 1.
Ove opportuno per agevolare la determinazione della competenza, Eurojust può
essere associato a norma dell’articolo 57. 3. In caso di disaccordo tra la Procura
europea e le procure nazionali quanto alla competenza di cui al paragrafo 1,
l’autorità giudiziaria nazionale competente a decidere sull'attribuzione della
competenza per l'esercizio dell’azione penale a livello nazionale decide la
competenza accessoria. 4. La determinazione della competenza a
norma del presente articolo non è soggetta a riesame. Articolo 14
Esercizio della competenza
della Procura europea La Procura europea esercita la sua competenza
esclusiva a individuare e perseguire i reati di cui agli articoli 12 e 13 che
siano stati commessi in tutto o in parte: a) sul territorio di uno o più Stati
membri, oppure b) da un loro cittadino, da un membro
del personale dell’Unione o da un membro delle istituzioni. CAPO III
REGOLE PROCEDURALI APPLICABILI ALLE INDAGINI, ALL'AZIONE PENALE E AL
PROCEDIMENTO PENALE Sezione 1
Svolgimento delle indagini Articolo15
Fonti dell'indagine 1. Tutte le autorità nazionali degli
Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
informano immediatamente la Procura europea di qualsiasi condotta che possa
costituire reato di sua competenza. 2. Qualora i procuratori europei
delegati vengano a conoscenza di una condotta che possa costituire reato di
competenza della Procura europea, ne informano immediatamente il procuratore
europeo. 3. La Procura europea può raccogliere o
ricevere da qualsiasi persona informazioni su una condotta che può costituire
reato di sua competenza. 4. Il procuratore europeo o i
procuratori europei delegati registrano e verificano le informazioni portate a
conoscenza della Procura europea. Se, a seguito della verifica, decidono di non
avviare un’indagine, chiudono il caso e annotano i motivi nel sistema
automatico di gestione dei fascicoli. Ne informano l’autorità nazionale,
l'istituzione, l'organo o l'organismo dell’Unione, o, su sua richiesta e se
opportuno, la persona che ha fornito le informazioni. Articolo 16
Avvio dell'indagine 1. Quando vi è fondato motivo di
ritenere che sia stato commesso o si stia consumando un reato di competenza
della Procura europea, il procuratore europeo o, per suo conto, un procuratore
europeo delegato avvia l’indagine con decisione scritta. 2. Quando l’indagine è avviata dal
procuratore europeo, questi attribuisce il caso a un procuratore europeo
delegato, salvo che voglia svolgere l’indagine di persona conformemente ai
criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 5. Quando l’indagine è avviata da un
procuratore europeo delegato, questi ne informa immediatamente il procuratore
europeo. Ricevuta tale informazione, il procuratore europeo verifica che non
sia già in corso un'indagine avviata per sua iniziativa o di un altro
procuratore europeo delegato. Ai fini dell’efficacia dell'indagine, il
procuratore europeo può attribuire il caso a un altro procuratore europeo
delegato o decidere di farsene carico conformemente ai criteri di cui
all’articolo 18, paragrafo 5. Articolo 17
Misure urgenti e rinvii 1. Qualora un reato di competenza della
Procura europea richieda un’azione immediata, le autorità nazionali dispongono le
misure urgenti necessarie per garantire l’efficacia dell'indagine e dell’azione
penale. Senza indugio, rinviano poi il caso alla Procura europea. La Procura
europea conferma, se possibile entro 48 ore dall’avvio della sua indagine, le
misure disposte dalle autorità nazionali, anche qualora siano state disposte e eseguite
in base a norme diverse da quelle del presente regolamento. 2. In qualsiasi fase dell’indagine la
Procura europea può, ove sussistano dubbi sulla sua competenza, consultare la
procura nazionale per determinare l'autorità competente. In attesa di una
decisione sulla competenza, la Procura europea dispone le misure urgenti
necessarie per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale. Se è
determinata la competenza dell’autorità nazionale, questa conferma entro 48 ore
dall’avvio dell’indagine nazionale le misure urgenti disposte dalla Procura
europea. 3. Qualora un’indagine avviata dalla
Procura europea riveli che la condotta oggetto d'indagine costituisce un reato
che non è di sua competenza, la Procura europea rinvia senza indugio il caso
alle competenti autorità giudiziarie e di polizia nazionali. 4. Qualora un’indagine avviata dalle
autorità nazionali riveli che la condotta costituisce reato di competenza della
Procura europea, le autorità nazionali rinviano senza indugio il caso alla
Procura europea. La Procura europea conferma, se possibile entro 48 ore
dall’avvio della sua indagine, le misure disposte dalle autorità nazionali,
anche qualora siano state disposte e eseguite in base a norme diverse da quelle
del presente regolamento. Articolo 18
Svolgimento dell'indagine 1. Il procuratore europeo delegato
designato conduce l’indagine per conto e su istruzione del procuratore europeo.
Può disporre le misure investigative di persona o darne incarico alle autorità
di contrasto competenti dello Stato membro in cui ha sede. Tali autorità si
attengono alle istruzioni del procuratore europeo delegato ed eseguono le
misure investigative assegnate loro. 2. Nei casi transfrontalieri, qualora le
misure investigative vadano eseguite in uno Stato membro diverso da quello in
cui è stata avviata l’indagine, il procuratore europeo delegato che l'ha
avviata o il procuratore europeo delegato designato dal procuratore europeo agisce
in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato del luogo in cui va
eseguita la misura investigativa. Quest'ultimo dispone le misure investigative di
persona o ne dà incarico alle autorità nazionali competenti ad eseguirle. 3. Nei casi transfrontalieri il
procuratore europeo può associare all'indagine più procuratori europei delegati
e costituire squadre investigative comuni. Può incaricare un qualsiasi procuratore
europeo delegato di raccogliere informazioni pertinenti o disporre specifiche
misure investigative per suo conto. 4. Il procuratore europeo controlla le
indagini condotte dai procuratori europei delegati e ne garantisce il
coordinamento. Ove necessario dà loro istruzioni. 5. Il procuratore europeo può riassegnare
il caso a un altro procuratore europeo delegato o condurre le indagini di
persona se ciò risulta necessario ai fini dell’efficienza dell'indagine o
dell'azione penale in funzione di uno o più dei seguenti criteri: a) la gravità del reato, b) circostanze specifiche connesse allo
status del presunto autore del reato, c) circostanze specifiche connesse alla
dimensione transfrontaliera dell’indagine, d) l'indisponibilità delle autorità investigative
nazionali, oppure e) la richiesta delle autorità competenti
dello Stato membro in questione. 6. Quando a condurre l'indagine è
direttamente il procuratore europeo, questi ne informa il procuratore europeo
delegato dello Stato membro in cui devono essere eseguite le misure
investigative. Le misure investigative disposte dal procuratore europeo sono
eseguite in collegamento con le autorità dello Stato membro del territorio
interessato. Le misure coercitive sono eseguite dalle autorità nazionali competenti.
7. Le indagini svolte sotto l’autorità
della Procura europea sono protette dalle norme sul segreto professionale ai
sensi del diritto dell’Unione applicabile. Le autorità che partecipano alle
indagini della Procura europea sono inoltre tenute al segreto professionale ai
sensi del diritto nazionale applicabile. Articolo 19
Revoca dei privilegi e delle
immunità 1. Quando le indagini della Procura
europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del
diritto nazionale che ostacolano lo svolgimento di un'indagine specifica, la
Procura europea presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali privilegi
o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale in
questione. 2. Quando le indagini della Procura
europea riguardano persone protette da privilegi o immunità ai sensi del
diritto dell'Unione, in particolare il protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell'Unione europea, che ostacolano lo svolgimento di un'indagine
specifica, la Procura europea presenta richiesta scritta motivata di revoca di tali
privilegi o immunità, in conformità delle procedure previste dal diritto
dell'Unione. Sezione 2
Trattamento delle informazioni Articolo 20
Accesso della Procura europea
alle informazioni Dal
momento in cui registra un caso, la Procura europea può esigere qualunque
informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini
penali e all’attività di contrasto o da altro registro pertinente delle
autorità pubbliche, o ha accesso a tali informazioni tramite i procuratori
europei delegati. Articolo 21
Raccolta delle informazioni 1. Se necessario ai fini delle sue
indagini, la Procura europea ottiene da Eurojust e da Europol, su richiesta,
qualunque informazione pertinente a un reato di sua competenza, e può anche
chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica. 2. Le istituzioni, gli organi e gli
organismi dell’Unione e le autorità degli Stati membri prestano assistenza alla
Procura europea e le trasmettono le informazioni necessarie, su richiesta. Articolo 22
Sistema automatico di
gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei 1. La Procura europea istituisce un
sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro
temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all’allegato e
dati non personali. 2. Il sistema automatico di gestione
dei fascicoli è volto a: a) prestare sostegno alla gestione delle
indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, segnatamente
tramite il controllo incrociato delle informazioni; b) agevolare l’accesso alle informazioni
sulle indagini e le azioni penali in corso; c) agevolare il controllo della legittimità
del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in
tale ambito. 3. Il sistema automatico di gestione
dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di
cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI[8]. 4. L’indice contiene rinvii agli
archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro delle attività della Procura
europea e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui
all'allegato, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2. 5. Nello svolgimento delle sue funzioni
ai sensi del presente regolamento, la Procura europea può trattare in un
archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si
occupa. La Procura europea ne consente l'accesso al responsabile della
protezione dei dati di cui all’articolo 41. La Procura europea informa il
responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio
di lavoro temporaneo contenente dati personali. 6. Per il trattamento di dati personali
connessi a un caso, la Procura europea non può istituire archivi automatizzati
diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. Articolo 23
Funzionamento degli archivi
di lavoro temporanei e dell’indice 1. La Procura europea crea un archivio
di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale le sono trasmesse
informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento o
agli altri strumenti giuridici applicabili. La Procura europea è responsabile
della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato. 2. La Procura europea decide, caso per
caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale
o parziale a membri del suo personale, ove necessario per consentire a tale
personale di svolgere i suoi compiti. 3. La Procura europea decide quali
informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice. Salvo altrimenti
deciso dal procuratore europeo, non sono inserite nell’indice le informazioni
