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Document 52011PC0895

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali

/* COM/2011/0895 definitivo - 2011/0439 (COD) */

52011PC0895

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali /* COM/2011/0895 definitivo - 2011/0439 (COD) */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta

– Motivazione e obiettivi della proposta

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] è basata su tre priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e competitiva, nonché incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi con il miglioramento del clima imprenditoriale e del contesto per l'innovazione delle imprese e promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno mantenuti aperti a livello UE.

Per affrontare queste sfide è necessario rivedere e ammodernare la normativa in vigore in materia di appalti pubblici per renderla più idonea alla costante evoluzione del contesto politico, sociale ed economico. Ciò non riguarda soltanto gli appalti statali o delle amministrazioni pubbliche, ma anche le aggiudicazioni di contratti da parte di operatori che dispongono di un proprio specifico regime di appalti.

Nella comunicazione del 13 aprile 2011, "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", la Commissione ha elencato — tra le dodici azioni chiave prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012 — la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di appalti pubblici, al fine di rendere più flessibile la procedura di aggiudicazione dei contratti e utilizzare meglio i contratti d'appalto pubblici a sostegno di altre politiche.

La presente proposta si propone di perseguire due obiettivi complementari:

· accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri;

· far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

– Contesto generale

Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. In Europa gli acquirenti pubblici spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L'attuale generazione di direttive sugli appalti pubblici, ossia le direttive 2004/17/CE[1] e 2004/18/CE[2], rappresenta l'ultima fase di una lunga evoluzione iniziata nel 1971 con l'approvazione della direttiva 71/305/CEE. Garantendo procedure trasparenti e non discriminatorie tali direttive mirano soprattutto ad assicurare che gli operatori economici provenienti da tutto il mercato unico possano beneficiare appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti pubblici.

Una valutazione economica complessiva ha evidenziato che le direttive sugli appalti pubblici hanno realizzato i loro obiettivi in misura considerevole, aumentando la trasparenza e intensificando la concorrenza, realizzando al contempo risparmi quantificabili tramite prezzi più bassi.

Tuttavia le parti interessate hanno espresso l'esigenza di una revisione delle direttive sugli appalti pubblici per semplificarne le norme, migliorarne l'efficienza e l'efficacia e renderle più idonee ad affrontare un contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione. Procedure semplificate e più efficienti miglioreranno la flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri. Inoltre, il miglioramento delle norme in materia di appalti pubblici permetterà agli enti aggiudicatori di fare un uso migliore di tali appalti a sostegno di obiettivi a valenza sociale, come la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e delle risorse, la lotta contro il cambiamento climatico e la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale, nonché di garantire le migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi sociali di qualità. Tali orientamenti sono stati confermati dai risultati di un processo di consultazione delle parti interessate realizzato dalla Commissione nella primavera del 2011, in cui la grande maggioranza degli interpellati ha sostenuto la proposta di riesame delle direttive sugli appalti pubblici al fine di renderle più adeguate alle nuove sfide che i committenti pubblici e gli operatori economici si trovano ad affrontare.

– Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Insieme con la nuova proposta di direttiva sugli appalti indetti dalle amministrazioni pubbliche, la presente proposta sostituirà le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

La direttiva dovrà essere integrata dai seguenti ulteriori elementi del quadro legislativo:

· La direttiva 2009/81/CE[3] che stabilisce norme specifiche relative agli appalti in settori che presentano un carattere sensibile, vale a dire la difesa e la sicurezza.

· La direttiva 92/13/CEE[4] che stabilisce norme comuni a livello nazionale relative alle procedure di ricorso per garantire che in tutti gli Stati membri siano previsti mezzi di ricorso rapidi ed efficaci nei casi in cui gli offerenti ritengano che gli appalti siano stati aggiudicati in modo non equo.

– Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Questa iniziativa attua la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] e le iniziative faro di Europa 2020: un'agenda digitale per l'Europa [COM(2010) 245], l'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546], una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione [COM(2010) 614], energia 2020 [COM(2010) 639] e un'Europa efficiente in termini di risorse [COM(2011) 21]. Essa attua inoltre l'Atto per il mercato unico [COM(2011) 206], in particolare la sua dodicesima azione chiave: "Revisione e ammodernamento del quadro normativo degli appalti pubblici". Si tratta di una iniziativa strategica che rientra nel programma di lavoro della Commissione per il 2011.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

– Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il 27 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici — Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti[5] avviando un'ampia consultazione pubblica sulle possibili opzioni per le modifiche normative volte a rendere più semplice e flessibile l'aggiudicazione degli appalti e a favorire una migliore utilizzazione degli appalti pubblici a sostegno di altre politiche. L'obiettivo del Libro verde era di identificare una serie di settori essenziali per la riforma e raccogliere le opinioni delle parti interessate riguardo a opzioni concrete per modifiche normative. Tra le questioni contemplate vi erano l'esigenza di semplificare e rendere più flessibili le procedure, l'uso strategico degli appalti pubblici per promuovere altri obiettivi politici, il miglioramento dell'accesso delle PMI agli appalti pubblici e la lotta a favoritismi, corruzione e conflitti d'interesse.

La consultazione pubblica si è conclusa il 18 aprile 2011 ed è stata caratterizzata da un elevato livello di partecipazione: sono state ricevute in tutto 623 risposte, provenienti da diversi gruppi di soggetti interessati, comprese le autorità degli Stati membri, acquirenti pubblici locali e regionali e le loro associazioni di settore, imprese, associazioni industriali, personalità del mondo accademico, organizzazioni della società civile (compresi i sindacati) e singoli cittadini. La maggior parte delle risposte provenivano da Regno Unito, Germania, Francia e, in misura minore, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Spagna e Danimarca.

I risultati della consultazione sono stati riassunti in un documento di sintesi[6] e presentati e discussi in una conferenza pubblica il 30 giugno 2011[7].

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La grande maggioranza delle parti interessate hanno apprezzato l'iniziativa della Commissione europea di rivedere l'attuale politica degli appalti pubblici. Tra i vari argomenti discussi nel Libro verde le parti interessate hanno sottolineato in particolare il bisogno di semplificare le procedure e renderle più flessibili. I soggetti interessati ritengono unanimemente che la normativa in materia di appalti pubblici da aggiudicare a gestori di servizi di pubblica utilità sia tuttora pertinente. La vasta maggioranza dei partecipanti alla consultazione conviene sulla persistente necessità di fare appello a un insieme specifico di norme da applicare ai gestori di servizi pubblici e sul fatto che le diverse norme riflettano adeguatamente il carattere specifico degli appalti per servizi di pubblica utilità.

Analogamente, una netta maggioranza dei partecipanti condivide l'opinione secondo la quale i criteri utilizzati per definire i soggetti sottoposti a norme riguardanti gli operatori dei servizi di pubblica utilità (attività svolte dai soggetti interessati, statuto giuridico e, qualora si tratti di privati, esistenza di diritti speciali o esclusivi) siano tutt'ora adeguate e vadano mantenute. La maggior parte dei partecipanti concorda inoltre sul fatto che il perseguimento di uno scopo di lucro o l'etica commerciale delle aziende private non possano essere considerati elementi sufficienti a garantire che gli appalti siano aggiudicati in maniera obiettiva ed equa, se le aziende operano sulla base di diritti speciali o esclusivi.

I partecipanti hanno espresso opinioni diverse riguardo l'uso strategico degli appalti pubblici per realizzare gli obiettivi a valenza sociale della strategia Europa 2020. Molte parti interessate, in particolare le imprese, hanno espresso una generale riluttanza all'idea di utilizzare gli appalti pubblici a sostegno di altri obiettivi politici. Altre, in particolare le organizzazioni della società civile, si sono espresse chiaramente in favore di un tale uso strategico e hanno raccomandato l'introduzione di cambiamenti di ampia portata ai principi stessi della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

– Ricorso al parere di esperti

Oltre alla consultazione legata al Libro verde, nel 2010-2011 la Commissione europea ha svolto una valutazione globale dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE sugli appalti pubblici sulla base di un ampio corpus di dati e di una nuova ricerca indipendente. Gli studi hanno valutato in modo particolare il costo e l'efficacia delle procedure di appalto, le questioni relative agli appalti transfrontalieri, l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti e l'uso strategico degli appalti in Europa. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi di pubblica utilità, la valutazione ha esaminato se i settori dei servizi pubblici siano più esposti alla concorrenza oggi rispetto a quando è stato adottato il regime degli appalti.

Dai risultati della valutazione è emerso che l'attività legislativa per liberalizzare l'accesso ai settori di pubblica utilità non si è ancora tradotta in una pressione concorrenziale efficace e sostenuta sugli operatori già attivi sul mercato. Molti settori di pubblica utilità continuano a essere caratterizzati da alti livelli di concentrazione del mercato o da una debole concorrenza. Le valutazioni hanno concluso che le condizioni non si sono evolute a misura da rendere la concorrenza sufficientemente forte su base settoriale e consentire l'esclusione di alcuni settori dal campo di applicazione della direttiva sugli appalti di servizi di utilità pubblica. In generale occorre continuare ad applicare gli orientamenti della direttiva, sebbene alcune eccezioni specifiche all'applicazione delle norme in materia di appalti possano essere giustificate sulla base di un esame approfondito e caso per caso.

– Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto e la sua sintesi offrono una panoramica delle varie opzioni per ciascuno dei cinque gruppi di problemi fondamentali (organizzazione amministrativa, campo d'applicazione, procedure di appalto, appalti strategici e accesso ai mercati degli appalti). Sulla base di un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi offerti dalle varie soluzioni, è stato identificato un pacchetto di opzioni preferite che dovrebbero ottimizzare le sinergie tra le diverse soluzioni, consentendo di neutralizzare, tramite i risparmi derivanti da una particolare azione, i costi correlati da imputare a un'altra azione (ad esempio: l'eventuale insorgere di un numero maggiore di requisiti procedurali, a seguito del ricorso ad appalti strategici, potrebbe essere parzialmente compensato dai risparmi derivanti da una migliore progettazione delle procedure d'appalto). La presente proposta è stata formulata sulla base di dette opzioni preferite.

Il progetto di relazione sulla valutazione dell'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione dell'impatto, che ha richiesto emendamenti riguardo, in particolare, all'identificazione degli elementi specifici del quadro legislativo, la descrizione delle opzioni in discussione, un'analisi costi/benefici più approfondita rispetto alle azioni principali e l'integrazione sistematica delle osservazioni fornite dalle parti interessate sia nella definizione del problema che nell'analisi degli impatti così da completarle. Tali raccomandazioni sono state integrate nella relazione finale. Il parere sulla relazione fornito dal comitato per la valutazione dell'impatto è pubblicato insieme alla presente proposta, alla relazione finale sulla valutazione dell'impatto e al suo riassunto.

3. Elementi giuridici della proposta

– Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

– Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi:

il coordinamento delle procedure di appalto per contratti al di sopra di determinate soglie si è dimostrato uno strumento importante per la realizzazione del mercato interno nel settore degli acquisti da parte dei gestori dei servizi di pubblica utilità. Esso garantisce agli operatori economici di tutto il mercato interno un accesso efficace e a pari condizioni ai contratti. L'esperienza maturata con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché con le precedenti generazioni di direttive sugli appalti pubblici, ha dimostrato che le procedure di appalto su scala europea garantiscono trasparenza e obiettività alle gare, con conseguenti notevoli risparmi e migliori risultati di gara, a vantaggio dei gestori dei servizi, dei loro clienti e, in ultima analisi, del contribuente europeo;

non è possibile ottenere la piena realizzazione di questo obiettivo attraverso l'azione degli Stati membri, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente l'istituzione di requisiti di segno divergente o addirittura di regimi procedurali tra loro contrastanti che aumenterebbero la complessità della regolamentazione e creerebbero ostacoli ingiustificati per le attività transfrontaliere.

Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

– Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno attraverso una serie di procedure di appalto coordinato su scala europea. Inoltre, la proposta si basa su un approccio che fornisce agli Stati membri un "ventaglio di strumenti" che consentono loro la massima flessibilità per adeguare le procedure e gli strumenti alla loro situazione specifica.

Rispetto alle attuali direttive sugli appalti pubblici, la direttiva proposta permetterà di ridurre gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento della procedura sia per gli enti aggiudicatori che per gli operatori economici; se sono previsti nuovi requisiti (per esempio, nel contesto degli appalti strategici), questi saranno compensati dall'eliminazione di restrizioni in altri settori.

– Scelta dello strumento

Poiché la proposta si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del TFUE, il ricorso a un regolamento per disposizioni applicabili sia all'acquisto di beni che di prestazioni non sarebbe permesso dal trattato. Di conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva.

Nel corso della valutazione dell'impatto sono state scartate le opzioni non legislative per i motivi elencati dettagliatamente nella relazione sulla valutazione.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio.

5. Informazioni supplementari

– Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della normativa vigente (direttiva 2004/17/CE).

– Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una clausola di revisione sugli effetti economici delle soglie degli appalti.

– Provvedimenti di recepimento e documenti esplicativi

La proposta riguarda un settore nel quale la normativa dell'Unione svolge una funzione di coordinamento, con un impatto significativo su un'ampia gamma di settori giuridici nazionali. Al di là del coordinamento, molte disposizioni si propongono la piena armonizzazione e la proposta prevede un ampio numero di obblighi normativi. Gli Stati membri integrano la normativa dell'Unione con ulteriori disposizioni nazionali in modo da rendere operativo l'intero sistema.

In tale contesto, la Commissione ha identificato una serie di fattori che rendono necessarie spiegazioni da parte degli Stati membri, ai fini sia di una corretta comprensione dei provvedimenti di recepimento che del funzionamento dell'intero sistema normativo in materia di appalti pubblici a livello nazionale:

– i provvedimenti di recepimento e di esecuzione vengono adottati a livelli istituzionali diversi (nazionali/federali, regionali, locali);

– oltre ai diversi strati di regolamentazione, in molti Stati membri vengono elaborate norme che riguardano il particolare settore coinvolto o il tipo di appalto interessato;

– misure amministrative, di natura generale o specifica, si aggiungono e in alcuni casi si sovrappongono al quadro normativo principale.

Solo gli Stati membri possono fornire una spiegazione su come le diverse misure nazionali recepiscono le direttive dell'Unione nel settore degli appalti pubblici e come le stesse misure interagiscono fra loro.

Di conseguenza, la pubblicazione di documenti che riguardano il rapporto tra le varie sezioni della presente direttiva e le corrispondenti sezioni dei provvedimenti di recepimento nazionale dovrebbe avvenire contemporaneamente alla pubblicazione dei loro provvedimenti di recepimento, facendo ricorso in particolare alle tavole di concordanza in quanto strumento operativo per l'analisi delle misure nazionali.

– Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo al SEE.

– Illustrazione dettagliata della proposta

1) Semplificazione e maggior flessibilità delle procedure di appalto

La proposta di direttiva prevede una semplificazione e una maggior flessibilità del regime procedurale istituito dalle attuali direttive sugli appalti pubblici. A tal fine, essa contiene le seguenti misure:

Chiarimento circa il campo di applicazione: la nozione di "procedura d'appalto", termine che figura anche nel titolo della proposta di direttiva, è stata recentemente introdotta al fine di determinare meglio il campo di applicazione e l'obiettivo della legislazione in materia di appalti nonché agevolare l'applicazione delle soglie. Le definizioni di alcuni concetti fondamentali che determinano il campo di applicazione della direttiva (come organismo di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e di servizi, appalti misti) sono state riviste alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, la proposta cerca di mantenere una continuità d'uso per quei termini e concetti che sono stati sviluppati nel corso degli anni attraverso la giurisprudenza della Corte e che sono ben noti agli esperti del settore. In tale contesto, va osservato che alcune variazioni minori delle formulazioni o presentazioni che compaiono nelle precedenti direttive non implicano necessariamente un cambiamento di fondo, ma possono essere dovute a una semplificazione del testo.

