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Document b78117f2-b585-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human consumption (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R0625 — IT — 17.05.2019 — 000.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/625 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano:
l'identificazione di animali e merci soggetti alle seguenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione:
la prescrizione che tali animali e merci provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
la prescrizione che tali animali e merci siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
la prescrizione che ciascuna partita di animali e merci sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento;
le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
la prescrizione che le partite di determinate merci provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio dei prodotti seguenti, oltre a quelle stabilite conformemente all'articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625:
carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene;
molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;
prodotti della pesca;
prodotti composti;
prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che devono accompagnare determinati animali e merci per l'ingresso nell'Unione.
3. Il presente regolamento non si applica:
agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell'ingresso nell'Unione;
agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l'Unione senza esservi immessi in commercio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«equivalente» : equivalente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004; |
2) |
«immissione in commercio» : immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002; |
3) |
«stabilimento» : stabilimento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004; |
4) |
«attestato privato» : attestato firmato dall'operatore del settore alimentare importatore; |
5) |
«carni fresche» : carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
6) |
«carni macinate» : carni macinate quali definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
7) |
«preparazioni di carni» : preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
8) |
«prodotti a base di carne» : prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
9) |
«carni separate meccanicamente» : carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
10) |
«gelatina» : gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
11) |
«collagene» : collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
12) |
«molluschi bivalvi» : molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
13) |
«prodotti della pesca» : prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
14) |
«prodotto composto» : alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale; |
15) |
«rettili» : animali appartenenti alle specie Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon Lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus o Pelodiscus sinensis; |
16) |
«carni di rettili» : parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 ); |
17) |
«insetti» : alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; |
18) |
«germogli» : germogli quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione ( 2 ); |
19) |
«produzione primaria» : produzione primaria quale definita all'articolo 3, punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002; |
20) |
«macello» : macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
21) |
«stabilimento per la lavorazione della selvaggina» : centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
22) |
«laboratorio di sezionamento» : laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
23) |
«zona di produzione» : zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
24) |
«nave officina» : nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
25) |
«nave congelatrice» : nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; |
26) |
«nave reefer» : nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata; |
27) |
«operatore del settore alimentare» : operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002. |
Articolo 3
Animali e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625
Le partite dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano entrano nell'Unione solo se provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura nell'elenco redatto per tali animali e merci di cui agli articoli da 3 a 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626:
prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, per cui sono stati stabiliti i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici del sistema armonizzato (codici SA) di cui alle voci 1702 , 1806 , 2102 , 2103 , 2105 , 2106 , 2202 , 2301 , 2822 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 4101 , 4102 , 4103 , 4110 e 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali prodotti sono destinati al consumo umano;
insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 4
Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione
In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se riconosce le prescrizioni seguenti come almeno equivalenti a quelle pertinenti dell'Unione per gli animali e le merci di cui all'articolo 3:
la legislazione del paese terzo concernente:
la produzione di alimenti di origine animale;
l'uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro immissione in commercio e le relative norme amministrative e di ispezione;
la preparazione e la somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la preparazione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale;
le condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione attualmente applicate ai prodotti di origine animale destinati all'Unione;
l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione dei prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo e risultati dei controlli ufficiali effettuati all'ingresso nell'Unione;
se disponibili, i risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel paese terzo, relativi ad altri animali e merci per cui il paese terzo è già incluso nell'elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i risultati della valutazione delle autorità competenti del paese terzo sottoposto ad audit e le misure intraprese dalle autorità competenti alla luce delle eventuali raccomandazioni loro rivolte a seguito di tali audit effettuati dalla Commissione;
se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi approvato dalla Commissione;
se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione conformemente alla direttiva 96/23/CE.
