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Document 52013PC0018
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative fuels infrastructure
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
/* COM/2013/018 final - 2013/0012 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi /* COM/2013/018 final - 2013/0012 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto e obiettivi della proposta Le iniziative faro "Un'Europa efficiente
sotto il profilo delle risorse" e "L'Unione dell'innovazione"
della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva[1] mirano ad affrontare
alcune sfide per la società, quali i cambiamenti climatici e la scarsità di
energia e risorse, migliorare la competitività e garantire la sicurezza
energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle risorse.
In linea con tale strategia il Libro bianco "Tabella di marcia verso
uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile"[2] ha esortato a mettere
fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti e ha fissato un
obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel
settore dei trasporti, da conseguire entro il 2050. Il Libro bianco indicava
che la Commissione avrebbe sviluppato "una strategia sostenibile per i
combustibili alternativi e la corrispondente infrastruttura"
(iniziativa 24) nonché "orientamenti e norme per le infrastrutture di
rifornimento" (iniziativa 26). La comunicazione della Commissione su una
strategia europea per i combustibili alternativi[3] esamina le
principali opzioni disponibili in materia di combustibili alternativi per
sostituire il petrolio, contribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas
serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure per
promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi,
integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le
emissioni di gas serra nel settore dei trasporti. Le principali opzioni in materia di combustibili
alternativi sono costituite dall'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il
gas naturale, in forma di gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto
(GNL), o gas naturale in prodotti liquidi (GTL), e gas di petrolio
liquefatto (GPL). L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia
veicolo-infrastruttura è considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul
mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei
consumatori. La presente proposta di direttiva mira a garantire
la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e
l'attuazione nell'Unione europea delle specifiche tecniche comuni per tale
infrastruttura, con l'obiettivo di facilitare il lavoro delle forze del mercato
e di contribuire con questa iniziativa alla crescita economica in Europa. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione dell'impatto La Commissione ha realizzato un ampio lavoro
preparatorio e consultazioni con il settore industriale e la società civile
tramite il gruppo europeo di esperti sui carburanti da trazione del futuro nel 2010-2011
e una consultazione mirata nel novembre-dicembre 2011, ha consultato gli
esperti degli Stati membri nel 2011 in sede di gruppo congiunto di esperti
"Trasporti e ambiente", gli esperti del settore automobilistico degli
Stati membri, il settore industriale e la società civile nell'ambito del gruppo
di alto livello CARS 21 nel 2010-2012 e l'opinione pubblica mediante una
consultazione pubblica online tra l'agosto e l'ottobre 2011 oltre che
nell'ambito della conferenza "Carburanti da trazione del futuro"
durante la "Settimana europea dell'energia sostenibile" del 2011. Le relazioni preparate dai
due gruppi di esperti e dal gruppo di alto livello CARS 21, le sintesi delle
conferenze pubbliche e i contributi raccolti nelle consultazioni pubbliche e
nelle consultazioni mirate delle parti interessate sono stati pubblicati sul
sito web della Commissione[4]. Sono stati realizzati
diversi studi in materia: lo "Study on Clean Transport Systems"
(studio sui sistemi di trasporto puliti) ha esplorato i possibili contributi
dei combustibili alternativi per conseguire l'obiettivo di riduzione del 60%
delle emissioni di gas serra fissato dal Libro bianco sui trasporti e il
"CTS Implementation Study on Alternative Fuels Infrastructure" (studio
sull'attuazione di specifiche tecniche comuni nel settore dell'infrastruttura
per i combustibili alternativi) ha preso in esame le differenti opzioni per
sviluppare a livello di Unione europea un'infrastruttura per combustibili
alternativi[5]. Lo studio "EU
Transport GHG: Routes to 2050" ("Le emissioni di gas serra nel
settore dei trasporti dell'UE: itinerari per il 2050")[6]
ha preso specificamente in esame gli aspetti della decarbonizzazione rilevanti
ai fini della presente iniziativa e le conclusioni cui è pervenuto hanno
sottolineato il ruolo fondamentale di un continuo miglioramento dell'efficienza
tecnica dei veicoli in combinazione con l'uso di combustibili alternativi per
garantire un buon rapporto costi-efficacia dell'intero pacchetto strategico. La valutazione d'impatto, presentata
congiuntamente alla presente proposta, ha preso in esame la situazione
dell'infrastruttura per le principali opzioni dei combustibili alternativi,
analizzando le differenti opzioni strategiche per la creazione necessaria di
infrastrutture per i combustibili alternativi e l'applicazione di specifiche
tecniche comuni. 3. Elementi giuridici della proposta La proposta di direttiva stabilisce le
prescrizione per l'elaborazione di quadri strategici nazionali al fine di promuovere
la diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e creare
l'infrastruttura minima necessaria per tali combustibili, compresa
l'applicazione di specifiche tecniche comuni. Si propone di rendere obbligatoria la copertura
infrastrutturale minima per l'elettricità, l'idrogeno e il gas naturale (GNC e
GNL), in quanto elemento essenziale per garantire l'accettazione da parte dei
consumatori di tali combustibili alternativi (diffusione sul mercato) e
sostenere lo sviluppo e la diffusione della tecnologia da parte dell'industria. La presente proposta prevede che ciascuno Stato
membro si doti di un numero minimo di punti di ricarica per i veicoli
elettrici, il 10% dei quali sia accessibile a tutti. Essa definisce il numero
minimo di tali punti di ricarica per Stato membro sulla base degli obiettivi
nazionali in materia di veicoli elettrici già fissati in molti
Stati membri e un'estrapolazione relativa al numero totale atteso per
l'intera Unione europea. Ci si aspetta che il numero di veicoli elettrici sarà
superiore negli Stati membri con un tasso di urbanizzazione più elevato, in
quanto i veicoli elettrici saranno utilizzati prevalentemente negli agglomerati
urbani, dati i limiti di percorrenza e il notevole impatto positivo sulla
riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore. I veicoli elettrici,
inoltre, devono poter contare su due punti di ricarica per veicolo disponibili
per una ricarica completa e su un certo numero di punti di ricarica
pubblicamente accessibili per un'eventuale ricarica complementare per evitare
agli utenti il timore di rimanere senza combustibile. L'applicazione di specifiche tecniche comuni è
necessaria per le interfacce tra punti di ricarica e veicoli e per la fornitura
di elettricità lungo le coste nel caso delle imbarcazioni. I punti di rifornimento di idrogeno esistenti,
costruiti fino ad oggi nell'ambito di progetti di dimostrazione sui veicoli a
idrogeno, saranno integrati per consentire una copertura della circolazione dei
veicoli a idrogeno sul territorio nazionale. In questo modo i veicoli a
idrogeno potrebbero circolare in tutta l'Unione europea. Ciò potrà servire da
base per una possibile successiva costruzione di una rete di dimensione
europea. Per i punti di rifornimento di idrogeno è necessaria l'applicazione di
specifiche tecniche comuni. Punti di rifornimento per il GNL saranno costruiti
in tutti i porti marittimi e per la navigazione interna e lungo le autostrade,
entro distanze massime specificate, della rete transeuropea di trasporto
(TEN-T) globale. L'applicazione di specifiche tecniche comuni è necessaria per
i punti di rifornimento di GNL e anche per i punti di rifornimento di CNG per
veicoli a motore. Punti di rifornimento di GNC saranno costruiti
nella misura necessaria a consentire la circolazione in tutta l'Unione europea
dei veicoli alimentati con tale carburante. Per informare i consumatori è necessario che
presso le stazioni di rifornimento, nei manuali dei veicoli e sui veicoli
figurino informazioni chiare e semplici sulla compatibilità tra i combustibili
e i veicoli presenti sul mercato. Mediante atti delegati sarà possibile rivedere la
gamma dei combustibili alternativi, la copertura dell'infrastruttura e
l'adozione di specifiche tecniche per i combustibili e le rispettive
infrastrutture. La definizione delle modalità di informazione dei
consumatori sui combustibili e la loro compatibilità con i veicoli avverrà
mediante atti di esecuzione. Tutti gli elementi essenziali richiesti per il
recepimento della presente direttiva sono inclusi negli articoli, negli
allegati e nei considerando della presente proposta. Non sono pertanto
necessari documenti esplicativi. 3.1. Base giuridica — Forma
dell'atto giuridico La presente proposta di direttiva mira a
contribuire alla sostenibilità dei trasporti nel lungo termine garantendo il
sostegno alla costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.