La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della direttiva stessa sono soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, in particolare in conformità alla legislazione dell'Unione, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva.

Sarà abolita la tradizionale distinzione tra servizi prioritari e non prioritari (servizi di tipo "A" o "B"). I risultati della valutazione indicano che non è più giustificato limitare la piena applicazione della legislazione in materia di appalti a un gruppo limitato di servizi. Tuttavia, è apparso altresì evidente che il normale regime degli appalti non è adeguato ai servizi sociali che necessitano di un insieme di norme specifiche (cfr. infra).

In base ai risultati della valutazione, il campo di applicazione è rimasto sostanzialmente invariato, per quanto riguarda i settori interessati. Tuttavia, si è ritenuto opportuno escludere dal campo di applicazione gli appalti finalizzati alla prospezione di petrolio e di gas, in quanto è stato assodato che tale settore è oggetto di un'estrema pressione concorrenziale, tanto da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme europee in materia di appalti. La dimensione competitiva che caratterizza questo settore di attività è stata esaminata nel contesto di quattro diverse richieste di esonero in applicazione dell'attuale articolo 30[8]. In tutti e quattro i casi si è constatato che il mercato geografico di riferimento ha portata mondiale, riflettendo tra l'altro una prassi ormai consolidata nei casi di fusione[9]. Si è sempre ritenuto che il mercato della prospezione non presentasse un elevato grado di concentrazione. Società pubbliche a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di tre operatori privati internazionali integrati verticalmente, le cosiddette "super major" (BP, ExxonMobil e Shell), e di un certo numero di cosiddette "major"; anche la quota di mercato individuale delle super major si situa abbondantemente al di sotto dell'uno per cento. Si è sempre reputato che ciò costituisse la prova di un'esposizione diretta alla concorrenza, per di più l'accesso al mercato è stato ulteriormente liberalizzato dalle disposizioni contenute nella direttiva sul rilascio di autorizzazioni nel settore degli idrocarburi[10]. È quindi opportuno semplificare la situazione giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tutti i soggetti interessati (enti aggiudicatori, Stati membri, Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio), evitando di dover adottare singole decisioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 per ciascuno degli altri 23 Stati membri.

Un ventaglio di strumenti a disposizione ("toolbox approach"): il sistema prevede che a livello di Stati membri saranno disponibili tre tipi di procedure di base, già previsti dalle attuali direttive: procedure aperte e ristrette, nonché procedure negoziate previa indizione di gara. È possibile inoltre prevedere, sia come procedura standard che subordinata a determinate condizioni, un nuovo tipo di procedura per appalti innovativi (cfr. infra).

Gli enti aggiudicatori avranno inoltre a loro disposizione un insieme di sei specifici strumenti e tecniche d'appalto, destinati agli appalti aggregati ed elettronici: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di committenza e appalti comuni. Rispetto alla direttiva vigente, questi strumenti sono stati migliorati e resi più chiari al fine di facilitare la procedura d'appalto elettronica.

Promozione degli appalti elettronici: l'utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione e di trattamento delle operazioni da parte degli acquirenti può generare importanti risparmi e migliorare i risultati degli appalti riducendo contemporaneamente sprechi ed errori. La proposta intende aiutare gli Stati membri a realizzare il passaggio agli appalti elettronici consentendo ai fornitori di partecipare a procedure di appalto on-line in tutto il mercato interno. A tal fine, la proposta di direttiva prevede l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara; essa impone il passaggio a una comunicazione integralmente elettronica per tutte le procedure di appalto, con particolare riguardo alla presentazione per via elettronica, nei limiti di un periodo di transizione di due anni. La proposta semplifica e migliora i sistemi dinamici di acquisizione e i cataloghi elettronici, strumenti di aggiudicazione interamente informatizzati, particolarmente consoni ad appalti altamente aggregati gestiti da centrali di committenza. Il passaggio agli appalti elettronici consentirebbe inoltre alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori comunemente imputabili a un'errata comprensione o interpretazione della normativa sugli appalti pubblici.

Modernizzazione delle procedure: la proposta prevede un approccio più flessibile e maggiormente orientato agli utenti per alcune caratteristiche importanti delle procedure di appalto. I termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte sono stati abbreviati, consentendo una procedura più rapida e semplice. La distinzione tra criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell'appalto, che è spesso fonte di errori e malintesi, è stata resa più flessibile, consentendo agli enti aggiudicatori di decidere in quale ordine esaminare i criteri (se sia cioè più pratico vagliare quelli di aggiudicazione prima di quelli di selezione) e di tener conto, in quanto criterio di assegnazione di punteggio, dell'organizzazione e della qualità del personale incaricato di eseguire il contratto.

È stata semplificata e razionalizzata la procedura di esenzione degli appalti aggiudicati in mercati ove esiste una sufficiente esposizione alla concorrenza (le attuali decisioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 30). Sono stati rivisti e chiariti una serie di esoneri di notevole rilevanza pratica, in particolare l'esenzione intragruppo o in caso di joint-venture.

La modifica dei contratti durante il loro periodo di validità è diventata un'istanza sempre più rilevante e problematica per gli esperti del settore. Una disposizione specifica relativa alla modifica dei contratti riprende le principali soluzioni sviluppate dalla giurisprudenza e fornisce una soluzione pratica per affrontare circostanze impreviste che richiedono l'adattamento di un contratto d'appalto pubblico durante il suo periodo di validità.

2) Uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide

La proposta di direttiva si fonda su un approccio attivo che fornisce agli enti appaltatori gli strumenti necessari per contribuire a raggiungere gli obiettivi cruciali della strategia Europa 2020, attraverso l'utilizzo del loro potere d'acquisto per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

Calcolo dei costi del ciclo di vita: la proposta fornisce agli acquirenti la possibilità di basare le loro decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori che prevedono acquistare. Il ciclo di vita comprende tutte le fasi dell'esistenza di prodotti, lavori o forniture di servizi, a partire dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione di risorse fino a giungere allo smaltimento di un prodotto a fine vita, allo smantellamento di un cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione. I costi da prendere in considerazione non includono solamente le spese monetarie dirette ma anche i costi ambientali esterni, se possono essere monetizzati e verificati. Una volta definita una metodologia dell'Unione europea per il calcolo dei costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori sono tenuti a utilizzarla.

Processo di produzione: gli enti aggiudicatori possono far riferimento a tutti i fattori direttamente collegati al processo di produzione sia nelle specifiche tecniche che nei criteri di aggiudicazione, sempreché si riferiscano ad aspetti di tale processo strettamente legati alla produzione o alla fornitura delle merci o dei servizi acquisiti. Ciò esclude i requisiti non connessi al processo di produzione dei prodotti, lavori o servizi ai quali si riferisce l'appalto, quale il requisito sulla responsabilità sociale generale delle imprese che copre la globalità dell'attività dell'aggiudicatario.

Etichette: gli enti aggiudicatori possono esigere che lavori, forniture o servizi siano muniti di particolari etichette o marchi di certificazione ambientali, sociali o relativi ad altre caratteristiche, a condizione che riconoscano anche etichette o marchi di certificazione equivalenti. Ciò vale, ad esempio, per le etichette o i marchi di qualità ecologica europei o (multi)nazionali oppure che attestano che un prodotto non ha fatto ricorso all'impiego di lavoro minorile. I sistemi di certificazione in questione devono riguardare caratteristiche legate all'oggetto dell'appalto ed essere concepiti sulla scorta di informazioni scientifiche, a seguito di una procedura aperta e trasparente nonché resi accessibili a tutte le parti interessate.

Sanzionare le violazioni degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente: ai sensi della presente proposta di direttiva, un ente aggiudicatore può escludere operatori economici dalla procedura se individua violazioni degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o dell'ambiente, nonché di disposizioni internazionali di diritto del lavoro. Inoltre, gli enti aggiudicatori saranno tenuti a respingere le offerte in caso accertino che siano anormalmente basse a causa di violazioni della normativa dell'Unione in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o dell'ambiente.

Servizi sociali: la valutazione dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici ha evidenziato che i servizi sociali, sanitari e scolastici presentano caratteristiche specifiche che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici di servizi a questi settori. Si tratta di servizi generalmente forniti in un particolare contesto, che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, a causa delle diverse tradizioni amministrative, organizzative e culturali. Per la loro stessa natura, i servizi in questo settore ricoprono una dimensione solo limitatamente transfrontaliera. Occorre dunque che gli Stati membri abbiano ampia discrezionalità nell'organizzare la scelta dei fornitori di servizi. La proposta tiene conto di ciò, tramite la messa a disposizione di un regime specifico per i contratti pertinenti a questi servizi, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR, e imponendo l'obbligo di applicare solo i principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. Un'analisi quantitativa del valore dei contratti d'appalto dei servizi pertinenti aggiudicati a operatori economici provenienti dall'estero ha dimostrato che i contratti al di sotto di tale soglia, in genere, non suscitano un interesse transfrontaliero nel contesto specifico degli appalti nei settori dei servizi di pubblica utilità.

Innovazione: la ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo centrale nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli acquirenti dovrebbero essere in grado di acquistare prodotti e servizi innovativi che promuovano la crescita futura e migliorino l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici. A tal fine la proposta prevede il cosiddetto partenariato per l'innovazione, una nuova procedura speciale per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, lavori e servizi nuovi e innovativi, a condizione che possano essere forniti nel rispetto delle prestazioni e dei costi concordati. Inoltre, la proposta è volta a migliorare e semplificare la procedura di dialogo competitivo e a facilitare gli appalti comuni transfrontalieri, che rappresentano uno strumento importante per promuovere politiche d'acquisto innovative.

3) Migliorare l'accesso al mercato delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (start-up)

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione. Un accesso facile ai mercati degli appalti può aiutarle a mettere a frutto questo potenziale consentendo agli enti aggiudicatori di allargare la loro base di fornitori, con conseguenze positive grazie all'aumento della concorrenza per i contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle PMI agli appalti pubblici la Commissione europea ha pubblicato nel 2008 il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"[11]. La presente proposta si basa su tale documento e fornisce misure concrete per eliminare gli ostacoli all'accesso delle PMI al mercato.

Semplificazione degli obblighi di informazione: si prevede pertanto che gli enti aggiudicatori possano applicare i criteri di selezione di cui alla direttiva sugli appalti pubblici proposta e che, qualora essi lo facciano, siano in seguito tenuti ad applicare le disposizioni che riguardano in particolare il massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo, nonché le disposizioni in materia di autocertificazione.

Migliore accesso ad accordi quadro: ai sensi delle vigenti direttive, non vi è limite alla durata degli accordi quadro conclusi nei settori dei servizi di pubblica utilità. Ciò può comportare una chiusura del mercato. La proposta limita tale durata a quattro anni (salvo in casi debitamente giustificati) con un miglioramento dell'accesso alle opportunità commerciali e della concorrenza, anche a beneficio delle PMI.

Pagamento diretto dei subappaltatori: gli Stati membri possono prevedere che i subappaltatori richiedano un pagamento diretto da parte dell'ente aggiudicatore per forniture, lavori e servizi forniti al contraente principale nel quadro del contratto di prestazione. Ciò consente ai subappaltatori, che spesso sono PMI, di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento.

4) Procedure corrette

Gli interessi finanziari in gioco e l'interazione tra il settore pubblico e quello privato fanno degli appalti pubblici un'area in cui è particolarmente elevato il rischio di prassi commerciali scorrette, come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. La proposta rafforza le garanzie esistenti contro tali rischi e prevede ulteriori tutele.

Conflitti di interesse: la proposta contiene una disposizione specifica sul conflitto di interessi, che riguarda situazioni di conflitto — reali, potenziali o percepite — che coinvolgono il personale di un'amministrazione aggiudicatrice in materia di appalti o di prestatori di servizi d'appalto che intervengono nella procedura nonché la dirigenza dell'autorità aggiudicatrice che può influenzare il risultato di una procedura di appalto anche se non formalmente coinvolta. Date le differenze nei processi decisionali delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici, è opportuno limitare tali disposizioni agli appalti gestiti da queste ultime.

Comportamento illecito: la proposta contiene una disposizione specifica riguardante comportamenti illeciti da parte di candidati e offerenti, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri partecipanti onde manipolare i risultati della procedura, che portano all'esclusione dalla procedura stessa. Attività illecite di questo tipo violano i principi fondamentali del diritto dell'Unione e possono dar luogo a gravi distorsioni della concorrenza.

Indebiti vantaggi: le consultazioni di mercato costituiscono uno strumento utile a disposizione degli enti aggiudicatori al fine di ottenere informazioni sulla struttura, le capacità, le risorse del mercato e, contemporaneamente, per informare gli operatori di mercato in merito ai progetti e ai requisiti degli acquirenti riguardo agli appalti. Tuttavia, i contatti preliminari con i partecipanti al mercato non devono dar luogo a vantaggi indebiti o distorsioni della concorrenza. La proposta contiene a tal fine una disposizione specifica su misure di tutela contro il rischio di un'indebita preferenza a favore dei partecipanti che abbiano fornito consulenze all'ente aggiudicatore o abbiano partecipato alla preparazione della procedura.

5) Governance

Organi nazionali di vigilanza: dalla valutazione è emerso che non tutti gli Stati membri vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò compromette un'efficiente e uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Solo nel caso sia presente un unico organo in grado di espletare i diversi compiti si potrà garantire di avere una visione d'insieme delle principali difficoltà di attuazione e di poter suggerire misure adeguate per rimediare ai problemi strutturali di fondo. Tale organo sarà in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica e sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali, contribuendo in tal modo a una rapida individuazione delle soluzioni.

Centri di conoscenza: in molti casi, gli entri aggiudicatori non posseggono al loro interno le competenze necessarie per occuparsi di progetti d'appalto complessi. I risultati delle gare di appalto potrebbero essere sensibilmente migliorati con il ricorso a un sostegno professionale adeguato e indipendente da parte di strutture amministrative, attraverso un ampliamento delle conoscenze e della professionalità dei committenti pubblici e una migliore assistenza alle aziende, soprattutto per le PMI. La proposta impone agli Stati membri di fornire strutture di sostegno che offrano consulenza, orientamenti, formazione e assistenza, sia di tipo legale che pratico, nella preparazione e svolgimento delle procedure di appalto. A livello nazionale sono già presenti strutture e meccanismi di sostegno, sebbene organizzati in modi molto diversi e destinati a diverse aree d'interesse per le amministrazioni e gli enti aggiudicatori. Gli Stati membri potranno dunque fare ricorso a tali meccanismi, servirsi delle loro competenze e promuovere i servizi messi a disposizione quali strumenti adeguati e aggiornati in grado di fornire un sostegno appropriato sia ad amministrazioni ed enti aggiudicatori che agli operatori economici. Per rendere più efficace la lotta alla corruzione e ai favoritismi, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inviare il testo dei contratti conclusi all'organo di vigilanza che sarà quindi in grado di esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti, e dovranno consentire l'accesso ai documenti ai soggetti interessati sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. Dato che è chiaramente difficile proteggere i legittimi interessi commerciali ed evitare la distorsione della concorrenza, tale obbligo non va esteso alle imprese (pubbliche o private) che operano in questi settori. Inoltre, occorre evitare di dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati; l'obbligo di trasmissione del testo completo dei contratti conclusi deve quindi limitarsi a contratti il cui valore è relativamente elevato. Le soglie proposte rappresentano un giusto equilibrio tra, da un lato, l'aumento degli oneri amministrativi e, dall'altro, una garanzia di maggior trasparenza: la presenza di una soglia che va da 1 000 000 EUR per le forniture e i servizi, fino a 10 000 000 EUR per appalti di lavori, significa che tale obbligo si applica al 10-20% di tutte le procedure d'appalto pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Non è previsto che i requisiti pertinenti agli organi di vigilanza e ai centri di conoscenza diano origine, globalmente, a un onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri. Se si prevedono oneri a seguito della riorganizzazione o della messa a punto delle attività dei meccanismi e delle strutture già esistenti, tali costi verranno neutralizzati dalla riduzione delle spese di giudizio (sia per gli enti aggiudicatori che per le imprese), dei costi relativi ai ritardi di aggiudicazione dei contratti dovuti a una scorretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici o a una preparazione lacunosa delle procedure di appalto, nonché dei costi derivanti dalle attuali modalità inefficienti e frammentarie di fornitura delle consulenze destinate agli enti aggiudicatori.

