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Document e44d7813-1dbd-11ed-8fa0-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

02019R1793 — IT — 03.07.2022 — 006.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2019

relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/625 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2020

  L 144

13

7.5.2020

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1540 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2020

  L 353

4

23.10.2020

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/608 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2021

  L 129

119

15.4.2021

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1900 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2021

  L 387

78

3.11.2021

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2246 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2021

  L 453

5

17.12.2021

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/913 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2022

  L 158

1

13.6.2022


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 011, 15.1.2020, pag.  3 (2019/1793)

 C2

Rettifica, GU L 188, 15.7.2022, pag.  152 (2022/913)

►C3

Rettifica, GU L 189, 18.7.2022, pag.  25 (2022/913)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2019

relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  

Il presente regolamento stabilisce:

a) 

nell’allegato I, l’elenco degli alimenti e dei mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali al loro ingresso nell’Unione, che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato, in conformità all’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:

i. 

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti dai paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, elencati nell’allegato II, tabella 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

▼M4

ii) 

le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nell’allegato II, tabella 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati in tale allegato, tabella 2;

▼M1

b bis

la sospensione dell’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis;

▼B

c) 

le norme sulla frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d) 

le norme sui metodi da usare per il campionamento e le analisi di laboratorio per le partite di alimenti e mangimi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

e) 

le norme concernenti il modello di certificato ufficiale che deve accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo e le prescrizioni relative a tale certificato ufficiale, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002;

f) 

le norme per il rilascio dei certificati ufficiali di sostituzione che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, in conformità all’articolo 90, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.

2.  
Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinati all’immissione sul mercato dell’Unione.

▼M6

3.  

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per altri prodotti:

a) 

le partite facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all’uso personale;

b) 

le partite non commerciali spedite a persone fisiche e non destinate all’immissione sul mercato.

Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di prodotti, a meno che il loro peso netto non sia superiore a 50 kg per i prodotti freschi o a 10 kg per altri prodotti:

a) 

le partite inviate come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre e non destinate all’immissione sul mercato;

b) 

le partite destinate a scopi scientifici.

4.  
Il presente regolamento non si applica agli alimenti e ai mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che si trovano a bordo di mezzi di trasporto operanti a livello internazionale, che non sono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri.
5.  
In caso di dubbio sull’uso cui sono destinati i prodotti di cui al paragrafo 3, primo comma, l’onere della prova incombe, rispettivamente, ai proprietari dei bagagli personali e ai destinatari delle partite.
6.  

In conformità al presente regolamento l’autorità competente può esentare dai controlli di identità e fisici, compresi il campionamento e le analisi di laboratorio, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio, articoli di esposizione per mostre e le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici che superano i limiti di peso di cui al paragrafo 3, secondo comma, e non sono destinati all’immissione sul mercato, a condizione che:

a) 

siano accompagnati da un’autorizzazione d’introduzione nell’Unione previamente rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione, che specifichi:

i) 

lo scopo dell’introduzione nell’Unione;

ii) 

il luogo di destinazione;

iii) 

garanzie che le partite non saranno immesse sul mercato come alimenti o mangimi;

b) 

l’operatore presenti le partite al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;

c) 

l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione informi l’autorità competente dello Stato membro di destinazione, mediante l’IMSOC, dell’introduzione delle partite.

▼B

Articolo 2

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

per «partita» si intende la partita quale definita all’articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2017/625;

b) 

per «immissione sul mercato» si intende l’immissione sul mercato quale definita all’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002.

▼M4

c) 

per «paese di origine» si intende:

i) 

il paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari;

ii) 

il paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate in relazione agli alimenti e ai mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati al punto i).

▼M6 —————

▼B

Articolo 3

Campionamento e analisi

Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:

a) 

per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006;

b) 

per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;

c) 

per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE;

d) 

per la gomma di guar elencata nell’allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell’analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;

e) 

per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di Salmonella, il campionamento e le analisi per il controllo della Salmonella sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III;

f) 

i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 4

Immissione in libera pratica

Le autorità doganali consentono l’immissione in libera pratica delle partite di alimenti e mangimi elencati negli allegati I e II unicamente dietro presentazione di un documento sanitario comune di entrata (DSCE) debitamente compilato, come previsto all’articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili indicate all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.



