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Document 52011PC0625
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
/* COM/2011/0625 definitivo - 2011/0280 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune /* COM/2011/0625 definitivo - 2011/0280 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA La proposta della Commissione relativa al
Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro
finanziario pluriennale)[1] delinea il quadro di
bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC).
Sulla base di tale proposta la Commissione presenta un pacchetto di regolamenti
recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020, insieme ad
una valutazione di impatto degli scenari alternativi per l'evoluzione di tale
politica. Le presenti proposte di riforma si basano
sulla comunicazione "La PAC verso il 2020"[2] nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche
suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone
rurali e conseguire gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una
produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile
delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo
equilibrato del territorio. Gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione
godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito
interistituzionale[3] che dalla consultazione
delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto. Un tratto comune scaturito durante questo
processo è la necessità di promuovere l'efficienza delle risorse per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e delle zone
rurali dell'UE in linea con la strategia Europa 2020, mantenendo la struttura
della PAC ancorata a due pilastri che fanno uso di strumenti complementari per
perseguire gli stessi obiettivi. Il primo pilastro comprende i pagamenti
diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al
reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari
turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale,
nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare
programmi pluriennali all'interno di un quadro comune[4]. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC
è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo
nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti
ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica
integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione.
Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza
di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro
interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle
sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato. In passato le riforme, che rispondevano
principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle
emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse
dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior
parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e
richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui
redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi
maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento
dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere
mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore
gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura
forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la
sicurezza alimentare globale. Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e
le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete
ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità,
contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata
principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario
concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e
pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi
ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i
prezzi di mercato non tengono affatto conto. Sarà anche fondamentale sfruttare
al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una
crescita inclusiva e a una maggiore coesione. Questa riforma accelera il processo volto a
inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente
di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'Unione
europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e
svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente. D'ora
in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che
garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente
attraverso la ritenzione del carbonio nel suolo e il mantenimento degli habitat
erbosi presenti nel pascolo permanente, la protezione delle acque e degli
habitat attraverso l'istituzione di aree di interesse ecologico e il
miglioramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la
diversificazione delle colture. Ne risulterà rafforzata la capacità dei terreni
e degli ecosistemi naturali di contribuire al conseguimento dei principali
obiettivi unionali in fatto di biodiversità e di adattamento ai cambiamenti
climatici. La condizionalità rimarrà alla base dei pagamenti diretti e sarà
ancor più incentrata sulla protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di
carbonio, ma sarà anche resa più agile attraverso la riduzione degli oneri
amministrativi. La Commissione ha intenzione di introdurre nell'ambito della
condizionalità anche il rispetto delle direttive quadro sulle acque quando
tutti gli Stati membri le avranno recepite appieno, in particolare stabilendo
obblighi chiari per gli agricoltori. Anche nell'ambito dello sviluppo rurale la
gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima diventano
obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e il
potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano
le risorse in modo efficiente nonché di un'agricoltura a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima. La politica di sviluppo rurale consentirà di
contribuire in modo significativo alla completa attuazione delle direttive
Natura 2000 e delle direttive quadro sulle acque e alla realizzazione
della strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2020. La PAC del futuro non si limiterà quindi ad
essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale,
dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica
per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio
in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente
comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti
climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la
necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario
pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della
PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini
nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di
risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. I
pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione,
mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure
obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza
progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei
pagamenti concessi ai grandi beneficiari. Lo sviluppo rurale dovrebbe essere
inserito in un quadro strategico comune insieme agli altri fondi dell'UE a
gestione concorrente, nell'ambito di un approccio maggiormente orientato ai
risultati e subordinato al rispetto di condizioni stabilite ex ante e rese
più chiare. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento
della PAC dovrà essere rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del
quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte
alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione. Su questa base, i seguenti regolamenti recano
gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020:
–
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento
"pagamenti diretti"), –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
(regolamento "OCM unica"), –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento "sviluppo
rurale"), –
proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune (regolamento orizzontale), –
proposta di regolamento del Consiglio recante
misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013, –
proposta di regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori. Il regolamento sullo sviluppo rurale si basa
sulla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011,
recante norme comuni per tutti i fondi che operano all'interno di un quadro
strategico comune[5]. Seguirà un regolamento
sul programma a favore degli indigenti, il cui finanziamento rientra ora in un'altra
rubrica del QFP. Sono inoltre in preparazione nuove norme sulla
pubblicazione di informazioni sui beneficiari, tenendo conto delle obiezioni
sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per cercare il modo più
consono di conciliare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati
personali col principio della trasparenza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Sulla scorta della valutazione dell'attuale
quadro politico e dell'analisi delle sfide e delle esigenze future, la
valutazione di impatto esamina e mette a confronto l'impatto di tre scenari
alternativi. Questo è il frutto di un lungo processo iniziato nell'aprile del 2010
e guidato da un gruppo interservizi che ha condotto un'approfondita analisi
quantitativa e qualitativa, comprensiva di uno scenario di riferimento sotto
forma di proiezioni a medio termine relative ai mercati agricoli e al reddito
fino al 2020 e recante una modellazione dell'impatto dei diversi scenari sull'economia
del settore. I tre scenari sviluppati nella valutazione d'impatto
sono: 1) uno scenario di aggiustamento che mantiene invariato l'attuale
quadro politico affrontandone le lacune più evidenti, come la ripartizione
degli aiuti diretti; 2) uno scenario di integrazione, che comporta
importanti cambiamenti strategici sotto forma di un rafforzamento dei pagamenti
diretti, resi più mirati e più "verdi", di un maggiore orientamento
strategico della politica di sviluppo rurale, più strettamente coordinata con
le altre politiche dell'UE, e sotto forma di un ampliamento della base
giuridica che permette di estendere la portata della cooperazione tra i
produttori; 3) uno scenario di riorientamento, nel quale la politica viene
focalizzata esclusivamente sull'ambiente e che prevede la progressiva
eliminazione dei pagamenti diretti. Quest'ultimo scenario poggia sull'ipotesi
che la capacità produttiva può essere mantenuta senza bisogno di sostegno e che
le esigenze socioeconomiche delle zone rurali possono essere soddisfatte
attraverso altre politiche. Nel contesto della crisi economica e della
pressione cui sono sottoposte le finanze pubbliche – problemi a cui l'Unione
ha dato una risposta con la strategia Europa 2020 e la proposta di quadro
finanziario pluriennale – i tre scenari sopra descritti si
differenziano per il peso che attribuiscono a ciascuno dei tre obiettivi
strategici della futura PAC, la quale mira ad un'agricoltura più competitiva e
sostenibile condotta in zone rurali vivaci. Per un maggiore coordinamento con
la strategia Europa 2020, soprattutto in termini di efficienza delle risorse,
sarà sempre più importante migliorare la produttività dell'agricoltura
attraverso la ricerca, il trasferimento di conoscenze e la promozione della
cooperazione e dell'innovazione (anche attraverso un partenariato europeo per l'innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura). Anche se la
politica agricola dell'Unione è uscita ormai da un contesto distorsivo degli
scambi, ci si aspetta che il settore subirà pressioni supplementari connesse a
un'ulteriore liberalizzazione, in particolare nell'ambito dell'agenda di Doha o
degli accordi di libero scambio con i paesi del Mercosur. I tre scenari sopra descritti sono stati
elaborati tenendo conto delle preferenze scaturite dalla consultazione condotta
nell'ambito della valutazione d'impatto. Le parti interessate erano state
invitate a trasmettere contributi tra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011
e quindi è stato organizzato un comitato consultivo il 12 gennaio 2011.
Passiamo a riepilogare i punti principali emersi[6]: –
si constata un ampio consenso tra le parti
interessate sulla necessità di una PAC forte, basata su una struttura a due pilastri
per affrontare le sfide della sicurezza alimentare, di una gestione sostenibile
delle risorse naturali e dello sviluppo territoriale, –
la maggior parte dei partecipanti sostiene che la
PAC debba contribuire a stabilizzare i mercati e i prezzi, –
le opinioni delle parti interessate divergono sull'orientamento
del sostegno (in particolare sulla ridistribuzione degli aiuti diretti e sul
livellamento dei pagamenti), –
c'è accordo sul ruolo decisivo di entrambi i
pilastri nel rafforzare l'azione per il clima e migliorare le prestazioni
ambientali a vantaggio dell'intera società dell'Unione. Mentre molti
agricoltori ritengono che questo già avvenga oggi, il pubblico più ampio è del
parere che i pagamenti del primo pilastro possano essere usati con maggiore efficacia, –
gli autori delle risposte desiderano che lo
sviluppo e la crescita futuri coinvolgano tutte le zone dell'Unione, comprese
le zone svantaggiate, –
molte risposte sottolineano l'interconnessione
della PAC con altre politiche come l'ambiente, la salute, la politica
commerciale e lo sviluppo, –
i possibili modi indicati per allineare la PAC alla
strategia Europa 2020 sono l'innovazione, lo sviluppo di imprese competitive e
la prestazione di servizi pubblici ai cittadini dell'Unione. La valutazione d'impatto ha quindi messo a
confronto i tre scenari alternativi. Lo scenario di riorientamento permetterebbe di
accelerare l'adeguamento strutturale del settore agricolo trasferendo la
produzione verso le zone più efficienti sotto il profilo dei costi e verso i settori
più redditizi. Aumentando notevolmente i finanziamenti a favore dell'ambiente,
aumenterebbero però anche i rischi per il settore data la limitatezza del
margine di intervento sul mercato. Inoltre i costi sociali e ambientali
sarebbero ingenti, perché le zone meno competitive subirebbero, oltre a
notevoli perdite di reddito, anche gli effetti del degrado ambientale perché
verrebbe a mancare l'effetto leva dei pagamenti diretti abbinati ai requisiti
di condizionalità. All'altro estremo, lo scenario di
aggiustamento permetterebbe più degli altri di proseguire la politica attuale
con miglioramenti limitati, ma concreti, sia sul piano della competitività dell'agricoltura
che delle prestazioni ambientali. Restano tuttavia seri dubbi sull'idoneità di
questo scenario ad affrontare le future sfide decisive del clima e dell'ambiente,
che sono anche alla base della sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura. Lo scenario d'integrazione apre nuove
possibilità per pagamenti diretti più mirati e più verdi. L'analisi dimostra
che l'inverdimento è possibile a costi ragionevoli per gli agricoltori, anche
se non è possibile evitare un minimo di oneri amministrativi. Analogamente è
possibile dare nuovo slancio allo sviluppo rurale, a condizione che le regioni
e gli Stati membri usino efficacemente le nuove possibilità e che il quadro
strategico comune con gli altri fondi dell'UE non elimini le sinergie col primo
pilastro e non indebolisca i punti forti che caratterizzano lo sviluppo rurale.
