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Document 52011PC0778
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
/* COM/2011/0778 definitivo - 2011/0389 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati /* COM/2011/0778 definitivo - 2011/0389 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le misure adottate in Europa ed altrove nel
mondo immediatamente dopo la crisi finanziaria erano incentrate prevalentemente
sulla necessità urgente di stabilizzare il sistema finanziario. Mentre il ruolo
di banche, fondi speculativi, agenzie di rating, autorità di vigilanza o banche
centrali è stato messo in discussione e analizzato in profondità in varie
occasioni, poca attenzione è stata dedicata al ruolo ricoperto, o che avrebbero
dovuto ricoprire, i revisori contabili. Considerando le perdite ingenti sulle
posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio che numerose banche hanno
registrato dal 2007 al 2009, è difficile per molti cittadini e investitori
comprendere come i revisori contabili abbiano potuto fornire ai loro clienti
(soprattutto banche) relazioni di revisione favorevoli in quei periodi. È necessario migliorare tutti i componenti del
sistema finanziario alla luce di una crisi dove sono stati spesi 4 588,9
miliardi di euro di denaro dei contribuenti per sostenere le banche tra ottobre
2008 e ottobre 2009, aiuto pari al 39% del PIL dell'UE-27 nel 2009[1].
La solidità della revisione contabile è
essenziale per ritrovare fiducia nei mercati. Contribuisce infatti alla
protezione degli investitori fornendo informazioni facilmente accessibili, a
costi ragionevoli e attendibili sul bilancio delle società. Inoltre, riduce
potenzialmente il costo del capitale per le società sottoposte a revisione
contabile garantendo maggiore trasparenza e affidabilità dei bilanci. È altresì importante notare che la legge
affida ai revisori contabili il compito di effettuare revisioni legali. Questo
compito corrisponde a un ruolo sociale, quello di fornire un giudizio sul fatto
se il bilancio di enti sottoposti a revisione contabile fornisca un quadro
fedele; questi ultimi, a loro volta, godono di una responsabilità limitata e/o
possono fornire servizi nel settore finanziario. Le normative europee hanno parzialmente
disciplinato la revisione legale dei conti dal 1984, anno in cui una direttiva
(direttiva 1984/253/CEE) ha armonizzato le procedure per l'abilitazione dei
revisori contabili. La direttiva 2006/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio (in prosieguo la direttiva 2006/43/CE) è stata
adottata nel 2006 e ha ampliato considerevolmente il campo di applicazione
della precedente direttiva. L'elevato
livello di concentrazione nel mercato delle revisioni contabili e le numerose
procedure di abilitazione necessarie per fornire revisioni legali dei conti
transfrontaliere impediscono alle imprese di revisione contabile di piccole e
medie dimensioni di beneficiare del mercato interno. In linea con la Strategia
Europa 2020[2] volta al miglioramento
del contesto dell'attività, la proposta mira a migliorare il mercato interno delle
revisioni legali dei conti in modo tale da consentire alle piccole e medie
imprese di svilupparsi, nonché a promuovere l'ingresso di nuovi operatori. L'attuale proposta della Commissione sulle
modifiche alla direttiva sulla revisione legale dei conti coesiste con una
proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale
dei conti di enti di interesse pubblico[3]. Le due proposte sono
parte di una riforma normativa in corso che interessa diversi settori della
finanza. Poiché la revisione contabile garantisce la veridicità del bilancio, resta
tuttora uno degli elementi fondanti della stabilità finanziaria. Governo
societario, contabilità e rating del credito sono ulteriori iniziative oggetto
di studio e complementari alla presente proposta. Tali iniziative non sono doppioni
e non sconfinano l'una nel campo di applicazione dell'altra. La proposta contiene modifiche alle
disposizioni in materia di abilitazione e iscrizione all'albo di revisori e
imprese di revisione contabile, ai principi esistenti enunciati nella direttiva
sulla revisione legale dei conti relativamente a deontologia professionale,
segreto professionale, indipendenza e relazioni, nonché alle norme di vigilanza
che continuano ad applicarsi alla revisione di enti che non sono di interesse
pubblico (non EIP). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE La Commissione ha svolto una consultazione dal
13 ottobre all'8 dicembre 2010[4]. Nel complesso, sono state ricevute quasi 700
risposte dalle diverse parti in causa. Tra di esse, si annoverano esercenti la
professione, autorità di vigilanza, investitori, ricercatori, società, autorità
governative, organizzazioni di categoria e persone fisiche. Dalla consultazione sono emersi sia un
desiderio che una resistenza al cambiamento; le parti in causa con una solida
posizione sul mercato sono quelle che si oppongono maggiormente alle modifiche.
Dall'altro lato, i professionisti di piccole e medie dimensioni e gli
investitori sono del parere che la recente crisi finanziaria abbia evidenziato
delle gravi lacune. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile
al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf Inoltre, una conferenza di alto livello sulla
revisione dei conti tenuta dalla Commissione in data 10 febbraio 2011[5]
ha consentito un ulteriore scambio di vedute. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha
adottato una relazione d'iniziativa su tale questione in risposta al Libro
verde della Commissione nella quale esorta la stessa a garantire trasparenza e
concorrenza nel mercato della revisione contabile[6].