Cooperazione amministrativa: la proposta prevede inoltre una cooperazione efficace che consenta agli organi nazionali di vigilanza di scambiare informazioni e buone pratiche nonché di collaborare mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI).

2011/0439 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali[12],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Comitato delle regioni[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dei risultati della valutazione dell'impatto e dell'efficacia della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici[15] risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o l'inserimento di propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Un ulteriore motivo che spinge a continuare a regolare normativamente gli appalti pubblici in questi settori è costituito dalla natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli operatori, data l'esistenza di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in materia di alimentazione, fornitura o gestione delle reti per erogare il servizio pertinente.

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l'effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati dal coordinamento, quest'ultimo, pur continuando a salvaguardare l'applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

(3) Per gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l'applicazione di disposizioni di coordinamento a livello dell'Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui si applicano le norme e i principi del trattato.

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020[16], in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur contemporaneamente garantendo l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[17] e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[18] deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti a questo ambito.

(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(6) È opportuno che la nozione di appalto o la definizione di ciò che costituisce un singolo appalto siano il più possibile simili a quelle applicate in conformità della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], in materia di appalti pubblici[19], tenendo debitamente conto delle specificità dei settori contemplati dalla presente direttiva. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari a svolgere un particolare progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme di lavori, forniture e/o servizi. L'esistenza di un progetto unico può ad esempio essere indicata dalla presenza di una pianificazione e concezione globale da parte dell'ente aggiudicatore, dal fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica o sono in altro modo collegati tra loro e dal fatto che vengono realizzati in un periodo di tempo limitato.

(7) La necessità di garantire l'effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(8) La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della presente direttiva sono soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in particolare in conformità alla legislazione dell'Unione, e in base alla quale è stata assicurata un'adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. La normativa deve comprendere la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale[20], la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica[21], la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio[22], la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi[23] e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70[24].

(9) Gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell'acqua potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell'acqua, ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto previste nella presente direttiva riguardo a tutte le attività da loro svolte che riguardano la gestione dell'acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del "ciclo dell'acqua". Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per gli appalti di forniture sono inadeguate per gli acquisti d'acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

(10) È opportuno escludere gli appalti finalizzati alla prospezione di petrolio e gas, in quanto si è rilevato che tale settore è stato costantemente oggetto di un'estrema pressione concorrenziale, così da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme europee in materia di appalti.

(11) È possibile procedere all'aggiudicazione di contratti che rispondano a requisiti pertinenti a varie attività, che possono essere eventualmente soggetti a regimi giuridici diversi. Occorre precisare che il regime giuridico applicabile a un singolo contratto destinato a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui è principalmente destinato. Per determinare l'attività cui il contratto è destinato in via prioritaria, è possibile basarsi sull'analisi dei requisiti ai quali il contratto specifico deve rispondere, effettuata dall'ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell'importo del contratto e della redazione dei documenti di gara. In taluni casi, come ad esempio per l'acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l'attività cui il contratto è destinato in via prioritaria. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

(12) Anche se non implicano necessariamente comportamenti corrotti, i conflitti di interesse — reali, potenziali o solo percepiti — possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse. Date le differenze nei processi decisionali delle imprese e delle amministrazioni aggiudicatrici, è opportuno limitare tali disposizioni agli appalti gestiti da queste ultime.

(13) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati della procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore dove si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione se tale dichiarazione risulta falsa.

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)[25] ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari di tali accordi.

(15) L'Accordo si applica ai contratti che superano determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. Al fine di evitare il proliferare di tali soglie è inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, continuare ad applicare le stesse soglie a tutti gli enti aggiudicatori, a prescindere dal settore in cui operano.

(16) I risultati della valutazione hanno dimostrato la necessità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi da una piena applicazione della presente direttiva. Di conseguenza, la piena applicazione della direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri e legali, in quanto entrambi presentano una percentuale particolarmente elevata di scambi transfrontalieri).

(17) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 1 000 000 EUR. Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona il cui valore si situa al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano chiare indicazioni contrarie, quali il finanziamento di progetti transfrontalieri da parte dell'Unione. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea[26]. Gli Stati membri e/o gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(18) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(19) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza verrebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che vengano applicate le stesse norme sia nella presente direttiva che nella direttiva […/…/UE] [in materia di appalti pubblici].

(20) È opportuno escludere taluni contratti di servizi, forniture e lavori aggiudicati a un'impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche opportuno escludere taluni contratti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d'affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(21) È inoltre opportuno chiarire i rapporti tra le disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti alle imprese collegate o nel contesto delle joint-venture.

(22) La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività di cui agli articoli da 5 a 11, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura, applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva, così da permettere di prendere in considerazione gli effetti di un'apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea in materia.

(23) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione, tuttavia, è condizionata dall'obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione — provenienti sia da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell'articolo 28 — che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso ad esempio il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. La valutazione dell'esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

(24) L'attuazione e l'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o parte di esso, saranno ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. È opportuno che tale allegato si riferisca attualmente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE[27], alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE[28] e alla direttiva 94/22/CE.

(25) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti appaltanti dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito. Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di un prodotto, di servizi o di lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che si possano fornire nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare una domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

(26) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza indizione di gara devono essere utilizzate solo in circostanze assolutamente eccezionali. L'eccezionalità deve essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della procedura negoziata senza indizione di gara, se la situazione di esclusività non è stata creata dallo stesso ente appaltante per la futura gara di appalto e se non esistono sostituti adeguati, la cui disponibilità dovrebbe essere valutata accuratamente.

(27) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie in termini di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

(28) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione degli acquisti devono essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese.

(29) Lo strumento degli accordi quadro può costituire una soluzione efficiente per gli appalti in tutta l'Europa; tuttavia, vi è la necessità di rafforzare la concorrenza attraverso il miglioramento sia della trasparenza degli appalti gestiti mediante accordi quadro sia dell'accesso agli appalti stessi. È pertanto opportuno rivedere le disposizioni applicabili agli accordi quadro, in particolare limitandone la durata e prevedendo mini-gare per l'aggiudicazione di contratti specifici basati su un determinato accordo quadro.

(30) Alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da questo strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare attraverso una gestione che utilizzi una procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati a tali sistemi. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un'ampia concorrenza.

(31) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

(32) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di acquisto centralizzato. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione unionale delle centrali di committenza che assistono gli enti aggiudicatori, senza impedire che continuino a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un ente aggiudicatore. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e gli enti aggiudicatori che a essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un ente aggiudicatore gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, lo stesso ente dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(33) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di acquisto centralizzato grazie alle possibilità da loro offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di due anni.

(34) L'aggiudicazione congiunta dei contratti d'appalto da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Gli enti aggiudicatori dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione congiunta dei contratti, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un unico ente aggiudicatore. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori in tutto il mercato unico. Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni.

(35) Le specifiche tecniche stabilite dai committenti pubblici devono permettere di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. In caso di riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest'ultima, a una norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza devono essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(36) Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti.

(37) Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

(38) Al fine di incoraggiare il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, è opportuno prevedere esplicitamente che i contratti possano essere suddivisi in lotti, omogenei o eterogenei. Se i contratti sono suddivisi in lotti, gli enti aggiudicatori possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; essi possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

(39) Sempreché sia compatibile con la necessità di assicurare la realizzazione dell'obiettivo di pratiche commerciali leali pur permettendo la massima flessibilità, è opportuno prevedere l'applicazione della direttiva [2004/18/CE] sugli appalti pubblici per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali. Si prevede pertanto che gli enti aggiudicatori possano applicare i criteri di selezione di cui alla direttiva [2004/18/CE] e che, qualora essi lo facciano, siano in seguito tenuti ad applicare le disposizioni che riguardano in particolare il massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo nonché in materia di autocertificazione.

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

(41) Nei casi in cui gli enti aggiudicatori sono tenuti ad applicare o scelgono di applicare i criteri di esclusione di cui al precedente paragrafo, devono applicare la direttiva [2004/18] per quanto riguarda la possibilità che gli operatori economici adottino misure volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti non ammessi si verifichino di nuovo.

(42) Gli enti aggiudicatori possono esigere che vengano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un contratto. I sistemi di gestione ambientale, a prescindere dalla loro registrazione conformemente agli strumenti normativi dell'Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[29] possono dimostrare che l'operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto. In alternativa ai sistemi di registrazione per la gestione ambientale, occorre accettare come elemento di prova la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l'operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove gli enti aggiudicatori richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità. Di conseguenza, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

(44) Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

(45) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada[30]) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[31]). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

(46) Le suddette disposizioni settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità agli enti aggiudicatori perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 tramite le loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che gli enti aggiudicatori possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodi comuni a livello dell'Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; una volta elaborato il metodo, il suo uso è reso obbligatorio.

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, sempreché essi siano collegati all'oggetto dell'appalto pubblico. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire — nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa — alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[32] e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce.

(48) Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, agli enti aggiudicatori dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare — quali criteri di aggiudicazione — l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

(49) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alle opere, le forniture o i servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'ente aggiudicatore deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'ente aggiudicatore ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della politica sociale o del lavoro o ambientale nonché con le disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(50) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, siano collegate all'oggetto dell'appalto e siano indicate nell'avviso con cui si indice la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi — applicabili all'esecuzione dell'appalto — di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che unionale, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[33], stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti dei lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(52) Al computo dei termini di cui alla presente direttiva si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[34].

(53) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni a titolo delle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare per il campo di applicazione e il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare termini essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

(54) Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

(55) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

(56) Rispetto ai singoli contratti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possono essere previste nel contratto iniziale.

(57) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti dalle direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma il potere di svolgere funzioni in questo ambito a esso conferito varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e gli enti aggiudicatori e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta l'Unione europea.

(58) Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di appalti pubblici. Dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati.

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica agli enti aggiudicatori; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

(60) Le strutture o i meccanismi di sostegno, monitoraggio o vigilanza sono già in funzione a livello nazionale e possono sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e la vigilanza sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario agli enti aggiudicatori e agli operatori economici.

(61) Una cooperazione efficace è necessaria per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, la vigilanza e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare; nel medesimo ambito, le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato per i servizi della Commissione per la raccolta di dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa unionale in materia di appalti pubblici.

(62) Per potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Infatti, data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell'UE ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l'interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative; inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adeguare il contenuto obbligatorio delle informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi in modo che riflettano le esigenze amministrative e le modifiche normative a livello nazionale e dell'UE; l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita di cui all'articolo 77, paragrafo 3; l'elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui agli articoli 70 e 79, e l'elenco della legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 27, paragrafo 3, la cui attuazione introduce la presunzione di libero accesso a un determinato mercato, nonché l'allegato II di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che stabilisce un elenco di atti legislativi da prendere in considerazione per valutare se esistano diritti speciali o esclusivi, devono essere tempestivamente adeguati per incorporare le misure adottate su base settoriale. Al fine di soddisfare tale esigenza, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di mantenere gli elenchi aggiornati.

(63) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(64) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda: le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato IX, le modalità per la redazione e la trasmissione di bandi o avvisi, dei modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi, le norme di elaborazione dei dati e di messaggistica e il modello comune da utilizzare dagli organi di vigilanza per la redazione della relazione statistica e sull'attuazione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[35]. Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva. Al contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva. Inoltre, le decisioni per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati ove vi sia libero accesso vengono adottate in condizioni che assicurano modalità uniformi per l'applicazione di detta disposizione. Dovrebbero quindi essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione anche per quanto riguarda le disposizioni particolareggiate per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 28, per stabilire se l'articolo 27 nonché le decisioni stesse siano applicabili. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di vigilanza da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[36]. Per l'adozione di detti atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva.

(65) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di norme comuni riguardo a certi aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(66) La direttiva 2004/17/CE dovrebbe quindi essere abrogata.

(67) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica dei loro provvedimenti di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I: Oggetto e definizioni

Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Appalti misti e appalti che riguardano più attività

CAPO II: Campo di applicazione personale: definizione delle attività e degli enti interessati

SEZIONE 1: ENTI

Articolo 4: Enti aggiudicatori

SEZIONE 2: ATTIVITÀ

Articolo 5: Gas ed energia termica

Articolo 6: Elettricità

Articolo 7: Acqua

Articolo 8: Servizi di trasporto

Articolo 9: Porti e aeroporti

Articolo 10: Servizi postali

Articolo 11: Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III: Campo d'applicazione materiale

SEZIONE 1: SOGLIE

Articolo 12: Soglie

Articolo 13: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 14: Revisione delle soglie

SEZIONE 2: APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI

Sottosezione 1: Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 15: Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 16: Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

Articolo 17: Difesa e sicurezza

Articolo 18: Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 19: Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 20: Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2: Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 21: Relazioni tra amministrazioni pubbliche

Articolo 22: Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 23: Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 24: Notifica di informazioni

Sottosezione 3: Situazioni specifiche

Articolo 25: Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 26: Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 4: Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 27: Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 28: Procedura atta a stabilire se l'articolo 27 è applicabile

CAPO IV: Principi generali

Articolo 29: Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 30: Operatori economici

Articolo 31: Appalti riservati

Articolo 32: Riservatezza

Articolo 33: Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 34: Obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici

Articolo 35: Nomenclature

Articolo 36: Conflitti di interesse

Articolo 37: Comportamento illecito

TITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I: Procedure

Articolo 38: Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e ad altri accordi internazionali

Articolo 39: Scelta delle procedure

Articolo 40: Procedura aperta

Articolo 41: Procedura ristretta

Articolo 42: Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 43: Partenariati per l'innovazione

Articolo 44: Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

CAPO II: Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 45: Accordi quadro

Articolo 46: Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 47: Aste elettroniche

Articolo 48: Cataloghi elettronici

Articolo 49: Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

Articolo 50: Attività di committenza ausiliarie

Articolo 51: Appalti comuni occasionali

Articolo 52: Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III: Svolgimento della procedura

SEZIONE 1: PREPARAZIONE

Articolo 53: Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 54: Specifiche tecniche

Articolo 55: Etichette

Articolo 56: Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 57: Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 58: Varianti

Articolo 59: Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 60: Fissazione dei termini

SEZIONE 2: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 61: Avviso periodico indicativo

Articolo 62: Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 63: Bandi di gara

Articolo 64: Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 65: Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 66: Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 67: Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 68: Inviti a presentare un'offerta o a partecipare a una trattativa; inviti a confermare interesse

Articolo 69: Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

SEZIONE 3: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 70: Principi generali

Sottosezione 1: Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 71: Sistemi di qualificazione

Articolo 72: Criteri di selezione qualitativa

Articolo 73: Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 74: Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla [direttiva 2004/18/CE]

Articolo 75: Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Sottosezione 2: Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 76: Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 77: Calcolo dei costi del ciclo di vita

Articolo 78: Ostacoli all'aggiudicazione

Articolo 79: Offerte anormalmente basse

Capo IV: Esecuzione del contratto

Articolo 80: Condizioni di esecuzione del contratto

Articolo 81: Subappalto

Articolo 82: Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 83: Risoluzione dei contratti

TITOLO III: REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I: Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 84: Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 85: Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 86: Principi per l'aggiudicazione degli appalti

CAPO II: Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 87: Disposizioni generali

Articolo 88: Campo di applicazione

Articolo 89: Bandi e avvisi

Articolo 90: Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 91: Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV: GOVERNANCE

Articolo 92: Applicazione

Articolo 93: Vigilanza pubblica

Articolo 94: Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 95: Presentazione di relazioni nazionali

Articolo 96: Assistenza agli enti aggiudicatori e alle imprese

Articolo 97: Cooperazione amministrativa

TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98: Esercizio della delega

Articolo 99: Procedura d'urgenza

Articolo 100: Procedura di comitato

Articolo 101: Recepimento

Articolo 102: Abrogazione

Articolo 103: Riesame

Articolo 104: Entrata in vigore

Articolo 105: Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I: Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 8, lettera a)

ALLEGATO II: Elenco della legislazione dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2

ALLEGATO III: Elenco della legislazione dell'Unione di cui all'articolo 27, paragrafo 3

ALLEGATO IV: Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO V: Elenco degli accordi internazionali di cui all'articolo 38

ALLEGATO VI, Parte A: Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 61)

ALLEGATO VI, Parte B: Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 61, paragrafo 1)

ALLEGATO VII: Informazioni che devono figurare nel capitolato d'oneri nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 47, paragrafo 4)

ALLEGATO VIII: Definizione di alcune specifiche tecniche

ALLEGATO IX: Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X: Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 62)

ALLEGATO XI: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 63)

ALLEGATO XII: Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 64)

ALLEGATO XIII: Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell'articolo 68

ALLEGATO XIV: Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui agli articoli 70 e 79

ALLEGATO XV: Elenco della legislazione dell'Unione di cui all'articolo 77, paragrafo 3

ALLEGATO XVI: Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all'articolo 82, paragrafo 6

ALLEGATO XVII: Servizi di cui all'articolo 84

ALLEGATO XVIII: Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 85)

ALLEGATO XIX: Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XX: Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XXI: Tavola di concordanza

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle procedure di appalto da parte di enti aggiudicatori quali definiti all'articolo 4 per contratti e concorsi di progettazione il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 12.

