Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c26c7dfe-2d9d-11ef-a61b-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2023/2623 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

02023R2623 — IT — 01.01.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2623 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2023

che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027

(GU L 2623 del 22.11.2023, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1388 DELLA COMMISSIONE  dell'11 marzo 2024

  L 1388

1

22.5.2024




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2623 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2023

che integra il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2024-2027



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«pannello Flemish»: l’ultima parte conica della rete di una sfogliara

— 
la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;
— 
in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e
— 
la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;
2) 

«pannello Seltra»: dispositivo di selettività che

— 
è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
— 
è lungo almeno 3 metri;
— 
è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
— 
occupa l’intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);
3) 

«dispositivo di selettività Netgrid»: dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino;

4) 

«Netgrid CEFAS»: dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal «Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science» per le catture di scampo nel Mare d’Irlanda;

5) 

«rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl)»: rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo;

6) 

«bordatura bloccapietre (flip-up rope)»: modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture;

7) 

«pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

8) 

«zona di protezione del Mar Celtico»: acque all’interno delle divisioni CIEM 7f e 7 g e della parte della divisione 7 j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O;

9) 

«Voracera»: palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell’occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

Articolo 2

Attuazione dell’obbligo di sbarco

Nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7) e nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque attorno alle Azzorre) e zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie), l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica in conformità al presente regolamento per il periodo 2024-2027.

CAPO II

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.  

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

a) 

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi ( 1 ): FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;

b) 

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;

c) 

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3;

d) 

alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

2.  
Tale esenzione si applica conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241.
3.  
In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1.  

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate:

a) 

nella divisione CIEM 7d alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

— 
aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e
— 
operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;
b) 

nella divisione CIEM 7e alle catture effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m.

2.  
In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).
2.  
Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano una meta-analisi della sopravvivenza per valutare l’impatto dell’esenzione entro il 1o maggio 2027. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.
3.  
In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

1.  

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate:

a) 

nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con tramagli (GTR, GTN, GEN, GN)

b) 

nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c) 

nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di pannello di rilascio del benthos (benthic release panel);

d) 

nelle divisioni CIEM da 7a a 7 g da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;

e) 

nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (SDN);

▼M1

f) 

nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC).

▼B

2.  
In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

1.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la divisione 5a e unicamente nelle acque dell’Unione della divisione 5b), 6 e 7.
2.  
In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie pelagiche

1.  

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro (Scomber scombrus) e aringa (Clupea harengus) nella pesca con ciancioli nella sottozona CIEM 6, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

le catture sono rilasciate prima che sia chiusa la percentuale del cianciolo definita ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «punto di recupero»);

b) 

i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero;

c) 

il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.

2.  
Il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 % nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa
3.  
Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %.
4.  
È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.
5.  
Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.
6.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM 7e e 7f, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all’articolo 15 del presente regolamento.

CAPO III

ESENZIONI LEGATE AL TASSO DI SOPRAVVIVENZA NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

Articolo 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico e un sistema di scivoli installato a bordo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).
2.  
In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

Articolo 10

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes), tranne le razze cuculo, effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.
2.  
In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 11

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone

1.  
L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato«voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione 9a, con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD).
2.  
In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 12

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’acciuga, i suri/sugarelli e lo sgombro

L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di acciuga (Engraulis encrasicolus), suri/sugarelli (Trachurus spp) e sgombro (Scomber scombrus) nella pesca con ciancioli (PS), a condizione che la rete non sia completamente salpata a bordo.

CAPO IV

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE NORDOCCIDENTALI

Articolo 13

Esenzioni de minimis nelle acque nordoccidentali

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque nordoccidentali i seguenti quantitativi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento, fatti salvi i paragrafi da 2 a 7:

1) 

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e;

2) 

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7 g;

3) 

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7 h, 7 j e 7k;

4) 

per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k:

a) 

da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare;

b) 

da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm le cui catture non contengono più del 30 % di scampo;

c) 

da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm in combinazione con l’uso di un pannello Flemish;

tale esenzione si applica a condizione che si applichino le misure di cui all’allegato VI, parte B, punto 1.3.2 del regolamento (UE) 2019/1241;

5) 

per il pesce tamburo (Caproidae), fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;

6) 

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:

a) 

nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7 h a nord della latitudine 49° 30′ nord e nella parte della divisione 7 j a nord della latitudine 49° 30′ nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;

b) 

nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2;

7) 

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a;

8) 

per le catture di argentina maggiore (Argentina silus), fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo attrezzo in tali zone da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6;

9) 

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tali specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

10) 

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;

11) 

per il melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della pesca industriale praticata da pescherecci da traino pelagico nelle sottozone CIEM 6 e 7 e nella divisione 5b, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

12) 

per lo sgombro (Scomber scombrus), i suri/sugarelli (Trachurus spp.) e il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM, PTM), che praticano la pesca dello sgombro, dei suri/sugarelli e dell’aringa nella divisione CIEM 7d.

CAPO V

ESENZIONI DE MINIMIS NELLE ACQUE SUDOCCIDENTALI

Articolo 14

Esenzioni de minimis nelle acque sudoccidentali

In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare nelle acque sudoccidentali i seguenti quantitativi a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

1) 

per il nasello (Merluccius), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

2) 

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche, sfogliare e reti a strascico (OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

3) 

per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nelle divisioni CIEM 8a e 8b;

4) 

per i berici (Beryx spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD) nella sottozona CIEM 10;

5) 

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

6) 

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

7) 

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV), nelle sottozone CIEM 8 e 9;

8) 

per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

9) 

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

10) 

per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

11) 

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

12) 

per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

13) 

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) nella sottozona CIEM 8;

14) 

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nelle sottozone CIEM 8 e 9;

15) 

per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

16) 

per la sogliola (Solea spp.), fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) nella parte della sottozona CIEM 9a rappresentata dal Golfo di Cadice;

17) 

per il melù (Micromesistius poutassou), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate nell’ambito della pesca industriale al traino pelagico nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche (OTM) e reti da traino pelagiche a coppia (PTM), con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

18) 

per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), lo sgombro (Scomber scombrus) e i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture effettuate nella pesca al traino pelagico di tali specie nella sottozona CIEM 8 utilizzando reti da traino pelagiche;

19) 

per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) e lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture e per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture effettuate utilizzando ciancioli (PS) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle divisioni Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

CAPO VI

DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE

Articolo 15

Documentazione delle catture per le flotte pelagiche

I quantitativi di pesci rilasciati nell’ambito dell’esenzione prevista all’articolo 8 e i risultati del campionamento a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ).

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, del 4 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo dell’Unione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Top