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Document 52012PC0380

ANNEX_ alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE

/* <EMPTY>/2012/0XXX draft */

52012PC0380

ANNEX_ alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE /* <EMPTY>/2012/0XXX draft */


ALLEGATO

alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la direttiva 2009/40/CE

ALLEGATO I

Informazioni tecniche che il costruttore deve fornire

1. Impianto di frenatura

1.1. Freno di servizio

– Descrizione generale, incluso il sistema di frenatura di soccorso/di emergenza e possibilità di collaudo su un banco prova freni a rulli standard

– Schema del sistema

– Comando del freno

– Correttore automatico di frenatura in funzione del carico: caratteristiche di posizionamento e funzionamento

– Forze di riferimento

– Tamburi

– Dischi

– Guarnizione e pastiglie per freni

– Frenatura pneumatica

– Frenatura idraulica

1.2. Freno di stazionamento

– Descrizione generale

– Comando del freno di stazionamento

– Asse(i) dove si applica il freno di stazionamento

– Freno di stazionamento a comando elettronico

1.3. Freni ausiliari

– Descrizione generale

– Comando dei freni

1.4.   sistemi elettronici di gestione

– ABS

– BAS

– ESC

– EBS

1.5.   Freni dei rimorchi

– Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio: descrizione generale

– descrizione del sistema di sicurezza

2. Sterzo

– Descrizione generale del sistema

– Principio di funzionamento

– Alloggiamento della scatola dello sterzo

– Principio del servosterzo

– Diametro del volante

– Comando elettronico dello sterzo

– Dispositivi elettronici supplementari

3. Visibilità

3.1. Vetri

– Parabrezza

– Altri vetri esterni (tranne tetto a vetri apribile)

– Tetto a vetri apribile

– Vetri interni

– Vetri dell'uscita di emergenza

3.2. Retrovisori

– Numero di dispositivi

– Categorie

– Posizione dei dispositivi

– Marchio di omologazione

3.3. Tergicristallo del parabrezza anteriore

– Numero di dispositivi

– Lunghezza delle spatole tergicristallo

3.4. Lavacristalli

– Numero di dispositivi

3.5. Sistema antiappannante

– Principio di funzionamento

4. Luci, riflettori e circuito elettrico

4.1. Fari

– Proiettore abbagliante (di profondità)

– Proiettore anabbagliante (di incrocio)

4.2. Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro

– Luci di posizione anteriori

– Luci di posizione posteriori

– Luci di posizione laterali

– Luci d’ingombro anteriori

– Luci di ingombro posteriori

4.3. Luci di arresto

– Numero di dispositivi

– Posizione dei dispositivi

– Sorgente luminosa

– Marchio di omologazione

– Luci dei freni adattabili

4.4.   Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

– Numero di dispositivi

– Posizione dei dispositivi

– Sorgente luminosa

– Marchio di omologazione

– Spia

– Principio di attivazione delle luci di emergenza

4.5. Proiettore fendinebbia anteriore e posteriore

– Proiettori fendinebbia anteriori

– Proiettori fendinebbia posteriori

– Numero di dispositivi

4.6. Luci di retromarcia

– Numero di dispositivi

– Posizione dei dispositivi

– Sorgente luminosa

– Marchio di omologazione

4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

– Numero di dispositivi

– Posizione dei dispositivi

– Sorgente luminosa

– Marchio di omologazione

4.8. Catadiottri posteriori e laterali e targhette marcatrici posteriori

– Catadiottri anteriori

– Catadiottri posteriori

– Catadiottri laterali

– Targhette marcatrici posteriori

4.9.   Collegamenti elettrici tra veicoli trattori e trainati

– Diagramma del collegamento

– Norma di collegamento

4.10. Fari non obbligatori

– Elenco di fari non obbligatori

– Posizione dei dispositivi

– Marchio di omologazione

4.11. Batteria:

– Numero di dispositivi

– Tensione (V)

– Capacità (Ah)

– Posizione dei dispositivi

4.12. Sistemi di illuminazione gestiti elettronicamente

– Descrizione generale

5. Assi, ruote, pneumatici E sospensioni

5.1. Assi

– Descrizione generale

5.2. Ruote

– Dimensioni

– Materiale

5.3. Pneumatici

– Numero

– Collocazione

– Dimensioni

– Categoria di velocità

– Indice di capacità di carico

– Numero di ruote di scorta

– Dimensione della ruota di scorta

– Dispositivi equivalenti alla ruota di scorta

5.4. Sospensione

– Descrizione generale del sistema

– Molle

– Ammortizzatori

– Barre stabilizzatrici

– Sospensioni pneumatiche

– Controllo elettronico delle sospensioni

6. Telaio ed elementi fissati al telaio

6.1. Elementi fissati al telaio o cassone

– Descrizione generale

6.2. Serbatoi per il carburante e tubolature

– Numero di serbatoi per il carburante

– Descrizione generale dei serbatoi

– Data di scadenza del serbatoio (eventuale)

– Collocazione

– Capacità

– Marcatura

– Mezzi di protezione

– Descrizione generale dei tubi per carburante

6.3. Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro

– Protezione antincastro anteriore

– Protezione laterale

– Dispositivo antincastro posteriore

6.4. Supporto della ruota di scorta

– Posizione

6.5. Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio

– Dispositivi di accoppiamento

– Attrezzatura di rimorchio

6.6. Trasmissione

– Descrizione generale

– Tipo di cambio

– Numero di marce

– Differenziali/differenziali autobloccanti

– Numero di assi motore

– Modi di funzionamento della trasmissione

– Frizione: descrizione generale

– Gestione elettronica della trasmissione

6.7. Motore

– Descrizione generale

6.8. Cabina e carrozzeria

– Descrizione generale

– Porte

– Sedili

– Gradini della cabina

– Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne

– Parafanghi, dispositivi antispruzzi

7. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7.1. Cinture di sicurezza

– Categoria della cintura di sicurezza per ogni sedile

– Marchio di omologazione

– Pretensionatore pirotecnico

7.2. Airbag

– Numero e disposizione

– Marcatura

– Spia

– Disattivatore dell'airbag passeggero

7.3. Estintori

– Numero e disposizione

– Categorie

7.4. Dispositivo antifurto

– Controllo bloccato dal dispositivo

7.5. Cunei da ruota (zeppe)

– Numero e disposizione

7.6. Segnalatore acustico

– Numero e posizione del dispositivo

– Marchio di omologazione

– Rumore in dB (A)

7.7. Tachimetro

– Unità (km/h o miglia/h)

– Velocità massima indicata (km/h o miglia/h)

– Divisione

7.8. Tachigrafo

– Marca e modello

– Marchio di omologazione

– Numero progressivo

– Posizione dei sigilli

– Posizione della targhetta segnaletica

7.9. Limitatore di velocità

– Impostatore di velocità

– Marca e modello

– Disposizione dei connettori per controllo

– (giri/km o impulsi/km)

– w (giri/km o impulsi/km)

– Posizione della targhetta segnaletica

7.10. Contachilometri

– Cifre

8. EFFETTI NOCIVI

8.1. Rumore

– Descrizione generale dei sistemi e dispositivi diretti a ridurre il rumore prodotto dal veicolo

– Livello sonoro da fermo (dB(A) @ min-1)

– Livello sonoro in marcia (dB (A))

– Numero di silenziatori sul tubo di scarico

– Posizione dei silenziatori sul tubo di scarico

– Marcatura dei silenziatori sul tubo di scarico

8.2. Emissioni dei motori a benzina

– CO (g/km o g/kWh)

– CO al minimo (vol. %)

– CO al minimo accelerato (vol. % @ min-1)

– HC al minimo accelerato (vol. % @ min-1)

– Lambda al minimo accelerato (min-1)

– HC (g/km o g/kWh)

– NOx (g/km o g/kWh)

– HC + NOx (g/km)

– CO2 (g/km)

– Indicazione della classe ambientale di omologazione CE

– Tipo e posizione del raccordo OBD (diagnostica di bordo)

– Protocollo di comunicazione OBD

– Impianto di controllo delle emissioni installato sul veicolo

– Posizione dell'impianto di controllo delle emissioni installato sul veicolo

– Marca del convertitore catalitico

– Numero di sensori lambda

8.3. Emissioni dei motori diesel

– CO (g/km o g/kWh)

– HC (g/km o g/kWh)

– NOx (g/km o g/kWh)

– HC + NOx (g/km)

– CO2 (g/km)

– Particolati per motori diesel (g/km o g/kWh)

– Coefficiente di assorbimento corretto per diesel (in m-1) (opacità)

– Indicazione della classe ambientale di omologazione CE

– Raccordo OBD

– Protocollo di comunicazione OBD

– Impianto di controllo delle emissioni installato sul veicolo

– Posizione dell'impianto di controllo delle emissioni installato sul veicolo

– Marca del convertitore catalitico

– Marca dell'intercettatore di particelle

8.4. Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

– Descrizione delle caratteristiche del cablaggio delle candele di accensione

– Marcatura del cablaggio delle candele di accensione

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'OGGETTO E LA METODOLOGIA DI CONTROLLO

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati al punto 3, purché essi si riferiscano all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere eventuali parti del veicolo.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico.

I “motivi dell’esito negativo” non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell’ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l’ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro mezzo di controllo opportuno senza far uso di apparecchiature.

2. AMBITO DEL CONTROLLO

Il controllo riguarda almeno i seguenti elementi:

0)           identificazione del veicolo;

1)           impianto di frenatura;

2)           sterzo;

3)           visibilità;

4)           impianto elettrico e parti del circuito elettrico;

5)           assi, ruote, pneumatici, sospensioni;

6)           telaio ed elementi fissati al telaio;

7)           altre dotazioni;

8)           effetti nocivi;

9)           controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

3. OGGETTO E METODOLOGIA DI CONTROLLO

L’ispezione deve riguardare quantomeno gli elementi e utilizzare le norme e i metodi minimi riportati di seguito.

Voce || Procedimento || Motivi dell’esito negativo del controllo ||

||

0.       IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO ||

0.1.      Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)1 || Ispezione visiva || a)                Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco b)                Iscrizione mancante o illeggibile c)                Non conformi ai documenti del veicolo o ai registri ||

0.2.      Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie || Ispezione visiva || a)                Assente o non individuabile b)                Incompleto, illeggibile c)                Non conformi ai documenti del veicolo o ai registri ||

1.         IMPIANTO DI FRENATURA ||

1.1.      Stato meccanico e funzionamento ||

1.1.1.       Pedale/leva a mano del freno || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento || a)                Leva troppo tirata b)                Usura o gioco eccessivi ||

1.1.2.    Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura Nota: i veicoli con impianti frenanti servoassistiti devono essere controllati a motore spento || a)                Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa b)                Rilascio del freno difficile c)                Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata ||

1.1.3.    Pompa a vuoto o compressore e serbatoi || Esame visivo delle componenti a una normale pressione operativa. Controllare il tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro e il funzionamento del dispositivo di allarme, della valvola di protezione multicircuito e della valvola di sicurezza alla sovrapressione || a)                Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) b)                Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti1 c)                Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione d)                Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria e)                Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni ||

1.1.4.    Manometro o indicatore di pressione || Controllo funzionale || Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell’indicatore ||

1.1.5.    Valvola di controllo del freno a mano || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato b)                Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa c)                Tenuta difettosa o perdite del sistema d)                Funzionamento insoddisfacente ||

1.1.6.   Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio b)                Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio c)                Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) d)                Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo e)                Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie ||

1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria b)                Eccessivo efflusso di olio dal compressore c)                Valvola fissata male o montaggio difettoso d)                Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico ||

1.1.8.   Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici) || Disinserire e reinserire i collegamenti dell’impianto di frenatura tra il veicolo trainante e il rimorchio || a)                Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi b)                Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso c)                Tenuta insufficiente d)                Funzionamento difettoso ||

1.1.9.   Accumulatore o serbatoio di pressione || Esame visivo || a)                Serbatoio danneggiato, corroso o con perdite b)                Dispositivo di spurgo non funzionante c)                Serbatoio fissato male o montaggio difettoso ||

1.1.10.     Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Dispositivo servofreno difettoso o inefficace b)                Difetti o perdite del cilindro principale c)                Cilindro principale fissato male d)                Liquido del freno insufficiente e)                Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno f)                Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso g)                Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido ||

1.1.11.     Condotti rigidi dei freni || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Rischio imminente di guasto o di rottura b)                Perdite nei condotti o nei collegamenti c)                Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi d)                Cattiva installazione dei condotti ||

1.1.12.     Tubi flessibili dei freni || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Rischio imminente di guasto o di rottura b)                Tubi danneggiati, con punti di attrito, ritorti o troppo corti c)                Perdite nei tubi o nei collegamenti d)                Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione e)                Tubi porosi ||

1.1.13.     Guarnizioni per freni || Esame visivo || a)                Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie b)                Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) c)                Assenza di guarnizioni o pastiglie ||

1.1.14.     Tamburi dei freni, dischi dei freni || Esame visivo || a)                Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza b)                Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) c)                Mancanza di tamburi o dischi d)                Fissazione difettosa del disco portafreno ||

1.1.15.     Cavi dei freni, tiranteria || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Cavi danneggiati o flessi b)                Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente c)                Cavo, tirante o giunto non sicuro d)                Fissazione dei cavi difettosa e)                Impedimento al libero movimento del sistema frenante f)                Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura ||

1.1.16.     Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici) || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Cilindri incrinati o danneggiati b)                Perdite nei cilindri c)                Cilindri fissati male o montaggio difettoso d)                Cilindri fortemente corrosi e)                Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro f)                Rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o fortemente danneggiato ||

1.1.17.     Correttore automatico di frenatura in funzione del carico || Esame visivo delle componenti mentre è azionato l’impianto di frenatura || a)                Giunzione difettosa b)                Imperfetta regolazione della giunzione c)                Correttore grippato o non funzionante d)                Correttore mancante e)                Targhetta dei dati mancante f)                Dati illeggibili o non conformi ai requisiti1 ||

1.1.18.     Dispositivi e indicatori di regolazione || Esame visivo || a)                Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione b)                Dispositivo difettoso c)                Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto ||

1.1.19.     Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario) || Esame visivo || a)                Montaggio o accoppiatori difettosi b)                Sistema chiaramente difettoso o mancante ||

1.1.20.     Azionamento automatico dei freni del rimorchio || Disinserire i collegamenti dei freni tra il veicolo trainante e il rimorchio || Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito ||

1.1.21.     Sistema di frenatura completo || Ispezione visiva || a)                Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura b)                Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo c)                Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente d)                Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente[1] ||

1.1.22.     Collegamenti di prova (se installati o obbligatori) || Ispezione visiva || a)                Mancante b)                Danneggiati, inutilizzabili o con perdite ||

1.2.       Prestazioni ed efficienza del freno di servizio ||

1.2.1.    Prestazioni || Nel corso di un controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se impossibile, nel corso di una prova su strada azionare progressivamente i freni fino allo sforzo massimo || a)                Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b)                Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c)                Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) d)                Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota e)                Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota ||

1.2.2.    Efficienza || Controllo con una macchina per prove statiche del freno o, se essa non può essere utilizzata per motivi tecnici, prova su strada utilizzando un decelerometro per stabilire il rapporto di frenatura in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. I veicoli o i rimorchi la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3500 kg devono essere ispezionati applicando i requisiti della norma ISO 21069 o metodi equivalenti Le prove su strada devono essere effettuate in condizioni di tempo asciutto e su una strada pianeggiante e diritta || Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: - Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: –                 Categoria N1: 50% –                 Categoria M1: 58% –                 Categorie M2 e M3: 50% –                 Categorie N2 e N3: 50% –                 Categorie O2, O3 e O4: · per semirimorchi: 45% · per i rimorchi: 50% Veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: Categoria N1: 45% Categorie M1, M2 e M3 50%[2] Categorie N2 e N3: 43%[3] Categorie O2,O3 e O4: 40%[4] Altre categorie, - Categorie L (entrambi i freni):                 Categoria L1e: 42%                 Categorie L2e, L6e: 40%                 Categoria L3e: 50%                 Categoria L4e: 46%                 Categorie L5e, L7e: 44% - Categorie L (freno della ruota posteriore):                 tutte le categorie: 25% ||

1.3.       Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato) ||

1.3.1. Prestazioni || Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.1 || a)                Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote b)                Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta c)                Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) ||

1.3.2.    Efficienza || Se il sistema del freno di soccorso è separato dal freno di servizio, utilizzare il metodo precisato al punto 1.2.2 || Uno sforzo di frenata inferiore al 50%[5] delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) ||

1.4.       Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento) ||

1.4.1.    Prestazioni || Azionare il freno durante un controllo su una macchina per prove statiche del freno e/o durante una prova su strada con l’uso di un decelerometro || Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta ||

1.4.2.    Efficienza || Controllo con una macchina per prove statiche del freno o prova su strada utilizzando un decelerometro (in grado di indicare o registrare i dati) o prova del veicolo su una strada di pendenza indicata Se possibile, i veicoli adibiti al trasporto di merci dovrebbero essere controllati a pieno carico || Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12% in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) ||

1.5.       Prestazioni del sistema di frenatura elettronico || Esame visivo e, se possibile, prova di funzionamento del sistema || a)                Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) b)                Sistema non funzionante ||

1.6.       Sistema antibloccaggio (ABS) || Esame visivo e ispezione del dispositivo di allarme || a)                Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b)                Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso c)                Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati d)                Cablatura danneggiata e)                Altri componenti mancanti o danneggiati ||

1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS) || Esame visivo del dispositivo di allarme || a)                Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme b)                Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso ||

1.8 Liquido dei freni || Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua || a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto b) Liquido dei freni contaminato c)             Liquido del freno insufficiente ||