La proposta si fonda sull'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La quantificazione degli
obblighi di cui alla presente proposta assicura un quadro prevedibile per
l'industria e i consumatori. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare quadri
strategici nazionali, per i quali la presente direttiva fornisce una serie
minima di elementi. Gli Stati membri mantengono tuttavia la possibilità
scegliere le modalità di recepimento per conseguire gli obiettivi fissati. La
flessibilità nel recepimento della direttiva consente agli Stati membri di
utilizzare gli strumenti che ritengono più efficaci sotto il profilo dei costi
per conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva. 3.2 Contenuto della proposta L'articolo 1 definisce l'ambito di
applicazione della direttiva e richiede l'attuazione di specifiche tecniche
comuni e la costruzione di un'infrastruttura minima per l'elettricità, il gas
naturale (GNC e GNL) e l'idrogeno in quanto combustibili alternativi per i
trasporti. L'articolo 2 illustra la terminologia ai
fini della direttiva. L'articolo 3 chiede agli Stati membri di
definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili
alternativi e della relativa infrastruttura. Esso contiene inoltre disposizioni
in materia di cooperazione tra Stati membri e sugli obblighi di rendicontazione
nei confronti della Commissione e sulla successiva valutazione da parte di
quest'ultima dei quadri strategici nazionali. L'articolo 4 fissa i requisiti relativi al
numero minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici di cui ciascuno Stato
membro si deve dotare e le specifiche tecniche comuni di questa infrastruttura. L'articolo 5 stabilisce che, sul territorio
degli Stati membri in cui già esistono punti di ricarica per l'idrogeno, sia
creato un numero sufficiente di punti di rifornimento per l'idrogeno per
consentire ai veicoli alimentati con tale combustibile di circolare su tutto il
territorio nazionale. Esso definisce inoltre le specifiche tecniche comuni di
questa infrastruttura. L'articolo 6 stabilisce che in tutti i
porti marittimi e interni e lungo le strade della rete transeuropea di
trasporto (TEN-T) globale siano disponibili punti di rifornimento per il GNL e
definisce inoltre le specifiche tecniche comuni di questa infrastruttura.
L'articolo stabilisce inoltre che deve essere messo a disposizione un numero
sufficiente di punti di rifornimento di CNG, entro distanze massime, per
consentire la circolazione in tutta l'Unione europea dei veicoli alimentati con
tale combustibile e definisce inoltre le specifiche tecniche comuni di tali
punti di rifornimento. L'articolo 7 definisce gli elementi comuni
delle informazioni destinate ai consumatori — che devono figurare nelle
stazioni di rifornimento, nei manuali dei veicoli e sui veicoli — in materia di
combustibili e di compatibilità con i veicoli. L'articolo 8
specifica le procedure per gli atti delegati. L'articolo 9 specifica le procedure di
comitato per gli atti di esecuzione. L'articolo 10 illustra la tempistica e il
contenuto delle relazioni degli Stati membri e della Commissione. L'articolo 11 definisce i termini per il
recepimento della direttiva e la procedura di notifica delle misure nazionali
di recepimento. L'articolo 12 specifica la data di entrata
in vigore della presente direttiva. L'allegato I definisce il numero
minimo di elementi che devono figurare nei quadri strategici nazionali. L'allegato II fissa il numero minimo
di punti di ricarica per veicoli elettrici che deve essere presente in ciascuno
Stato membro. L'allegato III definisce le specifiche
tecniche dei punti di ricarica dei veicoli elettrici, dei punti di rifornimento
di elettricità per le navi lungo le coste, dei punti di ricarica per l'idrogeno
e il gas naturale (GNC e GNL) e le norme sui combustibili da utilizzare nelle
informazioni destinate ai consumatori in materia di combustibili per i
trasporti. Principio di sussidiarietà Il diritto dell'Unione di intervenire nel settore
dei trasporti è sancito dagli articoli 90 e 91 del TFUE del titolo VI sulla
politica comune dei trasporti. Un'iniziativa dell'Unione in questo ambito è
necessaria in quanto gli Stati membri non dispongono degli strumenti giuridici
necessari per realizzare un coordinamento paneuropeo per la creazione e la
definizione delle specifiche tecniche di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi. Il valore aggiunto di un intervento dell'Unione
europea in questo ambito deriva dalla natura transnazionale del problema
identificato, ovvero l'assenza di infrastruttura per i combustibili
alternativi. I costruttori di veicoli, imbarcazioni e apparecchiature hanno la
necessità di produrre su larga scala per il mercato unico dell'Unione. Devono
inoltre poter contare su sviluppi omogenei in tutti gli Stati membri.