registrate e soggette a verifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4. Articolo 24
Accesso al sistema automatico
di gestione dei fascicoli I procuratori europei delegati e il loro
personale, nella misura in cui sono collegati al sistema automatico di gestione
dei fascicoli, possono accedere unicamente: a) all’indice, purché tale accesso non
sia stato espressamente negato; b) agli archivi di lavoro temporanei
creati dalla Procura europea in relazione a indagini o azioni penali che si
svolgono nel loro Stato membro; c) agli archivi di lavoro temporanei
creati dalla Procura europea in relazione a indagini o azioni penali che si
svolgono in un altro Stato membro nella misura in cui si riferiscono a indagini
o azioni penali che si svolgono nel loro Stato membro. Sezione 3
Misure investigative Articolo 25
Potere della Procura europea
di svolgere indagini 1. Ai fini delle indagini e dell'azione
penale promosse dalla Procura europea, il territorio degli Stati membri
dell’Unione è considerato un unico spazio giuridico in cui la Procura europea
può esercitare la sua competenza. 2. Quando la Procura europea decide di
esercitare la sua competenza per un reato commesso, in tutto o in parte, al di
fuori del territorio degli Stati membri da un loro cittadino, da un membro del
personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni, chiede assistenza per
ottenere la cooperazione del paese terzo interessato in virtù degli strumenti e
delle procedure di cui all’articolo 59. Articolo 26
Misure investigative 1. Nell'esercizio della sua competenza
la Procura europea ha il potere di chiedere o disporre le seguenti misure
investigative: a) perquisizione di locali, terreni, mezzi
di trasporto, abitazioni private, indumenti o altro bene personale e sistemi
informatici; b) produzione di qualsiasi oggetto o
documento pertinente e di dati informatici archiviati, inclusi i dati relativi
al traffico e al conto bancario, cifrati o decifrati, in originale o in altra
forma specificata; c) apposizione di sigilli a locali e mezzi
di trasporto e congelamento di dati, in modo da preservarne l'integrità,
evitare la perdita o la contaminazione di prove o garantire la possibilità di
confisca; d) congelamento dei proventi o degli
strumenti di reato, compreso il congelamento dei beni, se è previsto che il
giudice competente ne disporrà la confisca e vi è motivo di ritenere che il
proprietario, chi li possiede o ne ha il controllo si adopererà per vanificare
il provvedimento di confisca; e) intercettazione delle telecomunicazioni
di cui l’indagato è destinatario o mittente, comprese le e-mail, su tutte le
connessioni di rete utilizzate; f) sorveglianza in tempo reale delle
telecomunicazioni, con ordine di immediata trasmissione dei dati relativi al
traffico delle telecomunicazioni al fine di localizzare l’indagato e
individuare le persone con cui è stato in contatto in un determinato momento; g) monitoraggio delle operazioni finanziarie,
con ordine a qualsiasi ente finanziario o creditizio di informare in tempo
reale la Procura europea delle operazioni finanziarie su un conto specifico
intestato all'indagato o da questi controllato o su altri conti che si presume ragionevolmente
siano utilizzati in connessione con il reato; h) congelamento delle operazioni finanziarie
future, con ordine a qualsiasi ente finanziario o creditizio di astenersi dall'effettuare
transazioni finanziarie su un conto o conti specifici intestati all'indagato o da
questi controllati; i) sorveglianza in luoghi non aperti al
pubblico, con ordine di procedere a video e audio sorveglianza nascosta di
luoghi non aperti al pubblico, esclusa la video sorveglianza di abitazioni
private, e registrazione dei risultati; j) svolgimento di operazioni di infiltrazione,
con ordine di agire sotto copertura o sotto falsa identità; k) convocazione di indagati e testimoni, quando
vi è fondato motivo di ritenere che possano fornire informazioni utili alle
indagini; l) misure di identificazione, con ordine di
fotografare e filmare persone e rilevare elementi biometrici; m) sequestro di oggetti a fini probatori; n) accesso a locali e prelevamento di
campioni di beni; o) ispezione di mezzi di trasporto, quando
vi è fondato motivo di ritenere che trasportino beni connessi all’indagine; p) misure per rintracciare e controllare gli
spostamenti di una persona; q) tracciamento e rintracciamento di oggetti
mediante mezzi tecnici, comprese le consegne controllate di merci e le
operazioni finanziarie controllate; r) sorveglianza mirata in luoghi pubblici
dell'indagato e di terzi; s) accesso a registri pubblici nazionali o
europei e a registri tenuti da soggetti privati nell'interesse pubblico; t) interrogatorio di indagati e testimoni; u) nomina di esperti, d’ufficio o su istanza
dell’indagato, ove siano necessarie conoscenze specializzate. 2. Gli Stati membri provvedono affinché
le misure di cui al paragrafo 1 possano essere usate nelle indagini e nelle
azioni penali della Procura europea. Tali misure sono soggette alle condizioni di
cui al presente articolo e fissate dal diritto nazionale. La Procura europea
può disporre o chiedere misure investigative diverse da quelle del paragrafo 1
solo se sono contemplate nel diritto dello Stato membro in cui devono essere
eseguite. 3. Le singole misure investigative di
cui al paragrafo 1 non possono essere disposte in assenza di fondati motivi e
se lo stesso obiettivo è conseguibile con mezzi meno intrusivi. 4. Gli Stati membri provvedono affinché
le misure investigative di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), siano
soggette all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente dello Stato
membro in cui devono essere eseguite. 5. Le misure investigative di cui al
paragrafo 1, lettere da k) a u), sono soggette a autorizzazione giudiziaria se così
dispone il diritto nazionale dello Stato membro in devono essere eseguite. 6. Se sussistono le condizioni di cui
al presente articolo e quelle applicabili ai sensi del diritto nazionale per
autorizzare la misura richiesta, l’autorizzazione è concessa entro 48 ore con decisione
scritta e motivata dell’autorità giudiziaria competente. 7. La Procura europea può chiedere
all’autorità giudiziaria competente di disporre l’arresto o la detenzione
preventiva dell'indagato in conformità del diritto nazionale. Sezione 4
Chiusura delle indagini e poteri relativi all'esercizio dell'azione penale Articolo 27
Esercizio dell'azione penale dinanzi
agli organi giurisdizionali nazionali 1. Il procuratore europeo e i
procuratori europei delegati hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali
in ordine all'esercizio dell'azione penale e al rinvio a giudizio, in
particolare il potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione
delle prove ed esercitare i rimedi disponibili. 2. Quando ritiene che l'indagine sia
giunta a conclusione, il procuratore europeo delegato competente presenta al
procuratore europeo, per esame, una sintesi del caso e una bozza
dell'imputazione, unitamente all’elenco delle prove. Se non dà istruzione di
archiviare il caso ai sensi dell’articolo 28, il procuratore europeo incarica
il procuratore europeo delegato di formulare l'imputazione con richiesta di
rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente,
oppure chiede ulteriori indagini. Il procuratore europeo può anche esercitare
l'azione penale di persona dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale
competente. 3. L’imputazione formulata all'organo
giurisdizionale nazionale competente contiene un elenco delle prove da addurre
in giudizio. 4. Il procuratore europeo sceglie la
giurisdizione in stretta consultazione con il procuratore europeo delegato che
presenta il caso e in considerazione della corretta amministrazione della
giustizia, e determina l'organo giurisdizionale competente alla luce dei
seguenti criteri: a) il luogo in cui è stato commesso il reato
o, nel caso di più reati, la maggioranza dei reati; b) il luogo in cui l’imputato ha la
residenza abituale; c) il luogo in cui è ubicata la prova; d) il luogo in cui le vittime dirette hanno
la residenza abituale. 5. Se necessario ai fini del recupero,
seguito amministrativo o monitoraggio, il procuratore europeo comunica l'imputazione
alle autorità nazionali competenti, alle persone e alle istituzioni, agli organismi
e alle agenzie dell’Unione interessate. Articolo 28
Archiviazione del caso 1. Il procuratore europeo archivia il
caso se l’esercizio dell'azione penale è impossibile per uno dei seguenti
motivi: a) morte dell'indagato; b) la condotta oggetto di indagine non
costituisce reato; c) amnistia o immunità concessa
all’indagato; d) scadenza del termine legale nazionale per
l'esercizio dell'azione penale; e) l'indagato è già stato assolto o
condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva per gli
stessi fatti o il caso è stato trattato in conformità dell’articolo 29. 2. Il procuratore europeo può
archiviare il caso per uno dei seguenti motivi: a) il reato è un reato minore ai sensi della
legge nazionale di attuazione della direttiva 2013/xx/UE relativa alla
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il
diritto penale; b) mancanza di prove pertinenti. 3. La Procura europea può rinviare i
casi che ha archiviato all’OLAF o alle autorità amministrative o giudiziarie
nazionali competenti ai fini del recupero, seguito amministrativo di altro tipo
o monitoraggio. 4. La Procura europea ne informa la
persona offesa dal reato, se l’indagine è stata avviata a seguito di
informazioni da quella fornite. Articolo
29 Compromesso 1. Quando il caso non deve essere archiviato
e la prosecuzione del procedimento è nell'interesse della buona amministrazione
della giustizia, la Procura europea può, previo risarcimento del danno,
proporre all’indagato una sanzione pecuniaria forfettaria il cui pagamento
comporta l'archiviazione definitiva del caso (compromesso). Se acconsente,
l’indagato versa l’importo forfettario all’Unione. 2. La Procura europea controlla la
riscossione della pena pecuniaria stabilita nel compromesso. 3. Quando il compromesso è accettato e
l’indagato ha pagato, il procuratore europeo archivia definitivamente il caso e
ne dà comunicazione ufficiale alle competenti autorità giudiziarie e di polizia
nazionali e ne informa le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione
interessate. 4. L'archiviazione di cui al paragrafo
3 non è soggetta a controllo giurisdizionale. Sezione 5
AMMISSIBILITÀ DELLE PROVE Articolo 30
Ammissibilità delle prove 1. Ove l'organo giurisdizionale di
merito ritenga che l'ammissione delle prove presentate dalla Procura europea non
pregiudica l’imparzialità del giudice né i diritti della difesa sanciti dagli
articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
ammette tali prove al processo senza necessità di convalida o altra operazione
giuridica analoga, anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha
sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la
presentazione delle prove. 2. L'ammissione al processo delle prove
provenienti dalla Procura europea non pregiudica la competenza degli organi
giurisdizionali nazionali a valutarle liberamente. Sezione 6
Confisca Articolo 31
Disposizione dei beni
confiscati Ove, su richiesta della Procura europea,
l'organo giurisdizionale nazionale competente abbia deciso, con decisione
definitiva, di confiscare i beni connessi a un reato di competenza della
Procura europea o i relativi proventi, il valore monetario di tali beni o
proventi è trasferito al bilancio dell’Unione nella misura necessaria a risarcire
il danno causato all’Unione. CAPO IV
GARANZIE PROCEDURALI Articolo 32
Portata dei diritti degli
indagati, degli imputati e altre persone coinvolte 1. Le attività della Procura europea si