2. Ai sensi della presente direttiva, si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquistano — o acquisiscono sotto altre forme — lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all'esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 5 a 11.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso contratti diversi, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni.

(1) Per "amministrazioni aggiudicatrici" si intende lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

(2) Per "autorità regionali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 1 e nella NUTS 2, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[37].

(3) Per "autorità locali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

(4) Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo che abbia tutte le seguenti caratteristiche:

(a) è istituito con l'obiettivo specifico o ha l'obiettivo specifico di soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. A tal fine, un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite risultanti dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere a esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

(b) è dotato di personalità giuridica;

(c) è finanziato per la maggior parte da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti locali o regionali o da altri organismi di diritto pubblico.

(5) Per "impresa pubblica" si intende un'impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

(6) Per "diritti speciali o esclusivi" si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 5 a 11 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

(7) Per "appalti di lavori, forniture e servizi" si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

(8) Per "appalti di lavori" si intendono appalti aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

(a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

(b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione, di un'opera, oppure

(c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

(9) Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.

(10) Per "appalti di forniture" si intendono appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

(11) Per "appalti di servizi" si intendono appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 8.

(12) Per "imprenditore" si intende una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

(13) Per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta.

(14) Per "candidato" si intende l'operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata oppure a un partenariato per l'innovazione".

(15) Per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti dall'ente aggiudicatore o ai quali l'ente aggiudicatore si riferisce per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi — qualora vengano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l'avviso di preinformazione o gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte dei candidati e degli offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

(16) Per "attività di centralizzazione delle committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

(a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori,

(b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori.

(17) Per "attività di committenza ausiliarie" si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

(a) infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

(b) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto;

(c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'ente aggiudicatore interessato.

(18) Per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, punto 1, o un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva [2004/18/CE] che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

(19) Per "prestatore di servizi in materia di appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato.

(20) I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale espressione può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

(21) Per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro o alla conclusione di una prestazione.

(23) Per "concorsi di progettazione" si intendono le procedure intese a fornire all'ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.

Articolo 3 Appalti misti e appalti che riguardano più attività

1. Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei rispettivi servizi o forniture.

Nel caso di appalti misti che contengono elementi di contratti di forniture, lavori e servizi e di contratti di concessione, la parte del contratto che costituisce un contratto disciplinato dalla presente direttiva viene aggiudicata in conformità con le disposizioni di quest'ultima.

Se le diverse parti del contratto in questione sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione.

2. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dal campo di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva [2004/18/CE].

3. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra dalla citata direttiva [2004/18/CE], se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività sia principalmente destinato l'appalto, esso è aggiudicato secondo la citata direttiva [2004/18/CE].

4. Se una delle attività cui è destinato l'appalto è disciplinata dalla presente direttiva e un'altra attività non è disciplinata né dalla presente direttiva né dalle direttive [2004/18/CE] o 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[38], e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della presente direttiva.

CAPO II Campo di applicazione personale: definizione delle attività e degli enti interessati

Sezione 1 Enti

Articolo 4 Enti aggiudicatori

1. Un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

(a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

(b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

(c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono "diritti speciali o esclusivi" ai sensi dell'articolo 2, punto 6.

Ciò comprende:

(a) le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva [2004/18/CE], della [direttiva … (concessioni)] o della presente direttiva;

(b) le procedure ai sensi di altri atti legislativi dell'Unione elencate all'allegato II, in grado di garantire un'adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.

3. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:

(a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 5 a 11;

(b) che, quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 5 a 11 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alle modifiche dell'elenco della legislazione dell'Unione di cui all'allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, o dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Sezione 2 Attività

Articolo 5 Gas ed energia termica

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

(a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

(b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 6 a 8;

(b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 6 Elettricità

1. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

(a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

(b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.

Ai fini della presente direttiva, il concetto di alimentazione con l'elettricità comprende la generazione (produzione) e la vendita all'ingrosso di elettricità.

2. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 5, 7 e 8;

(b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 7 Acqua

1. La presente direttiva si applica alle seguenti attività:

(a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

(b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

(a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

(b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è necessario all'esercizio di un'attività non prevista dagli articoli da 5 a 8;

(b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di acqua potabile dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Articolo 8 Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esista se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 9 Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 10 Servizi postali

1. La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

(a) servizi postali;

(b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), e che le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b).

2. Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

(a) "invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta ad esempio di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

(b) "servizi postali": servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale stabilito in conformità con la direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

(c) "altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti:

(i)      servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i "mailroom management services");

(ii)      servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

(iii)     servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

(iv)     servizi finanziari, quali definiti nel CPV (vocabolario comune per gli appalti) con i numeri di riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

(v)     servizi di filatelia;

(vi)     servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai servizi postali).

Articolo 11 Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

(a) estrazione di petrolio o di gas;

(b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

Capo III: Campo d'applicazione materiale

Sezione 1 SOGLIE

Articolo 12 Soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 15 a 20 o ai sensi dell'articolo 27 concernente l'esercizio dell'attività in questione e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

(a) 400 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

(b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori;

(c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVII.

Articolo 13 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. Pertanto, un appalto unico non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Questa stima è valida al momento dell'invio dell'avviso con cui si indice una gara o, nei casi in cui non sia previsto un avviso, al momento in cui l'ente aggiudicatore avvia la procedura d'appalto, in particolare definendo le caratteristiche essenziali dell'appalto da aggiudicare.

4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, servizi o lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

6. Ai fini dell'articolo 12, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che vengono messi a disposizione dell'imprenditore dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

7. Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 12, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

8. Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 12 si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 12, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

9. Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di acquisto di servizi.

10. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

(a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale, oppure

(b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi.

11. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

(a) per gli appalti a durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a 12 mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto oppure, se questa è superiore a 12 mesi, il valore complessivo compreso il valore stimato dell'importo residuo;

(b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

12. Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

(a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

(b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

(c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

13. Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

(a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;

(b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 14 Revisione delle soglie

1. Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al valore risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2. Dal 1° gennaio 2014, ogni due anni, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b), rivedute a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori della soglia di cui all'articolo 12, lettera c).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'accordo sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) e per la determinazione delle soglie nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, come menzionato al paragrafo 2 del presente articolo.

Le è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b), se necessario.

5. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) e i limiti di tempo non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 98, e quindi motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 99 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.

Sezione 2 Appalti e concorsi di progettazione esclusi

Sottosezione 1 Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 15 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1. La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza, su loro richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 16 Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo

1. La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 5 a 11 o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza, su sua richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.

Articolo 17 Difesa e sicurezza

1. Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:

(a) agli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE;

(b) agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 in quanto una procedura di appalto quale quella prevista dall'articolo 39, paragrafo 1, non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro.

Articolo 18 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l'ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da quelle della presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

(a) in base a un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

(b) in base a un accordo internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

(c) in base a una particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

(d) in base a norme sugli appalti pubblici fornite da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati in larga misura da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili, in conformità al trattato.

Ogni accordo di cui al primo comma, lettera a) viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 100.

Articolo 19 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

(a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni. Tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

(b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

(c) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39]e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(d) concernenti i contratti di lavoro;

(e) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

(f) relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione aggiudicati alle emittenti radiotelevisive.

La trasmissione di cui alla lettera f) include la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.

Articolo 20 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

(a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, o all'articolo 11 per la fornitura di:

(i)      energia;

(ii)     combustibili destinati alla produzione di energia.

Sottosezione 2 Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 21 Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) del primo comma qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto al proprio ente controllante o a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, può tuttavia assegnare un contratto senza applicare le disposizioni di cui alla presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, se son soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazione aggiudicatrici;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

(b) le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni pubbliche a essa associate;

(d) la persona giuridica controllata non trae dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un "contratto di lavori, forniture o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% — in termini di fatturato — delle attività pertinenti all'accordo;

(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Articolo 22 Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

1. Ai fini del presente articolo, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali sono consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore conformemente alle disposizioni della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio[40].

2. Nel caso di enti che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva, per "impresa collegata" si intende:

(a) un'impresa su cui l'ente aggiudicatore può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;

(b) un'impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

(c) un'impresa che, come l'ente aggiudicatore, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

3. In deroga all'articolo 21 e se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

(a) da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata, o

(b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 5 a 11, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:

(a) agli appalti di servizi, purché almeno l'80% del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi in generale provenga dalla prestazione di tali servizi alle imprese cui è collegata;

(b) agli appalti di forniture, purché almeno l'80% del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture in generale provenga dalla prestazione di tali forniture alle imprese cui è collegata;

(c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato totale medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori in generale provenga dalla prestazione di tali lavori alle imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

Articolo 23 Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

In deroga all'articolo 21 e purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

(a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 5 a 11, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

(b) da un ente aggiudicatore a una tale joint-venture di cui fa parte.

Articolo 24 Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 23:

(a) i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

(b) la natura e il valore degli appalti considerati;

(c) gli elementi che la Commissione o l'organo nazionale di vigilanza possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all'articolo 22 o 23.

Sottosezione 3 Situazioni specifiche

Articolo 25 Servizi di ricerca e sviluppo

1. La presente direttiva si applica ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, a condizione che siano soddisfatte le due condizioni seguenti:

(a) i risultati appartengano esclusivamente all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività;

(b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'ente aggiudicatore.

La presente direttiva non si applica ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, quando non sia soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera a) o b).

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare i numeri di riferimento CPV di cui al paragrafo 1 in modo da riflettere i cambiamenti della nomenclatura CPV, a condizione che tali modifiche non comportino una modifica del campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 26 Appalti sottoposti a un regime speciale

1. Fatto salvo l'articolo 27, la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alle decisioni 2002/205/CE e 2004/73/CE:

(a) osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all'informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

(b) comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione[41], le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2. Fatto salvo l'articolo 27, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure appropriate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per lo svolgimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.

Sottosezione 4 Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 27 Attività direttamente esposte alla concorrenza

1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 5 a 11 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell'articolo 28 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione. Tale valutazione della concorrenza, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l'esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3. Ai fini del paragrafo 1, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell'Unione di cui all'allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

Articolo 28 Procedura atta a stabilire se l'articolo 27 è applicabile

1. Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per la realizzazione dell'attività in questione.

Le domande sono accompagnate da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione. Detta posizione analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 27, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso.

Lo Stato membro o l'ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dell'accordo riguardante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1.

2. Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione adottata entro i termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo, stabilire se un'attività di cui agli articoli da 5 a 11 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 27. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per l'esercizio di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

(a) ha adottato la decisione di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo che stabilisce l'applicabilità dell'articolo 27, paragrafo 1, entro il termine previsto dal paragrafo 3 del presente articolo;

(b) non ha adottato la decisione di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il termine previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.

3. Le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 2 devono essere adottate entro i seguenti termini;

(a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 27, paragrafo 3, primo comma;

(b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui al paragrafo 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o all'amministrazione nazionale indipendente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o ad altre amministrazioni nazionali competenti, compreso l'organo di vigilanza di cui all'articolo 93, di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al primo comma sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.

4. Se un'attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4. Tale atto di esecuzione comprende almeno:

(a) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al primo comma del paragrafo 3 hanno inizio e fine, comprese le proroghe o le sospensioni dei termini, se del caso, come previsto dal paragrafo 3;

(b) la pubblicazione dell'eventuale applicabilità dell'articolo 27, paragrafo 1, a norma secondo paragrafo del presente articolo, secondo comma, lettera b);

(c) disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

(d) norme relative ai termini stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100, paragrafo 2.

CAPO IV Principi generali

Articolo 29 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non è finalizzata a escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza.

Articolo 30 Operatori economici

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un raggruppamento purché esse siano giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate. Tali condizioni possono imporre a un raggruppamento di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 31 Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 32 Riservatezza

1. Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi di pubblicità degli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 della presente direttiva, l'ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicategli dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Articolo 33 Norme applicabili alle comunicazioni

1. Per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, gli enti aggiudicatori possono scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione, tranne quando l'utilizzazione di mezzi elettronici è obbligatoria a norma dell'articolo 46, dell'articolo 47, dell'articolo 48, dell'articolo 49, paragrafo 4, dell'articolo 65, paragrafo 2, o dell'articolo 67 della presente direttiva:

(a) via elettronica, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5;

(b) posta o fax;

(c) telefono, nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6;

(d) una combinazione di questi metodi.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di mezzi di comunicazione elettronici in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 46, all'articolo 47, all'articolo 48, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 65, paragrafo 2 o all'articolo 67 della presente direttiva.

2. Il mezzo di comunicazione scelto è comunemente disponibile e non limita l'accesso degli operatori economici alla procedura di appalto.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili, sono compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. I dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica ritenuti conformi al primo comma del presente paragrafo sono indicate all'allegato IV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all'allegato IV per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per stabilire l'uso obbligatorio di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda la presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica.

4. Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, prevedere l'uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso in tutte le seguenti situazioni:

(a) offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato IX, o dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono accessibili;

(b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello dell'ente aggiudicatore abbiano accesso alla procedura di aggiudicazione tramite un "token" (cioè una credenziale temporanea elettronica per un'autenticazione provvisoria) fornito online senza costi aggiuntivi; o

(c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

5. Ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

(a) le informazioni sul capitolato d'oneri per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

(b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche sono conformi ai requisiti di cui all'allegato IV;

(c) gli enti aggiudicatori specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

(d) se sono necessarie firme elettroniche avanzate, così come definite nella direttiva 1999/93/CE[42], gli enti aggiudicatori, sempreché la firma sia valida, accettano le firme basate su un certificato elettronico qualificato di cui all'elenco di fiducia, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2009/767/CE[43], create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, subordinatamente alle seguenti condizioni:

(a) essi stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE[44] e attuano le misure necessarie per poterli elaborare;

(b) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato che figura nell'elenco di fiducia, non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono; qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

(b) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale.