Se si raggiunge il giusto equilibrio, questo sarebbe lo scenario più idoneo per
raggiungere la sostenibilità dell'agricoltura e delle zone rurali a lungo
termine. Su questa base la valutazione d'impatto
conclude che lo scenario d'integrazione è il più equilibrato e permette di allineare
progressivamente la PAC agli obiettivi strategici dell'UE; tale equilibrio si
raggiunge anche con l'attuazione dei vari elementi contenuti nelle proposte
legislative. Sarà essenziale anche sviluppare un quadro di valutazione per
misurare le prestazioni della PAC, fissando un insieme comune di indicatori
legati agli obiettivi. Anche la semplificazione è stata un elemento
fondamentale che ha ispirato l'intero processo: occorre rafforzarla in vari
modi, ad esempio razionalizzando la condizionalità e gli strumenti di mercato
oppure rielaborando il regime per i piccoli agricoltori. Inoltre, l'inverdimento
dei pagamenti diretti va concepito in modo da minimizzare gli oneri
amministrativi, come i costi dei controlli. 3. ELEMENTI GIURIDICI
DELLA PROPOSTA Si propone di mantenere l'attuale struttura
della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione
generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti
alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione
pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti
mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale
a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un
maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura
attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base, ma con un'estensione
della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le
disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale. La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà. La PAC è veramente una politica comune: è un settore a
competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri che viene gestito a livello
unionale allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e
differenziata in tutto il territorio dell'Unione, affrontando aspetti
importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e
rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Data l'importanza delle sfide
future in termini di sicurezza alimentare, ambiente ed equilibrio del
territorio, la PAC rimane una politica di importanza strategica in grado di
dare la risposta più efficace alle sfide politiche e di garantire l'uso più
efficiente delle risorse di bilancio. Si propone inoltre di mantenere l'attuale
struttura degli strumenti ripartita tra due pilastri, che offre una maggiore
flessibilità agli Stati membri per ritagliarsi le soluzioni meglio rispondenti
alle specificità locali e per cofinanziare il secondo pilastro. Il nuovo
partenariato europeo per l'innovazione e lo strumentario per la gestione dei
rischi rientrano anch'essi nel secondo pilastro. Nello stesso tempo la politica
sarà maggiormente allineata alla strategia Europa 2020 (insieme ad un quadro
comune con gli altri fondi dell'Unione) e subirà una serie di miglioramenti e
di semplificazioni. Infine, l'analisi della valutazione d'impatto dimostra
chiaramente quali sarebbero i costi dell'inazione, in termini di ripercussioni
economiche, ambientali e sociali negative. Il regolamento sui pagamenti diretti
stabilisce norme comuni sul regime di pagamento di base e sui pagamenti
connessi. Prendendo le mosse dalla riforma del 2003 e dalla valutazione dello
stato di salute del 2008, che hanno disaccoppiato i pagamenti diretti dalla
produzione e ne hanno subordinato la concessione al rispetto dei requisiti di
condizionalità, questo regolamento cerca di orientare maggiormente il sostegno
verso determinati interventi, zone o tipi di beneficiari e di spianare la
strada a una convergenza del livello del sostegno tra i diversi Stati membri e
al loro interno. Il regolamento contiene anche una parte dedicata al sostegno
accoppiato. Un unico regime valido in tutta l'Unione
europea, denominato "regime di pagamento di base", sostituisce dal 2014
il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie. Il
nuovo regime si baserà sui diritti all'aiuto, assegnati a livello nazionale o
regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti
nel primo anno di applicazione. Viene così generalizzato l'uso, finora
facoltativo, del modello regionale, il che permette anche di includere
efficacemente nel sistema tutti i terreni agricoli. Le disposizioni relative
alla gestione dei diritti e alla riserva nazionale ricalcano in gran parte
quelle già in vigore. Per realizzare una distribuzione più equa del
sostegno è opportuno far convergere il valore dei diritti a livello nazionale o
regionale verso un valore uniforme: tale obiettivo sarà conseguito gradualmente
per evitare forti perturbazioni. Un elemento importante è costituito dal
miglioramento delle prestazioni ambientali generali della PAC con l'inverdimento
dei pagamenti diretti, attraverso pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
che tutti gli agricoltori saranno chiamati a seguire: tali pratiche vanno oltre
la condizionalità e rappresentano a loro volta la base per le misure previste
dal secondo pilastro. Grazie alla definizione del termine
"agricoltore in attività", gli aiuti possono essere più mirati e
quindi riservati agli agricoltori effettivamente impegnati in attività
agricole, il che conferisce legittimità al sostegno. Sono inoltre previsti la
riduzione progressiva e il livellamento del sostegno per i beneficiari di
grandi dimensioni, tenendo conto dei posti di lavoro. Sono inoltre previsti i pagamenti seguenti: –
un pagamento (30% del massimale nazionale annuo)
per gli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:
diversificazione delle colture, mantenimento di pascoli permanenti e aree di
interesse ecologico. L'agricoltura biologica usufruisce automaticamente di
questo pagamento, mentre gli agricoltori operanti nelle zone Natura 2000
dovranno rispettare gli obblighi specifici, purché coerenti con la legislazione
Natura 2000, –
un pagamento facoltativo (fino al 5% del massimale
nazionale annuo) per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali
specifici (delimitazione identica a quella prevista ai fini dello sviluppo
rurale). Questo pagamento riconosce l'esigenza di un sostegno al reddito
finalizzato a mantenere la presenza degli agricoltori in zone soggette a
vincoli naturali specifici e integra l'attuale sostegno nell'ambito dello
sviluppo rurale, –
un pagamento (fino al 2% del massimale nazionale
annuo) per i giovani agricoltori in fase di avviamento, che può essere
integrato dall'aiuto all'insediamento nell'ambito dello sviluppo rurale. Parallelamente, il regolamento istituisce un
regime semplificato per i piccoli agricoltori (fino al 10% del massimale
nazionale annuo), che possono così ricevere un pagamento forfettario in
sostituzione di tutti i pagamenti diretti, con una semplificazione
amministrativa connessa all'alleggerimento degli obblighi di tali agricoltori
in fatto di inverdimento, condizionalità e controlli. È stato previsto un regime di sostegno
accoppiato facoltativo per determinati tipi di agricoltura o determinati
sistemi agricoli che si trovano in difficoltà e rivestono particolare
importanza per ragioni economiche e/o sociali; il sostegno è fornito nella
misura necessaria a mantenere i livelli di produzione attuali (fino al 5% del
massimale nazionale annuo con la possibilità di superare tale percentuale in
particolari casi). Il regolamento mantiene inoltre la possibilità
dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Bulgaria e la Romania e
prevede un pagamento specifico per il cotone. Sul fronte della semplificazione, il nuovo
sistema dei pagamenti diretti si baserà su un solo tipo di diritti all'aiuto e
snellirà le norme relative ai trasferimenti, il che ne renderà più semplice la
gestione; l'armonizzazione e l'accorpamento delle disposizioni relative ai
pagamenti accoppiati rende più agile il quadro normativo, mentre il regime per
i piccoli agricoltori, con le sue procedure e disposizioni semplificate,
ridurrà gli oneri burocratici per i piccoli agricoltori accrescendone la
competitività. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Secondo la proposta di QFP, una parte
consistente del bilancio dell'Unione continua ad essere destinata all'agricoltura,
che rappresenta una politica comune di importanza strategica. Per questo si
propone che nel periodo 2014-2020 la PAC si concentri sulle sue attività
precipue, attraverso l'allocazione di 317,2 miliardi di euro al primo
pilastro e di 101,2 miliardi di euro al secondo pilastro (a prezzi
correnti). Il finanziamento del primo e del secondo
pilastro è completato da un finanziamento supplementare di 17,1 miliardi
di euro così composto: 5,1 miliardi per la ricerca e l'innovazione, 2,5 miliardi
per la sicurezza alimentare e 2,8 miliardi per la distribuzione di derrate
alimentari agli indigenti, previsti in altre rubriche del QFP, più 3,9 miliardi
accantonati in una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e fino a 2,8 miliardi
nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non facente parte del
QFP, il che porta il bilancio totale della PAC a 435,6 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020. Per quanto riguarda la ripartizione del
sostegno tra gli Stati membri, si propone che per tutti gli Stati membri in cui
i pagamenti diretti sono inferiori al 90% della media dell'UE sia ripianato un
terzo di tale differenza. I massimali nazionali indicati nel regolamento sui
pagamenti diretti sono calcolati su questa base. La ripartizione del sostegno allo sviluppo
rurale si basa su criteri oggettivi legati agli obiettivi strategici tenendo
conto della ripartizione attuale. Le regioni meno sviluppate, come pure certe
misure quali il trasferimento di conoscenze, le associazioni di produttori, la
cooperazione e LEADER, continueranno come oggi a beneficiare di tassi di
cofinanziamento più elevati. Gli storni da un pilastro all'altro sono resi
più flessibili (fino al 5% dei pagamenti diretti): dal primo al secondo
pilastro per consentire agli Stati membri di rafforzare la politica di sviluppo
rurale e dal secondo al primo pilastro per gli Stati membri il cui livello dei
pagamenti diretti rimane inferiore al 90% della media dell'UE. I dati particolareggiati sull'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC figurano nella scheda
finanziaria che accompagna le proposte. 2011/0280 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, visto l'atto di adesione del 1979, in
particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso
allo stesso, vista la proposta della Commissione europea[7], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[8], visto il parere del Comitato delle regioni[9], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione,
delle risorse naturali e del territorio"[11] espone le future
sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC)
dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe
essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare
tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007
e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003[12]. Vista la
portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009
e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma
dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni. (2)
Il nuovo regolamento deve contenere tutti gli
elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli
agricoltori e stabilire i criteri e le condizioni, inestricabilmente collegati
a tali elementi essenziali, di accesso a tali pagamenti. (3)
Occorre chiarire che il regolamento (UE)
n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[13]
[regolamento orizzontale sulla PAC] e le disposizioni adottate a norma del
medesimo si applicano alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi
di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme
contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 sono ora previste dal
regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], in
particolare quelle volte a garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti
dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di
controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di
inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di
gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il
monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti nonché le disposizioni
relative al recupero dei pagamenti indebiti. (4)
È opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di
integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente
regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo
lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla
trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (5)
Per garantire condizioni uniformi di attuazione del
presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni
tra gli agricoltori è opportuno conferire alla Commissione competenze di
esecuzione in merito agli aspetti seguenti: la fissazione del massimale
nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme
relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di
misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non
attivati; l'adozione degli obblighi in merito alla comunicazione del
trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i
quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale annuo del
pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la
fissazione del massimale annuo del pagamento per le zone soggette a vincoli
naturali; la fissazione del massimale annuo del pagamento per i giovani
agricoltori; la fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato
facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione
delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di
norme sulla procedura di rilascio ai produttori dell'autorizzazione per i
terreni e le varietà, e le relative comunicazioni, ai fini del pagamento
specifico per il cotone; la fissazione di norme per il calcolo della riduzione
da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione
delle norme riguardanti gli obblighi generali di comunicazione. Tali competenze
devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce
le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte
degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite
alla Commissione[14]. (6)
Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in
casi debitamente giustificati connessi a misure eccezionali di gestione, intese
a risolvere problemi urgenti e imprevisti che insorgano in uno o più Stati
membri, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente
applicabili. (7)
Gli obiettivi del presente regolamento possono
essere conseguiti in modo più efficiente a livello unionale attraverso la
garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su
priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni
con gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e
delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione
allargata. Il presente regolamento è perciò conforme al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione
europea. Poiché la sua portata si limita a quanto necessario per il
conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al
principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4,
dello stesso trattato. (8)
Per tenere conto della nuova legislazione sui
regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di
modificare l'elenco dei regimi di sostegno contemplati dal presente
regolamento. (9)
Per tenere conto di nuovi elementi specifici e
garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del
trattato, al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al
sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale
gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici
mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla
coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa
ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola
nello stato idoneo alla produzione e i criteri per determinare la predominanza
dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente. (10)
Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari
è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai
sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito
alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare
agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria. (11)
Al fine di garantire che gli importi destinati al
finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], è
opportuno mantenere un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso
di un dato anno civile. L'aggiustamento dei pagamenti diretti deve essere
applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 5 000 EUR nell'anno
civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore
degli agricoltori della Bulgaria e della Romania nell'ambito dell'applicazione
del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi
in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria
si applichi in detti Stati membri solo a decorrere dal 1º gennaio 2016. (12)
Per tenere conto dell'evoluzione degli importi
massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, comprese le
modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adotteranno in
relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro, è opportuno conferire
alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290
del trattato, allo scopo di rivedere i massimali nazionali e i massimali netti
stabiliti nel presente regolamento. (13)
Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei
vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il
sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era
affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel
caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di
gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno,
gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche
e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla
vitalità della zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di
ottenere pagamenti diretti. (14)
Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti
alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri
non eroghino pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o se la
superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto è
inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle economie agricole
degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura
significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è
opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che
riflettano la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura
agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori
del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se
applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli
Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia
minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo.
Nell'eventualità che siano concessi pagamenti ad agricoltori con aziende
cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro
sarebbe inefficace: è quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo
minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra
gli agricoltori della Bulgaria e della Romania i cui pagamenti diretti sono
soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima deve essere basata
sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione
progressiva. (15)
La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra
gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità
sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi
dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori
dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché
l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre,
dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari,
funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la
ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per
i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è
ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere
conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati
nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti.
Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di
diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere
efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri
volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso
operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei
pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri
in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano
un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. […]
del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[15]
[regolamento sviluppo rurale]. (16)
Per agevolare l'attuazione del livellamento, in
particolare per quanto riguarda le procedure di concessione dei pagamenti
diretti agli agricoltori e i corrispondenti trasferimenti di risorse allo
sviluppo rurale, occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro
al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito
all'applicazione del livellamento. Per tenere conto delle caratteristiche
specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del
regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni
ultraperiferiche dell'Unione[16] e del regolamento (CE)
n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar
Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003[17]
nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a livellamento,
nel massimale netto degli Stati membri interessati non devono essere inclusi i
suddetti pagamenti diretti. (17)
È opportuno precisare che le disposizioni del
presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a
comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione
delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni
in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o
prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare
indebite distorsioni della concorrenza. (18)
Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile
che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi
sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere
la possibilità di una revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento
dell'economia o della situazione di bilancio, il che significa che i
beneficiari non possono contare sul fatto che le condizioni di concessione
degli aiuti restino immutate. (19)
Gli agricoltori degli Stati membri che hanno
aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 o successivamente a tale data
hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione
progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il
meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel 2014
e nel 2015. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere
pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno mantenere per la Bulgaria
e la Romania la possibilità di concedere tali pagamenti fino al termine dell'introduzione
progressiva. (20)
Per garantire una migliore distribuzione del
sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno
applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento
(CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base
sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[18]
e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico
regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno
preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto
ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure
ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori
nel primo anno di attuazione del regime. (21)
A causa dell'integrazione consecutiva di vari
settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento
concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le
notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate
dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto
essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame
con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio
dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti,
pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e
nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro
devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di
pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della
differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza
deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che
beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti
i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione
devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di
convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di
transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per
gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico,
in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere
parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto
nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito
sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021
si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti
durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione
europea. (22)
L'esperienza maturata con l'applicazione del regime
di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue
componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al
fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali
limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a
disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione
di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di
esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso
dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere
semplificate. (23)
Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari
e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione
del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al
fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori
al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata,
di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della
forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le
norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di
valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti,
comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il
valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in
base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire
il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e
disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa
avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla
fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti
dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario
dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri
per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione
dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011. (24)
Per garantire la corretta gestione dei
diritti all'aiuto è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare
atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire
norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto. (25)
Per quanto riguarda la canapa, è opportuno
mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali
tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe l'organizzazione
comune del mercato della canapa. I pagamenti devono continuare pertanto a
essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che
offrono determinate garanzie in relazione al contenuto di sostanza
stupefacente. Per tutelare la salute pubblica è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del
trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di
pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che
definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la
verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo. (26)
Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il
miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente
obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione.