svolgono nel pieno rispetto dei diritti degli indagati sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un
giudice imparziale e i diritti della difesa. 2. Chiunque sia indagato o imputato in
un procedimento della Procura europea gode almeno dei seguenti diritti
processuali, quali stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale
dello Stato membro: (a)
il diritto all’interpretazione e alla traduzione,
di cui alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; (b)
il diritto all’informazione e il diritto di accesso
alla documentazione relativa all’indagine, di cui alla direttiva 2012/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio; (c)
il diritto di accesso a un difensore e il diritto
di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, di cui alla [direttiva
2013/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del xx xxxx 2013, relativa
al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di
comunicare al momento dell’arresto]; (d)
il diritto al silenzio e il diritto alla
presunzione di innocenza; (e)
il diritto al patrocinio a spese dello Stato; (f)
il diritto di presentare prove e di chiedere la
nomina di esperti e l’audizione di testimoni. 3. L'indagato e l'imputato godono dei
diritti di cui al paragrafo 2 dal momento in cui sono sospettati di aver
commesso un reato. Una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente
ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano
sui regimi nazionali applicabili. 4. I diritti di cui al paragrafo 2 si
applicano anche a qualsiasi persona, diversa dall’indagato o dall’imputato, che
è ascoltata dalla Procura europea qualora, nel corso di un’audizione, un
interrogatorio o un’udienza, essa si ritrovi indagata per aver commesso un
reato. 5. Fatti salvi i diritti di cui al
presente capo, l'indagato, l'imputato e le altre persone coinvolte nel
procedimento della Procura europea godono di tutti i diritti processuali previsti
dal diritto nazionale applicabile. Articolo 33
Diritto al silenzio e diritto
alla presunzione di innocenza 1. Chiunque sia indagato o imputato in
un procedimento della Procura europea gode, conformemente al diritto nazionale,
del diritto di non rispondere alle domande poste in relazione ai reati che si
sospetta abbia commesso ed è informato del fatto che non è obbligato a
testimoniare contro di sé. 2. L’indagato e l’imputato sono
considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata provata conformemente
al diritto nazionale. Articolo 34
Diritto al patrocinio a spese
dello Stato Chiunque sia indagato o imputato per un reato
di competenza della Procura europea e non disponga di risorse sufficienti,
gode, conformemente al diritto nazionale, del diritto di ricevere l'assistenza
giuridica gratuita o parzialmente gratuita delle autorità nazionali. Articolo 35
Diritti relativi alle prove 1. L’indagato e l’imputato godono, conformemente al diritto nazionale, del
diritto di presentare prove che la Procura europea è tenuta a prendere in
considerazione. 2. L’indagato e l’imputato godono, conformemente al diritto nazionale, del
diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere qualunque prova utile
alle indagini, comprese la nomina di esperti e l’audizione di testimoni. CAPO V
CONTROLLO GIURISDIZIONALE Articolo 36
Controllo giurisdizionale 1. Quando adotta atti procedurali
nell’esercizio delle sue funzioni, la Procura europea è considerata un’autorità
nazionale ai fini del controllo giurisdizionale. 2. Le disposizioni del diritto
nazionale applicabili in virtù del presente regolamento non sono considerate
disposizioni del diritto dell’Unione ai fini dell’articolo 267 del trattato. CAPO VI
PROTEZIONE DEI DATI Articolo 37
Trattamento dei dati
personali 1. La Procura europea può trattare con
procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente
regolamento soltanto i dati personali di cui all’allegato, punto 1, riguardanti
persone che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati,
sono sospettate di aver commesso un reato di sua competenza o di avervi
partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato, per le seguenti
finalità: –
svolgimento delle indagini penali e dell'azione
penale ai sensi del presente regolamento; –
scambio di informazioni con le autorità competenti
degli Stati membri e altri organismi dell’Unione ai sensi del presente
regolamento; –
cooperazione con paesi terzi ai sensi del presente
regolamento. 2. La Procura europea può trattare
soltanto i dati personali di cui all’allegato, punto 2, riguardanti persone
che, in base all’ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono
considerate testimoni o vittime in un’indagine o azione penale riguardante una o
più fattispecie di reato di sua competenza, oppure persone di età inferiore a
18 anni. Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo se
strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo 1. 3. In casi eccezionali la Procura
europea può anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il
tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati,
dati personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le
circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito
di indagini in corso condotte dalla Procura europea e se il loro trattamento è
strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, purché il trattamento
di tali dati specifici sia conforme al presente regolamento. Il responsabile
della protezione dei dati di cui all'articolo 41 ne è immediatamente informato.
4. La Procura europea può trattare,
mediante procedimenti automatizzati o meno, dati personali che rivelino la
razza, l’origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni
personali, l'appartenenza sindacale, come pure dati relativi alla salute o alla
vita sessuale, soltanto se strettamente necessario per le sue indagini nazionali
e se tali dati integrano altri dati personali già trattati dalla Procura
europea. Il responsabile della protezione dei dati ne è immediatamente
informato. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui
all'articolo 22, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino
testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa
dal procuratore europeo. 5. Al trattamento dei dati personali
effettuato dalla Procura europea nell’ambito delle sue attività si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il presente regolamento specifica e integra
il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali
operativi. Articolo 38
Termini per la conservazione
dei dati personali 1. I
dati personali trattati dalla Procura europea non possono essere conservati
oltre la prima data applicabile tra le seguenti: a) la
scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati
membri interessati dall'indagine e dall'azione penale; b) la data in cui la persona è assolta e la
decisione giudiziaria diventa definitiva; c) tre anni dopo la data in cui è divenuta
definitiva la decisione giudiziaria dell’ultimo degli Stati membri interessati
dalle indagini o dall'azione penale; d) la data in cui la Procura europea
constata che non è più necessario il proseguimento delle indagini o dell'azione
penale. 2. Il rispetto dei termini per la
conservazione previsti al paragrafo 1 è costantemente verificato mediante un
idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di
conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento. Se i
dati delle persone di cui all’allegato sono conservati per più di cinque anni,
ne è informato il garante europeo della protezione dei dati. 3. Qualora sia scaduto uno dei termini
di cui al paragrafo 1, la Procura europea verifica la necessità di conservare i
dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può decidere di
conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi
dell’ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è
deciso nulla in merito all’ulteriore conservazione dei dati personali, questi
sono automaticamente cancellati dopo tre anni. 4. Quando, in conformità del paragrafo
3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1, il garante
europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di
conservarli. 5. Qualora un fascicolo contenga dati
non automatizzati e non strutturati e sia scaduto il termine per la
conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo,
ciascun elemento del fascicolo e le eventuali copie sono distrutte. Articolo 39
Registrazione e
documentazione 1. Ai fini della verifica della liceità
del trattamento dei dati e dell’autocontrollo e per garantire l’integrità e la
sicurezza dei dati, la Procura europea provvede affinché siano registrati la
raccolta, la modifica, l’accesso, la comunicazione, l’interconnessione e la
cancellazione di dati personali usati a fini operativi. I registri o la documentazione
sono cancellati dopo 18 mesi, salvo che i dati siano necessari per un controllo
in corso. 2. I registri o la documentazione
preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante
europeo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati
utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per
garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e
sicurezza. Articolo 40
Accesso autorizzato ai dati
personali Possono avere
accesso ai dati personali trattati dalla Procura europea a fini operativi,
nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente
regolamento, soltanto il procuratore europeo, i procuratori europei delegati e
il loro personale autorizzato. Articolo 41
Responsabile della protezione
dei dati 1. Il procuratore europeo nomina un
responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 24 del
regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Nell’adempiere agli obblighi di cui
all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001, il responsabile della
protezione dei dati: a) garantisce che sia mantenuta traccia
scritta del trasferimento dei dati personali; b) coopera con il personale della Procura
europea preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia
di trattamento dati; c) redige una relazione annuale e la
trasmette al procuratore europeo e al garante europeo della protezione dei
dati. 3. Nello svolgimento dei suoi compiti,
il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati
dalla Procura europea e a tutti i locali della Procura europea. 4. I membri del personale della Procura
europea che assistono il responsabile della protezione dei dati nell’esercizio
delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso la Procura
europea e ai locali della Procura europea nella misura necessaria allo
svolgimento dei loro compiti. 5. Qualora ritenga che non siano state
rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 o del presente
regolamento relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della
protezione dei dati ne informa il procuratore europeo chiedendogli di porre
rimedio all’inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore europeo non
pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il
responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della
protezione dei dati. 6. Il procuratore europeo adotta le
norme d'attuazione di cui all’articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE)
n. 45/2001. Articolo 42
Modalità per l’esercizio del
diritto di accesso 1. L'interessato può esercitare il
diritto di accesso ai dati personali in conformità del regolamento (CE)
n. 45/2001, in particolare l’articolo 13. 2. Quando il diritto di accesso è
limitato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 45/2001, la Procura europea ne informa per iscritto l’interessato
conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le
informazioni sulle motivazioni principali della limitazione possono essere
omesse qualora la loro comunicazione privi di effetto la limitazione.