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una relazione
analoga in data 16 giugno 2011.[7] Tali problematiche sono state altresì portate
all'attenzione degli Stati membri durante la riunione del comitato per i
servizi finanziari tenutasi in data 16 maggio 2011, nonché nella riunione del
comitato di regolamentazione per la revisione contabile del 24 giugno 2011. 3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO In linea con l'azione mirante a migliorare la
regolamentazione, i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione
dell'impatto delle diverse opzioni politiche. Tra le varie problematiche
esaminate, alcune interessavano esclusivamente la revisione legale dei conti di
enti di interesse pubblico (EIP), altre riguardavano la revisione legale dei
conti in generale. In conclusione, è stata posta in rilievo l'esigenza di norme
maggiormente esaustive in materia di revisione di enti di interesse pubblico; a
tal fine, è necessario uno strumento giuridico distinto. La direttiva sulla
revisione legale dei conti conserverà la propria portata generale. Relativamente alle questioni che rientrano nel
suo ambito, sono state esaminate le seguenti problematiche: –
elevato livello di oneri amministrativi derivanti
da regolamentazioni nazionali frammentate; –
conduzione di revisioni legali dei conti
transfrontaliere soltanto se un revisore supera una prova attitudinale ed è
abilitato e iscritto all'albo in ogni Stato membro; –
mancanza di norme comuni in seno alla UE su prassi
di revisione, indipendenza e controllo interno di imprese di revisione
contabile; –
principi di revisione che non prendono in esame le
dimensioni delle società sottoposte a revisione, in particolare delle piccole e
medie imprese; –
problemi connessi alla vigilanza degli enti che non
sono di pubblico interesse. Oltre ai costi supplementari per la
conformità, una tale situazione provoca l'assenza di condizioni eque per le
imprese di revisione contabile e i revisori legali che operano nell'Unione e non
consente ai piccoli e medi professionisti (PMP) di disporre di un elevato
potenziale economico. In base alle conclusioni della valutazione
dell'impatto, le opzioni più adatte per migliorare la situazione esistente
sono: –
un riconoscimento transfrontaliero più agevole relativamente
alla competenza dei revisori: principio del mutuo riconoscimento delle imprese
di revisione contabile e dei revisori legali in seno all'Unione; –
semplificazione delle norme applicabili a prassi di
revisione, indipendenza e controllo interno delle imprese di revisione
contabile in seno all'Unione attraverso l'introduzione di principi di revisione
internazionali volti a garantire l'applicazione di principi comuni in tutta l'Unione;
laddove necessario, si accetteranno integrazioni nazionali; –
adeguamento dei principi di revisione alle
dimensioni dell'ente sottoposto a revisione esigendo che gli Stati membri garantiscano
l'applicazione di una revisione dei conti proporzionata e semplificata per le
piccole e medie imprese. Tali misure interessano tutti i revisori
legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei
conti di enti che non sono di interesse pubblico. Oltre a quanto sopra discusso,
la valutazione dell'impatto ha esaminato ulteriori aree relative alla revisione
legale dei conti dei soli enti di interesse pubblico. Le varie opzioni politiche e le loro
ripercussioni sulle parti interessate sono discusse in dettaglio nella
valutazione dell'impatto disponibile al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm. 4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 4.1. Base giuridica La direttiva di modifica ha la medesima base
giuridica della direttiva sulla revisione legale dei conti. La proposta si
fonda sull'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che
richiede l'adozione di una direttiva per le questioni relative allo
stabilimento (ad es. quelle riguardanti le qualifiche professionali). La direttiva
modificata è rilevante ai fini del SEE. La nuova direttiva modificata coesisterà con
un regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti
di enti di interesse pubblico. 4.2. Principio
di sussidiarietà e proporzionalità In base ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del TUE, gli scopi della proposta non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. In particolare, non è
possibile conseguire una mobilità transfrontaliera più agevole dei revisori
legali e delle imprese di revisione contabile nel territorio dell'Unione senza
un intervento a livello unionale. Pertanto, la proposta della Commissione
rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto mira a rimuovere gli ostacoli
allo sviluppo di un mercato unico per i servizi di revisione legale dei conti,
nonché gli ostacoli individuati nel corso della consultazione pubblica delle
parti in causa. Inoltre, la direttiva modificata lascia agli Stati membri la
discrezionalità di decidere quali modalità adottare per adeguare i principi di
revisione alle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione; una tale misura
dovrebbe condurre a migliori servizi di revisione contabile per le piccole e
medie imprese interessate. Inoltre, la proposta rispetta il principio di
proporzionalità in quanto tutte le soluzioni sono state elaborate nell'ottica dell'efficienza
in termini di costi. La proposta si limita a quanto è necessario per
raggiungere gli scopi perseguiti. 4.3. Illustrazione dettagliata della
proposta Le principali modifiche alla direttiva sulla
revisione legale dei conti sono: 1) Articolazione tra la direttiva sulla
revisione legale dei conti e uno strumento giuridico supplementare sui
requisiti specifici per la revisione legale dei conti degli enti di interesse
pubblico (articolo 1) La Commissione propone che la direttiva sulla
revisione legale dei conti modificata coesista con il regolamento sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale del bilancio annuale e del bilancio
consolidato degli enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessaria una chiara
articolazione tra i due testi giuridici. Le attuali disposizioni della direttiva
sulla revisione legale dei conti che disciplinano esclusivamente l'esecuzione
della revisione legale del bilancio annuale e consolidato degli enti di interesse
pubblico saranno integrate e, laddove appropriato, modificate nella proposta di
regolamento sui requisiti specifici relativi alle revisioni legali del bilancio
annuale e del bilancio consolidato degli enti di interesse pubblico. Di
conseguenza, gli articoli da
39 a 44 e l'articolo 22, paragrafo 2, dovranno essere
soppressi. Inoltre, l'articolo 1 disciplina l'applicabilità
della direttiva modificata alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico. Gli articoli da 3 a 20, relativi all'accesso al mercato dei revisori
dei conti, si applicano ai revisori legali e alle imprese di revisione
contabile indipendentemente dal tipo di ente sottoposto a revisione. Tuttavia,
per la restante parte degli articoli della direttiva, la situazione è diversa: l'articolo
22 sull'indipendenza e l'obiettività, l'articolo 25 sui corrispettivi per la
revisione, l'articolo 27 e l'articolo 28 sulle relazioni di revisione, nonché
gli articoli da 29 a 31 sul controllo della qualità, le indagini e le sanzioni,
non si applicheranno alla revisione legale dei conti degli enti di interesse
pubblico. Per tali questioni, il regolamento contemplerà norme maggiormente
dettagliate. Gli articoli da 32 a 36 sulla vigilanza si applicheranno
esclusivamente alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico per
quanto riguarda la conformità agli articoli da 3 a 20. Infine, alle revisioni
degli enti di interesse pubblico si applicheranno altri articoli completati dal
regolamento sui requisiti specifici (articoli 21, 23, 24, 26, 37 e 38). 2) Modifica alla definizione di
"revisione legale dei conti" in modo che tenga conto della nuova
direttiva sulla contabilità (articolo 2) La Commissione propone inoltre una modifica
alla definizione di "revisione legale dei conti". In primo luogo, la