SEZIONE 2

INCREMENTO TEMPORANEO DEI CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI E AI PUNTI DI CONTROLLO SU DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI

Articolo 5

Elenco di alimenti e mangimi di origine non animale

1.  
Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato I sono sottoposte temporaneamente a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell’Unione e ai punti di controllo.
2.  
L’identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell’allegato I.

Articolo 6

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici

1.  
Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato I, con la frequenza indicata in tale allegato.
2.  
La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato I è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.



SEZIONE 3

▼M1

CONDIZIONI SPECIALI DI INGRESSO NELL’UNIONE E DI SOSPENSIONE DELL’INGRESSO NELL’UNIONE PER DETERMINATI ALIMENTI E MANGIMI PROVENIENTI DA ALCUNI PAESI TERZI

▼B

Articolo 7

Ingresso nell’Unione

1.  
Le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II possono entrare nell’Unione solo alle condizioni stabilite nella presente sezione.
2.  
L’identificazione degli alimenti e dei mangimi di cui al paragrafo 1 ai fini dei controlli ufficiali è effettuata in base ai codici della nomenclatura combinata e della suddivisione TARIC riportati nell’allegato II.
3.  
Le partite di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri al loro ingresso nell’Unione e ai punti di controllo.

Articolo 8

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici

1.  
Le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 eseguono controlli di identità e fisici, comprendenti campionamenti e analisi di laboratorio, delle partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II con la frequenza indicata in tale allegato.
2.  
La frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici indicata in una voce dell’allegato II è applicata come frequenza generale per tutti i prodotti che rientrano in tale voce.

▼M4

3.  
Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano solo in una voce dell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale indicata nell’allegato II, tabella 1, per tale voce.
4.  
Gli alimenti costituiti da due o più ingredienti elencati nell’allegato II, tabella 2, contenenti prodotti che rientrano in varie voci per lo stesso rischio nell’allegato II, tabella 1, sono soggetti a controlli di identità e fisici con la frequenza generale massima indicata nell’allegato II, tabella 1, per tali voci.

▼B

Articolo 9

Codice di identificazione

1.  
Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è contrassegnata da un codice di identificazione.
2.  
Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
3.  
In deroga al paragrafo 2, nel caso di partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine e se l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, non è necessario che il codice di identificazione della partita sia menzionato separatamente su ogni singolo piccolo imballaggio, purché venga menzionato almeno sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.

Articolo 10

Risultati del campionamento e delle analisi eseguiti dalle autorità competenti del paese terzo

1.  
Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti sulla partita dalle autorità competenti del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
2.  

In base ai risultati di cui al paragrafo 1, le autorità competenti accertano:

a) 

la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;

b) 

la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari;

c) 

che il prodotto non contenga più di 0,01  mg/kg di pentaclorofenolo (PCP), per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine;

d) 

l’assenza di Salmonella in 25 g, per le partite di alimenti elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione microbiologica da Salmonella.

3.  
Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine è accompagnata da una relazione di analisi conforme alle prescrizioni stabilite nell’allegato II.

La relazione di analisi comprende i risultati delle analisi di cui al paragrafo 1.

4.  
I risultati del campionamento e delle analisi di cui al paragrafo 1 recano il codice di identificazione della partita cui si riferiscono, menzionato all’articolo 9, paragrafo 1.
5.  
Le analisi di cui al paragrafo 1 sono eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

▼M3

Articolo 11

Certificato ufficiale

1.  
Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»).
2.  

Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) 

il certificato ufficiale è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine;

b) 

il certificato ufficiale reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

c) 

il certificato ufficiale reca la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

d) 

se il certificato ufficiale contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure completamente eliminate dal certificato;

e) 

il certificato ufficiale è costituito da una delle seguenti opzioni:

i) 

un unico foglio;

ii) 

diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;

iii) 

una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

f) 

se il certificato ufficiale è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera e), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina reca il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del certificatore e il timbro ufficiale;

g) 

il certificato ufficiale è presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;

h) 

il certificato ufficiale è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia;

i) 

il certificato ufficiale è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;

j) 

il certificato ufficiale è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

3.  
In deroga al paragrafo 2, lettera i), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati ufficiali siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
4.  
La firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, di cui al paragrafo 2, lettera c), sono di colore diverso da quello del testo stampato.
5.  
Il paragrafo 2, lettere da c) a g), e il paragrafo 4 non si applicano ai certificati ufficiali in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 ).
6.  
Il paragrafo 2, lettere d), e) ed f), non si applica ai certificati ufficiali rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.
7.  
Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 2 ).
8.  
Il certificato ufficiale è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.

▼M1

Articolo 11 bis

Sospensione dell’ingresso nell’Unione

1.  
Gli Stati membri vietano l’ingresso nell’Unione degli alimenti e dei mangimi elencati nell’allegato II bis.
2.  
Il paragrafo 1 si applica agli alimenti e ai mangimi destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e agli alimenti e mangimi destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione.

▼B



SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI

▼M4

Articolo 12

Aggiornamenti degli allegati

La Commissione riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità.

▼B

Articolo 13

Abrogazione

1.  
I regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 sono abrogati con effetto dal 14 dicembre 2019.
2.  
I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 si intendono fatti al presente regolamento.
3.  
I riferimenti al «punto di entrata designato ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «punto di entrata designato» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti a un «posto di controllo frontaliero» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 38, del regolamento (UE) 2017/625.
4.  
I riferimenti al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009», al «documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009» o al «documento comune di entrata (DCE)» in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 sono intesi come riferimenti al «documento sanitario comune di entrata (DSCE)» di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
5.  
I riferimenti alla definizione figurante all’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 669/2009 in atti diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 si intendono fatti alla definizione di «partita» figurante all’articolo 3, paragrafo 37, del regolamento (UE) 2017/625.

▼M6

Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di olio di palma proveniente dal Ghana, di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar proveniente dall’India e di miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube proveniente dalla Malaysia e dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 ( 3 ) della Commissione, possono entrare nell’Unione fino al 3 settembre 2022, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

▼B

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M6




ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo



Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Argentina (AR)

— Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

5

— Arachidi sgusciate

1202 42 00

— Burro di arachidi

2008 11 10

— Arachidialtrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

— Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

— Pasta di arachidi

— (Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

2

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

20

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

Miscugli di frutta a guscio

ex 0813 50 39 ;

70

o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti

ex 2008 19 12 ;

30

preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

3

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

4

Brasile (BR)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Residui di antiparassitari (3)

20

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

5

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum

annuum)

(Alimenti - tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella (6)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari (3) (7)

20

6

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3) (9)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (3)

20

7

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Aflatossine

30

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio

ex 0813 50 39 ;

70

o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 91 ;

70

 

ex 0813 50 99

70

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

ex 2007 10 99 ;

40

ex 2007 99 39 ;

05; 06

ex 2007 99 50 ;

33

ex 2007 99 97

23

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

ex 2008 19 19 ;

30

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99 ;

30

ex 2008 97 12 ;

15

ex 2008 97 14 ;

15

ex 2008 97 16 ;

15

ex 2008 97 18 ;

15

ex 2008 97 32 ;

15

ex 2008 97 34 ;

15

ex 2008 97 36 ;

15

ex 2008 97 38 ;

15

ex 2008 97 51 ;

15

ex 2008 97 59 ;

15

ex 2008 97 72 ;

15

ex 2008 97 74 ;

15

ex 2008 97 76 ;

15

ex 2008 97 78 ;

15

ex 2008 97 92 ;

15

ex 2008 97 93 ;

15

ex 2008 97 94 ;

15

ex 2008 97 96 ;

15

ex 2008 97 97 ;

15

ex 2008 97 98 ;

15

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

Olio di nocciole

(Alimenti)

ex 1515 90 99

20

8

Honduras (HN)

