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Document EESC-2022-06310-AC

Parere - Comitato economico e sociale europeo - Direttiva anti-tratta

EESC-2022-06310-AC

PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Direttiva anti-tratta

_____________

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

[COM(2022) 732 final - 2022/0426(COD)]

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (quarta relazione)

[COM(2022) 736 final]

SOC/752

Relatore: José Antonio MORENO DÍAZ

Correlatore: Pietro Vittorio BARBIERI

IT

Consultazione

Commissione europea, 08/02/2023

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

03/04/2023

Adozione in sessione plenaria

27/04/2023

Sessione plenaria n.

578

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

125/01/01

1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1La tratta di esseri umani costituisce un reato esecrabile e una grave violazione dei diritti fondamentali delle persone. La strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza adottata nel 2020 pone in evidenza il ruolo della criminalità organizzata nella tratta di esseri umani e i costi personali che ne derivano.

1.2Nel 2011 è stata adottata la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Nel 2021 la Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE contro la tratta degli esseri umani 2021-2025, indicando che si sarebbe dovuto valutare l'applicazione della direttiva al fine di migliorarla.

1.3Il CESE accoglie con favore la quarta relazione sui progressi compiuti, che evidenzia l'evoluzione dei fenomeni, nonché la proposta di modifica della direttiva anti-tratta intesa a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere le vittime. A tal fine, la proposta è articolata in tre quadri strategici: i) configurazione come reato, indagine e azione penale riguardanti la tratta di esseri umani, compresa la definizione dei reati, delle pene e delle sanzioni; ii) assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani e loro protezione; e iii) prevenzione della tratta di esseri umani.

1.4Il CESE si compiace per l'ampliamento della definizione delle diverse forme di sfruttamento. Il Comitato concorda sul fatto che tali reati debbano essere intesi come un elenco non esaustivo, poiché purtroppo le forme di sfruttamento assumono ogni giorno nuove sfaccettature. Il Comitato ritiene che questo sia il modo in cui gli Stati membri dovrebbero intendere la questione della tratta, con una visione a tutto tondo dei problemi legati allo sfruttamento.

1.5Il CESE giudica che la prospettiva di genere nel contenuto e nell'attuazione della direttiva debba essere rafforzata, dato che la stragrande maggioranza delle vittime è costituita da donne e ragazze. Analogamente, occorre prestare attenzione alle situazioni di vulnerabilità che possono favorire il reclutamento e lo sfruttamento da parte delle reti criminali e di altri soggetti. Inoltre, è necessario rivolgere maggiore attenzione ad altri gruppi vulnerabili, tra cui i profughi, i richiedenti asilo e le persone prive di documenti o con uno status di soggiorno precario.

1.6Il CESE accoglie con favore il riferimento esplicito alla dimensione online dei reati di tratta di esseri umani. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha favorito i reati di tratta di esseri umani, facilitando e consentendo un maggiore accesso alle vittime e il loro sfruttamento e rendendo più difficile il monitoraggio dei proventi generati da tali reati.

1.7Il CESE si compiace che la Commissione proponga un miglioramento del sistema sanzionatorio. Poiché dalla valutazione è emerso che la maggior parte degli Stati membri non ha recepito tutte le misure facoltative, il nuovo regime obbligatorio, che distingue tra reati semplici e reati aggravati, rafforza la lotta contro i reati di tratta.

1.8Il CESE accoglie inoltre con favore il fatto che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni che comprendono l'esclusione dal godimento di aiuti o sovvenzioni pubblici, la chiusura temporanea o permanente dei locali utilizzati per commettere il reato o l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali. Il CESE ritiene che l'utilizzo consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento potrebbe essere collegato alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, in modo che siano chiamate a rispondere anche le imprese che traggono vantaggio dalle diverse forme di sfruttamento.