Analogamente, i consumatori e gli utenti dei trasporti si aspettano una
mobilità paneuropea per i veicoli e le navi alimentate con combustibili
alternativi. Un intervento a livello europeo può garantire il livello di
coordinamento richiesto in tutto il mercato dell'Unione e l'attuazione di
specifiche tecniche comuni a livello paneuropeo. Principio di proporzionalità Per essere conforme al principio di
proporzionalità, l'intervento proposto si limita a combustibili alternativi
quali elettricità, idrogeno e gas naturale (GNC e GNL), per i quali le lacune a
livello di mercato richiedono un intervento pubblico e a due modi di trasporto
(per strada e vie navigabili), per i quali non è possibile sviluppare la rete
minima necessaria senza il sostegno dell'Unione europea. Nei settori in parola,
che rappresentano più dell'80% dei volumi di trasporto di merci e passeggeri,
l'uso di combustibili alternativi è essenziale per interrompere la dipendenza
dal petrolio, migliorare la competitività europea e ridurre le emissioni
inquinanti e di gas a effetto serra. 4. Incidenza sul bilancio L'incidenza sul bilancio UE, che si limiterà al
controllo sull'attuazione della direttiva, sarà contenuta. 2013/0012 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla realizzazione di un'infrastruttura per
i combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Nella comunicazione intitolata "Europa 2020:
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[10],
la Commissione ha illustrato misure per migliorare la competitività e garantire
la sicurezza energetica mediante un uso più efficiente dell'energia e delle
risorse. (2)
Il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno
spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva
e sostenibile"[11] ha esortato a
mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. Di
conseguenza la Commissione si è impegnata a elaborare una strategia sostenibile
per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura. Il
Libro bianco ha fissato inoltre un obiettivo del 60% in materia di
riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire
entro il 2050. (3)
La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE[12], ha fissato un obiettivo
del 10% per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili
presenti nei combustibili per il trasporto. (4)
Sulla base della consultazione delle parti
interessate e degli esperti nazionali e delle competenze acquisite[13], l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il
gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL) sono stati identificati come
i principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo termine in
termini di alternativa al petrolio e decarbonizzazione. (5)
La relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del
6 giugno 2012[14] ha indicato che la
mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a
livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati
con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente. La
comunicazione della Commissione dal titolo "CARS 2020: piano d'azione per
un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa" ha fatto
proprie le principali raccomandazioni del gruppo di alto livello CARS 21 e ha
presentato un piano d'azione basato su quest'ultime[15].
La presente direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi
costituisce una delle azioni principali preannunciate dalla Commissione. (6)
È opportuno evitare la frammentazione del mercato
interno derivante dall'introduzione non coordinata sul mercato di combustibili
alternativi. Il coordinamento dei quadri strategici di tutti gli Stati
membri deve garantire, pertanto, la sicurezza di lungo termine necessaria per
favorire gli investimenti pubblici e privati nelle tecnologie dei veicoli e dei
carburanti e per la costruzione dell'infrastruttura. È opportuno, pertanto, che
gli Stati membri elaborino quadri strategici nazionali in cui illustrano i
propri obiettivi, e relative azioni di supporto, in materia di sviluppo del
mercato dei combustibili alternativi, compresa la necessaria infrastruttura da
realizzare. È necessario che gli Stati membri cooperino con gli altri Stati
membri confinanti a livello regionale o macroregionale, mediante consultazioni
o quadri strategici comuni, soprattutto quando ciò sia necessario per garantire
la continuità della copertura infrastrutturale per i combustibili alternativi
sui due lati dei confini nazionali o per la costruzione di nuove infrastrutture
in prossimità dei confini nazionali. La Commissione deve garantire il
coordinamento dei quadri strategici nazionali citati e la loro coerenza a
livello UE successivamente a una loro valutazione periodica. (7)
È opportuno che solo i combustibili ripresi nei
piani strategici nazionali siano ammessi a beneficiare delle misure di sostegno
unionali e nazionali destinate all'infrastruttura per i combustibili
alternativi allo scopo di far confluire il sostegno pubblico verso uno sviluppo
coordinato del mercato interno che consenta di realizzare in tutta l'Unione una
mobilità basata su veicoli e imbarcazioni che utilizzano combustibili
alternativi. (8)
Le misure di sostegno all'infrastruttura per i
combustibili alternativi devono essere applicate nel rispetto delle norme sugli
aiuti di Stato contenute nel TFUE. (9)
I biocarburanti sono combustibili prodotti a
partire dalla biomassa, ai sensi della direttiva 2009/28/CE[16].
Con una quota del 4,4% nel settore dei trasporti dell'UE, i biocarburanti
costituiscono oggi la tipologia principale di combustibile alternativo. Essi
possono contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni globali
di CO2, purché siano prodotti in modo sostenibile e non determinino
un cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. I biocarburanti
potrebbero garantire energia pulita a tutti i modi di trasporto. Tuttavia,
limiti di approvvigionamento e sostenibilità ne potrebbero limitare l'impiego. (10)
L'assenza di uno sviluppo armonizzato
dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione impedisce la
realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la mobilità
diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario
costruire nuove reti infrastrutturali, in particolare per l'elettricità,
l'idrogeno e il gas naturale (GNC e GNL). (11)
L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in
particolare per favorire la diffusione dei veicoli elettrici, compresi quelli a
due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento
della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico. Gli Stati
membri devono fare in modo che siano creati punti di ricarica per veicoli
elettrici in quantità tale da garantire una copertura sufficiente, almeno due
volte il numero dei veicoli; il 10% di tali punti dovrebbe essere accessibile a
tutti ed essere concentrato in particolare negli agglomerati urbani. I
proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in larga misura dall'accesso
ai punti di ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e
zone commerciali. Per venire incontro ai cittadini, è opportuno che le autorità
pubbliche adottino disposizioni regolamentari per garantire che i progettisti e
i gestori dei siti citati mettano a disposizione l'infrastruttura adeguata con
un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli elettrici. (12)
Nel predisporre l'infrastruttura per i veicoli
elettrici è necessario tenere conto dell'interazione di tale infrastruttura con
il sistema elettrico come pure della politica dell'Unione in materia di energia
elettrica. È necessario che la creazione e il funzionamento dei punti di
ricarica dei veicoli elettrici siano realizzati con le modalità di un mercato
concorrenziale con accesso aperto a tutte le parti interessate alla creazione o
alla gestione di infrastrutture di ricarica. (13)
I veicoli elettrici potrebbero contribuire alla
stabilità della rete elettrica ricaricando le batterie in periodi domanda
generale di elettricità ridotta e reimmettendo nella rete l'elettricità
contenuta nelle batterie in fasi di elevata domanda generale di elettricità.
Per questo i punti di ricarica dovrebbero essere dotati di contatori
intelligenti e il prezzo dell'elettricità nei punti di ricarica dovrebbe essere
basato sul mercato, in modo da promuovere un consumo (e uno stoccaggio)
flessibile dell'elettricità grazie a una tariffazione dinamica. (14)
Per quanto riguarda i punti di ricarica per veicoli
elettrici che non sono accessibili a tutti, è opportuno che gli Stati membri
garantiscano la coerenza e mirino a massimizzare le sinergie grazie a piani di
diffusione di contatori intelligenti in ottemperanza agli obblighi di cui
all'allegato I.2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE[17].