L’interessato è informato almeno del fatto che il garante europeo della
protezione dei dati ha effettuato tutte le verifiche necessarie. 3. La Procura europea documenta i
motivi per cui ha omesso di comunicare le motivazioni principali su cui si basa
la limitazione di cui al paragrafo 2. 4. Quando, in applicazione degli
articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della
protezione dei dati verifica la liceità del trattamento presso la Procura
europea, quanto meno informa l’interessato di aver effettuato tutte le
verifiche necessarie. Articolo 43
Diritto di rettifica,
cancellazione e limitazione di trattamento 1. Se i dati personali trattati dalla Procura
europea devono essere rettificati, cancellati o sottoposti a limitazione di
trattamento a norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001,
la Procura europea provvede alla loro rettifica, cancellazione o alla
limitazione del loro trattamento. 2. Nei casi di cui all'articolo 14, 15
o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, tutti i destinatari dei dati sono
informati senza indugio in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE)
n. 45/2001. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione
o limitazione di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente
alle norme loro applicabili. 3. Senza indebito ritardo e in ogni
caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, la Procura europea informa
per iscritto l’interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati,
cancellati o sottoposti a limitazione di trattamento. 4. La Procura europea informa per
iscritto l’interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o
limitazione di trattamento e delle possibilità di proporre reclamo al garante
europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale. Articolo 44
Responsabilità in materia di
protezione dei dati 1. La Procura europea tratta i dati
personali in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o
i sistemi da cui sono stati ottenuti. 2. La responsabilità del rispetto del
regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe alla
Procura europea. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati
personali incombe, per i dati personali forniti alla Procura europea, al
fornitore e, per i dati personali forniti dalla Procura europea a Stati membri,
organismi dell’Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, alla
Procura europea. 3. Fatte salve altre disposizioni del
presente regolamento, la Procura europea è responsabile di tutti i dati da essa
trattati. Articolo 45
Cooperazione tra il garante
europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali 1. Il garante europeo della protezione
dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali
riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in
particolare se esso o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli
differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente
illeciti nell’uso dei canali della Procura europea per lo scambio di
informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di
controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il
garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali,
ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni
pertinenti, assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e
ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente
regolamento, studiare problemi inerenti all’esercizio di un controllo
indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono,
elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e
promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di
protezione dei dati. 3. Le autorità di controllo nazionali e
il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al
presente articolo a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la
gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei
dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi
di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Articolo 46
Diritto di proporre reclamo
al garante europeo della protezione dei dati 1. Se il reclamo presentato
dall'interessato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001
riguarda una decisione di cui all’articolo 43, il garante europeo della
protezione dei dati consulta l’autorità di controllo nazionale o l’autorità
giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello
Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della
protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di
qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l’autorità di
controllo nazionale o l’autorità giudiziaria competente. 2. Se il reclamo riguarda il
trattamento di dati forniti alla Procura europea da organismi dell’Unione,
paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo
della protezione dei dati si accerta che la Procura europea abbia effettuato le
opportune verifiche. Articolo 47
Responsabilità in caso di
trattamento di dati non autorizzato o scorretto 1. La Procura europea è responsabile
dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei
dati conformemente all'articolo 340 del trattato. 2. Le denunce nei confronti della
Procura europea nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono
presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del
trattato. CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE Sezione 1
DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 48
Attori finanziari 1. Il procuratore europeo è competente
a decidere sulle questioni finanziarie e di bilancio. 2. Il sostituto designato dal
procuratore europeo a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, è responsabile
dell’esecuzione del bilancio della Procura europea in veste di ordinatore. Articolo 49
Bilancio 1. Tutte le entrate e le spese della
Procura europea sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario,
che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio della Procura
europea. 2. Le entrate e le spese iscritte nel
bilancio della Procura europea devono essere in pareggio. 3. Fatte salve altre risorse, le
entrate della Procura europea comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al
bilancio generale dell’Unione europea; b) i diritti percepiti per pubblicazioni o
qualsiasi altro servizio fornito dalla Procura europea. 4. Le spese della Procura europea
comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di
infrastruttura e le spese di esercizio. 5. Quando i procuratori europei
delegati agiscono nell’ambito dei compiti della Procura europea, le spese
pertinenti per tali attività sono considerate spese operative. Articolo 50
Stesura del bilancio 1. Ogni anno il sostituto del
procuratore europeo di cui all'articolo 48 predispone un progetto di stato di
previsione delle entrate e delle spese della Procura europea per l’esercizio
finanziario successivo. Sulla base di tale progetto, il procuratore europeo
prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della
Procura europea per l’esercizio finanziario successivo. 2. Il progetto di stato di previsione
provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea è trasmesso alla
Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo il procuratore
europeo invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include
un progetto di tabella dell’organico. 3. La Commissione trasmette al
Parlamento europeo e al Consiglio ("l’autorità di bilancio") lo stato
di previsione con il progetto di bilancio generale dell’Unione europea. 4. Sulla base di tale stato di
previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale
dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella
dell’organico nonché l’importo del contributo da iscrivere al bilancio
generale, che sottopone all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e
314 del trattato. 5. L’autorità di bilancio autorizza gli
stanziamenti a titolo del contributo destinato alla Procura europea. 6. L’autorità di bilancio adotta la
tabella dell’organico della Procura europea. 7. Il procuratore europeo adotta il
bilancio della Procura europea. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva
del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli
opportuni adeguamenti. 8. Per qualsiasi progetto di natura
immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio,
la Procura europea informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio in
conformità delle disposizioni dell’articolo 203 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012. 9. Salvo in casi di forza maggiore, il
Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro
quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, in
conformità dell’articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il
progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di
quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino
una decisione contraria alla proposta entro tale periodo. Se durante tale
periodo di quattro settimane il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano
obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due
settimane. Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione
contraria al progetto immobiliare, la Procura europea ritira la proposta e può
presentarne una nuova. 10. La Procura europea può finanziare un
progetto di acquisto immobiliare mediante un prestito previa approvazione
dell’autorità di bilancio ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 8, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 51
Esecuzione del bilancio 1. Il sostituto del procuratore europeo
di cui all'articolo 48 agisce in qualità di ordinatore della Procura europea ed
esegue il bilancio della Procura europea, sotto la propria responsabilità ed
entro i limiti autorizzati nel bilancio. 2. Il sostituto del procuratore europeo
di cui all’articolo 48 trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni
rilevanti in relazione ai risultati delle procedure di valutazione. Articolo 52
Rendicontazione e discarico 1. Il contabile di Eurojust funge da
contabile della Procura europea ai fini dell’esecuzione del bilancio di
quest'ultima. Sono prese le disposizioni necessarie per evitare eventuali
conflitti di interesse. 2. Entro il 1º marzo successivo alla
chiusura dell’esercizio, il contabile della Procura europea comunica i conti
provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. 3. Entro il 31 marzo dell’esercizio
successivo, la Procura europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e
alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio. 4. Entro il 31 marzo successivo alla
chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte
dei conti i conti provvisori della Procura europea consolidati con i conti
della Commissione. 5. Ai sensi dell’articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti
formula, entro il 1º giugno che segue l’esercizio chiuso, le sue osservazioni
sui conti provvisori della Procura europea. 6. Al ricevimento delle osservazioni
formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori della Procura europea ai
sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il
contabile della Procura europea stabilisce i conti definitivi della Procura
europea sotto la sua responsabilità. 7. Entro il 1º luglio che segue
l’esercizio chiuso, il contabile della Procura europea trasmette i conti
definitivi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte
dei conti. 8. I conti definitivi della Procura
europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il
15 novembre che segue l’esercizio chiuso. 9 Il sostituto del procuratore europeo
di cui all’articolo 48 invia alla Corte dei conti una risposta alle sue
osservazioni entro il 30 settembre che segue l’esercizio chiuso. Le risposte
della Procura europea sono inviate contestualmente alla Commissione. 10. Il sostituto del procuratore europeo
di cui all’articolo 48 presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello
stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom)
n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento
della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto. 11. Il Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà
discarico al sostituto del procuratore europeo di cui all’articolo 48, entro il
15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N. Articolo 53
Regole finanziarie Le regole finanziarie applicabili alla Procura
europea sono adottate dal procuratore europeo in conformità del [regolamento
(CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che
reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce
il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee], previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [regolamento
(CE, Euratom) n. 2343/2002] solo per esigenze specifiche di
funzionamento della Procura europea e previo accordo della Commissione. Sezione 2
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE Articolo 54
Disposizioni generali 1. Salvo altrimenti stabilito nella
presente sezione, al procuratore europeo, ai sostituti e al personale della
Procura europea si applicano lo statuto dei funzionari[9], il regime
applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle
istituzioni dell’Unione europea per l’applicazione di detto statuto e di detto
regime. 2. In relazione al personale della
Procura europea, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina
dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti per la
conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal procuratore
europeo. 3. Il procuratore europeo adotta
adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime
applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 dello statuto dei
funzionari. Il procuratore europeo adotta altresì la programmazione delle
risorse di personale nell’ambito del documento di programmazione. 4. Alla Procura europea e al suo
personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
europea. 5. I procuratori europei delegati sono
assunti come consiglieri speciali ai sensi degli articoli 5, 123 e
124 del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti
agevolano l’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi
del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che
possa incidere negativamente sulla loro carriera e sul loro status nei sistemi
giudiziari nazionali. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i
procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per
l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano
che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Articolo 55
Esperti nazionali distaccati
e altro personale 1. La Procura europea può avvalersi di
esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla medesima.
