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Document COM:2004:593:FIN

Proposta di decisione del Consiglio relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Proposta di decisione del Consiglio relativo alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera

/* COM/2004/0593 def. */ /* COM/2004/0593 def. - CNS 2004/0199 */ /* COM/2004/0593 def. - CNS 2004/0200 */

52004PC0593(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen /* COM/2004/0593 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I negoziati tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardanti sette accordi si erano conclusi nel giugno 1999. Tutti questi accordi sono entrati contemporaneamente in vigore il 1° giugno 2002. In allegato a tali accordi, la Confederazione svizzera rendeva una dichiarazione sulla politica di migrazione e asilo, esplicitando la sua intenzione di partecipare al sistema UE di coordinamento delle politiche in materia di asilo e proponendo di intraprendere negoziati volti alla conclusione di una convenzione parallela alla convenzione di Dublino.

A seguito dell'autorizzazione data alla Commissione il 17 giugno 2002, si intraprendevano con la Confederazione svizzera negoziati concernenti la sua associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen nonché alla normativa che ha istituito Eurodac [1] e a quella sullo Stato competente per l'esame delle domande di asilo (adottata successivamente e, in appresso, indicata come "regolamento Dublino" [2]). Di conseguenza, si è raggiunto l'accordo su due testi separati.

[1] Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1)

In ottemperanza alle direttive di negoziato, gli accordi seguono il modello di quelli stipulati con la Norvegia e l'Islanda - relativi all'associazione di queste ultime all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen [3] e ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia [4] - adeguati agli specifici requisiti costituzionali della Svizzera.

[3] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[4] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

Inoltre, le direttive di negoziato richiedevano che la Svizzera dovesse accettare l'acquis di Schengen e il suo sviluppo nonché l'acquis Dublino/Eurodac e il suo sviluppo senza eccezioni o deroghe. In più, le direttive richiedevano una chiara connessione tra l'attuazione e l'estinzione dei due accordi. Le direttive di negoziato richiedevano ancora che la Svizzera provvedesse a versare un contributo annuale per i costi amministrativi e operativi di Schengen e di Dublino/Eurodac.

La Commissione ritiene che i testi siano conformi alle direttive sui negoziati adottate dal Consiglio il 17 giugno 2002. L'unica eccezione al principio dell'accettazione completa dell'acquis di Schengen attuale e futuro è la deroga concessa alla Svizzera rispetto all'accettazione del futuro acquis relativo alle richieste di perquisizione e sequestro per quanto concerne i reati nel settore della fiscalità diretta, che, se commessi in Svizzera, non sono punibili, ai sensi del diritto svizzero, con una pena privativa della libertà. Tale deroga era necessaria al fine di concludere un accordo con la Svizzera nel settore della tassazione dei redditi da risparmio, a sua volta necessaria per l'entrata in vigore della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi [5]. Il COREPER ha approvato tale deroga il 17.5.2004 in quanto parte di un complessivo compromesso con la Svizzera in una vasta gamma di settori, su cui si è raggiunto l'accordo al summit UE/Svizzera il 19 maggio 2004 [6].

[5] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

[6] Documento del Consiglio 9544/04

Per quanto concerne la fiscalità indiretta, non è stata concessa alcuna deroga concernente l'acquis attuale e futuro. La Svizzera garantirà una completa cooperazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 51 della convenzione di applicazione Schengen in relazione ai casi di evasione delle imposte indirette. [7] L'evasione fiscale indiretta è perseguita in Svizzera da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo ad un ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale. Pertanto, è applicabile la seconda alternativa prevista dall'articolo 51 lettera a) della convenzione di applicazione Schengen.

[7] Cfr. documento informale dei servizi della Commissione sull'acquis di Schengen riguardante le richieste di rogatoria a scopo di perquisizione e sequestro, MD 59/03 (gruppo EFTA)

Poiché i due accordi riguardanti Schengen e Dublino/Eurodac sono connessi, entrambi gli accordi devono essere firmati contemporaneamente.

I punti seguenti sono evidenziati al fine di mostrare le differenze o gli adattamenti rispetto ai corrispondenti accordi conclusi con Norvegia e Islanda.

