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Document fdf2ef86-77fa-11ee-99ba-01aa75ed71a1
Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
02013R1408 — IT — 25.10.2023 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 |
L 51I |
1 |
22.2.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2046 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2022 |
L 275 |
55 |
25.10.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2023 |
L |
1 |
5.10.2023 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri ( 1 ), ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura»: tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;
Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4;
gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
Articolo 4
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 100 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 50 000 EUR su un periodo di dieci anni oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, a 125 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 62 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e
per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 150 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 75 000 EUR e una durata di dieci anni o, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
prima dell’attuazione dell’aiuto,
il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Cumulo
Articolo 6
Controllo
Qualora concedano aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, gli Stati membri sono dotati di un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità di tali Stati membri. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro
(in EUR) |
|
Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1) |
Belgio |
106 269 708 |
Bulgaria |
53 020 042 |
Repubblica ceca |
61 865 750 |
Danimarca |
141 464 625 |
Germania |
732 848 458 |
Estonia |
11 375 375 |
Irlanda |
98 460 375 |
Grecia |
134 272 042 |
Spagna |
592 962 542 |
Francia |
932 709 458 |
Croazia |
28 920 958 |
Italia |
700 419 125 |
Cipro |
8 934 792 |
Lettonia |
16 853 708 |
Lituania |
34 649 958 |
Lussemburgo |
5 474 083 |
Ungheria |
99 582 208 |
Malta |
1 603 917 |
Paesi Bassi |
352 512 625 |
Austria |
89 745 208 |
Polonia |
295 932 125 |
Portogallo |
87 570 583 |
Romania |
215 447 583 |
Slovenia |
15 523 667 |
Slovacchia |
29 947 167 |
Finlandia |
55 693 958 |
Svezia |
79 184 750 |
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord |
29 741 417 |
(1)
Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020. |
ALLEGATO II
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, per Stato membro
(in EUR) |
|
Stato membro |
Importo massimo degli aiuti «de minimis» (1) |
Belgio |
127 523 650 |
Bulgaria |
63 624 050 |
Repubblica ceca |
74 238 900 |
Danimarca |
169 757 550 |
Germania |
879 418 150 |
Estonia |
13 650 450 |
Irlanda |
118 152 450 |
Grecia |
161 126 450 |
Spagna |
711 555 050 |
Francia |
1 119 251 350 |
Croazia |
34 705 150 |
Italia |
840 502 950 |
Cipro |
10 721 750 |
Lettonia |
20 224 450 |
Lituania |
41 579 950 |
Lussemburgo |
6 568 900 |
Ungheria |
119 498 650 |
Malta |
1 924 700 |
Paesi Bassi |
423 015 150 |
Austria |
107 694 250 |
Polonia |
355 118 550 |
Portogallo |
105 084 700 |
Romania |
258 537 100 |
Slovenia |
18 628 400 |
Slovacchia |
35 936 600 |
Finlandia |
66 832 750 |
Svezia |
95 021 700 |
Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord |
35 689 700 |
(1)
Gli importi massimi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017. Il metodo di calcolo garantisce che tutti gli Stati membri siano trattati allo stesso modo e che nessuna media nazionale sia inferiore agli importi massimi precedentemente stabiliti per il periodo 2014-2020. |
( 1 ) Poiché, in conformità dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).