I punti di ricarica accessibili a tutti non rientrano attualmente nelle
attività regolamentate del gestore del sistema di distribuzione, quali definite
al capo VI della direttiva 2009/72/CE. (15)
Nel 2010 la Commissione ha assegnato un mandato (M468)
agli organismi europei di normalizzazione al fine di definire nuove norme o di
riesaminare quelle esistenti allo scopo di garantire l'interoperabilità e la
connettività tra i punti di fornitura di elettricità e i caricatori dei veicoli
elettrici. Il CEN/CENELEC ha costituito un gruppo di riflessione che ha
pubblicato una relazione nell'ottobre 2011. Per quanto la relazione contenga
una serie di raccomandazioni, non è stato raggiunto un accordo sulla scelta di
un'interfaccia standard. Sono pertanto necessari ulteriori interventi
strategici al fine di individuare una soluzione non proprietaria per garantire
l'interoperabilità nell'UE. (16)
I punti di rifornimento di elettricità situati
lungo le coste possono garantire una fornitura di energia pulita per il
trasporto marittimo e le vie navigabili interne, in particolare nei porti
marittimi e interni con livelli scadenti di qualità dell'aria o elevati di
inquinamento acustico. (17)
I veicoli a idrogeno, compresi quelli a due ruote,
presentano al momento tassi di penetrazione del mercato molto ridotti; la
costruzione di una sufficiente infrastruttura di rifornimento per l'idrogeno è
pertanto essenziale per consentire una diffusione su larga scala dei veicoli a
idrogeno. (18)
È necessario che gli Stati membri garantiscano la
costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti per il rifornimento dei
veicoli a motore a idrogeno, con distanze tra i diversi punti di rifornimento
tali da consentire la circolazione dei veicoli a idrogeno su tutto il
territorio nazionale e un certo numero di punti di rifornimento ubicati negli
agglomerati urbani. In questo modo i veicoli a idrogeno potrebbero circolare in
tutta l'Unione europea. (19)
Nell'Unione oggi sono operativi circa 3 000 punti di rifornimento per i veicoli
che funzionano a gas naturale. È possibile e agevole creare altri punti di
rifornimento e alimentarli grazie alla rete di distribuzione capillare del gas
naturale esistente nell'Unione, a condizione che la qualità del gas sia
sufficiente per l'uso nei veicoli a gas di tecnologia attuale e avanzata. (20)
È necessario che gli Stati membri garantiscano la
costruzione di un'infrastruttura accessibile a tutti per la fornitura di gas
naturale compresso (GNC) ai veicoli a motore, con distanze tra i diversi punti
di rifornimento tali da consentire la circolazione dei veicoli a GNC in tutto
il territorio dell'Unione e un certo numero di punti di rifornimento ubicati
negli agglomerati urbani. (21)
Il gas naturale liquefatto (GNL) costituisce un
combustibile alternativo attraente per consentire alle navi di soddisfare i
requisiti di riduzione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo
nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo, che interessano la metà delle
navi che operano nel trasporto marittimo europeo a corto raggio, come stabilito
dalla direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo[18].
È opportuno che entro la fine del 2020 sia disponibile una rete centrale
di punti di rifornimento di GNL per le navi che operano nel trasporto marittimo
e nelle vie navigabili interne. L'obiettivo di creare una rete centrale non
deve tuttavia escludere che in una prospettiva di lungo termine il GNL sia
disponibile anche in porti al di fuori di tale rete, in particolare in quelli
che rivestono importanza per le navi che non effettuano operazioni di trasporto
(pescherecci, imbarcazioni di servizio offshore, ecc.). (22)
Il GNL può inoltre costituire una tecnologia
efficiente ed economica per i veicoli pesanti che devono rispettare i rigorosi
limiti in materia di emissioni inquinanti previsti dalla norma Euro VI[19]. (23)
È auspicabile che la rete centrale istituita dal
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti[20]
costituisca la base per lo sviluppo dell'infrastruttura per l'LNG, in quanto
coincide con i principali flussi di traffico e garantisce i benefici derivanti
dalla rete. (24)
Data la crescente diversità dei combustibili
utilizzati per i veicoli a motore e la crescita costante della mobilità
stradale dei cittadini all'interno dell'Unione, è necessario fornire ai
consumatori informazioni chiare e facilmente comprensibili sulla compatibilità
dei loro veicoli con i differenti combustibili disponibili sul mercato dei carburanti
per il trasporto, fatta salva la direttiva 2009/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la
direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative
al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga
la direttiva 93/12/CEE[21]. (25)
Per garantire l'adeguamento delle disposizioni
della presente direttiva all'andamento del mercato e al progresso tecnico, è
opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto
riguarda l'insieme dei combustibili alternativi, le caratteristiche
dell'infrastruttura, l'adeguatezza della copertura come pure le norme relative
ai combustibili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. (26)
È necessario che le specifiche tecniche per
l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano stabilite da
norme europee pienamente compatibili con le pertinenti norme internazionali.
L'assenza di norme europee impedisce di fornire riferimenti dettagliati per
alcune specifiche richieste. Per questo è necessario che la Commissione inviti
gli organismi europei di normalizzazione a pubblicare le citate norme europee
in conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE
del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[22] e che le norme in parola
siano basate su norme internazionali attualmente in vigore o, se del caso, sul
lavoro di normazione in corso a livello internazionale. Qualora siano già
disponibili norme internazionali, è opportuno utilizzare le specifiche tecniche
in esse contenute come soluzione intermedia in attesa dell'adozione di norme
europee. Nel caso delle norme non ancora pubblicate, il lavoro dovrà basarsi
sulle seguenti norme: (i) "Configuration FF, IEC 62196-3:CDV 2012"
per i punti di ricarica elettrica rapida in CC per veicoli a motore, (ii) ISO
TC67/WG10 per i punti di rifornimento di GNL per le imbarcazioni, iii) lavori
relativi alla norma ISO/TC 252 per i punti di rifornimento di CNG e CNG-L per i
veicoli a motore. È necessario conferire alla Commissione il potere di adeguare,
mediante atti delegati, i riferimenti alle specifiche tecniche contenuti nelle
norme europee. (27)
Per l'applicazione della direttiva è opportuno che
la Commissione consulti i pertinenti gruppi di esperti, quali il gruppo europeo
di esperti sui carburanti da trazione del futuro, composto da esperti del
settore industriale e della società civile come pure il gruppo congiunto di
esperti "Trasporti e ambiente", composto da esperti degli Stati
membri. (28)
Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (29)
Al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione della presente direttiva, è necessario attribuire alla Commissione
competenze di esecuzione affinché possa definire procedure e specifiche comuni.
Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[23]. (30)
Poiché l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di un
grande mercato dei combustibili alternativi non può essere perseguito in modo
sufficiente dai singoli Stati membri ma impone di intervenire a livello
dell'Unione per assicurare che la domanda relativa ai veicoli in questione
raggiunga una massa critica tale da indurre le imprese europee del settore ad
avviare progetti con un buon rapporto costo-efficacia e garantire la mobilità
in tutta l'Unione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi, l'Unione
può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo
5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce un quadro
comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi nell'Unione per mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel
settore dei trasporti e definisce requisiti minimi per la realizzazione di tale
infrastruttura e specifiche tecniche comuni, anche in materia di punti di
ricarica per veicoli elettrici e punti di rifornimento di gas naturale (GNL e
GNC) e idrogeno. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: (1) "combustibili alternativi",
combustibili che sostituiscono le fonti di petrolio fossile nella fornitura di
energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione.