2.       STERZO ||

2.1.    Stato meccanico ||

2.1.1. Stato dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote staccate dal suolo o a contatto con piastre mobili, ruotare il volante da un’estremità all’altra Esame visivo della scatola dello sterzo || a)                Ruvidezza di funzionamento della scatola b)                Albero dello sterzo torto o scanalature consumate c)                Usura eccessiva dell’albero dello sterzo d)                Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo e)                Perdite ||

2.1.2.       Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, ruotare il volante o la barra in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo per verificare il fissaggio della scatola dello sterzo al telaio || a)                Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio b)                Fori di fissaggio oblunghi sul telaio c)                Bulloni di fissaggio mancanti o rotti d)                Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo ||

2.1.3. Stato degli organi di sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con il peso delle ruote al suolo, muovere il volante in senso orario e antiorario o utilizzare uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote. Esame visivo degli organi di sterzo per verificare, usura, rottura e fissaggio || a)                Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione b)                Eccessiva usura a livello dei giunti c)                Rottura o deformazione di uno dei componenti d)                Assenza del bloccasterzo e)                Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento) f)                Modifiche o riparazioni inadeguate g)                Coperchio antipolvere mancante, danneggiato o gravemente deteriorato ||

2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione (servosterzo), ruotare il volante da un’estremità all’altra. Esame visivo degli organi di sterzo || a)                Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio b)                Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso ||

2.1.5. Servosterzo || Controllare il sistema sterzante alla ricerca di eventuali perdite e per verificare il livello del liquido idraulico, se visibile. Con le ruote a contatto del suolo e il motore in funzione verificare il funzionamento del servosterzo || a)                Perdite di liquidi b)                Liquido insufficiente c)                Meccanismo non funzionante d)                Meccanismo rotto o fissato male e)                Componenti mal allineati o in attrito con altri f)                Modifiche o riparazioni inadeguate g)                Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi ||

2.2.          Volante, colonna e barra ||

2.2.1.       Stato del volante/della barra || Con le ruote a contatto del suolo muovere il volante da un lato all’altro in modo perpendicolare alla colonna, applicando una leggera pressione verso l’alto e verso il basso. Esame visivo del gioco || a)                Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato b)                Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante c)                Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante

2.2.2.Colonna/forcelle dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e la massa del veicolo gravante sul suolo, spingere e tirare il volante in linea con la colonna, spingere il volante/la barra in varie direzioni perpendicolarmente alla colonna/forcelle. Esame visivo del gioco e dello stato dei raccordi flessibili o giunti universali || a)                Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso b)                Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa c)                Raccordo flessibile deteriorato d)                Fissaggio difettoso e)                Modifiche o riparazioni inadeguate

2.3. Gioco dello sterzo || Con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, con la massa del veicolo gravante sulle ruote, il motore in funzione per i veicoli dotati di servosterzo e le ruote diritte, ruotare leggermente il volante in senso orario e antiorario, nella misura del possibile senza muovere le ruote. Esame visivo del movimento libero || Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti)(1)

2.4. Allineamento delle ruote (X) (2) || Verificare l’allineamento delle ruote sterzanti mediante apparecchiature idonee || L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo(1)

2.5. Asse sterzante del rimorchio || Esame visivo o utilizzo uno strumento di rilevazione del gioco delle ruote || a)                Componenti incrinati o danneggiati b)                Gioco eccessivo c)                Fissaggio difettoso

2.6. Servosterzo elettrico (EPS) || Esame visivo e controllo di coerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote al momento dell’accensione/spegnimento del veicolo || a)                L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema b)                Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote c)                Servosterzo non funzionante

3.          VISIBILITÀ ||

3.1.       Campo di visibilità || Esame visivo dal sedile del conducente || Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati

3.2.          Stato dei vetri || Esame visivo || a)                Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito b)                Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti(1) (XX)(3) c)                Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili

3.3.       Specchietti o dispositivi retrovisori || Esame visivo || a)                Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti(1) b)                Specchietto o dispositivo non funzionanti, danneggiati, fissati male o in modo non sicuro

3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore || Esame visivo e azionamento || a)                Spazzole non funzionanti o assenti b)                Lama del tergicristallo assente o chiaramente non funzionante

3.5. Lavacristalli || Esame visivo e azionamento || Lavacristalli non adeguatamente funzionanti

3.6 Allineamento delle ruote (X)(2) || Esame visivo e azionamento || Sistema non operativo o chiaramente difettoso

4.          LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO ||

4.1.       Fari ||

4.1.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante b)                Sistema difettoso o mancante (riflettori e lenti) c)                Luci fissate male

4.1.2. Adeguamento || Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo || L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti(1)

4.1.3.    Accensione || Esame visivo e azionamento || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) (numero di fari accesi contemporaneamente) b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.1.4.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b)                Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso c)                Sorgente luminosa o luce non compatibili

4.1.5.    Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori) || Esame visivo e azionamento se possibile || a)                Dispositivo non funzionante b)                Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente

4.1.6.    Dispositivo tergifari (se obbligatorio) || Esame visivo e azionamento se possibile || Dispositivo non funzionante

4.2.       Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro ||

4.2.1.   Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Sorgente di luce difettosa b)                Lenti difettose c)                Luci fissate male

4.2.2 Accensione || Esame visivo e azionamento || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.2.3.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b)                Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono e l’intensità della luce o modificano il colore emesso

4.3.       Luci di arresto ||

4.3.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Sorgente di luce difettosa b)                Lenti difettose c)                Luci fissate male

4.3.2.    Accensione || Esame visivo e azionamento || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione

4.3.3.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1)

4.4.          Indicatori luminosi di direzione e di emergenza ||

4.4.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Sorgente di luce difettosa b)                Lenti difettose c)                Luci fissate male

4.4.2.    Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1)

4.4.3.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1)

4.4.4.    Frequenza di lampeggiamento || Esame visivo e azionamento || La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti(1)

4.5.          Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore ||

4.5.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Sorgente di luce difettosa b)                Lenti difettose c)                Luci fissate male

4.5.2 Allineamento (X)(2) || Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari || Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione

4.5.3.    Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1)

4.5.4.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b)                Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1)

4.6.          Luci di retromarcia ||

4.6.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Sorgente di luce difettosa b)                Lenti difettose c)                Luci fissate male

4.6.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) b)                Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1)

4.6.3.    Accensione || Esame visivo e azionamento || L’accensione non è conforme ai requisiti(1)

4.7.       Dispositivo di illuminazione della targa posteriore ||

4.7.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || a)                Il dispositivo emette luce all’indietro b)                Sorgente di luce difettosa c)                Luci fissate male

4.7.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1)

4.8.       Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori ||

4.8.1.    Condizioni || Esame visivo || a)                Catarifrangenti difettosi o danneggiati b)                Catarifrangente fissato in modo non sicuro

4.9.       Spie obbligatorie per l’impianto di illuminazione ||

4.9.1.    Stato e funzionamento || Esame visivo e azionamento || Non funzionanti

4.9.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Esame visivo e azionamento || Non conformi ai requisiti(1)

4.10.    Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio || Verifica visiva se possibile esaminare la continuità elettrica della connessione || a)                Componenti fissati in modo non sicuro b)                Isolamento danneggiato o deteriorato c)                Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti

4.11.     Circuito elettrico || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore, in alcuni casi anche all’interno del compartimento motore || a)                Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente b)                Cavi deteriorati c)                Isolamento danneggiato o deteriorato

4.12.     Fari e catarifrangenti non obbligatori (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a)                Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti (1) b)                Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1) c)                Faro/catarifrangente fissato male

4.13.     Batteria(e) || Esame visivo || a)                Cattivo fissaggio b)                Perdite c)                Interruttore difettoso (se obbligatorio) d)                Fusibili difettosi (se obbligatori) e)                Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio)

5.          ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI ||

5.1.       Assi ||

5.1.1.    Assi || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa lorda superiore a 3,5 tonnellate || a)                Asse spezzato o deformato b)                Asse scorrettamente fissato al veicolo c)                Modifiche o riparazioni inadeguate

5.1.2.    Fuselli || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Applicare a ciascuna ruota una forza verticale o laterale e rilevare il movimento tra la traversa dell’asse e i fuselli || a)                Fusello rotto b)                Usura eccessiva del perno e/o delle boccole c)                Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse d)                Gioco del fusello nell’asse

5.1.3. Cuscinetti delle ruote || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate Muovere le ruote o applicare una forza laterale a ciascuna ruota e rilevare il movimento verso l’alto della ruota relativamente al fusello || a)                Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota b)                Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato

5.2.          Ruote e pneumatici ||

5.2.1.    Mozzo della ruota || Esame visivo || a)                Dadi o viti della ruota mancanti o allentati b)                Mozzo usurato o danneggiato

5.2.2.    Ruote || Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a)                Eventuali rotture o problemi di saldatura b)                Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati c)                Ruota fortemente deformata o usurata d)                Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti (1) con rischi per la sicurezza stradale

5.2.3.    Pneumatici || Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione || a)                Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale b)                Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle c)                Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale) d)                Danni o tagli gravi sul pneumatico e)                Profondità del battistrada non conforme ai requisiti(1) f)                Pneumatico in attrito con altri componenti g)                Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti(1) (h)              Sistema di controllo della pressione difettoso o chiaramente non funzionante

5.3.       Sistema di sospensioni ||

5.3.1.    Molle e stabilizzatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a)                Molle fissate male al telaio o all’asse b)                Componente di una molla rotto o danneggiato c)                Molla mancante d)                Modifiche o riparazioni inadeguate

5.3.2.    Ammortizzatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore o utilizzando apparecchiature speciali, se disponibili || a)                Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse b)                Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti

5.3.2.1  Prova dell’efficienza ammortizzante || Utilizzando un’attrezzatura speciale confrontare le differenze a destra/sinistra e/o i valori assoluti forniti dai costruttori || a)                Differenze significative tra destra e sinistra b)                Mancato raggiungimento dei valori minimi

5.3.3.    Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a)                Componenti fissati male al telaio o all’asse b)                Componente danneggiato, rotto o eccessivamente corroso. c)                Modifiche o riparazioni inadeguate

5.3.4.    Attacchi sospensioni || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore. I dispositivi di rilevazione del gioco delle ruote possono essere utilizzati e sono raccomandati per i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate || a)                Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni b)                Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato

5.3.5.    Sospensioni pneumatiche || Ispezione visiva || a)                Sistema inutilizzabile b)                Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema c)                Perdita udibile dal sistema

6.          TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO ||

6.1.       Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio ||

6.1.1.       Stato generale || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a)                Rottura o deformazione di un longherone o traversa b)                Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male c)                Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme ||

6.1.2.    Tubi di scappamento e silenziatori || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a)                Sistema di scappamento fissato male o con perdite b)                Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo ||

6.1.3.    Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento) || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore e, nel caso di sistemi GPL/GNC, uso di dispositivi di rilevazione delle perdite || a)                Serbatoi e tubi fissati male b)                Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso c)                Tubi danneggiati o con punti di attrito d)                Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente e)                Rischio di incendio dovuto a - perdita di carburante - scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento - stato del compartimento motore f)                Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti(1) ||

6.1.4.    Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro || Esame visivo || a)                Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto b)                Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti(1) ||

6.1.5.    Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo) || Esame visivo || a)                Supporto in condizioni non adeguate b)                Supporto rotto o fissato male c)                Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco ||

6.1.6.       Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio || Esame visivo per verificarne l’usura e il corretto funzionamento con particolare attenzione agli eventuali dispositivi di sicurezza e/o utilizzando uno strumento di misurazione || a)                Componenti incrinati, difettosi o danneggiati b)                Usura eccessiva di un componente c)                Fissaggio difettoso d)                Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso e)                Eventuali indicatori non funzionanti f)                Targa di immatricolazione o luci non visibili (quando non utilizzate) g)                Modifiche o riparazioni inadeguate ||

6.1.7.    Trasmissione || Esame visivo || a)                Bulloni mancanti o allentati b)                Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione c)                Usura eccessiva dei giunti universali d)                Raccordi flessibili deteriorati e)                Albero danneggiato o incrinato f)                Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato g)                Coperchio antipolvere mancante o gravemente deteriorato h)                Modifica illegale della trasmissione ||

6.1.8.    Castelli motore || Esame visivo non necessariamente utilizzando una fossa d’ispezione o un ponte sollevatore || Castelli deteriorati, chiaramente e pesantemente danneggiati, montati male o rotti ||

6.1.9 Prestazioni del motore || Ispezione visiva || a)                Unità di controllo modificata illegalmente b)                Motore modificato illegalmente ||

6.2.          Cabina e carrozzeria ||

6.2.1. Condizioni || Esame visivo || a)                Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite b)                Montante fissato male c)                Ingresso di fumi del motore o di scarico d)                Modifiche o riparazioni inadeguate ||

6.2.2.    Fissaggio || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || a)                Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato b)                Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio c)                Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse d)                Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante ||

6.2.3.    Porte e serrature || Esame visivo || a)                Una porta non si apre o si chiude in modo adeguato b)                Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa c)                Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti, mal fissati o deteriorati ||

6.2.4.    Pavimento || Esame visivo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore || Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato ||

6.2.5.    Sedile del macchinista || Esame visivo || a)                Sedile mal fissato o con struttura difettosa b)                Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante ||

6.2.6.    Altri mobili per sedersi || Esame visivo || a)                Sedili difettosi o fissati male b)                Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti(1) ||

6.2.7.    Comandi di guida || Esame visivo e azionamento || Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente ||

6.2.8.    Gradini della cabina || Esame visivo || a)                Gradino o anello del gradino fissati male b)                Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori ||

6.2.9.   Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne || Esame visivo || a)                Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature b)                Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti(1) c)                Perdite dall’impianto idraulico ||

6.2.10.   Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi || Esame visivo || a)                Mancanti, fissati male o fortemente corrosi b)                Distanza insufficiente dalla ruota c)                Non conforme ai requisiti(1) ||

7.          ALTRI EQUIPAGGIAMENTI ||

7.1.       Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta ||

7.1.1.    Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie || Esame visivo || a)                Punto di ancoraggio fortemente deteriorato b)                Ancoraggio fissato male ||

7.1.2.    Stato delle cinture di sicurezza/fibbie || Esame visivo e azionamento || a)                Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata b)                Cintura di sicurezza danneggiata c)                Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti(1) d)                Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante e)                Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante ||

7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza || Ispezione visiva || Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo ||

7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza || Ispezione visiva || Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo ||

7.1.5. Airbag || Ispezione visiva || a)                Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo b)                Airbag chiaramente non funzionante ||

7.1.6. Sistemi SRS || Esame visivo dell’indicatore di guasto (MIL) || L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema ||

7.2.   Estintore (X)(2) || Esame visivo || a)                Mancante b)                Non conformi ai requisiti(1) ||

7.3.   Serrature e dispositivi antifurto || Esame visivo e azionamento || a)                Dispositivo antifurto non funzionante b)                Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente ||

7.4.   Triangolo di segnalazione (se prescritto)(X)(2) || Esame visivo || a)                Mancante o incompleto b)                Non conforme ai requisiti(1) ||

7.5.   Cassetta di pronto soccorso (se prescritta)(X)(2) || Esame visivo || Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti(1) ||

7.6.   Cunei da ruota (zeppe) (se prescritti)(X)(2) || Esame visivo || Mancanti o non in buone condizioni ||

7.7.   Segnalatore acustico || Esame visivo e azionamento || a)                Non funzionante b)                Comando fissato male c)                Non conforme ai requisiti(1) ||

7.8.   Tachimetro || Esame visivo o controllo nel corso di prova su strada o con mezzi elettronici || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) b)                Non funzionante c)                Non illuminato ||

7.9.   Tachigrafo (se montato/richiesto) || Esame visivo || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) b)                Non funzionante c)                Sigilli mancanti o difettosi d)                Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta e)                Evidente manomissione o manipolazione f)                Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura ||

7.10.     Limitatore di velocità (se montato/richiesto) || Esame visivo e azionamento se sono disponibili apparecchiature adeguate || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) b)                Chiaramente non funzionante c)                Velocità impostata scorretta (se verificata) d)                Sigilli mancanti o difettosi e)                Targhetta di calibratura mancante, illeggibile o scaduta f)                Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di calibratura ||

7.11      Contachilometri se disponibile || Ispezione visiva || a)                Manomissione evidente (frode) b)                Chiaramente non funzionante ||

7.12      Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto) || Ispezione visiva || a)                Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati b)                Cablatura danneggiata c)                Altri componenti mancanti o danneggiati d)                Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto e)                L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema ||

8.          EFFETTI NOCIVI ||

8.1.       Rumore ||

8.1.1     Sistema di protezione dal rumore || Valutazione soggettiva (a meno che l’ispettore ritenga che il livello sonoro è ai limiti del consentito, nel qual caso può essere effettuata una misurazione fonometrica) || a)                Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti(1) b)                Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore ||

8.2.       Emissioni allo scarico ||

8.2.1     Emissioni dei motori a benzina ||

8.2.1.1     Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || Ispezione visiva || a)                Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso. b)                Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni ||

8.2.1.2  Gassoso    Emissioni di CF4 || Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni(1) In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni(1) || a)                Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore b)                Oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i)          per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – 4,5%, oppure – 3.5% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti(1) ii)          per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – con il motore al minimo: 0.5% – con il motore al minimo accelerato: 0.3% oppure – con il motore al minimo: 0.3%[6] – con il motore al minimo accelerato: 0.2% a seconda della data di prima immatricolazione o circolazione di cui ai requisiti(1) c)                Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore d)                Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative ||

8.2.2        Emissioni dei motori diesel ||

8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || Ispezione visiva || a)                Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso b)                Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni ||