Meloni Gala (C.melo var.reticulatus)

(Alimenti)

ex 0807 19 00

60

Salmonella braenderup (2)

10

9

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari (3) (10)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3) (11) (21)

20

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

10

Residui di antiparassitari (3)

10

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

5

Residui di antiparassitari (3)

5

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (3)

20

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari (3)

20

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

10

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Residui di antiparassitari (3)

10

11

Cambogia (KH)

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Residui di antiparassitari (3) (12)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (3) (13)

50

12

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B

50

13

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari (3)

10

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari (3)

10

14

Marocco (MA)

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari (21)

10

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

15

Madagascar (MG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

16

Messico (MX)

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

(Alimenti)

2103 20 00

 

Residui di antiparassitari (21)

10

17

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

▼C3

18

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

▼M6

19

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatossine

50

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e ocratossina A

5

Residui di antiparassitari (3)

5

20

Sierra Leone (SL)

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatossine

50

21

Senegal (SN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

22

Siria (SY)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B

50

23

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3) (14)

30

24

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Melegrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari (3) (15)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51 ;

 

Residui di antiparassitari (3) (16)

20

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (17) (18)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

10

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

10

25

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

Residui di antiparassitari (21)

10

26

Stati Uniti

(US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

27

Uzbekistan

(UZ)

Albicocche secche

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

0813 10 00

2008 50

 

Solfiti (19)

50

28

Vietnam (VN)

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Residui di antiparassitari (3) (20)

50

Basilico (sacro, comune)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 99 90

40

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3) (20)

50

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3) (20)

50

(1)   

Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)   

Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)   

Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)   

Residui di amitraz.

(5)   

Residui di nicotina.

(6)   

Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(7)   

Residui di tolfenpyrad.

(8)   

Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(9)   

Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)   

Residui di acefato.

(11)   

Residui di diafentiuron.

(12)   

Residui di fentoato.

(13)   

Residui di clorbufam.

(14)   

Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(15)   

Residui di procloraz.

(16)   

Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(17)   

«Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(18)   

«Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(19)   

Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(20)   

Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(21)   

Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).




ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica

1.    Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)



Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella (6)

50

2

Brasile (BR)

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Aflatossine

50

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella (2)

50

3

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari (11)

20

4

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Residui di antiparassitari (4)

50

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (4) (8)

50

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

20

20

10

10

5

Egitto (EG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

▼C3

6

Etiopia (ET)

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

50

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

▼M6

7

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

 

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Coloranti Sudan (12)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

8

Gambia (GM)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

9

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

▼C3

10

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00

10

Salmonella (2)

10

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Aflatossine

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Arachidi

con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

Aflatossine

50

2008 11 98 ;

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

80

 

 

ex 2007 10 99

50

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

ex 0710 80 59

20

Residui di antiparassitari (4) (5)

20

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

20

ex 2008 19 19

40

 

 

ex 2008 19 99

40

Residui di antiparassitari (11)

50

Carrube

1212 92 00

 

 

 

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

 

 

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Pentaclorofenolo e diossine (3)

5

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari (11)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

 

 

Vaniglia

0905

 

 

 

Cannella e fiori di cinnamomo

0906

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0907

 

 

 

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0908

 

 

 

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

0909

 

 

 

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92/98

 

Residui di antiparassitari (11)

20

ex 2530 90 00

ex 2836 50 00

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici

(Alimenti)

ex  13 02

 

Residui di antiparassitari (11)

20

ex  21 06

▼M6

11

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

12

Corea del Sud

(KR)

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici

(Alimenti)

ex  13 02

ex  21 06

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari (11)

20

▼C3

13

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10 ;

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

▼M6

14

Malaysia (MY)

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (11)

20

15

Nigeria (GN)

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Aflatossine

50

16

Pakistan (PK)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (4)

20

17

Sudan (4)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

ex 2008 19 12 ;

40

ex 2008 19 19 ;

50

ex 2008 19 92 ;

40

 

ex 2008 19 95 ;

40

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 10

ex 2007 10 99

ex 2007 99 39

80

50

07; 08

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

50

 

