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Document cb7b7834-5f30-11ef-a8ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

02020R1070 — IT — 14.08.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1070 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 234 del 21.7.2020, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2000 DELLA COMMISSIONE  del 24 luglio 2024

  L 2000

1

25.7.2024




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1070 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2020

che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972.

▼M1 —————

▼B

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

2) 

«sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

3) 

«sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

4) 

«al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

5) 

«all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

Articolo 3

1)  

I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B, del presente regolamento e:

a) 

sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico o

b) 

soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, del presente regolamento.

2)  
Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

▼M1

3.  
Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all'autorità nazionale competente, entro un mese dall'installazione di ciascuno punto di accesso, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso nonché se detti punti di accesso rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

Articolo 4

Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno fino al 31 dicembre 2023, in merito all'applicazione del presente regolamento e in particolare all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A decorrere dal 1o gennaio 2024 gli Stati membri riferiscono alla Commissione ogni due anni, la prima volta entro il 31 marzo 2026. Le relazioni pertinenti riguardano ciascuna un periodo di due anni civili e sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento della relazione.

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

A.    Condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Il volume totale della parte visibile al pubblico di un punto di accesso senza fili di portata limitata che serve uno o più utenti dello spettro radio non deve superare i 30 litri.

2. Il volume totale delle parti visibili al pubblico di più punti di accesso senza fili di portata limitata distinti che condividono lo stesso sito infrastrutturale costituito da una singola superficie delimitata, quale un palo di illuminazione, un semaforo, un cartellone pubblicitario o una fermata dell’autobus, non deve superare i 30 litri.

3. Nei casi in cui il sistema di antenna e altri elementi del punto di accesso senza fili di portata limitata, quali un’unità di radiofrequenza, un processore digitale, un’unità di archiviazione, un sistema di raffreddamento, un alimentatore, connessioni via cavo, elementi di backhaul o elementi per la messa a terra e il fissaggio, siano installati separatamente, eventuali parti di tali elementi che non rientrino nei 30 litri devono essere rese invisibili al pubblico.

4. Il punto di accesso senza fili di portata limitata deve avere coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate rispetto alle dimensioni generali di tale struttura, una forma coerente, colori neutri che corrispondano a quelli della struttura di sostegno o che si intonino con essi e cavi nascosti, e non deve dar luogo a ulteriori ingombri visivi in combinazione con altri punti di accesso senza fili di portata limitata già installati nello stesso sito o in siti adiacenti.

5. Il peso e la forma di un punto di accesso senza fili di portata limitata non devono richiedere un rafforzamento strutturale della struttura di sostegno.

6. Un punto di accesso senza fili di portata limitata di classe di installazione E10 può essere installato esclusivamente all’aperto o in ampi spazi al chiuso con un soffitto alto almeno 4 metri.

B.    Requisiti della norma europea di cui all’articolo 3, paragrafo 1

1. L’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata deve essere conforme alle classi di installazione E0, E2 ed E10 di cui al punto 6.2.5, tabella 2, della norma europea EN 62232:2022 «Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure» [Determinazione della intensità di campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF), della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) per valutare l’esposizione umana in prossimità di stazioni radio base].

2. Nel caso di più sistemi di antenna co-locati, o loro parti, appartenenti a uno o più punti di accesso senza fili di portata limitata disciplinati dal presente regolamento, i criteri per l’EIRP stabiliti nella norma di cui al punto 1 devono applicarsi alla somma delle EIRP di tutti i sistemi di antenna co-locati, o delle loro parti. In caso di installazione co-locata di sistemi di antenna, o loro parti, le prove della conformità dell’EIRP aggregata possono essere presentate congiuntamente dai soggetti installatori, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale.

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