Ai fini della lettera b), l'ente aggiudicatore indica nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a confermare interesse che le domande di partecipazione presentate mediante fax devono essere confermate per posta o per via elettronica, precisando il termine per l'invio di tale conferma.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare i dati elaborati elettronicamente per le procedure relative agli appalti pubblici e sviluppare strumenti adeguati per prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano nelle diverse fasi.

Articolo 34 Obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici

Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 101, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in particolare la presentazione per via elettronica, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Spetta agli enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti appositi o formati elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori abbiano motivo legittimo di non richiedere mezzi elettronici di comunicazione nella procedura di presentazione nei casi seguenti:

(a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica dell'appalto, non può essere fornita ricorrendo a formati elettronici generalmente condivisi dai programmi comunemente diffusi;

(b) i programmi in grado di gestire i formati elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'ente aggiudicatore;

(c) i programmi in grado di gestire formati elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche fanno ricorso a formati che non possono essere gestiti da nessun programma libero o scaricabile.

Articolo 35 Nomenclature

1. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati sulla base del "Vocabolario comune per gli appalti (CPV)" adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002[45].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per adattare i numeri di riferimento di cui agli allegati II e XVI ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica del campo di applicazione di quest'ultima.

Articolo 36 Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri, per quanto riguarda le autorità aggiudicatrici di cui all'articolo 2, punto 1, prevedono regole atte a prevenire efficacemente, individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti di interessi che si verifichino nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti soggette alla presente direttiva, comprese la concezione e la preparazione della procedura, la redazione dei documenti di gara, la selezione dei candidati e degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse privato nel risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 si applicano ai conflitti di interessi che riguardano almeno le seguenti categorie di persone:

(a) il personale dell'amministrazione aggiudicatrice, i prestatori di servizi in materia di appalti o il personale di altri prestatori di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di aggiudicazione;

(b) il presidente dell'amministrazione aggiudicatrice e i membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice che, senza essere necessariamente coinvolti nello svolgimento della procedura di gara, possono tuttavia influenzare l'esito di tale procedura.

3. In particolare, gli Stati membri garantiscono:

(a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interessi in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive,

(b) che i candidati e gli offerenti siano tenuti a presentare, all'inizio della procedura, una dichiarazione sull'esistenza di legami privilegiati con le persone di cui al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di mettere tali persone in una situazione di conflitto di interessi. L'amministrazione aggiudicatrice indica nella relazione unica di cui all'articolo 94 se un candidato o un offerente hanno presentato una dichiarazione.

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tra tali misure può figurare l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la sua riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Qualora i conflitti di interesse non possano essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato sono esclusi dalla procedura.

Qualora si individui la presenza di legami privilegiati, l'amministrazione aggiudicatrice informa immediatamente l'organo di vigilanza designato a norma dell'articolo 93 e adotta misure adeguate per evitare qualsiasi influenza indebita sul processo di aggiudicazione e assicurare parità di trattamento dei candidati e degli offerenti. Se il conflitto di interessi non può essere risolto efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato sono esclusi dalla procedura.

4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate nella relazione unica di cui all'articolo 94.

Articolo 37 Comportamento illecito

I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di:

(a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale dell'ente aggiudicatore o ottenere informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti nella procedura di aggiudicazione dell'appalto;

(b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza;

(c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I Procedure

Articolo 38 Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e ad altri accordi internazionali

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati III, IV e V e dalle note generali dell'appendice I dell'UE all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) nonché dagli altri accordi internazionali ai quali l'Unione è vincolata, elencati all'allegato V della presente direttiva, gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione europea. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari degli accordi di cui trattasi, gli enti aggiudicatori si conformano a tali accordi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco che figura nell'allegato V, quando ciò si dimostri necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 39 Scelta delle procedure

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell'articolo 42, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

2. La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

(a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 61 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

(b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 62 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un partenariato per l'innovazione;

(c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 63.

Nel caso di cui alla lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 68.

3. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara solo nelle circostanze e nei casi specifici espressamente previsti all'articolo 42.

Articolo 40 Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso periodico indicativo che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ridotto a 20 giorni, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell'allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste ultime siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;

(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dagli enti aggiudicatori, i termini stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, gli enti aggiudicatori possono fissare un termine non inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4. L'ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 41 Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare un'offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l'articolo 72, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 42 Procedura negoziata con previa indizione di gara

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare ai negoziati. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l'articolo 72, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che non può essere inferiore, in alcun caso, a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Articolo 43 Partenariati per l'innovazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire i partenariati per l'innovazione nell'ordinamento nazionale o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.

Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara, in conformità con l'articolo 39, paragrafo 2, lettere b) e c), al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati.

2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il partenariato prevede che le parti raggiungano obiettivi intermedi e che il pagamento della remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione di avere acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale.

3. L'appalto è aggiudicato in base alle regole di procedura negoziata con previa indizione di gara stabilite all'articolo 42.

Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle capacità e all'esperienza dell'offerente nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella messa a punto di soluzioni innovative. Essi possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura conformemente all'articolo 72, paragrafo 2.

Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. Il contratto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera a).

4. La struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore e la durata di un contratto per l'acquisto delle forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano rimangono entro limiti appropriati, tenendo conto della necessità di recuperare le spese, comprese quelle sostenute per sviluppare una soluzione innovativa, e di realizzare un profitto adeguato.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere ai partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 44 Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

(a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

(b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

(c) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte;

(d) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

(i)       assenza di concorrenza per motivi tecnici;

(ii)      protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale;

(iii)     tutela di altri diritti esclusivi.

Tale eccezione si applica solo quando non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

(e) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

(f) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

(g) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell'articolo 39, paragrafo 1.

(h) per forniture quotate e acquistate in una borsa delle materie prime o in altri mercati analoghi quali le borse dell'energia elettrica;

(i) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

(j) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso i liquidatori in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

(k) quando l'appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme vigenti, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare ai negoziati.

Ai fini dell'applicazione della lettera a), un'offerta non è ritenuta appropriata se:

(a) è irregolare o inaccettabile, e

(b) non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore specificate nei documenti di gara.

In particolare, le offerte sono considerate irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze concorrenziali.

In particolare, le offerte sono considerate inaccettabili nei seguenti casi:

(a) sono state ricevute in ritardo;

(b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche necessarie;

(c) il loro prezzo supera il bilancio dell'ente aggiudicatore stabilito prima dell'avvio della procedura di appalto; la determinazione del bilancio precedente all'avvio della procedura deve essere documentata per iscritto;

(d) sono state giudicate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 79.

Ai fini del paragrafo 1, lettera g) del presente articolo, il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 12 e 13, tengono conto dell'importo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 45 Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Un accordo quadro è un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra, da una parte, gli enti aggiudicatori chiaramente individuati a tal fine nell'avviso di indizione di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte, e, dall'altra, gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, gli enti aggiudicatori possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità seguenti:

(a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara;

(b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. Il confronto competitivo di cui al paragrafo 4, lettera b) si basa sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

(a) per ogni appalto da aggiudicare gli enti aggiudicatori consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

(b) gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

(c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

(d) gli enti aggiudicatori aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Articolo 46 Sistemi dinamici di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

2. Per aggiudicare contratti nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 33, paragrafi da 2 a 6.

3. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:

(a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

(b) precisano nel capitolato d'oneri, almeno, la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

(c) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, al capitolato d' oneri e a ogni documento complementare, a norma dell'articolo 67.

4. Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori mettono a punto la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico di cui al primo comma se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5. Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti qualificati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 68.

Essi aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

6. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso di indizione di gara la durata del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale durata utilizzando i seguenti modelli uniformi:

(a) se la durata viene modificata senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

(b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 64.

7. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo.

Articolo 47 Aste elettroniche

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori utilizzano un processo elettronico per fasi successive (asta elettronica), che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da un'indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'offerta possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 45, paragrafo 4, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 46.

3. L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti criteri:

(a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato al costo più basso;

(b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte. Il capitolato d'oneri comprende almeno le informazioni di cui all'allegato VII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un'offerta è considerata ammissibile se presentata da un'offerente qualificato ed è conforme alle specifiche tecniche.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 76, paragrafo 5, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

8. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

(a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

(b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

(c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 76, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Articolo 48 Cataloghi elettronici

1. Se gli enti aggiudicatori richiedono l'uso di mezzi di comunicazione elettronici in conformità all'articolo 33, essi possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità con le specifiche tecniche e il formato definiti dall'ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'ente aggiudicatore conformemente all'articolo 33.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

(a) lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare;

(b) indicano nel capitolato d'oneri tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi alternativi:

(a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dello specifico contratto in questione;

(b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi già presentati (in appresso, opzione "punch out") per costituire offerte adattate ai requisiti dello specifico contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato preannunciato nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Se gli enti aggiudicatori riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), essi indicano la data e l'ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta.

Gli enti aggiudicatori consentono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni.

Prima di aggiudicare l'appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da concedergli la possibilità di contestare o confermare la correttezza dell'offerta così costituita.

6. Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti sulla base di un sistema dinamico di acquisizione tramite l'opzione "punch out" a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico conforme alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dall'ente aggiudicatore. Questo catalogo viene completato dai candidati in una fase successiva, quando essi sono informati dell'intenzione dell'ente aggiudicatore di costituire offerte avvalendosi dell'opzione "punch out". L'opzione "punch out" è messa in atto in conformità con le disposizioni del paragrafo 4, lettera b), e del paragrafo 5.

Articolo 49 Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

1. Gli enti aggiudicatori possono acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso a una centrale di committenza.

2. Gli Stati membri prevedono per gli enti aggiudicatori la possibilità di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro Stato membro.

3. Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione facendo ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura in cui le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro esecuzione sono effettuate esclusivamente dall'autorità centrale competente in materia di appalti in tutte le loro fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla completa esecuzione del contratto o dei contratti che ne derivano.

Tuttavia, se alcune fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate dall'ente aggiudicatore interessato, l'ente aggiudicatore continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da esso condotte.

4. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza vengono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 33.

5. Gli enti aggiudicatori possono, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, scegliere una centrale di committenza per svolgere attività di committenza centralizzate anche nei casi in cui la centrale di committenza è remunerata per farlo.

6. Le centrali di committenza garantiscono inoltre la documentazione di tutte le operazioni effettuate nel quadro dell'esecuzione dei contratti, degli accordi quadro o dei sistemi dinamici di acquisizione che essa conclude nel corso della sua attività di committenza centralizzata.

Articolo 50 Attività di committenza ausiliarie

I fornitori di attività di committenza ausiliarie sono scelti conformemente alle procedure di appalto stabilite nella presente direttiva.

Articolo 51 Appalti comuni occasionali

1. Uno o più enti aggiudicatori possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se un ente aggiudicatore conduce da solo la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale ente aggiudicatore ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di uno degli enti aggiudicatori coinvolti, ciascuno di essi continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da esso condotte.

Articolo 52 Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo I, capo III, sezione 2, sottosezione 2, "Relazioni speciali", le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare appalti pubblici mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo.

2. Diversi enti aggiudicatori possono acquistare lavori, forniture e/o servizi direttamente da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro o facendo ricorso a essa. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

3. Diversi enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto. In tal caso, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

(a) quali disposizioni nazionali applicare alla procedura di aggiudicazione;

(b) l'organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché la conclusione dei contratti.

Nel determinare la pertinente legislazione nazionale applicabile ai sensi della lettera a), gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni nazionali di un qualsiasi Stato membro nel quale è ubicato almeno uno di tali enti partecipanti.

4. Quando più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto giuridico congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[46], nonché altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione, gli enti aggiudicatori partecipanti concordano — attraverso una decisione dell'organismo competente — di applicare le norme in materia di appalti vigenti in uno degli Stati membri seguenti:

(a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico congiunto ha la sua sede sociale;

(b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico congiunto esercita le sue attività.

È possibile applicare tale accordo per un periodo indeterminato quando la modalità è stabilita nell'atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, oppure per un determinato periodo o per determinati tipi di contratti, nonché in base a una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto deve essere determinata secondo le modalità seguenti:

(a) se il procedimento viene svolto o gestito da un ente aggiudicatore che partecipa a nome degli altri enti, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale ente aggiudicatore;

(b) se la procedura non è effettuata o gestita da uno degli enti aggiudicatori partecipanti a nome degli altri enti, e

(i)      se riguarda un appalto di lavori, gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono situati la maggior parte dei lavori;

(ii)      se riguarda un contratto di servizi o di forniture, gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la maggior parte dei servizi o delle forniture viene erogata;

(c) se non è possibile determinare il diritto nazionale applicabile ai sensi delle lettere a) o b), gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.

6. In assenza di un accordo che definisce la normativa sugli appalti pubblici applicabile ai sensi del paragrafo 4, la legislazione nazionale in materia di gare d'appalto bandite da soggetti giuridici congiunti istituiti da diversi enti aggiudicatori di diversi Stati membri deve essere determinata secondo le regole seguenti:

(a) se la procedura si svolge o viene gestita dall'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede sociale;

(b) se la procedura è svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico congiunto per conto di quest'ultimo, si applicano le regole di cui al paragrafo 5, lettere a) e b);

(c) se non è possibile determinare il diritto nazionale applicabile ai sensi del paragrafo 5, lettere a) o b), gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sua sede sociale.

7. Uno o più enti aggiudicatori possono attribuire singoli contratti nell'ambito di un accordo quadro concluso da, o congiuntamente a, un ente aggiudicatore situato in un altro Stato membro, a condizione che l'accordo quadro contenga disposizioni specifiche che consentono al rispettivo ente o enti aggiudicatori di attribuire i singoli contratti.

8. Le decisioni di aggiudicazione dei contratti d'appalto per appalti pubblici transfrontalieri sono soggette ai normali meccanismi di revisione in base al diritto nazionale applicabile.

9. Per consentire un funzionamento efficace dei meccanismi di revisione, gli Stati membri garantiscono la piena attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno delle decisioni degli organi di ricorso ai sensi della direttiva 92/13/CEE del Consiglio[47] e aventi sede in altri Stati membri, se dette decisioni coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici stabilite nel proprio territorio che partecipano alla procedura di aggiudicazione dei pertinenti appalti pubblici transfrontalieri.

CAPO III Svolgimento della procedura

Sezione 1: Preparazione

Articolo 53 Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato per valutare la struttura, la capacità e le risorse del mercato e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia informato l'ente aggiudicatore o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall'articolo 94.

Articolo 54 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Essi definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale o del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che dette specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche devono, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, essere definite mediante riferimento a esse.

2. Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

(a)     in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

b)      mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

c)      in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

(d)     mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.

4. A meno che non siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica con l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

5. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), esso non respinge un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento qualora nella propria offerta l'offerente provi, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 56, che le soluzioni da esso proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un'offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi quelli di cui all'articolo 56, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'ente aggiudicatore.

Articolo 55 Etichette

1. Gli enti aggiudicatori che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

(e) i criteri relativi alle etichette siano stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Gli enti aggiudicatori che esigono un'etichetta specifica accettano tutte le etichette equivalenti che rispondono ai requisiti indicati dagli enti aggiudicatori. Per forniture non munite di etichetta, gli enti aggiudicatori accettano anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

2. Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, punti b), c), d), ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, gli enti aggiudicatori possono utilizzare le specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Articolo 56 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità alle specifiche tecniche, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati attestanti la conformità con particolari specifiche tecniche rilasciati da organismi riconosciuti accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti.

2. Gli enti aggiudicatori accettano mezzi di prova appropriati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

3. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per "organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova e di calibratura nonché gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[48].

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e i documenti presentati come prova del rispetto dei requisiti tecnici di cui all' articolo 54, paragrafo 6 e all'articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 96.