Essi comprendono: –
elettricità, –
idrogeno, –
biocarburanti, quali definiti nella direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, –
combustibili sintetici, –
gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto –
GNL) e –
gas di petrolio liquefatto (GPL). (2) "Punti di
ricarica", un punto di ricarica lento o rapido o un'installazione per la
sostituzione fisica della batteria di un veicolo elettrico. (3) "Punto di
ricarica lento", un punto di ricarica che consente l'alimentazione diretta
in elettricità di un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW. (4) "Punto di
ricarica rapido", un punto di ricarica che consente l'alimentazione
diretta in elettricità di un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. (5) "Punto di ricarica o di rifornimento
accessibile a tutti", un punto di ricarica o di rifornimento che
garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. (6) "Veicolo elettrico", un veicolo
ai sensi della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed unità tecniche
destinati a tali veicoli[24], con velocità massima di
progettazione superiore a 25 km/h, dotato di uno o più motori di trazione
alimentato da energia elettrica e non connesso permanentemente alla rete, come
pure i suoi componenti e sistemi ad alta tensione che sono collegati
galvanicamente al bus ad alta tensione del motopropulsore elettrico. (7) "Punto di rifornimento", punto
per la fornitura di qualsiasi combustibile, ad eccezione del GNL, mediante un
distributore a pompa. (8) "Punto di rifornimento per il
GNL", punto per la fornitura di GNL, sia mediante un distributore a pompa
collegato a installazioni fisse o mobili (compresi veicoli o imbarcazioni) sia
mediante un container mobile di GNL. Articolo 3
Quadri strategici nazionali 1. Ciascuno Stato membro adotta
un piano strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili
alternativi e della relativa infrastruttura comprendente le informazioni di cui
all'allegato I e, quantomeno, i seguenti elementi: –
la valutazione degli sviluppi presenti e futuri dei
combustibili alternativi; –
la valutazione della continuità transfrontaliera
della copertura infrastrutturale per i combustibili alternativi; –
il quadro regolamentare a sostegno della creazione
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi; –
le misure strategiche a supporto dell'attuazione
del piano strategico nazionale; –
le misure a sostegno della realizzazione e della
produzione; –
il sostegno a ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione; –
gli obiettivi in materia di diffusione dei
combustibili alternativi; –
il numero di veicoli alimentati con combustibili
alternativi previsto nel 2020; –
la valutazione della necessità di creare punti di
rifornimento di GNL nei porti ubicati al di fuori della rete centrale TEN-T che
rivestono importanza per le navi non impegnate in operazioni di trasporto, in
particolare i pescherecci; –
se del caso, gli accordi di cooperazione con altri
Stati membri in conformità al paragrafo 2. 2. Gli Stati membri cooperano
tra di loro mediante consultazioni o quadri strategici comuni, soprattutto al
fine di garantire che le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della
presente direttiva siano coerenti e coordinate. 3. Solo i combustibili ripresi
nei piani strategici nazionali sono ammessi a beneficiare delle misure di
sostegno UE e nazionali a favore dell'infrastruttura per i combustibili
alternativi. 4. Le misure di sostegno
all'infrastruttura per i combustibili alternativi devono essere applicate nel
rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel TFUE. 5. Gli Stati membri notificano
alla Commissione i rispettivi quadri strategici nazionali [entro 18 mesi dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva]. 6. La Commissione esamina i
quadri strategici nazionali e ne garantisce la coerenza a livello UE. Essa
trasmette al Parlamento europeo la relazione di valutazione dei piani
strategici nazionali entro un anno dal ricevimento di quest'ultimi. 7. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 per modificare
l'elenco degli elementi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui
all'allegato I. Articolo 4
Fornitura di elettricità per il trasporto 1. Gli Stati membri si
assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, sia realizzato un numero minimo di
punti di ricarica per veicoli elettrici, quanto meno pari al numero indicato
nella tabella dell'allegato II. 2. Almeno il 10% dei punti di
ricarica deve essere accessibile a tutti. 3. I punti di ricarica lenti per
veicoli elettrici devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui
all'allegato III.1.1 entro il 31 dicembre 2015. I punti di ricarica rapidi per veicoli elettrici
devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.1.2
entro il 31 dicembre 2017. Gli Stati membri si assicurano che le
apparecchiature per i punti di ricarica lenti e rapidi di cui all'allegato III.1.1
e III.1.2 siano rese disponibili a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. 4. Gli Stati membri si
assicurano che nei porti sia disponibile la fornitura di elettricità per le
imbarcazioni a condizione che abbia un buon rapporto costi-efficacia e apporti
benefici per l'ambiente. 5. I punti per la fornitura di
elettricità per il trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, ubicati
lungo le coste, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui
all'allegato III.1.3 entro il 31 dicembre 2015. 6. Tutti i punti di ricarica per
veicoli elettrici, il cui accesso non è soggetto a limitazioni, sono dotati di
contatori intelligenti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 28, della
direttiva 2012/27/UE e rispettano i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2,
di tale direttiva. 7. Ai dati sui consumi e ai
contatori dei punti di ricarica per i veicoli elettrici si applicano l'allegato
I.1, lettera h), e l'allegato I.2, ultimo comma, della direttiva 2009/72/CE.