revisione legale dei conti continuerà a coprire i casi in cui diversi testi
giuridici dell'Unione impongono alle imprese l'obbligo di sottoporre a
revisione contabile i loro bilanci, a seconda della loro forma giuridica o
attività. Al fine di garantire l'unicità della revisione contabile, la
definizione di "revisione legale dei conti" dovrà coprire altresì le
situazioni in cui gli Stati membri decidono di imporre tale obbligo alle
imprese di piccole dimensioni[8]. Infine, qualora un'impresa
di piccole dimensioni decida volontariamente di sottoporre il proprio bilancio
a revisione contabile, anche tale revisione dovrà essere considerata una
revisione legale dei conti. 3) Modifica alle norme in materia di
proprietà (articolo 3 e articolo 22, paragrafo 2) La
liberalizzazione delle norme in materia di proprietà delle imprese di revisione
contabile è un'ulteriore modifica alla direttiva sulla revisione legale dei
conti. Al momento, la direttiva sulla revisione legale dei conti richiede che
la maggioranza dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia
detenuta da professionisti abilitati. Nella modifica proposta, tale requisito
non viene ulteriormente previsto ed è fatto divieto agli Stati membri di
stabilire che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa
di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione
contabile. Tuttavia, il nuovo articolo 3, paragrafo 4 conserva l'obbligo
esistente secondo cui la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione
o di direzione dell'impresa di revisione contabile siano imprese di revisione
contabile o revisori legali. Una proprietà più
ampia consentirà alle imprese di revisione contabile di accedere in modo più
agevole al capitale incrementando, in tal modo, il numero di fornitori di
servizi di revisione e promuovendo, al contempo, nuovi ingressi nel mercato,
inclusi quelli effettuati attraverso una maggiore raccolta di capitali nei
mercati pubblici. 4) Passaporto per le imprese di revisione
contabile (articolo 3 ter, articoli 15 e 17) La proposta di direttiva modificata consentirà
alle imprese di revisione contabile di effettuare revisioni legali dei conti in
Stati membri diversi dallo Stato membro nel quale sono state abilitate, a
condizione che il responsabile della revisione sia abilitato come revisore dei
conti nello Stato membro interessato. Di conseguenza, si otterranno procedure di
abilitazione più snelle e meno numerose ed emergeranno, al contempo, imprese di
revisione contabile dal carattere paneuropeo. Il riconoscimento automatico
delle imprese non causerà una riduzione della qualità della vigilanza, in
quanto alle autorità di vigilanza sarà ancora richiesto di verificare l'attività
di revisione condotta nel loro Stato membro. Tuttavia, una volta ottenuta l'abilitazione
nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospitante potrebbe esigere una
qualche forma di iscrizione all'albo anche per le imprese di revisione
contabile di altri Stati membri. Tale iscrizione all'albo verrà effettuata
conformemente agli articoli 15 e 17, che disciplinano altresì l'iscrizione all'albo
di tutte le imprese locali di revisione contabile. 5) Passaporto per i revisori legali (articolo
3 bis) e condizioni meno rigide per l'abilitazione di un revisore legale in
un altro Stato membro (articolo 14) Le modifiche proposte in materia di
abilitazione dei revisori legali da parte di altri Stati membri sono allineate
alle disposizioni della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali (direttiva sulle qualifiche professionali)[9]. L'articolo 3 bis consentirà ai revisori
legali di fornire servizi di revisione legale transfrontalieri in forma
temporanea o occasionale. Continueranno ad applicarsi le condizioni di cui agli
articoli da 5 a 9 della direttiva sulle qualifiche professionali, in
particolare l'obbligo di comunicare l'intenzione di fornire i servizi in
questione all'autorità competente. L'articolo 14 modificato contempla la
possibilità per uno Stato membro di offrire al revisore legale abilitato in un
altro Stato membro, qualora quest'ultimo desideri costituire una stabile
organizzazione nello Stato membro ospitante, la scelta tra un tirocinio di adattamento
e una prova attitudinale. Relativamente ai requisiti applicabili alla
prova attitudinale, non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla precedente
stesura dell'articolo 14. Obiettivo della prova è valutare la conoscenza
delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella
misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la revisione legale dei conti.
Nel corso del tirocinio di adattamento, che
dovrà essere offerto al richiedente in alternativa alla prova attitudinale, al
revisore legale sarà consentito effettuare revisioni legali dei conti in uno
Stato membro diverso da quello in cui è abilitato sotto la supervisione di un
revisore dei conti locale. Il tirocinio di adattamento presenta una durata di tre
anni. Relativamente alla vigilanza dei revisori
legali da parte degli altri Stati membri, l'autorità pubblica responsabile
dello status giuridico del revisore legale e della valutazione della formazione
acquisita nel corso del tirocinio di adattamento è l'autorità competente dello
Stato membro ospitante, in quanto si ritiene che detta autorità sia la più
indicata a svolgere tale compito. 6) Obblighi di cooperazione per le autorità
competenti relativamente agli obblighi di formazione e alla prova attitudinale
(articolo 6 e articolo 14) Al fine di garantire una maggiore convergenza dei
titoli e diplomi dei revisori a livello dell'Unione, le autorità nazionali
competenti preposte al controllo pubblico dei revisori legali devono cooperare.
La cooperazione a livello dell'Unione è altresì necessaria per armonizzare i
requisiti relativi alla prova attitudinale rivolta ai revisori legali in modo
da renderla più prevedibile e trasparente. 7) Principi di revisione e relazioni di
revisione (articolo 26) Al fine di incrementare la qualità delle
revisioni legali dei conti effettuate all'interno dell'Unione, la proposta
richiede agli Stati membri di garantire che i revisori legali e le imprese di
revisione contabile conducano revisioni conformemente ai principi di revisione
internazionali. Poiché la proposta di regolamento sui
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di
interesse pubblico contiene disposizioni esaustive in merito alla relazione di
revisione, l'articolo 28, paragrafo 2, è soppresso. 8) Nuove norme relative alle autorità
competenti (articoli 32 e 32 bis) Attualmente, la direttiva sulla revisione
legale dei conti richiede agli Stati membri di organizzare un sistema di
controllo pubblico per i revisori legali e le imprese di revisione contabile. In
pratica, questo consente alle organizzazioni professionali di essere
responsabili, tra le altre cose, dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo
di revisori legali e imprese di revisione contabile, nonché del controllo
esterno della qualità, delle indagini e delle misure disciplinari agli stessi
applicabili. Ai sensi della nuova modifica, l'autorità competente preposta al
controllo pubblico sarà l'autorità pubblica, alla quale competeranno altresì le
responsabilità in materia di abilitazione di cui agli articoli 3 e 32, iscrizione
all'albo di cui all'articolo 15 e controllo della qualità di cui all'articolo 29. Al fine di garantire che le autorità pubbliche
preposte al controllo dei revisori espletino le rispettive funzioni in modo indipendente
ed efficace, dovranno essere conferiti loro poteri adeguati e dovranno disporre
di risorse sufficienti per condurre indagini e accedere ai documenti pertinenti
detenuti da revisori legali e imprese di revisione contabile di cui all'articolo
32, paragrafo 5. Sebbene non dovrà essere ulteriormente consentito a un'organizzazione
professionale di espletare le funzioni di cui all'articolo 32, l'autorità
competente preposta al controllo pubblico potrà delegare ad altre autorità o
organismi determinate funzioni di abilitazione e iscrizione all'albo dei
revisori legali e delle imprese di revisione contabile di cui all'articolo 32 bis.