Articolo 57 Comunicazione delle specifiche tecniche

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 58 Varianti

1. Gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione varianti presentate da un offerente, se queste rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori precisano nel capitolato d'oneri se autorizzano o meno le varianti e, se le autorizzano, i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione. Qualora le varianti siano autorizzate, essi devono anche garantire che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 59 Suddivisione degli appalti in lotti

1. Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte sono limitate a uno o più lotti.

2. Gli enti aggiudicatori possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Gli enti aggiudicatori stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione a un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possono disporre che venga aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti che interessano diversi lotti o la loro totalità.

Gli enti aggiudicatori precisano nei documenti di gara se essi si riservano il diritto di operare questa scelta e, in tal caso, quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto.

Gli enti aggiudicatori determinano come prima cosa le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 76 per ciascun lotto. Essi possono aggiudicare un contratto per più di un lotto a un offerente che non figuri al primo posto per tutti i singoli lotti coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di aggiudicazione indicati ai sensi dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura maggiore per tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Gli enti aggiudicatori specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare per tale confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

4. Gli enti aggiudicatori possono esigere che tutti gli imprenditori si coordinino sotto la direzione dell'operatore economico al quale è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento dell'intero progetto o parti rilevanti di tale lotto.

Articolo 60 Fissazione dei termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 39 a 44.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 61 Avviso periodico indicativo

1. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dalla Commissione o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora la pubblicazione sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX.

2. Quando una gara viene indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso risponde a tutti i seguenti requisiti:

(a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

(b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

(c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, sezione II;

(d) è stato pubblicato non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse.

Articolo 62 Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 71, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato X, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale.

Articolo 63 Bandi di gara

I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XI e sono pubblicati conformemente all'articolo 65.

Articolo 64 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Entro due mesi dall'aggiudicazione di un appalto o dalla conclusione di un accordo quadro, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione, che riporta i risultati della procedura di appalto.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XII ed è pubblicato conformemente all'articolo 65.

2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l'ente aggiudicatore non intende aggiudicare ulteriori contratti nei dodici mesi coperti dall'avviso periodico indicativo, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 45, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.

3. Le informazioni fornite a titolo dell'allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato IX. Alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo ("servizi R&S"), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi, rispettivamente, a:

(a) l'indicazione "servizi R&S" se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 44, lettera b); oppure

(b) informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato IX per motivi statistici.

Articolo 65 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 61 a 64 contengono le informazioni indicate negli allegati XI, X, VI, parte A, VI, parte B e XII e nel formato di modelli uniformi, compresi modelli uniformi per le rettifiche.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100.

2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 61 a 64 sono redatti, trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

3. Gli avvisi di indizione di gara di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dall'ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. La Commissione garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), nonché degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), continuino a essere pubblicati:

(a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 64, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro contratto;

(b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

(c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

La Commissione rilascia all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IX.

Articolo 66 Pubblicazione a livello nazionale

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 61 a 64 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 65.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata alla Commissione la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 67 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'articolo 65, o di invio dell'invito a confermare interesse. Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell'invio a presentare un'offerta o a negoziare. Il testo dell'avviso o degli inviti deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali documenti sono accessibili.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni.

Articolo 68 Inviti a presentare un'offerta o a partecipare a una trattativa; inviti a confermare interesse

1. Nel caso delle procedure ristrette, dei partenariati per l'innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili il capitolato d'oneri e gli altri documenti complementari. Essi comprendono inoltre le informazioni indicate nell'allegato XIII.

Articolo 69 Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

(a) a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

(b) a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 54, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

(c) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

(d) a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.

3. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare nessuna delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al paragrafo 1 qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

6. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 70 Principi generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

(a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, o dell'articolo 74, paragrafo 2, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

(b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 72 e 74;

(c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

(a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 71;

(b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate oppure di partenariati per l'innovazione.

3. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

(a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

(b) esigere prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

4. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 76 e 79, tenendo conto dell'articolo 58.

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale e di previdenza sociale elencate nell'allegato XIV.

6. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 70 a 79 siano osservate, in particolare che il contratto non venga aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 74 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, e dell'articolo 74.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco che figura nell'allegato XIV, quando ciò si dimostri necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica degli accordi internazionali vigenti.

Sottosezione 1 Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 71 Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l'iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 54 a 56. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4. Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 72 Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nella procedura ristretta o negoziata oppure in partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

Articolo 73 Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso l'operatore economico prova all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate oppure in partenariati per l'innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso l'operatore economico deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine. Nel caso della capacità economica e finanziaria, gli enti aggiudicatori possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 30, da un partecipante a tale raggruppamento.

Articolo 74 Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla [direttiva 2004/18/CE]

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18 alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 55, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 56 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 57 a 60 della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 75 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

2. Se gli enti aggiudicatori chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o ad altre norme di gestione ambientale riconosciute a titolo dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[49] o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Sottosezione 2 Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 76 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base di uno dei criteri che seguono:

(a) offerta economicamente più vantaggiosa;

(b) costo più basso.

I costi possono essere valutati, a scelta dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita, secondo quanto stabilito all'articolo 77.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto di vista dell'ente aggiudicatore è individuata sulla base di criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali ad esempio:

(a) qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, si può tenere conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'ente aggiudicatore, che deve verificare che le sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento;

(d) il processo specifico di produzione o di prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in cui i criteri sono stabiliti conformemente al paragrafo 4 e riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Gli enti aggiudicatori verificano pertanto verificare efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

5. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa che esso attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare interesse, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

Articolo 77 Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22:

(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita (come la raccolta e il riciclaggio) e

(b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando gli enti aggiudicatori valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, essi indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

(a) è stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua;

(c) sia accessibile a tutte le parti interessate.

Gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi, di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente a quella indicata dagli enti aggiudicatori.

3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 76, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Articolo 78 Ostacoli all'aggiudicazione

Gli enti aggiudicatori non concludono il contratto con l'aggiudicatario se sussiste una delle condizioni seguenti:

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma dell'articolo 74, paragrafo 3;

(b) la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi dell'articolo 37 è falsa;

(c) la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), è falsa.

Articolo 79 Offerte anormalmente basse

1. L'ente aggiudicatore impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti;

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

(c) sono state presentate almeno cinque offerte.

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, gli enti aggiudicatori possono chiederne spiegazione.

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a:

(a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

(b) le soluzioni tecniche adottate o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

(c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

(d) la conformità, almeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia del caso, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4. L'ente aggiudicatore verifica le informazioni fornite consultando l'offerente.

Esso può rifiutare l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XIV.

5. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

6. Conformemente all'articolo 97, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione a quanto elencato al paragrafo 3.

CAPO IV Esecuzione del contratto

Articolo 80 Condizioni di esecuzione del contratto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione (hedging) a fronte del rischio di un aumento dei prezzi — derivante dalla fluttuazione degli stessi — che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

Articolo 81 Subappalto

1. Nei documenti di gara l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori prestati al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri attuano idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 82 Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

1. Una modifica sostanziale delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini della presente direttiva, come una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa.

2. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

(b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario;

(c) la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto.

3. La sostituzione della controparte contrattuale è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione della presente direttiva.

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

5. Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

6. In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

(b) la modifica non altera la natura generale del contratto.

L'ente aggiudicatore pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso relativo a tali modifiche. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XVI ed è pubblicato conformemente all'articolo 65.

7. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi:

(a) se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

(b) se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente.

Articolo 83 Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri garantiscono agli enti aggiudicatori la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso se si verifica una delle condizioni seguenti:

(a) le deroghe di cui all'articolo 21 non sono più applicabili a seguito di una partecipazione privata nella persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4;

(b) una modifica del contratto costituisce una nuova aggiudicazione ai sensi dell'articolo 82;

(c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato, che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi a esso derivanti dai trattati in quanto un ente aggiudicatore appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi a esso incombenti a titolo dei trattati e della presente direttiva.

TITOLO III REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 84 Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

I contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 12, lettera c).

Articolo 85 Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un contratto per i servizi di cui all'articolo 84 rendono nota tale intenzione mediante un bando o un avviso di gara.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un contratto per i servizi di cui all'articolo 84 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni di cui all'allegato XVIII conformemente ai modelli uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 65.

Articolo 86 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo agli enti aggiudicatori di tenere conto delle specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano tenere conto della necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo della fornitura del servizio.

CAPO II REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Articolo 87 Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità con il presente capo e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

(a) facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

(b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 88 Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell'IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all'importo di cui all'articolo 12, lettera a).

2. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 44, lettera k) qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso, è uguale o superiore all'importo di cui all'articolo 12, lettera a).

Articolo 89 Bandi e avvisi

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Se intendono aggiudicare un contratto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 44, lettera k), ciò è indicato nell'avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso di progettazione ne comunicano i risultati con un avviso.

2. L'avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX, nel formato previsto per i modelli uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia essere escluse dalla pubblicazione le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, compresi gli interessi dell'operatore economico al quale il contratto è stato aggiudicato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. L'articolo 65, paragrafi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 90 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alla presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 91 Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4. L'anonimato è rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV GOVERNANCE

Articolo 92 Applicazione

Conformemente alla direttiva 92/13/CEE del Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che completano il sistema vigente per la revisione delle decisioni prese dagli enti aggiudicatori.

Articolo 93 Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a tale vigilanza.

2. Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva.

La relazione annuale contiene:

(a) l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese (PMI) negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi;

(b) una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione.

(c) dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione.

3. L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue:

(a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte degli enti aggiudicatori, in particolare delle centrali di committenza;

(b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici;

(c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, su questioni ricorrenti e su problemi sistemici relativi all'applicazione di detta normativa, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") — globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie — intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

(f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi agli enti aggiudicatori competenti, che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

(g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione; l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione europea.

Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 92/13/CEE.

Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione, se durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica constata una violazione.

4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in relazione all'aggiudicazione di contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio a una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione.

La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che le competenti autorità nazionali adottino idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza.

5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni degli enti aggiudicatori rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri a essa conferiti dal trattato.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a

(a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;

(b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche.

8. Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi da 1 a 7, è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Articolo 94 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto, ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

(a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

(b) il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell'articolo 44;

(c) la non applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I.

Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o il negoziato se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza le necessarie informazioni, qualora essi lo richiedano.

Articolo 95 Presentazione di relazioni nazionali

1. Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 93 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno il valore totale, ripartito per le categorie di attività di cui gli articoli da 5 a 11, degli appalti aggiudicati al di sotto delle soglie di cui all'articolo 12, ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro valore superasse tale soglia.

3. Gli Stati membri assicurano che tale relazione contenga almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati, suddivisi per le categorie di attività di cui agli articoli da 5 a 11, nonché tutte le altre informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'Accordo. Essa include il numero e il valore degli appalti aggiudicati con procedura negoziata senza indizione di gara, ripartiti secondo i casi di cui all'articolo 44 e per le categorie di attività in cui agli articoli da 5 a 11, e precisa anche lo Stato membro o il paese terzo di appartenenza dell'aggiudicatario.

4. Per ciascuna delle attività di cui agli articoli da 5 a 11, la relazione annuale contiene inoltre un elenco degli enti aggiudicatori che esercitano l'attività di cui trattasi, con indicazione, per ciascuna entità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale.

La Commissione può pubblicare periodicamente, per informazione, l'elenco degli enti aggiudicatori nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. La Commissione stabilisce il modello uniforme da utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 100.

6. Gli atti di cui al paragrafo 5 garantiscono:

(a) la possibilità di raccogliere i dati statistici mediante campionamento, a fini di semplificazione amministrativa, a condizione che la rappresentatività dei dati non risulti compromessa;

(b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.

Articolo 96 Assistenza agli enti aggiudicatori e alle imprese

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza agli enti aggiudicatori nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ciascun ente aggiudicatore possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le PMI, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

Articolo 97 Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 56, 75 e 79. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.

2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[50] e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[51].

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto.

4. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[52] [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") COM(2011) 522]. Gli Stati membri forniscono le informazioni richieste dagli altri Stati membri nel più breve tempo possibile.

TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 98 in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 99 Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 100 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio[53]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 101 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 102 Abrogazione

La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 30 giugno 2014.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXI.

Articolo 103 Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 12 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2017.

In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell'Accordo, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 104 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 105 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20.12.2011

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 8, LETTERA a)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE(1) || Codice CPV

SEZIONE F || COSTRUZIONI

Divisione || Gruppo || Classe || Descrizione || Note

45 || || || Costruzioni || Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni || 45000000

|| 45.1 || || Preparazione del cantiere edile || || 45100000

|| || 45.11 || Demolizione di edifici; sistemazione del terreno || Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, — sgombero dei cantieri edili, — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, — drenaggio di terreni agricoli o forestali. || 45110000

|| || 45.12 || Trivellazioni e perforazioni || Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — scavo di pozzi, cfr. 45.25, — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. || 45120000

|| 45.2 || || Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile || || 45200000

|| || 45.21 || Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile || Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: — ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23, — lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. || 45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000

|| || 45.22 || Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici || Questa classe comprende: — costruzione di tetti, — copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. || 45261000

|| || 45.23 || Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi || Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — costruzione di strade ferrate, — costruzione di piste di campi di aviazione, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. || 45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115

|| || 45.24 || Costruzione di opere idrauliche || Questa classe comprende: — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. || 45240000

|| || 45.25 || Altri lavori speciali di costruzione || Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — piegatura d'ossature metalliche, — posa in opera di mattoni e pietre, — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. || 45250000 45262000

|| 45.3 || || Installazione dei servizi in un fabbricato || || 45300000

|| || 45.31 || Installazione di impianti elettrici || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini, ecc. || 45213316 45310000 Eccetto: -45316000

|| || 45.32 || Lavori di isolamento || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. || 45320000

|| || 45.33 || Installazione di impianti idraulico-sanitari || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. || 45330000

|| || 45.34 || Altri lavori di installazione || Questa classe comprende: — installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori e attrezzature non classificati altrove. || 45234115 45316000 45340000

|| 45.4 || || Lavori di rifinitura e completamento degli edifici || || 45400000

|| || 45.41 || Intonacatura || Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. || 45410000

|| || 45.42 || Posa in opera di infissi in legno o in metallo || Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. || 45420000

|| || 45.43 || Rivestimento di pavimenti e muri || Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. || 45430000

|| || 45.44 || Tinteggiatura e posa in opera di vetrate || Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — verniciatura di strutture di genio civile, — posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. || 45440000

|| || 45.45 || Altri lavori di completamento degli edifici || Questa classe comprende: — installazione di piscine private, — pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. || 45212212 e DA04 45450000

|| 45.5 || || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || || 45500000

|| || 45.50 || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 || 45500000

(1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO II ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono "diritti speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un'adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell'Unione europea che non costituiscono "diritti speciali o esclusivi" ai sensi della presente direttiva:

(a) rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 98/30/CE;

(b) rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 96/92/CE;

(c) la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;

(d) una procedura per la concessione di un'autorizzazione a esercitare un'attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

(e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso.

ALLEGATO III ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3

A. TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 2009/73/CE

B. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Direttiva 2009/72/CE

C. PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Nessuna

D. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

Trasporto ferroviario di merci

Direttiva 91/449/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie[54]

Trasporto ferroviario di passeggeri

Nessuna

E. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

Nessuna

F. ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE

G. ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE

H. PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

Nessuna

I. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O INTERNI O ALTRI TERMINALI

Nessuna

J. ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Nessuna

ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, delle DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI e PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

(a) si possano stabilire con precisione l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;

(b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

(c) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente garantire che la violazione sia chiaramente rilevabile;

(d) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

(e) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permette l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;

(f) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

(g) i dati ricevuti e aperti in applicazione di tali requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza; e

(h) l'autenticazione delle offerte deve essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato.