Schengen:

Come chiaramente indicato dalla Commissione nella dichiarazione resa al momento dell'adozione delle direttive sui negoziati relativi all'accordo sull'acquis di Schengen, è da biasimare che tali direttive prevedano un accordo unico, che comprende elementi del primo e del terzo pilastro. Gli elementi tratti dai due pilastri differenti sono di natura fondamentalmente diversa (gli elementi del primo pilastro hanno natura di diritto comunitario, il che comprende i principi del primato e la possibile efficacia diretta, caratteristiche che gli elementi del terzo pilastro non posseggono); essi sono sottoposti a procedimenti diversi per ciò che concerne la loro approvazione e conclusione (ad esempio gli elementi del terzo pilastro non sono soggetti al parere del Parlamento) e sono soggetti alla giurisdizione della Corte di giustizia in grado diverso. Allo scopo di tener conto di tali differenze, la Commissione propone di adottare l'accordo sull'acquis di Schengen con due atti separati, uno basato sul trattato che istituisce la Comunità europea e l'altro su quello sull'Unione europea, indicando ciascuna decisione, con un riferimento alla decisione del Consiglio 1999/436/EC, [8] quali parti dell'acquis di Schengen, disciplinate dall'accordo, ricadono nell'ambito del trattato CE e quali entro il trattato UE. Ciò aiuterà in particolare la Corte a valutare l'estensione della sua giurisdizione.

[8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Accordo

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b):

Alla Svizzera è concesso un periodo di due anni per l'accettazione e l'attuazione del futuro acquis nel suo ordinamento giuridico interno nel caso sia richiesto un referendum. Se possibile, la Svizzera deve applicare provvisoriamente gli sviluppi dell'acquis. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto degli sviluppi dell'acquis, l'UE e la CE possono adottare misure proporzionali e necessarie contro la Svizzera allo scopo di garantire il funzionamento efficace della cooperazione Schengen.

Tale clausola di salvaguardia rende possibile per la UE e la CE accettare un eventuale termine di due anni per l'attuazione del futuro acquis da parte della Svizzera. In tale contesto, la Svizzera ha chiarito che solo il 5% delle misure che sviluppano l'acquis di Schengen, adottate tra l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro giuridico dell'Unione europea nel 1999 ed oggi, avrebbero potuto dare luogo ad un eventuale referendum.

Articolo 7, paragrafo 5:

In base alle direttive di negoziato, la Svizzera accetta l'acquis di Schengen ed il suo sviluppo interamente. La sola eccezione a questo principio generale è contenuta nell'articolo 7, paragrafo 5, sul futuro sviluppo dell'acquis di Schengen e concerne un possibile futuro atto o provvedimento relativo ad una richiesta o mandato di perquisizione o di sequestro emanati allo scopo di indagare o perseguire reati nel settore della fiscalità diretta, reati che, se commessi in Svizzera, non sarebbero punibili, in base al diritto svizzero, con una pena privativa della libertà.

Articolo 11:

Il calcolo della percentuale che determina il contributo annuale della Svizzera per i costi amministrativi è basato sui relativi contributi di Norvegia e Islanda, in relazione al prodotto interno lordo di questi tre paesi.

Articolo 13:

A norma della posizione speciale della Danimarca con riferimento agli atti adottati ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deve concludere un accordo separato con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con la Svizzera in relazione all'acquis adottato ai sensi del titolo IV.

Inoltre, Norvegia e Islanda devono altresì concludere un accordo con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con tutti i partner associati che applicano l'acquis di Schengen.

Articolo 15:

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo il quale l'acquis di Schengen può essere attuato dalla Svizzera soltanto dopo che il Consiglio abbia deciso che tutti i prerequisiti per tale attuazione sono stati adempiuti dalla Svizzera e che i controlli alle frontiere esterne sono efficaci.

Inoltre, il paragrafo 1 enuncia le diverse possibilità che si prospettano circa l'adozione di tale decisione in base ai protocolli allegati al trattato di Amsterdam e all'atto di adesione dei dieci nuovi Stati membri.

I paragrafi 3 e 4 attuano la richiesta delle direttive di negoziato di stabilire un nesso tra l'attuazione e l'estinzione dell'accordo relativo a Schengen e l'attuazione e l'estinzione dell'accordo sui criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente ad esaminare una richiesta di asilo.

Articolo 16:

L'articolo 16 consente al Liechtenstein di unirsi al presente accordo. Questa disposizione evita la conclusione di un accordo separato con il Liechtenstein e di conseguenza l'istituzione di un terzo comitato misto se il Liechtenstein volesse associarsi all'acquis di Schengen. Il Liechtenstein può prendere parte all'attuale struttura organizzativa.

Gli allegati A e B elencano l'acquis di Schengen ed il suo sviluppo e saranno aggiornati fino alla data della firma.

Atto finale:

La dichiarazione 2 chiarisce che UE/CE non esercitano competenze esterne in nome della Svizzera. Qualora i negoziati con paesi terzi abbiano un influsso sull'acquis di Schengen (ad esempio negoziati relativi agli accordi sull'esenzione dall'obbligo del visto), la UE/CE inviteranno i paesi terzi a concludere accordi simili con i tre paesi associati. La dichiarazione può riguardare solo la Svizzera, ma lo stesso impegno è valido per Norvegia e Islanda, sebbene esso non sia stato esplicitamente menzionato nell'atto finale dell'accordo con questi due paesi.