8.2.2.2  Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito || La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene effettuata in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata. Condizionamento del veicolo: 1. i veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti; 2. requisiti in materia di condizionamento: i) il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio; ad esempio, la temperatura dell’olio motore, rilevata con una sonda nell’alloggiamento dell’asta di misurazione del livello dell’olio, deve essere di almeno 80 °C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle radiazioni infrarosse, deve essere almeno equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore; ii) l’impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente. c) Procedura di prova 1) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di almeno dieci secondi dopo aver rilasciato l’acceleratore; 2. per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell’acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l’erogazione massima dalla pompa di iniezione; 3. durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell’acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l’azionamento e il rilascio dell’acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell’allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi; 4. si considera che i veicoli non abbiano superato la prova soltanto se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o i risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri possono limitare il numero massimo dei cicli di prova; 5. per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. Sempre per evitare prove inutili, gli Stati membri possono considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo. || a)                Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti(1) l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; b)                Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti(1) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2.5 m-1, per motori a turbocompressione: 3,0 m-1, oppure, per i veicoli identificati nei requisiti(1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti(1) 1.5 m-1 [7]. ||

8.3        Soppressione delle interferenze elettromagnetiche ||

Interferenza radio (X)(2) || Esame visivo || Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti(1) ||

8.4        Altri elementi relativi all’ambiente ||

8.4.1 Perdite di liquidi || Esame visivo || Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada ||

9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI ||

9.1.    Porte ||

9.1.1     Porte di entrata e di uscita || Esame visivo e azionamento || a)                Funzionamento difettoso b)                Stato di deterioramento c)                Comando di emergenza difettoso d)                Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi e)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.1.2 Uscite di emergenza || Esame visivo e azionamento (se del caso) || a)                Funzionamento difettoso b)                Indicazione delle uscite di emergenza mancante o illeggibile c)                Assenza del martello per rompere i vetri d)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.2.          Sistema antiappannante e di sbrinamento (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a)                Funzionamento difettoso b)                Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo c)                Sbrinamento difettoso (se obbligatorio) ||

9.3.          Sistema di aerazione o riscaldamento (X)(2) || Esame visivo e azionamento || a)                Funzionamento difettoso b)                Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo ||

9.4.      Sedili ||

9.4.1  Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento) || Ispezione visiva || a)                Sedili difettosi o fissati male b)                Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente c)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.4.2 .Sedile del conducente (requisiti supplementari) || Ispezione visiva || a)                Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi b)                Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti(1) ||

9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X)(2) || Esame visivo e operazione || Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti(1) ||

9.6.     Corridoi, spazi per passeggeri in piedi || Ispezione visiva || a)                Pavimento fissato male b)                Corrimani o maniglie difettosi c)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.7.     Scale e gradini || Esame visivo e azionamento (se del caso) || a)                Danneggiati o deteriorati b)                Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto c)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.8.     Sistema di comunicazione con i passeggeri (X)(2) || Esame visivo e azionamento || Sistema difettoso ||

9.9.    Indicazioni scritte (X)(2) || Esame visivo || a)                Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili b)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.10.   Requisiti relativi al trasporto di bambini (X)(2) ||

9.10.1   Porte || Ispezione visiva || Protezione delle porte non conforme ai requisiti (1) relativi a questa forma di trasporto ||

9.10.2   Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Ispezione visiva || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) ||

9.11.        Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X)(2) ||

9.11.1   Porte, rampe e sollevatori || Esame visivo e operazione || a)                Funzionamento difettoso b)                Stato di deterioramento c)                Comandi difettosi d)                Dispositivi di allarme difettosi e)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.11.2   Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle || Esame visivo e azionamento se opportuno || a)                Funzionamento difettoso b)                Stato di deterioramento c)                Comandi difettosi d)                Non conformi ai requisiti(1) ||

9.11.3   Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Ispezione visiva || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) ||

9.12.   Altri equipaggiamenti speciali (X)(2) ||

9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti || Ispezione visiva || a)                Installazioni non conformi ai requisiti(1) b)                Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso ||

9.12.2. Sanitari || Ispezione visiva || Installazioni non conformi ai requisiti(1) ||

9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi) || Ispezione visiva || Non conformi ai requisiti(1) ||

NOTE :

I «requisiti» sono stabiliti dai requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

‘(X)’ Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

ALLEGATO III

REQUISITI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE CARENZE DEI VEICOLI

Per i sistemi e componenti di ogni veicolo oggetto del controllo, le norme da applicare durante il controllo tecnico per stabilire se il veicolo è in condizioni accettabili sono le seguenti:

Voce || Motivi dell’esito negativo del controllo || Valutazione delle carenze

|| Lieve || Grave || Pericolosa

0.       IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

0.1.      Targhe di immatricolazione (se previste dai requisiti)(1) || a)                Targhe mancanti o fissate in modo tale da renderne probabile il distacco || || X ||

b)                Iscrizione mancante o illeggibile || || X ||

c)                Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo || || X ||

0.2.      Numero di identificazione del veicolo telaio/numero di serie || a)                Assente o non individuabile || || X ||

b)                Incompleto, illeggibile || || X ||

c)                Non conformi ai documenti o alle registrazioni del veicolo || || X ||

1.         IMPIANTO DI FRENATURA

1.1.      Stato meccanico e funzionamento

1.1.1.       Pedale/leva a mano del freno || a)                Leva troppo tirata || || X ||

b)                Usura o gioco eccessivi || || X ||

1.1.2.    Condizione e corsa del pedale/leva a mano del dispositivo di frenatura || a)                Eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa || || X ||

b)                Rilascio del freno difficile Funzionalità compromessa || X || X ||

c)                Superficie antisdrucciolo del pedale del freno mancante, mal fissata o consumata || X || ||

1.1.3.    Pompa a vuoto o compressore e serbatoi || a)                Insufficiente pressione/vuoto per assicurare almeno quattro frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo); almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo di allarme (o quando l’indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo); || || X || X

b)                Tempo necessario affinché la pressione vuoto/aria raggiunga un valore operativo sicuro non conforme ai requisiti(1) || || X ||

c)                Mancato funzionamento della valvola di protezione multicircuito o della valvola di sicurezza alla sovrapressione || || X ||

d)                Perdita d’aria che causa un notevole calo di pressione o rumori udibili di perdita d’aria || || X ||

e)                Danno esterno che può influire sul funzionamento dei freni Prestazione del freno di emergenza insufficiente || || X || X

1.1.4.    Manometro o indicatore di pressione || Cattivo funzionamento o difetti del manometro o dell''indicatore Bassa pressione non identificabile || X || X ||

1.1.5.    Valvola di controllo del freno a mano || a)                Comando incrinato, danneggiato o eccessivamente usurato || || X ||

b)                Scarsa affidabilità del comando della valvola o della valvola stessa || || X ||

c)                Tenuta difettosa o perdite del sistema || || X ||

d)                Funzionamento insoddisfacente || || X ||

1.1.6.   Freno di stazionamento, leva di comando, dispositivo di bloccaggio, freno di stazionamento elettronico || a)                Insufficiente tenuta del dispositivo di bloccaggio || || X ||

b)                Usura eccessiva a livello dell’asse della leva o del dispositivo di bloccaggio stato di avanzata usura || X || X ||

c)                Corsa troppo lunga (cattiva regolazione) || || X ||

d)                Meccanismo mancante, danneggiato o inattivo || || X ||

e)                Difetti di funzionamento, l’indicatore luminoso indica anomalie || || X ||

1.1.7. Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico, regolatori di pressione) || a)                Valvola danneggiata o eccessiva perdita d’aria Funzionalità compromessa || || X || X

b)                Eccessivo efflusso di olio dal compressore || X || ||

c)                Valvola fissata male o montaggio difettoso || || X ||

d)                Efflusso o perdita di liquido del freno idraulico Funzionalità compromessa || || X || X

1.1.8.   Giunti mobili di accoppiamento per freni di rimorchio (elettrici e pneumatici) || a)                Rubinetto o valvola a chiusura automatica difettosi Funzionalità compromessa || X || X ||

b)                Rubinetto o valvola fissati male o montaggio difettoso Funzionalità compromessa || X || X ||

c)                Tenuta insufficiente Funzionalità compromessa || || X || X

d)                Funzionamento difettoso Funzionamento del freno compromesso || || X || X

1.1.9.   Accumulatore o serbatoio di pressione || a)                Serbatoio danneggiato o leggermente corroso Serbatoio gravemente danneggiato, corroso o con perdite || X || X ||

b)                Funzionamento del dispositivo di spurgo compromesso Dispositivo di spurgo non funzionante || X || X ||

c)                Serbatoio fissato male o montaggio difettoso || || X ||

1.1.10.     Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici) || a)                Dispositivo servofreno difettoso o inefficace || || X ||

b)                Cilindro principale del freno difettoso, ma freno ancora funzionante Difetti o perdite del cilindro principale || || X || X

c)                Cilindro principale del freno difettoso, ma freno ancora funzionante Cilindro principale fissato male || || X || X

d)                Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma superiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma inferiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno non visibile || X || X || X

e)                Mancanza del tappo del serbatoio del cilindro principale del freno || X || ||

f)                Indicatore del liquido del freno acceso o difettoso || X || ||

g)                Funzionamento difettoso del dispositivo di allarme per il livello del liquido || X || ||

1.1.11.     Condotti rigidi dei freni || a)                Rischio imminente di guasto o di rottura || || || X

b)                Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) || || X || X

c)                Condotti danneggiati o eccessivamente corrosi compromettono il funzionamento bloccando o rischio imminente di perdite || || X || X

d)                Cattiva installazione dei condotti Rischi di danni || X || X ||

1.1.12.     Tubi flessibili dei freni || a)                Rischio imminente di guasto o di rottura || || || X

b)                Tubi ritorti o troppo corti Tubi danneggiati o con punti di frizione || X || X ||

c)                Perdite nei tubi o nei collegamenti (sistemi di frenatura ad aria) Perdite nei condotti o nei collegamenti (sistemi di frenatura idraulici) || || X || X

d)                Eccessivo rigonfiamento dei tubi sotto pressione Cavo danneggiato || || X || X

e)                Tubi porosi || || X ||

1.1.13.     Guarnizioni per freni || a)                Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (raggiunta tacca del minimo) Eccessiva usura di guarnizioni o pastiglie (oltre tacca del minimo) || || X || X

b)                Guarnizioni o pastiglie sporche (olio, grasso, ecc.) Compromessa prestazione dei freni || || X || X

c)                Assenza di guarnizioni o pastiglie || || || X

1.1.14.     Tamburi dei freni, dischi dei freni || a)                Tamburi o dischi usurati (raggiunta tacca del minimo) o notevolmente corrosi Tamburi o dischi fortemente usurati, corrosi, graffiati o con incrinature o rotture o altri difetti che compromettono la sicurezza || || X || X

b)                Tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) || || X ||

c)                Mancanza di tamburi o dischi || || || X

d)                Fissazione difettosa del disco portafreno || || X ||

1.1.15.     Cavi dei freni, tiranteria || a)                Cavi danneggiati o flessi Compromessa prestazione dei freni || || X || X

b)                Usura o corrosione fortemente avanzata di un componente Compromessa prestazione dei freni || || X || X

c)                Cavo, tirante o giunto non sicuro || || X ||

d)                Fissazione dei cavi difettosa || || X ||

e)                Impedimento al libero movimento del sistema frenante || || X ||

f)                Anomalie nel movimento della tiranteria a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura || || X ||

1.1.16.     Cilindri dei freni (compresi i freni a molla e a cilindri idraulici) || a)                Cilindri incrinati o danneggiati Compromessa prestazione dei freni || || X || X

b)                Perdite nei cilindri Compromessa prestazione dei freni || || X || X

c)                Cilindri fissati male o montaggio difettoso Compromessa prestazione dei freni || || X || X

d)                Cilindri fortemente corrosi Probabilità di fissurazioni || || X || X

e)                Corsa insufficiente o eccessiva del cilindro Compromessa prestazione dei freni (mancanza di spazio per movimento) || || X || X

f)                Coperchio antipolvere danneggiato Coperchio antipolvere mancante o fortemente danneggiato || X || X ||

1.1.17.     Correttore automatico di frenatura in funzione del carico || a)                Giunzione difettosa || || X ||

b)                Imperfetta regolazione della giunzione || || X ||

c)                Correttore grippato o non funzionante (ABS attivo) Correttore grippato o non funzionante || || X || X

d)                Correttore mancante (se prescritto) || || || X

e)                Targhetta dei dati mancante || X || ||

f)                Dati illeggibili o non conformi ai requisiti1 || X || ||

1.1.18.     Dispositivi e indicatori di regolazione || a)                Dispositivo danneggiato, grippato o che presenta un movimento anormale, un’eccessiva usura o un’imperfetta regolazione || || X ||

b)                Dispositivo difettoso || || X ||

c)                Dispositivo montato o sostituito in modo scorretto || || X ||

1.1.19.     Sistema ausiliario di frenatura (se installato o necessario) || a)                Montaggio o accoppiatori difettosi Funzionalità compromessa || X || X ||

b)                Sistema chiaramente difettoso o mancante || || X ||

1.1.20.     Azionamento automatico dei freni del rimorchio || Il freno del rimorchio non è azionato automaticamente quando il collegamento è disinserito || || || X

1.1.21.     Sistema di frenatura completo || a)                Altri dispositivi del sistema (come la pompa antigelo, l’essiccatore d’aria, ecc.) danneggiati esternamente o fortemente corrosi, tanto da compromettere il funzionamento del sistema di frenatura Compromessa prestazione dei freni || || X || X

b)                Eccessive perdite di aria o di liquido antigelo Compromessa la funzionalità del sistema || X || X ||

c)                Fissaggio o montaggio difettoso di un qualsiasi componente || || X ||

d)                Riparazione o modifica inadeguata di un qualsiasi componente[8] Compromessa prestazione dei freni || || X || X

1.1.22.     Collegamenti di prova (se installati o obbligatori) || a)                Mancante || || X ||

b)                Danneggiati inutilizzabili o con perdite || X || X ||

1.2.       Prestazioni ed efficienza del freno di servizio

1.2.1.    Prestazioni || (a)              Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote || || X || X

b)                Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell’altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti || || X || X

c)                Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) || || X ||

d)                Tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi ruota || || X ||

e)                Fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura durante ciascun giro completo della ruota || || X ||

1.2.2.    Efficienza || Non si ottiene almeno il seguente valore minimo: - Veicoli immatricolati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: –                 Categoria N1: 50% –                 Categoria M1: 58% –                 Categorie M2 e M3: 50% –                 Categorie N2 e N3: 50% –                 Categorie O2 (XX)(3), O3 e O4: · per semirimorchi: 45% · per i rimorchi: 50% Veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/48/UE: Categoria N1: 45% Categorie M1, M2 e M3: 50%[9] Categorie N2 e N3: 43%[10] Categorie O2 (XX)(3), O3 e O4: 40%[11] Altre categorie (XX)(3): - Categorie L (entrambi i freni):                 Categoria L1e: 42%                 Categorie L2e, L6e: 40%                 Categoria L3e: 50%                 Categoria L4e: 46%                 Categorie L5e, L7e: 44% - Categorie L (freno della ruota posteriore):                 tutte le categorie: 25% Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X

1.3.       Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso (se basato su sistema separato)

1.3.1. Prestazioni || a)                Sforzo di frenatura inadeguato su una o più ruote Assenza di sforzo di frenatura su una o più ruote || || X || X

b)                Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 70% dello sforzo massimo dell’altra ruota. In caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Sforzo di frenatura della ruota meno frenata dell’asse inferiore al 50% dello sforzo massimo dell’altra ruota sullo stesso asse nel caso di assi sterzanti || || X || X

c)                Frenatura non gradualmente moderabile (blocco) || || X ||

1.3.2.    Efficienza || Uno sforzo di frenata inferiore al 50%[12] delle prestazioni del freno di servizio di cui al punto 1.2.2 in relazione alla massa massima autorizzata o, per i semirimorchi, alla somma dei carichi autorizzati per asse. (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X

1.4.       Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)

1.4.1.    Prestazioni || Freno non funzionante su un lato o in caso di prova di frenatura su strada, eccessiva deviazione del veicolo rispetto a una linea retta Meno del 50% dei valori di efficienza raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X

1.4.2.    Efficienza || Non si ottiene almeno per tutti i veicoli un coefficiente di frenatura del 16% in relazione alla massa massima autorizzata o, per i veicoli a motore, del 12% in relazione alla massa massima combinata del veicolo, a seconda di quale sia il valore più elevato (fatta eccezione per le categorie L1e e L3e) Meno del 50% dei valori che precedono raggiunto in relazione alla massa del veicolo durante il controllo || || X || X

1.5.       Prestazioni del sistema di frenatura elettronico || a)                Efficienza non moderabile (non si applica a sistemi di freno sullo scarico) || || X ||

b)                Sistema non funzionante || || X ||

1.6.       Sistema antibloccaggio (ABS) || a)                Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme || || X ||

b)                Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso || || X ||

c)                Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati || || X ||

d)                Cablatura danneggiata || || X ||

e)                Altri componenti mancanti o danneggiati || || X ||

1.7 Sistema di frenatura elettronica (EBS) || a)                Cattivo funzionamento del dispositivo di allarme || || X ||

b)                Il dispositivo di allarme indica che il funzionamento del sistema è difettoso || || X ||

1.8 Liquido dei freni || a) Temperatura di ebollizione del liquido dei freni troppo bassa o tenore d’acqua troppo alto Temperatura di ebollizione < 180°C o tenore d’acqua > 1,5% Temperatura di ebollizione < 150°C o tenore d’acqua > 2,0% || X || X ||

b) Liquido dei freni contaminato Rischio imminente di guasto || || X || X

c)            Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma superiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno insufficiente (sotto il segno MIN ma inferiore al 50% della capacità del serbatoio) Liquido del freno non visibile || X || X || X