Nell’esercizio dei compiti relativi alle funzioni della Procura europea gli
esperti nazionali distaccati sono soggetti all’autorità del procuratore
europeo. 2. Il procuratore europeo adotta una
decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali
presso la Procura europea e le ulteriori disposizioni di attuazione
eventualmente necessarie. CAPO VIII
RELAZIONI CON I PARTNER Sezione 1
DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 56
Disposizioni comuni 1. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti, la Procura europea può instaurare e mantenere relazioni di
cooperazione con gli organismi e le agenzie dell’Unione, conformemente ai loro
obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi, le organizzazioni
internazionali e l’organizzazione internazionale di polizia criminale
(Interpol). 2. Se utile allo svolgimento dei suoi
compiti, la Procura europea può, ai sensi dell'articolo 61, scambiare
direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi
i dati personali. 3. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 3, la
Procura europea può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali
e trattarli, conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001. 4. La Procura europea trasferisce i
dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e a Interpol solo
se necessario per prevenire e combattere i reati di sua competenza e
conformemente al presente regolamento. 5. Sono vietati i trasferimenti
successivi a terzi di dati personali pervenuti alla Procura europea da Stati
membri, organismi o agenzie dell’Unione, paesi terzi, organizzazioni
internazionali o da Interpol, salvo esplicito consenso della Procura europea
alla luce delle circostanze del caso, per una finalità specifica che non sia
incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati. SEZIONE 2
RELAZIONI CON I PARTNER Articolo 57
Relazioni con Eurojust 1. La Procura europea instaura e
mantiene relazioni privilegiate con Eurojust, basate su una stretta
cooperazione e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e
di gestione come specificato in appresso. 2. Sul fronte operativo, la Procura
europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri
o complessi: a) condividendo informazioni, anche
personali, riguardanti le indagini, in particolare qualora rivelino elementi
che possono esulare dalla competenza materiale o territoriale della Procura
europea; b) chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi
membri nazionali competenti di partecipare al coordinamento di specifici atti
di indagine riguardanti specifici aspetti che possono esulare dalla competenza
materiale o territoriale della Procura europea; c) chiedendo a Eurojust di agevolare
l’accordo tra la Procura europea e lo Stato o gli Stati membri interessati in
materia di competenza accessoria a norma dell’articolo 13, fatta salva
l'eventuale decisione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato,
competente a decidere al riguardo; d) chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi
membri nazionali competenti di usare dei poteri conferiti loro dal diritto
dell'Unione o dal diritto nazionale in relazione a specifici atti di indagine
che possono esulare dalla competenza materiale o territoriale della Procura
europea; e) condividendo con Eurojust o con il suo o
i suoi membri nazionali competenti informazioni sulle decisioni di cui agli
articoli 27, 28 e 29, prima che queste siano presentate al procuratore europeo,
in caso di ripercussioni sulle competenze di Eurojust e ove opportuno vista la
precedente partecipazione di Eurojust al caso; f) chiedendo a Eurojust o al suo o ai suoi
membri nazionali competenti di prestare sostegno alla trasmissione ed
esecuzione delle decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati
che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all’istituzione della
Procura europea, o nei paesi terzi. 3. La Procura europea ha accesso a un
meccanismo di controllo incrociato automatico dei dati inseriti nel sistema
automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una
corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli
inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia
a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i
dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati trasmessi da un terzo,
Eurojust informa della concordanza solo il terzo, previo consenso della Procura
europea. 4. La cooperazione instaurata a norma
del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati
così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti.
Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra
nel mandato dell’organismo che riceve i dati e previa autorizzazione
dell’organismo che li ha forniti. 5. La Procura europea designa i membri
del personale autorizzati ad accedere ai risultati del meccanismo di controllo
incrociato e ne informa Eurojust. 6. La Procura europea si avvale del
sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. Le modalità sono regolate
da un accordo. Eurojust fornisce alla Procura europea i seguenti servizi: a) il sostegno tecnico per la preparazione
del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione
annuale e pluriennale e del piano di gestione; b) il sostegno tecnico per l'assunzione del
personale e la gestione delle carriere; c) i servizi di sicurezza; d) i servizi di tecnologia
dell'informazione; e) i servizi di gestione finanziaria, contabilità
e audit; f) qualunque altro servizio di interesse
comune. Articolo 58
Relazioni con le istituzioni,
le agenzie e altri organismi dell’Unione 1. La Procura europea sviluppa
relazioni privilegiate con Europol. 2. La cooperazione instaurata a norma
del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati
così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti.
Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra
nel mandato dell’organismo che riceve i dati e previa autorizzazione
dell’organismo che li ha forniti. 3. La Procura europea coopera con la
Commissione, compreso l’OLAF, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo
325, paragrafo 3, del trattato. A tal fine concludono un accordo che fissa le
modalità di cooperazione. 4. La Procura europea instaura e
mantiene relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell’Unione. Articolo 59
Relazioni con le autorità di
paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1. La Procura europea può stipulare
accordi di lavoro con le entità di cui all'articolo 56, paragrafo 1. Detti
accordi di lavoro possono riguardare, in particolare, lo scambio di
informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso la
Procura europea. 2. La Procura europea può designare, di
concerto con le autorità competenti, punti di contatto nei paesi terzi al fine
di facilitare la cooperazione. 3. In virtù dell’articolo 218 del
trattato, la Commissione europea può presentare al Consiglio proposte per
negoziare accordi con uno o più paesi terzi riguardanti la cooperazione tra la
Procura europea e le autorità competenti di tali paesi terzi in materia di
assistenza giudiziaria penale e di estradizione nei casi di competenza della
Procura europea. 4. Per quanto riguarda i reati
rientranti nella competenza materiale della Procura europea, gli Stati membri
riconoscono nella Procura europea l'autorità competente ad attuare gli accordi
internazionali in materia di assistenza giudiziaria penale e di estradizione,
oppure, se necessario, modificano tali accordi internazionali affinché la
Procura europea possa esercitare le sue funzioni in virtù di questi ultimi
dacché avrà assunto i suoi compiti conformemente all’articolo 75, paragrafo 2. SEZIONE 3
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI Articolo 60
Trasferimento di dati
personali agli organismi e alle agenzie dell’Unione Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai
sensi del presente regolamento, la Procura europea può trasferire direttamente i
dati personali agli organismi e alle agenzie dell’Unione se necessario allo
svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell’organismo o dell'agenzia
dell’Unione destinatario. Articolo 61
Trasferimento dei dati
personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali 1. Se necessario allo svolgimento dei
suoi compiti, la Procura europea può trasferire i dati personali a un’autorità
di un paese terzo, un’organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di: a) una decisione della Commissione adottata
ai sensi [degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio] che sancisce che il paese terzo o l’organizzazione
internazionale, o un settore di trattamento all’interno del paese terzo o
dell’organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione
adeguato (decisione di adeguatezza), oppure b) un accordo internazionale concluso tra
l’Unione europea e il paese terzo o l’organizzazione internazionale ai sensi
dell’articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo
alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone. In tal caso il trasferimento non necessita di
ulteriori autorizzazioni. La Procura europea può concludere accordi di
lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza. 2. In deroga al paragrafo 1, la Procura
europea può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai
paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se: a) il trasferimento dei dati è assolutamente
necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione, inclusi i
suoi interessi finanziari, nell’ambito degli obiettivi della Procura europea; b) il trasferimento dei dati è assolutamente
necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a
reati terroristici; c) il trasferimento è altrimenti necessario
o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal
diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in
sede giudiziaria, oppure d) il trasferimento è necessario per
salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo. 3. Inoltre il procuratore europeo, di
concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un
complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto
dell’esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non
superiore a un anno e rinnovabile. 4. Il garante europeo della protezione
dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 3. 5. La Procura europea può trasferire
dati personali amministrativi conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE)
n. 45/2001. CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 62
Status giuridico e condizioni
operative 1. In ciascuno degli Stati membri, la
Procura europea ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare e
alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2. Le necessarie disposizioni relative
all’insediamento della Procura europea nello Stato membro ospitante e alle
strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche
applicabili in tale paese al procuratore europeo, ai suoi sostituti, al
personale e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso
tra la Procura europea e lo Stato membro ospitante entro [2 anni dall’entrata
in vigore del presente regolamento]. 3. Lo Stato membro ospitante garantisce
le migliori condizioni possibili per il funzionamento della Procura europea,
offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati
collegamenti di trasporto. Articolo 63
Regime linguistico 1. Ali atti di cui agli articoli 7 e 72
si applica il regolamento n. 1 del Consiglio[10]. 2. I servizi di traduzione necessari
per il funzionamento della Procura europea sono forniti dal Centro di
traduzione degli organismi dell’Unione europea. Articolo 64
Riservatezza 1. Il procuratore europeo, i sostituti
e il personale, i procuratori europei delegati e il personale nazionale hanno
l’obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono
venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. 2. L'obbligo della riservatezza si
applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con la
Procura europea. 3. L'obbligo della riservatezza permane
anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o
dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. L’obbligo della riservatezza si
applica a tutte le informazioni ricevute dalla Procura europea, a meno che tali
informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 5. I membri e il personale del garante
europeo della protezione dei dati hanno l’obbligo della riservatezza rispetto a
qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle
loro funzioni. Articolo 65
Trasparenza 1. Ai documenti attinenti ai compiti
amministrativi della Procura europea si applica il regolamento (CE)
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Il procuratore europeo adotta, entro
sei mesi dalla data del suo insediamento, le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate dalla Procura
europea ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono
costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia dell’Unione europea, alle condizioni di cui,
rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Articolo 66
OLAF e Corte dei conti
europea 1. Per facilitare la lotta contro la
frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], la Procura europea, entro sei mesi da quando diventa operativa,
aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle
indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le
opportune disposizioni applicabili a tutto il personale della Procura europea
utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo. 2. La Corte dei conti europea ha la
facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul
posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che
hanno ottenuto fondi dell’Unione dalla Procura europea. 3. L’OLAF può svolgere indagini,
compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e
procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[12], per
accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione
in relazione a spese finanziate dalla Procura europea. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3,
gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e
Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di
sovvenzione della Procura europea contengono disposizioni che abilitano
espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali audit e
indagini in base alle rispettive competenze. Articolo 67
Norme di sicurezza in materia
di protezione delle informazioni classificate La Procura europea applica i principi di
sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza per la protezione delle
informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate,
di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della
Commissione[13].
Tali norme contengono, tra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al
trattamento e all’archiviazione di tali informazioni. Articolo 68
Indagini amministrative Le attività amministrative della Procura
europea sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi
dell’articolo 228 del trattato. Articolo 69
Regime generale di
responsabilità 1. La responsabilità contrattuale della
Procura europea è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2. La Corte di giustizia dell'Unione
europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenute in un contratto concluso dalla Procura europea. 3. In materia di responsabilità
extracontrattuale, la Procura europea risarcisce, secondo i principi generali
comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una
responsabilità ai sensi dell’articolo 47, i danni causati dal procuratore
europeo o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in
cui possano essere imputati ad essi. 4. Il paragrafo 3 si applica anche ai
danni per colpa di un procuratore europeo delegato nell’esercizio delle sue
funzioni. 5. La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al
risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 6. Gli organi giurisdizionali degli
Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la
responsabilità della Procura europea di cui al presente articolo sono determinati
con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001[14] 7. La responsabilità individuale del
personale della Procura europea nei confronti della Procura europea è regolata
dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile. Articolo 70
Relazioni 1. La Procura europea pubblica una
relazione annuale sulle sue attività generali. Essa trasmette tale relazione al
Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nonché al Consiglio e alla
Commissione. 2. Una volta all’anno il procuratore
europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere conto
delle attività generali della Procura europea, tenendo conto dell’obbligo del
segreto e della riservatezza. Su richiesta, compare inoltre dinanzi alla
Commissione. 3. I parlamenti nazionali possono
invitare il procuratore europeo o i procuratori europei delegati a partecipare
a uno scambio di opinioni sulle attività generali della Procura europea. CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 71
Disposizioni transitorie 1. Prima di esercitare i suoi compiti,
il procuratore europeo prende tutte le misure necessarie per costituire la
Procura europea. 2. Fatto salvo l’articolo 9, la prima
nomina di due sostituti del procuratore europeo, scelti a sorte, è effettuata
per un periodo di sei anni. 3. Gli Stati membri mantengono le rispettive
competenze fino alla data in cui la Procura europea è costituita e assume i
suoi compiti in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2. La Procura europea
esercita le sue funzioni per i reati di sua competenza commessi dopo tale data.