Articolo 5
Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da un paese terzo relativamente agli stabilimenti
1. L'ingresso nell'Unione di partite delle seguenti merci è consentito esclusivamente se tali partite sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625:
prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui sono stabiliti i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici SA di cui alle voci 2102 , 2103 , 2105 , 2106 , 2202 , 2301 , 2822 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 4101 , 4102 , 4103 e 4110 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90 , 0706 90 , 0708 10 , 0708 20 , 0708 90 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere inclusi negli elenchi di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 solo se, oltre alle garanzie di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2017/625, il paese terzo fornisce anche le garanzie seguenti:
che tali stabilimenti, congiuntamente agli stabilimenti che manipolano materie prime di origine animale impiegate nella fabbricazione dei prodotti di origine animale interessati, sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare a quelle di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
che lo stabilimento, se del caso, manipola esclusivamente materie prime di origine animale provenienti da paesi terzi in cui è istituito un piano di sorveglianza dei residui approvato per tale categoria di prodotti conformemente alla direttiva 96/23/CE, o da Stati membri;
di disporre effettivamente del potere di fermare le esportazioni degli stabilimenti verso l'Unione qualora questi non rispettino le prescrizioni dell'Unione o prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
3. La Commissione fornisce agli Stati membri gli eventuali elenchi nuovi e aggiornati che riceve dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblica tali elenchi sul suo sito web.
4. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione delle partite di cui al paragrafo 1 a condizione che i certificati ufficiali che devono accompagnarle conformemente alle norme applicabili dell'Unione siano rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo a partire dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui al paragrafo 1 da parte della Commissione.
Articolo 6
Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
Le prescrizioni di cui all'articolo 5 non si applicano agli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività:
produzione primaria;
operazioni di trasporto;
magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata;
produzione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e classificati con i codici NC di cui alle voci 2833 , ex 39 13 , 2930 , ex 29 32 , 3507 o 3503 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 7
Prescrizioni per le partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene
Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell'Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625:
carni fresche;
carni macinate;
preparazioni di carni;
prodotti a base di carne e carni separate meccanicamente;
materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene di cui rispettivamente alla sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera a), e alla sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera a), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 8
Prescrizioni per le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
1. In deroga all'articolo 6, le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi per cui sono stabiliti i codici NC di cui alla voce 0307 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, entrano nell'Unione solo se provengono da zone di produzione di paesi terzi che figurano negli elenchi redatti dalle autorità competenti di tali paesi terzi conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicati dalla Commissione.
2. I prodotti seguenti possono entrare nell'Unione se provenienti da zone di produzione che non sono state classificate dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625:
pettinidi, a meno che i dati risultanti dai programmi di monitoraggio ufficiali istituiti dall'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 consentano alle autorità competenti di classificare i fondali, come stabilito nell'allegato III, sezione VII, capitolo IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
gasteropodi marini che non sono filtratori e oloturoidei che non sono filtratori.
Articolo 9
Elenchi delle zone di produzione
1. Prima che le autorità competenti del paese terzo redigano gli elenchi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, si tiene conto in particolare delle garanzie che le autorità competenti del paese terzo possono fornire in merito alla conformità alle prescrizioni in materia di classificazione e controllo delle zone di produzione di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
La Commissione effettua una visita di controllo in loco prima della redazione di tali elenchi.
2. Una volta che gli elenchi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono stati redatti e se le autorità competenti del paese terzo hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla gestione e ai controlli delle zone di produzione sotto la loro responsabilità, non è necessaria una visita di controllo in loco della Commissione prima dell'aggiunta di una nuova zona di produzione a un elenco esistente redatto conformemente all'articolo 5.
Articolo 10
Prescrizioni speciali per i prodotti della pesca
Le partite di prodotti della pesca per cui sono stabiliti i codici NC di cui alle voci 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 1504 , 1516 , 1603 , 1604 , 1605 o 2106 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in uno stabilimento a terra, in una nave officina o nave congelatrice, o sono state conservate in un deposito frigorifero o in una nave reefer che figurano in un elenco redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicato dalla Commissione.
Articolo 11
1. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 a condizione che le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e le autorità competenti di un altro paese terzo cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata forniscano alla Commissione una comunicazione congiunta che attesti il rispetto di tutte e quattro le prescrizioni seguenti:
entrambi i paesi terzi figurano nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, redatto conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente nel paese terzo cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata;
le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a soddisfare le prescrizioni applicabili dell'Unione.
2. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 sulla base di una comunicazione congiunta delle autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e delle autorità competenti di uno Stato membro cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata se sono rispettate tutte e tre le prescrizioni seguenti:
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente in tale Stato membro;
le autorità competenti di tale Stato membro hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
le autorità competenti di tale Stato membro hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell'Unione.
3. Se le partite di prodotti della pesca entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione ( 3 ) può essere firmato dal capitano.
Articolo 12
Prescrizioni per le partite di prodotti composti
1. Le partite di prodotti composti indicati dai codici SA di cui alle voci 1601 , 1602 , 1603 , 1604 , 1605 , 1901 , 1902 , 1905 , 2004 , 2005 , 2103 , 2104 , 2105 e 2106 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all'esportazione nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all'articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.
2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell'Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che devono essere trasportati o conservati a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto finale, a norma delle decisioni 2007/777/CE, 2006/766/CE e 2011/163/UE della Commissione e dei regolamenti (UE) n. 605/2010 e (CE) n. 798/2008 ( 4 ) della Commissione;
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate contenenti un qualsiasi quantitativo di carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione dei prodotti a base di carne contenuti in tali prodotti composti a norma delle decisioni 2007/777/CE e 2011/163/UE della Commissione;
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma delle decisioni 2007/777/CE e 2006/766/CE della Commissione e dei regolamenti (UE) n. 605/2010 e (CE) n. 798/2008 della Commissione, e nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione sulla base di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE.
Articolo 13
Certificati ufficiali
1. Ogni partita dei seguenti prodotti entra nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale:
prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici SA di cui alle voci 1506 , 1521 , 1601 , 1602 , 1603 , 1604 , 1605 , 2102 , 2103 , 2105 , 2106 , 2202 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 4101 , 4102 , 4103 , 4110 e 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali prodotti sono destinati al consumo umano;
insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
germogli e semi destinati alla produzione di germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90 , 0706 90 , 0708 10 , 0708 20 , 0708 90 , 0713 10 , 0713 33 , 0713 34 , 0713 35 , 0713 39 , 0713 40 , 0713 50 , 0713 60 , 0713 90 , 0910 99 , 1201 10 , 1201 90 , 1207 50 , 1207 99 , 1209 10 , 1209 21 , 1209 91 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 attestano che i prodotti rispettano:
le prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 o disposizioni riconosciute come equivalenti a tali prescrizioni;
le prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento.
3. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 possono includere dettagli richiesti conformemente ad altre normative dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali.
4. Il certificato ufficiale per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagnano la partita fino al raggiungimento della sua destinazione quale indicata sul certificato ufficiale. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato ufficiale.
Articolo 14
Attestato privato
1. Un attestato privato, preparato e firmato dall'operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite di prodotti composti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti esenti dai controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, conformemente all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l'attestato privato accompagna i prodotti al momento dell'immissione in commercio.
3. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 garantisce la tracciabilità della partita e contiene:
informazioni relative allo speditore e al destinatario delle merci importate;
l'elenco dei prodotti di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, elencati in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro impiego nella fabbricazione del prodotto composto;
il numero di riconoscimento degli stabilimenti che fabbricano i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
4. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 certifica:
che il paese terzo o la sua regione che produce il prodotto composto figura in un elenco per almeno una delle seguenti categorie di prodotti di origine animale:
prodotti a base di carne;
prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di colostro;
prodotti della pesca;
ovoprodotti;
che lo stabilimento che produce i prodotti composti rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004;
che il prodotto composto non necessita di conservazione o trasporto a temperatura controllata;
che i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto sono originari di paesi terzi o loro regioni autorizzati a esportare da o verso l'Unione ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale, e provengono da stabilimenti inclusi negli elenchi;
che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nel prodotto composto sono stati sottoposti almeno al trattamento previsto per tali prodotti a norma della decisione 2007/777/CE della Commissione e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, con una breve descrizione di eventuali processi cui il prodotto è stato sottoposto e delle temperature applicate.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Le prescrizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (Cfr. pag. 101 della presente Gazzetta ufficiale).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).