La dichiarazione 3 è basata sulla disposizione speciale concessa al Lussemburgo ed è un risultato del compromesso raggiunto con la Svizzera riguardante la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo.

Nella dichiarazione 5 la Svizzera si impegna a velocizzare quanto più possibile le diverse fasi della procedura in caso di richiesta di referendum.

La dichiarazione 6 è una conseguenza dell'accettazione dell'acquis di Schengen senza eccezioni o deroghe.

La dichiarazione 8 ha soltanto scopo informativo.

Scambio di lettere relativo alla partecipazione della Svizzera ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi:

Al pari di Norvegia e Islanda, anche la Svizzera parteciperà in qualità di osservatore al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Nella dichiarazione 2 allegata all'accordo con Norvegia e Islanda, l'Unione europea enuncia di ritenere la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [9], parte integrante dell'acquis di Schengen. Essa non è stata inclusa nell'elenco dell'acquis di Schengen allegato all'accordo con Islanda e Norvegia in quanto la direttiva formava già parte dell'acquis SEE e pertanto era già applicata da Islanda e Norvegia.

[9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31

La partecipazione di questi due paesi al lavoro dei comitati istituiti nel SEE è prevista all'articolo 100 dell'accordo SEE, ed è diversa dalla partecipazione ai "comitati Schengen": nei comitati che si occupano di materie che influiscono sull'acquis del SEE, i rappresentanti dei paesi SEE non sono presenti. La loro partecipazione è garantita nella misura più ampia possibile nella fase preparatoria dei progetti di misure. La Svizzera non è membro del SEE, ma è escluso che, attraverso un'associazione all'acquis di Schengen, i diritti della Svizzera vadano oltre quelli della Norvegia e dell'Islanda, le quali hanno scelto una cooperazione più profonda con l'UE nella forma dell'accordo SEE.

Conseguentemente, allo scopo di prevedere pari diritti e obblighi, la posizione della Svizzera deve essere identica a quella dell'Islanda e della Norvegia. Dal momento che la direttiva sulla protezione dei dati disciplina settori che vanno al di là dell'acquis di Schengen, l'informazione data alla Svizzera deve essere limitata ai punti specificamente pertinenti all'applicazione dell'acquis di Schengen. Inoltre, la Svizzera, come l'Islanda e la Norvegia , può designare un rappresentante per partecipare in qualità di osservatore al "Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali" (articolo 29) riguardante i punti specificamente pertinenti per Schengen.

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

L'accordo con l'Islanda e la Norvegia, come pure quello con la Svizzera, istituisce un comitato misto allo scopo di indirizzarvi tutte le questioni provenienti dal Consiglio rilevanti per l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen. Le parti convengono che le riunioni dei due comitati misti saranno tenute congiuntamente.

Allo scopo di conservare la struttura attuale, che prevede che la presidenza del comitato misto a livello di alti funzionari e di ministri sia attribuita, durante il primo semestre dell'anno, al rappresentante dell'Unione europea e, durante il secondo semestre, ad un paese associato, tutti i paesi associati esprimono il desiderio di cedere, se necessario, l'esercizio delle loro presidenze e di effettuare una rotazione tra loro in ordine alfabetico in base al nome.

Dublino/Eurodac:

Accordo:

Articolo 4, paragrafo 3 (il cui contenuto corrisponde sostanzialmente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo di Schengen):

Alla Svizzera è concesso un periodo di due anni per l'accettazione e l'attuazione del futuro acquis nel suo ordinamento giuridico interno nel caso sia richiesto un referendum. La Svizzera applica provvisoriamente, ove possibile, lo sviluppo dell'acquis. Se la Svizzera non può applicare provvisoriamente il contenuto degli sviluppi dell'acquis, e la CE posso adottare misure proporzionali e necessarie contro la Svizzera allo scopo di garantire il funzionamento efficace della cooperazione Dublino/Eurodac.

Articolo 8:

Il calcolo della percentuale che determina il contributo della Svizzera ai costi dell'unità cenrtrale di Eurodac è basato sui relativi contributi di Norvegia e Islanda, in relazione al prodotto interno lordo di questi tre paesi.

Articolo 11:

A norma della posizione speciale della Danimarca con riferimento agli atti adottati ai sensi del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca deve essere associata, a mezzo di un protocollo, al presente accordo, allo scopo di instaurare diritti ed obblighi tra Danimarca e Svizzera in relazione alle disposizioni Dublino/Eurodac.

Inoltre, Norvegia e Islanda devono altresì concludere un accordo con la Svizzera allo scopo di instaurare diritti ed obblighi con tutti i partner associati che applicano l'acquis Dublino/Eurodac.