Tale delega deve essere soggetta a diverse condizioni e l'organismo che si
assume la responsabilità ultima è l'autorità competente come previsto all'articolo
32, paragrafo 1. Gli Stati membri sono tenuti a scambiarsi informazioni sulle
deleghe concesse. 9) Divieto alla sottoscrizione di clausole
contrattuali volte a influenzare la designazione di revisori legali o imprese
di revisione contabile (articolo 37, paragrafo 3) Relativamente alla designazione di revisori
legali e imprese di revisione contabile, l'articolo 37 vieta le clausole in
base alle quali una terza parte suggerisce, raccomanda o richiede che l'ente
sottoposto a revisione designi un determinato revisore legale o impresa di
revisione contabile. 10) Norme speciali per la revisione legale
dei conti di piccole e medie imprese (articoli 43 bis e 43 ter) Sulla base della recente proposta della
Commissione, il diritto dell'Unione non esigerà ulteriormente che le imprese di
piccole dimensioni sottopongano il proprio bilancio a revisione[10],
sebbene alcuni Stati membri possano ancora prevedere tale obbligo. Tuttavia,
l'obbligo continuerà ad applicarsi alle imprese di medie dimensioni. Quando le imprese di medie dimensioni sono
sottoposte a revisione ai sensi del diritto dell'Unione, la direttiva
modificata richiede agli Stati membri di garantire che le modalità di
applicazione dei principi di revisione siano adeguate alle dimensioni e alla
portata di dette imprese. Inoltre, anche le imprese di piccole dimensioni che
si sottopongono a revisione contabile, sia essa obbligatoria ai sensi della
legislazione nazionale o volontaria, dovranno beneficiare dell'applicazione
proporzionata di tali principi. Un tale adeguamento alle dimensioni dell'ente
sottoposto a revisione comporterà un miglioramento dei servizi di revisione
offerti alle piccole e medie imprese interessate ed eventualmente un
contenimento dei costi. La misura proposta non definisce in dettaglio il grado
di proporzionalità per l'applicazione dei principi; agli Stati membri sono
conferiti poteri discrezionali a seguito dell'applicazione del principio di
sussidiarietà. È importante sottolineare che, qualora una
piccola o media impresa sia anche un ente di interesse pubblico, si
applicheranno le disposizioni contenute nel progetto di regolamento sui
requisiti specifici relativi alla revisione contabile di enti di interesse
pubblico. 11) Norme speciali in materia di poteri
delegati e competenze di esecuzione in seguito all'entrata in vigore del trattato
di Lisbona (articoli 48 bis; 48 ter; 48 quater) Gli articoli 8, paragrafo 3, 22, paragrafo 4, 29,
paragrafo 2, 36, paragrafo 7, 45, paragrafo 6, 46, paragrafo 2, 47, paragrafo 3,
e 47 paragrafo 5, (atti delegati e di esecuzione) allineano le procedure del
comitato agli articoli 290 e 291 del TFUE che definiscono il nuovo quadro per
le competenze di esecuzione della Commissione. Relativamente ai poteri
conferiti alla Commissione di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo
291 del TFUE, tali poteri sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole
e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[11]. L'allineamento viene effettuato caso per caso
al fine di consentire un riesame dei poteri conferiti dai legislatori alla
Commissione. Le competenze di esecuzione della Commissione sono in tal modo
riesaminate per consentire di specificare e aggiornare determinati elementi
della direttiva, nonché per permettere alla Commissione di adottare misure
volte ad agevolare la cooperazione su diversi settori disciplinati dalla
direttiva stessa tra il revisore e le autorità competenti degli Stati membri da
un lato, e le autorità competenti degli Stati membri e quelle di paesi terzi
dall'altro. I nuovi articoli 48 bis, 48 ter
e 48 quater specificano le modalità attraverso le quali la Commissione
esercita i poteri delegati, i casi nei quali la delega può essere revocata dai
legislatori e le circostanze nelle quali il Parlamento europeo o il Consiglio
possono opporsi a un atto delegato. 5. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione non presenta un'incidenza
diretta o indiretta sul bilancio dell'Unione europea. 2011/0389 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 50, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai Parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE
del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, definisce le
condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei soggetti che
effettuano le revisioni legali dei conti, le norme in materia di indipendenza,
obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi, nonché il
quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti. Tuttavia,
è necessario armonizzare ulteriormente tali norme a livello dell'Unione per
consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si
applicano a tali soggetti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello
svolgimento dei loro compiti. Inoltre, ai fini di una maggiore protezione degli
investitori, è importante rafforzare il controllo pubblico cui revisori legali
e imprese di revisione contabile sono sottoposti incrementando l'indipendenza
delle autorità dell'Unione preposte al controllo pubblico e conferendo loro
poteri adeguati. (2)
Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di
interesse pubblico, determinata dalla portata e dalle dimensioni delle
rispettive attività o dalla natura delle stesse, la credibilità dei bilanci
presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile necessita di essere
rafforzata. Pertanto, nel regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX], sui requisiti
specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse
pubblico sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni che disciplinano
le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella
direttiva 2006/43/CE. Di conseguenza, occorre sopprimere le disposizioni speciali
che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico
definite nella direttiva 2006/43/CE in modo che le revisioni legali dei conti
di enti di interesse pubblico siano disciplinate dal regolamento (UE) n. [XXX],
del [XXX]. (3)
Per consentire alle imprese di revisione contabile
di svilupparsi, è opportuno che gli Stati membri consentano loro di avere
accesso a capitale esterno. Pertanto, gli Stati membri non dovranno
ulteriormente esigere che una quota minima del capitale o dei diritti di voto
in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese
di revisione contabile, a condizione che la maggioranza dei membri dell'organo
di amministrazione siano imprese di revisione contabile abilitate in ogni Stato
membro o revisori legali dalle comprovate capacità professionali. (4)
A norma del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e
dei servizi nonché la libertà di stabilimento. È
necessario consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile
di sviluppare nell'Unione le proprie attività relative alla fornitura di
servizi di revisione legale, concedendo loro la possibilità di prestare tali
servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati abilitati. La
possibilità di consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione
contabile di effettuare revisioni legali dei conti con il titolo professionale del
paese di origine in uno Stato membro ospitante risponde in particolare alle
esigenze dei gruppi di imprese che, a motivo del flusso crescente delle attività
commerciali derivante dal mercato interno, presentano i
rispettivi bilanci in diversi Stati membri e debbono sottoporre gli stessi a
una revisione contabile ai sensi del diritto dell'Unione. La rimozione delle
barriere allo sviluppo dei servizi di revisione legale tra gli Stati membri
contribuirà all'integrazione del mercato delle revisioni contabili all'interno
dell'Unione. (5)
La revisione legale dei conti richiede la conoscenza adeguata di materie
quali il diritto societario, il diritto tributario e il diritto civile, materie
che potrebbero variare da uno Stato membro all'altro. Pertanto, al fine di garantire la qualità dei servizi di revisione
legale dei conti prestati all'interno del suo territorio, è necessario che uno
Stato membro sia in grado di imporre misure compensatrici qualora un revisore
legale abilitato in un altro Stato membro desideri ricevere l'abilitazione e
costituire, in tal modo, una stabile organizzazione anche nel territorio del
suddetto Stato membro ospitante. Tali misure dovranno tenere conto dell'esperienza
professionale del revisore legale. Non dovranno gravare in modo sproporzionato
sul revisore legale interessato né impedire o rendere meno interessante la
possibilità di prestare servizi di revisione legale dei conti. Al revisore
legale interessato dovrà essere consentito di scegliere tra una prova
attitudinale e un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali[13]. Al termine del
tirocinio di adattamento, il revisore legale dovrà essere in grado di accedere alla professione
all'interno di uno Stato membro ospitante, previa verifica del possesso di un'esperienza
professionale in tale Stato membro. (6)
Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori
legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella
conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene
diritti in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente
sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale
del suddetto. (7)
È importante garantire revisioni legali dei conti
di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le
revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di
revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International
Federation of Accountants (IFAC) nel
2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione
legale dei conti. Gli
Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi
nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi
giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei
bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei
principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci
annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione.
Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del
contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali
fissati dall'IFAC. (8)
Per incrementare la credibilità e la trasparenza dei
controlli della qualità svolti all'interno dell'Unione, i sistemi di controllo
della qualità adottati negli Stati membri dovranno essere disciplinati dalle
autorità competenti designate dagli stessi, per garantire il controllo pubblico
di revisori legali e imprese di revisione contabile. I controlli della qualità
sono volti a scongiurare o fronteggiare potenziali carenze relative alle
modalità di conduzione delle revisioni legali dei conti. Per garantire che i
controlli della qualità conseguano il loro obiettivo, nella conduzione degli stessi
è necessario che le autorità competenti tengano conto della portata e delle
dimensioni dell'attività dei revisori legali e delle imprese di revisione
contabile. (9)
Il controllo pubblico di revisori legali e imprese
di revisione contabile include l'abilitazione e l'iscrizione all'albo di
revisori legali e imprese di revisione contabile, l'adozione di principi di deontologia
professionale e controllo interno della qualità delle imprese di revisione
contabile, la formazione continua e i sistemi di controllo della qualità, di
indagini e sanzioni applicabili ai revisori legali e alle imprese di revisione
contabile. Per incrementare la trasparenza della vigilanza dei
revisori e per consentire una maggiore responsabilità, ogni Stato membro
dovrebbe designare una singola autorità preposta al controllo pubblico di
revisori legali e imprese di revisione contabile. L'indipendenza di tali
autorità di controllo pubblico dalla professione di revisore dei conti è un
presupposto fondamentale per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare
funzionamento del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione
contabile. Pertanto, le autorità preposte al controllo pubblico dovrebbero
essere dirette da persone esterne alla professione di revisore e gli Stati
membri dovrebbero definire procedure indipendenti e trasparenti per la
selezione delle suddette persone. (10)
Per garantire che le autorità di controllo pubblico
siano in grado di svolgere i relativi compiti in modo efficace, dovrebbero
essere conferiti loro poteri adeguati. In particolare, gli Stati membri
dovrebbero garantire che sia conferito alle autorità preposte al controllo
pubblico il potere di avviare e condurre indagini, e che esse abbiano accesso a
qualsivoglia documento detenuto da revisori legali o imprese di revisione
contabile rilevante per lo svolgimento dei loro compiti. Inoltre, le autorità
di controllo pubblico dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie
sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti. (11)
È necessario che le autorità di controllo pubblico
degli Stati membri si scambino informazioni per porre in essere una vigilanza
adeguata di revisori legali e imprese di revisione contabile che svolgono
attività transfrontaliere o fanno parte di reti. Per tutelare la riservatezza
delle informazioni che potrebbero essere scambiate, è opportuno che gli Stati
membri sottopongano all'obbligo del segreto professionale non solo i dipendenti
delle autorità di controllo pubblico ma anche tutte le persone alle quali dette
autorità hanno delegato dei compiti. L'autorità competente dovrebbe avere la
possibilità di delegare compiti ad altre autorità o organismi concernenti
esclusivamente l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali. Tale
delega dovrebbe essere soggetta a diverse condizioni e l'autorità competente si
assume la responsabilità finale della stessa. (12)
Lo "Small Business Act"[14]
adottato a giugno 2008 e rivisto a febbraio 2011[15]
riconosce il ruolo centrale delle piccole e medie imprese nell'economia dell'Unione
e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad
ancorare il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nei processi
decisionali. La Strategia Europa 2020[16] adottata a marzo 2010 mira
anch'essa a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie
imprese, riducendo fra l'altro i costi delle transazioni commerciali nell'Unione.