2.       STERZO

2.1.    Stato meccanico

2.1.1. Stato dello sterzo || a)                Ruvidezza di funzionamento della scatola || || X ||

b)                Albero dello sterzo torto o scanalature consumate che compromette la funzionalità || || X || X

c)                Usura eccessiva dell’albero dello sterzo che compromette la funzionalità || || X || X

d)                Gioco eccessivo dell’albero dello sterzo che compromette la funzionalità || || X || X

e)                Perdite formazione di gocce || X || X ||

2.1.2.       Fissaggio dell’alloggiamento della scatola dello sterzo || a)                Scatola dello sterzo non adeguatamente fissata al telaio Più del 50% degli elementi allentati o gioco relativo visibile rispetto al telaio/carrozzeria || || X || X

b)                Fori di fissaggio oblunghi sul telaio Più del 50% degli elementi interessati || || X || X

c)                Bulloni di fissaggio mancanti o rotti Più del 50% degli elementi interessati || || X || X

d)                Rottura dell’alloggiamento della scatola dello sterzo Stabilità o fissaggio dell'alloggiamento compromessi || || X || X

2.1.3. Stato degli organi di sterzo || a)                Movimento relativo tra componenti che richiede un intervento di riparazione Gioco eccessivo o probabilità di distacco || || X || X

b)                Eccessiva usura a livello dei giunti Probabilità di distacco || || X || X

c)                Rottura o deformazione di uno dei componenti che compromette la funzione || || X || X

d)                Assenza del bloccasterzo || || X ||

e)                Scorretto allineamento di componenti (ad esempio tirante trasversale o asta di accoppiamento) || || X ||

f)                Modifiche o riparazioni inadeguate che compromette la funzione || || X || X

g)                Rivestimento antipolvere mancante o deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o gravemente deteriorato || X || X ||

2.1.4. Azionamento degli organi di sterzo || a)                Parte mobile dello sterzo a contatto con una parte fissa del telaio || || X ||

b)                Limitatore di corsa dello sterzo assente o fuori uso || || X ||

2.1.5. Servosterzo || a)                Perdite di liquidi Funzione compromessa || || X || X

b)                Liquido insufficiente (sotto la tacca MIN ma superiore al 50%) della capacità del serbatoio alla tacca MIN Meno del 50% della capacità del serbatoio alla tacca MIN || X || X ||

c)                Meccanismo non funzionante Sterzo compromesso || || X || X

d)                Meccanismo rotto o fissato male Sterzo compromesso || || X || X

e)                Componenti mal allineati o in attrito con altri Sterzo compromesso || || X || X

f)                Modifiche o riparazioni inadeguate Sterzo compromesso || || X || X

g)                Cavi/flessibili danneggiati o eccessivamente corrosi Sterzo compromesso || || X || X

2.2.          Volante, colonna e barra

2.2.1.       Stato del volante/della barra || a)                Movimento relativo tra volante e colonna indicante un fissaggio inadeguato || || X ||

b)                Assenza di dispositivo di ritenuta sul mozzo del volante Probabilità di distacco || || X || X

c)                Rottura o cattiva fissazione del mozzo, della corona o delle razze del volante Probabilità di distacco || || X || X

2.2.2.Colonna/forcelle dello sterzo || a)                Movimento eccessivo del centro del volante verso l’alto o il basso || || X ||

b)                Movimento eccessivo della parte superiore della colonna in rapporto all’asse della stessa || || X ||

c)                Raccordo flessibile deteriorato || || X ||

d)                Fissaggio difettoso Probabilità di distacco || || X || X

e)                Modifiche o riparazioni inadeguate || || || X

2.3. Gioco dello sterzo || Gioco eccessivo dello sterzo (ad esempio il movimento da un punto della corona superiore a un quinto del diametro del volante o non conforme ai requisiti)(1) Sterzo di sicurezza compromesso || || X || X

2.4. Allineamento delle ruote (X)(2) || L’allineamento non è conforme ai dati o requisiti del costruttore del veicolo(1) Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa || X || X ||

2.5. Asse sterzante del rimorchio || a)                Componente leggermente danneggiato Componente gravemente incrinato o danneggiato || || X || X

b)                Gioco eccessivo Direzione in avanti danneggiata; stabilità direzionale compromessa || || X || X

c)                Fissaggio difettoso (meno del 50% dei dispositivi di fissazione allentati) Fissaggio difettoso (più del 50% dei dispositivi di fissazione allentati) || || X || X

2.6. Servosterzo elettrico (EPS) || a)                L’indicatore di guasto (MIL) del sistema EPS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X ||

b)                Incoerenza tra l’angolo del volante e l’angolo delle ruote Sterzo danneggiato || || X || X

c)                Servosterzo non funzionante || || X ||

3.          VISIBILITÀ

3.1.       Campo di visibilità || Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti o sui lati (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza compromessa o specchi esterni non visibili || X || X ||

3.2.          Stato dei vetri || a)                Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata o specchi esterni non visibili || X || X ||

b)                Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conformi alle specifiche dei requisiti(1) (XX)(3) (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza) area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza compromessa o specchi esterni non visibili || X || X ||

c)                Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili Visibilità attraverso l’area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza gravemente compromessa || || X || X

3.3.       Specchietti o dispositivi retrovisori || a)                Specchietto o dispositivo mancanti o non montati conformemente ai requisiti(1) (devono essere disponibili almeno due possibilità di retrovisione) disponibili meno di due possibilità di retrovisione || X || X ||

b)                Specchietto o dispositivo leggermente danneggiato o fissato male Specchietto o dispositivo non funzionante, gravemente danneggiato, fissato male o in modo non sicuro || X || X ||

3.4. Tergicristallo del parabrezza anteriore || a)                Spazzole non funzionanti o assenti || || X ||

b)                Lama del tergicristallo non funzionante Lama del tergicristallo mancante o chiaramente non funzionante || X || X ||

3.5. Lavacristalli || Lavacristalli non adeguatamente funzionanti (mancanza di liquido per pulire ma pompa operante o getto dell’acqua disallineato) Lavacristalli non funzionanti || X || X ||

3.6 Allineamento delle ruote (X)(2) || Sistema non operativo o chiaramente difettoso || X || ||

4.          LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO

4.1.       Fari

4.1.1.    Stato e funzionamento || a)                Luce o sorgente luminosa difettosa o mancante (luce/fonti di luce multiple; in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Luce / fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) || X || X ||

b)                Sistema di proiezione leggermente difettoso (riflettori e lenti) Sistema di proiezione gravemente difettoso o mancante (riflettori e lenti) || X || X ||

c)                Luci fissate male || || X ||

4.1.2. Adeguamento || L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti(1) || || X ||

4.1.3.    Accensione || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) (numero di fari accesi contemporaneamente) Intensità di luce sul frontale superiore al massimo consentito || X || X ||

b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X ||

4.1.4.    Rispetto dei requisiti(1) || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X ||

b)                Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono chiaramente l’intensità della luce o modificano il colore emesso || || X ||

c)                Sorgente luminosa e faro non compatibili || || X ||

4.1.5.    Sistemi per regolare l’inclinazione (se obbligatori) || a)                Dispositivo non funzionante || || X ||

b)                Il dispositivo manuale non può essere azionato dal sedile del conducente || || X ||

4.1.6.    Dispositivo tergifari (se obbligatorio) || Dispositivo non funzionante In caso di unità ottiche a scarica || X || X ||

4.2.       Luci di posizione anteriori e posteriori, luci laterali e luci d’ingombro

4.2.1.   Stato e funzionamento || a)                Sorgente di luce difettosa || || X ||

b)                Lenti difettose || || X ||

c)                Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.2.2 Accensione || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Le luci di posizione posteriori e le luci di d’ingombro possono essere spente quando sono accesi i fari || X || X ||

b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X ||

4.2.3.    Rispetto dei requisiti(1) || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X ||

b)                Prodotti sulle lenti o sulle sorgenti luminose che riducono l’intensità della luce o modificano il colore emesso Luce rossa davanti o luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X ||

4.3.       Luci di arresto

4.3.1.    Stato e funzionamento || a)                Sorgente di luce difettosa (sorgente luminosa multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) Tutte le sorgenti luminose sono difettose || X || X || X

b)                Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X ||

c)                Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.3.2.    Accensione || a)                L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Funzionamento ritardato (più di 2,5 m/s2 di decelerazione prima dell’accensione delle luci del freno) Assenza totale di funzionamento || X || X || X

b)                Malfunzionamento del dispositivo di accensione || || X ||

4.3.3.    Rispetto dei requisiti(1) || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce bianca sul retro; intensità luminosa gravemente ridotta || X || X ||

4.4.          Indicatori luminosi di direzione e di emergenza

4.4.1.    Stato e funzionamento || a)                Sorgente di luce difettosa (fonte di luce multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED meno di 2/3 funzionanti) || X || X ||

b)                Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X ||

c)                Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.4.2.    Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Assenza totale di funzionamento || X || X ||

4.4.3.    Rispetto dei requisiti(1) || La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) Luce emessa non ambrata || X || X ||

4.4.4.    Frequenza di lampeggiamento || La velocità di lampeggio non è conforme ai requisiti(1) (frequenza deviante più del 25%) Frequenza deviante più del 50% || X || X ||

4.5.          Proiettore fendinebbia anteriore e faro antinebbia posteriore

4.5.1.    Stato e funzionamento || a)                Sorgente di luce difettosa (fonte di luce multipla in caso di LED più di 1/3 funzionanti) Fonti di luce singole; in caso di LED più di 2/3 funzionanti) || X || X ||

b)                Lenti leggermente difettose (senza influenza sulla luce emessa) Lenti gravemente difettose (luce emessa compromessa) || X || X ||

c)                Luci fissate male da renderne probabile il distacco o in grado di abbagliare il traffico in arrivo || X || X ||

4.5.2 Allineamento (X)(2) || Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione (linea di demarcazione troppo bassa) Linea di demarcazione sopra quella dei fari || X || X ||

4.5.3.    Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Non funzionante || X || X ||

4.5.4.    Rispetto dei requisiti(1) || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X ||

b)                Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || || X ||

4.6.          Luci di retromarcia

4.6.1.    Stato e funzionamento || a)                Sorgente di luce difettosa || X || ||

b)                Lenti difettose || X || ||

Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.6.2.    Rispetto dei requisiti(1) || a)                La luce, il colore emesso, la posizione o l’intensità non sono conformi ai requisiti(1) || || X ||

b)                Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || || X ||

4.6.3.    Accensione || L’accensione non è conforme ai requisiti(1) Le luci di retromarcia possono essere accese con il cambio non in posizione di retromarcia || X || X ||

4.7.       Dispositivo di illuminazione della targa posteriore

4.7.1.    Stato e funzionamento || a)                Il dispositivo emette luce all’indietro Emette direttamente luce bianca sul retro || X || X ||

b)                Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa multipla Sorgente di luce difettosa, sorgente luminosa singola || X || X ||

Luci fissate male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.7.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Il sistema non funziona conformemente ai requisiti(1) || X || ||

4.8.       Catarifrangenti, evidenziatori (retroriflettenti) e targhette marcatrici posteriori

4.8.1.    Condizioni || a)                Catarifrangenti difettosi o danneggiati Catarifrangenti compromessi || X || X ||

b)                Catarifrangente fissato in modo non sicuro da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.8.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Il dispositivo, il colore riflesso o la posizione non sono conformi ai requisiti(1) Mancante o riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro || X || X ||

4.9.       Spie obbligatorie per l’impianto di illuminazione

4.9.1.    Stato e funzionamento || Non funzionanti Non funzionante per fascio abbagliante o faro antinebbia posteriore || X || X ||

4.9.2.    Rispetto dei requisiti(1) || Non conformi ai requisiti(1) || X || ||

4.10.    Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio || a)                Componenti fissati in modo non sicuro Incavo allentato || X || X ||

b)                Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito || X || X ||

c)                Connessioni elettriche del rimorchio o del veicolo trainante non correttamente funzionanti Sistema di frenatura dei rimorchi compromesso; luci dei freni del rimorchio non funzionanti del tutto || || X || X

4.11.     Circuito elettrico || a)                Cavi collegati in modo non sicuro o non fissati adeguatamente Dispositivi di fissazione allentati, parti taglienti scoperte, connettori da scollegare Cavi in grado di toccare parti sensibili, rotanti o il terreno, connettori da scollegare (parti rilevanti per frenatura, sterzo) || X || X || X

b)                Cavi leggermente deteriorati Cavi gravemente deteriorati Cavi estremamente deteriorati (parti rilevanti per frenatura, sterzo) || X || X || X

c)                Isolamento danneggiato o deteriorato in grado di provocare un corto circuito Grave rischio di incendio, formazione di scintille || X || X || X

4.12.     Fari e catarifrangenti non obbligatori (X)(2) || a)                Faro/catarifrangente montato in modo non conforme ai requisiti(1) emettente/riflettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro; || X || X ||

b)                Funzionamento del faro non conforme ai requisiti (1) Numero di fari funzionanti simultaneamente che supera l’intensità di luce consentita Emettente luce rossa davanti o luce bianca sul retro; || X || X ||

c)                Faro/catarifrangente fissato male da renderne probabile il distacco || X || X ||

4.13.     Batteria(e) || a)                Cattivo fissaggio Fissato in modo inappropriato in grado di provocare un corto circuito || X || X ||

b)                Perdite Perdita di sostanze pericolose || X || X ||

c)                Interruttore difettoso (se obbligatorio) || || X ||

d)                Fusibili difettosi (se obbligatori) || || X ||

e)                Raffreddamento non adeguato (se obbligatorio) || || X ||

5.          ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI

5.1.       Assi

5.1.1.    Assi || a)                Asse spezzato o deformato || || || X

b)                Asse fissato al veicolo non correttamente Gioco relativo rispetto al telaio/carrozzeria || || X || X

c)                Modifiche o riparazioni inadeguate Stabilità e funzionalità compromesse, distanza insufficiente rispetto alle altre parti o al suolo || || X || X

5.1.2.    Fuselli || a)                Fusello rotto || || || X

b)                Usura eccessiva del perno e/o delle boccole probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X

c)                Movimento eccessivo tra fusello e traversa dell’asse probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X

Gioco del fusello nell’asse Probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X

5.1.3. Cuscinetti delle ruote || a)                Gioco eccessivo in un cuscinetto della ruota stabilità direzionale compromessa; rischio di demolizione || || X || X

b)                Cuscinetto fissato in modo eccessivo, bloccato rischio di surriscaldamento; rischio di demolizione || || X || X

5.2.          Ruote e pneumatici

5.2.1.    Mozzo della ruota || a)                Dadi o viti della ruota mancanti o allentati (<3,5t: almeno 4 simmetrici distribuiti residui; >3,5t. almeno 75% simmetrico distribuito residuo; Più del 25% di dadi o viti della ruota mancanti o allentati. || || X || X

b)                Mozzo usurato o danneggiato Mozzo usurato o danneggiato in modo da compromettere la fissazione sicura delle ruote || || X || X

5.2.2.    Ruote || a)                Eventuali rotture o problemi di saldatura || || || X

b)                Anelli di tenuta dei pneumatici non adeguatamente fissati da renderne probabile il distacco || || X || X

c)                Ruota fortemente deformata o usurata Fissazione sicura al mozzo compromessa; fissazione sicura del pneumatico compromessa || || X || X

d)                Tipo o dimensioni della ruota non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale || || X ||

5.2.3.    Pneumatici || a)                Dimensioni, capacità di carico, marchio di omologazione o indice di velocità del pneumatico non conformi ai requisiti(1) con rischi per la sicurezza stradale Insufficiente capacità di carico o indice di velocità per uso effettivo, il pneumatico tocca altre parti fisse del veicolo compromettendo la sicurezza della guida || || X || X

b)                Pneumatici di dimensioni differenti sullo stesso asse o su due ruote gemelle || || X ||

c)                Pneumatici di costruzione differente (radiale/diagonale) || || X ||

d)                Danni o tagli gravi sul pneumatico Tortiglia visibile o danneggiata || || X || X

e)                Profondità del battistrada non conforme ai requisiti(1) Inferiore dell’80% della profondità del battistrada prescritta || || X || X

f)                Pneumatico in attrito con altri componenti (dispositivi flessibili anti spray) Pneumatico in attrito con altri componenti (guida sicura non compromessa) || X || X ||

g)                Pneumatici riscolpiti non conformi ai requisiti(1) Strato di protezione della tortiglia danneggiato || || X || X

h)                Sistema di controllo della pressione difettoso chiaramente non funzionante || X || X ||

5.3.       Sistema di sospensioni

5.3.1.    Molle e stabilizzatori || a)                Molle fissate male al telaio o all’asse Gioco relativo visibile; più del 50% dei dispositivi di fissazione allentati || || X || X

b)                Componente di una molla rotto o danneggiato Molla principale (a balestra) o più del 50% di balestre aggiuntive colpito || || X || X

c)                Molla mancante Molla principale (a balestra) o più del 50% di balestre aggiuntive colpito || || X || X

d)                Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema sospensioni non funzionante || || X || X

5.3.2.    Ammortizzatori || a)                Ammortizzatori fissati male al telaio o all’asse Ammortizzatore allentato || X || X ||

b)                Ammortizzatore danneggiato che evidenzia segni di gravi perdite o difetti || || X ||

5.3.2.1  Prova dell’efficienza ammortizzante || a)                Differenze significative tra destra e sinistra || || X ||

b)                Mancato raggiungimento dei valori minimi || || X ||

5.3.3.    Tubi di torsione, puntoni articolati, forcelle e bracci della sospensione || a)                Componenti fissati male al telaio o all’asse probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X

b)                Componente danneggiato o eccessivamente corroso. Stabilità del componente colpita o componente rotto || || X || X

c)                Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente rispetto alle altre parti; Sistema non operativo || || X || X

5.3.4.    Attacchi sospensioni || a)                Usura eccessiva del perno e/o delle boccole o a livello dei giunti delle sospensioni probabilità di allentamento; stabilità direzionale compromessa || || X || X

b)                Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o rotto || X || X ||

