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Document 52011PC0778

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

/* COM/2011/0778 definitivo - 2011/0389 (COD) */

52011PC0778

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati /* COM/2011/0778 definitivo - 2011/0389 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le misure adottate in Europa ed altrove nel mondo immediatamente dopo la crisi finanziaria erano incentrate prevalentemente sulla necessità urgente di stabilizzare il sistema finanziario. Mentre il ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating, autorità di vigilanza o banche centrali è stato messo in discussione e analizzato in profondità in varie occasioni, poca attenzione è stata dedicata al ruolo ricoperto, o che avrebbero dovuto ricoprire, i revisori contabili. Considerando le perdite ingenti sulle posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio che numerose banche hanno registrato dal 2007 al 2009, è difficile per molti cittadini e investitori comprendere come i revisori contabili abbiano potuto fornire ai loro clienti (soprattutto banche) relazioni di revisione favorevoli in quei periodi.

È necessario migliorare tutti i componenti del sistema finanziario alla luce di una crisi dove sono stati spesi 4 588,9 miliardi di euro di denaro dei contribuenti per sostenere le banche tra ottobre 2008 e ottobre 2009, aiuto pari al 39% del PIL dell'UE-27 nel 2009[1].

La solidità della revisione contabile è essenziale per ritrovare fiducia nei mercati. Contribuisce infatti alla protezione degli investitori fornendo informazioni facilmente accessibili, a costi ragionevoli e attendibili sul bilancio delle società. Inoltre, riduce potenzialmente il costo del capitale per le società sottoposte a revisione contabile garantendo maggiore trasparenza e affidabilità dei bilanci.

È altresì importante notare che la legge affida ai revisori contabili il compito di effettuare revisioni legali. Questo compito corrisponde a un ruolo sociale, quello di fornire un giudizio sul fatto se il bilancio di enti sottoposti a revisione contabile fornisca un quadro fedele; questi ultimi, a loro volta, godono di una responsabilità limitata e/o possono fornire servizi nel settore finanziario.

Le normative europee hanno parzialmente disciplinato la revisione legale dei conti dal 1984, anno in cui una direttiva (direttiva 1984/253/CEE) ha armonizzato le procedure per l'abilitazione dei revisori contabili. La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (in prosieguo la direttiva 2006/43/CE) è stata adottata nel 2006 e ha ampliato considerevolmente il campo di applicazione della precedente direttiva. L'elevato livello di concentrazione nel mercato delle revisioni contabili e le numerose procedure di abilitazione necessarie per fornire revisioni legali dei conti transfrontaliere impediscono alle imprese di revisione contabile di piccole e medie dimensioni di beneficiare del mercato interno. In linea con la Strategia Europa 2020[2] volta al miglioramento del contesto dell'attività, la proposta mira a migliorare il mercato interno delle revisioni legali dei conti in modo tale da consentire alle piccole e medie imprese di svilupparsi, nonché a promuovere l'ingresso di nuovi operatori.

L'attuale proposta della Commissione sulle modifiche alla direttiva sulla revisione legale dei conti coesiste con una proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico[3]. Le due proposte sono parte di una riforma normativa in corso che interessa diversi settori della finanza. Poiché la revisione contabile garantisce la veridicità del bilancio, resta tuttora uno degli elementi fondanti della stabilità finanziaria. Governo societario, contabilità e rating del credito sono ulteriori iniziative oggetto di studio e complementari alla presente proposta. Tali iniziative non sono doppioni e non sconfinano l'una nel campo di applicazione dell'altra.

La proposta contiene modifiche alle disposizioni in materia di abilitazione e iscrizione all'albo di revisori e imprese di revisione contabile, ai principi esistenti enunciati nella direttiva sulla revisione legale dei conti relativamente a deontologia professionale, segreto professionale, indipendenza e relazioni, nonché alle norme di vigilanza che continuano ad applicarsi alla revisione di enti che non sono di interesse pubblico (non EIP).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La Commissione ha svolto una consultazione dal 13 ottobre all'8 dicembre 2010[4].

Nel complesso, sono state ricevute quasi 700 risposte dalle diverse parti in causa. Tra di esse, si annoverano esercenti la professione, autorità di vigilanza, investitori, ricercatori, società, autorità governative, organizzazioni di categoria e persone fisiche.

Dalla consultazione sono emersi sia un desiderio che una resistenza al cambiamento; le parti in causa con una solida posizione sul mercato sono quelle che si oppongono maggiormente alle modifiche. Dall'altro lato, i professionisti di piccole e medie dimensioni e gli investitori sono del parere che la recente crisi finanziaria abbia evidenziato delle gravi lacune. Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf

Inoltre, una conferenza di alto livello sulla revisione dei conti tenuta dalla Commissione in data 10 febbraio 2011[5] ha consentito un ulteriore scambio di vedute.

Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato una relazione d'iniziativa su tale questione in risposta al Libro verde della Commissione nella quale esorta la stessa a garantire trasparenza e concorrenza nel mercato della revisione contabile[6]. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una relazione analoga in data 16 giugno 2011.[7]

Tali problematiche sono state altresì portate all'attenzione degli Stati membri durante la riunione del comitato per i servizi finanziari tenutasi in data 16 maggio 2011, nonché nella riunione del comitato di regolamentazione per la revisione contabile del 24 giugno 2011.

3.           VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

In linea con l'azione mirante a migliorare la regolamentazione, i servizi della Commissione hanno effettuato una valutazione dell'impatto delle diverse opzioni politiche. Tra le varie problematiche esaminate, alcune interessavano esclusivamente la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (EIP), altre riguardavano la revisione legale dei conti in generale. In conclusione, è stata posta in rilievo l'esigenza di norme maggiormente esaustive in materia di revisione di enti di interesse pubblico; a tal fine, è necessario uno strumento giuridico distinto. La direttiva sulla revisione legale dei conti conserverà la propria portata generale.