ALLEGATO V ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38

Accordi con i seguenti paesi o gruppi di paesi:

– Albania (GU L 107 del 28.4.2009)

– Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 87 del 20.3.2004)

– CARIFOUM (GU L 289 del 30.10.2008)

– Cile (GU L 352 del 30.12.2002)

– Croazia (GU L 26 del 28.1.2005)

– Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000)

– Montenegro (GU L 345 del 28.12.2007)

– Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011)

– Svizzera (GU L 300 del 31.12.1972)

ALLEGATO VI PARTE A INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI (di cui all'articolo 61)

I. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3.           (a)     Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

b)      Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

c)      Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

4.           Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel "profilo di committente".

5.           Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (di cui all'articolo 61, paragrafo 2)

6.           Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto o gli appalti.

7.           Indirizzo di posta elettronica o sito internet al quale saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, il capitolato d'oneri e ogni documento complementare.

8.           Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

9.           Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o a negoziare.

10.         Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

11.         Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12.         Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

13.         Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14.         Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

15.         Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16.         Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

17.         (a)     Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b)      Tipo di procedura di appalto (ristretta o negoziata).

c)      Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la documentazione relativa alla consultazione.

18.         Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19.         Eventualmente, indicare se:

(a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata,

(b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,

(c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica,

(d) sarà accettato il pagamento elettronico.

20.         Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

21.         Criteri, se noti, definiti all'articolo 76 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui all'articolo 61, paragrafo 2, lettera b), o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

PARTE B INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (di cui all'articolo 61, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV.

4. Indirizzo internet del "profilo di committente" (URL).

5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

Allegato VII Informazioni che devono figurare nel capitolato d'oneri nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 47, paragrafo 4)

Il capitolato d'oneri da utilizzare in caso gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica contiene almeno i seguenti elementi:

(a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

(b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri dell'oggetto dell'appalto;

(c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

(d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

(e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

(f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento.

ALLEGATO VIII DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "specifiche tecniche", a seconda del caso:

(a) nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

b)      nel caso di appalti di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

(2) "norme", le specifiche tecniche, approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(a) "norma internazionale", una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(b) "norma europea", norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico in generale;

(c) "norma nazionale", una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico in generale;

(3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

(4) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea [che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

(5) "riferimento tecnico", qualsiasi documento elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.

ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 85 e 89 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

(a) i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 85 e 89 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1.

Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;

(b) l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 65, paragrafo 5, secondo comma.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

(a) Gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente su internet il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

(b) il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all'articolo 61, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica).

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: http://simap.eu.int.

ALLEGATO X INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 62)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l'indirizzo è diverso da quello di cui al paragrafo 1.

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 76 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

(a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata,

(b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,

(c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica,

(d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA (di cui all'articolo 63)

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

(a) natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

(b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

(c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

(a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

(b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

(c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

(d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

(e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Indirizzo di posta elettronica o sito internet al quale saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, il capitolato d'oneri e ogni documento complementare.

11.         a)      Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.

b)      Indirizzo al quale inviarle.

c)      Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.         a)      Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b)      Data, ora e luogo di tale apertura.

13.         Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14.         Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15.         Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16.         Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l'operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17.         Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

18.         Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

19.         Criteri di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

20.         Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel "profilo di committente" cui si riferisce l'appalto.

21.         Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

22.         Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

23.         Altre eventuali informazioni.

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

(a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

(b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

(c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

(a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

(b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

(c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

(d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

(e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11.         a)      Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b)      Indirizzo al quale inviarle.

c)      Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.         Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13.         Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14.         Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15.         Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16.         Criteri di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

17.         Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18.         Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel "profilo di committente" cui si riferisce l'appalto.

19.         Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20.         Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21.         Altre eventuali informazioni.

C. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

(a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

(b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse.

Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

(c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

(a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.

(b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

(c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

(d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

(e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11.         a)      Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b)      Indirizzo al quale inviarle.

c)      Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.         Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13.         Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14.         Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15.         Criteri di cui all'articolo 76 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a negoziare.

16.         Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall'ente aggiudicatore.

17.         Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell'appalto.

18.         Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel "profilo di committente" cui si riferisce l'appalto.

19.         Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20.         Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21.         Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XII INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 64)

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[55].

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5.           a)      Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara).

b)      Data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)      Nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 44.

6.           Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7.           Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue

(a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese,

(b) numero di offerte ricevute dall'estero,

(c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8.           Data di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

9.           Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 44, lettera i).

10.         Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

(a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa,

(b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11.         Indicare, eventualmente, se l'appalto è stato o può essere subappaltato.

12.         Prezzo pagato o prezzo dell'offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell'aggiudicazione dell'appalto.

13.         Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14.         Informazioni facoltative:

– valore e percentuale dell'appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi;

– criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15.         Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16.         Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17.         Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non-unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18.         Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, costo più basso).

19.         Indicare se l'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1.

20.         Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all'articolo 79.

21.         Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

ALLEGATO XIII Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse AI SENSI DEll'articolo 68

1. L'invito a presentare un'offerta o a negoziare di cui all'articolo 68 deve contenere almeno:

(a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un partenariato per l'innovazione, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

(b) Un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato.

(c) L'indicazione dei documenti eventualmente da allegare.

(d) I criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara.

(e) La ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

(a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

(b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

(c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

(d) indirizzo e termine ultimo per l'inoltro delle richieste dei documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

(e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

(f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

(g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

(h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

ALLEGATO XIV ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE E DI PREVIDENZA SOCIALE DI CUI AGLI ARTICOLI 70 E 79

– Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

– Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

– Convenzione 29 sul lavoro forzato;

– Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

– Convenzione 138 sull'età minima;

– Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;

– Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;

– Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

– Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

– Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

– Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

– Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.

ALLEGATO XV ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3

(a) Direttiva 2009/33/CE.

ALLEGATO XVI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 82, paragrafo 6)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV.

4. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.

6. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

7. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

8. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

10. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

11. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATO XVII SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 84

Codice CPV || Descrizione

79611000-0 e da 85000000-2 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) || Servizi sanitari e sociali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9 || Servizi di assicurazione sociale obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Servizi di prestazioni sociali

98000000-3 || Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0 || Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 || Servizi religiosi

ALLEGATO XVIII Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 85)

Parte A. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando quantità o valori coinvolti e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.

7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8. Altre eventuali informazioni.

Parte B. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO XIX INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.

6. Nel caso di concorsi ristretti:

(a) numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;

(b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;

(c) criteri di selezione dei partecipanti;

(d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente aggiudicatore.

11. Eventualmente, numero e valore dei premi.

12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all'attribuzione di appalti complementari.

14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

15. Data d'invio del presente avviso.

16. Altre informazioni pertinenti.

ALLEGATO XX INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attività esercitata.

3. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

4. Numero totale dei partecipanti.

5. Numero dei partecipanti esteri.

6. Vincitore/i del concorso.

7. Eventualmente, premio o premi.

8. Altre informazioni.

9. Riferimento all'avviso di concorso.

10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

11. Data d'invio del presente avviso.

ALLEGATO XXI TAVOLA DI CONCORDANZA[56]

Presente direttiva || Direttiva 2004/17/CE ||

Art. 1 || — || Nuovo

Art. 2, prima frase || Art. 1, par. 1 || =

Art. 2, punto 1 || Art. 2, par. 1, lettera a), primo comma || =         

Art. 2, punti 2 e 3 || — || Nuovo

Art. 2, punto 4, lettera a), prima frase || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, primo trattino || =

Art. 2, punto 4, lettera a), seconda frase || — || Nuovo

Art. 2, punto 4, lettera b) || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, secondo trattino || =

Art. 2, punto 4, lettera c) || Art. 2, par. 1, lettera a), secondo comma, terzo trattino || =

Art. 2, punto 5 || Art. 2, par. 1, lettera b), primo comma || =

Art. 2, punto 6 || Art. 2, par. 3 || Adattato

Art. 2, punto 7 || Art. 1, par. 2, lettera a) || Adattato

Art. 2, punto 8 || Art. 1, par. 2, lettera b), prima frase || Adattato

Art. 2, punto 9 || Art. 1, par. 2, lettera b), seconda frase || =

Art. 2, punto 10 || Art. 1, par. 2, lettera c) || Adattato

Art. 2, punto 11 || Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma || Modificato

Art. 2, punto 12 || Art. 1, par. 7, primo e secondo comma || Adattato

Art. 2, punto 13 || Art. 1, par. 7, terzo comma || =

Art. 2, punto 14 || Art. 1, par. 7, terzo comma || Modificato

Art. 2, punto 15 || Art. 34, par. 1 || Modificato

Art. 2, punto 16 || Art. 1, par. 8 || Modificato

Art. 2, punto 17 || || Nuovo

Art. 2, punto 18 || Art. 1, par. 8 || Modificato

Art. 2, punto 19 || || Nuovo

Art. 2, punto 20 || Art. 1, par. 11 || =

Art. 2, punto 21 || Art. 1, par. 12 || =

Art. 2, punto 22 || || Nuovo

Art. 2, punto 23 || Art. 1, par. 10 || =

Art. 3, par. 1, primo comma || || Nuovo

Art. 3, par. 1, secondo comma || Art. 1, par. 2, lettera d), secondo e terzo comma || Modificato

Art. 3, par. 1, terzo comma || || Nuovo

Art. 3, par. 2 || Art. 9, par. 1 || =

Art. 3, par. 3 || Art. 9, par. 2 || =

Art. 3, par. 4 || Art. 9, par. 3 || Modificato

Art. 4, par. 1 || Art. 2, par. 1, lettera b) secondo comma || =

Art. 4, par. 2, primo comma || Art. 2, par. 3; Considerando 25 || Adattato

Art. 4, par. 2, secondo comma || || Nuovo

Art. 4, par. 3 || Art. 2, par. 2 || =

Art. 4, par. 4 || || Nuovo

Art. 5 || Art. 3, parr. 1 e 2 || =

Art. 6, par. 1 || Art. 3, par. 3 || Adattato

Art. 6, par. 2 || Art. 3, par. 4 || =

Art. 7 || Art. 4 || =

Art. 8 || Art. 5, par. 1 || =

|| Art. 5, par. 2 || Soppresso

Art. 9 || Art. 7, lettera b) || =

Art. 10, par. 1 || Art. 6, par. 1 || =

Art. 10, par. 2, lettera a) || Art. 6, par. 2, lettera a) || =

Art. 10, par. 2, lettera b) || Art. 6, par. 2, lettera b) || Modificato

Art. 10, par. 2, lettera c) || Art. 6, par. 2, lettera c) || Adattato

Art. 11, lettera a) || Art. 7, lettera a) || Modificato

Art. 11, lettera b) || Art. 7, lettera a) || =

|| Art. 8 || Soppresso

|| Allegati da I a X || Soppressi

Art. 12 || Artt. 16 e 61 || Modificato

Art. 13, par. 1 || Art. 17, par. 1; Art. 17, par. 8 || Modificato

Art. 13, par. 2 || Art. 17, par. 2; Art. 17, par. 8 || Modificato

Art. 13, par. 3 || || Nuovo

Art. 13, par. 4 || Art. 17, par. 3 || =

Art. 13, par. 5 || || Nuovo

Art. 13, par. 6 || Art. 17, parr. 4 e 5 || Adattato

Art. 13, par. 7 || Art. 17, par. 6, lettera a), primo e secondo comma || =

Art. 13, par. 8 || Art. 17, par. 6, lettera b), primo e secondo comma || =

Art. 13, par. 9 || Art. 17, par. 6, lettera a), terzo comma, e par. 6, lettera b), terzo comma || Adattato

Art. 13, par. 10 || Art. 17, par. 7 || =

Art. 13, par. 11 || Art. 17, par. 9 || =

Art. 13, par. 12 || Art. 17, par. 10 || =

Art. 13, par. 13 || Art. 17, par. 11 || =

Art. 14 || Art. 69 || Adattato

Art. 15, par. 1 || Art. 19, par. 1 || =

Art. 15, par. 2 || Art. 19, par. 1 || Modificato

Art. 16, par. 1 || Art. 20, par. 1; Art. 62, punto 1 || Adattato

Art. 16, par. 2 || Art. 20, par. 2 || Modificato

Art. 17, par. 1 || Art. 22 bis || Adattato

Art. 17, par. 2 || Art. 21; Art. 62, punto 1 || Modificato

Art. 18 || Art. 22; Art. 62, punto 1 || Modificato

Art. 19, lettere a) e b) || Art. 24, lettere a) e b) || =

Art. 19, lettera c) || Art. 24, lettera c) || Modificato

Art. 19, lettera d) || Art. 24, lettera d) || =

Art. 19, lettera e) || || Nuovo

Art. 19, lettera f) e secondo comma || || Nuovo

Art. 20 || Art. 26 || Adattato

Art. 21 || || Nuovo

Art. 22, par. 1 || Art. 23, par. 1 || Adattato

Art. 22, par. 2 || Art. 23, par. 1 || Adattato

Art. 22, par. 3 || Art. 23, par. 2 || Adattato

Art. 22, par. 4 || Art. 23, par. 3, lettere da a) a c) || Adattato

Art. 22, par. 5 || Art. 23, par. 3, secondo e terzo comma || Adattato

Art. 23 || Art. 23, par. 4 || Adattato

Art. 24 || Art. 23, par. 5 || Modificato

Art. 25, par. 1 || Art. 24, lettera e) || Modificato

Art. 25, par. 2 || || Nuovo

Art. 26, parr. 1 e 2 || Art. 27 || Modificato

Art. 26, par. 3 || || Nuovo

Art. 27, par. 1, prima frase || Art. 30, par. 1; Art. 62, punto 2 || Adattato

Art. 27, par. 1, seconda frase || || Nuovo

Art. 27, par. 2, primo comma || Art. 30, par. 2 || =

Art. 27, par. 2, secondo comma || || Nuovo

Art. 27, par. 3 || Art. 30, par. 3 || =

Art. 28, par. 1 || Art. 30, par. 4, primo comma, e par. 5, primo e secondo comma || Modificato

Art. 28, par. 2 || Art. 30, par. 4, secondo comma, e par. 5, quarto comma; Art. 62, punto 2 || Adattato

|| Art. 30, par. 4, terzo comma || Soppresso

Art. 28, par. 3, primo e secondo comma || Art. 30, par. 6, primo comma || Modificato

Art. 28, par. 3, terzo comma || || Nuovo

Art. 28, par. 3, quarto comma || Art. 30, par. 6, primo comma, seconda frase || Modificato