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

18

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

Aflatossine

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

 

ex 2007 10 99 ;

20

ex 2007 99 39 ;

01; 02

ex 2007 99 50 ;

31

ex 2007 99 97

21

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

ex 2008 97 14 ;

11

ex 2008 97 16 ;

11

 

ex 2008 97 18 ;

11

ex 2008 97 32 ;

11

ex 2008 97 34 ;

11

ex 2008 97 36 ;

11

ex 2008 97 38 ;

11

ex 2008 97 51 ;

11

ex 2008 97 59 ;

11

ex 2008 97 72 ;

11

ex 2008 97 74 ;

11

ex 2008 97 76 ;

11

ex 2008 97 78 ;

11

ex 2008 97 92 ;

11

ex 2008 97 93 ;

11

ex 2008 97 94 ;

11

ex 2008 97 96 ;

11

ex 2008 97 97 ;

11

ex 2008 97 98 ;

11

ex 2008 99 28 ;

10

ex 2008 99 34 ;

10

ex 2008 99 37 ;

10

ex 2008 99 40 ;

10

ex 2008 99 49 ;

60

ex 2008 99 67 ;

95

ex 2008 99 99

60

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

60

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

 

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

ex 2007 99 39 ;

03; 04

ex 2007 99 50 ;

32

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

 

ex 2008 97 12 ;

19

ex 2008 97 14 ;

19

ex 2008 97 16 ;

19

ex 2008 97 18 ;

19

ex 2008 97 32 ;

19

ex 2008 97 34 ;

19

ex 2008 97 36 ;

19

ex 2008 97 38 ;

19

ex 2008 97 51 ;

19

ex 2008 97 59 ;

19

ex 2008 97 72 ;

19

ex 2008 97 74 ;

19

ex 2008 97 76 ;

19

ex 2008 97 78 ;

19

ex 2008 97 92 ;

19

ex 2008 97 93 ;

19

ex 2008 97 94 ;

19

ex 2008 97 96 ;

19

ex 2008 97 97 ;

19

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

(Alimenti)

ex 1106 30 90

50

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Residui di antiparassitari (4) (7)

50

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Residui di antiparassitari (4)

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (4)

20

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari (11)

20

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 3824 99 93

ex 2106 90 98

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (11)

20

▼C3

19

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella (6)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

▼M6

20

Vietnam (VN)

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari (4) (8)

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari (11)

20

(1)   

Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)   

Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(3)   

La relazione di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l’analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.


La relazione di analisi indica:

a)  i risultati del campionamento e dell’analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;

b)  l’incertezza di misura del risultato dell’analisi;

c)  il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e

d)  il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.


L’estrazione ai fini dell’analisi è effettuata con un solvente acidificato. L’analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

(4)   

Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(5)   

Residui di carbofuran.

(6)   

Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(7)   

Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(8)   

Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(9)   

La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(10)   

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(11)   

Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012.

(12)   

Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

2.    Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)



Riga

Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

 

Codice NC (1)

Descrizione (2)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex  19 05

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

(1)   

Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)   

La designazione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

▼M4




ALLEGATO II bis

Alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis



Riga

Alimenti e mangimi

(uso previsto)

Codice NC

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

1

— Prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi

(Alimenti)

— 0713 35 00

— 0713 39 00

— 0713 90 00

 

Nigeria (GN)

Residui di antiparassitari

▼B




ALLEGATO III

(1)    Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento di cui all’articolo 3, lettera e)

1.  Procedure di campionamento e metodi di analisi di riferimento per il controllo della presenza di Salmonella negli alimenti

a) 

Qualora gli allegati I o II del presente regolamento prevedano l’applicazione delle procedure di campionamento e dei metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III, punto 1, lettera a), del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:



Metodi di analisi di riferimento (1)

Peso della partita

Numero di unità campionarie (n)

Procedure di campionamento

Risultato analitico richiesto per ciascuna unità campionaria della stessa partita

EN ISO 6579-1

Inferiore a 20 tonnellate

5

Si prelevano n unità campionarie di un minimo di 100 g ciascuna. Se i lotti sono identificati nel DSCE, le unità campionarie sono prelevate da diversi lotti scelti a caso dalla partita. Se i lotti non possono essere identificati, le unità campionarie sono prelevate a caso dalla partita. Non è consentito il raggruppamento di unità campionarie. Ciascuna unità campionaria è esaminata separatamente.