5.3.5.    Sospensioni pneumatiche || a)                Sistema inutilizzabile || || || X

b)                Un qualsiasi componente danneggiato, modificato o deteriorato in modo tale da compromettere il funzionamento del sistema Funzionamento del sistema gravemente compromesso || || X || X

c)                Perdita udibile dal sistema || || X ||

6.          TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO

6.1.       Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio

6.1.1.       Stato generale || a)                Leggera rottura o deformazione di un longherone o traversa Grave rottura o deformazione di un longherone o traversa || || X || X

b)                Placche di rinforzo o elementi di fissaggio montati male (< 50%) Elementi di fissaggio allentati (>50%); forza insufficiente di alcune parti || || X || X

c)                Eccessiva corrosione che mette a repentaglio la rigidità dell’insieme forza insufficiente di alcune parti || || X || X

6.1.2.    Tubi di scappamento e silenziatori || a)                Sistema di scappamento fissato male o con perdite || || X ||

b)                Penetrazione di fumi nella cabina o abitacolo del veicolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X

6.1.3.    Serbatoi e tubi per carburante (tra cui serbatoio e tubi del carburante di riscaldamento) || a)                Serbatoi e tubi fissati male Rischi d’incendio || || X || X

(b)              Perdita di carburante o tappo del carburante mancante o difettoso Rischi d’incendio; perdita eccessiva di materiale pericoloso || || X || X

c)                tubi consumati. Tubi danneggiati || X || X ||

d)                Rubinetto a maschio del carburante (se richiesto) non funzionante correttamente || || X ||

e)                Rischio di incendio dovuto a perdita di carburante scarsa protezione del serbatoio o del sistema di scappamento stato del compartimento motore || || || X

(f)               Sistemi GPL/GNC o a idrogeno non conformi ai requisiti(1) Una parte qualsiasi del sistema difettosa || || X || X

6.1.4.    Paraurti, protezioni laterali e dispositivi posteriori antincastro || a)                Elementi fissati male o danneggiati in modo tale da poter causare ferite in caso di contatto Parti di cui è probabile il distacco; funzionalità gravemente compromessa || || X || X

b)                Dispositivi chiaramente non conformi ai requisiti(1) || || X ||

6.1.5.    Supporto della ruota di scorta (se montato sul veicolo) || a)                Supporto in condizioni non adeguate || X || ||

b)                Supporto rotto o fissato male || || X ||

c)                Ruota di scorta non fissata adeguatamente al supporto e a rischio di distacco. || || X || X

6.1.6.       Dispositivi di accoppiamento e attrezzatura di rimorchio || a)                Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se non utilizzati). Componenti incrinati, difettosi o danneggiati (se utilizzati). || || X || X

b)                Usura eccessiva di un componente Sotto il limite di usura || || X || X

c)                Fissaggio difettoso Un qualche elemento di fissaggio allentato || || X || X

d)                Dispositivi di sicurezza mancanti o dal funzionamento difettoso || || X ||

e)                Eventuali indicatori non funzionanti || || X ||

f)                Ostruzione della targa di immatricolazione o di una luce (quando non sono utilizzate) Targa di immatricolazione non leggibile (quando non utilizzata) || X || X ||

g)                Modifiche o riparazioni inadeguate (parti di scorta) Modifiche o riparazioni inadeguate (parti principali) || || X || X

6.1.7.    Trasmissione || a)                Bulloni mancanti o allentati (<30%) Bulloni mancanti o allentati ( >30%) || || X || X

b)                Usura eccessiva dei cuscinetti dell’albero di trasmissione Probabile allentamento o fissurazione || || X || X

c)                Usura eccessiva dei giunti universali Probabile allentamento o fissurazione || || X || X

d)                Raccordi flessibili deteriorati Probabile allentamento o fissurazione || || X || X

e)                Albero danneggiato o incrinato || || X ||

f)                Alloggiamento dei cuscinetti rotto o mal fissato Probabile allentamento o fissurazione || || X || X

g)                Rivestimento antipolvere gravemente deteriorato Rivestimento antipolvere mancante o rotto || X || X ||

h)                Modifica illegale della trasmissione || || X ||

6.1.8.    Castelli motore || Deteriorati, chiaramente e gravemente danneggiati, allentati o rotti. || || X || X

6.1.9 Prestazioni del motore || a)                Unità di controllo modificata illegalmente || || X ||

b)                Motore modificato illegalmente || || X ||

6.2.          Cabina e carrozzeria

6.2.1. Condizioni || a)                Pannello o elemento montati male o danneggiati in modo tale da poter provocare ferite o da renderne probabile il distacco || || X || X

b)                Montante fissato male Stabilità compromessa || || X || X

c)                Ingresso di fumi del motore o di scarico Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X

d)                Modifiche o riparazioni inadeguate Distanza insufficiente dalle parti rotanti o in movimento e dalla strada || || X || X

6.2.2.    Fissaggio || a)                Carrozzeria o cabina fissati in modo inadeguato Stabilità compromessa || || X || X

b)                Carrozzeria o cabina chiaramente mal centrate sul telaio || || X ||

c)                Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse (< 50% e se simmetriche) Carrozzeria o cabina non fissate o fissate male al telaio o alle traverse (> 50%) || || X || X

d)                Eccessiva corrosione nei punti di fissaggio sulla carrozzeria autoportante Stabilità compromessa || || X || X

6.2.3.    Porte e serrature || a)                Una porta non si apre o chiude in modo adeguato || || X ||

b)                Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte scorrevoli) Vi è il rischio che una porta si apra improvvisamente o che non resti chiusa (porte girevoli) || || X || X

c)                Porte, cerniere, serrature o montanti deteriorati. Porte, cerniere, serrature, montanti mancanti o mal fissati. || X || X ||

6.2.4.    Pavimento || Pavimento mal fissato o fortemente deteriorato Stabilità insufficiente || || X || X

6.2.5.    Sedile del conducente || a)                Sedile con struttura difettosa Sedile mal fissato o || || X || X

b)                Meccanismo di regolazione non correttamente funzionante. Sedile che si sposta o schienale non fissabile || || X || X

6.2.6.    Altri sedili || a)                Sedili difettosi o fissati male (parti di scorta) Sedili difettosi o fissati male (parti principali) || X || X ||

b)                Sedili fissati in modo non conforme ai requisiti(1) Numero di sedili superiore a quello consentito; posizionamento non conforme all’omologazione || X || X ||

6.2.7.    Comandi di guida || Un qualsiasi comando essenziale per una condotta sicura del veicolo non funziona correttamente Sterzo di sicurezza compromesso || || X || X

6.2.8.    Gradini della cabina || a)                Gradino o anello del gradino fissati male Stabilità insufficiente || X || X ||

b)                Gradini o anelli in uno stato tale da poter provocare ferite agli utilizzatori || || X ||

6.2.9.   Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne || a)                Fissazione difettosa di altri dispositivi o attrezzature || || X ||

b)                Funzionamento di altri dispositivi o attrezzature non conforme ai requisiti(1) Parti fissate in modo tale da poter causare ferite; sterzo di sicurezza compromesso || X || X ||

c)                Perdite dall’impianto idraulico Perdita eccessiva di materiale pericoloso || X || X ||

6.2.10.   Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi || a)                Mancanti, fissati male o fortemente corrosi In grado di provocare ferite e a rischio di distacco. || X || X ||

b)                Distanza insufficiente dalla ruota (dispositivo antispruzzo). Distanza insufficiente dalla ruota (parafanghi) || X || X ||

c)                Non conforme ai requisiti (1) Copertura insufficiente del pneumatico || X || X ||

7.          ALTRI EQUIPAGGIAMENTI

7.1.       Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta

7.1.1.    Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie || a)                Punto di ancoraggio fortemente deteriorato Stabilità compromessa || || X || X

b)                Ancoraggio fissato male || || || X

7.1.2.    Stato delle cinture di sicurezza/fibbie || a)                Cintura di sicurezza obbligatoria mancante o non montata || || X ||

b)                Cintura di sicurezza danneggiata Tagli o segni di sforzo || X || X ||

c)                Cintura di sicurezza non conforme ai requisiti(1) || || X ||

d)                Fibbia della cintura di sicurezza danneggiata o non correttamente funzionante || || X ||

e)                Riavvolgitore della cintura di sicurezza danneggiato o non correttamente funzionante || || X ||

7.1.3. Limitatore di carico della cintura di sicurezza || Limitatore di carico chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X ||

7.1.4. Pretensionatori per le cinture di sicurezza || Pretensionatore chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X ||

7.1.5. Airbag || a)                Airbag chiaramente mancante o non adatto al veicolo || || X ||

b)                Airbag chiaramente non funzionante || || X ||

7.1.6. Sistemi SRS || L’indicatore di guasto del sistema SRS indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X ||

7.2.   Estintore (X)(2) || a)                Mancante || || X ||

b)                Non conforme ai requisiti(1) Se prescritto (ad esempio taxi, bus di linea, bus da turismo, ecc.) || X || X ||

7.3.   Serrature e dispositivi antifurto || a)                Dispositivo antifurto non funzionante || X || ||

b)                Il dispositivo entra in funzione o si blocca inopinatamente || || X || X

7.4.   Triangolo di segnalazione (se prescritto)(X)(2) || a)                Mancante o incompleto || X || ||

b)                Non conforme ai requisiti(1) || X || ||

7.5.   Cassetta di pronto soccorso (se prescritta)(X)(2) || Mancante, incompleta o non conforme ai requisiti(1) || X || ||

7.6.   Cunei da ruota (zeppe) (se prescritti)(X)(2) || Mancanti o non in buone condizioni Stabilità o dimensioni insufficienti || X || X ||

7.7.   Segnalatore acustico || a)                Non funzionante correttamente Non funzionante del tutto || X || X ||

b)                Comando fissato male || X || ||

c)                Non conforme ai requisiti(1) Possibilità di confondere il suono emesso con quello delle sirene ufficiali || X || X ||

7.8.   Tachimetro || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) Mancante (se richiesto) || X || X ||

b)                funzionamento compromesso. Assenza totale di funzionamento || X || X ||

c)                Non illuminato sufficientemente Totalmente non illuminato || X || X ||

7.9.   Tachigrafo (se montato/richiesto) || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) || || X ||

b)                Non funzionante || || X ||

c)                Sigilli mancanti o difettosi || || X ||

d)                Targhetta di taratura mancante, illeggibile o scaduta || || X ||

e)                Evidente manomissione o manipolazione || || X ||

f)                Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura || || X ||

7.10.     Limitatore di velocità (se montato/richiesto) || a)                Non montato conformemente ai requisiti(1) || || X ||

b)                Chiaramente non funzionante || || X ||

c)                Velocità impostata scorretta (se verificata) || || X ||

(d)              Sigilli mancanti o difettosi || || X ||

e)                Targhetta di taratura mancante, illeggibile o scaduta || || X ||

f)                Dimensioni dei pneumatici non compatibili con i parametri di taratura || || X ||

7.11   Contachilometri se disponibile || a)                Manomissione evidente (frode) || || X ||

b)                chiaramente non funzionante || || X ||

7.12      Controllo elettronico della stabilità (ESC) (se montato/richiesto) || a)                Sensori di velocità della ruota mancanti o danneggiati || || X ||

b)                Cablatura danneggiata || || X ||

c)                Altri componenti mancanti o danneggiati || || X ||

d)                Commutatore danneggiato o non funzionante in modo corretto || || X ||

e)                L’indicatore di guasto del sistema ESC indica un qualsiasi tipo di malfunzionamento del sistema || || X ||

8.          EFFETTI NOCIVI

8.1.       Rumore

8.1.1     Sistema di protezione dal rumore || a)                Livelli di rumore superiori a quelli consentiti dai requisiti(1) || || X ||

b)                Un qualsiasi elemento del sistema di protezione dal rumore è fissato male, potrebbe staccarsi, è danneggiato, montato in modo scorretto, mancante o chiaramente modificato in modo tale da avere conseguenze negative a livello di rumore e a rischio di distacco. || || X || X

8.2.       Emissioni allo scarico

8.2.1     Emissioni dei motori a benzina

8.2.1.1     Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || a)                Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante, modificato o chiaramente difettoso. || || X ||

b)                Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || || X ||

8.2.1.2  Emissioni   gassose || a)                Le emissioni gassose superano i livelli specifici indicati dal costruttore || || X ||

b)                oppure, se queste informazioni non sono disponibili, le emissioni di CO superano: i)          per i veicoli non controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – 4,5%, oppure – 3,5% a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti(1) ii)          per i veicoli controllati tramite un sistema avanzato di controllo delle emissioni, – con il motore al minimo: 0,5% – con il motore al minimo accelerato: 0,3% oppure – con il motore al minimo: 0,3%[13] – con il motore al minimo accelerato: 0,2% a seconda della data di prima immatricolazione o di messa in circolazione di cui ai requisiti(1) || || X ||

(c)              Lambda superiore a 1± 0,03 o non conforme alle specifiche del costruttore || || X ||

d)                Dal dispositivo OBD risultano disfunzioni significative || || X ||

8.2.2        Emissioni dei motori diesel

8.2.2.1 Sistema di controllo delle emissioni di gas di scarico || a)                Dispositivo di controllo delle emissioni installato dal costruttore mancante o chiaramente difettoso || || X ||

b)                Perdite che potrebbero incidere sulle misurazioni delle emissioni || || X ||

8.2.2.2  Opacità I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1° gennaio 1980 sono esentati da tale requisito || a)                Per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata dai requisiti(1) l’opacità supera il livello indicato sulla targhetta apposta dal costruttore sul veicolo; || || X ||

(b)              Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti(1) non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1 , per motori a turbocompressione: 3,0 m-1 , oppure, per i veicoli identificati nei requisiti(1) o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti(1) 1.5 m-1 [14]. || || X ||

8.3        Soppressione delle interferenze elettromagnetiche

Interferenza radio (X)(2) || Mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti(1) || X || ||

8.4        Altri elementi relativi all’ambiente

8.4.1 Perdite di liquidi || Qualsiasi perdita anormale di liquidi che potrebbe danneggiare l’ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza di altri utenti della strada Formazione costante di gocce || || X || X

9. CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER VEICOLI DELLE CATEGORIE M2 E M3 ADIBITI AL TRASPORTO DI PASSEGGERI

9.1.    Porte

9.1.1     Porte di entrata e di uscita || a)                Funzionamento difettoso || || X ||

b)                Stato di deterioramento In grado di provocare ferite || X || X ||

c)                Comando di emergenza difettoso || || X ||

d)                Comando a distanza delle porte o dispositivi di segnalazione difettosi || || X ||

e)                Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente della porta || X || X ||

9.1.2 Uscite di emergenza || a)                Funzionamento difettoso || || X ||

b)                Indicazioni delle uscite di emergenza illeggibili Indicazioni delle uscite di emergenza mancanti || X || X ||

c)                Assenza del martello per rompere i vetri || || X ||

d)                Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente o accesso bloccato || X || X ||

9.2.          Sistema antiappannante e di sbrinamento (X)(2) || a)                Funzionamento difettoso che compromette il funzionamento sicuro del veicolo || X || X ||

b)                Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X

c)                Sbrinamento difettoso (se obbligatorio) || || X ||

9.3.          Sistema di aerazione o riscaldamento (X)(2) || a)                Funzionamento difettoso Rischio per la salute delle persone a bordo || X || X ||

b)                Emissione di gas tossici o di scarico nella cabina di guida o nell’abitacolo Pericolo per la salute delle persone a bordo || || X || X

9.4.      Sedili

9.4.1  Sedili dei passeggeri (inclusi sedili per il personale di accompagnamento) || a)                Sedili difettosi Sedili fissati male || X || X ||

b)                Gli strapuntini (se consentiti) non funzionano automaticamente bloccando un uscita di emergenza || X || X ||

c)                Non conformi ai requisiti(1) Numero di sedili superiore a quello consentito || X || X ||

9.4.2 Sedile del conducente (requisiti supplementari) || a)                Dispositivi speciali (ad esempio protezione antiriflesso) difettosi campo visivo compromesso || X || X ||

b)                Protezione del conducente fissata male o non conforme ai requisiti(1) In grado di provocare ferite || X || X ||

9.5. Illuminazione interna e indicazioni dei percorsi (X)(2) || Dispositivi difettosi o non conformi ai requisiti(1) Assenza totale di funzionamento || X || X ||

9.6.     Corridoi, spazi per passeggeri in piedi || a)                Pavimento fissato male Stabilità compromessa || || X || X

b)                Corrimani o maniglie difettosi fissati male o inutilizzabili || X || X ||

c)                Non conformi ai requisiti(1) Larghezza o spazio insufficiente || X || X ||

9.7.     Scale e gradini || a)                Stato di deterioramento danneggiati stabilità compromessa || X || X || X

b)                Gradini retrattili non funzionanti in modo corretto || || X ||

c)                Non conformi ai requisiti(1) Larghezza insufficiente o altezza eccessiva || X || X ||

9.8.     Sistema di comunicazione con i passeggeri (X)(2) || Sistema difettoso Assenza totale di funzionamento || X || X ||

9.9.    Indicazioni scritte (X)(2) || a)                Mancanti, scritte in modo erroneo o illeggibili || X || ||

b)                Non conformi ai requisiti(1) Informazioni errate || X || X ||

9.10.   Requisiti relativi al trasporto di bambini (X)(2)

9.10.1   Porte || Protezione delle porte non conforme ai requisiti(1) relativi a questa forma di trasporto || || X ||

9.10.2                Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti(1) || X || X ||

9.11.        Requisiti relativi al trasporto di persone disabili (X)(2)

9.11.1   Porte, rampe e sollevatori || a)                Funzionamento difettoso Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X ||

b)                Stato di deterioramento Stabilità compromessa in grado di provocare ferite || X || X ||

c)                Comandi difettosi Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X ||

d)                Dispositivi di allarme difettosi Assenza totale di funzionamento || X || X ||

e)                Non conformi ai requisiti(1) || || X ||

9.11.2   Dispositivi di fissazione per le sedie a rotelle || a)                Funzionamento difettoso Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X ||

b)                Stato di deterioramento Stabilità compromessa in grado di provocare ferite || X || X ||

c)                Comandi difettosi Sicurezza di funzionamento compromessa || X || X ||

d)                Non conformi ai requisiti(1) || || X ||

9.11.3                Equipaggiamenti speciali e di segnalazione || Equipaggiamenti speciali e di segnalazione assenti o non conformi ai requisiti (1) || || X ||

9.12.   Altri equipaggiamenti speciali (X)(2)

9.12.1. Installazioni per la preparazione di alimenti || a)                Installazioni non conformi ai requisiti (1) || || X ||

b)                Installazioni danneggiate in modo tale da renderne rischioso l’uso || || X ||

9.12.2. Sanitari || Installazioni non conformi ai requisiti(1) in grado di provocare ferite || X || X ||

9.12.3. Altri dispositivi (ad esempio audiovisivi) || Non conformi ai requisiti(1) che compromettono il funzionamento sicuro del veicolo || X || X ||

NOTE :

I “requisiti” sono stabiliti attraverso i requisiti per l’omologazione alla data di omologazione, di prima immatricolazione o di prima messa in circolazione dei veicoli, nonché dagli obblighi di ammodernamento o dalla legislazione nazionale del paese di immatricolazione.