Relativamente alle questioni che rientrano nel suo ambito, sono state esaminate le seguenti problematiche:

– elevato livello di oneri amministrativi derivanti da regolamentazioni nazionali frammentate;

– conduzione di revisioni legali dei conti transfrontaliere soltanto se un revisore supera una prova attitudinale ed è abilitato e iscritto all'albo in ogni Stato membro;

– mancanza di norme comuni in seno alla UE su prassi di revisione, indipendenza e controllo interno di imprese di revisione contabile;

– principi di revisione che non prendono in esame le dimensioni delle società sottoposte a revisione, in particolare delle piccole e medie imprese;

– problemi connessi alla vigilanza degli enti che non sono di pubblico interesse.

Oltre ai costi supplementari per la conformità, una tale situazione provoca l'assenza di condizioni eque per le imprese di revisione contabile e i revisori legali che operano nell'Unione e non consente ai piccoli e medi professionisti (PMP) di disporre di un elevato potenziale economico.

In base alle conclusioni della valutazione dell'impatto, le opzioni più adatte per migliorare la situazione esistente sono:

– un riconoscimento transfrontaliero più agevole relativamente alla competenza dei revisori: principio del mutuo riconoscimento delle imprese di revisione contabile e dei revisori legali in seno all'Unione;

– semplificazione delle norme applicabili a prassi di revisione, indipendenza e controllo interno delle imprese di revisione contabile in seno all'Unione attraverso l'introduzione di principi di revisione internazionali volti a garantire l'applicazione di principi comuni in tutta l'Unione; laddove necessario, si accetteranno integrazioni nazionali;

– adeguamento dei principi di revisione alle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione esigendo che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di una revisione dei conti proporzionata e semplificata per le piccole e medie imprese.

Tali misure interessano tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti che non sono di interesse pubblico. Oltre a quanto sopra discusso, la valutazione dell'impatto ha esaminato ulteriori aree relative alla revisione legale dei conti dei soli enti di interesse pubblico.

Le varie opzioni politiche e le loro ripercussioni sulle parti interessate sono discusse in dettaglio nella valutazione dell'impatto disponibile al seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/index_en.htm.

4.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

4.1.      Base giuridica

La direttiva di modifica ha la medesima base giuridica della direttiva sulla revisione legale dei conti. La proposta si fonda sull'articolo 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che richiede l'adozione di una direttiva per le questioni relative allo stabilimento (ad es. quelle riguardanti le qualifiche professionali). La direttiva modificata è rilevante ai fini del SEE.

La nuova direttiva modificata coesisterà con un regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

4.2.      Principio di sussidiarietà e proporzionalità

In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del TUE, gli scopi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. In particolare, non è possibile conseguire una mobilità transfrontaliera più agevole dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile nel territorio dell'Unione senza un intervento a livello unionale. Pertanto, la proposta della Commissione rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto mira a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo di un mercato unico per i servizi di revisione legale dei conti, nonché gli ostacoli individuati nel corso della consultazione pubblica delle parti in causa. Inoltre, la direttiva modificata lascia agli Stati membri la discrezionalità di decidere quali modalità adottare per adeguare i principi di revisione alle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione; una tale misura dovrebbe condurre a migliori servizi di revisione contabile per le piccole e medie imprese interessate. Inoltre, la proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto tutte le soluzioni sono state elaborate nell'ottica dell'efficienza in termini di costi. La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti.

4.3.      Illustrazione dettagliata della proposta

Le principali modifiche alla direttiva sulla revisione legale dei conti sono:

1) Articolazione tra la direttiva sulla revisione legale dei conti e uno strumento giuridico supplementare sui requisiti specifici per la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (articolo 1)

La Commissione propone che la direttiva sulla revisione legale dei conti modificata coesista con il regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti di interesse pubblico. Pertanto, è necessaria una chiara articolazione tra i due testi giuridici. Le attuali disposizioni della direttiva sulla revisione legale dei conti che disciplinano esclusivamente l'esecuzione della revisione legale del bilancio annuale e consolidato degli enti di interesse pubblico saranno integrate e, laddove appropriato, modificate nella proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alle revisioni legali del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti di interesse pubblico. Di conseguenza, gli articoli da 39 a 44 e l'articolo 22, paragrafo 2, dovranno essere soppressi.

Inoltre, l'articolo 1 disciplina l'applicabilità della direttiva modificata alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Gli articoli da 3 a 20, relativi all'accesso al mercato dei revisori dei conti, si applicano ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile indipendentemente dal tipo di ente sottoposto a revisione. Tuttavia, per la restante parte degli articoli della direttiva, la situazione è diversa: l'articolo 22 sull'indipendenza e l'obiettività, l'articolo 25 sui corrispettivi per la revisione, l'articolo 27 e l'articolo 28 sulle relazioni di revisione, nonché gli articoli da 29 a 31 sul controllo della qualità, le indagini e le sanzioni, non si applicheranno alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Per tali questioni, il regolamento contemplerà norme maggiormente dettagliate. Gli articoli da 32 a 36 sulla vigilanza si applicheranno esclusivamente alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico per quanto riguarda la conformità agli articoli da 3 a 20. Infine, alle revisioni degli enti di interesse pubblico si applicheranno altri articoli completati dal regolamento sui requisiti specifici (articoli 21, 23, 24, 26, 37 e 38).

2) Modifica alla definizione di "revisione legale dei conti" in modo che tenga conto della nuova direttiva sulla contabilità (articolo 2)

La Commissione propone inoltre una modifica alla definizione di "revisione legale dei conti". In primo luogo, la revisione legale dei conti continuerà a coprire i casi in cui diversi testi giuridici dell'Unione impongono alle imprese l'obbligo di sottoporre a revisione contabile i loro bilanci, a seconda della loro forma giuridica o attività. Al fine di garantire l'unicità della revisione contabile, la definizione di "revisione legale dei conti" dovrà coprire altresì le situazioni in cui gli Stati membri decidono di imporre tale obbligo alle imprese di piccole dimensioni[8]. Infine, qualora un'impresa di piccole dimensioni decida volontariamente di sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile, anche tale revisione dovrà essere considerata una revisione legale dei conti.