La Procura europea può altresì esercitare le sue funzioni per i reati di sua
competenza commessi prima di tale data se nessuna autorità nazionale competente
ha avviato le indagini o l’azione penale. Articolo 72
Norme amministrative e
documenti di programmazione Il procuratore europeo: a) adotta ogni anno il documento di
programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale della Procura
europea; b) adotta una strategia antifrode,
proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle
misure da attuare; c) adotta norme per la prevenzione e la
gestione dei conflitti di interesse in relazione ai procuratori europei
delegati; d) adotta le norme che regolano lo
status, i criteri di rendimento, i diritti e gli obblighi dei sostituti e dei
procuratori europei delegati, nonché la rotazione dei procuratori europei
delegati al fine dell’applicazione dell’articolo 7; e) adotta le norme relative ai
compromessi di cui all’articolo 29 e al calcolo degli importi delle pene
pecuniarie; f) adotta le norme sulle modalità di riscontro
alle persone o entità che hanno fornito informazioni alla Procura europea; g) adottare norme dettagliate per
l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle sue attività; h) adotta le norme di attuazione di cui
all'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 73
Comunicazioni Ciascuno Stato membro designa le autorità
competenti ai fini dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 13,
paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 26, paragrafo 4. Le
informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica,
sono notificate contemporaneamente al procuratore europeo, al Consiglio e alla
Commissione. Articolo 74
Clausola di revisione 1. Entro [cinque anni dalla data di
applicazione del presente regolamento] la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’attuazione
del presente regolamento, eventualmente accompagnata da proposte legislative.
La relazione contiene le conclusioni sulla fattibilità e sull’opportunità di
estendere le attribuzioni della Procura europea ad altri reati, conformemente
all’articolo 86, paragrafo 4, del trattato. 2. La Commissione presenta proposte
legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che siano necessarie
norme più dettagliate per la costituzione della Procura europea, per le sue
funzioni o la procedura applicabile alle sue attività, la. Essa può
raccomandare al Consiglio europeo di estendere le attribuzioni della Procura
europea, conformemente all’articolo 86, paragrafo 4, del trattato. Articolo 75
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. 2. La Procura europea assume i compiti
di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una
data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del
procuratore europeo una volta costituita la Procura europea. La decisione della
Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente Allegato Categorie di dati personali 1. a) cognome, cognome da nubile,
nome ed eventuale alias o pseudonimo; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) luogo di residenza, professione e luogo
di soggiorno della persona interessata; f) codici di previdenza sociale, patenti di
guida, documenti d’identità e dati del passaporto, numero di identificazione
doganale e numero identificativo fiscale; g) informazioni riguardanti le persone
giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate
o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale; h) conti bancari e conti presso altri
istituti finanziari; i) descrizione e natura dei fatti
contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di
sviluppo delle indagini; j) fatti che fanno presumere l'estensione
internazionale del caso; k) informazioni relative alla presunta
appartenenza ad un'organizzazione criminale; l) numeri di telefono, indirizzi di posta
elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all’ubicazione, nonché
dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente; m) dati relativi all’immatricolazione dei
veicoli; n) profili DNA ottenuti a partire dalla
parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali; 2. a) cognome, cognome da nubile,
nome ed eventuale alias o pseudonimo; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) sesso; e) luogo di residenza, professione e luogo
di soggiorno della persona interessata; f) descrizione e natura dei fatti che
riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro
qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura
europea 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB Settore:
Giustizia Attività:
titolo 33 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria X La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Contribuire
a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lo
sviluppo dello spazio di giustizia e accrescere la fiducia delle imprese e dei
cittadini dell’Unione nelle sue istituzioni, nel rispetto di tutti i diritti
fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate Obiettivo specifico 2: Migliorare la
cooperazione giudiziaria in materia penale e pertanto contribuire alla
creazione di un autentico spazio europeo di giustizia (parte
dell'obiettivo generale 2: Rafforzare la fiducia nello spazio giudiziario
europeo) Attività ABM/ABB interessate 33
03: Giustizia in materia penale e civile 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. L’istituzione
della Procura europea dovrebbe rafforzare la tutela degli interessi finanziari
dell’Unione, incrementando il numero delle azioni penali intentate contro gli
autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e quindi delle
condanne e del recupero dei fondi ottenuti illegalmente, con un conseguente
potenziamento dell'effetto dissuasivo. Inoltre, l'indipendenza della Procura
europea garantirà che le indagini e le azioni penali siano svolte senza
influenza diretta delle autorità nazionali. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa. Aumento
del numero e della percentuale di indagini e azioni penali andate a buon fine. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità nel breve e lungo
termine Premesso
che l’obbligo di tutelare il bilancio dell’Unione incombe tanto all’Unione
quanto agli Stati membri, di fatto l’Unione ha un controllo ridotto sulle spese
degli Stati membri e praticamente nessun potere di intervento in caso di
distrazione a fini illeciti dei fondi dell’UE. La stragrande maggioranza del
bilancio dell’Unione è gestita dalle autorità nazionali (che ad esempio aggiudicano
gli appalti pubblici o concedono le sovvenzioni finanziate dal bilancio UE) e
le indagini e azioni penali per i reati a danno del bilancio dell’Unione sono
di competenza degli Stati membri. Le indagini penali su frodi e altri reati a
danno del bilancio dell’UE sono spesso ostacolate dalle divergenze normative
nazionali e dalla disomogeneità degli sforzi di contrasto degli Stati
membri. Le autorità di contrasto, i pubblici ministeri e i giudici degli Stati
membri decidono se ed eventualmente come intervenire a tutela del bilancio
dell'Unione in base alle priorità della politica penale nazionale e in
conformità delle competenze e norme procedurali penali nazionali. Di
conseguenza, il livello di tutela degli interessi finanziari dell’Unione
varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. Il fatto che il tasso
delle azioni penali condotte a buon fine contro i reati a danno del bilancio
dell’UE diverga considerevolmente all'interno dell'Unione (oscillando tra il
19% e il 91%[15])
denota una lacuna nell’attuale meccanismo di tutela e richiede misure
correttive. 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea Il
valore aggiunto della Procura europea risiede principalmente nell'aumento
del numero di azioni penali contro i reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione. Con
l'istituzione della Procura europea migliorerà l’uso delle risorse e dello
scambio di informazioni necessarie per condurre con successo le indagini e
l'azione penale, il che a sua volta rafforzerà l'azione generale di contrasto
contro tali reati e aumenterà l’effetto preventivo (dissuasivo) che
scoraggerà i potenziali criminali. La Procura europea potrà mettere in comune
le risorse investigative e giudiziarie necessarie per un determinato caso,
migliorando così l’efficienza dell’attività di contrasto a livello europeo e
nazionale. La
Procura europea dirigerà le indagini e le azioni penali negli Stati membri,
ne garantirà l'efficace coordinamento e sormonterà le difficoltà legate
alla diversità degli ordinamenti giuridici applicabili. Il sistema attuale,
in cui solo gli Stati membri, assistiti da Eurojust e Europol, sono competenti
per svolgere le indagini e azioni penali, non è abbastanza efficiente per
contrastare il numero elevato di reati e il danno che ne consegue. Fare
in modo che le limitate risorse finanziarie dell’Unione siano usate
nell'interesse superiore del cittadino europeo e siano tutelate meglio contro
la frode è indispensabile anche per garantire la legittimità delle spese
e la fiducia dei cittadini nell’Unione. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe A livello
nazionale spesso tra le autorità responsabili del monitoraggio e del
controllo, quelle preposte alle indagini amministrative e le autorità di
contrasto vi è un insufficiente scambio di informazioni sui presunti reati
riguardanti finanziamenti europei. Ciò è in parte dovuto alle carenze del
quadro procedurale descritte sopra, che impediscono alle autorità giudiziarie,
amministrative, doganali e fiscali degli Stati membri di svolgere indagini
multidisciplinari efficienti. Gli organismi che gestiscono e controllano
l’erogazione dei fondi dell'UE talvolta si concentrano solo sul recupero del
denaro mediante procedure civili e amministrative, persino in presenza di
fondati sospetti di reato. Ne può quindi conseguire che l'azione penale - e con
essa l'effetto dissuasivo e la prevenzione generale - sia trascurata. Le
indagini e l'azione penale contro i reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione non sono efficaci anche perché le autorità giudiziarie e di polizia
non sempre trasmettono le informazioni sui reati ai loro omologhi degli altri
Stati membri o a Eurojust ed Europol. Per
di più, le forme tradizionali di cooperazione internazionale (richieste di
assistenza giudiziaria e squadre investigative comuni) spesso non funzionano
sufficientemente bene da consentire un efficace svolgimento delle indagini e dell'azione
penale per tali reati, nonostante gli sforzi di organismi europei come Eurojust
ed Europol. Le risposte alle richieste di assistenza giudiziaria sono troppo
lente e le autorità giudiziarie hanno difficoltà pratiche a contattare e
collaborare con i colleghi all’estero per motivi linguistici e a causa delle
differenze tra gli ordinamenti giuridici. In alcuni Stati, la lentezza e
l'inefficacia della cooperazione internazionale hanno reso impossibile la
prosecuzione di molti casi per decadenza dei termini. A ciò si aggiunga la
particolare complessità dei casi riguardanti gli interessi finanziari
dell’Unione. Per
quanto riguarda la cooperazione a livello dell’Unione, sono state
segnalate esperienze eterogenee in materia di cooperazione con Eurojust ed
Europol e tra gli Stati membri e l’OLAF. Eurojust ed Europol non sempre
ricevono le informazioni di cui hanno bisogno per poter assistere gli Stati
membri. L’OLAF sostiene gli Stati membri prestando l'assistenza tecnica e
operativa di cui all’articolo 7 del secondo protocollo della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Le sue
indagini però sono soggette a condizioni specifiche, segnatamente per quanto
riguarda la trasmissione delle informazioni alle autorità giudiziarie
nazionali, compreso il rispetto delle norme applicabili in materia di
protezione dei dati. Per questo motivo la cooperazione con l’OLAF è stata
talvolta criticata, in particolare per i tempi lunghi di cui l’OLAF può avere
bisogno per condividere le informazioni con i pubblici ministeri nazionali. Alcuni
Stati membri, inoltre, limitano la cooperazione con organismi non giudiziari
come l’OLAF, in applicazione delle norme sul segreto giudiziario. Dalle
statistiche annuali dell’OLAF risulta che i casi trasferiti alle autorità
giudiziarie e di polizia nazionali non sono oggetto di azioni penali della
stessa efficacia ed efficienza nei vari Stati membri. Nella sua undicesima
relazione operativa, l’OLAF ha analizzato il seguito giudiziario dato dagli
Stati membri su 12 anni ed è giunto alla conclusione che la capacità degli
Stati membri di concludere le indagini e le azioni penali relative a reati a
danno del bilancio dell’UE con condanne ed entro un termine ragionevole varia