(X) Identifica elementi relativi alla condizione del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo tecnico.

ALLEGATO IV

CONTENUTO MINIMO DI UN CERTIFICATO DI CONFORMITA’

Il certificato di conformità rilasciato in seguito ad un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elementi:

1)           Numero di identificazione del veicolo (numero VIN)

2)           Targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione

3)           Luogo e data del controllo

4)           Lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile

5)           Categoria del veicolo, se disponibile

6)           Carenze individuate e rispettiva categoria

7)           Risultati di misurazione

– Temperatura di ebollizione o tenore d’acqua del liquido dei freni

– Forze del freno per ruota, pressione dell’aria in caso di sistemi frenanti ad aria e risultati del calcolo dell’efficienza dei freni

– Concentrazioni di emissioni gassose e valore λ calcolato di motori a benzina o valori di opacità dei motori diesel

8)           Valutazione generale del veicolo

9)           Data del successivo controllo tecnico (se questa informazione non è fornita con altri mezzi)

10)         Nome dell’organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile del controllo.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI RELATIVI AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO

I - Impianti ed attrezzature

I controlli tecnici vengono effettuati utilizzando impianti e attrezzature conformi almeno ai seguenti requisiti minimi:

1)           una struttura di controllo con uno spazio adeguato per la valutazione dei veicoli e che soddisfi i necessari requisiti sanitari e di sicurezza applicabili per quanto riguarda il personale che effettua i controlli;

2)           una corsia di dimensioni sufficienti per ogni controllo, una fossa o sollevatore equipaggiati con un dispositivo per sollevare un veicolo su un asse, dotato di illuminazione appropriata e, se necessario, con dispositivi di aerazione;

3)           un banco di prova freni a rulli in grado di misurare, indicare e registrare le forze di frenatura, la forza di comando e la pressione pneumatica nei sistemi di frenatura ad aria, a norma dell’allegato A della norma ISO 21069-1 sui requisiti tecnici dei banchi di prova freni a rulli;

4)           un banco di prova freni a rulli di cui al punto 3, che non prevede le forze di frenatura, la forza del pedale e la pressione dell’aria nei sistemi di frenatura ad aria e le relative indicazioni;

5)           un banco di prova a piastre equivalente al banco di prova freni a rulli a norma della voce 3, che non prevede la capacità di registrare le forze di frenatura, la forza di comando e l’indicazione della pressione dell’aria nei sistemi frenanti ad aria;

6)           un dispositivo di registrazione delle decelerazioni, mentre strumenti di misurazione non continui devono registrare/immagazzinare misurazioni almeno 10 volte al secondo;

7)           impianti per il controllo dei sistemi di frenatura ad aria;

8)           un dispositivo per determinare i carichi per asse (impianti facoltativi per misurare i carichi a due ruote);

9)           un dispositivo per controllare la sospensione ruota-asse (rilevatore del gioco delle ruote) senza sollevare l’asse che soddisfa i requisiti seguenti:

a)      il dispositivo deve essere equipaggiato con almeno due piastre a comando elettrico che possono essere mosse in senso opposto nelle direzioni sia longitudinale che trasversale;

b)      il movimento delle piastre deve essere controllabile dall’operatore dalla posizione di controllo;

c)      le piastre soddisfano i seguenti requisiti tecnici:

i) per veicoli fino a 3,5 tonnellate:

· carico per asse minimo di 2 000 kg,

· carico per asse minimo di 2 000 kg.

· carico per piastra minimo di 1 000 kg.

· forza orizzontale minima per piastra di 7 000 N,

· movimento longitudinale e trasversale di almeno 40 mm,

· velocità di sollevamento da 5 cm / s a 10 cm / s;

ii) per veicoli sopra 3,5 tonnellate:

· carico per asse minimo di 15 000 kg.

· carico per piastra minimo di 9 000 kg.

· forza orizzontale minima per piastra di 30 000 N,

· movimento longitudinale e trasversale di almeno 100 mm,

· velocità di sollevamento da 5 cm / s a 10 cm / s;

10)         un dispositivo per controllare l’efficienza degli ammortizzatori;

11)         un misuratore di livello sonoro di classe 1;

12)         un analizzatore 4 gas a norma della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misurazione[15];

13)         un dispositivo per misurare il coefficiente di assorbimento con sufficiente accuratezza;

14)         un dispositivo per l’orientamento dei fari che permetta di controllare l’impostazione del fascio di luce secondo le norme per l’impostazione dei fari dei motoveicoli (direttiva 76/756/CEE), il limite luce/buio deve essere facilmente riconoscibile alla luce del giorno (senza luce solare diretta);

15)         un dispositivo per misurare la profondità del battistrada dei pneumatici;

16)         un dispositivo per controllare il liquido dei freni secondo i seguenti criteri:

a)      dispositivi di controllo del liquido dei freni per controllare il tenore d’acqua sono consentiti in presenza dei seguenti requisiti:

· può essere indicato un tenore d’acqua almeno dall’1,0% al 2,5%,

· il valore misurato deve essere indicato in gradi non superiori a 0,5%,

· il dispositivo deve essere tarato, gli strumenti di indicazione analogici sono consentiti solo con possibilità di correzione a zero;

b) dispositivi di controllo del liquido dei freni per misurare il punto di ebollizione sono consentiti in presenza dei seguenti requisiti:

· zona di indicazione di almeno da 120°C a 210°C,

· il valore misurato deve essere indicato in passi non superiori a 30°,

· il dispositivo deve essere tarato, gli strumenti di indicazione analogici sono consentiti solo con una correzione pari a zero.

17)         Scanner OBD

I dispositivi 12 e 13 possono essere combinati in un unico strumento.

II – Taratura di attrezzature utilizzate per le misurazioni

A meno di diverse disposizioni della pertinente normativa europea, l’intervallo tra due tarature successive non può superare

i) 24 mesi per la misurazione di peso, pressione e livello acustico

ii) 12 mesi per la misurazione delle forze

iii) 6 mesi per la misurazione delle emissioni gassose.

Attrezzature necessarie per effettuare un controllo tecnico

Veicoli || Categoria || Attrezzatura necessaria per ogni voce di cui al paragrafo I

|| Massa massima || || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17

1. motocicli || || || 1 || || || || || 2 || || || || || || || || || || || ||

|| || L1e || B || X || || || || || || || || || || X || X || || X || X || X || X

|| || L3e,L4e || B || X || || || || || || || || || || X || X || || X || X || X || X

|| || L3e,L4e || D || X || || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| || L2e || B || X || X || || || || || || || || || X || || || X || X || X || X

|| || L2e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| || L5e || B || X || X || || || || || || || || X || X || X || || X || X || X || X

|| || L5e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| || L6e || B || X || X || || || || || || || || || X || || || X || X || X || X

|| || L6e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| || L7e || B || X || X || || || || || || || || X || X || X || || X || X || X || X

|| || L7e || D || X || X || || || || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

2. veicoli per il trasporto di persone || Fino a 2 800 kg || M1,M2 || P || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X

|| Fino a 2 800 kg || M1,M2 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || M1,M2 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || M1,M2 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || M2,M3 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || M2,M3 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || X || X || X || X || X

Veicoli per il trasporto di merci || Fino a 2 800 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X

|| Fino a 2 800 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || N2,N3 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || N2,N3 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || X || X || X || X || X

Veicoli speciali derivati da un veicolo di categoria N, T5 || Fino a 2 800 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || || X || X || X || || X || X || X || X

|| fino a 2 800 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || || || X || || X || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || N1 || B || X || X || || X || X || || || || X || X || X || X || || X || X || X || X

|| › 2 800 a 3 500 kg || N1 || D || X || X || || X || X || || || || X || || X || || X || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || N2,N3,T5 || B || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || X || || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || N2,N3,T5 || D || X || X || X || || || X || X || X || X || || X || || x3 || X || X || X || X

3. Rimorchio || Fino a 750 kg || O1 || || X || || || || || || || || || || || || || || X || ||

|| › 750 a 3 500 kg || O2 || || X || X || || X || || || || || || || || || || || X || ||

|| › 3 500 kg || O3,O4, R3,R4 || || X || X || X || || || X || X || X || X || || || || || || X || ||

|| Fino a 3 500 kg || R1,R2 || || X || X || || X || || || || || || || || || || || X || ||

4. Trattori e veicoli agricoli fino a 40 km/h || Fino a 3.500 kg || T1,T2,T3, T4, C1,C2, C3,C4, C5 || B || X || X || || || || X || || || || || || || || X || X || X || X

|| Fino a 3 500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || D || X || X || || || || X || || || || || || || || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || T1,T2,T3 T4, C1,C2, C3,C4,C5 || B || X || X || || || || X || X || || || X || || || || X || X || X || X

|| › 3 500 kg || T1,T2, T3 T4, C1, C2, C3,C4,C5 || D || X || X || || || || X || X || || || || || || || X || X || X || X

1) B…Benzina ; D…Diesel

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI RELATIVI A COMPETENZA, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

1.         Competenza

Prima di autorizzare un candidato a occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici, gli Stati membri verificano che tale persona:

a)           abbia una qualifica che certifica la conoscenza e la comprensione relative alla costruzione del veicolo nelle seguenti aree:

– meccanica

– dinamica

– dinamica del veicolo

– motori a combustione

– materiali e lavorazione dei materiali

– elettronica

– energia elettrica

– componenti elettronici del veicolo

– applicazioni IT

b)           abbia almeno tre anni di esperienza documentata nelle aree di ingegneria, riparazione o manutenzione dei veicoli.

2.         Formazione iniziale e di aggiornamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori ricevano una formazione iniziale e di aggiornamento appropriata, inclusi gli elementi teorici e pratici, prima di essere autorizzati ad effettuare controlli tecnici.

Il contenuto minimo della formazione iniziale e di aggiornamento include i seguenti argomenti:

a)           Formazione iniziale

La formazione iniziale fornita dallo Stato membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro include almeno i seguenti argomenti:

i)        tecnologia automobilistica:

· sistemi di frenatura

· sterzo

· campi visivi

· installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici

· assi, ruote e pneumatici

· telaio e carrozzeria

· rumori ed emissioni

· requisiti aggiuntivi per veicoli speciali

ii)       Metodi di prova

iii)      valutazione delle carenze

iv)      requisiti legali applicabili a livello nazionale, europeo e internazionale sulle condizioni del veicolo da omologare

v)      requisiti legali applicabili a livello nazionale, europeo e internazionale relativi ai controlli tecnici

vi)      disposizioni amministrative relative a omologazione, immatricolazione e controlli tecnici del veicolo

vii)     applicazioni IT relative ai controlli e all’amministrazione

b)           formazione di aggiornamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori seguano ogni anno un corso di aggiornamento fornito dallo Stato membro o da un centro di formazione autorizzato dello Stato membro

Gli Stati membri provvedono affinché il contenuto della formazione di aggiornamento consenta di conservare e aggiornare le necessarie conoscenze e capacità degli ispettori sugli argomenti di cui ai punti a), i) – vii) supra.

3.         Certificato di idoneità

Il certificato rilasciato ad un ispettore autorizzato ad eseguire controlli tecnici include almeno le seguenti informazioni, aggiornate se necessario:

– dati identificativi dell’ispettore (nome, cognome, data di nascita)

– categorie di veicoli per le quali l’ispettore è autorizzato ad effettuare i controlli tecnici

– data della prossima formazione di aggiornamento

– autorità che ha rilasciato la licenza

– rilasciato il

ALLEGATO VII

ORGANISMI DI SUPERVISIONE

Le norme e procedure relative agli organismi di supervisione istituiti dagli Stati membri a norma dell’articolo 13 comprendono almeno i seguenti requisiti minimi:

1.           Missioni e attività dell’organismo di supervisione

Gli organismi di supervisione svolgono almeno i seguenti compiti.

a)           Autorizzazione dei centri di controllo

– verifica che siano soddisfatti i requisiti minimi relativi ai locali e alle attrezzature di controllo

– verifica dei requisiti obbligatori dell’ente autorizzato

– controllo della buona reputazione del responsabile e degli ispettore del centro di controllo.

b)           Formazione ed esame degli ispettori:

– verifica della formazione iniziale degli ispettori

– verifica della formazione di aggiornamento degli ispettori

– formazione dei responsabili del centro di controllo

– formazione di aggiornamento periodica degli esaminatori dell’organo di supervisione

– conduzione o supervisione dell’esame.

c)           Auditing:

– pre-audit del centro di controllo precedente l’autorizzazione

– audit periodico del centro di controllo

– audit speciale in caso di irregolarità

– audit del centro di formazione/esame

d)           Monitoraggio utilizzando almeno cinque delle seguenti misure:

– nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida dei veicoli controllati

– ispezioni su strada di una percentuale statisticamente valida del parco veicoli

– verifica in incognito (utilizzo facoltativo di veicolo difettoso)

– analisi dei risultati dei controlli tecnici (metodi statistici)

– controlli di appello

– indagini su denunce.

e)           Convalida dei risultati delle misurazioni dei controlli su strada

f)            Revoca o sospensione dell’autorizzazione di centri di controllo e/o di licenze di ispettore

– lacune relative a importanti requisiti per l’autorizzazione

– individuazione di gravi irregolarità

– risultati di audit costantemente negativi

– perdita dei requisiti di onorabilità.

2.           Requisiti relativi all’organismo di supervisione

a)           Conformità alla norma ISO/IEC 17020 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, tipo A.

b)           I requisiti applicabili al personale impiegato da un organismo di supervisione coprono le seguenti aree:

– competenza tecnica

– imparzialità

– standard relativi a qualifica e formazione.

3.           Contenuto di norme e procedure

Ogni organismo competente stabilisce norme e procedure relative agli organismi di supervisione che comprendono almeno le seguenti voci:

a)           requisiti concernenti l’autorizzazione e la supervisione di centri di controllo;

– domanda per divenire un centro di controllo

– responsabilità del centro di controllo

– visita di preautorizzazione, o visite per verificare che tutti i requisiti siano soddisfatti

– autorizzazione di un centro di controllo

– nuove verifiche/audit periodici dei centri di controllo

– controlli periodici dei centri di controllo sulla continua conformità

– controlli o audit speciali a sorpresa di centri di controllo

– analisi dei dati dei controlli per dimostrare la non conformità

– revoca o sospensione di autorizzazioni concesse a centri di controllo

b)           Ispettori dei centri di controllo

– requisiti per divenire ispettore

– formazione iniziale e formazione di aggiornamento ed esame

– revoca o sospensione del certificato di ispettore

c)           Attrezzature e locali

– requisiti relativi alle attrezzature di controllo

– requisiti relativi ai locali per i controlli

– requisiti relativi agli scarichi

– requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo

– requisiti relativi ai sistemi informatici

d)           Organismi di supervisione

– poteri degli organismi di supervisione

– requisiti relativi al personale degli organismi di supervisione

– ricorsi e denunce.

[1]               Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente.

[2]               48% per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1° ottobre 1991.

[3]               45% per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

[4]               43% per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

[5]               2,2m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3.

[6]               Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002.

[7]                      Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE; alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008.

[8]               Con riparazione o modifica inadeguata si intende una riparazione o modifica che incide negativamente sulla sicurezza su strada del veicolo o che ha effetti negativi sull’ambiente.

[9]               48% per i veicoli non muniti di ABS o omologati anteriormente al 1° ottobre 1991.

[10]             45% per i veicoli immatricolati successivamente al 1988 o alla data specificata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

[11]             43% per i semirimorchi e i rimorchi immatricolati successivamente al 1988 o alla data indicata nei requisiti, a seconda di quale data sia posteriore.

[12]             2,2m/s2 per i veicoli N1, N2 e N3.

[13]             Omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2002.

[14]                    Omologati secondo i valori limite di cui alla riga B della sezione 5.3.1.4 dell’allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o successive modifiche, alla riga B1, B2 o C della sezione 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE, oppure immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° luglio 2008.

[15]             GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

RELAZIONE

1.         CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

L’obiettivo della proposta è di stabilire norme armonizzate aggiornate relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell’ambiente.

La proposta mira a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero di morti a causa di incidenti stradali entro il 2020 come prevedono gli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale[1]. Essa intende anche contribuire alla riduzione delle emissioni del trasporto su strada dovute all’insufficiente manutenzione dei veicoli.