3) Modifica alle norme in materia di proprietà (articolo 3 e articolo 22, paragrafo 2)

La liberalizzazione delle norme in materia di proprietà delle imprese di revisione contabile è un'ulteriore modifica alla direttiva sulla revisione legale dei conti. Al momento, la direttiva sulla revisione legale dei conti richiede che la maggioranza dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da professionisti abilitati. Nella modifica proposta, tale requisito non viene ulteriormente previsto ed è fatto divieto agli Stati membri di stabilire che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile. Tuttavia, il nuovo articolo 3, paragrafo 4 conserva l'obbligo esistente secondo cui la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'impresa di revisione contabile siano imprese di revisione contabile o revisori legali.

Una proprietà più ampia consentirà alle imprese di revisione contabile di accedere in modo più agevole al capitale incrementando, in tal modo, il numero di fornitori di servizi di revisione e promuovendo, al contempo, nuovi ingressi nel mercato, inclusi quelli effettuati attraverso una maggiore raccolta di capitali nei mercati pubblici.

4) Passaporto per le imprese di revisione contabile (articolo 3 ter, articoli 15 e 17)

La proposta di direttiva modificata consentirà alle imprese di revisione contabile di effettuare revisioni legali dei conti in Stati membri diversi dallo Stato membro nel quale sono state abilitate, a condizione che il responsabile della revisione sia abilitato come revisore dei conti nello Stato membro interessato. Di conseguenza, si otterranno procedure di abilitazione più snelle e meno numerose ed emergeranno, al contempo, imprese di revisione contabile dal carattere paneuropeo. Il riconoscimento automatico delle imprese non causerà una riduzione della qualità della vigilanza, in quanto alle autorità di vigilanza sarà ancora richiesto di verificare l'attività di revisione condotta nel loro Stato membro.

Tuttavia, una volta ottenuta l'abilitazione nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospitante potrebbe esigere una qualche forma di iscrizione all'albo anche per le imprese di revisione contabile di altri Stati membri. Tale iscrizione all'albo verrà effettuata conformemente agli articoli 15 e 17, che disciplinano altresì l'iscrizione all'albo di tutte le imprese locali di revisione contabile.

5) Passaporto per i revisori legali (articolo 3 bis) e condizioni meno rigide per l'abilitazione di un revisore legale in un altro Stato membro (articolo 14)

Le modifiche proposte in materia di abilitazione dei revisori legali da parte di altri Stati membri sono allineate alle disposizioni della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva sulle qualifiche professionali)[9].

L'articolo 3 bis consentirà ai revisori legali di fornire servizi di revisione legale transfrontalieri in forma temporanea o occasionale. Continueranno ad applicarsi le condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della direttiva sulle qualifiche professionali, in particolare l'obbligo di comunicare l'intenzione di fornire i servizi in questione all'autorità competente.

L'articolo 14 modificato contempla la possibilità per uno Stato membro di offrire al revisore legale abilitato in un altro Stato membro, qualora quest'ultimo desideri costituire una stabile organizzazione nello Stato membro ospitante, la scelta tra un tirocinio di adattamento e una prova attitudinale.

Relativamente ai requisiti applicabili alla prova attitudinale, non vi sono sostanziali modifiche rispetto alla precedente stesura dell'articolo 14. Obiettivo della prova è valutare la conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per la revisione legale dei conti.

Nel corso del tirocinio di adattamento, che dovrà essere offerto al richiedente in alternativa alla prova attitudinale, al revisore legale sarà consentito effettuare revisioni legali dei conti in uno Stato membro diverso da quello in cui è abilitato sotto la supervisione di un revisore dei conti locale. Il tirocinio di adattamento presenta una durata di tre anni.

Relativamente alla vigilanza dei revisori legali da parte degli altri Stati membri, l'autorità pubblica responsabile dello status giuridico del revisore legale e della valutazione della formazione acquisita nel corso del tirocinio di adattamento è l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in quanto si ritiene che detta autorità sia la più indicata a svolgere tale compito.

6) Obblighi di cooperazione per le autorità competenti relativamente agli obblighi di formazione e alla prova attitudinale (articolo 6 e articolo 14)

Al fine di garantire una maggiore convergenza dei titoli e diplomi dei revisori a livello dell'Unione, le autorità nazionali competenti preposte al controllo pubblico dei revisori legali devono cooperare. La cooperazione a livello dell'Unione è altresì necessaria per armonizzare i requisiti relativi alla prova attitudinale rivolta ai revisori legali in modo da renderla più prevedibile e trasparente.

7) Principi di revisione e relazioni di revisione (articolo 26)

Al fine di incrementare la qualità delle revisioni legali dei conti effettuate all'interno dell'Unione, la proposta richiede agli Stati membri di garantire che i revisori legali e le imprese di revisione contabile conducano revisioni conformemente ai principi di revisione internazionali.

Poiché la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico contiene disposizioni esaustive in merito alla relazione di revisione, l'articolo 28, paragrafo 2, è soppresso.

8) Nuove norme relative alle autorità competenti (articoli 32 e 32 bis)

Attualmente, la direttiva sulla revisione legale dei conti richiede agli Stati membri di organizzare un sistema di controllo pubblico per i revisori legali e le imprese di revisione contabile. In pratica, questo consente alle organizzazioni professionali di essere responsabili, tra le altre cose, dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile, nonché del controllo esterno della qualità, delle indagini e delle misure disciplinari agli stessi applicabili. Ai sensi della nuova modifica, l'autorità competente preposta al controllo pubblico sarà l'autorità pubblica, alla quale competeranno altresì le responsabilità in materia di abilitazione di cui agli articoli 3 e 32, iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 e controllo della qualità di cui all'articolo 29.

Al fine di garantire che le autorità pubbliche preposte al controllo dei revisori espletino le rispettive funzioni in modo indipendente ed efficace, dovranno essere conferiti loro poteri adeguati e dovranno disporre di risorse sufficienti per condurre indagini e accedere ai documenti pertinenti detenuti da revisori legali e imprese di revisione contabile di cui all'articolo 32, paragrafo 5. Sebbene non dovrà essere ulteriormente consentito a un'organizzazione professionale di espletare le funzioni di cui all'articolo 32, l'autorità competente preposta al controllo pubblico potrà delegare ad altre autorità o organismi determinate funzioni di abilitazione e iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile di cui all'articolo 32 bis. Tale delega deve essere soggetta a diverse condizioni e l'organismo che si assume la responsabilità ultima è l'autorità competente come previsto all'articolo 32, paragrafo 1. Gli Stati membri sono tenuti a scambiarsi informazioni sulle deleghe concesse.