1.9Il CESE ritiene che la direttiva debba rivolgere maggiore attenzione alle vittime di tratta, e ricorda l'obbligo degli Stati membri di assistere queste persone, proteggerle e garantirne per quanto possibile l'inclusione sociale. Oltre a sottolineare la necessità di non punire le vittime di tratta, la direttiva dovrebbe rafforzare i meccanismi e gli strumenti per assistere e sostenere le vittime, soprattutto nei gruppi vulnerabili.

1.10Il CESE esorta la Commissione a includere nella sua proposta di direttiva la necessità di conformarsi alla direttiva 2004/81/CE del 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti 1 .

1.11Il CESE ricorda l'importanza di lavorare alla prevenzione della tratta e sottolinea la necessità di ridurre la domanda di qualsiasi forma di sfruttamento. Come osservato nella relazione, la domanda di manodopera a basso costo o di prostituzione continua a crescere, nonostante sia spesso legata all'esistenza di reati di tratta di esseri umani.

1.12Il CESE concorda sulla necessità di migliorare la raccolta di dati, ma anche di perfezionare gli strumenti per una migliore individuazione di questi reati. Come sottolineato nella relazione, è evidente che vi è un numero significativo di casi non segnalati, a cui occorre porre rimedio e rispondere in coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri e con le istituzioni europee.

1.13Il CESE ritiene che la presentazione di questa proposta di direttiva debba essere un'occasione per sensibilizzare e comunicare meglio la necessità di rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. La violazione dei diritti causata dai diversi tipi di sfruttamento richiede una risposta globale e multidimensionale, in cui il ruolo dei cittadini nella lotta contro l'impunità e la normalizzazione di tali abusi è fondamentale.

1.14Il CESE ricorda che tra i fattori che influenzano la tratta di esseri umani figurano: la "femminilizzazione della povertà"; le disparità di accesso all'istruzione e alle risorse tra uomini e donne; le disuguaglianze mediche e sanitarie; la diffusione mondiale della violenza basata sul genere; e le disparità di carattere più generale tra donne e uomini. 

1.15È importante e necessario che gli Stati membri mettano in campo ulteriori meccanismi nazionali di riferimento, coinvolgendo le organizzazioni della società civile nell'individuazione delle vittime e nella fornitura di servizi di sostegno. Potrebbe essere istituito un ulteriore strumento per ciascuno Stato membro: un organismo indipendente di monitoraggio e di garanzia, comprendente un relatore nazionale incaricato di verificare l'efficacia delle misure attuate dagli Stati membri nella lotta contro la tratta, di svolgere attività di ricerca e di entrare in contatto con parti interessate pubbliche e private che si occupano del fenomeno a vari livelli.

2.Osservazioni generali

2.1La tratta di esseri umani è stata internazionalmente definita nel 2000 dalle Nazioni Unite:

·per "tratta di persone" si intende l'atto di reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento (articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani - 2000);

·per "sfruttamento" si intende lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

2.2La tratta di esseri umani costituisce un reato esecrabile e una grave violazione dei diritti fondamentali delle persone. La strategia dell'Unione europea in materia di sicurezza adottata nel 2020 pone in evidenza il ruolo della criminalità organizzata nella tratta di esseri umani e i costi personali che ne derivano.

2.3Nel 2011 è stata adottata la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (direttiva anti-tratta), che ha rappresentato un passo importante verso l'armonizzazione delle norme tra gli Stati membri. Nel 2021 la Commissione ha adottato la strategia dell'UE contro la tratta degli esseri umani 2021-2025, indicando che si sarebbe dovuto valutare l'applicazione della direttiva al fine di migliorarla.

2.4La valutazione effettuata dalla Commissione copre il periodo di recepimento della direttiva (aprile 2013) fino a marzo 2022, ed è stata realizzata utilizzando dati raccolti a livello europeo e informazioni qualitative risultanti dalle discussioni con esperti ed enti specializzati.