· Contesto generale

Prima di essere autorizzato all’immissione sul mercato un veicolo deve soddisfare tutti i pertinenti requisiti di omologazione individuale o di omologazione del tipo che garantiscono un livello ottimale di sicurezza e di rispetto delle norme ambientali. Gli Stati membri hanno l’obbligo di immatricolare per la prima volta qualsiasi veicolo che abbia ottenuto l’omologazione europea sulla base del “certificato di conformità” rilasciato dal costruttore del veicolo. Tale immatricolazione costituisce l’autorizzazione ufficiale all’utilizzo sulla rete stradale pubblica, nell’osservanza delle diverse date di introduzione di vari obblighi relativi ai veicoli.

Successivamente a detta omologazione, i veicoli su strada devono essere sottoposti a controlli tecnici periodici allo scopo di garantire che conservino le condizioni tecniche per circolare in modo sicuro senza costituire alcun pericolo per il conducente e gli altri utenti della strada. I veicoli vengono quindi controllati per verificare che soddisfino determinati requisiti, come quelli relativi alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente, nonché gli obblighi di ammodernamento. A causa del loro utilizzo regolare ed intensivo principalmente per fini commerciali, i veicoli utilizzati per il trasporto di merci con un carico superiore a 3,5 tonnellate e per il trasporto commerciale di più di 8 passeggeri, sono inoltre sottoposti a controlli tecnici ad hoc su strada tramite i quali ne viene verificata la conformità ai requisiti tecnici ed ambientali ovunque ed in qualsiasi momento sul territorio dell’UE.

Durante il suo ciclo di vita un veicolo può essere reimmatricolato in seguito ad un cambio di proprietà o ad un trasferimento permanente in un altro Stato membro. Occorre quindi introdurre analoghe disposizioni sulla procedura di immatricolazione dei veicoli per impedire l’utilizzo sulla rete stradale di veicoli che costituiscono un rischio immediato per la sicurezza. L’obiettivo dei controlli tecnici è di verificare il funzionamento dei componenti di sicurezza, le prestazioni ambientali e la conformità del veicolo alla sua omologazione.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il “pacchetto controllo tecnico” manterrà i requisiti esistenti stabiliti nell’attuale quadro normativo relativo al regime del controllo tecnico, che disciplina i controlli[2], i controlli su strada[3] e le norme sull’immatricolazione dei veicoli[4].

Rispetto alla vigente legislazione sui controlli tecnici, la proposta ampia il campo di applicazione del regime esistente a nuove categorie di veicoli, tra cui i motocicli, nonché la estende frequenza dei controlli sui veicoli più vecchi a quelli che hanno raggiunto un elevato chilometraggio. La proposta stabilisce inoltre nuovi requisiti su diversi aspetti relativi alla normalizzazione e alla qualità dei controlli, in particolare per quanto riguarda le attrezzature per i controlli, le competenze e la formazione del personale incaricato dei controlli nonché la supervisione del sistema di controllo tecnico.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta è coerente con l’obiettivo dell’UE di rendere le strade più sicure, indicato nel Libro Bianco sui trasporti[5] e mira ad attuare la strategia specifica relativa al miglioramento della sicurezza dei veicoli nell’ambito di cui agli Orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali della proposta, gli obblighi previsti contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici da parte degli autoveicoli, sulla base della Strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico[6] nonché della politica integrata per l’energia e il cambiamento climatico[7], la cosiddetta “strategia 20-20-20” e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi relativi alla qualità dell’aria stabiliti dalla direttiva 2008/58/CE[8].

Infine, la proposta è coerente con le raccomandazioni relative al rilancio della politica del mercato unico prevista dalla relazione Monti del maggio 2010[9] nel settore della riduzione degli ostacoli amministrativi per la circolazione transfrontaliera dei veicoli usati.

2.         RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

· Consultazione

Metodi di consultazione

Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha consultato le parti interessate in vari modi:

– con una consultazione generale su Internet, relativa a tutti gli aspetti della proposta;

– consultando esperti e parti interessati nell’ambito di seminari;

– svolgendo uno studio sulle future opzioni per l’applicazione dei controlli tecnici nell’Unione europea al fine di individuare possibili misure e per elaborare uno strumento di analisi costi-benefici relativo agli effetti dei controlli tecnici.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Durante la consultazione via Internet, le parti interessate hanno sollevato diverse questioni. La valutazione d’impatto allegata alla presente proposta dà ampio conto delle principali questioni sollevate e indica il modo in cui sono state prese in considerazione.

Una consultazione pubblica è stata organizzata su internet dal 29 luglio 2010 al 24 settembre 2010. La Commissione ha ricevuto 9 653 risposte da cittadini, autorità di Stati membri, fornitori di attrezzature, centri di controllo, associazioni di officine meccaniche e costruttori di veicoli.

I risultati sono disponibili su http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm.

· Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

La proposta ha imposto la valutazione di opzioni politiche diverse e delle rispettive conseguenze a livello economico, sociale e ambientale.

Metodologia applicata

Un consulente esterno (Europe Economics) ha effettuato uno studio sull’impatto delle diverse opzioni strategiche avvalendosi di numerose relazioni scientifiche e di valutazione, in particolare come fonti di modelli e dati per la monetizzazione dei costi e dei benefici delle diverse opzioni. Si è fatto ricorso in particolare ai seguenti studi:

– Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull’applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità – Periodi di dichiarazione 2005-2006 e 2007-2008[10],

– AUTOFORE (2007),

– “MOT Scheme Evidence-base” del Ministero dei trasporti britannico (UK, 2008),

– DEKRA Road Safety Report 2008 (Rapporto sulla sicurezza stradale)– Strategie di prevenzione degli incidenti sulle strade europee,

– DEKRA Road Safety Report on Trucks 2009 (Rapporto sulla sicurezza stradale dei mezzi pesanti),

– DEKRA Motorcycle road safety report 2010 (Rapporto sulla sicurezza stradale dei motocicli),

– Relazioni TÜV 2009 / 2010.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutte le relazioni di ricerca completate e approvate sono o saranno rese disponibili sul sito internet della DG mobilità e trasporti.

· Valutazione d’impatto

Per quanto riguarda i principali aspetti della proposta, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni:

(a) L’approccio “status quo” costituisce il riferimento su cui valutare gli effetti delle altre opzioni strategiche. Nell’ambito di questa opzione, verrebbe mantenuto l’attuale quadro normativo dell’UE. Inoltre, non vi sarebbe alcun adeguamento a breve termine dell’allegato tecnico della direttiva 2009/40/CE che è stato recentemente modificato attraverso la procedura dei comitati con la direttiva 2010/48/UE[11]. Non cambierebbero quindi la portata e la frequenza dei controlli tecnici e non sarebbero adottate altre misure relative allo scambio di informazioni. Continuerebbe a mancare un quadro per lo scambio di dati.

(b) L’approccio di tipo “soft law” consisterebbe nel migliorare sia l’attuazione che il monitoraggio dell’applicazione della legislazione vigente. Questa opzione non introdurrebbe nuove norme, ma comporterebbe nuovi e maggiori sforzi della Commissione per migliorare il livello dei controlli e della applicazione delle norme, nonché iniziative per incentivare lo scambio di dati.

(c) L’”approccio normativo” si baserebbe su due componenti.

– Al fine di conseguire l’obiettivo specifico di accrescere la sicurezza dei veicoli circolanti, il primo componente consiste nel rendere più severi gli standard minimi UE per i controlli tecnici periodici (PTI) e i controlli su strada senza preavviso (RSI) e definire standard obbligatori. Ciò è essenziale per evitare che disparità nel sistema possano ridurre l’efficacia dell’applicazione dei controlli tecnici nel suo complesso.

– Al fine di conseguire l’obiettivo specifico di rendere disponibili i dati necessari per effettuare i controlli tecnici e i relativi risultati, un secondo componente del regime complessivo includerebbe, in una seconda fase, l’eventuale istituzione di un sistema di scambio di dati armonizzato dell’UE che colleghi le banche dati esistenti e assicuri:

l’accesso di tutti i centri PTI ai dati a livello del certificato di conformità e dei dati sui sistemi di sicurezza elettronici (come ABS[12], ESC[13], airbag, ecc.);

lo scambio dei risultati dei controlli tra Stati membri, con l’accessibilità delle autorità più importanti al sistema;

la comunicazione dei risultati del controllo, in particolare le letture del contachilometri, da parte dei centri PTI alle autorità nazionali ed europee a fini di applicazione delle norme e statistici.

In diversi Stati membri numerosi centri privati di controllo autorizzati eseguono controlli tecnici. Al fine di assicurare un’impostazione coerente, nella legislazione dovrebbero essere specificate alcune procedure comuni come la durata minima del controllo e il tipo di informazioni da trasmettere.

La valutazione di impatto tuttavia ha mostrato i benefici della combinazione di un approccio “soft law” con un approccio normativo. Pertanto, le misure “soft law” precedentemente previste dalla valutazione di impatto sono state integrate nei testi legislativi.

3.         ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

I centri di controllo devono poter accedere alle informazioni tecniche necessarie per effettuare i controlli inclusi quelli su componenti connessi alla sicurezza elettronica come l’ABS o l’ESC. I costruttori permettono l’accesso a queste informazioni come già avviene per le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli.

La portata dei veicoli da sottoporre a controllo verrà estesa ai veicoli a motore a due o tre ruote, ai rimorchi leggeri fino a 3,5 tonnellate e ai trattori con velocità superiore a 40 km/h Considerando aspetti come l’età del veicolo e il chilometraggio annuale verrà aumentata la frequenza del controllo dei veicoli più vecchi e i veicoli con alti chilometraggi saranno sottoposti a controlli annuali come già avviene per i taxi e le ambulanze. Una finestra temporale di quattro mesi entro la quale viene effettuato il controllo tecnico offre una flessibilità sufficiente a cittadini e operatori.

Le attrezzature da utilizzare per effettuare i controlli soddisfano alcuni requisiti minimi che permettono un’esecuzione efficiente dei metodi di controllo descritti. Le carenze individuate vengono valutate in base a regole armonizzate in funzione del rischio che costituiscono per la sicurezza stradale.

Gli ispettori che eseguono i controlli tecnici devono rispondere a un determinato livello di conoscenze e competenze ed essere adeguatamente formati. Gli ispettori devono essere esenti da conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda legami di tipo economico, personale o familiare con il titolare dell’immatricolazione del veicolo. Le attività di controllo tecnico svolte da soggetti privati autorizzati sono soggette a supervisione.

I risultati dei controlli tecnici, tra cui le informazioni sul chilometraggio dei veicoli, vengono conservati in registri nazionali, facilitando così l’individuazione delle frodi relative al chilometraggio. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata più sistematicamente un reato passibile di sanzione.

In diversi Stati membri numerosi centri di controllo privati autorizzati eseguono controlli tecnici. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.

La Commissione è abilitata a modificare il regolamento al fine di tener conto, se del caso, degli sviluppi della normativa UE sulle omologazioni relative alle categorie dei veicoli e aggiornare gli allegati al progresso tecnico attraverso gli atti delegati includendo tra l’altro procedure di controllo alternative basate su moderni sistemi di post-trattamento dei gas di scarico per verificare la conformità nell’uso delle emissioni di NOx e di particolato che sono ancora in fase di sviluppo.

· Base giuridica

La base giuridica della proposta è l’articolo 91 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell’Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi indicati di seguito: a livello dell’Unione sono stati fissati requisiti tecnici relativi ai controlli tecnici ad un livello minimo e la loro applicazione da parte degli Stati membri ha portato ad un elevato grado di diversità per quanto riguarda i requisiti in tutta l’Unione con impatti negativi sia per la sicurezza stradale che per il mercato interno.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

Come indicato nella valutazione d’impatto, la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi connessi all’incremento della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente migliorando la qualità e rafforzando i controlli tecnici nonché creando il quadro appropriato per rendere possibile un flusso continuo di informazioni. Ciò comprende tra l’altro l’istituzione di standard minimi relativi alle conoscenze e alla formazione degli ispettori in quanto i veicoli attuali sono prodotti estremamente sofisticati dotati di complesse tecnologie. Ciò si applica anche ai requisiti minimi per le attrezzature che verranno utilizzate durante i controlli tecnici. Tutte queste misure costituiscono i prerequisiti minimi per ottenere un incremento della qualità dei controlli.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

La scelta di un regolamento è considerata appropriata in quanto esso è in grado di garantire il rispetto immediato delle disposizioni in esso contenute senza che sia necessario recepirlo nell’ordinamento giuridico degli Stati membri.

4.         INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.         ELEMENTI FACOLTATIVI [se necessario]

· Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione della normativa vigente.

· Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo a quest’ultimo.

2012/0184 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[14],

visto il parere del Comitato delle regioni[15],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011 “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”[16] la Commissione stabilisce un obiettivo “zero vittime”, con il quale l’Unione dovrebbe avvicinarsi al risultato di zero morti provocati dalla circolazione stradale entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, si prevede che la tecnologia dei veicoli contribuisca in modo sostanziale al miglioramento dei risultati in termini di sicurezza del traffico stradale.

(2) La Commissione, nella sua comunicazione “Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale”[17], aveva proposto di dimezzare ulteriormente il numero complessivo di morti per incidenti stradali nell’Unione entro il 2020, iniziando dal 2010. Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici, tra cui iniziative dirette a realizzare veicoli più sicuri, una strategia per ridurre il numero di feriti e il miglioramento della sicurezza degli utenti della strada più vulnerabili, in particolare i motociclisti.

(3) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente accettabili durante il loro utilizzo. Questo regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e ispezioni tecniche su strada per i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale nonché disposizioni relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli per impedire che dei veicoli che rappresentano un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano utilizzati su strada.

(4) Una serie di norme tecniche e requisiti sulla sicurezza dei veicoli è stata adottata nell’ambito dell’Unione. È tuttavia necessario garantire attraverso un regime di controlli tecnici periodici che, dopo essere stati immessi sul mercato, i veicoli continuino a rispettare gli standard di sicurezza previsti per tutto il loro ciclo di vita. Tale regime dovrebbe applicarsi a categorie di veicoli definite nella direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio[18], la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli[19] e la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE[20].

(5) Esiste una chiara correlazione tra il livello di sicurezza stradale e il numero di carenze tecniche dei veicoli. Nel 2009, si sono registrati 35 000 morti sulle strade europee. Presumendo che le carenze tecniche contribuiscano alle morti nella stessa proporzione in cui sono causa di incidenti, più di 2 000 morti all’anno nell’Unione possono essere collegate a carenze tecniche di veicoli. Sulla base degli studi disponibili, tra 900 e 1 100 di queste morti potrebbero essere evitate se venissero introdotti adeguati miglioramenti al sistema di controlli tecnici.

(6) Un’ampia frazione di emissioni totali di trasporto su strada, in particolare le emissioni CO2 è dovuta ad una minoranza di veicoli con sistemi di controllo delle emissioni malfunzionanti. Si stima che il 5% della flotta di veicoli provochi il 25% di tutte le emissioni inquinanti. Pertanto, un regime periodico di controlli tecnici contribuirebbe a migliorare l’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni medie per veicolo.

(7) I risultati di accurate indagini indicano che l’8% degli incidenti che coinvolgono motocicli sono provocati da o sono collegati a difetti tecnici. I motociclisti costituiscono il gruppo di utenti della strada che presenta il più alto rischio sotto il profilo della sicurezza, con una tendenza in aumento nel numero dei morti. I motociclisti sono sovrarappresentati nel numero dei morti, con più di 1 400 uccisi sulle strade nel 2008. La portata dei veicoli da sottoporre a controlli quindi deve essere estesa al gruppo a più alto rischio degli utenti della strada, i veicoli a motore a due o tre ruote.

(8) I veicoli agricoli con una velocità massima superiore a 40 km/h sono sempre più utilizzati per sostituire i veicoli pesanti nelle attività di trasporto locali. Il loro rischio potenziale è paragonabile a quello di veicoli pesanti e quindi questa categoria di veicoli dovrebbe ricevere lo stesso trattamento dei veicoli pesanti per quanto riguarda i controlli tecnici.

(9) Il valore dei veicoli di interesse storico consiste nel preservare il patrimonio del periodo storico in cui sono stati costruiti e si ritiene che essi vengano utilizzati solo raramente sulla rete stradale pubblica. Dovrebbe essere lasciato alla decisione degli Stati membri decidere in merito alla periodicità dei controlli tecnici per questo tipo di veicoli. Dovrebbe sempre spettare agli Stati membri regolamentare i controlli tecnici di altri tipi di veicoli specializzati.

(10) I controlli tecnici spettano alle autorità pubbliche e dovrebbero essere quindi effettuati dagli Stati membri o da organismi incaricati sotto la loro supervisione. Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità dei controlli tecnici in ogni caso anche se il sistema nazionale consente di autorizzare soggetti privati, tra i quali quelli che normalmente effettuano riparazioni.

(11) Ai fini dell’ispezione dei veicoli e in particolare per i loro componenti di sicurezza elettronici è di importanza cruciale poter accedere alle specifiche tecniche di ogni singolo veicolo. Pertanto i costruttori di veicoli dovrebbe non solo fornire la serie completa dei dati prevista dal certificato di conformità (CdC) ma anche permettere l’accesso ai dati necessari per la verifica del funzionamento dei componenti relativi alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Le disposizioni concernenti l’accesso alle informazioni a fini di riparazione e manutenzione dovrebbero essere applicate in modo analogo a questo fine, consentendo ai centri di controllo di accedere a quegli elementi di informazione che sono necessari per effettuare i controlli tecnici. Ciò è particolarmente importante nel campo dei sistemi a controllo elettronico e dovrebbe riguardare tutti gli elementi che sono stati installati dal costruttore.