9) Divieto alla sottoscrizione di clausole contrattuali volte a influenzare la designazione di revisori legali o imprese di revisione contabile (articolo 37, paragrafo 3)

Relativamente alla designazione di revisori legali e imprese di revisione contabile, l'articolo 37 vieta le clausole in base alle quali una terza parte suggerisce, raccomanda o richiede che l'ente sottoposto a revisione designi un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile.

10) Norme speciali per la revisione legale dei conti di piccole e medie imprese (articoli 43 bis e 43 ter)

Sulla base della recente proposta della Commissione, il diritto dell'Unione non esigerà ulteriormente che le imprese di piccole dimensioni sottopongano il proprio bilancio a revisione[10], sebbene alcuni Stati membri possano ancora prevedere tale obbligo. Tuttavia, l'obbligo continuerà ad applicarsi alle imprese di medie dimensioni.

Quando le imprese di medie dimensioni sono sottoposte a revisione ai sensi del diritto dell'Unione, la direttiva modificata richiede agli Stati membri di garantire che le modalità di applicazione dei principi di revisione siano adeguate alle dimensioni e alla portata di dette imprese. Inoltre, anche le imprese di piccole dimensioni che si sottopongono a revisione contabile, sia essa obbligatoria ai sensi della legislazione nazionale o volontaria, dovranno beneficiare dell'applicazione proporzionata di tali principi. Un tale adeguamento alle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione comporterà un miglioramento dei servizi di revisione offerti alle piccole e medie imprese interessate ed eventualmente un contenimento dei costi. La misura proposta non definisce in dettaglio il grado di proporzionalità per l'applicazione dei principi; agli Stati membri sono conferiti poteri discrezionali a seguito dell'applicazione del principio di sussidiarietà.

È importante sottolineare che, qualora una piccola o media impresa sia anche un ente di interesse pubblico, si applicheranno le disposizioni contenute nel progetto di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione contabile di enti di interesse pubblico.

11) Norme speciali in materia di poteri delegati e competenze di esecuzione in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona (articoli 48 bis; 48 ter; 48 quater)

Gli articoli 8, paragrafo 3, 22, paragrafo 4, 29, paragrafo 2, 36, paragrafo 7, 45, paragrafo 6, 46, paragrafo 2, 47, paragrafo 3, e 47 paragrafo 5, (atti delegati e di esecuzione) allineano le procedure del comitato agli articoli 290 e 291 del TFUE che definiscono il nuovo quadro per le competenze di esecuzione della Commissione. Relativamente ai poteri conferiti alla Commissione di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, tali poteri sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[11].

L'allineamento viene effettuato caso per caso al fine di consentire un riesame dei poteri conferiti dai legislatori alla Commissione. Le competenze di esecuzione della Commissione sono in tal modo riesaminate per consentire di specificare e aggiornare determinati elementi della direttiva, nonché per permettere alla Commissione di adottare misure volte ad agevolare la cooperazione su diversi settori disciplinati dalla direttiva stessa tra il revisore e le autorità competenti degli Stati membri da un lato, e le autorità competenti degli Stati membri e quelle di paesi terzi dall'altro.

I nuovi articoli 48 bis, 48 ter e 48 quater specificano le modalità attraverso le quali la Commissione esercita i poteri delegati, i casi nei quali la delega può essere revocata dai legislatori e le circostanze nelle quali il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a un atto delegato.

5.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione non presenta un'incidenza diretta o indiretta sul bilancio dell'Unione europea.

2011/0389 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai Parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, definisce le condizioni per l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei soggetti che effettuano le revisioni legali dei conti, le norme in materia di indipendenza, obiettività e deontologia professionale che si applicano agli stessi, nonché il quadro per il controllo pubblico al quale tali soggetti sono sottoposti. Tuttavia, è necessario armonizzare ulteriormente tali norme a livello dell'Unione per consentire una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi che si applicano a tali soggetti e incrementare la loro indipendenza e obiettività nello svolgimento dei loro compiti. Inoltre, ai fini di una maggiore protezione degli investitori, è importante rafforzare il controllo pubblico cui revisori legali e imprese di revisione contabile sono sottoposti incrementando l'indipendenza delle autorità dell'Unione preposte al controllo pubblico e conferendo loro poteri adeguati.

(2) Vista l'elevata rilevanza pubblica degli enti di interesse pubblico, determinata dalla portata e dalle dimensioni delle rispettive attività o dalla natura delle stesse, la credibilità dei bilanci presentati da tali enti e sottoposti a revisione contabile necessita di essere rafforzata. Pertanto, nel regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX], sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sono state ulteriormente sviluppate le disposizioni che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE. Di conseguenza, occorre sopprimere le disposizioni speciali che disciplinano le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico definite nella direttiva 2006/43/CE in modo che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico siano disciplinate dal regolamento (UE) n. [XXX], del [XXX].

(3) Per consentire alle imprese di revisione contabile di svilupparsi, è opportuno che gli Stati membri consentano loro di avere accesso a capitale esterno. Pertanto, gli Stati membri non dovranno ulteriormente esigere che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile, a condizione che la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione siano imprese di revisione contabile abilitate in ogni Stato membro o revisori legali dalle comprovate capacità professionali.

(4) A norma del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. È necessario consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di sviluppare nell'Unione le proprie attività relative alla fornitura di servizi di revisione legale, concedendo loro la possibilità di prestare tali servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati abilitati. La possibilità di consentire ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di effettuare revisioni legali dei conti con il titolo professionale del paese di origine in uno Stato membro ospitante risponde in particolare alle esigenze dei gruppi di imprese che, a motivo del flusso crescente delle attività commerciali derivante dal mercato interno, presentano i rispettivi bilanci in diversi Stati membri e debbono sottoporre gli stessi a una revisione contabile ai sensi del diritto dell'Unione. La rimozione delle barriere allo sviluppo dei servizi di revisione legale tra gli Stati membri contribuirà all'integrazione del mercato delle revisioni contabili all'interno dell'Unione.