Articolo 12:

Ai sensi del presente articolo, alcune parti dell'accordo, ad esempio l'istituzione del comitato misto, si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso. Tale applicazione provvisoria (prevista similmente anche dall'accordo Schengen) consentirà alla Svizzera di prepararsi all'attuazione tecnica dell'accordo durante il periodo di ratifica.

Articolo 14:

Tale articolo istituisce il necessario nesso tra l'attuazione e l'estinzione dell'accordo Dublin/Eurodac e l'attuazione e l'estinzione dell'accordo relativo a Schengen.

Articolo 15:

Come per Schengen, questa disposizione consente al Liechtenstein di unirsi all'accordo tra la CE e la Svizzera su Dublino/Eurodac.

Atto finale:

La dichiarazione 2 sancisce che la posizione della Svizzera concernente la sua partecipazione alla direttiva sulla tutela dei dati personali, enunciata nello scambio di lettere riguardante la partecipazione di quest'ultima ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, allegata all'accordo su Schengen, si applica, mutatis mutandis, alle tematiche specificamente attinenti all'applicazione del regolamento Dublino o di Eurodac.

La dichiarazione 3 corrisponde alla dichiarazione simile resa dalla Svizzera in relazione all'accordo Schengen (dichiarazione 5) in base alla quale essa si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi procedurali, in caso di richiesta di referendum, si svolgano il più rapidamente possibile.

La dichiarazione 4 ha soltanto scopo informativo. Essa è comunque importante in quanto esplicita che, per Dublino/Eurodac, la partecipazione ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi - secondo il modello della partecipazione islandese e norvegese a Dublino/Eurodac - segue la medesima struttura prevista dall'articolo 100 dell'accordo SEE (si veda articolo 2, paragrafo 6 del progetto di accordo).

Dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti

L'accordo con l'Islanda e la Norvegia, come pure quello con la Svizzera, istituisce un comitato misto allo scopo di indirizzarvi tutte le questioni provenienti dal Consiglio rilevanti per l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis Dublino/Eurodac. Le parti convengono che le riunioni dei due comitati misti saranno tenute congiuntamente.

Allo scopo di conservare la struttura attuale, che prevede che la presidenza del comitato misto a livello di alti funzionari e di ministri sia attribuita, durante il primo semestre dell'anno, al rappresentante dell'Unione europea e, durante il secondo semestre, ad un paese associato, tutti i paesi associati esprimono il desiderio di cedere, se necessario, l'esercizio delle loro presidenze e di effettuare una rotazione tra loro in ordine alfabetico in base al nome.

Dichiarazioni dei capi delegazione (minute approvate):

A scopo di completezza, si attira l'attenzione sulle seguenti dichiarazioni dei capi delegazione nel contesto dell'accordo Schengen, le quali, tuttavia, non formano parte dell'accordo:

La dichiarazione 1 prevede che saranno istituiti contatti regolari e diretti tra il Segretariato generale del Consiglio e la Missione svizzera presso le Comunità europee allo scopo di permettere alla Svizzera di intraprendere il più rapidamente possibile le procedure interne di adempimento dei suoi requisiti costituzionali (ad esempio se uno Stato membro avanzi una riserva parlamentare, ecc.).

La dichiarazione 2 prevede che la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi non si applichi - fra l'altro - all'acquisto e alla detenzione di armi e munizioni da parte delle forze armate. La Svizzera richiede ai servizi della Commissione di verificare che il sistema svizzero attualmente in vigore di prestito di armi militari nell'ambito dei corsi volontari per giovani tiratori, di prestito d'armi militari durante l'obbligo di leva, nonché della cessione dell'arma d'ordinanza (arma di servizio), una volta trasformata in arma da fuoco semi automatica, ai militari che lasciano l'esercito, rientra nell'ambito della suddetta eccezione dall'applicazione della direttiva.

La dichiarazione 3 riflette l'interesse a sviluppare, per quanto possibile, la cooperazione della Svizzera a Eurojust ed alla Rete giudiziaria europea.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativo alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'autorizzazione della Presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2) Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato il 25 giugno 2004.

(3) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è d'uopo applicare la decisione del Consiglio 1999/437/CE [10] relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen alle relazioni con la Svizzera all'atto della firma dell'accordo.

[10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4) Il Regno Unito prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2000/365/CE del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [11].

[11] GU L 131, dell'1.6.2000, pag. 43

(5) L'Irlanda prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istuituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2002/192/CE del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen [12].

[12] GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, per conto dell'Unione europea, l'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell'atto finale, nello scambio di lettere riguardanti i comitati che assisteranno la Commissione nell'esercizio del suo potere esecutivo e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell'accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE [13], si è deciso debbano avere, una base giuridica nell'ambito del trattato sull'Unione europea.

[13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

Articolo 3

Le disposizioni della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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