Ai sensi dell'articolo 34 della direttiva [XXX] del Parlamento europeo e del
Consiglio, del [XXX], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, le imprese di piccole
dimensioni non sono tenute a sottoporre a revisione il proprio bilancio. (13)
Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in
seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti
al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli
investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi
di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette
imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata. (14)
Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione
legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del
loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa
prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle
imprese di piccole dimensioni. (15)
Al fine di preservare i diritti delle parti
interessate quando le autorità competenti degli Stati membri cooperano con le
autorità competenti di paesi terzi relativamente allo scambio di carte di
lavoro o altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della
revisione condotta, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli accordi di
cooperazione conclusi dalle autorità competenti e sulla base dei quali viene
effettuato qualsiasi scambio dei suddetti documenti comprendano sufficienti
garanzie volte a tutelare il segreto commerciale e gli interessi commerciali, inclusi
i diritti di proprietà industriale e intellettuale degli enti sottoposti a
revisione. (16)
Il limite di 50 000 EUR di cui all'articolo 45,
paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE è stato allineato con l'articolo 3,
paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari che modifica
la direttiva 2001/34/CE[17]. L'articolo 1, paragrafo
3, della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18]
ha aumentato i limiti definiti nella direttiva 2003/71/CE a 100 000 EUR. Per
tale motivo, è necessario effettuare i relativi adeguamenti al limite di cui
all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. (17)
Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro
previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario
adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all'articolo 202 del
trattato che istituisce la Comunità europea con le disposizioni appropriate in
conformità degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. (18)
L'allineamento delle procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in particolare agli articoli 290 e 291,
dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tenere conto degli sviluppi della
revisione contabile e della professione di revisore dei conti e agevolare la
vigilanza di revisori legali e imprese di revisione contabile, dovrebbe essere
delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo
290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, il
ricorso agli atti delegati è necessario per specificare i requisiti per l'abilitazione
delle persone fisiche a esercitare la professione di revisori legali e i
principi di indipendenza e obiettività ai quali i revisori legali e le imprese
di revisione contabile devono conformarsi, nonché per modificare la definizione
di principi di revisione internazionali. Relativamente alla vigilanza dei
revisori, il ricorso agli atti delegati è necessario per elaborare le procedure
volte allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati
Membri, le modalità ai sensi delle quali vengono condotte le indagini
transfrontaliere e le modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli
Stati membri e quelle di paesi terzi. È particolarmente importante che la
Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni
adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente
una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (19)
Per garantire condizioni uniformi in materia di applicazione
delle dichiarazioni sull'equivalenza dei regimi di controllo dei revisori in
paesi terzi o l'adeguatezza delle autorità competenti di paesi terzi, nella
misura in cui interessino singoli paesi terzi o singole autorità competenti di
paesi terzi, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla
Commissione. Le suddette competenze dovrebbero essere esercitate conformemente
al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze
di esecuzione attribuite alla Commissione[19]. (20)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva,
segnatamente rafforzare la protezione degli investitori nel bilancio pubblicato
dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei
conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e
dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può
adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (21)
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2006/43/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche La direttiva 2006/43/CE è così modificata: 1. L'articolo 1 è così
modificato: a) Sono aggiunti i seguenti commi: "Gli articoli 22, 25 e da 27 a 30 della
presente direttiva non si applicano alla revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati di enti di interesse pubblico salvo quando previsto nel
regolamento (UE) n. [xxx]. Gli articoli da 32 a 36 della presente direttiva
si applicano agli enti di interesse pubblico nella misura in cui siano
rilevanti per il controllo della conformità alle norme in materia di
abilitazione e iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione
contabile definite agli articoli da 3 a 20.". 2. L'articolo 2 è così
modificato: a) Il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) "revisione legale dei conti": la
revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia:
a) prescritta dal diritto dell'Unione; b) prescritta dalla legislazione nazionale per
quanto riguarda le piccole imprese; c) condotta volontariamente dalle piccole imprese;"; b) Il punto 10) è sostituito dal seguente: "10) "autorità competenti": le
autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione
e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile
ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento
alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili
delle funzioni menzionate in tale articolo;"; c) il punto 11) è soppresso; d) il punto 13) è sostituito dal seguente: "13) "enti di interesse pubblico": a) gli enti disciplinati dal diritto di uno
Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
punto 14), della direttiva 2004/39/CE; b) gli enti creditizi quali definiti nell'articolo
4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio(*); c) le imprese di assicurazione ai sensi
dell'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio(**); d) gli enti disciplinati dal diritto di uno
Stato membro che costituiscono istituti di pagamento quali definiti all'articolo
4, punto 4), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio(***), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, di tale
direttiva; e) gli enti disciplinati dal diritto di uno
Stato membro che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo
2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio(****), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, della
direttiva 2007/64/CE; f) le imprese di investimento quali
definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; g) i fondi di investimento alternativi
(FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****); h) gli organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******); i) gli enti disciplinati dal diritto di
uno Stato membro che sono depositari centrali di titoli; j) le controparti centrali
quali definite nell'articolo 2, punto 1, del regolamento X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*******)[si
veda la proposta di regolamento sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010)484]; (*) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. (**) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. (***) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. (****) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7. (*****) GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1. (*****) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32; (*******) GU L …."; e) sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 20): "17) "medie imprese": le imprese di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva XX/XX [la direttiva che
sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario]; 18) "piccole imprese": le imprese di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva XX/XX [la direttiva che
sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario]; 19) "Stato membro di origine": uno Stato
membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono
abilitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1; 20) "Stato membro ospitante": uno Stato
membro nel quale un revisore legale abilitato dal proprio Stato membro di
origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione ai sensi dell'articolo 14, o
uno Stato membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione
contabile abilitato dal proprio Stato membro di origine effettua revisioni
legali dei conti in forma temporanea o occasionale, o uno Stato membro nel
quale un'impresa di revisione contabile abilitata dal proprio Stato membro di
origine aspira ad ottenere il riconoscimento di tale abilitazione ai sensi dell'articolo
3 ter.". 3. L'articolo 3 è così
modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ciascuno Stato membro designa l'autorità
competente di cui all'articolo 32 responsabile per l'abilitazione dei revisori
legali e delle imprese di revisione contabile."; ii) il secondo comma è soppresso; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma, la lettera b) è soppressa; ii) al primo comma, il testo della lettera (c) è
sostituito dal seguente: "c) una maggioranza dei membri dell'organo di
amministrazione o di direzione dell'ente deve essere costituita da imprese di
revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche
che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6
a 12. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve
soddisfare almeno le condizioni di cui alla presente lettera."; iii) il testo del secondo comma è sostituito dal
seguente: "Gli Stati membri non possono stabilire
condizioni supplementari in relazione alle lettere di cui sopra. Agli Stati
membri non è consentito esigere che una quota minima del capitale o dei diritti
di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o
imprese di revisione contabile.". 4. Sono inseriti i seguenti
articoli 3 bis e 3 ter: "Articolo 3 bis Fornitura di servizi transfrontalieri da
parte di revisori legali In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della
presente direttiva, un revisore legale abilitato in uno Stato membro ha diritto
a effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro in forma
temporanea o occasionale. Si applicano gli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio*. Articolo 3 ter Riconoscimento delle imprese di revisione
contabile 1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, un'impresa
di revisione contabile abilitata in uno Stato membro ha diritto a effettuare
revisioni legali dei conti in un altro Stato membro in forma temporanea,
occasionale o permanente, a condizione che sia rispettato l'articolo 3,