notevolmente. Il fatto che il tasso medio dell'azione penale è inferiore al 50%
dimostra che vi sono serie difficoltà nel raggiungere l'efficacia globale delle
indagini e dell'azione penale in tutti gli Stati membri. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Proposta di direttiva per la lotta antifrode Gli
attuali strumenti dell’Unione a tutela dei suoi interessi finanziari
comprendono le indagini amministrative, i controlli e gli audit, nonché
l’azione legislativa, inclusa la proposta della Commissione di direttiva
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione mediante il diritto penale, ma non affrontano le lacune riscontrate
in merito all'indagine e al perseguimento dei reati che ledono gli interessi
finanziari dell’UE. Eurojust Eurojust
può solo coordinare e promuovere indagini e azioni penali e prestare sostegno
nello scambio di informazioni. Se uno Stato membro rifiuta di indagare o
perseguire un caso, Eurojust non può obbligarlo in tal senso. I membri
nazionali di Eurojust spesso non hanno i poteri necessari per garantire che
venga dato un seguito efficace negli Stati membri e in genere si astengono anche
dall’usare i poteri conferiti loro dal diritto nazionale: la maggior parte
delle decisioni su tali tipi di questioni è presa tramite consenso. La
proposta relativa all’istituzione della Procura europea è accompagnata da una
proposta di riforma di Eurojust, che allinea tale organismo alla
dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della
Commissione sulle agenzie decentrate dell'UE e stabilisce un collegamento tra
Eurojust e la Procura europea. Detta riforma potrà portare a uno scambio più
efficace di informazioni e a una migliore cooperazione tra le autorità
nazionali. Ci
sono, e continueranno ad esserci, casi di cui devono occuparsi sia la Procura
europea che Eurojust, in particolare quando gli indagati sono sospettati di un
reato a danno del bilancio dell'Unione e di altre fattispecie di reato. In
altri termini, i due organismi dovranno instaurare una intensa e costante
cooperazione. A tal fine, in entrambi i regolamenti sono state incluse alcune
disposizioni che permettono alla Procura europea di chiedere a Eurojust o ai
suoi membri nazionali di intervenire, coordinare o esercitare altrimenti i loro
poteri in un determinato caso. Inoltre
è previsto che Eurojust fornisca alla Procura europea, a costo zero, servizi di
sostegno pratico a livello amministrativo, con personale, risorse finanziarie e
strumenti informatici. Tale approccio permette notevoli sinergie. Ad esempio,
la Procura europea potrà avvalersi, per le proprie operazioni,
dell’infrastruttura informatica di Eurojust, in particolare del suo sistema
automatico di gestione dei fascicoli e del suo indice e degli archivi di lavoro
temporanei. Un apposito accordo tra la Procura europea e Eurojust fisserà le
modalità esatte di questa cooperazione. OLAF Attualmente
l’OLAF svolge indagini amministrative a tutela degli interessi finanziari
dell’UE. L’OLAF dispone di personale specializzato con una notevole esperienza
nella cooperazione con le autorità nazionali in materia penale. Molti membri
del personale dell’OLAF hanno trascorso molti anni al servizio delle rispettive
amministrazioni giudiziarie e di polizia nazionali (polizia, autorità doganali,
procure). Una
parte delle risorse dell’OLAF sarà quindi usata per la Procura europea, tenuto
conto della sua esperienza nello svolgimento di indagini amministrative e
dell’obiettivo di evitare una sovrapposizione tra le indagini amministrative e
quelle penali. Un altro aspetto importante è l'uso delle reti che l’OLAF ha
sviluppato nel corso degli anni nel settore delle indagini antifrode. Infine, l’OLAF contribuirà al funzionamento della Procura
europea prestando sostegno specifico alle analisi di polizia scientifica e
sostegno tecnico e operativo ai fini delle indagini e della raccolta delle
prove nei casi di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Una
proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle
indagini svolte dall’OLAF (riforma dell’OLAF) è in fase di negoziato interistituzionale.
Tale proposta migliora lo scambio di informazioni tra l’OLAF e le istituzioni,
gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché con gli Stati membri, e prevede
una migliore governance dell’OLAF e una serie di garanzie procedurali per le persone
oggetto di indagine; essa però non attribuisce all’OLAF strumenti d’azione
aggiuntivi, in particolare poteri d’indagine penale. Europol Europol
si limita a fornire intelligence e supporto alle attività di contrasto
nazionali. Non può garantire che gli Stati membri diano seguito alle sue
analisi né dirigere le indagini nazionali. I suoi poteri sono limitati anche
dal TFUE. A norma dell’articolo 88 del TFUE Europol non può svolgere
autonomamente indagini sui reati, e deve condurre qualsiasi azione operativa in
collegamento e di concerto con le autorità di contrasto nazionali. Sebbene
siano indiscutibilmente importanti, le sue funzioni di supporto non possono
sostituire il potere di indagare in modo autonomo sui reati. Nel
marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento
concernente Europol, che mira ad allinearne le competenze al TFUE e a farne
una piattaforma per lo scambio di informazioni, assegnandogli inoltre nuove
responsabilità in materia di formazione. La proposta non contempla il potere di
svolgere indagini di polizia né di polizia giudiziaria nel settore della tutela
degli interessi finanziari dell’UE. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA X Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al
2023, –
seguìto da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste Gestione diretta a
opera della Commissione –
a opera dei suoi servizi, compreso il personale
delle delegazioni dell'Unione; –
a opera delle agenzie esecutive. ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri X Gestione indiretta con
delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati; –
¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); –
¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti; –
X gli organismi di cui agli articoli 208 e 209
del regolamento finanziario; –
¨ organismi di diritto pubblico; –
¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio
pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati
dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano
sufficienti garanzie finanziarie; –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC
a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base. – Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Procura europea pubblica una relazione annuale sulle sue attività. Una volta
all’anno il procuratore europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al
Consiglio per rendere conto dei risultati e delle priorità delle indagini e
delle azioni penali promosse dalla Procura europea, tenendo conto dell’obbligo
del segreto e della riservatezza. Il
procuratore europeo o i procuratori europei delegati possono anche essere
invitati a trasmettere informazioni ai parlamenti nazionali. Inoltre,
entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento che istituisce la
Procura europea, la Commissione europea valuta l'attuazione del regolamento,
compresa la fattibilità e l’opportunità di estendere le attribuzioni della
Procura europea ad altri reati ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 4, del
TFUE. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Le
misure investigative e di esercizio dell'azione penale, tra cui il ricorso alla
polizia giudiziaria, sono attività sensibili che si ripercuotono parzialmente
sui diritti umani e che pertanto possono dare luogo a richieste di
risarcimento. Il
trattamento dei dati personali nel corso delle indagini può inoltre comportare
richieste di risarcimento per trattamento illecito. 2.2.2. Informazioni riguardanti il
sistema di controllo interno istituito In
base alla procedura di discarico ordinaria la Procura europea ha
l’obbligo, tra l’altro: –
di trasmettere i conti provvisori al contabile
della Commissione e alla Corte dei conti; –
di trasmettere i conti definitivi al Parlamento
europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; –
di presentare al Parlamento europeo, su richiesta,
tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di
discarico per l'esercizio in oggetto. Inoltre,
per quanto riguarda la lotta contro la frode e gli audit della Corte dei
conti europea, una volta che la Procura europea sarà operativa: –
la Procura europea dovrà aderire all’accordo
interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini interne svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotterà le opportune
disposizioni applicabili a tutto il personale della Procura europea utilizzando
i modelli riportati nell'allegato di tale accordo; –
la Corte dei conti europea avrà la facoltà di
sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto
fondi dell’Unione dalla Procura europea; –
l’OLAF potrà svolgere indagini, compresi controlli
e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite
dalla normativa UE applicabile, per accertare eventuali irregolarità lesive
degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti
finanziati dalla Procura europea; –
gli accordi di lavoro con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le
decisioni di sovvenzione della Procura europea dovranno contenere disposizioni
che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a svolgere tali
audit e indagini in base alle rispettive competenze. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Adozione
di una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei
costi e dei benefici delle misure da attuare. Adozione
di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in
relazione ai suoi membri del personale 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione..…………………...……….] || Diss./Non-diss. ([16]) || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario || || || || || || · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento finanziario 3 || 33.03.YY.YY Procura europea || DISS. || NO || NO || NO || NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese (prezzi 2013) Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza Procura europea[17] || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Titolo 1[18] || Impegni || (1) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471 Pagamenti || (2) || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471 Titolo 2[19] || Impegni || (1a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073 Pagamenti || (2a) || 0,099 || 0,194 || 0,293 || 0,487 || 1,073 Titolo 3[20] || Impegni || (3a) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572 || Pagamenti || (3b) || 1,052 || 2,455 || 3,507 || 4,558 || 11,572 TOTALE degli stanziamenti per la Procura europea || Impegni || =1+1a +3a || 2,544 || 6,793 || 10,695 || 16,084 || 36,116 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: JUST || Risorse umane || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,170 || 0,680 Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200 TOTALE DG JUST || Stanziamenti || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,220 || 0,880 Risorse umane || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,131 || 0,524 Altre spese amministrative || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,200 TOTALE OLAF || Stanziamenti || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,181 || 0,724 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 0,401 || 1,604 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720 Pagamenti || 2,945 || 7,194 || 11,096 || 16,485 || 37,720 Riduzioni per contenere i costi della rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Riduzione della rubrica 5 (OLAF) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Titolo 1[21] || Impegni || (1) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 Pagamenti || (2) || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 Titolo 2[22] || Impegni || (1a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073 Pagamenti || (2a) || -0,099 || -0,194 || -0,293 || -0,487 || -1,073 Titolo 3[23] || Impegni || (3a) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552 || Pagamenti || (3b) || -0,350 || -1,051 || -1,401 || -1,750 || -4,552 TOTALE delle riduzioni nella rubrica 5 || Impegni || =1+1a +3a || -1,842 || -5,389 || -8,589 || -13,276 || -29,096 Durante la fase di avvio qualsiasi aumento delle
risorse in termini di stanziamenti o di ETP a titolo della Procura europea è
compensato da una corrispondente diminuzione delle risorse dell’OLAF di pari
importo in termini di stanziamenti o di ETP.