2.5La valutazione interna della Commissione ha evidenziato le difficoltà di determinare correttamente il numero effettivo di vittime, in quanto le 55 314 vittime registrate tra il 2013 e il 2022 sono considerate una sottostima. Lo sfruttamento sessuale rimane la forma più diffusa di sfruttamento nella tratta (55,7 % dei casi segnalati nel 2021), ma anche lo sfruttamento di manodopera sta assumendo dimensioni sempre maggiori, in particolare in settori quali l'agricoltura, l'edilizia e i servizi di assistenza. Le vittime minorenni costituiscono il 21 % del totale, mentre le donne e le ragazze rappresentano il 75 % delle vittime di tratta.

2.6La valutazione e la relazione evidenziano che il numero dei procedimenti giudiziari e delle condanne è molto basso, il che può contribuire a una cultura dell'impunità tra i trafficanti. I social media hanno aperto nuove opportunità per le reti criminali che operano nell'Unione europea, la maggior parte delle quali è coinvolta nella tratta di esseri umani. Anche la guerra in Ucraina può comportare un aumento del traffico e della tratta di esseri umani. La tratta di esseri umani rimane un reato a basso rischio e con profitti elevati.

2.7Pur essendo servita a istituire un quadro legislativo comune contro la tratta di esseri umani, la direttiva ha anche evidenziato le difficoltà di compiere progressi nella lotta contro talune forme di sfruttamento che non rientrano nella definizione di tratta e nei reati transfrontalieri. La direttiva individua inoltre i settori in cui è possibile migliorare le indagini e l'azione penale nei confronti dei trafficanti, nonché la necessità di migliorare le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie di sviluppare indagini finanziarie connesse alla tratta di esseri umani.

2.8Sebbene la direttiva sia incentrata anche sulla protezione dalla tratta, la valutazione ha dimostrato che è possibile apportare miglioramenti, tra l'altro, su questioni quali l'applicazione dei principi di non criminalizzazione e non punibilità delle vittime; la protezione delle vittime nelle indagini o nei procedimenti giudiziari e la fornitura di assistenza adeguata alla tipologia e alle necessità delle vittime, in particolare per i minori e i gruppi vulnerabili. Un altro problema individuato è quello delle carenze nella raccolta e nel trattamento dei dati sulla tratta.

2.9La valutazione riconosce l'importanza della direttiva quale punto di svolta nella lotta contro la tratta nell'Unione europea. Allo stesso tempo, ha anche posto in evidenza la necessità, oltreché di migliorare l'assistenza alle vittime, anche quella di compiere passi avanti nella definizione di strumenti per migliorare il monitoraggio, la prevenzione, il perseguimento e la criminalizzazione della tratta e dei trafficanti.

2.10In tale contesto, il documento presentato dalla Commissione costituisce una proposta di modifica della direttiva, intesa a mettere in campo una serie di misure finalizzate a migliorare la prevenzione e la lotta contro la tratta di esseri umani nell'Unione europea, nonché a migliorare la protezione delle vittime.

3.Osservazioni sulla direttiva anti-tratta

3.1La direttiva anti-tratta è intesa a prevenire e combattere la tratta di esseri umani e a proteggere le vittime. A tal fine è articolata in tre quadri strategici: i) configurazione come reato, indagine e azione penale riguardanti la tratta di esseri umani, compresa la definizione dei reati, delle pene e delle sanzioni; ii) assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani e loro protezione; e iii) prevenzione della tratta di esseri umani.

3.2Il CESE accoglie con favore la proposta di modifica di tale direttiva, in quanto concorda sulla necessità di ulteriori progressi e miglioramenti nella lotta contro la tratta di esseri umani e nella protezione delle vittime. Il CESE conviene inoltre sul fatto che il reato di tratta di esseri umani sia diventato una minaccia crescente, in un contesto più complicato rispetto a quello del 2011.