Art. 28, par. 4 || Art. 30, par. 6, secondo comma || =

Art. 28, par. 5 || Art. 30, par. 6, quarto comma || Modificato

Art. 29 || Art. 10 || Modificato

Art. 30, par. 1 || Art. 11, par. 1 || Adattato

Art. 30, par. 2 || Art. 11, par. 2 || Modificato

Art. 31 || Art. 28 || Adattato

Art. 32 || Art. 13 || Modificato

Art. 33, par. 1 || Art. 48, par. 1; Art. 64, par. 1 || Modificato

Art. 33, par. 2 || Art. 48, parr. 2 e 3; Art. 64, parr. 1 e 2 || Adattato

Art. 33, par. 3, primo comma || Art. 48, par. 4; Art. 64, par. 1 || Modificato

Art. 33, par. 3, secondo comma || Art. 70, par. 2, lettera f) || =

Art. 33, par. 3, terzo comma || || Nuovo

Art. 33, par. 4 || || Nuovo

Art. 33, par. 5 || Art. 48, par. 5; Art. 64, par. 3 || Modificato

Art. 33, par. 6 || Art. 48, par. 6 || Adattato

Art. 33, par. 7 || || Nuovo

Art. 34 || || Nuovo

Art. 35, par. 1 || Art. 1, par. 13 || Modificato

Art. 35, par. 2 || Art. 70, par. 2, lettere c) e d) || Adattato

Art. 36 || || Nuovo

Art. 37 || || Nuovo

Art. 38, par. 1 || Art. 12 || Modificato

Art. 38, par. 2 || || Nuovo

Art. 39, par. 1 || Art. 40, parr. 1 e 2 || Modificato

Art. 39, par. 2 || Art. 42 || =

Art. 39, par. 3 || || Nuovo

Art. 40, par. 1 || Art. 1, par. 9, lettera a); Art. 45, par. 2 || Modificato

Art. 40, par. 2 || Art. 45, par. 4 || Modificato

Art. 40, par. 3 || || Nuovo

Art. 40, par. 4 || || Nuovo

Art. 41 || Art. 1, par. 9, lettera b); Art. 45, par. 3 || Modificato

Art. 42 || Art. 1, par. 9, lettera c); Art. 45, par. 3 || Modificato

Art. 43 || || Nuovo

Art. 44, lettera a) || Art. 40, par. 3, lettera a) || =

Art. 44, lettera b) || Art. 40, par. 3, lettera b) || =

Art. 44, lettera c) || Art. 40, par. 3, lettera c) || Modificato

Art. 44, lettera d) || Art. 40, par. 3, lettera c) || Modificato

Art. 44, lettera e) || Art. 40, par. 3, lettera d) || Modificato

Art. 44, lettera f) || Art. 40, par. 3, lettera e) || =

Art. 44, lettera g) || Art. 40, par. 3, lettera g) || Modificato

Art. 44, lettera h) || Art. 40, par. 3, lettera h) || Modificato

Art. 44, lettera i) || Art. 40, par. 3, lettera j) || =

Art. 44, lettera j) || Art. 40, par. 3, lettera k) || Adattato

Art. 44, lettera k) || Art. 40, par. 3, lettera l) || Adattato

Art. 44, secondo e terzo comma || || Nuovo

Art. 44, quarto comma || Art. 40, par 3, lettera g) in fine || Adattato

Art. 45, par. 1, primo e secondo comma || Art. 14, par. 1; Art. 1, par. 4 || Adattato

Art. 45, par. 1, terzo comma || || Nuovo

Art. 45, parr. da 2 a 5 || Art. 14, parr. 2-4; Art. 40, par. 3, lettera i) || Modificato

Art. 46, par. 1 || Art. 1, par. 5; Art. 15, par. 1 || Modificato

Art. 46, par. 2 || Art. 15, par. 2 || Modificato

Art. 46, par. 3 || Art. 15, par. 3 || Adattato

Art. 46, par. 4 || Art. 15, par. 4 || Modificato

Art. 46, par. 5 || Art. 15, par. 6 || Modificato

Art. 46, par. 6 || || Nuovo

Art. 46, par. 7 || Art. 15, par. 7, terzo comma || =

Art. 47, par. 1 || Art. 1, par. 6; Art. 56, par. 1 || Modificato

Art. 47, par. 2, primo comma || Art. 56, par. 2, primo comma || =

Art. 47, par. 2, secondo comma || Art. 56, par. 2, secondo comma || Adattato

Art. 47, par. 3 || Art. 56, par. 2, terzo comma || Adattato

Art. 47, par. 4 || Art. 56, par. 3 || Adattato

Art. 47, par. 5 || Art. 56, par. 4 || Adattato

Art. 47, par. 6 || Art. 56, par. 5 || Adattato

Art. 47, par. 7 || Art. 56, par. 6 || =

Art. 47, par. 8 || Art. 56, par. 7 || Adattato

Art. 47, par. 9 || Art. 56, par. 8, primo comma || =

Art. 48 || || Nuovo

Art. 49, par. 1 || Art. 29, par. 1 || Modificato

Art. 49, par. 2 || || Nuovo

Art. 49, par. 3 || Art. 29, par. 2 || Modificato

Art. 49, par. 4 || || Nuovo

Art. 49, par. 5 || Art. 29, par. 2 || Modificato

Art. 49, par. 6 || || Nuovo

Art. 50 || || Nuovo

Art. 51 || || Nuovo

Art. 52 || || Nuovo

Art. 53, par. 1 || Considerando 15 || Modificato

Art. 53, par. 2 || || Nuovo

Art. 54, par. 1 || Art. 34, par. 1 || Modificato

Art. 54, par. 2 || Art. 34, par. 2 || Adattato

Art. 54, par. 3 || Art. 34, par. 3 || Adattato

Art. 54, par. 4 || Art. 34, par. 8 || =

Art. 54, par. 5 || Art. 34, par. 4 || Adattato

Art. 54, par. 6 || Art. 34, par. 5 || Modificato

Art. 55, par. 1 || Art. 34, par. 6 || Modificato

Art. 55, par. 2 || Art. 34, par. 6 || Adattato

Art. 56, par. 1 || Art. 34, parr. 4, 5, 6 e 7 || Modificato

Art. 56, par. 2 || Art. 34, parr. 4, 5 e 6 || Modificato

Art. 56, par. 3 || Art. 34, par. 7 || Adattato

Art. 56, par. 4 || || Nuovo

Art. 57 || Art. 35 || Modificato

Art. 58, par. 1 || Art. 36, par. 1 || Modificato

Art. 58, par. 2 || Art. 36, par. 2 || Adattato

Art. 59 || || Nuovo

Art. 60, par. 1 || Art. 45, par. 1 || Adattato

Art. 60, par. 2 || Art. 45, par. 9 || Modificato

|| Art. 45, par. 10 || Soppresso

Art. 61, par. 1 || Art. 41, parr. 1 e 2 || Adattato

Art. 61, par. 2 || Art. 42, par. 3; Art. 44, par. 1 || Adattato

Art. 62 || Art. 41, par. 3 || Adattato

Art. 63 || Art. 42, par. 1, lettera c); Art. 44, par. 1 || Adattato

Art. 64, par. 1 || Art. 43, par. 1, primo comma; Art. 44, par. 1 || Adattato

Art. 64, par. 2 || Art. 43, par. 1, secondo e terzo comma || Modificato

Art. 64, par. 3 || Art. 43, parr.2 e 3 || Modificato

Art. 64, par. 4 || Art. 43, par. 5 || Adattato

Art. 65, par. 1 || Art. 44, par. 1; Art. 70, par. 1, lettera b) || Modificato

Art. 65, par. 2 || Art. 44, parr. 2, 3 e par. 4, secondo comma || Modificato

Art. 65, par. 3 || Art. 44, par. 4, primo comma || Adattato

Art. 65, par. 4 || || Nuovo

Art. 65, par. 5 || Art. 44, parr. 6 e 7 || Modificato

Art. 65, par. 6 || Art. 44, par. 8 || Modificato

Art. 66, par. 1 || Art. 44, par. 5, primo comma || Modificato

Art. 66, parr. 2 e 3 || Art. 44, par. 5, secondo e terzo comma || Adattato

Art. 67, par. 1 || Art. 45, par. 6 || Modificato

Art. 67, par. 2 || Art. 46, par. 2 || Modificato

Art. 68, par. 1 || Art. 47, par. 1, prima frase || Adattato

Art. 68, par. 2 || Art. 47, par. 1, seconda frase || Adattato

Art. 69, par. 1 || Art. 49, par. 1 || Adattato

Art. 69, par. 2 || Art. 49, par. 2, primo e secondo comma || Adattato

Art. 69, par. 3 || Art. 49, par. 2, terzo comma || =

Art. 69, parr. 4, 5 e 6 || Art. 49, parr. 3, 4 e 5 || =

Art. 70, par. 1 || Art. 51, par. 1 || Adattato

Art. 70, par. 2 || Art. 51, par. 2 || =

Art. 70, par. 3 || Art. 52, par. 1 || =

Art. 70, par. 4 || Art. 51, par. 3 || Adattato

Art. 70, par. 5 || || Nuovo

Art. 70, par. 6 || || Nuovo

Art. 70, par. 7 || || Nuovo

Art. 71, par. 1 || Art. 53, par. 1 || =

Art. 71, par. 2 || Art. 53, par. 2 || Adattato

Art. 71, par. 3 || Art. 53, par. 6 || =

Art. 71, par. 4 || Art. 53, par. 7 || =

Art. 71, par. 5 || Art. 53, par. 9 || Adattato

Art. 71, par. 6 || || Nuovo

Art. 72, par. 1 || Art. 54, parr. 1 e 2 || Adattato

Art. 72, par. 2 || Art. 54, par. 3 || Adattato

Art. 73, par. 1 || Art. 53, parr. 4 e 5 || Modificato

Art. 73, par. 2 || Art. 54, parr. 5 e 6 || Modificato

Art. 73, par. 3 || || Nuovo

Art. 74, par. 1 || Art. 53, par. 3; Art. 54, par. 4 || Adattato

Art. 74, par. 2 || || Nuovo

Art. 74, par. 3 || Art. 53, par. 3; Art. 54, par. 4 || Modificato

Art. 75, par. 1 || Art. 52, par. 2 || Modificato

Art. 75, par. 2 || Art. 52, par. 3 || Modificato

Art. 75, par. 3 || || Nuovo

Art. 76, par. 1 || Art. 55, par. 1 || Modificato

Art. 76, par. 2 || Art. 55, par. 1, lettera a) || Modificato

Art. 76, par. 3 || || Nuovo

Art. 76, par. 4 || Considerando 1; Considerando 55, par. 3 || Modificato

Art. 76, par. 5 || || Modificato

Art. 77 || || Nuovo

Art. 78 || || Nuovo

Art. 79, par. 1 || Art. 57, par. 1 || Modificato

Art. 79, par. 2 || Art. 57, par. 1 || Adattato

Art. 79, par. 3, lettera a) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera a) || =

Art. 79, par. 3, lettera b) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera b) || =

Art. 79, par. 3, lettera c) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera c) || =

Art. 79, par. 3, lettera d) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera d) || Modificato

Art. 79, par. 3, lettera e) || Art. 57, par. 1, secondo comma, lettera e) || =

Art. 79, par. 4, primo e secondo comma || Art. 57, par. 2 || Modificato

Art. 79, par. 4, terzo comma || || Nuovo

Art. 79, par. 5 || Art. 57, par. 3 || Adattato

Art. 79, par. 6 || || Nuovo

|| Art. 58; Art. 59 || Soppressi

Art. 80 || Art. 38 || Modificato

Art. 81, par. 1 || Art. 37, prima frase || =

Art. 81, par. 2 || || Nuovo

Art. 81, par. 3 || Art. 37, seconda frase || Adattato

Art. 82, parr. da 1 a 5 e par. 7 || || Nuovo

Art. 82, par. 6 || Art. 40, par. 3, lettera f) || Modificato

Art. 83 || || Nuovo

Art. 84 || || Nuovo

Art. 85 || || Nuovo

Art. 86 || || Nuovo

Art. 87 || Art. 60 || =

Art. 88 || Art. 61 || Adattato

Art. 89, par. 1 || Art. 63, par. 1, primo comma || Adattato

Art. 89, par. 2, primo e secondo comma || Art. 63, par.1, primo comma, secondo comma, prima frase || Adattato

Art. 89, par. 2, terzo comma || Art. 63, par. 1, secondo comma, seconda frase || Modificato

Art. 89, par. 3 || Art. 63, par. 2 || Adattato

Art. 90 || Art. 65 || =

Art. 91 || Art. 66 || =

Art. 92 || Art. 72, primo comma || Adattato

Art. 93, par. 1 || Art. 72, secondo comma || Modificato

Art. 93, parr. da 2 a 8 || || Nuovo

Art. 94 || Art. 50 || Modificato

Art. 95, parr. da 1 a 3 || Art. 67 || Modificato

Art. 95, par. 4 || || Nuovo

Art. 95, par. 5 || Art. 70, par. 1, lettera c) || Adattato

Art. 95, par. 6 || Art. 67, par. 3 || Modificato

Art. 96 || || Nuovo

Art. 97 || || Nuovo

Art. 98 || Art. 68, parr. 3 e 4 || Modificato

Art. 99 || Art. 68, par. 5 || Modificato

Art. 100, par. 1 || Art. 68, par. 1 || Adattato

Art. 100, par. 2 || Art. 68, par. 3 || Adattato

Art. 101, par. 1 || Art. 71, par. 1 || Adattato

Art. 101, par. 2 || Art. 71, par. 2 || =

Art. 102 || Art. 73 || Adattato

Art. 103 || || Nuovo

Artt. 104 e 105 || Art. 74; Art. 75 || =

|| Allegati da I a X || Soppressi

Allegato I (ad eccezione della prima frase || Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1) || =

Prima frase dell'Allegato I || Nota a piè di pagina 1 dell'Allegato XII || Modificata

Allegato II || || Nuovo

Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J || Allegato XI || Adattato

Allegato III, lettera D || || Nuovo

Allegato IV, lettere da a) a g) || Allegato XXIV, lettere da b) a h) || =

Allegato IV, lettera h) || || Nuovo

Allegato V || || Nuovo

Allegato VI || Allegato XV || Modificato

Allegato VII || Art. 56, par. 3, lettere da a) a f) || =

Allegato VIII (ad eccezione del punto 4) || Allegato XXI || Adattato

Allegato VIII, punto 4 || Allegato XXI || Modificato

Allegato IX || Allegato XX || Modificato

Allegato X || Allegato XIV || Modificato

Allegato XI || Allegato XIII || Modificato

Allegato XII || Allegato XVI || Modificato

Allegato XIII, par. 1 || Art. 47, par. 4 || Adattato

Allegato XIII, par. 2 || Art. 47, par. 5 || Adattato

Allegato XIV || Allegato XXIII || Modificato

Allegato XV || || Nuovo

Allegato XVI || Allegato XVI || Modificato

Allegato XVII || Allegato XVII || Modificato

Allegato XVIII || || Nuovo

Allegato XIX || Allegato XVIII || Modificato

Allegato XX || Allegato XIX || Modificato

Allegato XXI || Allegato XXVI || Modificato

|| Allegato XXII || Soppresso

|| Allegato XXV || Soppresso

[1]               Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[2]               Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[3]               Direttiva 2009/81/CE, del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

[4]               Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

[5]               COM(2011) 15.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF.

[6]               http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf

[7]               http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm

[8]               Decisione di esecuzione 2011/481/UE della Commissione, del 28 luglio 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Danimarca, ad esclusione della Groenlandia e delle Isole Fær Øer, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 197 del 29.7.2011, pag. 20; decisione di esecuzione 2011/372/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che esonera la prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi in Italia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 166 del 25.6.2011, pag. 28; decisione 2010/192/UE della Commissione, del 29 marzo 2010, che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas in Inghilterra, Scozia e Galles dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , GU L 84 del 31.3.2010, pag. 52; decisione 2009/546/CE della Commissione, dell'8 luglio 2009, che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , GU L 181 del 14.7.2009, pag. 53.

[9]               Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) e decisioni successive, tra cui la decisione della Commissione, del 3 maggio 2007 (Caso n. COMP/M.4545 — STATOIL/HYDRO), che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

[10]             Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, GU L 79 del 29.3.1996, pag. 30.

[11]             Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea SEC(2008) 2193.

[12]             GU C

[13]             GU C

[14]             GU C

[15]             SEC(2011) 853 definitivo del 27.6.2011.

[16]             COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

[17]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[18]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[19]             Cfr. pag. [ ] della Gazzetta ufficiale.

[20]             GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

[21]             GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

[22]             GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

[23]             GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

[24]             GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

[25]             GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

[26]             SPC/2010/10/8 definitivo del 6.10.2010.

[27]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

[28]             GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

[29]             GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

[30]             GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

[31]             GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

[32]             GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[33]             GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[34]             GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1.

[35]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[36]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[37]             GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[38]             GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.

[39]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[40]             GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

[41]             Decisione della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati, GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25.

[42]             Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

[43]             GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

[44]             GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

[45]             GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

[46]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

[47]             GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

[48]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[49]             GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

[50]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[51]             GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[52]             GU L […].

[53]             GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

[54]             GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

[55]             Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l'ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.

[56]             La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo della direttiva abrogata. Le modifiche del contenuto delle disposizioni della direttiva abrogata sono evidenziate dalla menzione "modificato".

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