paragrafo 4, lettera a). 2. Un'impresa di revisione contabile che
desidera effettuare revisioni legali dei conti in uno Stato membro diverso da
quello nel quale è abilitata effettua l'iscrizione all'albo presso l'autorità
competente dello Stato membro ospitante conformemente agli articoli 15 e 17. 3. L'autorità competente dello Stato membro
ospitante iscrive all'albo l'impresa di revisione contabile previa
presentazione di un certificato che attesti l'avvenuta iscrizione all'albo
presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. L'autorità
competente dello Stato membro ospitante può esigere che il certificato dell'autorità
competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre
mesi precedenti la sua presentazione. Essa informa l'autorità competente dello
Stato membro di origine della suddetta iscrizione all'albo. * GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22." 5. All'articolo 6, è aggiunto il
seguente comma: "Le autorità competenti di cui all'articolo 32
cooperano per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente
articolo. Esse cooperano con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati (AESFEM) e con le autorità competenti di cui all'articolo X del
regolamento [XXX], del [XXX], nella misura in cui tale convergenza sia rilevante
ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico." 6. L'articolo 8 è così
modificato: a) al paragrafo 1, il testo della lettera i)
è sostituito dal seguente: "i) principi di revisione
internazionali di cui all'articolo 26;"; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare l'elenco
delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al
paragrafo 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la
Commissione tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della
professione di revisore dei conti." 7. L'articolo 14 è sostituito
dal seguente: "Articolo 14 Abilitazione dei revisori legali di altri
Stati membri 1. Le autorità competenti di cui all'articolo
32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già
abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12
della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli
articoli 13 e 14 della suddetta direttiva. 2. Gli Stati membri offrono al richiedente
la possibilità di scegliere tra un tirocinio di adattamento quale definito all'articolo
3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/36/CE e una prova attitudinale
quale definita alla lettera (h) del medesimo articolo. Ai fini del presente
articolo, non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE. Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni
ed è soggetto a una valutazione. La prova attitudinale è effettuata in una delle
lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello
Stato membro in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle
leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in
cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti. 3. Le autorità competenti di cui all'articolo
32 cooperano per raggiungere una convergenza dei requisiti in materia di
tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Esse migliorano la trasparenza e
la prevedibilità dei requisiti. Esse cooperano con l'AESFEM e con le autorità
competenti di cui all'articolo [XXX] del regolamento [XXX], del [XXX], nella
misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini delle revisioni legali dei
conti di enti di interesse pubblico.". 8. All'articolo 15, paragrafo 1,
è aggiunto il seguente comma: "L'albo è organizzato dall'autorità
competente di cui all'articolo 32.". 9. All'articolo 17, paragrafo 1,
è aggiunta la seguente lettera j): "j) se applicabile, l'indicazione dell'avvenuta
registrazione o meno dell'impresa di revisione contabile ai sensi degli
articoli 3 bis e 3 ter.". 10. All'articolo 21, il paragrafo 2
è soppresso. 11. L'articolo 22 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri assicurano che il
revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione
legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa
di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun
modo coinvolti nel suo processo decisionale."; b) al paragrafo 2, il secondo comma è
soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis che specifichino: a) i rischi e le misure di cui al paragrafo
2 del presente articolo; b) le situazioni nelle quali la rilevanza dei
rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tale da compromettere l'indipendenza
del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile." 12. L'articolo 26 è sostituito dal
seguente: "Articolo 26 Principi di revisione 1. Gli Stati membri prescrivono che i
revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni
legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali, nella
misura in cui tali principi siano conformi ai requisiti fissati dalla presente
direttiva e dal regolamento XX/XX. Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti
nazionali di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali solo
se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla
portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri garantiscono che tali
procedure o requisiti di revisione siano conformi alle condizioni seguenti: a) contribuiscono a un livello elevato di
credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati
conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
[xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni
di taluni tipi di imprese; b) sono nell'interesse generale dell'Unione.
Gli Stati membri comunicano tali procedure e requisiti
di revisione alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, per
"principi di revisione internazionali" si intendono i principi di
revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards"
che rientrano nel Clarity Project definito dall'International Federation
of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano
rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. 3. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la
definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del
presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto di
eventuali modifiche apportate ai principi ISA dall'IFAC, del parere del Public
Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri
sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.". 13. All'articolo 28, il paragrafo 2
è soppresso. 14. L'articolo 29 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il testo della lettera a) è sostituito
dal seguente: "a) il sistema di controllo della qualità è diretto
dall'autorità competente di cui all'articolo 32 e organizzato in modo tale da
essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile."; ii) è aggiunta la seguente lettera k): "k) i controlli della qualità sono
appropriati e proporzionati alla portata e alle dimensioni dell'attività dell'impresa
di revisione contabile o del revisore legale che è oggetto del controllo."; iii) dopo la lettera k), è aggiunto il
seguente comma: "L'autorità competente di cui all'articolo 32
mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la
relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si
accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi
commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i
diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo."; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per chiarire
ulteriormente gli obblighi di cui alle lettere a), b) e da e) a j) del
paragrafo 1, primo comma.". 15. L'articolo 32 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri designano un'autorità competente
responsabile del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione
contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7."; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. L'autorità competente può consentire a
persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle
materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del
sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una
procedura di nomina indipendente e trasparente. Alle persone interne alla
professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del
sistema di controllo pubblico."; c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è
sostituita dal testo seguente: "L'autorità competente assume la responsabilità
finale per il controllo:"; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità competente ha diritto ad
avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese
di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di
risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini. Al fine di espletare le proprie funzioni ai sensi
della presente direttiva, l'autorità competente ha diritto di accedere a
qualsivoglia documento sotto qualsiasi forma detenuto da revisori legali o
imprese di revisione contabile, nonché di riceverne e conservarne una copia. Essa
ha altresì diritto a chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se
necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni."; e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'autorità competente è trasparente. La
trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali
e delle relazioni annuali sull'attività.". 16. È inserito il seguente
articolo 32 bis: "Articolo 32 bis Delega di compiti Gli Stati membri possono consentire all'autorità
competente di cui all'articolo 32 di delegare compiti ad altre autorità o
organismi designati dalla legge esclusivamente per quanto riguarda l'abilitazione
e l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione
contabile. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è
espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti
delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli
organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di
interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale
per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di
esecuzione adottate ai sensi della stessa. Gli Stati membri informano la Commissione e le
autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla
delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.". 17. L'articolo 36 è così
modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Il paragrafo 2 non osta a che le autorità
competenti si scambino informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono
coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, cui sono tenuti coloro che prestano
o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. L'obbligo
del segreto d'ufficio si applica altresì a coloro ai quali le autorità
competenti hanno delegato compiti in relazione agli scopi previsti nella
presente direttiva."; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per specificare le
procedure di scambio di informazioni e le modalità delle indagini
transfrontaliere di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.". 18. All'articolo 37, è aggiunto il
seguente paragrafo 3: "3. Qualsiasi clausola contrattuale stipulata
tra l'ente sottoposto a revisione contabile e una terza parte che limiti la
scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri del
suddetto ente ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di
revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione
di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile è da
ritenersi nulla e senza effetti.". 19. Il capo X è soppresso. 20. È inserito il seguente capo X bis,