(12) Al fine di raggiungere un elevato livello qualitativo dei controlli tecnici in tutta l’Unione, è necessario specificare a livello di quest’ultima le attrezzature che devono essere utilizzate durante il controllo, nonché la loro manutenzione e taratura.

(13) Gli ispettori, quando effettuano i controlli, dovrebbero agire in modo indipendente e dovrebbe essere evitato qualsiasi conflitto di interesse. Il risultato dei controlli tecnici non dovrebbe quindi essere collegato alla retribuzione o a un eventuale vantaggio economico o personale.

(14) I risultati di un controllo non dovrebbero essere modificati per fini commerciali. Solo se i risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore sono manifestamente errati, l’organo di supervisione dovrebbe poterli modificare.

(15) Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono un livello elevato di capacità e di competenze del personale che effettua i controlli. È necessario quindi introdurre un sistema di formazione che comporti una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento. Andrebbe definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli ad un regime di formazione periodico.

(16) Al fine di assicurare che l’elevata qualità dei controlli possa essere mantenuta nel tempo gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di garanzia della qualità che comprenda le procedure di autorizzazione, supervisione e revoca, sospensione o cancellazione dell’autorizzazione ad effettuare controlli tecnici.

(17) La frequenza dei controlli dovrebbe essere adattata a seconda del tipo di veicolo e del chilometraggio. I veicoli tendono verosimilmente a presentare carenze tecniche quando raggiungono una certa età e, in particolare se soggetti ad un uso frequente, dopo un certo chilometraggio. È quindi opportuno innalzare la frequenza dei controlli per i veicoli più vecchi e per i veicoli con un elevato chilometraggio.

(18) Per permettere una certa flessibilità ai proprietari dei veicoli e agli operatori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire un periodo di alcune settimane durante il quale dovrebbe essere effettuato il controllo tecnico.

(19) I controlli tecnici dovrebbero comprendere tutti gli aspetti specifici attinenti alla progettazione, alla costruzione e all’equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo. Nell’ambito di questi aspetti e considerando lo stato attuale della tecnologia dei veicoli, è necessario includere i moderni sistemi elettronici nell’elenco degli elementi da controllare. Allo scopo di armonizzare ulteriormente il controllo tecnico dei veicoli a motore è opportuno introdurre metodi di prova per ciascuno di tali elementi.

(20) Al fine di facilitare l’armonizzazione e assicurare la coerenza delle norme, dovrebbe essere previsto un elenco non tassativo delle principali ragioni di bocciatura per tutti gli elementi oggetto del controllo. Per conseguire una coerenza nel giudizio sulle condizioni del veicolo oggetto del controllo, le carenze individuate andrebbero esaminate secondo un criterio comune.

(21) Il titolare dell’immatricolazione di un veicolo sottoposto a controllo tecnico nel corso del quale vengono individuate delle carenze, in particolare quelle che rappresentano un rischio per la sicurezza stradale, dovrebbe correggere tali carenze senza ulteriori ritardi. Nel caso di carenze pericolose, l’immatricolazione del veicolo dovrebbe essere revocata fino a quando tali carenze non siano state pienamente corrette.

(22) Al termine di ogni controllo dovrebbe essere rilasciato un certificato di conformità, che includa tra l’altro informazioni sull’identità del veicolo e informazioni sui risultati del controllo. Al fine di assicurare un appropriato seguito ai controlli tecnici, gli Stati membri dovrebbero raccogliere e conservare tali informazioni in una banca dati.

(23) Si ritiene che le frodi sui contachilometri incidano tra il 5% e il 12% sulle vendite di automobili usate, comportando un costo elevato per la società pari a diversi miliardi di euro all’anno e una valutazione non corretta dello stato di conformità di un veicolo. Al fine di combattere la frode sui contachilometri, l’indicazione nel certificato di conformità dei chilometri percorsi assieme all’obbligo di presentare il certificato del controllo precedente faciliterebbe l’individuazione di manomissioni o manipolazioni del contachilometri. La frode relativa al contachilometri dovrebbe inoltre essere considerata con maggiore sistematicità un reato passibile di sanzione.

(24) In diversi Stati membri numerosi centri di controllo privati autorizzati eseguono controlli tecnici. Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.

(25) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio, che segue i veicoli per tutto il loro ciclo di vita, dall’omologazione attraverso le immatricolazioni, le ispezioni fino alla demolizione. Lo sviluppo e l’interconnessione di banche dati elettroniche dei veicoli nazionali e dei costruttori in linea di principio dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza dell’intera catena amministrativa del veicolo e a ridurre i costi e gli oneri amministrativi. La Commissione dovrebbe quindi effettuare uno studio sulla fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli a questo fine.

(26) Allo scopo di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di tener conto, se opportuno, dell’evoluzione della legislazione dell’Unione in materia di omologazione in relazione alle categorie di veicoli, nonché della necessità di aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione, in fase di preparazione e redazione degli atti delegati, dovrebbe garantire la contemporanea, corretta e tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(27) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[21].

(28) Gli impianti e le apparecchiature utilizzati nei centri di controllo tecnico dovrebbero rispondere ai requisiti istituiti per effettuare i suddetti controlli. Dato che questo comporta importanti investimenti e adattamenti che non possono essere effettuati immediatamente, dovrebbe essere concesso un periodo di cinque per conformarsi ai suddetti requisiti. Un analogo periodo di cinque anni dovrebbe essere accordato per permettere agli organismi di supervisione di rispettare tutti i criteri e requisiti relativi all’autorizzazione e alla supervisione dei centri di controllo.

(29) Poiché lo scopo del presente regolamento, cioè l’istituzione di requisiti minimi comuni e norme armonizzate relativi all’effettuazione di controlli tecnici dei veicoli a motore all’interno dell’Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

(31) Il presente regolamento aggiorna i requisiti tecnici della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[22] e ne allarga il campo di applicazione al fine di includere in particolare l’istituzione di centri di controllo e dei loro organismi di supervisione nonché la designazione di ispettori incaricati di eseguire i controlli tecnici dei veicoli a motore. Pertanto quest’ultima direttiva deve essere abrogata. Inoltre il presente regolamento integra le norme contenute nella raccomandazione 2010/378/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, relativa alla valutazione delle anomalie riscontrate nel corso dei controlli tecnici dei veicoli in conformità alla direttiva 2009/40/CE[23] al fine di regolamentare meglio i metodi di controllo tecnico dei veicoli a motore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore.

Articolo 2 Campo di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2007/46/CE e alla direttiva 2003/37/CE:

– veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto – veicoli di categoria M1,

– veicoli a motore destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto – veicoli delle categorie M2 e M3,

– veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3 500 kg – veicoli di categoria N1,

– veicoli a motore destinati al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie N2 e N3,

– rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O1 e O2,

– rimorchi e semirimorchi la cui massa massima autorizzata supera i 3 500 kg – veicoli delle categorie O3 e O4,

– veicoli a due o tre ruote – veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e,

– trattori a ruote con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/ora – veicoli della categoria T5.

2.           Il presente regolamento non si applica a:

– veicoli di interesse storico,

– veicoli appartenenti alle forze armate, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai servizi di emergenza o di soccorso,

– veicoli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o della pesca, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/ora,

– veicoli speciali per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/ora e che operano solo sul territorio di uno Stato membro.

3.           Gli Stati membri possono introdurre requisiti nazionali relativi ai controlli tecnici per i veicoli di cui al paragrafo 2 immatricolati sul loro territorio.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)          “veicolo”, ogni veicolo a motore non su rotaia o il suo rimorchio;

(2)          “veicolo a motore”, ogni veicolo su ruote azionato da un motore che si muova con mezzi propri, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

(3)          “rimorchio”, ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

(4)          “semirimorchio”, ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico sia trasportata dal veicolo a motore;

(5)          “veicoli a due o tre ruote”, ogni veicolo a motore su due ruote con o senza sidecar, tricicli e quadricicli;

(6)          “veicolo immatricolato in uno Stato membro”, ogni veicolo immatricolato o entrato in servizio in uno Stato membro;

(7)          “veicolo di interesse storico”, ogni veicolo che risponda alle seguenti condizioni:

– sia stato costruito almeno 30 anni fa,

– la sua manutenzione sia stata effettuata utilizzando pezzi di ricambio che riproducono i componenti originali del veicolo;

– non abbia subito modifiche nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali come motore, freni, sterzo o sospensioni e

– non sia stato modificato nel suo aspetto esterno;

(8)          “titolare di un certificato di immatricolazione”, la persona al cui nome il veicolo è immatricolato;

(9)          “controllo tecnico”, una verifica che le parti e i componenti di un veicolo siano conformi alle caratteristiche ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell’omologazione, della prima immatricolazione o dell’entrata in servizio, nonché al momento dell’ammodernamento;

(10)        “omologazione”, ogni categoria di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE;

(11)        “carenze”, i difetti tecnici e altri tipi di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;

(12)        “certificato di conformità”, certificato rilasciato dall’autorità competente o da un centro di controllo contenente i risultati del controllo e dell’esame complessivo del veicolo;

(13)        “ispettore”, persona autorizzata da uno Stato membro ad effettuare il controllo tecnico in un centro di controllo o per conto di un’autorità competente;

(14)        “autorità competente”, un’autorità o organismo pubblico responsabile della gestione del sistema nazionale di controllo tecnico, tra cui, se del caso, l’esecuzione dei controlli tecnici;

(15)        “centro di controllo”, organismi o soggetti pubblici o privati, inclusi quelli che effettuano riparazioni di autoveicoli, autorizzati da uno Stato membro ad eseguire controlli tecnici;

(16)        “organismo di supervisione”, organo istituito da uno Stato membro, responsabile per quanto riguarda l’autorizzazione e la supervisione dei centri di controllo.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Articolo 4 Responsabilità

1.           I veicoli a motore e i loro rimorchi sono sottoposti a controllo periodico a norma del presente regolamento nello Stato membro nel quale sono immatricolati.

2.           Il controllo tecnico viene effettuato esclusivamente dall’autorità competente di uno Stato membro o da centri di controllo autorizzati dagli Stati membri.

3.           I costruttori dei veicoli forniscono ai centri di controllo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

4.           Al titolare del certificato di immatricolazione incombe l’obbligo di tenere sempre il veicolo in condizioni di sicurezza e conformità.

CAPO III

REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI

Articolo 5 Data e frequenza dei controlli

1.           I veicoli sono soggetti ad un controllo tecnico trascorso alla data anniversario della prima immatricolazione, almeno entro i seguenti intervalli:

– veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno;

– veicoli delle categorie M1, N1 e O2: quattro anni dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta, successivamente due anni dopo e in seguito ogni anno;

– veicoli di categoria M1 immatricolati come taxi o ambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, T5, O3 e O4: un anno dopo la data alla quale il veicolo è stato immatricolato per la prima volta e successivamente ogni anno.

2.           Nel caso in cui un veicolo di categoria M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 160 000 km al primo controllo tecnico effettuato dopo la prima immatricolazione, verrà sottoposto successivamente a un controllo tecnico a periodicità annuale.

3.           Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico.

4.           Indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato l’ultimo controllo tecnico, l’autorità competente può chiedere che un veicolo sia sottoposto a un controllo tecnico o ad un ulteriore controllo prima della data di cui ai paragrafi 1 e 2, nei seguenti casi:

– dopo un incidente che abbia provocato gravi danni ai principali componenti ai fini della sicurezza come ruote, sospensioni, zone di deformazione, sterzo o freni,

– quando i sistemi e componenti ambientali e di sicurezza del veicolo siano stati alterati o modificati,

– in caso di cambio del titolare del certificato di immatricolazione di un veicolo.

Articolo 6 Oggetto e metodi del controllo

1.           Il controllo tecnico deve riguardare le aree di cui all’allegato II, punto 2.

2.           Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato II, punto 3.

Articolo 7 Valutazione delle carenze

1.           Per ogni elemento che deve essere controllato, l’allegato III fornisce un elenco minimo di possibili carenze e il loro livello di gravità.

2.           All’atto di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore attribuisce ad ogni carenza individuata un livello di gravità classificandola in uno dei seguenti gruppi:

– carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo e altri casi lievi di non conformità,

– carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e altri casi più gravi di non conformità,

– carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto e immediato per la sicurezza stradale e tali da comportare in ogni caso il divieto di utilizzo su strada del veicolo.

3.           Un veicolo che presenti carenze che ricadono in più di un gruppo di carenze di cui al paragrafo 2 viene classificato nel gruppo corrispondente alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze dello stesso gruppo viene classificato nel gruppo di gravità successivo se l’effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Articolo 8 Certificato di conformità

1.           Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest’ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all’allegato IV.

2.           Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato.

3.           A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre tre anni dopo, i centri di controllo comunicano per via elettronica, all’autorità competente di uno Stato membro le informazioni contenute nei certificati di conformità da essi rilasciati. Tale comunicazione avviene entro un termine ragionevole dopo il rilascio dei suddetti certificati di conformità. Fino a tale data, i centri di controllo possono comunicare queste informazioni all’autorità competente con qualsiasi altro mezzo. L’autorità competente conserva queste informazioni per un periodo di 36 mesi dalla data di ricezione.

4.           Ai fini del controllo del contachilometri e quando tale informazione non è stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l’ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico.

5.           I risultati del controllo tecnico vengono comunicati all’autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità.

Articolo 9 Monitoraggio delle carenze

1.           In caso di carenze lievi, il titolare del certificato di immatricolazione provvede a correggerle immediatamente. Può anche non essere previsto l’obbligo di ripresentare il veicolo al controllo tecnico.

2.           In caso di carenze gravi, l’autorità competente decide a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale.

3.           In caso di carenze pericolose, il veicolo non viene utilizzato su strade accessibili al pubblico e la sua immatricolazione viene revocata a norma dell’articolo 3 bis della direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE[24] relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, fino a quando le carenze non siano state corrette e venga rilasciato un nuovo certificato di conformità che attesti la conformità del veicolo.

Articolo 10 Attestato che il controllo è stato superato

Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un documento che attesta che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico.

Ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato in conformità al paragrafo 1.

CAPO IV

Disposizioni amministrative

Articolo 11

Impianti ed apparecchiature di controllo

1.           Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti all’allegato V.

2.           I centri di controllo o, se del caso, l’autorità competente, provvedono a mantenere gli impianti e le apparecchiature conformi alle specifiche fornite dal costruttore.

3.           Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni vengono periodicamente tarate in conformità alle specifiche fornite dal costruttore.

Articolo 12 Ispettori

1.           I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI.

2.           Gli Stati membri rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3.

3.           Gli ispettori impiegati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori.

4.           Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda legami di tipo economico, personale o familiare con il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo sottoposto al controllo.

5.           Il centro di controllo informa la persona che presenta il veicolo al controllo in merito alle necessarie riparazioni da effettuare e non altera i risultati del controllo per fini commerciali.

6.           I risultati del controllo tecnico effettuato da un ispettore possono essere modificati solo dall’organo di supervisione qualora accerti che gli esiti del controllo sono manifestamente errati.

Articolo 13 Autorizzazione e supervisione dei centri di controllo

1.           Un organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti all’allegato VII, punto 1, e soddisfa i requisiti stabiliti ai punti 2 e 3 dello stesso allegato.

Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e procedure concernenti l’organizzazione, i compiti e i requisiti applicabili al personale degli organismi di supervisione.

Gli organismi di supervisioni sono indipendenti dai centri di controllo e dai costruttori di veicoli.

2.           I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.

CAPO V

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 14 Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1.           Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento.

2.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e le coordinate relativi al loro punto di contatto nazionale non oltre [un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento] e le comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

Articolo 15 Piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli

La Commissione intende esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli.

Sulla base del suddetto esame essa intende proporre e valutare diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all’attestato che il controllo è stato superato di cui all’articolo 10. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SUI POTERI DI ESECUZIONE E DELEGATI

Articolo 16 Comitato per il controllo tecnico

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si conclude senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, lo decida il presidente o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 17 Atti delegati

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 19 al fine di:

– aggiornare l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, come appropriato, al fine di tener conto delle modifiche apportate alle categorie dei veicoli derivanti da emendamenti alla legislazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1,

– aggiornare gli allegati alla luce del progresso tecnico o al fine di tener conto delle modifiche della legislazione dell’Unione o internazionale.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 17 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.           La delega di potere di cui all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Sanzioni

1.           Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano i provvedimenti necessari per assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

2.           Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

3.           Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 20 Disposizioni transitorie

1.           Gli impianti e le apparecchiature di cui all’articolo 11 che non sono conformi ai requisiti minimi stabiliti all’allegato V al [la data di applicazione del presente regolamento] possono essere utilizzati per eseguire controlli tecnici per un periodo non superiore a cinque anni successivo a tale data.

2.           Gli Stati membri applicano i requisiti stabiliti all’allegato VII al più tardi a partire dal quinto anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 21 Abrogazione

La direttiva 2009/40/CE e la raccomandazione della Commissione 2010/378/UE sono abrogate con effetto da [la data di applicazione del presente regolamento].

Articolo 22 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [12 mesi dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(2010) 389 definitivo.

[2]               Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

[3]               Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, modificata (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).

[4]               Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell’1.6.1999, pag. 57).

[5]               COM(2011) 144 definitivo.

[6]               COM(2010) 186 definitivo.

[7]               COM(2008) 30 definitivo.

[8]               Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1).

[9]               http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_it.pdf

[10]             COM(2010) 754 definitivo.

[11]             GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 47.

[12]             Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

[13]             Controllo elettronico della stabilità (ESC)

[14]             GU C [...] del [...], pag.

[15]             GU C [...] del [...], pag.

[16]             COM(2011) 144 definitivo.

[17]             COM(2010) 389 definitivo.

[18]             GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

[19]             GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1

[20]             GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1

[21]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[22]             GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12.

[23]             GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 74.

[24]             GU L […] del […], pag.

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