3.3Il CESE si compiace per l'ampliamento della definizione delle diverse forme di sfruttamento e plaude alla relazione per aver fatto riferimento a queste diverse forme. Mentre lo sfruttamento sessuale rimane la forma più diffusa nei casi di tratta, seguito dallo sfruttamento della manodopera, la direttiva contempla altre forme di sfruttamento (per accattonaggio, per esecuzione di attività illecite, traffico di organi), alcune delle quali sono anch'esse aumentate negli ultimi anni. Sono parimenti emerse altre formule che non erano contemplate nella direttiva, ma che potrebbero essere considerate anch'esse come forme di sfruttamento, come i matrimoni forzati, la surrogazione di maternità o le adozioni illegali. Il CESE accoglierebbe con favore l'inserimento di un riferimento alle "particolari condizioni di sfruttamento", come indicato nella direttiva dell'UE sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro. Ai fini di un'applicazione più uniforme da parte degli Stati membri, il CESE ritiene che siano necessari ulteriori orientamenti della Commissione sulle definizioni di tutte queste diverse possibili forme.

3.4Il Comitato concorda sul fatto che tali reati debbano essere intesi come un elenco non esaustivo, poiché purtroppo le forme di sfruttamento assumono ogni giorno nuove sfaccettature. Il Comitato ritiene che questo sia il modo in cui gli Stati membri dovrebbero intendere la questione della tratta, con una visione a tutto tondo dei problemi legati allo sfruttamento.

3.5Il CESE giudica che la prospettiva di genere nel contenuto e nell'attuazione della direttiva debba essere rafforzata, dato che la stragrande maggioranza delle vittime è costituita da donne e ragazze. Analogamente, occorre prestare attenzione a specifici gruppi vulnerabili, compresi i profughi, i richiedenti asilo e le persone prive di documenti o con uno status di soggiorno precario, nonché a situazioni vulnerabili che possono facilitare il reclutamento e lo sfruttamento da parte di reti criminali. Il CESE ricorda che tra i fattori che influenzano la tratta di esseri umani figurano: la "femminilizzazione della povertà"; le disparità di accesso all'istruzione e alle risorse tra uomini e donne; le disuguaglianze mediche e sanitarie; la diffusione mondiale della violenza basata sul genere; e le disparità di carattere più generale tra donne e uomini.

3.6Il CESE accoglie con favore il riferimento esplicito alla dimensione online dei reati di tratta di esseri umani. L'utilizzo delle nuove tecnologie ha favorito i reati di tratta di esseri umani, facilitando e consentendo un maggiore accesso alle vittime e il loro sfruttamento e rendendo più difficile il monitoraggio dei proventi generati da tali reati. I social media hanno facilitato il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime e hanno integrato nuovi abusi nelle situazioni di sfruttamento, come la distribuzione di immagini, video ecc.

3.7Il CESE plaude al fatto che la Commissione proponga un miglioramento del regime di sanzioni. Poiché dalla valutazione è emerso che la maggior parte degli Stati membri non ha recepito tutte le misure facoltative, il nuovo regime obbligatorio, che distingue tra reati semplici e reati aggravati, rafforza la lotta contro i reati di tratta.

3.8Il CESE accoglie inoltre con favore il fatto che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni che comprendono l'esclusione dal godimento di aiuti o sovvenzioni pubblici, la chiusura temporanea o permanente dei locali utilizzati per commettere il reato o l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali. Il CESE ritiene che l'utilizzo consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento potrebbe essere collegato alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, in modo che siano chiamate a rispondere anche le imprese che traggono vantaggio dalle diverse forme di sfruttamento. Le esperienze in relazione ai casi di sfruttamento del lavoro possono costituire un riferimento.