A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali
nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento
annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a
conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche
devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali
e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura,
come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati
permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere
obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o
in parte in zone "Natura 2000", contemplate dalla direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[19]
e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[20],
purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive.
Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91[21] devono beneficiare della
componente di "inverdimento" senza essere sottoposti a ulteriori
obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di
agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di "inverdimento"
deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del
regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. (27)
Per garantire che gli obblighi connessi alla misura
di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non
discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, è opportuno
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo
290 del trattato, al fine di stabilire la definizione di "coltura" e
di adottare norme in merito all'applicazione della misura. (28)
Per garantire che la superficie investita a prato
permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del
trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura. (29)
Per garantire che la misura riguardante le aree di
interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto
delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per
quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di "aree di interesse
ecologico" di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di
altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in
considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura. (30)
Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura
nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri devono avere
la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti
diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al
pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone. Tale
pagamento non deve sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di
sviluppo rurale e non deve essere concesso agli agricoltori che operano in zone
designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)[22], ma non designate a
norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] del Parlamento
europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[23]
[regolamento sviluppo rurale]. (31)
La creazione e lo sviluppo di nuove attività
economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una
sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei
pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta
di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale, ed
è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che
iniziano l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani
agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase
successiva all'avviamento. Gli Stati membri devono avere la facoltà di
utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per
concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base,
ai giovani agricoltori. Tale pagamento deve essere concesso per un periodo
massimo di cinque anni, in quanto deve limitarsi alla fase iniziale del ciclo
di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. (32)
Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari
ed evitare che siano discriminati tra loro, è opportuno conferire alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del
trattato, al fine di definire le condizioni alle quali le persone giuridiche
possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori,
in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età a una o più
persone fisiche che fanno parte di una persona giuridica. (33)
È opportuno autorizzare gli Stati membri a
utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il
sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente
definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono
essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la
concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che
devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di
agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per
ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati
membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno,
oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno
degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi
debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari
esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è
opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale
nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura
necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in
tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione
degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto
speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del
regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per
l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del
sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale
nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno
conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione
del regolamento (UE) n. 182/2011. (34)
Per garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi
dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti
analoghi di sostegno, è opportuno conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di
stabilire norme in merito alle condizioni di concessione del sostegno
accoppiato facoltativo e norme atte a garantire la coerenza di tale sostegno
con altre misure dell'Unione nonché sul cumulo del sostegno. (35)
Per quanto riguarda il sostegno al settore del
cotone, il regolamento (CE) n. 73/2009 ha ritenuto necessario continuare a
mantenere, per una parte dell'aiuto, il legame con la coltivazione del cotone
attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi
contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni
produttrici di cotone, tenendo conto di tutti i fattori che influenzano tale
scelta. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del
protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979. (36)
Per permettere l'efficace applicazione del
pagamento specifico per il cotone, è opportuno conferire alla Commissione il
potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al
fine di stabilire le norme e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le
norme in merito alle condizioni per la concessione di tale pagamento specifico,
ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche, ai criteri per il
riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, agli obblighi dei
produttori e all'eventualità che un'organizzazione interprofessionale
riconosciuta non soddisfi tali criteri. (37)
A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003
e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del
cotone[24], ogni Stato membro
produttore di cotone è tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni
e per la prima volta entro il 1º gennaio 2009, un progetto di programma
quadriennale di ristrutturazione oppure a presentare alla Commissione, entro il
31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato
della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del
settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure,
comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo
rurale a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], il
che permetterebbe anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in
altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative
legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto
opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di
otto anni già in corso. Al termine di tale periodo, tuttavia, i programmi
devono finire. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono
allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da
realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli
imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la
conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere
utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più
utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come
già previsto all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE)
n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò
obsoleto a decorrere dal 1º gennaio 2014 o dal 1º gennaio 2018 per quanto
riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di
quattro o di otto anni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 637/2008. (38)
È opportuno istituire un regime semplice e
specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi
connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è
opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i
pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le
formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori,
quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche
per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal
regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza
compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo
restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento
(UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli
agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale
tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni,
senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più
competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende
esistenti. (39)
Per tutelare i diritti degli agricoltori è
opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai
sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito alla
partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della
situazione in cui si trova l'agricoltore che vi partecipa. (40)
A fini di semplificazione e per tenere conto della
situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali
regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno
previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le
disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e
ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a
tali regioni. (41)
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento
e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono
necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Per garantire la corretta
applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire
alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290
del trattato, al fine di adottare le misure necessarie riguardanti le
comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere oppure ai fini
della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit
dei pagamenti diretti o dell'attuazione di accordi internazionali, compresi gli
obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché le norme che stabiliscono
la natura e il tipo di informazioni da trasmettere, i metodi di comunicazione
delle informazioni e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di
informazione e le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni. (42)
Si applica la legislazione dell'Unione sulla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla
libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati[25] e il regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[26]. (43)
Per rafforzare la propria politica di sviluppo
rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire
fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo
rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto
rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la
possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro
massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi
limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente
regolamento. (44)
Per garantire un passaggio ordinato dai regimi
previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente
regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti
in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda le misure
necessarie al fine di proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime
degli agricoltori, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: INDICE RELAZIONE............................................................................................................................... 2 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA............................................................................... 2 2........... RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO........................................................................................................... 5 3........... ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA............................................................. 7 4........... INCIDENZA SUL BILANCIO..................................................................................... 9 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune........................ 11 TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI.................................................... 25 TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE
AI PAGAMENTI DIRETTI.................. 28 CAPO 1 Norme comuni relative ai pagamenti
diretti................................................................... 28 CAPO 2 Disposizioni che si applicano alla
Bulgaria e alla Romania............................................. 32 TITOLO III REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E
PAGAMENTI CONNESSI................. 33 CAPO 1 Regime di pagamento di base...................................................................................... 33 Sezione 1 Istituzione del regime di
pagamento di base................................................................. 33 Sezione 2 Riserva nazionale........................................................................................................ 37 Sezione 3 Attuazione del regime di
pagamento di base................................................................ 38 CAPO 2 Pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente........................... 42 CAPO 3 Pagamento per le zone soggette a vincoli
naturali.......................................................... 44 CAPO 4 Pagamento per i giovani agricoltori............................................................................... 46 TITOLO IV SOSTEGNO ACCOPPIATO............................................................................... 48 CAPO 1 Sostegno accoppiato facoltativo.................................................................................. 48 CAPO 2 Pagamento specifico per il cotone................................................................................ 51 TITOLO V Regime per i piccoli agricoltori................................................................................. 54 TITOLO VI Programmi nazionali di
ristrutturazione per il settore del cotone................................ 56 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI..................................................................................... 57 CAPO 1 Comunicazioni e situazioni di emergenza....................................................................... 57 CAPO 2 Deleghe di poteri e disposizioni di
esecuzione............................................................... 58 CAPO 3 Disposizioni transitorie e finali...................................................................................... 59 ALLEGATO I Elenco dei regimi di sostegno.............................................................................. 61 ALLEGATO II Massimali nazionali di cui
all'articolo 6................................................................ 62 ALLEGATO III Massimali netti di cui
all'articolo 7..................................................................... 63 ALLEGATO IV Coefficienti da applicare a norma
dell'articolo 10, paragrafo 1........................... 64 ALLEGATO V Disposizioni finanziarie che si
applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17 65 ALLEGATO VI Dimensioni medie delle aziende
agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36,
paragrafo 5................................................................................................................................. 66 ALLEGATO VII TAVOLA DI CONCORDANZA.................................................................. 67 SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA............................................................................... 75 TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Campo
di applicazione Il presente regolamento istituisce: (a) norme comuni sui pagamenti concessi
direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato
I (di seguito: "pagamenti diretti"); (b) disposizioni specifiche riguardanti: (i) un pagamento di base a favore degli
agricoltori (di seguito: "regime di pagamento di base"); (ii) un pagamento a favore degli agricoltori
che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; (iii) un pagamento facoltativo a favore degli
agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali; (iv) un pagamento a favore dei giovani
agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola; (v) un regime di sostegno accoppiato
facoltativo; (vi) un pagamento specifico per il cotone; (vii) un regime semplificato a favore dei
piccoli agricoltori; (viii) un quadro per consentire alla Bulgaria e
alla Romania di integrare i pagamenti diretti. Articolo 2 Modifica
dell'allegato I È conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55,
al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I. Articolo 3 Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar
Egeo L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione
di cui all'articolo 349 del trattato, di seguito denominate "regioni
ultraperiferiche", né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del
Mar Egeo a norma del regolamento (CE) n. 1405/2006. I titoli III, IV e
V non si applicano alle regioni ultraperiferiche. Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento si intende per: (a) "agricoltore", una persona
fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche,
indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale
all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione
ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato
disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e che esercita un'attività agricola; (b) "azienda", tutte le unità
usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio
di uno stesso Stato membro; (c) "attività agricola", –
l'allevamento o la coltivazione di prodotti
agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli
animali per fini agricoli, –
il mantenimento della superficie agricola in uno
stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari
interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli tradizionali, o –
lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati
membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; (d) "prodotti agricoli", i
prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca,
nonché il cotone; (e) "superficie agricola",
qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture
permanenti; (f) "seminativo", terreno
utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione
a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo
39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento
(UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], a prescindere dal fatto che sia
adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; (g) "colture permanenti", le
colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano
il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i
vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida; (h) "prato permanente",
terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento
delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie
adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino
predominanti; (i) "erba o altre piante erbacee
da foraggio", tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei
pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e
prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali); (j) "vivai", le seguenti
superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: –
vivai viticoli e viti madri di portainnesti, –
vivai di alberi da frutto e piante da bacca, –
vivai ornamentali, –
vivai forestali commerciali (esclusi i vivai
forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda), –
alberi e arbusti per giardini, parchi, strade,
scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali,
conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e virgulti; (k) "bosco ceduo a rotazione
rapida", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 06029041,
definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le
ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo
determinato dagli Stati membri. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di: (a) stabilire nuove definizioni per l'accesso
al sostegno nell'ambito del presente regolamento; (b) stabilire il quadro all'interno del quale
gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; (c) stabilire i criteri che gli agricoltori
devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di
mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c); (d) stabilire i criteri per determinare la
predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del
paragrafo 1, lettera h). TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI CAPO 1
Norme comuni relative ai pagamenti diretti Articolo 5 Finanziamento
dei pagamenti diretti I regimi di sostegno elencati nell'allegato I
del presente regolamento sono finanziati in conformità all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. […] [regolamento
orizzontale sulla PAC]. Articolo 6 Massimali
nazionali 1. Nell'allegato II figurano i
massimali nazionali, fissati per Stato membro e per anno, comprendenti il
valore totale dei diritti assegnati, della riserva nazionale e dei massimali
stabiliti a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. 2. Per tenere conto dell'evoluzione
degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi,
ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri
adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di
adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 allo scopo di rivedere i
massimali nazionali fissati nell'allegato II. Articolo 7 Massimali
netti 1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo
totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a
norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo
11, non può essere superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III del
presente regolamento. Per evitare che l'importo totale dei pagamenti
diretti sia superiore ai massimali stabiliti nell'allegato III, gli Stati
membri praticano una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti
diretti, eccezion fatta per i pagamenti concessi a norma del regolamento (CE)
n. 247/2006 e del regolamento (CE) n. 1405/2006. 2. Per ogni Stato membro e ogni
anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde
alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo
disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III,
è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di
sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale]. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, ai fini
della revisione dei massimali fissati nell'allegato III. Articolo 8 Disciplina
finanziaria 1. Il tasso di adattamento
determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […]
[regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti
superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile
corrispondente. 2. Nel quadro dell'introduzione
progressiva dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del
presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1º
gennaio 2016. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in
relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli
Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1
e 2 del presente articolo. Articolo 9 Agricoltore
in attività 1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o
giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una
delle seguenti condizioni: (a) se l'importo
annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da
attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure (b) se le
loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in
uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali
superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c). 2. Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno
percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno
precedente. 3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire: (a) i
criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei
paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto,
laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato
definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori; (b) le
eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno
fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e (c) i
criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano
essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione. Articolo 10 Requisiti
minimi per beneficiare di pagamenti diretti 1. Gli Stati membri decidono di
non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti: (a) se l'importo totale dei pagamenti diretti
richiesti o da concedere prima delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo
65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] in un dato
anno civile è inferiore a 100 EUR; (b) se la superficie ammissibile dell'azienda
per la quale sono richiesti o da concedere i pagamenti diretti, prima delle
riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. […]
[regolamento orizzontale sulla PAC], è inferiore a un ettaro. Per tenere conto della struttura delle rispettive
economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle
lettere a) e b) entro i limiti di cui all'allegato IV. 2. Se gli agricoltori che
ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV detengono un
numero di ettari inferiore alla soglia scelta da uno Stato membro ai fini del
paragrafo 1, lettera b), tale Stato membro applica il paragrafo 1, lettera a). 3. Gli Stati membri interessati
possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nelle regioni ultraperiferiche
e nelle isole minori del Mar Egeo. 4. Per gli anni 2014 e 2015, in
Bulgaria e in Romania l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1
è calcolato sulla base dell'importo stabilito nell'allegato V.A per l'anno
corrispondente. Articolo 11 Riduzione
progressiva e livellamento del pagamento 1. L'importo dei pagamenti
diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un
dato anno civile è ridotto come segue: –
del 20% per lo scaglione compreso tra più di 150 000
EUR e 200 000 EUR, –
del 40% per lo scaglione compreso tra più di 200 000
EUR e 250 000 EUR, –
del 70% per lo scaglione compreso tra più di 250 000
EUR e 300 000 EUR, –
del 100% per lo scaglione superiore a 300 000
EUR. 2. L'importo di cui al paragrafo
1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e
dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli
oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente
all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo
III, capo 2, del presente regolamento. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver
creato artificialmente, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta
della Commissione relativa al presente regolamento, le condizioni per evitare
gli effetti del presente articolo. Articolo 12 Domande
multiple La superficie corrispondente al numero di
ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di
pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una
domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti
non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria
del presente regolamento. Articolo 13 Aiuti
di Stato In deroga all'articolo 146, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. […] [OCM unica], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato
non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza del presente
regolamento e in conformità al medesimo. Articolo 14 Flessibilità
tra i pilastri 1. Anteriormente
al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come
sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale,
finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo
rurale], fino al 10% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal
2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza,
l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti
diretti. La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro
la data riportata nel comma medesimo. La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa
per gli anni di cui al primo comma. 2. Anteriormente
al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la
Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la
Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di
pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 5% dell'importo
destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale
finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente
non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di
sviluppo rurale. La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro
la data riportata nel comma medesimo. La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa
per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma. Articolo 15 Riesame I regimi di sostegno di cui all'allegato I si
applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione
dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. CAPO 2
Disposizioni che si applicano alla Bulgaria e alla Romania Articolo 16 Introduzione
progressiva dei pagamenti diretti Per
gli anni 2014 e 2015, in Bulgaria e in Romania i massimali nazionali per i
pagamenti di cui agli articoli 33, 35, 37, 39 e 51 sono stabiliti sulla base
degli importi fissati nell'allegato V.A. Articolo 17 Pagamenti
diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti 1. Nel 2014 e nel 2015 la
Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti nazionali
diretti per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento
di base di cui al titolo III, capo 1, e, nel caso della Bulgaria, anche di
integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il
cotone di cui al titolo IV, capo 2. 2. L'importo complessivo dei
pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base, che
possono essere concessi per gli anni 2014 e 2015, non supera gli importi
stabiliti nell'allegato V.B per ciascuno di tali anni. 3. Per la Bulgaria, l'importo
complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico
per il cotone non supera gli importi stabiliti nell'allegato V.C per ciascuno
degli anni indicati in tale allegato. 4. I pagamenti diretti nazionali
integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la
parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e
della concorrenza. TITOLO III
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI
CAPO 1
Regime di pagamento di base Sezione 1
Istituzione del regime di pagamento di base Articolo 18 Diritti
all'aiuto 1. Il sostegno nell'ambito del
regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono
diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante la prima
assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo
23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27. 2. I diritti all'aiuto ottenuti
nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003
e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013. Articolo 19 Massimale
del regime di pagamento di base 1. La Commissione stabilisce,
mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di
pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato
II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
56, paragrafo 2. 2. Per ogni Stato membro e per
ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva
nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione
a norma del paragrafo 1. 3. In caso di modifica del
massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno
precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del
valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del
paragrafo 2. Articolo 20 Assegnazione
regionale dei massimali nazionali 1. Gli Stati membri hanno la
facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di
pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni
secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche
agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura
istituzionale o amministrativa. 2. Gli Stati membri suddividono
tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1,
secondo criteri oggettivi e non discriminatori. 3. Gli Stati membri hanno la
facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche
annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri
oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri
ambientali. 4. Nella misura necessaria a
rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2
o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento
lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni. 5. Entro il 1º agosto 2013 gli
Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1,
unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del
paragrafo 3. Articolo 21 Prima
assegnazione di diritti all'aiuto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, i
diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di
assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base
entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze
eccezionali. 2. Ricevono diritti all'aiuto
nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori
che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del
regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del
regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del
regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione
di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9. In deroga al primo
comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di
pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti
a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011: (a) non hanno
attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto
esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite; (b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di
pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non
erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi
dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero
di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari
ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara
a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014. 3. In caso di vendita o affitto
della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che
soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire,
con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere
diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché quest'ultimo
soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 9. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di
diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove
non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione
sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Articolo 22 Valore
dei diritti all'aiuto e convergenza 1. Per ogni anno pertinente, il
valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale
nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20,
dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1,
per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a
norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014. 2. Gli Stati membri che hanno
applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009
possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al
paragrafo 1 a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale o
regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione
della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1. 3. Gli Stati membri che si
avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del
massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore
dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto
detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base,
calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo
dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore
il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del
regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o
regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è
aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti
all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al
paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti
speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime
di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può
tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo
52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di
non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del
presente regolamento ai settori pertinenti. Ai fini del primo comma, un agricoltore è
considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono
stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.
4. Ai fini del paragrafo 3, sulla
base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di
vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici
agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE)
n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del
presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero
assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella
riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno
insperato per l'agricoltore interessato. I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in
modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi
seguenti: (a) una durata di affitto minima; (b) la percentuale del pagamento ricevuto da
riversare nella riserva nazionale. 5. Al più tardi a decorrere dall'anno
di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso
di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario
uniforme. 6. Quando applicano i paragrafi 2
e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto
unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a
livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro
il 1º agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono
modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e
non discriminatori. Le disposizioni di cui al primo comma sono
comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo. Sezione 2
Riserva nazionale Articolo 23 Costituzione
e uso della riserva nazionale 1. Ogni Stato membro costituisce
una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di
pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare
del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per
costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo
ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4
per l'anno 2014. 2. Gli Stati membri possono
gestire la riserva nazionale a livello regionale. 3. Gli Stati membri stabiliscono
i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo
da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare
distorsioni del mercato e della concorrenza. 4. Gli Stati membri utilizzano
la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai
giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola. Ai fini del primo
comma, per "giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività
agricola" si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo
36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna
attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica
dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio
della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o
le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non
devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né
avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività
agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola
della persona giuridica. 5. Gli Stati membri possono
usare la riserva nazionale per: (a) assegnare diritti all'aiuto agli
agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le
terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi
specifici di tali zone; (b) praticare un aumento lineare del valore
dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello
nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno,
purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a
norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a
norma del paragrafo 7. 6. Nell'applicare il paragrafo 4
e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei
diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio
nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione. 7. Nel caso in cui un
agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore
dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un
provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di
uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla
decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data
fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine
ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento
di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento
amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26. Articolo 24 Alimentazione
della riserva nazionale 1. La riserva nazionale è
alimentata dagli importi corrispondenti: (a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo
a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione: (i) dell'articolo 9; (ii) dell'articolo 10, paragrafo 1; (b) ai diritti all'aiuto non attivati a norma
dell'articolo 25 per un periodo di due anni, salvo in caso di forza maggiore o
di circostanze eccezionali; (c) ai diritti all'aiuto riversati
volontariamente dagli agricoltori; (d) all'applicazione dell'articolo 22,
paragrafo 4. 2. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per la restituzione alla
riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Sezione 3
Attuazione del regime di pagamento di base Articolo 25 Attivazione
dei diritti all'aiuto 1. Il sostegno nell'ambito del
regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione,
tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto
per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato
assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento
annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina
finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a
norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51,
paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE)
n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. 2. Ai fini del presente titolo,
per "ettaro ammissibile" si intende: (a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda
utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata
anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività
agricole, oppure (b) qualsiasi superficie che nel 2008 abbia
conferito un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del
regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, al titolo
III e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, e che: (i) non risponde più alla condizione di ammissibilità di cui alla
lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque[27] e della direttiva 2009/147/CE,
oppure (ii) per la durata del pertinente impegno
del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31
del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento
(CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui
condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e all'articolo 23 del regolamento (UE) n.
[…] [regolamento sviluppo rurale], oppure (iii) per la durata del pertinente impegno
del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23
e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale]. Ai fini del primo comma, lettera a), quando
la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non
agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se
l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità,
dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole. Gli
Stati membri stabiliscono i criteri per l'applicazione del presente comma sul
loro territorio. Per essere ammissibili, le superfici devono essere
conformi alla definizione di "ettaro ammissibile" nel corso dell'intero
anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 3. Le superfici utilizzate per
la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di
tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2%. Articolo 26 Dichiarazione
degli ettari ammissibili 1. Ai fini dell'articolo 25,
paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli
ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza
maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore
alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata
nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo
73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla
PAC]. 2. In circostanze debitamente
motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la
sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai
suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento
di base per la superficie interessata. Articolo 27 Trasferimento
di diritti all'aiuto 1. I diritti all'aiuto possono
essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato
membro, salvo in caso di trasferimento per successione effettiva o anticipata. Tuttavia, anche in caso di successione effettiva o
anticipata, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato
membro in cui sono stati stabiliti. 2. I diritti all'aiuto possono essere
trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni di uno Stato
membro nelle quali il valore dei diritti all'aiuto per ettaro, risultante dall'applicazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 2, è
identico. 3. La Commissione stabilisce,
mediante atti di esecuzione, i requisiti in merito alla comunicazione del
trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i
quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Articolo 28 Poteri
delegati È
conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità
all'articolo 55 al fine di stabilire: (a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso
degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione
effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione,
di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o
scissione dell'azienda; (b) le norme in merito al calcolo del valore
e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti
all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni
del presente titolo, comprese le norme: (i) sulla possibilità di fissazione
provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto
assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore; (ii) sulle condizioni per la fissazione del
valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto; (iii) sui casi in cui un contratto di vendita
o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti
all'aiuto; (c) le norme sulla fissazione e il calcolo
del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; (d) le norme in merito alla variazione del
valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti; (e) i criteri che gli Stati membri applicano
per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun
diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito
del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21,
paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione
della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3; (f) i criteri per l'assegnazione di diritti
all'aiuto a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5; (g) le norme in merito alla dichiarazione e
all'attivazione dei diritti all'aiuto; (h) le norme che subordinano la concessione
di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e
che stabiliscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e
per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità all'articolo
25, paragrafo 3. CAPO 2
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente Articolo 29 Norme
generali 1. Gli agricoltori che hanno
diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al
capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo
25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: (a) avere
almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime
occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di
erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente
investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno; (b) mantenere
il prato permanente esistente nella loro azienda e (c) avere un'area
di interesse ecologico sulla loro superficie agricola. 2. Fatti
salvi i paragrafi 3 e 4 e l'applicazione della disciplina finanziaria, le
riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni e sanzioni imposte a
norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], gli
Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori
che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1, quelle che sono
pertinenti per loro, nonché in funzione dell'osservanza del disposto degli
articoli 30, 31 e 32. 3. Gli agricoltori le cui
aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE
o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché
applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali
pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di
tali direttive. 4. Gli agricoltori che
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso
facto al pagamento di cui al presente capo. Il primo comma si
applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma
dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007. 5. Il pagamento di cui al
paragrafo 1 assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile
dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è calcolata
ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33,
paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello
Stato membro interessato a norma dell'articolo 26. Articolo 30 Diversificazione
delle colture 1. Se le superfici a seminativo
dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per
la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o
interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno,
la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna
di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70%
della superficie a seminativo. 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per
stabilire la definizione di "coltura" e le norme in merito all'applicazione
del calcolo preciso delle quote di diverse colture. Articolo 31 Prato
permanente 1. Gli agricoltori mantengono a
prato permanente le superfici delle loro aziende dichiarate come tali nella
domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di
seguito denominate "superfici di riferimento a prato permanente". Le superfici di riferimento a prato permanente
sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire
superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93
del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. 2. Gli agricoltori sono
autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a
prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di
circostanze eccezionali. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire
norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente
previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la
riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di
superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la
modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione
di terreni. Articolo 32 Aree
di interesse ecologico 1. Gli agricoltori provvedono
affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25,
paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree
di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi
caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento
ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii). 2. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di
precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse
ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della
percentuale di cui al suddetto paragrafo. Articolo 33 Disposizioni
finanziarie 1. Per finanziare il pagamento
di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30% del massimale nazionale
annuo stabilito nell'allegato II. 2. Gli Stati membri applicano il
pagamento di cui al presente capo a livello nazionale o, quando applicano l'articolo
20, a livello regionale. In caso di applicazione a livello regionale, gli Stati
membri usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del
paragrafo 3. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il
rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 20, paragrafo 2,
per il massimale determinato a norma dell'articolo 19, paragrafo 1. 3. La Commissione stabilisce
ogni anno, mediante atti di esecuzione, il massimale corrispondente per il
pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. CAPO 3
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali Articolo 34 Norme
generali 1. Gli Stati membri hanno la
facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un
pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui
aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali
designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 2. Gli Stati membri hanno la
facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone
contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo
33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. 3. Fatti salvi il paragrafo 2 e
l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il
livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed
esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […]
[regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è
concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali
gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2
del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su
tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato. 4. Il pagamento per ettaro di
cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione
dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo
26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno
deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Gli Stati membri hanno la
facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale
alle condizioni previste dal presente paragrafo. In tal caso gli Stati membri definiscono le
regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le
caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il
massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri
oggettivi e non discriminatori. Il pagamento a livello regionale è calcolato
dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il
numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1,
che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di
concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 35 Disposizioni
finanziarie 1. Per finanziare il pagamento
di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il
1º agosto 2013, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo
stabilito nell'allegato II. La decisione di cui al primo comma è comunicata
alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere
entro il 1º agosto 2016 la propria decisione, con effetto a decorrere dal 1º
gennaio 2017. 2. A seconda della percentuale
del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1,
la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente
massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. CAPO 4
Pagamento per i giovani agricoltori Articolo 36 Norme
generali 1. Gli Stati membri concedono un
pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito
del regime di pagamento di base di cui al capo 1. 2. Ai fini del presente capo,
per "giovane agricoltore" si intende: (a) una persona fisica che si insedia per la
prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia
già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima
presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a
norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […]
[regolamento orizzontale sulla PAC] e (b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione
della domanda di cui alla lettera a). 3. Fatte salve l'applicazione
della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le
riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte
a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale
sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso
annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore. 4. Il pagamento di cui al
paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni.
Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la
prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a). 5. Gli Stati membri calcolano
ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra
corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore
per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26,
paragrafo 1. Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto
attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati
membri rispettano i seguenti limiti massimi: (a) un massimo di 25 negli Stati membri in
cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI,
sono pari o inferiori a 25 ettari; (b) negli Stati membri in cui le dimensioni
medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25
ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie. 6. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito
alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a
beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto
riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b),
a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica. Articolo 37 Disposizioni
finanziarie 1. Per
finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una
percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
Essi comunicano alla Commissione, entro il 1º agosto 2013, la percentuale
stimata necessaria per finanziare il pagamento. Gli Stati membri
hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la propria percentuale
stimata, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017. Essi comunicano alla
Commissione la percentuale riveduta entro il 1º agosto 2016. 2. Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al
paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in
un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale
massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato
II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da
concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25. 3. Se l'importo
totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il
massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del
massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri
praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36
per rispettare tale massimale. 4. In base alla percentuale
stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione
fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per
il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. TITOLO IV
SOSTEGNO ACCOPPIATO CAPO 1
Sostegno accoppiato facoltativo Articolo 38 Norme
generali 1. Gli Stati membri hanno la
facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni
previste dal presente capo. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai
settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche,
legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola,
latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni
bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola
da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo
a rotazione rapida. 2. Il
sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni
di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati
settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza
per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali. 3. In deroga al paragrafo 2, il
sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31
dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III,
capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto
comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili
ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di
pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento. 4. Il sostegno accoppiato può
essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento
degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate. 5. Il sostegno accoppiato assume
la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti
quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di
capi. 6. Il sostegno accoppiato
concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e
politiche dell'Unione. 7. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di
stabilire: (a) le condizioni per la concessione del
sostegno di cui al presente capo; (b) norme in materia di coerenza con altre
misure dell'Unione e di cumulo del sostegno. Articolo 39 Disposizioni finanziarie 1. Per finanziare il sostegno
accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto
dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di
utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato
II. 2. In deroga al paragrafo 1, gli
Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del
massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché: (a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di
pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009
o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento
o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel
caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento
e/o (b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre
il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti
di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion
fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di
cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009,
il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i),
ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo
regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della
sezione 6, del medesimo regolamento. 3. In deroga al paragrafo 2, gli
Stati membri che hanno usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre
il 10% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti
diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009,
eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le
misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE)
n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a),
punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed
e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1,
ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento, possono decidere di
utilizzare più del 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II
previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 41. 4. Gli Stati membri hanno la
facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei
paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017: (a) di aumentare la percentuale fissata a
norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del
caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno; (b) di ridurre la percentuale utilizzata per
il finanziamento del sostegno accoppiato e, se del caso, di modificare le
condizioni per la concessione del sostegno; (c) di porre termine alla concessione del
sostegno a norma del presente capo. 5. A seconda della decisione
adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla
proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni
anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il sostegno.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
56, paragrafo 2. Articolo 40 Comunicazioni 1. Le decisioni di cui all'articolo
39 sono comunicate alla Commissione entro la data prevista da tale articolo e,
ad esclusione della decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera c),
la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di
agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere. 2. Le decisioni di cui all'articolo
39, paragrafi 2 e 3, o, se del caso, di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a),
contengono inoltre una descrizione dettagliata della situazione particolare
della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di
agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui
all'articolo 39, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà
di cui all'articolo 38, paragrafo 2, e che giustificano un aumento del
livello di sostegno. Articolo 41 Approvazione
della Commissione 1. La Commissione approva, mediante un
atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del
caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella
regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze: (a) la necessità di mantenere un determinato
livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di
ridurre il rischio di abbandono della produzione e i conseguenti problemi
sociali e/o ambientali; (b) la necessità di fornire un
approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in
tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione; (c) la necessità di compensare gli
agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi
delle perturbazioni sul relativo mercato; (d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza
di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento,
del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] o di qualsiasi regime
di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze
di cui alle lettere a), b) e c). 2. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di valutazione e
approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. CAPO 2
Pagamento specifico per il cotone Articolo 42 Campo di applicazione Alle condizioni specificate
nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di
cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone"). Articolo 43 Ammissibilità 1. Il pagamento specifico per il
cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. Per
essere ammissibile, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati
dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate
ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. Il pagamento specifico per il cotone è erogato per
cotone di qualità sana, leale e mercantile. 2. Gli Stati membri autorizzano
i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità alle norme e alle
condizioni da adottare a norma del paragrafo 3. 3. Per garantire una gestione
efficiente del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito
alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni
e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone. 4. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione
e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo
56, paragrafo 2. Articolo 44 Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento 1. Sono stabilite le seguenti
superfici nazionali di base: –
Bulgaria: 3 342 ha, –
Grecia: 250 000 ha, –
Spagna: 48 000 ha, –
Portogallo: 360 ha. 2. Sono stabilite le seguenti
rese fisse nel periodo di riferimento: –
Bulgaria: 1,2 t/ha, –
Grecia: 3,2 t/ha, –
Spagna: 3,5 t/ha, –
Portogallo: 2,2 t/ha. 3. L'importo del pagamento
specifico per ettaro di superficie ammissibile è stabilito moltiplicando le
rese fissate al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento: –
Bulgaria: 523,02 EUR nel 2014, 588,06 EUR nel 2015
e 661,79 EUR dal 2016 in poi, –
Grecia: 238,86 EUR, –
Spagna: 369,33 EUR, –
Portogallo: 232,57 EUR. 4. Se in un determinato Stato
membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la
superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per
tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di
base. 5. Per permettere l'applicazione
del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere
di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle
condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, ai requisiti
di ammissibilità e alle pratiche agronomiche. 6. La Commissione ha la facoltà
di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative al calcolo della
riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Articolo 45 Organizzazioni interprofessionali riconosciute 1. Ai fini del presente capo,
per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni
persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di
sgranatura, che svolge attività quali: (a) contribuire a un migliore coordinamento
delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso
ricerche e studi di mercato; (b) redigere contratti tipo compatibili con
la normativa dell'Unione; (c) orientare la produzione verso prodotti
che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori,
in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori; (d) aggiornare i metodi e i mezzi per
migliorare la qualità del prodotto; (e) elaborare strategie di
commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione
della qualità. 2. Lo Stato membro sul cui
territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento
delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a
norma del paragrafo 3. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di
stabilire: (a) i criteri per il riconoscimento delle
organizzazioni interprofessionali; (b) gli obblighi dei produttori; (c) le norme da applicare qualora un'organizzazione
interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri. Articolo 46 Concessione del pagamento 1. Gli agricoltori ricevono il
pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma
dell'articolo 44. 2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione
interprofessionale riconosciuta ricevono il pagamento specifico per il cotone
per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base
fissata all'articolo 44, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR. TITOLO V
Regime per i piccoli agricoltori Articolo 47 Norme
generali 1. Gli agricoltori che detengono
diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che
soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la
facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle
condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato "regime
per i piccoli agricoltori". 2. I pagamenti nell'ambito del
regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma
dei titoli III e IV. 3. Gli agricoltori che
partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche
agricole di cui al titolo III, capo 2. 4. Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti
pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a
decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa
al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli
agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende
sono il risultato di tale divisione. Articolo 48 Partecipazione Gli
agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori
presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014. Gli
agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i
piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal
regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma
dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime. Articolo 49 Importo del pagamento 1.
Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento
annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli
seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3: (a) un importo non superiore al 15% del
pagamento medio nazionale per beneficiario; (b) un importo corrispondente al pagamento
medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero
di ettari fino a un massimo di tre. La media nazionale di cui al primo comma, lettera a),
è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato
II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti
all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. La media nazionale di cui al primo comma, lettera b),
è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato
II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma
dell'articolo 26 nel 2014. 2.
L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500
EUR e non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51,
paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore
a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato,
rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo. 3.
In deroga al paragrafo 2, a Cipro e Malta l'importo
di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non
inferiore a 200 EUR. Articolo 50 Condizioni
particolari 1.
Per la durata della partecipazione al regime per i
piccoli agricoltori, gli agricoltori: (a) mantengono almeno un numero di ettari corrispondente al numero
di diritti all'aiuto detenuti; (b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, lettera b). 2.
I diritti all'aiuto attivati nel 2014 a norma degli
articoli 25 e 26 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli
agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della
partecipazione dell'agricoltore a tale regime. I diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per
la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto
non utilizzati da riversare nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 24,
paragrafo 1, lettera b). 3.
In deroga all'articolo 27, i diritti all'aiuto detenuti
dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono
trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Gli agricoltori che, tramite successione effettiva
o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al
regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se
soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se
ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono
i diritti all'aiuto. 4.
È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati in conformità all'articolo 55 in merito alle condizioni di
partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore
che ne beneficia. Articolo 51 Disposizioni
finanziarie 1.
Per finanziare il pagamento previsto dal presente
titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che
spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo
III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone
soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i
giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di
cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti. La differenza tra la somma di tutti i pagamenti
dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale
finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione
lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25. Gli elementi in
base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli
stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime. 2.
Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito
del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale
annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione
lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da
rispettare tale percentuale. TITOLO VI
Programmi nazionali di ristrutturazione per il settore del cotone Articolo 52 Uso
del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione 1. Per gli Stati membri che
hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008,
il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1,
di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014
sotto forma di fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito
della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. […]
[regolamento sviluppo rurale]. 2. Per gli Stati membri che
hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE)
n. 637/2008, il bilancio annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017
nel massimale nazionale stabilito nell'allegato II del presente regolamento. TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI CAPO 1
Comunicazioni e situazioni di emergenza Articolo 53 Obblighi
di comunicazione 1. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, sulle
misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti
a trasmettere ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il
controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o
per l'attuazione di accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica
previsti da tali accordi. A tal fine essa tiene conto del fabbisogno di dati e
delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Ove opportuno, le informazioni ottenute possono
essere trasmesse o messe a disposizione di organizzazioni internazionali o
delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi
restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle
imprese alla tutela dei segreti aziendali. 2. Tenendo conto della necessità
di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise
ed economiche, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti
delegati, in conformità all'articolo 55, ai fini di definire: (a) la natura e il tipo di informazioni da
trasmettere; (b) i metodi di comunicazione delle
informazioni; (c) le regole relative ai diritti di accesso
alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili; (d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione
delle informazioni. 3. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione: (a) le regole sulla comunicazione delle
informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo; (b) le modalità per la gestione delle
informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto,
al calendario e alle scadenze; (c) le modalità relative alla trasmissione o
alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri,
alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o
al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo
interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Articolo 54 Misure
per risolvere problemi specifici 1. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per
risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare
ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura
strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56,
paragrafo 2. 2. Per imperativi motivi di
urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la
Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la
procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3. CAPO 2
Deleghe di poteri e disposizioni di esecuzione Articolo 55 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Le deleghe di potere di cui
al presente regolamento sono conferite alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. 3. Le deleghe di potere di cui
al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 56 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE)
n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo. CAPO 3
Disposizioni transitorie e finali Articolo 57 Abrogazioni 1. Il regolamento (CE) n. 637/2008
è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31
dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo
4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento. 2. Il regolamento (CE) n. 73/2009
è abrogato. Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al
regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII. 3. I riferimenti fatti nel
presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE)
n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima
della loro abrogazione. Articolo 58 Disposizioni
transitorie Per garantire un passaggio ordinato dai regimi
previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente
regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati,
in conformità all'articolo 55, per quanto riguarda le misure necessarie per
proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori. Articolo 59 Entrata
in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
[settimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio
2014. Tuttavia, l'articolo 14, l'articolo 20,
paragrafo 5, l'articolo 22, paragrafo 6, l'articolo 35, paragrafo 1, l'articolo
37, paragrafo 1, e l'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
Elenco dei regimi di
sostegno Settore || Base giuridica || Note Pagamento di base || Titolo III, capo 1, del presente regolamento || Pagamento disaccoppiato Pagamento per gli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente || Titolo III, capo 2, del presente regolamento || Pagamento disaccoppiato Pagamento per gli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali specifici || Titolo III, capo 3, del presente regolamento || Pagamento disaccoppiato Pagamento per i giovani agricoltori || Titolo III, capo 4, del presente regolamento || Pagamento disaccoppiato Sostegno accoppiato facoltativo || Titolo IV, capo 1, del presente regolamento || Cotone || Titolo IV, capo 2, del presente regolamento || Pagamento per superficie Pagamento per i piccoli agricoltori || Titolo V del presente regolamento || Pagamento disaccoppiato Posei || Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 || Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi Isole del Mar Egeo || Capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 || Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi ALLEGATO II
Massimali nazionali di cui all'articolo 6 || || || || || || (in migliaia di EUR) Anno civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 e seguenti Belgio || 553 521 || 544 065 || 534 632 || 525 205 || 525 205 || 525 205 Bulgaria || 655 661 || 737 164 || 810 525 || 812 106 || 812 106 || 812 106 Repubblica ceca || 892 698 || 891 875 || 891 059 || 890 229 || 890 229 || 890 229 Danimarca || 942 931 || 931 719 || 920 534 || 909 353 || 909 353 || 909 353 Germania || 5 275 876 || 5 236 176 || 5 196 585 || 5 156 970 || 5 156 970 || 5 156 970 Estonia || 108 781 || 117 453 || 126 110 || 134 749 || 134 749 || 134 749 Irlanda || 1 240 652 || 1 239 027 || 1 237 413 || 1 235 779 || 1 235 779 || 1 235 779 Grecia || 2 099 920 || 2 071 481 || 2 043 111 || 2 014 751 || 2 014 751 || 2 014 751 Spagna || 4 934 910 || 4 950 726 || 4 966 546 || 4 988 380 || 4 988 380 || 4 988 380 Francia || 7 732 611 || 7 694 854 || 7 657 219 || 7 619 511 || 7 619 511 || 7 619 511 Italia || 4 023 865 || 3 963 007 || 3 902 289 || 3 841 609 || 3 841 609 || 3 841 609 Cipro || 52 273 || 51 611 || 50 950 || 50 290 || 50 290 || 50 290 Lettonia || 163 261 || 181 594 || 199 895 || 218 159 || 218 159 || 218 159 Lituania || 396 499 || 417 127 || 437 720 || 458 267 || 458 267 || 458 267 Lussemburgo || 34 313 || 34 250 || 34 187 || 34 123 || 34 123 || 34 123 Ungheria || 1 298 104 || 1 296 907 || 1 295 721 || 1 294 513 || 1 294 513 || 1 294 513 Malta || 5 316 || 5 183 || 5 050 || 4 917 || 4 917 || 4 917 Paesi Bassi || 806 975 || 792 131 || 777 320 || 762 521 || 762 521 || 762 521 Austria || 707 503 || 706 850 || 706 204 || 705 546 || 705 546 || 705 546 Polonia || 3 038 969 || 3 066 519 || 3 094 039 || 3 121 451 || 3 121 451 || 3 121 451 Portogallo || 573 046 || 585 655 || 598 245 || 610 800 || 610 800 || 610 800 Romania || 1 472 005 || 1 692 450 || 1 895 075 || 1 939 357 || 1 939 357 || 1 939 357 Slovenia || 141 585 || 140 420 || 139 258 || 138 096 || 138 096 || 138 096 Slovacchia || 386 744 || 391 862 || 396 973 || 402 067 || 402 067 || 402 067 Finlandia || 533 932 || 534 315 || 534 700 || 535 075 || 535 075 || 535 075 Svezia || 710 853 || 711 798 || 712 747 || 713 681 || 713 681 || 713 681 Regno Unito || 3 624 384 || 3 637 210 || 3 650 038 || 3 662 774 || 3 662 774 || 3 662 774 ALLEGATO III
Massimali netti di cui all'articolo 7 || || || || || || (in milioni di EUR) Anno civile || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 e seguenti Belgio || 553,5 || 544,1 || 534,6 || 525,2 || 525,2 || 525,2 Bulgaria || 656,2 || 733,6 || 799,7 || 801,2 || 801,2 || 801,2 Repubblica ceca || 892,5 || 891,7 || 890,9 || 890,0 || 890,0 || 890,0 Danimarca || 942,8 || 931,6 || 920,4 || 909,3 || 909,3 || 909,3 Germania || 5 275,3 || 5 235,6 || 5 196,1 || 5 156,5 || 5 156,5 || 5 156,5 Estonia || 108,8 || 117,5 || 126,1 || 134,7 || 134,7 || 134,7 Irlanda || 1 240,7 || 1 239,0 || 1 237,4 || 1 235,8 || 1 235,8 || 1 235,8 Grecia || 2 253,2 || 2 226,5 || 2 199,8 || 2 173,1 || 2 173,1 || 2 173,1 Spagna || 4 978,9 || 4 994,4 || 5 010,0 || 5 031,4 || 5 031,4 || 5 031,4 Francia || 7 732,6 || 7 694,9 || 7 657,2 || 7 619,5 || 7 619,5 || 7 619,5 Italia || 4 023,6 || 3 962,8 || 3 902,1 || 3 841,4 || 3 841,4 || 3 841,4 Cipro || 52,3 || 51,6 || 51,0 || 50,3 || 50,3 || 50,3 Lettonia || 163,3 || 181,6 || 199,9 || 218,2 || 218,2 || 218,2 Lituania || 396,5 || 417,0 || 437,6 || 458,1 || 458,1 || 458,1 Lussemburgo || 34,3 || 34,2 || 34,2 || 34,1 || 34,1 || 34,1 Ungheria || 1 289,2 || 1 288,0 || 1 286,8 || 1 285,7 || 1 285,7 || 1 285,7 Malta || 5,3 || 5,2 || 5,0 || 4,9 || 4,9 || 4,9 Paesi Bassi || 807,0 || 792,1 || 777,3 || 762,5 || 762,5 || 762,5 Austria || 707,5 || 706,9 || 706,2 || 705,5 || 705,5 || 705,5 Polonia || 3 038,9 || 3 066,4 || 3 093,9 || 3 121,4 || 3 121,4 || 3 121,4 Portogallo || 573,2 || 585,8 || 598,4 || 611,0 || 611,0 || 611,0 Romania || 1 468,0 || 1 684,0 || 1 880,9 || 1 924,0 || 1 924,0 || 1 924,0 Slovenia || 141,6 || 140,4 || 139,3 || 138,1 || 138,1 || 138,1 Slovacchia || 384,4 || 389,5 || 394,5 || 399,4 || 399,4 || 399,4 Finlandia || 533,9 || 534,3 || 534,7 || 535,1 || 535,1 || 535,1 Svezia || 710,9 || 711,8 || 712,7 || 713,7 || 713,7 || 713,7 Regno Unito || 3 534,9 || 3 547,1 || 3 559,2 || 3 571,3 || 3 571,3 || 3 571,3 ALLEGATO IV
Coefficienti da applicare
a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 Stato Membro || Limite per la soglia in EUR (Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)) || Limite per la soglia in ettari (Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)) Belgio || 400 || 2 Bulgaria || 200 || 0,5 Repubblica ceca || 200 || 5 Danimarca || 300 || 5 Germania || 300 || 4 Estonia || 100 || 3 Irlanda || 200 || 3 Grecia || 400 || 0,4 Spagna || 300 || 2 Francia || 300 || 4 Italia || 400 || 0,5 Cipro || 300 || 0,3 Lettonia || 100 || 1 Lituania || 100 || 1 Lussemburgo || 300 || 4 Ungheria || 200 || 0,3 Malta || 500 || 0,1 Paesi Bassi || 500 || 2 Austria || 200 || 2 Polonia || 200 || 0,5 Portogallo || 200 || 0,3 Romania || 200 || 0,3 Slovenia || 300 || 0,3 Slovacchia || 200 || 2 Finlandia || 200 || 3 Svezia || 200 || 4 Regno Unito || 200 || 5 ALLEGATO V
Disposizioni finanziarie
che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 16 e 17 A. Importi per il calcolo dei
massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16 (in
migliaia di EUR) || 2014 || 2015 Bulgaria || 805 847 || 808 188 Romania || 1 802 977 || 1 849 068 B. Importo complessivo dei pagamenti
diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo
17, paragrafo 2 (in
migliaia di EUR) || 2014 || 2015 Bulgaria || 150 186 || 71 024 Romania || 330 971 || 156 618 C. Importo complessivo dei pagamenti
diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo
17, paragrafo 3 (in EUR) || 2014 || 2015 Bulgaria || 556 523 || 295 687 ALLEGATO VI
Dimensioni medie delle
aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 36,
paragrafo 5 Stato Membro || Dimensioni medie delle aziende agricole (in ettari) Belgio || 29 Bulgaria || 6 Repubblica ceca || 89 Danimarca || 60 Germania || 46 Estonia || 39 Irlanda || 32 Grecia || 5 Spagna || 24 Francia || 52 Italia || 8 Cipro || 4 Lettonia || 16 Lituania || 12 Lussemburgo || 57 Ungheria || 7 Malta || 1 Paesi Bassi || 25 Austria || 19 Polonia || 6 Portogallo || 13 Romania || 3 Slovenia || 6 Slovacchia || 28 Finlandia || 34 Svezia || 43 Regno Unito || 54 ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CE) n. 73/2009 || Presente regolamento || Regolamento (UE) n. [regolamento orizzontale sulla PAC] Articolo 1 || Articolo 1 || - - || Articolo 2 || - Articolo 2 || Articolo 4 || - - || Articolo 5, paragrafo 2 || - Articolo 3 || Articolo 5 || - Articolo 4, paragrafo 1 || - || Articolo 91 Articolo 4, paragrafo 2 || - || Articolo 95 Articolo 5 || - || Articolo 93 Articolo 6, paragrafo 1 || - || Articolo 94 Articolo 6, paragrafo 2 || - || - Articolo 7 || - || - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 || Articolo 7, paragrafi 1 e 3 || - - || Articolo 7, paragrafo 2 || - Articolo 9 || - || - Articolo 10 || - || - Articolo 11, paragrafi 1 e 2 || - || Articolo 25, paragrafi 1 e 2 - || Articolo 8 || - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 || - || Articolo 12 Articolo 12, paragrafo 3 || - || Articolo 14 Articolo 12, paragrafo 4 || - || - Articolo 13 || - || Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 14 || - || Articolo 68 Articolo 15 || - || Articolo 69 Articolo 16 || - || Articolo 70 Articolo 17 || - || Articolo 71 Articolo 18 || - || Articolo 72 Articolo 19 || - || Articolo 73 Articolo 20 || - || Articolo 75 Articolo 21 || - || Articolo 75, paragrafo 4 Articolo 22 || - || Articolo 96 Articolo 23 || - || Articolo 97 Articolo 24 || - || Articolo 99 Articolo 25 || - || Articolo 100 Articolo 26 || - || Articolo 63 Articolo 27, paragrafo 1 || - || Articolo 102, paragrafo 3 Articolo 27, paragrafo 2 || - || Articolo 49 Articolo 27, paragrafo 3 || - || Articolo 69, paragrafo 3 - || Articolo 9 || - Articolo 28, paragrafi 1 e 2 || Articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4 || - - || Articolo 10, paragrafo 2 || - Articolo 28, paragrafo 3 || Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii) || - - || Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafi c) e d) || - - || Articolo 11 || - Articolo 29 || - || Articolo 76 Articolo 30 || - || Articolo 62 Articolo 31 || - || Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 32 || Articolo 15 || - Articolo 33, paragrafo 1 || Articolo 18, paragrafo 1 || - - || Articolo 18, paragrafo 2 || - Articolo 34, paragrafi 1 e 2 || Articolo 25, paragrafi 1 e 2 || - Articolo 35 || Articolo 26 || - Articolo 36 || - || - Articolo 37 || Articolo 12 || - - || Articolo 14 || - Articolo 38 || - || - Articolo 39, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 3 || - Articolo 40, paragrafo 1 || Articolo 6, paragrafo 1 || - Articolo 40, paragrafo 2 || Articolo 19, paragrafo 3 || - Articolo 41, paragrafo 1 || Articolo 23, paragrafo 1 || - Articolo 41, paragrafo 2 || Articolo 23, paragrafi 3 e 4 || - Articolo 41, paragrafo 3 || Articolo 23, paragrafo 5, lettera a) || - Articolo 41, paragrafo 5 || Articolo 23, paragrafo 5, lettera b) || - - || Articolo 23, paragrafi 2, 6 e 7 || - Articolo 41, paragrafo 6 || Articolo 22, paragrafo 4 || - Articolo 42 || Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) || - Articolo 43, paragrafi 1 e 2 || Articolo 25, paragrafi 1 e 2 || - Articolo 43, paragrafo 3 || - || - Articolo 44 || - || - Articolo 45 || - || - - || - || - - || Articolo 19, paragrafi 1 e 2 || - Articolo 46, paragrafi da 1 a 4 || Articolo 20, paragrafi da 1 a 4 || - Articolo 46, paragrafo 5 || - || - - || Articolo 21 || Articolo 47, paragrafo 1 || - || - Articolo 47, paragrafo 2 || Articolo 22, paragrafo 1, applicazione regionale || - - || Articolo 22, paragrafo 1, applicazione nazionale || - - || Articolo 22, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 || - Articolo 48 || - || - Articolo 49 || - || - Articolo 50 || - || - Articolo 51 || - || - Articolo 52 || - || - Articolo 53 || - || - Articolo 54 || - || - Articolo 55 || - || - Articolo 56 || - || - Articolo 57 || - || - Articolo 58 || - || - Articolo 59 || - || - Articolo 60 || - || - Articolo 61 || - || - Articolo 62 || - || - Articolo 63 || - || - Articolo 64 || - || - Articolo 65 || - || - Articolo 66 || - || - Articolo 67 || - || - Articolo 68 || - || - Articolo 69 || - || - Articolo 70 || - || - Articolo 71 || - || - Articolo 72 || - || - Articolo 73 || - || - Articolo 74 || - || - Articolo 75 || - || - Articolo 76 || - || - Articolo 77 || - || - Articolo 78 || - || - Articolo 79 || - || - Articolo 80 || - || - Articolo 81 || - || - Articolo 82 || - || - Articolo 83 || - || - Articolo 84 || - || - Articolo 85 || - || - Articolo 86 || - || - Articolo 87 || - || - Articolo 88 || Articolo 42 || - Articolo 89 || Articolo 43 || - Articolo 90 || Articolo 44 || - Articolo 91 || Articolo 45 || - Articolo 92 || Articolo 46 || - Articolo 93 || - || - Articolo 94 || - || - Articolo 95 || - || - Articolo 96 || - || - Articolo 97 || - || - Articolo 98 || - || - Articolo 99 || - || - Articolo 100 || - || - Articolo 101 || - || - Articolo 102 || - || - Articolo 103 || - || - Articolo 104 || - || - Articolo 105 || - || - Articolo 106 || - || - Articolo 107 || - || - Articolo 108 || - || - Articolo 109 || - || - Articolo 110 || - || - Articolo 111 || - || - Articolo 112 || - || - Articolo 113 || - || - Articolo 114 || - || - Articolo 115 || - || - Articolo 116 || - || - Articolo 117 || - || - Articolo 118 || - || - Articolo 119 || - || - Articolo 120 || - || - Articolo 121 || Articolo 16 || - Articolo 122 || - || - Articolo 123 || - || - Articolo 124 || - || - Articolo 124, paragrafo 6 || - || Articolo 98 Articolo 125 || - || - Articolo 126 || - || - Articolo 127 || - || - Articolo 128 || - || - Articolo 129 || - || - Articolo 130 || - || - Articolo 131 || - || - Articolo 132 || Articolo 17 || - Articolo 133 || - || - - || Articolo 28 || - - || Articolo 29 || - - || Articolo 20 || - - || Articolo 31 || - - || Articolo 32 || - - || Articolo 33 || - - || Articolo 34 || - - || Articolo 35 || - - || Articolo 36 || - - || Articolo 37 || - - || Articolo 47 || - - || Articolo 48 || - - || Articolo 49 || - - || Articolo 50 || - - || Articolo 51 || - Articolo 134 || - || - Articolo 135 || - || - Articolo 136 || - || - - || Articolo 52 || - Articolo 137 || - || - Articolo 138 || Articolo 3 || - Articolo 139 || Articolo 13 || - Articolo 140 || Articolo 53 || - Articolo 141 || Articolo 56 || - Articolo 142 || Articolo 55 || - Articolo 142, lettera r) || Articolo 54 || - Articolo 143 || - || - Articolo 144 || - || - Articolo 145 || - || - Articolo 146 || Articolo 55 || - Articolo 146 bis || - || - Articolo 147 || Articolo 56 || - Articolo 148 || - || - Articolo 149 || Articolo 57 || - SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
- Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR); - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del
regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti
agli agricoltori nel 2013; - Proposta
di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati
aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli; - Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al
sostegno a favore dei viticoltori.
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[28]
Settore:
titolo 05 della rubrica 2
1.3.
Natura della proposta/iniziativa (Quadro
legislativo della PAC dopo il 2013)
x La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[29] x La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente x La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Per
promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in
linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono: -
la produzione alimentare redditizia; -
la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; -
uno sviluppo territoriale equilibrato.
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivi specifici del settore 05 Obiettivo specifico n. 1: Fornitura
di beni pubblici ambientali Obiettivo specifico n. 2: Offrire
una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli
naturali specifici Obiettivo specifico n. 3: Portare
avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento
ai medesimi Obiettivo specifico n. 4: Gestire
il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria
Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli Obiettivo specifico n. 5: Migliorare
la competitività del settore agricolo e rafforzarne il valore nella filiera
alimentare
Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti Obiettivo specifico n. 6: Contribuire
ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito
agricolo
Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale Obiettivo specifico n. 7: Rafforzare
la crescita verde attraverso l'innovazione Obiettivo specifico n. 8: Supportare
l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali Obiettivo specifico n. 9: Migliorare
l'economia rurale e promuovere la diversificazione Obiettivo specifico n. 10: Permettere
la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
In
questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori
di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione,
i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali
indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori
esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e
imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per
il periodo successivo al 2013. Per
quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di
decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate
componenti dei regimi dei pagamenti diretti. Per
lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi
di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli
Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di impatto
Le
proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di
valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune.
Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla
valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le
misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della
condizionalità. L'incidenza
di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti
obiettivi: a) la produzione alimentare redditizia, con
particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la
stabilità dei prezzi; b) la gestione sostenibile delle risorse
naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni
di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque; c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con
particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle
zone rurali. Mediante
atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici
a tali obiettivi e settori. Inoltre,
per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di
monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità:
a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo
rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei
relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale
più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività
di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione
stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono
direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per
adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo
mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il
periodo dopo il 2013.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La
PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una
parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche
una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e
l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica
comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di
bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione,
affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento
climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri. Come
indicato nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020"[30], la PAC è una vera
politica europea. Anziché lavorare con 27 politiche agricole separate e 27
bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per
attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio
quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione,
ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci
nazionali non coordinati tra loro.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Sulla
scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle
parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata
eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori
dettagli alla valutazione d'impatto e alla relazione che accompagna le proposte
legislative.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
Le
proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite
nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme
comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di
coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in
termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si
spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione.
Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per
tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno
finanziati da tali Fondi. Il
quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le
priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il
FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso
integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni. Il
quadro strategico comune stabilirà anche meccanismi di coordinamento con le
altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione. Inoltre,
per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in
materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il
secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti
sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra
FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le
strutture già operanti negli Stati membri.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata (per i
progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale
e per i regolamenti transitori) –
x Proposta/iniziativa in vigore dal 1°.1.2014 al 31.12.2020
–
x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo
quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti
fino al 2023. x Proposta/iniziativa di durata illimitata (per
il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale). –
Attuazione a partire dal 2014.
1.7.
Modalità di gestione prevista[31]
x Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[32] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario x Gestione concorrente con gli Stati membri
¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni Non vi sono
modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte
più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma
della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri.
Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della
gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
In
termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la
prima volta entro la fine del 2017. Sono
previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della
PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare
mediante atti di esecuzione. Anche
per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il
monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli
altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
I
beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno
nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede
criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi. Si
può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel
campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore
attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli
ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un
tasso di errore inferiore al 2%.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal
regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa
obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori
riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello
del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno,
il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione
di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la
veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di
controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti.
Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti
e tre questi elementi. La
Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in
base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si
concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit
emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione,
la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito
del sistema della verifica di conformità. Per
quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto
che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali
costi.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Il
pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di
controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche
comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun
regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi
esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre
banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione
di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in
funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in
loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare
controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più
importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio
finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito
del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo
funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la
facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco. Il
pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di
prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione
unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati
di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi
di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro
anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di
procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato
membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché
gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più
rapidamente possibile.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
Gli importi indicati nella presente scheda
finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni. Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte
legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le
stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna
incidenza finanziaria. Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in
questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria.
Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri
fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi
sui mercati agricoli. Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali
netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta relativa
al periodo transitorio sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti
diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è
garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in
vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi
rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il
meccanismo della disciplina finanziaria. Le proposte di riforma contengono disposizioni che
danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei
propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove
gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno
conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in
questa fase non possono essere quantificate. La presente scheda finanziaria non tiene conto
dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi
presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi
di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure
connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Tabella 1:
Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle
proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || Compresi nel QFP || || || || || || || || || || Rubrica 2 || || || || || || || || || || Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) || 44 939 || 45 304 || 44 830 || 45 054 || 45 299 || 45 519 || 45 508 || 45 497 || 45 485 || 317 193 Stima entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 672 || 4 704 P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) || 45 611 || 45 976 || 45 502 || 45 726 || 45 971 || 46 191 || 46 180 || 46 169 || 46 157 || 321 897 P2 Sviluppo rurale (4) || 14 817 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 14 451 || 101 157 Totale || 60 428 || 60 428 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 Rubrica 1 || || || || || || || || || || QSC Ricerca agricola e innovazione || N.A. || N.A. || 682 || 696 || 710 || 724 || 738 || 753 || 768 || 5 072 Indigenti || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 Totale || N.A. || N.A. || 1 061 || 1 082 || 1 104 || 1 126 || 1 149 || 1 172 || 1 195 || 7 889 Rubrica 3 || || || || || || || || || || Sicurezza alimentare || N.A. || N.A. || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 350 || 2 450 || || || || || || || || || || Non compresi nel QFP || || || || || || || || || || Riserva per le crisi nel settore agricolo || N.A. || N.A. || 531 || 541 || 552 || 563 || 574 || 586 || 598 || 3 945 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) || || || || || || || || || || di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (5) || N.A. || N.A. || 379 || 387 || 394 || 402 || 410 || 418 || 427 || 2 818 || || || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || || || TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 62 274 || 62 537 || 62 823 || 63 084 || 63 114 || 63 146 || 63 177 || 440 156 TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica || 60 428 || 60 428 || 61 364 || 61 609 || 61 877 || 62 119 || 62 130 || 62 141 || 62 153 || 433 393
Note: (1) Tenendo conto delle
modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il
Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di
applicarsi entro la fine del 2013. (2) Gli importi si
riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia
notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei
conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione
specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate
nella pagina seguente. (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli
importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato
nel settore della pesca. (4) Gli importi
figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella
comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"
(COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011). Tuttavia resta da decidere
se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire
dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma
nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un
aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale
FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione
successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che
siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale. (5) In conformità alla
comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"
(COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento
alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5
miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli
agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che
precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo indicativa. La
proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG
un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Tabella 2: Stima delle entrate e delle
spese per il settore 05 nella rubrica 2 Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 123 || 123 || || || || || || 246 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 187 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 864 || 864 || 741 || 741 || 741 || 741 || 741 || 5 433 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || 2 622 || 2 641 || 2 670 || 2 699 || 2 722 || 2 710 || 2 699 || 18 764 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 43 081 || 43 297 || 43 488 || 43 454 || 43 454 || 43 454 || 303 105 05 03 - Aiuti diretti (dopo il livellamento) || 42 170 || 42 535 || 42 876 || 42 917 || 43 125 || 43 303 || 43 269 || 43 269 || 43 269 || 302 027 || || || || || || || || || || 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 14 455 || 101 185 05 04 - Sviluppo rurale (dopo il livellamento) || 14 817 || 14 451 || 14 455 || 14 619 || 14 627 || 14 640 || 14 641 || 14 641 || 14 641 || 102 263 || || || || || || || || || || 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale || 60 229 || 60 229 || 59 953 || 60 177 || 60 423 || 60 642 || 60 631 || 60 620 || 60 608 || 423 054 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || 59 212 || 59 436 || 59 682 || 59 901 || 59 890 || 59 879 || 59 867 || 417 867
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari
basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative
già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del
premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi
previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun
fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a
turbative del mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 3: Calcolo dell'incidenza
finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le entrate e le spese della PAC Mio EUR (prezzi correnti) Esercizio di bilancio || 2013 || 2013 aggiustato || || TOTALE 2014-2020 || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ENTRATE || || || || || || || || || || 123 - Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie) || 123 || 123 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || || || || 67 03 - Entrate con destinazione specifica || 672 || 672 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 di cui ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti || 0 || 0 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 795 || 795 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 SPESE || || || || || || || || || || 05 02 - Mercati (1) || 3 311 || 3 311 || -689 || -670 || -641 || -612 || -589 || -601 || -612 || -4 413 05 03 - Aiuti diretti (prima del livellamento) (2) || 42 170 || 42 535 || -460 || -492 || -534 || -577 || -617 || -617 || -617 || -3 913 05 03 - Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale || || || 0 || -164 || -172 || -185 || -186 || -186 || -186 || -1 078 05 04 - Sviluppo rurale (prima del livellamento) || 14 817 || 14 451 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 28 05 04 - Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento trasferito dagli aiuti diretti || || || 0 || 164 || 172 || 185 || 186 || 186 || 186 || 1 078 05 07 01 06 -Liquidazione dei conti || -69 || -69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 69 || 483 Totale || 60 229 || 60 229 || -1 076 || -1 089 || -1 102 || -1 115 || -1 133 || -1 144 || -1 156 || -7 815 BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica || || || -1 145 || -1 158 || -1 171 || -1 184 || -1 202 || -1 213 || -1 225 || -8 298
Note: (1) Per il 2013 le stime preliminari
basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative
già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del
premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi
previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno
di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del
mercato o crisi. (2) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Tabella 4:
Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per
quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso || || artt. 154,155, 156 || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo || || ex art.10 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Programmi alimentari per gli indigenti || (2) || ex art.27 del reg. 1234/2007 || 500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -500.0 || -3 500.0 Ammasso privato (fibre di lino) || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Pm Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (3) || ex art. 5 del reg. 637/2008 || 10.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -4.0 || -28.0 Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli || || ex art. 117 || 30.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || -15.0 || -15.0 || -30.0 || -30.0 || -90.0 Programma frutta nelle scuole || || art. 21 || 90.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 60.0 || 420.0 Abolizione delle OP nel settore del luppolo || || ex art. 111 || 2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -2.3 || -15.9 Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere || || art. 16 || N.A. || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina || || ex artt. 101, 102 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - Ammasso privato facoltativo per il burro || (4) || art. 16 || 14.0 || [-1.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-14.0] || [-85.0] Abolizione del prelievo promozionale per il latte || || ex art. 309 || pm || - || - || - || - || - || - || - || - TOTALE 05 02 || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma (5) || || || || -446.3 || -446.3 || -446.3 || -461.3 || -461.3 || -476.3 || -476.3 || -3 213.9
Note: (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato
in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori
degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle
rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già
approvate. (2) L'importo
del 2013 corrisponde alla proposta della Commissione COM(2010) 486. A
partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1. (3) La dotazione per il programma di
ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà
trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna
(6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già
deciso). (4) Effetto
stimato in caso di non applicazione della misura. (5) Oltre alle spese dei capitoli 05
02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07
e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA. Tabella 5: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato (2) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 || || || || || || || || || || || || Aiuti diretti || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 341,0 || 381,1 || 589,6 || 768,0 || 733,2 || 733,2 || 733,2 || 4 279,3 - modifiche già decise: || || || || || || || || || || || || Introduzione progressiva UE 12 || || || || || 875,0 || 1 133,9 || 1 392,8 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 1 651,6 || 10 008,1 Ristrutturazione settore cotone || || || || || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,1 || 6,1 || 6,1 || 18,4 Health Check || || || || || -64,3 || -64,3 || -64,3 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -90,0 || -552,8 Riforme precedenti || || || || || -9,9 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -32,4 || -204,2 || || || || || || || || || || || || - modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 di cui: livellamento || || || || || 0,0 || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 || || || || || || || || || || || || TOTALE 05 03 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || -459,8 || -656,1 || -706,5 || -761,3 || -802,2 || -802,2 || -802,2 || -4 990,3 TOTALE DELLE SPESE || || || 42 169,9 || 42 535,4 || 42 876,4 || 42 916,5 || 43 125,0 || 43 303,4 || 43 268,7 || 43 268,7 || 43 268,7 || 302 027,3
Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) Tenendo conto delle modifiche
legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e
l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la
fine del 2013. Tabella 6: Componenti degli aiuti
diretti Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Allegato II || || || || || 42 407,2 || 42 623,4 || 42 814,2 || 42 780,3 || 42 780,3 || 42 780,3 || 256 185,7 Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%) || || || || || 12 866,5 || 12 855,3 || 12 844,3 || 12 834,1 || 12 834,1 || 12 834,1 || 77 068,4 Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%) || || || || || 857,8 || 857,0 || 856,3 || 855,6 || 855,6 || 855,6 || 5 137,9 Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo || || || || || 28 682,9 || 28 911,1 || 29 113,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 29 090,6 || 173 979,4 Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%) || || || || || 4 288,8 || 4 285,1 || 4 281,4 || 4 278,0 || 4 278,0 || 4 278,0 || 25 689,3 Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II[33] || || || || || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 159,9 || 959,1 Livellamento || || || || || -164,1 || -172,1 || -184,7 || -185,6 || -185,6 || -185,6 || -1 077,7 Cotone || || || || || 256,0 || 256,3 || 256,5 || 256,6 || 256,6 || 256,6 || 1 538,6 POSEI/Isole minori del Mar Egeo || || || || || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 417,4 || 2 504,4 Tabella 7: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure
transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014 Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Fabbisogno stimato || Modifiche rispetto al 2013 || || || 2013 (1) || 2013 aggiustato || 2014 (2) Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 541,9 Introduzione progressiva UE 10 || || || || || 616,1 Health Check || || || || || -64,3 Riforme precedenti || || || || || -9,9 TOTALE 05 03 || || || || || TOTALE DELLE SPESE || || || 40 165,0 || 40 530,5 || 41 072,4 Note: (1) L'importo
del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. (2) I
massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli
al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli
Stati membri per il 2013. Tabella 8: Calcolo dell'incidenza
finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo
rurale Mio EUR (prezzi correnti) ESERCIZIO DI BILANCIO || || Base giuridica || Assegnazione allo sviluppo rurale || Modifiche rispetto al 2013 || || || || 2013 || 2013 aggiustato (1) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE 2014-2020 Programmi di sviluppo rurale || || || 14 788,9 || 14 423,4 || || || || || || || || Aiuto per il cotone - ristrutturazione || (2) || || || || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 4,0 || 28,0 Prodotto del livellamento degli aiuti diretti || || || || || || 164,1 || 172,1 || 184,7 || 185,6 || 185,6 || 185,6 || 1 077,7 Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica || (3) || || || || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -8,5 || -59,4 Assistenza tecnica || (3) || || 27,6 || 27,6 || 8,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 3,5 || 29,4 Premio per progetti di cooperazione locale innovativa || (4) || || N.A. || N.A. || 0,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 5,0 || 30,0 TOTALE 05 04 || || || || || || || || || || || || Effetto netto delle proposte di riforma || || || || || 4,0 || 168,1 || 176,1 || 188,7 || 189,6 || 189,6 || 189,6 || 1 105,7 TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 14 455,1 || 101 185,5 TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento) || || || 14 816,6 || 14 451,1 || 14 455,1 || 14 619,2 || 14 627,2 || 14 639,8 || 14 640,7 || 14 640,7 || 14 640,7 || 102 263,2
Note: (1) Aggiustamenti
in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio
finanziario 2013. (2) Gli importi figuranti nella
tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione
della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500
definitivo). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto
trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un
solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del
settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli
importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2.
Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti,
indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario
pluriennale. (3) L'importo
del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione
iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1). L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25%
della dotazione totale per lo sviluppo rurale. (4) Coperto
dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) Nota: Si stima
che le proposte legislative non avranno alcuna incidenza sugli stanziamenti di
natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo
possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa
amministrativa. || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: AGRI || Risorse umane || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 TOTALE DG AGRI || Stanziamenti || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || || || Pagamenti || || || || || || || ||
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Numero totale di risultati OBIETTIVO SPECIFICO n. 5 Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare || || || || || || || || || || || || || || || || - Prodotti ortofrutticoli: commercializza-zione attraverso le organizzazioni di produttori (OP)[35] || Propor-zione del valore della produ-zione commer-cializzata attraver-so le OP rispetto al valore della produzio-ne totale || || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 830,0 || || 5 810,0 - Vino: dotazione nazionale-ristrutturazione35 || Numero di ettari || || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || 54 326 || 475,1 || || 3 326,0 - Vino: dotazione nazionale - investimenti35 || || || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || 1 147 || 178,9 || || 1 252,6 - Vino: dotazione nazionale - distillazione dei sottoprodotti35 || hl || || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || 700 000 || 98,1 || || 686,4 - Vino: dotazione nazionale -alcole per usi commestibili35 || Numero di ettari || || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || 32 754 || 14,2 || || 14,2 - Vino: dotazione nazionale - uso di mosto concentrato35 || hl || || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || 9 || 37,4 || || 261,8 - Vino: dotazione nazionale - promozione35 || || || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 267,9 || || 1 875,3 - Altri || || || || 720,2 || || 739,6 || || 768,7 || || 797,7 || || 820,3 || || 808,8 || || 797,1 || || 5 452,3 Totale parziale Obiettivo specifico n. 5 || || 2 621,8 || || 2 641,2 || || 2 670,3 || || 2 699,3 || || 2 721,9 || || 2 710,4 || || 2 698,7 || || 18 763,5 OBIETTIVO SPECIFICO n. 6 Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo || || || || || || || || || || || || || || || || - Sostegno diretto al reddito[36] || Numero di ettari pagati (milioni) || || 161,014 || 42 876,4 || 161,014 || 43 080,6 || 161,014 || 43 297,1 || 161,014 || 43 488,1 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 43 454,3 || 161,014 || 303 105,0 Totale parziale Obiettivo specifico n. 6 || || 42 876,4 || || 43 080,6 || || 43 297,1 || || 43 488,1 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 43 454,3 || || 303 105,0 COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || Nota: Per gli obiettivi specifici da 1 a 4 e
da 7 a 10, i risultati devono ancora essere determinanti (vedi sopra sezione 1.4.2.).
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane[37] || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 136,998 || 958,986 Altre spese amministrative || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 9,704 || 67,928 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 146,702 || 1 026,914
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di
risorse umane
–
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Nota: Si stima che le proposte legislative non
abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre
parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale
livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020
si basano sulla situazione del 2011. Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 || 1 034 XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[38] || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 || 78 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 yy || in sede || || || || || || || nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE[39] || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 || 1 115 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Personale esterno ||
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
–
x La proposta/iniziativa è compatibile con la PROPOSTA
DI QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020 –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
–
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
X La proposta relativa allo sviluppo rurale
(FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM TOTALE stanziamenti cofinanziati[40] || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare || da determi-nare
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
x sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[41] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. V.
tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1. [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500
definitivo del 29.6.2011. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione,
delle risorse naturali e del territorio, COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010. [3] Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento
europeo del 23 giugno 2011, 2011/2015(INI), e le conclusioni della presidenza
del 18 marzo 2011. [4] L'attuale quadro legislativo comprende i regolamenti del
Consiglio (CE) n. 73/2009 (pagamenti diretti), (CE) n. 1234/2007
(strumenti di mercato), (CE) n. 1698/2005 (sviluppo rurale) e (CE)
n. 1290/2005 (finanziamento). [5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, COM(2011) 615 del 6.10.2011. [6] V. allegato 9 della valutazione di impatto per una
sintesi dei 517 contributi pervenuti. [7] GU C [...] del [...], pag. [...]. [8] GU C [...] del [...], pag. [...]. [9] GU C [...] del [...], pag. [...]. [10] GU C [...] del [...], pag. [...]. [11] COM(2010) 672 definitivo del 18.11.2010. [12] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16. [13] GU L [...] del [...], pag. [...]. [14] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [15] GU L [...] del [...], pag. […]. [16] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. [17] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1. [18] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento abrogato e
sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009. [19] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. [20] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [21] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. [22] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito
dal regolamento (UE) n. [regolamento sviluppo rurale]. [23] GU L [...] del [...], pag. [...]. [24] GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1. [25] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [26] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [27] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [28] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per
attività). [29] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o
b), del regolamento finanziario. [30] COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011. [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html [32] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [33] Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020
comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento
unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. [34] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [35] In base all'esecuzione passata e alle stime contenute nel
progetto di bilancio 2012. Per le organizzazioni di produttori nel settore
degli ortofrutticoli gli importi sono in linea con la riforma del settore e,
come già indicato nelle relazioni di attività del progetto di bilancio 2012, i
risultati saranno noti solo alla fine del 2011. [36] In base alle superfici potenzialmente ammissibili nel 2009. [37] In base ad un costo medio di 127 000 EUR per
posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei). [38] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire);
JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL=
agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [39] Non include il massimale parziale per la linea di bilancio
05.010404. [40] L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che
saranno presentati dagli Stati membri. [41] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.