(5) La revisione legale dei conti richiede la conoscenza adeguata di materie quali il diritto societario, il diritto tributario e il diritto civile, materie che potrebbero variare da uno Stato membro all'altro. Pertanto, al fine di garantire la qualità dei servizi di revisione legale dei conti prestati all'interno del suo territorio, è necessario che uno Stato membro sia in grado di imporre misure compensatrici qualora un revisore legale abilitato in un altro Stato membro desideri ricevere l'abilitazione e costituire, in tal modo, una stabile organizzazione anche nel territorio del suddetto Stato membro ospitante. Tali misure dovranno tenere conto dell'esperienza professionale del revisore legale. Non dovranno gravare in modo sproporzionato sul revisore legale interessato né impedire o rendere meno interessante la possibilità di prestare servizi di revisione legale dei conti. Al revisore legale interessato dovrà essere consentito di scegliere tra una prova attitudinale e un tirocinio di adattamento ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[13]. Al termine del tirocinio di adattamento, il revisore legale dovrà essere in grado di accedere alla professione all'interno di uno Stato membro ospitante, previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro.

(6) Al fine di incrementare l'indipendenza di revisori legali e imprese di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione nella conduzione delle revisioni legali, qualsivoglia soggetto o ente che detiene diritti in un'impresa di revisione dovrà essere indipendente dall'ente sottoposto a revisione e non dovrà essere coinvolto nel processo decisionale del suddetto.

(7) È importante garantire revisioni legali dei conti di elevata qualità all'interno dell'Unione. Occorre pertanto che tutte le revisioni legali dei conti siano condotte conformemente ai principi di revisione internazionali che rientrano nel Clarity Project adottato dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre procedure od obblighi nazionali di revisione supplementari solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei bilanci annuali o consolidati, nel senso che detti obblighi non rientrano nei principi di revisione internazionali adottati, e solo nel caso gli stessi conferiscano maggiore credibilità e qualità ai bilanci annuali e consolidati e siano nell'interesse generale dell'Unione. Occorre che la Commissione prosegua ad essere coinvolta nel monitoraggio del contenuto e del processo di adozione dei principi di revisione internazionali fissati dall'IFAC.

(8) Per incrementare la credibilità e la trasparenza dei controlli della qualità svolti all'interno dell'Unione, i sistemi di controllo della qualità adottati negli Stati membri dovranno essere disciplinati dalle autorità competenti designate dagli stessi, per garantire il controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. I controlli della qualità sono volti a scongiurare o fronteggiare potenziali carenze relative alle modalità di conduzione delle revisioni legali dei conti. Per garantire che i controlli della qualità conseguano il loro obiettivo, nella conduzione degli stessi è necessario che le autorità competenti tengano conto della portata e delle dimensioni dell'attività dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.

(9) Il controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile include l'abilitazione e l'iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile, l'adozione di principi di deontologia professionale e controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, la formazione continua e i sistemi di controllo della qualità, di indagini e sanzioni applicabili ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile. Per incrementare la trasparenza della vigilanza dei revisori e per consentire una maggiore responsabilità, ogni Stato membro dovrebbe designare una singola autorità preposta al controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. L'indipendenza di tali autorità di controllo pubblico dalla professione di revisore dei conti è un presupposto fondamentale per garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile. Pertanto, le autorità preposte al controllo pubblico dovrebbero essere dirette da persone esterne alla professione di revisore e gli Stati membri dovrebbero definire procedure indipendenti e trasparenti per la selezione delle suddette persone.

(10) Per garantire che le autorità di controllo pubblico siano in grado di svolgere i relativi compiti in modo efficace, dovrebbero essere conferiti loro poteri adeguati. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia conferito alle autorità preposte al controllo pubblico il potere di avviare e condurre indagini, e che esse abbiano accesso a qualsivoglia documento detenuto da revisori legali o imprese di revisione contabile rilevante per lo svolgimento dei loro compiti. Inoltre, le autorità di controllo pubblico dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti.

(11) È necessario che le autorità di controllo pubblico degli Stati membri si scambino informazioni per porre in essere una vigilanza adeguata di revisori legali e imprese di revisione contabile che svolgono attività transfrontaliere o fanno parte di reti. Per tutelare la riservatezza delle informazioni che potrebbero essere scambiate, è opportuno che gli Stati membri sottopongano all'obbligo del segreto professionale non solo i dipendenti delle autorità di controllo pubblico ma anche tutte le persone alle quali dette autorità hanno delegato dei compiti. L'autorità competente dovrebbe avere la possibilità di delegare compiti ad altre autorità o organismi concernenti esclusivamente l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali. Tale delega dovrebbe essere soggetta a diverse condizioni e l'autorità competente si assume la responsabilità finale della stessa.

(12) Lo "Small Business Act"[14] adottato a giugno 2008 e rivisto a febbraio 2011[15] riconosce il ruolo centrale delle piccole e medie imprese nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali. La Strategia Europa 2020[16] adottata a marzo 2010 mira anch'essa a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie imprese, riducendo fra l'altro i costi delle transazioni commerciali nell'Unione. Ai sensi dell'articolo 34 della direttiva [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [XXX], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, le imprese di piccole dimensioni non sono tenute a sottoporre a revisione il proprio bilancio.

(13) Gli oneri a carico delle piccole e medie imprese in seno all'Unione per la revisione contabile del loro bilancio dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile senza tuttavia compromettere la protezione degli investitori. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di principi di revisione ai sensi dei quali la revisione legale del bilancio delle suddette imprese sia condotta in modo proporzionato alla loro portata.

(14) Alcuni Stati membri hanno sostituito la revisione legale dei conti delle imprese di piccole dimensioni con un esame limitato del loro bilancio. È opportuno consentire agli Stati membri di conservare questa prassi invece di applicare in modo proporzionato i principi di revisione alle imprese di piccole dimensioni.