3.9Il CESE ritiene un passo avanti la proposta di modifica che configura come reato l'utilizzo di servizi o attività derivanti dallo sfruttamento con la consapevolezza che la persona che fornisce il servizio o l'attività sia vittima del reato di tratta, vale a dire l'utilizzo consapevole di servizi prestati da vittime di sfruttamento, e tale configurazione può anche essere accompagnata da misure più severe da parte degli Stati membri. Secondo il CESE è importante offrire maggiore sostegno agli Stati membri per dare attuazione a questo aspetto, e valutare l'impatto di questo punto sia sulla prevenzione che sul contrasto della tratta nella relazione sul recepimento che la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di garantire che tale disposizione non abbia avuto effetti dannosi su vittime o gruppi vulnerabili e che abbia segnato un progresso nella lotta contro la cultura dell'impunità per questi reati.

3.10Il CESE ritiene opportuno che la Commissione adegui il quadro normativo e sanzionatorio al panorama online. A tale riguardo è particolarmente positivo che la direttiva includa il congelamento e la confisca dei beni, conformemente ai quadri normativi stabiliti dall'Unione europea in questo contesto. I beni recuperati presso gli autori dei reati dovrebbero essere messi a disposizione per risarcire le vittime, e le vittime dovrebbero avere la priorità nella graduatoria dei creditori.

3.11Il CESE accoglie con favore il fatto che la Commissione sottolinei la necessità di migliorare la cooperazione tra i diversi Stati membri in materia di reati di tratta. La cooperazione transfrontaliera è fondamentale e può essere migliorata attraverso lo scambio di informazioni o mediante azioni congiunte, nonché con la formazione del personale chiamato ad assistere le vittime transfrontaliere, in particolare il personale delle autorità di contrasto.

3.12È importante e necessario che gli Stati membri mettano in campo ulteriori meccanismi nazionali di riferimento, coinvolgendo le organizzazioni della società civile nell'individuazione delle vittime e nella fornitura di servizi di sostegno. Il CESE ritiene che la Commissione debba sostenere gli Stati membri nella creazione o nel rafforzamento di questi strumenti, che possono essere coordinati a livello europeo per migliorare l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta. Sarebbe necessario compiere passi avanti nella creazione di uno strumento europeo di riferimento per migliorare l'armonizzazione nell'assistenza alle vittime e nello sviluppo di sistemi di sostegno ad esse. Potrebbe essere istituito un ulteriore strumento per ciascuno Stato membro: un organismo indipendente di monitoraggio e di garanzia, comprendente un relatore nazionale incaricato di verificare l'efficacia degli interventi attuati dagli Stati membri nella lotta contro la tratta, di svolgere attività di ricerca e di entrare in contatto con parti interessate pubbliche e private che si occupano del fenomeno a vari livelli.

3.13Il CESE ritiene che la direttiva debba rivolgere maggiore attenzione alle vittime di tratta, e ricorda l'obbligo degli Stati membri di assistere queste persone, proteggerle e garantirne per quanto possibile l'inclusione sociale. Oltre a sottolineare la necessità di non punire le vittime di tratta, la direttiva dovrebbe rafforzare i meccanismi e gli strumenti per assistere e sostenere le vittime, specie quelle appartenenti a gruppi vulnerabili come i minori, i membri di minoranze, i rifugiati o i migranti privi di documenti. Si dovrebbero inoltre esaminare e rafforzare ulteriormente gli strumenti di risarcimento delle vittime e di prevenzione, introducendo meccanismi sicuri di denuncia e ricorso e fondi di compensazione.

3.14L'integrazione nel paese di destinazione si realizza agevolando l'accesso delle vittime di tratta a progetti personalizzati di assistenza, informazione, formazione e responsabilizzazione, attraverso: l'accoglienza in strutture protette specifiche; il rilascio obbligatorio del permesso di soggiorno come condizione imprescindibile per uscire dal giro della tratta; l'assistenza, l'informazione e la prevenzione sanitaria; il sostegno psicologico e la mediazione culturale; l'informazione e la consulenza sociale e legale; i corsi di lingua e di alfabetizzazione; la valutazione delle capacità e delle competenze; l'orientamento e la formazione professionale; l'inserimento nel mercato del lavoro.