8. Gli Stato membri non
proibiscono agli utilizzatori di veicoli elettrici di acquistare elettricità da
qualsiasi fornitore, quale che sia lo Stato membro in cui esso è stabilito. Gli
Stati membri si assicurano che i consumatori abbiano il diritto di
sottoscrivere contratti per la fornitura di elettricità contemporaneamente con
più fornitori in modo che la fornitura di elettricità per un veicolo elettrico
possa essere oggetto di un contratto distinto. 9. Gli Stati membri si
assicurano che qualsiasi persona possa aprire o gestire punti di ricarica
accessibili a tutti e che i gestori dei sistemi di distribuzione cooperino su
base non discriminatoria con tale persona. 10. Gli Stati membri si assicurano
che i prezzi praticati nei punti di ricarica accessibili a tutti siano
ragionevoli e non includano un sovrapprezzo o oneri proibitivi per la ricarica
di un veicolo elettrico da parte di un utente che non abbia una relazione
contrattuale con il gestore del punto di ricarica. 11. La Commissione ha il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 con riguardo
all'aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'allegato III.1.1, III.1.2
e III.1.3. Articolo 5
Fornitura di idrogeno per il trasporto 1. Gli Stati membri sul territorio dei quali esistano già
punti di rifornimento per l'idrogeno alla data di entrata in vigore della
presente direttiva si assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, sia
disponibile un numero sufficiente di punti di rifornimento per l'idrogeno
accessibili a tutti, a distanza non superiore a 300 km l'uno dall'altro, per
consentire la circolazione dei veicoli alimentati a idrogeno sull'intero
territorio nazionale. 2. Tutti i punti di rifornimento per i veicoli alimentati a
idrogeno devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato
III.2 entro il 31 dicembre 2015. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 con riguardo
all'aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'allegato III.2. Articolo 6
Fornitura di gas naturale per il trasporto 1. Gli Stati membri si
assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, in tutti i porti marittimi della
rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale siano disponibili punti di
rifornimento per il GNL accessibili a tutti e destinati al trasporto marittimo
e per vie navigabili interne. 2. Gli Stati membri si
assicurano che, entro il 31 dicembre 2025, in tutti i porti interni della rete
transeuropea di trasporto (TEN-T) globale siano disponibili punti di
rifornimento per il GNL disponibili a tutti e destinati al trasporto per vie
navigabili interne. 3. Gli Stati membri cooperano
tra di loro al fine di garantire che i veicoli pesanti alimentati a GNL possano
circolare su tutte le arterie della rete transeuropea di trasporto (TEN-T)
globale. A tal fine, entro il 31 dicembre 2020, sono istituiti punti di
rifornimento per il GNL accessibili a tutti e a una distanza uno dall'altro non
superiore a 400 km. 4. Tutti i punti di rifornimento
GNL per il trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne devono essere
conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.1.3 entro il 31
dicembre 2015. 5. Tutti i punti di rifornimento
per GNL accessibili senza restrizioni e destinati ai veicoli a motore si
conformano alle specifiche tecniche di cui all'allegato III.3.2 entro il 31
dicembre 2015. 6. Gli Stati membri si
assicurano che, entro il 31 dicembre 2020, sia disponibile un numero
sufficiente di punti di rifornimento accessibili a tutti, a distanza non
superiore a 150 km l'uno dall'altro, per consentire la circolazione dei veicoli
alimentati a GNC sull'intero territorio dell'Unione. 7. Tutti i punti di rifornimento
di GNC per i veicoli a motore si conformano alle specifiche tecniche di cui
all'allegato III.3.3 entro il 31 dicembre 2015. 8. Tutti i punti di rifornimento
di GNC per veicoli a motore forniscono gas della qualità necessaria per l'uso
nei veicoli a gas di tecnologia attuale e avanzata. 9. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 con riguardo
all'aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'allegato III3.1, III.3.2
e III.3.3. 10. La Commissione adotta atti di
esecuzione in relazione: — alle norme di sicurezza per quanto riguarda lo
stoccaggio, il trasporto e il rifornimento di GNL; — alle specifiche tecniche di interoperabilità tra
le navi e le imbarcazioni e i punti di rifornimento di GNL per il trasporto
marittimo e per vie navigabili interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 9. Articolo 7
Informazioni per i consumatori in relazione ai combustibili per il trasporto 1. Fatta salva la direttiva 2009/30/CE,
gli Stati membri si assicurano che informazioni chiare e pertinenti sulla
compatibilità tra tutti i combustibili sul mercato e i veicoli siano
disponibili: (a)
in tutte le stazioni di rifornimento, nei
concessionari auto e nei centri revisioni auto ubicati sul loro territorio; (b)
nei manuali dei veicoli; (c)
sul veicolo; questo requisito si applica a tutti i
veicoli nuovi venduti sul territorio degli Stati membri a decorrere da [data di
recepimento della presente direttiva] e, per tutti gli altri veicoli
immatricolati sul territorio degli Stati membri, a decorrere dalla data della
prima revisione del veicolo successiva a [data di recepimento della presente
direttiva]. 2. Le informazioni sulla
compatibilità dei combustibili di cui al paragrafo 1 si basano sulle norme di
etichettatura dei combustibili di cui ai regimi della norma europea (EN), quali
elencati nell'allegato III.4, laddove siano disponibili e idonee al
conseguimento degli obiettivi della direttiva; in questo caso viene realizzata
una rappresentazione grafica di tali norme. 3. La stessa rappresentazione
grafica di cui al paragrafo 2 è utilizzata per conformarsi ai requisiti del
paragrafo 1. 4. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per definire l'ubicazione sul veicolo delle informazioni
sulla compatibilità e la relativa rappresentazione grafica per garantirne
l'armonizzazione a livello UE. Qualora non siano disponibili regimi EN
comprendenti norme di etichettatura dei combustibili, o non siano idonei al
conseguimento degli obiettivi della direttiva, la Commissione può adottare atti
di esecuzione per definire i parametri di etichettatura per i combustibili
introdotti sul mercato dell'Unione che, sulla base di una valutazione della
Commissione, raggiungano l'1% del volume totale delle vendite in più di uno
Stato membro. 6. Gli atti di esecuzione di cui
al presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9. Articolo 8
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di poteri di cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo
indeterminato. 3. La delega di potere di cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 9
Comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Se il parere del comitato
deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza
esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente
del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza semplice dei
membri del comitato. Articolo 10
Relazioni e riesame 1. Gli Stati membri presentano
alla Commissione una relazione sul quadro strategico nazionale e la relativa
attuazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e,
successivamente, con cadenza biennale. Le relazioni presentano le informazioni
di cui all'allegato I. 2. La Commissione presenta una
relazione sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo e al
Consiglio con cadenza biennale a decorrere da [due anni dopo il recepimento
della presente direttiva]. La relazione della Commissione contiene i seguenti
elementi: –
la valutazione degli interventi attuati dai singoli
Stati membri; –
la valutazione degli effetti della presente
direttiva sull'andamento del mercato dei combustibili alternativi e del suo
impatto sull'economia e l'ambiente; –
informazioni sul progresso tecnico e l'andamento
del mercato dei combustibili alternativi di cui alla presente direttiva e di
qualsiasi altro combustibile alternativo. La Commissione ha la facoltà di proporre misure
adeguate. La relazione della Commissione verifica i
requisiti e le date di cui alla presente direttiva in relazione alla
realizzazione dell'infrastruttura e all'applicazione delle specifiche, tenendo
conto degli sviluppi a livello tecnologico, economico e di mercato dei
rispettivi combustibili alternativi ed è corredata, se del caso , da una
proposta legislativa. Articolo 11
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la
Commissione. 2. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 12
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 13
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO I Quadri
strategici nazionali I quadri strategici nazionali comportano
quantomeno i seguenti elementi: 1. Un quadro normativo Un quadro normativo consiste di misure a
sostegno della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi, quali licenze edilizie, licenze per la costruzione di parcheggi,
certificazione ambientale delle imprese, concessioni per le stazioni di
rifornimento. 2. Misure strategiche a supporto
dell'attuazione del piano strategico nazionale Tali misure includono quantomeno i seguenti
elementi: — incentivi diretti per l'acquisto di mezzi di
trasporto alimentati con combustibili alternativi, o per la costruzione
dell'infrastruttura; — possibilità di incentivi fiscali per
promuovere i mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi e
l'infrastruttura; — uso di appalti pubblici a sostegno dei