contenente gli articoli 43 bis e 43 ter: "CAPO X
bis DISPOSIZIONI
SPECIALI RIGUARDANTI LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE Articolo 43 bis Revisione contabile semplificata per le medie
imprese Gli Stati membri garantiscono che l'applicazione dei
principi di revisione in sede di revisione legale del bilancio annuale o
consolidato delle medie imprese sia proporzionata alla portata e alla
complessità dell'attività di tali imprese. Nella conduzione dei controlli della qualità, le
autorità competenti tengono conto dell'applicazione proporzionata dei principi
di revisione. Gli Stati membri possono richiedere agli organismi
professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata
dei principi di revisione alle medie imprese. Articolo 43 ter Piccole imprese Qualora uno Stato membro imponga la revisione
legale dei bilanci annuali o consolidati delle piccole imprese, l'articolo 43 bis
si applica mutatis mutandis. Qualora uno Stato membro abbia stabilito norme che
consentono alle piccole imprese di optare per un esame limitato dei conti in
alternativa alla revisione legale dei conti, tale Stato membro non è obbligato
ad adattare i principi di revisione alla revisione legale di tali imprese. Ai fini del presente articolo, per "esame
limitato" si intende una procedura condotta da un revisore legale o da un'impresa
di revisione contabile per rilevare eventuali inesattezze nel bilancio di un
ente dovute a errore o frode e che fornisce un livello di sicurezza inferiore
rispetto alla revisione legale dei conti.". 21. L'articolo 45 è così
modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le autorità competenti di uno
Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17, iscrivono all'albo tutti i
revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentino una
relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di un'impresa
avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo
4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, tranne quando l'impresa abbia
emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti
condizioni: a) sono stati ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (*) prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario
è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra
valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione; b) sono stati ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE dopo il 31 dicembre 2010 e
il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di
titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000
EUR alla data dell'emissione. (*) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38."; b) il paragrafo 5 è così modificato: i) il testo alla lettera e) è sostituito
dal seguente: "e) pubblica sul suo sito internet una
relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo
X del regolamento [XXX], del [XXX], od ottempera a obblighi di informativa
equivalenti."; ii) è aggiunto il seguente comma: "Uno Stato membro può iscrivere all'albo un
revisore di un paese terzo soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi di
cui alle lettere a), d) ed e) del primo comma."; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di garantire condizioni uniformi
per l'applicazione del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, è
conferito alla Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui
in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione
sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 48,
paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al
paragrafo 5, lettera d), fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una
decisione. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali
di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni del bilancio
di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente
ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 e agli obblighi
definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti
i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza
a livello nazionale.". 22. All'articolo 46, il paragrafo 2
è sostituito dal seguente: "2. Al fine di garantire condizioni uniformi
per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, è conferito alla
Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa
riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati
conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Se
la Commissione ha riconosciuto l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, gli Stati membri possono decidere di basarsi, parzialmente o
interamente, su tale equivalenza e non applicare o modificare, parzialmente o
interamente, gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3. Gli Stati
membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente
articolo o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché
la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che
il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è
stato rispettato, essa può permettere ai revisori e agli enti di revisione
contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente
ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio
adeguato. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri
generali di equivalenza basati sui requisiti di cui agli articoli 29, 30 e 32,
che sono utilizzati al fine di valutare se i sistemi di controllo pubblico, di
controllo della qualità, di indagini e sanzioni di un paese terzo sono
equivalenti a quelli dell'Unione. In assenza di una decisione della Commissione
sul paese terzo interessato, gli Stati membri applicano tali criteri generali
in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.". 23. L'articolo 47 è così
modificato: a) al paragrafo 2, è inserita la seguente
lettera b bis): "b bis) la protezione degli interessi
commerciali dell'ente sottoposto a revisione, inclusi i diritti di proprietà
industriale e intellettuale, non sia compromessa;"; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Per agevolare la cooperazione, è
conferito alla Commissione il potere di decidere sull'adeguatezza di cui al
paragrafo 1, lettera c), del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali
atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui
all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conformarsi alla decisione della Commissione. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri
generali di adeguatezza in base ai quali la Commissione valuta se le autorità
competenti dei paesi terzi possano essere riconosciute come adeguate per
cooperare con le autorità competenti degli Stati membri relativamente allo
scambio di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali e
imprese di revisione contabile. I criteri generali di adeguatezza sono basati sugli
obblighi di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente
equivalenti allo scambio diretto di carte di lavoro o altri documenti detenuti
da revisori legali o imprese di revisione contabile."; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per specificare i
casi eccezionali di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di
agevolare la cooperazione tra le autorità competenti.". 24. All'articolo 48, i paragrafi 1
e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. La Commissione è assistita da un comitato
(di seguito il comitato). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011. (*) GU L55 del 28.2.2011, pag. 13."; 25. È inserito il seguente
articolo 48 bis: "Articolo 48 bis Esercizio della delega 1. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati fatte salve le condizioni fissate nel presente articolo.
2. È conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22,
paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo
36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo
47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di tempo
indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente
direttiva]. 3. La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo
22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo
36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo
47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, può essere revocata in ogni
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una
data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo
8, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo
29, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo
46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3 e dell'articolo 47, paragrafo 5,
entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". Articolo 2 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [xxx]. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola
di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Gli elevati importi di aiuto autorizzati a titolo dei
regimi si possono spiegare col fatto che alcuni Stati membri hanno adottato
regimi di garanzia globale che coprono la totalità del debito delle loro banche.
Gli Stati membri hanno fatto ricorso soprattutto a misure di garanzia.
L'importo approvato per le misure di ricapitalizzazione è pari a 546,08
miliardi di euro (4,5% del PIL), di cui nel 2009 gli Stati membri hanno
utilizzato circa 141,5 miliardi. Nel periodo compreso tra ottobre 2008 e
ottobre 2010, la Commissione ha autorizzato misure in risposta alla crisi
finanziaria in materia di aiuti di Stato in 22 Stati membri, ovvero tutti gli
Stati membri eccetto Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Malta e Romania. [2] Comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020
– Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",
COM(2010) 2020 definitivo, del 3.3.2010. [3] Proposta della Commissione di regolamento sulle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di enti di interesse
pubblico. COM(2011)X, del X.X.2011. [4] Commissione europea, Libro verde La politica in
materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi, COM (2010)561,
del 13.10.2010. Disponibile all'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf
[5] http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/conferenc_20110209_en.htm [6] http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2011/2037 [7] COM(2010)561
definitivo, GU C 248 del 25.8.2011, pag. 92 [8] Conformemente alla proposta della Commissione
concernente la rifusione della quarta direttiva 78/660/CEE sul diritto
societario e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, il diritto
dell'Unione non imporrà più la revisione dei conti delle società di piccole
dimensioni. [9] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. [10] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di taluni tipi di imprese, COM(2011)684 definitivo, 25.10.2011. [11] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [12] GU C , pag. . [13] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. [14] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –
Uno "Small Business Act" per l’Europa {sec(2008)2102}. [15] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni – Riesame dello "Small
Business Act" per l'Europa
COM(2011)78 definitivo. [16] Comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020
– Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",
COM(2010) 2020 definitivo. [17] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. [18] GU L 327 del 11.12.2010, pag. 1. [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.