(15) Al fine di preservare i diritti delle parti interessate quando le autorità competenti degli Stati membri cooperano con le autorità competenti di paesi terzi relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti rilevanti per la valutazione della qualità della revisione condotta, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità competenti e sulla base dei quali viene effettuato qualsiasi scambio dei suddetti documenti comprendano sufficienti garanzie volte a tutelare il segreto commerciale e gli interessi commerciali, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale degli enti sottoposti a revisione.

(16) Il limite di 50 000 EUR di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE è stato allineato con l'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari che modifica la direttiva 2001/34/CE[17]. L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[18] ha aumentato i limiti definiti nella direttiva 2003/71/CE a 100 000 EUR. Per tale motivo, è necessario effettuare i relativi adeguamenti al limite di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(17) Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea con le disposizioni appropriate in conformità degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(18) L'allineamento delle procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione da parte della Commissione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tenere conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti e agevolare la vigilanza di revisori legali e imprese di revisione contabile, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, il ricorso agli atti delegati è necessario per specificare i requisiti per l'abilitazione delle persone fisiche a esercitare la professione di revisori legali e i principi di indipendenza e obiettività ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile devono conformarsi, nonché per modificare la definizione di principi di revisione internazionali. Relativamente alla vigilanza dei revisori, il ricorso agli atti delegati è necessario per elaborare le procedure volte allo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati Membri, le modalità ai sensi delle quali vengono condotte le indagini transfrontaliere e le modalità di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle di paesi terzi. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19) Per garantire condizioni uniformi in materia di applicazione delle dichiarazioni sull'equivalenza dei regimi di controllo dei revisori in paesi terzi o l'adeguatezza delle autorità competenti di paesi terzi, nella misura in cui interessino singoli paesi terzi o singole autorità competenti di paesi terzi, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione. Le suddette competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19].

(20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente rafforzare la protezione degli investitori nel bilancio pubblicato dalle imprese incrementando ulteriormente la qualità delle revisioni legali dei conti condotte all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2006/43/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1.           L'articolo 1 è così modificato:

a)      Sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli articoli 22, 25 e da 27 a 30 della presente direttiva non si applicano alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati di enti di interesse pubblico salvo quando previsto nel regolamento (UE) n. [xxx].

Gli articoli da 32 a 36 della presente direttiva si applicano agli enti di interesse pubblico nella misura in cui siano rilevanti per il controllo della conformità alle norme in materia di abilitazione e iscrizione all'albo di revisori legali e imprese di revisione contabile definite agli articoli da 3 a 20.".

2.           L'articolo 2 è così modificato:

a)      Il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) "revisione legale dei conti": la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia:

a)       prescritta dal diritto dell'Unione;

b)      prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;

c)       condotta volontariamente dalle piccole imprese;";

b)      Il punto 10) è sostituito dal seguente:

"10) "autorità competenti": le autorità designate dalla legge che sono responsabili per la regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle "autorità competenti", si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;";

c)      il punto 11) è soppresso;

d)      il punto 13) è sostituito dal seguente:

"13) "enti di interesse pubblico":

a)       gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;

b)      gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*);

c)       le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**);

d)      gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che costituiscono istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(***), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, di tale direttiva;

e)       gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(****), salvo quando si applica l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE;

f)       le imprese di investimento quali definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

g)       i fondi di investimento alternativi (FIA) UE quali definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(*****);

h)       gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(******);

i)        gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro che sono depositari centrali di titoli;

j)       le controparti centrali quali definite nell'articolo 2, punto 1, del regolamento X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio(*******)[si veda la proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010)484];

(*) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(**) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(***) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(****) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(*****) GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

(*****) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32;

(*******) GU L ….";

e)      sono aggiunti i seguenti punti da 17) a 20):

"17) "medie imprese": le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva XX/XX [la direttiva che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario];

18) "piccole imprese": le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva XX/XX [la direttiva che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario];

19) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono abilitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

20) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato dal proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione ai sensi dell'articolo 14, o uno Stato membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione contabile abilitato dal proprio Stato membro di origine effettua revisioni legali dei conti in forma temporanea o occasionale, o uno Stato membro nel quale un'impresa di revisione contabile abilitata dal proprio Stato membro di origine aspira ad ottenere il riconoscimento di tale abilitazione ai sensi dell'articolo 3 ter.".

3.           L'articolo 3 è così modificato:

a)      il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente di cui all'articolo 32 responsabile per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile.";

ii) il secondo comma è soppresso;

b)      il paragrafo 4 è così modificato:

i) al primo comma, la lettera b) è soppressa;

ii) al primo comma, il testo della lettera (c) è sostituito dal seguente:

"c) una maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui alla presente lettera.";

iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri non possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle lettere di cui sopra. Agli Stati membri non è consentito esigere che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un'impresa di revisione contabile sia detenuta da revisori legali o imprese di revisione contabile.".

4.           Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

"Articolo 3 bis

Fornitura di servizi transfrontalieri da parte di revisori legali

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, un revisore legale abilitato in uno Stato membro ha diritto a effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro in forma temporanea o occasionale. Si applicano gli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Articolo 3 ter

Riconoscimento delle imprese di revisione contabile

1.       In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, un'impresa di revisione contabile abilitata in uno Stato membro ha diritto a effettuare revisioni legali dei conti in un altro Stato membro in forma temporanea, occasionale o permanente, a condizione che sia rispettato l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

2.       Un'impresa di revisione contabile che desidera effettuare revisioni legali dei conti in uno Stato membro diverso da quello nel quale è abilitata effettua l'iscrizione all'albo presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante conformemente agli articoli 15 e 17.

3.       L'autorità competente dello Stato membro ospitante iscrive all'albo l'impresa di revisione contabile previa presentazione di un certificato che attesti l'avvenuta iscrizione all'albo presso l'autorità competente dello Stato membro di origine. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che il certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di origine della suddetta iscrizione all'albo.

* GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22."