Nessuna rilevazione di Salmonella in 25 g

Pari o superiore a 20 tonnellate

10

(1)   

Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.

b) 

Qualora gli allegati I o II del presente regolamento prevedano l’applicazione delle procedure di campionamento e dei metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III, punto 1, lettera b), del presente regolamento, si applicano le seguenti norme:



Metodi di analisi di riferimento (1)

Peso della partita

Numero di unità campionarie (n)

Procedure di campionamento

Risultato analitico richiesto per ciascuna unità campionaria della stessa partita

EN ISO 6579-1

Qualsiasi peso

5

Si prelevano n unità campionarie di un minimo di 100 g ciascuna. Se i lotti sono identificati nel DSCE, le unità campionarie sono prelevate da diversi lotti scelti a caso dalla partita. Se i lotti non possono essere identificati, le unità campionarie sono prelevate a caso dalla partita. Non è consentito il raggruppamento di unità campionarie. Ciascuna unità campionaria è esaminata separatamente.

Nessuna rilevazione di Salmonella in 25 g

(1)   

Si utilizza la versione più recente del metodo di analisi di riferimento o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità al protocollo indicato nella norma EN ISO 16140-2.

▼M4




ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Informazioni generali

Per selezionare un’opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l’operatore responsabile della partita deve avvisare l’autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

— 
le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate;
— 
le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;
— 
le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;
— 
se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.



PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (1) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell’Unione.

I.2.

Riferimento del certificato

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC. Ripetuto nella casella II.b.

Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.

I.3.

Autorità centrale competente

 

Indicare il nome dell’autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.4.

Autorità locale competente

 

Indicare, se del caso, il nome dell’autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.5.

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione.

I.6.

Operatore responsabile della partita

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.

Questa casella è facoltativa.

I.7.

Paese di origine

 

Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari.

Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo.

I.8.

Regione di origine

 

Non pertinente.

I.9.

Paese di destinazione

 

Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti.

I.10.

Regione di destinazione

 

Non pertinente.

I.11.

Luogo di spedizione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell’Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.

Per altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.

In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l’ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell’Unione.

I.12.

Luogo di destinazione

 

Indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

I.13.

Luogo di carico

 

Non pertinente.

I.14.

Data e ora della partenza

 

Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).

I.15.

Mezzo di trasporto

 

Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l’identificazione:

— aeromobile (indicare il numero del volo),

— nave (indicare il nome e il numero della nave),

— treno (indicare il numero del treno e del vagone),

— veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio).

In caso di nave traghetto, selezionare «nave» e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.

I.16.

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall’IMSOC.

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/risultati del campionamento e delle analisi di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.

Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

I.18.

Temperatura di trasporto

 

Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.

Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per «sigillo ufficiale» si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato.

I.20.

Certificato come o per

 

Selezionare l’uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell’Unione.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell’Unione richiede un certificato ufficiale.

I.21.

Per il transito

 

Non pertinente.

I.22.

Per il mercato interno

 

Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.23.

Per la reintroduzione

 

Non pertinente.

I.24.

Numero totale di colli

 

Indicare, se del caso, il numero totale di colli della partita.

In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

I.25.

Quantità totale

 

Non pertinente.

I.26.

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l’imballaggio. È calcolato automaticamente dall’IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.

Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.

I.27.

Descrizione della partita

 

Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell’Unione.

Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell’Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (3) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

(1)   

Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)   

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)   

Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html



PARTE II – CERTIFICAZIONE

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

 

Modello di certificato

 

Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.

II.

Informazioni sanitarie

 

Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie dell’Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell’Unione, come quella per la certificazione.

II.2a.

Riferimento del certificato

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.2b.

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.

 

Certificatore

 

Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all’articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625.

Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell’autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L158 del 13.6.2022, pag. 1).

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