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Document b5f67b65-90ae-11ea-aac4-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regolamento (CE) N. 1564/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

02000R1564 — IT — 04.06.2013 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2000

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 180 del 19.7.2000, pag. 5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2013

  L 130

1

15.5.2013




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2000

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata



Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO



Descrizione della merce

Classificazione Codice NC

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.  Guanto di stoffa a maglia di cotone la cui parte esterna è ricoperta, per immersione, di gomma naturale (latex).

Detto guanto è per uso domestico. (Cfr. la foto n. 602) (*1)

6116 10 20

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2a del capitolo 40, dalla nota 7 della sezione XI, dalla nota 4a del capitolo 59, dalla nota 1 del capitolo 61 nonchè dal testo dei codici 6116 , 6116 10 e 6116 10 20 .

Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 4015 e 6116 .

Tenuto conto che il peso della stoffa ricoperta con la quale è stato realizzato il guanto non supera 1500 grammi per metro quadrato, questo prodotto è da classificare come guanto a maglia della voce 6116 .

2.  Articolo tessile confezionato, utilizzato come parasole, a forma di testa di gatto stilizzata, ad angoli arrotondati, di circa 44 cm x 39 cm.

Detto articolo è realizzato con stoffa a maglia trasparente, a maglie fitte, sulla quale è stampata una testa di gatto. La stoffa è tesa e cucita intorno ad un'armatura flessibile di filo metallico. Al centro della stoffa è applicata una ventosa in materia plastica che consente di fissare il parasole ai vetri.

(Altri articoli tessili confezionati)

(Cfr. la foto n. 596) (*1)

6307 90 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla ►M1  nota 7 f) ◄ della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonchè dal testo dei codici 6307 , 6307 90 e 6307 90 10 .

L'articolo non può essere considerato come un accessorio di autoveicoli della voce 8708 , in quanto lo stesso, per la sua forma, copre soltanto una parte determinata dei vetri e non è quindi riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a prodotti dei capitoli 86, 87 o 88.

Detto articolo non rientra nelle voci 6303 e 6304 in quanto lo stesso non è un tendaggio per interni nè un articolo di arredamento.

(*1)   Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

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