Differenza, ossia costi relativi agli
appalti di servizi dei procuratori europei delegati (titolo 3) || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || Impegni || (1) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020 Pagamenti || (2) || 0,702 || 1,404 || 2,106 || 2,880 || 7,020 Si tratta dei costi di 9, 18, 27 e 36
procuratori europei delegati calcolato in ETP. Tali costi devono essere coperti dal margine
del titolo 3 o da riduzioni in altre agenzie.
3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti
[dell'organismo] –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: – Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) (prezzi 2013)
Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo || Costo medio || Numero [24] || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Totale || Costo totale || OBIETTIVO SPECIFICO 1 Tutela degli interessi finanziari - indagini || || || || || || || || || || || - Risultato || casi Numero di casi || 0,0083 || 184 || 1,526 || 491 || 4,076 || 773 || 6,417 || 1163 || 9,650 || || 21,669 || Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || || 1,526 || || 4,076 || || 6,417 || || 9,650 || || 21,669 || OBIETTIVO SPECIFICO 2 Tutela degli interessi finanziari - azioni penali || || || || || || || || || || || Risultato || casi || 0,0083 || 92 || 0,763 || 246 || 2,038 || 387 || 3,208 || 581 || 4,825 || || 10,834 || Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || || 0,763 || || 2,038 || || 3,208 || || 4,825 || || 10,834 || OBIETTIVO SPECIFICO 3 cooperazione con terzi || || || || || || || || || || || Risultato || || 0,0083 || 31 || 0,254 || 82 || 0,679 || 129 || 1,069 || 194 || 1,608 || || 3,610 || Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || || 0,254 || || 0,679 || || 1,069 || || 1,608 || || 3,610 || COSTO TOTALE || || 2,543 || || 6,793 || || 10,694 || || 16,083 || || 36,113[25] || 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane della Procura europea 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
di natura amministrativa –
X La proposta/iniziativa comporta
l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: Risorse umane || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell’organico (in unità) || 18 || 36 || 54 || 90 - di cui AD || 12 || 24 || 36 || 60 - di cui AST || 6 || 12 || 18 || 30 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || 6 || 11 || 17 || 28 - di cui agenti contrattuali || 5 || 9 || 14 || 23 - di cui esperti nazionali distaccati (END) || 1 || 2 || 3 || 5 Totale personale || 24 || 47 || 71 || 118 Mio EUR (al terzo
decimale) Spese di personale || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Posti in organico || 1,179 || 3,537 || 5,895 || 9,432 || 20,043 - di cui AD || 0,786 || 2,358 || 3,930 || 6,288 || 13,362 - di cui AST || 0,393 || 1,179 || 1,965 || 3,144 || 6,681 Personale esterno || 0,214 || 0,607 || 1,000 || 1,607 || 3,428 - di cui agenti contrattuali || 0,175 || 0,490 || 0,805 || 1,295 || 2,765 - di cui esperti nazionali distaccati (END) || 0,039 || 0,117 || 0,195 || 0,312 || 663 Totale spese di personale || 1,393 || 4,144 || 6,895 || 11,039 || 23,471
Fabbisogno stimato di risorse umane per la DG di riferimento –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di
risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) || || 33 01 01 01 Personale JUST || 1,3 || 1,3 || 1,3 || 1,3 || || 24 01 07 00 01 01 Personale OLAF || 1 || 1 || 1 || 1 || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || XX 01 04 yy || - in sede || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta) || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || TOTALE || 2,3 || 2,3 || 2,3 || 2,3 || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Funzionari e agenti temporanei || Seguito strategico e consulenza alla Procura europea, consulenza di bilancio e finanziaria alla Procura europea e pagamenti effettivi della sovvenzione, discarico e procedure di progetto di bilancio Personale esterno || Non pertinente La descrizione del calcolo dei costi per gli
ETP dovrebbe essere inserita nella sezione 3 dell'allegato. Durante la fase di avvio qualsiasi aumento delle
risorse in termini di stanziamenti o di ETP a titolo della Procura europea è
compensato da una corrispondente diminuzione delle risorse dell’OLAF di pari
importo in termini di stanziamenti o di ETP. Riduzioni delle risorse umane dell’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell’organico (in unità) || -18 || -36 || -54 || -90 - di cui AD || -12 || -24 || -36 || -60 - di cui AST || -6 || -12 || -18 || -30 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) || -6 || -11 || -17 || -28 - di cui agenti contrattuali || -5 || -9 || -14 || - 23 - di cui esperti nazionali distaccati (END) || -1 || -2 || -3 || -5 Totale personale || -24 || -47 || -71 || -118 Mio EUR (al terzo decimale) (prezzi 2013) Riduzioni delle spese di personale per l’OLAF || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale Posti in organico || -1,179 || -3,537 || -5,895 || -9,432 || -20,043 - di cui AD || -0,786 || -2,358 || -3.930 || -6,288 || -13,362 - di cui AST || -0,393 || -1,179 || -1,965 || -3,144 || -6,681 Personale esterno || -0,214 || -0,607 || -1,000 || -1,607 || -3,428 - di cui agenti contrattuali || -0,175 || -0,490 || -0,805 || -1,295 || -2,765 - di cui esperti nazionali distaccati (END) || -0,039 || -0,117 || -0,195 || -0,312 || -663 Totale spese di personale 24,0107 || -1,393 || -4,144 || -6,895 || -11,039 || -23,471 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con
il quadro finanziario pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento
di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale. La rubrica 5
dovrebbe essere ridotta per rispecchiare la diminuzione della tabella
dell’organico dell’OLAF. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
X La proposta/iniziativa non prevede
cofinanziamenti da terzi. –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || 3.3.
Incidenza prevista sulle entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle
entrate. –
X La proposta/iniziativa ha la seguente
incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
X sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Articolo XX || || pm || pm || pm || pm Per quanto riguarda
le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo
di calcolo dell'incidenza sulle entrate. Le
entrate saranno costituite dagli importi versati in sede di compromesso, da
pagarsi direttamente al bilancio dell’UE. In questa fase, non è possibile
specificare gli importi in modo attendibile. [1] Proposta
di direttiva dei Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto
penale (COM(2012) 363 final dell'11 luglio 2012) [2] Si
vedano il libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari
e sulla creazione di una procura europea (COM(2001) 715 def. dell’11 dicembre 2001)
e il rapporto sulle reazioni a tale libro verde (COM(2003) 128 def. del 19
marzo 2003). [3] Proposta
di direttiva dei Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto
penale (COM(2012) 363 final dell'11 luglio 2012). [4] GU
L 280 del 26.10.2010, pag. 1. [5] GU
L 142 dell'1.6.2012, pag. 1. [6] GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [7] Regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). [8] GU
L 348 del 24.12.2008, pag. 130. [9] Regolamento
n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei
funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica
Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962,
pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA)
n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1)
successivamente modificato. [10] GU
L 17 del 6.10.1958, pag. 385. [11] GU
L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [12] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [13] GU
L 317 del 3.12.2001, pag. 1. [14] GU
L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal
regolamento (CE) n. 1215/2012 a decorrere dal 10 gennaio 2015. [15] Relazione
annuale della Commissione "Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea — Lotta contro la frode" (COM(2012) 408 final). [16] Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non
dissociati. [17] Sono
calcolati solo il personale per le indagini e l’azione penale e i costi
corrispondenti. Le strutture di sostegno amministrativo saranno fornite da
Eurojust a costo zero. [18] È
prevista un'assunzione progressiva (10%, 20%, -30%, -40%, -50%, -75%, -100%) . [19] È
previsto che lo Stato membro ospitante fornisca un edificio e ne garantisca il
primo allestimento con attrezzature d'ufficio, strumenti informatici e
strutture di sicurezza. Sono inclusi i costi puramente strutturali e i costi
TIC per metro quadro. Nell'ipotesi che lo Stato membro ospitante non vi
provveda, questo titolo dovrà essere riveduto. [20] Questo
titolo è calcolato in base all’esperienza dell’OLAF nelle attività
investigative. Inoltre, sono inclusi i costi per gli appalti di servizi con un
massimo di 36 ETP di procuratori europei delegati all’80% di uno stipendio
stimato AD 10. Il tasso di progressione è 50%, -75%, -100%. [21] È
prevista un'assunzione progressiva (10%, 20%, -30%, -40%, -50%, -75%, -100%) . [22] È
previsto che lo Stato membro ospitante fornisca un edificio e ne garantisca il
primo allestimento con attrezzature d'ufficio, strumenti informatici e
strutture di sicurezza. Sono inclusi i costi puramente strutturali e i costi
TIC per metro quadro. Nell'ipotesi che lo Stato membro ospitante non vi
provveda, questo titolo dovrà essere riveduto. [23] Questo
titolo è calcolato in base all’esperienza dell’OLAF nelle attività
investigative. Inoltre, sono inclusi i costi per gli appalti di servizi con un
massimo di 36 ETP di procuratori europei delegati all’80% di uno stipendio
stimato AD 10. Il tasso di progressione è 50%, -75%, -100%. Poiché i
procuratori europei delegati saranno proposti dagli Stati membri è probabile
che questo tasso di progressione non sia raggiunto. [24] Il
numero di casi si basa sulle ipotesi esaminate nella valutazione d’impatto che
accompagna il presente progetto di proposta. [25] La
differenza rispetto ai costi complessivi di 36,116 milioni di EUR di cui alla
sezione 3.2.1 dipende dalle regole di arrotondamento.