5.           All'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:

"Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano per raggiungere una convergenza dei requisiti definiti nel presente articolo. Esse cooperano con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e con le autorità competenti di cui all'articolo X del regolamento [XXX], del [XXX], nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico."

6.           L'articolo 8 è così modificato:

a)      al paragrafo 1, il testo della lettera i) è sostituito dal seguente:

"i)      principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26;";

b)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto degli sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti."

7.           L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri

1.       Le autorità competenti di cui all'articolo 32 stabiliscono le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure rispettano gli articoli 11 e 12 della direttiva 2005/36/CE e non vanno al di là degli obblighi enunciati negli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva.

2.       Gli Stati membri offrono al richiedente la possibilità di scegliere tra un tirocinio di adattamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2005/36/CE e una prova attitudinale quale definita alla lettera (h) del medesimo articolo. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni ed è soggetto a una valutazione.

La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

3.       Le autorità competenti di cui all'articolo 32 cooperano per raggiungere una convergenza dei requisiti in materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale. Esse migliorano la trasparenza e la prevedibilità dei requisiti. Esse cooperano con l'AESFEM e con le autorità competenti di cui all'articolo [XXX] del regolamento [XXX], del [XXX], nella misura in cui tale convergenza sia rilevante ai fini delle revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico.".

8.           All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"L'albo è organizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 32.".

9.           All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera j):

"j) se applicabile, l'indicazione dell'avvenuta registrazione o meno dell'impresa di revisione contabile ai sensi degli articoli 3 bis e 3 ter.".

10.         All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

11.         L'articolo 22 è così modificato:

a)      il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti di un ente e qualsiasi titolare di diritti di voto nell'impresa di revisione contabile siano indipendenti dall'ente stesso e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.";

b)      al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)      il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis che specifichino:

a)       i rischi e le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

b)      le situazioni nelle quali la rilevanza dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tale da compromettere l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile."

12.         L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Principi di revisione

1.       Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di revisione internazionali, nella misura in cui tali principi siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva e dal regolamento XX/XX.

Gli Stati membri possono imporre procedure o requisiti nazionali di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali solo se essi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata della revisione legale dei conti. Gli Stati membri garantiscono che tali procedure o requisiti di revisione siano conformi alle condizioni seguenti:

a)      contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei conti annuali o dei conti consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva [xxxx], relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese;

b)      sono nell'interesse generale dell'Unione.

Gli Stati membri comunicano tali procedure e requisiti di revisione alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri.

2.       Ai fini del paragrafo 1, per "principi di revisione internazionali" si intendono i principi di revisione internazionali (ISA) e i relativi "Statements" e "Standards" che rientrano nel Clarity Project definito dall'International Federation of Accountants (IFAC) nel 2009, nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale dei conti.

3.       È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per modificare la definizione di principi di revisione internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione tiene conto di eventuali modifiche apportate ai principi ISA dall'IFAC, del parere del Public Interest Oversight Board in merito a tali modifiche, nonché degli altri sviluppi della revisione contabile e della professione di revisore dei conti.".

13.         All'articolo 28, il paragrafo 2 è soppresso.

14.         L'articolo 29 è così modificato:

a)      il paragrafo 1 è così modificato:

i)        il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) il sistema di controllo della qualità è diretto dall'autorità competente di cui all'articolo 32 e organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile.";

ii)       è aggiunta la seguente lettera k):

"k) i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alle dimensioni dell'attività dell'impresa di revisione contabile o del revisore legale che è oggetto del controllo.";

iii)      dopo la lettera k), è aggiunto il seguente comma:

"L'autorità competente di cui all'articolo 32 mette a disposizione delle parti interessate, su richiesta di queste ultime, la relazione di cui alla lettera g) del primo comma. L'autorità competente si accerta che la relazione pubblicata non metta a repentaglio gli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione oggetto del controllo, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale di quest'ultimo.";

b)      il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per chiarire ulteriormente gli obblighi di cui alle lettere a), b) e da e) a j) del paragrafo 1, primo comma.".

15.         L'articolo 32 è così modificato:

a)      il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile del controllo pubblico di revisori legali e imprese di revisione contabile sulla base dei principi di cui ai paragrafi da 2 a 7.";

b)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorità competente può consentire a persone esterne alla professione di revisore che abbiano buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico, a condizione che siano selezionati secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Alle persone interne alla professione di revisore non è consentito di partecipare alla direzione del sistema di controllo pubblico.";

c)      al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"L'autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo:";

d)      il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità competente ha diritto ad avviare e svolgere, se necessario, indagini sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile e adottare le misure appropriate. Essa dispone di risorse sufficienti per avviare e svolgere tali indagini.

Al fine di espletare le proprie funzioni ai sensi della presente direttiva, l'autorità competente ha diritto di accedere a qualsivoglia documento sotto qualsiasi forma detenuto da revisori legali o imprese di revisione contabile, nonché di riceverne e conservarne una copia. Essa ha altresì diritto a chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni.";

e)      il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'autorità competente è trasparente. La trasparenza richiesta include la pubblicazione dei programmi di lavoro annuali e delle relazioni annuali sull'attività.".

16.         È inserito il seguente articolo 32 bis:

"Articolo 32 bis

Delega di compiti

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di cui all'articolo 32 di delegare compiti ad altre autorità o organismi designati dalla legge esclusivamente per quanto riguarda l'abilitazione e l'iscrizione all'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Qualsiasi compito svolto da altre autorità o organismi è espressamente delegato dall'autorità competente. La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare eventuali conflitti di interessi. L'autorità competente delegante si assume la responsabilità finale per il controllo della conformità alla presente direttiva e alle misure di esecuzione adottate ai sensi della stessa.

Gli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.".

17.         L'articolo 36 è così modificato:

a)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti si scambino informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, cui sono tenuti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. L'obbligo del segreto d'ufficio si applica altresì a coloro ai quali le autorità competenti hanno delegato compiti in relazione agli scopi previsti nella presente direttiva.";

b)      il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per specificare le procedure di scambio di informazioni e le modalità delle indagini transfrontaliere di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.".