combustibili alternativi, compresi gli appalti congiunti; — incentivi non finanziari sul versante della
domanda: ad es., accesso preferenziale ad aree a circolazione limitata,
politica dei parcheggi, corsie dedicate. 3. Misure a sostegno della realizzazione e
della produzione Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali
destinati alla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili
alternativi, differenziati per combustibile e modo di trasporto (strada,
ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo). Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali
destinati al sostegno degli impianti di produzione delle tecnologie per i
combustibili alternativi, differenziati per combustibile e modo di trasporto. 4. Ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali
destinati al sostegno di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sui
combustibili alternativi, differenziati per combustibile e modo di trasporto. 5. Obiettivi — obiettivi nazionali per il 2020 per la
diffusione dei combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto
(strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo) e la relativa
infrastruttura; — obiettivi nazionali, stabiliti anno per
anno, per la diffusione dei combustibili alternativi nei differenti modi di
trasporto e per la relativa infrastruttura finalizzati al conseguimento degli
obiettivi per il 2020. ALLEGATO II Numero
minimo di punti di ricarica per veicoli elettrici in ciascuno Stato membro Stato membro o paese terzo || Numero di punti di ricarica (in migliaia) || Numero di punti di ricarica accessibili a tutti (in migliaia) BE || 207 || 21 BG || 69 || 7 CZ || 129 || 13 DK || 54 || 5 DE || 1503 || 150 EE || 12 || 1 IE || 22 || 2 EL || 128 || 13 ES || 824 || 82 FR || 969 || 97 IT || 1255 || 125 CY || 20 || 2 LV || 17 || 2 LT || 41 || 4 LU || 14 || 1 HU || 68 || 7 MT || 10 || 1 NL || 321 || 32 AT || 116 || 12 PL || 460 || 46 PT || 123 || 12 RO || 101 || 10 SI || 26 || 3 SK || 36 || 4 FI || 71 || 7 SE || 145 || 14 UK || 1221 || 122 HR || 38 || 4 ALLEGATO
III Specifiche
tecniche 1. Specifiche tecniche per i punti di
ricarica per i veicoli elettrici 1.1. Punti di ricarica elettrica lenta per
veicoli a motore I punti di ricarica elettrica (a corrente
alternata) lenta per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità,
di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2:2012. 1.2. Punti di ricarica elettrica rapida per
veicoli a motore I punti di ricarica elettrica (a corrente
alternata) rapida per veicoli elettrici sono muniti, a fini di
interoperabilità, di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2:2012. I punti di ricarica elettrica (a corrente
continua) rapida per veicoli elettrici sono muniti, ai fini
dell'interoperabilità, di connettori del tipo "Combo 2", quali
descritti nella pertinente norma EN da adottarsi entro il 2014. 1.3. Fornitura di elettricità lungo le
coste destinata alle imbarcazioni La fornitura di elettricità lungo le coste
destinata alle imbarcazioni, nonché la progettazione, il montaggio e le prove
dei sistemi devono essere conformi alla pertinente norma EN, la cui adozione è
prevista per il 2014 e, in attesa della sua pubblicazione, alle specifiche
tecniche della norma IEC/ISO/IEEE 80005-1. 2. Specifiche tecniche dei punti di
rifornimento di idrogeno per veicoli a motore 2.1. I punti di rifornimento di idrogeno in
zone aperte che forniscono idrogeno allo stato gassoso usato come carburante
nei veicoli adibiti al trasporto su strada devono essere conformi alla
pertinente norma EN, la cui adozione è prevista per il 2014 e, in attesa della
sua pubblicazione, alle specifiche tecniche della norma ISO/TS 20100:2008 relative
all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come combustibile. 2.2. La purezza dell'idrogeno dispensato nei
punti di rifornimento deve essere conforme alla pertinente norma EN, la cui
adozione è prevista per il 2014 e, in attesa della sua pubblicazione, alle
specifiche tecniche della norma ISO 14687-2. 2.3. I punti di rifornimento di idrogeno
utilizzano algoritmi per i carburanti e apparecchiature conformi alla
pertinente norma EN, la cui adozione è prevista per il 2014 e, in attesa della
sua pubblicazione, alle specifiche tecniche della norma ISO 20100
"Fuelling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles"
("Protocolli sui carburanti per veicoli leggeri adibiti al trasporto di
superficie alimentati con idrogeno allo stato gassoso). 2.4. I connettori per veicoli per
l'alimentazione con idrogeno allo stato gassoso devono essere conformi alla
pertinente norma EN, la cui adozione è prevista per il 2014 e, in attesa della
sua pubblicazione, alle specifiche tecniche della norma ISO 17268 relativa ai
connettori per il rifornimento dei veicoli leggeri alimentati con idrogeno allo
stato gassoso. 3. Specifiche tecniche per i punti di
rifornimento di gas naturale 3.1. Specifiche
tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (LNG) per
imbarcazioni I punti di rifornimento di gas naturale
liquefatto per imbarcazioni devono essere conformi alle pertinenti norme EN, la
cui adozione è prevista per il 2014. 3.2. Specifiche
tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (LNG) per
veicoli a motore I punti di
rifornimento di gas naturale liquefatto per veicoli a motore devono essere
conformi alla pertinente norma EN, la cui adozione è prevista per il 2014. 3.3. Specifiche tecniche per i punti di
rifornimento di gas naturale compresso (CNG) per veicoli a motore 3.3.1. I connettori/contenitori per GNC devono
essere conformi al regolamento 110 dell'UN-ECE (che fa riferimento alle parti I
e II della norma ISO 14469). 3.3.2. I punti di rifornimento di GNC e GNC-L
devono essere conformi alla pertinente norma EN, la cui adozione è prevista per
il 2014. 4. Specifiche tecniche per combustibili a
base di benzina o diesel contenenti biocarburanti 4.1. La benzina contenente basso tenore
di etanolo deve essere conforme alla norma EN228. 4.2. Il diesel contenente basso tenore di
etanolo deve essere conforme alla norma EN590. 4.3. Tutti i distributori di benzina nei
punti di rifornimento applicano i requisiti in materia di etichettatura dei
combustibili di cui alla norma EN228. 4.4. Tutti distributori di diesel nei punti di
rifornimento applicano i requisiti in materia di etichettatura dei combustibili
di cui alla norma EN590. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione prevista 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Direttiva
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[25] Trasporti 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L'iniziativa
faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" della
strategia Europa 2020. Il
LIBRO BIANCO Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 4. Incrementare
l'uso dei modi di trasporto a basse emissioni di carbonio e promuovere la
multimodalità (obiettivo collegato all'obiettivo generale "Trasporti
efficienti") Attività
ABM/ABB interessate Trasporti
terrestri, aerei e marittimi 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Realizzazione di un'infrastruttura minima per i combustibili
alternativi e applicazione di norme tecniche comuni a livello UE Mantenere la supremazia europea nelle industrie
automobilistica e navale; contribuire alla crescita economica e all'occupazione
in Europa Mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei
trasporti Contribuire all'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di
gas serra nel settore dei trasporti entro il 2050 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Numero di punti di ricarica per veicoli elettrici/punti di
rifornimento Numero di veicoli/imbarcazioni alimentati con combustibili
alternativi Riduzione delle importazioni di petrolio (in percentuale) Riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei
trasporti (in percentuale) 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine A
breve termine: Copertura
infrastrutturale minima per elettricità, idrogeno, GNL (imbarcazioni e
autocarri) e GNC Etichettatura
dei combustibili nelle stazioni di rifornimento e sui veicoli A
lungo termine: copertura infrastrutturale ottimale per elettricità, idrogeno,
GNL (imbarcazioni e autocarri) e GNC 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea . Facilitare
lo sviluppo di un mercato unico dell'infrastruttura per i combustibili
alternativi e per i veicoli e le imbarcazioni alimentati con combustibili
alternativi Creare
le condizioni adeguate per fare sì che i diversi soggetti attivi sul mercato
possano svolgere le rispettive funzioni 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe In
passato le iniziative e le azioni di supporto riguardavano soprattutto la
produzione di combustibili, lo sviluppo delle tecnologie dei veicoli, la
commercializzazione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi,
trascurando la realizzazione delle necessarie infrastrutture. I
risultati di queste esperienze confermano la necessità di un intervento nel
campo delle infrastrutture. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Infrastrutture
di trasporto – TEN-T — Meccanismo per collegare l'Europa . 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA Ñ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento a
partire dall'adozione della direttiva 1.7. Modalità di gestione prevista[27] Ñ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi
creati dalle Comunità[28] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate
nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento
finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di una
modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni . . . 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Gli
Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul quadro strategico
nazionale per lo sviluppo di mercato dei combustibili alternativi e della
relativa infrastruttura e la sua attuazione entro due anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva e, successivamente, con cadenza biennale. La
Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva
al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza biennale a decorrere da due
anni dopo il recepimento della presente direttiva. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Ritardi
nel recepimento della direttiva Attuazione
inadeguata 2.2.2. Modalità di controllo previste Relazioni periodiche degli Stati membri (prima relazione due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva e, successivamente,
con cadenza biennale) 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e tutela in vigore o previste. Finanziamento UE previsto per studi di
monitoraggio che saranno adeguatamente monitorati dai servizi della
Commissione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA Gli investimenti saranno sostenuti soltanto
dall'industria. La Commissione effettuerà uno studio ogni due anni. 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 06.020300 — Attività di sostegno alla politica
europea dei trasporti e diritti dei passeggeri. Finanziamento da effettuarsi
mediante riassegnazione di stanziamenti (nessun impatto sul nuovo quadro
finanziario pluriennale) · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle rubriche del quadro
finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 06.020300 [Descrizione – Attività di sostegno alla politica europea dei trasporti e diritti dei passeggeri. || Diss./Non diss. ([29]) || di paesi EFTA[30] || di paesi candidati[31] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || Non diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: NESSUNA Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese . 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 06.020300 || Attività di sostegno alla politica europea dei trasporti e diritti dei passeggeri DG: MOVE || || || Anno N[32] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio — 06.020300 || Impegni || (1) || 0 || 250 000 || 0 || 250 000 || 0 || 250 000 || 0 || 750 000 Pagamenti || (2) || || || 250 000 || || 250 000 || || 250 000 || 750 000 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[33] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE || Impegni || =1+1a +3 || || 250 000 || || 250 000 || || 250 000 || || Pagamenti || =2+2a +3 || || || 250 000 || || 250 000 || || 250 000 || 750 000
. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || || 250 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 750 000 Pagamenti || =5+ 6 || || || 250 000 || || 250 000 || || 250 000 || 750 000 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N (€) || Anno N+1 (€) || Anno N+2 (€) || Anno N+3 (€) || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) (€) || TOTALE (€) DG: MOVE || Risorse umane (ridistribuzione del personale) || 131 000 || 131 000 || 131,000 || 131,000 || 131,000 || 131,000 || 131,000 || 917,000 Altre spese amministrative Comitato di gestione — 1 riunione/anno || 13 770 || 13 770 || 13 770 || 13 770 || 13 770 || 13 770 || 13 770 || 96 390 TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 1 013 390 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 144 770 || 1 013 390 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 144 770 || 394 770 || || 394 770 || || 394 770 || || 1 329 080 Pagamenti || 144 770 || || 394 770 || || 394 770 || || 394 770 || 1 329 080 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi –
Ñ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi,
come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[35] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero di risultati || Costo (€) || Numero totale di risultati || Totale Costo (€) OBIETTIVO SPECIFICO 4[36]… || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || Studi || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 3 || 750 000 Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 4 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 3 || 750 000 OBIETTIVO SPECIFICO N. || || || || || || || || || || || || || || || || Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE € || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 1 || 250 000 || 0 || 0 || 3 || 750 000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
Ñ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi (ridistribuzione del personale) –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[37] (€) || Anno N+1 (€) || Anno N+2 (€) || Anno N+3 (€) || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) (€) || TOTALE (€) RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || 0 (ri-distribuzione del personale) Altre spese amministrative || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 96 390 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 96 390 Esclusa la RUBRICA[38] 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 13 370 || 96 390 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
Ñ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane: vi
sarà una ridistribuzione del personale –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST || 0,5 AD + 0,05 AST XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[39] XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy[40] || — in sede[41] || || || || || || || — nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT — Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT — Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || || || || || || || XX è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o
riassegnati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione ,
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione , tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
Ñ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
ÑLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
–
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
Ñ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ·
¨ sulle risorse proprie ·
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[43] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di calcolo
dell'incidenza sulle entrate. […] [1] COM(2010) 2020 definitivo. [2] COM(2011) 144 definitivo. [3] COM(2013) 17. [4] http://ec.europa.eu/transport/urban/cts/doc/2011-01-25-future-transport-fuels-report.pdf; http://ec.europa.eu/transport/urban/cts/doc/2011-12-2nd-future-transport-fuels-report.pdf; http://ec.europa.eu/transport/urban/cts/doc/jeg_cts_report_201105.pdf; http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf; http://ec.europa.eu/transport/urban/events/2011_04_13_future_transport_fuels_en.htm; http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/doc/cts/report-on-results.pdf; http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/doc/2012-08-cts-implementation-study.pdf [5] http://ec.europa.eu/transport/urban/studies/urban_en.htm [6] www.eutransportghg2050.eu [7] GU C [….] del [….], pag. [….]. [8] GU C [….] del [….], pag. [….]. [9] GU C [….] del [….], pag. [….]. [10] COM(2010) 2020. [11] COM(2011) 144. [12] GU L 140 del 5.6.2009,
pag. 16. [13] COM(2013) 17. [14] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf. [15] COM(2012) 636 final dell'8.11.2012. [16] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. [17] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55. [18] GU L 327 del 27.11.2012. [19] Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e
dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (EURO VI) e
all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE
e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009,
pag. 1). [20] GU L xxx [21] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88. [22] GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. [23] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [24] GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. [25] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) —
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [26] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a)
o b), del regolamento finanziario. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [28] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [29] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [30] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [31] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [32] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [33] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [34] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [35] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite...). [36] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…". [37] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [38] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [39] AC = agente contrattuale; INT = personale interinale
("intérimaire"); JED = "Jeune Expert en Délégation"
(giovane esperto in delegazione); AL = agente locale; END = esperto nazionale
distaccato. [40] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [41] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [42] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [43] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.