3.15La direttiva non affronta le modifiche legislative che riguardano la protezione dei diritti delle vittime di tratta, né l'assistenza e il sostegno a queste persone, ambiti questi in cui vi è ancora ampio margine di miglioramento. Il CESE ricorda che la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato affronta, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

3.16Il CESE esorta la Commissione a includere nella sua proposta di modifica della direttiva la necessità di conformarsi alla direttiva 2004/81/CE del 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti 2 .

3.17La cooperazione della vittima dovrebbe essere intesa come volontà di aderire a un progetto individualizzato di integrazione sociale e di uscita dalla condizione di sfruttamento. Il permesso di soggiorno non può essere concesso solo a coloro che decidono di cooperare con la giustizia, perché le alternative alla tratta, vale a dire l'accesso ai servizi sul territorio che creano emancipazione e responsabilizzazione, presuppongono inevitabilmente il rilascio del permesso di soggiorno.

3.18Le vittime sono restie a testimoniare contro i loro trafficanti. Spesso vivono in uno stato di ricatto permanente e la loro testimonianza li costringe a mettere a rischio la propria vita e quella delle loro famiglie. A tale riguardo, va ricordato che il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante (articolo 3, lettera b), del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani - 2000).

3.19Il CESE chiede inoltre alla Commissione di compiere passi avanti nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nella sua pubblicazione I diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani 3 , in modo che gli Stati membri rilascino sempre il permesso di soggiorno alle vittime della tratta nei seguenti casi:

·se la presenza della vittima è necessaria ai fini delle indagini o del procedimento giudiziario;

·se la vittima ha dimostrato una chiara volontà di cooperare;

·se la vittima ha rotto ogni legame con la persona o le persone responsabili della tratta;

·se la vittima non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Il CESE invita inoltre gli Stati membri a sfruttare maggiormente l'opportunità di offrire permessi di soggiorno alle vittime per motivi umanitari o personali, anche quando le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte.

3.20Il CESE ricorda l'importanza di lavorare alla prevenzione della tratta e sottolinea la necessità di ridurre la domanda di qualsiasi forma di sfruttamento. La richiesta di manodopera a basso costo o di prostituzione continua a crescere, nonostante sia spesso legata all'esistenza di reati di tratta di esseri umani.

3.21Il CESE ritiene che occorra rafforzare le numerose attività volte a migliorare l'informazione e la sensibilizzazione su questi temi, anche esplorando nuovi strumenti di comunicazione, formazione, programmi educativi e campagne di sensibilizzazione per intensificare la lotta contro la tratta in tutti gli Stati membri.

3.22Il CESE concorda sulla necessità di migliorare la raccolta di dati, ma anche la qualità degli strumenti per una migliore individuazione di questi reati. È evidente che vi è un numero significativo di casi non segnalati, a cui occorre porre rimedio e rispondere in coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri e con le istituzioni europee. La proposta di una relazione statistica annuale sul traffico può contribuire a innalzare la qualità dei dati, a migliorare l'azione e a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito a questi reati.

3.23Analogamente, il CESE accoglie con favore il fatto che la Commissione stabilisca di dover presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in cui valuti il lavoro compiuto dagli Stati membri in materia di lotta alla tratta, evidenziando le misure messe in atto e il loro impatto.

3.24Il CESE ritiene che la presentazione di questa proposta di modifica della direttiva debba essere un'occasione per sensibilizzare e comunicare meglio la necessità di rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani. La violazione dei diritti causata dai diversi tipi di sfruttamento richiede una risposta globale e multidimensionale, in cui il ruolo dei cittadini nella lotta contro l'impunità e la normalizzazione di tali abusi è fondamentale.

Bruxelles, 27 aprile 2023

Oliver RÖPKE

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

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