18.         All'articolo 37, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Qualsiasi clausola contrattuale stipulata tra l'ente sottoposto a revisione contabile e una terza parte che limiti la scelta da parte dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri del suddetto ente ai sensi del paragrafo 1 a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda la designazione di un determinato revisore legale o impresa di revisione contabile è da ritenersi nulla e senza effetti.".

19.         Il capo X è soppresso.

20.         È inserito il seguente capo X bis, contenente gli articoli 43 bis e 43 ter:

"CAPO X bis

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Articolo 43 bis

Revisione contabile semplificata per le medie imprese

Gli Stati membri garantiscono che l'applicazione dei principi di revisione in sede di revisione legale del bilancio annuale o consolidato delle medie imprese sia proporzionata alla portata e alla complessità dell'attività di tali imprese.

Nella conduzione dei controlli della qualità, le autorità competenti tengono conto dell'applicazione proporzionata dei principi di revisione.

Gli Stati membri possono richiedere agli organismi professionali di fornire orientamenti in merito all'applicazione proporzionata dei principi di revisione alle medie imprese.

Articolo 43 ter

Piccole imprese

Qualora uno Stato membro imponga la revisione legale dei bilanci annuali o consolidati delle piccole imprese, l'articolo 43 bis si applica mutatis mutandis.

Qualora uno Stato membro abbia stabilito norme che consentono alle piccole imprese di optare per un esame limitato dei conti in alternativa alla revisione legale dei conti, tale Stato membro non è obbligato ad adattare i principi di revisione alla revisione legale di tali imprese.

Ai fini del presente articolo, per "esame limitato" si intende una procedura condotta da un revisore legale o da un'impresa di revisione contabile per rilevare eventuali inesattezze nel bilancio di un ente dovute a errore o frode e che fornisce un livello di sicurezza inferiore rispetto alla revisione legale dei conti.".

21.         L'articolo 45 è così modificato:

a)      il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.        Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17, iscrivono all'albo tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che presentino una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE, tranne quando l'impresa abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:

a)       sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;

b)      sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.

(*)     GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.";

b)      il paragrafo 5 è così modificato:

i)        il testo alla lettera e) è sostituito dal seguente:

"e) pubblica sul suo sito internet una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo X del regolamento [XXX], del [XXX], od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.";

ii)       è aggiunto il seguente comma:

"Uno Stato membro può iscrivere all'albo un revisore di un paese terzo soltanto se quest'ultimo ottempera agli obblighi di cui alle lettere a), d) ed e) del primo comma.";

d)      il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d), fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni del bilancio di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26 e agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.".

22.         All'articolo 46, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, è conferito alla Commissione il potere di decidere in merito all'equivalenza, cui in esso si fa riferimento, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Se la Commissione ha riconosciuto l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di basarsi, parzialmente o interamente, su tale equivalenza e non applicare o modificare, parzialmente o interamente, gli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni condotte da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere ai revisori e agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di equivalenza basati sui requisiti di cui agli articoli 29, 30 e 32, che sono utilizzati al fine di valutare se i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni di un paese terzo sono equivalenti a quelli dell'Unione. In assenza di una decisione della Commissione sul paese terzo interessato, gli Stati membri applicano tali criteri generali in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.".

23.         L'articolo 47 è così modificato:

a)      al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera b bis):

"b bis) la protezione degli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, non sia compromessa;";

b)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per agevolare la cooperazione, è conferito alla Commissione il potere di decidere sull'adeguatezza di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di adeguatezza in base ai quali la Commissione valuta se le autorità competenti dei paesi terzi possano essere riconosciute come adeguate per cooperare con le autorità competenti degli Stati membri relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali e imprese di revisione contabile. I criteri generali di adeguatezza sono basati sugli obblighi di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti allo scambio diretto di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile.";

c)      il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis per specificare i casi eccezionali di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità competenti.".

24.         All'articolo 48, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito il comitato). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011.

(*) GU L55 del 28.2.2011, pag. 13.";

25.         È inserito il seguente articolo 48 bis:

"Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1.       È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati fatte salve le condizioni fissate nel presente articolo.

2.       È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.       La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 36, paragrafo 7, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3 e all'articolo 47, paragrafo 5, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.       Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.       L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 7, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3 e dell'articolo 47, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Attuazione

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [xxx]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Gli elevati importi di aiuto autorizzati a titolo dei regimi si possono spiegare col fatto che alcuni Stati membri hanno adottato regimi di garanzia globale che coprono la totalità del debito delle loro banche. Gli Stati membri hanno fatto ricorso soprattutto a misure di garanzia. L'importo approvato per le misure di ricapitalizzazione è pari a 546,08 miliardi di euro (4,5% del PIL), di cui nel 2009 gli Stati membri hanno utilizzato circa 141,5 miliardi. Nel periodo compreso tra ottobre 2008 e ottobre 2010, la Commissione ha autorizzato misure in risposta alla crisi finanziaria in materia di aiuti di Stato in 22 Stati membri, ovvero tutti gli Stati membri eccetto Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Malta e Romania.

[2]               Comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo, del 3.3.2010.

[3]               Proposta della Commissione di regolamento sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di enti di interesse pubblico. COM(2011)X, del X.X.2011.

[4]               Commissione europea, Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi, COM (2010)561, del 13.10.2010. Disponibile all'indirizzo internet:

                http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf

[5]               http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/conferenc_20110209_en.htm

[6]               http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2011/2037

[7]               COM(2010)561 definitivo, GU C 248 del 25.8.2011, pag. 92

[8]               Conformemente alla proposta della Commissione concernente la rifusione della quarta direttiva 78/660/CEE sul diritto societario e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, il diritto dell'Unione non imporrà più la revisione dei conti delle società di piccole dimensioni.

[9]               GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[10]             Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, COM(2011)684 definitivo, 25.10.2011.

[11]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[12]               GU C , pag. .

[13]               GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[14]               Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Uno "Small Business Act" per l’Europa {sec(2008)2102}.

[15]               Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa COM(2011)78 definitivo.

[16]               Comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo.

[17]               GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

[18]               GU L 327 del 11.12.2010, pag. 1.

[19]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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